Commissione di Vigilanza sui Fondi
Pensione
La previdenza complementare in Italia
RAFFAELE CAPUANO
Direttore Generale
Indice:
Le ragioni della riforma della previdenza complementare
Le forme pensionistiche complementari
La scelta sulla destinazione del TFR
L’informativa agli aderenti
Le ragioni della riforma della previdenza complementare
Riduzione del tasso di copertura del primo pilastro
Tasso di sostituzione lordo (prima annualità di pensione /ultima retribuzione)
(Scenario nazionale base; dipendente privato, 63 anni di età, 35 anni di contribuzione; valori percentuali)
80
70
60
50
40
30
20
10
0
2008
2020
2030
Fonte: Ragioneria Generale dello Stato (2009)
2040
2050
2060
4
L’intervento normativo
1993 (d.lgs. 124/1993)
Nuova normativa della previdenza complementare
1995 (legge 335/1995)
Riforma "Dini" della previdenza obbligatoria; Adesione collettiva ai FPA in
assenza di FPC (con TFR); portabilità da FPC a FPA dopo 3-5 anni (senza
TFR e contributo datoriale)
1996-1997
Completamento normativa secondaria prev. complementare:
Avvio operatività primi nuovi fondi pensione
2000 (d.lgs. 47/2000)
Riforma della normativa fiscale dei fondi pensione
Estensione benefici fiscali a piani individuali pensionistici (PIP) realizzati
tramite polizze di assicurazione vita
Agosto 2004 (legge 243/2004)
Legge-delega di riforma complessiva del sistema pensionistico
Dicembre 2005 (d.lgs 252/2005)
Normativa di attuazione - Riforma della previdenza complementare con
vigenza dal 1/1/2008
Legge finanziaria 2007
Anticipo entrata in vigore riforma al 1/1/2007 e istituzione del Fondo di
Tesoreria per TFR non destinato a previdenza complementare in caso di
aziende con almeno 50 addetti
Decreti ministeriali 2007/2008
Disciplina di FondINPS e Fondo di Tesoreria altra normativa secondaria
5
La riforma della previdenza complementare (il decreto lgs. 252/2005)
Incrementa le risorse del sistema attraverso il conferimento del TFR maturando
alle forme pensionistiche complementari
Conferma il principio di volontarietà dell’adesione
Incrementa la
complementari
“concorrenzialità”
tra
le
diverse
forme
pensionistiche
Rivede l’assetto della vigilanza potenziando la COVIP
Introduce un più favorevole regime fiscale
Non riguarda:
i PIP stipulati prima dell’entrata in vigore della nuova disciplina, salvo
possibilità di adeguamento nei termini previsti
6
il settore del pubblico impiego
La COVIP
Ha il compito di perseguire la trasparenza e la correttezza dei comportamenti
nell’obiettivo di pervenire alla definizione di regole comuni alle diverse forme
pensionistiche complementari così da:
•
•
•
garantire il rispetto dei principi di trasparenza, comparabilità e portabilità
assicurare una più efficace tutela degli iscritti e dei beneficiari
favorire il buon funzionamento del sistema di previdenza complementare
Le Direttive ministeriali confermano:
• il ruolo della COVIP quale autorità unica di settore
 la funzione di “Sportello unico”, incaricato di ricevere le richieste dei soggetti
interessati attivandosi per l’ottenimento dell’autorizzazione complessiva attraverso la
collaborazione con le altre autorità di settore
 il passaggio di competenze da altre autorità alla COVIP a partire dalla data di entrata in
vigore della nuova disciplina
 il compito di emanare direttive ai soggetti vigilati per fornire indicazioni utili al
tempestivo adeguamento di statuti, regolamenti e dei relativi documenti informativi
7
Le forme pensionistiche complementari
Le forme pensionistiche complementari
•
Fondi pensione negoziali: forme pensionistiche ad adesione collettiva,
istituite tipicamente nell’ambito della contrattazione collettiva nazionale a
livello di settore, ovvero nell’ambito di accordi aziendali
•
Fondi pensione aperti: forme pensionistiche ad adesione individuale e
collettiva, istituite da banche, imprese di assicurazione, SGR e SIM
•
Piani individuali pensionistici di tipo assicurativo (PIP): forme
pensionistiche ad adesione individuale attuate mediante contratti di
assicurazione sulla vita, istituite dalle imprese di assicurazione
•
Fondi pensione preesistenti (antecedenti la Legge 421/1992): forme
pensionistiche ad adesione collettiva caratterizzate da una platea di aderenti
non più estendibile
9
Chi può aderire alle forme pensionistiche complementari
Destinatari:
• lavoratori dipendenti del settore privato;
• lavoratori assunti con una delle tipologie di contratto di lavoro previste
dal decreto legislativo 276 del 2003 (riforma Biagi);
• lavoratori autonomi;
• lavoratori professionisti;
• soci lavoratori di società cooperative;
• soggetti che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da
responsabilità familiari;
• soggetti titolari di reddito diverso da quello da lavoro;
• soggetti fiscalmente a carico di altri perché privi di reddito.
10
Le fonti istitutive delle forme pensionistiche complementari
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Contratti e accordi collettivi
Accordi aziendali, anche limitatamente ai soli soggetti o lavoratori
firmatari degli stessi ( accordi plurimi)
Accordi fra lavoratori autonomi/liberi professionisti
Regolamenti di enti o aziende, i cui rapporti di lavoro non siano disciplinati
dalla contrattazione collettiva
Regioni
Accordi fra soci lavoratori di cooperative
Accordi fra soggetti che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da
responsabilità familiari (D.lgs. 565/1996)
“Casse privatizzate” (D.lgs. 509/1994 e D.lgs. 103/1996)
Soggetti istitutori di fondi pensione aperti (banche, SGR, SIM e imprese di
assicurazione)
Soggetti istitutori di polizze individuali pensionistiche (imprese 11
di
assicurazione)
Le principali caratteristiche dei fondi pensione
•
l’adesione al fondo pensione è volontaria e individuale (ancorché possa
avvenire sulla base di previsioni della contrattazione collettiva);
•
i contributi sono accumulati su base individuale;
•
il regime ordinario è la “contribuzione definita”, essendo ammessa la
“prestazione definita” solo per i lavoratori autonomi e liberi
professionisti;
•
le prestazioni sono erogate secondo criteri di corrispettività e in base al
principio della capitalizzazione;
•
la gestione delle risorse è affidata, di regola, a soggetti terzi specializzati
(banche, assicurazioni, intermediari finanziari), fermo restando che i
fondi pensione ne mantengono la titolarità; le risorse del fondo sono
depositate presso una banca depositaria.
12
Il regime della contribuzione definita




è prefissato il livello dei contributi da versare al fondo pensione
rischio finanziario grava sull’aderente
la parte variabile è la prestazione da erogare
l’ammontare delle prestazioni è funzione:
- del tasso di rendimento realizzato nella gestione delle risorse
- dell’importo dei conti versati
- del tempo di permanenza nel fondo pensione
Regime della contribuzione definita si applica esclusivamente a:
•
Lavoratori dipendenti privati e pubblici
•
Soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro
•
Soggetti destinatari del d.lgs. 565/1996 (persone che svolgono lavori di cura non retribuiti
derivanti da responsabilità familiari)
Regime della contribuzione definita si può applicare a:
a)
lavoratori autonomi e liberi professionisti
b)
aderenti ai fondi pensione preesistenti
13
13
I presidi di garanzia dei fondi pensione
A tutela del risparmio previdenziale, da tenere ben distinto dal puro e semplice risparmio
finanziario, il nostro ordinamento prevede una disciplina di settore, anche a livello di
normativa comunitaria, con riguardo alle regole di accesso e di funzionamento dei fondi
pensione e la creazione di un sistema di vigilanza “dedicato”, con la previsione di una
specifica Autorità di settore (COVIP).
1) Con riferimento alle regole di accesso al settore, il nostro ordinamento prevede:
- le forme pensionistiche possono essere istituite solamente dalle fonti individuate nell’art.
3 d. lgs 252/2005;
- le forme pensionistiche possono iniziare ad operare dopo aver ricevuto la formale
autorizzazione da parte della COVIP, che provvede a iscriverle nell’Albo tenuto dalla
stessa;
- il coinvolgimento dei lavoratori e dei datori di lavoro sia nella fase istitutiva dei fondi
(attraverso le rispettive associazioni rappresentative) sia nell’attività gestionale dei
medesimi, attraverso la designazione di loro rappresentati negli organi di amministrazione e
controllo dei fondi (è prevista in misura paritetica nel caso di fondi a contribuzione
bilaterale).
I presidi di garanzia dei fondi pensione .. (segue)
2) In merito alle modalità di funzionamento dei fondi pensione, il nostro ordinamento
prevede i seguenti presidi di garanzia:
- tutte le forme pensionistiche devono dotarsi di un responsabile nominato dal consiglio di
amministrazione dello stesso fondo pensione ovvero della società promotrice della forma
pensionistica, il quale provvede a verificare che la gestione della forma sia svolta
nell’esclusivo interesse degli aderenti, nonché nel rispetto della normativa, a vigilare sul
rispetto dei limiti di investimento, sulle operazioni in conflitto di interesse e sull’adozione di
prassi operative idonee a meglio tutelare gli iscritti;
- i fondi pensione aperti che prevedano anche la possibilità di adesioni su base collettiva
devono provvedere all’istituzione di un organo di sorveglianza che rappresenti
adeguatamente gli interessi degli aderenti, verifichi che l’amministrazione e la gestione del
fondo pensione avvenga nel loro esclusivo interesse, riferisce all’organo di amministrazione
del fondo pensione ed alla COVIP in merito alle irregolarità riscontrate;
- previsione di rigorosi requisiti di professionalità ed onorabilità da parte degli esponenti dei
fondi pensione (amministratori, sindaci, dirigenti responsabili);
I presidi di garanzia dei fondi pensione .. (segue)
- affidamento della gestione delle risorse, in linea generale, ad intermediari specializzati
(banche, intermediari finanziari, assicurazioni), mantenendo la titolarità delle stesse in capo
a fondi pensione, cui spetta il compito di definire le linee generali della politica di
investimento e monitorare costantemente l’andamento della gestione; risorse affidate in
gestione presso una banca (“banca depositaria”);
- previsione della separatezza ed autonomia dei valori e delle disponibilità affidate in
gestione, che costituiscono patrimonio separato e che non possono essere distratti dalle
finalità alle quali sono destinati né formare oggetto di procedure esecutive da parte dei
creditori del gestore;
- affermazione del principio per cui gli investimenti devono essere effettuati nel rispetto del
principio di sana e prudente gestione, attraverso la definizione di regole volte all’interazione
di elementi di tipo quantitativo e di tipo qualitativo. In generale le principali regole
quantitative riguardano limitazioni a particolari profili di rischio: paese, mercato, cambio,
concentrazione (Decreto Ministeriale 703/96 e D.Lgs 252/2005);
I presidi di garanzia dei fondi pensione .. (segue)
- gli investimenti devono essere valutati secondo il criterio del the mark-to-market su base
almeno mensile. La normativa prevede che il fondo definisca un benchmark che deve
essere utilizzato nel controllo della perfomance degli investimenti del fondo e, nel caso dei
fondi pensione negoziali, dei gestori finanziari;
- previsione di una linea di investimento garantita destinataria dei flussi di TFR conferiti
tacitamente; la garanzia deve essere costituita da un effettivo impegno ad assicurare con
certezza il risultato della restituzione integrale del capitale, al netto di qualsiasi onere, entro
un tempo predeterminato e/o al realizzarsi di determinati eventi (ad es. il pensionamento);
politica d’investimento deve essere idonea a realizzare con elevata probabilità rendimenti
pari o superiori al TFR;
- disciplina delle regole da osservare in ipotesi di conflitto di interessi, con particolare
attenzione ai profili della trasparenza;
- definizione di rigorosi criteri ai quali i fondi si devono attenere al fine di garantire una
completa ed efficace informativa sia nella fase di raccolta delle adesioni, sia con riguardo ai
lavoratori iscritti.
I presidi di garanzia dei fondi pensione .. (segue)
3) Compiti dell’Autorità di vigilanza
- perseguire la trasparenza e la correttezza dei comportamenti avendo riguardo alla tutela
degli iscritti e dei beneficiari, al buon funzionamento del sistema di previdenza e alla sana e
prudente gestione delle forme pensionistiche preesistenti, delle forme negoziali e dei fondi
aperti;
- autorizzare preventivamente l’avvio di nuove iniziative di previdenza complementare. La
COVIP svolge la funzione di “Sportello unico”, incaricato di ricevere le richieste dei
soggetti interessati attivandosi per l’ottenimento dell’autorizzazione complessiva attraverso
la collaborazione con le altre autorità di settore;
- emanare direttive ai soggetti vigilati, definendo regole comuni per le diverse forme
previdenziali al fine di assicurare il rispetto del principio di trasparenza, comparabilità e
portabilità;
- regolamentare e vigilare sulla documentazione che le forme pensionistiche utilizzano per
la raccolta delle adesioni e per l’informativa agli aderenti;
- esercitare il controllo, anche ai fini della correttezza dei comportamenti, sulla gestione
tecnica, finanziaria, patrimoniale e contabile di tutte le forme pensionistiche;
I presidi di garanzia dei fondi pensione .. (segue)
- irrogare sanzioni ai soggetti vigilati nel caso di illecito sanzionabile in via amministrativa,
tale competenza era prima assegnata al Ministero del lavoro e della Previdenza sociale (cfr.
art 19 quarter del decreto 252/2005 che ridisegna la disciplina di settore della previdenza
complementare ampliando le ipotesi di illecito sanzionabili in via amministrativa e
innalzando i limiti massimi delle sanzioni relative; è stata inoltre introdotta la responsabilità
solidale dei fondi pensione nel pagamento della sanzione amministrativa, salvo il diritto di
regresso nei confronti del responsabile della violazione);
-
curare l’Albo di tutte le forme pensionistiche.
La contribuzione
Le fonti di finanziamento delle forme di previdenza complementare sono:
-il trattamento di fine rapporto (TFR)
-il contributo del lavoratore
- il contributo del datore di lavoro.
Il lavoratore può scegliere di contribuire con il solo TFR oppure di versare
ulteriori contributi.
Se l’aderente che versa anche il suo contributo ha diritto, in base ad accordi
collettivi, anche aziendali, a un contributo del datore di lavoro, detto contributo
affluirà al fondo pensione nei limiti e alle condizioni stabilite nei predetti
accordi. Il datore di lavoro può comunque decidere, anche in assenza di accordi
collettivi, di contribuire al fondo pensione prescelto dal dipendente.
La misura del contributo a carico dell’aderente è fissata negli accordi istitutivi e
può essere variata a discrezione dell’aderente (fatti salvi i minimi previsti dalle
fonti istitutive).
I regolamenti e gli statuti possono prevedere la possibilità di suddividere i flussi
contributivi anche su diverse linee di investimento all’interno della stessa forma
pensionistica.
Le prestazioni pensionistiche
Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce al momento
della maturazione dei requisiti per l’accesso alla pensione obbligatoria dopo
almeno 5 anni di permanenza nel fondo pensione.
L’erogazione della prestazione può essere anticipata al massimo di 5 anni in
presenza di periodi di inoccupazione superiori ai 48 mesi e di invalidità
permanente con la riduzione della capacità di lavoro di almeno 1/3.
La prestazione viene erogata tramite rendita salvo la possibilità di liquidare il
montante finale in capitale fino a un massimo del 50%.
Qualora la conversione in rendita del 70% del montante finale sia inferiore al
50% dell’importo annuo dell’assegno sociale, la prestazione può essere erogata
completamente in capitale.
In caso di premorienza l’intera posizione individuale è riscatta dagli eredi o altri
beneficiari espressamente indicati.
21
Le anticipazioni
Anticipazioni:
-
-
-
-
per spese sanitarie connesse a gravi motivi di salute, in ogni momento e
fino a un max del 75% della posizione individuale. Sull’importo
erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, si
applica una ritenuta d’imposta del 15% (che si riduce fino al 9% dopo
15 anni di partecipazione al fondo pensione);
per acquisto o ristrutturazione prima casa di abitazione, decorsi otto anni
dall’iscrizione e fino a un max del 75% della posizione individuale.
Sull’importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, si
applica una ritenuta d’imposta del 23%;
per altre esigenze dell’iscritto, decorsi otto anni dall’iscrizione e fino a un
max del 30%. Sull’importo erogato, al netto dei redditi già
assoggettati ad imposta, si applica una ritenuta d’imposta del 23%;
massimale comunque erogabile a titolo di anticipazione: 75% della
22
posizione individuale.
Il trasferimento e il riscatto
L’aderente può trasferire, per qualunque motivo, la posizione individuale ad altra
forma pensionistica dopo due anni del periodo minimo di permanenza. In ogni
caso i trasferimenti sono esenti da oneri fiscali. Divieto di clausole limitative della
portabilità della posizione individuale (ad esempio, “preconto”). La portabilità del
contributo del datore di lavoro è disciplinato negli accordi collettivi.
Quando si perdono i requisiti di partecipazione alla forma pensionistica, prima
della maturazione del diritto all’erogazione del trattamento pensionistico, si può:
- trasferire la posizione individuale in ragione della nuova attività lavorativa
esercitata
- riscattare la posizione individuale (in misura parziale, 50% della posizione
individuale, nel caso di inoccupazione per periodi compresi fra i 12 e i 48 mesi,
ricorso a procedure di mobilità, CIG ordinaria o straordinaria; in misura totale
della posizione individuale, nel caso di invalidità permanente e per cessazione
dell’attività lavorativa oltre 48 mesi).
23
Il regime fiscale
Nuovo regime fiscale per versamenti e prestazioni maturate dal 1.1.2007.
Deducibilità dal reddito complessivo dei contributi versati (dal lavoratore e dal datore di
lavoro) fino a un max di 5.164,57 euro (i lavoratori di prima occupazione successiva
all’entrata in vigore del dlgs. 252 possono superare il limite dei 5.164,57 euro dei
contributi fino ad un max di ulteriori 2.582,29).
Imposta sostitutiva dell’11% sul risultato netto maturato dalla forma pensionistica
complementare.
Ritenuta a titolo di imposta del 15 % sulle prestazioni comunque erogate (capitale e
rendita/anticipazioni per spese sanitarie/riscatti parziali/totali/premorienza), al netto della
parte corrispondente ai redditi già assoggettati a imposta, nei primi 15 anni; riduzione
dell’imposta sulle prestazioni di uno 0,3% per ogni anno eccedente il quindicesimo anno
di partecipazione, con un limite max del 6%.
Ritenuta a titolo di imposta del 23% nel caso di anticipazioni per acquisto prima casa e
ulteriori esigenze/riscatto per altri motivi.
I fondi pensione negoziali
I fondi pensione negoziali sono istituiti grazie ad accordi collettivi, stipulati fra
i lavoratori ed i datori di lavoro. Essi possono essere rivolti ai lavoratori di una
intera categoria contrattuale oppure ai lavoratori di una impresa o di un gruppo
di imprese o, infine, ai lavoratori di un determinato territorio.
I fondi pensione negoziali sono soggetti giuridici autonomi dotati di organi
propri: l’assemblea, gli organi di amministrazione e controllo, il responsabile
del fondo. Gli organi di amministrazione e controllo sono costituiti per la metà
dai rappresentanti dei lavoratori iscritti e per l’altra metà dai rappresentanti dai
datori di lavoro.
Per lo svolgimento delle proprie attività, i fondi negoziali si avvalgono di
soggetti specializzati (banche, assicurazioni, sgr, sim); le risorse sono
depositate presso una banca depositaria; le prestazioni sono generalmente
erogate da una compagnia di assicurazione.
L’attività dei fondi negoziali è regolata dalla COVIP, che approva lo statuto del
fondo.
Fondi pensione negoziali. Iscritti per condizione professionale e
categoria di fondo.
(dati di fine 2009)
Lavoratori dipendenti
Categoria di fondo
Fondi aziendali e di gruppo
Fondi di categoria
Fondi territoriali
Totale
Fondi
9
27
3
39
Settore
privato
306.857
1.481.072
114.270
1.902.199
Lavoratori
Settore autonomi
pubblico
85.263
3.611
49.033
44
134.296
3.655
Totale
306.857
1.569.946
163.347
2.040.150
26
Fondi pensione negoziali. Risorse in gestione e tipologia di
intermediario
(dati di fine anno; importi in milioni di euro)
Tipologia di intermediario
Italia
Assicurazioni
Intermediari
Convenzioni
2007 2008 2009
2007 2008 2009
58
2007
Importo
2008
% Importo
8
7
8
SGR
17
16
17
SIM
1
2
2
3
6
4
58
0,5
340
Banche
1
1
1
3
8
9
93
0,8
377
27
26
28
11
12
13
38
38
41
Totale
58
Risorse in gestione
2009
% Importo
%
60
2.014 17,5
3.597 26,0
5.157
27,4
117 114 114
7.306 63,5
6.913 50,0
8.703
46,3
2,5
278
1,5
2,7
663
3,5
9.471 82,3 11.227 81,3 14.802
78,7
2.033 17,7
21,3
181 186 187
Altri paesi UE
Imprese di investimento
Totale
27
36
46
208 222 233
2.588 18,7
4.010
11.504 100,0 13.815 100,0 18.812 100,0
27
I fondi pensione aperti
I fondi pensione aperti sono istituti da banche, compagnie di assicurazione,
società di gestione del risparmio, società di intermediazione mobiliare.
L’adesione a tali fondi avviene in forma individuale o anche in forma
collettiva, a seguito di accordi collettivi anche aziendali.
Il patrimonio deve essere separato e distinto dall’attività generale
dell’organismo che lo promuove.
La COVIP approva il Regolamento dei fondi aperti.
28
Fondi pensione aperti. Struttura del mercato.(1)
(dati di fine anno; valori percentuali)
Fondi pensione aperti gestiti da:
Assicurazioni
Banche
SGR
SIM
Totale
Per memoria:
Fondi dei 5 maggiori gruppi per numero di
iscritti
Comparti per tipologia
Garantito
di cui: destinatari dei flussi di TFR conferiti
tacitamente
Obbligazionario puro
Obbligazionario misto
Bilanciato
Azionario
Totale
(1) Fondi pensione aperti operativi, cioè con almeno un iscritto.
2008
2009
Fondi/
Iscritti ANDP
Comparti
Numero
%
%
Fondi/
Iscritti ANDP
Comparti
Numero
%
%
57
1
17
5
80
47,9
4,9
33,4
13,8
100,0
44,5
2,4
35,5
17,6
100,0
55
1
15
5
76
48,1
4,8
34,0
13,2
100,0
45,4
2,3
36,6
15,8
100,0
14
63,4
60,1
22
62,5
60,8
100
21,8
16,9
96
22,9
17,9
68
14,9
10,2
65
15,5
11,2
38
41
99
78
356
6,4
11,5
31,1
29,2
100,0
7,3
13,9
33,0
29,0
100,0
38
40
95
76
345
6,4
11,2
30,5
28,9
100,0
6,3
12,4
32,5
30,9
100,0
29
I piani individuali pensionistici (PIP)
Piani individuali pensionistici (Pip) possono essere attuati mediante:
- polizze vita con prestazioni tradizionali rivalutabili collegate a gestioni
interne (ramo I)
- contratti unit linked con prestazioni legate a fondi comuni di investimento o
a fondi interni assicurativi.
L’adesione avviene solo su base individuale.
I Pip sono istituiti come patrimonio autonomo e separato da quello della
società promotrice.
La COVIP approva il Regolamento dei Pip.
30
PIP “nuovi” e “vecchi”. Principali dati.
(dati di fine anno per gli iscritti e le risorse destinate alle prestazioni; dati di flusso per i contributi; importi in
milioni di euro)
2008
Iscritti
di cui: lavoratori dipendenti
Contributi(2)
di cui: TFR
Risorse destinate alle prestazioni
Per memoria:
Iscritti contemporaneamente a PIP “nuovi” e
“vecchi”
di cui: lavoratori dipendenti
2009
PIP
PIP
PIP
PIP
Totale(1)
Totale(1)
“vecchi” “nuovi”
“vecchi” “nuovi”
679.450 701.819 1.319.471 654.376 893.547 1.485.250
253.110 425.625 646.591 201.918 544.832 713.481
779 1.003
1.782
731 1.244
1.975
205
205
228
228
4.667 1.958
6.625
5.569 3.397
8.966
61.798
62.673
32.144
33.269
(1) Dal totale sono escluse le duplicazioni dovute agli iscritti che aderiscono contemporaneamente a PIP “nuovi” e “vecchi”.
(2) Per i PIP “vecchi” si tratta dei premi incassati.
31
PIP “nuovi”. Struttura del mercato.
(dati di fine anno; valori percentuali)
% Iscritti
Linee di investimento per tipologia(1)
Ramo I (gestioni separate)
Ramo III (unit linked)
Obbligazionaria
Flessibile
Bilanciata
Azionaria
Totale
Linee per classi dimensionali del patrimonio gestito(1)(2)
Linee con patrimonio superiore a 10 milioni di euro
Linee con patrimonio compreso tra 1 e 10 milioni di euro
Linee con patrimonio inferiore a 1 milione di euro
Per memoria:
PIP dei 5 maggiori gruppi per numero di iscritti
% ANDP
2008
2009
2008
2009
56,1
43,9
9,3
3,7
7,6
23,2
60,2
39,8
9,1
3,2
6,9
20,6
66,7
33,3
5,1
7,6
3,1
17,4
62,2
37,8
5,2
6,6
3,6
22,4
100,0
100,0
100,0
100,0
93,2
5,6
1,2
94,0
5,6
0,4
90,8
8,3
1,0
92,1
7,6
0,3
89,6
89,1
82,8
83,1
(1) Per linea di investimento si intende la gestione separata, il fondo interno ovvero l’OICR al quale è collegata la rivalutazione della posizione
individuale. Gli iscritti che hanno suddiviso la propria posizione individuale su più linee di investimento sono stati conteggiati su ciascuna linea
interessata: il numero complessivo di iscritti che risulta dalla tavola è pertanto superiore al totale degli iscritti ai PIP.
(2) Si fa riferimento al patrimonio complessivo della gestione separata, del fondo interno ovvero dell’OICR, anche qualora la gestione separata, il fondo
interno o l’OICR siano relativi a linee di PIP diversi (istituiti dalla medesima società).
32
I fondi pensione preesistenti
I fondi pensione preesistenti operavano già all’entrata in vigore della nuova
disciplina di settore (novembre 1992) e sono caratterizzati da una platea di
aderenti non più estendibile.
Essi hanno forme molto eterogenee, essendosi sviluppati in assenza di una
organica disciplina loro applicabile; i modelli gestionali e gli investimenti
consentiti a tali fondi derogano spesso da quelli previsti per le forme
pensionistiche di nuova istituzione.
Essi gestiscono tuttora il 70% della massa fiduciaria amministrata dalla
previdenza complementare; si rivolgono a 665 mila lavoratori (circa il 22%
degli aderenti alle forme pensionistiche complementari).
33
Il FondInps
Il FondInps è la forma pensionistica complementare (a contribuzione definita)
istituita presso l’Inps, alla quale si applicano le stesse regole di funzionamento
delle altre forme di previdenza complementare.
A FondInps confluiranno i versamenti di TFR di coloro che aderiranno
tacitamente e per i quali non è attiva alcuna forma pensionistica collettiva di
riferimento oppure, tra più forme collettive di riferimento, non è individuabile
quella di destinazione.
La posizione individuale costituita presso la forma pensionistica può essere
trasferita, su richiesta del lavoratore, ad altra forma pensionistica dopo un
anno di di permanenza nel fondo.
Iscritto all’albo della Covip.
34
La previdenza complementare in Italia. Iscritti.
(dati di fine 2009)
Iscritti(1)
Nuovi iscritti nell’anno(2)
Numero
var. %
2009/2008
Numero di fine 2008
39
76
391
2.040.150
820.385
673.039
-0,2
3,1
-0,6
66.000
40.000
29.000
3,2
5,0
4,3
PIP “nuovi”(3)
75
893.547
27,3
195.000
27,8
Totale(4)
PIP “vecchi”(5)
581
4.463.581
654.376
5,3
321.000
-
7,6
5.055.284
4,2
321.000
6,6
Fondi
Fondi pensione negoziali
Fondi pensione aperti
Fondi pensione preesistenti
Totale generale(4)(6)
% su iscritti
(1) Sono inclusi gli iscritti che non hanno effettuato versamenti nell’anno e i cosiddetti differiti. Sono esclusi i pensionati.
(2) Dati parzialmente stimati. I dati riguardanti le singole tipologie di forma (fondi pensione negoziali, fondi pensione aperti, ecc.) comprendono gli iscritti
trasferiti da forme delle altre tipologie e non quelli trasferiti da forme della stessa tipologia.
(3) PIP conformi al Decreto lgs. 252/2005.
(4) Nel totale i dati includono Fondinps. Il totale dei nuovi iscritti nell’anno è al netto di tutti i trasferimenti interni al sistema della previdenza
complementare.
(5) PIP istituiti precedentemente alla riforma del 2005 e non adeguati al Decreto lgs. 252/2005.
(6) Sono escluse le duplicazioni dovute agli iscritti che aderiscono contemporaneamente a PIP “nuovi” e “vecchi”, pari, nel complesso, a 63.000 individui.
35
Forme pensionistiche complementari. Risorse e contributi.
(dati di fine 2009; flussi annui per contributi; importi in milioni di euro)
Risorse destinate alle
prestazioni(1)
Contributi
di cui:
Importi
var. %
2009/2008
Importi
18.757
6.269
38.943
33,1
34,4
8,5
4.186
1.152
3.798
2.742
469
1.631
PIP “nuovi”(2)
3.397
73,5
1.244
228
TOTALE(3)
PIP “vecchi”(4)
67.388
5.569
19,0
19,3
10.390
731
5.080
-
TOTALE GENERALE(3)
72.957
19,0
11.121
5.080
Fondi pensione negoziali
Fondi pensione aperti
Fondi pensione preesistenti
TFR
(1) Risorse complessivamente destinate alle prestazioni. Esse comprendono: l’attivo netto destinato alle prestazioni (ANDP) per i fondi negoziali e aperti e
per i fondi preesistenti dotati di soggettività giuridica; i patrimoni di destinazione ovvero le riserve matematiche per i fondi preesistenti privi di soggettività
giuridica; le riserve matematiche costituite a favore degli iscritti presso le imprese di assicurazione per i fondi preesistenti gestiti tramite polizze assicurative;
le riserve matematiche per i PIP di tipo tradizionale e il valore delle quote in essere per i PIP di tipo unit linked.
(2) PIP conformi al Decreto lgs. 252/2005.
(3) Nel totale i dati includono Fondinps.
(4) PIP istituiti precedentemente alla riforma del 2005 e non adeguati al Decreto lgs. 252/2005.
36
Fondi pensione e PIP. Rendimenti pluriennali.(1)
Fondi pensione negoziali
Fondi monocomparto(1)
Fondi multicomparto
Garantito(2)
Obbligazionario puro
Obbligazionario misto
Bilanciato
Azionario
Fondi pensione aperti
Garantito(2)
Obbligazionario puro
Obbligazionario misto
Bilanciato
Azionario
PIP “nuovi”
Gestioni separate(3)
Unit Linked
Obbligazionaria
Flessibile
Bilanciata
Azionaria
Per memoria:
Rivalutazione del TFR(4)
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
5,0
4,2
4,6
4,4
7,5
8,3
3,8
3,7
2,1
1,4
-6,3
-
8,5
-
3,0
4,3
7,0
8,3
5,7
2,6
1,6
3,1
4,9
8,4
2,2
3,9
4,9
5,9
4,3
3,1
3,3
4,2
4,2
4,7
2,1
6,9
7,9
14,9
11,5
2,9
3,3
6,4
11,4
16,2
2,6
2,7
5,6
8,2
2,4
1,0
-0,2
1,0
2,4
3,7
2,2
2,1
2,4
1,3
-0,4
1,9
1,6
0,3
-0,3
-1,6
3,1
1,6
-3,9
-9,4
-24,5
-14,0
1,9
4,9
-2,2
-14,1
-27,6
4,6
2,9
8,1
10,4
16,1
11,3
4,8
4,0
6,7
12,5
17,7
3,5
-24,9
2,7
-6,2
-16,2
-36,5
3,5
16,3
4,1
6,7
13,1
23,1
2,7
2,0
2,8
2,5
2,6
2,4
3,1
37
Ruolo cruciale della previdenza complementare
Tasso di sostituzione generato dalla previdenza complementare.
(figura base: 60 anni di età, 35 anni di contribuzione; profilo di carriera piatto; aliquota contributiva: 9
per cento; oneri di gestione della fase di accumulo: 0,5 per cento)
Scenario base
Differenti periodi contributivi
30 anni di contributi
40 anni di contributi
Differenti età di pensionamento
65 anni
70 anni
Profili di carriera differenti
Crescita lineare (fino al doppio)
Profilo concavo
Differenti aliquote contributive
6,91 per cento
2010
2,3
2020
6,8
2030
11,5
2040
16,6
2050
16,6
2,3
2,3
6,8
6,8
11,5
11,5
14,0
16,6
14,0
19,3
2,6
3,2
7,8
9,5
13,0
15,7
18,8
21,9
18,8
21,9
2,2
2,3
6,2
6,8
9,6
11,3
12,6
15,7
12,6
15,7
1,7
5,2
8,8
12,8
12,8
Ipotesi utilizzate: anno di inizio della contribuzione: 2006; tasso di rendimento reale lordo: 3,5 per cento; tasso di inflazione: 2 per cento; oneri di
gestione nella fase di erogazione: 0,5 per cento; caricamento sul premio: 1 per cento.
38
La crisi finanziaria e la previdenza complementare
- il sistema dei fondi pensione ha dato dimostrazione di essere “saldo”; non si
sono registrate significative reazioni di sfiducia da parte degli iscritti
-in relazione al default di società e gruppi finanziari di rilevanza
internazionale (Leheman Brothers, Madoff) le rilevazioni hanno evidenziato
che l’esposizione dei fondi pensione era contenuta e limitata a pochi casi
- la COVIP ha comunque ritenuto di richiamare l’attenzione degli operatori
circa l’importanza della diversificazione del portafoglio
- è stato altresì chiarito che l’iscritto ha facoltà di continuare la partecipazione
al fondo pensione anche dopo il raggiungimento dell’età pensionabile
prevista nel regime obbligatorio, anche in assenza di contribuzione
- viene sempre più incentivata l’offerta di percorsi di tipo life cycle da parte
dei fondi pensione
39
La scelta sulla destinazione del TFR
Cos’e’ il TFR
• Salario differito corrisposto al lavoratore al termine del rapporto di lavoro.
• L’ammontare accantonato è annuale e pari al 6,91% della retribuzione lorda.
• Il montante accumulato è rivalutato, al 31 dicembre di ogni anno, con
l’applicazione di un tasso che viene determinato sommando un coefficiente
fisso, pari all’1,5%, ed uno variabile, pari al 75% dell’aumento dell’indice dei
prezzi al consumo rilevato dall’Istat.
41
Il TFR in azienda e nei fondi pensione
TFR lasciato in azienda/Fondo di Tesoreria
TFR nella previdenza complementare
Tasso di
rendimento
Viene garantito un tasso predefinito (1,5% + 75%
del tasso d’inflazione).
Il rendimento non è predeterminato (salvo che nella linea
garantita che accoglie il TFR dei “silenti”).
Anticipazioni
Per spese sanitarie, acquisto e ristrutturazione della
prima casa, congedi parentali e formativi.
Solo dopo 8 anni di lavoro presso la stessa azienda,
una volta sola nel corso del rapporto di lavoro
(coloro che ne beneficiano non possono essere più
del 10% degli aventi diritto e, comunque, non più
del 4% del totale dei dipendenti).
Massimale erogabile non può superare il 70 % del
trattamento cui si avrebbe diritto nel caso di
cessazione del rapporto al momento della richiesta.
- per spese sanitarie connesse a gravi motivi di salute (in ogni
momento e fino a un max del 75 % della posizione
individuale);
-per acquisto o ristrutturazione prima casa di abitazione
(decorsi otto anni dall’iscrizione e fino a un max del 75 %);
-per altre esigenze dell’iscritto (decorsi otto anni
dall’iscrizione e fino a un max del 30 %).
Le anticipazione possono essere richieste più volte .
Massimale comunque erogabile a titolo di anticipazione non
può superare il 75% della posizione individuale accumulata al
momento della richiesta.
Tassazione
Tassazione separata con aliquota media relativa agli
ultimi 5 anni sulle prestazioni comunque liquidate.
Minimo 23% (aliquota minima per scaglioni di
reddito imponibile).
Prestazioni pensionistiche erogate: ritenuta a titolo di imposta
del 15-9%; Anticipazioni: ritenuta del 15 % nel caso di spese
sanitarie, 23 % negli altri casi.
Deducibilità fiscale dei contributi fino a 5.164,67 all’anno.
Decesso
Il TFR accantonato è liquidato al coniuge, ai figli e,
se erano a suo carico, ai parenti entro il terzo grado e
agli affini entro il secondo. In mancanza di tali eredi,
le indennità sono attribuite secondo le norme della
Prima del pensionamento, la posizione individuale accumulata
è versata agli eredi o a beneficiari indicati in precedenza. In
mancanza di indicazioni la posizione è acquisita al fondo.
Dopo il pensionamento è possibile la reversibilità della rendita
ai familiari o altri beneficiari designati (fondi aperti e PIP).
successione legittima.
Altro
Liquidazione del
licenziamento.
TFR
al
momento
del
Contributo del datore di lavoro (eventuale).
La scelta sulla destinazione del TFR
Il lavoratore può scegliere:
- di conferire il TFR maturando alle forme pensionistiche complementari (con
modalità tacite o esplicite)
• scelta irreversibile
• il contributo entra nel montante contributivo
oppure
- di mantenere il TFR maturando in azienda (con modalità esplicite)
• scelta reversibile
• mantiene la natura di liquidazione di fine rapporto
43
I termini per la scelta
• Per i lavoratori dipendenti assunti successivamente al 31.12.2006, entro sei
mesi dalla data di assunzione.
La scelta deve essere effettuata compilando i moduli (TFR1 e TFR2)
contenuti nei decreti ministeriali del 31.01.2007, messi a disposizione dai
datori di lavoro.
44
Mod. TFR2 - Lavoratori assunti dopo il 31. 12.2006
Entro 6 mesi dall’assunzione:
Lavoratori assunti dopo il 31/12/2006 che non abbiano già espresso in maniera
tacita o esplicita la propria volontà in ordine al conferimento del TFR alla
previdenza complementare, relativamente a precedenti rapporti di lavoro,
devono effettuare la scelta.
- possono conferire con modalità esplicite (Mod. TFR2) o tacite il TFR ad una
forma pensionistica complementare
- scelgono di mantenere il TFR, in tutto o in parte in azienda (Mod. TFR2):
per aziende che occupano meno di 50 dipendenti, il TFR futuro continua ad essere
accantonato presso l’azienda
- per aziende con almeno 50 addetti vengono versate al Fondo della Tesoreria le
quote di TFR rivalutate e maturate dal 1° gennaio 2007 a decorrere dal mese
successivo alla scelta.
-
45
Mod. TFR2 - Lavoratori assunti dopo il 31/12/2006
Il conferimento esplicito avviene secondo regole diverse a seconda della
situazione del lavoratore:
1. Lavoratori iscritti alla previdenza obbligatoria successivamente al 29
aprile 1993
- esprimono la volontà di conferire integralmente il TFR (Mod. TFR2 - Sez.1) Per aziende con almeno 50 addetti sono dovute al Fondo di Tesoreria le quote
di TFR maturate antecedentemente alla scelta a partire dall’ultima assunzione.
- esprimono la volontà di mantenere il TFR, in tutto o in parte in azienda (Mod.
TFR2 - Sez.1) - Per aziende che occupano meno di 50 dipendenti, il TFR
futuro continua ad essere accantonato presso l’azienda. Per aziende con
almeno 50 addetti il TFR rivalutato e maturato a decorrere dal mese
successivo alla scelta è versato al Fondo della Tesoreria.
46
Mod. TFR2 - Lavoratori assunti dopo il 31/12/2006
2. Lavoratori iscritti alla previdenza obbligatoria antecedentemente al 29
aprile 1993
- esprimono la volontà di mantenere il TFR in azienda. (Mod. TFR2 –
Sezioni 2 e 3)
- esprimono la volontà di versare ad una qualsiasi forma di previdenza
complementare tutto il TFR futuro. (Mod. TFR2 – Sezioni 2 e 3)
- esprimono la volontà di versare la percentuale prevista dagli accordi
collettivi applicati al rapporto di lavoro oppure mantenere il TFR in
azienda. (Mod. TFR2 – Sez. 2)
- esprimono la volontà di versare, in mancanza di accordi collettivi che
dispongano in merito al conferimento del TFR almeno il 50% del TFR
futuro. (Mod. TFR2 – Sez.3)
La quota di TFR futuro non conferita resta in azienda oppure, in caso di azienda
con almeno 50 dipendenti, viene versata al Fondo della Tesoreria dello Stato per
l’erogazione del TFR istituito presso l’Inps.
47
Il conferimento tacito del TFR alla previdenza complementare
Conferimento tacito quando:
il lavoratore, entro i termini indicati nella legge, non esprime alcuna indicazione
circa la sua volontà di aderire o meno alla previdenza complementare.
In tal caso il suo TFR confluirà presso:
la forma prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche aziendali
ovvero
la forma alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori
dell’azienda
ovvero
la forma residuale costituita presso l’Inps (FondInps).
Nel caso di conferimento tacito del TFR, devoluzione dello stesso nella linea a
contenuto più prudenziale.
48
Caratteristiche della linea di investimento garantita per il
conferimento tacito del TFR
Impegno ad assicurare con certezza la restituzione integrale del capitale, al netto
di qualsiasi onere, entro un lasso di tempo predeterminato e/o al realizzarsi di
determinati eventi
Politica di investimento tesa a realizzare con elevata probabilità rendimenti pari o
superiori alla rivalutazione del TFR, quantomeno in un orizzonte temporale
pluriennale
Nel caso di garanzia collegata al realizzarsi di eventi, devono essere previsti
almeno i seguenti casi:
• esercizio del diritto alla prestazione pensionistica
• riscatto per decesso
• riscatto per invalidità permanente che comporti la riduzione della
capacità di lavoro a meno di un terzo
• riscatto per inoccupazione per un periodo superiore a 48 mesi
49
Il Fondo di Tesoreria
Il Fondo di Tesoreria viene finanziato dal TFR maturato da ciascun lavoratore
del settore privato a decorrere dal 1 gennaio 2007 e non destinato alle forme di
previdenza complementare.
Il Fondo viene gestito dall’Inps per conto dello Stato su un apposito conto
aperto presso la Tesoreria dello Stato.
Sono obbligati al versamento di tale contributo i datori di lavoro che abbiano
alle proprie dipendenze almeno 50 addetti al 31.12.2006.
Contributo versato ha natura di contribuzione previdenziale ed equiparata a fini
dell’accertamento e della riscossione a quella obbligatoria.
Garantisce ai lavoratori dipendenti del settore privato l’erogazione del TFR per
la quota corrispondente ai versamenti effettuati al fondo ma la liquidazione delle
prestazione viene fatta integralmente dal datore di lavoro, anche per la quota di50
competenza del Fondo.
L’informativa agli aderenti
Campagna informativa istituzionale e informativa del datore di lavoro
Campagne informative sono curate dalla Presidenza del Consiglio d’intesa con
il Ministro del Lavoro per promuovere adesioni consapevoli alle forme
pensionistiche.
Prima dell’avvio dei sei mesi il datore di lavoro deve fornire al lavoratore
adeguate informazioni sulle opzioni disponibili.
Trenta giorni prima della scadenza dei sei mesi utili ai fine del conferimento del
TFR maturando, il lavoratore che non abbia ancora manifestato alcuna volontà
deve ricevere dal datore di lavoro le necessarie informazioni relative alla forma
pensionistica complementare verso la quali il TFR maturando è destinato alla
scadenza del semestre.
52
Regolamento Covip sull’adesione ai fondi
Il regolamento sulla raccolta delle adesioni prevede una normativa specifica
La Covip nell’esercizio dei propri poteri normativi ha disposto una serie di
adempimenti cui sono tenute tutte le forme pensionistiche.
In aggiunta a ciò, nel caso di fondi offerti da “operatori di mercato” (finanziari,
bancari o assicurativi) il regolamento Covip fa rinvio alle normative di settore
circa gli ulteriori adempimenti cui sono tenuti gli offerenti.
La scelta è dettata dalla esigenza di contenere i costi dell’offerta e dalla
consapevolezza che le normative di settore esistenti offrono sufficienti presidi
in termini di tutela dei potenziali aderenti.
Informativa fornita dalla forma pensionistica
Conferimento esplicito
L’adesione alla forma pensionistica prescelta deve essere preceduta dalla
consegna e presa visione di:
-Nota Informativa
-Regolamento/Statuto del Fondo
-Progetto esemplificativo (anche dopo l’adesione)
54
Informativa fornita dalla forma pensionistica
Conferimento tacito
La forma pensionistica a cui è stato destinato il TFR deve provvedere ad
informare il lavoratore dell’avvenuta adesione e della possibilità di usufruire delle
contribuzioni a carico del datore di lavoro previste dagli accordi istitutivi della
forma stessa, subordinatamente al versamento del contributo a proprio carico.
La forma pensionistica dovrà inoltre fornire al lavoratore le necessarie indicazioni
circa le modalità di acquisizione della nota informativa per la raccolta delle
adesioni, della scheda sintetica e dei documenti statutari o regolamentari, nonché
ogni altra informazione ritenuta utile ad assicurare al lavoratore la piena
conoscenza dei meccanismi di funzionamento della forma pensionistica e i diritti
e gli obblighi connessi all’adesione.
Unitamente a tale comunicazione dovrà essere trasmesso al lavoratore un modulo
per l’eventuale versamento di propri contributi e per l’eventuale modifica della
scelta di allocazione delle risorse.
Statuto e regolamenti
Per consentire all’aderente il confronto tra le forme previdenziali ed operare una scelta
che sia la più consapevole e la più vicina al suo “profilo previdenziale” la COVIP ha
predisposto, oltre allo schema di nota informativa
anche
schemi di statuto e regolamento articolati secondo sei sezioni:
•
identificazione e scopo della forma (fondo o PIP)
•
caratteristiche della forma (fondo o PIP) e modalità di investimento
•
contribuzione e prestazioni
•
profili organizzativi
•
rapporti con gli aderenti
•
norme finali
Alcuni aspetti rilevanti:
•
struttura dei costi
•
caratteristiche della linea di investimento con garanzia, richiesta dalla
per accogliere i flussi di TFR conferiti tacitamente
legge
Nota informativa
Prevede una scheda sintetica redatta sulla base dello schema proposto dalla
COVIP, per fornire una sintesi delle principali caratteristiche strutturali ed
economiche della singola forma per favorire il confronto tra le diverse offerte.
Rappresenta, secondo uno standard comune a tutte le forme, la struttura dei costi e
fornisce il dettaglio degli stessi, riportando l’ “indicatore sintetico dei costi”:
•
•
•
calcolato secondo la metodologia prevista dalla COVIP
costruito in modo da fornire mediante ricorso ad un unico valore una
rappresentazione immediata dell’incidenza dei costi sul livello di
rendimento conseguito
finalizzato a indicare l’onerosità della partecipazione alle diverse forme
pensionistiche e alle diverse offerte all’interno di ciascuna di esse
La Nota informativa non è soggetta al controllo preventivo della COVIP che la
verifica nell’ambito della più generale attività di vigilanza sulla trasparenza e
correttezza dei comportamenti
Le opzioni di investimento
Composizione del portafoglio
59
I costi (nella fase di accumulo)
60
L’indicatore sintetico dei costi
L’indicatore sintetico dei costi rappresenta il costo annuo, in percentuale della posizione
individuale maturata, in termini di riduzione di rendimento. L’indicatore è stimato
facendo riferimento ad un aderente-tipo che versa un contributo annuo di 2500 euro e
ipotizzando un tasso di rendimento annuo del 4%.
61
Costi e spese effettivamente sostenute
62
I rendimenti storici della forma pensionistica
63
I rendimenti storici del comparto e del benchmark di riferimento
64
Progetto esemplificativo
La COVIP ha previsto che i fondi pensione elaborino il Progetto
esemplificativo sulla base delle indicazioni fornite dalla COVIP stessa.
Il Progetto esemplificativo è volto a illustrare all’iscritto l’evoluzione prevista
della posizione individuale nel corso del rapporto e l’importo della prestazione
attesa al momento del pensionamento.
L’aderente potrà così più consapevolmente valutare se la prestazione
pensionistica che riceverà al momento del pensionamento sarà “adeguata”
rispetto alle proprie aspettative/bisogni e valutare l’opportunità di incrementare
ulteriormente i contributi al fondo al fine di realizzare una prestazione
pensionistica maggiore.
65
Scarica

I presidi di garanzia dei fondi pensione