La gestione della qualità delle acque di balneazione Alberese, 19 maggio 2011 Il recepimento della direttiva 2006/7/CE e il D.lgs.vo 116/08 Liana Gramaccioni Ministero della Salute Alberese (GR), 19 maggio 2011 Granaio Lorenese, loc. Spergolaia La gestione della qualità delle acque di balneazione Alberese, 19 maggio 2011 Normativa di riferimento • DIRETTIVA 2006/7/CE DEL 15 FEBBRAIO 2006 • DECRETO LEGISLATIVO 30 MAGGIO 2008, N.116 • DECRETO MINISTERIALE 30 MARZO 2010 pubblicato nella GU N.155 del 4 luglio 2008 La gestione della qualità delle acque di balneazione Alberese, 19 maggio 2011 La gestione della qualità delle acque di balneazione Alberese, 19 maggio 2011 Punti chiave Direttiva 2006/7/CE • semplificazione ed individuazione di parametri più significativi per il rischio sanitario, in considerazione dei nuovi studi epidemiologici dell’OMS; 2 parametri microbiologici, Enterococchi intestinali (EI) ed Escherichia coli (EC), che sostituiscono tutti gli altri; • dalla conformità alla classificazione di qualità, con variazioni nelle frequenze del monitoraggio e negli adempimenti normativi; • passaggio dal semplice monitoraggio alla gestione integrata della qualità: valutazione dei fattori di pressione e gestione delle acque di balneazione anche attraverso il profilo di costa; • coerenza con la direttiva quadro sulle acque 2000/60/CE e con altre direttive ambientali correlate (reflui urbani e nitrati); • disponibilità di informazioni migliori e di più rapida diffusione grazie all’utilizzo delle nuove tecnologie, come Internet e i sistemi informativi geografici; • miglioramento ed espansione dei processi di partecipazione (convenzione di Aarhus). La gestione della qualità delle acque di balneazione Alberese, 19 maggio 2011 Differenze tra le Direttive 76/160/CEE e 2006/7/CE 76/160/CEE 2006/7/CE Indicatori: Coliformi totali Coliformi fecali Escherichia coli (EC) Streptococchi fecali Enterococchi intestinali (EI) Metodi analitici: Nessuno standard Metodi ISO L’uso di metodi alternativi richiede l’equivalenza con il metodo di riferimento (UNI EN ISO 17994 - art. 3 comma 9 della direttiva 2006/7/CE) Classificazione: 80% o 90% su 1 anno 90ile o 95ile sui dati di 3 o 4 anni La gestione della qualità delle acque di balneazione Alberese, 19 maggio 2011 Profilo delle acque di balneazione Articolo 6 del D.L.vo n.116 Le Regioni e le Province autonome predispongono, riesaminano ed aggiornano i profili delle acque di balneazione ai sensi dell’Allegato III. Ciascun profilo delle acque di balneazione può riguardare una singola acqua di balneazione o più acque di balneazione contigue. I profili delle acque di balneazione vengono predisposti per la prima volta entro il 24 marzo 2011. All’atto di predisporre, riesaminare e aggiornare i profili delle acque di balneazione, si devono utilizzare in modo appropriato i dati ottenuti dal monitoraggio e dalle valutazioni effettuate ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, e successive modificazioni. La gestione della qualità delle acque di balneazione Alberese, 19 maggio 2011 Aree omogenee Art. 7 comma 6 del D.L.vo n.116 • La Acque di balneazione con lo stesso livello di rischio e risultati storici (e contigue tra loro) possono essere raggruppate (Art. 4.5). La Commissione ha indicato che il raggruppamento delle acque di balneazione dovrebbe al momento essere applicato ai soli casi in cui le acque di balneazione presentano qualità molto buona o eccellente. Tutte le acque di balneazione in un gruppo dovrebbero essere posizionate e visualizzate sulla mappa con lo stesso valore come punto di monitoraggio rappresentativo in un gruppo. • Sotto la direttiva 2006/7/EC, le acque di balneazione possono essere raggruppate se possiedono caratteristiche fisiche, idrogeologiche e geografiche simili, lo stesso rischio di inquinamento e di esposizione dei bagnanti ai danni per la salute. Per questo motivo devono essere definiti i profili delle acque di balneazione. Quando l’acqua di balneazione fa parte di un gruppo e non viene monitorata, può acquisire la classificazione di qualità dall’acqua di balneazione rappresentativa di quel gruppo. La gestione della qualità delle acque di balneazione Alberese, 19 maggio 2011 La gestione della qualità delle acque di balneazione Alberese, 19 maggio 2011 Competenze regionali Art. 4 del D.L.vo n.116 Sono di competenza regionale: a) l'individuazione delle acque di balneazione e dei punti di monitoraggio. Le acque di balneazione individuate sono riportate in appositi registri per le finalità di cui all'articolo 117 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni (1° marzo); b) istituzione e aggiornamento del profilo delle acque di balneazione, secondo le indicazioni fornite nell'allegato III (1° marzo); c) l'istituzione di un programma di monitoraggio prima dell'inizio di ogni stagione balneare (1° marzo); d) la classificazione delle acque di balneazione di cui all'articolo 8 (30 novembre); e) la facoltà di ampliare o ridurre la stagione balneare secondo le esigenze o le consuetudini locali (1° marzo); f) l'aggiornamento dell'elenco delle acque di balneazione (1° marzo); g) azioni volte alla rimozione delle cause di inquinamento ed al miglioramento delle acque di balneazione (30 novembre); h) l'informazione al pubblico ai sensi dell'articolo 15. La gestione della qualità delle acque di balneazione Alberese, 19 maggio 2011 Competenze comunali Art. 5 del D.L.vo n.116 Sono di competenza comunale: a) la delimitazione, prima dell'inizio della stagione balneare, delle acque non adibite alla balneazione e delle acque di balneazione permanentemente vietate ricadenti nel proprio territorio, in conformità a quanto stabilito dall'apposito provvedimento regionale; b) la delimitazione delle zone vietate alla balneazione qualora nel corso della stagione balneare si verifichi o una situazione inaspettata che ha, o potrebbe verosimilmente avere, un impatto negativo sulla qualità delle acque di balneazione o sulla salute dei bagnanti; c) la revoca dei provvedimenti adottati sulla base delle disposizioni di cui alle lettere a) e b); d) l'apposizione, nelle zone interessate, in un'ubicazione facilmente accessibile nelle immediate vicinanze di ciascuna acqua di balneazione, di segnaletica che indichi i divieti di balneazione di cui al comma 1, lettere c), e), ed f) dell'articolo 15; e) la segnalazione in un'ubicazione facilmente accessibile nelle immediate vicinanze di ciascuna acqua di balneazione, di previsioni di inquinamenti di breve durata di cui al comma 2, lettera c), dell'articolo 15. La gestione della qualità delle acque di balneazione Alberese, 19 maggio 2011 Informazione al Pubblico Art. 12 comma 1 del D.L.vo n.116 I Comuni assicurano che le seguenti informazioni siano divulgate e messe a disposizione con tempestività durante la stagione balneare in un'ubicazione facilmente accessibile nelle immediate vicinanze di ciascuna acqua di balneazione: a) classificazione corrente delle acque di balneazione ed eventuale divieto di balneazione di cui al presente decreto mediante una simbologia che risponda agli indirizzi comunitari; b) descrizione generale delle acque di balneazione, in un linguaggio non tecnico, basata sul profilo delle acque di balneazione predisposto in base all'allegato III; c) nel caso di acque di balneazione identificata a rischio di inquinamento di breve durata: - avviso di acqua di balneazione a rischio di inquinamento di breve durata; - indicazione del numero di giorni nei quali la balneazione e' stata vietata durante la stagione precedente a causa dell'inquinamento di cui al n. 1); balneare - avviso tempestivo di inquinamento, previsto o presente, con divieto temporaneo di balneazione; d) informazioni sulla natura e la durata prevista delle situazioni anomale durante gli eventi di cui articolo 2, comma 1, lettera g); e) laddove la balneazione e' vietata, avviso che ne informi il pubblico, precisandone le ragioni; f) ogniqualvolta e' introdotto un divieto di balneazione permanente, avviso che l'area in questione non e' più balneabile con la ragione del declassamento; g) indicazione delle fonti da cui reperire informazioni più esaurienti, conformemente al comma 2. La gestione della qualità delle acque di balneazione Alberese, 19 maggio 2011 Ordinanze Sindacali Art. 6 comma 4 del Decreto del Ministero della Salute del 30 marzo 2010 I Sindaci devono emettere l’ordinanza di chiusura non appena ricevuto l’esito delle analisi dall’Arpa e trasmetterla immediatamente per mail e per posta ordinaria al Ministero della Salute. Le ordinanze di riapertura devono essere precedute da quelle di chiusura e non risultare contemporanee o addirittura precedenti. Il Ministero della Salute predisporrà un format scaricabile che riporterà: 1. Una descrizione dell’inizio e della fine della zona di interdizione con relative coordinate geografiche, con indicazioni (stabilimento, n°. civico strada, etc.) tali da facilitarne il riconoscimento da parte del cittadino 2. L’esatta denominazione della località 3. La lunghezza in metri della costa vietata 4. I punti ed aree di balneazione sottesi dall’area che viene chiusa per ordinanza indicati tramite codice punto e denominazione del punto. 5. La motivazione dell’interdizione (inquinamento o altri motivi) 6. Il numero dell’ordinanza di chiusura/riapertura La gestione della qualità delle acque di balneazione Alberese, 19 maggio 2011 Informazione al Pubblico Art. 15 comma 2 del D.L.vo n.116 Gli Stati Membri sfruttano adeguati mezzi e tecnologie di comunicazione, tra cui Internet, per divulgare attivamente e con tempestività le informazioni sulle acque di balneazione di cui al paragrafo 1, nonché le seguenti informazioni in varie lingue, ove opportuno: a) un elenco delle acque di balneazione; b) la classificazione di ciascuna acqua di balneazione negli ultimi tre anni e il relativo profilo, inclusi i risultati del monitoraggio effettuato dopo l'ultima classificazione; c) misure di risanamento dicui all’art.2, comma 1, lettera f), numero10); d) nel caso di acque di balneazione classificate «scarse»,informazioni sulle cause dell'inquinamento e sulle misure adottate per prevenire l'esposizione dei bagnanti all'inquinamento e per affrontarne le cause come indicato nell'articolo 5, paragrafo 4; e e) nel caso di acque di balneazione soggette a inquinamento di breve durata, informazioni generali relative: • alle condizioni che possono condurre a inquinamento di breve durata, • al grado di probabilità di tale inquinamento e della sua probabile durata, • alle cause dell'inquinamento e alle misure adottate per prevenire l'esposizione dei bagnanti all'inquinamento e per affrontarne le cause. f) nel caso di acque interessate dagli inquinamenti di cui agli articoli 10,11,12, informazioni relative ai rischi per i bagnanti L'elenco delle acque di balneazione è disponibile prima dell'inizio della stagione balneare. I risultati del monitoraggio sono resi disponibili sul web una volta completate le analisi. La gestione della qualità delle acque di balneazione Alberese, 19 maggio 2011 DECISIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA che stabilisce, ai sensi della Direttiva 2006/7/CE, un simbolo volto ad informare il pubblico in merito alla classificazione delle acque di balneazione e su ogni eventuale divieto di balneazione Bathing prohibited La gestione della qualità delle acque di balneazione Alberese, 19 maggio 2011 Partecipazione del pubblico Art. 14 del D.L.vo n.116 Gli Stati membri incoraggiano la partecipazione del pubblico all'attuazione della presente direttiva e assicurano che siano fornite al pubblico interessato opportunità: di informarsi sul processo di partecipazione; e di formulare suggerimenti, osservazioni o reclami. Ciò riguarda in particolare la preparazione, la revisione e l'aggiornamento degli elenchi di acque di balneazione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1. Le autorità competenti tengono in debito conto le informazioni ottenute. La gestione della qualità delle acque di balneazione Alberese, 19 maggio 2011 Portale Acque di balneazione del Ministero della Salute www.portaleacque.it La gestione della qualità delle acque di balneazione Alberese, 19 maggio 2011 Portale Acque di balneazione del Ministero della Salute www.portaleacque.it La gestione della qualità delle acque di balneazione Alberese, 19 maggio 2011 Portale Acque di balneazione del Ministero della Salute www.portaleacque.it La gestione della qualità delle acque di balneazione Alberese, 19 maggio 2011 Criticità emerse nella stagione balneare 2010 • Calendario del monitoraggio; • Mancato rispetto nella frequenza dei campionamenti; • Ritardo nell’invio delle analisi; • Ritardo invio ordinanze sindacali e incompletezza delle informazioni; • Corretta interpretazione dell’inquinamento di breve durata; • Assenza di motivazioni relative alle Acque di balneazione “delisted”; • Corretto inserimento dati nel sistema informatico. La gestione della qualità delle acque di balneazione Alberese, 19 maggio 2011 Calendario del monitoraggio Art. 6 comma 4 del D.L.vo n.116 • I calendari devono essere caricati sul Portale Acque prima dell’inizio di ogni stagione balneare e non durante • I campionamenti devono essere effettuati nei giorni indicati nel calendario e non oltre 4 giorni dopo la data indicata. • E’ necessario effettuare un campionamento che preceda l’inizio della stagione balneare (10 giorni) e gli altri distribuiti nell’arco di tutta la stagione balneare, con un intervallo tra le date di prelievo che non deve superare il mese. La gestione della qualità delle acque di balneazione Alberese, 19 maggio 2011 Frequenza campionamenti Giustificativi alla Commissione UE per il mancato rispetto della frequenza campionamenti 2010 • Ritardo delle comunicazioni relative ai nuovi criteri adottati dalla Commissione per il 2010 (novembre 2010 quando ormai era terminato il periodo di monitoraggio) difformi da quelli precedenti che prevedevano una maggiore flessibilità (intervallo consentito tra due campionamenti successivi fino a 41 giorni); • Il 2010 è stato il primo anno in cui l’Italia ha applicato la Direttiva. Ciò ha comportato diversi problemi per l’organizzazione delle strutture tecniche locali in considerazione dell’elevato numero di stazioni di monitoraggio ( le maggiori in Europa), del lungo periodo di campionamento (1° maggio-30 settembre) e delle condizioni meteorologiche estremamente variabili. • Valutazione da parte della UE relativa al mancato campionamento pre-stagionale che non comprendeva i risultati analitici inviati successivamente a causa del ritardo nel caricamento dei dati da parte di alcune regioni Tolleranza ammessa da parte della Commissione per il 2010 fino a 41 giorni La gestione della qualità delle acque di balneazione Alberese, 19 maggio 2011 Grafici relativi ai rilievi della Commissione Europea Acque marino-costiere ed interne La gestione della qualità delle acque di balneazione Alberese, 19 maggio 2011 Grafici relativi ai rilievi della Commissione Europea Acque costiere La gestione della qualità delle acque di balneazione Alberese, 19 maggio 2011 Grafici relativi ai rilievi della Commissione Europea Acque lacustri La gestione della qualità delle acque di balneazione Alberese, 19 maggio 2011 Prima valutazione europea sui dati monitoraggio 2010 La gestione della qualità delle acque di balneazione Alberese, 19 maggio 2011 Trend qualità acque di balneazione marine Italia 1990-2009 La gestione della qualità delle acque di balneazione Alberese, 19 maggio 2011 Trend qualità acque di balneazione interne Italia 1990-2009 La gestione della qualità delle acque di balneazione Alberese, 19 maggio 2011 Trend qualità acque di balneazione marine Europa – Italia 1990 - 2009 La gestione della qualità delle acque di balneazione Alberese, 19 maggio 2011 Trend qualità acque di balneazione interne Europa – Italia 1990 - 2009 La gestione della qualità delle acque di balneazione Alberese, 19 maggio 2011 Grazie per l’attenzione