Marisa Eramo
La disciplina dei compensi
dopo il decreto
liberalizzazioni
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Padova 7 maggio 2012
La disciplina dei compensi dopo il decreto liberalizzazioni
Padova 7 maggio 2012
Onerosità del contratto d’opera intellettuale
• Onerosità si presume
• Elemento naturale ma non essenziale: le parti possono
escludere il diritto al compenso o subordinarlo a condizione
(C. Cass.)
• Misura del compenso adeguata (art. 2233 c.c.)
a) all’importanza dell’opera prestata
b) al decoro della professione
• La gratuità della prestazione non può ammettersi qualora
a) sia leso il prestigio della professione,
b) non sia garantita la qualità della prestazione,
c) si pongano in essere comportamenti che danno luogo ad
illecita concorrenza fra professionisti
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La disciplina dei compensi dopo il decreto liberalizzazioni
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Modalità di determinazione del compenso
Art. 2233 cod. civ. + Art. 9 DL 24 gennaio 2012, n. 1
 Accordo fra le parti
(principio ribadito art. 9, DL1/2012)
 Tariffe professionali
(abrogate dall’art. 9, DL 1/2012)
 Usi
 Giudice
(in tutti i casi di mancata determinazione consensuale)
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La disciplina dei compensi dopo il decreto liberalizzazioni
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Accordo fra le parti
 La misura del compenso è previamente resa nota al cliente
con un preventivo di massima
 Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito al
momento del conferimento dell'incarico professionale, nelle
forme previste dall'ordinamento
 Il compenso deve essere adeguato in ogni caso
all'importanza dell'opera e va pattuito indicando per le
singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di
spese, oneri e contributi. (Si riprende quanto già disposto
dall’art. 2233 comma 2, cod. civ., senza il richiamo al decoro)
 La norma non impone che il compenso sia stabilito per
iscritto (Il preventivo reso in forma scritta, sottoscritto dal cliente,
potrebbe diventare parte integrante del contratto e ad esso
potrebbe farsi riferimento per la determinazione del compenso in
relazione all’incarico conferito)
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Oneri informativi del professionista
Al momento del conferimento dell’incarico il professionista
deve informare il cliente:
o sull’esistenza della polizza assicurativa
o sul grado di complessità della causa (questioni di
routine, questioni di media difficoltà o pratiche che
richiedono un approfondimento maggiore)
o sugli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento
fino alla conclusione dell’incarico. Oltre alle attività
necessarie, sarebbe preferibile indicare anche gli oneri
eventuali (prevedibili) legati all’andamento della
prestazione
(segue)
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La disciplina dei compensi dopo il decreto liberalizzazioni
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Oneri informativi del professionista
(segue)
Qualora, nel corso dello svolgimento della prestazione
professionale, si superino gli oneri ipotizzati comunicati al cliente
il professionista dovrebbe informarne il cliente.
Il problema potrebbe superarsi con una determinazione del
compenso di tipo modulare che specifichi l’importo richiesto in
relazione alle singole prestazioni, necessarie ed eventuali.
Si consiglia la previsione di una clausola di salvaguardia, che
faccia salve circostanze non previste o non prevedibili dalle parti,
che implicano una integrazione del compenso sulla base di una
nuova negoziazione, considerato che per tutta l’attività giudiziale
appare impossibile ipotizzare tutte le vicende processuali che si
possono verificare.
 Anche se la legge non lo impone, è preferibile che a tale onere
informativo si provveda in forma scritta
 Valutazioni deontologiche in ordine agli oneri informativi (dovere
di lealtà e correttezza)
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La disciplina dei compensi dopo il decreto liberalizzazioni
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Determinazione giudiziale dei compensi
 L’articolo 9 del decreto liberalizzazione non prevede
che la mancata pattuizione del compenso al
momento del conferimento dell’incarico, ovvero la
mancata formulazione del preventivo, configuri
un’ipotesi di nullità del contratto
 Ogni qualvolta il compenso non sia stabilito fra le
parti, il professionista potrà ricorrere al giudice per
la liquidazione del compenso ai sensi dell’art. 2233
cod. civ.
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Il parere di liquidazione dell’Ordine
I Consigli degli Ordini possono, in ogni caso,
continuare a liquidare le parcelle che si riferiscono ad
incarichi conclusi e/o assunti dai professionisti prima
dell’entrata in vigore del decreto “liberalizzazioni” e
per i quali non sia stato previamente concordato con il
cliente il compenso
In tal senso depongono:
• art. 11 delle preleggi
• comma 3, art. 9, DL 1/2012
• risposta del Ministro della Giustizia all’interrogazione
parlamentare 2 febbraio 2012
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La struttura della tariffa
DM 2 settembre 2010, n. 169
•
•
•
•
TITOLO I – Norme generali (artt. 1-16)
TITOLO II – Rimborso di spese (artt. 17-18)
TITOLO III – Indennità (art. 19)
TITOLO IV – ONORARI
 Capo I - principi generali (artt. 20-24)
 Capo II – Onorari graduali (artt. 25-26)
 Capo III – Onorari specifici (artt. 27 – 55)
• TITOLO V – Norme finali e transitorie (artt. 56-57)
I rimborsi di spese e le indennità sono cumulabili in ogni
caso tra di loro e con gli onorari, salvo che non sia prevista
un’espressa deroga (art. 2)
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La disciplina dei compensi dopo il decreto liberalizzazioni
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Articolo 3 (Criteri per la determinazione dei compensi applicabili)
•
È fissato il principio della determinazione in misura

fissa
- dei rimborsi, spese (salvo il caso previsto dal comma 4
dell’art. 18.- spese accessorie)
- delle indennità (salvo il caso della lettera d) dell’art. 19 domiciliazione)

variabile degli onorari
•
Per la concreta determinazione degli onorari previsti dalla
presente tariffa, si deve far riferimento alla natura, alle
caratteristiche, alla durata ed al valore della pratica. Si
deve inoltre tenere conto del risultato economico
conseguito, nonché dei vantaggi anche non patrimoniali
derivati al cliente.
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Titolo IV (Onorari) – Capo I (Principi generali)
Gli onorari si distinguono in:
• onorari specifici: determinati unitariamente in relazione
all’esecuzione dell’incarico;
• onorari graduali: determinati con riferimento al costo delle
singole prestazioni svolte per l’adempimento dell’incarico.
– Gli onorari graduali sono cumulabili con gli onorari specifici, salvo che
il cumulo sia espressamente escluso nelle correlative norme tariffarie;
– in caso di cumulo, gli onorari graduali applicabili non possono essere
superiori a quelli previsti per il terzo scaglione
•
In alternativa, le parti possono preconcordare gli onorari.
Salvo diversi accordi tra le parti, gli onorari preconcordati
comprendono i rimborsi per le spese generali di studio e non sono
cumulabili con le indennità di cui all’articolo 19.
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Articolo 4 (valore della pratica)
•
il valore della pratica è stabilito facendo riferimento ai
parametri indicati nei singoli articoli della tariffa.
il capitale sociale (art. 26, art. 37);
(art. 38);
il patrimonio netto (art. 26, art. 37);
le imposte, le tasse e i contributi, le sanzioni
il valore dei beni (art. 29, art. 39);
e gli interessi (art. 47, art. 48);
il valore dell’attivo patrimoniale (art. 29 e art. le entrate lorde, i ricavi ed i profitti, le
41);
ritenute operate, i valori imponibili, non
il totale delle attività al lordo delle poste
imponibili ed esenti, il valore dichiarato dei
rettificative, nonché delle partite di giro e
beni, dei contributi o delle agevolazioni
conti d’ordine al netto delle perdite (art. 34); richieste (art. 47);
l’ammontare complessivo delle attività e
il totale della massa attiva ereditaria
passività che non siano poste rettificative (articolo 50);
dell’attivo (art. 31);
il valore delle attività realizzate (art. 30);
il volume d’affari (art. 33);
le passività definitivamente accertate (art.
l’ammontare complessivo dei componenti 30, art. 43),
positivi di reddito lordi (art. 34, art. 37);
le attività accertate (art. 51).
le entrate degli enti e il fondo di dotazione
• Qualora il valore della pratica non sia determinato o
determinabile, si assume a riferimento il valore massimo
del terzo scaglione di cui all’articolo 26.
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Articolo 4 - commi 3 e 4 - interventi del Consiglio dell’Ordine
Qualora vi sia una manifesta sproporzione tra le prestazioni svolte
e gli onorari stabiliti, con riferimento al valore della pratica
l’intervento del Consiglio dell’ordine
A) può essere richiesto, concordemente dalle parti, per tutte le
tipologie di prestazioni, ai sensi dell’articolo 12, comma 1, lett. h),
D.Lgs. 139/2005.
Il Consiglio dell’Ordine determina gli onorari secondo criteri e
misure di equità, tenuto conto della gravità della sperequazione,
nonché dell’entità dell’impegno professionale.
B) Su istanza documentata del professionista o del cliente, per le
prestazione di cui agli articoli 26, 31, 45, 47, 48 e 50 TP.
Il Consiglio dell’Ordine determina gli onorari secondo criteri e
misure di equità, tenuto conto della gravità della sperequazione,
nonché dell’entità dell’impegno professionale e comunque nei limiti
dei massimi previsti dai citati articoli.
Il cliente è convocato per essere sentito in sede di rilascio del
parere di liquidazione
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Il parere di liquidazione dell’Ordine
dopo l’emanazione del decreto liberalizzazioni
 Norme di legge che prevedono il rilascio del parere di
liquidazione dell’ordine:
o Art. 12, D.Lgs. 28 giugno 2005
o Art. 2233 cod. civ.
o Artt. 633 e 636 cod. proc. civ.
 Il parere dovrà essere rilasciato non solo fino a quando le
tariffe professionali continueranno a costituire la base di
riferimento per le liquidazioni giudiziali ai sensi del nuovo
comma 3 dell’art. 9 del decreto liberalizzazioni introdotto
dal Senato in sede di conversione, ma anche oltre tale
periodo.
(segue)
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Il parere di liquidazione dell’Ordine
dopo l’emanazione del decreto liberalizzazioni
(segue)
 Il parere previsto dagli artt. 633 e 636 c.p.c., richiesto per
l’emissione del decreto ingiuntivo, deve essere rilasciato
solo laddove esista una tariffa legalmente approvata.
(Venendo meno la tariffa professionale, viene sicuramente meno
anche la funzione del parere di liquidazione, essendo questo lo
strumento mediante il quale l’Ordine esprime una valutazione
tecnica sulla corretta applicazione della tariffa professionale)
 Il parere previsto dall’art. 2233 cod. civ. è del tutto
svincolato dall’esistenza della tariffa professionale. (deve
continuare ad accompagnare la liquidazione giudiziale dei
compensi. Non deve configurarsi come un parere che si esprime
sulla corretta applicazione della tariffa, bensì come parere che
supporta il giudice nella comprensione della complessità della
prestazione resa. Quindi, non avrà ad oggetto la quantificazione
dei compensi, bensì dovrà fornire indicazioni su tutti gli elementi
che caratterizzano la prestazione resa)
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Intervento del cliente nel procedimento di rilascio
del parere di liquidazione dell’Ordine
 TAR Lazio, Sez. Terza Quater, sentenza 196/2012 ha
disposto l’annullamento del parere di liquidazione rilasciato
dal Consiglio dell’ordine degli avvocati Velletri per
violazione art. 7, L. 241/1990 (obbligo di comunicazione
dell’avvio del procedimento ai soggetti nei confronti dei quali il
provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a
quelli che per legge debbono intervenirvi)
 Parere di liquidazione atto oggettivamente e
soggettivamente amministrativo, che investe attività
discrezionale e non vincolata dell’ordine
 Il cliente ha così il diritto di prendere visione degli atti del
procedimento e di presentare memorie scritte e documenti,
che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano
pertinenti all'oggetto del procedimento (Nei casi di
sperequazione previsti dall’art. 4 TP il cliente deve essere
convocato e ascoltato prima del rilascio parere)
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La disciplina dei compensi dopo il decreto liberalizzazioni
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Diritto del professionista al compenso
• Iscrizione all’albo
(art. 2231 c.c. – la Cass. ha talvolta precisato che
l’iscrizione in albo ed il conseguente diritto ad esigere il
compenso è richiesta solo per le attività riservate, altre
volte la stessa Corte ha previsto che l’art. 2231 si
applichi anche per le attività tipiche indicate
nell’ordinamento professionale)
• Conferimento dell’incarico
(presupposto essenziale per l’esistenza del rapporto
professionale. Sarebbe opportuno che l’incarico fosse
conferito per iscritto)
• Esecuzione della prestazione
(obbligazione di mezzi e non di risultato)
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Prescrizione del diritto al compenso
•
prescrizione presuntiva triennale (art. 2956, n. 2, c.c.)
decorrenza dal
a) compimento della prestazione,
b) per le opere non terminate, dall’ultima prestazione.
• prescrizione decennale (art. 2959 c.c.),
quando il cliente che oppone la prescrizione triennale
ammetta di essersi avvalso dell’opera del professionista e
sostenga di non aver provveduto al pagamento del
compenso.
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Prescrizione della richiesta di liquidazione
•
Ipotesi 1 (TAR Veneto decisione 11 dicembre 1975, n.
728)
“il professionista ha un diritto perfetto ad ottenere il
pagamento degli onorari per lo svolgimento dell’attività
professionale e quindi fa valere un diritto soggettivo
anche quando chiede il prescritto parere sulla
liquidazione della parcella al proprio ordine professionale,
dato che tale atto costituisce un necessario presupposto
per il successivo conseguimento delle spettanze stesse”.
Prescrizione triennale/decennale (fino a quando è
utilizzabile il parere dell’Ordine per la tutela del diritto
al compenso)
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Prescrizione della richiesta di liquidazione
•
Ipotesi 2 (orientamento maggioritario giurisprudenza
e dottrina)
il parere sulla parcella espresso dall’ Ordine, non ha
natura decisoria ma è una delle manifestazioni in cui si
esplica la funzione consultiva attribuita agli enti
professionali. Il parere ha carattere di vero e proprio atto
amministrativo impugnabile autonomamente innanzi al
giudice amministrativo. Il professionista che si ritenga leso
dal parere espresso dal Consiglio dell’Ordine presenta
una situazione di interesse legittimo, correlata ad un
interesse pubblico protetto da norme di azione, e deve
difendere la propria posizione davanti al giudice
amministrativo .
Decadenza dal diritto (la legge non fissa nessun termine)
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