Agenzia Regionale per la
Protezione Ambientale
- Dipartimento di Lecce-
RUOLO DELL’AGENZIA
REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTE
(A.R.P.A.)
in relazione agli inquinanti ambientali urbani
- Dr. Carlo Balestra -
ARPA PUGLIA
BREVE INQUADRAMENTO STORICO
A seguito di referendum abrogativo delle competenze
ambientali da parte delle Aziende USL, con Legge n°61
del 21/01/94, viene istituita l’Agenzia Nazionale
Protezione Ambiente e le Agenzie Regionali.
In Puglia l’Agenzia Regionale per la Protezione
dell’Ambiente è stata istituita con Legge
Regionale n°6 del 22/01/99.
Ad essa sono stati trasferiti i beni mobili,
immobili ed il personale dei P.M.P.
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COMPITI PRINCIPALI DELL’ARPA
IN MATERIA AMBIENTALE
 Ricerca sui fenomeni di inquinamento
e sulle condizioni di rischio ambientale
 Raccolta ed
ambientali
elaborazione
dei
dati
 Piani mirati per la tutela dell’ambiente
 Ricerca, sviluppo e diffusione di
tecnologie ecologicamente compatibili
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COMPITI PRINCIPALI DELL’ARPA
IN MATERIA AMBIENTALE
 Informazione sulla prevenzione dei rischi
ambientali, con la relazione annuale sullo
stato dell’ambiente della Regione Puglia
 Studi di valutazione di impatto ambientale
 Vigilanza e controllo dei fattori fisici,
chimici e biologici di inquinamento
ambientale
 Valutazione e prevenzione dei rischi di
incidenti rilevanti connessi alle attività
produttive
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COMPITI PRINCIPALI DELL’ARPA
IN MATERIA AMBIENTALE
 Indagini
laboratoristiche
in
materia
ambientale richieste da Ministeri, Regioni,
Provincie, Comuni, AUSL e Collettività
 Attività istruttoria connessa all’approvazione
di progetti e al rilascio di autorizzazioni in
materia ambientale
 Promozione di forme di consultazione con le
varie organizzazioni ambientaliste sindacali e
con le associazioni imprenditoriali di categoria
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ASPETTI ORGANIZZATIVI
DELL’ARPA
L’A.R.P.A. si articola su tre livelli:
• Regionale
• Provinciale
• Territoriale
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ASPETTI ORGANIZZATIVI
DELL’ARPA
Interesse regionale:
• Protezione dell’ambiente
• Prevenzione individuale e collettiva sui
fattori di rischio collegati all’ambiente
• Formazione e informazione
• Amministrativo
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ASPETTI ORGANIZZATIVI
DELL’ARPA
Interesse provinciale:
• Prevenzione ambientale
• Prevenzione individuale e collettiva sui
fattori di rischio collegati all’ambiente di
vita
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ASPETTI ORGANIZZATIVI
DELL’ARPA
Interesse territoriale:
• Rappresentato da Servizi, con bacino di
intervento coincidente con gli ambiti
territoriali
AUSL,
deputati
allo
svolgimento tecnico di primo livello e alle
attività
istruttorie e di vigilanza in
materia di prevenzione ambientale
- Dipartimento di Lecce -
ASPETTI ORGANIZZATIVI
DELL’ARPA
Livello provinciale:
• Organizzato in forma Dipartimentale, è
preposto allo svolgimento di tutte le attività
in materia di prevenzione ambientale,
individuale e collettiva, nonché delle
attività di consulenza e supporto tecnicospecialistico e laboratoristico nei confronti
di Ministeri, Regioni, Comuni, Provincia,
AUSL, Enti pubblici e privati, collettività.
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Organizzazione dell’ARPA:
L’A.R.P.A. è strutturata
in Aree di interesse ambientale:
 ACQUA
 ARIA
 SUOLO
C
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Dotazione Organica e Strumentale
• Sono stati trasferiti all’ARPA le
funzioni, il personale, i beni, dei
P.M.P.
• Altra dotazione organica da reperire
mediante mobilità di personale
appartenente a Ministeri, Regioni,
Provincie, AUSL, Comuni, Enti
pubblici vari.
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Dotazione Organica e Strumentale
A.R.P.A. ha deliberato una pianta organica
provvisoria che prevede personale per circa 650 unità,
in approvazione della Giunta Regionale
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NORMATIVA
- Dipartimento di Lecce -
NORMATIVA
INQUINAMENTO ACUSTICO
Limiti massimi di esposizione al
rumore negli ambienti abitativi e
nell’ambiente esterno.
1) D.P.C.M. 01/03/91
2) L. 26/10/95 n° 447
3) D.P.C.M. 14/11/97
Legge quadro sull’inquinamento
acustico.
Determinazione dei valori limite
delle sorgenti sonore.
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NORMATIVA
INQUINAMENTO ACUSTICO
4) D.P.C.M. 31/03/98
Atto di indirizzo e coordinamento
recante criteri generali per
l’esercizio dell’attività del tecnico
competente in acustica, ai sensi
dell’art. 3 comma 1, lett. b e
dell’art. 2 comma 6, 7 e 8 della L.
26/10/95 n°447.
5) D.P.C.M. 16/04/99 n° 215
Regolamento recante norme
per la determinazione dei
requisiti
acustici
delle
sorgenti sonore nei luoghi
di intrattenimento danzante
e di pubblico spettacolo.
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NORMATIVA
INQUINAMENTO ACUSTICO
6) L.R. n° 3 del 12/02/02
Norme di indirizzo per il
contenimento e la riduzione
dell’inquinamento acustico.
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COMMENTO NORMATIVA
INQUINAMENTO ACUSTICO
Legge Quadro 26/10/95 n° 447
Art. 8 : Presentazione, a cura del possessore delle sorgenti
specifiche, della previsione di impatto acustico per
realizzazione, modifica o potenziamento di:
aeroporti, strade, discoteche, impianti sportivi e ricreativi,
ferrovie, scuole, ospedali e case di cura e riposo, parchi,
insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui sopra.
Art. 10 : Sanzioni amministrative, a carico dei possessori delle
sorgenti specifiche, variabili da 500.000 a 20.000.000
fatto salvo l’art. 658 del codice penale.
Art. 14 : Vigilanza e controllo, delegati a Province, Comuni e
ARPA.
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COMMENTO NORMATIVA
INQUINAMENTO ACUSTICO
D.P.C.M. 14/11/97
Tabella A
Classe I : Aree particolarmente protette:
aree ospedaliere, scolastiche, destinate al riposo e
svago, residenziali rurali, parchi, ecc..
Classe II : Aree ad uso prevalentemente residenziale:
aree interessate da traffico veicolare, con bassa
densità di popolazione, con limitata presenza di
attività commerciali ed assenza di attività industriali
ed artigianali.
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COMMENTO NORMATIVA
INQUINAMENTO ACUSTICO
D.P.C.M. 14/11/97
Tabella A
Classe III : Aree di tipo misto:
traffico veicolare locale con media densità di popolazione,
presenza di attività commerciali, uffici, limitata presenza
di attività artigianali e assenza di attività industriali, aree
rurali con impiego di macchine operatrici.
Classe IV : Aree di intensa attività umana:
intenso traffico veicolare, alta densità di popolazione,
elevata presenza di attività commerciali e uffici, presenza di
attività artigianali, strade di grande comunicazione e linee
ferroviarie, aree portuali e aree con piccole industrie.
- Dipartimento di Lecce -
COMMENTO NORMATIVA
INQUINAMENTO ACUSTICO
D.P.C.M. 14/11/97
Tabella A
Classe V : Aree prevalentemente industriali:
aree interessate da insediamenti industriali e scarsità
di abitazioni.
Classe VI : Aree esclusivamente industriali:
aree interessate da attività industriali e prive di
insediamenti abitativi.
- Dipartimento di Lecce -
COMMENTO NORMATIVA
INQUINAMENTO ACUSTICO
D.P.C.M. 14/11/97
Art. 3 : Fissa i valori di immissione (ambiente esterno) per l’insieme di tutte
le sorgenti in relazione alla seguente tabella:
Tabella C
CLASSI
Tempi di riferimento
Diurno (6:0022:00)
I
II
III
IV
V
VI
Notturno (22:006:00)
50
40
55
45
60
50
65
55
70
60
70
70
- Dipartimento di Lecce -
COMMENTO NORMATIVA
INQUINAMENTO ACUSTICO
D.P.C.M. 14/11/97
POICHÉ I COMUNI DELLA PROVINCIA DI LECCE
NON HANNO ANCORA PROVVEDUTO ALLA
ZONIZZAZIONE ACUSTICA (ANCHE IN ASSENZA
DI UNA LEGGE REGIONALE), SI APPLICA LA
NORMA TRANSITORIA DI CUI ALL’ART. 8,
OVVERO SI ADOTTANO ANCORA I LIMITI
ACUSTICI ESTERNI DI CUI AL D.P.C.M. 01/03/91.
- Dipartimento di Lecce -
COMMENTO NORMATIVA
INQUINAMENTO ACUSTICO
D.P.C.M. 01/03/91
ART. 6 : Limiti di accettabilità per le sorgenti sonore fisse in
relazione alla zonizzazione dei territori comunali.
ZONIZZAZIONE
Zona esclusivamente
industriale
Zona A
(D.M. 02/04/68 n° 1444)
Zona B
(D.M. 02/04/68 n° 1444)
Tutto il territorio
nazionale
Limite diurno Leq(A)
Limite notturno Leq(A)
70
70
65
55
60
50
70
60
- Dipartimento di Lecce -
COMMENTO NORMATIVA
INQUINAMENTO ACUSTICO
D.P.C.M. 14/11/97
Art. 4 : Valori limite differenziali di immissione
(ambiente abitativo):
Diurno dB(A)
(6:0022:00)
Notturno dB(A)
(22:006:00)
Finestre Aperte
50
40
Finestre Chiuse
35
25
Criterio Differenziale
5
3
- Dipartimento di Lecce -
COMMENTO NORMATIVA
INQUINAMENTO ACUSTICO
D.P.C.M. 16/04/99 n° 215
Art. 1
Determina i requisiti acustici delle sorgenti sonore nei
luoghi di pubblico spettacolo o di intrattenimento danzante,
compresi i circoli privati in possesso della prescritta
autorizzazione, nonché nei pubblici esercizi che utilizzano
impianti elettroacustici di amplificazione e diffusione
sonora, in qualsiasi ambiente sia al chiuso che all’aperto.
Tali requisiti non si applicano alle manifestazioni e agli
spettacoli temporanei o mobili che prevedono l’uso di
macchine o di impianti rumorosi.
In tali situazioni si applica la deroga sindacale ai limiti di
inquinamento acustico, anche con prescrizioni.
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NORMATIVA
INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO
(per impianti di TLC)
Legge quadro sulla protezione
dalle esposizioni a campi
1) Legge 23/02/01 n° 36 elettrici,
magnetici
ed
elettromagnetici.
2) L.R. n°5 del 08/03/02
Norme transitorie per la tutela
dell’inquinamento elettromagnetico
prodotto
da
sistemi
di
telecomunicazioni e radiotelevisivi
operanti nell’intervallo di frequenza
fra 0 Hz e 300 GHz.
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NORMATIVA
INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO
(per impianti di TLC)
3) D.P.C.M. 08 Luglio 2003
“Fissazione dei limiti di esposizione,
dei valori di attenzione e degli
obiettivi di qualità per la protezione
della popolazione dalle esposizioni a
campi
elettrici,
magnetici
ed
elettromagnetici generati a frequenze
comprese tra 100 KHz e 300 GHz”
4) Decr. Lgs. n° 259 01 Agosto 2003
(entrato in vigore il 16-09-03 )
“Codice delle comunicazioni
elettroniche”
- Dipartimento di Lecce -
NORMATIVA
INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO
(per impianti a bassa frequenza 50 Hz)
1) D.P.C.M. 08 Luglio 2003
“Fissazione dei limiti di esposizione,
dei valori di attenzione e degli
obiettivi di qualità per la protezione
della popolazione dalle esposizioni ai
campi elettrici e magnetici alla
frequenza di rete (50 Hz) generati
dagli elettrodotti.”
- Dipartimento di Lecce -
COMMENTO NORMATIVA
INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO
(per impianti di TLC)
D.P.C.M. 08 Luglio 2003
Art. 3 comma 1
In un intervallo temporale qualsiasi di sei minuti, il campo elettrico, il
campo magnetico e la densità di potenza non devono superare i limiti
di esposizione:
Frequenza
E
H
D
(MHz)
(V/m)
(A/m)
(W/m2)
0.1  3
60
0.2

>3  3000
20
0.05
1
>3000  300.000
40
0.1
4
- Dipartimento di Lecce -
COMMENTO NORMATIVA
INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO
(per impianti di TLC)
D.P.C.M. 08 Luglio 2003
Art. 3 comma 2
All'interno di edifici adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore
giornaliere, e loro pertinenze esterne, che siano fruibili come ambienti
abitativi quali balconi, terrazzi e cortili esclusi i lastrici solari, si
assumono i valori di attenzione, in un qualsiasi intervallo di sei minuti:
Frequenza
E
H
D
(MHz)
(V/m)
(A/m)
(W/m2)
0.1  300.000
6
0.016
- Dipartimento di Lecce -
0,10 (3MHz  300GHz)
COMMENTO NORMATIVA
INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO
(per impianti di TLC)
D.P.C.M. 08 Luglio 2003
Art. 4 (Obbiettivi di qualità)
Ai fini della progressiva minimizzazione della esposizione ai campi
elettromagnetici, i valori di immissione dei campi, calcolati o misurati
all'aperto nelle aree intensamente frequentate, cioè superfici edificate
ovvero attrezzate permanentemente per il soddisfacimento di bisogni
sociali, sanitari e ricreativi, non devono superare i valori:
Frequenza
E
H
D
(MHz)
(V/m)
(A/m)
(W/m2)
0.1  300.000
6
0.016
- Dipartimento di Lecce -
0,10 (3MHz  300GHz)
COMMENTO NORMATIVA
INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO
(per impianti di TLC)
Legge 22/02/01 n°36
Art. 14 : Controlli ambientali a favore dell’A.R.P.A.
Art.15 : Sanzioni previste da un minimo di 2 milioni
a un massimo di 600 milioni.
- Dipartimento di Lecce -
COMMENTO NORMATIVA
INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO
(Elettrodotti a 50 Hz)
D.P.C.M. 08 Luglio 2003
Art. 3 comma 1
Nel caso di esposizione a campi elettrici e magnetici alla frequenza
di 50 Hz generati da elettrodotti, non deve essere superato il limite
di esposizione
(KV/m)
Induzione Magnetica
(mT)
5
100
Campo Elettrico
- Dipartimento di Lecce -
COMMENTO NORMATIVA
INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO
(Elettrodotti a 50 Hz)
D.P.C.M. 08 Luglio 2003
Art. 3 comma 2
A titolo di misura di cautela nelle aree gioco per l'infanzia, in ambienti
abitativi, in ambienti scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze non
inferiori a quattro ore giornaliere, si assume il valore di attenzione
Induzione Magnetica
(mT)
10
da intendersi come mediana dei valori nell'arco delle 24 ore nelle
normali condizioni di esercizio.
- Dipartimento di Lecce -
COMMENTO NORMATIVA
INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO
(Elettrodotti a 50 Hz)
D.P.C.M. 08 Luglio 2003
Art. 4 (Obbiettivi di qualità)
Nella progettazione di nuovi elettrodotti in corrispondenza di aree gioco per
l'infanzia, di ambienti abitativi, di ambienti scolastici e di luoghi adibiti a
permanenze non inferiori a quattro ore e nella progettazione dei nuovi
insediamenti e' fissato l'obiettivo di qualità
Induzione Magnetica
(mT)
3
da intendersi come mediana dei valori nell'arco delle 24 ore nelle
normali condizioni di esercizio.
- Dipartimento di Lecce -
COMMENTO NORMATIVA
INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO
(Elettrodotti a 50 Hz)
D.P.C.M. 08 Luglio 2003
Art. 6
Per la determinazione delle fasce di rispetto si dovrà fare riferimento
all'obiettivo di qualità di cui all'art. 4 ed alla portata in corrente in
servizio normale dell'elettrodotto, come definita dalla norma CEI 11-60,
che deve essere dichiarata dal gestore al Ministero dell‘Ambiente e
della tutela del territorio, per gli elettrodotti con tensione superiore a
150 kV e alle regioni, per gli elettrodotti con tensione non superiore a
150 kV. I gestori provvedono a comunicare i dati per il calcolo e
l'ampiezza delle fasce di rispetto ai fini delle verifiche delle autorità
competenti.
- Dipartimento di Lecce -
INDIRIZZI OPERATIVI
DIREZIONE GENERALE
Via De Ruggiero n° 58 – Bari –
Tel.: 080.5573324
080.5562329
Fax : 080.5473658
080.5426269
Dipartimento di Lecce
Via Miglietta n° 2 – Lecce –
Tel.: 0832.343568
0832.215505
0832.215511
Fax : 0832.342579
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