LA MANOVRA FINANZIARIA 2008 ERNESTO GATTO 1 AUMENTO DETRAZIONE ICI 1^ CASA NUOVA DETRAZIONE ICI PER ABITAZIONE PRINCIPALE SI AGGIUNGE A QUELLA TRADIZIONALE DI € 103,29 NO A1 A8 A9 E’ PARI ALLO 0,133 % NON PUO’ COMUNQUE DEL VALORE CATASTALE SUPERARE € 200 2 ALTRE NOVITA’ RELATIVE AGLI IMMOBILI PROROGA AL 2010 DELLA DETRAZIONE IRPEF 55% PER IL RISPARMIO ENERGETICO PROROGA AL 2010 DELLA DETRAZIONE IRPEF 36% SULLE RISTRUTT. EDILIZIE SOLIDARIETA’ AI FINI IVA TRA VENDITORE E ACQUIRENTE NELLE CESSIONI DI IMMOBILI DEDUCIBILI GLI INTERESSI PASSIVI SULL’ACQUISTO DEGLI IMMOBILI NON STRUMENTALI NE’ MERCI 3 ALTRE NOVITA’ RELATIVE AGLI IMMOBILI PROROGA AL 2010 DETRAZIONE IRPEF/IRES 55% PER IL RISPARMIO ENERGETICO IL BONUS PUO’ ESSERE RIPARTITO TRA 3 E 10 ANNI A SCELTA DEL CONTRIBUENTE NELLA 1^ DICHIARAZIONE DEI REDDITI PER SOSTITUZIONE FINESTRE E INSTALLAZIONE PANNELLI SOLARI NON E’ RICHIESTA CERTIFICAZ. ENERGETICA EDIFICIO NE’ ATTESTATO QUALIFICAZ. ENERGETICA 4 ONERI DETRABILI E DEDUCIBILI INTERESSI PASSIVI SU MUTUO PER ABITAZ. PRINCIPALE DAL 2008 IL LIMITE PER LA DETRAZIONE PASSA A € 4.000 DETRAZIONE PER AFFITTO ABITAZ. PRINCIPALE DAL 2007 € 300 (SE REDDITO < € 15.494) DAL 2007 € 150 (SE REDDITO < € 30.987) PER CONTRATTI REDATTI EX L. 431/98 DETRAZ. AFFITTO ABITAZ. PRINCIPALE GIOVANI 20–30 ANNI DAL 2007 € 992 (SE REDDITO < € 15.494) DAL 2007 € 496 (SE REDDITO < € 30.987) LA DETRAZ. SPETTA PER I PRIMI 3 ANNI 5 ONERI DETRABILI E DEDUCIBILI RETTE PER ASILI NIDO DEI FIGLI DI ETA’ 3 MESI – 3 ANNI DAL 2007 LIMITE DI DETRAZIONE PARI AD € 632 (PER OGNI FIGLIO) ABBONAMENTI AL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBB. DAL 2008 LIMITE DI DETRAZIONE PARI A € 250 AUTOAGGIORNAM. E FORMAZIONE DEI DOCENTI DAL 2008 LIMITE DI DETRAZIONE PARI A € 500 6 ONERI DETRABILI E DEDUCIBILI NUOVA DETRAZIONE IRPEF PER FAMIGLIE CON ALMENO 4 FIGLI A CARICO LA DETRAZIONE E’ PARI A € 1.200 ED E’ RIPARTITA AL 50% TRA I CONIUGI PER I SOGGETTI INCAPIENTI LA DISPOSIZIONE DECORRE LA DETRAZIONE DIVENTA UN DAL PERIODO D’IMPOSTA CREDITO D’IMPOSTA 2007 (MOD. UNICO 2008) 7 NOVITA’ RELATIVE ALLE DICHIARAZIONI RISTABILITA LA FACOLTA’ (NON L’OBBLIGO) D’INVIO ALL’INTERMEDIARIO DELL’AVVISO BONARIO OBBLIGO DELLA FIRMA DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI PER TUTTI I COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE ELIMINATO L’OBBLIGO DI INDICARE IN DICHIARAZIONE I DATI RELATIVI AI FABBRICATI (RESTA SOLO L’ICI DOVUTA) TUTTE LE PERSONE FISICHE SONO OBBLIGATE ALLA TRASMISSIONE TELEMATICA DEL MODELLO UNICO ESONERO DA DICHIARAZIONE REDDITI SE SOLI REDDITI FONDIARI DI IMPORTO < € 500 8 NOVITA’ RELATIVE ALLE DICHIARAZIONI TERMINI PER LA TRASMISSIONE DEI MODELLI 770: MOD. 770 SEMPLIFICATO AL 30 APRILE MOD. 770 ORDINARIO AL 31 LUGLIO 9 NOVITA’ REDDITO D’IMPRESA NUOVE REGOLE PER IL TRATTAMENTO DELLE PERDITE LE PERDITE DEI PROFESSIONISTI E DELLE IMPRESE IN SEMPLIFICATA POTRANNO SOLTANTO ESSERE COMPENSATE CON GLI ALTRI REDDITI NEL QUADRO RN LE PERDITE DELLE IMPRESE IN ORDINARIA POTRANNO ESSERE COMPENSATE SOLO CON UTILI DELLA STESSA CATEGORIA O RIPORTATE AGLI ESERCIZI SUCCESSIVI (ENTRO IL 5^) 10 NOVITA’ REDDITO D’IMPRESA ESTESA ALLE SNC/SAS LA TASSAZIONE AL 27,5 % OPZIONE CONSENTITA SOLO A SOCIETA’ IN CONTABILITA’ ORDINARIA LA TASSAZIONE AGEVOLATA E’ VINCOLATA AL REINVESTIMENTO DEGLI UTILI IN CASO DI DISTRIBUZIONE DI UTILI SI PRESUMONO SEMPRE DISTRIBUITI I PIU’ RECENTI E DOVRA’ ESSERE OPERATO IL CONGUAGLIO 11 NOVITA’ REDDITO D’IMPRESA NUOVE REGOLE PER LE SPESE DI RAPPRESENTANZA LA DEDUZIONE E’ CONCESSA NELL’ESERCIZIO DI SOSTENIMENTO DELLA SPESA MODALITA’ DI DEDUZIONE E TIPOLOGIE DI SPESE AMMESSE SARANNO FISSATI CON APPOSITO DECRETO SALE A € 50 (IVA COMPRESA) IL LIMITE DI VALORE UNITARIO DEGLI OMAGGI DEDUCIBILI RESTA IL VECCHIO LIMITE DI DETRAIBILITA’ IVA SUGLI OMAGGI DI VALORE UNITARIO < € 25,82 12 NOVITA’ REDDITO D’IMPRESA NUOVA DURATA MINIMA DEI CONTRATTI DI LEASING STIPULATI DAL 2008 2/3 DEL PERIODO DI AMMORTAMENTO PER I BENI MOBILI 4 ANNI (INTERO PERIODO DI AMMORTAMENTO) PER LE AUTOVETTURE 18 ANNI PER I BENI IMMOBILI INTERESSI PASSIVI SUI CANONI SONO SOGGETTI A LIMITE DI DEDUZIONE (PARI AL 30% DEL ROL) 13 NOVITA’ REDDITO D’IMPRESA DAL 2008 ELIMINATI GLI AMMORTAMENTI ANTICIPATI E ACCELERATI PER TUTTE LE IMPRESE (SOCIETA’ DI CAPITALI, DI PERSONE E DITTE ) A BREVE SARANNO RIVISTI I COEFFICIENTI DI AMMORTAMENTO PER I BENI ENTRATI IN FUNZIONE NEL 2008 COEFFICIENTE NON DIMEZZATO ESCLUSE DAL BENEFICIO LE AUTOVETTURE 14 AMMORTAMENTO FABBRICATI E SCORPORO DEI TERRENI ART.36 D.L. 223/2006 ART.1 COMMA 81 L. 244/2007 AMMORTAMENTI PREGRESSI AMMORTAMENTI PREGRESSI IMPUTATI INTERAMENTE AL IMPUTATI IN PROPORZIONE AL FABBRICATO FABBRICATO ED AL TERRENO MENO FAVOREVOLE AL CONTRIBUENTE PIU’ FAVOREVOLE AL CONTRIBUENTE LA NOVITA’ CONSENTE ANCHE UNA MAGGIORE DEDUZIONE DEI CANONI DI LEASING IMMOBILIARE 15 STUDI DI SETTORE ART.1 COMMI 252 -254 LEGGE 244/2007 GLI I.N.E. HANNO NATURA SPERIMENTALE E COSTITUISCONO PRESUNZIONI SEMPLICI DAI CRITERI SELETTIVI PER GLI ACCERTAMENTI SONO ESCLUSE LE IMPRESE MANIFATTURIERE C/TERZI I SOGGETTI CONGRUI MA CON RICAVI INFERIORI RISPETTO AGLI I.N.E. NON SONO SOGGETTI AD ACCERTAMENTI AUTOMATICI IN CASO DI ACCERTAMENTO SPETTA AGLI UFFICI MOTIVARE GLI SCOSTAMENTI DERIVANTI DAGLI I.N.E. 16 NOVITA’ IVA IVA SUI CELLULARI DETRAIBILE IN PROPORZIONE ALL’UTILIZZO PER L’IMPRESA/PROFESSIONE PER I PRIMI TRE ANNI SANZIONE DEL 3% PER L’ERRATA APPLICAZIONE FORMALE DEL REVERSE CHARGE IL REVERSE CHARGE NON SI APPLICA NEI CONFRONTI DI GENERAL CONTRACTOR CUI E’ AFFIDATO L’INTERO APPALTO DA MARZO 2008 IL REVERSE CHARGE SI APPLICA ANCHE ALLE CESSIONI DI IMMOBILI STRUMENTALI A SOGGETTI IVA CON PRO-RATA < AL 25% 17 NOVITA’ IVA DETRAIBILE AL 100% DAL 2008 IVA SUI RISTORANTI IVA SUGLI ALBERGHI INERENTI ALLA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, CONGRESSI E SIMILI SE EROGATE NEI GIORNI DI SVOLGIMENTO DEGLI STESSI 18 NOVITA’ IRES ALIQUOTA IRES DAL 33% AL 27,5% SI ATTENDE DECRETO CHE MODIFICHERA’ LA TASSAZIONE DI DIVIDENDI E PLUSVALENZE DA PARTECIPAZIONI QUALIFICATE NON VERRA’ INVECE MODIFICATA LA TASSAZIONE DI DIVIDENDI E PLUSVALENZE DA PARTECIPAZIONI NON QUALIFICATE SONO CONSIDERATE QUALIFICATE LE PARTECIPAZIONI IN SOCIETA’ NON QUOTATE SUPERIORI AL 20% DEI DIRITTI DI VOTO (2% PER SOCIETA’ QUOTATE) 19 NOVITA’ IRES LIMITE ALLA DEDUCIBILITA’ DEGLI INTERESSI PASSIVI INT. PASSIVI (AL NETTO INT. ATTIVI) SONO DEDUCIBILI NEL LIMITE DEL 30% DEL RISULTATO LORDO = VALORE PRODUZIONE - COSTI DELLA PRODUZIONE (ESCLUSI RISULTATO OPERATIVO LORDO AMMORTAMENTI E LEASING) E’ PREVISTO IL RICONOSCIMENTO FIGURATIVO DEGLI INTERESSI DAL 2010 LA QUOTA NON DEDOTTA SARA’ DEDUCIBILE, CON GLI STESSI LIMITI, NEI ATTIVI SUI CREDITI STATALI SUCCESSIVI ESERCIZI 20 NOVITA’ IRES DISPOSIZIONI TRANSITORIE SUL LIMITE ALLA DEDUCIBILITA’ DEGLI INTERESSI PASSIVI PER IL 2008 IL LIMITE DI DEDUCIBILITA’ DEGLI INTERESSI PASSIVI E’ AUMENTATO DI € 10.000 PER IL 2009 IL LIMITE DI DEDUCIBILITA’ DEGLI INTERESSI PASSIVI E’ AUMENTATO DI € 5.000 I NUOVI LIMITI NON SI APPLICANO A DITTE INDIVIDUALI E SOCIETA’ DI PERSONE (ANCHE IN CONTABILITA’ ORDINARIA) 21 RIORGANIZZAZIONI AZIENDALI DA 2008 SOCIETA’ CONFERITARIA (ANCHE SNC/SAS) PUO’ OPTARE PER IMPOSTA SOSTITUTIVA OPZIONE IN DICHIARAZIONE RELATIVA ALL’ANNO IN CUI L’OPERAZIONE E’ AVVENUTA O NELLA SUCCESSIVA ALIQUOTE: 12% SULLA PARTE DEI MAGGIORI VALORI SINO A € 5.000.000 14% SULLA PARTE DEI MAGGIORI VALORI TRA € 5.000.000 ED € 10.000.000 16% SULLA PARTE DEI MAGGIORI VALORI CHE ECCEDE € 10.000.000 22 RIORGANIZZAZIONI AZIENDALI CONSENTITO RICONOSCIMENTO MAGGIORI VALORI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI DECORRENZA DEI MAGGIORI VALORI: • IMMEDIATA PER GLI AMMORTAMENTI ; • DAL 4^ ESERCIZIO SUCCESSIVO PER LE PLUSVALENZE ; L’OPZIONE E’ AMMESSA ANCHE PER OPERAZIONI ANTE 2008 L’IMPOSTA DOVRA’ ESSERE VERSATA IN TRE RATE ANNUALI: 30% - 40% - 30% 23 ESTROMISSIONE DEI BENI IMMOBILI DELL’IMPRESA L’IMPRENDITORE INDIVIDUALE CHE AL 30/11/2007 UTILIZZA BENI IMMOBILI STRUMENTALI PER DESTINAZIONE PUO’ OPTARE > 30/04/2008 PER L’ESTROMISSIONE DEL BENE DAL PATRIMONIO DELL’IMPRESA L’IMPOSTA SOSTITUTIVA DELL’IRPEF, IRAP E IVA E’ PARI AL 10% SULLA DIFFERENZA TRA VALORE CATASTALE E VALORE FISCALE PER IMMOBILI CON CESSIONE SOGGETTA AD IVA L’IMPOSTA E’ AUMENTATA DEL 30% DELL’IVA IMPOSTA SI VERSA IN 3 RATE: - 40% > 31 LUGLIO 2008 - 30% > 16 DICEMBRE 2008 - 30% > 16 MARZO 2009 SUL VALORE CATASTALE 24 NOVITA’ IRAP DAL 2008 L’ALIQUOTA IRAP SCENDE DAL 4,25 AL 3,9% MODIFICATA DETERMINAZIONE BASE IMPONIBILE MODIFICATI GLI IMPORTI DELLE DEDUZIONI E DETRAZIONI DEDUZIONI EXTRACONTABILI RECUPERATE A TASSAZIONE IN 6 QUOTE COSTANTI DAL 2008 DAL 2009 DICHIARAZIONE IRAP FUORI DAL MOD. UNICO E PRESENTATA ALLA REGIONE 25 NOVITA’ IRAP NUOVA BASE IMPONIBILE DAL 2008 PER LE SOCIETA’ DI CAPITALI DIFFERENZA TRA VALORE DELLA PRODUZIONE (VOCI A) E COSTI DELLA PRODUZIONE (VOCI B) ESCLUSE LE VOCI 9 (PERSONALE) 10c, 10d (SVALUTAZIONI), 12 & 13 (ACCANTONAMENTI) SONO SEMPRE INDEDUCIBILI COMPENSI LAP, OCCASIONALI, PERDITE SU CREDITI ED ICI GLI IMPORTI RILEVANTI SONO QUELLI ISCRITTI IN BILANCIO SENZA LE REGOLE DEL TUIR 26 NOVITA’ IRAP NUOVA BASE IMPONIBILE DAL 2008 PER SOCIETA’ DI PERSONE, DITTE INDIVIDUALI E PROFESSIONISTI SOCIETA’ DI PERSONE E DITTE INDIVIDUALI (ANCHE IN CONTAB. ORDINARIA) PROFESSIONISTI VALGONO I DATI DELLA CONTABILITA’ SENZA LE VARIAZIONI DEL TUIR GLI IMPORTI RILEVANTI SONO QUELLI RISULTANTI DALLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI 27 NOVITA’ IRAP PER TUTTE LE IMPRESE DAL 2008 DIVENTANO INTERAMENTE DEDUCIBILI AI FINI IRAP: AMMORTAMENTI E LEASING AUTO INDIPENDENTEMENTE DA DURATA CONTRATTO E COSTO DEL BENE SPESE D’IMPIEGO DELLE AUTOVETTURE E COSTI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE SPESE DI RAPPRESENTANZA E DI MANUTENZIONE SU BENI PROPRI INDIPENDENTEMENTE DAI LIMITI POSTI DAL TUIR COSTI DI GESTIONE ED AMMORTAMENTI RELATIVI AI FABBRICATI ABITATIVI DELLE IMMOBILIARI DI GESTIONE 28 NOVITA’ IRAP DAL 2008 LE DEDUZIONI E GLI SGRAVI IRAP VENGONO RIMODULATI COME SEGUE: SGRAVI RIDUZ. CUNEO FISCALE RIDOTTI A € 4.600 (€ 5.000) ED € 9.200 (€ 10.000) PER CIASCUN DIPENDENTE A TEMPO INDET. DEDUZ. PER MAX 5 DIPENDENTI PER SOGGETTI CON VALORE DELLA PRODUZIONE < € 400.000 DA € 2.000 A € 1.850 DEDUZIONE PER SOCIETA’ DI CAPITALI CON BASE IMPONIBILE < € 180.760 DA € 8.000 A € 7.350 DEDUZIONE PER SNC/SAS, DITTE E PROFESSIONISTI CON BASE IMP. < € 180.760 DA € 8.000 A € 9.500 29 CREDITO D’IMPOSTA STUDI ASSOCIATI ALLE AGGREGAZIONI TRA PROFESSIONISTI ( TRA 4 E 10 ) E’ CONCESSO UN CREDITO D’IMPOSTA DEL 15% SUL COSTO DI ACQUISTO DI TALUNI BENI QUALUNQUE SIA LA FIGURA GIURIDICA CHE LO STUDIO ASSUME (ASSOCIAZIONE PROFESS., SNC, SAS, SRL, ETC..) BENI CHE CONSENTONO IL BENEFICIO (ANCHE IN LEASING): - ARREDI, ATTREZZATURE, MACCHINE D’UFFICIO E IMPIANTI ; - SOFTWARE E BREVETTI SU NUOVE TECNOLOGIE ; - SPESE DI AMMODERNAMENTO E RISTRUTTURAZIONE STUDI . 30 CREDITO D’IMPOSTA STUDI ASSOCIATI IL BONUS E’ UTILIZZATO IN COMPENSAZIONE IL BONUS E’ INDICATO NEL MODELLO UNICO - SPETTA ALLE AGGREGAZIONI REALIZZATE DAL 2008 AL 2010 ; - PER I COSTI SOSTENUTI DALLA DATA DI AGGREGAZIONE E PER I SUCCESSIVI 12 MESI ; - TUTTI I COMPONENTI NON DEVONO ESERCITARE INDIVIDUALMENTE ; - DEVE TRATTARSI DI ATTIVITA’ EFFETTIVAMENTE PROFESSIONALE E NON STRUMENTALE ; - SEMBRANO QUINDI ESCLUSI I MERI CENTRI DI ELABORAZIONE DATI . 31 RIVALUTAZIONE PARTECIPAZIONI E TERRENI RIAPERTURA TERMINI PER RIVALUTAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI RIAPERTURA TERMINI PER RIVALUTAZIONE TERRENI POSSEDUTE AL 01/01/2008 CON PERIZIA > 30/06/2008 E PAGAMENTO IN 3 RATE ANNUALI DAL 30/06/2008 POSSEDUTI AL 01/01/2008 CON PERIZIA > 30/06/2008 E PAGAMENTO IN 3 RATE ANNUALI DAL 30/06/2008 SIA AGRICOLI CHE EDIFICABILI 32 RIVALUTAZIONE PARTECIPAZIONI E TERRENI REGOLE PER RIVALUTAZIONE PARTECIPAZIONI E TERRENI ALIQUOTE IMPOSTA: - TERRENI 4% - PARTEC. QUALIFICATE 4% - PARTEC. NON QUALIFICATE 2% SOGGETTI AGEVOLATI: - PERSONE FISICHE - SOCIETA’ SEMPLICI - ENTI NON COMMERCIALI BENEFICI: COSTO FISCALE RICONOSCIUTO PARI AL VALORE DI PERIZIA APPLICAZIONE IMPOSTA: L’IMPOSTA SI APPLICA SULL’INTERO VALORE RISULTANTE DALLA PERIZIA 33 DISPOSIZIONI SULLE SOCIETA’ DI COMODO NUOVE CAUSE DI ESCLUSIONE SOCIETA’ CON OLTRE 9 DIPENDENTI NEGLI ULTIMI DUE ESERCIZI SOCIETA’ IN FALLIMENTO, LIQUIDAZIONE GIUDIZIARIA O CONCORDATO PREVENTIVO SOCIETA’ CON VALORE DELLA PRODUZIONE > ATTIVO STATO PATRIMONIALE SOCIETA’ CONGRUE E COERENTI AI FINI DEGLI STUDI DI SETTORE 34 DISPOSIZIONI SULLE SOCIETA’ DI COMODO RIAPERTURA PROCEDURA DI SCIOGLIMENTO AGEVOLATO PER SOCIETA’ AL 1^ PERIODO D’IMPOSTA O NON OPERATIVE NEL 2007 ATTO DI SCIOGLIMENTO ENTRO IL 31/05/2008 ALIQUOTA AL 10% PER L’IMPOSTA SOSTITUTIVA SUL REDDITO DEL PERIODO DI LIQUIDAZIONE ALIQUOTA AL 5% PER L’IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI SALDI ATTIVI DI RIVALUTAZIONE 35 RATEIZZAZIONE DEGLI AVVISI BONARI IMPORTO SINO A € 2.000 POSSIBILITA’ VERSAMENTO IN 6 RATE TRIMESTRALI SU RICHIESTA ALL’UFFICIO PER TEMPORANEA DIFFICOLTA’ IMPORTO SINO A € 5.000 POSSIBILITA’ VERSAMENTO IN 6 RATE TRIMESTRALI SENZA BISOGNO DI AUTORIZZAZIONE DA PARTE DELL’UFFICIO IMPORTO SINO A € 50.000 POSSIBILITA’ VERSAMENTO IN 20 RATE TRIMESTRALI SENZA BISOGNO DI AUTORIZZAZIONE DA PARTE DELL’UFFICIO IMPORTO OLTRE € 50.000 QUALE GARANZIA L’UFFICIO PUO’ ACCETTARE IPOTECA DI 1^ GRADO ANCHE SU IMMOBILE DI TERZI 36 REGIME DEI CONTRIBUENTI MINIMI SONO CONSIDERATI TALI GLI IMPRENDITORI ED I PROFESSIONISTI CHE NELL’ANNO PRECEDENTE: HANNO CONSEGUITO RICAVI O COMPENSI RAGGUAGLIATI AD ANNO INFERIORI A € 30.000 NON HANNO EFFETTUATO CESSIONI ALL’ESPORTAZIONE NON HANNO SOSTENUTO SPESE PER LAVORO DIPENDENTE O ASSIMILATO IVI COMPRESI L.A.P. 37 REGIME DEI CONTRIBUENTI MINIMI O CHE NEL TRIENNIO PRECEDENTE: NON HANNO ACQUISTATO (ANCHE IN LEASING) BENI STRUMENTALI PER UN AMMONTARE COMPLESSIVO > € 15.000 38 REGIME DEI CONTRIBUENTI MINIMI PER I SOGGETTI CHE INIZIANO L’ATTIVITA’ DAL 2008 L’OPZIONE E’ POSSIBILE: SE DICHIARANO DI PRESUMERE LA SUSSISTENZA DEI REQUISITI NELLA DICHIARAZIONE D’INIZIO ATTIVITA’ 39 REGIME DEI CONTRIBUENTI MINIMI NON POSSONE ESSERE CONSIDERATI SOGGETTI MINIMI COLORO I QUALI SI AVVALGONO DI REGIMI SPECIALI IVA I SOGGETTI NON RESIDENTI I SETTORI DELLE COSTRUZIONI COLORO I QUALI SIANO SOCI EDILIZIE E DEL COMMERCIO DI MEZZI DI TRASPORTO NUOVI DI SOCIETA’ DI PERSONE O SRL IN REGIME DI TRASPARENZA 40 REGIME DEI CONTRIBUENTI MINIMI MODALITA’ DI FATTURAZIONE NON ADDEBITANO IVA IN FATTURA E NON DETRAGGONO IVA SU ACQUISTI VERSANO ENTRO IL 16 DEL MESE SUCCESSIVO L’IVA SUGLI ACQUISTI INTRA E SUGLI ALTRI ACQUISTI IN REVERSE CHARGE DOPO AVER INTEGRATO LA FATTURA DI ACQUISTO CON L’IMPORTO DELL’IVA VERSANO L’IVA SU RIMANENZE E BENI AMMORTIZZABILI IN CASO DI TRANSITO DAL/AL REGIME ORDINARIO IVA IN UNICA SOLUZIONE O IN 5 RATE ANNUALI SENZA INTERESSI 41 REGIME DEI CONTRIBUENTI MINIMI MODALITA’ DI TASSAZIONE L’IVA A CREDITO DELL’ULTIMA DICHIARAZIONE IN REGIME ORDINARIO PUO’ ESSERE CHIESTA A RIMBORSO I CONTRIBUENTI MINIMI NON SONO SOGGETTI IRAP DETERMINANO IL REDDITO ANALITICO (IVA INCLUSA) DEDUCONO DAL REDDITO I CONTRIBUTI PREVIDENZIALI OBBLIGATORI PER LEGGE SIA IMPRESE CHE PROFESSIONISTI UTILIZZANO IL CRITERIO DI CASSA 42 REGIME DEI CONTRIBUENTI MINIMI L’IMPOSTA SOSTITUTIVA DI IRAP, IRPEF E ADDIZIONALI E’ DEL 20% PLUSVALENZE, SPESE DI RAPPRESENTANZA, ETC.. NELL’IMPRESA FAMILIARE TUTTA L’IMPOSTA E’ VERSATA DAL TITOLARE LA SOMMA ALGEBRICA DEGLI EVENTUALI RICAVI E COSTI PLURIENNALI RIPORTATI DA ANNI PRECEDENTI AL 2008: LE PERDITE DI ESERCIZI PRECEDENTI E QUELLE IN REGIME DEI MINIMI SONO UTILIZZABILI NORMALMENTE RILEVA INTEGRALMENTE SE NEGATIVA E SOLO PER LA PARTE CHE ECCEDE € 5.000 SE POSITIVA 43 REGIME DEI CONTRIBUENTI MINIMI SEMPLIFICAZIONI FORMALI ESONERO DALLA TENUTA DEI REGISTRI CONTABILI ED IVA ESONERO DA DICH. IVA, STUDI DI SETTORE ED ELENCHI CLI./FORN. NUMERARE E CONSERVARE I DOCUMENTI RESTA OBBLIGO SCONTRINO/RIC. FISCALE 44 REGIME DEI CONTRIBUENTI MINIMI ADEMPIMENTI FORMALI IL REGIME DEI MINIMI E’ QUELLO NATURALE L’OPZIONE PER IL REGIME ORDINARIO VALE ALMENO 3 ANNI SI PUO’ OPTARE A CONSUNTIVO PER IL REGIME ORDINARIO SOLO PER IL 2008 SI PUO’ REVOCARE OPZIONE DOPO 1 ANNO 45 REGIME DEI CONTRIBUENTI MINIMI USCITA DAL REGIME DEI MINIMI DA ANNO SUCCESSIVO IN CASO DI PERDITA REQUISITI O RICAVI TRA € 30.000 ED € 45.000 DALLO STESSO ANNO SE RICAVI SUPERIORI A € 45.000 CIO’ COMPORTA L’OBBLIGO DEL REGIME ORDINARIO PER I SUCCESSIVI 3 ANNI NECESSARIO RILIQUIDARE L’IVA PER LA FRAZIONE D’ESERCIZIO ANTECEDENTE MEDIANTE SCORPORO INCASSI 46 REGIME DEI CONTRIBUENTI MINIMI TRANSIZIONE DA UN REGIME ALL’ALTRO COSTI E RICAVI REGISTRATI PER CASSA DAI MINIMI NELL’ESERCIZIO X, NON CONCORRONO AL REDDITO DELL’ESERCIZIO X+1 ANCHE SE DI COMPETENZA DI QUEST’ULTIMO ESERCIZIO E VICEVERSA E’ IN OGNI CASO DOVUTO NELLA MISURA ORDINARIA L’ACCONTO IRPEF RELATIVO AL 1^ ANNO DI APPLICAZIONE DEL REGIME DEI MINIMI 47 REGIME DEI CONTRIBUENTI MINIMI ABOLIZIONE DI REGIMI FORFETTARI DAL 2008 E’ ABROGATO IL REGIME DELLA FRANCHIGIA IVA EX ART.32/BIS DPR 633/72 DAL 2008 E’ ABROGATO IL REGIME FORFETTARIO EX ART.3, COMMI DA 165 A 170 DELLA LEGGE 662/96 DAL 2008 E’ ABROGATO IL REGIME DEL FORFETTONE (15%) EX ART. 14 DELLA LEGGE 388/2000 MA RESTA IL FORFETTINO EX ART.13 (10%) 48 REGIME DEI CONTRIBUENTI MINIMI CHIARIMENTI DI CUI ALLA CIRCOLARE 73/E DEL 21/12/2007 AI FINI DEL LIMITE DI RICAVI DI € 30.000 NON RILEVANO GLI ADEGUAMENTI DA STUDI DI SETTORE IN PRESENZA DI PIU’ ATTIVITA’ IL LIMITE VA’ RIFERITO ALLA SOMMA DEI RICAVI DELLE SINGOLE ATTIVITA’ COSTO ACQUISTO DEI BENI STRUMENTALI AD USO PROMISCUO (AUTO, CELLULARI) RILEVA AL 50% SI CONTINUANO AD APPLICARE LE RITENUTE D’ACCONTO CHE SI DETRARRANNO DALLA IMPOSTA SOSTITUTIVA 49 REGIME DEI CONTRIBUENTI MINIMI CHIARIMENTI DI CUI ALLA CIRCOLARE 73/E DEL 21/12/2007 I SOGGETTI IN FRANCHIGIA POSSONO MANTENERE LO SPECIALE NUMERO DI PARTITA IVA ATTRIBUITOGLI I FORFETTARI (10%) POSSONO SCEGLIERE SE ULTIMARE IL TRIENNIO O PASSARE AL NUOVO REGIME I SOGGETTI CHE INIZIANO UNA NUOVA ATTIVITA’ POSSONO OPTARE PER IL REGIME DEI MINIMI BARRANDO LA CASELLA “B” DEL MOD. AA9/8 ( “CONTRIBUENTI MINORI” ) 50 REGIME DEI CONTRIBUENTI MINIMI CHIARIMENTI DI CUI ALLA CIRCOLARE 73/E DEL 21/12/2007 INDICARE IN CALCE ALLA FATTURA: “ OPERAZIONE EFFETTUATA AI SENSI DELL’ART.1, COMMA 100 DELLA LEGGE 244/2007 “ NELL’ULTIMO ANNO DI REGIME ORDINARIO E’ DOVUTA L’IVA AD ESIGIBILITA’ DIFFERITA PER I PROFESSIONISTI PERMANE L’OBBLIGO DELLA TRACCIABILITA’ PER INCASSI E PAGAMENTI 51 REGIME DEI CONTRIBUENTI MINIMI CHIARIMENTI DI CUI ALLA CIRCOLARE 73/E DEL 21/12/2007 NELLA DETERMINAZIONE DEL REDDITO: - RILEVANO PLUSV/MINUSVALENZE E SOPRAVVENIENZE ATTIVE/PASSIVE ; - I BENI STRUMENTALI SI DEDUCONO INTERAMENTE NELL’ESERCIZIO DI PAGAMENTO ; - LE PLUSVALENZE DEI SUDDETTI BENI STRUMENTALI SONO PARI AL PREZZO DI VENDITA ; - LE RIMANENZE NON RILEVANO NEL REGIME DEI MINIMI ; - LE ESISTENZE INIZIALI SONO DEDUCIBILI SOLTANTO NEL 1^ ESERCIZIO DI “ MINIMO “ ; - I CONTRIBUTI PREVID. SONO DEDUCIBILI PRIORITARIAMENTE DAL REDDITO D’IMPRESA ; 52 REGIME DEI CONTRIBUENTI MINIMI DETERMINAZIONE DEL REDDITO CON REGOLE PROPRIE – QUINDI: PER LE IMPRESE PER I PROFESSIONISTI DEDUZIONE INTEGRALE COSTI AUTO, CELLULARI, RAPPRESENTANZA, MANUTENZIONE, ETC.. DEDUZIONE INTEGRALE COSTI AGGIORNAMENTO, RISTORANTI, ALBERGHI, RAPPRESENTANZA, ETC.. 53 CREDITO D’IMPOSTA SULLE ASSUNZIONI AI DATORI DI LAVORO CHE NEL 2008 INCREMENTANO I DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO NEL MEZZOGIORNO E’ CONCESSO UN CREDITO D’IMPOSTA A VALERE PER GLI ANNI 2008 - 2010 PARI AD € 333 MENSILI SE UOMO PARI AD € 416 MENSILI SE DONNA 54 CREDITO D’IMPOSTA SULLE ASSUNZIONI IL CREDITO SPETTA PER OGNI DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO IN PIU’ (ALLA FINE DI CIASCUN MESE) RISPETTO ALLA MEDIA DEI DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO OCCUPATI NELL’ANNO 2007 IL CREDITO D’IMPOSTA DECORRERA’ DAL RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE UE PER NUOVI DATORI DI LAVORO 2008 TUTTE LE ASSUNZIONI DANNO DIRITTO AL CREDITO GLI INCREMENTI VANNO CONSIDERATI AL NETTO DELLE DIMINUZIONI IN SOCIETA’ CONTROLLATE E COLLEGATE 55 CREDITO D’IMPOSTA SULLE ASSUNZIONI IL BONUS SPETTA IN PROPORZIONE ANCHE AI LAVORATORI PART-TIME IL BONUS VA’ INDICATO IN MOD. UNICO E PUO’ SOLO ESSERE COMPENSATO IN F24 IL BONUS NON COSTITUISCE REDDITO AI FINI IRES, IRPEF ED IRAP NON E’ RICHIESTO IL REQUISITO DI DISOCCUPATO DI LUNGA DURATA 56 CREDITO D’IMPOSTA SULLE ASSUNZIONI CAUSE DI DECADENZA SU BASE ANNUA IL NUMERO COMPLESSIVO DEI DIPENDENTI RISULTA PARI O INFERIORE ALLO STESSO VALORE MEDIO 2007 I POSTI DI LAVORO CREATI NON VENGONO MANTENUTI PER ALMENO TRE ANNI (OVVERO DUE ANNI PER LE PMI) DEFINITIVO ACCERTAMENTO DI ALMENO TRE VIOLAZIONI NON FORMALI CON SANZIONI SUPERIORI A € 5.000 IN MATERIA FISCALE E CONTRIBUTIVA 57 MODIFICHE ALLA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO ART.49 D. LGS. 231 DEL 21/11/2007 DAL 30/04/2008 LE TRANSAZIONI IN CONTANTI NON POTRANNO SUPERARE € 4.999 DAL 30/04/2008 LE BANCHE DOVRANNO EMETTERE SOLO ASSEGNI NON TRASFERIBILI SALVO ESPLICITA RICHIESTA DAL 30/04/2008 CIASCUN ASSEGNO LIBERO SCONTERA’ L’IMPOSTA DI BOLLO PARI A € 1,50 DAL 30/04/2008 CIASCUNA GIRATA DOVRA’ CONTENERE A PENA DI NULLITA’ IL CODICE FISCALE DEL GIRANTE 58 TASSAZIONE SOCIETA’ AGRICOLE (D.M. 27/09/07 N. 213) CON DECORRENZA 2007 ( UNICO 2008) SRL, SNC. SAS E COOP. POSSONO OPTARE PER LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO AGRARIO IN BASE ALLE RISULTANZE CATASTALI NECESSARI DUE REQUISITI OGGETTO DEVE PREVEDERE L’ESERCIZIO ESCLUSIVO DI ATTIVITA’ AGRICOLE LA DENOMINAZIONE DEVE CONTENERE LA DIZIONE “ SOCIETA’ AGRICOLA” PER NON PERDERE TALE AGEVOLAZIONE DAL 2008 LO STATUTO DEVE ESSERE MODIFICATO > 31/12/2008 59 TASSAZIONE SOCIETA’ AGRICOLE (D.M. 27/09/07 N. 213) L’OPZIONE E’ VALIDA TRE ANNI E DEVE ESSERE ESERCITATA A CONSUNTIVO SUL MODELLO UNICO IMPORTANTE LE SRL AVRANNO SEMPRE CONVENIENZA AD OPTARE PER LA TRASPARENZA FISCALE IN TAL MODO IL REDDITO VIENE TASSATO IN CAPO AI SOCI SU BASE CATASTALE E GLI UTILI MATURATI IN REGIME DI TRASPARENZA SARANNO DISTRIBUITI AI SOCI IN ESENZIONE FISCALE 60 TASSAZIONE SOCIETA’ AGRICOLE (D.M. 27/09/07 N. 213) PLUSVALENZE E PERDITE LE PLUSVALENZE SU BENI MOBILI ACQUISITI IN TALE REGIME SONO COMPRESE NEL REDDITO AGRARIO LE PLUSVALENZE SU BENI IMMOBILI SONO SEMPRE TASSATE ORDINARIAMENTE RILEVANO COMUNQUE I COMPONENTI POSITIVI E NEGATIVI DI REDDITO RIPORTATI DA ANNI PRECEDENTI L’OPZIONE E’ COMUNQUE CONSENTITO IL RIPORTO DELLE PERDITE DI ESERCIZI PRECEDENTI L’OPZIONE 61 LE SLIDES SONO GRATUITAMENTE DISPONIBILI SUL SITO WWW.UNOFORMAT.IT GRAZIE E ARRIVEDERCI 62