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L’ASSICURAZIONE RC AUTO
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L’ASSICURAZIONE RC AUTO
Cosa è l’RC Auto?
L’assicurazione RC Auto copre i rischi
economici derivanti dalla responsabilità
civile per i danni causati a terzi dalla
circolazione di un veicolo a motore.
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L’ASSICURAZIONE RC AUTO
Obbligo di assicurazione
Poiché è possibile che il responsabile
non sia in grado di fare fronte con il
proprio patrimonio all’obbligo di
risarcimento, il legislatore, dal 1969, ha
imposto come obbligatoria l’RC Auto.
La legge prevede il corrispondente
obbligo, per le compagnie
di assicurazione, di stipulare le polizze
RC Auto con chiunque lo richieda,
senza possibilità di rifiutarsi.
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Chi è obbligato all’assicurazione?
- Conducente
- Proprietario
- Locatario in leasing
- Acquirente con patto di riscatto
- Usufruttuario
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Contenuto della polizza
Obbligatorio:
- copertura della responsabilità civile per un massimale di:
€ 2,5 milioni per sinistro con danni alle persone;
€ 500.000 per sinistro con soli danni alle cose.
Il massimale è la cifra massima che l’assicurazione pagherà ai danneggiati.
La legge prevede che i massimali siano raddoppiati dall’11 giugno 2011.
Facoltativo:
-
massimale superiore al minimo di legge;
furto;
incendio;
atti vandalici;
eventi atmosferici;
danni al conducente responsabile.
Queste coperture assicurative comportano il pagamento di una tariffa
supplementare.
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La scelta della compagnia
Dipende da vari fattori, ma ovviamente la tariffa
applicata (il “premio”) è spesso l’elemento decisivo.
Il “premio” è determinato da:
il modello e le dotazioni della vettura,
il luogo di residenza, l’età e la professione
dell’assicurato, il numero di sinistri causati in
passato, ecc.
Per ottenere un preventivo si possono contattare
le agenzie di assicurazione o accedere ai siti
web delle compagnie.
E’ possibile confrontare i costi delle polizze anche
su www.sviluppoeconomico.gov.it
o su www.movimentoconsumatori.it.
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Bonus/malus
E’ la formula tariffaria più diffusa e premia gli automobilisti più
disciplinati: a ogni scadenza annuale il premio viene calcolato
secondo una “classe di merito”.
Sono previste 18 classi di merito.
La classe di ingresso per i nuovi assicurati è la 14: ogni anno
senza avere causato sinistri si sale di una classe (bonus) fino
alla 1, con conseguente diminuzione del premio da pagare.
Nel caso si siano provocati incidenti, si scende di due classi
(malus) con conseguente aumento del costo annuale della polizza.
In caso di concorso di colpa, l’aggravamento della classe di
merito potrà riguardare solo il responsabile “principale” (quota
di responsabilità superiore al 50% o comunque superiore a quella degli
altri automobilisti coinvolti).
In caso di concorso paritario non c’è un peggioramento della classe di
merito.
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Classe di merito contrattuale e Classe CU
Ogni impresa assicuratrice ha un proprio meccanismo di calcolo
del bonus/malus e di assegnazione delle classi di merito, dette
anche “classi di merito contrattuali”.
Per rendere confrontabili le proposte delle diverse compagnie,
l’ISVAP ha elaborato una tabella di Conversione
Universale (CU), uniforme per tutto il settore assicurativo.
Ogni impresa deve indicare, oltre alle proprie classi di merito
contrattuali anche la classe CU di assegnazione, sia nel
contratto di assicurazione sia nell’attestato di rischio.
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Il bonus familiare
Le imprese di assicurazione hanno l’obbligo di applicare la medesima classe
di merito assegnata al veicolo già assicurato, anche alla polizza relativa a un
ulteriore veicolo acquistato dal proprietario o da un componente stabile del suo
nucleo familiare (neopatentati inclusi).
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Attestato di rischio
E’ il documento con cui la compagnia di assicurazione attesta:
- la storia dei sinistri degli ultimi 5 anni;
- la classe di merito di provenienza e quella successiva;
- la classe di merito CU.
In caso di cambio di compagnia, occorre presentare l’attestato
di rischio al nuovo assicuratore.
Per stimolare la concorrenza e per facilitare la scelta
dell’assicurato di cambiare compagnia, quest’ultima ha
l’obbligo di inviare l’attestato di rischio al domicilio del
cliente almeno 30 giorni prima della scadenza.
Il periodo di validità dell’attestato di rischio è stato esteso da
un anno a cinque anni, in caso di cessazione del rischio
assicurato – vendita, rottamazione o furto del veicolo senza
sua immediata sostituzione - sarà possibile, entro cinque anni,
stipulare una nuova polizza mantenendo la propria classe
di merito.
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Scadenza e rinnovo
La polizza assicurativa ha di regola durata annuale,
indipendentemente dalla rateizzazione del versamento
del premio.
Normalmente il contratto contiene una clausola di
tacito rinnovo.
La disdetta deve essere comunicata dall’assicurato alla
compagnia entro il termine di preavviso indicato
nella polizza con raccomandata a.r. o con fax.
Nel caso in cui la compagnia comunichi un aumento
del premio superiore al tasso di inflazione
programmato, la disdetta può essere inviata in
qualunque momento, fino al giorno di scadenza della
polizza.
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Il periodo di “comporto”
Il rinnovo implica l’obbligo di pagare il premio all’assicuratore.
Tuttavia, è previsto un periodo di “comporto”: se l’assicurato non paga alla scadenza,
la copertura rimane efficace ancora per 15 giorni. Scaduto questo termine, la
copertura resta sospesa fino alle ore 24 del giorno del pagamento.
Il termine di comporto non si applica se l’assicurato ha dato disdetta oppure se il
contratto non prevede il tacito rinnovo.
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Quando la polizza non opera: la “rivalsa”
In alcuni casi, che devono essere indicati nel contratto, la
copertura assicurativa è esclusa. L’assicuratore dovrà
comunque risarcire i danneggiati, ma ha poi il diritto di
agire in rivalsa verso l’assicurato.
Casi più ricorrenti di rivalsa:
- guida senza patente o con patente scaduta, revocata o
sospesa;
- guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di stupefacenti;
- guida da parte di persona non appartenente alla tipologia
autorizzata;
- trasporto irregolare di persone o di cose.
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Rinuncia alla “rivalsa”
La rivalsa può essere totale o parziale secondo i casi, in base a quanto previsto dal contratto.
Il contratto peraltro può prevedere apposite clausole di rinuncia alla rivalsa (totale o
parziale) da parte dell’assicuratore, di norma verso pagamento di maggiorazione del premio.
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Vendita del veicolo assicurato
In caso di vendita del veicolo, si può scegliere tra
diverse soluzioni:
- cedere la garanzia al nuovo proprietario: basta
comunicare i suoi dati anagrafici alla compagnia di
assicurazione;
- trasferire la garanzia a un veicolo di nuovo acquisto
(proprio o di un familiare convivente), mantenendo la
stessa classe di merito;
- ottenere il rimborso del premio relativo al periodo
di copertura non utilizzato.
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Il risarcimento diretto
E’ la nuova procedura introdotta per i sinistri
avvenuti a partire dal 1 febbraio 2007.
Il danneggiato dovrà richiedere il
risarcimento dei danni subiti alla propria
compagnia di assicurazione, anziché a
quella del responsabile del sinistro.
La richiesta di risarcimento dei danni deve
essere consegnata a mano alla propria
compagnia oppure inviata mediante:
- raccomandata a.r.;
- telegramma o telefax;
- posta elettronica.
L’invio per posta elettronica può però essere
escluso dal contratto.
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Il risarcimento diretto: quando si applica
La procedura è applicabile quando:
- il sinistro è accaduto in Italia fra veicoli immatricolati in Italia;
- i veicoli sono assicurati con imprese italiane oppure con imprese
straniere stabilite in Italia e che abbiano aderito al sistema di
risarcimento diretto;
- nel sinistro non siano coinvolti più di due veicoli;
- nel caso sia coinvolto un ciclomotore, questo sia dotato della targa di
nuovo tipo;
- non ci sia responsabilità di terzi;
- le lesioni al conducente risultino contenute fino al 9% di invalidità
permanente biologica (non c’è limite per i danni subiti dai passeggeri).
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Il risarcimento diretto: risposta dell’assicuratore
L’assicuratore deve formulare l’offerta per la definizione del sinistro
(o comunicare i motivi di rifiuto):
- entro 60 giorni per danni a cose (ridotti a 30 se il Modulo CAI
allegato è a firma congiunta);
- entro 90 giorni per le lesioni del conducente.
I termini si dimezzano se le parti hanno sottoscritto congiuntamente
il modulo di constatazione amichevole.
Se l’offerta viene accettata, la compagnia deve procedere al pagamento
entro i 15 giorni successivi.
Se la compagnia rispetta i tempi prescritti dalla legge, non sarà tenuta a
rimborsare le eventuali spese sostenute per l’assistenza legale.
In caso non si raggiunga l’accordo con la propria compagnia, si potrà
agire in giudizio.
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Il risarcimento del danno: la procedura ordinaria
Nei casi in cui non sia applicabile il risarcimento diretto, si dovrà inoltrare la richiesta di
risarcimento e contestuale messa in mora, alla compagnia di assicurazione del responsabile del
sinistro, mediante lettera raccomandata a.r.
E’ sempre consigliabile compilare e allegare il modello di constatazione amichevole.
La raccomandata deve anche indicare che il mezzo danneggiato viene messo a disposizione per la
perizia per almeno 8 giorni lavorativi, decorrenti dal ricevimento della raccomandata. Nel frattempo
potrà comunque iniziare la riparazione del mezzo.
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La procedura ordinaria: risposta dell’assicuratore
L’assicuratore deve inviare al danneggiato una congrua offerta o
comunicare i motivi per cui non intende formularla entro:
- 60 giorni per i danni a cose;
- 90 giorni per le lesioni personali.
Scaduti i termini senza che sia raggiunto un accordo, si potrà procedere
in giudizio nei confronti della compagnia di assicurazione del responsabile
del sinistro.
Le persone trasportate che abbiano subito danni, devono fare
richiesta di risarcimento alla compagnia di assicurazione del veicolo
su cui si trovava a bordo al momento del sinistro.
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Sinistri catastrofali
Sono così definiti quei maxi incidenti in cui diventa
difficile individuare la responsabilità dei
singoli conducenti. Molte compagnie hanno
aderito ad un accordo per cui l’assicurazione si
impegna a risarcire entro il limite di € 1.500.000
per ogni veicolo assicurato:
- i danni del proprio assicurato nella misura in cui non
ne sia responsabile;
- i danni delle persone trasportate;
- i danni delle persone urtate dal veicolo assicurato
(se non trasportate su altri veicoli a motore).
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Incidente con veicolo immatricolato all’estero
Se l'incidente è avvenuto in Italia la richiesta di risarcimento deve essere
inviata a: UCI – Ufficio Centrale Italiano, Corso Sempione 39 - 20145 Milano
che, successivamente, comunicherà il nominativo della società incaricata di
liquidare il danno.
Se l'incidente è avvenuto all'estero la richiesta di risarcimento deve essere
inviata direttamente al responsabile e alla compagnia assicuratrice estera.
In questo caso, se il sinistro è avvenuto in un Paese del sistema Carta Verde,
la pratica può essere trattata con una mandataria in Italia della compagnia
estera.
Per ulteriori informazioni: www.ucimi.it o www.isvap.it.
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Il Fondo di garanzia per le vittime della strada
Quando non è possibile individuare una compagnia assicuratrice come
controparte per:
- sinistri causati da veicoli non identificati;
- sinistri causati da veicoli non assicurati;
- sinistri causati da veicoli assicurati con imprese poste in "liquidazione
coatta amministrativa“;
- sinistri causati dal ladro alla guida;
interviene il Fondo di Garanzia per le vittime della strada (nei limiti dei
massimali minimi previsti dalla legge). Per attivare il Fondo di garanzia, occorre
inviare la richiesta di risarcimento a:
CONSAP S.p.A. - Servizio Fondo di garanzia per le vittime della strada,
via Yser, 14 - 00198 Roma
e all‘impresa designata per il territorio in cui è avvenuto il sinistro, reperibile
nell’elenco consultabile nel sito della CONSAP - www.consap.it.
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La conciliazione
Se la procedura di risarcimento non si è conclusa
in modo soddisfacente, in alternativa al ricorso
alla giustizia ordinaria, è possibile accedere alla
Conciliazione paritetica, prevista dal protocollo tra
ANIA (Associazione Nazionale Imprese Assicuratrici)
e le principali associazioni dei consumatori.
A condizione che:
- la richiesta di risarcimento non sia superiore a € 15.000;
- sia già stato presentato un reclamo senza risultato.
Per l’elenco delle compagnie di assicurazione aderenti: www.ania.it
Anche la compagnia UNIPOL, ha sottoscritto autonomamente un
protocollo di conciliazione con le associazioni dei consumatori.
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E per finire… quanto ne sai sull’RC Auto?
- Sai cosa si intende per assicurazione RC Auto?
- Sapevi che assicurarsi per l’RC Auto è obbligatorio?
- Prima di scegliere una compagnia assicuratrice hai la possibilità di confrontare le
diverse offerte. Sai a chi ti devi rivolgere?
- Risarcimento diretto e procedura ordinaria. Conosci i casi in cui ti puoi servire dell’una
o dell’altra possibilità?
- Il fondo di garanzia per le vittime della strada. A cosa serve?
- La conciliazione paritetica. Cosa è? Sai quando la puoi richiedere?
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ASSICURAZIONE RC AUTO. INFORMATI È MEGLIO!
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