Provincia di Bergamo
Settore Tutela Risorse Naturali
Servizio Risorse Minerali e Termali
Ufficio Cave
dott. geol. Renato Righetti
A.L.Te.P. - Incontri di aggiornamento professionale per il tecnico pubblico Nuovo Piano Cave: il ruolo dei Comuni
Incontri di aggiornamento professionale
per il tecnico pubblico
Mercoledì 26 marzo 2008
NUOVO PIANO CAVE – IL RUOLO DEI COMUNI
A.L.Te.P. - Incontri di aggiornamento professionale per il tecnico pubblico Nuovo Piano Cave: il ruolo dei Comuni
Programma dell’intervento
I PARTE
• Normativa in materia di cave
• La pianificazione dell’attività estrattiva di
cava
II PARTE
• Le funzioni amministrative
• L’attività di vigilanza
III PARTE
• Attività di escavazione extra piano
• Terre e rocce di scavo
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III PARTE
• Attività di escavazione extra piano
• Terre e rocce di scavo
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Attività di escavazione extra piano
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PER LA VOSTRA FELICITA’,
RIPRENDIAMO UNA CERTA LEGGE
LA L.R. 8 AGOSTO 1998 N. 14
…..LA MAMMA E’ SEMPRE LA MAMMA….
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Art. 35 - Pertinenze e materiali di risulta
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L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di cava costituisce
presupposto e titolo per il rilascio del provvedimento di cui all'art. 1
della L. 28 gennaio 1977, n. 10, relativamente alle pertinenze della
cava (impianti di lavorazione, selezione, trasformazione e
valorizzazione dei materiali coltivati, strutture e manufatti per uffici e
servizi di supporto alle attività della impresa.
I materiali litoidi di risulta provenienti da scavi autorizzati in
conformità alle vigenti normative o da opere pubbliche, se non
riutilizzati entro il cantiere di produzione o tal quali fuori del cantiere
stesso, devono essere trattati in impianti di cava o in altri impianti
autorizzati, se il loro volume supera i 30.000 mc. Il loro asporto è
comunque subordinato a denuncia di prelievo e trasporto, da
presentarsi alla Provincia e al Comune di pertinenza, da parte
dell'impresa titolare del cantiere o del proprietario suo delegato con
indicazione dei volumi di cui si prevede la movimentazione, luogo di
prelievo e di collocazione o deposito.
Il materiale inerte di risulta, di cui al comma 2, se destinato alla
commercializzazione, è soggetto ai diritti di escavazione di cui
all'art. 25 per i volumi eccedenti i 30.000 mc.
Il recupero dei materiali litoidi di risulta da attività estrattiva di cava
posti a discarica è soggetto ad autorizzazione regionale.
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Art. 36 - Interventi estrattivi in fondi agricoli
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Sono escluse dall'ambito di applicazione della presente legge le
attività di scavo finalizzate al miglioramento della gestione dei fondi
agricoli, nonché al reperimento di materiali inerti necessari per lo
svolgimento delle ordinarie pratiche agricole e che diano luogo
all'utilizzo del materiale inerte ricavato esclusivamente all'interno
del fondo o dei fondi dell'azienda agricola.
Qualora le attività di cui al comma 1 comportino l'asporto di
materiali inerti al di fuori del fondo o dei fondi dell'azienda agricola
fino ad un rapporto massimo tra materiali ricavati e superficie
escavata pari a 500 mc per ettaro, detto asporto è soggetto agli
obblighi previsti all'art. 35 commi 2 e 3; gli interventi estrattivi con
asportazione di quantitativi superiori sono soggetti ad
autorizzazione provinciale, previo parere dei competenti servizi
regionali, che devono esprimersi entro trenta giorni, trascorsi i quali
il parere si intende favorevole.
Gli interventi finalizzati ad attuare bacini idrici per irrigazione,
piscicoltura e pesca sportiva, ad esclusione della loro manutenzione
sono
soggetti
all'autorizzazione
regionale
ai
fini
della
commercializzazione del materiale estratto.
Nel caso di inosservanza a quanto disposto ai commi 2 e 3, si
applica la sanzione prevista dall'art. 29, comma 1.
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Art. 37 - Lavori idraulici
• Nei corsi d'acqua e nel demanio fluviale e lacuale è vietata
l'estrazione di materiali litoidi; tale divieto non si applica alle
estrazioni che derivano da interventi di difesa e sistemazione
idraulica finalizzati al buon regime delle acque e alla
rinaturalizzazione dei corsi d'acqua.
• Gli interventi di cui al comma 1 sono individuati dai piani di
bacino e dai relativi programmi di intervento o, in assenza
degli stessi, dai programmi di intervento assunti nelle forme
di legge dai competenti enti pubblici, anche mediante ricorso
alle procedure di cui all'art. 27 della L. n. 142 del 1990 e
successive modifiche ed integrazioni.
• Le attività estrattive di cui al comma 2 sono subordinate al
rilascio delle relative autorizzazioni da parte degli enti
pubblici competenti anche in deroga alle previsioni del piano
cave.
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Art. 38 - Estrazione di sostanze di cava per opere
pubbliche
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Per esigenze straordinarie connesse alla realizzazione di grandi opere
pubbliche di interesse statale e regionale, qualora risulti impossibile o
eccessivamente oneroso reperire sul mercato materiale idoneo, può essere
consentita l'estrazione di sostanze di cava in ambiti estrattivi non previsti dai
piani fino all'integrazione dei quantitativi occorrenti; in tal caso
l'autorizzazione o la concessione spetta al dirigente della competente
struttura regionale che vi provvede, sentita la Provincia competente.
2. Qualora si provveda mediante concessione, l'attività di cava di cui al
comma 1 è prioritariamente affidata all'impresa competente per la
realizzazione dell'opera pubblica, che può avvalersi, per l'escavazione e il
trasporto, di operatori del settore.
3. Il materiale estratto nelle cave di cui al presente articolo deve essere
esclusivamente impiegato per la realizzazione dell'opera pubblica per la
quale è stata autorizzata l'escavazione.
4. L'autorizzazione o la concessione sono limitate al tempo, al tipo e alle
quantità di materiale strettamente necessario per l'opera pubblica e non
possono avere durata superiore a quella prevista per la consegna dell'opera
stessa.
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Attività di escavazione extra piano : FINE
(E CON QUESTO
LA L.R. 8 AGOSTO 1998 N. 14
FINALMENTE SI RIPOSA)
???
DOMANDE ???
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La gestione delle terre e rocce da scavo alla
luce delle novità normative introdotte dal
D.Lgs. 4/2008 correttivo all’art. 186 del
D.lgs. 152/2006.
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Novità introdotte dalla nuova normativa
• l’attuale disciplina dell’art. 186 non è più applicabile
ai “residui della lavorazione della pietra”,
precedentemente assimilati alle terre da scavo, ai fini
delle esclusione dal regime di rifiuti, alle medesime
condizioni. Ciò ha consentito, di avviare al riutilizzo
(previo parere dell’ARPA competente per territorio)
inerti derivanti da processi produttivi tipicamente
industriali (limi da lavaggio inerti, scarti di
lavorazione della pietra ecc);
• ai fini dell’utilizzo delle terre da scavo non è più
previsto il parere preventivo di ARPA;
• non è più contemplata la possibilità di “rinviare” le
verifiche riguardanti le caratteristiche delle terre da
scavo sui siti di deposito, in alternativa agli
accertamenti sul sito di produzione.
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La nuova disciplina, fra l’altro:
• prevede che la sussistenza di tutti i requisiti richiesti al comma 1
dell’art. 186:
– deve risultare da apposito progetto autorizzato dall’Autorità
titolare del relativo procedimento nei casi di opere sottoposte a
valutazione di impatto ambientale (VIA) o ad autorizzazione
ambientale integrata (AIA);
– deve essere dimostrata e verificata nell’ambito della procedura
per il permesso di costruire, se dovuto, o secondo le modalità
della dichiarazione di inizio attività (DIA);
– devono risultare da idoneo allegato al progetto dell’opera da cui
origina lo scavo, sottoscritto dal progettista (nei casi in cui la
produzione di terre e rocce da scavo avvenga nel corso di lavori
pubblici non soggetti a VIA né a permesso di costruire o D.I.A.).
• pone a carico del produttore, l’onere (e le relative spese) di accertare
che le terre da scavo non provengano da siti contaminati o sottoposti
ad interventi di bonifica ai sensi del titolo V della parte quarta del
D.Lgs. 152/2006 (requisito di cui al comma 1 lettera e) ed alle Autorità
ed agli Enti quello di accertare la sussistenza di tale condizione
nell’ambito del procedimento autorizzativo dell’opera da cui la terra da
scavo si originerà.
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Le terre e rocce da scavo, anche di gallerie, ottenute come sottoprodotti, possono
essere utilizzate per reinterri, riempimenti, rimodellazioni e rilevati purché:
• siano impiegate direttamente in opere o interventi preventivamente individuati
e definiti;
• sin dalla fase della produzione vi sia certezza dell’integrale utilizzo;
• l’utilizzo sia tecnicamente possibile senza preventivo trattamento o
trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità
ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e
impatti ambientali diversi da quelli consentiti ed autorizzati per il sito dove
sono destinate ad essere utilizzate;
• sia garantito un elevato livello di tutela ambientale;
• sia accertato che non provengono da siti contaminati o sottoposti a bonifica;
• le loro caratteristiche chimiche e chimico-fisiche siano tali che il loro impiego
nel sito prescelto non determini rischi per la salute e per l’ambiente ed
avvenga nel rispetto delle norme di tutela delle acque superficiali e
sotterranee, della flora, della fauna, degli habitat e delle aree naturali protette.
Deve essere dimostrato che il materiale da utilizzare non è contaminato e
compatibile con riferimento alla destinazione d’uso e al sito di destinazione;
• la certezza del loro integrale utilizzo sia dimostrata. L’impiego di terre da
scavo nei processi industriali come sottoprodotti, in sostituzione dei materiali
di cava, è consentito nel rispetto delle condizioni fissate all’articolo 183,
comma 1, lettera p).
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Incontri di aggiornamento professionale
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Mercoledì 26 marzo 2008
NUOVO PIANO CAVE - IL RUOLO DEI COMUNI: FINE
GRAZIE PER L’ATTENZIONE
???
DOMANDE ???
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