Il percorso di
autorizzazione e
coordinamento in base
alla L.R. 20/2000 presso
la Zona Territoriale 3 di
Fano – ASUR Marche
Nicola Nardella
CATENA DELLA QUALITA’
QUALITA’
CIO
C
I
O
O
O
C
I
DIPARTIMENTI
U.O
O
STAFF
Autorizzazione alla
realizzazione
Autorizzazione
all’esercizio delle
attività sanitarie
ACCREDITAMENTO
Aziende USL
ed
Erogatori pubblici e privati
Requisiti minimi (DPR 14.1.1997):
 organizzativi
 tecnologici
 strutturali
Requisiti ulteriori di qualità:
 Standard definiti a livello
regionale
Sistema di garanzia dei LEA
ACCESSO AL SISTEMA
TARIFFARIO PER LE
PRESTAZIONI DEL SSN
Requisiti organizzativi minimi di carattere generale.
(DPR 14.1.1997)
Adozione di un Documento in cui sono esplicitati:
 Politica, obiettivi ed attività
 Gestione delle risorse umane
 Gestione delle risorse tecnologiche
 Struttura organizzativa
 Gestione, valutazione e miglioramento della qualità,
linee guida e regolamenti interni
 Sistema informativo
Requisiti organizzativi di carattere generale.
(DPR 14.1.1997)
Adozione di un Documento in cui sono esplicitati:

Politica, obiettivi ed attività
 Gestione delle risorse umane
 Gestione delle risorse strutturali
 Gestione delle risorse tecnologiche
 Struttura organizzativa
 Gestione, valutazione e miglioramento della qualità, linee
guida e regolamenti interni
 Diritti dei cittadini, informazione all’utenza e Carta dei
servizi pubblici sanitari
 Sistema informativo
Legge regionale 16 marzo 2000, n. 20.
Disciplina in materia di autorizzazione alla
realizzazione e all'esercizio, accreditamento
istituzionale e accordi contrattuali delle strutture
sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private.
GRADINI
ACCORDI
CONTRATTUALI
ACCREDITAMENTO
AUTORIZZAZIONE
Definizioni
Autorizzazione assolve principalmente una funzione base di garanzia nei
confronti del cittadino: le prestazioni sanitarie, qualunque sia il soggetto
erogatore (pubblico o privato) e la forma di erogazione (a carico del SSN o a
pagamento), sono effettuate in strutture di cui è verificata una complessiva
adeguatezza;
Accreditamento assolve principalmente ad una seconda e più precisa garanzia
verso il cittadino: i soggetti erogatori sono qualificati rispetto a ulteriori
elementi più approfonditi in termini di qualità complessiva da una parte, ed in
termini di maggiore specificità e caratterizzazione in relazione alle diversa
natura specialistica delle prestazioni dall’altra, al fine di selezionare quelli
maggiormente adeguati a fornire prestazioni a carico del SSN;
Accordo contrattuale si intende l'atto con il quale la Regione e le Aziende USL
definiscono, con i soggetti accreditati pubblici e privati, la tipologia e la quantità
delle prestazioni erogabili agli utenti del servizio sanitario regionale, nonché la
relativa remunerazione a carico del servizio sanitario medesimo nell'ambito di
livelli di spesa determinati in corrispondenza delle scelte della programmazione
regionale.
CHI DEVE ESSERE SOGGETTO AD AUTORIZZAZIONE (1)
Art. 5
1. Sono soggette ad autorizzazione le seguenti strutture:
a) strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in
regime ambulatoriale, così come di seguito classificate:
1) attività specialistica ambulatoriale medica;
2) attività specialistica ambulatoriale chirurgica;
3) attività specialistica odontoiatrica;
4) attività di medicina di laboratorio;
5) attività di diagnostica per immagini;
6) presidi ambulatoriali di recupero e rieducazione funzionale;
7) centri ambulatoriali di riabilitazione;
8) centri ambulatoriali di dialisi;
9) centri ambulatoriali di terapia iperbarica;
10) centri di salute mentale;
11) consultori familiari;
12) presidi per il trattamento delle tossicodipendenze;
CHI DEVE ESSERE SOGGETTO AD AUTORIZZAZIONE (2)
Art. 5
b) strutture che erogano prestazioni di alta specializzazione in regime
ambulatoriale o in regime di ricovero a ciclo continuativo o diurno per
acuti;
c) strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a
ciclo continuativo o diurno per acuti;
CHI DEVE ESSERE SOGGETTO AD AUTORIZZAZIONE (3)
Art. 5
d) strutture sanitarie e socio-sanitarie che erogano prestazioni in
regime residenziale e semiresidenziale:
1) presidi di riabilitazione funzionale dei soggetti portatori di
disabilità fisiche, psichiche e sensoriali;
2) presidi per la tutela della salute mentale e in particolare centri
diurni psichiatrici e day hospital psichiatrici;
3) strutture residenziali psichiatriche;
4) strutture di riabilitazione e strutture educativo- assistenziali per
tossicodipendenti;
5) residenze sanitarie medicalizzate; residenze sanitarie
terapeutiche; residenze sanitarie riabilitative; residenze sanitarie
assistenziali; nuclei di assistenza residenziale all'interno di strutture
protette; centri semi residenziali;
6) centri residenziali cure palliative (hospice);
CHI DEVE ESSERE SOGGETTO AD AUTORIZZAZIONE (4)
Art. 5
e) stabilimenti termali;
f) studi odontoiatrici, medici e di altre professioni sanitarie che
erogano prestazioni invasive che comportino un rischio per la
sicurezza del paziente;
g) altri studi medici e di altre professioni sanitarie e sociosanitarie individuati ai sensi dell'articolo 8 ter, commi 2 e 4,
del decreto legislativo.
CHI NON DEVE ESSERE SOGGETTO AD AUTORIZZAZIONE
Art. 5
Gli studi professionali e i locali destinati all'esercizio delle professioni sanitarie
in modo singolo o associato, che non rientrano in una delle tipologie di cui al comma
1. Gli esercenti le professioni sanitarie hanno comunque l'obbligo di comunicare
l'apertura del proprio studio all'Azienda USL competente per territorio,
corredandola di apposita dichiarazione sostitutiva del titolo di studio posseduto.
Gli studi dei Medici di Medicina Generale e dei Pediatri di libera scelta sono
regolamentati da apposita legge di convenzione e non rientrano pertanto nell’ambito
di applicazione della legge 20/2000 .
Gli studi dei Medici di Medicina Generale e dei Pediatri di libera scelta sono tuttavia
soggetti ad autorizzazione ai sensi della legge 20/2000 art. 5 comma 1 lettera f,
qualora negli stessi vengano erogate prestazioni invasive che comportino rischio per
la sicurezza del paziente di cui all’allegato A (estratto dal documento redatto dalla
Commissione di Studio sulla Day Surgery e Chirurgia Ambulatoriale istituita con DM
12/9/00: “Proposta per l’organizzazione, lo sviluppo e la regolamentazione delle
attività chirurgiche a ciclo diurno”), al di fuori di quanto previsto dalla convenzione
(emendamento apportato alla DGR 2200/00 dalla DGR 1579/01).
DURATA AUTORIZZAZIONE
Art. 12
(Verifica periodica dei requisiti minimi
autorizzativi e vigilanza)
1. I soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività sanitaria inviano con
cadenza quinquennale al Comune una dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà concernente la permanenza del possesso dei requisiti minimi di
cui all'articolo 6.
Art. 6
(Requisiti per l'autorizzazione)
1. La Giunta regionale indica, sentita la Commissione consiliare
competente, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della
presente legge, i requisiti minimi richiesti per l'autorizzazione sulla
base della normativa statale vigente.
2. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente,
aggiorna i requisiti minimi richiesti per l'autorizzazione ogni
qualvolta l'evoluzione tecnologica o normativa lo rendano necessario.
3. La Giunta regionale approva entro il termine di cui al comma 1 i
modelli per la richiesta dell'autorizzazione, indica la documentazione
da allegare alla medesima e il contenuto delle dichiarazioni
sostitutive di atto notorio previste all'articolo 8.
PROCEDURA RICHIESTA AUTORIZZAZIONE (1)
 Domanda su apposito modulo allegando i documenti previsti dal
modulo stesso
 Autocertificazione concernente la conformità del possesso dei
requisiti minimi costituita da:
Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà firmata da
Responsabile della Struttura organizzativa con allegate copie
fotostatiche del Manuale autocompilate (secondo schema 1) e
firmate singolarmente dal Responsabile della singola struttura
organizzativa, in numero corrispondente alle aree d’intervento
oggetto di autorizzazione
 Per l’autorizzazione provvisoria art. 24 20/2000 apposita scheda
per la lettura ottica compilata relativa alle aree di intervento per cui
si intende svolgere le attività secondo lo schema 1
(SLO)
PROCEDURA RICHIESTA AUTORIZZAZIONE (2)
Documenti attestanti il possesso del requisito contrassegnato nel
Manuale con un asterisco. Qualora in un documento siano corrisposti
più requisiti, questi vanno segnalati in allegato al documento stesso,
richiamando il codice paragrafo e il numero del requisito
Esclusivamente per l’autorizzazione provvisoria art. 24 LR 20/2000
le attività di adeguamento che si intendono intraprendere per il
raggiungimento della conformità del requisito.
I Direttori Generali delle Aziende Sanitarie pubbliche, entro 3 mesi
dal rilascio dell’autorizzazione provvisoria presentano alla Giunta
Regionale il piano di adeguamento ai requisiti stabiliti nel
provvedimento di autorizzazione medesimo
SCHEMA 1
Requisiti
Aree di
intervento
REQUISITI
MINIMI
ORGANIZZATI
VI DIREZIONE
AZIENDALE
REQUISITI
MINIMI
STRUTTURALI E
TECNOLOGICI
GENERALI
REQUISITI MINIMI
ORGANIZZATIVI
DIREZIONE
DIPARTIMENTI
REQUISITI
MINIMI
GENERALI
STRUTTURE
OSPEDALIERE
Paragrafo 1
Paragrafo 2
Paragrafo 3
Paragrafo 6.1
Assistenza
specialistica in
regime
ambulatoriale
SI
REQUISITI
MINIMI
SPECIFICI
strutturali,
tecnologici,
organizzativi
Paragrafi 4-9
SI dal
Paragrafo 4.1
al 4.14
Alta specializ.
ambulatoriale e/o
ricovero
SI
SI
SI
SI
SI
Paragrafo 5
Ricoveri Osp. A
ciclo continuat.
e/o diurno per
acuti
SI
SI
SI
SI
Si
Paragrafo 6
Residenziali e
semiresidenziali
SI
SI
SI
Paragrafo 7
Stabilimenti
Termali
SI
SI
SI
Paragrafo 8
AUTORIZZAZIONE ALLA REALIZZAZIONE
AZIONI
DOMANDA
Concessione edilizia
Autorizzazione alla
realizzazione
PROTAGONISTI
STRUTTURA
COMUNE
VERIFICA
COMPATIBILITA’
D. lgs 229/99
Entro 60 gg dalla
presentazione
domanda
RILASCIO
Inoltra al Comune 2 copie
della domanda. 3 se privati
Inoltra al Servizio Sanità
Regione copie domanda se
Pubblico (tutto) o Privato
complesso e/o
Inoltra all’ASL copia domanda
se Privato: ambulatorio, studi
Autorizza la
Realizzaz.
con atto
unico
Verifica la congruità
strutture private A F-G
DIPARTIMENTO
PREVENZIONE ASL
GIUNTA REGIONE
VERIFICA
CONGRUITA’ rispetto
ai requisiti minimi
Attesta strutture
tipo B-C-D-E
SERVIZIO SANITARIO
REGIONE
Attesta strutture
tipo A -F-G
Propone strutture di
tipo B-C-D-E
AGENZIA SANITARIA
REGIONALE
Coinvolta dal
Dirigente Servizio
Sanità Regione e
dalla Giunta
Regionale
Verifica la congruità
di Strutture Private
di tipo B -C-D-E- e
tutte le strutture
pubbliche
AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO
ART.8 validità quinquennale
AZIONI
DOMANDA
VERIFICA RISPETTO
RILASCIO
VERIFICA
Agibilità
REQUISITI
entro 90 giorni
PERIODICA
Autorizzazione all’esercizio
Entro 90 gg dal
ricevimento
dalla presentazione
domanda
(5 anni)
Vigilanza
dell’autorizzazione
PROTAGONISTI
STRUTTURA
Sospensione
Inoltra al Comune 2 copie
della domanda o
autocertificazione. 3 se
privati: ambulatori, studi
COMUNE
Inoltra al Servizio Sanità
Regione copie domanda se
Pubblico (tutto) o Privato
complesso e/o
inoltra all’ASL copia domanda
PREVENZIONE ASL
GIUNTA REGIONE
Verifica
realizzazione con
ispettiva di
atto unico
permanenza
requisiti
(verifica,
Sosp. Revoca))
se Privato: ambulatori o, studi
DIPARTIMENTO
Autorizza la
Verifico effettivo
rispetto Strutture
Private tipo A-F-G
Verifico effettivo
rispetto Strutture
Private tipo B -C-D-E e
tutte le Strutture
Pubbliche
AUTORIZZAZIONE PROVVISORIA art. 24
AZIONI
DOMANDA
ENTRO 3 MESI
BUR MARCHE 9/11/00
SCADENZA 9/2/01
VERIFICA RISPETTO
REQUISITI
Entro 12 MESI dal
ricevimento della domanda
RILASCIO
Entro 60 giorni dalla
comunicazione dell’esito di
verifica
PROTAGONISTI
STRUTTURA
COMUNE
Inoltra al Comune 2 copi e della
domanda o autocertificazione. 3
se privati: ambulatori, studi
Inoltra al Servizio Sanità Regione
copie domanda se Pubblico (tutto)
o Privato complesso e/o
inoltra all’ASL copia domanda se
Privato: ambulatorio, studi
Rilascia:
-autorizzazione definitiva
-autorizzazione provvisoria
necessaria all’adeguamento
DIPARTIMENTO
PREVENZIONE ASL
Effettua verifica ed
eventuale controllo ispettivo
delle Strutture Private tipo
A-F-G
SERVIZIO SANITA’
REGIONE
Effettua verifica ed
eventuale controlloispettivo
di tutte le strutture
pubbliche e delle Strutture
Private tipo B-C-D-E
AGENZIA SANITARIA
REGIONALE
Collabora con Servizio Sanità
nella verifica e nell’eventuale
controllo ispettivo
Stru ttu ra
Dip . di
Preven zio n e
Co m u n e
Giu n ta Regio n ale
Servizio San ità
Agen zia Regio n ale
San itaria
Do m an da:
1- co n cessio n e edilizia,
2- au to rizzazio n e alla
realizzazio n e
Co p ie
do cu m en tazio n e
Verifica
co m p atibilità
entro 60gg
dalla dom anda
Esito
nnegativ
egativoo
Adegu am en to
Esito
n egativ o
Verifica
co n gru ità
p riv ato :
am bu lato rio ,
stu di
Esito
p o sitiv o
Esito
p o sitiv o
Adegu am en to
Verifica
co n gru ità
p u bblico tu tto
e p riv ato
co m p lesso
Rilascio co n cessio n e edilizia
Autorizzazione realizzazione art.7
Autorizzazione realizzazione art.7
e
Rilascio au to rizzazio n e alla
realizzazio n e
Esito
p o sitiv o
Esito
n egativ o
Struttura
Comune
Dip. di
Prevenzione
Servizio Sanità
Agenzia Regionale
Sanitaria
Controdeduzioni
Comunicazione
entro 30gg dal ricevimento della
comunicazione
Riesame
entro 60gg dal ricevimento delle
controdeduzioni
Domanda:
1- agibilità,
2- autorizzazione
esercizio
Copie:
documenti,
autocertificazione
Esito
negativo/
prescrizione
Valutazione
autocertificazione
pubblico tutto e
privato complesso
Valutazione
autocertificazione
privato:
ambulatorio, studi
Sopralluogo
privato:
ambulatorio, studi
entro 60gg
dal ricevimento
della domanda
Esito
negativo/
prescrizioni
Sopralluogo
pubblico tutto e
privato complesso
entro 60gg
dal ricevimento
della domanda
Rilascio certificato di agibilità
Rilascio autorizzazione
all'esercizio
entro 90gg dalla presentazione della domanda
Autorizzazione esercizio art. 8
Esito
positivo
Esito
positivo
STRUTTURE PER CUI E’ RICHIESTA L’AUTORIZZAZIONE
a) strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime
ambulatoriale, così come di seguito classificate:………………….
b) strutture che erogano prestazioni di alta specializzazione in regime
ambulatoriale o in regime di ricovero a ciclo continuativo o diurno per acuti;
c) strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo
continuativo o diurno per acuti;
d) strutture sanitarie e socio-sanitarie che erogano prestazioni in regime
residenziale e semiresidenziale:……….. ……….. ………..
e) stabilimenti termali;
f) studi odontoiatrici, medici e di altre professioni sanitarie che erogano
prestazioni invasive che comportino un rischio per la sicurezza del paziente;
g) altri studi medici e di altre professioni sanitarie e socio-sanitarie individuati
ai sensi dell'articolo 8 ter, commi 2 e 4, del decreto legislativo.
REQUISITI MINIMI DI AUTORIZZAZIONE
REQUISITI
I requisiti sono articolati in una parte generale e una specifica.
La parte generale è costituita da 3 paragrafi :
1. Requisiti minimi organizzativi generali
2. Requisiti minimi tecnologici e strutturali generali
3. Requisiti minimi organizzativi
La parte specifica è articolata sulle seguenti aree:
1. 11. Strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in
regime ambulatoriale.
2.
2. Strutture che erogano prestazioni di alta specializzazione
in regime ambulatoriale o in regime di ricovero a ciclo continuativo
o diurno per acuti.
3.
3. Requisiti minimi strutturali tecnologici organizzativi per le
strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero
a ciclo continuativo o diurno per acuti.
4
4. Strutture che erogano prestazioni in regime residenziale
o semiresidenziale.
5
5. Stabilimenti termali.
6
6. Studi odontoiatrici.
REQUISITI MINIMI DI AUTORIZZAZIONE
1. Requisiti minimi organizzativi generali validi per le Direzioni
Generali delle Aziende Sanitarie pubbliche e le Amministrazioni:
delle Case di Cura Private, delle Strutture Residenziali e
Semiresidenziali, degli Stabilimenti Termali, delle Strutture che
erogano prestazioni di alta specializzazione in regime
ambulatoriale e di ricovero a ciclo continuativo e/o diurno per
acuti.
2. Requisiti minimi tecnologici e strutturali generali validi per tutti
i presidi.
3. Requisiti minimi organizzativi validi per i Dipartimenti delle
strutture pubbliche.
1 REQUISITI MINIMI ORGANIZZATIVI DELLE
DIREZIONI AZIENDALI
CODICE PARAGRAFO
D G
1.1 POLITICA, OBIETTIVI AZIENDALI ED ATTIVITA’
N.P
1
REQUISITO
La Direzione ha adottato un documento in
cui è esplicitato la missione e cioè la ragion
d’essere dell’organizzazione e le politiche
dell’azienda
……………………
Tempo
adeguamento
0*
Risposta
1 REQUISITI MINIMI ORGANIZZATIVI DELLE
DIREZIONI AZIENDALI
CODICE PARAGRAFO
D G
1.2 STRUTTURA ORGANIZZATIVA
N.P
1
REQUISITO
La Direzione ha definito ed esplicitato
l’articolazione aziendale organizzativa
(organigramma e diagramma funzionale)
dell’Azienda
……………………
Tempo
adeguamento
0*
Risposta
3 REQUISITI MINIMI ORGANIZZATIVI
DIREZIONE DIPARTIMENTI
CODICE PARAGRAFO
D D
N.P
REQUISITO
Tempo
adeguamento
1
La Direzione Generale ha adottato un documento con il
quale individua il Responsabile del Dipartimento
0*
2
La Direzione del Dipartimento ha adottato un documento
che ne regolamenta l’attività
0*
3
Esiste evidenza documentale degli incontri periodici del
Consiglio di Dipartimento
0*
3
La Direzione del Dipartimento ha adottato un documento
in cui si evidenzia il perseguimento almeno dei seguenti
obiettivi:
-Gestione comune degli spazi, delle attrezzature, del
personale
-Miglioramento del livello di umanizzazione dell’assistenza
-Coordinamento e sviluppo delle attività cliniche, di
ricerca, formazione e verifica di qualità delle prestazioni
0*
Risposta
Art. 27
(Adeguamento strutture pubbliche esistenti)
1. Il Direttore generale dell'Azienda sanitaria presenta alla Giunta
regionale:
a) entro tre mesi dal rilascio dell'autorizzazione provvisoria di cui
all'articolo 24, comma 6, lettera b), il piano di adeguamento ai
requisiti stabiliti nel provvedimento di autorizzazione provvisoria
medesimo e ai requisiti ulteriori per l'accreditamento;
b) entro tre mesi dal rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 24,
comma 6, lettera a), l'eventuale piano di adeguamento ai requisiti
necessari per l'accreditamento.
Art. 27
(Adeguamento strutture pubbliche esistenti)
2. Il piano di cui al comma 1 indica anche le risorse direttamente
reperibili dall'Azienda sanitaria per gli interventi di adeguamento.
3. Il Consiglio regionale approva il piano di finanziamento degli
interventi, predisposto dalla Giunta regionale sulla base delle domande
pervenute, tenuto conto degli indirizzi contenuti nel piano sanitario
regionale.
4. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 3 la Giunta regionale
è autorizzata ad istituire, nel bilancio di previsione di ciascun esercizio,
i capitoli occorrenti per la gestione finanziaria.
BUR MARCHE
9.11.00
Adeguamento entro 3 MESI
Scadenza
09 FEBBRAIO 2001
Adeguamento - Definitivo
06 FEBBRAIO 2006
……..
Legge regionale 23 febbraio 2005, n. 12.
Modifiche alle leggi regionali in materia sanitaria 17 luglio 1996, n. 26, 19 novembre
1996, n. 47 e 16 marzo 2000, n. 20.
I termini previsti per l'adeguamento ai requisiti minimi decorrono a partire dal
31 dicembre 2005.
I soggetti di cui al comma 4 possono effettuare in qualsiasi momento verifiche ed
eventuali controlli ispettivi
Diverse criticità ……….
Ma …….. Punto di partenza
VERIFICA DEI REQUISITI
VERIFICA DEI REQUISITI MINIMI RICHIESTI PER
L’AUTORIZZAZIONE ALLA REALIZZAZIONE E
ALL’ESERCIZIO DI STRUTTURE SANITARIE E
SOCIOSANITARIE
OBIETTIVI
L’attività di autorizzazione ha lo scopo di garantire all’utente il
miglioramento dell’intero processo sanitario, tramite la definizione e la
verifica dei requisiti minimi in termini tecnologici, strutturali e di
sicurezza delle strutture pubbliche e private che offrono prestazioni
sanitarie e socio-sanitarie ai cittadini..
Gruppo di Referenti per l’Autorizzazione/Accreditamento
indicati da ogni Direttore di Dipartimento
Compito
Realizzare il percorso di autorizzazione condiviso nelle sue molteplici fasi,
nell’ottica di una collaborazione fra diversi soggetti
Le fasi
descrizione della situazione esistente
rilevazione dei requisiti minimi di autorizzazione (mappatura)
identificazione del problema
progetto dell’intervento migliorativo
intervento migliorativo
monitoraggio, nel tempo, dei livelli di qualità raggiunti
valutazione dell’impatto dell’intervento migliorativo
ricerca di nuovi elementi di miglioramento
STRUTTURA DEL PROGETTO E TEMPI DI SVOLGIMENTO
1. FASE PREPARATORIA
- Definizione del progetto
- Individuazione dei ruoli
- Tempistica
2. FASI OPERATIVE
- Rilevazione strutture dipartimento di prevenzione (2005)
- Rilevazione strutture territoriali (2005)
- Rilevazione strutture ospedaliere (2005)
- Validazione della rilevazione (2005)
- Trasmissione valutazione (30 settembre 2005)
- Analisi delle criticità (2006)
- Gestione delle criticità (2006)
MODELLO VALUTATIVO
Note Azienda / Zona
Azione
Indicatore
Rilevazione strutture dipartimento di prevenzione
Data completamento
Rilevazione strutture territoriali
Data completamento
Rilevazione strutture ospedaliere
Data completamento
Validazione della rilevazione
Data completamento
Valore
atteso/scad.
Risultati finali
Risultato
Trasmissione valutazione
Indicatore
Data trasmissione
Valore
atteso/scad.
30-sett
Gruppo di lavoro
(Referenti Autorizzazione/Accreditamento)
Assume il compito operativo, con il supporto formativo e/o
operativo. Il gruppo di lavoro è stato costituito seguendo le
indicazioni dei Direttori di Dipartimento
stratificazione successiva in AFO e/o attività omogenee.
PROGRAMMA
Presentazione: tempi e L.R.20/2000.
Incontri di lavoro operativi per la costruzione di mappe di ricognizione
Sullo stato dei requisiti di autorizzazione per ogni singola struttura
Elaborazione di un report
Diffusione del report
Gruppo di lavoro
(Referenti Autorizzazione/Accreditamento
Struttura
1
DD. di Prevenzione
2
DD. Chirurgico-Oncologico
3
DD. Chirurgie Specialistiche
4
DD. dei Poli
5
DD. Materno-Infantile
6
DD. Oto-Oculistico
7
DD. Medicina Interna e Specialistica
8
DD. Cure Adulti e Anziani
9
DD. Salute Mentale
10
DD. Emergenza
Referente Autorizzazione/Accreditamento
Gruppo di lavoro
(Referenti Autorizzazione/Accreditamento
Struttura
11
Area del Territorio Fano-Pergola
12
Area del Territorio Fossombrone
13
DD. Diagnostica per Immagini
14
DD. di Medicina di Laboratorio e Medicina
Trasfusionale
15
Farmacia Ospedaliera
16
Medico di Presidio
17
Servizio Infermieristico ZT3
18
Ufficio Tecnico
19
Servizi di Prevenzione e Protezione
20
Responsabile Progetto
21
Facilitatore
Referente Autorizzazione/Accreditamento
FASE CONCLUSIVA
Relazione e diffusione dei risultati
Eventuali azioni migliorative.
AUTORIZZAZIONE
ACCREDITAMENTO
RISCHIO CLINICO
Autorizzazione
Rapporto con le
assicurazioni
Rischio Clinico
AUTORIZZAZIONE
ACCREDITAMENTO
RISCHIO CLINICO
Legge del valore
Se ti cade una fetta di pane e nutella su un tappeto,
ti cadrà sempre della parte appiccicosa se il tappeto
vale una fortuna.
Gli imprevisti ….
Life is like a boxe of chocolates. You never know what you're
going to get! FORREST GUMP
……………
Una cosa è certa ……
Non “carichiamo
troppo” i sistemi
Sarà autorizzata?
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