IL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA
Istituzioni di diritto pubblico 2011-2012
Giuseppe G. De Cesare
1. Alle origini della figura presidenziale
2. Il presidente della Repubblica: elezione e durata in
carica
3. Le attribuzioni del presidente della Repubblica
4. La responsabilità del presidente della Repubblica
5. Il presidente della Repubblica nella prassi
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Giuseppe G. De Cesare
I CAPI DI STATO NELL’UNIONE EUROPEA
Capi di stato repubblicani:
• eletti direttamente: Austria, Bulgaria, Finlandia, Francia,
Irlanda, Portogallo, Cipro, Lituania, Polonia, Romania,
Slovacchia, Slovenia
• eletti dal parlamento: Germania, Grecia, Italia, Estonia,
Lettonia, Malta, Repubblica ceca, Ungheria
Capi di stato monarchici:
Belgio, Danimarca, Lussemburgo, Paesi Bassi, Regno Unito,
Spagna, Svezia
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Giuseppe G. De Cesare
COME VIENE ELETTO IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
(ART. 83 COST.)
Parlamento in seduta comune
+ 58 delegati regionali
1°, 2°, 3° votazione
votazioni successive
maggioranza dei
due terzi dei
componenti
maggioranza
assoluta dei
componenti
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L’ELEZIONE DEL PRESIDENTE CIAMPI
13 maggio 1999
1° scrutinio
Presenti
Votanti
Astenuti
Maggior
anza dei
2/3
990
990
0
674
CIAMPI
707 VOTI
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L’ELEZIONE DEL PRESIDENTE
NAPOLITANO
10 maggio 2006
4° scrutinio
Presenti
Votanti
Astenuti
Maggioranza assoluta dei
componenti
1000
990
10
505
NAPOLITANO
dell’Assemblea
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543 VOTI
LA CARICA DI PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
• Requisiti: cittadino che abbia compiuto 50 anni e che goda
dei diritti politici e civili
• Incompatibilità con qualsiasi altra carica
• Assegno e dotazione finanziaria fissati per legge
• Durata in carica: 7 anni
• Impedimento temporaneo: supplenza del presidente del
Senato
• Impedimento permanente: indizione dell’elezione del nuovo
presidente (art. 86.2 Cost.)
• Senatore di diritto dopo la cessazione della carica
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I POTERI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Art. 87 Cost.
«Il presidente della Repubblica è il capo dello
Stato e rappresenta l’unità nazionale»
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GLI ATTI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Art. 89.1 Cost.
«Nessun atto del presidente della Repubblica è valido se
non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne
assumono la responsabilità».
• Obbligo di controfirma dei ministri proponenti
(rectius, competenti: sent. 200/2006) e del presidente
del Consiglio (ex art. 89.2 Cost.) per tutti gli atti del
presidente della Repubblica
– atti formalmente e sostanzialmente presidenziali
(atti presidenziali in senso stretto)
– atti solo formalmente presidenziali (atti governativi)
– atti frutto di un concorso di volontà (atti duali o
complessi)
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LE ATTRIBUZIONI PRESIDENZIALI
In ordine alla rappresentanza esterna:
• accredita e riceve i rappresentanti diplomatici
• ratifica i trattati (eventualmente su autorizzazione delle
Camere)
• dichiara lo stato di guerra (deliberato dalle Camere)
• effettua visite ufficiali all’estero
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LE ATTRIBUZIONI PRESIDENZIALI
In ordine all’esercizio delle funzioni parlamentari:
• nomina i senatori a vita
• può convocare le Camere in seduta straordinaria
• indice le elezioni e fissa la prima riunione delle nuove
Camere
• può inviare messaggi alle Camere
• può sciogliere le Camere o anche una sola di esse (tranne
negli ultimi sei mesi del mandato, se non coincidono con gli
ultimi sei mesi della legislatura)
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LE ATTRIBUZIONI PRESIDENZIALI
In ordine alla funzione legislativa:
• promulga le leggi approvate dal Parlamento
• può con messaggio motivato rinviare alle Camere le leggi
per una nuova deliberazione (ma è obbligato a promulgare se
le Camere le approvano nuovamente)
• autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge
del governo
• emana gli atti del governo aventi forza di legge
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LE ATTRIBUZIONI PRESIDENZIALI
In ordine alla funzione esecutiva e di governo-indirizzo:
• conduce le consultazioni per la formazione del governo
• nomina il presidente del Consiglio e, su proposta di
questo, i ministri
• accoglie il giuramento del governo e ne accetta le
dimissioni
• autorizza la presentazione dei disegni di legge del
governo
• emana i decreti aventi forza di legge e i regolamenti del
governo
• nomina i funzionari dello Stato di grado più elevato
• ha il comando delle Forze armate
• presiede il Consiglio supremo di difesa
• dispone lo scioglimento e la rimozione degli organi regionali
e locali
• emana gli atti amministrativi
da adottarsi
con d.p.r.
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Giuseppe G. De Cesare
LE ATTRIBUZIONI PRESIDENZIALI
In ordine all’esercizio della sovranità popolare:
• indice le elezioni delle Camere
• indice i referendum previsti dalla Costituzione
• dichiara l’abrogazione della legge sottoposta a
referendum in caso di esito favorevole
• può procrastinare fino a 60 giorni l’entrata in vigore
dell’abrogazione referendaria)
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LE ATTRIBUZIONI PRESIDENZIALI
In ordine all’esercizio della giurisdizione costituzionale,
ordinaria e amministrativa:
• nomina un terzo dei giudici della Corte costituzionale
• presiede il Consiglio superiore della magistratura
• può concedere la grazia e commutare le pene
• adotta i decreti che decidono i ricorsi straordinari contro
gli atti amministrativi
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I POTERI DEL DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Presidente della Repubblica
Organo di coordinamento del
POTERE LEGISLATIVO
• Può inviare messaggi alle
Camere
• Indice le elezioni
• Può sciogliere le Camere
• Nomina 5 senatori a vita
• Autorizza il Governo a
presentare i disegni di legge
• Promulga le leggi ed emana
i decreti
• Può sospendere la
promulgazione di una legge
POTERE ESECUTIVO
POTERE GIUDIZIARIO
• Nomina il Presidente del
• Preside il Consiglio
Consiglio dei Ministri e i
Ministri
• Ratifica i trattati
internazionali
• Riceve i diplomatici
• Comanda le Forze Armate
• Presiede il Consiglio
Supremo di Difesa
• Dichiara lo stato di guerra
Superiore della Magistratura
• Può concedere la grazia e
commutare le pene
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Giuseppe G. De Cesare
ATTI PRESIDENZIALI SENZA CONTROFIRMA
• Dimissioni dalla carica di presidente della Repubblica
• Dichiarazioni informali in pubbliche occasioni
(esternazioni)
• Esercizio delle funzioni di presidente del Csm e del Csd
• Conferimento dell’incarico di formare il governo
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ATTRIBUZIONI E RUOLO DEL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
• Attribuzioni il cui esercizio è in qualche caso
formalmente, in diversi casi sostanzialmente, obbligato
– es.: la promulgazione di una legge rinviata dal presidente e riapprovata
dalle Camere (tranne in caso di attentato alla Costituzione); la firma dei
decreti presidenziali relativi alla gran parte degli atti che con tale veste
devono entrare a far parte dell’ordinamento
• Attribuzioni che certamente riservano al presidente
uno spazio di valutazione discrezionale
– es.: il rinvio alle Camere di una legge da esse approvata (per ragioni
formali, di palese incostituzionalità o anche di merito); l’invio di messaggi
alle Camere
• Attribuzioni che si possono definire di altissima valenza
politica, in grado di influenzare se non condizionare il
circuito corpo elettorale-parlamento-governo
– es.: la nomina del presidente del Consiglio; lo scioglimento delle Camere
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UN ESEMPIO DI ATTO SOSTANZIALMENTE
PRESIDENZIALE: LA GRAZIA
Sentenza Corte cost. n. 200/2006
«[...] alla controfirma va attribuito carattere sostanziale
quando l’atto sottoposto alla firma del capo dello Stato sia
di tipo governativo e, dunque, espressione delle potestà
che sono proprie dell’esecutivo, mentre ad essa deve
essere riconosciuto valore soltanto formale quando l’atto
sia espressione di poteri propri del presidente della
Repubblica, quali – ad esempio – quelli di inviare messaggi
alle Camere, di nomina dei senatori a vita o dei giudici
costituzionali. A tali atti deve essere equiparato quello di
concessione della grazia, che solo al capo dello Stato è
riconosciuto dall’art. 87 della Costituzione [...]».
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LA RESPONSABILITÀ DEL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
Art. 90 Cost.
«Il presidente della Repubblica non è
responsabile degli atti compiuti nell’esercizio delle
sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per
attentato alla Costituzione.
In tali casi è messo in stato di accusa dal
Parlamento in seduta comune, a maggioranza
assoluta dei suoi membri».
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LA RESPONSABILITÀ DEL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
• Irresponsabilità del presidente per tutti gli atti compiuti
nell’esercizio delle funzioni (una sostanziale
irresponsabilità politica)
• Responsabilità del presidente per i reati di alto tradimento
e di attentato alla Costituzione (messa in stato di accusa
del Parlamento in seduta comune)
• Responsabilità del presidente per tutte le azioni compiute
fuori dell’esercizio delle funzioni (la questione
dell’improcedibilità)
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L’ACCUSA CONTRO IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Reati presidenziali (art. 90 Cost.):
alto tradimento e attentato alla Costituzione
Comitato parlamentare
per i procedimenti di
accusa
archiviazione
relazione
(istruttoria)
Corte costituzionale
integrata
Parlamento in seduta
comune
(giudizio)
(messa in stato di
accusa)
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Giuseppe G. De Cesare
IL GIUDIZIO DELLA CORTE COSTITUZIONALE SULLE
ACCUSE AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
• Fase istruttoria condotta dal presidente della Corte e
da uno o più giudici da lui delegati: acquisizione di tutti gli
elementi di prova utili e interrogatorio dell’imputato
• Dibattimento in contraddittorio tra le parti (commissari
parlamentari per l’accusa, avvocati del presidente per la
difesa) sulle risultanze dell’istruttoria e loro richieste
• Decisione finale in camera di consiglio
• Applicazione, in caso di condanna, delle pene fino alla
misura massima prevista dalla legislazione vigente al
momento della commissione dei fatti, ed eventualmente
delle sanzioni civili, amministrative e costituzionali
(destituzione) adeguate al caso
• Sentenza definitiva che non può essere impugnata in
alcun modo, ad eccezione
delle
ipotesi
Istituzioni di diritto
pubblico
2011- di revisione
2012 Giuseppe G. De Cesare
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA: UNA FIGURA
STRUTTURALMENTE AMBIGUA
• Il presidente della Repubblica come il «rappresentante
dell’unità nazionale» che non ha funzioni di indirizzo
politico, bensì di garanzia
• Il presidente della Repubblica come «uno dei protagonisti
di scelte fortemente incidenti sull’indirizzo politico»,
contropotere di influenza che opera come soggetto
autonomo, potere politico fra i poteri politici, anche se non di
partito, titolare di un proprio indipendente indirizzo
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IL POTERE PRESIDENZIALE DI SCIOGLIMENTO DELLE
CAMERE
Art. 88 Cost.
• Obbligo di consultare previamente i presidenti delle due
Camere (parere non vincolante)
• Divieto di scioglimento negli ultimi sei mesi di mandato
(c.d. semestre bianco, «salvo che essi coincidano in tutto o
in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura)
• Lo scioglimento come potere governativo (all’inglese)
• Lo scioglimento come potere condizionato dalla volontà dei
principali partiti
• Lo scioglimento come potere sostanzialmente presidenziale
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Giuseppe G. De Cesare
I PRESIDENTI E IL POTERE DI SCIOGLIMENTO
• Einaudi (1948-1955): I leg. 1948-1953*
• Gronchi (1955-1962): II leg. 1953-1958*
• Segni (1962-1964): III leg. 1958-1963
• Saragat (1964-1971): IV leg. 1963-1968
• Leone (1971-1978): V leg. 1968-1972, VI leg. 1972-1976
• Pertini (1978-1985): VII leg. 1976-1979, VIII leg. 1979-1983
• Cossiga (1985-1992): IX leg. 1983-1987, X leg. 1987-1992
• Scalfaro (1992-1999): XI leg. 1992-1994, XII leg. 1994-1996
• Ciampi (1999-2006): XIII leg. 1996-2001, XIV leg. 2001-2006
• Napolitano (2006-): XV leg. 2006-2008, XVI leg. 2008* Scioglimento anticipato del Senato, per ricondurre la sua durata a quella della
Camera.
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Giuseppe G. De Cesare
LA PRASSI DEGLI SCIOGLIMENTI ANTICIPATI DAGLI
ANNI NOVANTA
• 1994: il presidente Scalfaro fece ricorso allo scioglimento,
contro l’avviso di larga parte dei parlamentari, sia perché
era stata varata una nuova legge elettorale sia perché
aveva giudicato, in base alle elezioni amministrative, che
fosse radicalmente mutato il quadro politico
• 1995: il presidente Scalfaro non fece ricorso allo
scioglimento dopo la crisi del primo governo Berlusconi
• 1996: il presidente Scalfaro sciolse le Camere ritenendo
che le condizioni di parità fra le forze politiche, che aveva
ritenuto insufficienti un anno prima, si fossero ristabilite
• 1997-1998: il presidente Scalfaro non usò ed anzi escluse
lo scioglimento quando il primo governo Prodi andò per due
volte in crisi
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LA PRASSI DEGLI SCIOGLIMENTI ANTICIPATI DAGLI
ANNI NOVANTA
• febbraio 2007: il presidente Napolitano dichiarò, dopo
le dimissioni del secondo governo Prodi, di registrare la
volontà prevalente dei gruppi parlamentari di continuare
la legislatura e rinviò il governo alle Camere
• gennaio-febbraio 2008: il presidente Napolitano,
dopo la sfiducia parlamentare al governo Prodi, prima
esperì un tentativo, affidato al presidente del Senato, di
vedere se vi fosse la possibilità di un nuovo governo
«funzionale all’approvazione» di una riforma elettorale,
poi, registrato il mancato accordo fra maggioranza e
opposizione, procedette allo scioglimento senza
esitazioni, dopo soli 22 mesi di legislatura
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NAPOLITANO E LO SCIOGLIMENTO
ANTICIPATO
Dichiarazione del 24 febbraio 2007
«Ho ritenuto... che non ricorrano le condizioni per un immediato
scioglimento delle Camere, sia alla luce di una costante prassi
istituzionale sia in considerazione di un giudizio largamente
convergente, benché non unanime, sulla necessità prioritaria di una
modificazione del sistema elettorale vigente».
Dichiarazione del 30 gennaio 2008
«Sciogliere anticipatamente le Camere ha sempre rappresentato la
decisione più impegnativa e grave affidata dalla Costituzione al
presidente della Repubblica. E questa volta la decisione dovrebbe
essere assunta a meno di due anni dalle ultime elezioni. Considero
perciò mio dovere riservarmi un’adeguata ponderazione e valutazione
conclusiva; il che non può essere da nessuna parte inteso come scelta
rituale o dilatoria».
Dichiarazione del 30 gennaio 2008
«La decisione di sciogliere le Camere, sentiti i loro presidenti, è divenuta
obbligata, visto l’esito negativo degli sforzi che ho doverosamente
compiuto nella convinzione che elezioni così fortemente anticipate
costituiscano un’anomalia rispetto al normale succedersi delle legislature
parlamentari, non senza
conseguenze
sulla
Istituzioni
di diritto pubblico
2011-governabilità del paese».
2012 Giuseppe G. De Cesare
NAPOLITANO E LA VERIFICA DEL QUADRO
POLITICO-ISTITUZIONALE (2-3 novembre 2011)
"Saranno gli sviluppi dell'attività parlamentare a consentire di
valutare concretamente la effettiva evoluzione del quadro politicoistituzionale"
"Ho avuto ieri e oggi colloqui informali con le maggiori componenti delle
forze di opposizione e di maggioranza, per meglio accertarne le valutazioni
e le posizioni in un momento di diffusa e acuta preoccupazione per le
difficoltà e i rischi cui l'Italia è esposta nel quadro della grave crisi
dell'Eurozona. Non si è trattato di consultazioni protocollari - di cui non
esistevano i presupposti - con tutti i gruppi e i partiti rappresentati in
Parlamento, e con figure istituzionali di cui raccogliere i pareri. Ferma
restando la rispettosa attenzione che riservo anche ai soggetti con cui non
ho potuto in questa occasione intrattenere colloqui, è comunque risultato
ampiamente significativo il quadro che ho tratto dagli incontri da me tenuti".
Istituzioni di diritto pubblico 20112012 Giuseppe G. De Cesare
"Credo di poter dire ai nostri partner europei, agli
osservatori internazionali, e al mondo degli
investitori finanziari, che le forze politiche
fondamentali, sia di maggioranza sia di
opposizione, sono consapevoli della portata dei
problemi che l'Italia deve affrontare con urgenza e
attraverso sforzi coerenti e costanti nel tempo. Gli
obbiettivi di risanamento finanziario e di rilancio
della crescita economica e sociale assunti dalle
autorità italiane nelle sedi europee - da ultimo,
nelle riunioni del 26 ottobre - sono seriamente
riconosciuti come impegnativi dal più ampio arco
delle parti politiche e sociali".
Istituzioni di diritto pubblico 20112012 Giuseppe G. De Cesare
"Permane il contrasto tra forze di opposizione - da un lato che considerano necessaria una nuova compagine di
governo, su basi parlamentari più ampie e non ristrette a un
solo schieramento, come condizione di credibilità e
attuabilità degli obbiettivi assunti dall'Italia ; e forze di
maggioranza - dall'altro lato - che confermano la loro fiducia
nell'attuale governo, giudicandolo senza alternative e in
grado, allo stato attuale, di portare avanti con il loro sostegno
gli impegni sottoscritti, insieme con i doverosi adempimenti
di bilancio. Alle une e alle altre forze appartiene interamente
la libertà di assumere le rispettive determinazioni in
Parlamento e le responsabilità che ne conseguono rispetto
agli interessi generali dell'Italia e dell'Europa, in una crisi
finanziaria ancora gravida di incognite".
"I prossimi sviluppi dell'attività parlamentare mi
consentiranno di valutare concretamente la effettiva
evoluzione del quadro
politico-istituzionale".
Istituzioni
di diritto pubblico 20112012 Giuseppe G. De Cesare
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