DIRITTO DI CIRCOLAZIONE E
SOGGIORNO DEI CITTADINI
COMUNITARI E DEI LORO FAMILIARI
Liliana Palmieri
L’Unione europea e la famiglia
I principi fondamentali
“È garantita la protezione della famiglia sul piano
giuridico, economico e sociale” (art. II-93 Cost. europea)
Direttiva n. 2003/86/CE del Consiglio del 22.9.2003
relativa al diritto al ricongiungimento familiare
(Punto 2 delle Premesse)
“Le misure in materia di ricongiungimento familiare
dovrebbero essere adottate in conformità con
l'obbligo di protezione della famiglia e di rispetto
della vita familiare che è consacrato in numerosi
strumenti di diritto internazionale”
L’Unione europea e la famiglia
I principi fondamentali
Direttiva n. 2003/86/CE (Punto 4 delle Premesse)
“Il ricongiungimento familiare è uno strumento necessario per
permettere la vita familiare.
Esso contribuisce a creare una stabilità socioculturale che facilita
l'integrazione dei cittadini di paesi terzi negli Stati membri,
permettendo di promuovere la coesione economica e sociale,
obiettivo fondamentale della Comunità …
Direttiva n. 2003/86/CE (Punto 6 delle Premesse)
“Al fine di assicurare la protezione della famiglia ed il
mantenimento o la creazione della vita familiare è
opportuno fissare, sulla base di criteri comuni, le
condizioni materiali per l'esercizio del diritto al
ricongiungimento familiare”
L’Unione europea e la famiglia
I principi fondamentali
Direttiva n. 2004/38/CE (Punto 5 delle Premesse)
“Il diritto di ciascun cittadino dell'Unione di circolare e
soggiornare liberamente nel territorio degli Stati
membri presuppone, affinché possa essere esercitato in
oggettive condizioni di libertà e di dignità, la
concessione di un analogo diritto ai familiari,
qualunque sia la loro cittadinanza”.
L’iscrizione anagrafica dei familiari del cittadino
comunitario
Art. 7 comma 1, lett. d) d.lgs. n. 30/2007
Il cittadino dell'Unione ha diritto di soggiornare nel territorio
nazionale per un periodo superiore a tre mesi quando:
… ……
è familiare, come definito dall'articolo 2, che accompagna o
raggiunge un cittadino dell'Unione che ha diritto di soggiornare
ai sensi delle lettere a), b) o c).
In sostanza, il diritto di soggiorno del familiare
discende dai requisiti di soggiorno posseduti dal
cittadino dell’Unione lavoratore subordinato o
autonomo, o titolare di risorse economiche sufficienti
e di polizza di copertura dei rischi sanitari …...
Chi sono i familiari ?
Ai sensi dell’art. 2 del d.lgs. n. 30/2007 sono
FAMILIARI solo ed esclusivamente:
• il coniuge
• i discendenti diretti del cittadino dell’Unione e del
coniuge di età inferiore a 21 anni
• i discendenti diretti del cittadino dell’Unione e del
coniuge di età superiore a 21 anni, purché a carico
• gli ascendenti diretti del cittadino dell’Unione e del
coniuge, purché a carico
In pratica, i discendenti ultra21enni e gli ascendenti
sono familiari solo a condizione che siano A CARICO
del cittadino dell’Unione titolare di autonomo diritto
di soggiorno
I familiari del cittadino dell’Unione
Infine … è familiare:
“il partner che abbia contratto con il cittadino dell'Unione un'unione
registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro, qualora la
legislazione dello Stato membro ospitante equipari l'unione registrata
al matrimonio e nel rispetto delle condizioni previste dalla pertinente
legislazione dello Stato membro ospitante”
Per discendenti e ascendenti “diretti” secondo l’interpretazione
del Ministero devono intendersi
tutti i discendenti e gli ascendenti “in linea retta”
La nozione di parenti diretti in linea discendente o ascendente si
estende alle relazioni adottive o ai minori posti sotto la custodia
di un tutore legale permanente.
Gli “altri” familiari
L'art. 3 del d.lgs. n. 30/2007 prevede un trattamento agevolato anche
per “altri familiari” rispetto ai quali lo Stato ospitante agevola (o
“dovrebbe agevolare”) l'ingresso e il soggiorno. Si tratta di:
Ogni altro familiare qualunque sia la sua cittadinanza, che nel Paese di
provenienza è a carico o convive con il cittadino dell'Unione titolare del
diritto di soggiorno a titolo principale o se gravi motivi di salute
impongono che il cittadino dell'Unione lo assista personalmente
Il partner con cui il cittadino dell'Unione abbia una relazione stabile
debitamente attestata dallo Stato del cittadino dell'Unione
Il D.L. 23.6.2011, n. 89 aveva sostituito la parola “debitamente” con
“ufficialmente”, ma poi tale modifica è stata soppressa dalla legge di
conversione
Gli “altri” familiari
Nelle intenzioni del legislatore, “la provenienza da
un'autorità pubblica, fermo restando, in ossequio alla
direttiva, il ricorso a qualsiasi mezzo di prova,
garantisce la veridicità, consentendo sia di evitare
attestazioni mendaci o fraudolente sia di assicurare
l'effettività della tutela del diritto al soggiorno del
partner del cittadino dell'Unione europea»”; così si
legge nella relazione illustrativa.
Gli “altri” familiari
Il Ministero dell’interno con circolare n. 39 del 18.7.2007
ha specificato le modalità di applicazione delle
agevolazioni previste dall’art. 3 c. 2 del decreto per gli altri
familiari.
Più precisamente, il Ministero ha indicato le modalità di
accertamento delle condizioni di soggiorno previste per gli
altri familiari
Ciò al fine di preservare le relazioni del cittadino
dell’Unione con le persone che non rientrano nella
definizione di familiare ex art. 2 del decreto.
Gli “altri” familiari
a)
b)
Se il familiare è cittadino dell’unione deve esibire:
Documentazione rilasciata dallo stato del cittadino
dell’unione titolare del diritto di soggiorno attestante il
rapporto di parentela o la relazione stabile registrata
Autodichiarazione del cittadino dell’unione relativa alla
qualità di familiare a carico o convivente o alla
sussistenza di gravi motivi di salute che richiedono
l’assistenza personale da parte del cittadino
dell’unione avente autonomo diritto di soggiorno
Gli “altri” familiari
c) Assicurazione sanitaria o altro titolo idoneo a
coprire tutti i rischi sul territorio nazionale
d) Autodichiarazione del cittadino dell’unione della
disponibilità di risorse sufficienti per sé e per il
familiare o il convivente, secondo i parametri ex
art. 29 c. 3 lett. b) T.U. n. 286/1998
Se il familiare ai sensi dell’art. 3 è cittadino extracomunitario
(non titolare di autonomo diritto di soggiorno) può chiedere
il P.d.S. per “residenza elettiva” ex art. 5 T.U. n. 286/1998.
La dimostrazione della qualità di familiare
E’ indispensabile per consentire al familiare di esercitare il diritto
di soggiorno già riconosciuto al cittadino titolare di un autonomo
diritto di soggiorno.
Dall’art. 14 d.P.R. n. 223/1989 si ricava un principio fondamentale:
Tutti i dati costituenti oggetto di registrazione anagrafica debbono
essere comprovati tramite documentazione autentica rilasciata
dalle competenti autorità dello stato di appartenenza, tradotta e
legalizzata.
ATTENZIONE !
Non si ritiene corretto il ricorso all’autocertificazione
“Le autorità nazionali possono chiedere prove del
rapporto di parentela dichiarato”
L’iscrizione anagrafica dei familiari del
cittadino comunitario
Il familiare di cittadino comunitario lavoratore
Lo svolgimento dell’attività lavorativa è condizione necessaria e
sufficiente ai fini dell’acquisizione del diritto di soggiorno a favore
del lavoratore e dei suoi familiari, comunitari ed extracomunitari
Il familiare di cittadino comunitario non lavoratore
Il cittadino dell’Unione non lavoratore ha diritto di
soggiornare (per un periodo superiore a 3 mesi) se
dimostra di disporre, per sé e per i propri familiari, di
risorse economiche sufficienti a non gravare sul
sistema socio-assistenziale dello Stato membro
ospitante (si applicano gli stessi principi di “flessibilità” e
“proporzionalità”, previsti dalle Linee Guida per tutti i comunitari
non lavoratori)
L’iscrizione anagrafica dei familiari del
cittadino comunitario
I familiari comunitari che NON hanno un autonomo titolo di
soggiorno, oltre a quanto previsto per i cittadini italiani, devono
presentare in sede di richiesta di iscrizione anagrafica:
a) un documento di identità valido per l’espatrio o il
passaporto in corso di validità, nonché il visto di ingresso
quando richiesto (parole soppresse dalla L. n. 129/2011)
L’iscrizione anagrafica dei familiari del
cittadino comunitario
b) un documento che attesti la qualità di
familiare e, qualora richiesto, di familiare a carico
b)
un
documento
rilasciato
dall'autorità
competente del Paese di origine o provenienza che
attesti la qualità di familiare e, qualora richiesto, di
familiare a carico ovvero di membro del nucleo
familiare ovvero familiare affetto da gravi problemi
di salute, che richiedono l'assistenza personale del
cittadino dell'Unione, titolare di un autonomo
diritto di soggiorno (lettera sostituita dalla L. 129/2011)
l'attestato della richiesta d'iscrizione anagrafica
del familiare cittadino dell'Unione
Le disposizioni più favorevoli
La nuova formulazione dell’art. 9 comma 5 lett. b del d.lgs. n.
30/2007 facendo riferimento alla documentazione rilasciata
dall’autorità competente dello Stato d’origine per la condizione
di vivenza a carico sembra ribaltare un modus operandi
consolidato.
E’ proprio così ?
Analizzando i principi vigenti, per la vivenza a carico resta
valida la legittimità dell’autocertificazione
Le disposizioni più favorevoli
Attenzione !
Articolo 37 Direttiva 2004/38/CE
Disposizioni nazionali più favorevoli
Le disposizioni della presente direttiva non
pregiudicano le disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative di diritto interno che siano più
favorevoli ai beneficiari della presente direttiva
Familiare che raggiunge il cittadino UE
Nel caso in cui il familiare, comunitario o extraUE, RAGGIUNGA
in un secondo momento il cittadino dell’Unione, è necessario
verificare nuovamente il possesso dei requisiti in capo al
cittadino UE.
Se il cittadino UE non possiede più i requisiti:
a)
non si potrà dar corso all’iscrizione anagrafica del familiare
si deve segnalare alla Prefettura la perdita dei requisiti di
soggiorno
b)
Familiare che raggiunge il cittadino UE
Familiare comunitario di cittadino dell’Unione
La perdita delle condizioni di soggiorno in capo al cittadino UE
pregiudica l’iscrizione del suo familiare, salvo il possesso da parte
di quest’ultimo, di autonomi requisiti di soggiorno
TUTTAVIA
la perdita di tali condizioni NON costituisce causa di cancellazione
anagrafica; solo l’eventuale provvedimento di allontanamento
adottato dalla Prefettura legittimerà la cancellazione dall’Apr ai
sensi dell’art. 18 c. 2 del d.lgs. n. 30/2007.
Resta fermo l’obbligo della comunicazione alla Prefettura
Familiare che raggiunge il cittadino UE
Familiare extracomunitario di cittadino dell’Unione
La perdita delle condizioni di soggiorno in capo al cittadino UE
pregiudica l’iscrizione anagrafica del familiare extracomunitario
ai sensi del d.lgs. n. 30/2007, salvo il possesso delle condizioni
legittimanti l’iscrizione per altro motivo previsto dal T.U. n.
286/1998.
Resta fermo l’obbligo della comunicazione alla Prefettura
relativa alla perdita delle condizioni di soggiorno del
cittadino UE
La vivenza a carico
E’ un concetto che entra in gioco in materia di ingresso e
soggiorno dei familiari del cittadino dell’Unione.
Riguarda alcune categorie di cittadini e cioè:
discendenti diretti di età superiore ai 21 anni, compresi quelli del
coniuge;
ascendenti diretti, compresi quelli del coniuge.
La condizione di vivenza a carico fa acquisire a tali persone la
qualità di familiare di cittadino dell’Unione ex art. 2 c.1 lett. b)
d.lgs. n. 30/2007.
Non esiste nel nostro ordinamento una definizione giuridica unica
della condizione di vivenza a carico, né ha provveduto in merito la
Direttiva n. 2004/38/CE
La vivenza a carico
In generale, la condizione di vivenza a carico può essere definita
come la situazione di fatto che si verifica quando un soggetto
provvede in maniera continuativa al sostentamento di altre
persone.
Secondo la giurisprudenza della Corte, lo status di familiare ‘a
carico’ deriva da una situazione di fatto caratterizzata dalla
circostanza che il sostegno materiale al familiare è fornito dal
cittadino dell'Unione europea o dal suo coniuge/partner
Come si dimostra la vivenza a carico ?
In pratica, la qualità di “vivenza a carico” può essere dimostrata:
tramite idonea documentazione rilasciata dalle competenti
autorità del Paese di origine,
tramite autocertificazione
Sentenza 9 gennaio 2007 – Proced. C-1/05
“L’art. 1, n. 1, lett. d), della direttiva del Consiglio 21.5.1973,
73/148/CEE, (abrogata dalla direttiva n. 2004/38/CE) relativa alla
soppressione delle restrizioni al trasferimento e al soggiorno dei
cittadini degli Stati membri all’interno della Comunità in materia
di stabilimento e di prestazione di servizi, deve essere
interpretato intendendo per «[essere]a [loro] carico», il fatto
che il famigliare di un cittadino comunitario stabilito in un altro
Stato membro ai sensi dell’art. 43 CE, abbia bisogno del
sostegno materiale di tale cittadino o del coniuge per sopperire
ai suoi bisogni essenziali nello Stato d’origine o di provenienza di
tale famigliare al momento in cui chiede di ricongiungersi a tale
cittadino”.
Sentenza 9 gennaio 2007 – Proced. C-1/05
“L’art. 6, lett. b), della stessa direttiva deve essere interpretato nel
senso che la prova della necessità di un sostegno materiale può essere
fornita con qualsiasi mezzo appropriato, mentre il mero impegno di
assumersi a carico lo stesso famigliare, proveniente dal cittadino
comunitario o dal suo coniuge, può non essere considerato come
comprovante l’esistenza di una situazione di dipendenza reale da parte
di quest’ultimo”.
Tuttavia, la semplice promessa del cittadino dell’Unione di
voler sostenere il familiare non è di per sé sufficiente a
configurare la condizione di familiare a carico.
In Italia si è scelta la soluzione più favorevole al cittadino
“La qualità di vivenza a carico può essere attestata
dall’interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di cui
all’art. 46 del d.P.R. 445/2000” (circ. n. 19/2007 Min. interno)
Iscrizione dei familiari NON comunitari
I familiari extracomunitari, entro 3 mesi dall’ingresso in Italia,
devono chiedere alla Questura competente per territorio di
residenza la “Carta di soggiorno di un familiare di un cittadino
dell’Unione” allegando alla richiesta i documenti indicati dall’art.
10, comma 3, del D. lgs. n. 30:
a) passaporto o documento equivalente, in corso di validità,
nonché del visto di ingresso, qualora richiesto;
Iscrizione dei familiari NON comunitari
b) un documento che attesti la qualità di familiare
e, qualora richiesto, di familiare a carico;
b)
un
documento
rilasciato
dall'autorità
competente del Paese di origine o provenienza che
attesti la qualità di familiare e, qualora richiesto, di
familiare a carico ovvero di membro del nucleo
familiare ovvero del familiare affetto da gravi
problemi di salute, che richiedono l'assistenza
personale del cittadino dell'Unione, titolare di un
autonomo diritto di soggiorno (lettera modificata dalla
L. n. 129/2011)
c) attestato della richiesta d'iscrizione anagrafica
del familiare cittadino dell'Unione;
d) foto dell’interessato, in formato tessera, in 4
esemplari
Iscrizione dei familiari NON comunitari
La carta di soggiorno è necessaria ai fini della
richiesta di iscrizione anagrafica ?
La circolare n. 19/2007, suggeriva di preferire questa modalità,
ma non escludeva la possibilità che il cittadino non
appartenente all’U.E., familiare di cittadino comunitario, facesse
istanza di iscrizione anagrafica anche prima di essere in possesso
della carta di soggiorno, esibendo la semplice ricevuta.
In tal caso il procedimento di iscrizione veniva perfezionato solo
dopo che il familiare extraUE avesse ottenuto la carta di
soggiorno.
L'iscrizione dei familiari extraUE di cittadino
UE
Dal 9 maggio 2012
Nell’allegato B alla dichiarazione di residenza viene
precisato che in sede di richiesta di iscrizione il
familiare extracomunitario di cittadino comunitario
deve esibire, oltre al passaporto:
la carta di soggiorno di familiare extraUE di cittadino
dell’Unione oppure
la ricevuta della richiesta di rilascio della carta di
soggiorno
Le iscrizioni anagrafiche dei familiari extracomunitari
sono comunicate alla Questura, ai sensi dell’art. 6,
c.7,D.Lgs. n. 286/1998
La conservazione del diritto di soggiorno
Il cittadino dell'Unione, già lavoratore dipendente o autonomo
in Italia, conserva il diritto di soggiorno se:
1) A seguito di malattia o infortunio è temporaneamente inabile al lavoro;
2) È disoccupato (involontariamente): deve avere lavorato per almeno un anno e
deve essere iscritto presso il Centro per l’impiego o ha dichiarato l’immediata
disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa
3) E’ disoccupato (involontariamente) al termine di un contratto di lavoro a tempo
determinato della durata inferiore ad un anno ovvero si è trovato in tale stato
durante il primo anno di soggiorno in Italia. Deve essere iscritto presso il
Centro per l’impiego o ha dichiarato l’immediata disponibilità allo svolgimento
di attività lavorativa. In questo caso mantiene lo status di lavoratore
subordinato per un anno di tempo.
4) E’ iscritto ad un corso di formazione professionale. (Tranne il caso di
disoccupazione involontaria, per poter mantenere lo status di lavoratore
subordinato deve esistere un collegamento tra la precedente attività ed il corso
di formazione seguito).
Conservazione del diritto di soggiorno dei familiari
Il decesso del cittadino dell'Unione o la sua partenza dall’Italia
non incidono sul diritto di soggiorno dei suoi familiari comunitari a
condizione che abbiano acquisito il diritto di soggiorno
permanente o siano in possesso di autonomi requisiti per il
soggiorno ai sensi dell’art. 7, c. 1
Il decesso del cittadino dell'Unione non incide sul diritto di
soggiorno dei suoi familiari extracomunitari se hanno soggiornato
in Italia almeno un anno prima del decesso e:
Abbiano diritto di soggiorno permanente
Ovvero
• Dimostrino di esercitare un’attività lavorativa (dipendente o
autonoma);
• Dispongano di sufficienti risorse economiche;
• Siano titolari di un’assicurazione sanitaria
ovvero siano componenti di un nucleo familiare - già costituito in
Italia - di una persona che soddisfa tali condizioni
Il nuovo diritto di soggiorno
permanente
Perché il diritto di soggiorno permanente ?
“Un diritto di un soggiorno permanente per i cittadini dell'Unione
che hanno scelto di trasferirsi a tempo indeterminato nello Stato
membro ospitante rafforzerebbe il senso di appartenenza alla
cittadinanza dell'Unione e costituisce un essenziale elemento di
promozione della coesione sociale, che è uno degli obiettivi
fondamentali dell'Unione.
Occorre quindi istituire un diritto di soggiorno permanente per
tutti i cittadini dell'Unione ed i loro familiari che abbiano
soggiornato nello Stato membro ospitante per un periodo
ininterrotto di cinque anni conformemente alle condizioni previste
dalla presente direttiva e senza diventare oggetto di una misura
di allontanamento”.
Punto 17 Considerando della Direttiva 2004/38/CE
Diritto di soggiorno permanente
“Per costituire un autentico mezzo di integrazione nella
società dello Stato membro ospitante in cui il cittadino
dell'Unione soggiorna, il diritto di soggiorno
permanente non dovrebbe, una volta ottenuto, essere
sottoposto ad alcuna condizione”.
Punto 18 Considerando della Direttiva 2004/38/CE
La norma
Art. 16 Direttiva 2004/38/CE - Art. 14 d.lgs. n. 30/2007
“1. Il cittadino dell'Unione che ha soggiornato
 legalmente
 ed in via continuativa
per cinque anni nel territorio nazionale ha diritto al
soggiorno permanente non subordinato alle condizioni
previste dagli articoli 7, 11, 12 e 13.
Analogo diritto
extracomunitario
è
riconosciuto
al
familiare
La norma
Art. 16 Dir. 2004/38/CE - Art. 14 d.lgs. n. 30/2007
“2. Salve le disposizioni degli articoli 11 e 12, il familiare
non avente la cittadinanza di uno Stato membro
acquisisce il diritto di soggiorno permanente se ha
soggiornato legalmente in via continuativa per cinque
anni nel territorio nazionale unitamente al cittadino
dell'Unione.
La formulazione dell’art. 14 ricalca fedelmente l’art. 16
della Direttiva 2004/38/CE
Il diritto di soggiorno permanente
Si fonda su due pilastri:
1) la LEGALITÀ del soggiorno
2) la CONTINUITÀ del soggiorno
Per la corretta applicazione della norma e
l’equo riconoscimento di tale diritto occorre
esaminare questi due concetti.
Verso una nuova concezione del soggiorno
permanente
Per diverso tempo il diritto di soggiorno permanente è
stato riconosciuto sulla base del diritto interno (d.lgs.
n. 30/2007) e delle indicazioni operative date dal
Ministero dell’interno.
Dicembre 2011: la Corte di giustizia Europea è
intervenuta in maniera molto incisiva su tale istituto,
ridisegnando, fra l’altro, il concetto di legalità del
soggiorno
Sentenza 21 dicembre 2011 – Procc. C-424/10 e C425/10)
Soggiorno legale e residenza legale
Prima di esaminare la sentenza occorre ricordare che:
il concetto di soggiorno legale NON deve essere
confuso con il concetto di residenza legale.
Per “soggiorno legale” si deve intendere la presenza
(o meglio il soggiorno) nel territorio dello Stato
membro ospitante a prescindere dalla eventuale
iscrizione anagrafica
Soggiorno legale e residenza legale
Per “residenza legale”, si deve far riferimento alla
definizione contenuta nel d.P.R. n. 572/1993 (art. 2
comma 1)
“Si considera legalmente residente nel territorio dello
Stato chi vi risiede avendo soddisfatto le condizioni e gli
adempimenti previsti
 dalle norme in materia d'ingresso e di soggiorno degli
stranieri in Italia
 e da quelle in materia d'iscrizione anagrafica”
La legalità del soggiorno prima della sentenza
della Corte di Giustizia
Circolare DCSD n. 19/2007
“La condizione che il cittadino dell'Unione abbia
soggiornato legalmente deve intendersi – anche alla luce
di quanto indicato nel preambolo della direttiva - nel
senso che nel corso dei cinque anni di soggiorno
l’interessato abbia risieduto nel territorio alle condizioni
previste nel decreto legislativo e senza essere stato
oggetto di misure di allontanamento”
La legalità del soggiorno prima della sentenza
della Corte di Giustizia
Circ. Prot. n. 200704165/15100/14865 (39), del 18.7.2007
“Ai fini del calcolo dei cinque anni di soggiorno si considera
come data di decorrenza la data d’inizio di validità del titolo
di soggiorno (permesso o carta di soggiorno) già posseduto
dall’interessato, il quale è sufficiente a dimostrare la
regolarità del soggiorno.”
Il possesso di uno o più titoli di soggiorno per un arco
temporale di 5 anni era idoneo a dimostrare
implicitamente il possesso dei requisiti di soggiorno.
Analoga valutazione per il possesso dell’attestato di
iscrizione anagrafica ai sensi del d.lgs. n. 30/2007 a
partire dall’11 aprile 2007.
La legalità del soggiorno prima della sentenza
della Corte di Giustizia
In pratica
la dimostrazione della legalità del soggiorno ai fini del rilascio
dell’attestato permanente poteva essere data mediante:
a) uno o più titoli di soggiorno per un arco temporale di 5 anni
continuativi
b) attestato di iscrizione anagrafica di cittadino comunitario
rilasciato dall'ufficiale d’anagrafe da almeno 5 anni
c) Titolo di soggiorno + attestato di iscrizione fino alla concorrenza
dei 5 anni
d) Iscrizione anagrafica per almeno 5 anni dall’11.4.2007 (questa
interpretazione si stava facendo strada sulla base del fatto che
l’iscrizione doveva essere stata effettuata previa verifica dei
requisiti)
La legalità del soggiorno dopo la sentenza della
Corte di Giustizia
La sentenza della Corte di Giustizia 21 dicembre 2011 Procc.
C-424/10 e C-425/10 costringe gli ufficiali d’anagrafe a
rivedere queste modalità operative tenendo conto della
nuova interpretazione del concetto di soggiorno legale.
Per arrivare a definire la corretta nozione di soggiorno legale
la Corte di Giustizia fa riferimento
 al principio della applicazione uniforme del diritto
dell’Unione
 al principio di uguaglianza
La legalità del soggiorno secondo la Corte di
Giustizia
“ … Se una disposizione di diritto dell’Unione non
contiene un espresso richiamo al diritto degli Stati
membri per la determinazione del suo senso e della sua
portata, tale disposizione deve normalmente dar luogo,
nell’intera Unione, ad un’interpretazione autonoma ed
uniforme”
La legalità del soggiorno secondo la Corte di
Giustizia
La Direttiva 2004/38/CE NON fornisce alcuna precisazione circa
il modo in cui deve essere intesa l’espressione “che abbia
soggiornato legalmente” e NON effettua alcun rinvio ai diritti
nazionali per quanto riguarda il significato da attribuire a tale
espressione.
Per tale motivo il concetto di “soggiorno legale” designa, ai fini
dell’applicazione della Direttiva, una nozione autonoma del
diritto dell’Unione, da interpretare in modo uniforme sul
territorio della totalità degli Stati membri.
In altri termini, per la corretta definizione del concetto di soggiorno
legale, non esistendo un rinvio alle legislazioni dei singoli Stati
membri, si deve far riferimento alla interpretazione datane dal
legislatore comunitario e dalla Corte di giustizia stessa.
La legalità del soggiorno secondo la Corte di
Giustizia
La Corte di Giustizia ricorda che la Direttiva 2004/38, ha
previsto un sistema graduale per quanto riguarda il diritto di
soggiorno nello Stato membro ospitante.
Questo sistema graduale riprendendo sostanzialmente le fasi e
le condizioni previste nei diversi strumenti del diritto
dell’Unione e nella giurisprudenza anteriori a tale direttiva,
“sfocia nel diritto di soggiorno permanente”.
Diritto di soggiorno fino a tre mesi
Diritto di soggiorno di durata superiore a tre mesi
Diritto di soggiorno permanente
La legalità del soggiorno secondo la Corte di
Giustizia
“Il diritto di soggiorno permanente, una volta ottenuto, non
deve essere sottoposto ad alcuna condizione, e ciò affinché esso
possa costituire un autentico mezzo di integrazione nella società
di detto Stato”. (18° considerando della Direttiva)
“Occorre istituire tale diritto (di soggiorno permanente) per tutti
i cittadini dell’Unione ed i loro familiari che abbiano soggiornato
nello Stato membro ospitante per un periodo ininterrotto di
cinque anni «conformemente alle condizioni previste dalla
presente direttiva» e senza diventare oggetto di una misura di
allontanamento. (17° considerando della Direttiva)
“Questa precisazione è stata introdotta «per precisare la portata
della nozione di soggiorno legale»”
La legalità del soggiorno secondo la Corte di
Giustizia
La nozione di soggiorno legale sottesa ai termini «che abbia
soggiornato legalmente», di cui all’art. 16, n. 1, della
direttiva 2004/38, deve intendersi come corrispondente ad
un soggiorno conforme alle condizioni previste da detta
direttiva e, segnatamente, quelle previste all’art. 7, n. 1,
della stessa.
Il soggiorno conforme al diritto di uno Stato membro, ma che
NON soddisfa le condizioni di cui all’art. 7, n. 1, della direttiva
2004/38, non può essere considerato come soggiorno «legale» ai
sensi dell’art. 16, n. 1, di essa.
… Una rivoluzione …
In sostanza
l’art. 16, n. 1, della direttiva 2004/38 deve essere
interpretato nel senso che non si può ritenere che il
cittadino dell’Unione, che abbia compiuto un soggiorno di
più di cinque anni sul territorio dello Stato membro
ospitante sulla sola base del diritto nazionale di tale Stato,
abbia acquisito il diritto al soggiorno permanente in
conformità a tale disposizione se, durante tale soggiorno,
egli non soddisfaceva le condizioni di cui all’art. 7, n. 1,
della stessa direttiva.
Cerano una volta …
… le disposizioni più favorevoli
Articolo 37 Direttiva 2004/38/CE
Disposizioni nazionali più favorevoli
Le disposizioni della presente direttiva non pregiudicano
le
disposizioni
legislative,
regolamentari
e
amministrative di diritto interno che siano più favorevoli
ai beneficiari della presente direttiva
L’applicabilità di questo principio con riferimento al
diritto di soggiorno permanente viene esclusa dalla
Corte di giustizia che, con la sentenza del 21
dicembre 2011, ha avocato a sé il ruolo di unico
interprete del concetto di soggiorno legale
Cerano una volta …
… le disposizioni più favorevoli
… il fatto di non pregiudicare le disposizioni nazionali più favorevoli di quelle
della direttiva 2004/38 per quanto riguarda il diritto di soggiorno dei
cittadini dell’Unione non implica affatto che tali disposizioni debbano essere
integrate nel sistema istituito da detta direttiva. L’art. 37 della direttiva
2004/38 si limita a prevedere che quest’ultima non osta a che il diritto degli
Stati membri istituisca un regime più favorevole di quello stabilito in virtù
delle disposizioni di tale direttiva. Spetta, tuttavia, a ciascuno Stato membro
decidere non soltanto se instaurare tale regime, ma anche quali siano le
condizioni e gli effetti di quest’ultimo, in particolare per quanto riguarda le
conseguenze giuridiche di un diritto di soggiorno concesso sulla sola base
del diritto interno”.
In termini più semplici: gli stati membri possono anche prevedere
disposizioni più favorevoli, ma queste non si applicano al soggiorno
permanente poiché l’interpretazione del concetto di soggiorno legale è
quella della CGUE
Nuove regole per il rilascio dell’attestato
permanente
Alla luce di tali indicazioni l’ufficiale d’anagrafe non potrà
più fare riferimento ai criteri finora usati, ma dovrà
accertare l’effettivo possesso delle condizioni di
soggiorno per l’arco temporale dei 5 anni previsto dalla
legge.
ANAGRAFE
Nuove regole per il rilascio dell’attestato
permanente
In pratica
Spetta al cittadino l’onere di dimostrare
documentalmente il possesso dei requisiti (La
richiesta
deve
essere
“corredata
dalla
documentazione atta a provare le condizioni” - art.
16 comma 1 d.lgs. N. 30/2007)
Compete all’ufficiale d’anagrafe la gravosa e delicata
valutazione della sussistenza dei presupposti per il
rilascio dell’attestato permanente.
Soggiorni “pregressi”
La Corte interviene anche sui soggiorni effettuati in
qualità di cittadino extracomunitario
I periodi di soggiorno del cittadino di uno Stato terzo sul
territorio di uno Stato membro, compiuti anteriormente
all’adesione di detto Stato terzo all’Unione europea,
devono, in assenza di disposizioni specifiche contenute
nell’atto di adesione, essere presi in considerazione ai fini
dell’acquisizione del diritto di soggiorno permanente a
norma dell’art. 16, n. 1, della direttiva 2004/38, purché
siano stati compiuti in conformità alle condizioni di cui
all’art. 7, n. 1, della stessa direttiva.
Soggiorni “pregressi”
Ad analoga valutazione era già pervenuto il Ministero
dell’interno
“Il diritto di soggiorno permanente si matura a seguito del
soggiorno regolare e continuativo di 5 anni. Deve essere
computato in tale periodo il soggiorno precedente all’entrata
in vigore del decreto legislativo, anche per i cittadini
neocomunitari”. Circ. Prot. n. 200704165/15100/14865 (39), del 18 luglio 2007
TUTTAVIA
Non è più sufficiente il mero possesso di un qualunque titolo
di soggiorno se l’interessato non ha soggiornato in
conformità alle condizioni di cui all’art. 7 n. 1 della direttiva
(lavoro (o condizione equiparata), o risorse + polizza sanitaria
per 5 anni!)
La continuità del soggiorno
La continuità del soggiorno non è pregiudicata da
assenze che non superino complessivamente
 6 mesi l'anno,
 nonché da assenze di durata superiore per
l'assolvimento di obblighi militari
 ovvero da assenze fino a 12 mesi consecutivi per
motivi rilevanti, quali la gravidanza e la maternità,
malattia grave, studi o formazione professionale o
distacco per motivi di lavoro in un altro Stato membro o
in un Paese terzo.
Art. 14 comma 3 d.lgs. N. 30/2007
La continuità del soggiorno
4. Il diritto di soggiorno permanente si perde in ogni
caso a seguito di assenze dal territorio nazionale di
durata superiore a due anni consecutivi”.
Art. 14 comma 4 d.lgs. n. 30/2007
“La continuità del soggiorno è interrotta
provvedimento di allontanamento adottato
confronti della persona interessata …”
Art. 18, comma 2 d.lgs. n. 30/2007
dal
nei
La continuità del soggiorno
Per l’ufficiale d’anagrafe è praticamente impossibile verificare
la continuità del soggiorno.
Infatti l’iscrizione o la cancellazione anagrafica non possono
essere ritenute decisive ai fini della prova della continuità del
soggiorno (la persona può dimorare abitualmente, anche da
tempo e non aver mai provveduto a chiedere l’iscrizione
anagrafica, ovvero può essere iscritta in anagrafe, anche da
diverso tempo e non avere più la dimora abituale ..)
Per tale motivo si ritiene necessaria e sufficiente
l’autodichiarazione dell’interessato circa la continuità del
soggiorno.
La continuità del soggiorno
Le istruzioni ministeriali erano le seguenti
“Si ritiene che la condizione relativa alla continuità del
soggiorno possa essere accertata attraverso l’iscrizione
anagrafica dell’interessato”.
“La condizione che questi abbia soggiornato legalmente
deve intendersi - anche alla luce di quanto indicato nel
preambolo della direttiva - nel senso che nel corso dei
cinque anni di soggiorno l’interessato abbia risieduto (=
soggiornato) nel territorio alle condizioni previste nel
decreto legislativo e senza essere stato oggetto di misure di
allontanamento”
Circ. n. 19 del 6 aprile 2007
Riepilogando …
Al momento della richiesta dell’attestato permanente,
l’interessato dovrà dichiarare:
A) di aver soggiornato legalmente per almeno 5 anni
nel territorio nazionale italiano, alle condizioni di cui
all’art. 7, n. 1, della direttiva (corrispondente all’art.
7 comma 1 d.lgs. n. 30/2007)
B) di non essere stato assente dal territorio nazionale
per periodi superiori a quelli indicati dall’art. 14
commi 3 e 4 del d.lgs. n. 30/2007;
C)
di non essere stato destinatario di un
provvedimento di allontanamento di cui all’art. 18 c.
2 del d. lgs. n. 30/2007.
Attenzione
Per quanto concerne la legalità del soggiorno la
dichiarazione è necessaria ma non sufficiente.
Occorre infatti che venga comprovato documentalmente
il possesso dei requisiti o meglio delle condizioni di cui
all’art. 7, n. 1 della direttiva (corrispondente all’art. 7
comma 1 d.lgs. n. 30/2007)
Tempi di rilascio
Art. 16 comma 1 2°cpv.
L'attestato (di soggiorno permanente) è rilasciato entro
trenta giorni dalla richiesta corredata dalla documentazione
atta a provare le condizioni, rispettivamente previste
dall'articolo 14 e dall'articolo 15.
CONSIGLIO
E’ indispensabile, ora più che mai, verificare con
attenzione la sussistenza dei requisiti che
legittimano il rilascio dell’attestato permanente
Ma è proprio necessario l’attestato ?
Art. 19 comma 4 d.lgs. N. 30/2007
La qualità di titolare di diritto di soggiorno e di titolare di
diritto di soggiorno permanente p u ò e s s e r e a t t e s t a t a
c o n q u a l s i a s i m e z z o d i p r o v a previsto dalla
normativa vigente «fermo restando che il possesso del
relativo documento non costituisce condizione necessaria
per l'esercizio di un diritto»;
Esiste però una differenza sostanziale fra i due attestati
Attestato di iscrizione e attestato permanente
L’attestato di iscrizione anagrafica ai
sensi del d.lgs. n. 30/2007 viene
rilasciato sulla base della verifica dei
requisiti (che devono sussistere al
momento del rilascio); in pratica tale
documento dimostra che al momento
del suo rilascio sussistevano i requisiti
e che l’iscrizione anagrafica è stata
effettuata ai sensi del d.lgs. n. 30/2007
La sua utilità è piuttosto limitata; la Asl
ad es. per l’iscrizione al SSN deve (o
dovrebbe) procedere ad una autonoma
verifica dei requisiti (cfr. circ. Min.
salute 3.8.2007)
L’attestato permanente consente
al cittadino dell’Unione l’accesso
ad una serie di diritti, primo fra
tutti il diritto all’iscrizione al SSN
a prescindere dalla verifica del
possesso dei requisiti.
L’unico soggetto amministrativo
competente, nell’ordinamento
italiano, a verificare i presupposti
per il rilascio dell’attestato
permanente
è
l’ufficiale
d’anagrafe.
I “benefici” del diritto di soggiorno permanente
Il titolare del diritto di soggiorno permanente:
 non è più soggetto alla verifica del possesso o del
mantenimento dei requisiti di soggiorno
 può essere allontanato dal territorio nazionale solo per motivi
di sicurezza dello Stato, per motivi imperativi di pubblica
sicurezza o per altri gravi motivi di ordine pubblico o di pubblica
sicurezza
(Art. 20 comma 6 d.lgs. N. 30/2007)
In pratica, il diritto di soggiorno permanente conferisce al suo
titolare una posizione giuridica privilegiata, assimilabile alla
condizione di cittadino italiano
Come si verificano i requisiti ?
Lavoro subordinato
Accertamento della qualità di lavoratore subordinato per il
periodo di 5 anni
(buste paga, CUD, qualsiasi altro documento idoneo a
provare la sussistenza di tale condizione)
Lavoro autonomo
Accertamento della qualità di lavoratore autonomo per il
periodo di 5 anni (CUD, documenti contributivi e/o fiscali o
qualsiasi altro documento idoneo a provare la sussistenza di
tale condizione)
Come si verificano i requisiti ?
Soggiorno per motivi diversi dal lavoro
Accertamento del possesso di risorse (estratto conto
bancario, dichiarazione dell’istituto di credito, ecc.) e titolo
di copertura dei rischi sanitari (polizza, formulario
comunitario, iscrizione SSN ecc.) per il periodo di 5 anni
Questa ipotesi sarà poco frequente; ancora meno l’ipotesi
di cui all’art. 7 comma 1 lett. c d.lgs. n. 30/2007 (studente)
Come si verificano i requisiti ?
Familiare
Accertamento della qualità di familiare mediante
documentazione autentica (accertamento d’ufficio se il
dato è già stato documentato all’anagrafe)
+
Accertamento del possesso dei requisiti per il periodo di 5
anni in capo al cittadino titolare di autonomo diritto di
soggiorno (lavoro o risorse + polizza ecc.)
Come si verificano i requisiti ?
Conservazione del diritto di soggiorno
Accertamento di una delle condizioni di cui all’art. 7 comma
3 d.lgs. n. 30/2007
La Corte di Giustizia fa riferimento all’art. 7 n. 1 della
Direttiva, che corrisponde all’art. 7 comma 1 d.lgs. n.
30/2007. Tuttavia, le ipotesi elencate nell’art. 7 comma 3 del
D. lgs. n. 30/2007 identificano casi di conservazione del
diritto di soggiorno, utili ai fini della maturazione del diritto
di soggiorno permanente.
ATTENZIONE ALL’ART. 7 COMMA 3 LETT. C !!
La qualità di lavoratore subordinato è conservata per 1 anno!
Il diritto di soggiorno permanente dei minori
Il minore matura il diritto di soggiorno permanente se il genitore è titolare
del diritto di soggiorno permanente.
Si ritiene legittimo applicare questo principio anche ai minori che non
hanno un periodo di soggiorno di 5 anni (ad es. i neonati o i bimbi in
tenera età)
“Il figlio minore di genitore che ha maturato il diritto di soggiorno
permanente ha diritto all'attestazione di soggiorno permanente.
L’estensione in tal senso del diritto acquisito dal genitore discende dal
principio generale in base al quale il figlio minore segue la condizione
giuridica dei genitori. Tale principio, che per gli stranieri è sancito dall’art.
31 del T.U. n. 286/1998, ha una valenza generale, desumibile dal suo
collegamento con le finalità di particolare tutela del minore garantite
dall’ordinamento”.
Questo era l’orientamento del Ministero che abbiamo applicato fino a
poco tempo fa
Il diritto di soggiorno permanente dei minori
Oggi si può ancora applicare questo trattamento di favor ?
In effetti, si tratta di una indicazione di “fonte nazionale”, in quanto tale
“soccombente” di fronte alla regola data dalla Corte di giustizia.
Tuttavia
in applicazione di altre fonti di rango sovranazionale (Convenzione di New
York sui diritti del fanciullo volta alla tutela assoluta del minore – tutela del
diritto all’unità familiare espresso nelle fonti comunitarie – Trattato UE)
sembra corretto riconoscere anche al minore che non abbia un periodo di
5 anni di soggiorno in Italia il diritto di soggiorno permanente sempre a
condizione che il genitore abbia maturato il diritto di soggiorno
permanente.
Periodo di riferimento: ultimi 5 anni ?
ATTENZIONE!
Nessuna disposizione (comunitaria o interna) richiede che il
possesso dei requisiti per 5 anni debba essere riferito agli
ultimi 5 anni.
Il diritto di soggiorno permanente si matura se l’interessato
ha posseduto i requisiti per un intervallo temporale di 5
anni e anche se al momento della richiesta dell’attestato
permanente i requisiti non sussistono !
Se ci fossero brevi interruzioni ?
L’ufficiale d’anagrafe si troverà a dover esaminare anche casi
in cui il periodo di 5 anni, da considerare come “periodo di
osservazione” per la maturazione del diritto di soggiorno
permanente presenta dei “vuoti”, ossia dei periodi, più o
meno brevi, in cui non sussistono i requisiti.
Prima di analizzare questa ipotesi occorre ricordare un
principio: non è necessario che i requisiti siano omogenei e
cioè che nel periodo di riferimento dei 5 anni l’interessato
abbia requisiti della stessa natura (solo lavoro o solo risorse
+ polizza ecc.)
Criterio del “puzzle”
Il cittadino può aver posseduto nell’arco dei 5 anni anche
requisiti di natura diversa: questi dovranno essere valutati nel
loro complesso fino alla concorrenza del periodo di 5 anni.
L’ “assemblaggio” dei requisiti,
anche eterogenei, può
comunque non essere
sufficiente alla maturazione del
diritto di soggiorno permanente.
lavoro
risorse
Il principio di proporzionalità
In questi casi, in applicazione del principio di proporzionalità
(in virtù del quale l'azione delle istituzioni deve limitarsi a
quanto è necessario per raggiungere gli obiettivi fissati dal
legislatore comunitario), l’ufficiale d’anagrafe potrà valutare
- CASO PER CASO - e con particolare attenzione e cautela, se
eventuali brevi interruzioni nel possesso dei requisiti siano
tali da non pregiudicare la maturazione del diritto di
soggiorno permanente.
La brevità e la motivazione dei vuoti non è determinabile in
astratto, ma dovrà essere ponderata con attenzione in
relazione al singolo caso concreto.
Riepilogando …
Permessi o carte di soggiorno, anche a tempo
indeterminato
Attestati di iscrizione ai sensi del d.lgs. n. 30/2007
Iscrizione anagrafica a far data dall’11.4.2007 senza
interruzione (per i comuni che avevano adottato questo
criterio)
non costituiscono più titoli idonei a dimostrare
implicitamente il possesso dei requisiti richiesti per
l’acquisizione del diritto di soggiorno permanente.
Occorre invece la dimostrazione del possesso dei requisiti per
un periodo di 5 anni.
Casi particolari
Il d.lgs. n. 30/2007 non disciplina il trattamento giuridico di
alcune categorie particolari: minori non accompagnati,
religiosi. Per tali casistiche la circ. n. 39 del 18.7.2007 del
Min. interno ha fornito alcune modalità operative.
Restano prive di indicazioni altre casistiche !!! (donne
incinte, vittime della tratta)
Casi particolari
Minori “non accompagnati”, sono i minori che si
trovano in Italia privi dei genitori o di altri adulti
legalmente responsabili della loro assistenza o
rappresentanza.
Minori non accompagnati
Si procede alla loro iscrizione anagrafica sulla base della
decisione dell’Autorità giudiziaria minorile che ne dispone
l’affidamento o la tutela.
Il tutore o l’affidatario curerà l’iscrizione anagrafica
minore, esibendo il provvedimento del Tribunale
del
Iscrizione per motivi religiosi
I cittadini dell’Unione che soggiornano in Italia per motivi
religiosi devono esibire, ai fini dell’iscrizione anagrafica, una
dichiarazione del responsabile della Comunità religiosa in Italia,
attestante la natura dell’incarico ricoperto, l’assunzione
dell’onere del vitto e dell’alloggio, vistato dalla Curia vescovile
o da equivalente Autorità religiosa presente in Italia.
Per la copertura delle spese sanitarie, deve essere esibita la
dichiarazione del responsabile della Comunità di assunzione
delle spese sanitarie o la polizza di copertura sanitaria.
Iscrizione per soggiorno di studio
Cittadino comunitario che partecipa a un soggiorno di studio “intercultura”
della durata di un anno scolastico (dal 07.09.2007 al 10.07.2008). essendo il
soggiorno superiore ai tre mesi è necessario procedere alla sua iscrizione in
apr, previa esibizione di documento di identità, certificato di iscrizione presso
l’istituto scolastico italiano e mod. E106 (o polizza sanitaria) o, considerato
che la data di rientro nel paese di provenienza è definita dal progetto
interculturale a cui partecipa il cittadino, si può procedere per analogia come
nel caso dei lavoratori stagionali (vedi punto n. 9 circolare min. interno
18.07.2007)? in caso affermativo quale documento deve produrre per la
copertura delle spese sanitarie?
Lo studente indicato nel quesito può essere iscritto nello
schedario della popolazione temporanea, in analogia a quanto è
stato indicato con riguardo al lavoratore stagionale. La copertura
sanitaria potrà consistere nel modello rilasciato dal Paese di
provenienza o dalla polizza privata di durata analoga al corso di
studi.
Iscrizione del genitore di minore italiano
Il genitore comunitario di minore italiano privo dei requisiti deve
essere iscritto in anagrafe senza dover dimostrare di possedere i
requisiti previsti dal decreto legislativo n. 30/2007. Allo stesso
deve essere rilasciato l' attestato di regolarità del soggiorno.
Una diversa soluzione darebbe luogo ad una disparità di
trattamento del cittadino comunitario rispetto a quello
extracomunitario.
Nei confronti di quest' ultimo, infatti, si applica l' art. 30, comma
1, lett. d), del d. lgs. 286/1998, in base al quale il permesso di
soggiorno viene rilasciato, al genitore straniero di minore
residente in Italia, a prescindere dal possesso di un valido titolo di
soggiorno. (QUESITO DEL 16.11.2007)
Cittadino dell'Unione a carico di cittadino
extracomunitario
Che documentazione occorre chiedere ad una cittadina
dell'Unione Europea che non lavora, coniugata con un cittadino
extracomunitario regolarmente soggiornante in Italia?
Le condizioni che consentono il soggiorno del cittadino
dell'Unione sono in questo caso il rapporto di parentela e il
possesso da parte del coniuge di redditi sufficienti al soggiorno
di entrambi, secondo i criteri di parametrazione alla pensione
sociale indicati nella circolare n. 19/2007.
Cittadino comunitario familiare
di cittadino italiano
Quesito del 06/03/2009
Domanda: E' possibile procedere all'iscrizione anagrafica e al rilascio dell'attestazione di
iscrizione anagrafica di una cittadina spagnola, studente universitaria, senza assistenza
sanitaria - coniugata con un cittadino italiano residente presso la famiglia di origine in
questo Comune - fiscalmente a carico dei genitori - anch'esso studente universitario iscritto al SSN - ai sensi degli artt. 2 e 9 del D.L. 30 del 2007 senza accertamento di alcun
requisito oltre alla qualità di coniuge?
Risposta: Si può procedere all'iscrizione anagrafica della cittadina spagnola in
qualità di familiare del cittadino italiano. In considerazione del principio
costituzionale che tutela l'unità familiare (art. 29 Cost.) la cittadina spagnola in
argomento può infatti legittimamente soggiornare in Italia a prescindere dal
possesso dei requisiti di soggiorno previsti dal d.leg.vo n.30/2007. La indicata
soluzione è coerente con la disciplina del diritto di soggiorno dei cittadini di Paesi
non appartenenti all'Unione europea, contenuta dal d.leg.vo n. 286/1998, che
individua nella presenza del legame familiare con il cittadino italiano una delle
condizioni d'inespellibilità dello straniero, consentendone il soggiorno sul
territorio nazionale.
Iscrizione per provenienza
da altro comune
I cittadini comunitari che trasferiscono la residenza
da altro comune devono essere iscritti, se dimoranti
abitualmente, anche se non presentano l’attestato di
regolarità del soggiorno o il P.d.S valido e anche se
non sono in possesso dei requisiti di cui all’art. 7.
In mancanza dei requisiti o dell’attestato si
procederà alla comunicazione al Prefetto
Rilascio dell’attestato ai cittadini iscritti prima
dell’11.4.2007
Comunitari iscritti nel periodo 30.04.2006-10.4.2007 senza
permesso di soggiorno:
Vanno considerati regolarmente iscritti in anagrafe, ma per
ottenere l’attestato di regolarità del soggiorno devono
presentare la documentazione prevista dall’art. 9, comma 3, del
D. lgs. n. 30/2007
Se non presentano i requisiti restano iscritti, ma
non possono essere considerati regolarmente
soggiornanti
I controlli
L’ufficiale d’anagrafe:
non deve a disporre accertamenti “a tappeto” finalizzati a
verificare la sussistenza delle condizioni di soggiorno in capo a tutti
i cittadini dell’Unione iscritti in anagrafe
non può nemmeno disporre accertamenti a scadenze
determinate e sistematiche.
Lo vieta espressamente l’art. 14 Dirett. n. 2004/38/CE che, al
comma 2, ultima parte, dispone: “In casi specifici, qualora vi sia un
dubbio ragionevole che il cittadino dell’Unione o i suoi familiari
non soddisfano le condizioni stabilite negli articoli 7, 12 e 13, gli
Stati membri possono effettuare una verifica in tal senso.
Tale verifica non è effettuata sistematicamente”.
I controlli
Tale verifica dovrà, al contrario, essere eseguita nell’esercizio delle
funzioni previste dal d.lgs. n. 30/2007.
La segnalazione dovrà essere fatta quando l’ufficiale d’anagrafe verifichi
l’assenza o la perdita dei requisiti di soggiorno :
- del cittadino dell’Unione che chiede l’iscrizione anagrafica con
provenienza dall’estero;
- del cittadino dell’Unione che chiede l’iscrizione anagrafica con
provenienza da altro comune italiano e non è titolare dell’attestato di
iscrizione ai sensi del d.lgs. n. 30/2007 o dell’attestato permanente o di
un “vecchio” permesso di soggiorno ancora valido;
- del cittadino dell’Unione, titolare di un permesso o carta di soggiorno
scaduti, che chiede il rilascio dell’attestato di iscrizione ai sensi del d.lgs.
n. 30/2007;
- del cittadino dell’Unione che viene raggiunto da un familiare che chiede
l’iscrizione anagrafica.
I controlli
In pratica, la segnalazione dovrà essere fatta in tutti quei
casi in cui l’ufficiale d’anagrafe è chiamato a verificare la
sussistenza dei requisiti di soggiorno e cioè per i cittadini
dell’Unione che vengono dall’estero e per tutti coloro che,
già iscritti, chiedono il rilascio dell’attestato.
I controlli
Art. 13 comma n. 2 D. Lgs. n. 30/2007
I cittadini dell'Unione e i loro familiari beneficiano del diritto
di soggiorno di cui agli articoli 7, 11 e 12, finché soddisfano
le condizioni fissate negli stessi articoli.
La verifica della sussistenza di tali condizioni non può essere
effettuata se non in presenza di ragionevoli dubbi in ordine
alla persistenza delle condizioni medesime. (periodo aggiunto
dalla L. n. 129/2011).
Ricorso al sistema di assistenza sociale
Art. 21 d.lgs. n. 30/2007 Allontanamento per cessazione delle
condizioni che determinano il diritto di soggiorno.
1. Il provvedimento di allontanamento dei cittadini degli altri
Stati membri dell'Unione europea o dei loro familiari, qualunque
sia la loro cittadinanza, può altresì essere adottato quando
vengono a mancare le condizioni che determinano il diritto di
soggiorno dell'interessato ai sensi degli articoli 6, 7 e 13 e salvo
quanto previsto dagli articoli 11 e 12. «L'eventuale ricorso da
parte di un cittadino dell'Unione o dei suoi familiari al sistema di
assistenza sociale non costituisce automaticamente causa di
allontanamento, ma deve essere valutato caso per caso.»;
Cancellazione del cittadino comunitario
Nuovo articolo 18, c. 2, del D.lgs. n.
30/2007
Con le aggiunte dell’art. 1, lett. b) del D.lgs. n. 32/2008
“La continuità del soggiorno è interrotta dal
provvedimento di allontanamento adottato nei
confronti
della
persona
interessata
che
costituisce causa di cancellazione anagrafica”
La cancellazione a seguito di provvedimento di
allontanamento - Il procedimento
1)
2)
3)
4)
L’ufficiale d’anagrafe dovrà:
inviare la comunicazione di avvio del procedimento
all’interessato, ex artt. 7 e 8 L. n. 241/1990, nella
quale deve essere indicato il termine massimo di
conclusione del procedimento
adottare
il
provvedimento
di
cancellazione
dall’anagrafe della popolazione residente
notificare all’interessato il provvedimento di
cancellazione
comunicare alla Prefettura l’avvenuta cancellazione
anagrafica
La cancellazione a seguito di provvedimento di
allontanamento
L’adozione del provvedimento di allontanamento è
condizione necessaria e sufficiente per la
cancellazione anagrafica. In caso di ricorso,
soprattutto se il giudice dovesse concedere una
misura sospensiva della cancellazione anagrafica, è
necessario agire con estrema cautela.
Tale norma può essere applicata, per analogia, anche in
caso di provvedimento di espulsione adottato dall’autorità
competente nei confronti di un cittadino straniero
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