IL PROCESSO TRIBUTARIO
GRUPPO DI LAVORO SUL CONTENZIOSO TRIBUTARIO
IL PROCESSO TRIBUTARIO
procedimento dinanzi alla commissione tributaria provinciale
presidente della sezione
(scaduti i termini per la costituzione in giudizio delle parti)
esamina preliminarmente il ricorso – art.27
fissa la trattazione della
controversia – art.30
decreta
inammissibilità
(se manifesta)
nomina il relatore
estinzione
sospensione
interruzione
IL PROCESSO TRIBUTARIO
procedimento dinanzi alla commissione tributaria provinciale
decreta
Inammissibilità – se manifesta
•Art.18, c.1 – contenuto del ricorso
•Art.18, c.4 – sottoscrizione del ricorso
•Art.21, c.1 – termine per la proposizione del ricorso
•Art.22, c.1 – costituzione in giudizio del ricorrente
L’inammissibilità è comunque rilevabile in ogni stato e grado del giudizio. Se
non rilevata in sede di esame preliminare, potrà essere rilevata dalla
Commissione, o anche in sede di gravame
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procedimento dinanzi alla commissione tributaria provinciale
decreta
Sospensione – art.39
(difficilmente rilevabile in sede di esame preliminare)
presentazione di querela di falso
(su documenti rilevanti ai fini della
decisione)
decisione in via pregiudiziale di
una questione sullo stato o la
capacità delle persone
(con rilevanza pregiudiziale sulla
controversia tributaria)
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decreta
Interruzione – art.40
per il venir meno, morte
o altre cause, o per la
perdita della capacità di
stare in giudizio di una
delle parti
la morte, la radiazione o
sospensione dall'albo o
dall'elenco di uno dei
difensori incaricati
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procedimento dinanzi alla commissione tributaria provinciale
decreta
Estinzione del processo - artt.44-45-46
rinuncia al
ricorso
rimborso delle
spese alle altre
parti (salvo
diverso accordo)
Liquidazione con
ordinanza con
efficacia esecutiva
inattività delle parti
(riassunzione,
integrazione, ripresa)
accettata dalle parti
costituite con
interesse alla
prosecuzione
cessazione della
materia del contendere
spese a carico delle parti
che le hanno anticipate (*)
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Orientamenti giurisprudenziali in materia di spese del giudizio per i
casi di cui all’art.46
 Corte Costituzionale, sentenza n. 274 del 12 luglio 2005
 Illegittimità costituzionale dell’art.46, c.3 “nella parte in cui si riferisce alle
ipotesi di cessazione della materia del contendere diverse dai casi di
definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge”
 Il il processo tributario è in linea generale ispirato - non diversamente da quello
civile o amministrativo - al principio di responsabilità per le spese del giudizio,
come dimostrano l'art. 15 del decreto legislativo n. 546 del 1992, secondo cui la
parte soccombente è condannata a rimborsare le spese, salvo il potere di
compensazione della commissione tributaria (a norma dell'art. 92, secondo comma,
del codice di procedura civile), e l'art. 44 del medesimo decreto legislativo,
secondo cui, in caso di rinuncia al ricorso, il ricorrente che rinuncia deve
rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso accordo tra loro.
 La compensazione ope legis delle spese nel caso di cessazione della materia del
contendere, rendendo inoperante quel principio, si traduce, dunque, in un
ingiustificato privilegio per la parte che pone in essere un comportamento (il ritiro
dell'atto, nel caso dell'amministrazione, o l'acquiescenza alla pretesa tributaria, nel
caso del contribuente) di regola determinato dal riconoscimento della fondatezza
delle altrui ragioni, e, corrispondentemente, in un del pari ingiustificato pregiudizio
per la controparte, specie quella privata, obbligata ad avvalersi, nella nuova
disciplina del processo tributario, dell'assistenza tecnica di un difensore e, quindi,
costretta a ricorrere alla mediazione (onerosa) di un professionista abilitato alla
difesa in giudizio.
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segue
Orientamenti giurisprudenziali in materia di spese del giudizio per
i casi di cui all’art.46
 L'intrinseca irragionevolezza della norma, in quanto riferita all'ipotesi di ritiro
dell'atto impugnato, che ricorre nel giudizio a quo , emerge del resto con
particolare evidenza anche nel confronto con la disciplina prevista per l'ipotesi
di annullamento o riforma dell'atto, in via di autotutela, nel corso del processo
amministrativo, avente analoga natura impugnatoria. L'art. 23, settimo comma,
della legge 6 dicembre 1971, n.1034 (Istituzione dei tribunali amministrativi
regionali), dispone infatti, in tal caso, che "il tribunale amministrativo
regionale dà atto della cessata materia del contendere e provvede sulle spese",
anche, ovviamente, dichiarandone la compensazione qualora ne ricorrano i
presupposti.
 L'art. 46, comma 3, del decreto legislativo n. 546 del 1992 risulta in definitiva
lesivo, sotto l'aspetto considerato, del principio di ragionevolezza,
riconducibile all'art. 3 della Costituzione, e ne va di conseguenza dichiarata
l'illegittimità costituzionale nella parte in cui si riferisce alle ipotesi - cui
esclusivamente ha riguardo l'ordinanza di rimessione - di cessazione della
materia del contendere diverse dai casi di definizione delle pendenze tributarie
previsti dalla legge, dovendo, pertanto, in tali ipotesi la commissione tributaria
pronunciarsi sulle spese ai sensi dell'art. 15, comma 1, del decreto legislativo
n. 546 del 1992.
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segue
Orientamenti giurisprudenziali in materia di spese del
giudizio per i casi di cui all’art.46
.
 Nelle ipotesi di estinzione del giudizio per cessazione della materia
del contendere, diverse dai casi di definizione delle pendenze
tributarie previsti dalla legge (condoni, conciliazione giudiziale,
ecc.), il giudice dovrà pronunciarsi sulle spese, ponendole a carico
della parte virtualmente soccombente ovvero compensandole, e
quindi lasciandole, in tutto o in parte, in capo a chi le ha anticipate,
ove ritenga che sussistano "giusti motivi”
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decreto presidenziale
Reclamo – art.28
Procedura sostanzialmente identica alla proposizione del ricorso e costituzione in
giudizio, con termini a metà
notifica alle parti
deposito
costituite
termine perentorio di
giorni trenta dalla loro
comunicazione da parte
della segreteria
termine perentorio di
quindici giorni dall'ultima
notificazione
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decreto presidenziale
Reclamo – Decisione della Commissione – art.28, c.4-5
camera di consiglio
sentenza
inammissibilità
ordinanza (non
impugnabile)
estinzione
prosecuzione del processo
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fissazione della trattazione della controversia
Comunicazione – art.31
30 gg liberi prima dell’udienza
deposito di
documenti
- 20 gg liberi -
parti costituite (al procuratore domiciliatario, se nominato)
deposito di
memorie
illustrative
- 10 gg liberi -
istanza per pubblica udienza
art.33, c.1
-10 gg liberi –
discussione in
pubblica udienza
deposito di brevi
repliche
- 5 gg liberi -
camera di
consiglio
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Attività processuali delle parti anteriori alla trattazione
Computo dei termini
Giorni “liberi”:
Non si computa nè il dies a quo, nè il dies ad quem.
Nel computo non opera la proroga per i giorni festivi di cui all’art.155
c.p.c., c.3., per non ridurre il periodo di tempo che si vuole assicurare come
libero. Se il termine scade in giorno festivo, la scadenza è anticipata al
primo giorno precedente non festivo.
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Trattazione della controversia
Pubblica udienza- art.34
Istanza autonoma di trattazione:
•Notifica alle parti costituite
•Deposito in Commissione
Istanza di trattazione proposta
unitamente al primo scritto difensivo:
 ricorso introduttivo (ricorrente)
 controdeduzioni (resistente)
Corte Cost., sent.23.4.88, n.141
C.M.21.10.1998, N.242/E
Camera di consiglio – art.33
Relatore: espone fatti e questioni
Segretario: redige processo verbale
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segue
Discussione in pubblica udienza – art.34
redazione di
processo verbale da
parte del segretario
(il p.v.fa fede fino a
querela)
relatore espone al
collegio i fatti
discussione tra parti
costituite
rinvio della discussione a
udienza fissa
(a istanza di parte)
decisione in segreto nella
camera di consiglio
sentenza
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Sentenza – art.36
Provvedimento giurisdizionale
Elementi costitutivi:
la data della
deliberazione e la
sottoscrizione del
presidente e
dell'estensore
l'indicazione della
composizione del
collegio, delle parti e
dei loro difensori
la concisa esposizione
dello svolgimento del
processo
le richieste delle
parti
il dispositivo
la succinta esposizione dei
motivi in fatto e diritto
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Sentenza – art.37
PUBBLICAZIONE
deposito del testo integrale
originale nella segreteria della
commissione
Entro 30 gg dalla deliberazione
pubblicità legale
richiesta copie
autentiche
notifica
COMUNICAZIONE
dispositivo
Entro 10 gg dalla pubblicazione
comunicato alle
parti costituite
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VIZI della SENTENZA della CTP
(correlati agli elementi costitutivi di cui all’art.36)
 Omessa sottoscrizione
 Nullità insanabile, rilevabile anche dopo il decorso dei termini di
impugnazione (rimessione della causa alla CTP)
 Composizione del Collegio
 Mancata indicazione di uno o più giudici: no nullità se rilevabili
dal contesto della sentenza
 Diversità dal verbale d’udienza: presunzione di delibera da parte
del collegio indicato nel verbale d’udienza - errore materiale
emendabile
 Prova di diversa composizione del collegio che ha deliberato
rispetto al collegio che ha assistito alla trattazione: nullità
insanabile (violazione principio di immodificabilità del collegio
giudicante – art.276 c.p.c.)
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segue
VIZI della SENTENZA della CTP (correlati agli elementi costitutivi)
 Omessa, errata, o incompleta indicazione di una delle parti
 No nullità se rilevabile dal contesto della sentenza
 Nullità solo se è indice di irregolare costituzione del contraddittorio
 Omessa indicazione nome del difensore dall’epigrafe: no nullità
 Omessa o difettosa esposizione dei fatti processuali
 La difettosa esposizione non ha effetti invalidanti se non determina il
mancato raggiungimento dello scopo della sentenza
 L’assenza totale costituisce motivo di nullità solo se impedisce di
verificare l’osservanza delle forme indispensabili a garantire il
regolare esercizio della giurisdizione
 Contrasto della narrativa dello svolgimento processuale con il
verbale di udienza: prevale il verbale che fa fede fino a querela di
falso
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segue
VIZI della SENTENZA della CTP (correlati agli elementi costitutivi)
 Omissione o inesatta indicazione delle richieste delle parti
 Non costituisce di per sé motivo di nullità
 Può individuare vizio di motivazione se se ne rileva il mancato esame
delle richieste, non superabile dal fatto che il collegio ha fondato la
sentenza su altri elementi
 Omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione
(motivazione: giustificazione logico-giuridica delle argomentazioni seguite
per giungere alla pronuncia)
 Omessa motivazione
Mancanza assoluta: nullità della sentenza (violazione dell’obbligo di
cui all’art.111 c.p.c. di motivazione dei provvedimenti
giurisdizionali - sentenza non in grado di raggiungere il suo scopo)
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segue
VIZI della SENTENZA della CTP (correlati agli elementi costitutivi)
 Insufficiente motivazione
 Oggettiva deficienza nel percorso logico giuridico seguito dal giudice
 No affermazioni apodittiche o generiche
 Motivazione per relationem:
– ammesso il riferimento a consulenze tecniche se le conclusioni del
CTU contengono esplicita confutazione delle tesi di parte
– (sentenza di appello) no acritico recepimento della sentenza di I grado
– ammesso il richiamo alla giurisprudenza di Cassazione su questioni
univocamente espresse, se accompagnato dalla valutazione della
fattispecie concreta
 Contraddittoria motivazione
 Le ragioni addotte a fondamento della decisione risultano sostanzialmente
contrastanti in modo da elidersi a vicenda e non consentono
l’individuazione della ratio decidendi
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segue
VIZI della SENTENZA della CTP (correlati agli elementi costitutivi)
 Dispositivo
 Può essere integrato dalla motivazione, se contiene enunciazioni di
carattere precettivo
 Se contrasta con la motivazione: nullità della sentenza - non è
ammessa l’interpretazione, né la valutazione secondo criteri di
prevalenza
 Omissione data della deliberazione
 Atto interno: errore materiale emendabile
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Termini di impugnazione della sentenza della CTP – art.51, c.1
 Termine breve:
60 giorni dalla notificazione della sentenza ad istanza di parte (art.38, c.2)
 Notificazione ex art.137 ss. c.p.c. (ufficiale giudiziario) a tutte le parti
(anche non costituite)
 Deposito originale (o copia autentica) alla CTP entro 30 gg
 Termine lungo (art.38, c.3) :
art.327, c.1, c.p.c.: 1 anno e 46 giorni (incluso il periodo di sospensione
feriale) dalla pubblicazione della sentenza presso la CTP
 Sovrapposizione (tardiva notificazione):
prevale il termine lungo
 Rimessione in termini (art.38, c.3)
La pare non costituita non decade dal diritto a proporre impugnazione se
dimostra:
 La nullità della notificazione del ricorso
 e, la prova della mancata conoscenza del processo a causa di tale nullità
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procedimento dinanzi alla commissione tributaria regionale
Appello – art.53, c.1
deve
contenere, a pena d’inammissibilità, l'indicazione precisa:
a) della commissione tributaria cui è diretto (art.4, c.2);
b) dell'appellante;
c) delle altre parti nei cui confronti è proposto;
d) degli estremi della sentenza impugnata;
e) dell'esposizione sommaria dei fatti;
f) dell'oggetto della domanda;
g) dei motivi specifici.
essere autorizzato dalla D.R.E. per l’appello principale
proposto dagli uffici periferici – art.52, c.2
essere sottoscritto (sia nell'originale che nelle copie) dal
difensore del ricorrente e contenere l'indicazione dell'incarico
Orientamenti giurisprudenziali
 Inammissibilità dell’Appello in assenza di autorizzazione della DRE:
 Cass.n.9716/2004
 Cass.Sez. Unite n.21709/2004
 Onere della prova dell’avvenuta autorizzazione della DRE:
 Cass.n.12702/2004:
 Inammissibilità dell’autorizzazione tardiva
 Onere della prova dell’intervenuta autorizzazione in capo all’Ufficio
 Provvedimento da produrre negli atti di causa entro l’udienza di discussione
 Ius superveniens:
 Cass., Sez. unite, 14.1.2005, n.604:
 La norma di cui all’art.52, c.2, è divenuta inoperante a seguito dell’istituzione delle
Agenzie fiscali (art.57 del D.Lgs.300/99 e DM 28.12.2003), con l’attribuzione a esse
della gestione della generalità delle funzioni in precedenza esercitate dai dipartimenti
e dagli uffici del ministero delle Finanze, e con il trasferimento alle medesime dei
relativi rapporti giuridici, poteri e competenze, da esercitarsi secondo la disciplina
dell'organizzazione interna di ciascuna agenzia. A seguito della soppressione di tutti
gli uffici e organi ministeriali ai quali fa riferimento l'articolo 52 comma 2, del Dlgs
546/1992, da tale norma non possono farsi discendere condizionamenti al diritto delle
agenzie di impugnare in Appello le sentenze delle commissioni tributarie provinciali
ad esse sfavorevoli.
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procedimento dinanzi alla commissione tributaria regionale
Appello – art.53, c.2
Notifica (ex art.20, c.1 e 2)
a tutte le parti del giudizio di I grado
controdeduzioni / appello incidentale
Deposito (ex art.22, c.1,2 e 3)
segreteria C.T.R. –
costituzione in giudizio
Trasmissione fascicolo
segreteria C.T.P. (*)
Novità legislative e orientamenti giurisprudenziali
 (*) Dal 3.12.2005 (art.3-bis D.L.203/2005, conv. con modif.nella L.248 del 2.12.2005)
l’appellante deve, a pena di inammissibilità, depositare l’appello anche presso
la Commissione Tributaria Provinciale (a meno che l’appello sia stato
notificato alle parti a mezzo di ufficiale giudiziario)
 Commissione tributaria regionale Lazio, sez. IV, 02-08-2006, n. 69 :
inammissibilità di appello non depositato presso la CTP
 Termini:
 La disposizione non prevede termini. Si ritiene, in generale, che il
deposito presso la CTP della copia dell’appello notificato debba precedere
la costituzione in giudizio dell’appellante e che, in tale ultima sede,
l’appellante debba allegare al fascicolo di parte depositato in CTR anche
la ricevuta di avvenuto deposito rilasciata dalla CTP.
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procedimento dinanzi alla commissione tributaria regionale
 APPELLO INCIDENTALE
Giudizio di I grado: soccombenza ripartita - entrambe le parti hanno
interesse all’impugnazione
Qualifica che dipende dalla successione cronologica: A.I. è
l’impugnazione successiva alla prima (Appello principale)
Deve essere proposto nell’atto di controdeduzioni per costituzione in
giudizio dell’appellato – Non deve essere notificato alla controparte
Termine: 60 gg dalla notificazione dell’Appello principale, a pena di
inammissibilità

IL PROCESSO TRIBUTARIO
Segue APPELLO INCIDENTALE
APPELLO INCIDENTALE TEMPESTIVO
Impugnazione entro i termini per la proposizione
dell’impugnazione in via autonoma a norma dell’art.51 (breve o
lungo)
Se l’Appello principale viene dichiarato inammissibile, mantiene
autonoma vitalità
 APPELLO INCIDENTALE TARDIVO (art.334 c.p.c. – Cass.11349/2001)
Impugnazione oltre la scadenza dei termini per la proposizione
dell’impugnazione in via autonoma a norma dell’art.51 (breve o
lungo)
Può riguardare qualsiasi capo della pronuncia di I grado (Cass.
Sez.Unite n. 4640/1989)
Se l’Appello principale viene dichiarato inammissibile, perde
efficacia
IL PROCESSO TRIBUTARIO
procedimento dinanzi alla commissione tributaria regionale
Appello - disciplina delle preclusioni
(questioni - eccezioni - prove)
questioni ed eccezioni non accolte nella
sentenza della C.T.P. - art.56
se non sono specificamente riproposte in appello
(no richiamo generico alla difese svolte in I grado)
s'intendono rinunciate (giudicato interno) – art.346 c.p.c.
L’appellato totalmente vittorioso nel giudizio di I grado deve
riproporre nelle controdeduzioni le domande non accolte, o assorbite.
IL PROCESSO TRIBUTARIO
procedimento dinanzi alla commissione tributaria regionale
Segue
Appello - disciplina delle preclusioni
(questioni - eccezioni - prove)
Domande ed eccezioni nuove – art.57
“nuove”: diverse o ulteriori rispetto a quelle proposte in I grado
inammissibili d’ufficio : non è ammesso l’ampliamento del “thema decidendum”
Cass.10864/2005: non costituisce domanda nuova la richiesta di applicazione di
norme di legge diverse e ulteriori rispetto a quelle invocate in I grado
ammissibile la sola domanda relativa agli interessi maturati dopo la sentenza
impugnata (art.57, c.1): deroga operante solo se gli interessi sono stati chiesti già in I
grado (Cass. 1955/1966)
IL PROCESSO TRIBUTARIO
procedimento dinanzi alla commissione tributaria regionale
Segue
Appello - disciplina delle preclusioni
(questioni - eccezioni - prove)
eccezioni nuove – art.57, c.2
inammissibili se non siano rilevabili anche
d'ufficio
IL PROCESSO TRIBUTARIO
procedimento dinanzi alla commissione tributaria regionale
Segue
Appello - disciplina delle preclusioni
(questioni - eccezioni - prove)
prove nuove – art.58, c.1
inammissibili:
1) salvo che il giudice non le ritenga
necessarie ai fini della decisione;
2) salvo che la parte dimostri di non
averle potute fornire nel precedente
grado di giudizio per causa ad essa
non imputabile.
IL PROCESSO TRIBUTARIO
procedimento dinanzi alla commissione tributaria regionale
Segue
Appello - disciplina delle preclusioni
(questioni - eccezioni - prove)
Documenti nuovi – art.58, c.2
Le parti hanno facoltà di produrre nuovi documenti
Cass. 20086/2005:
eccezione rispetto al processo civile (nuovi documenti ammessi
solo in caso di impossibilità dell’interessato di produrli in prima
istanza per causa a lui non imputabile – art.345 c.p.c.)
IL PROCESSO TRIBUTARIO
procedimento dinanzi alla commissione tributaria regionale
pagamento del tributo in pendenza del processo – art.68
sentenza C.T.P.
che respinge il ricorso
due terzi
tributo con i relativi
interessi al netto di
quanto già corrisposto
che accoglie
parzialmente il ricorso
ammontare risultante
dalla sentenza della
commissione tributaria
provinciale, e
comunque non oltre i
due terzi
IL PROCESSO TRIBUTARIO
procedimento dinanzi alla commissione tributaria regionale
pagamento del tributo in pendenza del processo
sentenza C.T.R.
che respinge (totalmente o
parzialmente)
l’appello
che accoglie l’appello
rimborso eccedenza
residuo ammontare
determinato nella sentenza
della commissione
tributaria regionale
IL PROCESSO TRIBUTARIO
Esecuzione della sentenza
sentenza (passata in giudicato)
giudizio di ottemperanza – art.70
messa in mora
decorsi trenta giorni, ricorso alla
C.T. che ha emesso la sentenza
Contraddittorio – Trattazione in
Camera di Consiglio - Sentenza
Provvedimenti per l’ottemperanza
Nomina commissario ad acta
esecuzione forzata ex C.P.C. – art.69
Ottenimento copia della sentenza
passata in giudicato munita di
formula esecutiva
Azione civile di esecuzione forzata
Scarica

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