Comune di Scarperia
Ufficio Tributi
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
IMU
Normativa
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D.L. 201/2011 decreto Monti
D.Lgs 23/2011 federalismo fiscale
in quanto compatibile
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D.L.16/2012 convertito con
modificazioni nella L. 44/2012
D.Lgs 504/92 norme Ici solo per le parti
espressamente richiamate
Presupposto dell’IMU (art 13 comma 2 D.L. 201/2011)
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Presupposto dell’IMU: possesso di
immobili (comprese l’abitazione
principale e le pertinenze della
stessa) e di terreni.
Abitazione principale:
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L’immobile iscritto o iscrivibile in catasto
come unica unità immobiliare dove il
possessore e il suo nucleo familiare
dimorano abitualmente e risiedono
anagraficamente. Nel caso in cui i
componenti del nucleo familiare abbiano
stabilito la dimora abituale e la residenza
in immobili diversi situati nel territorio
comunale le agevolazioni per l’abitazione
principale e le relative pertinenze si
applicano per un solo immobile.
Pertinenze:
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Si intendono esclusivamente quelle
classificate nelle categorie catastali C2,
C6 e C7, nella misura massima di una
unità pertinenziale per ciascuna delle
categorie catastali indicate, anche se
iscritte in catasto unitamente all’unità ad
uso abitativo.
Base imponibile (art. 13 comma 4):
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La base imponibile è costituita dal valore che
si ottiene rivalutando del 5% le rendite
risultanti in catasto e applicando i seguenti
moltiplicatori:
160 cat. A (esclusi A10) e cat. C2,C6 e C7
140 cat. B
140 cat. C3, C4 e C5
80 cat. D5
80 cat. A10
60 (dal 2013 pari a 65) cat. D (esclusi D5)
55 cat. C1
Riduzione base imponibile al 50%
(art 13 comma 3):
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a) fabbricati di interesse storico o
artistico
b) fabbricati dichiarati inagibili o
inabitabili e di fatto non utilizzati
(necessita di regolamento comunale per
la disciplina delle caratteristiche di
fatiscenza) -> necessaria la presentazione di
dichiarazione sostitutiva (a giugno possono pagare
con riduzione ed eventualmente qualora non spetti
conguagliare a saldo senza sanzioni).
Aliquote previste per legge
(art. 13 c. 6, 7, 9):
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Aliquota di base 0,76 % (il comune può
aumentarla o diminuirla di 0,3 punti entro
il 30/9/2012)
Aliquota abitazione principale o
pertinenze 0,4% (il comune può
aumentarla o diminuirla di 0,2 punti entro
il 30/9/2012)
Aliquota fabbricati strumentali 0,2%
(diminuibile dal comune di 0,1 punto)
->attenzione per il Comune di Scarperia
sono esenti salvo modifiche della legge
entro 10/12/2012)
Detrazioni per abitazione principale
(art. 13 comma 10)
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La detrazione base per l’abitazione
principale è pari a 200€ rapportati al
periodo dell’anno durante il quale si
protrae tale destinazione. La detrazione
viene divisa per il numero di proprietari
residenti indipendentemente dalla quota
di possesso.
Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione di
base è maggiorata di 50€ per ogni figlio
under 26 (fino ad un max di 8 figli)
dimorante e residente nell’abitazione
principale in questione.
Versamento dell’imposta (art. 13 c. 11, 12):
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Il versamento dell’imposta deve essere
suddiviso dal contribuente tra quota
statale e quota comunale: la quota dello
Stato è pari al 50% dell’aliquota base su
tutti gli immobili ad eccezione di
abitazione principale e pertinenze.
Per il versamento deve essere utilizzato
il modello F24 reperibile in banca/posta
o scaricabile da internet.
Versamenti minimi:
(art. 1 c.168 L. 296/2006 e art. 25 c. 4 L. 289/2002)
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L’importo minimo dell’imposta annuale al
di sotto del quale non deve essere
pagato l’acconto è pari a 12,00 euro.
Qualora l’imposta annuale (calcolata con
le aliquote definitive) risulti superiore a
tale importo il versamento dovrà essere
effettuato in un’unica soluzione in sede
di saldo.
Il Comune può stabilire con regolamento
un importo minimo diverso.
Codici tributo per il versamento tramite F24:
Codice catastale comune Scarperia
DESCRIZIONE
I514
CODICE TRIBUTO F24
COMUNE
STATO
abitazione principale e
relative pertinenze
3912
-
fabbricati rurali ad uso
strumentale
3913
-
terreni
3914
3915
aree fabbricabili
3916
3917
altri fabbricati
3918
3919
Versamenti in acconto e saldo (art 13 c. 12bis):
Abitazione principale e pertinenze
possibilità di scelta:
a) 2 rate: 50% giugno e saldo dicembre;
b) 3 rate: 33,33% giugno, 33,33% settembre e
saldo a dicembre
Altri fabbricati: 2 rate (50% a giugno e saldo
a dicembre).
Fabbricati ex rurali da accatastare entro
30/11/2012: unica soluzione entro 17
dicembre.
Scadenze versamenti:
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18 giugno (1° acconto)
17 settembre (2° acconto solo per
abitazione principale e pertinenze)
17 dicembre (saldo a conguaglio)
Dichiarazioni (art. 13 comma 12-ter):
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Ad oggi siamo ancora in attesa di una
circolare con modello o istruzioni dettagliate.
Restano valide le dichiarazioni presentate ai
fini Ici.
Non occorre presentare dichiarazione
qualora la fattispecie venga dichiarata dai
notai tramite MUI (ad es. il caso della
semplice compravendita).
I soggetti passivi devono presentare la
dichiarazione entro 90 giorni dall’inizio del
possesso o dalla variazione rilevante ai fini
della determinazione dell’imposta.
Per il 2012, laddove sia già sorto l’obbligo
dichiarativo, la dichiarazione deve essere
presentata entro il 30 settembre.
Delibera aliquote e Regolamento Comunale:
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Il Comune entro il 30 settembre 2012
potrà deliberare il regolamento IMU che
avrà effetto retroattivo al 1° gennaio
2012.
Il Comune entro il 30 settembre 2012
potrà deliberare le aliquote IMU (da
utilizzare per il versamento a conguaglio
di dicembre).
Lo Stato avrà tempo fino al 10 dicembre
2012 per variare ulteriormente le
aliquote!!!- > avvisare i contribuenti di
informarsi prima di pagare il saldo.
Casi particolari (art. 13 comma 10):
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Abitazioni in cooperative a proprietà
indivisa adibite ad abitazione principale
dai soci: si applica aliquota base 0,76%
e detrazione per abitazione principale. Il
versamento è tutto a favore del Comune.
Coniugi separati: il diritto del coniuge
assegnatario dell’abitazione è equiparato
al diritto di abitazione, pertanto sarà
tenuto al pagamento dell’Imu per il 100%
di possesso.
Attenzione:
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Non esiste più l’equiparazione all’abitazione principale
per l’immobile dato in uso gratuito a genitori/figli
(pagherà l’Imu con aliquota ordinaria).
Immobili locati: il comune con regolamento potrebbe
prevedere un’aliquota agevolata.
Abitazione posseduta da residenti in istituti di ricovero
e cura (se non locata): il comune con regolamento
potrebbe stabilire l’equiparazione all’abitazione
principale.
Abitazione posseduta da cittadini italiani residenti
all’estero (se non locata): il comune con regolamento
potrebbe stabilire l’equiparazione all’abitazione
principale.
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IMU presentazione (File ppt - 269KB)