La legge di stabilità 2014
negli enti locali
D.ssa Elisabetta Civetta
Il quadro normativo
Legge di stabilità 2014
Legge 27.12.2013 n.
147 pubblicata sul S.O.
n. 87 della G.U. n. 302
del 27/12/2013
Decreto milleproroghe
D.L. 150 del 30.12.2013
Decreto proroghe-bis
D.L. 151 del 31.12.2013
Termine approvazione bilancio 2014
D.M.
Per l’anno 2014 è differito al 28 febbraio
19.12.2013
2014 il termine per la deliberazione del
(G.U. 302 del bilancio di previsione degli enti locali di
27.12.2013)
cui all’articolo 151 del Testo unico delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali
approvato con decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267
Termine approvazione aliquote e tariffe
tributi locali
Art. 1
comma 444
della legge
228/2012
Per il ripristino degli equilibri di bilancio e
in deroga all’articolo 1, comma 169, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, l’ente
può modificare le tariffe e le aliquote
relative ai tributi di propria competenza
entro la data di cui all’art. 193 comma 2
del TUEL (ossia il provvedimento di
salvaguardia degli equilibri di bilancio)
Controllo sull’approvazione del bilancio di
previsione e provvedimenti salvaguardia equilibri
Art. 3
Prorogata per tutto il 2014 le disposizioni
comma 1 contenute nell’art. 1 comma 1 bis del d.l.
D.L.
314/2004 relative alle procedura da seguire
150/2013 nel caso della mancata approvazione del
bilancio di previsione e della verifica della
salvaguardia degli equilibri di bilancio che
comporta lo scioglimento dei consigli
comunali e provinciali.
Tributi comunali: cosa cambia?
La legge 147/2013, rivoluziona nuovamente il panorama
di riferimento delle entrate tributarie degli enti locali
Viene istituita l’imposta unica comunale (IUC)
L’IUC si basa su due presupposti impositivi:
1)uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla
loro natura e valore
2)l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi
comunali
Art. 1 comma 639 e comma 714 lettera b) della Legge 147/2013
Tributi comunali: cosa cambia?
La IUC si compone:
-dell’imposta municipale propria (IMU), di natura
patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili,
escluse le abitazioni principali;
- e di una componente riferita ai servizi, che si
articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a
carico sia del possessore che dell’utilizzatore
dell’immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI),
destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta
e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore
Art. 1 comma 639 Legge 147/2013
Tributi comunali: cosa cambia?
I
U
C
IMU
L’istituzione della IUC lascia salva la disciplina
per l’applicazione dell’IMU (comma 703)
Apportate modifiche all’art. 13 d.l. 201/2011
TASI
Servizi indivisibili
Abrogata la maggiorazione 0,30 centesimi
a metro quadrato
TARI
Servizio rifiuti
Abrogato l’articolo 14 del D.L. 201/2011
disciplinante la TARES (comma 704)
IUC - Istituzione
Con apposito regolamento viene determinata la disciplina per l’applicazione della IUC,
concernente tra l’altro:
a)per quanto riguarda la TARI:
 i criteri di determinazione delle tariffe
 la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione
di rifiuti;
 la disciplina delle riduzioni tariffarie;
 la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della
capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE;
 l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali
applicare, nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano,
percentuali di riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta
b)per quanto riguarda la TASI:
 la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva
della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE;
 l’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di tali
servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta
Comma 682 della Legge 147/2013
IUC – FUNZIONARIO RESPONSABILE
Nomina: spetta al comune designare un funzionario responsabile cui
attribuire, tra l'altro, il potere di sottoscrivere i provvedimenti
relativi, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie sul
tributo
Poteri: il funzionario responsabile può inoltre inviare questionari al
contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti
di gestione di servizi pubblici (in esenzione da spese e diritti),
disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, con
preavviso di almeno sette giorni e personale debitamente
autorizzato
Mancata collaborazione del contribuente: in caso di mancata
collaborazione del contribuente (o altro impedimento alla diretta
rilevazione), l'accertamento può essere effettuato in base a
presunzioni semplici
Comma 692- 693- 694 della legge 147/2013
IUC - VERSAMENTO
Il versamento della TASI e TARI va effettuato mediante il
modello F24 (articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241), tramite apposito bollettino di conto corrente
postale, ovvero tramite le altre modalità di pagamento
offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento
interbancari e postali.
Il comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento
del tributo, consentendo di norma almeno due rate a
scadenza semestrale e in modo anche differenziato con
riferimento alla TARI e alla TASI.
È comunque consentito il pagamento in un’unica soluzione
entro il 16 giugno di ciascun anno
Comma 688 della legge 147/2013
IUC - VERSAMENTO
Si rimanda ad uno o più decreti del Direttore generale del
Dipartimento delle finanze del MEF - di concerto con il
Direttore dell'Agenzia delle entrate e sentita l'ANCI - la
definizione delle modalità di versamento, assicurando in
ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti e
prevedendo
l’invio
di
modelli
di
pagamento
preventivamente compilati da parte degli enti impositori.
Comma 689 della legge 147/2013
IUC - RISCOSSIONE
L'applicazione e la riscossione della IUC sono attribuite al comune,
fatta eccezione per la tariffa corrispettiva applicata in luogo della
TARI, che viene applicata e riscossa dal soggetto affidatario del
servizio di gestione dei rifiuti urbani.
I comuni possono, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo n.
446 del 1997, affidare la gestione dell’accertamento e della
riscossione:
- della TARI tributo e della TARI corrispettivo ai soggetti ai quali
risulta in essere nell’anno 2013 la gestione del servizio di gestione
rifiuti;
- della TASI ai soggetti ai quali, nel medesimo anno, risulta in
essere il servizio di accertamento e riscossione dell’IMU.
I comuni che applicano la TARI corrispettiva disciplinano, con proprio
regolamento, le modalità di versamento del corrispettivo.
Comma 690 e 691 della legge 147/2013
IUC – SANZIONI
Omesso o insufficiente versamento IUC: 30% per cento di ogni importo non
versato
Omessa presentazione della dichiarazione: dal 100% al 200 % del tributo non
versato, con un minimo di 50 euro
Infedele dichiarazione: dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di
50 euro
Mancata, incompleta o infedele risposta al questionario entro il termine di
sessanta giorni dalla notifica dello stesso: da 100 a euro 500
Riduzione sanzioni: le sanzioni riguardanti l’omessa presentazione della
dichiarazione, infedele dichiarazione, mancata, incompleta o infedele risposta al
questionario sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del
ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo,
della sanzione e degli interessi
Riduzione sanzioni: viene fatta salva la facoltà del comune di deliberare con
regolamento circostanze attenuanti o esimenti, nel rispetto dei principi fissati
dalla normativa statale
Commi da 695 a 700 della legge 147/2013
IUC – Obblighi dichiarativi
La dichiarazione relativa alla IUC:
- - deve essere presentata dai soggetti passivi dei tributi entro il termine del 30
giugno dell’anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei
locali e delle aree assoggettabili al tributo; qualora un’unità immobiliare sia
occupata in comune, la dichiarazione può essere presentata anche da un solo
occupante;
- - deve essere redatta su modello messo a disposizione dal comune;
- - ha effetto anche per gli anni successivi, a meno che non si verifichino
modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del
tributo;
- deve obbligatoriamente indicare i dati catastali, il numero civico di ubicazione
dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente (limitatamente alle unità
immobiliari a destinazione ordinaria)
Commi 684 e 685 della legge 147/2013
IUC – Obblighi dichiarativi
IUC – Ulteriori disposizioni: per tutto quanto non previsto dalle disposizioni
concernenti la IUC, si rimanda alle disposizioni recate dall'articolo 1, commi da
161 a170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (c.d. mini testo univo tributi
locali).
Potestà regolamentare: resta ferma l’applicazione dell’articolo 52 del decreto
legislativo n. 446 del 1997 sulla potestà regolamentare generale delle province e
dei comuni
Commi 701 e 702 della legge 147/2013
TARI - Presupposto
Presupposto della tassa sui rifiuti (TARI) – che sostituisce
l’abrogata TARES – è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo
di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di
produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte
pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le
aree comuni condominiali di cui all’articolo 1117 del codice civile
che non siano detenute o occupate in via esclusiva
Pertanto la TARI è dovuta da chi possieda o detenga a qualsiasi
titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di
produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di
detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica
obbligazione tributaria
Comma 641 - 642 Legge 147/2013
TARI - Presupposto
Utilizzo temporaneo: escluso dal pagamento della TARI il
detentore per meno di sei mesi nel corso dello stesso anno
solare; in tal caso la TARI è dovuta soltanto dal possessore
Locali in multiproprietà e centri commerciali: il soggetto che
gestisce i servizi comuni è il responsabile del versamento della
TARI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e le
aree scoperte in uso esclusivo nel caso di locali in
multiproprietà e di centri commerciali integrati.
Nei confronti dei singoli possessori o detentori restano a carico
gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario
riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
Comma 643 - 644 Legge 147/2013
TARI – Addizionale provinciale
Rimane confermata l’applicazione del tributo provinciale per
l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente
di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,
applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia
sull'importo del tributo
Comma 666 della Legge 147/2013
TARI- Superficie
Fino all’attuazione delle procedure di interscambio tra i comuni e
l’Agenzia delle entrate dei dati relativi alla superficie delle unità
immobiliari la superficie delle unità immobiliari a destinazione
ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano
assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali
e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati
Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria:
la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestabile
A regime sarà, invece, l’80% della superficie catastale
Come già per la TARES, per l’applicazione della TARI si considerano
le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui
rifiuti
Comma 645-646-647- 648 e 686 Legge 147/2013
TARI - Superficie
Nella
determinazione
della
superficie
assoggettabile alla TARI non si tiene conto di
quella parte di essa ove si formano, in via
continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui
smaltimento sono tenuti a provvedere a
proprie spese i relativi produttori, a condizione
che ne dimostrino l’avvenuto trattamento in
conformità alla normativa vigente
Comma 649 Legge 147/2013
TARI - Tariffa
La tariffa è commisurata all’anno solare, cui corrisponde
un'autonoma obbligazione tributaria.
Nella commisurazione della tariffa occorre tenere conto dei criteri
determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1999, n. 158
In alternativa, nel rispetto del principio «chi inquina paga», è
possibile commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie
ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi
e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui
rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono
determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità
di superficie imponibile accertata, previsto per l’anno successivo, per
uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di
rifiuti
Comma 650, 651 e 652 della Legge 147/2013
TARI – Copertura integrale
Deve sempre essere assicurata la copertura
integrale dei costi di investimento e di
esercizio relativi al servizio
A partire dal 2016, nella determinazione
dei costi, i comuni devono avvalersi anche
delle risultanze dei fabbisogni standard
Comma 654 e 653 della Legge 147/2013
TARI – Determinazione tariffe – Organo competente
Le tariffe della TARI sono da approvarsi da
parte dell’organo consiliare in conformità al
piano finanziario del servizio di gestione
dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che
svolge il servizio stesso ed approvato dal
consiglio comunale o da altra autorità
competente a norma delle leggi vigenti in
materia
Comma 683 della Legge 147/2013
TARI – Istituzioni scolastiche
Per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni
scolastiche, il Ministero dell’istruzione, dell’università e
della ricerca corrisponde ai comuni la somma
concordata in sede di Conferenza Stato-città quale
importo forfetario complessivo per lo svolgimento, nei
confronti delle istituzioni scolastiche statali, del servizio
di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti (articolo
33-bis del decreto-legge n. 248 del 2007).
Comma 655 della Legge 147/2013
TARI – Determinazione tariffe - Riduzioni
Riduzioni per servizio non reso o sospeso: se il servizio non
viene svolto del tutto o viene interrotto per varie ragioni la
TARI è dovuta nella misura massima del 20 per cento
Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, il tributo è
dovuto in misura non superiore al quaranta per cento della
tariffa da determinare, anche in maniera graduale, in
relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta
rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita
Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per
la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche
Comma 656 – 657 - 658 della Legge 147/2013
TARI – Potestà regolamentare
Con norma regolamentare è possibile prevedere riduzioni
tariffarie ed esenzioni nel caso di:
a)abitazioni con unico occupante;
b)abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro
uso limitato e discontinuo;
c)locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso
stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
d)abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la
dimora, per più di sei mesi all’anno, all’estero;
e)fabbricati rurali ad uso abitativo
Rispetto alla TARES è stato eliminato la misura massima della
riduzione che era fissata nella misura del trenta per cento
Comma 659 Legge 147/2013
TARI – Potestà regolamentare
E’ possibile deliberare, sempre con norma
regolamentare, ulteriori riduzioni ed esenzioni,
la cui relativa copertura può essere disposta
attraverso apposite autorizzazioni di spesa che
non possono eccedere il limite del 7 per cento
del costo complessivo del servizio
In tale caso, la copertura deve essere assicurata
attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla
fiscalità generale del comune stesso
Comma 660 della Legge 147/2013
TARI – Tariffa giornaliera
Tariffa giornaliera per utilizzo temporaneo di locali o aree pubbliche: nel
caso di locali o aree pubbliche temporaneamente occupate (esempio i
mercati) il regolamento dovrà prevedere l’applicazione della TARI in base
alla tariffa giornaliera.
L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi
inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare
la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo,
rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale non superiore al
100 per cento
L’obbligo della presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento
della TARI da effettuarsi con le modalità previsti per la TOSAP ovvero per
l’imposta municipale secondaria di cui all’art. 11 del D.Lgs. 23/2011 quando
questa entrerà in vigore
Comma 662 – 663 – 664 - 665 della Legge 147/2013
TARI CORRISPETTIVA
E’ previsto che, con regolamento da emanare entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della legge di stabilità, vengono stabiliti criteri per la
realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della
quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione
caratterizzati dall’utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del
servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata
al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di
gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, svolto nelle forme
ammesse dal diritto dell’Unione europea.
I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della
quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento,
prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo
del tributo. In questo caso la TARI è applicata e riscossa dal soggetto
affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani
Comma 667 – 668 della Legge 147/2013
TASI
Presupposto impositivo della tassa sui servizi
(TASI) è il possesso o la detenzione a qualsiasi
titolo e a qualsiasi uso adibiti di:
-fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale
come definita ai fini dell’IMU,
- aree scoperte
-nonché di quelle edificabili,
Sono escluse dalla TASI le aree scoperte pertinenziali o accessorie
a locali imponibili, non operative e le aree condominiali di cui
all’art. 1117 c.c. non detenute o occupate in via esclusiva
Comma 669 - 670 della Legge 147/2013
TASI - Presupposti
La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le
unità immobiliari imponibile
In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in
solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria.
In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi
nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal
possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso,
abitazione e superficie
In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a
decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;
per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il
periodo intercorrente dalla data della stipula alla data di riconsegna
del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
Comma 671 – 673 e 672 della Legge 147/2013
TASI - Presupposti
Nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un
soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità
immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di
un’autonoma obbligazione tributaria
L’occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal
regolamento comunale, compresa fra il 10 e il 30 per
cento dell’ammontare complessivo della TASI, calcolato
applicando l’aliquota deliberata
La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto
reale sull’unità immobiliare
Comma 681 della Legge 147/2013
TASI - Presupposti
Locali in multiproprietà e centri commerciali: il
responsabile del versamento della TASI, nel caso di
locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati,
relativamente al tributo dovuto per i locali e le aree
scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte
in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori è il
soggetto che gestisce i servizi comuni Rimangono fermi,
nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti
derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le
aree in uso esclusivo
Comma 674 della Legge 147/2013
TASI – Base imponibile e aliquota
La base imponibile della TASI è quella prevista
per l’applicazione dell’IMU
L’aliquota di base della TASI è pari all’1 per mille
I comuni, con deliberazione consiliare di natura
regolamentare, possono ridurre l’aliquota fino
all’azzeramento
Comma 675 – 676 della Legge 147/2013
TASI -Aliquote
L’aliquota va determinata, sempre con deliberazione di
natura regolamentare, rispettando in ogni caso alcuni
vincoli:
- la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna
tipologia di immobile non deve essere superiore
all’aliquota massima consentita dalla legge statale per
l’IMU al 31 dicembre 2013 fissata al 10,6 per mille e ad
altre misure di aliquota inferiori, in relazione alle diverse
tipologie di immobile
-per il 2014, l’aliquota massima della TASI non può
comunque eccedere il 2,5 per mille
- per i fabbricati rurali strumentali l’aliquota massima è del
1 per mille
Comma 640- 677 e 678 della Legge 147/2013
TASI – Determinazione aliquote
Il Consiglio Comunale approva le aliquote
della TASI, in conformità con i servizi
indivisibili, appositamente individuati e ai
relativi costi
Tali aliquote possono essere differenziate in
ragione del settore di attività nonché della
tipologia e della destinazione degli immobili
Comma 683 della Legge 147/2013
TASI – Potestà regolamentare
Con l’apposito regolamento è possibile prevedere riduzioni ed
esenzioni nel caso di:
a) abitazioni con unico occupante;
b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso
limitato e discontinuo;
c) locali, diversi dalle abitazioni, e aree scoperte adibiti a uso
stagionale o a uso non continuativo, ma ricorrente;
d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora,
per più di sei mesi all’anno, all’estero;
e) fabbricati rurali a uso abitativo;
f) superfici eccedenti il normale rapporto tra produzione di rifiuti e
superficie stessa
Comma 679 della Legge 147/2013
Contributo statale per detrazioni TAS
Per l’anno 2014 è attribuito ai comuni un contributo di 500 milioni di euro
finalizzato a finanziare la previsione da parte dei comuni di detrazioni dalla
TASI a favore dell’abitazione principale e delle relative pertinenze della
stessa, nonché dei familiari dimoranti abitualmente e residenti
anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Il
contributo può essere utilizzato per finanziare detrazioni in favore dei
cittadini italiani residente all’estero.
Con decreto ministeriale, da adottare entro il 28 febbraio 2014, è stabilita
la quota del contributo di spettanza di ciascun comune, tenendo conto dei
gettiti standard ed effettivi dell’IMU e del gettito standard della TASI,
relativi all’abitazione principale e della prevedibile dimensione delle
detrazioni adottabili da ciascun comune. Il contributo eventualmente
inutilizzato viene ripartito in proporzione del gettito della TASI relativo
all’abitazione principale dei comuni che hanno introdotto le detrazioni nel
2013, entro il 28 febbraio 2014
Comma 731 della Legge 147/2013
TASI – Obblighi dichiarativi
Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni
concernenti la presentazione della dichiarazione dell’IMU
Comma 687 della Legge 147/2013
IMU 2013
Mini IMU e Maggiorazione TARES: il versamento da parte dei
contribuenti della mini-IMU è posticipato al 24 gennaio.
Il versamento da parte dei contribuenti della maggiorazione dei
servizi indivisibili anno 2013 è posticipato al 24 gennaio 2014
qualora non sia avvenuto entro il 16 dicembre 2013. I comuni
inviano il modello di pagamento precompilato, in tempo utile per
il versamento della maggiorazione.
IMU 2013 – Seconda rata: non sono applicati sanzioni e
interessi nel caso di insufficiente versamento della seconda
rata dell’IMU dovuta per l’anno 2013, qualora la differenza
sia versata entro il termine di versamento della prima rata
IMU dovuta per l’anno 2014
Comma 680 e 728 della legge 147/2013
IFEL Stime IMU 2012 e calcolo Fsr
IFEL stime IMU 2013 e FSC
D.M. 27/09/2013 - D.L. 54/2013 (50% incassato 2012)
IMU 2012 aliquote base
Stato
Totale
Stato
Comune
Totale
31.008,64
15.504,32
19.218,95
34.723,27
15.504,32
15.504,32
Fabb.cat. D
159.849,00
159.849,00
Altri
Terreni non
agricoltori
83.011,41
83.011,41
258.364,73
IMU 2013 stimata con aliquote comune
Comune
Aree edif.
Totale
parziale
IMU 2012 incassato (da F24)
258.364,73
Stato
319.698,00 155.283,00 192.060,55
347.343,55 310.566,00
166.022,82
220.783,59
98.187,08 122.596,51
516.729,46 268.974,40 333.876,01
602.850,41 310.566,00
Comune
Totale
36.765,82
36.765,82
57.209,53
367.775,52
233.770,86
233.770,86
16.230,00
16.230,00
343.976,20 654.542,20
Ab. Principale
68.497,00
68.497,00
99.644,20
99.644,20
Rurali
Terreni
agricoltori
19.720,64
19.720,64
14.790,48
14.790,48
86.547,63
173.095,26
86.547,63 106.533,81
193.081,44
7.890,00
7.890,00
-
-
8.987,00
14.114,64
-
-
Imu immobili
comune
Pagamenti
ritardati
Conguaglio
Totale
Somma
erogata
86.547,63
5.127,64
99.644,20
14.790,48
99.644,20
Rimborso Stato
Acconto
-
Saldo 1
Saldo 2
-
-
450.007,00
800.047,00 355.522,03 554.844,50
910.366,53 325.356,48
-
49.822,10
34.248,50
3.114,72 12.458,88
96.540,72
43.273,82 52.087,07 12.537,56
14.790,48
204.439,17
204.439,17
350.040,00
Mini-IMU
648.059,57
973.416,05 146.362,82
151.116,00
392,46
77.522,32 54.809,34 24.996,44
72.376,68
4.753,18 - 5.145,64
L'articolo 1 del D.L. 31 agosto 2013, n. 102 prevede che per l’anno 2013 non è dovuta la prima rata dell'IMU relativa agli immobili di cui all'articolo 1, comma 1, del D.L. 54/2013.
Il rimborso veniva demandato ad un decreto ministeriale.
Acconto
2.327
Il D.M. è stato emanato il 27/09/2013 pubblicato sulla G.U. 233 del 4.10.2013 e ha stabilito che il contributo complessivo di euro 2.327.340.486,20 attribuito per l’anno 2013 ai
comuni delle Regioni a statuto ordinario e delle regioni Siciliana e Sardegna a titolo di rimborso per minor gettito IMU dell’anno 2013, è ripartito, al netto di 25.000.000,00 di euro,
per l’importo di euro 2.302.340.486,20 a favore di ciascun comune nella misura indicata nell’elenco A, allegato al decreto, calcolata in proporzione alle stime di gettito da
imposta municipale propria del 2012, tenendo conto altresì dei versamenti effettivi per l’anno 2012, così come comunicate dal competente Dipartimento delle finanze del
Ministero dell’economia e delle finanze
L’assegnazione dei conguagli ai singoli comuni in relazione all’accantonamento di 25.000.000,00 di euro di cui all’articolo 1, è disposta con successivo decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro il 31 ottobre 2013, tenuto conto anche
delle esigenze di rettifica del gettito rispetto alle stime pubblicate nel maggio 2013 riscontrate in alcuni comuni
Rimborso 2°
rata
2.164
Rimborso
1.729 Entro il 20.12.2013 alle Regioni a Statuto Ordinario, Sicilia e Sardegna (art. 1 c. 4 D.L. 133/2013)
86 Ai comuni delle Regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano
349 Entro il 28.2.2014 (art. 1 c. 6 D.L. 133/2013
Una quota delle risorse pari a euro 1.729.412.036,11 e' attribuita dal Ministero dell'interno limitatamente ai comuni delle Regioni a statuto ordinario, della
Saldo 1 (art. 1
Regione siciliana e della Regione Sardegna, entro il 20 dicembre 2013, nella misura risultante dall'allegato A al presente decreto, pari alla meta' dell'ammontare determinato applicando
c. 4 D.L.
l'aliquota e la detrazione di base previste dalle norme statali per ciascuna tipologia di immobile di cui al comma 1 del presente articolo.
133/2013)
L'eventuale differenza tra l'ammontare dell'imposta municipale propria risultante dall'applicazione dell'aliquota e della detrazione per ciascuna tipologia di immobile di cui al comma 1
deliberate o confermate dal comune per l'anno 2013 e, se inferiore, quello risultante dall'applicazione dell'aliquota e della detrazione di base previste dalle norme statali per ciascuna
tipologia di immobile di cui al medesimo comma 1 e' versata dal contribuente, in misura pari al 40 per cento, entro il 16 gennaio 2014 prorogato al 24 gennaio).
Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, da emanare entro il 28 febbraio 2014, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali, e' determinato a conguaglio il contributo compensativo nell'importo complessivo di euro 348.527.350,73 spettante a ciascun comune. L'attribuzione avviene sulla base di una
Saldo 2 (art. 1
metodologia concordata con l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI), prendendo come base i dati di gettito relativi all'anno 2012 ed operando una stima delle manovre
c. 5, 6 e 7 D.L.
effettuate dai comuni nell'anno 2013. L'attribuzione deve, altresi', tenere conto di quanto gia' corrisposto ai medesimi comuni con riferimento alle stesse tipologie di immobili ai sensi del
133/2013)
comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124.
Qualora dal decreto di cui al comma 6 risulti un ammontare complessivo di importi riconosciuti al comune superiori a quanto ad esso spettante dall'applicazione delle aliquote e della
detrazione per ciascuna tipologia di immobile di cui al comma 1 del presente articolo, deliberate o confermate per l'anno 2013, l'eccedenza e' destinata dal comune medesimo a riduzione
delle imposte comunali dovute relativamente ai medesimi immobili per l'anno 2014.
IMU 2014
Mediante modifica testuale dell’articolo 13 del decreto-legge
201/2011, viene stabilito che:
-l’imposta municipale propria non si applica al possesso
dell’abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad
eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8
e A/9;
-l’IMU non è più applicata in via sperimentale
-Si introducono le assimilazione alle abitazioni principali
-Le detrazioni per l’abitazione principale A/1, A/8 e A/9 è solo
quella di 200 euro
-la detrazione di 200 si applica agli alloggi assegnati dagli IACP o
enti similari ma l’aliquota è quella che delibera il comune
Comma 707 lettera a), b), e d) della legge 147/2013
IMU 2014
Resta confermata la possibilità per i comuni di
incrementare sino a 0,3 punti percentuali
l’aliquota standard dello 0,76%, prevista dal
comma 6, primo periodo, dell’articolo 13 del
decreto-legge 201/2011, per gli immobili ad uso
produttivo classificati nel gruppo catastale D
Comma 730 della Legge 147/2013
IMU 2014 AGRICOLTURA
Terreni agricoli: modificato per i terreni agricoli, nonche' per quelli non
coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori
agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore IMU che
passa da 110 a 75.
Fabbricati rurali: a decorrere dall’anno 2014, non è dovuta l’IMU relativa ai
fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell’articolo 13 del
decreto-legge n. 201 del 2011.
Rimborso ai comuni: attribuito a decorrere dal 2014 il rimborso ai comuni per
il minor gettito dell’IMU derivante dalle disposizioni recate dai commi 707,
lettera c), e 708, (110,7 milioni di euro). Tale contributo è ripartito tra i comuni
interessati, con decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero
dell’economia e delle finanze, da adottare, sentita la Conferenza Stato-città ed
autonomie locali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, in proporzione alle stime di gettito da IMU allo scopo
comunicate dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle
finanze.
Comma 707 lettera c), 708 e 711 Legge 147/2013
IMU 2012 incassato (da F24)
Stato
Aree edif.
Com une
Totale
15.504,32
19.218,95
34.723,27
Fabb.cat. D
155.283,00
192.060,55
347.343,55
Altri
Terreni non
agricoltori
98.187,08
122.596,51
220.783,59
8.115,00
8.115,00
16.230,00
277.089,40
341.991,01
619.080,41
Ab. Principale
99.644,20
99.644,20
Rurali
Terreni
agricoltori
14.790,48
14.790,48
78.432,63
98.418,81
176.851,44
355.522,03
554.844,50
910.366,53
Totale
parziale
Totale
IMU 2013 stim ata con aliquote
com une
Stato
310.566,00
310.566,00
Totale
36.765,82
36.765,82
57.209,53
367.775,52
233.770,86
233.770,86
16.230,00
16.230,00
16.230,00
16.230,00
343.976,20
654.542,20
343.976,20
654.542,20
99.644,20
99.644,20
-
14.790,48
-
204.439,17
204.439,17
648.059,57
973.416,05
Stato
Rim borso Stato
Com une
14.790,48
325.356,48
IMU 2014 stim ata con aliquote
com une
310.566,00
310.566,00
310.566,00
Com une
Totale
36.765,82
36.765,82
57.209,53
367.775,52
233.770,86
233.770,86
Hp. 1
Hp. 2
Hp. 3
-
139.386,63
139.386,63
65.052,54
37.464,81
33.708,63
483.362,83
793.928,83
65.052,54
37.464,81
33.708,63
45.408,66
Hp. 1
Rimborso pari alla differenza gettito con aliquote 2014 confrontate con quelle del 2013
Hp. 2
Rimborso pari alla differenza gettito con aliquote 2013 confrontate con quelle del 2012
Hp. 3
Rimborso pari alla differenza gettito con aliquote 2014 confrontate con quelle base del 2012
Fondo solidarietà comunale
Modificato il comma 380 della legge 228/2012 disciplinante
il fondo di solidarietà comunale. Con le modifiche apportate
si toglie ogni riferimento all’anno 2014 in modo che il
comma 380 rimane di fatto applicato per il solo anno 2013
Aggiunto alla legge 228/2012 un nuovo comma 380-ter che
di fatto disciplina il fondo di solidarietà comunale dell’anno
2014 disciplinandone l’ammontare e la destinazione.
Comma 729 e 730 della Legge 147/2013
Entità F.S.C.
2014
Alimentazione da parte dei comuni con
gettito IMU (comma 380-ter legge 228/2012
come introdotto dal comma 730 della legge
di stabilità)
Risorse a carico del bilancio dello Stato derivante
dalla necessità di ristoro ai comuni dei minori
introiti conseguenti alla soppressione della
maggiorazione TARES quale reintegro del taglio
a suo tempo operato a valere sulle risorse di
spettanza dei comuni per gli anni 2014 e
successivi.
Risorse statali
Totale
2015 e
successi
vi
4.717,90
4.717,90
943
943
986,1
886,10
6.647
6.547
Fondo solidarietà comunale
La dotazione del FSC è assicurata per 4.717,9
milioni di euro attraverso il riversamento di una
quota dell’IMU di spettanza comunale; si tratta del
medesimo importo del 2013
Sono previste variazioni compensative in aumento o
in diminuzione della dotazione del FSC per tenere
conto dell’effettivo gettito dell’imposta municipale
propria derivante dagli immobili ad uso produttivo
classificati nel gruppo catastale D
Comma 730 della Legge 147/2013
Distribuzione F.S.C. (comma 730 e 203 L. 147/2013)
2014
Totale fondo di solidarietà
2015
2016
6.647
6.547
6.547
- Quota non inferiore a 30 milioni per
Unioni.
- 30
- 30
- 30
- Quota non inferiore a 30 milioni per
Fusioni
- 30
- 30
- 30
- Quota pari a 30 milioni per Fondo per
- 30
2017 e
successi
vi
6.547
l'accoglienza dei minori stranieri non
accompagnati
= Quota da destinare ai comuni
6.557
6.487
6.487
6.547
* di cui 10% da destinare ai comuni
secondo fabbisogni standard
655,7
648,7
648,7
654,7
5.901,3
5.838,3
5.838,3
5.892,3
* il resto da destinare secondo i criteri
che saranno definiti con apposito
D.p.c.m.
F.S.C. -Dpcm
Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da
emanare entro il 30 aprile per il 2014 ed entro il 31
dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento
per gli anni 2015 e successivi, vengono stabiliti i criteri di
formazione e di riparto del FSC, tenendo conto della
necessità di ripartire prioritariamente almeno il 10% del
FSC stesso sulla base dei fabbisogni standard approvati
dalla Commissione tecnica paritetica per l’attuazione del
federalismo fiscale entro il 31 dicembre dell’anno
precedente a quello di riferimento
Comma 730 della Legge 147/2013
F.S.C. - Dpcm
I criteri di formazione e di riparto del FSC tra i singoli comuni
tengono conto altresì:
1) degli effetti finanziari derivanti dall’attribuzione del gettito
IMU degli immobili di categoria catastale D allo Stato;
2) della diversa incidenza delle risorse soppresse a titolo di
fondo sperimentale di riequilibrio sulle risorse complessive
per il 2012;
3) delle riduzioni di cui al comma 6 dell’articolo 16 del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
Comma 730 della Legge 147/2013
F.S.C. - Dpcm
4) a decorrere dall’anno 2014, della soppressione dell’IMU
sulle abitazioni principali e dell’istituzione della TASI;
5) dell’esigenza di limitare le variazioni, in aumento e in
diminuzione, delle risorse disponibili ad aliquota base,
attraverso l’introduzione di un’appropriata clausola di
salvaguardia, che opera al netto della quota ripartita sulla
base dei fabbisogni standard
Con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri può essere incrementata la quota di gettito
dell’imposta municipale propria di spettanza comunale da
riversare ad alimentazione del FSC
Comma 730 della Legge 147/2013
1. Calcolare i dati IMU ad aliquota di base
2. Calcolare la TASI ad aliquota di base (1 per mille)
Base im ponibile
Aree edif.
TASI al. Base
4.085.090,59
4.085,09
Fabb.cat. D
40.863.947,06
40.863,95
Altri
25.974.540,00
25.974,54
Ab. Principale
38.682.382,98
38.682,38
9.860.320,00
9.860,32
Rurali
Terreni agricoli
Totale
22.715.463,53
119.466,28
3. Stimare il F.S.C.
Criteri Dpcm
Anno 2013
2013 2014
Incidenza risorse
soppresse
X
X
Tagli spending review
X
X
F.S.R. 2012
250.015,00
+ Integrazione taglio spending anno
2012 (solo per comuni < 5.000)
X
250.015,00
11.322,00
11.322,00
- Tagli spending
-
50.206,05
- 55.784,44
- Rettifica stanz. non confermati
-
4.633,45
+ IMU 2012 aliquota base di cui:
Dimensione gettito IMU ad
aliquota base
abitazione principale
-
450.006,69
Cat. D
159.849
Altro
221.661
450.006,69
656.504,19
IMU 2013 aliquota base di cui:
X
X
Altri immobili:
411.851
Abitazione principale
68.497
-
147.685,82
Gettito IMU netto (B)
332.662,55
IMU 2014 aliquota base di cui:
X
X
Altri immobili:
Abitazione principale
Soppressione IMU
abitazioni principali
Istituzione TASI
411.851,37
411.851
0
X
X
TASI aliquota base
119.466,28
Gettito IMU + TASI (B)
Clausola salvaguardia
650.925,80
480.348,37
- 30,75% alimentazione FSC
Effetti finanziari IMU cat. D
allo Stato e soppressione
riserva 50% Stato
4.633,45
68.497
Totale risorse di riferim ento (A)
Effetti finanziari IMU cat. D
allo Stato e soppressione
riserva 50% Stato
2014
X
X
531.317,65
FSC (A - B)
Rettifica (art. 2 c. 3 dpcm)
FSC finale
323.841,64
-
119.608,14
2.363,01
321.478,63
119.608,14
4. Quadro di sintesi
2014
TASI
Aree edif.
IMU 2014 con
aliquote 2013
2013
Rim borso
Stato
F.S.C.
IMU 2013
4.085,09
36.765,82
Fabb.cat. D
40.863,95
57.209,53
57.209,53
Altri
25.974,54
233.770,86
233.770,86
Ab. Principale
38.682,38
Rurali
Terreni non agricoltori
36.765,82
12.458,88
16.230,00
87.185,32
119.466,28
16.230,00
139.386,63
45.000,00
483.362,83
45.000,00
- Taglio elezioni
119.608,14
-
+ IMU immobili comunali
12.537,56
191.509,15
368.972,64
278.694,47
8.567,00
-
- F.do mob. Segr. Com.
-
3.600,00
- Contr. 120 ml
119.466,28
Delta
-
3.600,00
-
147.685,82
4.633,00
- Alimentazione FSC
TOTALE
321.478,63
9.750,00
7.009,00
+ Detrazione TASI
Totale
F.S.C.
9.860,32
Terreni agricoltori
Totale parziale
Rim borso
Stato
483.362,83
52.009,00
106.258,14
761.096,25
368.972,64
291.894,47
831.059,92
-69.963,67
170.192,81
Entrate – altre disposizioni
Imposta di scopo: rimane ferma la facoltà per i comuni di istituire
l’imposta di scopo.
Maggiorazione servizi indivisibili: le attività di accertamento e
riscossione della maggiorazione della TARES prevista dal comma 13 del
predetto articolo 14 – che si applicherà solo per il 2013 e sarà
destinata allo Stato – sono svolte dai comuni, cui spettano le maggiori
somme derivanti dallo svolgimento dell’attività a titolo di
maggiorazione, interessi e sanzioni. Per l’accertamento, la riscossione e
il contenzioso si applicano quindi le disposizioni vigenti in materia di
tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.
IMU SECONDARIA: novellato l'articolo 7 del decreto legislativo n. 23
del 2011, sopprimendo il riferimento ivi contenuto alla decorrenza
dall'anno 2014 dell'introduzione dell’IMU secondaria.
Comma 706 - 705 - 714 della Legge 147/2013
Indebitamento
Limite di indebitamento: modificato l’art. 204 del TUEL. Il limite
di indebitamento di cui all’art. 204 del TUEL risale all’8% (a
decorrere dal 2012)
Operazioni in strumenti finanziari derivati: modificato l’art. 62
del D.L. 112/2008.
Si sancisce il divieto assoluto:
-di emettere titoli obbligazionari o altre passività in valuta estera;
- stipulare contratti relativi agli strumenti finanziari derivati e di
rinegoziare derivati in essere o stipulare contratti con
componenti derivate
Previste alcune deroghe
I contratti se sottoscritti in violazione delle norme sopra
ricordate sono nulli
Comma 735 e 572 della Legge 147/2013
Gestione associata di servizi
Differiti i termini per l’avvio delle gestioni associate obbligatorie
nei piccoli comuni:
- - tre funzioni entro il 1° gennaio 2013;
- - altre tre funzioni entro il 30 giugno 2014;
- le restanti funzioni entro il 31/12/2014
Comma 530 della Legge 147/2013
PATTO DI STABILITA’ INTERNO – Quadro normativo e soggetti
La normativa di riferimento rimane l’articolo 31 della
legge 12 novembre 2011, n. 183 che subisce alcune
modifiche
Soggetti:
Province e comuni con popolazione > 1.000
per la determinazione della popolazione si deve fare
riferimento a quanto previsto dall’art. 156 c. 2 del
D.Lgs. 267/2000 (comma 533)
Unioni ex art. 16 del D.L. 148/2011
PATTO DI STABILITA’ INTERNO
Enti di nuova istituzione
Assoggettati al patto di stabilità interno dal terzo anno successivo a quello
della loro istituzione e assumeranno, come base di riferimento, le risultanze
dell’anno successivo a quello dell’istituzione.
Gli enti istituiti negli anni 2009 e 2010 adotteranno come base di
riferimento su cui applicare le regole per la determinazione degli obiettivi,
rispettivamente, le risultanze medie del biennio 2010- 2011 e le risultanze
dell’anno 2011 (comma 540)
Società pubbliche: abrogato il comma 5 dell’articolo 3-bis del D.L. 138/2011
che prevedeva l’assoggettamento al patto di stabilità per le società
pubbliche affidatarie in house (comma 559 lettera a)
Aziende speciali e istituzioni: modificato l’art. 114 c. 5-bis del TUEL che
prevedeva l’assoggettamento al patto per le aziende speciali e istituzioni. Le
aziende speciali e le istituzioni si iscrivono e depositano i propri
bilanci al registro delle imprese o nel repertorio delle notizie
economico-amministrative della camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura del proprio territorio entro il 31 maggio di
ciascun anno (comma 560)
PATTO DI STABILITA’ INTERNO
- Obiettivo
Viene modificata la base di calcolo di partenza per
determinare l’obiettivo di saldo finanziario annuale
per gli anni dal 2014 al 2017: non più la media della
spesa corrente registrata nel triennio 2007-2009 ma
quella registrata nel triennio 2009-2011
Parimenti vengono introdotte nuove aliquote di
computo: 14,07% per il 2014 e il 2015 e del 14,62%
per il 2016 e il 2017 per i comuni.
Per le Province: 19,25% per il 2014 e 2015 e 20,05%
per il 2016 e 2017
Comma 532 della Legge 147/2013
PATTO DI STABILITA’ INTERNO
- Obiettivo – Clausola salvaguardia
Per l’anno 2014, entro il 31 gennaio 2014,
con
apposito
decreto
ministeriale
l’obiettivo patto di stabilità potrà essere
modificato al fine di garantire che per
nessun
comune
si
realizzi
un
peggioramento dell’obiettivo superiore al
15 per cento rispetto all’obiettivo calcolato
con le precedenti regole ossia sulla spesa
corrente media 2007-2009
Comma 533 della Legge 147/2013
Anni
Spese correnti
Media 2007/2009
2007
1.417
1.444
2008
1.477
2009
1.439
Anni
2.013
12,8
2.014
14,8
2.015
14,8
Obiettivo
- Taglio trasferimenti D.L.
78/2010
185
214
214
-
-
-
Obiettivo (A)
185
214
214
2009
1.439
1.545
2010
1.501
2011
1.695
2013
14,07
2014
14,07
2015
14,62
Percentuali
Spese correnti
Media 2009/2011
Anni
Percentuali
Obiettivo
- Taglio trasferimenti D.L.
78/2010
217
217
226
Obiettivo (B)
217
217
226
Scostamento A-B
Scostamento %
Probabile correzione (A+15%)
32
17,49%
212
PATTO DI STABILITA’ INTERNO – VIRTUOSITA’
Gli enti locali che non rientrano nella classe
virtuosa applicheranno le aliquote di computo
secondo quanto stabilito da apposito decreto
ministeriale, in misura comunque non superiore,
per i comuni, al 15,07% per il 2015 e al 15,62%
per il 2016 e il 2017 e per le Province al 20,25%
per il 2015 e 21,05 per il 2016 (un punto in più)
Comma 534 lettere a) b) e c) Legge 147/2013
PATTO DI STABILITA’ INTERNO – COMUNI CAPOFILA
Introdotte agevolazioni sul patto a favore dei
comuni
capofila
di
convenzioni,
che
beneficeranno di una riduzione dell’obiettivo
compensata però dall’incremento degli obiettivi
patto degli altri comuni
Entro 15.3: istanze all’Anci
Entro 30.3: Anci trasmette gli importi al Mef
Comma 534 lettera c) bis Legge 147/2013
PATTO DI STABILITA’ INTERNO
- SALDO FINANZIARIO
Per il 2014 nel saldo finanziario in termini di competenza mista
rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità
interno, non sono considerati, per un importo complessivo di
1.000 milioni di euro (di cui 850 per i comuni e 150 per le
Province), i pagamenti in conto capitale sostenuti da province e
comuni
Ai fini della distribuzione della predetta esclusione tra i singoli
enti locali è assegnato a ciascun ente uno spazio finanziario in
proporzione all’obiettivo di saldo finanziario annuale
I pagamenti dovranno essere effettuati entro il 30/6/2014
Comma 535 della Legge 147/2013
PATTO DI STABILITA’ INTERNO – saldo finanziario
Sono esclusi dai vincoli del patto di stabilità interno, per un importo
complessivo di 500 milioni di euro, i pagamenti sostenuti nel corso
del 2014:
a) dei debiti in conto capitale certi, liquidi ed esigibili alla data del
31 dicembre 2012;
b) dei debiti in conto capitale per i quali sia stata emessa fattura o
richiesta equivalente di pagamento entro il 31 dicembre 2012,
inclusi i pagamenti delle regioni in favore degli enti locali e delle
province in favore dei comuni;
c) dei debiti in conto capitale riconosciuti alla data del 31 dicembre
2012 ovvero che presentavano i requisiti per il riconoscimento di
legittimità entro la medesima data
Comma 546 della Legge 147/2013
PATTO DI STABILITA’ INTERNO
- Saldo finanziario
Ai fini della distribuzione di tale esclusione tra i singoli enti va effettuata
apposita comunicazione telematica alla Ragioneria generale dello Stato, entro
il termine perentorio del 14 febbraio 2014, degli spazi finanziari necessari.
Con decreto ministeriale, sulla base delle comunicazioni pervenute, entro il
28 febbraio 2014 sono individuati, prioritariamente, per ciascun ente locale,
su base proporzionale, gli importi dei pagamenti da escludere dal patto di
stabilità interno
Su segnalazione del collegio dei revisori dei singoli enti, la procura regionale
competente della Corte dei conti esercita l’azione nei confronti dei
responsabili dei servizi interessati che, senza giustificato motivo, non hanno
richiesto gli spazi finanziari nei termini e secondo le modalità previste ovvero
non hanno effettuato, entro la fine del 2014, pagamenti per almeno il 90%
degli spazi concessi
Previste sanzioni pecuniarie anche a carico dei revisori che non segnaleranno
le inerzie degli uffici sul pagamento dei debiti pregressi
Comma 547, 548 e 549 della Legge 147/2013
PATTO DI STABILITA’ INTERNO
- Certificazione finale
A partire dal 2014, l’invio del modello relativo
alla certificazione del rispetto del patto di
stabilità interno sarà gestito digitalmente,
mediante l’uso della firma digitale, che avrà
valenza legale.
Aggiornato il riferimento del sito internet del
patto
di
stabilità
da
www.pattostabilita.rgs.tesoro.it
a
http://pattostabilitainterno.tesoro.it
Comma 539 - 538 della Legge 147/2013
PATTO DI STABILITA’ INTERNO
- Sanzioni
Abrogato l’art. 7 commi da 1 a 4 del D.Lgs.
149/2011 disciplinante le sanzioni derivanti dal
mancato rispetto del patto. L’abrogazione non
comporta la soppressione delle sanzioni in
quanto per gli enti locali sono disciplinate
nell’art. 31 comma 26 della legge 183/2011
Comma 507 della Legge 147/2013
PATTO DI STABILITA’ REGIONALE VERTICALE INCENTIVATO
Entro il 15 marzo (prima era 31 maggio) le regioni dovranno comunicare al
Ministero dell’economia e delle finanze, con riferimento a ciascun comune e
provincia beneficiario, tutti gli elementi informativi necessari per la verifica
del mantenimento dell’equilibrio dei saldi di finanza pubblica
Il 50% dei bonus concessi dalle regioni a valere sul patto regionale verticale
incentivato è destinato ai Comuni con meno di 5.000 abitanti fino
all’azzeramento del rispettivo obiettivo.
Gli eventuali spazi non assegnati a valere sulla predetta quota del 50 per
cento sono comunicati entro il 10 aprile 2014 da ciascuna regione al
Ministero dell’economia e delle finanze, mediante il sistema web
http://pattostabilitainterno.tesoro.it per essere ridistribuite dal Mef ai
comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 5.000 abitanti di tutte le
regioni, che presentino un saldo obiettivo positivo. L’attribuzione è operata in
misura proporzionale ai valori positivi dell’obiettivo.
Comma 541 - 542 della Legge 147/2013
PATTO DI STABILITA’ REGIONALE VERTICALE
Anticipato al 1^ marzo di ciascun anno, (anziché il 15 settembre),
la data entro la quale gli enti locali dovranno comunicare
all’ANCI, all’UPI e alle regioni e province autonome l’entità dei
pagamenti che possono effettuare nel corso dell’anno.
Il termine entro il quale le regioni e le province autonome
dovranno comunicare al Ministero dell’economia e delle finanze,
con riguardo a ciascun ente beneficiario, gli elementi informativi
occorrenti per la verifica del mantenimento dell’equilibrio dei
saldi di finanza pubblica è invece anticipato al 15 marzo rispetto
anziché il 31 ottobre.
Comma 543 della Legge 147/2013
PATTO DI STABILITA’ NAZIONALE ORIZZONTALE
Anticipato al 15 giugno il termine entro il quale i comuni, che
prevedono di conseguire, nel 2014, un differenziale positivo, o
negativo, rispetto all’obiettivo del patto di stabilità interno,
dovranno comunicare al Ministero dell’economia e delle finanze
– Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, l’entità
degli spazi finanziari che saranno disposti a cedere, o di cui
necessiteranno, per effettuare pagamenti di residui passivi di
parte capitale nell’esercizio in corso.
Entro il 10 luglio, la Ragioneria Generale dello Stato dovrà
aggiornare il prospetto degli obiettivi dei comuni interessati dalla
rimodulazione dell’obiettivo, con riferimento all’anno in corso e
al biennio successivo.
Comma 544 della Legge 147/2013
PATTO DI STABILITA’ - PREMI
Modificato l’art. 1 comma 122 della legge 220/2010 in
particolare semplificando la procedura di applicazione dei premi
e applicando i premi ai soli enti non rispettosi del patto in quanto
a fronte della sanzione operata a valere sul fondo di solidarietà,
subita dai comuni in caso di mancato raggiungimento
dell'obiettivo del patto di stabilità interno nell’esercizio
precedente, viene loro concesso un allentamento dell’obiettivo
del patto di pari importo. E’ soppressa l’attribuzione agli enti
rispettosi del patto di spazi finanziari di importo pari alle sanzioni
applicate nei confronti degli enti inadempienti a valere sul fondo
di solidarietà
Comma 545 della Legge 147/2013
PATTO REGIONALE INTEGRATO
Posticipato al 2015 l'avvio del c.d. "patto regionale integrato",
vale a dire la possibilità per ciascuna regione di concordare con
lo Stato le modalità di raggiungimento dei propri obiettivi del
patto di stabilità e quelli degli enti locali del proprio territorio
Comma 505 della Legge 147/2013
ORGANISMI PARTECIPATI
Abrogati:
- l’articolo 14, comma 32, del decreto-legge 78/2010;
- i commi 1, 2, 3, 3-sexies, 9, 10 e 11 dell’articolo 4 e i commi da
1 a 7 dell’articolo 9 del D.L. 95/2012
Il termine di trentasei mesi fissato dal comma 29
dell’articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è
prorogato di quattro mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, decorsi i quali la partecipazione non
alienata mediante procedura di evidenza pubblica cessa
ad ogni effetto; entro dodici mesi successivi alla
cessazione la società liquida in denaro il valore della quota
del socio cessato in base ai criteri stabiliti all’articolo 2437ter, secondo comma, del codice civile.
Comma 561, 562 e 569 della Legge 147/2013
ENTI PARTECIPATI
A decorrere dall’esercizio 2014 aziende speciali, istituzioni
e società partecipate, a partecipazione di maggioranza,
diretta e indiretta, delle pubbliche amministrazioni locali,
concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza
pubblica, perseguendo la sana gestione dei servizi
secondo criteri di economicità e di efficienza
Per i servizi pubblici locali sono individuati
parametri standard dei costi e dei rendimenti
Per i servizi strumentali i parametri standard di
riferimento sono costituiti dai prezzi di mercato
Comma 553 della Legge 147/2013
ENTI PARTECIPATI
Le disposizioni contenute nei commi da 551 a 562 saranno
applicate alle:
- aziende speciali;
- istituzioni;
- società partecipate dalle pubbliche amministrazioni
locali indicate nell’elenco di cui all’articolo 1, comma 3,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
-Sono esclusi gli intermediari finanziari di cui all’articolo
106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1o
settembre 1993, n. 385, nonché le società emittenti
strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le
loro controllate.
Comma 550 della Legge 147/2013
ENTI PARTECIPATI – ACCANTONAMENTO PERDITE
In presenza di un risultato di esercizio o saldo finanziario negativo
ovvero, per le società che svolgono servizi pubblici di rilevanza
economica, un risultato negativo in termini di differenza tra
valore e costi della produzione ai sensi dell’articolo 2425 del
codice civile133 - l’ente locale partecipante dovrà disporre un
accantonamento di bilancio di pari ammontare.
L’accantonamento sarà reso disponibile qualora l’amministrazione
locale partecipante:
a) ripiani la perdita di esercizio;
b) dismetta la partecipazione;
c) qualora la società o l’ente partecipati vengano poste in
liquidazione.
Comma 551 della Legge 147/2013
Gli accantonamenti decorrano dal 2015
In sede di prima applicazione (anni 2015-2016 e 2017) l’accantonamento opera come segue:
Organismi partecipati che
nel triennio 2011-2013
hanno registrato un
risultato medio negativo
L’accantonamento è effettuato in proporzione alla quota di
partecipazione sulla somma pari alla differenza tra il risultato
conseguito nell’esercizio precedente e il risultato medio 2011-2013
migliorato:
-del 25% per il 2014;
- del 50% per il 2015;
- del 75% per il 2016
Qualora il risultato negativo sia peggiore di quello medio registrato
nel triennio 2011-2013, l’accantonamento è operato nella misura
sotto indicata
Organismi partecipati che
nel triennio 2011-2013
hanno registrato un
risultato medio non
negativo
L’accantonamento è effettuato in proporzione alla quota di
partecipazione ed è pari:
al 25% per il 2015;
al 50% per il 2016;
al 75% per il 2017
del risultato negativo conseguito nell’esercizio precedente
Comma 552 della Legge 147/2013
Supponiamo che un ente detenga una partecipazione nella misura del 10%
e che nel periodo 2011-2017 registrerà i risultati riportati
nella tabella sotto riportata
Anno
2011
2012
2013
Media 20112013
2014
2015
2016
2017
2018
Risultato
Valore
Calcolo accantonamento
d'esercizio
accantonamento
-100
50
-70
-40
-30
-80
-20
10
(30-40)*1,25*10/100 =
80*50/100*10/100 =
(20-40)*1,75*10/100 =
1,25
4
3,5
0
ENTI PARTECIPATI – ulteriori sanzioni
A decorrere dall’esercizio 2015, le aziende speciali, le istituzioni e le società a
partecipazione di maggioranza, diretta e indiretta, delle pubbliche amministrazioni
locali titolari di affidamento diretto da parte di soggetti pubblici per una quota
superiore all’80 per cento del valore della produzione, che nei tre esercizi precedenti
abbiano conseguito un risultato economico negativo, procedono alla riduzione del 30
per cento del compenso dei componenti degli organi di amministrazione.
Il conseguimento di un risultato economico negativo per due anni consecutivi
rappresenta giusta causa ai fini della revoca degli amministratori.
Quanto previsto dal presente comma non si applica ai soggetti il cui risultato
economico, benché negativo, sia coerente con un piano di risanamento
preventivamente approvato dall’ente controllante.
A decorrere dall’esercizio 2017, in caso di risultato negativo per quattro dei cinque
esercizi precedenti, i soggetti di cui al comma 554 diversi dalle società che svolgono
servizi pubblici locali sono posti in liquidazione entro sei mesi dalla data di
approvazione del bilancio o rendiconto relativo all’ultimo esercizio. In caso di mancato
avvio della procedura di liquidazione entro il predetto termine, i successivi atti di
gestione sono nulli e la loro adozione comporta responsabilità erariale dei soci.
Comma 554-555 della Legge 147/2013
Spesa personale
IVC: riconferma il blocco dell’indennità di vacanza contrattuale iniziata con l’art. 9 comma
17 del D.L. 78/2010 che continuerà ad applicarsi anche per il triennio 2015-2017.
Blocco rinnovi contrattuali: aperta la possibilità di sottoscrivere contratti collettivi per la
sola parte normativa senza alcuna possibilità di recupero per la parte economica
Blocco risorse destinate al trattamento accessorio: prorogato al 2014 le disposizioni
dell’art. 9 comma 2-bis del D.L. 78/2010 che prevedevano che l’ammontare complessivo
delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale:
non poteva essere superiore a quello del 2010;
doveva essere ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in
servizio.
Inoltre, dal 1° gennaio 2015 la riduzione del trattamento accessorio in proporzione al
personale cessato entrerà a regime
Compensi professionali liquidati a seguito di sentenze favorevoli per la PA: i diritti di toga
riconosciuti agli avvocati della pubblica amministrazione a seguito di sentenza favorevole
dal 1.12.2014 al 31.12.2016 saranno liquidati nella misura del 75% con la sola esclusione
del 50% di quelli a carico della controparte
Comma 452-453-456-457 della Legge 147/2013
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Comma 552 della Legge 147/2013 - Civica