WEB, DESIGN E PROPRIETA’ INTELLETTUALE Rovigo, 12 Aprile 2010 LA PROTEZIONE DEL SOFTWARE Ing. Riccardo Burchielli ©2010 - Barzanò & Zanardo - Tutti i diritti riservati Brevetti Elettronica & Telecomunicazioni Sistema di radiodiffusione – US 1927 ©2010 - Barzanò & Zanardo - Tutti i diritti riservati Brevetti Elettronica & Telecomunicazioni Transistor – US 1950 ©2010 - Barzanò & Zanardo - Tutti i diritti riservati Brevetti Elettronica & Telecomunicazioni Circuito Integrato – US 1964 ©2010 - Barzanò & Zanardo - Tutti i diritti riservati Brevetti Elettronica & Telecomunicazioni Mouse – US 1970 ©2010 - Barzanò & Zanardo - Tutti i diritti riservati Brevetti Elettronica & Telecomunicazioni Elaboratore digitale di segnali (DSP) – US 1974 ©2010 - Barzanò & Zanardo - Tutti i diritti riservati Le nuove tecnologie elettroniche 1969 - Nascita del mercato del software (rete ARPANET) IBM, indagata per violazione delle norme antitrust, separa l’offerta di hardware e software Oggi il mercato del software prevale rispetto al mercato dell’hardware ©2010 - Barzanò & Zanardo - Tutti i diritti riservati Brevettazione del software? Un’invenzione di software (“computerimplemented invention” – CII) è definita solitamente come un’invenzione implementabile per mezzo dell’uso di un computer, di una rete di computer o altre apparecchiature programmabili; in pratica, l’invenzione CII deve avere una o più caratteristiche realizzabili totalmente o parzialmente per mezzo di un programma per elaboratori (“computer program”). ©2010 - Barzanò & Zanardo - Tutti i diritti riservati Brevettabilità del software Situazione negli USA e JP Brevettabilità delle invenzioni aventi una concreta utility: 1) Process; 2) Machine; 3) Manufactures or Articles thereof and Programs (dal 2001 anche in JP) → → Quindi, anche CII ©2010 - Barzanò & Zanardo - Tutti i diritti riservati Brevettabilità del software Situazione in Europa (CBE 1973) Per essere brevettabili, le invenzioni CIIs devono soddisfare i requisiti base di brevettabilità sanciti dalla CBE: avere carattere tecnico e risolvere un problema tecnico essere nuove offrire un contributo tecnico inventivo rispetto all’arte nota ©2010 - Barzanò & Zanardo - Tutti i diritti riservati Brevettabilità del software Situazione in Europa (CBE 1973) Quindi, le invenzioni CIIs brevettabili riguardano esclusivamente soluzioni tecniche nuove Di conseguenza, il software che non risolve un problema tecnico non è brevettabile in Europa ©2010 - Barzanò & Zanardo - Tutti i diritti riservati Brevettabilità del software Secondo la CBE 1973 un programma per elaboratore non è brevettabile se non ha almeno la potenzialità di causare un ulteriore effetto tecnico oltre le normali interazioni tra HW e SW (es. un software atto ad aumentare l’intensità del segnale fra telefoni cellulari è brevettabile) In pratica, ciò significa che le invenzioni che utilizzano programmi software per implementare un “business process” (e non un “technical process”) non sono brevettabili (es. un software atto a realizzare un sistema di vendite all’asta tramite Internet non è brevettabile) ©2010 - Barzanò & Zanardo - Tutti i diritti riservati Brevettabilità del software WTO - Accordo TRIPS (1994) Il conseguimento dei brevetti ed il godimento dei relativi diritti non sono soggetti a discriminazioni in base al settore tecnologico Ne derivano discussioni e conferenze ufficiali sulla brevettabilità del software, nonché una revisione dell’art. 52(2) CBE (Giugno 1999) ©2010 - Barzanò & Zanardo - Tutti i diritti riservati Brevettabilità del software L’opposizione alla brevettazione del software - Programmatori Open source: no ai brevetti di software tout court - Eurolinux Alliance: no ai brevetti per software general purpose ©2010 - Barzanò & Zanardo - Tutti i diritti riservati Brevettabilità del software L’opposizione alla brevettazione del software Tuttavia, la brevettabilità del software (principio di ammissibilità alla protezione brevettuale) non significa che qualsiasi software può essere protetto da un brevetto (ma solo un software dotato di novità ed attività inventiva) In particolare, un software open source per sua natura non appare provvisto di attività inventiva I brevetti e l’open source non sono in contrapposizione, ma possono convivere ©2010 - Barzanò & Zanardo - Tutti i diritti riservati Brevettabilità del software Situazione in Europa (CBE - 1973) Art. 52(2) CBE - Non sono considerate come invenzioni brevettabili in particolare: a) le scoperte, le teorie scientifiche ed i metodi matematici; considerati come tali b) le creazioni estetiche c) i piani, principi e metodi per attività intellettuali, per giochi, o per attività commerciali ed i programmi per elaboratori elettronici; d) le presentazioni di informazioni ©2010 - Barzanò & Zanardo - Tutti i diritti riservati Brevettabilità del software Decisioni Ufficio Brevetti Europeo 1. (1984) Elaborazione video su computer. E’ brevettabile una metodologia di tipo tecnico controllabile da un programma software (immagine immagazzinabile come segnale elettrico), così come è brevettabile un computer atto a far funzionare un determinato programma software. ©2010 - Barzanò & Zanardo - Tutti i diritti riservati Brevettabilità del software Decisioni Ufficio Brevetti Europeo 2. (1988) Metodo di visualizzazione di caratteri arabi su un display. Un procedimento che include un programma software non è brevettabile se (i) il metodo non influisce sul funzionamento tecnico o fisico di un dispositivo; (ii) i dati processati non sono parametri operativi del dispositivo; (iii) il metodo non risolve un problema tecnico ©2010 - Barzanò & Zanardo - Tutti i diritti riservati Brevettabilità del software Decisioni Ufficio Brevetti Europeo 3. (1992) Memoria di un computer. Un’invenzione comprendente caratteristiche funzionali implementate da un software è brevettabile se sono necessarie considerazioni tecniche (“technical considerations” e non più “technical means”) per risolvere il problema tecnico alla base dell’invenzione (è brevettabile inserire, in una memoria nota di un computer, cinque files atti a far realizzare alla CPU cinque diverse e specifiche funzioni). ©2010 - Barzanò & Zanardo - Tutti i diritti riservati Brevettabilità del software Decisioni Ufficio Brevetti Europeo 4. (1997) Programmi software. Un programma software è brevettabile se possiede un carattere tecnico derivabile da un ulteriore effetto tecnico rispetto a quello che scaturisce dalla normale interazione fisica HW/SW (programmi di controllo di processi industriali, programmi per l’elaborazione di dati che rappresentano entità fisiche, programmi per il controllo del funzionamento interno di un computer). ©2010 - Barzanò & Zanardo - Tutti i diritti riservati Brevettabilità del software 22.10.2008 - Decisione pendente EPO. La Corte d’Appello Europea deve rispondere ad alcune domande relativamente alla brevettabilità del software secondo la CBE, in modo da avere decisioni uniformi da parte degli Esaminatori 1) Come formulare le rivendicazioni? 2) Quali sono le caratteristiche che conferiscono carattere tecnico alle rivendicazioni? 3) Le caratteristiche rivendicate devono causare un effetto tecnico su una entità fisica reale? 4) L’attività di programmazione di un computer implica necessariamente un contributo tecnico? ©2010 - Barzanò & Zanardo - Tutti i diritti riservati Brevettabilità del software Quale software brevettare? Brevettare il software che costituisce una nuova soluzione tecnica inventiva di un problema tecnico; non è necessario riportare nel brevetto il codice sorgente, ma -una serie di fasi o istruzioni, che vengono realizzate da un computer o altro apparecchio programmabile quando si esegue il programma, - un sistema di apparecchiature atte a realizzare tali fasi Es. brevetto europeo concesso EP 0771280 Es. brevetto europeo rifiutato EP 1139245 ©2010 - Barzanò & Zanardo - Tutti i diritti riservati Brevettabilità del software Quale SW brevettare 1) 2) 3) 4) software che ottimizzano la gestione delle risorse di un computer o di una rete (p.es.: compressori dati, protocolli di comunicazione (GSM), particolari supporti di memoria, crittografia) software di elaborazione di dati che rappresentano entità fisiche (p.es.: immagini digitali, segnali elettrici (TV a colori), interazioni CD-ROM/lettori, compressione di dati, selezione dati in una SIM) software che attuano metodi di automazione software che controllano processi di produzione ©2010 - Barzanò & Zanardo - Tutti i diritti riservati Tutela del software ai sensi del Diritto d’Autore Registrazione SIAE Non necessaria, ma opportuna (agevole mezzo di prova in caso di contenzioso) Due possibili procedure: •software pubblicato •software non pubblicato Deposito alla SIAE di un CD contenente software in codice sorgente allegato alla domanda (visibile solo in caso di contenzioso su richiesta del Giudice) ©2010 - Barzanò & Zanardo - Tutti i diritti riservati Tutela del software ai sensi del Diritto d’Autore Correlazione con la tutela brevettuale Diritto d’Autore cumulabile con il Brevetto, in quanto il Diritto d’Autore protegge sostanzialmente l’espressione del software sviluppato (il listato delle istruzioni software di una specifica implementazione) ed il Brevetto protegge la logica soggiacente al software sviluppato, indipendentemente dalla particolare implementazione. ©2010 - Barzanò & Zanardo - Tutti i diritti riservati Tutela siti web ai sensi del Diritto d’Autore Registrazione SIAE Sito web considerato opera multimediale ©2010 - Barzanò & Zanardo - Tutti i diritti riservati Tutela dei database D.Lgs. 6.5.99, n. 169 – Direttiva 96/9/CE Tutela giuridica delle banche dati articolata su 2 livelli: •struttura del DB → Diritto d’Autore •contenuto del DB → protezione “sui generis” a salvaguardia degli investimenti del “costitutore” Successive modifiche del contenuto proteggibili se implicano “investimenti sostanziali” ©2010 - Barzanò & Zanardo - Tutti i diritti riservati Tutela delle interfacce grafiche Legge Modelli Protezione “estetica” dei prodotti industriali è ottenibile anche per le presentazioni di informazioni, quali •interfacce grafiche •pagine web ©2010 - Barzanò & Zanardo - Tutti i diritti riservati Brevettabilità in USA L’Ufficio Brevetti USA, dopo aver affermato la brevettabilità del software, afferma anche la brevettabilità dei business methods nel caso State Street vs. Signature Financial (23.07.1998) ©2010 - Barzanò & Zanardo - Tutti i diritti riservati Brevettabilità in USA Il brevetto “1-click” di Amazon.com Metodo computerizzato e relativo sistema per effettuare un ordine, in particolare per ordinare prodotti sulla rete Internet ©2010 - Barzanò & Zanardo - Tutti i diritti riservati Brevettabilità in USA Il brevetto Amazon.com sulla “affiliazione” della clientela ©2010 - Barzanò & Zanardo - Tutti i diritti riservati Brevettabilità in USA Il brevetto sulla gestione dinamica dell’equilibrio di mercato ©2010 - Barzanò & Zanardo - Tutti i diritti riservati Brevettabilità in USA Il brevetto di vendita on-line di biglietti aerei ©2010 - Barzanò & Zanardo - Tutti i diritti riservati Brevettabilità in USA Un brevetto da $15 milioni BroadVision, Inc. li ha ottenuti (Marzo 2000) da Art Tecnology Group per violazione di brevetto ©2010 - Barzanò & Zanardo - Tutti i diritti riservati Brevettabilità in USA Due brevetti da $35 milioni MercExchange, L.L.C. li ha ottenuti (Maggio 2003) da eBay, Inc. e Half.com, Inc. per violazione di brevetti Sistema per ricevere immagini di beni in vendita a prezzo fisso tramite mercato elettronico via Internet ©2010 - Barzanò & Zanardo - Tutti i diritti riservati Brevettabilità in USA Due brevetti da $35 milioni MercExchange, L.L.C. ha inoltre concesso varie licenze per lo sfruttamento del suo portafoglio brevettuale Ricerca (ad esempio comparativa) di beni specifici su più mercati elettronici su Internet ©2010 - Barzanò & Zanardo - Tutti i diritti riservati Brevettabilità in Giappone L’Ufficio Brevetti Giapponese sta espandendo i settori tecnologici per i cui prodotti e/o procedimenti possono essere concessi brevetti. Nel 1999, business method o modelli commerciali sono stati aggiunti come una forma brevettabile di software. Esame delle domande di brevetto è più severa che negli USA (originalità) ©2010 - Barzanò & Zanardo - Tutti i diritti riservati Brevettabilità in Europa Improved Pension Benefits System Domanda di brevetto europeo EP 332770 Deposito: 15.03.88 - respinta Brevetto statunitense US 4750121 Deposito: 03.10.85 Concesso il 7.06.1988 ©2010 - Barzanò & Zanardo - Tutti i diritti riservati Brevettabilità in Europa Orientamento EPO Improved Pension Benefits System: decisione EPO 08.09.2000 il carattere tecnico di un’invenzione è un requisito necessario (CBE) affinché l’invenzione sia brevettabile; un’invenzione consistente in una combinazione di caratteristiche tecniche e non tecniche ed avente nel complesso carattere tecnico è brevettabile; i metodi che implicano soltanto concetti economici e pratiche per attività commerciali non sono brevettabili; una caratteristica di un metodo che riguarda l’uso di mezzi tecnici per uno scopo non tecnico non conferisce carattere tecnico al metodo ©2010 - Barzanò & Zanardo - Tutti i diritti riservati Brevettabilità in Europa E-Commerce business method: 1) business method che utilizzi un software nuovo e inventivo → brevettabile 2) business method che utilizzi un software non nuovo o non inventivo (o che non utilizzi alcun mezzo tecnico) → non brevettabile 3) business method nuovo ed inventivo che utilizzi un software nuovo → brevettabile, a patto di evidenziare il contributo di originalità rispetto alla tecnica nota ©2010 - Barzanò & Zanardo - Tutti i diritti riservati GRAZIE PER L’ATTENZIONE! 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