Decreto Bersani
Anticipazione manovra finanziaria
Finanziaria 2007
17/01/2007
1
Tre provvedimenti

D.L. 4 luglio 2006, n. 223 convertito in L. 4
agosto 2006, n. 248 – Disposizioni urgenti per il
rilancio economico e sociale
 D.L. 3 ottobre 2006, n. 262 convertito in L. 24
novembre 2006, n. 286 – Disposizioni urgenti in
materia fiscale
 Finanziaria 2007 – L. n. 296 del 27 dicembre 2006
in GU n. 300 del 28 dicembre 2006 – S.O. n. 247
17/01/2007
2
Disposizioni fiscali
17/01/2007
3
Disposizioni fiscali introdotte
dalla decretazione d’urgenza

Modifica dei termini per la presentazione delle
dichiarazioni e per i relativi versamenti
 Estensione degli obblighi di ritenuta alla fonte
 Ampliamento dei poteri ispettivi del fisco e modifiche alla
normativa in materia di razionalizzazione dell’attività
ispettiva;
 Tracciabilità dei compensi dei professionisti
 Iscrizioni a ruolo e compensazione crediti d’imposta
 Modifica della disciplina fiscale degli incentivi all’esodo
 Modifica della disciplina fiscale dei piani di stock option
 Modifica della disciplina fiscale delle auto aziendali
17/01/2007
4
Disposizioni fiscali introdotte
dalla Finanziaria 2007
Aggiustamenti relativi all’ampliamento dei poteri ispettivi
del fisco
 Nuovi scaglioni di reddito
 Ripristino delle detrazioni di imposta in luogo delle
deduzioni (no tax area e no tax family)
 Addizionali comunali Irpef
 Compensazioni per importi superiori a euro 10.000
 Deduzioni dalla base imponibile ai fini Irap
 Varie disposizioni che apportano vantaggi fiscali come
detrazione dall’imposta lorda

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5
Modifica dei termini per le
dichiarazioni
31 gennaio – Approvazione dei modelli
Dichiarazioni 2006
Dichiarazioni 2007
CUD
15.03.2007
28.02.2008
Cert. Autonomi
15.03.2007
28.02.2008
770 Sempl.*
30.09.2007
31.03.2008
770 Ord.*
31.10.2007
31.03.2008
730 Telematico
31.07.2007
31.07.2008
* Non sono più inseribili nel modello Unico
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6
Estensione obblighi
di ritenuta alla fonte
-
-
Obbligo di ritenuta per chi corrisponde
redditi da lavoro dipendente esteso a:
Curatore fallimentare
Commissario liquidatore
L’obbligo di operare la ritenuta alla fonte
opera anche con riferimento a redditi
derivanti dall’assunzione di obblighi di fare,
non fare e permettere
17/01/2007
7
Ampliamento dei poteri ispettivi
del fisco



Ampia rilevanza viene attribuita ai questionari spediti da
parte dell’anagrafe tributaria. Le notizie da essa detenute
e da essa acquisite possono essere utilizzate per l’attività di
riscossione (sanzione amministrativa da € 285 a € 2065
per la mancata restituzione del questionario e per la
compilazione incompleta o non veritiera)
Camere di commercio: obbligo di comunicare
all’anagrafe tributaria dati e notizie contenuti nelle
domande di iscrizione, variazione, cancellazione
Le informazioni acquisite dall’anagrafe tributaria potranno
essere utilizzate come fonti di prova in procedimenti penali
e per finalità di prevenzione
17/01/2007
8
Ampliamento dei poteri ispettivi
del fisco
- Richieste sui clienti, fornitori e lavoratori autonomi, da parte
dell’amministrazione finanziaria ai soggetti obbligati alla
tenuta della contabilità
- Avvio nel 2007 del sistema integrato delle banche dati in
materia tributaria e finanziaria
- E’ previsto l’incremento dell’organico destinato all’attività
ispettiva:
il 50% di unità dei carabinieri già in possesso di
esperienza e capacità operativa in materia di lavoro;
100 unità di ispettori del lavoro
17/01/2007
9
Ampliamento dei poteri ispettivi
del fisco – forme indirette
- Le persone fisiche che deducono dal reddito complessivo somme
per assegni periodici al coniuge devono indicare nella
dichiarazione annuale il CF del soggetto beneficiario
- I professionisti sono tenuti a riscuotere i compensi in denaro solo
a mezzo assegno non trasferibile, bonifico, altre modalità di
pagamento bancario o postale, ovvero pagamento elettronico, con
le seguenti franchigie:
fino al 30 giugno 2008 per importi superiori a € 1000,00
1° luglio-30 giugno 2009: per importi superiori a € 500,00
Dal 1° luglio 2009: per importi superiori a € 100,00
17/01/2007
10
Iscrizioni a ruolo
Prima dell’iscrizione a ruolo, invito al contribuente a
fornire chiarimenti: dal 2007, indipendentemente dalla
scelta effettuata dal contribuente in sede di invio delle
dichiarazioni, l’invito a fornire chiarimenti viene spedito
con mezzi telematici agli intermediari autorizzati e per
raccomandata negli altri casi. L’iscrizione a ruolo non
viene effettuata se il contribuente o il sostituto d’imposta
provvedono al pagamento nel termine di 60 gg dal
ricevimento della comunicazione o dalla comunicazione
definitiva emessa in sede di autotutela.
17/01/2007
11
Pagamento mediante
compensazione volontaria
In sede di erogazione di rimborsi di imposta
l’Amministrazione finanziaria verifica se il beneficiario è
iscritto a ruolo e in caso affermativo:
trasmette segnalazione all’agente della riscossione che
notifica all’interessato una proposta di compensazione
con sospensione dell’azione di recupero
In caso di rifiuto o di ritardo nella risposta (nel termine di
60 gg dalla notifica) cessano gli effetti della sospensione
17/01/2007
12
Incentivi all’esodo
Dal 4 luglio 2006 non è più applicabile la
disposizione di favore in materia di tassazione
delle somme corrisposte per incentivare l’esodo
dei lavoratori (Art. 19, c. 4bis TUIR)
Tassazione piena a seguito di accordi successivi al
4 luglio 2006
Tassazione al 50% (50 anni donne e 55 anni
uomini) se l’accordo ha data certa anteriore al 4
luglio 2006
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Piani di stock option
Condizioni per l’esenzione:
•
il lavoratore paghi almeno il valore che le azioni avevano al momento
dell’assegnazione
•
Il lavoratore non sia possessore del 10 % del capitale della società
•
l'opzione sia esercitabile non prima che siano scaduti tre anni dalla sua
attribuzione (nuova condizione);
•
al momento in cui l'opzione e' esercitabile, la società risulti quotata in mercati
regolamentati (nuova condizione);
•
il beneficiario mantenga per almeno i cinque anni successivi all'esercizio
dell'opzione un investimento nei titoli oggetto di opzione non inferiore alla
differenza tra il valore delle azioni al momento dell'assegnazione e
l'ammontare corrisposto dal dipendente. Qualora detti titoli oggetto di
investimento siano ceduti o dati in garanzia prima che siano trascorsi cinque
anni dalla loro assegnazione, l'importo che non ha concorso a formare il reddito
di lavoro dipendente al momento dell'assegnazione e' assoggettata a
tassazione nel periodo d'imposta in cui avviene la cessione ovvero la costituzione
in garanzia (nuova condizione).
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Piani di stock option
Rilevanza previdenziale del nuovo sistema di tassazione
Il reddito da lavoro dipendente derivante dall’applicazione
dei nuovi criteri di tassazione ha rilevanza anche ai fini
contributivi ma con esclusivo riferimento alle
assegnazioni effettuate in virtù di piani di
incentivazione deliberati successivamente al 4 luglio
2006 e con esclusivo riferimento, ai fini del calcolo delle
prestazioni, alle anzianità maturate in data successiva al 4
luglio 2006
17/01/2007
15
Auto aziendali
Il costo delle auto aziendali concesse in uso
promiscuo al dipendente è deducibile solo
nella misura corrispondente al valore
convenzionalmente stabilito per la rilevanza
fiscale del bene in natura (50% di 15.000
KM)
La disposizione produce effetto a decorrere
dal periodo di imposta 2007
17/01/2007
16
Nuovi scaglioni di reddito
Fino a 15.000 €
Oltre 15.000
Fino a 28.000 €
Oltre 28.000
Fino a 55.000 €
Oltre 55.000
Fino a 75.000 €
Oltre 75.000 €
23%
27%
38%
41%
43%
Le aliquote si applicano al reddito complessivo al netto degli oneri di
cui all’art. 10 TUIR
Sull’imposta lorda si applicano le nuove detrazioni per carichi di
famiglia e le altre detrazioni – nuovi artt. 12 e 13 TUIR
17/01/2007
17
Nuovi scaglioni di reddito
L’imposta non è dovuta, se alla formazione
del reddito complessivo concorrono soltanto
redditi di pensione non superiori a 7.500
euro, goduti per l’intero anno, o redditi di
terreni per un importo non superiore a
185,92 euro e il reddito dell’unità
immobiliare adibita ad abitazione principale
e delle relative pertinenze.
17/01/2007
18
Detrazioni di imposta
Criteri di carattere generale
A) Le detrazioni devono essere richieste dal lavoratore dipendente.
In mancanza, non è possibile alcun riconoscimento di detrazioni.
Il lavoratore è responsabile civilmente e penalmente della
dichiarazione resa e il datore di lavoro deve soltanto effettuare un
controllo formale della richiesta stessa senza entrare nel merito del
diritto alla percezione e senza raccogliere documentazione quali stati
famiglia o dichiarazioni di responsabilità etc.
B) Le detrazioni devono essere concesse fino a concorrenza
dell'imposta lorda dovuta dal lavoratore. Nel senso che se il
lavoratore ha diritto a euro 2.200 di detrazioni, contro euro 2.100 di
imposta lorda, allo stesso lavoratore non sarà trattenuta alcuna imposta
ma non verrà riconosciuta la differenza di euro 100 quale eccedenza di
detrazione
C) Le detrazioni non sono rapportabili alla percentuale di part-time.
17/01/2007
19
Detrazioni d’imposta
Carichi di famiglia
Coniuge e figli
Dato un limite massimo di detrazione base,
vengono forniti dei criteri di calcolo per
determinare l’importo della detrazione in
relazione al reddito secondo le seguenti
formule …………………………
17/01/2007
20
Coniuge
Se il rapporto tra
800 -
Reddito complessivo
110 x
Detrazione spettante
15.000
=0
0
=1
690 euro
Se è compreso tra 0 e 1
800 - 110 x
Reddito Complessivo
15.000
17/01/2007
21
Coniuge
Redditi tra 15.000,01 euro e 40.000 euro:
Detrazione fissa di 690 euro
Redditi tra 40.000,01 euro e 80.000 euro:
690 x 80.000 - Reddito complessivo
40.000 euro
La detrazione non spetta per i redditi oltre 80.000 euro
17/01/2007
22
La detrazione per il coniuge è aumentata nei seguenti casi
REDDITO COMPLESSIVO
Aumento
dell’importo delle
detrazioni
Se 29.000,01 < il reddito complessivo > 29.200
10 euro
Se 29.200,01 < il reddito complessivo > 34.700
20 euro
Se 34.700,01 < il reddito complessivo > 35.000
30 euro
Se 35.000,01 < il reddito complessivo > 35.100
20 euro
Se 35.100,01 < il reddito complessivo > 35.200
10 euro
17/01/2007
23
Fino a 3 Figli a carico
ETA’ FIGLIO
DETRAZIONE
PER CIASCUN
FIGLIO
Figlio < di 3 anni
900 euro
Figlio > di 3 anni
800 euro
Figlio < di 3 anni con handicap
1.120 euro
Figlio > di 3 anni con handicap
1.020 euro
17/01/2007
24
Oltre 3 Figli a carico
La detrazione è aumentata di 200 euro per ciascun figlio
ETA’ FIGLIO
DETRAZIONE
PER CIASCUN
FIGLIO
Figlio < di 3 anni
1.100 euro
Figlio > di 3 anni
1.000 euro
Figlio < di 3 anni con handicap
1.320 euro
Figlio > di 3 anni con handicap
1.220 euro
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25
Modalità di calcolo del 1° Figlio
L’importo della detrazione attribuita a ciascun figlio a carico deve essere
riproporzionata in base al reddito complessivo di ciascun contribuente
Se il rapporto tra 95.000 - Reddito complessivo
_____________________________
95.000 euro
Detrazione spettante
< di 0; = a 0 ; = a 1
0
importo della detrazione
(secondo tabella)
Se è compreso tra 0 e 1
x
95.0000 – reddito complessivo
95.000
17/01/2007
26
Modalità di calcolo del 2° Figlio
Per ciascun figlio ulteriore lo schema di calcolo è il medesimo con l’unica variante che
prevede l’incremento dell’importo base di 95.000,00 euro in misura pari a 15.000,00
euro per ciascun figlio oltre il primo
Se rapporto tra 110.000 - Reddito complessivo
Detrazione spettante
110.000 euro
< di 0; = a 0; = a 1
0
importo della detrazione
(secondo tabella)
Se è compreso tra 0 e 1
x
110.0000 – reddito complessivo
110.000
17/01/2007
E così per ciascun figlio ulteriore
27
Ripartizione detrazioni per i figli
1)
2)
3)
La detrazione è ripartita nella misura del 50% tra i genitori non
legalmente ed effettivamente separati o, previo accordo tra gli stessi,
spetta al genitore che possiede un reddito complessivo di ammontare più
elevato (non è più possibile, come accadeva in passato, stabilire percentuali
diverse dal 50% o 100% e attribuire la detrazione in base a scelte
insindacabili dei genitori).
In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento
o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta, in
mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento
congiunto o condiviso la detrazione è ripartita, in mancanza di accordo,
nella misura del 50% tra i genitori.
Ove il genitore affidatario ovvero, in caso di affidamento congiunto, uno
dei genitori affidatari non possa usufruire in tutto o in parte della
detrazione, per limiti di reddito, la detrazione è assegnata per intero al
secondo genitore. Quest’ultimo, salvo diverso accordo tra le parti, è tenuto
a riversare all’altro genitore affidatario un importo pari all’intera detrazione
ovvero, in caso di affidamento congiunto, pari al 50 % della detrazione
stessa.
17/01/2007
28
Ripartizione detrazioni per i figli
1)
2)
In caso di coniuge fiscalmente a carico dell’altro, la
detrazione compete a quest’ultimo per l’intero importo.
Se l’altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli
naturali e il contribuente non è coniugato o, se
coniugato, si è successivamente legalmente ed
effettivamente separato, ovvero se vi sono figli adottivi,
affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è
coniugato o, se coniugato, si è successivamente
legalmente ed effettivamente separato, per il primo figlio
si applicano, se più convenienti, le detrazioni previste
per il coniuge a carico.
17/01/2007
29
Altre persone a carico
Per ogni altra persona a carico, convivente con il contribuente, oltre
coniuge e figli (genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche
naturali; gli adottanti;generi e nuore; suocero suocera; fratelli e sorelle
germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali)
Se il rapporto tra
80.000 - Reddito complessivo
Detrazione spettante
80.000 euro
< di 0; = a 0; = a 1
0
750 euro pro-quota
x
Se è compreso tra 0 e 1
80.0000 – reddito complessivo
80.000
17/01/2007
30
Disposizioni comuni per familiari a
carico
E’ fiscalmente a carico il soggetto che possiede un reddito complessivo,
computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi
internazionali, rappresentane diplomatiche e consolari e missioni, nonché
quelle corrisposte dalla santa sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e
dagli enti centrali della Chiesa Cattolica, non superiore a euro 2.840,51 al
lordo degli oneri deducibili;
Le detrazioni per carichi di famiglia sono rapportate a mese e competono
dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni
richieste;
Per la determinazione delle detrazioni per i familiari a carico, qualora il
risultato dei rapporti sia maggiore di zero, lo stesso si assume nelle prime 4
cifre decimali con troncamento.
17/01/2007
31
Detrazioni da lavoro dipendente
Qualora alla formazione del reddito complessivo, concorrano uno o più redditi di:
lavoro dipendente di cui all’articolo 49 del TUIR con l’esclusione di quelli indicati nel
comma 2, lettera a) che riguardano le pensioni di ogni genere e gli assegni equiparati,
redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente da Co.co.co., Co.co.pro. ,borse di studio,
compensi per LSU, spetta una detrazione dall’imposta lorda, rapportata al periodo di
lavoro nell’anno, pari a:
1.840 euro se il reddito non supera 8.000 euro.
L’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può comunque
essere inferiore a euro 690. Mentre per i rapporti di lavoro a tempo
determinato, l’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può
essere inferiore a 1380 euro.
17/01/2007
32
Detrazioni da lavoro dipendente
1338 euro aumentata del prodotto tra 502 e l’importo corrispondente al rapporto tra
15.000 euro diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l’ammontare del reddito
complessivo è superiore a 8.000 euro ma non a 15.000 euro
In formula
Se 8000< reddito complessivo > 15.000
1338 euro +
17/01/2007
502 x 15.000 – Reddito complessivo
7.000 euro
33
Detrazioni da lavoro dipendente
1338 euro se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 55.000 euro. La
detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 55.000
euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 40.000 euro.
In formula
Se 15.000< reddito complessivo > 55.000
1338 euro x 55.000 – Reddito complessivo
40.000 euro
Tale ultima detrazione è aumentata……………………………
17/01/2007
34
Detrazioni da lavoro dipendente
AUMENTI DELLA DETRAZIONE DI 1338 EURO
REDDITO COMPLESSIVO
Aumento
dell’importo delle
detrazioni
Se 23.000,01 < il reddito complessivo > 24.000
10 euro
Se 24.000,01 < il reddito complessivo > 25.000
20 euro
Se 25.000,01 < il reddito complessivo > 26.000
30 euro
Se 26.000,01 < il reddito complessivo > 27.700
40 euro
Se 27.700,01 < il reddito complessivo > 28.000
25 euro
17/01/2007
35
Assegni per il nucleo
Con decorrenza 1° gennaio 2007
1)
2)
3)
4)
rideterminazione dei livelli di reddito e degli importi annuali
dell’assegno con riferimento ai nuclei familiari con entrambi i
genitori o un solo genitore e almeno un figlio minore e senza
componenti inabili (ex tabelle 11 e 12 Inps ma riferite solo alle
famiglie senza componenti inabili e non in situazione di vedovanza,
separazione ecc.);
Introduzione di un assegno aggiuntivo per i nuclei con un solo
genitore e almeno tre figli minori;
Rivalutazione del 15% degli importi degli assegni di tutte le altre
tipologie di nuclei familiari;
Nuovi criteri di individuazione degli appartenenti al nucleo nel quale
siano presenti più di tre figli o equiparati di età inferiore a 26 anni
compiuti. Ai fini della determinazione dell’assegno si tiene conto
anche dei figli tra i 18 e i 21 anni compiuti purché studenti o
apprendisti
17/01/2007
36
Conseguenze della nuova decorrenza
1) Incremento del netto in busta già dalla
prima decorrenza utile 2007
2) Necessità di comunicare al proprio datore
di lavoro o all’Inps le eventuali modifiche
al proprio nucleo familiare che dovessero
scaturire dalla nuova disciplina, per
consentire l’erogazione dell’assegno nella
nuova misura generalizzata.
17/01/2007
37
Consigli pratici
La legge impone all’Inps l’elaborazione delle diverse
tabelle contenenti gli importi mensili, giornalieri,
settimanali, quattordicinali e quindicinali della prestazione.
Operativamente, si consiglia di non modificare
l’importo dell’assegno per il nucleo familiare in corso
di erogazione e attendere la pubblicazione della tabelle
da parte dell’Inps e della relativa modulistica aggiornata
per consentire a tutti i dipendenti di proporre nuova
domanda per l’eventuale concessione della nuova
prestazione familiare.
17/01/2007
38
Addizionali comunali




Sblocco degli aumenti delle aliquote
Il limite complessivo di variazione dell’aliquota è innalzato
a 0,8 punti percentuali
L’addizionale è dovuta al comune nel quale il contribuente
ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell’anno al
quale si riferisce l’addizionale
L’addizionale viene calcolata sull’imponibile determinato
ai fini Irpef, al netto degli oneri deducibili
17/01/2007
39
Addizionali comunali




L’aliquota da utilizzare è quella dell’anno di riferimento se
la deliberazione da parte del Comune è intervenuta entro il
15 febbraio, altrimenti si usa l’aliquota dell’anno
precedente
Il versamento avviene mediante un acconto pari al 30%
del dovuto, determinato applicando l’aliquota al reddito
imponibile dell’anno precedente, trattenuto in massimo
nove rate a decorrere dal mese di marzo
Il saldo è determinato in sede di conguaglio e trattenuto
in undici rate a partire dal periodo di paga successivo
In caso di cessazione del rapporto di lavoro l’addizionale
residua è trattenuta in unica soluzione
17/01/2007
40
Alcune considerazioni
1) Le addizionali regionali non sono state toccate dalla
manovra. Determinazione e versamento avvengono sulla
base del domicilio fiscale del contribuente al 31 dicembre
dell’anno di riferimento. L’aliquota di compartecipazione
va deliberata dalla Regione entro il 31 dicembre
dell’anno precedente a quello cui l’aliquota si riferisce.
2) La base imponibile viene unificata a quella Irpef con
conseguente aumento dell’imposta
3) Diversità di valutazione per effetto della residenza
anagrafica
17/01/2007
41
Compensazioni per importi superiori a
€ 10.000
I titolari di partita IVA che intendano effettuare
operazioni di compensazione per importi superiori
a € 10.000 comunicano in via telematica
all’Agenzia delle entrate, entro il quinto giorno
antecedente l’importo e la tipologia dei crediti
L’Agenzia può rispondere entro il terzo giorno
successivo a quello di invio
In mancanza di risposta vale il silenzio-assenso
17/01/2007
42
IRAP - Cuneo fiscale
Incentivazione dei contratti a tempo indeterminato
Tre nuove deduzioni dalla base imponibile Irap:
1)
2)
3)
5.000,00 euro su base annua per ogni lavoratore a tempo
indeterminato, anche a tempo parziale, impiegato nel periodo di
imposta;
10.000,00 euro su base annua per ogni lavoratore a tempo
indeterminato, anche a tempo parziale, impiegato nel periodo di
imposta nelle regioni Abruzzo, Molise, Basilicata, Calabria,
Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia ma entro i limiti del de minimis
Contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro
relativamente ai lavoratori a tempo indeterminato
17/01/2007
43
IRAP - I soggetti beneficiari
Tutti i datori di lavoro privati ad
esclusione di alcuni settori:
Banche, Assicurazioni, Imprese in
concessione e a tariffa operanti nei
settori dell’energia, dell’acqua, delle
poste e telecomunicazioni, raccolta e
depurazione
acque,
raccolta
e
smaltimento rifiuti
17/01/2007
44
IRAP - Come opera il cuneo per le nuove
deduzioni in cifra fissa
1)
2)
3)
4)
Le deduzioni sono alternative tra loro.
Spettano in misura ridotta al 50% a
decorrere da febbraio 2007 e per l’intero
da luglio 2007, ragguagliate ad anno
Sono ragguagliate ai giorni di durata del
rapporto di lavoro nel periodo di imposta
Per i lavoratori part-time sono ridotte in
misura proporzionale
17/01/2007
45
IRAP - esempi
Lavoratore ATI dal 1.1. 2007 al 31.12.200
2.500:12 X 11 =
2.291,67
2.500:12 X 6 =
1.250,00
Deduzione per il 2007
3.541,67
Lavoratore ATI dal 1.5.2007 al 31.12.2007
2.500:12 X 8 =
1.666,67
2.500:12 X 6 =
1.250,00
Deduzione per il 2007
2.916,67
Il calcolo può essere anche effettuato in giorni dividendo gli importi per
365 e moltiplicando per i giorni di durata del rapporto
Per i part-time gli importi vanno riproporzionati
17/01/2007
46
IRAP - Le altre deduzioni
1) Contributi per l’assicurazione Inail
2) Spese relative a apprendisti, disabili e personale assunto
con contratto di formazione e lavoro (e inserimento),
personale di ricerca (alternativa rispetto a quelle nuove)
3) Le indennità di trasferta previste contrattualmente per le
imprese di autotrasporto
4) 8.000 euro fino a 180.759,91; 6.000 euro da 180.759,91 a
180.839,91di base imponibile; 4.000 euro da 180.839,91
a 180.919,91 di base imponibile; 2.000 euro oltre
180.919,91 di base imponibile
17/01/2007
47
IRAP- Le altre deduzioni
5) Un importo annuale pari a 20.000 euro per ciascun nuovo dipendente
assunto, per l’incremento del numero dei lavoratori dipendenti assunti
nei tre periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre
2004, nel limite dell’incremento complessivo del costo del personale
(alternativa rispetto a quelle nuove)
6) Importo aumentato a 100.000 euro nelle aree obiettivo 1 e a 60.000
euro nelle aree obiettivo 2 (alternativa rispetto a quelle nuove)
7) In alternativa, importo aumentato a 140.000 euro e a 100.000 euro in
caso di lavoratrici donne rientranti nella definizione di lavoratori
svantaggiati (alternativa rispetto a quelle nuove)
17/01/2007
48
IRAP - Costi non deducibili

Costi per prestazioni di collaborazione coordinata
e continuativa, anche a progetto e compensi per
prestazioni di lavoro assimilato a quello da lavoro
dipendente
 I costi addebitati dal distaccante al distaccatario
non sono ammessi in deduzione e per il
distaccante non concorrono alla formazione della
base imponibile
17/01/2007
49
IRAP - Clausola di salvaguardia
Nella determinazione dell’acconto Irap relativo al periodo
d’imposta in corso al 1° febbraio 2007 può assumersi,
come imposta del periodo precedente, la minore imposta
che si sarebbe determinata applicando in tale periodo le
nuove deduzioni
Per il periodo d’imposta successivo può assumersi come
imposta del periodo precedente la minore imposta che si
sarebbe determinata applicando le nuove deduzioni, senza
tenere conto delle limitazioni previste dalla legge (regola
del de minimis e spettanza per intero a decorrere dal mese
di luglio)
17/01/2007
50
IRAP – Un riepilogo
Deduzioni in misura totale
1)
Contribuzione Inail
2)
Spese relative ad apprendisti, disabili, personale assunto con CFL o inserimento,
personale di ricerca
3)
Indennità di trasferta per le imprese di autotrasporto
Lavoratori a tempo indeterminato
A
Lavoratori ATI anche part-time
1)
5.000 nel Centro/Nord
2)
10.000 nel Centro/Sud
3)
Contributi previdenziali
C
8.000/6.000/4.000/2.000 euro se base
imponibile inferiore a 180.999,91
euro e per scaglioni
D
2.000 euro per massimo 5 dipendenti
se base imponibile inferiore a
400.000 euro
17/01/2007
B
Lavoratori ATI a incremento della base
occupazionale
1)
20.000 nel Centro/Nord
2)
100.000 aree ob. 1 e 60.000 aree ob.2
o, in alternativa
3)
140.000 aree ob. 1 e 100.000 aree ob. 2
per l’assunzione di donne rientranti
nella definizione di lavoratore
svantaggiato
A alternativa a B e D
B alternativa a A e D
51
Altri benefici fiscali
Deducibilità delle spese per medicinali
Cambiano le modalità di presentazione
giustificativi a partire da luglio 2007
Fattura o scontrino fiscale contenente
specificazione della natura, quantità e qualità
beni e indicazione del codice fiscale
destinatario
dei
la
dei
del
(per il 2007 tale indicazione può essere riportata a mano
dal destinatario sullo scontrino, fatti salvi i casi in cui i
farmacisti hanno l’obbligo di rilevare il CF)
17/01/2007
52
Altri benefici fiscali
E’ possibile detrarre dall’imposta lorda - art. 15 TUIR:
- fino a un max di 210 euro: iscrizione annuale a palestre e
piscine per ragazzi tra i 5 e i 18 anni
- fino a un max di 2.633 euro: per canoni di locazione per
studenti universitari che frequentino a distanza di più di
100 km dal luogo di residenza o in altra provincia
- fino ad un max di 2.100 euro: per spese relative ad addetti
all’assistenza personale nei casi di non autosufficienza
se il reddito non supera 40.000 euro
17/01/2007
53
Altre detrazioni dall’imposta lorda
Nella misura del 55% degli importi rimasti a carico del contribuente:
fino al valore massimo di 100.000 euro per spese documentate, sostenute entro
il 31 dicembre 2007, per interventi di riqualificazione energetica di edifici
esistenti;
fino al valore massimo di 60.000 euro per spese documentate, sostenute entro
il 31 dicembre 2007 per interventi su edifici esistenti, parti di edifici o unità
immobiliari, finestre, comprensive di infissi;
Fino al valore massimo di 60.000 euro per spese documentate, sostenute entro
il 31 dicembre 2007, per l’istallazione di pannelli solari per la produzione
di acqua calda per usi domestici o industriali;
Fino al valore massimo di 30.000 euro per spese documentate, sostenute entro
il 31 dicembre 2007, per interventi di sostituzione di impianti di
climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie
L’attestato di efficienza energetica è requisito fondamentale per l’accesso ai
benefici
17/01/2007
54
Altre detrazioni dall’imposta lorda
-
-
-
Sostituzione di frigoriferi e congelatori:
Detrazione dall’imposta lorda, nella misura del 20% degli importi
rimasti a carico del contribuente fino al valore massimo di 200.000
euro per ciascun apparecchio, per spese documentate sostenute entro il
31 dicembre 2007;
Acquisto di televisori digitali:
Detrazione dall’imposta lorda, nella misura del 20% degli importi
rimasti a carico del contribuente fino all’importo massimo di 10.000
euro, per spese documentate sostenute entro il 31 dicembre 2007;
Asili nido
Detrazione dall’imposta lorda, nella misura del 19% per un importo
complessivamente non superiore a 632 euro annui, anche per quanto
pagato nel 2006
17/01/2007
55
Conferma benefici fiscali

Detrazioni per ristrutturazioni: nella misura del
36% ed entro il limite di 48.000 euro per unità
immobiliare per spese sostenute per il recupero
del patrimonio edilizio;
 Lavoratori frontalieri: deduzione fissa di 8000
euro
 Contributi
di assistenza sanitaria: non
concorrono alla formazione del reddito da lavoro
dipendente nel limite di 3.615,20 euro
17/01/2007
56
Altri benefici

Estensione della gratuità parziale dei libri di
testo per gli studenti del primo e secondo
anno dell’istruzione secondaria superiore
 Contributo ai collaboratori coordinati e
continuativi per l’acquisto di un pc, per
spese documentate sostenute entro il 31
dicembre 2007
17/01/2007
57
Disposizioni previdenziali
17/01/2007
58
Le principali novità






Aumento delle aliquote per tutti i settori
Estensione di alcuni benefici assistenziali agli
iscritti alla gestione separata
Estensione dell’indennità di malattia agli
apprendisti
Accordo di solidarietà tra generazioni
Durc
Modifiche alla disciplina in materia di interpello
(DL di anticipo della manovra)
17/01/2007
59
Aumento aliquote contributive
Artigiani e commercianti
- 19,50% dal 1° gennaio 2007
- 20% dal 1° gennaio 2008
Lavoratori dipendenti
- l’aliquota IVS è elevata dello 0,30% (il limite
massimo dell’aliquota IVS per lavoratori e datori
di lavoro non può superare il 33%).
- L’aliquota IVS per gli apprendisti passa al 5,84%
17/01/2007
60
Aumento aliquote contributive
Rapporti di collaborazione e a progetto
Iscritti alla gestione separata senza altre forme obbligatorie:
23% (1% in più oltre il limite della prima fascia???) + 0.50% per
le prestazioni minori
Altri iscritti alla gestione separata: 16%
-
L’incremento contributivo non può in ogni caso determinare una
riduzione del compenso netto percepito superiore ad un terzo
dell’aumento dell’aliquota ?????
-
IMPORTANTE: compensi adeguati al mercato anche sulla
base dei C.C.N. di riferimento (non sono i CCNL dei lavoratori
dipendenti)
17/01/2007
61
Benefici previdenziali per gli
iscritti alla gestione separata



Indennità di malattia: a decorrere dal 1° gennaio 2007, nel limite di
1/6 della durata del contratto e in misura non inferiore a 20 giorni
nell’anno solare (eventi di durata superiore a 4 gg). L’importo è pari al
50% dell’indennità per degenza ospedaliera
Congedo parentale: tre mesi nel primo anno di vita in misura pari al
30% del reddito di riferimento per la corresponsione dell’indennità di
maternità. A decorrere dai parti verificatisi dal 1° gennaio 2007
Congedo parentale: esteso ai casi di adozione e affidamento
Nel quadro di una tendenziale parificazione dei CoCoPro ai dipendenti
è previsto di estendere loro - mediante apposito decreto - anche tutte
le tutele normative previste per i lavoratori dipendenti in materia di
maternità
17/01/2007
62
Aumento aliquote contributive
Apprendisti
Datori di lavoro con
più di nove “addetti”
10%
Datori di lavoro con
meno di dieci
“addetti”
1,5% il 1° anno
3% il 2° anno
10% anni successivi
17/01/2007
63
Benefici previdenziali per gli
apprendisti
Sono estese agli apprendisti le disposizioni
in materia di indennità giornaliera di
malattia secondo la disciplina generale
prevista per i lavoratori dipendenti
17/01/2007
64
Accordo di solidarietà tra
generazioni
Al fine di creare nuovi posti di lavoro e ridurre
le uscite dei lavoratori di oltre 55 anni
Trasformazione, su base volontaria, dei contratti degli over
55 in contratti a tempo parziale e assunzione, per orario
pari a quello ridotto, di giovani inoccupati o disoccupati di
età inferiore ai 25 anni oppure ai 29 se in possesso di
diploma di laurea
17/01/2007
65
Riduzione dei premi Inail per il
settore artigiano
Riduzione dei premi per l’assicurazione Inail nel limite
complessivo di 100 milioni di euro per il 2007 e il 2008
per le imprese in regola con gli obblighi di legge che:
- Abbiano adottato piani pluriennali di prevenzione per
l’eliminazione delle fonti di rischio concordati in sede di
accordo e anche nell’ambito degli enti bilaterali e trasmessi
all’Ispettorato del lavoro
- Non abbiano registrato infortuni nel biennio precedente
alla data di richiesta di ammissione al beneficio
17/01/2007
66
Altre norme previdenziali

Dal 1° luglio 2007 i benefici normativi e contributivi in
materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al
possesso del DURC . Un decreto stabilirà i contenuti
analitici del documento e i tipi di irregolarità che potranno
essere irrilevanti ai fini del rilascio.
Analoga previsione era già stata anticipata dal DL Bersani
per l’accesso alle agevolazioni previdenziali del settore
edile (riduzione contributi non IVS pari all’11.50%).
Possono accedervi solo i datori di lavoro in possesso dei
requisiti per il rilascio del DURC e che non abbiano
riportato condanne passate in giudicato per violazione delle
disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro.
17/01/2007
67
Altri benefici previdenziali




Al fine di evitare licenziamenti collettivi a valle di operazioni di
trasferimento e di cessione conseguenti a procedure concorsuali, i
datori di lavoro che acquisiscono i rami d’azienda e che procedono
all’assunzione dei lavoratori in esubero, beneficiano degli stessi sgravi
previsti per l’assunzione di lavoratori in mobilità.
Confermata per il 2007 la proroga dei trattamenti di CIGS e mobilità
per le imprese esercenti attività commerciale con più di 50 dipendenti,
agenzie di viaggi e turismo, operatori turistici con più di 50 dipendenti e
imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti
Prorogata per il 2007 la possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità
per i lavoratori delle piccole imprese licenziati per GMO
Confermata per il 2007 l’estensione della durata dell’indennità di
disoccupazione:
-
7 mesi per chi ha meno di 50 anni (contribuzione figurativa pari a 6 mesi)
10 mesi per chi ha più di 50 anni (contribuzione figurativa pari a 9 mesi)
La misura è pari al 50% per i primi 6 mesi, 40% per i successivi 3 e 30%
per i mesi ulteriori
17/01/2007
68
Modifiche alla normativa in materia di
razionalizzazione attività ispettiva in materia di
lavoro (D.Lgs. 124/2004) - Interpello
E’ possibile inoltrare interpelli alla Direzione generale del Ministero
del Lavoro esclusivamente tramite posta elettronica da parte di:
a)
organismi associativi a rilevanza nazionale degli enti territoriali e
degli enti pubblici nazionali
b)
OO.SS. dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente
rappresentative sul piano nazionale di propria iniziativa o su
segnalazione degli iscritti
c)
Consigli nazionali degli ordini professionali di di propria iniziativa o
su segnalazione degli iscritti
L’adeguamento alle indicazioni fornite dal Ministero esclude
l’applicazione delle relative sanzioni penali, civili ed
amministrative.
17/01/2007
69
TFR e Previdenza
complementare
17/01/2007
70
La contribuzione per coloro i
quali abbiano deciso di aderire
alla Previdenza complementare
17/01/2007
71
La contribuzione


Per i lavoratori dipendenti
 Contributo a carico del datore di lavoro
 Contributo a carico del lavoratore
 Destinazione del TFR
La contribuzione può essere:
 fissata dal contratto e dagli accordi collettivi, anche
aziendali; gli accordi fra soli lavoratori determinano il
livello minimo della contribuzione a carico degli stessi
 stabilito in cifra fissa
 in percentuale della retribuzione assunta per il calcolo del
TFR o con riferimento ad elementi particolari della
retribuzione stessa;
Tutti i lavoratori possono determinare liberamente l'entità
della contribuzione a proprio carico
17/01/2007
72
La contribuzione

Per i collaboratori
 Contributi a carico del committente
 Contributo a carico del lavoratore

Soci di cooperative
 La contribuzione è dovuta in relazione alla
tipologia contrattuale intrattenuta dai soci oltre al
rapporto associativo, in particolare:


17/01/2007
In percentuale della retribuzione utile al TFR ovvero
della retribuzione imponibile contributiva (rapporto
subordinato)
In percentuale del reddito di lavoro autonomo dichiarato
ai fini IRPEF (rapporto autonomo)
73
La contribuzione







Lavoratori autonomi
Contribuzione a carico dei lavoratori autonomi e liberi
professionisti
La contribuzione può essere determinata in cifra fissa o in
percentuale del reddito d’impresa o di lavoro autonomo
dichiarato ai fini IRPEF
Altri soggetti
Per i soggetti diversi dai titolari di reddito di lavoro o d’impresa
e di soggetti fiscalmente a carico di altri, il finanziamento è
attuato dagli stessi o dai soggetti nei confronti dei quali sono a
carico
Pubblica amministrazione
I contributi devono essere definiti in sede di determinazione del
trattamento economico secondo procedure coerenti con la natura
del rapporto
17/01/2007
74
Il trasferimento del TFR
100% del TFR maturando
ECCEZIONE
per i lavoratori iscritti alla previdenza OBBLIGATORIA prima
del 29 aprile 1993
SCELTA, entro il 30 giugno 2007 o entro 6 mesi dalla data di
assunzione, anche retroattiva, se
Lasciare il residuo TFR
al proprio Datore di
lavoro
17/01/2007
Destinare il residuo TFR al
Fondo al quale il
lavoratore ha aderto.
A tale Fondo viene destinato
il TFR nel caso di mancata
scelta.
75
Trattamento della contribuzione

Le quote di TFR transitano al Fondo
Pensione in esenzione di imposta
 I contributi a carico del datore di lavoro e
del
lavoratore
costituiscono
onere
deducibile nel limite di € 5.164,57
 Sui soli contributi a carico del datore di
lavoro è dovuto all’INPS un contributo di
solidarietà del 10%
17/01/2007
76
Trattamento della contribuzione

Per la parte dei contributi versati che non hanno
fruito della deduzione, il contribuente comunica
alla forma pensionistica complementare, entro il
31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui
e' stato effettuato il versamento, l'importo non
dedotto.
 Per i contributi versati nell'interesse delle
persone indicate nell'articolo 12 del TUIR, spetta
la deduzione per l'ammontare non dedotto dalle
persone stesse, fermo restando l'importo
complessivo di € 5.164,57.
17/01/2007
77
Trattamento della contribuzione

Ai lavoratori di prima occupazione successiva alla
data del 1.1.2007 e, limitatamente ai primi cinque
anni di partecipazione alle forme pensionistiche
complementari, e' consentito, nei venti anni
successivi al quinto anno di partecipazione a tali
forme, dedurre dal reddito complessivo contributi
eccedenti il limite di 5.164,57 euro in misura pari alla
differenza positiva tra l'importo di 25.822,85 euro e i
contributi effettivamente versati nei primi cinque
anni di partecipazione alle forme pensionistiche e
comunque per un importo non superiore a 2.582,29
euro annui.
17/01/2007
78
Esempio
Deducibilità versamenti ai sensi del D.Lgs. n. 252/2005
Anno
Totale deducibilità
annua
Versamenti effettuati interamente
deducibili per anno
2008
5.164,57
1.000,00
2009
5.164,57
1.000,00
2010
5.164,57
1.000,00
2011
5.164,57
1.000,00
2012
5.164,57
1.000,00
25.822,85
5.000,00
Totale
Ulteriore importo deducibile negli anni 2013/2032
oltre il limite di € 5.164.57:
25.822,85 – 5.000,00 = 20.822,85
con un massimo di € 2.582,29 per anno
17/01/2007
79
La contribuzione per coloro i quali
abbiano deciso di aderire alla
Previdenza complementare mediante
il solo conferimento del TFR
17/01/2007
80
Scelta per la destinazione del TFR
CON MODALITA’ ESPLICITE
SCELTA entro il 30 giugno 2007 o
entro 6 mesi dalla data di assunzione, se
Lasciare il TFR al
proprio Datore di
lavoro (scelta
revocabile)
17/01/2007
Destinare il TFR al
Fondo pensione
prescelto dal
lavoratore.
81
Scelta per la destinazione del TFR
CON MODALITA’ TACITE
Se entro il 30 giugno 2007 o
entro 6 mesi dalla data di assunzione, non si fosse scelto nulla
Il Datore di lavoro, dal
mese successivo,
trasferisce il TFR
maturando al:
17/01/2007
Fondo pensione previsto dal
C.C.L.
Se esistono + F.P. a quello di
maggior adesione
Se non esistono F.P.
contrattuali, all’INPS
82
Il trasferimento del TFR
ECCEZIONE
per i lavoratori iscritti alla previdenza OBBLIGATORIA prima
del 29 aprile 1993
SCELTA entro il 30 giugno 2007 o
entro 6 mesi dalla data di assunzione, se
Lasciare il TFR al proprio
Datore di lavoro
Destinare il TFR ad un Fondo
Pensione nella misura
stabilita dal C.C.L. o, in
mancanza, almeno nella
misura del 50%
(incrementabile)
Se non sceglie rientra nelle modalità tacite
17/01/2007
83
Comunicazioni a cura del
Datore di Lavoro
ENTRO IL 31 DICEMBRE
2006
Fornire al lavoratore adeguate
informazioni sulle diverse
scelte disponibili.
17/01/2007
ENTRO TRENTA GIORNI
prima della scadenza dei sei
mesi utili ai fini del
conferimento del TFR
maturando,
il lavoratore che non abbia
ancora manifestato alcuna
volontà deve ricevere le
necessarie informazioni relative
alla forma pensionistica
complementare verso la quale il
TFR maturando e' destinato alla
scadenza del semestre
84
Particolarità
Gli statuti e i regolamenti delle forme
pensionistiche complementari prevedono, in
caso di conferimento tacito del TFR,
l'investimento di tali somme nella linea a
contenuto più prudenziale tali da garantire la
restituzione del capitale e rendimenti
comparabili, nei limiti previsti dalla normativa
statale e comunitaria, al tasso di rivalutazione
del TFR
17/01/2007
85
Particolarità
L'adesione al Fondo Pensione tramite il solo conferimento esplicito o
tacito del TFR non comporta l'obbligo della contribuzione a carico del
lavoratore e del datore di lavoro. Il lavoratore può decidere, tuttavia, di
destinare una parte della retribuzione alla forma pensionistica prescelta
in modo autonomo ed anche in assenza di accordi collettivi; in tale caso
comunica al datore di lavoro l'entità del contributo e il fondo di
destinazione.
Il datore può a sua volta decidere, pur in assenza di accordi collettivi,
anche aziendali, di contribuire alla forma pensionistica alla quale il
lavoratore ha già aderito, ovvero a quella prescelta in base al citato
accordo. Nel caso in cui il lavoratore intenda contribuire alla forma
pensionistica complementare e qualora abbia diritto ad un contributo del
datore di lavoro in base ad accordi collettivi, anche aziendali, detto
contributo affluisce alla forma pensionistica prescelta dal lavoratore
stesso, nei limiti e secondo le modalità stabilite dai predetti contratti o
accordi.
17/01/2007
86
Particolarità
La contribuzione alle forme pensionistiche complementari
può proseguire volontariamente oltre il raggiungimento
dell'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di
appartenenza, a condizione che l'aderente, alla data del
pensionamento, possa far valere almeno un anno di
contribuzione a favore delle forme di previdenza
complementare. E' fatta salva la facoltà del soggetto che
decida di proseguire volontariamente la contribuzione, di
determinare autonomamente il momento di fruizione delle
prestazioni pensionistiche.
17/01/2007
87
La gestione del TFR per coloro i
quali abbiano deciso di lasciare il
TFR al Datore di Lavoro
17/01/2007
88
Fondo Inps per la gestione del TFR
Le aziende con almeno 50 addetti hanno l’obbligo di versare ad
uno specifico Fondo Inps, il 100% del TFR maturando dei
dipendenti che hanno optato per mantenerlo in azienda (effetto
sui periodi di paga decorrenti dal 1°-1-2007) al netto dello
0,50%.
Detto contributo deve essere versato mensilmente secondo le
modalità che verranno definite con apposito decreto
ministeriale.
La liquidazione del TFR e delle eventuali anticipazioni al
lavoratore (sulla base di un’unica domanda del lavoratore da
presentare al proprio datore di lavoro) avverranno: per il
maturato rimasto in azienda, dal datore di lavoro; per le
somme versate al fondo, secondo le modalità che saranno
definite con il citato decreto ministeriale
17/01/2007
89
Fondo Inps per la gestione del TFR
Problemi aperti:
Criteri di computo del personale addetto
Criteri di calcolo della quota da versare
Chi rivaluta la quota versata all’Inps?
17/01/2007
90
Fondo Inps per la gestione del TFR
RISORSE
(versamenti delle aziende con almeno 50 addetti)
(meno)
PRESTAZIONI DA EROGARE AI LAVORATORI
(anticipazioni – cessazioni del rapporto)
(meno)
ESONERO CTR. FGTFR (0,20% - 0,40% dir.)
(meno)
ESONERO CONTRIBUTI MINORI (DAL 2008 – 0,19%)
(meno)
ONERI PER CAMPAGNA INFORMATIVA
(uguale)
SOMME DA DESTINARE AGLI INTERVENTI INDICATI DALLA
LEGGE
17/01/2007
91
Misure compensative per le imprese



17/01/2007
deducibilità dal reddito d’impresa di un importo pari
al 4% (6% per imprese con meno di 50 addetti)
dell’ammontare del TFR annualmente destinato ai
fondi pensione
esonero dal versamento dei contributi FGTFR nella
stessa percentuale del TFR trasferito
dal 1.1.2008 esonero contributivo in percentuale
crescente (0,19% - 0,21% - 0,23% - 0,25% - 0,26% 0,27% - 0,28 rispettivamente dal 2008 al 2014) sul
TFR trasferito
92
Operatività dei fondi pensione
esteri
I contributi versati a forme pensionistiche
complementari istituite negli stati membri
della UE e negli Stati aderenti all’accordo
SEE sono deducibili ai sensi dell’art. 10,
comma 1, lettera e-bis) TUIR
17/01/2007
93
Disposizioni in materia di lavoro
17/01/2007
94
Le novità del D.L. Bersani

Misure di contrasto al lavoro nero:
Aumento delle sanzioni per impiego di lavoratori
non risultati dalle scritture
 Estensione della responsabilità solidale in materia
di appalti
17/01/2007
95
Inasprimento delle sanzioni
Impiego di lavoratori non
risultati dalle scritture contabili
Competenza:
Direzione
provinciale del
lavoro
(in luogo
dell’Amm.Fin.)
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Sanzione amministrativa
da euro 1500 a euro 12000,
maggiorata di 150 euro per
ciascuna giornata di effettivo
lavoro
L’importo delle connesse sanzioni
civili per omesso versamento dei
contributi non può essere inferiore a
euro 3000
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Estensione della responsabilità in
materia di appalti - appaltatore
L’appaltatore è solidalmente responsabile – entro i limiti
del corrispettivo - con il subappaltatore del
versamento delle ritenute e dei contributi obbligatori
relativi ai dipendenti del subappaltatore
La responsabilità solidale viene meno se l’appaltatore verifica,
mediante acquisizione della documentazione idonea, che gli
adempimenti siano stati effettuati
Il pagamento del corrispettivo può essere subordinato
all’acquisizione della documentazione
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Estensione della responsabilità in
materia di appalti - committente
Il committente è solidalmente responsabile – entro i limiti del
corrispettivo - con l’appaltatore del versamento delle
ritenute e dei contributi obbligatori relativi ai dipendenti
dell’appaltatore
Sanzione da euro 5.000
a euro 200.000
La responsabilità solidale viene meno se il committente verifica,
mediante acquisizione della documentazione idonea, che gli
adempimenti siano stati effettuati
Il pagamento del corrispettivo può essere subordinato
all’acquisizione della documentazione
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Conseguenze

Un apposito decreto dovrà fissare la
documentazione da richiedere per ricevere
attestazione dei dovuti adempimenti
 La responsabilità solidale è estesa all’Irpef sulle
retribuzioni e ai danni non indennizzati dall’Inail
 Particolare attenzione nella stipulazione dei
contratti di appalto (per il divieto del subappalto e
per l’acquisizione della documentazione)
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Gli ulteriori correttivi della
Finanziaria







Inasprimento delle sanzioni amministrative in materia di lavoro e libri
obbligatori
Regolarizzazione dei rapporti di lavoro e riallineamento retributivo e
contributivo di rapporti non risultati dalle scritture obbligatorie
Comunicazioni di assunzione/cessazione e variazione del rapporto di
lavoro
Comunicazione di assunzione per gli stranieri
Istituzione dei c.d. “indici di congruità” e stabilizzazione
dell’occupazione mediante trasformazione di rapporti di co.co.co e di
co.co.pro.
Promozione della cultura della salute e sicurezza
Sostegno ai familiari delle vittime di gravi incidenti sul lavoro
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Inasprimento delle sanzioni
Tutte le sanzioni
amministrative entrate
in vigore prima del 1°
gennaio 1999 in materia
di lavoro, legislazione
sociale, igiene e
sicurezza
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Quintuplicate
Le violazioni relative alla omessa
istituzione e omessa esibizione dei
libri matricola e paga sono punite
con la sanzione da euro 4.000 a euro
12.000
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Contrasto al lavoro nero - Finanziaria
La Finanziaria 2007 interviene in modo più
significativo in materia di contrasto al
lavoro irregolare prevedendo due diversi
tipi di condono
Vediamo come operano…………….
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Condono per la Regolarizzazione
del Lavoro nero
Scadenza: 30 settembre 2007
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103
Condono per la Regolarizzazione del Lavoro Nero
Soggetti
interessati
Requisito
di
procedibilità
Tutti i datori di lavoro, compresi coloro che hanno in
corso provvedimenti amministrativi e giurisdizionali
non definitivi
Stipula di un ACCORDO SINDACALE
L’accordo, che deve essere allegato all’istanza, deve
disciplinare:
Contenuto
dell’Accordo
Sindacale
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1)
l’instaurazione dei rapporti di lavoro
2)
la promozione delle conciliazioni dei lavoratori dei
diritti di natura retributiva e risarcitoria per i periodi di
regolarizzazione
3)
La regolarizzazione di tutti i lavoratori che si trovano
nelle stesse condizioni di lavoratori oggetto di
verbale ispettivo
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Condono per la Regolarizzazione del Lavoro Nero
Periodo
considerato
Prescrizione
Massimo 5 anni dalla data di richiesta
Norma poco chiara. Sembra faccia rivivere la
prescrizione quinquennale per il periodo
precedente la regolarizzazione
Si pagano:
1)
2\3 dei contributi evasi compreso la quota a carico
del dipendente (il quale non paga nulla) nella misura
di:
- 1\5 subito
-residuo in 60 rate mensili senza interessi
2)
1\3 di cui la metà non si paga, mentre l’altra metà si
versa all’INPS che la restituirà alla fine di ciascuno
dei due anni di durata minima dei rapporti di lavoro
regolarizzati
Oneri
contributivi
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Condono per la Regolarizzazione del Lavoro Nero
Condono
Prestazioni
previdenziali
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1)
Sono estinti i reati in materia di versamenti di
contributi e premi, sanzioni amministrative e
qualsiasi altro onere
2)
Sono sospese le ispezioni per la durata di un
anno. Eventuali deficit di sicurezza dovranno
essere sanati entro tale periodo
Le prestazioni previdenziali, compreso la pensione,
sono ridotte in relazione ai contributi versati
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Condono per i Co.Co.Co.
Scadenza: 30 aprile 2007
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107
Condono per i Co.Co.Co.
Soggetti
interessati
Requisito
di
procedibilità
Tutti i datori di lavoro, compresi coloro che hanno in
corso provvedimenti amministrativi e giurisdizionali
non definitivi
Stipula di un ACCORDO SINDACALE
Tale accordo, che deve essere allegato all’istanza,
deve disciplinare:
Contenuto
dell’Accordo
Sindacale
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1)
La conversione di Co.Co.Co. o Co.Co.Pro. in
lavoro subordinato (anche con agevolazioni
contributive) di durata non inferiore a 2 anni;
2)
la promozione delle conciliazioni dei lavoratori
dei diritti di natura retributiva e risarcitoria per i
periodi di regolarizzazione
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Condono per i Co.Co.Co.
Contributo
straordinario
1\2 dei contributi a carico del committente per il
periodo
di
vigenza
dei
Co.Co.Co.
o
Co.Co.Pro.(circa il 6%) da versare:
- 1\3 subito
- il residuo in 36 rate
1)
Sono estinti i reati in materia di versamenti di
contributi e premi, sanzioni amministrative e
qualsiasi altro onere
2)
È vietato ogni accertamento previdenziale e
fiscale per i periodi di Co.Co.Co. o Co.Co.Pro.
Condono
Prestazioni
previdenziali
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Può essere autorizzato dal ministero la possibilità
di coperture, fino al raggiungimento di quella dei
dipendenti, dei contributi pensionistici. L’onere è
a carico dello Stato
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Comunicazioni di assunzione
Le comunicazioni di assunzione devono essere inviate ai servizi competenti entro
le 24 ore del giorno antecedente all’instaurazione del rapporto per:
Lavoro subordinato
Lavoro autonomo in forma coordinata anche a progetto
Soci lavoratori di cooperative
Associati in partecipazione con apporto lavorativo
Agenti e rappresentanti di commercio (previsione Ministeriale - ??? – MAH!!)
Tirocini formativi e di orientamento
In caso di mancata instaurazione del rapporto obbligo di darne comunicazione nel
termine di cinque giorni
Sono esentati dall’obbligo i casi di “forza maggiore” ovvero gli avviamenti
straordinari purché vengano comunicati alcuni dati essenziali (- ???? -)
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Comunicazione di assunzione
La comunicazione deve indicare
- Dati anagrafici del lavoratore/collaboratore
- Data di instaurazione del rapporto
- Data di cessazione prevista (se non ATI)
- Tipologia contrattuale
- Qualifica professionale
- Trattamento economico e normativo
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Comunicazione di assunzione
Anche le trasformazioni del rapporto e alcuni eventi modificativi
in costanza di rapporto vanno comunicati, ma nel termine di 5
giorni, ora anche riferiti a operazioni di trasferimento, distacco,
modifica della ragione sociale, trasferimento d’azienda e ramo
d’azienda
-
-
Proroga del termine
Trasformazioni da CTD a CTI
Trasformazione da part-time a full-time
Trasformazioni contratti di apprendistato
Trasformazioni contratti di tipo formativo (inserimento e CFL ove ancora
esistenti)
Trasferimento del lavoratore
Distacco del lavoratore
Modifica della ragione sociale del datore di lavoro
Trasferimento d’azienda o di ramo d’azienda
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Comunicazione di cessazione
-
Nulla cambia con riferimento alle
comunicazioni relative alle cessazioni, da
effettuarsi sempre nel termine di cinque
giorni:
Cessazione del rapporto di lavoro
Eventi di trasformazione che determinano
cessazioni di precedenti rapporti e
instaurazione di nuovi rapporti
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Suggerimenti pratici
Se i servizi competenti hanno già adottato il
modello usare il modello richiesto, anche
mediante invio telematico, ove più comodo o
reso obbligatorio dalla Provincia
2) Se i servizi competenti non risultano ancora
ottemperanti al modello unificato, inviare una
raccomandata A/R con tutte le informazioni
richieste dal modello, previo adattamento del
modello in uso
1)
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Conseguenze
Abrogazione della norma che consentiva l’applicazione di una sanzione
ridotta in caso di tardivo adempimento
(da collegare con l’inasprimento di tutte le sanzioni amministrative in
materia di lavoro)
Mantenimento – per ora – dell’obbligo di denuncia del codice fiscale ai
fini Inail (D.N.A.) contestualmente all’instaurazione del rapporto e
esclusivamente attraverso strumenti telematici
Abrogazione dell’obbligo di comunicare alla Questura competente in
relazione alla sede dell’azienda, entro 48 ore, l’instaurazione del rapporto
con il cittadino straniero
Resta fermo l’obbligo di comunicazione, entro cinque giorni, all’U.T.G.
presso la Prefettura
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Indici di congruità
Il Ministero del Lavoro procederà entro 6 mesi:
1)
all’individuazione di appositi indici del rapporto tra qualità
dei beni prodotti e dei servizi offerti e la quantità di ore di
lavoro necessarie, con individuazione di un indice di
scostamento da considerare “tollerabile”
2)
All’individuazione dei settori nei quali è maggiore il
livello di violazione delle norme in materia di incentivi e
agevolazioni e in materia di tutela della salute e sicurezza
3)
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Tali indici potranno costituire elemento sintomatico di
lavoro nero
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Decreto Bersani, anticipazione manovra