LA MANOVRA FINANZIARIA 2008
ERNESTO GATTO
1
AUMENTO DETRAZIONE ICI 1^ CASA
NUOVA DETRAZIONE ICI PER
ABITAZIONE PRINCIPALE
SI AGGIUNGE A QUELLA
TRADIZIONALE DI € 103,29
NO A1
A8 A9
E’ PARI ALLO 0,133 %
NON PUO’ COMUNQUE
DEL VALORE CATASTALE
SUPERARE € 200
2
ALTRE NOVITA’ RELATIVE AGLI IMMOBILI
PROROGA AL 2010 DELLA
DETRAZIONE IRPEF 55% PER
IL RISPARMIO ENERGETICO
PROROGA AL 2010 DELLA
DETRAZIONE IRPEF 36%
SULLE RISTRUTT. EDILIZIE
SOLIDARIETA’ AI FINI IVA
TRA VENDITORE E
ACQUIRENTE NELLE CESSIONI
DI IMMOBILI
DEDUCIBILI GLI INTERESSI
PASSIVI SULL’ACQUISTO
DEGLI IMMOBILI NON
STRUMENTALI NE’ MERCI
3
ALTRE NOVITA’ RELATIVE AGLI IMMOBILI
PROROGA AL 2010 DETRAZIONE IRPEF/IRES
55% PER IL RISPARMIO ENERGETICO
IL BONUS PUO’ ESSERE
RIPARTITO TRA 3 E 10 ANNI A
SCELTA DEL CONTRIBUENTE
NELLA 1^ DICHIARAZIONE
DEI REDDITI
PER SOSTITUZIONE FINESTRE
E INSTALLAZIONE PANNELLI
SOLARI NON E’ RICHIESTA
CERTIFICAZ. ENERGETICA
EDIFICIO NE’ ATTESTATO
QUALIFICAZ. ENERGETICA
4
ONERI DETRABILI E DEDUCIBILI
INTERESSI PASSIVI
SU MUTUO PER
ABITAZ. PRINCIPALE
DAL 2008 IL LIMITE PER LA
DETRAZIONE PASSA A € 4.000
DETRAZIONE PER
AFFITTO ABITAZ.
PRINCIPALE
DAL 2007 € 300 (SE REDDITO < € 15.494)
DAL 2007 € 150 (SE REDDITO < € 30.987)
PER CONTRATTI REDATTI EX L. 431/98
DETRAZ. AFFITTO
ABITAZ. PRINCIPALE
GIOVANI 20–30 ANNI
DAL 2007 € 992 (SE REDDITO < € 15.494)
DAL 2007 € 496 (SE REDDITO < € 30.987)
LA DETRAZ. SPETTA PER I PRIMI 3 ANNI
5
ONERI DETRABILI E DEDUCIBILI
RETTE PER ASILI
NIDO DEI FIGLI DI
ETA’ 3 MESI – 3 ANNI
DAL 2007 LIMITE DI DETRAZIONE
PARI AD € 632 (PER OGNI FIGLIO)
ABBONAMENTI AL
SERVIZIO DI
TRASPORTO PUBB.
DAL 2008 LIMITE DI DETRAZIONE
PARI A € 250
AUTOAGGIORNAM.
E FORMAZIONE
DEI DOCENTI
DAL 2008 LIMITE DI DETRAZIONE
PARI A € 500
6
ONERI DETRABILI E DEDUCIBILI
NUOVA DETRAZIONE IRPEF PER FAMIGLIE
CON ALMENO 4 FIGLI A CARICO
LA DETRAZIONE E’ PARI A € 1.200 ED
E’ RIPARTITA AL 50% TRA I CONIUGI
PER I SOGGETTI INCAPIENTI
LA DISPOSIZIONE DECORRE
LA DETRAZIONE DIVENTA UN
DAL PERIODO D’IMPOSTA
CREDITO D’IMPOSTA
2007 (MOD. UNICO 2008)
7
NOVITA’ RELATIVE ALLE DICHIARAZIONI
RISTABILITA LA FACOLTA’ (NON L’OBBLIGO) D’INVIO
ALL’INTERMEDIARIO DELL’AVVISO BONARIO
OBBLIGO DELLA FIRMA
DELLA DICHIARAZIONE DEI
REDDITI PER TUTTI I
COMPONENTI IL COLLEGIO
SINDACALE
ELIMINATO L’OBBLIGO DI
INDICARE IN
DICHIARAZIONE I DATI
RELATIVI AI FABBRICATI
(RESTA SOLO L’ICI DOVUTA)
TUTTE LE PERSONE FISICHE
SONO OBBLIGATE ALLA
TRASMISSIONE TELEMATICA
DEL MODELLO UNICO
ESONERO DA
DICHIARAZIONE REDDITI SE
SOLI REDDITI FONDIARI DI
IMPORTO < € 500
8
NOVITA’ RELATIVE ALLE DICHIARAZIONI
TERMINI PER LA TRASMISSIONE
DEI MODELLI 770:
MOD. 770 SEMPLIFICATO
AL 30 APRILE
MOD. 770 ORDINARIO
AL 31 LUGLIO
9
NOVITA’ REDDITO D’IMPRESA
NUOVE REGOLE PER IL
TRATTAMENTO DELLE PERDITE
LE PERDITE DEI
PROFESSIONISTI E DELLE
IMPRESE IN SEMPLIFICATA
POTRANNO SOLTANTO ESSERE
COMPENSATE CON GLI ALTRI
REDDITI NEL QUADRO RN
LE PERDITE DELLE IMPRESE IN
ORDINARIA POTRANNO ESSERE
COMPENSATE SOLO CON UTILI
DELLA STESSA CATEGORIA O
RIPORTATE AGLI ESERCIZI
SUCCESSIVI (ENTRO IL 5^)
10
NOVITA’ REDDITO D’IMPRESA
ESTESA ALLE SNC/SAS LA
TASSAZIONE AL 27,5 %
OPZIONE CONSENTITA
SOLO A SOCIETA’ IN
CONTABILITA’ ORDINARIA
LA TASSAZIONE
AGEVOLATA E’ VINCOLATA
AL REINVESTIMENTO
DEGLI UTILI
IN CASO DI DISTRIBUZIONE DI UTILI
SI PRESUMONO SEMPRE DISTRIBUITI
I PIU’ RECENTI E DOVRA’ ESSERE
OPERATO IL CONGUAGLIO
11
NOVITA’ REDDITO D’IMPRESA
NUOVE REGOLE PER LE SPESE DI
RAPPRESENTANZA
LA DEDUZIONE E’ CONCESSA
NELL’ESERCIZIO DI
SOSTENIMENTO DELLA SPESA
MODALITA’ DI DEDUZIONE E
TIPOLOGIE DI SPESE
AMMESSE SARANNO FISSATI
CON APPOSITO DECRETO
SALE A € 50 (IVA
COMPRESA) IL LIMITE DI
VALORE UNITARIO DEGLI
OMAGGI DEDUCIBILI
RESTA IL VECCHIO LIMITE
DI DETRAIBILITA’ IVA
SUGLI OMAGGI DI VALORE
UNITARIO < € 25,82
12
NOVITA’ REDDITO D’IMPRESA
NUOVA DURATA MINIMA DEI CONTRATTI
DI LEASING STIPULATI DAL 2008
2/3 DEL PERIODO DI
AMMORTAMENTO PER I
BENI MOBILI
4 ANNI (INTERO
PERIODO DI
AMMORTAMENTO) PER
LE AUTOVETTURE
18 ANNI PER I BENI
IMMOBILI
INTERESSI PASSIVI SUI
CANONI SONO SOGGETTI
A LIMITE DI DEDUZIONE
(PARI AL 30% DEL ROL)
13
NOVITA’ REDDITO D’IMPRESA
DAL 2008 ELIMINATI GLI AMMORTAMENTI
ANTICIPATI E ACCELERATI
PER TUTTE LE IMPRESE
(SOCIETA’ DI CAPITALI,
DI PERSONE E DITTE )
A BREVE SARANNO
RIVISTI I COEFFICIENTI
DI AMMORTAMENTO
PER I BENI ENTRATI IN
FUNZIONE NEL 2008
COEFFICIENTE NON
DIMEZZATO
ESCLUSE DAL BENEFICIO
LE AUTOVETTURE
14
AMMORTAMENTO FABBRICATI E SCORPORO DEI TERRENI
ART.36 D.L. 223/2006
ART.1 COMMA 81 L. 244/2007
AMMORTAMENTI PREGRESSI
AMMORTAMENTI PREGRESSI
IMPUTATI INTERAMENTE AL
IMPUTATI IN PROPORZIONE AL
FABBRICATO
FABBRICATO ED AL TERRENO
MENO FAVOREVOLE AL
CONTRIBUENTE
PIU’ FAVOREVOLE AL
CONTRIBUENTE
LA NOVITA’ CONSENTE ANCHE UNA
MAGGIORE DEDUZIONE DEI CANONI DI
LEASING IMMOBILIARE
15
STUDI DI SETTORE
ART.1 COMMI 252 -254
LEGGE 244/2007
GLI I.N.E. HANNO NATURA
SPERIMENTALE E
COSTITUISCONO
PRESUNZIONI SEMPLICI
DAI CRITERI SELETTIVI PER
GLI ACCERTAMENTI SONO
ESCLUSE LE IMPRESE
MANIFATTURIERE C/TERZI
I SOGGETTI CONGRUI MA
CON RICAVI INFERIORI
RISPETTO AGLI I.N.E. NON
SONO SOGGETTI AD
ACCERTAMENTI AUTOMATICI
IN CASO DI ACCERTAMENTO
SPETTA AGLI UFFICI
MOTIVARE GLI SCOSTAMENTI
DERIVANTI DAGLI I.N.E.
16
NOVITA’ IVA
IVA SUI CELLULARI
DETRAIBILE IN PROPORZIONE
ALL’UTILIZZO PER
L’IMPRESA/PROFESSIONE
PER I PRIMI TRE ANNI
SANZIONE DEL 3% PER
L’ERRATA APPLICAZIONE
FORMALE DEL REVERSE CHARGE
IL REVERSE CHARGE NON SI
APPLICA NEI CONFRONTI DI
GENERAL CONTRACTOR CUI E’
AFFIDATO L’INTERO APPALTO
DA MARZO 2008 IL REVERSE
CHARGE SI APPLICA ANCHE
ALLE CESSIONI DI IMMOBILI
STRUMENTALI A SOGGETTI IVA
CON PRO-RATA < AL 25%
17
NOVITA’ IVA
DETRAIBILE AL 100% DAL 2008
IVA SUI
RISTORANTI
IVA SUGLI
ALBERGHI
INERENTI ALLA PARTECIPAZIONE A
CONVEGNI, CONGRESSI E SIMILI SE EROGATE
NEI GIORNI DI SVOLGIMENTO DEGLI STESSI
18
NOVITA’ IRES
ALIQUOTA IRES DAL 33% AL 27,5%
SI ATTENDE DECRETO CHE
MODIFICHERA’ LA TASSAZIONE DI
DIVIDENDI E PLUSVALENZE DA
PARTECIPAZIONI QUALIFICATE
NON VERRA’ INVECE MODIFICATA LA
TASSAZIONE DI DIVIDENDI E
PLUSVALENZE DA PARTECIPAZIONI
NON QUALIFICATE
SONO CONSIDERATE QUALIFICATE LE PARTECIPAZIONI IN SOCIETA’ NON
QUOTATE SUPERIORI AL 20% DEI DIRITTI DI VOTO (2% PER SOCIETA’ QUOTATE)
19
NOVITA’ IRES
LIMITE ALLA DEDUCIBILITA’ DEGLI
INTERESSI PASSIVI
INT. PASSIVI (AL NETTO INT.
ATTIVI) SONO DEDUCIBILI NEL
LIMITE DEL 30% DEL
RISULTATO LORDO = VALORE
PRODUZIONE - COSTI DELLA
PRODUZIONE (ESCLUSI
RISULTATO OPERATIVO LORDO
AMMORTAMENTI E LEASING)
E’ PREVISTO IL
RICONOSCIMENTO
FIGURATIVO DEGLI INTERESSI
DAL 2010 LA QUOTA NON
DEDOTTA SARA’ DEDUCIBILE,
CON GLI STESSI LIMITI, NEI
ATTIVI SUI CREDITI STATALI
SUCCESSIVI ESERCIZI
20
NOVITA’ IRES
DISPOSIZIONI TRANSITORIE SUL LIMITE ALLA
DEDUCIBILITA’ DEGLI INTERESSI PASSIVI
PER IL 2008 IL LIMITE DI
DEDUCIBILITA’ DEGLI
INTERESSI PASSIVI E’
AUMENTATO DI € 10.000
PER IL 2009 IL LIMITE DI
DEDUCIBILITA’ DEGLI
INTERESSI PASSIVI E’
AUMENTATO DI € 5.000
I NUOVI LIMITI NON SI APPLICANO A DITTE
INDIVIDUALI E SOCIETA’ DI PERSONE
(ANCHE IN CONTABILITA’ ORDINARIA)
21
RIORGANIZZAZIONI AZIENDALI
DA 2008 SOCIETA’ CONFERITARIA (ANCHE SNC/SAS)
PUO’ OPTARE PER IMPOSTA SOSTITUTIVA
OPZIONE IN DICHIARAZIONE RELATIVA ALL’ANNO IN CUI
L’OPERAZIONE E’ AVVENUTA O NELLA SUCCESSIVA
ALIQUOTE:
12% SULLA PARTE
DEI MAGGIORI
VALORI SINO A €
5.000.000
14% SULLA PARTE
DEI MAGGIORI
VALORI TRA
€ 5.000.000 ED
€ 10.000.000
16% SULLA PARTE
DEI MAGGIORI
VALORI CHE
ECCEDE
€ 10.000.000
22
RIORGANIZZAZIONI AZIENDALI
CONSENTITO RICONOSCIMENTO MAGGIORI VALORI
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI
DECORRENZA DEI MAGGIORI VALORI:
• IMMEDIATA PER GLI AMMORTAMENTI ;
• DAL 4^ ESERCIZIO SUCCESSIVO PER LE PLUSVALENZE ;
L’OPZIONE E’ AMMESSA
ANCHE PER OPERAZIONI
ANTE 2008
L’IMPOSTA DOVRA’
ESSERE VERSATA IN TRE
RATE ANNUALI:
30% - 40% - 30%
23
ESTROMISSIONE DEI BENI IMMOBILI DELL’IMPRESA
L’IMPRENDITORE INDIVIDUALE CHE AL 30/11/2007 UTILIZZA BENI
IMMOBILI STRUMENTALI PER DESTINAZIONE
PUO’ OPTARE > 30/04/2008
PER L’ESTROMISSIONE DEL
BENE DAL PATRIMONIO
DELL’IMPRESA
L’IMPOSTA SOSTITUTIVA
DELL’IRPEF, IRAP E IVA E’
PARI AL 10% SULLA
DIFFERENZA TRA VALORE
CATASTALE E VALORE FISCALE
PER IMMOBILI CON CESSIONE
SOGGETTA AD IVA L’IMPOSTA E’
AUMENTATA DEL 30% DELL’IVA
IMPOSTA SI VERSA IN 3 RATE:
- 40% > 31 LUGLIO 2008
- 30% > 16 DICEMBRE 2008
- 30% > 16 MARZO 2009
SUL VALORE CATASTALE
24
NOVITA’ IRAP
DAL 2008 L’ALIQUOTA IRAP SCENDE DAL 4,25 AL 3,9%
MODIFICATA DETERMINAZIONE
BASE IMPONIBILE
MODIFICATI GLI IMPORTI
DELLE DEDUZIONI E DETRAZIONI
DEDUZIONI EXTRACONTABILI
RECUPERATE A TASSAZIONE
IN 6 QUOTE COSTANTI DAL 2008
DAL 2009 DICHIARAZIONE
IRAP FUORI DAL MOD. UNICO
E PRESENTATA ALLA REGIONE
25
NOVITA’ IRAP
NUOVA BASE IMPONIBILE DAL 2008 PER LE
SOCIETA’ DI CAPITALI
DIFFERENZA TRA VALORE DELLA
PRODUZIONE (VOCI A) E COSTI
DELLA PRODUZIONE (VOCI B)
ESCLUSE LE VOCI 9 (PERSONALE)
10c, 10d (SVALUTAZIONI),
12 & 13 (ACCANTONAMENTI)
SONO SEMPRE INDEDUCIBILI
COMPENSI LAP, OCCASIONALI,
PERDITE SU CREDITI ED ICI
GLI IMPORTI RILEVANTI SONO
QUELLI ISCRITTI IN BILANCIO
SENZA LE REGOLE DEL TUIR
26
NOVITA’ IRAP
NUOVA BASE IMPONIBILE DAL 2008 PER SOCIETA’ DI
PERSONE, DITTE INDIVIDUALI E PROFESSIONISTI
SOCIETA’ DI PERSONE E DITTE
INDIVIDUALI (ANCHE IN CONTAB.
ORDINARIA)
PROFESSIONISTI
VALGONO I DATI DELLA
CONTABILITA’ SENZA LE
VARIAZIONI DEL TUIR
GLI IMPORTI RILEVANTI SONO
QUELLI RISULTANTI DALLA
DICHIARAZIONE DEI REDDITI
27
NOVITA’ IRAP
PER TUTTE LE IMPRESE DAL 2008 DIVENTANO
INTERAMENTE DEDUCIBILI AI FINI IRAP:
AMMORTAMENTI E LEASING AUTO
INDIPENDENTEMENTE DA DURATA
CONTRATTO E COSTO DEL BENE
SPESE D’IMPIEGO DELLE
AUTOVETTURE E COSTI DI
TELEFONIA FISSA E MOBILE
SPESE DI RAPPRESENTANZA E
DI MANUTENZIONE SU BENI
PROPRI INDIPENDENTEMENTE
DAI LIMITI POSTI DAL TUIR
COSTI DI GESTIONE ED
AMMORTAMENTI RELATIVI AI
FABBRICATI ABITATIVI DELLE
IMMOBILIARI DI GESTIONE
28
NOVITA’ IRAP
DAL 2008 LE DEDUZIONI E GLI SGRAVI IRAP
VENGONO RIMODULATI COME SEGUE:
SGRAVI RIDUZ. CUNEO FISCALE
RIDOTTI A € 4.600 (€ 5.000) ED
€ 9.200 (€ 10.000) PER CIASCUN
DIPENDENTE A TEMPO INDET.
DEDUZ. PER MAX 5 DIPENDENTI
PER SOGGETTI CON VALORE DELLA
PRODUZIONE < € 400.000
DA € 2.000 A € 1.850
DEDUZIONE PER SOCIETA’ DI
CAPITALI CON BASE IMPONIBILE
< € 180.760 DA € 8.000 A € 7.350
DEDUZIONE PER SNC/SAS, DITTE
E PROFESSIONISTI CON BASE IMP.
< € 180.760 DA € 8.000 A € 9.500
29
CREDITO D’IMPOSTA STUDI ASSOCIATI
ALLE AGGREGAZIONI TRA PROFESSIONISTI ( TRA 4 E 10 )
E’ CONCESSO UN CREDITO
D’IMPOSTA DEL 15% SUL COSTO
DI ACQUISTO DI TALUNI BENI
QUALUNQUE SIA LA FIGURA
GIURIDICA CHE LO STUDIO
ASSUME (ASSOCIAZIONE
PROFESS., SNC, SAS, SRL, ETC..)
BENI CHE CONSENTONO IL BENEFICIO (ANCHE IN LEASING):
- ARREDI, ATTREZZATURE, MACCHINE D’UFFICIO E IMPIANTI ;
- SOFTWARE E BREVETTI SU NUOVE TECNOLOGIE ;
- SPESE DI AMMODERNAMENTO E RISTRUTTURAZIONE STUDI .
30
CREDITO D’IMPOSTA STUDI ASSOCIATI
IL BONUS E’ UTILIZZATO
IN COMPENSAZIONE
IL BONUS E’ INDICATO NEL
MODELLO UNICO
- SPETTA ALLE AGGREGAZIONI REALIZZATE DAL 2008 AL 2010 ;
- PER I COSTI SOSTENUTI DALLA DATA DI AGGREGAZIONE E PER I SUCCESSIVI 12 MESI ;
- TUTTI I COMPONENTI NON DEVONO ESERCITARE INDIVIDUALMENTE ;
- DEVE TRATTARSI DI ATTIVITA’ EFFETTIVAMENTE PROFESSIONALE E NON STRUMENTALE ;
- SEMBRANO QUINDI ESCLUSI I MERI CENTRI DI ELABORAZIONE DATI .
31
RIVALUTAZIONE PARTECIPAZIONI E TERRENI
RIAPERTURA TERMINI
PER RIVALUTAZIONE
DELLE PARTECIPAZIONI
RIAPERTURA TERMINI
PER RIVALUTAZIONE
TERRENI
POSSEDUTE AL 01/01/2008
CON PERIZIA > 30/06/2008
E PAGAMENTO IN 3 RATE ANNUALI
DAL 30/06/2008
POSSEDUTI AL 01/01/2008
CON PERIZIA > 30/06/2008
E PAGAMENTO IN 3 RATE ANNUALI
DAL 30/06/2008
SIA AGRICOLI
CHE EDIFICABILI
32
RIVALUTAZIONE PARTECIPAZIONI E TERRENI
REGOLE PER RIVALUTAZIONE
PARTECIPAZIONI E TERRENI
ALIQUOTE IMPOSTA:
- TERRENI 4%
- PARTEC. QUALIFICATE 4%
- PARTEC. NON QUALIFICATE 2%
SOGGETTI AGEVOLATI:
- PERSONE FISICHE
- SOCIETA’ SEMPLICI
- ENTI NON COMMERCIALI
BENEFICI:
COSTO FISCALE RICONOSCIUTO
PARI AL VALORE DI PERIZIA
APPLICAZIONE IMPOSTA:
L’IMPOSTA SI APPLICA
SULL’INTERO VALORE
RISULTANTE DALLA PERIZIA
33
DISPOSIZIONI SULLE SOCIETA’ DI COMODO
NUOVE CAUSE DI
ESCLUSIONE
SOCIETA’ CON
OLTRE 9
DIPENDENTI
NEGLI ULTIMI
DUE ESERCIZI
SOCIETA’ IN
FALLIMENTO,
LIQUIDAZIONE
GIUDIZIARIA O
CONCORDATO
PREVENTIVO
SOCIETA’ CON
VALORE DELLA
PRODUZIONE >
ATTIVO STATO
PATRIMONIALE
SOCIETA’
CONGRUE E
COERENTI AI
FINI DEGLI
STUDI DI
SETTORE
34
DISPOSIZIONI SULLE SOCIETA’ DI COMODO
RIAPERTURA PROCEDURA DI
SCIOGLIMENTO AGEVOLATO
PER SOCIETA’ AL
1^ PERIODO
D’IMPOSTA O
NON OPERATIVE
NEL 2007
ATTO DI
SCIOGLIMENTO
ENTRO IL
31/05/2008
ALIQUOTA AL 10%
PER L’IMPOSTA
SOSTITUTIVA SUL
REDDITO DEL
PERIODO DI
LIQUIDAZIONE
ALIQUOTA AL 5%
PER L’IMPOSTA
SOSTITUTIVA SUI
SALDI ATTIVI DI
RIVALUTAZIONE
35
RATEIZZAZIONE DEGLI AVVISI BONARI
IMPORTO
SINO A € 2.000
POSSIBILITA’ VERSAMENTO IN 6 RATE
TRIMESTRALI SU RICHIESTA ALL’UFFICIO
PER TEMPORANEA DIFFICOLTA’
IMPORTO
SINO A € 5.000
POSSIBILITA’ VERSAMENTO IN 6 RATE
TRIMESTRALI SENZA BISOGNO DI
AUTORIZZAZIONE DA PARTE DELL’UFFICIO
IMPORTO
SINO A € 50.000
POSSIBILITA’ VERSAMENTO IN 20 RATE
TRIMESTRALI SENZA BISOGNO DI
AUTORIZZAZIONE DA PARTE DELL’UFFICIO
IMPORTO
OLTRE € 50.000
QUALE GARANZIA L’UFFICIO PUO’
ACCETTARE IPOTECA DI 1^ GRADO
ANCHE SU IMMOBILE DI TERZI
36
REGIME DEI CONTRIBUENTI MINIMI
SONO CONSIDERATI TALI GLI IMPRENDITORI ED I
PROFESSIONISTI CHE NELL’ANNO PRECEDENTE:
HANNO CONSEGUITO RICAVI O
COMPENSI RAGGUAGLIATI AD
ANNO INFERIORI A € 30.000
NON HANNO EFFETTUATO
CESSIONI
ALL’ESPORTAZIONE
NON HANNO SOSTENUTO SPESE PER LAVORO
DIPENDENTE O ASSIMILATO IVI COMPRESI L.A.P.
37
REGIME DEI CONTRIBUENTI MINIMI
O CHE NEL TRIENNIO PRECEDENTE:
NON HANNO ACQUISTATO (ANCHE IN
LEASING) BENI STRUMENTALI PER UN
AMMONTARE COMPLESSIVO > € 15.000
38
REGIME DEI CONTRIBUENTI MINIMI
PER I SOGGETTI CHE INIZIANO L’ATTIVITA’
DAL 2008 L’OPZIONE E’ POSSIBILE:
SE DICHIARANO DI PRESUMERE LA
SUSSISTENZA DEI REQUISITI NELLA
DICHIARAZIONE D’INIZIO ATTIVITA’
39
REGIME DEI CONTRIBUENTI MINIMI
NON POSSONE ESSERE
CONSIDERATI SOGGETTI MINIMI
COLORO I QUALI SI AVVALGONO
DI REGIMI SPECIALI IVA
I SOGGETTI NON RESIDENTI
I SETTORI DELLE COSTRUZIONI
COLORO I QUALI SIANO SOCI
EDILIZIE E DEL COMMERCIO DI
MEZZI DI TRASPORTO NUOVI
DI SOCIETA’ DI PERSONE O SRL
IN REGIME DI TRASPARENZA
40
REGIME DEI CONTRIBUENTI MINIMI
MODALITA’ DI FATTURAZIONE
NON ADDEBITANO IVA IN FATTURA E NON
DETRAGGONO IVA SU ACQUISTI
VERSANO ENTRO IL 16 DEL
MESE SUCCESSIVO L’IVA SUGLI
ACQUISTI INTRA E SUGLI ALTRI
ACQUISTI IN REVERSE CHARGE
DOPO AVER INTEGRATO LA
FATTURA DI ACQUISTO
CON L’IMPORTO DELL’IVA
VERSANO L’IVA SU RIMANENZE
E BENI AMMORTIZZABILI IN
CASO DI TRANSITO DAL/AL
REGIME ORDINARIO IVA
IN UNICA SOLUZIONE O IN
5 RATE ANNUALI SENZA
INTERESSI
41
REGIME DEI CONTRIBUENTI MINIMI
MODALITA’ DI TASSAZIONE
L’IVA A CREDITO DELL’ULTIMA DICHIARAZIONE IN REGIME
ORDINARIO PUO’ ESSERE CHIESTA A RIMBORSO
I CONTRIBUENTI MINIMI
NON SONO SOGGETTI
IRAP
DETERMINANO IL
REDDITO ANALITICO (IVA
INCLUSA)
DEDUCONO DAL REDDITO I
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI
OBBLIGATORI PER LEGGE
SIA IMPRESE CHE
PROFESSIONISTI UTILIZZANO IL
CRITERIO DI CASSA
42
REGIME DEI CONTRIBUENTI MINIMI
L’IMPOSTA SOSTITUTIVA DI IRAP,
IRPEF E ADDIZIONALI E’ DEL 20%
PLUSVALENZE,
SPESE DI
RAPPRESENTANZA,
ETC..
NELL’IMPRESA FAMILIARE
TUTTA L’IMPOSTA E’
VERSATA DAL TITOLARE
LA SOMMA ALGEBRICA DEGLI
EVENTUALI RICAVI E COSTI
PLURIENNALI RIPORTATI DA
ANNI PRECEDENTI AL 2008:
LE PERDITE DI ESERCIZI
PRECEDENTI E QUELLE IN
REGIME DEI MINIMI SONO
UTILIZZABILI NORMALMENTE
RILEVA INTEGRALMENTE SE
NEGATIVA E SOLO PER LA
PARTE CHE ECCEDE € 5.000 SE
POSITIVA
43
REGIME DEI CONTRIBUENTI MINIMI
SEMPLIFICAZIONI
FORMALI
ESONERO DALLA
TENUTA DEI REGISTRI
CONTABILI ED IVA
ESONERO DA DICH. IVA,
STUDI DI SETTORE ED
ELENCHI CLI./FORN.
NUMERARE E
CONSERVARE I
DOCUMENTI
RESTA OBBLIGO
SCONTRINO/RIC.
FISCALE
44
REGIME DEI CONTRIBUENTI MINIMI
ADEMPIMENTI
FORMALI
IL REGIME DEI
MINIMI E’ QUELLO
NATURALE
L’OPZIONE PER IL
REGIME ORDINARIO
VALE ALMENO 3 ANNI
SI PUO’ OPTARE A
CONSUNTIVO PER IL
REGIME ORDINARIO
SOLO PER IL 2008 SI
PUO’ REVOCARE OPZIONE
DOPO 1 ANNO
45
REGIME DEI CONTRIBUENTI MINIMI
USCITA DAL REGIME DEI MINIMI
DA ANNO SUCCESSIVO IN CASO
DI PERDITA REQUISITI O RICAVI
TRA € 30.000 ED € 45.000
DALLO STESSO ANNO SE
RICAVI SUPERIORI A € 45.000
CIO’ COMPORTA L’OBBLIGO
DEL REGIME ORDINARIO PER I
SUCCESSIVI 3 ANNI
NECESSARIO RILIQUIDARE
L’IVA PER LA FRAZIONE
D’ESERCIZIO ANTECEDENTE
MEDIANTE SCORPORO INCASSI
46
REGIME DEI CONTRIBUENTI MINIMI
TRANSIZIONE DA UN REGIME
ALL’ALTRO
COSTI E RICAVI REGISTRATI PER
CASSA DAI MINIMI NELL’ESERCIZIO X,
NON CONCORRONO AL REDDITO
DELL’ESERCIZIO X+1 ANCHE SE DI
COMPETENZA DI QUEST’ULTIMO
ESERCIZIO E VICEVERSA
E’ IN OGNI CASO DOVUTO
NELLA MISURA ORDINARIA
L’ACCONTO IRPEF RELATIVO
AL 1^ ANNO DI APPLICAZIONE
DEL REGIME DEI MINIMI
47
REGIME DEI CONTRIBUENTI MINIMI
ABOLIZIONE DI REGIMI
FORFETTARI
DAL 2008 E’ ABROGATO IL
REGIME DELLA
FRANCHIGIA IVA EX
ART.32/BIS DPR 633/72
DAL 2008 E’ ABROGATO IL
REGIME FORFETTARIO EX
ART.3, COMMI DA 165 A
170 DELLA LEGGE 662/96
DAL 2008 E’ ABROGATO IL
REGIME DEL FORFETTONE
(15%) EX ART. 14 DELLA
LEGGE 388/2000
MA RESTA IL
FORFETTINO EX
ART.13 (10%)
48
REGIME DEI CONTRIBUENTI MINIMI
CHIARIMENTI DI CUI ALLA
CIRCOLARE 73/E DEL 21/12/2007
AI FINI DEL LIMITE DI RICAVI
DI € 30.000 NON RILEVANO
GLI ADEGUAMENTI DA STUDI
DI SETTORE
IN PRESENZA DI PIU’ ATTIVITA’
IL LIMITE VA’ RIFERITO ALLA
SOMMA DEI RICAVI DELLE
SINGOLE ATTIVITA’
COSTO ACQUISTO DEI BENI
STRUMENTALI AD USO
PROMISCUO (AUTO,
CELLULARI) RILEVA AL 50%
SI CONTINUANO AD APPLICARE
LE RITENUTE D’ACCONTO CHE
SI DETRARRANNO DALLA
IMPOSTA SOSTITUTIVA
49
REGIME DEI CONTRIBUENTI MINIMI
CHIARIMENTI DI CUI ALLA
CIRCOLARE 73/E DEL 21/12/2007
I SOGGETTI IN FRANCHIGIA
POSSONO MANTENERE LO
SPECIALE NUMERO DI
PARTITA IVA ATTRIBUITOGLI
I FORFETTARI (10%)
POSSONO SCEGLIERE SE
ULTIMARE IL TRIENNIO O
PASSARE AL NUOVO REGIME
I SOGGETTI CHE INIZIANO UNA NUOVA
ATTIVITA’ POSSONO OPTARE PER IL REGIME
DEI MINIMI BARRANDO LA CASELLA “B” DEL
MOD. AA9/8 ( “CONTRIBUENTI MINORI” )
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REGIME DEI CONTRIBUENTI MINIMI
CHIARIMENTI DI CUI ALLA
CIRCOLARE 73/E DEL 21/12/2007
INDICARE IN CALCE ALLA
FATTURA: “ OPERAZIONE
EFFETTUATA AI SENSI
DELL’ART.1, COMMA 100
DELLA LEGGE 244/2007 “
NELL’ULTIMO ANNO DI
REGIME ORDINARIO E’
DOVUTA L’IVA AD
ESIGIBILITA’ DIFFERITA
PER I PROFESSIONISTI PERMANE
L’OBBLIGO DELLA TRACCIABILITA’ PER
INCASSI E PAGAMENTI
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REGIME DEI CONTRIBUENTI MINIMI
CHIARIMENTI DI CUI ALLA
CIRCOLARE 73/E DEL 21/12/2007
NELLA DETERMINAZIONE DEL REDDITO:
- RILEVANO PLUSV/MINUSVALENZE E SOPRAVVENIENZE ATTIVE/PASSIVE ;
- I BENI STRUMENTALI SI DEDUCONO INTERAMENTE NELL’ESERCIZIO DI PAGAMENTO ;
- LE PLUSVALENZE DEI SUDDETTI BENI STRUMENTALI SONO PARI AL PREZZO DI VENDITA ;
- LE RIMANENZE NON RILEVANO NEL REGIME DEI MINIMI ;
- LE ESISTENZE INIZIALI SONO DEDUCIBILI SOLTANTO NEL 1^ ESERCIZIO DI “ MINIMO “ ;
- I CONTRIBUTI PREVID. SONO DEDUCIBILI PRIORITARIAMENTE DAL REDDITO D’IMPRESA ;
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REGIME DEI CONTRIBUENTI MINIMI
DETERMINAZIONE DEL REDDITO
CON REGOLE PROPRIE – QUINDI:
PER LE IMPRESE
PER I
PROFESSIONISTI
DEDUZIONE INTEGRALE
COSTI AUTO, CELLULARI,
RAPPRESENTANZA,
MANUTENZIONE, ETC..
DEDUZIONE INTEGRALE
COSTI AGGIORNAMENTO,
RISTORANTI, ALBERGHI,
RAPPRESENTANZA, ETC..
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CREDITO D’IMPOSTA SULLE ASSUNZIONI
AI DATORI DI LAVORO CHE NEL 2008 INCREMENTANO I
DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO NEL
MEZZOGIORNO E’ CONCESSO UN CREDITO D’IMPOSTA
A VALERE PER GLI
ANNI 2008 - 2010
PARI AD € 333 MENSILI
SE UOMO
PARI AD € 416 MENSILI
SE DONNA
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CREDITO D’IMPOSTA SULLE ASSUNZIONI
IL CREDITO SPETTA PER OGNI DIPENDENTE A TEMPO
INDETERMINATO IN PIU’ (ALLA FINE DI CIASCUN MESE)
RISPETTO ALLA MEDIA DEI DIPENDENTI A TEMPO
INDETERMINATO OCCUPATI NELL’ANNO 2007
IL CREDITO D’IMPOSTA
DECORRERA’ DAL RILASCIO
DELL’AUTORIZZAZIONE UE
PER NUOVI DATORI DI LAVORO
2008 TUTTE LE ASSUNZIONI
DANNO DIRITTO AL CREDITO
GLI INCREMENTI VANNO CONSIDERATI AL NETTO DELLE
DIMINUZIONI IN SOCIETA’ CONTROLLATE E COLLEGATE
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CREDITO D’IMPOSTA SULLE ASSUNZIONI
IL BONUS SPETTA IN
PROPORZIONE ANCHE AI
LAVORATORI PART-TIME
IL BONUS VA’ INDICATO IN
MOD. UNICO E PUO’ SOLO
ESSERE COMPENSATO IN F24
IL BONUS NON
COSTITUISCE REDDITO AI
FINI IRES, IRPEF ED IRAP
NON E’ RICHIESTO IL
REQUISITO DI DISOCCUPATO
DI LUNGA DURATA
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CREDITO D’IMPOSTA SULLE ASSUNZIONI
CAUSE DI DECADENZA
SU BASE ANNUA IL NUMERO
COMPLESSIVO DEI DIPENDENTI
RISULTA PARI O INFERIORE ALLO
STESSO VALORE MEDIO 2007
I POSTI DI LAVORO CREATI NON
VENGONO MANTENUTI PER
ALMENO TRE ANNI
(OVVERO DUE ANNI PER LE PMI)
DEFINITIVO ACCERTAMENTO DI ALMENO TRE VIOLAZIONI
NON FORMALI CON SANZIONI SUPERIORI A € 5.000 IN
MATERIA FISCALE E CONTRIBUTIVA
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MODIFICHE ALLA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO
ART.49 D. LGS. 231 DEL 21/11/2007
DAL 30/04/2008
LE TRANSAZIONI IN CONTANTI NON
POTRANNO SUPERARE € 4.999
DAL 30/04/2008
LE BANCHE DOVRANNO EMETTERE
SOLO ASSEGNI NON TRASFERIBILI
SALVO ESPLICITA RICHIESTA
DAL 30/04/2008
CIASCUN ASSEGNO LIBERO SCONTERA’
L’IMPOSTA DI BOLLO PARI A € 1,50
DAL 30/04/2008
CIASCUNA GIRATA DOVRA’ CONTENERE
A PENA DI NULLITA’ IL CODICE
FISCALE DEL GIRANTE
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TASSAZIONE SOCIETA’ AGRICOLE (D.M. 27/09/07 N. 213)
CON DECORRENZA 2007 ( UNICO 2008) SRL, SNC. SAS E COOP.
POSSONO OPTARE PER LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO
AGRARIO IN BASE ALLE RISULTANZE CATASTALI
NECESSARI DUE REQUISITI
OGGETTO DEVE PREVEDERE
L’ESERCIZIO ESCLUSIVO
DI ATTIVITA’ AGRICOLE
LA DENOMINAZIONE DEVE
CONTENERE LA DIZIONE
“ SOCIETA’ AGRICOLA”
PER NON PERDERE TALE AGEVOLAZIONE DAL 2008
LO STATUTO DEVE ESSERE MODIFICATO > 31/12/2008
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TASSAZIONE SOCIETA’ AGRICOLE (D.M. 27/09/07 N. 213)
L’OPZIONE E’ VALIDA TRE ANNI
E DEVE ESSERE ESERCITATA A CONSUNTIVO
SUL MODELLO UNICO
IMPORTANTE
LE SRL AVRANNO SEMPRE
CONVENIENZA AD OPTARE
PER LA TRASPARENZA FISCALE
IN TAL MODO IL REDDITO
VIENE TASSATO IN CAPO AI
SOCI SU BASE CATASTALE
E GLI UTILI MATURATI IN REGIME DI TRASPARENZA
SARANNO DISTRIBUITI AI SOCI IN ESENZIONE FISCALE
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TASSAZIONE SOCIETA’ AGRICOLE (D.M. 27/09/07 N. 213)
PLUSVALENZE E PERDITE
LE PLUSVALENZE SU BENI
MOBILI ACQUISITI IN TALE
REGIME SONO COMPRESE NEL
REDDITO AGRARIO
LE PLUSVALENZE SU BENI
IMMOBILI SONO SEMPRE
TASSATE ORDINARIAMENTE
RILEVANO COMUNQUE I
COMPONENTI POSITIVI E
NEGATIVI DI REDDITO
RIPORTATI DA ANNI
PRECEDENTI L’OPZIONE
E’ COMUNQUE CONSENTITO
IL RIPORTO DELLE PERDITE
DI ESERCIZI PRECEDENTI
L’OPZIONE
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LE SLIDES SONO GRATUITAMENTE
DISPONIBILI SUL SITO WWW.UNOFORMAT.IT
GRAZIE E ARRIVEDERCI
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25.01.08 e. gatto - finanziaria 2008