Società a
responsabilità
limitata
Lorenzo Benatti
Parma, 10 novembre 2011
Elementi Caratteristici s.r.l.
• art. 2462: nella srl, come nella spa, «per le
obbligazioni sociali risponde soltanto la società
con il suo patrimonio»,
• art. 2468, 2° c.: «le partecipazioni dei soci non
possono essere rappresentate da azioni né
costituire
oggetto
di
sollecitazione
all’investimento».
Principi ispiratori nuova disciplina
• Dalla legge delega:
– prevedere un autonomo ed organico complesso di
norme, anche suppletive, modellato sul principio
della rilevanza centrale del socio e dei rapporti
contrattuali tra i soci,
– prevedere un’ampia autonomia statutaria,
– prevedere la libertà di forme organizzative, nel
rispetto del principio di certezza nei rapporti con i
terzi.
• Dalla relazione al D.Lgs. n. 6 del 17/01/2003:
– la s.r.l. si presenta come una società personale la
quale pur godendo del beneficio della responsabilità
limitata, può essere sottratta alle rigidità di
disciplina richieste per la società per azioni.
Costituzione (art. 2463)
• La disciplina ricalca quella prevista per la s.p.a.
cui si rinvia in abbondanza.
• Capitale minimo 10.000 Euro.
• Si segnala che la società può essere contratta a
tempo indeterminato (attenzione al recesso se a
tempo indeterminato).
I Conferimenti (art. 2464)
Sono conferibili tutti gli elementi dell’attivo
suscettibili di valutazione economica
• denaro,
• beni in natura e crediti,
• opera o servizi.
Conferimenti in denaro
• versamento all’atto della sottoscrizione del 25%,
• se unico socio 100%,
• il versamento può essere sostituito da una
assicurazione o da una fidejussione bancaria.
Conferimenti in natura o di crediti
(art. 2465)
• vanno interamente liberati all’atto della
sottoscrizione,
• deve essere presentata una relazione di stima
redatta da un iscritto al registro dei revisori
contabili,
• non è previsto il controllo della stima da parte
degli amministratori,
• il procedimento si applica agli acquisti
potenzialmente pericolosi.
Conferimenti d’opera o di servizi
(art. 2464, c. 6)
• sono imputati a capitale a condizione che siano
garantiti per l’intero valore da assicurazione o
fidejussione che possono essere sostituite da
una cauzione in denaro,
• interrogativi:
– sono conferimenti di patrimonio (come nelle
società di persone) o di capitale?
– come avviene l’imputazione a capitale e
qual è la contropartita?
– quando si estingue l’obbligo del socio di
garantire la prestazione.
– occorre una relazione di stima?
Inadempienza del socio (2466)
• Inadempienze:
– mancato versamento decimi richiamati,
– Scadenza/inefficacia garanzie.
• Procedimento:
– diffida,
– esecuzione o acquisto da parte altri soci,
– vendita a rischio e pericolo del socio,
– esclusione.
Partecipazione sociale (2468 ss)
• La partecipazione in s.rl. è la misura nella
quale spettano i diritti ai soci e solo se l’A.C.
non dispone diversamente è proporzionale al
conferimento
• E’ possibile l’attribuzione a singoli soci di
particolari diritti riguardanti l’amministrazione
o la distribuzione degli utili (art. 2468 c. 3).
Trasferibilità della partecipazione
(2469)
• La partecipazione è naturalmente trasferibile.
• E’ possibile prevedere clausole limitative del
trasferimento fino al divieto completo di
trasferimento.
• Se è prevista intrasferibilità o clausola molto
restrittiva il socio o gli eredi hanno diritto di
recedere
Forma dell’atto di trasferimento
(2470)
• Scrittura privata con firme autentiche.
• Deposito all’ufficio del registro delle imprese.
La prima iscrizione in buona fede prevale in
caso di conflitto tra più acquirenti.
• Non è richiesta l’iscrizione del trasferimento
nel libro soci, la cui tenuta non è più
obbligatoria.
• Il trasferimento ha effetto dal momento
dell’iscrizione nel registro delle imprese.
Altre
norme
partecipazione
relative
alla
• Responsabilità alienante per versamenti ancora
dovuti (art. 2472).
• Divieto di compiere operazioni sulle proprie
partecipazioni (art. 2474).
• Pegno, usufrutto e sequestro di partecipazioni
(art. 2471-bis).
• Esecuzione forzata sulle partecipazioni (art.
2471).
Natura della partecipazione?
• Insieme di diritti,
• posizione contrattuale oggettivizzata da
considerarsi come un bene immateriale,
• dopo riforma trasferimento è assimilabile a un
bene mobile registrato.
Recesso del socio (2473 e altri)
• casi previsti dall’atto costitutivo,
• ai soci che non abbiano consentito a
determinate deliberazioni,
• in ogni momento se la società è contratta a
tempo indeterminato, salvo preavviso,
• quando è prevista intrasferibilità quote o
clausola molto restrittiva del trasferimento,
• aumento di capitale senza concedere opzione ai
soci.
Recesso del socio
• liquidazione della quota in proporzione al
patrimonio al momento del recesso,
• in caso di disaccordo la quota di liquidazione è
determinata da un esperto nominato dal
tribunale
• gli altri soci possono acquistare la quota o farla
acquistare
• la liquidazione deve avvenire preferibilmente
con riserve disponibili, altrimenti riducendo il
capitale (i creditori possono opporsi)
Organizzazione della s.r.l.
• Tre organi come nella spa:
– soci,
– amministratori,
– sindaci o revisore (non sempre obbligatori)
• E’ possibile l’amministrazione dei soci? Rinvio
Decisioni dei soci (2479 ss)
• L’assemblea è obbligatoria solo per modifiche
atto costitutivo e decisioni di compiere
operazioni che comportino sostanziale modifica
oggetto sociale.
• Negli altri casi è possibile, se previsto dall’atto
costitutivo, che la decisione sia adottata
attraverso consultazione scritta o consenso
espresso per iscritto.
Documentazione decisioni
(2478
n. 2)
• Se si svolge l’assemblea va redatto verbale,
– se si tratta di modifica dell’atto costitutivo
il verbale deve essere redatto da un notaio
• se
la
decisione
è
adottata
tramite
consultazione scritta o consenso scritto va
conservata la relativa documenta-zione.
Verbali e documenti formeranno il libro delle
decisioni dei soci.
Convocazione
e
costituzione
dell’assemblea (2479-bis)
• Le modalità convocazione sono stabilite
dall’atto
costitutivo,
in
mancanza
raccomandata almeno otto giorni prima
dell’assemblea;
• è ammessa assemblea totalitaria.
• Deve essere nominato un presidente che
accerta legittimazione presenti,
• è ammessa la rappresentanza.
Quorum decisionali
• Se si tiene assemblea:
– delibere modificative atto costitutivo: voto
favorevole dei soci che rappresentino
almeno la metà del capitale sociale,
– altre delibere: presenza di tanti soci che
rappresentino almeno la metà del capitale
sociale e voto favorevole della maggioranza
del capitale presente.
– Se non si tiene assemblea: consenso dei soci
che rappresentino almeno la metà del
capitale sociale.
Invalidità delle decisioni
(2479-ter, 1° c.)
• Invalidità meno grave (Annullabilità)
• L’impugnazione riguarda le delibere contrarie alla
legge o all’atto costitutivo.
• Il termine di novanta giorni decorre sempre dalla data
della trascrizione nel libro delle delibere dei soci.
• Legittimati:
soci
non
consenzienti,
ciascun
amministratore, collegio sindacale.
• Il tribunale, qualora ne ravvisi l’opportunità e ne sia
fatta richiesta dalla società o da chi ha proposto
l’impugnativa, può assegnare un termine non superiore
a centottanta giorni per l’adozione di una nuova
decisione idonea ad eliminare la causa di invalidità.
• Si richiamano norme procedimento s.p.a.
Invalidità grave (nullità)
• Se hanno oggetto illecito o impossibile, o se sono
state prese in assenza assoluta di informazione,
possono essere impugnate da chiunque vi abbia
interesse entro tre anni dalla trascrizione nel libro
delle decisioni.
• Se modificano l’oggetto sociale prevedendo attività
impossibili o illecite, non vi sono limiti di tempo
per l’impugnazione.
Amministrazione
art. 2475 comma 1:
• Salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo,
• l’amministrazione della società è affidata a uno o
più soci nominati con decisione dei soci presa ai
sensi dell’articolo 2479 c.c.
• Osservazioni:
– amministratori anche non soci
– possibilità di non nominare amministratori?
– piena
legittimità
amministrazione
a
tempo
indeterminato,
– rimangono ampi spazi delegificati
• saranno colmati dalla giurisprudenza,
• è opportuno che la disciplina sia integrata
statutariamente.
Modelli di amministrazione
• Amministrazione unipersonale,
• Amministrazione pluripersonale
– collegiale
– non collegiale
• amministrazione disgiuntiva
• amministrazione congiuntiva
• É possibile introdurre una clausola statutaria che
preveda che non siano nominati amministratori?
Amministrazione ai soci?
• Per “amministrazione dei soci” si possono intendere due
situazioni:
– quella in cui si riservi l’incarico di amministratori a persone
socie; questo in effetti è quanto accade se l’A.C. non
dispone diversamente (art. 2475, 1° comma);
– quella in cui il ruolo di amministrazione sia riservato ai
soci; questo concetto può essere inteso nel senso che:
• l’amministrazione è affidata ai soci in quanto tali (le
decisioni amministrative sono prese come decisioni dei
soci con metodo assembleare o non assembleare),
• gli amministratori, organo funzionalmente distinto dai
soci, sono le stesse persone dei soci (con lo stesso
effetto che si ha quando lo statuto nulla dispone).
• Questa seconda interpretazione appare corretta alla luce del
quinto comma dell’art. 2475 il quale prevede che la redazione
del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o scissione,
nonché le decisioni di aumento del capitale ai sensi dell’art.
2481 c.c. sono in ogni caso di competenza dell’organo
amministrativo.
Decisioni in tema di amministrazione
rimesse ai soci
• Nelle s.r.l., diversamente da quanto avviene nelle
s.p.a., il confine tra le competenze dei soci
(assemblea) e quelle degli amministratori non è
fissa, ma modulabile ad opera dell’Atto costitutivo.
• L’art. 2463 n. 7 dispone che l’A.C. deve indicare “le
norme relative al funzionamento della società,
indicando quelle concernenti l’amministrazione, la
rappresentanza e la ripartizione di competenze tra
soci e amministratori”.
Decisioni rimesse ai soci
• L’art. 2479, 1° c. stabilisce che “i soci decidono
sulle materie riservate alla loro competenza
dall’atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno
o più amministratori o tanti soci che rappresentano
almeno un terzo del capitale sociale sottopongono
alla loro approvazione”.
• L’art. 2468, 3° c., fa salva «la possibilità che l’atto
costitutivo preveda l’attribuzione a singoli soci di
particolari diritti riguardanti l’amministrazione della
società o la distribuzione degli utili».
Decisioni rimesse ai soci
• Attenzione però che secondo l’art. 2476, 7° c: “sono
altresì solidalmente responsabili con gli amministratori
(…) i soci che hanno intenzionalmente deciso o
autorizzato il compimento di atti dannosi per la società,
i soci o i terzi”.
• Resta inoltre il limite previsto dal quinto comma
dell’art. 2475 secondo il quale la redazione del
progetto di bilancio e dei progetti di fusione o scissione,
nonché le decisioni di aumento del capitale ai sensi
dell’art. 2481 c.c. sono in ogni caso di competenza
dell’organo amministrativo.
Amministrazione collegiale consiglio
amministrazione
• Non
richiamate
disposizioni
relative
al
funzionamento del consiglio di amministrazione
della s.p.a.
• L’A.C. può prevedere che le decisioni siano
adottate mediante consultazione scritta o sulla
base del consenso espresso per iscritto.
Amministrazione disgiuntiva:
art. 2257 c.c.
Se l’amministrazione spetta disgiuntamente a più
soci, ciascun socio amministratore ha diritto di
opporsi all’operazione che un altro voglia compiere
prima che sia compiuta. La maggioranza dei soci,
determinata secondo la parte attribuita a ciascun
socio negli utili, decide sull’opposizione
Amministrazione congiuntiva:
art. 2258 c.c.
• Se l’amministrazione spetta congiuntamente a più
soci, è necessario il consenso di tutti i soci
amministratori per il compimento delle operazioni
sociali;
• i singoli amministratori non possono compiere da
soli alcun atto, salvo che vi sia urgenza di evitare
un danno alla società.
Rappresentanza:
confronto s.r.l./s.p.a.
• 2463, n. 7 e 8: l’atto costitutivo
deve indicare
«le norme relative al funzionamento
della società, indicando quelle
concernenti l’amministrazione e la
rappresentanza;
le
persone
cui
è
affidata
l’amministrazione …».
• 2475-bis
«Gli
amministratori
hanno
la
rappresentanza
generale
della
società.
Le
limitazioni
ai poteri degli
amministratori
che
risultano
dall’atto costitutivo o dall’atto di
nomina, anche se pubblicate , non
sono opponibili ai terzi , slavo che
si provi che questi abbiano agito
intenzionalmente a danno della
società».
• Secondo l’art. 2365 è lo statuto che
indica quali amministratori hanno
la rappresentanza, oppure può
attribuire al consiglio la
competenza relativa.
• 2384
«Il potere di rappresentanza attribuito
agli amministratori dallo statuto o
dalla deliberazione di nomina è
generale.
Le limitazioni ai poteri degli
amministratori che risultano dallo
statuto o da una decisione degli
organi competenti non sono
opponibili ai terzi, anche se
pubblicate, salvo che si provi che
questi abbiano intenzionalmente
agito a danno della società».
Conflitto di interessi (2475-ter)
• i contratti conclusi dagli amministratori in conflitto di
interessi possono essere annullati dalla società, se il
conflitto era conosciuto o conoscibile dal terzo
(comma 1)
• in presenza di amministrazione collegiale rimane
annullabile la decisione adottata in conflitto di
interessi (comma 2)
– il voto del consigliere in conflitto deve essere stato
determinante,
– la decisione deve cagionare un danno patrimoniale
alla società,
– non imposto comportamento al consigliere,
– non prevista responsabilità amministratore per
danno cagionato
Responsabilità amministratori
diversità rispetto s.p.a.
• Responsabilità verso la società (2476, 1° c.)
– azione proposta dai soci (2476, 3° c.),
– non è prevista un’ azione proposta dalla società.
• Non è prevista un’azione di responsabilità da parte
dei creditori sociali.
• Manca norma su azione nelle procedure concorsuali.
• Confermata responsabilità verso terzi e singoli soci
(2476, 6° c.).
Responsabilità amministratori
• «Gli amministratori sono solidalmente responsabili
verso
la
società
dei
danni
derivanti
dall’inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla
legge e dall’atto costitutivo per l’amministrazione
della società. Tuttavia la responsabilità non si
estende a quelli che dimostrino di essere esenti
da colpa e, essendo a cognizione che l’atto si
stava per compiere, abbiano fatto constare del
loro dissenso» (2476, 1° c.).
Azione responsabilità
• «L’azione
di
responsabilità
contro
gli
amministratori è proposta da ciascun socio, il
quale può altresì chiedere, in caso di gravi
irregolarità nella gestione della società, che sia
adottato provvedimento cautelare di revoca degli
amministratori medesimi. In tal caso il giudice
può subordinare il provvedimento alla prestazione
di apposita cauzione» (2476, 3° c.).
Controllo da parte dei soci
• Chiaramente collegato all’azione di responsabilità
proposta da ogni socio è il nuovo potere di
controllo, che l’art. 2476 (2° c.) gli attribuisce: «i
soci che non partecipano all’amministrazione hanno
diritto di avere dagli amministratori notizie sullo
svolgimento degli affari sociali e di consultare,
anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri
sociali ed i documenti relativi all’amministrazione».
• Il potere non è collegato alla presenza o meno del
collegio sindacale.
Recupero spese azione
• «In caso di accoglimento della domanda la
società, salvo il suo diritto di regresso nei
confronti degli amministratori, rimborsa agli
attori le spese di giudizio e quelle da essi
sostenute per l’accertamento dei fatti» (2476, 4°
c.).
Rinuncia e transazione
• «Salvo diversa disposizione dall’atto costitutivo,
l’azione
di
responsabilità
contro
gli
amministratori può essere oggetto di rinuncia o
transazione da parte della società, purché vi
consenta la maggioranza dei soci rappresentante
almeno i due terzi del capitale sociale e purché
non si oppongano tanti soci che rappresentano
almeno il decimo del capitale sociale» (2476, 5°
c.).
Responsabilità verso i terzi
• «Le disposizioni dei precedenti commi non
pregiudicano il diritto al risarcimento del danno
spettante al singolo socio o al terzo che sono stati
direttamente danneggiati da atti colposi o dolosi
degli amministratori» (2476, 6° c.).
• La norma è identica a s.p.a.: 2395, 1° c.
Ancora sulla responsabilità
• 2476, 7° c: «sono altresì solidalmente responsabili
con gli amministratori, ai sensi dei precedenti
commi, i soci che hanno intenzionalmente deciso
o autorizzato il compimento di atti dannosi per la
società, i soci o i terzi».
• 2476, 7° c: «l’approvazione del bilancio da parte
dei
soci
non
implica
liberazione
degli
amministratori e dei sindaci per le responsabilità
incorse nella gestione».
Collegio sindacale nella s.r.l.
• La nomina del collegio sindacale è obbligatoria:
– se il capitale sociale non è inferiore a quello minimo stabilito
per le società per azioni (2477, 2° c.),
– se vengono superati i limiti previsti dall’articolo 2435-bis del
codice civile (2477, 3° c. lett. c), ossia aver superato per due
esercizi almeno due limiti tra: 50 dipendenti; 4.400.000 € di
totale attivo, 8.800.000 € di ricavi,
– se la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato
(2477, 3° c. lett. a),
– se la società controlla una società obbligata alla revisione legale
dei conti (2477, 3° c. lett. b).
• Nei casi in cui è obbligatoria la nomina del collegio sindacale «si
applicano le disposizioni in tema di società per azioni» (2477, 4°
c.).
• Nel caso di superamento dei limiti per la redazione del bilancio in
forma abbreviata l’obbligo viene meno se per due esercizi non
vengono più superati due dei limiti citati.
• Se l’atto costitutivo non dispone diversamente, la revisione legale
dei conti è esercitata dal collegio sindacale (2477, 4° c.).
Requisiti sindaci s.r.l.
• La norma non ne parla, ma:
– rinvio a disciplina s.p.a. induce a ritenere che i
sindaci devono godere i requisiti previsti dall’art.
2397 e 2409bis;
– poiché normalmente il collegio effettua anche
controllo contabile, tutti i sindaci di s.r.l. dovranno
essere iscritti nel registro dei revisori contabili;
– solo se viene istituito anche il revisore contabile (per
scelta dell’A.C.) un solo sindaco dovrà essere
revisore, mentre gli altri dovranno avere i requisiti
previsti dal Decreto Min. Giustizia (commercialisti,
ragionieri, consulenti lavoro e avvocati).
2409 nelle s.r.l.
• L’applicazione del procedimento dettato dall’art.
2409 c.c. alle s.r.l. non è prevista, in quanto è
possibile la revoca cauzionale degli amministratori.
• Forti contrasti in giurisprudenza chiusi con una
pronuncia della Consulta.
• La questione è stata riaperta con riferimento alla
percorribilità da parte dei sindaci.
• Si rinvia ad esame s.r.l.
Libri sociali obbligatori (2478)
•
•
•
•
•
Libri prescritti dal’art. 2214,
(libro dei soci),
libro delle decisioni dei soci,
libro delle decisioni degli amministratori,
libro delle decisioni del collegio sindacale.
Bilancio (2478-bis)
• Ampio rinvio a disciplina spa
Distribuzioni utili (2478-bis)
• “la decisione dei soci che approva il bilancio
decide sulla distribuzione degli utili ai soci”,
• ricalca disciplina spa
Aumento di capitale (2481, 2481bis)
• Attribuzione delega agli amministratori.
• Diritto di sottoscrizione da parte dei soci
(opzione).
• Modalità, termini e sovrapprezzo sono stabiliti
dalla decisione di aumento.
• Aumento parziale ammesso solo se previsto da
decisione
Aumento gratuito (art. 2481-ter)
• Passaggio di riserve a capitale.
• La quota di partecipazione resta immutata.
Riduzione capitale volontaria (art.
2482)
• Rimborso conferimenti o liberazione versamenti
non eseguiti.
• i creditori possono opporsi (tre mesi).
Riduzione capitale per perdite (2482bis, 2482-ter e 2482-quater)
• Disciplina analoga a s.p.a.
• E’ esclusa ogni modificazione delle quote di
partecipazione e dei diritti spettanti ai soci.
Srl unipersonale
• società con unico socio,
• società costituita per atto unilaterale,
• disciplina analoga a spa
Finanziamenti dei soci (2467)
• il loro rimborso è postergato alla soddisfazione
dei creditori e se avvenuto nell’anno precedente
al fallimento deve essere restituito,
• se concessi in un momento in cui risulta un
eccessivo squilibrio finanziario e sarebbe stato
ragionevole un conferimento.
Titoli di debito
• solo se l’A.C. lo prevede,
• possono essere sottoscritti solo da operatori
specializzati,
• in caso di circolazione chi li cede risponde della
solvenza nei confronti di acquirenti che non siano
operatori specializzati.
Società a
responsabilità
limitata
Lorenzo Benatti
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