WEB, DESIGN E PROPRIETA’
INTELLETTUALE
Rovigo, 12 Aprile 2010
LA PROTEZIONE DEL SOFTWARE
Ing. Riccardo Burchielli
©2010 - Barzanò & Zanardo - Tutti i diritti riservati
Brevetti Elettronica & Telecomunicazioni
Sistema di radiodiffusione – US 1927
©2010 - Barzanò & Zanardo - Tutti i diritti riservati
Brevetti Elettronica & Telecomunicazioni
Transistor – US 1950
©2010 - Barzanò & Zanardo - Tutti i diritti riservati
Brevetti Elettronica & Telecomunicazioni
Circuito Integrato – US 1964
©2010 - Barzanò & Zanardo - Tutti i diritti riservati
Brevetti Elettronica & Telecomunicazioni
Mouse – US 1970
©2010 - Barzanò & Zanardo - Tutti i diritti riservati
Brevetti Elettronica & Telecomunicazioni
Elaboratore digitale di segnali (DSP) – US 1974
©2010 - Barzanò & Zanardo - Tutti i diritti riservati
Le nuove tecnologie elettroniche
1969 - Nascita del mercato del software (rete
ARPANET)
IBM, indagata per violazione delle norme
antitrust, separa l’offerta di hardware e software
Oggi il mercato del software prevale rispetto al
mercato dell’hardware
©2010 - Barzanò & Zanardo - Tutti i diritti riservati
Brevettazione del software?
Un’invenzione di software (“computerimplemented invention” – CII) è definita
solitamente come un’invenzione
implementabile per mezzo dell’uso di un
computer, di una rete di computer o altre
apparecchiature programmabili; in pratica,
l’invenzione CII deve avere una o più
caratteristiche realizzabili totalmente o
parzialmente per mezzo di un programma
per elaboratori (“computer program”).
©2010 - Barzanò & Zanardo - Tutti i diritti riservati
Brevettabilità del software
Situazione negli USA e JP
Brevettabilità delle invenzioni aventi una
concreta utility:
1) Process;
2) Machine;
3) Manufactures or Articles thereof and
Programs (dal 2001 anche in JP) →
→ Quindi, anche CII
©2010 - Barzanò & Zanardo - Tutti i diritti riservati
Brevettabilità del software
Situazione in Europa (CBE 1973)
Per essere brevettabili, le invenzioni CIIs
devono soddisfare i requisiti base di
brevettabilità sanciti dalla CBE:
avere carattere tecnico e risolvere un
problema tecnico
essere nuove
offrire un contributo tecnico inventivo
rispetto all’arte nota
©2010 - Barzanò & Zanardo - Tutti i diritti riservati
Brevettabilità del software
Situazione in Europa (CBE 1973)
Quindi, le invenzioni CIIs brevettabili
riguardano esclusivamente soluzioni
tecniche nuove
Di conseguenza, il software che non risolve
un problema tecnico non è brevettabile in
Europa
©2010 - Barzanò & Zanardo - Tutti i diritti riservati
Brevettabilità del software
 Secondo la CBE 1973 un programma per
elaboratore non è brevettabile se non ha almeno la
potenzialità di causare un ulteriore effetto tecnico
oltre le normali interazioni tra HW e SW (es. un
software atto ad aumentare l’intensità del segnale
fra telefoni cellulari è brevettabile)
 In pratica, ciò significa che
le invenzioni che utilizzano programmi software per
implementare un “business process” (e non un
“technical process”) non sono brevettabili (es. un
software atto a realizzare un sistema di vendite
all’asta tramite Internet non è brevettabile)
©2010 - Barzanò & Zanardo - Tutti i diritti riservati
Brevettabilità del software
WTO - Accordo TRIPS (1994)
Il conseguimento dei brevetti ed il godimento
dei relativi diritti non sono soggetti a
discriminazioni in base al settore tecnologico
Ne derivano discussioni e conferenze ufficiali
sulla brevettabilità del software, nonché una
revisione dell’art. 52(2) CBE (Giugno 1999)
©2010 - Barzanò & Zanardo - Tutti i diritti riservati
Brevettabilità del software
L’opposizione alla brevettazione del software
- Programmatori Open source: no ai brevetti di
software tout court
- Eurolinux Alliance: no ai brevetti per software
general purpose
©2010 - Barzanò & Zanardo - Tutti i diritti riservati
Brevettabilità del software
L’opposizione alla brevettazione del software
Tuttavia, la brevettabilità del software (principio
di ammissibilità alla protezione brevettuale) non
significa che qualsiasi software può essere
protetto da un brevetto (ma solo un software
dotato di novità ed attività inventiva)
In particolare, un software open source per sua
natura non appare provvisto di attività inventiva
I brevetti e l’open source non sono in
contrapposizione, ma possono convivere
©2010 - Barzanò & Zanardo - Tutti i diritti riservati
Brevettabilità del software
Situazione in Europa (CBE - 1973)
Art. 52(2) CBE - Non sono considerate come invenzioni
brevettabili in particolare:
a) le scoperte, le teorie scientifiche ed i metodi
matematici;
considerati come tali
b) le creazioni estetiche
c) i piani, principi e metodi per attività intellettuali, per
giochi, o per attività commerciali ed i programmi per
elaboratori elettronici;
d) le presentazioni di informazioni
©2010 - Barzanò & Zanardo - Tutti i diritti riservati
Brevettabilità del software
Decisioni Ufficio Brevetti Europeo
1. (1984) Elaborazione video su computer.
E’ brevettabile una metodologia di tipo tecnico
controllabile da un programma software (immagine
immagazzinabile come segnale elettrico), così come è
brevettabile un computer atto a far funzionare un
determinato programma software.
©2010 - Barzanò & Zanardo - Tutti i diritti riservati
Brevettabilità del software
Decisioni Ufficio Brevetti Europeo
2. (1988) Metodo di visualizzazione di caratteri arabi
su un display.
Un procedimento che include un programma
software non è brevettabile se
(i) il metodo non influisce sul funzionamento tecnico
o fisico di un dispositivo;
(ii) i dati processati non sono parametri operativi del
dispositivo;
(iii) il metodo non risolve un problema tecnico
©2010 - Barzanò & Zanardo - Tutti i diritti riservati
Brevettabilità del software
Decisioni Ufficio Brevetti Europeo
3. (1992) Memoria di un computer.
Un’invenzione comprendente caratteristiche
funzionali implementate da un software è
brevettabile se sono necessarie considerazioni
tecniche (“technical considerations” e non più
“technical means”) per risolvere il problema tecnico
alla base dell’invenzione (è brevettabile inserire, in
una memoria nota di un computer, cinque files atti a
far realizzare alla CPU cinque diverse e specifiche
funzioni).
©2010 - Barzanò & Zanardo - Tutti i diritti riservati
Brevettabilità del software
Decisioni Ufficio Brevetti Europeo
4. (1997) Programmi software.
Un programma software è brevettabile se possiede
un carattere tecnico derivabile da un ulteriore
effetto tecnico rispetto a quello che scaturisce dalla
normale interazione fisica HW/SW (programmi di
controllo di processi industriali, programmi per
l’elaborazione di dati che rappresentano entità
fisiche, programmi per il controllo del
funzionamento interno di un computer).
©2010 - Barzanò & Zanardo - Tutti i diritti riservati
Brevettabilità del software
22.10.2008 - Decisione pendente EPO.
La Corte d’Appello Europea deve rispondere ad
alcune domande relativamente alla brevettabilità
del software secondo la CBE, in modo da avere
decisioni uniformi da parte degli Esaminatori
1) Come formulare le rivendicazioni?
2) Quali sono le caratteristiche che conferiscono
carattere tecnico alle rivendicazioni?
3) Le caratteristiche rivendicate devono causare un
effetto tecnico su una entità fisica reale?
4) L’attività di programmazione di un computer
implica necessariamente un contributo tecnico?
©2010 - Barzanò & Zanardo - Tutti i diritti riservati
Brevettabilità del software
Quale software brevettare?
Brevettare il software che costituisce una nuova
soluzione tecnica inventiva di un problema tecnico;
non è necessario riportare nel brevetto il codice
sorgente, ma
-una serie di fasi o istruzioni, che vengono realizzate
da un computer o altro apparecchio programmabile
quando si esegue il programma,
- un sistema di apparecchiature atte a realizzare tali
fasi
Es. brevetto europeo concesso EP 0771280
Es. brevetto europeo rifiutato EP 1139245
©2010 - Barzanò & Zanardo - Tutti i diritti riservati
Brevettabilità del software
Quale SW brevettare
1)
2)
3)
4)
software che ottimizzano la gestione delle risorse di
un computer o di una rete (p.es.: compressori dati,
protocolli di comunicazione (GSM), particolari
supporti di memoria, crittografia)
software di elaborazione di dati che rappresentano
entità fisiche (p.es.: immagini digitali, segnali
elettrici (TV a colori), interazioni CD-ROM/lettori,
compressione di dati, selezione dati in una SIM)
software che attuano metodi di automazione
software che controllano processi di produzione
©2010 - Barzanò & Zanardo - Tutti i diritti riservati
Tutela del software ai sensi del Diritto
d’Autore
Registrazione SIAE
Non necessaria, ma opportuna (agevole
mezzo di prova in caso di contenzioso)
Due possibili procedure:
•software pubblicato
•software non pubblicato
Deposito alla SIAE di un CD contenente
software in codice sorgente allegato alla
domanda (visibile solo in caso di contenzioso
su richiesta del Giudice)
©2010 - Barzanò & Zanardo - Tutti i diritti riservati
Tutela del software ai sensi del Diritto
d’Autore
Correlazione con la tutela brevettuale
Diritto d’Autore cumulabile con il Brevetto, in
quanto
il Diritto d’Autore protegge sostanzialmente
l’espressione del software sviluppato (il listato
delle istruzioni software di una specifica
implementazione) ed
il Brevetto protegge la logica soggiacente al
software sviluppato, indipendentemente dalla
particolare implementazione.
©2010 - Barzanò & Zanardo - Tutti i diritti riservati
Tutela siti web ai sensi del Diritto
d’Autore
Registrazione SIAE
Sito web considerato opera multimediale
©2010 - Barzanò & Zanardo - Tutti i diritti riservati
Tutela dei database
D.Lgs. 6.5.99, n. 169 – Direttiva 96/9/CE
Tutela giuridica delle banche dati articolata su 2
livelli:
•struttura del DB → Diritto d’Autore
•contenuto del DB → protezione “sui generis” a
salvaguardia degli investimenti del “costitutore”
Successive modifiche del contenuto proteggibili se
implicano “investimenti sostanziali”
©2010 - Barzanò & Zanardo - Tutti i diritti riservati
Tutela delle interfacce grafiche
Legge Modelli
Protezione “estetica” dei prodotti industriali è
ottenibile anche per le presentazioni di
informazioni, quali
•interfacce grafiche
•pagine web
©2010 - Barzanò & Zanardo - Tutti i diritti riservati
Brevettabilità in USA
L’Ufficio Brevetti USA,
dopo aver affermato la
brevettabilità del
software, afferma anche
la brevettabilità dei
business methods nel
caso State Street vs.
Signature Financial
(23.07.1998)
©2010 - Barzanò & Zanardo - Tutti i diritti riservati
Brevettabilità in USA
Il brevetto “1-click” di Amazon.com
Metodo computerizzato e relativo sistema per
effettuare un ordine, in particolare per ordinare
prodotti sulla rete Internet
©2010 - Barzanò & Zanardo - Tutti i diritti riservati
Brevettabilità in USA
Il brevetto Amazon.com sulla
“affiliazione” della clientela
©2010 - Barzanò & Zanardo - Tutti i diritti riservati
Brevettabilità in USA
Il brevetto sulla gestione dinamica
dell’equilibrio di mercato
©2010 - Barzanò & Zanardo - Tutti i diritti riservati
Brevettabilità in USA
Il brevetto di vendita on-line di biglietti aerei
©2010 - Barzanò & Zanardo - Tutti i diritti riservati
Brevettabilità in USA
Un brevetto da $15 milioni
BroadVision, Inc. li ha ottenuti (Marzo 2000) da
Art Tecnology Group per violazione di brevetto
©2010 - Barzanò & Zanardo - Tutti i diritti riservati
Brevettabilità in USA
Due brevetti da $35 milioni
MercExchange, L.L.C. li ha ottenuti (Maggio 2003) da
eBay, Inc. e Half.com, Inc. per violazione di brevetti
Sistema per ricevere immagini
di beni in vendita a prezzo fisso
tramite mercato elettronico via
Internet
©2010 - Barzanò & Zanardo - Tutti i diritti riservati
Brevettabilità in USA
Due brevetti da $35 milioni
MercExchange, L.L.C. ha inoltre concesso varie licenze
per lo sfruttamento del suo portafoglio brevettuale
Ricerca (ad esempio
comparativa) di beni specifici
su più mercati elettronici su
Internet
©2010 - Barzanò & Zanardo - Tutti i diritti riservati
Brevettabilità in Giappone
L’Ufficio Brevetti Giapponese sta espandendo
i settori tecnologici per i cui prodotti e/o
procedimenti possono essere concessi brevetti.
Nel 1999, business method o modelli
commerciali sono stati aggiunti come una forma
brevettabile di software.
Esame delle domande di brevetto è più severa
che negli USA (originalità)
©2010 - Barzanò & Zanardo - Tutti i diritti riservati
Brevettabilità in Europa
Improved Pension Benefits System
Domanda di brevetto europeo
EP 332770
Deposito: 15.03.88 - respinta
Brevetto statunitense US 4750121
Deposito: 03.10.85
Concesso il 7.06.1988
©2010 - Barzanò & Zanardo - Tutti i diritti riservati
Brevettabilità in Europa
Orientamento EPO
Improved Pension Benefits System: decisione EPO 08.09.2000
il carattere tecnico di un’invenzione è un requisito
necessario (CBE) affinché l’invenzione sia brevettabile;
un’invenzione consistente in una combinazione di
caratteristiche tecniche e non tecniche ed avente nel
complesso carattere tecnico è brevettabile;
i metodi che implicano soltanto concetti economici e
pratiche per attività commerciali non sono brevettabili;
una caratteristica di un metodo che riguarda l’uso di mezzi
tecnici per uno scopo non tecnico non conferisce carattere
tecnico al metodo
©2010 - Barzanò & Zanardo - Tutti i diritti riservati
Brevettabilità in Europa
E-Commerce business method:
1) business method che utilizzi un software nuovo e
inventivo → brevettabile
2) business method che utilizzi un software non
nuovo o non inventivo (o che non utilizzi alcun
mezzo tecnico) → non brevettabile
3) business method nuovo ed inventivo che utilizzi
un software nuovo → brevettabile, a patto di
evidenziare il contributo di originalità rispetto
alla tecnica nota
©2010 - Barzanò & Zanardo - Tutti i diritti riservati
GRAZIE PER L’ATTENZIONE!
[email protected]
Barzanò & Zanardo
Via del Commercio, 56
36100 VICENZA
Tel. 0444 348210 – Fax 0444 348147
©2010 - Barzanò & Zanardo - Tutti i diritti riservati
Scarica

Brevettabilità del software