Le politiche
previdenziali
Concetti di base
Pensione
Prestazione vitalizia in denaro prevista per
affrontare rischi di vecchiaia e invalidità,
nonché in relazione al grado di parentela
con un assicurato o un pensionato defunto
Sistema pensionistico
Complesso di regole ed istituzioni preposte
ad erogare prestazioni pecuniarie vitalizie
a coloro che hanno terminato la carriera
lavorative, a fronte del versamento di parte
del reddito percepito dai lavoratori/cittadini
Vecchiaia
Premorienza
Invalidità
Pensione
Pensione
previdenziale di indiretta
vecchiaia
Pensione
d’invalidità
previdenziale
Pensione
Pensione di
previdenziale di reversibilità
anzianità
Pensione
d’invalidità civile
Pensione
sociale
Pensione di
base
Vecchiaia
Pensione previdenziale di vecchiaia: si
eroga al lavoratore che ha raggiunto l’età
pensionabile. Il diritto a questa prestazione
è vincolato dal pagamento di contributi per
un periodo minimo variabile nei diversi
paesi (periodo contributivo minimo)
Pensione previdenziale di anzianità: la
prestazione viene erogata sulla base di
versamento contributivo per un numero
prestabilito di anni (in Europa, tra i 35 e i
45 anni)
Vecchiaia
Pensione sociale: trattamenti a carattere
assistenziale che garantiscono un livello
minimo di reddito alle persone che,
superata una certa soglia di età, non
hanno alcun requisito contributivo o non
hanno contributi sufficienti per avere diritto
ad una pensione di vecchiaia. Si ottiene
previo superamento della “prova dei
mezzi”
Vecchiaia
Pensione di base: è a somma fissa e spetta
a tutti i cittadini che hanno superato una
soglia di età (non è collegata al
precedente reddito da lavoro); garantisce
un livello minimo di reddito a tutti i cittadini
anziani.
Premorienza
Pensione indiretta: si eroga al coniuge (o in
assenza, ai parenti più prossimi) nel caso
in cui l’assicurato muoia prima del ritiro dal
lavoro
Pensione di reversibilità: si eroga ai
medesimi soggetti nel caso in cui
l’assicurato muoia dopo il pensionamento
Invalidità
Pensione d’invalidità previdenziale: prestazione
corrisposta ai lavoratori assicurati a fronte della
perdita (parziale o totale) della capacità di lavoro
a causa di un evento invalidante
Pensione d’invalidità civile: prestazione di natura
assistenziale rivolta agli invalidi civile (totali o
parziali), ai non vedenti e ai sordomuti che si
trovano in stato di bisogno, accertato attraverso
la “prova dei mezzi”
3 tipi di sistemi pensionistici
PRIMO PILASTRO: La previdenza pubblica
o Sistema a capitalizzazione: i contributi
versati dalle persone vengono accumulate
in conti individuali, investiti sui mercati
finanziari, rivalutati (secondo il rendimento
degli investimenti) e convertiti in rendita al
momento del pensionamento
Sistema a ripartizione (pay as you go): i
contributi versati dalle persone al tempo t
vengono immediatamente utilizzati per il
pagamento delle pensioni ai pensionati nel
medesimo tempo t;
I lavoratori che hanno versato i contributi al
tempo t hanno il diritto, quando si
ritireranno al tempo t + 1, a ricevere una
pensione che sarà pagata da chi lavorerà
al tempo t + 1
o
3 tipi di sistemi pensionistici
SECONDO PILASTRO: Previdenza privata
integrativa
Gestita dallo Stato o da società (assicurazioni,
banche) e costituita da fondi pensione
occupazionali o collettivi, in genere basati su un
sistema a capitalizzazione.
3 modalità:
- Partecipazione in fondi pensione non gestiti dal
datore di lavoro
- Polizza vita di gruppo sottoscritta da un’impresa
- Accantonamenti per mezzo di riserve di bilancio
3 tipi di sistemi pensionistici
TERZO PILASTRO: Previdenza privata
I lavoratori sottoscrivono su base volontaria
polizze vita individuali con compagnie di
assicurazione.
Si basano in genere su un sistema a
capitalizzazione e a contribuzione definita
(il reddito da pensione è variabile a
seconda dei rendimenti degli investimenti)
3 modi di calcolare
le prestazioni pensionistiche
 Prestazioni
a somma fissa (flat rate): non
c’è rapporto con i contributi effettivamente
versati
 Prestazioni calcolate con sistema
retributivo: correlate al precedente reddito
e calcolate sulla media delle retribuzioni,
(retribuzione pensionabile)
 Prestazioni calcolate con sistema
contributivo: collegate all’effettivo
ammontare di contributi versati
Prestazioni calcolate con sistema retributivo
Le prestazioni sono collegate al precedente
reddito da lavoro e generalmente sono
calcolate sulla media delle retribuzioni di n
anni di carriera
P = rp · n · r
P = pensione
rp = retribuzione pensionabile (media delle
retribuzioni di n anni di lavoro)
n = numero degli anni di lavoro
r = aliquota di rendimento (quanto rende un
anno di contribuzione)
Prestazioni calcolate con sistema
contributivo
L’importo della pensione è strettamente
legato all’ammontare dei contributi versati
(montante contributivo) e in genere
dipende da un altro parametro effettivo
(tasso di rendimento degli investimenti) o
convenzionale (stabilito dal legislatore, es.
crescita del PIL)
Prestazioni
collegate a
retribuzione
Prestazioni
collegate a
contribuzione
Ripartizione
Capitalizzazione
(A)
Sistema
retributivo
(C)
Sistema a
prestazione
definita
(B)
Sistema
contributivo
(D)
Sistema a
contribuzione
definita
Sistemi a RIPARTIZIONE
(A)Sistema retributivo: l’importo della
prestazione è collegato al livello di reddito
da lavoro percepito prima del
pensionamento
(B) Sistema contributivo: l’importo della
prestazione è calcolato sulla base
dell’ammontare dei contributi versati e
rivalutati
Sistemi a CAPITALIZZAZIONE
(C) Sistema a prestazione definita: si stabilisce “a
monte” il livello della pensione (in genere, in
rapporto al reddito percepito nell’ultimo anno,
oppure in rapporto alla contribuzione media
degli ultimi n anni di lavoro).
Il tasso di contribuzione richiesto al lavoratore (e al
datore di lavoro) viene adeguato alle fluttuazioni
del mercato finanziario e sulla base di proiezioni
calcolate su altre variabili, al fine di garantire il
livello di pensione prestabilito
→ RISCHIO: soprattutto a carico del soggetto che
promuove il piano pensionistico
Sistemi a CAPITALIZZAZIONE
(D) Sistema a contribuzione definita: si
stabilisce “a monte” il tasso di
contribuzione del lavoratore (e del datore
di lavoro).
Il livello di pensione dipende dal montante
contributivo e dal rendimento che proviene
dai contributi investiti sul mercato
→ RISCHIO: soprattutto a carico del
beneficiario del piano pensionistico
Calcolo del valore delle pensioni
Valore della pensione lorda al
momento del pensionamento
TASSO DI
SOSTITUZIONE Valore dell’ultima retribuzione
LORDO
lorda percepita
Modelli originari degli schemi pensionistici
Obiettivo
Prestazioni
Regole
d’accesso
Copertura
Finanziamento
Modello
bismarckiano
Mantenimento del
reddito
Collegate al
reddito
Pagamento dei
contributi
Lavoratori
Contributi
Modello
beveridgeano
Prevenzione della
povertà
A somma fissa
Cittadinanza
(bisogno)
Tutta la popolazione
(anziani poveri)
Fiscalità generale
Il primo schema pensionistico italiano
 Rivolto ad operai ed impiegati al di sotto di
una certa retribuzione
 Finanziamento: lavoratori e datori (in parti
tendenzialmente uguali) + quote dello
Stato
 Gestione delle risorse a capitalizzazione
 Calcolo della pensione secondo il sistema
contributivo, con tassi di rivalutazione
predeterminati, che consentono di predefinire il livello della pensione futura
 Età di pensionamento a 65 anni
Modifiche in epoca fascista
 Introduzione
della pensione di reversibilità
 Abbassamento dell’età pensionabile (60
M; 55 F)
 Finanziamento
non più paritario (2/3 a
carico del datore di lavoro; 1/3 del
lavoratore)
Cambiamenti nella fase espansiva
(1945-1975)
Modelli bismarckiani
Modelli beveridgeani
Rafforzamento della protezione di base
Rete di protezione per
anziani in stato di
bisogno, per mezzo di
schemi che erogano
prestazioni modeste
sulla base della prova
dei mezzi
Estensione della
copertura a tutta la
popolazione anziana
residente, attraverso la
pensione di base e di
cittadinanza
Cambiamenti nella fase espansiva (1945-1975)
Modelli bismarckiani
Modelli beveridgeani
Richieste dal ceto medio di nuove o più
generose prestazioni pensionistiche
-Estensione
della
copertura a nuovi
lavoratori
-Passaggio a sistemi a
ripartizione, spesso con
calcolo delle pensioni con
sistema retributivo
-Riduzione età
-Introduzione
di schemi
integrativi con
prestazioni calcolate
sulla base del reddito
precedente
2 modelli:
-Gestione a ripartizione attraverso
sistema pubblico
-Sviluppo di fondi pensione privati a
capitalizzazione
Sistemi monopilastro
Sistemi multipilastro
Paesi bismarckiani
(Austria, Belgio, Francia,
Grecia, Germania, Italia,
Portogallo, Spagna)
Paesi beveridgeani
(Danimarca, Olanda,
Gran Bretagna,
Svizzera, Irlanda)
+
Finlandia, Norvegia,
Svezia
Sistema pensionistico italiano
(prima degli anni ’90)
basato sul primo pilastro
 dalla fine degli anni ’60 adotta il sistema a
ripartizione
 introduce il fondo che attualmente si
indica con TFR (trattamento di fine
rapporto) (L. 297/1982)

(dopo gli anni ’90)

riconfigurazione del sistema su tre pilastri
TFR

Viene erogato obbligatoriamente dalle imprese
al lavoratore che cessa il rapporto di lavoro
(pensionamento, cambio di occupazione,
licenziamento)
 Finanziato da contributi sociali (6,91% della
retribuzione lorda) per lavoratori privati (per
pubblici, è prevista l’Indennità di buona uscita)
 La prestazione è erogata in un’unica soluzione:
retribuzione annua lorda di ogni anno di
lavoro/13,5 x anni di contratto di lavoro
 Il TFR costituisce in pratica una fonte di
finanziamento per le imprese
Primo pilastro: previdenza pubblica
Schemi pubblici a
ripartizione con
prestazioni
collegate alle
retribuzioni/alla
contribuzione
Assegno sociale
INPS, INPDAP,
Casse autonome lavoratori
dipendenti,
Casse privatizzate dei liberi
professionisti)
Erogato da GIAS
(Gestione interventi
assistenziali per conto
dello Stato)
Secondo pilastro: forme pensionistiche a
capitalizzazione ad adesione collettiva
Fondi
preesistenti
Fondi “aperti”
ad adesione
collettiva
Fondi “chiusi”
o
occupazionali
Adesione collettiva da parte di
lavoratori appartenenti
ad una stessa azienda o settore
produttivo
(istituita da attori finanziari,
senza intervento delle parti
sociali)
Istituiti attraverso la contrattazione
collettiva tra sindacati e datori
di lavoro per specifiche
categorie di lavoratori
Terzo pilastro: forme pensionistiche a
capitalizzazione ad adesione individuale
Fondi “aperti” ad
adesione
individuale
Polizze
individuali
pensionistiche
Introdotte nel 2000
Le cifre del sistema pensionistico (al 2003)
0,6 1,1
24,4
73,9
INPS INPDAP CASSE AUT. LAV. DIP. CASSE LIB. PROF.
Il finanziamento

Versamento obbligatorio di contributi sociali
 Aliquote contributive:
32,7% lavoratori dipendenti iscritti all’INPS
32,35% dipendenti pubblici iscritti all’INPDAP
10-20% per autonomi o parasubordinati
 Lavoratori dipendenti: contribuzione per 2/3 a
carico del datore di lavoro; per 1/3 del
lavoratore
 Lavoratori autonomi: completamente a loro
carico
Crisi dei sistemi a ripartizione
 Rallentamento
della crescita economica e
delle retribuzioni
 Aumento dei tassi di disoccupazione
 Modificazione della struttura demografica:
calo della fertilità; invecchiamento della
popolazione (indice di dipendenza
demografica degli anziani; indice di
dipendenza economica degli anziani)
Riforma dei sistemi mono-pilastro
Riforme STRUTTURALI:
 Riarticolazione su più pilastri,basati sulla
capitalizzazione. È necessario definire
regole per le forme pensionistiche
complementari, nonché agevolare la
deducibilità fiscale per i fondi
complementari
PROBLEMA: il “doppio pagamento”
Riforma dei sistemi mono-pilastro
Riforme PARAMETRICHE
 Innalzamento età pensionabile
 Diminuzione dell’importo delle prestazioni
 Passaggio da sistema retributivo a
sistema contributivo
 Estensione del periodo contributivo
minimo per avere diritto alla pensione di
anzianità e vecchiaia
La pensione non viene più equiparata al
salario, ma si introduce il principio di piena
corrispettività tra contributi versati e
pensione percepita
PROBLEMA: adeguatezza delle prestazioni
previdenziali erogate
Principali provvedimenti normativi
nel settore della previdenza in Italia
Legge 153/1969
 passaggio al sistema a ripartizione
 Calcolo delle prestazioni di tipo retributivo
Conseguenze
 aumento della spesa
 Elevata frammentazione normativa
 Elevato livello delle pensioni a fronte di requisiti
contributivi poco stringenti
 Deficit strutturale per le pensioni dei lavoratori
autonomi
 Inconsistenza degli schemi complementari
(secondo e terzo pilastro)
Anni ’90: la fase delle riforme
RIFORMA AMATO
L. 421/1992 legge-delega
D.Lgs 503/1992: Ristrutturazione del sistema pubblico
a ripartizione (primo pilastro)
o Modifica nel calcolo delle pensioni: estensione del
periodo di riferimento per il calcolo delle retribuzioni
pensionistiche
o Innalzamento età pensionabile per dipendenti privati
o Innalzamento dei requisiti di accesso alle pensioni di
anzianità
o Indicizzazione delle pensioni al tasso di inflazione
o Aumento da 15 a 20 anni del periodo contributivo
minimo per accedere alle pensioni di vecchiaia
o Introduzione del divieto di cumulo tra pensione e
reddito
RIFORMA AMATO
d.Lgs 124/1993
Quadro normativo per lo sviluppo dei pilastri
pensionistici complementari a capitalizzazione:
- Si creano fondi “aperti” e “chiusi”
- Possibilità di utilizzare il TFR per finanziare i
fondi pensionistici complementari: i lavoratori
entrati nel mondo del lavoro dopo il 1° gennaio
1993 devono obbligatoriamente versare il TFR
sui fondi pensioni, nel caso in cui scelgano di
sottoscrivere un piano pensionistico
complementare. L’adesione resta dunque
VOLONTARIA


-
RIFORMA DINI
L. 335/1995
introduce il nuovo sistema CONTRIBUTIVO per il
calcolo delle pensioni (i contributi vengono rivalutati
secondo la media del PIL degli ultimi 5 anni; il
montante contributivo accumulato viene moltiplicato
per un coefficiente di trasformazione, che aumenta
all’aumentare dell’età di pensionamento
Si individuano 3 gruppi di lavoratori:
Contribuzione uguale o superiore a 18 anni: resta il
sistema retributivo
Contribuzione inferiore a 18 anni: sistema misto
(sistema contributivo pro rata)
Nuovi entrati nel mercato del lavoro (dopo 1°
gennaio 1996): sistema contributivo
Età pensionabile flessibile (tra 57 e 65 anni)
L. 243/2004
 incentivi per dipendenti privati a restare nel
mondo del lavoro, anche dopo aver maturato
requisiti di età e contributivi (versamento dei
contributi in busta paga)
 Innalzamento dei requisiti minimi per le pensioni
di anzianità (35 anni di contribuzione e 60 anni
di età; nel 2010 61 anni; oppure 40 anni di
contributi)
 Requisiti per pensioni di vecchiaia: 5 anni di
contributi e 65 anni (uomini) 60 (donne)
 “silenzio assenso” per trasferimento del TFR ai
fondi pensionistici complementari
 Agevolazioni fiscali per sviluppare il secondo e
terzo pilastro
L’assegno sociale
L’assegno sociale, introdotto con la legge di
riforma n. 335/1995, trova applicazione con
riferimento alle nuove liquidazioni dal 1996, ed è
una prestazione assistenziale non reversibile
erogata dall’INPS ai cittadini italiani che hanno
compiuto 65 anni di età, residenti sul territorio
nazionale e sprovvisti di reddito, ovvero in
condizioni particolarmente disagiate.
Per l’anno 2008 l’importo mensile dell’assegno
sociale è di € 395,59 per tredici mensilità e
pertanto i limiti di reddito sono di € 5.142,67 se il
richiedente non è coniugato, e di € 10.285,34
annui (cioè il doppio dell’assegno sociale) se il
richiedente è coniugato.
Il trattamento minimo
Il trattamento minimo è un’integrazione che lo
Stato, tramite l’Inps, corrisponde al pensionato
quando la pensione che deriva dal calcolo dei
contributi è di importo inferiore a quello che
viene considerato il “minimo vitale”, la cui cifra
viene stabilita, di anno in anno, dalla legge.
Per l’anno 2008 l’importo del trattamento lordo
minimo di pensione è pari a € 443,12 per tredici
mensilità (€ 5.760,56 annui), mentre nel caso di
reddito cumulato con quello del coniuge è pari a
€ 17.281,68.
Il quarto governo Berlusconi
a) è stata aumentata l’età minima di pensionamento, pur in
maniera più graduale rispetto a quanto previsto dalla
riforma del 2004, di più di tre anni per le donne (ad
almeno 60 anni) e di più di quattro anni per gli uomini (ad
almeno 61 anni se dipendenti, 62 se autonomi);
b) è stata attuata nel corso del 2007 la misura del
trasferimento del trattamento di fine rapporto (TFR) ai
fondi pensione tramite il meccanismo del silenzioassenso, che ha significativamente aumentato la
partecipazione dei lavoratori alla previdenza integrativa;
c) è stata definitivamente approvata la revisione dei
coefficienti di trasformazione del montante contributivo in
pensione nel sistema contributivo, di modo da adattare le
prestazioni pensionistiche all’aumento della speranza di
vita; i nuovi coefficienti verranno adottati nel 2010 e le
successive revisioni avverranno a scadenza non più
decennale, bensì triennale;
d) è stato facilitato il riscatto a fini pensionistici dei
periodi di studio universitario, facilitando e
rafforzando la rateizzazione dei contributi e la
deducibilità fiscale;
e) con le stesse finalità è stata anche rafforzata la
totalizzazione dei contributi, ovvero la possibilità
di far valere ai fini pensionistici tutti i contributi
versati, anche se versati ad enti pensionistici
diversi;
f) sono stati aboliti i disincentivi alla continuazione
dell’attività lavorativa nelle età avanzate ovvero
gli incentivi all’occupazione degli anziani
nell’economia sommersa, non regolare,
liberalizzando il cumulo fra pensione e reddito
da attività lavorativa.
A seguito del protocollo sul welfare (siglato tra
governo e parti sociali nel luglio 2007) è stata
introdotta una quattordicesima mensilità per i
pensionati a basso reddito. Ne hanno usufruito
3.5 milioni di pensionati di età superiore ai 64
anni con un reddito pensionistico inferiore a una
volta e mezza il trattamento minimo di pensione
(654 euro mensili nel 2007).
Il medesimo protocollo ha previsto l’aumento, a
partire dal 2008, anche delle pensioni sociali per
gli ultra-settantenni (e ultra-sessantenni invalidi
civili totali, sordomuti e ciechi assoluti). Il reddito
mensile si è stabilito così a 508 euro.
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Le politiche previdenziali