Funzioni e compiti del Revisore dei Conti Unical, 15 novembre 2011 andrea manna dottore commercialista 1 Si tratta di un Organo di controllo intermedio dell’Ente al quale nel corso degli anni sono stati attribuiti sempre più maggiori compiti e responsabilità (di natura civile, penale e amministrativa), da svolgere con la diligenza del mandatario, al fine di garantire l’efficacia, l’efficienza l’economicità dell’azione amministrativa. andrea manna dottore commercialista 2 Adempimenti obbligatori: Verifiche trimestrali di cassa; Parere al bilancio di previsione; Relazione al Rendiconto di gestione; Redazione Questionari Corte dei Conti; Controllo sul rispetto dei vincoli in materia di Patto di stabilità interno. andrea manna dottore commercialista 3 Accertamento delle entrate e gestione delle spese; Il Patrimonio dell’Ente; Adempimenti in materia fiscale; Attività contrattuale dell’Ente; Aspetti finanziari legati all’esecuzione delle opere pubbliche; Programmazione del fabbisogno del personale; Andamento dei flussi di cassa; Rispetto delle disposizioni in materia di acquisto di beni e servizi andrea manna dottore commercialista 4 La Legge Finanziaria 2006 ha disposto che l’Organo di Revisione: deve inviare alla Sezione Regionale della Corte dei Conti competente una relazione sul bilancio di previsione ed una sul rendiconto, entro 30 gg dalla loro approvazione; la Corte dei Conti definisce i criteri e le linee guida ai quali devono attenersi gli Organi di revisione nella loro predisposizione; andrea manna dottore commercialista 5 tali disposizioni (art. 1 c. 166 e 167 L. 266/2005) hanno stabilito un rapporto diretto fra l’Organo di Revisione dell’Ente Locale e le Sezioni regionali della Corte dei Conti; il Collegio dei revisori, pur conservando la natura giuridica di organo di controllo interno dell’ente locale, ha assunto il compito di trasmettere all’organo di controllo le informazioni necessarie per la verifica dell’equilibrio finanziario del bilancio andrea manna dottore commercialista 6 Il sistema fa perno sul rapporto fra Sezioni regionali di controllo e gli organi di revisione che viene potenziato e strutturato sulla base di procedure predeterminate. L’attività di verifica si inserisce nel contesto dell’audit contabile e coinvolge la posizione del singolo ente, anche nell’ottica più ampia di assicurare che i bilanci degli enti locali siano veritieri e corretti e si pongano in linea con le norme fondamentali in tema di finanza pubblica. andrea manna dottore commercialista 7 La legge prescrive il contenuto minimo obbligatorio delle relazioni degli organi di revisione che devono: dare conto del rispetto del patto di stabilità; del rispetto del limite posto dall’art. 119 u.c. della Costituzione sul ricorso all’indebitamento; segnalare ogni grave irregolarità contabile e finanziaria in ordine alle quali l’amministrazione non abbia adottato le misure correttive segnalate dall’organo di revisione; andrea manna dottore commercialista 8 La nozione di grave irregolarità contabile e finanziaria non può essere ricavata in astratto ma deve essere ricavata dall’analisi della situazione finanziaria dell’ente. andrea manna dottore commercialista 9 Il Revisore segnalerà sulla base dell’analisi: le irregolarità che possono incidere sull’equilibrio di bilancio e sul rispetto del principio di veridicità (art. 162 c. 1 TUEL n. 267/2000); i pericoli attuali per il mantenimento dell’equilibrio del bilancio anche in futuro. andrea manna dottore commercialista 10 Il controllo dell’organo di revisione viene definito collaborativo e cioè svolto nell’interesse dell’Ente per evitare che vengano commesse irregolarità e per migliorare la qualità della gestione finanziaria -contabile. Le eventuali misure da adottare sono rimesse agli organi degli stessi enti che devono rimuovere gli atti irregolari e sanare i comportamenti che rischiano di compromettere la salute finanziaria dell’ente secondo le indicazioni dell’organo di revisione andrea manna dottore commercialista 11 Il controllo sugli Enti Locali effettuato ai sensi dell’art. 7 c. 7 L. 131/2003 dalle Sezioni Regionali della Corte dei Conti, in base a specifici programmi annuali riguarda il controllo sulla gestione ed è diverso dal controllo sulla regolarità contabile e finanziaria ai sensi dell’art. 1 c. 166 e 167 L. 266/2005. Seppur non coincidenti i due tipi di controllo sono collegati, tanto che dal primo possono trarsi elementi conoscitivi utili per un’efficace programmazione ed esecuzione del secondo. andrea manna dottore commercialista 12 Le Sezioni Regionali della Corte dei Conti adottano, previo contraddittorio con l’amministrazione, ai sensi dell’art. 1 c. 168 L. 266/2005, pronunce specifiche. Le pronunce hanno come destinatari esclusivi i Consigli comunali e provinciali ed hanno lo scopo di sollecitare le necessarie misure correttive delle irregolarità segnalate. Le stesse Sezioni vigileranno sull’adozione delle misure correttive. andrea manna dottore commercialista 13 Il parere del Revisore al bilancio di previsione deve attestare: la conformità del bilancio e dei documenti allegati alle norme ed ai principi giuridici e contabili, nonché alle norme statutarie e regolamentari per quanto attiene alla forma ed alla procedura; l’attendibilità delle previsioni annuali e pluriennali delle entrate; la congruità delle previsioni annuali e pluriennali delle spese. andrea manna dottore commercialista 14 la coerenza interna delle previsioni con gli atti fondamentali della gestione e con quanto esposto nella relazione previsionale e programmatica; la coerenza esterna delle previsioni con la programmazione regionale e con gli obiettivi di finanza pubblica ed in particolare con i vincoli del patto di stabilità interna; il rispetto dei vincoli per l’indebitamento ed in particolare del divieto di finanziare spese correnti con l’indebitamento. andrea manna dottore commercialista 15 I Principi base per le attestazioni sono: disposizioni di legge che regolano la finanza locale (TUEL e Legge Finanziaria); postulati dei principi contabili degli enti locali e in particolare il principio contabile n. 1 – programmazione e previsione del sistema di bilancio – approvati dall’Osservatorio per la Finanza e la Contabilità degli enti locali presso il Ministero dell’Interno andrea manna dottore commercialista 16 principi di revisione e di comportamento Enti locali emanati dal Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili; parere espresso del responsabile del servizio finanziario, ai sensi art. 153 TUEL, sulla veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari settori dell’ente. andrea manna dottore commercialista 17 Verifica e rispetto limiti e vincoli sull’indebitamento: art. 204 TUEL: vieta l’assunzione di prestiti quando l’importo annuale degli interessi, al netto di contributi statali e regionali in conto interessi per mutui, prestiti obbligazionari e garanzie fideiussorie, supera il 12% delle entrate dei primi tre titoli risultanti dal rendiconto del penultimo anno precedente. andrea manna dottore commercialista 18 art. 222 TUEL: l’anticipazione di tesoreria iscritta al titolo V dell’entrata ed al titolo III delle Spesa deve rientrare nel limite dei tre dodicesimi delle entrate accertate nei primi tre titoli nel rendiconto del penultimo anno precedente; art. 119 Costituzione: non ci si può indebitare per spese diverse da quelle di investimento; Gli enti con contratti relativi a strumenti finanziari derivati in corso devono iscrivere in bilancio gli oneri e gli impegni previsti. andrea manna dottore commercialista 19