GLI ALIMENTI GM:
NUOVE REGOLE COMUNITARIE
UNIVERSITA’ DI MACERATA
F.BRUNO
I DATI DELL’AGRICOLTURA BIOTEC
Dai 1,7 milioni di ettari del 1996, l’estensione
delle coltivazioni con varietà GM ha superato
nel 2000 i 40 milioni. I dati relativi al 2001
indicano una ulteriore crescita: la superficie
stimata è di circa 53 milioni di ha con un
incremento nel periodo 2000-2001 del 19%.
Si stima che le superfici possano più che
raddoppiare tra il 2000 ed il 2005 arrivando
oltre i 100 milioni di ha
1
I DATI DELL’AGRICOLTURA BIOTEC
 Diffusione di OGM molto concentrata per paese….
- solo 13 paesi coltivano OGM
- il 98% della superficie riguarda solo 3 Stati: USA (69%),
Argentina (23%), Canada (6%)
- nella UE solo Francia, Germania, Spagna
 …e per coltura…
- il 99% è appannaggio di 4 colture: soia (diffusione 36%), mais
(7%), cotone (16%), colza (11%)
- innovazione di prodotto (OGM di 1a generazione): tolleranza agli
erbicidi - RR (74%), resistenza agli insetti –
Bt (19%), RR+ Bt
(7%)
4
2
I DATI DELL’AGRICOLTURA BIOTEC:
LE RAGIONI DELLA RAPIDA DIFFUSIONE
A
Investimenti delle multinazionali
comparto in notevole sviluppo
in
un
b
Forte aumento di produttività e di profitto per
gli imprenditori agricoli
3
IL DIBATTITO SULLA AGRICOLTURA BIOTEC
L’applicazione delle biotecnologie nel
settore agricolo è controversa, sia per
quanto concerne l’utilizzo di sementi e
piante, sia riguardo all’utilizzo di alimenti
contenenti o derivanti da OGM
4
IL DIBATTITO SUI PRODOTTI GM:
BIOTECNOLOGIE E PVS
A
B
Scollamento tra produzione alimentare e
densità di alcune popolazioni: le biotec
sarebbero la tecnica ideale per aumentare
la produttività ed il valore nutrizionale degli
alimenti
Mancanza di volontà strategica nel trasferire
le risorse agricole e Know how dai paesi
ricchi a quelli poveri
5
IL DIBATTITO SUI PRODOTTI GM:
BIOTECNOLOGIE E AMBIENTE
A
Gli OGM non necessitano pesticidi e concimi
chimici, quindi si inquina meno il suolo, le
falde acquifere e il prodotto alimentare
contiene minor quantità di sostanze chimiche
B
Rischio di riduzione della biodiversità e di una
ridefinizione totale del patrimonio genetico
6
IL DIBATTITO SUI PRODOTTI GM:
BIOTECNOLOGIE E SALUTE UMANA
A
Gli OGM hanno le medesime proprietà del
prodotto
convenzionale
e
le
stesse
probabilità di essere nocivo all’uomo
B
Rischio dell’intervento soprattutto a medio e
lungo termine: allergie, resistenza agli
antibiotici, ecc.
7
IL DIBATTITO SUI PRODOTTI GM:
LA CONVENIENZA ECONOMICA
I prodotti di qualità e il nostro contesto
territoriale sono le carte vincenti del sistema
agroalimentare italiano:
1. Le colture GM sono un vantaggio o uno
svantaggio per gli imprenditori?
2. Che tipo di impatto ha su agricoltori e
consumatori
l’introduzione
della
brevettazione del materiale vivente?
3. Il rapporto tra OGM e PAC?
8
NUOVA DISCIPLINA COMUNITARIA
La gestione dei rischi avviene regolamentando
l’accesso alla sperimentazione, al libero
commercio e l’immissione nell’ambiente degli
OGM
Fino allo scorso anno le complicate procedure
di autorizzazione di messa in commercio dei
prodotti GM hanno permesso una sospensione
della loro circolazione
9
NUOVA DISCIPLINA COMUNITARIA
7 novembre 2003: sono entrati in vigore due
regolamenti accompagnati dalla fine della
moratoria degli alimenti GM
1
REGOLAMENTO CE n.1829/2003
Autorizzazione ed etichettatura alimenti
e mangimi GM
2
REGOLAMENTO CE n. 1830/2003
Tracciabilità di alimenti e mangimi GM
o contenenti OGM
10
PROFILI GIURIDICI
Collegati al loro contenuto, ci sono due profili
giuridici con importanti conseguenze in
termini di politica del diritto:
A
Rapporto tra norme UE e WTO
B
La regolamentazione della coesistenza di
colture GM, convenzionali e biologiche
11
DISCIPLINA UE
Autorizzazione ed etichettatura
a
Procedura di accesso al mercato
b
Obbligo esteso di etichettatura
12
In sintesi
Ambito esteso di applicazione
Il regolamento si applica a:
OGM utilizzati come mangimi ed alimenti
i
Mangimi ed alimenti che contengono OGM
o ingredienti OGM
ii
Mangimi e alimenti ottenuti a partire da un
OGM
iii
13
In sintesi
a
Procedura di accesso al mercato
La disciplina è fondata sul principio di
precauzione: art. 174 Trattato di Roma
L’autorizzazione è un atto complesso e dura
10 anni
14
In sintesi
Fondamentale
ruolo
assume
alimentare europea, introdotta
178/2002:
l’Autorità
dal reg.
i
Essa deve valutare il rischio che deve
precedere il rilascio dell’autorizzazione
ii
Sulla base della valutazione dell’Autorità la
Commissione gestisce il rischio
15
In sintesi
NB
La
centralità
del
ruolo
dell’Autorità
alimentare è confermata dal fatto che se la
Commissione non rispetta il suo avviso deve
motivare
espressamente
la
decisione
contraria al parere dell’organo scientifico
16
In sintesi
b
Etichettatura
L’etichettatura è obbligatoria
per tutti i
prodotti che rientrano nel raggio d’azione
della normativa
OGM utilizzati come mangimi ed alimenti
i
Mangimi ed alimenti che contengono OGM
ii
Mangimi ed alimenti ottenuti a partire da un
OGM
iii
17
Per poter applicare l’obbligo di etichettatura
a quei prodotti ottenuti a partire da un OGM,
ma che non contengono più tracce di DNA
transgenico allo stadio finale si è introdotto il
reg. 1830/2003 sulla tracciabilità
NB
Introduzione di un identificatore unico, ossia
di un codice alfanumerico che consenta di
seguire e controllare il prodotto nei vari
processi che riguarderà tutti gli operatori che
entrano in contatto con OGM.
18
Unica eccezione
Limite di tolleranza per i prodotti in cui la
presenza di OGM sia accidentale o
tecnicamente inevitabile, misurata nella
soglia del 0,9%
19
I ° PROBLEMA
RAPPORTO TRA NORME UE E WTO
NB
Contrasto con la posizione USA che nega il
collegamento tra processo produttivo e
caratteristiche finali del prodotto: “regulation
of product, not process”
20
I ° PROBLEMA
La disciplina delle biotec in Europa si incentra
sul principio di precauzione: la diversità di
processo giustifica una specifica valutazione
e gestione del rischio
i
La disciplina delle biotec USA si fonda sul
presupposto della sostanziale equivalenza:
essendo i prodotti dell’ingegneria genetica
identici (o simili) ai prodotti ottenuti attraverso
le tecniche tradizionali di sviluppo, i rischi
collegati
ai
primi
devono
essere
necessariamente identici (o simili) a quelli
collegati ai secondi.
ii
21
I ° PROBLEMA
WORLD TRADE ORGANIZATION
NB
Le regole del commercio internazionale non
dettano alcuna disciplina speciale per il
commercio di prodotti biotec
i
L’origine biotec di un prodotto rileva
giuridicamente solo se costituisce la ragione
di una limitazione agli impegni commerciali
assunti in sede WTO
ii
22
I ° PROBLEMA
Accordo GATT 1994
Prevede che non si possano introdurre
limitazioni alla libertà di commercio. Con
alcune eccezioni: art. XX e clausola
ambientale
Accordo SPS
Applica l’art. XX del GATT e specifica quando
possono introdursi norme sanitarie e
fitosanitarie
23
I ° PROBLEMA
Panel richiesto dagli USA il 13 maggio 2003
avverso
il
diritto
comunitario
delle
biotecnologie
Posizione USA:
In mancanza di prove scientifiche contrarie i
prodotti biotec sono dei “like product”, ossia
un prodotto del tutto equivalente a quelli
convenzionali
24
I ° PROBLEMA
Norme principali che si ritengono violate:
Art.2 SPS
Gli Stati possono introdurre misure sanitarie
solo se basate su criteri scientifici indicati
dagli organi internazionali e queste non
possono essere mantenute in assenza di
sufficienti prove scientifiche.
25
I ° PROBLEMA
Norme principali che si ritengono violate:
Art.5 SPS
Se le prove scientifiche non sono sufficienti,
solo temporaneamente è possibile adottare
misure
SPS.
Scaduto
un
“termine
ragionevole” la misura deve decadere
26
I ° PROBLEMA
Quindi:
Il principio di precauzione consente di
introdurre
misure
solo
provvisorie,
temporanee,
ed
accompagnate
dall’obbligo
di
raccogliere
ulteriori
informazioni
27
I ° PROBLEMA
Norme principali che si ritengono violate:
Art. III GATT 1994
Le normative degli Stati non devono
discriminare
arbitrariamente
ed
ingiustificatamente prodotti identici o simili di
altri Stati (principio del trattamento nazionale)
Tale
norma
indirettamente
potrebbe
applicare il principio della sostanziale
equivalenza
28
I ° PROBLEMA
Quindi:
Qualsiasi limite alla circolazione di un
prodotto GM (autorizzazione, etichettatura,
ecc.) potrebbe essere interpretato come
una discriminazione tra prodotto nazionale
ed estero
NB
29
II ° PROBLEMA
LA COESISTENZA
Vi è la possibilità dell’immissione di materiale
geneticamente modificato su fondo altrui :
studi scientifici condotti in Europa dimostrano
che piante GM e piante tradizionali tendono
ad incrociarsi: Eastham e Sweet, European
Environment Agency, Environmental Issue
Report, n. 28, 2002.
Tema affrontato dalla Raccomandazione
della Commissione 23 luglio 2003
30
II° PROBLEMA
E’ necessario garantire agli agricoltori la
possibilità di poter scegliere tra produzione
convenzionale, biologica o GM.
NB
Scegliere la coltivazione GM significa divenire
titolari di una serie di “svantaggi” (obbligo di
etichettatura e tracciabilità, mancato
sostegno della politica di sviluppo rurale della
UE, prezzi minori, danno di immagine, ecc.).
31
II ° PROBLEMA
Le questioni sono due:
1° questione
Il riconoscimento – e protezione
interessi privati degli agricoltori
- degli
2° questione
Il riconoscimento di legittimi interessi pubblici
ad intervenire e regolare la coltivazione delle
colture GM
32
II ° PROBLEMA
1° questione: l’intervento privato
La Raccomandazione prevede che Stati
membri debbano esaminare il proprio diritto
interno sulla responsabilità civile per
appurarne l’efficacia e l’equità.
33
II ° PROBLEMA
Normativa
Azione inibitoria
Il nostro diritto ha una norma che potrebbe
essere un punto di riferimento: l’art. 844 c.c.:
“il proprietario di un fondo non può impedire le
immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i
rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni
derivanti dal fondo del vicino, se non superano
la normale tollerabilità, avuto riguardo alle
condizioni dei luoghi” (1° comma), attribuendo
al giudice il potere di “contemperare le
esigenze della produzione con le ragioni della
proprietà” e di tenere conto della priorità
dell’uso (2° comma).
34
II ° PROBLEMA
Normativa
Risarcimento danni
Il diritto alla salute e quello ad un ambiente
integro,
che
potrebbero
essere
incisi
dall’attività svolta sui terreni da cui si
dipartono
le
propagazioni
“infestanti”,
potrebbero trovare tutela nell’art. 2043 c.c.
sulla responsabilità extracontrattuale
35
II ° PROBLEMA
NB
In particolare, nella disposizione dell’art. 2050
c.c. “Responsabilità per l’esercizio da attività
pericolose”:
presunzione di responsabilità per i danni
causati nello svolgimento di un’attività
definibile pericolosa “per sua natura o per la
natura dei mezzi adoperati”, salvo che
l’operatore non provi di avere adottato tutte
le misure idonee ad evitarli.
36
II ° PROBLEMA
2° questione: l’intervento pubblico
Principio di sussidiarietà e art. 44 Costituzione
La Raccomandazione prevede che siano gli
Stati membri (anche a livello regionale) a
dover regolamentare la coesistenza tra
colture GM, convenzionali e biologiche e
tale disciplina dovrà garantire il “razionale
sfruttamento del suolo” previsto dall’art. 44
Cost.
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II° PROBLEMA
Alla luce del nuovo Titolo V Cost. la
competenza è statale o regionale ?
A livello regionale (con linee guida nazionali?)
andrebbero stabilite:
Quota di colture GM e zone OGM free
i
Numero e tipo di varietà vegetali (GM e non
GM) che devono coesistere e le distanze
ii
Pratiche regionali di gestione delle imprese
agricole e accordi tra agricoltori per favorire
la coesistenza nelle filiere alimentari
iii
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OGM