Decreto Bersani Anticipazione manovra finanziaria Finanziaria 2007 17/01/2007 1 Tre provvedimenti D.L. 4 luglio 2006, n. 223 convertito in L. 4 agosto 2006, n. 248 – Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale D.L. 3 ottobre 2006, n. 262 convertito in L. 24 novembre 2006, n. 286 – Disposizioni urgenti in materia fiscale Finanziaria 2007 – L. n. 296 del 27 dicembre 2006 in GU n. 300 del 28 dicembre 2006 – S.O. n. 247 17/01/2007 2 Disposizioni fiscali 17/01/2007 3 Disposizioni fiscali introdotte dalla decretazione d’urgenza Modifica dei termini per la presentazione delle dichiarazioni e per i relativi versamenti Estensione degli obblighi di ritenuta alla fonte Ampliamento dei poteri ispettivi del fisco e modifiche alla normativa in materia di razionalizzazione dell’attività ispettiva; Tracciabilità dei compensi dei professionisti Iscrizioni a ruolo e compensazione crediti d’imposta Modifica della disciplina fiscale degli incentivi all’esodo Modifica della disciplina fiscale dei piani di stock option Modifica della disciplina fiscale delle auto aziendali 17/01/2007 4 Disposizioni fiscali introdotte dalla Finanziaria 2007 Aggiustamenti relativi all’ampliamento dei poteri ispettivi del fisco Nuovi scaglioni di reddito Ripristino delle detrazioni di imposta in luogo delle deduzioni (no tax area e no tax family) Addizionali comunali Irpef Compensazioni per importi superiori a euro 10.000 Deduzioni dalla base imponibile ai fini Irap Varie disposizioni che apportano vantaggi fiscali come detrazione dall’imposta lorda 17/01/2007 5 Modifica dei termini per le dichiarazioni 31 gennaio – Approvazione dei modelli Dichiarazioni 2006 Dichiarazioni 2007 CUD 15.03.2007 28.02.2008 Cert. Autonomi 15.03.2007 28.02.2008 770 Sempl.* 30.09.2007 31.03.2008 770 Ord.* 31.10.2007 31.03.2008 730 Telematico 31.07.2007 31.07.2008 * Non sono più inseribili nel modello Unico 17/01/2007 6 Estensione obblighi di ritenuta alla fonte - - Obbligo di ritenuta per chi corrisponde redditi da lavoro dipendente esteso a: Curatore fallimentare Commissario liquidatore L’obbligo di operare la ritenuta alla fonte opera anche con riferimento a redditi derivanti dall’assunzione di obblighi di fare, non fare e permettere 17/01/2007 7 Ampliamento dei poteri ispettivi del fisco Ampia rilevanza viene attribuita ai questionari spediti da parte dell’anagrafe tributaria. Le notizie da essa detenute e da essa acquisite possono essere utilizzate per l’attività di riscossione (sanzione amministrativa da € 285 a € 2065 per la mancata restituzione del questionario e per la compilazione incompleta o non veritiera) Camere di commercio: obbligo di comunicare all’anagrafe tributaria dati e notizie contenuti nelle domande di iscrizione, variazione, cancellazione Le informazioni acquisite dall’anagrafe tributaria potranno essere utilizzate come fonti di prova in procedimenti penali e per finalità di prevenzione 17/01/2007 8 Ampliamento dei poteri ispettivi del fisco - Richieste sui clienti, fornitori e lavoratori autonomi, da parte dell’amministrazione finanziaria ai soggetti obbligati alla tenuta della contabilità - Avvio nel 2007 del sistema integrato delle banche dati in materia tributaria e finanziaria - E’ previsto l’incremento dell’organico destinato all’attività ispettiva: il 50% di unità dei carabinieri già in possesso di esperienza e capacità operativa in materia di lavoro; 100 unità di ispettori del lavoro 17/01/2007 9 Ampliamento dei poteri ispettivi del fisco – forme indirette - Le persone fisiche che deducono dal reddito complessivo somme per assegni periodici al coniuge devono indicare nella dichiarazione annuale il CF del soggetto beneficiario - I professionisti sono tenuti a riscuotere i compensi in denaro solo a mezzo assegno non trasferibile, bonifico, altre modalità di pagamento bancario o postale, ovvero pagamento elettronico, con le seguenti franchigie: fino al 30 giugno 2008 per importi superiori a € 1000,00 1° luglio-30 giugno 2009: per importi superiori a € 500,00 Dal 1° luglio 2009: per importi superiori a € 100,00 17/01/2007 10 Iscrizioni a ruolo Prima dell’iscrizione a ruolo, invito al contribuente a fornire chiarimenti: dal 2007, indipendentemente dalla scelta effettuata dal contribuente in sede di invio delle dichiarazioni, l’invito a fornire chiarimenti viene spedito con mezzi telematici agli intermediari autorizzati e per raccomandata negli altri casi. L’iscrizione a ruolo non viene effettuata se il contribuente o il sostituto d’imposta provvedono al pagamento nel termine di 60 gg dal ricevimento della comunicazione o dalla comunicazione definitiva emessa in sede di autotutela. 17/01/2007 11 Pagamento mediante compensazione volontaria In sede di erogazione di rimborsi di imposta l’Amministrazione finanziaria verifica se il beneficiario è iscritto a ruolo e in caso affermativo: trasmette segnalazione all’agente della riscossione che notifica all’interessato una proposta di compensazione con sospensione dell’azione di recupero In caso di rifiuto o di ritardo nella risposta (nel termine di 60 gg dalla notifica) cessano gli effetti della sospensione 17/01/2007 12 Incentivi all’esodo Dal 4 luglio 2006 non è più applicabile la disposizione di favore in materia di tassazione delle somme corrisposte per incentivare l’esodo dei lavoratori (Art. 19, c. 4bis TUIR) Tassazione piena a seguito di accordi successivi al 4 luglio 2006 Tassazione al 50% (50 anni donne e 55 anni uomini) se l’accordo ha data certa anteriore al 4 luglio 2006 17/01/2007 13 Piani di stock option Condizioni per l’esenzione: • il lavoratore paghi almeno il valore che le azioni avevano al momento dell’assegnazione • Il lavoratore non sia possessore del 10 % del capitale della società • l'opzione sia esercitabile non prima che siano scaduti tre anni dalla sua attribuzione (nuova condizione); • al momento in cui l'opzione e' esercitabile, la società risulti quotata in mercati regolamentati (nuova condizione); • il beneficiario mantenga per almeno i cinque anni successivi all'esercizio dell'opzione un investimento nei titoli oggetto di opzione non inferiore alla differenza tra il valore delle azioni al momento dell'assegnazione e l'ammontare corrisposto dal dipendente. Qualora detti titoli oggetto di investimento siano ceduti o dati in garanzia prima che siano trascorsi cinque anni dalla loro assegnazione, l'importo che non ha concorso a formare il reddito di lavoro dipendente al momento dell'assegnazione e' assoggettata a tassazione nel periodo d'imposta in cui avviene la cessione ovvero la costituzione in garanzia (nuova condizione). 17/01/2007 14 Piani di stock option Rilevanza previdenziale del nuovo sistema di tassazione Il reddito da lavoro dipendente derivante dall’applicazione dei nuovi criteri di tassazione ha rilevanza anche ai fini contributivi ma con esclusivo riferimento alle assegnazioni effettuate in virtù di piani di incentivazione deliberati successivamente al 4 luglio 2006 e con esclusivo riferimento, ai fini del calcolo delle prestazioni, alle anzianità maturate in data successiva al 4 luglio 2006 17/01/2007 15 Auto aziendali Il costo delle auto aziendali concesse in uso promiscuo al dipendente è deducibile solo nella misura corrispondente al valore convenzionalmente stabilito per la rilevanza fiscale del bene in natura (50% di 15.000 KM) La disposizione produce effetto a decorrere dal periodo di imposta 2007 17/01/2007 16 Nuovi scaglioni di reddito Fino a 15.000 € Oltre 15.000 Fino a 28.000 € Oltre 28.000 Fino a 55.000 € Oltre 55.000 Fino a 75.000 € Oltre 75.000 € 23% 27% 38% 41% 43% Le aliquote si applicano al reddito complessivo al netto degli oneri di cui all’art. 10 TUIR Sull’imposta lorda si applicano le nuove detrazioni per carichi di famiglia e le altre detrazioni – nuovi artt. 12 e 13 TUIR 17/01/2007 17 Nuovi scaglioni di reddito L’imposta non è dovuta, se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi di pensione non superiori a 7.500 euro, goduti per l’intero anno, o redditi di terreni per un importo non superiore a 185,92 euro e il reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze. 17/01/2007 18 Detrazioni di imposta Criteri di carattere generale A) Le detrazioni devono essere richieste dal lavoratore dipendente. In mancanza, non è possibile alcun riconoscimento di detrazioni. Il lavoratore è responsabile civilmente e penalmente della dichiarazione resa e il datore di lavoro deve soltanto effettuare un controllo formale della richiesta stessa senza entrare nel merito del diritto alla percezione e senza raccogliere documentazione quali stati famiglia o dichiarazioni di responsabilità etc. B) Le detrazioni devono essere concesse fino a concorrenza dell'imposta lorda dovuta dal lavoratore. Nel senso che se il lavoratore ha diritto a euro 2.200 di detrazioni, contro euro 2.100 di imposta lorda, allo stesso lavoratore non sarà trattenuta alcuna imposta ma non verrà riconosciuta la differenza di euro 100 quale eccedenza di detrazione C) Le detrazioni non sono rapportabili alla percentuale di part-time. 17/01/2007 19 Detrazioni d’imposta Carichi di famiglia Coniuge e figli Dato un limite massimo di detrazione base, vengono forniti dei criteri di calcolo per determinare l’importo della detrazione in relazione al reddito secondo le seguenti formule ………………………… 17/01/2007 20 Coniuge Se il rapporto tra 800 - Reddito complessivo 110 x Detrazione spettante 15.000 =0 0 =1 690 euro Se è compreso tra 0 e 1 800 - 110 x Reddito Complessivo 15.000 17/01/2007 21 Coniuge Redditi tra 15.000,01 euro e 40.000 euro: Detrazione fissa di 690 euro Redditi tra 40.000,01 euro e 80.000 euro: 690 x 80.000 - Reddito complessivo 40.000 euro La detrazione non spetta per i redditi oltre 80.000 euro 17/01/2007 22 La detrazione per il coniuge è aumentata nei seguenti casi REDDITO COMPLESSIVO Aumento dell’importo delle detrazioni Se 29.000,01 < il reddito complessivo > 29.200 10 euro Se 29.200,01 < il reddito complessivo > 34.700 20 euro Se 34.700,01 < il reddito complessivo > 35.000 30 euro Se 35.000,01 < il reddito complessivo > 35.100 20 euro Se 35.100,01 < il reddito complessivo > 35.200 10 euro 17/01/2007 23 Fino a 3 Figli a carico ETA’ FIGLIO DETRAZIONE PER CIASCUN FIGLIO Figlio < di 3 anni 900 euro Figlio > di 3 anni 800 euro Figlio < di 3 anni con handicap 1.120 euro Figlio > di 3 anni con handicap 1.020 euro 17/01/2007 24 Oltre 3 Figli a carico La detrazione è aumentata di 200 euro per ciascun figlio ETA’ FIGLIO DETRAZIONE PER CIASCUN FIGLIO Figlio < di 3 anni 1.100 euro Figlio > di 3 anni 1.000 euro Figlio < di 3 anni con handicap 1.320 euro Figlio > di 3 anni con handicap 1.220 euro 17/01/2007 25 Modalità di calcolo del 1° Figlio L’importo della detrazione attribuita a ciascun figlio a carico deve essere riproporzionata in base al reddito complessivo di ciascun contribuente Se il rapporto tra 95.000 - Reddito complessivo _____________________________ 95.000 euro Detrazione spettante < di 0; = a 0 ; = a 1 0 importo della detrazione (secondo tabella) Se è compreso tra 0 e 1 x 95.0000 – reddito complessivo 95.000 17/01/2007 26 Modalità di calcolo del 2° Figlio Per ciascun figlio ulteriore lo schema di calcolo è il medesimo con l’unica variante che prevede l’incremento dell’importo base di 95.000,00 euro in misura pari a 15.000,00 euro per ciascun figlio oltre il primo Se rapporto tra 110.000 - Reddito complessivo Detrazione spettante 110.000 euro < di 0; = a 0; = a 1 0 importo della detrazione (secondo tabella) Se è compreso tra 0 e 1 x 110.0000 – reddito complessivo 110.000 17/01/2007 E così per ciascun figlio ulteriore 27 Ripartizione detrazioni per i figli 1) 2) 3) La detrazione è ripartita nella misura del 50% tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati o, previo accordo tra gli stessi, spetta al genitore che possiede un reddito complessivo di ammontare più elevato (non è più possibile, come accadeva in passato, stabilire percentuali diverse dal 50% o 100% e attribuire la detrazione in base a scelte insindacabili dei genitori). In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso la detrazione è ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del 50% tra i genitori. Ove il genitore affidatario ovvero, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari non possa usufruire in tutto o in parte della detrazione, per limiti di reddito, la detrazione è assegnata per intero al secondo genitore. Quest’ultimo, salvo diverso accordo tra le parti, è tenuto a riversare all’altro genitore affidatario un importo pari all’intera detrazione ovvero, in caso di affidamento congiunto, pari al 50 % della detrazione stessa. 17/01/2007 28 Ripartizione detrazioni per i figli 1) 2) In caso di coniuge fiscalmente a carico dell’altro, la detrazione compete a quest’ultimo per l’intero importo. Se l’altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, per il primo figlio si applicano, se più convenienti, le detrazioni previste per il coniuge a carico. 17/01/2007 29 Altre persone a carico Per ogni altra persona a carico, convivente con il contribuente, oltre coniuge e figli (genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali; gli adottanti;generi e nuore; suocero suocera; fratelli e sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali) Se il rapporto tra 80.000 - Reddito complessivo Detrazione spettante 80.000 euro < di 0; = a 0; = a 1 0 750 euro pro-quota x Se è compreso tra 0 e 1 80.0000 – reddito complessivo 80.000 17/01/2007 30 Disposizioni comuni per familiari a carico E’ fiscalmente a carico il soggetto che possiede un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentane diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla santa sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa Cattolica, non superiore a euro 2.840,51 al lordo degli oneri deducibili; Le detrazioni per carichi di famiglia sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste; Per la determinazione delle detrazioni per i familiari a carico, qualora il risultato dei rapporti sia maggiore di zero, lo stesso si assume nelle prime 4 cifre decimali con troncamento. 17/01/2007 31 Detrazioni da lavoro dipendente Qualora alla formazione del reddito complessivo, concorrano uno o più redditi di: lavoro dipendente di cui all’articolo 49 del TUIR con l’esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a) che riguardano le pensioni di ogni genere e gli assegni equiparati, redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente da Co.co.co., Co.co.pro. ,borse di studio, compensi per LSU, spetta una detrazione dall’imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro nell’anno, pari a: 1.840 euro se il reddito non supera 8.000 euro. L’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può comunque essere inferiore a euro 690. Mentre per i rapporti di lavoro a tempo determinato, l’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 1380 euro. 17/01/2007 32 Detrazioni da lavoro dipendente 1338 euro aumentata del prodotto tra 502 e l’importo corrispondente al rapporto tra 15.000 euro diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 8.000 euro ma non a 15.000 euro In formula Se 8000< reddito complessivo > 15.000 1338 euro + 17/01/2007 502 x 15.000 – Reddito complessivo 7.000 euro 33 Detrazioni da lavoro dipendente 1338 euro se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 40.000 euro. In formula Se 15.000< reddito complessivo > 55.000 1338 euro x 55.000 – Reddito complessivo 40.000 euro Tale ultima detrazione è aumentata…………………………… 17/01/2007 34 Detrazioni da lavoro dipendente AUMENTI DELLA DETRAZIONE DI 1338 EURO REDDITO COMPLESSIVO Aumento dell’importo delle detrazioni Se 23.000,01 < il reddito complessivo > 24.000 10 euro Se 24.000,01 < il reddito complessivo > 25.000 20 euro Se 25.000,01 < il reddito complessivo > 26.000 30 euro Se 26.000,01 < il reddito complessivo > 27.700 40 euro Se 27.700,01 < il reddito complessivo > 28.000 25 euro 17/01/2007 35 Assegni per il nucleo Con decorrenza 1° gennaio 2007 1) 2) 3) 4) rideterminazione dei livelli di reddito e degli importi annuali dell’assegno con riferimento ai nuclei familiari con entrambi i genitori o un solo genitore e almeno un figlio minore e senza componenti inabili (ex tabelle 11 e 12 Inps ma riferite solo alle famiglie senza componenti inabili e non in situazione di vedovanza, separazione ecc.); Introduzione di un assegno aggiuntivo per i nuclei con un solo genitore e almeno tre figli minori; Rivalutazione del 15% degli importi degli assegni di tutte le altre tipologie di nuclei familiari; Nuovi criteri di individuazione degli appartenenti al nucleo nel quale siano presenti più di tre figli o equiparati di età inferiore a 26 anni compiuti. Ai fini della determinazione dell’assegno si tiene conto anche dei figli tra i 18 e i 21 anni compiuti purché studenti o apprendisti 17/01/2007 36 Conseguenze della nuova decorrenza 1) Incremento del netto in busta già dalla prima decorrenza utile 2007 2) Necessità di comunicare al proprio datore di lavoro o all’Inps le eventuali modifiche al proprio nucleo familiare che dovessero scaturire dalla nuova disciplina, per consentire l’erogazione dell’assegno nella nuova misura generalizzata. 17/01/2007 37 Consigli pratici La legge impone all’Inps l’elaborazione delle diverse tabelle contenenti gli importi mensili, giornalieri, settimanali, quattordicinali e quindicinali della prestazione. Operativamente, si consiglia di non modificare l’importo dell’assegno per il nucleo familiare in corso di erogazione e attendere la pubblicazione della tabelle da parte dell’Inps e della relativa modulistica aggiornata per consentire a tutti i dipendenti di proporre nuova domanda per l’eventuale concessione della nuova prestazione familiare. 17/01/2007 38 Addizionali comunali Sblocco degli aumenti delle aliquote Il limite complessivo di variazione dell’aliquota è innalzato a 0,8 punti percentuali L’addizionale è dovuta al comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell’anno al quale si riferisce l’addizionale L’addizionale viene calcolata sull’imponibile determinato ai fini Irpef, al netto degli oneri deducibili 17/01/2007 39 Addizionali comunali L’aliquota da utilizzare è quella dell’anno di riferimento se la deliberazione da parte del Comune è intervenuta entro il 15 febbraio, altrimenti si usa l’aliquota dell’anno precedente Il versamento avviene mediante un acconto pari al 30% del dovuto, determinato applicando l’aliquota al reddito imponibile dell’anno precedente, trattenuto in massimo nove rate a decorrere dal mese di marzo Il saldo è determinato in sede di conguaglio e trattenuto in undici rate a partire dal periodo di paga successivo In caso di cessazione del rapporto di lavoro l’addizionale residua è trattenuta in unica soluzione 17/01/2007 40 Alcune considerazioni 1) Le addizionali regionali non sono state toccate dalla manovra. Determinazione e versamento avvengono sulla base del domicilio fiscale del contribuente al 31 dicembre dell’anno di riferimento. L’aliquota di compartecipazione va deliberata dalla Regione entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello cui l’aliquota si riferisce. 2) La base imponibile viene unificata a quella Irpef con conseguente aumento dell’imposta 3) Diversità di valutazione per effetto della residenza anagrafica 17/01/2007 41 Compensazioni per importi superiori a € 10.000 I titolari di partita IVA che intendano effettuare operazioni di compensazione per importi superiori a € 10.000 comunicano in via telematica all’Agenzia delle entrate, entro il quinto giorno antecedente l’importo e la tipologia dei crediti L’Agenzia può rispondere entro il terzo giorno successivo a quello di invio In mancanza di risposta vale il silenzio-assenso 17/01/2007 42 IRAP - Cuneo fiscale Incentivazione dei contratti a tempo indeterminato Tre nuove deduzioni dalla base imponibile Irap: 1) 2) 3) 5.000,00 euro su base annua per ogni lavoratore a tempo indeterminato, anche a tempo parziale, impiegato nel periodo di imposta; 10.000,00 euro su base annua per ogni lavoratore a tempo indeterminato, anche a tempo parziale, impiegato nel periodo di imposta nelle regioni Abruzzo, Molise, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia ma entro i limiti del de minimis Contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro relativamente ai lavoratori a tempo indeterminato 17/01/2007 43 IRAP - I soggetti beneficiari Tutti i datori di lavoro privati ad esclusione di alcuni settori: Banche, Assicurazioni, Imprese in concessione e a tariffa operanti nei settori dell’energia, dell’acqua, delle poste e telecomunicazioni, raccolta e depurazione acque, raccolta e smaltimento rifiuti 17/01/2007 44 IRAP - Come opera il cuneo per le nuove deduzioni in cifra fissa 1) 2) 3) 4) Le deduzioni sono alternative tra loro. Spettano in misura ridotta al 50% a decorrere da febbraio 2007 e per l’intero da luglio 2007, ragguagliate ad anno Sono ragguagliate ai giorni di durata del rapporto di lavoro nel periodo di imposta Per i lavoratori part-time sono ridotte in misura proporzionale 17/01/2007 45 IRAP - esempi Lavoratore ATI dal 1.1. 2007 al 31.12.200 2.500:12 X 11 = 2.291,67 2.500:12 X 6 = 1.250,00 Deduzione per il 2007 3.541,67 Lavoratore ATI dal 1.5.2007 al 31.12.2007 2.500:12 X 8 = 1.666,67 2.500:12 X 6 = 1.250,00 Deduzione per il 2007 2.916,67 Il calcolo può essere anche effettuato in giorni dividendo gli importi per 365 e moltiplicando per i giorni di durata del rapporto Per i part-time gli importi vanno riproporzionati 17/01/2007 46 IRAP - Le altre deduzioni 1) Contributi per l’assicurazione Inail 2) Spese relative a apprendisti, disabili e personale assunto con contratto di formazione e lavoro (e inserimento), personale di ricerca (alternativa rispetto a quelle nuove) 3) Le indennità di trasferta previste contrattualmente per le imprese di autotrasporto 4) 8.000 euro fino a 180.759,91; 6.000 euro da 180.759,91 a 180.839,91di base imponibile; 4.000 euro da 180.839,91 a 180.919,91 di base imponibile; 2.000 euro oltre 180.919,91 di base imponibile 17/01/2007 47 IRAP- Le altre deduzioni 5) Un importo annuale pari a 20.000 euro per ciascun nuovo dipendente assunto, per l’incremento del numero dei lavoratori dipendenti assunti nei tre periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2004, nel limite dell’incremento complessivo del costo del personale (alternativa rispetto a quelle nuove) 6) Importo aumentato a 100.000 euro nelle aree obiettivo 1 e a 60.000 euro nelle aree obiettivo 2 (alternativa rispetto a quelle nuove) 7) In alternativa, importo aumentato a 140.000 euro e a 100.000 euro in caso di lavoratrici donne rientranti nella definizione di lavoratori svantaggiati (alternativa rispetto a quelle nuove) 17/01/2007 48 IRAP - Costi non deducibili Costi per prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto e compensi per prestazioni di lavoro assimilato a quello da lavoro dipendente I costi addebitati dal distaccante al distaccatario non sono ammessi in deduzione e per il distaccante non concorrono alla formazione della base imponibile 17/01/2007 49 IRAP - Clausola di salvaguardia Nella determinazione dell’acconto Irap relativo al periodo d’imposta in corso al 1° febbraio 2007 può assumersi, come imposta del periodo precedente, la minore imposta che si sarebbe determinata applicando in tale periodo le nuove deduzioni Per il periodo d’imposta successivo può assumersi come imposta del periodo precedente la minore imposta che si sarebbe determinata applicando le nuove deduzioni, senza tenere conto delle limitazioni previste dalla legge (regola del de minimis e spettanza per intero a decorrere dal mese di luglio) 17/01/2007 50 IRAP – Un riepilogo Deduzioni in misura totale 1) Contribuzione Inail 2) Spese relative ad apprendisti, disabili, personale assunto con CFL o inserimento, personale di ricerca 3) Indennità di trasferta per le imprese di autotrasporto Lavoratori a tempo indeterminato A Lavoratori ATI anche part-time 1) 5.000 nel Centro/Nord 2) 10.000 nel Centro/Sud 3) Contributi previdenziali C 8.000/6.000/4.000/2.000 euro se base imponibile inferiore a 180.999,91 euro e per scaglioni D 2.000 euro per massimo 5 dipendenti se base imponibile inferiore a 400.000 euro 17/01/2007 B Lavoratori ATI a incremento della base occupazionale 1) 20.000 nel Centro/Nord 2) 100.000 aree ob. 1 e 60.000 aree ob.2 o, in alternativa 3) 140.000 aree ob. 1 e 100.000 aree ob. 2 per l’assunzione di donne rientranti nella definizione di lavoratore svantaggiato A alternativa a B e D B alternativa a A e D 51 Altri benefici fiscali Deducibilità delle spese per medicinali Cambiano le modalità di presentazione giustificativi a partire da luglio 2007 Fattura o scontrino fiscale contenente specificazione della natura, quantità e qualità beni e indicazione del codice fiscale destinatario dei la dei del (per il 2007 tale indicazione può essere riportata a mano dal destinatario sullo scontrino, fatti salvi i casi in cui i farmacisti hanno l’obbligo di rilevare il CF) 17/01/2007 52 Altri benefici fiscali E’ possibile detrarre dall’imposta lorda - art. 15 TUIR: - fino a un max di 210 euro: iscrizione annuale a palestre e piscine per ragazzi tra i 5 e i 18 anni - fino a un max di 2.633 euro: per canoni di locazione per studenti universitari che frequentino a distanza di più di 100 km dal luogo di residenza o in altra provincia - fino ad un max di 2.100 euro: per spese relative ad addetti all’assistenza personale nei casi di non autosufficienza se il reddito non supera 40.000 euro 17/01/2007 53 Altre detrazioni dall’imposta lorda Nella misura del 55% degli importi rimasti a carico del contribuente: fino al valore massimo di 100.000 euro per spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, per interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti; fino al valore massimo di 60.000 euro per spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007 per interventi su edifici esistenti, parti di edifici o unità immobiliari, finestre, comprensive di infissi; Fino al valore massimo di 60.000 euro per spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, per l’istallazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali; Fino al valore massimo di 30.000 euro per spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, per interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie L’attestato di efficienza energetica è requisito fondamentale per l’accesso ai benefici 17/01/2007 54 Altre detrazioni dall’imposta lorda - - - Sostituzione di frigoriferi e congelatori: Detrazione dall’imposta lorda, nella misura del 20% degli importi rimasti a carico del contribuente fino al valore massimo di 200.000 euro per ciascun apparecchio, per spese documentate sostenute entro il 31 dicembre 2007; Acquisto di televisori digitali: Detrazione dall’imposta lorda, nella misura del 20% degli importi rimasti a carico del contribuente fino all’importo massimo di 10.000 euro, per spese documentate sostenute entro il 31 dicembre 2007; Asili nido Detrazione dall’imposta lorda, nella misura del 19% per un importo complessivamente non superiore a 632 euro annui, anche per quanto pagato nel 2006 17/01/2007 55 Conferma benefici fiscali Detrazioni per ristrutturazioni: nella misura del 36% ed entro il limite di 48.000 euro per unità immobiliare per spese sostenute per il recupero del patrimonio edilizio; Lavoratori frontalieri: deduzione fissa di 8000 euro Contributi di assistenza sanitaria: non concorrono alla formazione del reddito da lavoro dipendente nel limite di 3.615,20 euro 17/01/2007 56 Altri benefici Estensione della gratuità parziale dei libri di testo per gli studenti del primo e secondo anno dell’istruzione secondaria superiore Contributo ai collaboratori coordinati e continuativi per l’acquisto di un pc, per spese documentate sostenute entro il 31 dicembre 2007 17/01/2007 57 Disposizioni previdenziali 17/01/2007 58 Le principali novità Aumento delle aliquote per tutti i settori Estensione di alcuni benefici assistenziali agli iscritti alla gestione separata Estensione dell’indennità di malattia agli apprendisti Accordo di solidarietà tra generazioni Durc Modifiche alla disciplina in materia di interpello (DL di anticipo della manovra) 17/01/2007 59 Aumento aliquote contributive Artigiani e commercianti - 19,50% dal 1° gennaio 2007 - 20% dal 1° gennaio 2008 Lavoratori dipendenti - l’aliquota IVS è elevata dello 0,30% (il limite massimo dell’aliquota IVS per lavoratori e datori di lavoro non può superare il 33%). - L’aliquota IVS per gli apprendisti passa al 5,84% 17/01/2007 60 Aumento aliquote contributive Rapporti di collaborazione e a progetto Iscritti alla gestione separata senza altre forme obbligatorie: 23% (1% in più oltre il limite della prima fascia???) + 0.50% per le prestazioni minori Altri iscritti alla gestione separata: 16% - L’incremento contributivo non può in ogni caso determinare una riduzione del compenso netto percepito superiore ad un terzo dell’aumento dell’aliquota ????? - IMPORTANTE: compensi adeguati al mercato anche sulla base dei C.C.N. di riferimento (non sono i CCNL dei lavoratori dipendenti) 17/01/2007 61 Benefici previdenziali per gli iscritti alla gestione separata Indennità di malattia: a decorrere dal 1° gennaio 2007, nel limite di 1/6 della durata del contratto e in misura non inferiore a 20 giorni nell’anno solare (eventi di durata superiore a 4 gg). L’importo è pari al 50% dell’indennità per degenza ospedaliera Congedo parentale: tre mesi nel primo anno di vita in misura pari al 30% del reddito di riferimento per la corresponsione dell’indennità di maternità. A decorrere dai parti verificatisi dal 1° gennaio 2007 Congedo parentale: esteso ai casi di adozione e affidamento Nel quadro di una tendenziale parificazione dei CoCoPro ai dipendenti è previsto di estendere loro - mediante apposito decreto - anche tutte le tutele normative previste per i lavoratori dipendenti in materia di maternità 17/01/2007 62 Aumento aliquote contributive Apprendisti Datori di lavoro con più di nove “addetti” 10% Datori di lavoro con meno di dieci “addetti” 1,5% il 1° anno 3% il 2° anno 10% anni successivi 17/01/2007 63 Benefici previdenziali per gli apprendisti Sono estese agli apprendisti le disposizioni in materia di indennità giornaliera di malattia secondo la disciplina generale prevista per i lavoratori dipendenti 17/01/2007 64 Accordo di solidarietà tra generazioni Al fine di creare nuovi posti di lavoro e ridurre le uscite dei lavoratori di oltre 55 anni Trasformazione, su base volontaria, dei contratti degli over 55 in contratti a tempo parziale e assunzione, per orario pari a quello ridotto, di giovani inoccupati o disoccupati di età inferiore ai 25 anni oppure ai 29 se in possesso di diploma di laurea 17/01/2007 65 Riduzione dei premi Inail per il settore artigiano Riduzione dei premi per l’assicurazione Inail nel limite complessivo di 100 milioni di euro per il 2007 e il 2008 per le imprese in regola con gli obblighi di legge che: - Abbiano adottato piani pluriennali di prevenzione per l’eliminazione delle fonti di rischio concordati in sede di accordo e anche nell’ambito degli enti bilaterali e trasmessi all’Ispettorato del lavoro - Non abbiano registrato infortuni nel biennio precedente alla data di richiesta di ammissione al beneficio 17/01/2007 66 Altre norme previdenziali Dal 1° luglio 2007 i benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso del DURC . Un decreto stabilirà i contenuti analitici del documento e i tipi di irregolarità che potranno essere irrilevanti ai fini del rilascio. Analoga previsione era già stata anticipata dal DL Bersani per l’accesso alle agevolazioni previdenziali del settore edile (riduzione contributi non IVS pari all’11.50%). Possono accedervi solo i datori di lavoro in possesso dei requisiti per il rilascio del DURC e che non abbiano riportato condanne passate in giudicato per violazione delle disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro. 17/01/2007 67 Altri benefici previdenziali Al fine di evitare licenziamenti collettivi a valle di operazioni di trasferimento e di cessione conseguenti a procedure concorsuali, i datori di lavoro che acquisiscono i rami d’azienda e che procedono all’assunzione dei lavoratori in esubero, beneficiano degli stessi sgravi previsti per l’assunzione di lavoratori in mobilità. Confermata per il 2007 la proroga dei trattamenti di CIGS e mobilità per le imprese esercenti attività commerciale con più di 50 dipendenti, agenzie di viaggi e turismo, operatori turistici con più di 50 dipendenti e imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti Prorogata per il 2007 la possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità per i lavoratori delle piccole imprese licenziati per GMO Confermata per il 2007 l’estensione della durata dell’indennità di disoccupazione: - 7 mesi per chi ha meno di 50 anni (contribuzione figurativa pari a 6 mesi) 10 mesi per chi ha più di 50 anni (contribuzione figurativa pari a 9 mesi) La misura è pari al 50% per i primi 6 mesi, 40% per i successivi 3 e 30% per i mesi ulteriori 17/01/2007 68 Modifiche alla normativa in materia di razionalizzazione attività ispettiva in materia di lavoro (D.Lgs. 124/2004) - Interpello E’ possibile inoltrare interpelli alla Direzione generale del Ministero del Lavoro esclusivamente tramite posta elettronica da parte di: a) organismi associativi a rilevanza nazionale degli enti territoriali e degli enti pubblici nazionali b) OO.SS. dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale di propria iniziativa o su segnalazione degli iscritti c) Consigli nazionali degli ordini professionali di di propria iniziativa o su segnalazione degli iscritti L’adeguamento alle indicazioni fornite dal Ministero esclude l’applicazione delle relative sanzioni penali, civili ed amministrative. 17/01/2007 69 TFR e Previdenza complementare 17/01/2007 70 La contribuzione per coloro i quali abbiano deciso di aderire alla Previdenza complementare 17/01/2007 71 La contribuzione Per i lavoratori dipendenti Contributo a carico del datore di lavoro Contributo a carico del lavoratore Destinazione del TFR La contribuzione può essere: fissata dal contratto e dagli accordi collettivi, anche aziendali; gli accordi fra soli lavoratori determinano il livello minimo della contribuzione a carico degli stessi stabilito in cifra fissa in percentuale della retribuzione assunta per il calcolo del TFR o con riferimento ad elementi particolari della retribuzione stessa; Tutti i lavoratori possono determinare liberamente l'entità della contribuzione a proprio carico 17/01/2007 72 La contribuzione Per i collaboratori Contributi a carico del committente Contributo a carico del lavoratore Soci di cooperative La contribuzione è dovuta in relazione alla tipologia contrattuale intrattenuta dai soci oltre al rapporto associativo, in particolare: 17/01/2007 In percentuale della retribuzione utile al TFR ovvero della retribuzione imponibile contributiva (rapporto subordinato) In percentuale del reddito di lavoro autonomo dichiarato ai fini IRPEF (rapporto autonomo) 73 La contribuzione Lavoratori autonomi Contribuzione a carico dei lavoratori autonomi e liberi professionisti La contribuzione può essere determinata in cifra fissa o in percentuale del reddito d’impresa o di lavoro autonomo dichiarato ai fini IRPEF Altri soggetti Per i soggetti diversi dai titolari di reddito di lavoro o d’impresa e di soggetti fiscalmente a carico di altri, il finanziamento è attuato dagli stessi o dai soggetti nei confronti dei quali sono a carico Pubblica amministrazione I contributi devono essere definiti in sede di determinazione del trattamento economico secondo procedure coerenti con la natura del rapporto 17/01/2007 74 Il trasferimento del TFR 100% del TFR maturando ECCEZIONE per i lavoratori iscritti alla previdenza OBBLIGATORIA prima del 29 aprile 1993 SCELTA, entro il 30 giugno 2007 o entro 6 mesi dalla data di assunzione, anche retroattiva, se Lasciare il residuo TFR al proprio Datore di lavoro 17/01/2007 Destinare il residuo TFR al Fondo al quale il lavoratore ha aderto. A tale Fondo viene destinato il TFR nel caso di mancata scelta. 75 Trattamento della contribuzione Le quote di TFR transitano al Fondo Pensione in esenzione di imposta I contributi a carico del datore di lavoro e del lavoratore costituiscono onere deducibile nel limite di € 5.164,57 Sui soli contributi a carico del datore di lavoro è dovuto all’INPS un contributo di solidarietà del 10% 17/01/2007 76 Trattamento della contribuzione Per la parte dei contributi versati che non hanno fruito della deduzione, il contribuente comunica alla forma pensionistica complementare, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui e' stato effettuato il versamento, l'importo non dedotto. Per i contributi versati nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12 del TUIR, spetta la deduzione per l'ammontare non dedotto dalle persone stesse, fermo restando l'importo complessivo di € 5.164,57. 17/01/2007 77 Trattamento della contribuzione Ai lavoratori di prima occupazione successiva alla data del 1.1.2007 e, limitatamente ai primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, e' consentito, nei venti anni successivi al quinto anno di partecipazione a tali forme, dedurre dal reddito complessivo contributi eccedenti il limite di 5.164,57 euro in misura pari alla differenza positiva tra l'importo di 25.822,85 euro e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche e comunque per un importo non superiore a 2.582,29 euro annui. 17/01/2007 78 Esempio Deducibilità versamenti ai sensi del D.Lgs. n. 252/2005 Anno Totale deducibilità annua Versamenti effettuati interamente deducibili per anno 2008 5.164,57 1.000,00 2009 5.164,57 1.000,00 2010 5.164,57 1.000,00 2011 5.164,57 1.000,00 2012 5.164,57 1.000,00 25.822,85 5.000,00 Totale Ulteriore importo deducibile negli anni 2013/2032 oltre il limite di € 5.164.57: 25.822,85 – 5.000,00 = 20.822,85 con un massimo di € 2.582,29 per anno 17/01/2007 79 La contribuzione per coloro i quali abbiano deciso di aderire alla Previdenza complementare mediante il solo conferimento del TFR 17/01/2007 80 Scelta per la destinazione del TFR CON MODALITA’ ESPLICITE SCELTA entro il 30 giugno 2007 o entro 6 mesi dalla data di assunzione, se Lasciare il TFR al proprio Datore di lavoro (scelta revocabile) 17/01/2007 Destinare il TFR al Fondo pensione prescelto dal lavoratore. 81 Scelta per la destinazione del TFR CON MODALITA’ TACITE Se entro il 30 giugno 2007 o entro 6 mesi dalla data di assunzione, non si fosse scelto nulla Il Datore di lavoro, dal mese successivo, trasferisce il TFR maturando al: 17/01/2007 Fondo pensione previsto dal C.C.L. Se esistono + F.P. a quello di maggior adesione Se non esistono F.P. contrattuali, all’INPS 82 Il trasferimento del TFR ECCEZIONE per i lavoratori iscritti alla previdenza OBBLIGATORIA prima del 29 aprile 1993 SCELTA entro il 30 giugno 2007 o entro 6 mesi dalla data di assunzione, se Lasciare il TFR al proprio Datore di lavoro Destinare il TFR ad un Fondo Pensione nella misura stabilita dal C.C.L. o, in mancanza, almeno nella misura del 50% (incrementabile) Se non sceglie rientra nelle modalità tacite 17/01/2007 83 Comunicazioni a cura del Datore di Lavoro ENTRO IL 31 DICEMBRE 2006 Fornire al lavoratore adeguate informazioni sulle diverse scelte disponibili. 17/01/2007 ENTRO TRENTA GIORNI prima della scadenza dei sei mesi utili ai fini del conferimento del TFR maturando, il lavoratore che non abbia ancora manifestato alcuna volontà deve ricevere le necessarie informazioni relative alla forma pensionistica complementare verso la quale il TFR maturando e' destinato alla scadenza del semestre 84 Particolarità Gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistiche complementari prevedono, in caso di conferimento tacito del TFR, l'investimento di tali somme nella linea a contenuto più prudenziale tali da garantire la restituzione del capitale e rendimenti comparabili, nei limiti previsti dalla normativa statale e comunitaria, al tasso di rivalutazione del TFR 17/01/2007 85 Particolarità L'adesione al Fondo Pensione tramite il solo conferimento esplicito o tacito del TFR non comporta l'obbligo della contribuzione a carico del lavoratore e del datore di lavoro. Il lavoratore può decidere, tuttavia, di destinare una parte della retribuzione alla forma pensionistica prescelta in modo autonomo ed anche in assenza di accordi collettivi; in tale caso comunica al datore di lavoro l'entità del contributo e il fondo di destinazione. Il datore può a sua volta decidere, pur in assenza di accordi collettivi, anche aziendali, di contribuire alla forma pensionistica alla quale il lavoratore ha già aderito, ovvero a quella prescelta in base al citato accordo. Nel caso in cui il lavoratore intenda contribuire alla forma pensionistica complementare e qualora abbia diritto ad un contributo del datore di lavoro in base ad accordi collettivi, anche aziendali, detto contributo affluisce alla forma pensionistica prescelta dal lavoratore stesso, nei limiti e secondo le modalità stabilite dai predetti contratti o accordi. 17/01/2007 86 Particolarità La contribuzione alle forme pensionistiche complementari può proseguire volontariamente oltre il raggiungimento dell'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che l'aderente, alla data del pensionamento, possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare. E' fatta salva la facoltà del soggetto che decida di proseguire volontariamente la contribuzione, di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche. 17/01/2007 87 La gestione del TFR per coloro i quali abbiano deciso di lasciare il TFR al Datore di Lavoro 17/01/2007 88 Fondo Inps per la gestione del TFR Le aziende con almeno 50 addetti hanno l’obbligo di versare ad uno specifico Fondo Inps, il 100% del TFR maturando dei dipendenti che hanno optato per mantenerlo in azienda (effetto sui periodi di paga decorrenti dal 1°-1-2007) al netto dello 0,50%. Detto contributo deve essere versato mensilmente secondo le modalità che verranno definite con apposito decreto ministeriale. La liquidazione del TFR e delle eventuali anticipazioni al lavoratore (sulla base di un’unica domanda del lavoratore da presentare al proprio datore di lavoro) avverranno: per il maturato rimasto in azienda, dal datore di lavoro; per le somme versate al fondo, secondo le modalità che saranno definite con il citato decreto ministeriale 17/01/2007 89 Fondo Inps per la gestione del TFR Problemi aperti: Criteri di computo del personale addetto Criteri di calcolo della quota da versare Chi rivaluta la quota versata all’Inps? 17/01/2007 90 Fondo Inps per la gestione del TFR RISORSE (versamenti delle aziende con almeno 50 addetti) (meno) PRESTAZIONI DA EROGARE AI LAVORATORI (anticipazioni – cessazioni del rapporto) (meno) ESONERO CTR. FGTFR (0,20% - 0,40% dir.) (meno) ESONERO CONTRIBUTI MINORI (DAL 2008 – 0,19%) (meno) ONERI PER CAMPAGNA INFORMATIVA (uguale) SOMME DA DESTINARE AGLI INTERVENTI INDICATI DALLA LEGGE 17/01/2007 91 Misure compensative per le imprese 17/01/2007 deducibilità dal reddito d’impresa di un importo pari al 4% (6% per imprese con meno di 50 addetti) dell’ammontare del TFR annualmente destinato ai fondi pensione esonero dal versamento dei contributi FGTFR nella stessa percentuale del TFR trasferito dal 1.1.2008 esonero contributivo in percentuale crescente (0,19% - 0,21% - 0,23% - 0,25% - 0,26% 0,27% - 0,28 rispettivamente dal 2008 al 2014) sul TFR trasferito 92 Operatività dei fondi pensione esteri I contributi versati a forme pensionistiche complementari istituite negli stati membri della UE e negli Stati aderenti all’accordo SEE sono deducibili ai sensi dell’art. 10, comma 1, lettera e-bis) TUIR 17/01/2007 93 Disposizioni in materia di lavoro 17/01/2007 94 Le novità del D.L. Bersani Misure di contrasto al lavoro nero: Aumento delle sanzioni per impiego di lavoratori non risultati dalle scritture Estensione della responsabilità solidale in materia di appalti 17/01/2007 95 Inasprimento delle sanzioni Impiego di lavoratori non risultati dalle scritture contabili Competenza: Direzione provinciale del lavoro (in luogo dell’Amm.Fin.) 17/01/2007 Sanzione amministrativa da euro 1500 a euro 12000, maggiorata di 150 euro per ciascuna giornata di effettivo lavoro L’importo delle connesse sanzioni civili per omesso versamento dei contributi non può essere inferiore a euro 3000 96 Estensione della responsabilità in materia di appalti - appaltatore L’appaltatore è solidalmente responsabile – entro i limiti del corrispettivo - con il subappaltatore del versamento delle ritenute e dei contributi obbligatori relativi ai dipendenti del subappaltatore La responsabilità solidale viene meno se l’appaltatore verifica, mediante acquisizione della documentazione idonea, che gli adempimenti siano stati effettuati Il pagamento del corrispettivo può essere subordinato all’acquisizione della documentazione 17/01/2007 97 Estensione della responsabilità in materia di appalti - committente Il committente è solidalmente responsabile – entro i limiti del corrispettivo - con l’appaltatore del versamento delle ritenute e dei contributi obbligatori relativi ai dipendenti dell’appaltatore Sanzione da euro 5.000 a euro 200.000 La responsabilità solidale viene meno se il committente verifica, mediante acquisizione della documentazione idonea, che gli adempimenti siano stati effettuati Il pagamento del corrispettivo può essere subordinato all’acquisizione della documentazione 17/01/2007 98 Conseguenze Un apposito decreto dovrà fissare la documentazione da richiedere per ricevere attestazione dei dovuti adempimenti La responsabilità solidale è estesa all’Irpef sulle retribuzioni e ai danni non indennizzati dall’Inail Particolare attenzione nella stipulazione dei contratti di appalto (per il divieto del subappalto e per l’acquisizione della documentazione) 17/01/2007 99 Gli ulteriori correttivi della Finanziaria Inasprimento delle sanzioni amministrative in materia di lavoro e libri obbligatori Regolarizzazione dei rapporti di lavoro e riallineamento retributivo e contributivo di rapporti non risultati dalle scritture obbligatorie Comunicazioni di assunzione/cessazione e variazione del rapporto di lavoro Comunicazione di assunzione per gli stranieri Istituzione dei c.d. “indici di congruità” e stabilizzazione dell’occupazione mediante trasformazione di rapporti di co.co.co e di co.co.pro. Promozione della cultura della salute e sicurezza Sostegno ai familiari delle vittime di gravi incidenti sul lavoro 17/01/2007 100 Inasprimento delle sanzioni Tutte le sanzioni amministrative entrate in vigore prima del 1° gennaio 1999 in materia di lavoro, legislazione sociale, igiene e sicurezza 17/01/2007 Quintuplicate Le violazioni relative alla omessa istituzione e omessa esibizione dei libri matricola e paga sono punite con la sanzione da euro 4.000 a euro 12.000 101 Contrasto al lavoro nero - Finanziaria La Finanziaria 2007 interviene in modo più significativo in materia di contrasto al lavoro irregolare prevedendo due diversi tipi di condono Vediamo come operano……………. 17/01/2007 102 Condono per la Regolarizzazione del Lavoro nero Scadenza: 30 settembre 2007 17/01/2007 103 Condono per la Regolarizzazione del Lavoro Nero Soggetti interessati Requisito di procedibilità Tutti i datori di lavoro, compresi coloro che hanno in corso provvedimenti amministrativi e giurisdizionali non definitivi Stipula di un ACCORDO SINDACALE L’accordo, che deve essere allegato all’istanza, deve disciplinare: Contenuto dell’Accordo Sindacale 17/01/2007 1) l’instaurazione dei rapporti di lavoro 2) la promozione delle conciliazioni dei lavoratori dei diritti di natura retributiva e risarcitoria per i periodi di regolarizzazione 3) La regolarizzazione di tutti i lavoratori che si trovano nelle stesse condizioni di lavoratori oggetto di verbale ispettivo 104 Condono per la Regolarizzazione del Lavoro Nero Periodo considerato Prescrizione Massimo 5 anni dalla data di richiesta Norma poco chiara. Sembra faccia rivivere la prescrizione quinquennale per il periodo precedente la regolarizzazione Si pagano: 1) 2\3 dei contributi evasi compreso la quota a carico del dipendente (il quale non paga nulla) nella misura di: - 1\5 subito -residuo in 60 rate mensili senza interessi 2) 1\3 di cui la metà non si paga, mentre l’altra metà si versa all’INPS che la restituirà alla fine di ciascuno dei due anni di durata minima dei rapporti di lavoro regolarizzati Oneri contributivi 17/01/2007 105 Condono per la Regolarizzazione del Lavoro Nero Condono Prestazioni previdenziali 17/01/2007 1) Sono estinti i reati in materia di versamenti di contributi e premi, sanzioni amministrative e qualsiasi altro onere 2) Sono sospese le ispezioni per la durata di un anno. Eventuali deficit di sicurezza dovranno essere sanati entro tale periodo Le prestazioni previdenziali, compreso la pensione, sono ridotte in relazione ai contributi versati 106 Condono per i Co.Co.Co. Scadenza: 30 aprile 2007 17/01/2007 107 Condono per i Co.Co.Co. Soggetti interessati Requisito di procedibilità Tutti i datori di lavoro, compresi coloro che hanno in corso provvedimenti amministrativi e giurisdizionali non definitivi Stipula di un ACCORDO SINDACALE Tale accordo, che deve essere allegato all’istanza, deve disciplinare: Contenuto dell’Accordo Sindacale 17/01/2007 1) La conversione di Co.Co.Co. o Co.Co.Pro. in lavoro subordinato (anche con agevolazioni contributive) di durata non inferiore a 2 anni; 2) la promozione delle conciliazioni dei lavoratori dei diritti di natura retributiva e risarcitoria per i periodi di regolarizzazione 108 Condono per i Co.Co.Co. Contributo straordinario 1\2 dei contributi a carico del committente per il periodo di vigenza dei Co.Co.Co. o Co.Co.Pro.(circa il 6%) da versare: - 1\3 subito - il residuo in 36 rate 1) Sono estinti i reati in materia di versamenti di contributi e premi, sanzioni amministrative e qualsiasi altro onere 2) È vietato ogni accertamento previdenziale e fiscale per i periodi di Co.Co.Co. o Co.Co.Pro. Condono Prestazioni previdenziali 17/01/2007 Può essere autorizzato dal ministero la possibilità di coperture, fino al raggiungimento di quella dei dipendenti, dei contributi pensionistici. L’onere è a carico dello Stato 109 Comunicazioni di assunzione Le comunicazioni di assunzione devono essere inviate ai servizi competenti entro le 24 ore del giorno antecedente all’instaurazione del rapporto per: Lavoro subordinato Lavoro autonomo in forma coordinata anche a progetto Soci lavoratori di cooperative Associati in partecipazione con apporto lavorativo Agenti e rappresentanti di commercio (previsione Ministeriale - ??? – MAH!!) Tirocini formativi e di orientamento In caso di mancata instaurazione del rapporto obbligo di darne comunicazione nel termine di cinque giorni Sono esentati dall’obbligo i casi di “forza maggiore” ovvero gli avviamenti straordinari purché vengano comunicati alcuni dati essenziali (- ???? -) 17/01/2007 110 Comunicazione di assunzione La comunicazione deve indicare - Dati anagrafici del lavoratore/collaboratore - Data di instaurazione del rapporto - Data di cessazione prevista (se non ATI) - Tipologia contrattuale - Qualifica professionale - Trattamento economico e normativo 17/01/2007 111 Comunicazione di assunzione Anche le trasformazioni del rapporto e alcuni eventi modificativi in costanza di rapporto vanno comunicati, ma nel termine di 5 giorni, ora anche riferiti a operazioni di trasferimento, distacco, modifica della ragione sociale, trasferimento d’azienda e ramo d’azienda - - Proroga del termine Trasformazioni da CTD a CTI Trasformazione da part-time a full-time Trasformazioni contratti di apprendistato Trasformazioni contratti di tipo formativo (inserimento e CFL ove ancora esistenti) Trasferimento del lavoratore Distacco del lavoratore Modifica della ragione sociale del datore di lavoro Trasferimento d’azienda o di ramo d’azienda 17/01/2007 112 Comunicazione di cessazione - Nulla cambia con riferimento alle comunicazioni relative alle cessazioni, da effettuarsi sempre nel termine di cinque giorni: Cessazione del rapporto di lavoro Eventi di trasformazione che determinano cessazioni di precedenti rapporti e instaurazione di nuovi rapporti 17/01/2007 113 Suggerimenti pratici Se i servizi competenti hanno già adottato il modello usare il modello richiesto, anche mediante invio telematico, ove più comodo o reso obbligatorio dalla Provincia 2) Se i servizi competenti non risultano ancora ottemperanti al modello unificato, inviare una raccomandata A/R con tutte le informazioni richieste dal modello, previo adattamento del modello in uso 1) 17/01/2007 114 Conseguenze Abrogazione della norma che consentiva l’applicazione di una sanzione ridotta in caso di tardivo adempimento (da collegare con l’inasprimento di tutte le sanzioni amministrative in materia di lavoro) Mantenimento – per ora – dell’obbligo di denuncia del codice fiscale ai fini Inail (D.N.A.) contestualmente all’instaurazione del rapporto e esclusivamente attraverso strumenti telematici Abrogazione dell’obbligo di comunicare alla Questura competente in relazione alla sede dell’azienda, entro 48 ore, l’instaurazione del rapporto con il cittadino straniero Resta fermo l’obbligo di comunicazione, entro cinque giorni, all’U.T.G. presso la Prefettura 17/01/2007 115 Indici di congruità Il Ministero del Lavoro procederà entro 6 mesi: 1) all’individuazione di appositi indici del rapporto tra qualità dei beni prodotti e dei servizi offerti e la quantità di ore di lavoro necessarie, con individuazione di un indice di scostamento da considerare “tollerabile” 2) All’individuazione dei settori nei quali è maggiore il livello di violazione delle norme in materia di incentivi e agevolazioni e in materia di tutela della salute e sicurezza 3) 116 Tali indici potranno costituire elemento sintomatico di lavoro nero 17/01/2007 116