La valutazione delle immobilizzazioni
tecniche nel bilancio delle aziende in crisi
Catania, 12 aprile 2014
PROF. GIANFRANCO CAPODAGLIO
Professore ordinario di Economia aziendale
Dottore commercialista e revisore legale
La fonte normativa
Articolo 2426 c.c.
2) il costo delle immobilizzazioni, materiali e immateriali, la cui
utilizzazione è limitata nel tempo deve essere sistematicamente
ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la loro residua
possibilità di utilizzazione. Eventuali modifiche dei criteri di
ammortamento e dei coefficienti applicati devono essere motivate
nella nota integrativa;
3) l'immobilizzazione che, alla data della chiusura dell'esercizio,
risulti durevolmente di valore inferiore a quello determinato
secondo i numeri 1) e 2) deve essere iscritta a tale minore valore;
questo non può essere mantenuto nei successivi bilanci se sono
venuti meno i motivi della rettifica effettuata. […]
2
La fonte normativa
È interessante sottolineare che le disposizioni contenute
nel n. 3) dell ’ art. 2426 c.c., non hanno mai sollevato
particolari problemi sino all’adozione degli IAS/IFRS da
parte di talune società. In seguito, invece sono nati
problemi interpretativi, come ad esempio, per i documenti
OIC 16 e OIC 24.
3
OIC 16 versione attuale
Il valore inferiore, alla data del bilancio, rispetto al costo di
acquisto ridotto dall'ammortamento, non si riferisce al
valore di mercato, ma al valore che potrà essere
recuperato tramite l'uso:
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OIC 16 versione attuale
[…] poiché il recupero avviene con gli ammortamenti, il
valore effettivo è, quindi, quello il cui ammortamento negli
esercizi futuri troverà, secondo una ragionevole
aspettativa, adeguata copertura coi ricavi correlati
all'utilizzo del bene.
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OIC 16 versione attuale
Quando viene meno questa «capacità d'ammortamento», gli
amministratori debbono riconsiderare la valutazione del bene
ed eventualmente iscrivere nello stato patrimoniale solo la
quota del costo sospeso dal quale la gestione futura trarrà
utilità contabilizzando, in coerenza con il principio della
prudenza, una perdita già manifestatasi».
6
OIC 16 versione attuale
Più avanti, però (paragrafo D XIII, 2), si legge una diversa
interpretazione, ripresa dai principi contabili internazionali.
– Il valore in uso è definito come il valore attuale dei
flussi di cassa attesi nel futuro derivanti o attribuibili
alla continuazione dell'utilizzo dell'immobilizzazione,
compresi quelli derivanti dallo smobilizzo della stessa
al termine della sua vita utile.
7
L’intervento dell’OIC
L ’ Organismo italiano di contabilità, come è noto, sta
revisionando i principi contabili nazionali: fra gli altri,
sono stati rivisti e pubblicati in consultazione i
documenti n. 16 e n. 24, riguardanti, rispettivamente, le
immobilizzazioni materiali e quelle immateriali. Nel
primo sono stati eliminati alcuni passi che hanno
suscitato diffuse perplessità, a causa del mancato
coordinamento fra le successive revisioni dei testi.
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Nuovo OIC 16 in consultazione
Questi passi, nei quali è possibile riconoscere elementi di
contraddizione, sono stati rettificati nel nuovo principio n.
16, per il quale si è ormai esaurito il periodo di
consultazione: in esso, così viene spiegato:
88. Ai fini della determinazione del valore d’uso, può
farsi riferimento alla capacità di ammortamento, intesa
come differenza tra ricavi e costi futuri attesi non attualizzati
derivanti dall’utilizzo di un bene immobilizzato o di un
complesso di beni oggetto di valutazione.
9
Nuovo OIC 16 in consultazione
Poiché il recupero delle immobilizzazioni avviene normalmente
attraverso gli ammortamenti, la capacità di ammortamento implica che i
costi futuri attesi di produzione, inclusi gli ammortamenti, trovino negli
esercizi successivi, secondo una ragionevole aspettativa, adeguata
copertura attraverso i ricavi futuri attesi correlati al relativo utilizzo.
89. Le società possono utilizzare metodi alternativi per la stima del
valore d ’ uso, ad esempio utilizzando tecniche finanziarie quali
l ’ attualizzazione dei flussi di cassa netti futuri attesi derivanti
dall’utilizzo del bene immobilizzato o di un complesso di beni, fino al
termine della vita utile, compreso il flusso derivante dallo smobilizzo dei
beni.
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Il documento OIC 24
Anche il documento n. 24 attualmente in vigore contiene le
medesime spiegazioni potenzialmente contraddittorie, ma la
successiva versione pubblicata per consultazione ha
volutamente trascurato l ’ argomento, in quanto già all’epoca
della pubblicazione si era deciso di emanare un documento
apposito, che è stato pubblicato nei mesi scorsi e per il quale è
attualmente in scadenza il periodo previsto per la consultazione.
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Il documento OIC 9
Il nuovo principio sviluppa l’argomento proponendo “il
modello basato sull’attualizzazione dei flussi di cassa come
paradigma concettuale di riferimento per la determinazione
del valore recuperabile delle immobilizzazioni materiali e
immateriali, secondo un approccio di universale
accettazione e adottato dagli standard setters più
importanti a livello globale”
.
12
Il documento OIC 9
Con la precisazione, però, che “nella definizione puntuale della
regola contabile, tuttavia, si è voluto modulare l’applicazione del
modello sulla base delle dimensioni della società, così da
consentire ai soggetti di piccole dimensioni di evitare il
sostenimento di oneri sproporzionati rispetto ai benefici che
deriverebbero dall’adozione di tecniche complesse. In questo
senso va letta la proposta di consentire alle società di minori
dimensioni di utilizzare l ’ approccio semplificato basato sulla
capacità di ammortamento”.
13
Il documento OIC 9
Il documento si spinge poi (paragrafo 28) a fissare dei
parametri quantitativi, al di sopra dei quali le società
sarebbero “obbligate” ad adottare il metodo ritenuto “di
base”, mentre per le altre società tale adozione sarebbe
facoltativa. Ci si domanda se, in mancanza di disposizioni
normative in tal senso, i principi contabili possano
introdurre obblighi o divieti.
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Il documento OIC 9
•
•
Metodo dei flussi di cassa
attualizzati
•
Metodo della capacità di
ammortamento
•
Obbligatorio per le cd large
companies
valore d’uso come valore
attuale dei flussi di cassa
attesi
dall’immobilizzazione/UGC
Utilizzabile dalle entità che non
superano le dimensioni per
essere definiti large companies
valore d’uso come capacità di
ammortamento
(pari
alla
differenza tra ricavi e costi non
attualizzati derivanti dall’utilizzo
del cespite/CGU oggetto di
valutazione)
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Il documento OIC 9
Società che per due esercizi consecutivi superano due dei
tre seguenti limiti:
– numero medio dei dipendenti durante l’esercizio
superiore a 250
– totale attivo di bilancio superiore a 20 milioni di euro
– ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiori a
40 milioni di euro
16
Il documento OIC 9
• Fasi di calcolo:
– stimare i flussi finanziari futuri in entrata e in uscita che deriveranno
dall’uso continuativo dell’attività e dalla sua dismissione finale;
– applicare il tasso di attualizzazione appropriato a quei flussi finanziari
futuri.
• Elementi da considerare:
– aspettative in merito a possibili variazioni del valore o dei tempi di tali
flussi finanziari futuri;
– il valore del denaro nel tempo, rappresentato dal tasso corrente di
interesse privo di rischio di mercato;
– il prezzo per sostenere l’incertezza implicita nell’attività;
– altri fattori (mancanza di liquidità, che gli investitori rifletterebbero nella
determinazione del valore attuale dei flussi finanziari futuri che la
società si aspetta di ottenere dall’attività).
• Orizzonte temporale: 5 anni. Se necessario andare oltre, utilizzare
proiezioni fondate su tassi di crescita costante o in diminuzione
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Il documento OIC 9
•Il tasso utilizzato ai fini del calcolo del valore attuale è al
lordo delle imposte e riflette le valutazioni correnti del
mercato, tenendo conto:
– del valore temporale del denaro;
– dei rischi specifici dell’attività per i quali le stime dei
flussi finanziari futuri non sono state rettificate (se i
flussi sono già stati rettificati per tenere conto degli
elementi di rischio, non se ne tiene conto nel tasso).
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Il documento OIC 9
Approccio semplificato: basa la verifica della recuperabilità del valore delle
immobilizzazioni sui flussi di reddito prodotti dall’intera società, senza imporre
la segmentazione di tali flussi per singola immobilizzazione/UGC.
•Considerazioni:
•unità generatrice di cassa, nelle società di minori dimensioni, coincide spesso
con l’intera società;
•i flussi di reddito, se la dinamica del circolante si mantiene stabile,
approssimano i flussi di cassa;
•Al ricorrere di queste due condizioni, l’approccio semplificato tende a fornire
risultati simili all’approccio di base.
Se si è in presenza di una struttura degli investimenti complessa e formata da
rami di attività ben distinti e tra loro autonomi, l’OIC9 consiglia di adottare
l’approccio basato sulla capacità di ammortamento per singola
immobilizzazione/UGC.
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Un possibile equivoco
Si può ritenere che, almeno in parte, le difficoltà
interpretative
riscontrate
nell’ultimo
decennio
dai
commentatori dell’art. 2426, n. 3) potrebbero derivare da
una non accurata analisi del precedente n. 2).
Allo scopo di approfondire il significato attribuibile alle
parole del legislatore, è utile riportare un passo della
relazione accompagnatoria al disegno di legge delegata
127/91: essa, come è noto, ha modificato il testo del
codice civile; in particolare, l’art. 9 ha introdotto il nuovo art.
2426.
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Un possibile equivoco
La relazione così recita: «I nn. 2 e 3 disciplinano,
rispettivamente, l ’ ammortamento e le altre svalutazioni
delle immobilizzazioni: quanto al primo, la formula “in
relazione con la … residua possibilità di utilizzazione”
[sostanzialmente corrispondente a quella dell’art. 35, par. 1,
lettera b), della Direttiva] è sembrata la più idonea a
ricomprendere tutte le componenti dell’ammortamento
(usura fisica, superamento tecnologico, minore
alienabilità del prodotto ottenuto con l’impianto,
eccetera).
21
Un possibile equivoco
Quanto al n. 3, esso si riferisce sia alle svalutazioni di
immobilizzazioni non soggette ad ammortamento, sia alle
svalutazioni eccezionali di quelle ammortizzabili. Il divieto
di mantenere tali svalutazioni quando ne siano venute
meno le ragioni costituisce applicazione del principio
generale della rappresentazione veritiera e corretta.»
22
Un possibile equivoco
In primo luogo possiamo notare che l’art. 2426 n. 3) indica
chiaramente l ’ oggetto della valutazione come
“l’immobilizzazione”, al singolare, intendendo, quindi, il
singolo cespite, mentre il documento OIC, al paragrafo
12, accomuna il valore (recuperabile) della singola
attività ammortizzabile a quello della “unità generatrice
di cassa” (UGC), che normalmente non coincide con un
determinato bene, ma con un complesso organizzato e
può talora riferirsi all’intera azienda.
23
Un possibile equivoco
Risulta poi chiaramente che, secondo la relazione
ministeriale, tutti i fenomeni che influiscono, direttamente
o indirettamente, sul concetto di “residua possibilità di
utilizzazione ” devono essere tenuti presenti nella
predisposizione e nella periodica revisione dei piani
d’ammortamento.
24
Un possibile equivoco
Essi, lungi da provocare una svalutazione dei cespiti,
devono avere l ’ effetto di aumentare le quote
d’ammortamento ed incidere sulla determinazione del
risultato economico di periodo. Soltanto in casi
eccezionali e diversi da “ usura fisica, superamento
tecnologico, minore alienabilità del prodotto ottenuto con
l’impianto, eccetera”, che riguardino quella specifica
immobilizzazione, si dovrà procedere ad una sua
svalutazione.
25
Un possibile equivoco
Quest ’ ultima, inoltre, si deve adottare se il medesimo
fenomeno non può essere ragionevolmente rilevato
attraverso una congrua riduzione del periodo di vita utile,
con
conseguente
rimodulazione
del
piano
d’ammortamento: non a caso la relazione indica come
primi destinatari della norma i cespiti non soggetti ad
ammortamento e, solo in casi eccezionali, quelli
ammortizzabili.
26
Un possibile equivoco
A questo punto, sembra che nel documento OIC sia
presente una sovrapposizione fra gli elementi che
influenzano la determinazione della “residua possibilità
di utilizzazione” e che, ai sensi del n. 2) dell’art. 2426,
devono essere tenuti presenti nella formulazione del
piano d’ammortamento e quelli che, invece, portano a
riconoscere l ’ esistenza di un “ valore durevolmente
inferiore”, di cui al successivo numero 3).
27
Un possibile equivoco
Se esaminiamo, infatti, i fenomeni che il documento OIC
considera come indicatori di un possibile “ valore
durevolmente inferiore” (paragrafo 13), ci accorgiamo
che, generalmente, sono invece riconducibili proprio a fatti
che influenzano la “residua possibilità di utilizzazione” e
che quindi devono incidere sul piano d’ammortamento.
Inoltre il documento distingue gli indicatori a seconda che
l’impresa adotti il metodo dei flussi di cassa o quello della
capacità di ammortamento. Ciò sorprende, perché tali
indicatori dovrebbero essere indipendenti dal metodo
che l’impresa assume per stimare l’entità della
svalutazione.
28
Un possibile equivoco
Gli indici proposti dal documento nel caso di scelta del
metodo dei flussi di cassa sono i seguenti.
Nel valutare se esiste un’indicazione che
un’attività/UGC possa aver subito una perdita durevole
di valore, la società considera, come minimo, i seguenti
indicatori:
a. il valore di mercato di un’attività è diminuito
significativamente durante l’esercizio, più di
quanto si prevedeva sarebbe accaduto con il
passare del tempo o con l’uso normale
dell’attività in oggetto;»
29
Un possibile equivoco
Da sola, la diminuzione del valore di mercato del cespite
è irrilevante: se però essa è determinata dal logorio
fisico del bene, o dalla sua obsolescenza economica
(uso normale dell’attività), tutto ciò comporta la
necessità di rivedere la previsione della residua
possibilità di utilizzo, ai fini della determinazione di
diverse quote d ’ ammortamento. È difficile, invece,
accomunare il concetto di “valore di mercato” a quello
di “fenomeno eccezionale”: soltanto in questo caso,
infatti, si potrebbe rilevare un valore durevolmente
inferiore.
30
Un possibile equivoco
b. «durante l ’ esercizio si sono verificate, o si
verificheranno nel futuro prossimo, variazioni
significative con effetto negativo per l ’ entità
nell’ambiente tecnologico, di mercato, economico
o normativo in cui l’entità opera o nel mercato cui
un’attività è rivolta;»
31
Un possibile equivoco
Trattasi ad evidenza di fenomeni di carattere generale,
che nulla hanno a che vedere con la specifica
immobilizzazione, cui chiaramente la norma civilistica si
riferisce: di essi l’impresa dovrà tener conto, attraverso
congrui accantonamenti a fondi rischi o fondi spese
future.
32
Un possibile equivoco»
c. «nel corso dell’esercizio sono aumentati i tassi di
interesse di mercato o altri tassi di rendimento degli
investimenti, ed è probabile che tali incrementi
condizionino il tasso di attualizzazione utilizzato nel
calcolo del valore d’uso di un’attività e riducano il
valore equo;»
33
Un possibile equivoco»
Ad una prima lettura, risulta difficile comprendere il nesso
fra l’andamento dei tassi d’interesse ed il valore di un
macchinario, di un impianto, di un arredo, ma, a ben
riflettere, probabilmente ci troviamo in presenza di un
esempio della sovrapposizione di elementi in precedenza
accennata: l’andamento dei tassi d’interesse incide su di
una delle metodologie proposte per la quantificazione del
valore durevolmente inferiore, da eseguirsi una volta
accertata la sua esistenza, ma non serve come indice del
fatto che il cespite debba essere svalutato.
34
Un possibile equivoco
d. «il valore contabile delle attività nette della società è
superiore al loro valore equo stimato della società
(una tale stima sarà effettuata, per esempio, in
relazione alla vendita potenziale di tutta la società o
parte di essa);»
35
Un possibile equivoco
Sembra una ripetizione del concetto espresso al punto a),
salva l’indulgenza verso l’utilizzo del termine “valore
equo”.
36
Un possibile equivoco
e. «l ’ obsolescenza o il deterioramento fisico di
un’attività risulta evidente;»
37
Un possibile equivoco
Questo elemento può davvero dimostrare il contrario,
rispetto a quanto ipotizzato dal documento: se si tratta di
obsolescenza o di deterioramento fisico, non v’è dubbio
che debba influire sul piano d’ammortamento e non certo
su di un ipotetico valore durevolmente inferiore. Se, invece,
si tratta della rilevazione di un errore di valutazione
commesso negli esercizi precedenti, si deve far
riferimento al documento OIC 29 e non al numero 9.
38
Un possibile equivoco
f. «nel corso dell’esercizio si sono verificati significativi
cambiamenti con effetto negativo sulla società,
oppure si suppone che si verificheranno nel prossimo
futuro, nella misura o nel modo in cui un’attività viene
utilizzata o ci si attende sarà utilizzata. Tali
cambiamenti includono casi quali:
• L’attività diventa inutilizzata,
• piani di dismissione o ristrutturazione del settore
operativo al quale l’attività appartiene,»
39
Un possibile equivoco
Se il cespite oggetto di valutazione risulta inutilizzabile, o
se ne viene comunque decisa la dismissione, sicuramente
si deve abbandonare il concetto di “valore d’uso” e
sostituirlo con quello di “valore di realizzo diretto”, con la
conseguenza che quest’ultimo può ben essere inferiore al
netto contabile, in modo non soltanto “durevole”, ma
definitivo.
40
Un possibile equivoco
•«piani di dismissione dell’attività prima della data
prima prevista,»
41
Un possibile equivoco
A differenza di quanto visto al punto precedente, se si è
in presenza di un cambiamento nei piani di dismissione
dei cespiti ammortizzabili, che riduce la revisione di vita
utile dei medesimi, ciò deve avere le proprie
conseguenze sui piani d ’ ammortamento e non
sull’ipotesi che i cespiti risultino di valore inferiore al
netto contabile, a meno che si consideri il fenomeno di
carattere eccezionale.
42
Un possibile equivoco
• «ristabilire la vita utile di un’attività come definita
invece che indefinita;»
43
Un possibile equivoco
Ancora una volta è fuori luogo parlare di “ valore
durevolmente inferiore”: si tratta di predisporre un piano
d’ammortamento per un cespite che prima non l’aveva;
è la conferma della volontà degli estensori di inserire a
tutti i costi elementi degli IAS/IFRS, anche quando non
se ne ravvisa alcun bisogno, tanto più che nel nostro
ordinamento non esiste uno specifico trattamento di
immobilizzi di “durata indefinita”, ma soltanto di “durata
infinita”, che non vengono ammortizzati, mentre tutti gli
altri sono assoggettati a tale procedura.
44
Un possibile equivoco
g. «dall ’ informativa interna risulta evidente che
l ’ andamento economico di un ’ attività è, o sarà,
peggiore di quanto previsto. In tale contesto,
l’andamento economico include i risultati operativi e i
flussi finanziari/reddituali.»
45
Un possibile equivoco
È incomprensibile: cosa vuol dire “andamento economico
di un ’ attività ” ? Se, come sembrerebbe dalla frase
successiva, ci si riferisce alla capacità di ammortamento o
all’attualizzazione dei flussi finanziari, si sovrappone ancora
una volta il concetto di indice di possibile valore
durevolmente inferiore a quello inerente la fase successiva
del tentativo di calcolarne l’entità.
46
Un possibile equivoco
Se invece l’impresa adottasse il metodo della capacità di
ammortamento, gli indicatori sarebbero soltanto due:
• l’esercizio si è chiuso con una perdita non dovuta a fattori
contingenti e non vi è sicurezza del pronto recupero delle
condizioni di equilibrio economico negli esercizi
immediatamente successivi;
•si sono verificate mutazioni nel contesto in cui opera la
società che lasciano presupporre l’impossibilità di
continuare a sfruttare in modo pieno la capacità produttiva
esistente.
47
Un possibile equivoco
Appare evidente che entrambi gli indicatori si riferiscono a
fenomeni che nulla hanno a che vedere con il singolo
cespite.
Particolarmente grave sarebbe l’applicazione di questa
procedura ad aziende in crisi: ne deriverebbe che in caso di
perdite considerate durevoli, l’impresa sarebbe obbligata a
svalutare tutte le immobilizzazioni, con la conseguenza
di aggravare enormemente la crisi, dovendo imputare
all’esercizio, già in perdita, tutte le minusvalenze delle
immobilizzazioni.
48
Un possibile equivoco
Vi è poi una chiara sovrapposizione con il principio di
continuità aziendale: in caso di perdite durevoli, occorre in
primo luogo stabilire se sussistono le condizioni per la
continuazione dell’attività ex art. 2423-bis c. c.; in caso
affermativo, non si vede perché debbano essere svalutate
le immobilizzazioni, in caso negativo, non si devono
applicare principi ordinari di valutazione, ma si deve
ricorrere a criteri straordinari.
49
Un possibile equivoco
L’incerta distinzione dei due concetti appare anche dal
successivo paragrafo 14, in cui si dice che «se esiste
un ’ indicazione che un ’ attività possa aver subito una
perdita durevole di valore, ciò potrebbe rendere opportuno
rivederne la vita utile residua, il criterio di ammortamento o
il valore residuo e rettificarli conformemente, a prescindere
dal fatto che la perdita venga poi effettivamente rilevata».
50
Un possibile equivoco
Bisognerebbe specificare che le due procedure sono
alternative, ma, soprattutto, che la procedura prevista dal n. 2)
del 2426 è sempre obbligatoria e prevalente, mentre quella
prevista dal successivo n. 3) è residuale.
51
Conclusioni
In conclusione, per ritenere che un immobilizzo possa essere
di valore durevolmente inferiore al costo storico ridotto dagli
ammortamenti effettuati, si deve essere in presenza di un
fenomeno che, per cause eccezionali, non riguardanti,
quindi, il logorio fisico del bene, né la sua eventuale
obsolescenza, indichi che quel bene non è più in grado di
fornire in modo conveniente i servizi per ottenere i quali
esso era stato acquisito.
52
Conclusioni
Se il cespite è destinato ad uscire dal ciclo produttivo, il
“minor valore” è dato esclusivamente dal suo presunto
realizzo diretto mediante cessione o demolizione;
53
Conclusioni
Se, invece, malgrado il fenomeno riscontrato, l ’ impresa
decide di continuare ad utilizzare il cespite, bisogna
assoggettare ad ammortamento un “nuovo” valore di carico,
scelto in modo tale che le quote d’ammortamento incidano
sul costo complessivo del prodotto ottenuto attraverso
l’utilizzo del bene strumentale per un importo compatibile con
il presumibile prezzo di vendita del prodotto stesso.
54
Conclusioni
Come indicato nel documento OIC 16, pubblicato per
consultazione, il nuovo valore può essere stimato anche
mediante l ’ attualizzazione dei flussi di cassa attesi
dall’utilizzo del cespite, se l’impresa è dotata degli strumenti
contabili necessari allo scopo.
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Conclusioni
L ’ esigenza di rettificare il valore deriva dai principi di
prudenza e di competenza economica: se così non si
facesse, verrebbe rinviato al futuro, attraverso il processo di
ammortamento, un componente straordinario di reddito, che
deve invece essere imputato all’esercizio in corso alla data
del fenomeno rilevato.
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Un possibile equivoco