La gestione della qualità delle acque di balneazione
Alberese, 19 maggio 2011
Il recepimento della direttiva 2006/7/CE e il D.lgs.vo 116/08
Liana Gramaccioni
Ministero della Salute
Alberese (GR), 19 maggio 2011
Granaio Lorenese, loc. Spergolaia
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Normativa di riferimento
• DIRETTIVA 2006/7/CE DEL 15 FEBBRAIO 2006
• DECRETO LEGISLATIVO 30 MAGGIO 2008, N.116
• DECRETO MINISTERIALE 30 MARZO 2010 pubblicato
nella GU N.155 del 4 luglio 2008
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Alberese, 19 maggio 2011
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Punti chiave Direttiva 2006/7/CE
•
semplificazione ed individuazione di parametri più significativi per il rischio sanitario, in
considerazione dei nuovi studi epidemiologici dell’OMS; 2 parametri microbiologici,
Enterococchi intestinali (EI) ed Escherichia coli (EC), che sostituiscono tutti gli altri;
•
dalla conformità alla classificazione di qualità, con variazioni nelle frequenze del
monitoraggio e negli adempimenti normativi;
•
passaggio dal semplice monitoraggio alla gestione integrata della qualità: valutazione
dei fattori di pressione e gestione delle acque di balneazione anche attraverso il profilo
di costa;
•
coerenza con la direttiva quadro sulle acque 2000/60/CE e con altre direttive
ambientali correlate (reflui urbani e nitrati);
•
disponibilità di informazioni migliori e di più rapida diffusione grazie all’utilizzo delle
nuove tecnologie, come Internet e i sistemi informativi geografici;
•
miglioramento ed espansione dei processi di partecipazione (convenzione di Aarhus).
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Differenze tra le Direttive 76/160/CEE e 2006/7/CE
76/160/CEE
2006/7/CE
Indicatori:
Coliformi totali
Coliformi fecali
Escherichia coli (EC)
Streptococchi fecali
Enterococchi intestinali (EI)
Metodi analitici:
Nessuno standard
Metodi ISO
L’uso di metodi alternativi richiede l’equivalenza con il metodo di
riferimento (UNI EN ISO 17994 - art. 3 comma 9 della direttiva 2006/7/CE)
Classificazione:
80% o 90% su 1 anno
90ile o 95ile sui dati di 3 o 4 anni
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Profilo delle acque di balneazione
Articolo 6 del D.L.vo n.116
Le Regioni e le Province autonome predispongono, riesaminano ed
aggiornano i profili delle acque di balneazione ai sensi dell’Allegato III.
Ciascun profilo delle acque di balneazione può riguardare una singola acqua
di balneazione o più acque di balneazione contigue. I profili delle acque di
balneazione vengono predisposti per la prima volta entro il 24 marzo 2011.
All’atto di predisporre, riesaminare e aggiornare i profili delle acque di
balneazione, si devono utilizzare in modo appropriato i dati ottenuti dal
monitoraggio e dalle valutazioni effettuate ai sensi del decreto legislativo 3
aprile 2006, n.152, e successive modificazioni.
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Aree omogenee
Art. 7 comma 6 del D.L.vo n.116
•
La Acque di balneazione con lo stesso livello di rischio e risultati storici (e
contigue tra loro) possono essere raggruppate (Art. 4.5). La Commissione
ha indicato che il raggruppamento delle acque di balneazione dovrebbe al
momento essere applicato ai soli casi in cui le acque di balneazione
presentano qualità molto buona o eccellente. Tutte le acque di balneazione
in un gruppo dovrebbero essere posizionate e visualizzate sulla mappa con
lo stesso valore come punto di monitoraggio rappresentativo in un gruppo.
•
Sotto la direttiva 2006/7/EC, le acque di balneazione possono essere
raggruppate se possiedono caratteristiche fisiche, idrogeologiche e
geografiche simili, lo stesso rischio di inquinamento e di esposizione dei
bagnanti ai danni per la salute. Per questo motivo devono essere definiti i
profili delle acque di balneazione. Quando l’acqua di balneazione fa parte di
un gruppo e non viene monitorata, può acquisire la classificazione di qualità
dall’acqua di balneazione rappresentativa di quel gruppo.
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Competenze regionali
Art. 4 del D.L.vo n.116
Sono di competenza regionale:
a) l'individuazione delle acque di balneazione e dei punti di monitoraggio. Le acque
di balneazione individuate sono riportate in appositi registri per le finalità di cui
all'articolo 117 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive
modificazioni (1° marzo);
b) istituzione e aggiornamento del profilo delle acque di balneazione, secondo le
indicazioni fornite nell'allegato III (1° marzo);
c) l'istituzione di un programma di monitoraggio prima dell'inizio di ogni stagione
balneare (1° marzo);
d) la classificazione delle acque di balneazione di cui all'articolo 8 (30 novembre);
e) la facoltà di ampliare o ridurre la stagione balneare secondo le esigenze o le
consuetudini locali (1° marzo);
f)
l'aggiornamento dell'elenco delle acque di balneazione (1° marzo);
g) azioni volte alla rimozione delle cause di inquinamento ed al miglioramento delle
acque di balneazione (30 novembre);
h) l'informazione al pubblico ai sensi dell'articolo 15.
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Competenze comunali
Art. 5 del D.L.vo n.116
Sono di competenza comunale:
a) la delimitazione, prima dell'inizio della stagione balneare, delle acque non adibite alla
balneazione e delle acque di balneazione permanentemente vietate ricadenti nel proprio
territorio, in conformità a quanto stabilito dall'apposito provvedimento regionale;
b) la delimitazione delle zone vietate alla balneazione qualora nel corso della stagione
balneare si verifichi o una situazione inaspettata che ha, o potrebbe verosimilmente
avere, un impatto negativo sulla qualità delle acque di balneazione o sulla salute dei
bagnanti;
c) la revoca dei provvedimenti adottati sulla base delle disposizioni di cui alle lettere a) e b);
d) l'apposizione, nelle zone interessate, in un'ubicazione facilmente accessibile nelle
immediate vicinanze di ciascuna acqua di balneazione, di segnaletica che indichi i divieti
di balneazione di cui al comma 1, lettere c), e), ed f) dell'articolo 15;
e) la segnalazione in un'ubicazione facilmente accessibile nelle immediate vicinanze di
ciascuna acqua di balneazione, di previsioni di inquinamenti di breve durata di cui al
comma 2, lettera c), dell'articolo 15.
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Informazione al Pubblico
Art. 12 comma 1 del D.L.vo n.116
I Comuni assicurano che le seguenti informazioni siano divulgate e messe a disposizione con tempestività
durante la stagione balneare in un'ubicazione facilmente accessibile nelle immediate vicinanze di ciascuna
acqua di balneazione:
a) classificazione corrente delle acque di balneazione ed eventuale divieto di balneazione di cui al presente
decreto mediante una simbologia che risponda agli indirizzi comunitari;
b) descrizione generale delle acque di balneazione, in un linguaggio non tecnico, basata sul profilo delle
acque di balneazione predisposto in base all'allegato III;
c) nel caso di acque di balneazione identificata a rischio di inquinamento di breve durata:
- avviso di acqua di balneazione a rischio di inquinamento di breve durata;
- indicazione del numero di giorni nei quali la balneazione e' stata vietata durante la stagione
precedente a causa dell'inquinamento di cui al n. 1);
balneare
- avviso tempestivo di inquinamento, previsto o presente, con divieto temporaneo di balneazione;
d) informazioni sulla natura e la durata prevista delle situazioni anomale durante gli eventi di cui articolo 2,
comma 1, lettera g);
e) laddove la balneazione e' vietata, avviso che ne informi il pubblico, precisandone le ragioni;
f) ogniqualvolta e' introdotto un divieto di balneazione permanente, avviso che l'area in questione non e' più
balneabile con la ragione del declassamento;
g) indicazione delle fonti da cui reperire informazioni più esaurienti, conformemente al comma 2.
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Ordinanze Sindacali
Art. 6 comma 4 del Decreto del Ministero della Salute del 30 marzo 2010
I Sindaci devono emettere l’ordinanza di chiusura non appena ricevuto l’esito delle
analisi dall’Arpa e trasmetterla immediatamente per mail e per posta ordinaria al
Ministero della Salute.
Le ordinanze di riapertura devono essere precedute da quelle di chiusura e non
risultare contemporanee o addirittura precedenti.
Il Ministero della Salute predisporrà un format scaricabile che riporterà:
1. Una descrizione dell’inizio e della fine della zona di interdizione con relative coordinate
geografiche, con indicazioni (stabilimento, n°. civico strada, etc.) tali da facilitarne il
riconoscimento da parte del cittadino
2. L’esatta denominazione della località
3. La lunghezza in metri della costa vietata
4. I punti ed aree di balneazione sottesi dall’area che viene chiusa per ordinanza indicati tramite
codice punto e denominazione del punto.
5. La motivazione dell’interdizione (inquinamento o altri motivi)
6. Il numero dell’ordinanza di chiusura/riapertura
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Informazione al Pubblico
Art. 15 comma 2 del D.L.vo n.116
Gli Stati Membri sfruttano adeguati mezzi e tecnologie di comunicazione, tra cui Internet,
per divulgare attivamente e con tempestività le informazioni sulle acque di balneazione di
cui al paragrafo 1, nonché le seguenti informazioni in varie lingue, ove opportuno:
a) un elenco delle acque di balneazione;
b) la classificazione di ciascuna acqua di balneazione negli ultimi tre anni e il relativo profilo, inclusi i
risultati del monitoraggio effettuato dopo l'ultima classificazione;
c) misure di risanamento dicui all’art.2, comma 1, lettera f), numero10);
d) nel caso di acque di balneazione classificate «scarse»,informazioni sulle cause dell'inquinamento e
sulle misure adottate per prevenire l'esposizione dei bagnanti all'inquinamento e per affrontarne le
cause come indicato nell'articolo 5, paragrafo 4; e
e) nel caso di acque di balneazione soggette a inquinamento di breve durata, informazioni generali
relative:
• alle condizioni che possono condurre a inquinamento di breve durata,
• al grado di probabilità di tale inquinamento e della sua probabile durata,
• alle cause dell'inquinamento e alle misure adottate per prevenire l'esposizione dei bagnanti
all'inquinamento e per affrontarne le cause.
f) nel caso di acque interessate dagli inquinamenti di cui agli articoli 10,11,12, informazioni relative ai
rischi per i bagnanti
L'elenco delle acque di balneazione è disponibile prima dell'inizio della stagione balneare.
I risultati del monitoraggio sono resi disponibili sul web una volta completate le analisi.
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DECISIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA
che stabilisce, ai sensi della Direttiva 2006/7/CE, un simbolo volto ad informare il pubblico in merito alla
classificazione delle acque di balneazione e su ogni eventuale divieto di balneazione
Bathing prohibited
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Partecipazione del pubblico
Art. 14 del D.L.vo n.116
Gli Stati membri incoraggiano la partecipazione del pubblico all'attuazione della
presente direttiva e assicurano che siano fornite al pubblico interessato
opportunità:
 di informarsi sul processo di partecipazione; e
 di formulare suggerimenti, osservazioni o reclami.
Ciò riguarda in particolare la preparazione, la revisione e l'aggiornamento degli
elenchi di acque di balneazione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1. Le autorità
competenti tengono in debito conto le informazioni ottenute.
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Portale Acque di balneazione del Ministero della Salute
www.portaleacque.it
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Portale Acque di balneazione del Ministero della Salute
www.portaleacque.it
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Portale Acque di balneazione del Ministero della Salute
www.portaleacque.it
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Criticità emerse nella stagione balneare 2010
• Calendario del monitoraggio;
• Mancato rispetto nella frequenza dei campionamenti;
• Ritardo nell’invio delle analisi;
• Ritardo invio ordinanze sindacali e incompletezza delle informazioni;
• Corretta interpretazione dell’inquinamento di breve durata;
• Assenza di motivazioni relative alle Acque di balneazione “delisted”;
• Corretto inserimento dati nel sistema informatico.
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Calendario del monitoraggio
Art. 6 comma 4 del D.L.vo n.116
•
I calendari devono essere caricati sul Portale Acque prima dell’inizio di ogni
stagione balneare e non durante
•
I campionamenti devono essere effettuati nei giorni indicati nel calendario e
non oltre 4 giorni dopo la data indicata.
•
E’ necessario effettuare un campionamento che preceda l’inizio della
stagione balneare (10 giorni) e gli altri distribuiti nell’arco di tutta la stagione
balneare, con un intervallo tra le date di prelievo che non deve superare il
mese.
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Frequenza campionamenti
Giustificativi alla Commissione UE per il mancato
rispetto della frequenza campionamenti 2010
• Ritardo delle comunicazioni relative ai nuovi criteri adottati dalla Commissione per il
2010 (novembre 2010 quando ormai era terminato il periodo di monitoraggio) difformi da
quelli precedenti che prevedevano una maggiore flessibilità (intervallo consentito tra due
campionamenti successivi fino a 41 giorni);
• Il 2010 è stato il primo anno in cui l’Italia ha applicato la Direttiva. Ciò ha comportato
diversi problemi per l’organizzazione delle strutture tecniche locali in considerazione
dell’elevato numero di stazioni di monitoraggio ( le maggiori in Europa), del lungo periodo
di campionamento (1° maggio-30 settembre) e delle condizioni meteorologiche
estremamente variabili.
• Valutazione da parte della UE relativa al mancato campionamento pre-stagionale che
non comprendeva i risultati analitici inviati successivamente a causa del ritardo nel
caricamento dei dati da parte di alcune regioni
Tolleranza ammessa da parte della Commissione per il 2010 fino a 41 giorni
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Alberese, 19 maggio 2011
Grafici relativi ai rilievi della Commissione Europea
Acque marino-costiere ed interne
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Alberese, 19 maggio 2011
Grafici relativi ai rilievi della Commissione Europea
Acque costiere
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Grafici relativi ai rilievi della Commissione Europea
Acque lacustri
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Prima valutazione europea sui dati monitoraggio 2010
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Alberese, 19 maggio 2011
Trend qualità acque di balneazione marine Italia
1990-2009
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Trend qualità acque di balneazione interne Italia
1990-2009
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Trend qualità acque di balneazione marine Europa – Italia
1990 - 2009
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Trend qualità acque di balneazione interne Europa – Italia
1990 - 2009
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Grazie per
l’attenzione
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