LE MANOVRE
ECONOMICHE
CONTABILITA’ SEMPLIFICATA
Elevati i limiti per
l’adozione della
contabilità semplificata
Per le imprese di
servizi il limite passa
da € 309.874 a
€ 400.000
Per le imprese di
altri settori il limite
passa da € 516.457 a
€ 700.000
NUOVI LIMITI PER LA
RISCOSSIONE
L’agente della riscossione non
può procedere ad iscrivere
ipoteca se l’importo del credito
è inferiore a € 20.000
qualora
La pretesa iscritta a ruolo
sia contestata in giudizio
Il debitore sia proprietario
della sola unità immobiliare
adibita ad abitazione
principale
SEGUE: NUOVI LIMITI PER LA
RISCOSSIONE
In tutti gli altri casi
non si può iscrivere
ipoteca
Se l’importo complessivo del
credito è inferiore
a € 8.000
SEGUE: NUOVI LIMITI PER LA
RISCOSSIONE
Il concessionario può
procedere all’espropriazione
immobiliare
Se l’importo del credito
supera complessivamente
€ 20.000
SEGUE: NUOVI LIMITI PER LA
RISCOSSIONE
L’agente della riscossione
può procedere all’espropriazione
immobiliare se l’importo del
credito è superiore a € 20.000
qualora
La pretesa iscritta a ruolo
sia contestata in giudizio
Il debitore sia proprietario
della sola unità immobiliare
adibita ad abitazione
principale
SEGUE: NUOVI LIMITI PER LA
RISCOSSIONE
In tutti gli altri casi
non si può procedere
all’espropriazione immobiliare
Se l’importo complessivo del
credito è inferiore
a € 8.000
SEGUE: NUOVI LIMITI PER LA
RISCOSSIONE
Riscossione coattiva di debiti
fino a € 2.000
Le azioni cautelari devono
essere precedute dall’invio
di due solleciti di pagamento
a distanza di sei mesi l’uno
dall’altro
SEGUE: NUOVI LIMITI PER LA
RISCOSSIONE
Importi da iscrivere a ruolo
per accertamenti non
definitivi
Passano dalla metà ad
un terzo delle somme
corrispondenti ai
maggiori imponibili accertati
RIPORTO PERDITE
Per le società di capitali
Le perdite di esercizi precedenti
sono riportabili senza limiti di
tempo ma in misura non
superiore all’80% del reddito
imponibile di ciascun anno
Le perdite realizzate nei primi tre
periodi d’imposta sono riportabili
entro il limite del reddito imponibile
di ciascun periodo per l’intero
importo che trova capienza nel
reddito di ciascun anno
ESEMPIO
Perdita d’esercizio € 10.000
Reddito anno 1= 4.000
Reddito anno 2= 1.000
Reddito anno 3= 1.500
Reddito anno 4= 500
Reddito anno 5= 2.000
Reddito anno 6= 3.800
SEGUE:ESEMPIO
1) Primo anno
Reddito 4.000 x 80%= 3.200
Reddito tassabile = 800 (4.000 – 3.200)
Perdita residua = 6.800 (10.000 – 3.200)
2) Secondo anno
Reddito 1.000 x 80%= 800
Reddito tassabile = 200 (1.000 – 800)
Perdita residua = 6.000 (6.800 – 800)
3) Terzo anno
Reddito 1.500 x 80%= 1.200
Reddito tassabile = 300 (1.500 – 1.200)
Perdita residua = 4.800 (6.000 – 1.200)
SEGUE:ESEMPIO
4) Quarto anno
Reddito 500 x 80%= 400
Reddito tassabile = 100 (500 – 400)
Perdita residua = 4.400 (4.800 – 400)
5) Quinto anno
Reddito 2.000 x 80%= 1.600
Reddito tassabile = 400 (2.000 – 1.600)
Perdita residua = 2.800 (4.400 – 1.600)
6) Sesto anno
Reddito 3.800 x 80%= 3.040
Reddito tassabile = 1.000 (3.800 – 2.800)
La perdita residua di 2.800 è portata in diminuzione del reddito
imponibile per intero perché trova capienza nell’ammontare del reddito
stesso (3.800)
DISTRUZIONE DELLA MERCE
Elevata la soglia di valore per la
distruzione o trasformazione
dei beni con dichiarazione
sostitutiva di atto notorio
A 10.000 euro
La dichiarazione deve contenere:
data, ora e luogo in cui
avvengono le operazioni e natura
qualità, quantità e ammontare
del costo dei beni
GARANZIE
Rateazione dei debiti tributari
da accertamento con adesione
e
conciliazione giudiziale
Eliminato l’obbligo di prestare
garanzia per debiti
superiori a 50 mila euro
RADDOPPIO SANZIONI
Rateazione di debiti tributari
da accertamento con adesione
Nell’ipotesi di mancato pagamento
anche di una sola rata diversa
dalla prima entro il termine
di pagamento della rata
successiva
L’Agenzia iscrive a ruolo le
residue somme dovute con
applicazione della sanzione del
60% sul residuo importo dovuto
a titolo di tributo
SEGUE: RADDOPPIO SANZIONI
Rateazione di debiti tributari
da conciliazione giudiziale
Nell’ipotesi di mancato pagamento
anche di una sola rata diversa
dalla prima entro il termine
di pagamento della rata
successiva
L’Agenzia iscrive a ruolo le
residue somme dovute con
applicazione della sanzione del
60% sul residuo importo dovuto
a titolo di tributo
SEGUE: RADDOPPIO SANZIONI
Le disposizioni non si applicano:
• agli atti di adesione;
• alla rinuncia del contribuente ad
impugnare l’avviso di accertamento o di
liquidazione;
• alle conciliazioni giudiziali
già perfezionati anche con prestazione
della garanzia alla data del 6 luglio 2011.
CHIUSURE PARTITE IVA
Il numero di partita Iva è
revocato d’ufficio qualora per
tre annualità consecutive
il titolare
Non abbia esercitato l’attività
d’impresa o di arti e
professioni
O, se obbligato alla
presentazione della
dichiarazione Iva, non abbia
adempiuto a tale obbligo
SEGUE: CHIUSURE PARTITE IVA
Sanatoria per mancata
presentazione del modello relativo
alla dichiarazione di
cessazione attività
Versamento con F24 di euro 129
entro il 4 ottobre 2011
Codice tributo 8110
(Ris. n. 72/E dell’11/7/2011)
NUOVO REGIME DEI MINIMI
Dal 1° gennaio 2012
il regime dei minimi si
applica alle persone fisiche
per il periodo d’imposta
in cui l’attività è esercitata e per
i 4 successivi
Che intraprendono un’attività
d’impresa, arte o professione
Che l’hanno intrapresa dopo
il 31.12.2007 o vorranno
iniziarla adesso
SEGUE: NUOVO REGIME DEI
MINIMI
L’imposta sostitutiva
dell’imposta sui redditi e delle
addizionali regionali e comunali
È ridotta al 5% in luogo
del 20%
SEGUE: NUOVO REGIME DEI
MINIMI
Il nuovo regime
si applica
Anche oltre il quinto periodo
d’imposta ma non oltre il
periodo d’imposta di
compimento di 35 anni di età
SEGUE: NUOVO REGIME DEI
MINIMI
Condizioni
Mancato esercizio
di attività nei tre
anni precedenti
l’inizio attività
L’attività esercitata
non deve essere
prosecuzione di
altra attività
Se è prosecuzione
di altra attività
questa non deve
aver superato i
30 mila euro
EX MINIMI
Pur avendo i previgenti requisiti gli ex minimi che per
effetto delle regole non possono beneficiare del nuovo
regime ovvero ne fuoriescono sono esonerati dagli
obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture
contabili nonché dalle liquidazioni e dai versamenti
periodici Iva.
Resta l’obbligo di conservare i documenti ricevuti ed
emessi e, se prescritti, gli obblighi di fatturazione e di
certificazione dei corrispettivi.
Tali soggetti sono esonerati dall’Irap.
Applicano gli studi di settore?
SEGUE: GLI EX MINIMI
L’applicazione della
disciplina transitoria cessa
Dall’anno successivo a quello in
cui viene meno una delle
condizioni richieste dalla
norma per la qualifica di
contribuente minimo
Se si verifica una delle
fattispecie indicate nel
comma 99 dell’art. 1
della legge n. 244/2007
SEGUE: GLI EX MINIMI
Gli ex minimi
possono applicare
il regime contabile
ordinario.
L’opzione
È valida 3 anni
Va comunicata con
la prima
dichiarazione
Superati i 3 anni
l’opzione resta
valida fino a
revoca
SANZIONI STUDI DI SETTORE
Omessa presentazione del
modello in dichiarazione e il
contribuente non ha provveduto
anche a seguito di invito da
parte dell’Agenzia delle entrate
Si applica la sanzione nella
misura massima di
€ 2.065, 83
SEGUE: SANZIONI STUDI DI
SETTORE
Omessa presentazione del
modello in dichiarazione e il
contribuente non ha provveduto
anche a seguito di invito da
parte dell’Agenzia delle entrate
La sanzione minima e massima
per le imposte sui redditi, Iva e
Irap è elevata del 50%
(dal 150% al 300%)
STUDI DI SETTORE
Possibile accertamento
induttivo
Quando viene rilevata l’omessa
o l’infedele indicazione dei dati
rilevanti ai fini degli studi di
settore
Quando si indicano in
dichiarazione cause di
esclusione o di inapplicabilità
non sussistenti
SEGUE: STUDI DI SETTORE
L’accertamento induttivo
E’ applicabile solo se si irrogano
le sanzioni dal 110 al 220%
previste dall’art. 1, c 2-bis, del
D lgs n. 471/1997
Non si applica se il maggior
reddito d’impresa o di lavoro
autonomo accertato con gli
studi di settore non è superiore
al 10% di quello dichiarato
SEGUE: STUDI DI SETTORE
Nella motivazione dell’atto di
accertamento viene eliminato
l’obbligo di indicare
Le ragioni che inducono l’ufficio
a disattendere le risultanze
degli studi di settore
RAVVEDIMENTO SPRINT
Si applica a tutti i versamenti di
tributi effettuati con un ritardo non
superiore a 15 giorni
La nuova sanzione è pari al 2% per
ogni giorno di ritardo
Il beneficio della riduzione
diminuisce all’aumentare dei
giorni di ritardo fino ad
annullarsi al 15° giorno quando
raggiunge il 30%
ESEMPIO
Versamento di € 1.000 eseguito con 2
giorni di ritardo.
Calcolo della sanzione = (30x2/15) 4%
1.000 x 4% = 40 (sanzione da versare)
SEGUE : RAVVEDIMENTO
SPRINT
Al ravvedimento sprint si
aggiunge il ravvedimento operoso
Se il versamento è effettuato entro
15 giorni e si versano entro 30
giorni dalla scadenza anche
le sanzioni e gli interessi legali
La riduzione da ravvedimento
sprint si aggiunge a quella
di 1/10 del 30% prevista
per il ravvedimento breve
ESEMPIO
Versamento di € 1.000 eseguito con 2
giorni di ritardo.
Calcolo della sanzione =
(30x2/15x1/10) 0,4%
1.000 x 0,4% = 4 (sanzione da versare)
VERIFICHE FISCALI E ACCESSI
Il periodo di permanenza nella
sede non può essere superiore
a 15 giorni lavorativi prorogabili
nell’arco di non più di un
trimestre
Presso la sede di imprese
in contabilità semplificata
Presso i lavoratori autonomi
SEGUE: VERIFICHE FISCALI E
ACCESSI
In tutti i casi ai fini del computo dei giorni
lavorativi devono considerarsi i giorni di
EFFETTIVA presenza degli operatori civili
o militari dell’amministrazione finanziaria
presso la sede del contribuente.
SOSPENSIONE GIUDIZIALE
Dal 1° ottobre 2011 gli atti di
accertamento emessi da tale data
diventano immediatamente
esecutivi
La disposizione è applicabile anche
agli avvisi di accertamento ai
fini Irap
Non si applica la sanzione
del 30% nei casi di omesso
carente o tardivo versamento
delle somme dovute per
gli accertamenti esecutivi
SEGUE:SOSPENSIONE
GIUDIZIALE
La sospensione dell’esecuzione
dell’atto di accertamento è di 180
giorni decorrenti dall’affidamento
in carico agli agenti della
riscossione
Detta sospensione non si applica
con riguardo alle azioni cautelari
e conservative nonché alle altre
azioni previste a tutela del
credito
La sospensione non opera se
l’agente della riscossione viene
a conoscenza che esiste un
fondato pericolo per la
riscossione
CONTRIBUTO UNIFICATO
•
•
•
•
•
•
Per i ricorsi notificati e le controversie instaurate dopo il
6.7.2011è dovuto il contributo unificato come segue:
€ 30 per controversie di valore fino a € 2.582,28;
€ 60 per controversie di valore superiore a € 2.582,28 e
fino a € 5.000;
€ 120 per controversie di valore superiore a € 5.000 e
fino a € 25.000;
€ 250 per controversie di valore superiore a € 25.000 e
fino a € 75.000;
€ 500 per controversie di valore superiore a € 75.000 e
fino a € 200.000;
€ 1.500 per controversie di valore superiore a € 200.000
SEGUE: CONTRIBUTO
UNIFICATO
Si può versare:
1. Con il modello F23 anche
telematicamente con codice tributo 941T;
2. Presso gli uffici postali con apposito c/c
intestato alla sezione della Tesoreria
dello Stato competente per provincia;
3. Presso le rivendite di genere di
monopolio e di valori bollati.
SEGUE: CONTRIBUTO
UNIFICATO
Ai fini del versamento del
contributo unificato per valore
della lite si intende
L’importo del tributo al netto
degli interessi e delle eventuali
sanzioni irrogate con l’atto
impugnato
SEGUE: CONTRIBUTO
UNIFICATO
Se il valore della lite
è
indeterminabile
Il contributo unificato è
pari a € 120
SEGUE: CONTRIBUTO
UNIFICATO
Il contributo unificato è
aumentato della metà
Se il difensore non indichi il proprio indirizzo Pec e il
proprio numero di fax ovvero qualora la parte ometta
di indicare il codice fiscale nell’atto introduttivo del
giudizio o, per il processo tributario, nel ricorso
CONTENZIOSO TRIBUTARIO
Nei processi tributari
Il valore della lite deve risultare da
apposita dichiarazione resa dalla
parte nelle conclusioni del ricorso
anche nell’ipotesi di
prenotazione a debito
SEGUE: CONTENZIOSO
TRIBUTARIO
Se manca la dichiarazione del
valore della lite nel ricorso
Il contributo unificato è pari
a € 1.500
RECLAMO E MEDIAZIONE
Per gli atti notificati a partire dal
1° aprile 2012
Per le controversie di valore non
superiore a € 20.000 relative ad
atti emessi dall’Agenzia delle
entrate
Chi intende proporre ricorso è
tenuto preliminarmente a
presentare reclamo.
Si esclude la
conciliazione giudiziale
SEGUE: RECLAMO E
MEDIAZIONE
Condizione di ammissibilità
del ricorso
Presentazione del reclamo
SEGUE: RECLAMO E
MEDIAZIONE
Il reclamo si presenta entro
60 giorni dalla notifica dell’atto
alla Direzione provinciale o alla
Direzione regionale
Le Direzioni esaminano l’atto con
apposite strutture diverse e
autonome da quelle che curano
l’istruttoria degli atti reclamabili
Il reclamo può contenere una
proposta di mediazione
completa della rideterminazione
dell’ammontare della pretesa
tributaria
SEGUE: RECLAMO E
MEDIAZIONE
L’ufficio formula una
controproposta di mediazione
Si applicano le regole sulla
conciliazione giudiziale
SEGUE: RECLAMO E
MEDIAZIONE
Decorsi 90 giorni
Senza accoglimento
del reclamo o senza
accordo sulla
mediazione
Il reclamo
produce
gli effetti
del ricorso
Il contribuente deposita
il reclamo in CTP nei
30 giorni successivi
Per l’accoglimento
parziale del reclamo i
30 giorni decorrono dalla
notifica dell’atto
SEGUE: RECLAMO E
MEDIAZIONE
La parte soccombente è tenuta
a rimborsare oltre alle spese
di giudizio
Una somma pari al 50% delle
spese di giudizio a titolo di
rimborso per l’applicazione
dei nuovi istituti deflattivi
LITI FISCALI
Le liti fiscali di valore non
superiore a € 20.000 di cui
è parte l’Agenzia delle
entrate sono definibili
Se pendenti alla data del
1° maggio 2011 dinanzi alle
commissioni tributarie o al
giudice ordinario in ogni
grado di giudizio
SEGUE: LITI FISCALI
Per valore della lite
si intende
Il tributo o il maggior tributo
accertato o, nel caso di
impugnazione parziale, il tributo
o il maggior tributo contestato al
netto di interessi sanzioni e
indennità di mora
SEGUE: LITI FISCALI
•
•
•
•
•
•
•
Non sono definibili:
Le controversie non impugnate alla data del 1° maggio
2011;
Le liti dove non è parte l’Agenzia delle entrate;
Le liti riguardanti il rifiuto espresso o tacito della
restituzione di tributi;
Le liti relative alle agevolazioni a meno che non è stato
accertato e richiesto un maggiore tributo;
Le controversie dipendenti da omessi versamenti di
tributi;
Le liti relative all’omesso versamento di ritenute indicate
nella dichiarazione dei sostituti d’imposta;
Le controversie relative alle precedenti definizioni.
SEGUE: LITI FISCALI
•
•
•
•
L’importo da versare è così calcolato:
€ 150 se il valore della lite è di importo fino a € 2.000;
Il 10% del valore della lite in caso di soccombenza
dell’amministrazione finanziaria nell’ultima o unica
pronuncia giurisdizionale non cautelare resa;
Il 50% del valore della lite in caso di soccombenza del
contribuente nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale
non cautelare resa;
Il 30% del valore della lite nel caso in cui la lite penda
ancora nel 1° grado di giudizio e non sia già stata resa
alcuna pronuncia giurisdizionale non cautelare sul merito
ovvero sull’ammissibilità dell’atto introduttivo del giudizio.
SEGUE: LITI FISCALI
Versamento delle somme con
F24 codice tributo 8082
(Ris. n. 82/E del 5.8.2011)
Entro il 30.11.2011 in
unica soluzione. Non è
ammesso il pagamento
rateale
E’ ammesso l’errore scusabile
SEGUE: LITI FISCALI
Liti definibili
Sono sospese fino al
30.6.2012
Sono sospesi fino al 30.6.2012
i termini per proporre ricorso,
appelli, controdeduzioni, ricorsi per
cassazione, controricorsi e ricorsi
in riassunzione compresi i termini
per la costituzione in giudizio
SEGUE: LITI FISCALI
La domanda di definizione delle
liti si presenta entro il
2.4.2012 (31.3.2012 è sabato)
in via telematica
Il modello di domanda è stato
approvato con
Provvedimento del Direttore
dell’Agenzia delle entrate del
13.9.2011
La definizione si perfeziona con
il pagamento integrale delle
somme e la presentazione
del modello
SEGUE:LITI FISCALI
Entro il 15.7.2012
gli uffici
trasmettono
Alle Commissioni
ai Tribunali
alle Corti di appello
alla Corte di
Cassazione
L’elenco delle
liti per le quali
è stata
presentata la
domanda
Tali liti sono sospese
fino al 30.9.2012
Gli uffici devono
depositare entro il
30.9.2012 la domanda
e il pagamento
SEGUE: LITI FISCALI
Entro il 30.9.2012
L’ufficio deve comunicare e
notificare l’eventuale
diniego della definizione
ALIQUOTA IVA
L’aliquota Iva del 20%
passa al 21%
La variazione ha effetto a
partire dalla data del
17.09.2011
SEGUE: ALIQUOTA IVA
Per i commercianti al minuto e
per gli altri contribuenti
Lo scorporo si effettua
dividendo i corrispettivi per
121
SEGUE: ALIQUOTA IVA
Per le operazioni effettuate nei
confronti dello Stato e altri Enti
La variazione non si applica se
prima del 17.9.2011 sia
stata emessa e registrata
la fattura anche se non è stato
incassato il corrispettivo
SEGUE: ALIQUOTA IVA
Momento rilevante
Beni mobili:
consegna o
spedizione dei beni
Beni immobili:
stipula dell’atto
notarile
Prestazioni di
servizi:
pagamento del
corrispettivo
ESEMPIO N.1
Consegna dei beni con Ddt il 13 settembre
2011 e consegna dei beni con Ddt dopo il
17.9.2011.
Nella fattura riepilogativa si espone l’Iva al
20% per i beni consegnati fino al 13
settembre e l’Iva al 21% per la consegna
effettuata dopo il 17.9.2011.
ESEMPIO N. 2
Acconto ricevuto in data 13 settembre per
la vendita di un immobile e saldo alla
stipula dell’atto avvenuto dopo il
17.9.2011.
Sull’acconto si applica l’Iva al 20%
Sul saldo si applica l’Iva al 21%
ESEMPIO N. 3
Professionista che emette una fattura proforma in data 13 settembre mentre
l’incasso avviene dopo il 17.9.2011.
Si applica l’aliquota del 21%.
Se invece il professionista ha emesso la
regolare fattura in data 13 settembre
anche se il pagamento avviene dopo il
17.9.2011 si applica l’aliquota del 20%
SEGUE: ALIQUOTA IVA
Le note di credito o di debito emesse dopo
il 17.9.2011 per correggere un errore
materiale contenuto nelle fatture emesse
prima di detta data scontano l’Iva al 20%.
SOCIETA’ DI COMODO
Per le società di capitali
non operative
L’aliquota Ires è aumentata
di 10,5 punti percentuali e
quindi è del 38%
Sul reddito imputato dalle
società di persone alle
società di capitali di comodo
si applica comunque la
maggiorazione
SEGUE: SOCIETA’ DI COMODO
Le disposizioni si applicano a
decorrere dal periodo d’imposta
successivo a quello in corso alla
data di entrata in vigore della
legge di conversione
Nel periodo di prima
applicazione gli acconti
tengono conto dell’aumento
dell’aliquota
SEGUE: SOCIETA’ DI COMODO
Le società di capitali e le
società di persone sono
considerate
non operative
Se per tre periodi d’imposta
consecutivi presentano
dichiarazioni in perdita
fiscale
Se per due periodi d’imposta in
perdita fiscale ed in uno abbiano
dichiarato un reddito inferiore
a quello minimo previsto per le
società di comodo
BENI IN GODIMENTO
Si annovera tra i
redditi diversi
La differenza tra il valore di
mercato e il corrispettivo per la
concessione di beni
dell’impresa a soci o familiari
dell’imprenditore
SEGUE: BENI IN GODIMENTO
I costi relativi ai beni concessi
in godimento
NON SONO ammessi in
deduzione dal reddito
imponibile della società o
dell’imprenditore
SEGUE: BENI IN GODIMENTO
L’impresa concedente ovvero
il socio o il familiare
dell’imprenditore
Comunicano all’Agenzia delle
entrate i dati relativi ai
beni concessi in godimento
Per l’omissione della
comunicazione o per la
trasmissione della stessa
con dati incompleti si applica
la sanzione del 30%
SEGUE: BENI IN GODIMENTO
Se i contribuenti si
conformano alla normativa
Si applica la sanzione
da 258 a 2.065 euro
SANZIONE PER IL
PROFESSIONISTA
Soggetti iscritti in
albi o ordini
professionali
Nel corso del
quinquennio
commettono
Quattro distinte
violazioni di
mancata
emissione di
fattura
Compiute in giorni
diversi
Sospensione
dell’iscrizione da tre
giorni a un mese
SEGUE: SANZIONE PER IL
PROFESSIONISTA
Provvedimento di sospensione
Immediatamente esecutivo
SEGUE: SANZIONE PER IL
PROFESSIONISTA
Gli atti di sospensione
Si comunicano all’ordine ovvero
al soggetto competente per la
tenuta dell’albo per la
pubblicazione sul sito
internet
SEGUE: SANZIONE PER IL
PROFESSIONISTA
La sospensione dell’iscrizione
è disposta nei confronti di
TUTTI gli associati
Qualora le violazioni siano
commesse nell’esercizio
dell’attività professionale in
forma associata
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