AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Regionale del Piemonte
LA MEDIAZIONE
TRIBUTARIA
Alessandria, 16 maggio 2012
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LA NORMA
mediazione (“Il reclamo e la
mediazione”) è stata inserita nel corpus
delle norme sul processo tributario
La
(articolo 17-bis del DLGS 546/92, introdotto
dal DL 98/11)
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ESPERIENZE ESTERE
 A differenza degli altri Paesi europei, in Italia
vengono instaurate oltre 170.000 controversie
all’anno contro atti dell’Agenzia
 In alcuni Paesi europei sono già previsti
meccanismi di risoluzione stragiudiziale delle
controversie:
 FRANCIA: pregiudiziale amministrativa
 SPAGNA: procedura di riesame
 GERMANIA: Beschwerde
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IN ITALIA E IN PIEMONTE
In Italia:
 Ricorsi presentati in Commissione tributaria
provinciale n. 170.403 (2011)
 Di cui potenzialmente mediabili n. 113.253 (ossia
il 66,5%)
In Piemonte:
 Ricorsi presentati alle Commissioni Tributarie sono
stati n. 5.715 (2011)
 Di cui potenzialmente mediabili n. 3.649
(ossia il 63,8%)
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RAPPORTI CON ALTRI ISTITUTI
DEFLATIVI
La mediazione
è generale;
è obbligatoria;
obbliga l’Agenzia ad esaminare e rispondere
sistematicamente alle contestazioni del
contribuente;
 assolve a una funzione sostanzialmente
decisoria (anticipa il giudizio delle Commissioni
tributarie);
tiene conto dei motivi esposti nel ricorso (non
sempre prospettati in sede di adesione)
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CONTROVERSIE MEDIABILI
 Atti emessi dall'Agenzia delle entrate (art. 17 bis c. 1)
 di valore non superiore a € 20.000 (art. 17 bis c. 1)
 ricompresi nell’elenco di cui all’art 19 D.Lgs 546/92)
(art.17 bis c. 6)
 notificati a decorrere dal 1° aprile 2012 (art. 39 c. 11 DL
98/11)
si ritengono mediabili anche
le controversie relative al rifiuto tacito per le quali, alla data del
1° aprile 2012, non siano decorsi 90 gg. dalla data di
presentazione dell’istanza di rimborso (Circ. 9/2012)
sono esclusi ex art. 17 bis c. 4
gli atti aventi ad oggetto il recupero degli aiuti di Stato
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LEGITTIMAZIONE PASSIVA AGENZIA
 Il presupposto normativo concernente
l’Agenzia dell’entrate quale emittente
dell’atto
contestato
implica,
necessariamente, che essa sia anche
legittimata passiva nel processo
 l’atto non è mediabile se l’Agenzia non è
legittimata passivamente
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CARTELLA DI PAGAMENTO
CONTESTAZIONE SOLO VIZI PROPRI CARTELLA
(per attività non svolta dall’Agenzia)
NO MEDIAZIONE
CONTESTAZIONE VIZI DEL RUOLO
SI MEDIAZIONE
 CONTESTAZIONI VIZI RUOLO E CARTELLA
MEDIAZIONE SU RUOLO
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DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLA
CONTROVERSIA
Valgono i criteri generali dell’art. 12, comma 5, DLGS 546/92:
atto che contiene più tributi: totale delle imposte che hanno formato
oggetto di contestazione
 istanza cumulativa avverso una pluralità di atti: il valore della lite va
determinato con riferimento a ciascun atto contestato con l’istanza
cumulativa
accertamento minor perdita d’impresa: valore della controversia è
dato dall’imposta “virtuale” calcolata applicando le aliquote vigenti per
l’anno di imposta accertato sulla differenza tra la perdita dichiarata e
la minor perdita accertata.
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L’ISTANZA DI MEDIAZIONE
 anticipa i contenuti del ricorso, del quale deve
contenere gli stessi elementi (art. 18, comma 2,
DLGS 546/92)
 è notificata all’Ufficio che ha emesso l’atto a pena
di inammissibilità:


entro 60 gg. dalla data di notificazione dell’atto
nel caso di rifiuto tacito del rimborso, dopo il 90^
giorno dalla presentazione della domanda di
rimborso e fino a quando il diritto alla restituzione
non è prescritto
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CONTENUTO DELL’ISTANZA
In aggiunta al contenuto del ricorso, l’istanza può
contenere:
 richiesta di sospensione amministrativa degli
effetti dell’atto
 motivata proposta di mediazione completa della
rideterminazione dell’ammontare della pretesa
All’istanza vanno uniti gli stessi documenti che si
depositeranno nell’eventuale giudizio
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IMPOSTA DI BOLLO
E CONTRIBUTO UNIFICATO
L’istanza e gli atti prodotti nell’ambito del procedimento
di mediazione ( tra i quali anche la procura alle liti e a
mediare) sono esenti da imposta di bollo
(Circolare n. 70/E del 2002 – Risoluzione n. 13/E del 2011)
Il contributo unificato risulta dovuto soltanto
nell’ipotesi in cui il contribuente - non avendo ottenuto il
richiesto annullamento dell’atto o non avendo concluso la
mediazione - depositi il ricorso presso la segreteria
della CTP
(Circolare n. 1/DF del 2011)
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EFFETTI DELL’ISTANZA
Effetti sostanziali
Interruzione del decorso dei termini di decadenza o
prescrizione (effetto ricondotto al momento della
notifica del ricorso)
Effetti processuali
la notificazione dell’istanza equivale alla notificazione
del ricorso – “chiamata in giudizio”
la notificazione dell’istanza rileva ai fini del calcolo del
termine per la “costituzione in giudizio”
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60 gg
notifica accoglimento
parziale o diniego
ENTRO 90 GG
90 gg
(tempo massimo)
30 gg
COSTITUZIONE GIUDIZIO AGENZIA ENTRATE
COSTITUZIONE IN GIUSIZIO CONTRIBUENTE
CONCLUSIONE FASE AMMINISTRATIVA
NOTIFICA ISTANZA RECLAMO / RICORSO
NOTIFICA ATTO IMPOSITIVO
DECORRENZA DEI TERMINI
timeline
30 gg
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NOTIFICA ISTANZA RECLAMO / RICORSO
NOTIFICA ATTO IMPOSITIVO
notifica accoglimento
parziale o diniego
ENTRO 90 GG
60 gg
30 gg
90 gg
COSTITUZIONE GIUDIZIO AGENZIA ENTRATE
COSTITUZIONE IN GIUSIZIO CONTRIBUENTE
DECORRENZA DEI TERMINI
30 gg
(tempo massimo)
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ESAME PRELIMINARE:
INAMMISSIBILITÀ DELL’ISTANZA
L’istanza è inammissibile in caso di:
1. presentazione oltre il termine di decadenza
2. carenza di elementi che consentano di riferirla al
ricorrente (mancanza della sottoscrizione, carenza di
legittimazione del difensore)
3. carenza di elementi che consentano di ricostruirne il
contenuto minimo indispensabile (mancanza o insufficienza
assoluta dei motivi o dell’oggetto)
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segue… ESAME PRELIMINARE:
IMPROPONIBILITÀ DELL’ISTANZA
 E’ improponibile l’istanza di mediazione
proposta al di fuori dei casi espressamente
previsti dalla legge
In tali ipotesi il termine di 30 gg. per la
costituzione in giudizio del ricorrente decorre
dalla data di notificazione dell’impugnazione
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ESITI
 Accoglimento dell’istanza (annullamento atto)
 Mediazione (eventualmente a seguito di
contraddittorio) con riduzione delle sanzioni
al 40% ex art. 48 DLGS 546/92
 Proposta di mediazione al solo fine di consentire
la riduzione delle sanzioni
 Rigetto dell’istanza
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L’ACCORDO DI MEDIAZIONE
L’accordo:
 deve contenere l’indicazione specifica degli importi
rideterminati (tributo, interessi, sanzioni) e le modalità di
versamento (compresa eventuale rateizzazione)
 si conclude con la sottoscrizione delle parti
 contestualmente
 in momenti diversi
Dalla conclusione dell’accordo, decorre il termine di 20
giorni per effettuare il pagamento
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PERFEZIONAMENTO DELLA
MEDIAZIONE
Mediazione su atto impositivo
 versamento in un’unica soluzione o – se in
forma rateale (8 rate trimestrali) – versamento
della prima rata
 mediante F24 per la totalità degli atti, con
possibilità di compensazione (i codici tributo
sono stati istituiti con Ris. n. 37/E del 19 aprile
2012)
Mediazione su istanza di rimborso
 Conclusione dell’accordo
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IN CASO DI MANCATO
PERFEZIONAMENTO
 L’atto impositivo originario continua a
produrre effetti
 Il contribuente può:
costituirsi in giudizio
oppure
rinunciare a proseguire il contenzioso  l’atto
impositivo originario diventa definitivo
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EFFETTI IN CASO DI MANCATO
PAGAMENTO DELLE RATE
Mancato pagamento di una rata successiva alla prima:
 decadenza dal beneficio della rateazione
 iscrizione a ruolo dell’importo residuo e sanzione pari
al 60% delle somme ancora dovute
 Errore o lieve ritardo o minime irregolarità  il
pagamento può essere considerato valido (cfr. circolare del
24 ottobre 2011, n. 48/E, punto 14)
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DINIEGO DELL’ISTANZA
In caso di:
 Inammissibilità dell’istanza
 Assenza dei presupposti per annullare
l’atto o per concludere la mediazione
Non è un atto impugnabile, così come tutti
gli atti del procedimento di mediazione
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PROCESSO
Il processo è regolato dal DLGS 546/92 con
un’unica eccezione:
 nelle controversie per le quali trova applicazione
l’art. 17-bis DLGS 546/92, è esclusa la
conciliazione giudiziale di cui all’art. 48
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CONDANNA AGGRAVATA AL
PAGAMENTO DELLE SPESE
Il Giudice:
 condanna la parte soccombente a rimborsare, in
aggiunta alle spese del giudizio, le spese del
procedimento di mediazione, normativamente
quantificate in ragione del 50% delle spese di
giudizio
 può compensare le spese di lite solo se ricorrono
giusti motivi che hanno indotto la parte
soccombente a non accogliere la proposta di
mediazione
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Relazione della dott. Claudia Crevatin sul tema "La mediazione