Funzioni e compiti del
Revisore dei Conti
Unical, 15 novembre 2011
andrea manna
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1
Si tratta di un Organo di controllo
intermedio dell’Ente al quale nel corso
degli anni sono stati attribuiti sempre
più maggiori compiti e responsabilità (di
natura civile, penale e amministrativa),
da svolgere con la diligenza del
mandatario, al fine di garantire
l’efficacia, l’efficienza l’economicità
dell’azione amministrativa.
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Adempimenti obbligatori:
Verifiche trimestrali di cassa;
Parere al bilancio di previsione;
Relazione al Rendiconto di gestione;
Redazione Questionari Corte dei Conti;
Controllo sul rispetto dei vincoli in
materia di Patto di stabilità interno.
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Accertamento delle entrate e gestione delle
spese;
Il Patrimonio dell’Ente;
Adempimenti in materia fiscale;
Attività contrattuale dell’Ente;
Aspetti finanziari legati all’esecuzione delle
opere pubbliche;
Programmazione del fabbisogno del personale;
Andamento dei flussi di cassa;
Rispetto delle disposizioni in materia di acquisto
di beni e servizi
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La Legge Finanziaria 2006 ha
disposto che l’Organo di Revisione:
deve inviare alla Sezione Regionale della Corte
dei Conti competente una relazione sul bilancio
di previsione ed una sul rendiconto, entro 30
gg dalla loro approvazione;
la Corte dei Conti definisce i criteri e le linee
guida ai quali devono attenersi gli Organi di
revisione nella loro predisposizione;
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tali disposizioni (art. 1 c. 166 e 167 L.
266/2005) hanno stabilito un rapporto
diretto fra l’Organo di Revisione
dell’Ente Locale e le Sezioni regionali
della Corte dei Conti;
il Collegio dei revisori, pur conservando
la natura giuridica di organo di controllo
interno dell’ente locale, ha assunto il
compito di trasmettere all’organo di
controllo le informazioni necessarie per
la verifica dell’equilibrio finanziario del
bilancio
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Il sistema fa perno sul rapporto fra
Sezioni regionali di controllo e gli organi di
revisione
che
viene
potenziato
e
strutturato sulla base di procedure
predeterminate.
L’attività di verifica si inserisce nel
contesto dell’audit contabile e coinvolge la
posizione del singolo ente, anche nell’ottica
più ampia di assicurare che i bilanci degli
enti locali siano veritieri e corretti e si
pongano in linea con le norme fondamentali
in tema di finanza pubblica.
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La legge prescrive il contenuto minimo
obbligatorio delle relazioni degli organi di
revisione che devono:
dare conto del rispetto del patto di stabilità;
del rispetto del limite posto dall’art. 119 u.c.
della
Costituzione
sul
ricorso
all’indebitamento;
segnalare ogni grave irregolarità contabile e
finanziaria
in
ordine
alle
quali
l’amministrazione non abbia adottato le misure
correttive segnalate dall’organo di revisione;
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La nozione di grave irregolarità
contabile e finanziaria non può
essere ricavata in astratto ma
deve essere ricavata dall’analisi
della
situazione
finanziaria
dell’ente.
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Il Revisore segnalerà sulla base
dell’analisi:
le irregolarità che possono incidere
sull’equilibrio di bilancio e sul rispetto
del principio di veridicità (art. 162 c. 1
TUEL n. 267/2000);
i pericoli attuali per il mantenimento
dell’equilibrio del bilancio anche in
futuro.
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10
Il controllo dell’organo di revisione viene
definito
collaborativo
e
cioè
svolto
nell’interesse dell’Ente per evitare che
vengano commesse irregolarità e per
migliorare la qualità della gestione finanziaria
-contabile.
Le eventuali misure da adottare sono rimesse
agli organi degli stessi enti che devono
rimuovere gli atti irregolari e sanare i
comportamenti
che
rischiano
di
compromettere la salute finanziaria dell’ente
secondo le indicazioni dell’organo di revisione
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Il controllo sugli Enti Locali effettuato ai
sensi dell’art. 7 c. 7 L. 131/2003 dalle
Sezioni Regionali della Corte dei Conti, in
base a specifici programmi annuali riguarda il
controllo sulla gestione ed è diverso dal
controllo sulla regolarità contabile e
finanziaria ai sensi dell’art. 1 c. 166 e 167 L.
266/2005.
Seppur non coincidenti i due tipi di controllo
sono collegati, tanto che dal primo possono
trarsi elementi conoscitivi utili per
un’efficace programmazione ed esecuzione
del secondo.
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Le Sezioni Regionali della Corte dei Conti
adottano, previo contraddittorio con
l’amministrazione, ai sensi dell’art. 1 c. 168
L. 266/2005, pronunce specifiche.
Le pronunce hanno come destinatari
esclusivi i Consigli comunali e provinciali
ed hanno lo scopo di sollecitare le
necessarie misure correttive delle
irregolarità segnalate. Le stesse Sezioni
vigileranno sull’adozione delle misure
correttive.
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Il parere del Revisore al bilancio di
previsione deve attestare:
la conformità del bilancio e dei documenti
allegati alle norme ed ai principi giuridici e
contabili, nonché alle norme statutarie e
regolamentari per quanto attiene alla forma
ed alla procedura;
l’attendibilità delle previsioni annuali e
pluriennali delle entrate;
la congruità delle previsioni annuali e
pluriennali delle spese.
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la coerenza interna delle previsioni con gli atti
fondamentali della gestione e con quanto
esposto nella relazione previsionale e
programmatica;
la coerenza esterna delle previsioni con la
programmazione regionale e con gli obiettivi di
finanza pubblica ed in particolare con i vincoli
del patto di stabilità interna;
il rispetto dei vincoli per l’indebitamento ed in
particolare del divieto di finanziare spese
correnti con l’indebitamento.
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I Principi base per le attestazioni sono:
disposizioni di legge che regolano la finanza
locale (TUEL e Legge Finanziaria);
postulati dei principi contabili degli enti locali
e in particolare il principio contabile n. 1 –
programmazione e previsione del sistema di
bilancio – approvati dall’Osservatorio per la
Finanza e la Contabilità degli enti locali presso
il Ministero dell’Interno
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principi di revisione e di comportamento
Enti locali emanati dal Consiglio
Nazionale Dottori Commercialisti ed
Esperti Contabili;
parere espresso del responsabile del
servizio finanziario, ai sensi art. 153
TUEL, sulla veridicità delle previsioni di
entrata e di compatibilità delle
previsioni di spesa, avanzate dai vari
settori dell’ente.
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Verifica e rispetto limiti e vincoli
sull’indebitamento:
art. 204 TUEL: vieta l’assunzione di
prestiti quando l’importo annuale degli
interessi, al netto di contributi statali e
regionali in conto interessi per mutui,
prestiti obbligazionari e garanzie
fideiussorie, supera il 12% delle entrate
dei primi tre titoli risultanti dal
rendiconto
del
penultimo
anno
precedente.
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art. 222 TUEL: l’anticipazione di tesoreria
iscritta al titolo V dell’entrata ed al titolo III
delle Spesa deve rientrare nel limite dei tre
dodicesimi delle entrate accertate nei primi
tre titoli nel rendiconto del penultimo anno
precedente;
art. 119 Costituzione: non ci si può indebitare
per spese diverse da quelle di investimento;
Gli enti con contratti relativi a strumenti
finanziari derivati in corso devono iscrivere in
bilancio gli oneri e gli impegni previsti.
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Revisione Enti Locali - Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali