Il percorso di autorizzazione e coordinamento in base alla L.R. 20/2000 presso la Zona Territoriale 3 di Fano – ASUR Marche Nicola Nardella CATENA DELLA QUALITA’ QUALITA’ CIO C I O O O C I DIPARTIMENTI U.O O STAFF Autorizzazione alla realizzazione Autorizzazione all’esercizio delle attività sanitarie ACCREDITAMENTO Aziende USL ed Erogatori pubblici e privati Requisiti minimi (DPR 14.1.1997): organizzativi tecnologici strutturali Requisiti ulteriori di qualità: Standard definiti a livello regionale Sistema di garanzia dei LEA ACCESSO AL SISTEMA TARIFFARIO PER LE PRESTAZIONI DEL SSN Requisiti organizzativi minimi di carattere generale. (DPR 14.1.1997) Adozione di un Documento in cui sono esplicitati: Politica, obiettivi ed attività Gestione delle risorse umane Gestione delle risorse tecnologiche Struttura organizzativa Gestione, valutazione e miglioramento della qualità, linee guida e regolamenti interni Sistema informativo Requisiti organizzativi di carattere generale. (DPR 14.1.1997) Adozione di un Documento in cui sono esplicitati: Politica, obiettivi ed attività Gestione delle risorse umane Gestione delle risorse strutturali Gestione delle risorse tecnologiche Struttura organizzativa Gestione, valutazione e miglioramento della qualità, linee guida e regolamenti interni Diritti dei cittadini, informazione all’utenza e Carta dei servizi pubblici sanitari Sistema informativo Legge regionale 16 marzo 2000, n. 20. Disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private. GRADINI ACCORDI CONTRATTUALI ACCREDITAMENTO AUTORIZZAZIONE Definizioni Autorizzazione assolve principalmente una funzione base di garanzia nei confronti del cittadino: le prestazioni sanitarie, qualunque sia il soggetto erogatore (pubblico o privato) e la forma di erogazione (a carico del SSN o a pagamento), sono effettuate in strutture di cui è verificata una complessiva adeguatezza; Accreditamento assolve principalmente ad una seconda e più precisa garanzia verso il cittadino: i soggetti erogatori sono qualificati rispetto a ulteriori elementi più approfonditi in termini di qualità complessiva da una parte, ed in termini di maggiore specificità e caratterizzazione in relazione alle diversa natura specialistica delle prestazioni dall’altra, al fine di selezionare quelli maggiormente adeguati a fornire prestazioni a carico del SSN; Accordo contrattuale si intende l'atto con il quale la Regione e le Aziende USL definiscono, con i soggetti accreditati pubblici e privati, la tipologia e la quantità delle prestazioni erogabili agli utenti del servizio sanitario regionale, nonché la relativa remunerazione a carico del servizio sanitario medesimo nell'ambito di livelli di spesa determinati in corrispondenza delle scelte della programmazione regionale. CHI DEVE ESSERE SOGGETTO AD AUTORIZZAZIONE (1) Art. 5 1. Sono soggette ad autorizzazione le seguenti strutture: a) strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, così come di seguito classificate: 1) attività specialistica ambulatoriale medica; 2) attività specialistica ambulatoriale chirurgica; 3) attività specialistica odontoiatrica; 4) attività di medicina di laboratorio; 5) attività di diagnostica per immagini; 6) presidi ambulatoriali di recupero e rieducazione funzionale; 7) centri ambulatoriali di riabilitazione; 8) centri ambulatoriali di dialisi; 9) centri ambulatoriali di terapia iperbarica; 10) centri di salute mentale; 11) consultori familiari; 12) presidi per il trattamento delle tossicodipendenze; CHI DEVE ESSERE SOGGETTO AD AUTORIZZAZIONE (2) Art. 5 b) strutture che erogano prestazioni di alta specializzazione in regime ambulatoriale o in regime di ricovero a ciclo continuativo o diurno per acuti; c) strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo o diurno per acuti; CHI DEVE ESSERE SOGGETTO AD AUTORIZZAZIONE (3) Art. 5 d) strutture sanitarie e socio-sanitarie che erogano prestazioni in regime residenziale e semiresidenziale: 1) presidi di riabilitazione funzionale dei soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali; 2) presidi per la tutela della salute mentale e in particolare centri diurni psichiatrici e day hospital psichiatrici; 3) strutture residenziali psichiatriche; 4) strutture di riabilitazione e strutture educativo- assistenziali per tossicodipendenti; 5) residenze sanitarie medicalizzate; residenze sanitarie terapeutiche; residenze sanitarie riabilitative; residenze sanitarie assistenziali; nuclei di assistenza residenziale all'interno di strutture protette; centri semi residenziali; 6) centri residenziali cure palliative (hospice); CHI DEVE ESSERE SOGGETTO AD AUTORIZZAZIONE (4) Art. 5 e) stabilimenti termali; f) studi odontoiatrici, medici e di altre professioni sanitarie che erogano prestazioni invasive che comportino un rischio per la sicurezza del paziente; g) altri studi medici e di altre professioni sanitarie e sociosanitarie individuati ai sensi dell'articolo 8 ter, commi 2 e 4, del decreto legislativo. CHI NON DEVE ESSERE SOGGETTO AD AUTORIZZAZIONE Art. 5 Gli studi professionali e i locali destinati all'esercizio delle professioni sanitarie in modo singolo o associato, che non rientrano in una delle tipologie di cui al comma 1. Gli esercenti le professioni sanitarie hanno comunque l'obbligo di comunicare l'apertura del proprio studio all'Azienda USL competente per territorio, corredandola di apposita dichiarazione sostitutiva del titolo di studio posseduto. Gli studi dei Medici di Medicina Generale e dei Pediatri di libera scelta sono regolamentati da apposita legge di convenzione e non rientrano pertanto nell’ambito di applicazione della legge 20/2000 . Gli studi dei Medici di Medicina Generale e dei Pediatri di libera scelta sono tuttavia soggetti ad autorizzazione ai sensi della legge 20/2000 art. 5 comma 1 lettera f, qualora negli stessi vengano erogate prestazioni invasive che comportino rischio per la sicurezza del paziente di cui all’allegato A (estratto dal documento redatto dalla Commissione di Studio sulla Day Surgery e Chirurgia Ambulatoriale istituita con DM 12/9/00: “Proposta per l’organizzazione, lo sviluppo e la regolamentazione delle attività chirurgiche a ciclo diurno”), al di fuori di quanto previsto dalla convenzione (emendamento apportato alla DGR 2200/00 dalla DGR 1579/01). DURATA AUTORIZZAZIONE Art. 12 (Verifica periodica dei requisiti minimi autorizzativi e vigilanza) 1. I soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività sanitaria inviano con cadenza quinquennale al Comune una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernente la permanenza del possesso dei requisiti minimi di cui all'articolo 6. Art. 6 (Requisiti per l'autorizzazione) 1. La Giunta regionale indica, sentita la Commissione consiliare competente, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i requisiti minimi richiesti per l'autorizzazione sulla base della normativa statale vigente. 2. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, aggiorna i requisiti minimi richiesti per l'autorizzazione ogni qualvolta l'evoluzione tecnologica o normativa lo rendano necessario. 3. La Giunta regionale approva entro il termine di cui al comma 1 i modelli per la richiesta dell'autorizzazione, indica la documentazione da allegare alla medesima e il contenuto delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio previste all'articolo 8. PROCEDURA RICHIESTA AUTORIZZAZIONE (1) Domanda su apposito modulo allegando i documenti previsti dal modulo stesso Autocertificazione concernente la conformità del possesso dei requisiti minimi costituita da: Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà firmata da Responsabile della Struttura organizzativa con allegate copie fotostatiche del Manuale autocompilate (secondo schema 1) e firmate singolarmente dal Responsabile della singola struttura organizzativa, in numero corrispondente alle aree d’intervento oggetto di autorizzazione Per l’autorizzazione provvisoria art. 24 20/2000 apposita scheda per la lettura ottica compilata relativa alle aree di intervento per cui si intende svolgere le attività secondo lo schema 1 (SLO) PROCEDURA RICHIESTA AUTORIZZAZIONE (2) Documenti attestanti il possesso del requisito contrassegnato nel Manuale con un asterisco. Qualora in un documento siano corrisposti più requisiti, questi vanno segnalati in allegato al documento stesso, richiamando il codice paragrafo e il numero del requisito Esclusivamente per l’autorizzazione provvisoria art. 24 LR 20/2000 le attività di adeguamento che si intendono intraprendere per il raggiungimento della conformità del requisito. I Direttori Generali delle Aziende Sanitarie pubbliche, entro 3 mesi dal rilascio dell’autorizzazione provvisoria presentano alla Giunta Regionale il piano di adeguamento ai requisiti stabiliti nel provvedimento di autorizzazione medesimo SCHEMA 1 Requisiti Aree di intervento REQUISITI MINIMI ORGANIZZATI VI DIREZIONE AZIENDALE REQUISITI MINIMI STRUTTURALI E TECNOLOGICI GENERALI REQUISITI MINIMI ORGANIZZATIVI DIREZIONE DIPARTIMENTI REQUISITI MINIMI GENERALI STRUTTURE OSPEDALIERE Paragrafo 1 Paragrafo 2 Paragrafo 3 Paragrafo 6.1 Assistenza specialistica in regime ambulatoriale SI REQUISITI MINIMI SPECIFICI strutturali, tecnologici, organizzativi Paragrafi 4-9 SI dal Paragrafo 4.1 al 4.14 Alta specializ. ambulatoriale e/o ricovero SI SI SI SI SI Paragrafo 5 Ricoveri Osp. A ciclo continuat. e/o diurno per acuti SI SI SI SI Si Paragrafo 6 Residenziali e semiresidenziali SI SI SI Paragrafo 7 Stabilimenti Termali SI SI SI Paragrafo 8 AUTORIZZAZIONE ALLA REALIZZAZIONE AZIONI DOMANDA Concessione edilizia Autorizzazione alla realizzazione PROTAGONISTI STRUTTURA COMUNE VERIFICA COMPATIBILITA’ D. lgs 229/99 Entro 60 gg dalla presentazione domanda RILASCIO Inoltra al Comune 2 copie della domanda. 3 se privati Inoltra al Servizio Sanità Regione copie domanda se Pubblico (tutto) o Privato complesso e/o Inoltra all’ASL copia domanda se Privato: ambulatorio, studi Autorizza la Realizzaz. con atto unico Verifica la congruità strutture private A F-G DIPARTIMENTO PREVENZIONE ASL GIUNTA REGIONE VERIFICA CONGRUITA’ rispetto ai requisiti minimi Attesta strutture tipo B-C-D-E SERVIZIO SANITARIO REGIONE Attesta strutture tipo A -F-G Propone strutture di tipo B-C-D-E AGENZIA SANITARIA REGIONALE Coinvolta dal Dirigente Servizio Sanità Regione e dalla Giunta Regionale Verifica la congruità di Strutture Private di tipo B -C-D-E- e tutte le strutture pubbliche AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO ART.8 validità quinquennale AZIONI DOMANDA VERIFICA RISPETTO RILASCIO VERIFICA Agibilità REQUISITI entro 90 giorni PERIODICA Autorizzazione all’esercizio Entro 90 gg dal ricevimento dalla presentazione domanda (5 anni) Vigilanza dell’autorizzazione PROTAGONISTI STRUTTURA Sospensione Inoltra al Comune 2 copie della domanda o autocertificazione. 3 se privati: ambulatori, studi COMUNE Inoltra al Servizio Sanità Regione copie domanda se Pubblico (tutto) o Privato complesso e/o inoltra all’ASL copia domanda PREVENZIONE ASL GIUNTA REGIONE Verifica realizzazione con ispettiva di atto unico permanenza requisiti (verifica, Sosp. Revoca)) se Privato: ambulatori o, studi DIPARTIMENTO Autorizza la Verifico effettivo rispetto Strutture Private tipo A-F-G Verifico effettivo rispetto Strutture Private tipo B -C-D-E e tutte le Strutture Pubbliche AUTORIZZAZIONE PROVVISORIA art. 24 AZIONI DOMANDA ENTRO 3 MESI BUR MARCHE 9/11/00 SCADENZA 9/2/01 VERIFICA RISPETTO REQUISITI Entro 12 MESI dal ricevimento della domanda RILASCIO Entro 60 giorni dalla comunicazione dell’esito di verifica PROTAGONISTI STRUTTURA COMUNE Inoltra al Comune 2 copi e della domanda o autocertificazione. 3 se privati: ambulatori, studi Inoltra al Servizio Sanità Regione copie domanda se Pubblico (tutto) o Privato complesso e/o inoltra all’ASL copia domanda se Privato: ambulatorio, studi Rilascia: -autorizzazione definitiva -autorizzazione provvisoria necessaria all’adeguamento DIPARTIMENTO PREVENZIONE ASL Effettua verifica ed eventuale controllo ispettivo delle Strutture Private tipo A-F-G SERVIZIO SANITA’ REGIONE Effettua verifica ed eventuale controlloispettivo di tutte le strutture pubbliche e delle Strutture Private tipo B-C-D-E AGENZIA SANITARIA REGIONALE Collabora con Servizio Sanità nella verifica e nell’eventuale controllo ispettivo Stru ttu ra Dip . di Preven zio n e Co m u n e Giu n ta Regio n ale Servizio San ità Agen zia Regio n ale San itaria Do m an da: 1- co n cessio n e edilizia, 2- au to rizzazio n e alla realizzazio n e Co p ie do cu m en tazio n e Verifica co m p atibilità entro 60gg dalla dom anda Esito nnegativ egativoo Adegu am en to Esito n egativ o Verifica co n gru ità p riv ato : am bu lato rio , stu di Esito p o sitiv o Esito p o sitiv o Adegu am en to Verifica co n gru ità p u bblico tu tto e p riv ato co m p lesso Rilascio co n cessio n e edilizia Autorizzazione realizzazione art.7 Autorizzazione realizzazione art.7 e Rilascio au to rizzazio n e alla realizzazio n e Esito p o sitiv o Esito n egativ o Struttura Comune Dip. di Prevenzione Servizio Sanità Agenzia Regionale Sanitaria Controdeduzioni Comunicazione entro 30gg dal ricevimento della comunicazione Riesame entro 60gg dal ricevimento delle controdeduzioni Domanda: 1- agibilità, 2- autorizzazione esercizio Copie: documenti, autocertificazione Esito negativo/ prescrizione Valutazione autocertificazione pubblico tutto e privato complesso Valutazione autocertificazione privato: ambulatorio, studi Sopralluogo privato: ambulatorio, studi entro 60gg dal ricevimento della domanda Esito negativo/ prescrizioni Sopralluogo pubblico tutto e privato complesso entro 60gg dal ricevimento della domanda Rilascio certificato di agibilità Rilascio autorizzazione all'esercizio entro 90gg dalla presentazione della domanda Autorizzazione esercizio art. 8 Esito positivo Esito positivo STRUTTURE PER CUI E’ RICHIESTA L’AUTORIZZAZIONE a) strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, così come di seguito classificate:…………………. b) strutture che erogano prestazioni di alta specializzazione in regime ambulatoriale o in regime di ricovero a ciclo continuativo o diurno per acuti; c) strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo o diurno per acuti; d) strutture sanitarie e socio-sanitarie che erogano prestazioni in regime residenziale e semiresidenziale:……….. ……….. ……….. e) stabilimenti termali; f) studi odontoiatrici, medici e di altre professioni sanitarie che erogano prestazioni invasive che comportino un rischio per la sicurezza del paziente; g) altri studi medici e di altre professioni sanitarie e socio-sanitarie individuati ai sensi dell'articolo 8 ter, commi 2 e 4, del decreto legislativo. REQUISITI MINIMI DI AUTORIZZAZIONE REQUISITI I requisiti sono articolati in una parte generale e una specifica. La parte generale è costituita da 3 paragrafi : 1. Requisiti minimi organizzativi generali 2. Requisiti minimi tecnologici e strutturali generali 3. Requisiti minimi organizzativi La parte specifica è articolata sulle seguenti aree: 1. 11. Strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale. 2. 2. Strutture che erogano prestazioni di alta specializzazione in regime ambulatoriale o in regime di ricovero a ciclo continuativo o diurno per acuti. 3. 3. Requisiti minimi strutturali tecnologici organizzativi per le strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo o diurno per acuti. 4 4. Strutture che erogano prestazioni in regime residenziale o semiresidenziale. 5 5. Stabilimenti termali. 6 6. Studi odontoiatrici. REQUISITI MINIMI DI AUTORIZZAZIONE 1. Requisiti minimi organizzativi generali validi per le Direzioni Generali delle Aziende Sanitarie pubbliche e le Amministrazioni: delle Case di Cura Private, delle Strutture Residenziali e Semiresidenziali, degli Stabilimenti Termali, delle Strutture che erogano prestazioni di alta specializzazione in regime ambulatoriale e di ricovero a ciclo continuativo e/o diurno per acuti. 2. Requisiti minimi tecnologici e strutturali generali validi per tutti i presidi. 3. Requisiti minimi organizzativi validi per i Dipartimenti delle strutture pubbliche. 1 REQUISITI MINIMI ORGANIZZATIVI DELLE DIREZIONI AZIENDALI CODICE PARAGRAFO D G 1.1 POLITICA, OBIETTIVI AZIENDALI ED ATTIVITA’ N.P 1 REQUISITO La Direzione ha adottato un documento in cui è esplicitato la missione e cioè la ragion d’essere dell’organizzazione e le politiche dell’azienda …………………… Tempo adeguamento 0* Risposta 1 REQUISITI MINIMI ORGANIZZATIVI DELLE DIREZIONI AZIENDALI CODICE PARAGRAFO D G 1.2 STRUTTURA ORGANIZZATIVA N.P 1 REQUISITO La Direzione ha definito ed esplicitato l’articolazione aziendale organizzativa (organigramma e diagramma funzionale) dell’Azienda …………………… Tempo adeguamento 0* Risposta 3 REQUISITI MINIMI ORGANIZZATIVI DIREZIONE DIPARTIMENTI CODICE PARAGRAFO D D N.P REQUISITO Tempo adeguamento 1 La Direzione Generale ha adottato un documento con il quale individua il Responsabile del Dipartimento 0* 2 La Direzione del Dipartimento ha adottato un documento che ne regolamenta l’attività 0* 3 Esiste evidenza documentale degli incontri periodici del Consiglio di Dipartimento 0* 3 La Direzione del Dipartimento ha adottato un documento in cui si evidenzia il perseguimento almeno dei seguenti obiettivi: -Gestione comune degli spazi, delle attrezzature, del personale -Miglioramento del livello di umanizzazione dell’assistenza -Coordinamento e sviluppo delle attività cliniche, di ricerca, formazione e verifica di qualità delle prestazioni 0* Risposta Art. 27 (Adeguamento strutture pubbliche esistenti) 1. Il Direttore generale dell'Azienda sanitaria presenta alla Giunta regionale: a) entro tre mesi dal rilascio dell'autorizzazione provvisoria di cui all'articolo 24, comma 6, lettera b), il piano di adeguamento ai requisiti stabiliti nel provvedimento di autorizzazione provvisoria medesimo e ai requisiti ulteriori per l'accreditamento; b) entro tre mesi dal rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 24, comma 6, lettera a), l'eventuale piano di adeguamento ai requisiti necessari per l'accreditamento. Art. 27 (Adeguamento strutture pubbliche esistenti) 2. Il piano di cui al comma 1 indica anche le risorse direttamente reperibili dall'Azienda sanitaria per gli interventi di adeguamento. 3. Il Consiglio regionale approva il piano di finanziamento degli interventi, predisposto dalla Giunta regionale sulla base delle domande pervenute, tenuto conto degli indirizzi contenuti nel piano sanitario regionale. 4. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 3 la Giunta regionale è autorizzata ad istituire, nel bilancio di previsione di ciascun esercizio, i capitoli occorrenti per la gestione finanziaria. BUR MARCHE 9.11.00 Adeguamento entro 3 MESI Scadenza 09 FEBBRAIO 2001 Adeguamento - Definitivo 06 FEBBRAIO 2006 …….. Legge regionale 23 febbraio 2005, n. 12. Modifiche alle leggi regionali in materia sanitaria 17 luglio 1996, n. 26, 19 novembre 1996, n. 47 e 16 marzo 2000, n. 20. I termini previsti per l'adeguamento ai requisiti minimi decorrono a partire dal 31 dicembre 2005. I soggetti di cui al comma 4 possono effettuare in qualsiasi momento verifiche ed eventuali controlli ispettivi Diverse criticità ………. Ma …….. Punto di partenza VERIFICA DEI REQUISITI VERIFICA DEI REQUISITI MINIMI RICHIESTI PER L’AUTORIZZAZIONE ALLA REALIZZAZIONE E ALL’ESERCIZIO DI STRUTTURE SANITARIE E SOCIOSANITARIE OBIETTIVI L’attività di autorizzazione ha lo scopo di garantire all’utente il miglioramento dell’intero processo sanitario, tramite la definizione e la verifica dei requisiti minimi in termini tecnologici, strutturali e di sicurezza delle strutture pubbliche e private che offrono prestazioni sanitarie e socio-sanitarie ai cittadini.. Gruppo di Referenti per l’Autorizzazione/Accreditamento indicati da ogni Direttore di Dipartimento Compito Realizzare il percorso di autorizzazione condiviso nelle sue molteplici fasi, nell’ottica di una collaborazione fra diversi soggetti Le fasi descrizione della situazione esistente rilevazione dei requisiti minimi di autorizzazione (mappatura) identificazione del problema progetto dell’intervento migliorativo intervento migliorativo monitoraggio, nel tempo, dei livelli di qualità raggiunti valutazione dell’impatto dell’intervento migliorativo ricerca di nuovi elementi di miglioramento STRUTTURA DEL PROGETTO E TEMPI DI SVOLGIMENTO 1. FASE PREPARATORIA - Definizione del progetto - Individuazione dei ruoli - Tempistica 2. FASI OPERATIVE - Rilevazione strutture dipartimento di prevenzione (2005) - Rilevazione strutture territoriali (2005) - Rilevazione strutture ospedaliere (2005) - Validazione della rilevazione (2005) - Trasmissione valutazione (30 settembre 2005) - Analisi delle criticità (2006) - Gestione delle criticità (2006) MODELLO VALUTATIVO Note Azienda / Zona Azione Indicatore Rilevazione strutture dipartimento di prevenzione Data completamento Rilevazione strutture territoriali Data completamento Rilevazione strutture ospedaliere Data completamento Validazione della rilevazione Data completamento Valore atteso/scad. Risultati finali Risultato Trasmissione valutazione Indicatore Data trasmissione Valore atteso/scad. 30-sett Gruppo di lavoro (Referenti Autorizzazione/Accreditamento) Assume il compito operativo, con il supporto formativo e/o operativo. Il gruppo di lavoro è stato costituito seguendo le indicazioni dei Direttori di Dipartimento stratificazione successiva in AFO e/o attività omogenee. PROGRAMMA Presentazione: tempi e L.R.20/2000. Incontri di lavoro operativi per la costruzione di mappe di ricognizione Sullo stato dei requisiti di autorizzazione per ogni singola struttura Elaborazione di un report Diffusione del report Gruppo di lavoro (Referenti Autorizzazione/Accreditamento Struttura 1 DD. di Prevenzione 2 DD. Chirurgico-Oncologico 3 DD. Chirurgie Specialistiche 4 DD. dei Poli 5 DD. Materno-Infantile 6 DD. Oto-Oculistico 7 DD. Medicina Interna e Specialistica 8 DD. Cure Adulti e Anziani 9 DD. Salute Mentale 10 DD. Emergenza Referente Autorizzazione/Accreditamento Gruppo di lavoro (Referenti Autorizzazione/Accreditamento Struttura 11 Area del Territorio Fano-Pergola 12 Area del Territorio Fossombrone 13 DD. Diagnostica per Immagini 14 DD. di Medicina di Laboratorio e Medicina Trasfusionale 15 Farmacia Ospedaliera 16 Medico di Presidio 17 Servizio Infermieristico ZT3 18 Ufficio Tecnico 19 Servizi di Prevenzione e Protezione 20 Responsabile Progetto 21 Facilitatore Referente Autorizzazione/Accreditamento FASE CONCLUSIVA Relazione e diffusione dei risultati Eventuali azioni migliorative. AUTORIZZAZIONE ACCREDITAMENTO RISCHIO CLINICO Autorizzazione Rapporto con le assicurazioni Rischio Clinico AUTORIZZAZIONE ACCREDITAMENTO RISCHIO CLINICO Legge del valore Se ti cade una fetta di pane e nutella su un tappeto, ti cadrà sempre della parte appiccicosa se il tappeto vale una fortuna. Gli imprevisti …. Life is like a boxe of chocolates. You never know what you're going to get! FORREST GUMP …………… Una cosa è certa …… Non “carichiamo troppo” i sistemi Sarà autorizzata?