Le leggi di sistema
La legge Mammì (223/90)
Sentenza n. 420/94
La legge Maccanico (249/97)
Sentenza n. 466/02
La legge Gasparri (112/94)
Testo unico (177/05)
1
Pluralismo e concorrenza
Definizione di pluralismo
– Il pluralismo non è indicato in nessuna Carta
costituzionale, ma riceve egualmente tutela,
sia pure con sfumature diverse
•Stati Uniti: il pluralismo non è parte della libertà
di espressione, in quanto quest’ultima è un diritto
negativo in opposizione allo Stato che non può,
pertanto, adottare alcuna misura positiva;
•Europa: il pluralismo non costituisce un limite
alla libertà di espressione, ma ne è parte
integrante, con possibili risvolti positivi, tanto che
lo Stato è tenuto ad assicurare il pluralismo.
2
Pluralismo e concorrenza
Definizione di pluralismo
– Corte costituzionale tedesca (sent.
57295/81): l’essenza del pluralismo risiede
nella costruzione di un opinione individuale
e pubblica ed è condizione essenziale per
l’esercizio effettivo della libertà di
espressione. Implica due aspetti:
•Libertà di esprimere e diffondere le proprie
opinioni;
•Diritto di conoscere le opinioni espresse da altri.
3
Pluralismo e concorrenza (segue)
Definizione di pluralismo
– Consiglio costituzionale francese (sent.
217/86): il pluralismo delle opinioni è di per
sé un valore costituzionale, perché in
mancanza non sarebbe effettivo il diritto di
manifestare liberamente le proprie opinioni
garantito dalla Dichiarazione del 1789.
4
Pluralismo e concorrenza (segue)
Definizione di pluralismo
– Corte costituzionale italiana (sent. 225/74):
la libertà di espressione implica il diritto non
già di possedere, ma di accedere a tutti i
mezzi di espressione disponibili alla luce del
principio di eguaglianza: quest’ultimo
verrebbe violato se solo poche voci
potessero accedere ai mezzi audiovisivi.
5
Pluralismo e concorrenza (segue)
Pluralismo e monopolio pubblico
- Corte costituzionale tedesca (sent.
12205/61): nel confronto con la stampa, la
televisione presenta un numero
necessariamente limitato di operatori a
causa della scarsità delle risorse e dei costi
elevati degli investimenti infrastrutturali.
Per tale ragione, il monopolio pubblico
costituisce un modo per salvaguardare la
libertà di espressione.
6
Pluralismo e concorrenza (segue)
Pluralismo e monopolio pubblico
- Consiglio costituzionale francese (sent.
217/86): spetta al legislatore
eventualmente riservare l’attività
radiotelevisiva allo Stato, in quanto il
servizio pubblico non assume una rilevanza
costituzionale, purché l’obiettivo sia un
servizio pubblico conforme ai principi
costituzionali di imparzialità e pluralismo.
7
Pluralismo e concorrenza (segue)
Pluralismo e monopolio pubblico
- Corte costituzionale italiana (sentt. 59/60 e
225/74): poiché la scarsità delle risorse crea
delle condizioni di oligopolio di fatto, è
preferibile un oligopolio pubblico ad uno
privato a condizione di assicurare condizioni
di pluralismo interno.
8
Pluralismo e concorrenza (segue)
Pluralismo e televisione commerciale
 Corte costituzionale tedesca (sentt.
12205/61, 31314/71, 73118/86): il libero
mercato porterebbe inevitabilmente al
formarsi di posizioni dominanti; la
televisione commerciale è legittima a
condizione che vi siano norme
anticoncentrazionistiche ed un efficace
servizio pubblico.
9
Pluralismo e concorrenza (segue)
Pluralismo e televisione commerciale
 Consiglio costituzionale francese (sent.
217/86): l’unico strumento per tutelare il
pluralismo è il controllo delle concentrazioni
che assicuri un numero congruo di voci
indipendenti e un livello sufficiente di
pluralismo esterno.
10
Pluralismo e concorrenza (segue)
Pluralismo e televisione commerciale
 Corte costituzionale italiana (sentt. 148/81,
826/88, 420/94): la televisione
commerciale richiede condizioni di
pluralismo esterno, altrimenti sarebbe a
rischio la libertà di espressione. Le ordinarie
norme a tutela della concorrenza non
sarebbero sufficienti, perché un oligopolio
lesivo del pluralismo non vi sarebbe di per
sé in contrasto.
11
Pluralismo e concorrenza (segue)
Pluralismo e Unione europea
– Nelle costituzioni di tutti gli Stati membri è riconosciuta
la libertà di espressione come diritto fondamentale; in
alcune è previsto anche il diritto di ricevere
informazioni. Il pluralismo è considerato parte
integrante della libertà di espressione.
– Le istituzioni comunitarie non possono agire in
contrasto con le tradizioni costituzionali degli Stati
membri: tra queste rientrano senz’altro le
interpretazioni delle corti costituzionali di Germania,
Italia e Francia, le quali possono ritenersi conformi alle
tradizioni anche degli altri Stati membri
12
Pluralismo e concorrenza (segue)
Pluralismo e Unione europea
– L’art. 10 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo
costituisce una fonte interpretativa aggiuntiva rispetto
alle tradizioni costituzionali. L’art. 11 della Carta dei
diritti fondamentali di Nizza include anche il pluralismo
dei media nell’elenco dei diritti e, sebbene non sia
ancora vincolante, è destinata a diventarlo una volta
incorporata nella Costituzione europea.
– L’Unione europea non detiene una competenza
specifica volta ad adottare delle azioni positive a tutela
del pluralismo, ma è in ogni caso tenuta ad ispirarsi a
questo principio sia pure solo in termini “negativi”.
13
Pluralismo e concorrenza (segue)
Il mercato televisivo
– Televisione gratuita:
•Produzione,
•Programmazione (packaging)
•Trasmissione.
– Televisione a pagamento:
•Produzione,
•Programmazione (packaging),
•Aggregazione dei canali in bouquet,
•Trasmissione,
•Accesso condizionato.
14
Pluralismo e concorrenza (segue)
I mezzi trasmissivi
– Terrestre:
•Si tratta del mezzo trasmissivo più antico e
diffuso, molto costoso negli investimenti in
infrastrutture: le antenne terrestri devono
ricevere il segnale da un’antenna centrale e
dirigerlo verso le frequenze hertziane che lo
devono trasportare verso le antenne dei
telespettatori;
•Condizionato dalla scarsità delle risorse,
problema che non troverà soluzione neppure nella
digitalizzazione.
15
Pluralismo e concorrenza (segue)
I mezzi trasmissivi
– Cavo:
•Mezzo trasmissivo unidirezionale dove un
operatore, una volta ricevuti i canali tramite un
antenna hertziana o satellitare, li distribuisce
attraverso la propria rete, assemblandoli in
bouquet che il consumatore può ricevere una
volta connesso alla rete presente nella propria
abitazione (cablata).
•Dati gli elevati costi iniziali, l’operatore via cavo è
spesso un monopolista nella propria area di
copertura.
•La tendenza verso le concentrazioni, in assenza
di regole sull’accesso, potrà creare condizioni di
monopolio anche in un futuro digitale di fibra
ottica.
16
Pluralismo e concorrenza (segue)
I mezzi trasmissivi
– Satellite:
•Il segnale viene trasmesso dal centro di
produzione ad una stazione di up-link che lo invia
ad uno specifico transponder
noleggiato/acquistato dall’emittente su un
satellite collocato in un’orbita geostazionaria che
assicuri la desiderata copertura geografica
attraverso la proiezione del cd. cono d’ombra sulla
crosta terrestre. Il segnale ritrasmesso dal
transponder può essere ricevuto da apposite
antenne paraboliche.
•La trasmissione satellitare presenta problemi di
scarsità di risorse, perché ogni area geografica
può essere coperta da un numero limitato di
satelliti dato che lo spazio nell’orbita
geostazionaria non è infinito.
17
Pluralismo e concorrenza (segue)
I mezzi trasmissivi
– Altri mezzi:
•Le antenne a onda corta sono utilizzate
in Finlandia in sostituzione del cavo in
aree scarsamente popolate dove non
sussistono problemi di barriere fisiche
suscettibili di ostacolare la propagazione
del segnale.
•Le trasmissioni attraverso le linee
telefoniche con tecnologia DSL è in fase
sperimentale.
18
Pluralismo e concorrenza (segue)
I mercati nazionali - Germania
– La televisione gratuita è suddivisa in tre blocchi:
•Emittenti pubbliche (ARD e ZDF) con audience del
42%;
•Emittenti RTL di proprietà CLT-Bertelsmann (RTL,
RTL2, Super RTL, Vox) con audience del 27%;
•Emittenti di proprietà Kirch (SAT 1, Kabel 1, Pro 7) con
audience del 22%.
– La televisione a pagamento vede Kirch come unico
operatore attraverso la piattaforma Premiere di cui
possiede il sistema di accesso condizionato.
– Anche la rete vi cavo si basa su tecnologie Kirch e di
Kirch è l’archivio cinematigrafico più vasto della
Germania.
19
Pluralismo e concorrenza (segue)
I mercati nazionali – Regno Unito
– La televisione free è dominata dall’emittenza pubblica e
alcuni canali privati:
•BBC, BBC2 e BBC World sono finanziate solo dal canone,
•Channel 4 è servizio pubblico finanziato dalla pubblicità,
•Channel 3/ITV è il principale canale commerciale a gestione
regionale,
•Dal 1997 opera come canale commerciale Channel 5,
controllato dal lussemburghese CLT (che in Germania controllo
RTL con Bertelsmann).
– La televisione a pagamento è dominata da BSkyB di
NewsCorp. Il tentativo di lanciare una piattaforma DTT da
parte di ITV-Digital è fallito nel 2003, sostituito ora dalla
piattaforma digitale gratuita Freeview.
20
Pluralismo e concorrenza (segue)
I mercati nazionali – Francia
– Il mercato gratuito vede pochi operatori:
•France 2 e France 3 come emittenti pubbliche,
•TF1 (controllata da Bouygues) e M6 (controllata
dal lussemb. CLT).
– Il mercato a pagamento è il più variegato
d’Europa con tre operatori:
•Canal + (controllato da Vivendi), la prima
piattaforma digitale,
•TPS (joint venture controllata da TF1, M6, France
Télecom) che, benché minore, gode della
partecipazione delle principali emittenti free,
•AB Sat, specializzata in servizi interattivi.
21
Pluralismo e concorrenza (segue)
I mercati nazionali – Italia
– Il mercato della televisione free è caratterizzato
dal duopolio Rai-Mediaset che insieme detengono
il 90% dell’audience. Del gruppo Fininvest fa parte
anche Medusa che detiene un vasto archivio
cinematografico e la maggiore agenzia di
pubblicità, Publitalia, con ciò facendo apparire il
mercato fortemente concentrato anche in modo
verticale.
– Il mercato della televisione a pagamento è gestito
in condizioni di monopolio da Sky Italia (NewsCorp
e Telecom Italia in posizione di minoranza).
22
Pluralismo e concorrenza (segue)
Norme antitrust - Germania
- Potere dominante sulle opinioni:
-il pluralismo esterno è garantito se nessun operatore
esercita un potere dominanti sulla formazione delle
opinioni.
-Tale posizione si presume raggiunta in presenza di
un’audience del 30%, con possibilità per l’emittente di
provare il contrario; tale posizione è raggiunta anche in
caso di audience del 25% accompagnata da una
posizione dominante in un mercato correlato (stampa,
pubblicità e radio, non anche servizi come sistemi di
accesso condizionato).
-Alcune situazioni consentono uno sconto di punti
percentuali: del 2% in presenza di finestre regionali, del
3% in caso di trasmissioni affidate a produttori
indipendenti.
23
Pluralismo e concorrenza (segue)
Norme antitrust - Germania
- Misure per il pluralismo interno ed esterno:
-Le soglie di intervento per la tutela del pluralismo interno
sono il 10% di audience nel caso di un singolo canale, con la
conseguenza che l’operatore dovrà attribuire sei mesi di
trasmissione a terze parti indipendenti;
-Se l’operatore ha due reti, l’audience non deve superare in
totale il 20% e l’obbligo delle finestre di programmazione si
applica alla rete con l’audience più elevato.
-Le misure correttive sono l’impossibilità di rilasciare una
licenza ad un operatore con uno share del 25% e – a scelta
dell’operatore – la dismissione di rami d’azienda, finestre di
programmazione a produttori terzi o sottoposizione delle
decisioni del proprio C.d.A. ad un consiglio consultivo
rappresentativo delle diverse tendenze socio-culturali.
24
Pluralismo e concorrenza (segue)
Norme antitrust – Regno Unito
– Il limite generale è costituito dal 15% dell’audience
sia per la radio che per la televisione; il limite nella
stampa è il 20% della tiratura.
– Limiti monomedia:
•il limite del 15% può essere superato solo se si è
titolari di una sola licenza; occorre essere al di sotto per
poter essere titolari di due o più licenze per servizi
televisivi (terrestri, cavo, satellite o DTT) o avere una
partecipazione superiore al 20% in un’altra impresa
titolare di licenza.
•Il limite del 15% non si applica all’emittente pubblica,
ma la sua audience concorre nel calcolo generale. Non
esistono limiti per le trasmissioni via cavo, satellite o
DTT, fatti salvi i limiti derivanti dal diritto della
concorrenza.
25
Pluralismo e concorrenza (segue)
Norme antitrust – Regno Unito
– Limiti incrociati: contestualmente un medesimo
soggetto può: controllare il 15% dell’audience
televisiva e radiofonica, il 20% della tiratura dei
quotidiani, tutti i servizi via cavo, satellite e
multiplex.
– L’ITC può rifiutare l’attribuzione di una licenza se il
titolare possa ritenersi agire contro il pubblico
interesse, per tale intendendosi:
•La promozione del pluralismo e la diversità delle fonti
informative;
•Particolari benefici economici;
•Orientamento appropriato del mercato.
26
Pluralismo e concorrenza (segue)
Norme antitrust - Francia
– Trasmissioni terrestri:
•Max 1 licenza per soggetto;
•Max 49% del capitale nelle emittenti con più del 2,5% di
audience;
•Max 15% del capitale se in due emittenti;
•Max 5% del capitale se in tre emittenti;
•Max 5 licenze nel digitale terrestre.
– Trasmissioni via cavo:
•Nessun limite, perché l’operatore è mero distributore di
contenuti;
•Max area servita 8 milioni di abitanti.
– Trasmissioni satellitari:
•Max 50% del capitale della piattaforma se unica;
•Max 1/3 del capitale se in due piattaforme;
•Max 5% del capitale se in tre piattaforme.
27
Pluralismo e concorrenza (segue)
Norme antitrust - Francia
– In nessun caso può aversi la coesistenza di
più di due dei seguenti casi:
•Una o più autorizzazioni per trasmissioni terrestri
che raggiungano più di 4 milioni di persone;
•Autorizzazioni radiofoniche che raggiungano più
di 30 milioni di persone;
•Autorizzazioni via cavo che raggiungano più di 6
milioni di persone;
•Controllare più del 20% della tiratura dei
quotidiani.
28
Pluralismo e concorrenza (segue)
Norme antitrust - Italia
– Limiti alle risorse economiche
•Fermo restando il divieto di costituzione di
posizioni dominanti nei singoli mercati che
compongono il sistema integrato delle
comunicazioni, i soggetti tenuti all’iscrizione nel
registro degli operatori di comunicazione non
possono conseguire ricavi superiori al 20% dei
ricavi complessivi del sistema integrato delle
comunicazioni
29
Pluralismo e concorrenza (segue)
Norme antitrust - Italia
– Limiti alle risorse tecniche
•All’atto della completa attuazione del piano
nazionale di assegnazione delle frequenze
radiofoniche e televisive in tecnica digitale, uno
stesso fornitore di contenuti non può essere
titolare di autorizzazioni che consentano di
diffondere più del 20% del totale dei programmi
televisivi o radiofonici irradiabili su frequenze
terrestri in ambito nazionale mediante le reti
previste dal medesimo piano.
30
Pluralismo e concorrenza (segue)
Norme antitrust - Italia
– Limiti incrociati
•Le imprese, i cui ricavi nel settore delle
telecomunicazioni sono superiori al 40% dei ricavi
complessivi di quel settore, non possono
conseguire nel SIC ricavi superiori al 10% del
sistema medesimo.
•I soggetti che esercitano l’attività televisiva in
ambito nazionale non possono, prima del
31/12/2010, acquisire partecipazioni in imprese
editrici di giornali quotidiani.
31
La radiotelevisione (segue)
Gli obblighi dei concessionari
1
2
3
4
5
6
Il diritto di rettifica
La tutela dei minori
Le quote europee
I limiti alla pubblicità
La comunicazione istituzionale
La “par condicio”
32
La radiotelevisione (segue)
1. Il diritto di rettifica
– Art. 10, co. 2, l. 223/90 (32 TU)
Chiunque si ritenga leso nei suoi interessi morali o materiali
da trasmissioni contrarie a verità, ha diritto di chiedere al
concessionario privato o alla concessionaria pubblica ovvero
alle persone da loro delegate al controllo della trasmissione
che sta trasmessa apposita rettifica, purché questa ultima non
abbia contenuto che possa dar luogo a responsabilità penali.
33
La radiotelevisione (segue)
1. Il diritto di rettifica (segue)
– Art. 10, co. 3 e 4, l. 223/90 (32 TU)
3. La rettifica è effettuata entro quarantotto ore dalla ricezione della relativa
richiesta, in fascia oraria e con il rilievo corrispondenti a quelli della trasmissione
che ha dato origine alla lesione degli interessi. Trascorso detto termine senza che la
rettifica sia stata effettuata, l'interessato può trasmettere la richiesta al Garante,
che provvede ai sensi del comma 4.
4. Fatta salva competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria a tutela dei diritti
soggettivi, nel caso in cui il concessionario privato o la concessionaria pubblica
ritengano che non ricorrono le condizioni per la trasmissione della rettifica,
sottopongono entro il giorno successivo alla richiesta la questione al Garante che si
pronuncia nel termine di cinque giorni. Se il Garante ritiene fondata la richiesta di
rettifica quest'ultima, preceduta dall'indicazione della pronuncia del Garante
stesso, deve essere trasmessa entro le ventiquattro ore successive alla pronuncia
medesima.
34
La radiotelevisione (segue)
2. La tutela dei minori
– Messaggi pubblicitari: art. 8, co. 1, l.
223/90 (4 TU)
La pubblicità radiofonica e televisiva non deve offendere la
dignità della persona, non deve evocare discriminazioni di
razza, sesso e nazionalità, non deve offendere convinzioni
religiose ed ideali non deve indurre a comportamenti
pregiudizievoli per la salute, la sicurezza e l'ambiente, non
deve arrecare pregiudizio morale o fisico a minorenni, e ne è
vietato l'inserimento nei programmi di cartoni animati.
35
La radiotelevisione (segue)
2. La tutela dei minori (segue)
– Messaggi pubblicitari: art. 3, co. 5, l.
122/98 (37 TU)
La pubblicità e la televendita non possono essere inserite
durante la trasmissione di funzioni religiose. I notiziari e le
rubriche di attualità, i documentari, i programmi religiosi e
quelli per bambini, di durata programmata inferiore a trenta
minuti, non possono essere interrotti dalla pubblicità o dalla
televendita. Se la loro durata programmata è di almeno trenta
minuti, si applicano le disposizioni di cui al presente articolo.
36
La radiotelevisione (segue)
2. La tutela dei minori (segue)
– Messaggi pubblicitari: art. 3 DM
425/91 (37 TU)
La pubblicità televisiva, allo scopo di impedire ogni pregiudizio morale
o fisico ai minorenni, non deve:
A) esortare direttamente i minorenni ad acquistare un prodotto o un
servizio, sfruttandone l'inesperienza o la credulità;
B) esortare direttamente i minorenni a persuadere genitori o altre
persone ad acquistare tali prodotti o servizi;
C) sfruttare la particolare fiducia che i minorenni ripongono nei
genitori, negli insegnanti o in altre persone;
D) mostrare, senza motivo, minorenni in situazioni pericolose.
37
La radiotelevisione (segue)
2. La tutela dei minori (segue)
– Messaggi pubblicitari: art. 6, d.lgs.
74/92
1. È considerata ingannevole la pubblicità, che, in quanto
suscettibile di raggiungere bambini ed adolescenti, possa,
anche indirettamente, minacciare la loro sicurezza o che abusi
della loro naturale credulità o mancanza di esperienza o che,
impiegando bambini ed adolescenti in messaggi pubblicitari,
abusi dei naturali sentimenti degli adulti per i più giovani.
38
La radiotelevisione (segue)
2. La tutela dei minori (segue)
– Messaggi pubblicitari: art. 1, comma
26, l. 650/96
Sono vietati i servizi audiotex ed internazionali che presentino forme o
contenuti di carattere erotico, pornografico o osceno. È vietato alle
emittenti televisive e radiofoniche, locali e nazionali, propagandare
servizi di tipo interattivo audiotex e videotex quali "linea diretta"
conversazione, "messaggerie locali", "chat line", "one to one" e "hot
line", nelle fasce di ascolto e di visione fra le ore 7 e le ore 24. È fatto
altresì divieto di propagandare servizi audiotex, in programmi
radiotelevisivi, pubblicazioni periodiche ed ogni altro tipo di
comunicazione espressamente dedicato ai minori.
39
La radiotelevisione (segue)
2. La tutela dei minori (segue)
– Opere cinematografiche: art. 15,
commi 11 e 13, l. 223/90 (34 TU)
È comunque vietata la trasmissione di film ai quali sia stato
negato il nulla osta per la protezione o la rappresentazione in
pubblico oppure siano stati vietati ai minori di anni diciotto.
I film vietati ai minori di anni quattordici non possono essere
trasmessi né integralmente né parzialmente prima delle ore
22,30 e dopo le ore 7.
40
La radiotelevisione (segue)
2. La tutela dei minori (segue)
– Opere per ragazzi: art. 30, co. 2, l.
223/90 rinvia a artt. 14 e 15, l. 47/48
Art. 14 - Pubblicazioni destinate all’infanzia o all’adolescenza
Le disposizioni dell'art. 528 del Codice penale [atti osceni] si applicano anche alle
pubblicazioni destinate ai fanciulli ed agli adolescenti, quando, per la sensibilità e
impressionabilità ad essi proprie, siano comunque idonee ad offendere il loro
sentimento morale o a costituire per essi incitamento alla corruzione, al delitto o al
suicidio. Le pene in tali casi sono aumentate.
Le medesime disposizioni si applicano a quei giornali e periodici destinati
all'infanzia, nei quali la descrizione o l'illustrazione di vicende poliziesche o di
avventure sia fatta, sistematicamente, o ripetutamente, in modo da favorire il
disfrenarsi di istinti di violenza e di indisciplina sociale.
Art. 15 - Pubblicazioni a contenuto impressionante o raccapricciante
Le disposizioni dell'art. 528 del Codice penale [atti osceni] si applicano anche nel
caso di stampati i quali descrivano o illustrino, con particolari impressionanti o
raccapriccianti, avvenimenti realmente verificatisi o anche soltanto immaginari, in
modo da poter turbare il comune sentimento della morale e l'ordine familiare o da
poter provocare il diffondersi di suicidi o delitti.
41
La radiotelevisione (segue)
2. La tutela dei minori (segue)
– Opere televisive: art. 15, co. 10, l.
223/90 (34 TU)
È vietata la trasmissione di programmi che possano
nuocere allo sviluppo psichico o morale dei minori che
contengono scene di violenza gratuita o pornografiche,
che inducano ad atteggiamenti di intolleranza basati su
differenze di razza sesso, religione o nazionalità.
42
La radiotelevisione (segue)
2. La tutela dei minori (segue)
– Opere televisive: art. 3, co. 4, l.
203/95
La trasmissione televisiva di opere a soggetto e film
prodotti per la televisione che contengano immagini di
sesso o di violenza tali da poter incidere negativamente
sulla sensibilità dei minori, è ammessa, fermo restando
quanto disposto dall’articolo 15, commi 10, 11 e 12, e
dall’articolo 30 della legge 6 agosto 1990, n. 223/90,
solo nella fascia oraria fra le 23 e le 7.
43
La radiotelevisione (segue)
2. La tutela dei minori (segue)
– Il codice di autoregolamentazione TV
e minori del 2002 (34 TU)
•La partecipazione dei minori alle
trasmissioni
•La televisione per tutti (7.00-22.30)
•La televisione per i minori (16.00-19.00)
•La pubblicità
•Attuazione e controllo (Comitato e
rapporti con l’Autorità)
44
La radiotelevisione (segue)
3. Le quote europee
A) Quote di distribuzione (44 TU)
Obbligo di riservare alle opere europee
il 50% del tempo mensile di
trasmissione, di cui:
- 50% ad opere degli ultimi 5 anni
- 10% (20% RAI) ad opere di
produttori indipendenti
45
La radiotelevisione (segue)
3. Le quote europee (segue)
B) Quote di produzione (44 TU)
Obbligo di riservare all’acquisto o alla
produzione di opere europee il 10%
(20% canone RAI) degli introiti da
pubblicità, di cui:
- 40% film
- 10% opere di produttori indipendenti
46
La radiotelevisione (segue)
4. I limiti alla pubblicità
A) Modalità di inserimento dei
messaggi pubblicitari
B) Inserimento della pubblicità
negli intervalli dei programmi
C) I limiti di affollamento
D) Il regolamento AGCOM
47
La radiotelevisione (segue)
4. I limiti alla pubblicità (segue)
A) Modalità di inserimento della
pubblicità (37 TU)
Il principio della separazione:
La pubblicità televisiva e la televendita
devono essere chiaramente riconoscibili
come tali ed essere nettamente distinte
dal resto della programmazione con mezzi
ottici e/o acustici.
48
La radiotelevisione (segue)
4. I limiti alla pubblicità (segue)
A) Modalità di inserimento della
pubblicità (segue) (37 TU)
Il principio dei blocchi:
Gli spot pubblicitari e di televendita
isolati devono costituire eccezioni.
49
La radiotelevisione (segue)
4. I limiti alla pubblicità (segue)
A) Criticità interpretative: split-screen
50
La radiotelevisione (segue)
4. I limiti alla pubblicità (segue)
A) Criticità interpretative: sovrimpressioni
51
La radiotelevisione (segue)
4. I limiti alla pubblicità (segue)
A) Criticità interpretative: pubblicità virtuale
52
La radiotelevisione (segue)
4. I limiti alla pubblicità (segue)
A) Criticità interpretative: pubblicità virtuale
53
La radiotelevisione (segue)
4. I limiti alla pubblicità (segue)
B) L’inserimento della pubblicità negli
intervalli dei programmi (37 TU)
Il principio generale degli intervalli naturali delle
opere audiovisive:
- La pubblicità e gli spot di televendita
devono essere inseriti tra i programmi.
- Possono essere inseriti anche nel corso di
un programma tenuto conto degli intervalli
naturali dello stesso.
54
La radiotelevisione (segue)
4. I limiti alla pubblicità (segue)
B) L’inserimento della pubblicità negli
intervalli dei programmi (segue) (37 TU)
Le ipotesi specifiche dei programmi con parti
autonome o intervalli:
La pubblicità e gli spot di televendita
possono essere inseriti soltanto tra le parti
autonome o negli intervalli.
55
La radiotelevisione (segue)
4. I limiti alla pubblicità (segue)
B) L’inserimento della pubblicità negli
intervalli dei programmi (segue) (37 TU)
La durata delle opere come limite al numero di
interruzioni:
-
Il limite di 45 minuti (es. film)
2 o più periodi di 45 + 20 minuti
L’intervallo minimo di 20 minuti tra
un’interruzione e l’altra
Il limite di 30 minuti (es. cartoni)
56
La radiotelevisione (segue)
4. I limiti alla pubblicità (segue)
B) L’inserimento della pubblicità negli
intervalli dei programmi (segue) (37 TU)
Il calcolo della durata dei programmi secondo:
- Tesi del tempo netto:
Verificare la durata dell’opera al netto delle
interruzioni pubblicitarie.
- Tesi del tempo lordo:
Verificare la durata dell’opera inclusiva della
pubblicità.
57
La radiotelevisione (segue)
4. I limiti alla pubblicità (segue)
C) I limiti di affollamento (38 TU)
– Il limite di affollamento orario
– Il limite di affollamento giornaliero
orario
giornaliero
TVSF
20 %
15 % (20 %)
Testo Unico
18 %
15 % (20 %)
58
La radiotelevisione (segue)
4. I limiti alla pubblicità (segue)
C) I limiti di affollamento (segue)
Direttiva 89/552/CEE
12 minuti all’ora
288 minuti al giorno (di cui 60 per televendite)
Direttiva 97/36/CE
12 minuti all’ora
468 minuti al giorno (di cui 180 per televendite)
Legge 223/90 (38 TU)
10,8 minuti all’ora
288 minuti al giorno (di cui 72 per televendite)
59
La radiotelevisione (segue)
4. I limiti alla pubblicità (segue)
D) I Il regolamento AGCOM n. 538/01
•Riconoscibilità del messaggio pubblicitario rispetto
al resto del programma
•Inserimento della pubblicità nelle trasmissioni
televisive
60
La radiotelevisione (segue)
5. La comunicazione istituzionale
Art. 2, l. 150/2000
Le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche
amministrazioni si esplicano, oltre che per mezzo di
programmi previsti per la comunicazione istituzionale non
pubblicitaria, anche attraverso la pubblicità, le distribuzioni o
vendite promozionali, le affissioni, l’organizzazione di
manifestazioni e la partecipazione a rassegne specialistiche,
fiere e congressi.
61
La radiotelevisione (segue)
5. La comunicazione istituzionale
Art. 3, l. 150/2000
1. La Presidenza del Consiglio dei ministri determina i messaggi di utilità sociale ovvero
di pubblico interesse, che la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo può
trasmettere a titolo gratuito. (…) Le emittenti private, radiofoniche e televisive, hanno
facoltà, ove autorizzate, di utilizzare tali messaggi per passaggi gratuiti.
3. Fatto salvo quanto stabilito dalla presente legge e dalle disposizioni relative alla
comunicazione istituzionale non pubblicitaria, le concessionarie radiotelevisive e le
società autorizzate possono, per finalità di esclusivo interesse sociale, trasmettere
messaggi di utilità sociale.
4. I messaggi di cui al comma 3 non rientrano nel computo degli indici di affollamento
giornaliero nè nel computo degli indici di affollamento orario stabiliti dal presente
articolo. Il tempo di trasmissione dei messaggi non può, comunque, occupare più di
quattro minuti per ogni giorno di trasmissione per singola concessionaria. Tali messaggi
possono essere trasmessi gratuitamente; qualora non lo fossero, il prezzo degli spazi di
comunicazione contenenti messaggi di utilità sociale non può essere superiore al
cinquanta per cento del prezzo di listino ufficiale indicato dalla concessionaria.
62
IX. La radiotelevisione (segue)
6. La “par condicio”
Il diritto ad un’informazione equilibrata:
Corte cost. sent. 48/1964
L'art. 21, comma primo, della Costituzione riconosce sia il diritto di
manifestare liberamente il proprio pensiero sia quello del libero uso dei
mezzi di divulgazione, e (…) l'uno e l'altro godono della stessa garanzia
costituzionale. (…)
La legge 4 aprile 1956 [affissione manifesti] ha dettato una disciplina
contenuta entro questi limiti, con norme che (…) tendono a porre tutti in
condizione di parità: ad assicurare, cioè, che in uno dei momenti essenziali
per lo svolgimento della vita democratica, questa non sia di fatto
ostacolata da situazioni economiche di svantaggio o politiche di minoranza.
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La radiotelevisione (segue)
6. La “par condicio” (segue)
Il diritto alla genuinità del voto: Corte
cost. sent. 344/1993
L'auspicio di questa Corte è che una legislazione, come quella
vigente,
ricca
di incongruenze logiche e divenuta ormai
anacronistica di fronte ai profondi mutamenti che lo sviluppo
tecnologico e sociale ha prodotto nella comunicazione politica,
sia presto riformata dal legislatore al fine di realizzare nel modo
più pieno e significativo il valore costituzionale della libertà e
della genuinità della competizione elettorale e del diritto
inviolabile di ciascun cittadino di concorrere all'elezione dei propri
rappresentanti
politici e di partecipare in condizioni di
eguaglianza all'accesso a cariche pubbliche elettive.
64
La radiotelevisione (segue)
6. La “par condicio” (segue)
La propaganda elettorale: Corte cost.
sent. 161/1995
Mentre per le campagne elettorali la presenza di un limite temporale
ragionevolmente contenuto per lo svolgimento della pubblicità può
trovare giustificazione nel fatto di privilegiare la propaganda sulla
pubblicità, al fine di preservare l'elettore dalla suggestione di messaggi
brevi e non motivati, eguale esigenza non viene a prospettarsi per le
campagne referendarie, dove i messaggi tendono, per la stessa
struttura binaria del quesito, a risultare semplificati, così da rendere
sfumata la distinzione tra le forme della propaganda e le forme della
pubblicità.
65
La radiotelevisione (segue)
6. La “par condicio” (segue)
La parità di accesso ai mezzi: Corte cost.
sent. 155/2000
Il diritto alla completa ed obiettiva informazione del cittadino appare
dunque, alla luce delle ricordate pronunce, tutelato in via prioritaria
soprattutto in riferimento a valori costituzionali primari, che non sono tanto
quelli alla "pari visibilità dei partiti", quanto piuttosto quelli connessi al
corretto svolgimento del confronto politico su cui in permanenza si fonda,
indipendentemente dai periodi di competizione elettorale, il sistema
democratico.
E' in questa prospettiva di necessaria democraticità del processo continuo
di informazione e formazione dell'opinione pubblica, che occorre dunque
valutare la congruità del bilanciamento tra principi ed interessi diversi
attuato dalla disciplina censurata mediante la previsione di modalità e
forme della "comunicazione politica". Attraverso di esse infatti, proprio al
fine specifico di consentire -in ogni tempo e non solo nei periodi elettoralila più ampia informazione del cittadino per formare la sua consapevolezza
politica, si esplica la libertà di espressione delle singole emittenti private.
66
La radiotelevisione (segue)
6. La “par condicio” (segue)
La disciplina della comunicazione
politica
–
–
–
–
–
Il d.lgs. C.p.S. n. 128/47 attribuisce alla Commissione
parlamentare il compito dell’alta vigilanza per assicurare
l’indipendenza
politica
e
l’obiettività
informativa
delle
radiodiffusioni
La Commissione parlamentare “approva” i regolamenti della RAI
per le “tribune politiche, elettorali etc”
La legge n. 103/75 attribuisce alla Commissione parlamentare di
vigilanza il potere di disciplinare direttamente le rubriche di
Tribuna politica, Tribuna elettorale etc.
La legge n. 10/85 stabilisce che nel giorno precedente ed in quelli
stabiliti per le elezioni è fatto divieto anche alle emittenti
radiotelevisive private di diffondere propaganda istituzionale.
Le leggi nn. 81/93 e 515/93 disciplinano la propaganda elettorale
sulla stampa e sulla televisione nel corso delle campagne
amministrative e politiche.
67
La radiotelevisione (segue)
6. La “par condicio” (segue)
La legge n. 28/2000
-
Introduce una nuova disciplina in tema di accesso dei
partiti politici ai mezzi di informazione, sia per i periodi di
campagna elettorale che per i restanti periodi.
-
L’obiettivo è di assicurare parità di trattamento dei
soggetti e imparzialità dell’informazione.
-
Regolamenta la fruizione di spazi autogestiti, a carattere
pubblicitario, da parte dei soggetti politici.
68
La radiotelevisione (segue)
6. La “par condicio” (segue)
La legge n. 28/2000 (segue)
A) Normativa applicabile nei periodi non elettorali
-
Comunicazione politica radiotelevisiva
-I programmi di comunicazione politica devono
assicurare parità di condizioni nel confronto fra
opinioni e posizioni politiche
-
Messaggi politici autogestiti gratuiti o a pagamento
-Devono avere una durata compresa tra 1 e 3
minuti, essere trasmessi in appositi contenitori e
recare la denominazione “messaggi autogestiti”
-
Programmi di informazione
-Sono riconducibili alla responsabilità di testate
giornalistiche
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La radiotelevisione (segue)
6. La “par condicio” (segue)
La legge n. 28/2000 (segue)
B) Normativa applicabile durante le campagne elettorali
-
Comunicazione politica radiotelevisiva
-La Commissione di vigilanza e l’Autorità regolano
la programmazione e la ripartizione degli spazi tra i
soggetti politici;
-
Messaggi politici autogestiti gratuiti (naz) o a pagamento
-La Commissione di vigilanza e l’Autorità regolano
la programmazione e la ripartizione degli spazi tra i
soggetti politici;
-
Programmi di informazione
-Sono riconducibili alla responsabilità di testate
giornalistiche
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La radiotelevisione (segue)
6. La “par condicio” (segue)
La legge n. 28/2000 (segue)
C) I sondaggi politici
– Divieto di pubblicazione dei sondaggi nei 15 giorni
antecedenti il voto, anche se effettuati in precedenza
– La pubblicazione di sondaggi fino a 15 giorni precdenti il
voto va resa disponibilie su apposito sito informatico
(www.sondaggipoliticoelettorali.it)
– I risultati dei sondaggi vanno accompagnati da una nota
informativa che indichi il soggetto che ha realizzazto il
sondaggio, committente e acquirente, criteri per la
formazione del campione, metodo di raccolta dati, persone
interpellate e universo di riferimento
71
La radiotelevisione (segue)
6. La “par condicio” (segue)
La legge n. 28/2000 (segue)
-
Modifica della legge n. 28/2000 con legge n.
313/2003
Per le emittenti locali possibilità di approvare un
codice di autoregoamentazione
Approvazione con delibera AGCOM n. 43/04
72
La radiotelevisione (segue)
6. La “par condicio” (segue)
La Francia
Pubblicità
elettorale
Propaganda
elettorale
Informazione
politica
Sondaggi
Sia a pagamento sia
gratuita è vietata su
tutti i mezzi di
comunicazione
audiovisiva.
Sono previsti spazi
gratuiti per la
propaganda elettorale
sulle emittenti
pubbliche.
Sono previsti obblighi
di imparzialità.
Completezza
dell'informazione e
pluralismo.
La diffusione dei
risultati dei sondaggi è
vietata nella settimana
antecedente le
votazioni.
73
La radiotelevisione (segue)
6. La “par condicio” (segue)
La Germania
Pubblicità
elettorale
Propaganda
elettorale
La pubblicità elettorale
Sono previsti spazi
pagamento sulle
gratuiti per la
emittenti pubbliche e propaganda elettorale,
private è vietata.
autogestiti dai partiti,
sulle emittenti
pubbliche e private.
Informazione
politica
Sondaggi
Sono previsti obblighi
di imparzialità.
Completezza
dell'informazione e
pluralismo.
La diffusione dei
risultati dei sondaggi è
consentita.
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La radiotelevisione (segue)
6. La “par condicio” (segue)
Il Regno Unito
Pubblicità
elettorale
Propaganda
elettorale
La pubblicità elettorale
Sono previsti spazi
pagamento sulle
gratuiti per la
emittenti pubbliche e propaganda elettorale,
private è sempre
autogestiti dai partiti,
vietata.
sulle emittenti
pubbliche e private.
Informazione
politica
Sondaggi
Sono previsti obblighi
di imparzialità.
Completezza
dell'informazione e
pluralismo. E'
disciplinata in modo
dettagliato
l'apparizione in video
dei candidati.
La diffusione dei
risultati dei sondaggi è
consentita.
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La radiotelevisione (segue)
6. La “par condicio” (segue)
La Spagna
Pubblicità
elettorale
Propaganda
elettorale
La pubblicità elettorale
Sono previsti spazi
pagamento è vietata
gratuiti per la
sulle emittenti
propaganda elettorale,
radiotelevisive
sulle emittenti
pubbliche e private.
pubbliche e private.
Informazione
politica
Sondaggi
Sono previsti obblighi
di imparzialità.
Completezza
dell'informazione e
pluralismo.
La diffusione dei
risultati dei sondaggi è
vietata nei 5 giorni
antecedenti le
votazioni.
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Disciplina dell`emittenza televisiva