DIRITTO DI CIRCOLAZIONE E SOGGIORNO DEI CITTADINI COMUNITARI E DEI LORO FAMILIARI Liliana Palmieri L’Unione europea e la famiglia I principi fondamentali “È garantita la protezione della famiglia sul piano giuridico, economico e sociale” (art. II-93 Cost. europea) Direttiva n. 2003/86/CE del Consiglio del 22.9.2003 relativa al diritto al ricongiungimento familiare (Punto 2 delle Premesse) “Le misure in materia di ricongiungimento familiare dovrebbero essere adottate in conformità con l'obbligo di protezione della famiglia e di rispetto della vita familiare che è consacrato in numerosi strumenti di diritto internazionale” L’Unione europea e la famiglia I principi fondamentali Direttiva n. 2003/86/CE (Punto 4 delle Premesse) “Il ricongiungimento familiare è uno strumento necessario per permettere la vita familiare. Esso contribuisce a creare una stabilità socioculturale che facilita l'integrazione dei cittadini di paesi terzi negli Stati membri, permettendo di promuovere la coesione economica e sociale, obiettivo fondamentale della Comunità … Direttiva n. 2003/86/CE (Punto 6 delle Premesse) “Al fine di assicurare la protezione della famiglia ed il mantenimento o la creazione della vita familiare è opportuno fissare, sulla base di criteri comuni, le condizioni materiali per l'esercizio del diritto al ricongiungimento familiare” L’Unione europea e la famiglia I principi fondamentali Direttiva n. 2004/38/CE (Punto 5 delle Premesse) “Il diritto di ciascun cittadino dell'Unione di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri presuppone, affinché possa essere esercitato in oggettive condizioni di libertà e di dignità, la concessione di un analogo diritto ai familiari, qualunque sia la loro cittadinanza”. L’iscrizione anagrafica dei familiari del cittadino comunitario Art. 7 comma 1, lett. d) d.lgs. n. 30/2007 Il cittadino dell'Unione ha diritto di soggiornare nel territorio nazionale per un periodo superiore a tre mesi quando: … …… è familiare, come definito dall'articolo 2, che accompagna o raggiunge un cittadino dell'Unione che ha diritto di soggiornare ai sensi delle lettere a), b) o c). In sostanza, il diritto di soggiorno del familiare discende dai requisiti di soggiorno posseduti dal cittadino dell’Unione lavoratore subordinato o autonomo, o titolare di risorse economiche sufficienti e di polizza di copertura dei rischi sanitari …... Chi sono i familiari ? Ai sensi dell’art. 2 del d.lgs. n. 30/2007 sono FAMILIARI solo ed esclusivamente: • il coniuge • i discendenti diretti del cittadino dell’Unione e del coniuge di età inferiore a 21 anni • i discendenti diretti del cittadino dell’Unione e del coniuge di età superiore a 21 anni, purché a carico • gli ascendenti diretti del cittadino dell’Unione e del coniuge, purché a carico In pratica, i discendenti ultra21enni e gli ascendenti sono familiari solo a condizione che siano A CARICO del cittadino dell’Unione titolare di autonomo diritto di soggiorno I familiari del cittadino dell’Unione Infine … è familiare: “il partner che abbia contratto con il cittadino dell'Unione un'unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro, qualora la legislazione dello Stato membro ospitante equipari l'unione registrata al matrimonio e nel rispetto delle condizioni previste dalla pertinente legislazione dello Stato membro ospitante” Per discendenti e ascendenti “diretti” secondo l’interpretazione del Ministero devono intendersi tutti i discendenti e gli ascendenti “in linea retta” La nozione di parenti diretti in linea discendente o ascendente si estende alle relazioni adottive o ai minori posti sotto la custodia di un tutore legale permanente. Gli “altri” familiari L'art. 3 del d.lgs. n. 30/2007 prevede un trattamento agevolato anche per “altri familiari” rispetto ai quali lo Stato ospitante agevola (o “dovrebbe agevolare”) l'ingresso e il soggiorno. Si tratta di: Ogni altro familiare qualunque sia la sua cittadinanza, che nel Paese di provenienza è a carico o convive con il cittadino dell'Unione titolare del diritto di soggiorno a titolo principale o se gravi motivi di salute impongono che il cittadino dell'Unione lo assista personalmente Il partner con cui il cittadino dell'Unione abbia una relazione stabile debitamente attestata dallo Stato del cittadino dell'Unione Il D.L. 23.6.2011, n. 89 aveva sostituito la parola “debitamente” con “ufficialmente”, ma poi tale modifica è stata soppressa dalla legge di conversione Gli “altri” familiari Nelle intenzioni del legislatore, “la provenienza da un'autorità pubblica, fermo restando, in ossequio alla direttiva, il ricorso a qualsiasi mezzo di prova, garantisce la veridicità, consentendo sia di evitare attestazioni mendaci o fraudolente sia di assicurare l'effettività della tutela del diritto al soggiorno del partner del cittadino dell'Unione europea»”; così si legge nella relazione illustrativa. Gli “altri” familiari Il Ministero dell’interno con circolare n. 39 del 18.7.2007 ha specificato le modalità di applicazione delle agevolazioni previste dall’art. 3 c. 2 del decreto per gli altri familiari. Più precisamente, il Ministero ha indicato le modalità di accertamento delle condizioni di soggiorno previste per gli altri familiari Ciò al fine di preservare le relazioni del cittadino dell’Unione con le persone che non rientrano nella definizione di familiare ex art. 2 del decreto. Gli “altri” familiari a) b) Se il familiare è cittadino dell’unione deve esibire: Documentazione rilasciata dallo stato del cittadino dell’unione titolare del diritto di soggiorno attestante il rapporto di parentela o la relazione stabile registrata Autodichiarazione del cittadino dell’unione relativa alla qualità di familiare a carico o convivente o alla sussistenza di gravi motivi di salute che richiedono l’assistenza personale da parte del cittadino dell’unione avente autonomo diritto di soggiorno Gli “altri” familiari c) Assicurazione sanitaria o altro titolo idoneo a coprire tutti i rischi sul territorio nazionale d) Autodichiarazione del cittadino dell’unione della disponibilità di risorse sufficienti per sé e per il familiare o il convivente, secondo i parametri ex art. 29 c. 3 lett. b) T.U. n. 286/1998 Se il familiare ai sensi dell’art. 3 è cittadino extracomunitario (non titolare di autonomo diritto di soggiorno) può chiedere il P.d.S. per “residenza elettiva” ex art. 5 T.U. n. 286/1998. La dimostrazione della qualità di familiare E’ indispensabile per consentire al familiare di esercitare il diritto di soggiorno già riconosciuto al cittadino titolare di un autonomo diritto di soggiorno. Dall’art. 14 d.P.R. n. 223/1989 si ricava un principio fondamentale: Tutti i dati costituenti oggetto di registrazione anagrafica debbono essere comprovati tramite documentazione autentica rilasciata dalle competenti autorità dello stato di appartenenza, tradotta e legalizzata. ATTENZIONE ! Non si ritiene corretto il ricorso all’autocertificazione “Le autorità nazionali possono chiedere prove del rapporto di parentela dichiarato” L’iscrizione anagrafica dei familiari del cittadino comunitario Il familiare di cittadino comunitario lavoratore Lo svolgimento dell’attività lavorativa è condizione necessaria e sufficiente ai fini dell’acquisizione del diritto di soggiorno a favore del lavoratore e dei suoi familiari, comunitari ed extracomunitari Il familiare di cittadino comunitario non lavoratore Il cittadino dell’Unione non lavoratore ha diritto di soggiornare (per un periodo superiore a 3 mesi) se dimostra di disporre, per sé e per i propri familiari, di risorse economiche sufficienti a non gravare sul sistema socio-assistenziale dello Stato membro ospitante (si applicano gli stessi principi di “flessibilità” e “proporzionalità”, previsti dalle Linee Guida per tutti i comunitari non lavoratori) L’iscrizione anagrafica dei familiari del cittadino comunitario I familiari comunitari che NON hanno un autonomo titolo di soggiorno, oltre a quanto previsto per i cittadini italiani, devono presentare in sede di richiesta di iscrizione anagrafica: a) un documento di identità valido per l’espatrio o il passaporto in corso di validità, nonché il visto di ingresso quando richiesto (parole soppresse dalla L. n. 129/2011) L’iscrizione anagrafica dei familiari del cittadino comunitario b) un documento che attesti la qualità di familiare e, qualora richiesto, di familiare a carico b) un documento rilasciato dall'autorità competente del Paese di origine o provenienza che attesti la qualità di familiare e, qualora richiesto, di familiare a carico ovvero di membro del nucleo familiare ovvero familiare affetto da gravi problemi di salute, che richiedono l'assistenza personale del cittadino dell'Unione, titolare di un autonomo diritto di soggiorno (lettera sostituita dalla L. 129/2011) l'attestato della richiesta d'iscrizione anagrafica del familiare cittadino dell'Unione Le disposizioni più favorevoli La nuova formulazione dell’art. 9 comma 5 lett. b del d.lgs. n. 30/2007 facendo riferimento alla documentazione rilasciata dall’autorità competente dello Stato d’origine per la condizione di vivenza a carico sembra ribaltare un modus operandi consolidato. E’ proprio così ? Analizzando i principi vigenti, per la vivenza a carico resta valida la legittimità dell’autocertificazione Le disposizioni più favorevoli Attenzione ! Articolo 37 Direttiva 2004/38/CE Disposizioni nazionali più favorevoli Le disposizioni della presente direttiva non pregiudicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di diritto interno che siano più favorevoli ai beneficiari della presente direttiva Familiare che raggiunge il cittadino UE Nel caso in cui il familiare, comunitario o extraUE, RAGGIUNGA in un secondo momento il cittadino dell’Unione, è necessario verificare nuovamente il possesso dei requisiti in capo al cittadino UE. Se il cittadino UE non possiede più i requisiti: a) non si potrà dar corso all’iscrizione anagrafica del familiare si deve segnalare alla Prefettura la perdita dei requisiti di soggiorno b) Familiare che raggiunge il cittadino UE Familiare comunitario di cittadino dell’Unione La perdita delle condizioni di soggiorno in capo al cittadino UE pregiudica l’iscrizione del suo familiare, salvo il possesso da parte di quest’ultimo, di autonomi requisiti di soggiorno TUTTAVIA la perdita di tali condizioni NON costituisce causa di cancellazione anagrafica; solo l’eventuale provvedimento di allontanamento adottato dalla Prefettura legittimerà la cancellazione dall’Apr ai sensi dell’art. 18 c. 2 del d.lgs. n. 30/2007. Resta fermo l’obbligo della comunicazione alla Prefettura Familiare che raggiunge il cittadino UE Familiare extracomunitario di cittadino dell’Unione La perdita delle condizioni di soggiorno in capo al cittadino UE pregiudica l’iscrizione anagrafica del familiare extracomunitario ai sensi del d.lgs. n. 30/2007, salvo il possesso delle condizioni legittimanti l’iscrizione per altro motivo previsto dal T.U. n. 286/1998. Resta fermo l’obbligo della comunicazione alla Prefettura relativa alla perdita delle condizioni di soggiorno del cittadino UE La vivenza a carico E’ un concetto che entra in gioco in materia di ingresso e soggiorno dei familiari del cittadino dell’Unione. Riguarda alcune categorie di cittadini e cioè: discendenti diretti di età superiore ai 21 anni, compresi quelli del coniuge; ascendenti diretti, compresi quelli del coniuge. La condizione di vivenza a carico fa acquisire a tali persone la qualità di familiare di cittadino dell’Unione ex art. 2 c.1 lett. b) d.lgs. n. 30/2007. Non esiste nel nostro ordinamento una definizione giuridica unica della condizione di vivenza a carico, né ha provveduto in merito la Direttiva n. 2004/38/CE La vivenza a carico In generale, la condizione di vivenza a carico può essere definita come la situazione di fatto che si verifica quando un soggetto provvede in maniera continuativa al sostentamento di altre persone. Secondo la giurisprudenza della Corte, lo status di familiare ‘a carico’ deriva da una situazione di fatto caratterizzata dalla circostanza che il sostegno materiale al familiare è fornito dal cittadino dell'Unione europea o dal suo coniuge/partner Come si dimostra la vivenza a carico ? In pratica, la qualità di “vivenza a carico” può essere dimostrata: tramite idonea documentazione rilasciata dalle competenti autorità del Paese di origine, tramite autocertificazione Sentenza 9 gennaio 2007 – Proced. C-1/05 “L’art. 1, n. 1, lett. d), della direttiva del Consiglio 21.5.1973, 73/148/CEE, (abrogata dalla direttiva n. 2004/38/CE) relativa alla soppressione delle restrizioni al trasferimento e al soggiorno dei cittadini degli Stati membri all’interno della Comunità in materia di stabilimento e di prestazione di servizi, deve essere interpretato intendendo per «[essere]a [loro] carico», il fatto che il famigliare di un cittadino comunitario stabilito in un altro Stato membro ai sensi dell’art. 43 CE, abbia bisogno del sostegno materiale di tale cittadino o del coniuge per sopperire ai suoi bisogni essenziali nello Stato d’origine o di provenienza di tale famigliare al momento in cui chiede di ricongiungersi a tale cittadino”. Sentenza 9 gennaio 2007 – Proced. C-1/05 “L’art. 6, lett. b), della stessa direttiva deve essere interpretato nel senso che la prova della necessità di un sostegno materiale può essere fornita con qualsiasi mezzo appropriato, mentre il mero impegno di assumersi a carico lo stesso famigliare, proveniente dal cittadino comunitario o dal suo coniuge, può non essere considerato come comprovante l’esistenza di una situazione di dipendenza reale da parte di quest’ultimo”. Tuttavia, la semplice promessa del cittadino dell’Unione di voler sostenere il familiare non è di per sé sufficiente a configurare la condizione di familiare a carico. In Italia si è scelta la soluzione più favorevole al cittadino “La qualità di vivenza a carico può essere attestata dall’interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 46 del d.P.R. 445/2000” (circ. n. 19/2007 Min. interno) Iscrizione dei familiari NON comunitari I familiari extracomunitari, entro 3 mesi dall’ingresso in Italia, devono chiedere alla Questura competente per territorio di residenza la “Carta di soggiorno di un familiare di un cittadino dell’Unione” allegando alla richiesta i documenti indicati dall’art. 10, comma 3, del D. lgs. n. 30: a) passaporto o documento equivalente, in corso di validità, nonché del visto di ingresso, qualora richiesto; Iscrizione dei familiari NON comunitari b) un documento che attesti la qualità di familiare e, qualora richiesto, di familiare a carico; b) un documento rilasciato dall'autorità competente del Paese di origine o provenienza che attesti la qualità di familiare e, qualora richiesto, di familiare a carico ovvero di membro del nucleo familiare ovvero del familiare affetto da gravi problemi di salute, che richiedono l'assistenza personale del cittadino dell'Unione, titolare di un autonomo diritto di soggiorno (lettera modificata dalla L. n. 129/2011) c) attestato della richiesta d'iscrizione anagrafica del familiare cittadino dell'Unione; d) foto dell’interessato, in formato tessera, in 4 esemplari Iscrizione dei familiari NON comunitari La carta di soggiorno è necessaria ai fini della richiesta di iscrizione anagrafica ? La circolare n. 19/2007, suggeriva di preferire questa modalità, ma non escludeva la possibilità che il cittadino non appartenente all’U.E., familiare di cittadino comunitario, facesse istanza di iscrizione anagrafica anche prima di essere in possesso della carta di soggiorno, esibendo la semplice ricevuta. In tal caso il procedimento di iscrizione veniva perfezionato solo dopo che il familiare extraUE avesse ottenuto la carta di soggiorno. L'iscrizione dei familiari extraUE di cittadino UE Dal 9 maggio 2012 Nell’allegato B alla dichiarazione di residenza viene precisato che in sede di richiesta di iscrizione il familiare extracomunitario di cittadino comunitario deve esibire, oltre al passaporto: la carta di soggiorno di familiare extraUE di cittadino dell’Unione oppure la ricevuta della richiesta di rilascio della carta di soggiorno Le iscrizioni anagrafiche dei familiari extracomunitari sono comunicate alla Questura, ai sensi dell’art. 6, c.7,D.Lgs. n. 286/1998 La conservazione del diritto di soggiorno Il cittadino dell'Unione, già lavoratore dipendente o autonomo in Italia, conserva il diritto di soggiorno se: 1) A seguito di malattia o infortunio è temporaneamente inabile al lavoro; 2) È disoccupato (involontariamente): deve avere lavorato per almeno un anno e deve essere iscritto presso il Centro per l’impiego o ha dichiarato l’immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa 3) E’ disoccupato (involontariamente) al termine di un contratto di lavoro a tempo determinato della durata inferiore ad un anno ovvero si è trovato in tale stato durante il primo anno di soggiorno in Italia. Deve essere iscritto presso il Centro per l’impiego o ha dichiarato l’immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa. In questo caso mantiene lo status di lavoratore subordinato per un anno di tempo. 4) E’ iscritto ad un corso di formazione professionale. (Tranne il caso di disoccupazione involontaria, per poter mantenere lo status di lavoratore subordinato deve esistere un collegamento tra la precedente attività ed il corso di formazione seguito). Conservazione del diritto di soggiorno dei familiari Il decesso del cittadino dell'Unione o la sua partenza dall’Italia non incidono sul diritto di soggiorno dei suoi familiari comunitari a condizione che abbiano acquisito il diritto di soggiorno permanente o siano in possesso di autonomi requisiti per il soggiorno ai sensi dell’art. 7, c. 1 Il decesso del cittadino dell'Unione non incide sul diritto di soggiorno dei suoi familiari extracomunitari se hanno soggiornato in Italia almeno un anno prima del decesso e: Abbiano diritto di soggiorno permanente Ovvero • Dimostrino di esercitare un’attività lavorativa (dipendente o autonoma); • Dispongano di sufficienti risorse economiche; • Siano titolari di un’assicurazione sanitaria ovvero siano componenti di un nucleo familiare - già costituito in Italia - di una persona che soddisfa tali condizioni Il nuovo diritto di soggiorno permanente Perché il diritto di soggiorno permanente ? “Un diritto di un soggiorno permanente per i cittadini dell'Unione che hanno scelto di trasferirsi a tempo indeterminato nello Stato membro ospitante rafforzerebbe il senso di appartenenza alla cittadinanza dell'Unione e costituisce un essenziale elemento di promozione della coesione sociale, che è uno degli obiettivi fondamentali dell'Unione. Occorre quindi istituire un diritto di soggiorno permanente per tutti i cittadini dell'Unione ed i loro familiari che abbiano soggiornato nello Stato membro ospitante per un periodo ininterrotto di cinque anni conformemente alle condizioni previste dalla presente direttiva e senza diventare oggetto di una misura di allontanamento”. Punto 17 Considerando della Direttiva 2004/38/CE Diritto di soggiorno permanente “Per costituire un autentico mezzo di integrazione nella società dello Stato membro ospitante in cui il cittadino dell'Unione soggiorna, il diritto di soggiorno permanente non dovrebbe, una volta ottenuto, essere sottoposto ad alcuna condizione”. Punto 18 Considerando della Direttiva 2004/38/CE La norma Art. 16 Direttiva 2004/38/CE - Art. 14 d.lgs. n. 30/2007 “1. Il cittadino dell'Unione che ha soggiornato legalmente ed in via continuativa per cinque anni nel territorio nazionale ha diritto al soggiorno permanente non subordinato alle condizioni previste dagli articoli 7, 11, 12 e 13. Analogo diritto extracomunitario è riconosciuto al familiare La norma Art. 16 Dir. 2004/38/CE - Art. 14 d.lgs. n. 30/2007 “2. Salve le disposizioni degli articoli 11 e 12, il familiare non avente la cittadinanza di uno Stato membro acquisisce il diritto di soggiorno permanente se ha soggiornato legalmente in via continuativa per cinque anni nel territorio nazionale unitamente al cittadino dell'Unione. La formulazione dell’art. 14 ricalca fedelmente l’art. 16 della Direttiva 2004/38/CE Il diritto di soggiorno permanente Si fonda su due pilastri: 1) la LEGALITÀ del soggiorno 2) la CONTINUITÀ del soggiorno Per la corretta applicazione della norma e l’equo riconoscimento di tale diritto occorre esaminare questi due concetti. Verso una nuova concezione del soggiorno permanente Per diverso tempo il diritto di soggiorno permanente è stato riconosciuto sulla base del diritto interno (d.lgs. n. 30/2007) e delle indicazioni operative date dal Ministero dell’interno. Dicembre 2011: la Corte di giustizia Europea è intervenuta in maniera molto incisiva su tale istituto, ridisegnando, fra l’altro, il concetto di legalità del soggiorno Sentenza 21 dicembre 2011 – Procc. C-424/10 e C425/10) Soggiorno legale e residenza legale Prima di esaminare la sentenza occorre ricordare che: il concetto di soggiorno legale NON deve essere confuso con il concetto di residenza legale. Per “soggiorno legale” si deve intendere la presenza (o meglio il soggiorno) nel territorio dello Stato membro ospitante a prescindere dalla eventuale iscrizione anagrafica Soggiorno legale e residenza legale Per “residenza legale”, si deve far riferimento alla definizione contenuta nel d.P.R. n. 572/1993 (art. 2 comma 1) “Si considera legalmente residente nel territorio dello Stato chi vi risiede avendo soddisfatto le condizioni e gli adempimenti previsti dalle norme in materia d'ingresso e di soggiorno degli stranieri in Italia e da quelle in materia d'iscrizione anagrafica” La legalità del soggiorno prima della sentenza della Corte di Giustizia Circolare DCSD n. 19/2007 “La condizione che il cittadino dell'Unione abbia soggiornato legalmente deve intendersi – anche alla luce di quanto indicato nel preambolo della direttiva - nel senso che nel corso dei cinque anni di soggiorno l’interessato abbia risieduto nel territorio alle condizioni previste nel decreto legislativo e senza essere stato oggetto di misure di allontanamento” La legalità del soggiorno prima della sentenza della Corte di Giustizia Circ. Prot. n. 200704165/15100/14865 (39), del 18.7.2007 “Ai fini del calcolo dei cinque anni di soggiorno si considera come data di decorrenza la data d’inizio di validità del titolo di soggiorno (permesso o carta di soggiorno) già posseduto dall’interessato, il quale è sufficiente a dimostrare la regolarità del soggiorno.” Il possesso di uno o più titoli di soggiorno per un arco temporale di 5 anni era idoneo a dimostrare implicitamente il possesso dei requisiti di soggiorno. Analoga valutazione per il possesso dell’attestato di iscrizione anagrafica ai sensi del d.lgs. n. 30/2007 a partire dall’11 aprile 2007. La legalità del soggiorno prima della sentenza della Corte di Giustizia In pratica la dimostrazione della legalità del soggiorno ai fini del rilascio dell’attestato permanente poteva essere data mediante: a) uno o più titoli di soggiorno per un arco temporale di 5 anni continuativi b) attestato di iscrizione anagrafica di cittadino comunitario rilasciato dall'ufficiale d’anagrafe da almeno 5 anni c) Titolo di soggiorno + attestato di iscrizione fino alla concorrenza dei 5 anni d) Iscrizione anagrafica per almeno 5 anni dall’11.4.2007 (questa interpretazione si stava facendo strada sulla base del fatto che l’iscrizione doveva essere stata effettuata previa verifica dei requisiti) La legalità del soggiorno dopo la sentenza della Corte di Giustizia La sentenza della Corte di Giustizia 21 dicembre 2011 Procc. C-424/10 e C-425/10 costringe gli ufficiali d’anagrafe a rivedere queste modalità operative tenendo conto della nuova interpretazione del concetto di soggiorno legale. Per arrivare a definire la corretta nozione di soggiorno legale la Corte di Giustizia fa riferimento al principio della applicazione uniforme del diritto dell’Unione al principio di uguaglianza La legalità del soggiorno secondo la Corte di Giustizia “ … Se una disposizione di diritto dell’Unione non contiene un espresso richiamo al diritto degli Stati membri per la determinazione del suo senso e della sua portata, tale disposizione deve normalmente dar luogo, nell’intera Unione, ad un’interpretazione autonoma ed uniforme” La legalità del soggiorno secondo la Corte di Giustizia La Direttiva 2004/38/CE NON fornisce alcuna precisazione circa il modo in cui deve essere intesa l’espressione “che abbia soggiornato legalmente” e NON effettua alcun rinvio ai diritti nazionali per quanto riguarda il significato da attribuire a tale espressione. Per tale motivo il concetto di “soggiorno legale” designa, ai fini dell’applicazione della Direttiva, una nozione autonoma del diritto dell’Unione, da interpretare in modo uniforme sul territorio della totalità degli Stati membri. In altri termini, per la corretta definizione del concetto di soggiorno legale, non esistendo un rinvio alle legislazioni dei singoli Stati membri, si deve far riferimento alla interpretazione datane dal legislatore comunitario e dalla Corte di giustizia stessa. La legalità del soggiorno secondo la Corte di Giustizia La Corte di Giustizia ricorda che la Direttiva 2004/38, ha previsto un sistema graduale per quanto riguarda il diritto di soggiorno nello Stato membro ospitante. Questo sistema graduale riprendendo sostanzialmente le fasi e le condizioni previste nei diversi strumenti del diritto dell’Unione e nella giurisprudenza anteriori a tale direttiva, “sfocia nel diritto di soggiorno permanente”. Diritto di soggiorno fino a tre mesi Diritto di soggiorno di durata superiore a tre mesi Diritto di soggiorno permanente La legalità del soggiorno secondo la Corte di Giustizia “Il diritto di soggiorno permanente, una volta ottenuto, non deve essere sottoposto ad alcuna condizione, e ciò affinché esso possa costituire un autentico mezzo di integrazione nella società di detto Stato”. (18° considerando della Direttiva) “Occorre istituire tale diritto (di soggiorno permanente) per tutti i cittadini dell’Unione ed i loro familiari che abbiano soggiornato nello Stato membro ospitante per un periodo ininterrotto di cinque anni «conformemente alle condizioni previste dalla presente direttiva» e senza diventare oggetto di una misura di allontanamento. (17° considerando della Direttiva) “Questa precisazione è stata introdotta «per precisare la portata della nozione di soggiorno legale»” La legalità del soggiorno secondo la Corte di Giustizia La nozione di soggiorno legale sottesa ai termini «che abbia soggiornato legalmente», di cui all’art. 16, n. 1, della direttiva 2004/38, deve intendersi come corrispondente ad un soggiorno conforme alle condizioni previste da detta direttiva e, segnatamente, quelle previste all’art. 7, n. 1, della stessa. Il soggiorno conforme al diritto di uno Stato membro, ma che NON soddisfa le condizioni di cui all’art. 7, n. 1, della direttiva 2004/38, non può essere considerato come soggiorno «legale» ai sensi dell’art. 16, n. 1, di essa. … Una rivoluzione … In sostanza l’art. 16, n. 1, della direttiva 2004/38 deve essere interpretato nel senso che non si può ritenere che il cittadino dell’Unione, che abbia compiuto un soggiorno di più di cinque anni sul territorio dello Stato membro ospitante sulla sola base del diritto nazionale di tale Stato, abbia acquisito il diritto al soggiorno permanente in conformità a tale disposizione se, durante tale soggiorno, egli non soddisfaceva le condizioni di cui all’art. 7, n. 1, della stessa direttiva. Cerano una volta … … le disposizioni più favorevoli Articolo 37 Direttiva 2004/38/CE Disposizioni nazionali più favorevoli Le disposizioni della presente direttiva non pregiudicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di diritto interno che siano più favorevoli ai beneficiari della presente direttiva L’applicabilità di questo principio con riferimento al diritto di soggiorno permanente viene esclusa dalla Corte di giustizia che, con la sentenza del 21 dicembre 2011, ha avocato a sé il ruolo di unico interprete del concetto di soggiorno legale Cerano una volta … … le disposizioni più favorevoli … il fatto di non pregiudicare le disposizioni nazionali più favorevoli di quelle della direttiva 2004/38 per quanto riguarda il diritto di soggiorno dei cittadini dell’Unione non implica affatto che tali disposizioni debbano essere integrate nel sistema istituito da detta direttiva. L’art. 37 della direttiva 2004/38 si limita a prevedere che quest’ultima non osta a che il diritto degli Stati membri istituisca un regime più favorevole di quello stabilito in virtù delle disposizioni di tale direttiva. Spetta, tuttavia, a ciascuno Stato membro decidere non soltanto se instaurare tale regime, ma anche quali siano le condizioni e gli effetti di quest’ultimo, in particolare per quanto riguarda le conseguenze giuridiche di un diritto di soggiorno concesso sulla sola base del diritto interno”. In termini più semplici: gli stati membri possono anche prevedere disposizioni più favorevoli, ma queste non si applicano al soggiorno permanente poiché l’interpretazione del concetto di soggiorno legale è quella della CGUE Nuove regole per il rilascio dell’attestato permanente Alla luce di tali indicazioni l’ufficiale d’anagrafe non potrà più fare riferimento ai criteri finora usati, ma dovrà accertare l’effettivo possesso delle condizioni di soggiorno per l’arco temporale dei 5 anni previsto dalla legge. ANAGRAFE Nuove regole per il rilascio dell’attestato permanente In pratica Spetta al cittadino l’onere di dimostrare documentalmente il possesso dei requisiti (La richiesta deve essere “corredata dalla documentazione atta a provare le condizioni” - art. 16 comma 1 d.lgs. N. 30/2007) Compete all’ufficiale d’anagrafe la gravosa e delicata valutazione della sussistenza dei presupposti per il rilascio dell’attestato permanente. Soggiorni “pregressi” La Corte interviene anche sui soggiorni effettuati in qualità di cittadino extracomunitario I periodi di soggiorno del cittadino di uno Stato terzo sul territorio di uno Stato membro, compiuti anteriormente all’adesione di detto Stato terzo all’Unione europea, devono, in assenza di disposizioni specifiche contenute nell’atto di adesione, essere presi in considerazione ai fini dell’acquisizione del diritto di soggiorno permanente a norma dell’art. 16, n. 1, della direttiva 2004/38, purché siano stati compiuti in conformità alle condizioni di cui all’art. 7, n. 1, della stessa direttiva. Soggiorni “pregressi” Ad analoga valutazione era già pervenuto il Ministero dell’interno “Il diritto di soggiorno permanente si matura a seguito del soggiorno regolare e continuativo di 5 anni. Deve essere computato in tale periodo il soggiorno precedente all’entrata in vigore del decreto legislativo, anche per i cittadini neocomunitari”. Circ. Prot. n. 200704165/15100/14865 (39), del 18 luglio 2007 TUTTAVIA Non è più sufficiente il mero possesso di un qualunque titolo di soggiorno se l’interessato non ha soggiornato in conformità alle condizioni di cui all’art. 7 n. 1 della direttiva (lavoro (o condizione equiparata), o risorse + polizza sanitaria per 5 anni!) La continuità del soggiorno La continuità del soggiorno non è pregiudicata da assenze che non superino complessivamente 6 mesi l'anno, nonché da assenze di durata superiore per l'assolvimento di obblighi militari ovvero da assenze fino a 12 mesi consecutivi per motivi rilevanti, quali la gravidanza e la maternità, malattia grave, studi o formazione professionale o distacco per motivi di lavoro in un altro Stato membro o in un Paese terzo. Art. 14 comma 3 d.lgs. N. 30/2007 La continuità del soggiorno 4. Il diritto di soggiorno permanente si perde in ogni caso a seguito di assenze dal territorio nazionale di durata superiore a due anni consecutivi”. Art. 14 comma 4 d.lgs. n. 30/2007 “La continuità del soggiorno è interrotta provvedimento di allontanamento adottato confronti della persona interessata …” Art. 18, comma 2 d.lgs. n. 30/2007 dal nei La continuità del soggiorno Per l’ufficiale d’anagrafe è praticamente impossibile verificare la continuità del soggiorno. Infatti l’iscrizione o la cancellazione anagrafica non possono essere ritenute decisive ai fini della prova della continuità del soggiorno (la persona può dimorare abitualmente, anche da tempo e non aver mai provveduto a chiedere l’iscrizione anagrafica, ovvero può essere iscritta in anagrafe, anche da diverso tempo e non avere più la dimora abituale ..) Per tale motivo si ritiene necessaria e sufficiente l’autodichiarazione dell’interessato circa la continuità del soggiorno. La continuità del soggiorno Le istruzioni ministeriali erano le seguenti “Si ritiene che la condizione relativa alla continuità del soggiorno possa essere accertata attraverso l’iscrizione anagrafica dell’interessato”. “La condizione che questi abbia soggiornato legalmente deve intendersi - anche alla luce di quanto indicato nel preambolo della direttiva - nel senso che nel corso dei cinque anni di soggiorno l’interessato abbia risieduto (= soggiornato) nel territorio alle condizioni previste nel decreto legislativo e senza essere stato oggetto di misure di allontanamento” Circ. n. 19 del 6 aprile 2007 Riepilogando … Al momento della richiesta dell’attestato permanente, l’interessato dovrà dichiarare: A) di aver soggiornato legalmente per almeno 5 anni nel territorio nazionale italiano, alle condizioni di cui all’art. 7, n. 1, della direttiva (corrispondente all’art. 7 comma 1 d.lgs. n. 30/2007) B) di non essere stato assente dal territorio nazionale per periodi superiori a quelli indicati dall’art. 14 commi 3 e 4 del d.lgs. n. 30/2007; C) di non essere stato destinatario di un provvedimento di allontanamento di cui all’art. 18 c. 2 del d. lgs. n. 30/2007. Attenzione Per quanto concerne la legalità del soggiorno la dichiarazione è necessaria ma non sufficiente. Occorre infatti che venga comprovato documentalmente il possesso dei requisiti o meglio delle condizioni di cui all’art. 7, n. 1 della direttiva (corrispondente all’art. 7 comma 1 d.lgs. n. 30/2007) Tempi di rilascio Art. 16 comma 1 2°cpv. L'attestato (di soggiorno permanente) è rilasciato entro trenta giorni dalla richiesta corredata dalla documentazione atta a provare le condizioni, rispettivamente previste dall'articolo 14 e dall'articolo 15. CONSIGLIO E’ indispensabile, ora più che mai, verificare con attenzione la sussistenza dei requisiti che legittimano il rilascio dell’attestato permanente Ma è proprio necessario l’attestato ? Art. 19 comma 4 d.lgs. N. 30/2007 La qualità di titolare di diritto di soggiorno e di titolare di diritto di soggiorno permanente p u ò e s s e r e a t t e s t a t a c o n q u a l s i a s i m e z z o d i p r o v a previsto dalla normativa vigente «fermo restando che il possesso del relativo documento non costituisce condizione necessaria per l'esercizio di un diritto»; Esiste però una differenza sostanziale fra i due attestati Attestato di iscrizione e attestato permanente L’attestato di iscrizione anagrafica ai sensi del d.lgs. n. 30/2007 viene rilasciato sulla base della verifica dei requisiti (che devono sussistere al momento del rilascio); in pratica tale documento dimostra che al momento del suo rilascio sussistevano i requisiti e che l’iscrizione anagrafica è stata effettuata ai sensi del d.lgs. n. 30/2007 La sua utilità è piuttosto limitata; la Asl ad es. per l’iscrizione al SSN deve (o dovrebbe) procedere ad una autonoma verifica dei requisiti (cfr. circ. Min. salute 3.8.2007) L’attestato permanente consente al cittadino dell’Unione l’accesso ad una serie di diritti, primo fra tutti il diritto all’iscrizione al SSN a prescindere dalla verifica del possesso dei requisiti. L’unico soggetto amministrativo competente, nell’ordinamento italiano, a verificare i presupposti per il rilascio dell’attestato permanente è l’ufficiale d’anagrafe. I “benefici” del diritto di soggiorno permanente Il titolare del diritto di soggiorno permanente: non è più soggetto alla verifica del possesso o del mantenimento dei requisiti di soggiorno può essere allontanato dal territorio nazionale solo per motivi di sicurezza dello Stato, per motivi imperativi di pubblica sicurezza o per altri gravi motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza (Art. 20 comma 6 d.lgs. N. 30/2007) In pratica, il diritto di soggiorno permanente conferisce al suo titolare una posizione giuridica privilegiata, assimilabile alla condizione di cittadino italiano Come si verificano i requisiti ? Lavoro subordinato Accertamento della qualità di lavoratore subordinato per il periodo di 5 anni (buste paga, CUD, qualsiasi altro documento idoneo a provare la sussistenza di tale condizione) Lavoro autonomo Accertamento della qualità di lavoratore autonomo per il periodo di 5 anni (CUD, documenti contributivi e/o fiscali o qualsiasi altro documento idoneo a provare la sussistenza di tale condizione) Come si verificano i requisiti ? Soggiorno per motivi diversi dal lavoro Accertamento del possesso di risorse (estratto conto bancario, dichiarazione dell’istituto di credito, ecc.) e titolo di copertura dei rischi sanitari (polizza, formulario comunitario, iscrizione SSN ecc.) per il periodo di 5 anni Questa ipotesi sarà poco frequente; ancora meno l’ipotesi di cui all’art. 7 comma 1 lett. c d.lgs. n. 30/2007 (studente) Come si verificano i requisiti ? Familiare Accertamento della qualità di familiare mediante documentazione autentica (accertamento d’ufficio se il dato è già stato documentato all’anagrafe) + Accertamento del possesso dei requisiti per il periodo di 5 anni in capo al cittadino titolare di autonomo diritto di soggiorno (lavoro o risorse + polizza ecc.) Come si verificano i requisiti ? Conservazione del diritto di soggiorno Accertamento di una delle condizioni di cui all’art. 7 comma 3 d.lgs. n. 30/2007 La Corte di Giustizia fa riferimento all’art. 7 n. 1 della Direttiva, che corrisponde all’art. 7 comma 1 d.lgs. n. 30/2007. Tuttavia, le ipotesi elencate nell’art. 7 comma 3 del D. lgs. n. 30/2007 identificano casi di conservazione del diritto di soggiorno, utili ai fini della maturazione del diritto di soggiorno permanente. ATTENZIONE ALL’ART. 7 COMMA 3 LETT. C !! La qualità di lavoratore subordinato è conservata per 1 anno! Il diritto di soggiorno permanente dei minori Il minore matura il diritto di soggiorno permanente se il genitore è titolare del diritto di soggiorno permanente. Si ritiene legittimo applicare questo principio anche ai minori che non hanno un periodo di soggiorno di 5 anni (ad es. i neonati o i bimbi in tenera età) “Il figlio minore di genitore che ha maturato il diritto di soggiorno permanente ha diritto all'attestazione di soggiorno permanente. L’estensione in tal senso del diritto acquisito dal genitore discende dal principio generale in base al quale il figlio minore segue la condizione giuridica dei genitori. Tale principio, che per gli stranieri è sancito dall’art. 31 del T.U. n. 286/1998, ha una valenza generale, desumibile dal suo collegamento con le finalità di particolare tutela del minore garantite dall’ordinamento”. Questo era l’orientamento del Ministero che abbiamo applicato fino a poco tempo fa Il diritto di soggiorno permanente dei minori Oggi si può ancora applicare questo trattamento di favor ? In effetti, si tratta di una indicazione di “fonte nazionale”, in quanto tale “soccombente” di fronte alla regola data dalla Corte di giustizia. Tuttavia in applicazione di altre fonti di rango sovranazionale (Convenzione di New York sui diritti del fanciullo volta alla tutela assoluta del minore – tutela del diritto all’unità familiare espresso nelle fonti comunitarie – Trattato UE) sembra corretto riconoscere anche al minore che non abbia un periodo di 5 anni di soggiorno in Italia il diritto di soggiorno permanente sempre a condizione che il genitore abbia maturato il diritto di soggiorno permanente. Periodo di riferimento: ultimi 5 anni ? ATTENZIONE! Nessuna disposizione (comunitaria o interna) richiede che il possesso dei requisiti per 5 anni debba essere riferito agli ultimi 5 anni. Il diritto di soggiorno permanente si matura se l’interessato ha posseduto i requisiti per un intervallo temporale di 5 anni e anche se al momento della richiesta dell’attestato permanente i requisiti non sussistono ! Se ci fossero brevi interruzioni ? L’ufficiale d’anagrafe si troverà a dover esaminare anche casi in cui il periodo di 5 anni, da considerare come “periodo di osservazione” per la maturazione del diritto di soggiorno permanente presenta dei “vuoti”, ossia dei periodi, più o meno brevi, in cui non sussistono i requisiti. Prima di analizzare questa ipotesi occorre ricordare un principio: non è necessario che i requisiti siano omogenei e cioè che nel periodo di riferimento dei 5 anni l’interessato abbia requisiti della stessa natura (solo lavoro o solo risorse + polizza ecc.) Criterio del “puzzle” Il cittadino può aver posseduto nell’arco dei 5 anni anche requisiti di natura diversa: questi dovranno essere valutati nel loro complesso fino alla concorrenza del periodo di 5 anni. L’ “assemblaggio” dei requisiti, anche eterogenei, può comunque non essere sufficiente alla maturazione del diritto di soggiorno permanente. lavoro risorse Il principio di proporzionalità In questi casi, in applicazione del principio di proporzionalità (in virtù del quale l'azione delle istituzioni deve limitarsi a quanto è necessario per raggiungere gli obiettivi fissati dal legislatore comunitario), l’ufficiale d’anagrafe potrà valutare - CASO PER CASO - e con particolare attenzione e cautela, se eventuali brevi interruzioni nel possesso dei requisiti siano tali da non pregiudicare la maturazione del diritto di soggiorno permanente. La brevità e la motivazione dei vuoti non è determinabile in astratto, ma dovrà essere ponderata con attenzione in relazione al singolo caso concreto. Riepilogando … Permessi o carte di soggiorno, anche a tempo indeterminato Attestati di iscrizione ai sensi del d.lgs. n. 30/2007 Iscrizione anagrafica a far data dall’11.4.2007 senza interruzione (per i comuni che avevano adottato questo criterio) non costituiscono più titoli idonei a dimostrare implicitamente il possesso dei requisiti richiesti per l’acquisizione del diritto di soggiorno permanente. Occorre invece la dimostrazione del possesso dei requisiti per un periodo di 5 anni. Casi particolari Il d.lgs. n. 30/2007 non disciplina il trattamento giuridico di alcune categorie particolari: minori non accompagnati, religiosi. Per tali casistiche la circ. n. 39 del 18.7.2007 del Min. interno ha fornito alcune modalità operative. Restano prive di indicazioni altre casistiche !!! (donne incinte, vittime della tratta) Casi particolari Minori “non accompagnati”, sono i minori che si trovano in Italia privi dei genitori o di altri adulti legalmente responsabili della loro assistenza o rappresentanza. Minori non accompagnati Si procede alla loro iscrizione anagrafica sulla base della decisione dell’Autorità giudiziaria minorile che ne dispone l’affidamento o la tutela. Il tutore o l’affidatario curerà l’iscrizione anagrafica minore, esibendo il provvedimento del Tribunale del Iscrizione per motivi religiosi I cittadini dell’Unione che soggiornano in Italia per motivi religiosi devono esibire, ai fini dell’iscrizione anagrafica, una dichiarazione del responsabile della Comunità religiosa in Italia, attestante la natura dell’incarico ricoperto, l’assunzione dell’onere del vitto e dell’alloggio, vistato dalla Curia vescovile o da equivalente Autorità religiosa presente in Italia. Per la copertura delle spese sanitarie, deve essere esibita la dichiarazione del responsabile della Comunità di assunzione delle spese sanitarie o la polizza di copertura sanitaria. Iscrizione per soggiorno di studio Cittadino comunitario che partecipa a un soggiorno di studio “intercultura” della durata di un anno scolastico (dal 07.09.2007 al 10.07.2008). essendo il soggiorno superiore ai tre mesi è necessario procedere alla sua iscrizione in apr, previa esibizione di documento di identità, certificato di iscrizione presso l’istituto scolastico italiano e mod. E106 (o polizza sanitaria) o, considerato che la data di rientro nel paese di provenienza è definita dal progetto interculturale a cui partecipa il cittadino, si può procedere per analogia come nel caso dei lavoratori stagionali (vedi punto n. 9 circolare min. interno 18.07.2007)? in caso affermativo quale documento deve produrre per la copertura delle spese sanitarie? Lo studente indicato nel quesito può essere iscritto nello schedario della popolazione temporanea, in analogia a quanto è stato indicato con riguardo al lavoratore stagionale. La copertura sanitaria potrà consistere nel modello rilasciato dal Paese di provenienza o dalla polizza privata di durata analoga al corso di studi. Iscrizione del genitore di minore italiano Il genitore comunitario di minore italiano privo dei requisiti deve essere iscritto in anagrafe senza dover dimostrare di possedere i requisiti previsti dal decreto legislativo n. 30/2007. Allo stesso deve essere rilasciato l' attestato di regolarità del soggiorno. Una diversa soluzione darebbe luogo ad una disparità di trattamento del cittadino comunitario rispetto a quello extracomunitario. Nei confronti di quest' ultimo, infatti, si applica l' art. 30, comma 1, lett. d), del d. lgs. 286/1998, in base al quale il permesso di soggiorno viene rilasciato, al genitore straniero di minore residente in Italia, a prescindere dal possesso di un valido titolo di soggiorno. (QUESITO DEL 16.11.2007) Cittadino dell'Unione a carico di cittadino extracomunitario Che documentazione occorre chiedere ad una cittadina dell'Unione Europea che non lavora, coniugata con un cittadino extracomunitario regolarmente soggiornante in Italia? Le condizioni che consentono il soggiorno del cittadino dell'Unione sono in questo caso il rapporto di parentela e il possesso da parte del coniuge di redditi sufficienti al soggiorno di entrambi, secondo i criteri di parametrazione alla pensione sociale indicati nella circolare n. 19/2007. Cittadino comunitario familiare di cittadino italiano Quesito del 06/03/2009 Domanda: E' possibile procedere all'iscrizione anagrafica e al rilascio dell'attestazione di iscrizione anagrafica di una cittadina spagnola, studente universitaria, senza assistenza sanitaria - coniugata con un cittadino italiano residente presso la famiglia di origine in questo Comune - fiscalmente a carico dei genitori - anch'esso studente universitario iscritto al SSN - ai sensi degli artt. 2 e 9 del D.L. 30 del 2007 senza accertamento di alcun requisito oltre alla qualità di coniuge? Risposta: Si può procedere all'iscrizione anagrafica della cittadina spagnola in qualità di familiare del cittadino italiano. In considerazione del principio costituzionale che tutela l'unità familiare (art. 29 Cost.) la cittadina spagnola in argomento può infatti legittimamente soggiornare in Italia a prescindere dal possesso dei requisiti di soggiorno previsti dal d.leg.vo n.30/2007. La indicata soluzione è coerente con la disciplina del diritto di soggiorno dei cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea, contenuta dal d.leg.vo n. 286/1998, che individua nella presenza del legame familiare con il cittadino italiano una delle condizioni d'inespellibilità dello straniero, consentendone il soggiorno sul territorio nazionale. Iscrizione per provenienza da altro comune I cittadini comunitari che trasferiscono la residenza da altro comune devono essere iscritti, se dimoranti abitualmente, anche se non presentano l’attestato di regolarità del soggiorno o il P.d.S valido e anche se non sono in possesso dei requisiti di cui all’art. 7. In mancanza dei requisiti o dell’attestato si procederà alla comunicazione al Prefetto Rilascio dell’attestato ai cittadini iscritti prima dell’11.4.2007 Comunitari iscritti nel periodo 30.04.2006-10.4.2007 senza permesso di soggiorno: Vanno considerati regolarmente iscritti in anagrafe, ma per ottenere l’attestato di regolarità del soggiorno devono presentare la documentazione prevista dall’art. 9, comma 3, del D. lgs. n. 30/2007 Se non presentano i requisiti restano iscritti, ma non possono essere considerati regolarmente soggiornanti I controlli L’ufficiale d’anagrafe: non deve a disporre accertamenti “a tappeto” finalizzati a verificare la sussistenza delle condizioni di soggiorno in capo a tutti i cittadini dell’Unione iscritti in anagrafe non può nemmeno disporre accertamenti a scadenze determinate e sistematiche. Lo vieta espressamente l’art. 14 Dirett. n. 2004/38/CE che, al comma 2, ultima parte, dispone: “In casi specifici, qualora vi sia un dubbio ragionevole che il cittadino dell’Unione o i suoi familiari non soddisfano le condizioni stabilite negli articoli 7, 12 e 13, gli Stati membri possono effettuare una verifica in tal senso. Tale verifica non è effettuata sistematicamente”. I controlli Tale verifica dovrà, al contrario, essere eseguita nell’esercizio delle funzioni previste dal d.lgs. n. 30/2007. La segnalazione dovrà essere fatta quando l’ufficiale d’anagrafe verifichi l’assenza o la perdita dei requisiti di soggiorno : - del cittadino dell’Unione che chiede l’iscrizione anagrafica con provenienza dall’estero; - del cittadino dell’Unione che chiede l’iscrizione anagrafica con provenienza da altro comune italiano e non è titolare dell’attestato di iscrizione ai sensi del d.lgs. n. 30/2007 o dell’attestato permanente o di un “vecchio” permesso di soggiorno ancora valido; - del cittadino dell’Unione, titolare di un permesso o carta di soggiorno scaduti, che chiede il rilascio dell’attestato di iscrizione ai sensi del d.lgs. n. 30/2007; - del cittadino dell’Unione che viene raggiunto da un familiare che chiede l’iscrizione anagrafica. I controlli In pratica, la segnalazione dovrà essere fatta in tutti quei casi in cui l’ufficiale d’anagrafe è chiamato a verificare la sussistenza dei requisiti di soggiorno e cioè per i cittadini dell’Unione che vengono dall’estero e per tutti coloro che, già iscritti, chiedono il rilascio dell’attestato. I controlli Art. 13 comma n. 2 D. Lgs. n. 30/2007 I cittadini dell'Unione e i loro familiari beneficiano del diritto di soggiorno di cui agli articoli 7, 11 e 12, finché soddisfano le condizioni fissate negli stessi articoli. La verifica della sussistenza di tali condizioni non può essere effettuata se non in presenza di ragionevoli dubbi in ordine alla persistenza delle condizioni medesime. (periodo aggiunto dalla L. n. 129/2011). Ricorso al sistema di assistenza sociale Art. 21 d.lgs. n. 30/2007 Allontanamento per cessazione delle condizioni che determinano il diritto di soggiorno. 1. Il provvedimento di allontanamento dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea o dei loro familiari, qualunque sia la loro cittadinanza, può altresì essere adottato quando vengono a mancare le condizioni che determinano il diritto di soggiorno dell'interessato ai sensi degli articoli 6, 7 e 13 e salvo quanto previsto dagli articoli 11 e 12. «L'eventuale ricorso da parte di un cittadino dell'Unione o dei suoi familiari al sistema di assistenza sociale non costituisce automaticamente causa di allontanamento, ma deve essere valutato caso per caso.»; Cancellazione del cittadino comunitario Nuovo articolo 18, c. 2, del D.lgs. n. 30/2007 Con le aggiunte dell’art. 1, lett. b) del D.lgs. n. 32/2008 “La continuità del soggiorno è interrotta dal provvedimento di allontanamento adottato nei confronti della persona interessata che costituisce causa di cancellazione anagrafica” La cancellazione a seguito di provvedimento di allontanamento - Il procedimento 1) 2) 3) 4) L’ufficiale d’anagrafe dovrà: inviare la comunicazione di avvio del procedimento all’interessato, ex artt. 7 e 8 L. n. 241/1990, nella quale deve essere indicato il termine massimo di conclusione del procedimento adottare il provvedimento di cancellazione dall’anagrafe della popolazione residente notificare all’interessato il provvedimento di cancellazione comunicare alla Prefettura l’avvenuta cancellazione anagrafica La cancellazione a seguito di provvedimento di allontanamento L’adozione del provvedimento di allontanamento è condizione necessaria e sufficiente per la cancellazione anagrafica. In caso di ricorso, soprattutto se il giudice dovesse concedere una misura sospensiva della cancellazione anagrafica, è necessario agire con estrema cautela. Tale norma può essere applicata, per analogia, anche in caso di provvedimento di espulsione adottato dall’autorità competente nei confronti di un cittadino straniero