Perché siamo molto
preoccupate sul futuro
prossimo della nostra
scuola?
- IL PARLAMENTO APPROVA LA LEGGE 133
ART. 64:
ART.15 :
contenente
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA
COSTO DEI LIBRI DI TESTO
- IL PARLAMENTO APPROVA LA LEGGE 169
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° settembre 2008, n.137, recante
disposizioni urgenti in materia di istruzione e università
- IL MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE PRODUCE :
IL PIANO PROGRAMMATICO (45 gg) e
LE NORME PER L A RIORGANIZZAZIONE DELLA
RETE SCOLASTICA E L’UTILIZZO DELLE RISORSE
UMANE DELLA SCUOLA (12 mesi)
(non ancora applicativi )
- LA CAMERA APPROVA
LA MOZIONE COTA - APREA
COSA DICONO
L’ART.64 e 15 della
LEGGE 33 ?
Legge 133
ART. 64: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE
SCOLASTICA
1. Ai fini di una migliore qualificazione dei servizi
scolastici e di una piena valorizzazione professionale
del personale docente, a decorrere dall'anno
scolastico 2009/2010, sono adottati interventi e
misure volti ad incrementare, gradualmente, di un
punto il rapporto alunni/docente, da realizzare
comunque entro l‘anno scolastico 2011/2012, per un
accostamento di tale rapporto ai relativi standard europei
tenendo anche conto delle necessità relative agli alunni
diversamente abili.
2. Si procede, altresì, alla revisione dei criteri e dei
parametri previsti per la definizione delle dotazioni
organiche del personale amministrativo, tecnico ed
ausiliario (ATA), in modo da conseguire, nel
triennio 2009-2011 una riduzione complessiva del 17
per cento della consistenza numerica della dotazione
organica determinata per l'anno scolastico 2007/2008
Più
alunni/e
per classe
17% di
Riduzione
del personale
ATA
Legge 133
ART. 64: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE
SCOLASTICA
Comma 4. Per
l'attuazione del piano di cui al comma 3, con uno o
più regolamenti da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto ed in modo da assicurare comunque la
puntuale attuazione del piano di cui al comma 3, in relazione agli
interventi annuali ivi previsti, …, anche modificando le disposizioni
legislative vigenti, si provvede ad una revisione dell'attuale assetto
ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico, attenendosi
ai seguenti criteri:
a) Razionalizzazione e accorpamento delle classi di
concorso, per una maggiore flessibilità nell’impiego dei
docenti;
b) ridefinizione dei curricoli vigenti nei diversi
ordini di scuola anche attraverso la razionalizzazione
dei piani di studio e dei relativi quadri orari, con
particolare riferimento agli istituti tecnici e professionali;
c) revisione dei criteri vigenti in materia di
formazione delle classi;
Ridefinizione dei
curricoli
Cambiamento
dei piani di studio e
quadri orari
Revisione criteri
formazione delle
classi
Legge 133
ART. 64: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE
SCOLASTICA
d) rimodulazione dell'attuale
organizzazione didattica della scuola
primaria ivi compresa la formazione
professionale per il personale docente
interessato ai processi di innovazione
ordinamentale senza oneri aggiuntivi a
carico della finanza pubblica;
Modifica
organizzazione
scuola primaria
e) revisione dei criteri e dei parametri
vigenti per la determinazione della
consistenza complessiva
degli organici del personale docente ed
ATA, finalizzata ad una razionalizzazione
degli stessi;
Riduzione del
personale
docente e ATA
Legge 133
ART. 64: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE
SCOLASTICA
Comma 4:
f) ridefinizione dell’assetto organizzativodidattico dei centri di istruzione per gli
adulti, ivi compresi i corsi serali, previsto
dalle vigenti normative;
f-bis) definizione di criteri, tempi e modalità
per la determinazione e articolazione
dell'azione di ridimensionamento della
rete scolastica prevedendo, nell'ambito
delle risorse disponibili a legislazione
vigente l'attivazione di servizi qualificati per
la migliore fruizione dell'offerta formativa
revisione delle
scuole per
adulti
riduzione dei
plessi
scolastici
Legge 133
ART. 64: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE
SCOLASTICA
6. Fermo restando il disposto di cui
all'articolo 2, commi 411 e 412, della legge
24 dicembre 2007, n. 244,
( ndr: euro 535 milioni per l’anno 2008,
euro 897 milioni per l’anno 2009,
euro 1.218 milioni per l’anno 2010 ed
euro 1.432 milioni a decorrere dal 2011)
dall'attuazione dei commi 1, 2, 3, e
4 del presente articolo devono
derivare per il bilancio dello
Stato economie lorde di spesa,
non inferiori:
a 456 milioni di euro nel 2009,
a 1.650 milioni di euro nel 2010,
a 2.538 milioni di euro nel 2011 e
a 3.188 milioni di euro a decorrere
dal 2012
Taglio
di 7,832
miliardi +
4,082
miliardi
finanziaria
2007
sui 41 miliardi
del bilancio 2008
1.
2.
3.
4.
” . A partire dall'anno scolastico 2008-2009, …… i
competenti organi individuano preferibilmente
i libri di testo disponibili, in tutto o in parte,
nella rete internet. Gli studenti accedono ai
testi disponibili tramite internet, gratuitamente
o dietro pagamento a seconda dei casi previsti
dalla normativa vigente.
A partire dall'anno scolastico 2011-2012, il
collegio dei docenti adotta esclusivamente libri
utilizzabili nelle versioni on line scaricabili da
internet o mista. Sono fatte salve le
disposizioni relative all'adozione di strumenti
didattici per i soggetti diversamente abili.”
Comma 3.: ……Con decreto di natura non
regolamentare del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, sono determinati:
a) le caratteristiche tecniche dei libri di testo ….
b) le caratteristiche tecnologiche dei libri di testo
nelle versioni on line e mista;
c) il prezzo dei libri di testo della scuola
primaria e i tetti di spesa dell'intera dotazione
libraria per ciascun anno della scuola secondaria di
I e II grado, nel rispetto dei diritti patrimoniali
dell'autore e dell'editore.
Comma 4: Le Università e le Istituzioni dell'alta
formazione artistica, musicale e coreutica, nel
rispetto della propria autonomia, adottano
linee di indirizzo ispirate ai principi di cui ai
commi 1, 2 e 3
ART. 15:
COSTO DEI LIBRI DI TESTO
Dal 2011-12
libri di testo
solo on-line
Gratis o a pagamento
da stampare
e rilegare in
proprio
Per l’attuazione di quanto è
contenuto in questo provvedimento
sono necessari:
• la legge 169 /08 (legge Gelmini)
• il Piano Programmatico.
( Il 4 settembre 2008 è stato approvato )
• una serie di regolamenti .
( Sono già pronte le bozze)
LA SCUOLA DELL’INFANZIA
La legge 169 non dice niente…
Leggiamo i Regolamenti
regolamento
ART.2 – SCUOLA DELL’INFANZIA•
•
•
•
LA SCUOLA DELL’INFANZIA accoglie
bambini di età compresa tra i 3ei 5 anni
compiuti entro il 31 dicembre dell’anno
scolastico di riferimento.
2. Su richiesta delle famiglie sono
iscritti alla scuola dell’infanzia le
bambine e i bambini che compiono tre
anni di età entro il 30 aprile dell’anno
scolastico di riferimento. Ai fini di
garantire qualità pedagogica, flessibilità
e specificità dell’offerta educativa in
coerenza con la particolare fascia di età
interessata, l’inserimento dei bambini
ammessi alla frequenza anticipata è
disposto alle seguenti condizioni:
a) disponibilità dei posti,
b) accertamento dell’avvenuto
esaurimento di eventuali liste di attesa,
•
c) disponibilità di locali e dotazioni
idonei sotto il profilo dell’agibilità e
funzionalità, tali da rispondere alle
diverse esigenze dei bambini di età
inferiore a tre anni.
Scuola
infanzia:
reintrodotto
l’anticipo se
posti disponibili,
strutture
adeguate
regolamento
ART.2 – SCUOLA DELL’INFANZIA3. Sempre al fine di corrispondere alle esigenze delle famiglie è prevista la
possibilità, previo accordo con gli Enti locali, di proseguire nelle iniziative e
negli interventi relativi all’attivazione delle “sezioni primavera”, di cui
all’articolo 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, stabilendo
gli opportuni coordinamenti con l’istituto degli anticipi.
…
5. L’orario di funzionamento, come previsto dal piano programmatico, in data
4 settembre 2008, resta disciplinato dall’art. 104 del decreto legislativo 16
aprile 1994, n. 297 e dall’art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 59 del
2004. L’orario tipo di funzionamento della scuola dell’infanzia è
confermato in 40 ore settimanali, con possibilità di estensione fino a 50
ore. Si conferma altresì la possibilità, prevista dalle norme vigenti, che
le famiglie chiedano un tempo scuola ridotto, limitato alla sola fascia del
mattino, per complessive 25 ore settimanali. Tali orari sono comprensivi
della quota riservata alle Regioni, alle istituzioni scolastiche autonome e
all’insegnamento della religione cattolica in conformità all’Accordo che
apporta modifiche al Concordato lateranense e relativo Protocollo
addizionale, reso esecutivo con legge 25 marzo 1985, n. 121, ed alle
conseguenti intese. Le istituzioni scolastiche organizzano le attività
educative per la scuola dell’infanzia con l’inserimento dei bambini in
sezioni distinte a seconda dei modelli orario scelti dalle famiglie.
Scuola
infanzia:
sezioni
primavera,
Orario
40/50,
25 ore.
Sezioni
distinte
regolamento
ART.2 – SCUOLA DELL’INFANZIA6. Le sezioni nella scuola
dell’infanzia con un numero di
iscritti inferiore a quello previsto
in via ordinaria, site in comuni
montani, in piccole isole e in
piccoli comuni, appartenenti a
comunità prive di strutture
educative per la prima infanzia,
possono accogliere piccoli
gruppi di bambini di età
compresa tra i due e i tre anni.
L’inserimento di tali bambini
avviene sulla base di progetti
attivati d’intesa e in collaborazione
tra istituzioni scolastiche e i comuni
interessati e non può dar luogo a
sdoppiamenti di sezioni.
sezioni infanzia
in montagna,
piccoli comuni
inseriscono
anche
bambini/e
24 mesi
regolamento
ART.11– SCUOLA DELL’INFANZIA-
Formazioni delle classi
Le sezioni dovranno
essere costituite con
non meno di 18 alunni e
non più di 26
Gli alunni in esubero
vengono distribuiti
nelle sezioni senza
disabili fino a un
massimo di 29 alunni.
Per il prossimo anno
rimangono confermati i
limiti massimi previsti
dal D.M 331 /1998
La Legge 169 e il Regolamenti
LA SCUOLA PRIMARIA
Testo della legge n. 169/08
Art. 1- CITTADINANZA E COSTITUZIONE
1. A decorrere dall'inizio dell'anno scolastico
2008/2009, oltre ad una sperimentazione
nazionale, ai sensi dell'articolo 11 del decreto
del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999,
n. 275, sono attivate azioni di sensibilizzazione
e di formazione del personale finalizzate
all'acquisizione nel primo e nel secondo
ciclo di istruzione delle conoscenze e delle
competenze relative a «Cittadinanza e
Costituzione», nell'ambito delle aree
storicogeografica e storico-sociale e del
monte ore complessivo previsto per le
stesse. Iniziative analoghe sono avviate nella
scuola dell'infanzia.
1-bis. Al fine di promuovere la conoscenza
del pluralismo istituzionale, definito dalla
Carta costituzionale, sono altresì attivate
iniziative per lo studio degli statuti
regionali delle regioni ad autonomia
ordinaria e speciale.
2. All'attuazione del presente articolo si
provvede entro i limiti delle risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente.
Nelle ore di storia e
geografia va inserito
lo studio di
“CITTADINANZA E
COSTITUZIONE” e
lo studio degli
STATUTI
REGIONALI
delle regioni.
LEGGE N. 169/08
ART. 2- VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO
2. A decorrere dall'anno scolastico 2008/2009,
la valutazione del comportamento è effettuata
mediante l'attribuzione di un voto numerico
espresso in decimi.
E’ istituito
il voto
in condotta in
decimi numerici
Legge 169/08
ART. 3: - VALUTAZIONE DEL RENDIMENTO SCOLASTICO
DEGLI STUDENTI.
1. Dall’anno scolastico 2008/2009 nella
scuola primaria la valutazione periodica
ed annuale degli apprendimenti degli
alunni
e
la
certficazione
delle
competenze da essi acquisite sono
effettuate mediante l’attribuzione di voti
numerici espressi in decimi e illustrate
con giudizio analitico sul livello globale
di maturazione raggiunto dall’alunno.
5. Con regolamento emanato ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, su proposta del
MIUR, si provvede al coordinamento delle
norme vigenti per la valutazione degli
studenti tenendo conto anche dei
disturbi specifici di apprendimento e
della disabilità degli alunni e sono
stabilite eventuali ulteriori modalita'
applicative del presente articolo.
Si passa dall’attuale
sistema che prevede 4
livelli positivi
(Ottimo, distinto,
buono, sufficiente)
ed 1 negativo
(non sufficiente)
a un sistema che ha 5
livelli positivi e 5 livelli
negativi.
Testo della legge n. 169/08
ART. 4. INSEGNANTE UNICO NELLA SCUOLA PRIMARIA
. Nell'ambito degli obiettivi di contenimento
razionalizzazione di cui all'articolo 64 del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, ….. e' ulteriormente previsto
che le istituzioni scolastiche della scuola primaria
costituiscono classi affidate ad un unico insegnante
e funzionanti con orario di ventiquattro ore
settimanali.
Nei regolamenti si tiene comunque conto delle esigenze,
correlate alla domanda delle famiglie, di una piu' ampia
articolazione del tempo-scuola.
1
2. Con apposita sequenza contrattuale è definito il
trattamento economico dovuto all'insegnante unico della
scuola primaria, per le ore di insegnamento aggiuntive
rispetto all'orario d'obbligo di insegnamento stabilito
dalle vigenti disposizioni
contrattuali.
2-bis. …A seguito della predetta verifica per le finalità di
cui alla sequenza contrattuale prevista dal comma 2 del
presente articolo, si provvede,
per l'anno 2009, ove occorra e in via transitoria, a valere
sulle risorse del fondo d'istituto delle istituzioni
scolastiche …
2-ter. La disciplina prevista dal presente articolo
entra in vigore a partire dall'anno scolastico
2009/2010, relativamente alle prime classi del ciclo
scolastico.
Una maestra per classe.
24 ore settimanali.
Possibilità di aumentare il
tempo-scuola.
Straordinari pagati con
fondo di Istituto.
Prime classi del ciclo
scolastico.
Regolamento Art.4 – scuola primaria
Il tempo scuola della primaria è svolto ai sensi
dell’art. 4 del decreto legge 1° settembre 2008, n.
137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
ottobre 2008, n. 169, secondo il modello
dell’insegnante unico o prevalente che supera il
precedente assetto del modulo e delle
compresenze,
e
secondo
le
differenti
articolazioni dell’orario scolastico settimanale a
24, 27, sino a 30; è previsto altresì il modello
delle 40 ore corrispondente al tempo pieno.
Tali articolazioni riguardano a regime l’intero
percorso della scuola primaria e, per l’anno
scolastico 2009-2010, solo le classi prime,
tenendo conto delle specifiche richieste delle
famiglie.
Qualora il docente non sia in possesso degli
specifici titoli previsti per l’insegnamento della
lingua
inglese
e
dei
requisiti
per
l’insegnamento della religione cattolica, tali
insegnamenti sono svolti da altri docenti che ne
abbiano i titoli o i requisiti.
Modello
maestra unica o
prevalente.
Superamento del
modulo e delle
compresenze.
24 -27- 30 ore
40 ore
corrispondente
al Tempo pieno
Iniziano le classi
prime
Regolamento art.4 scuola primaria
4. Le classi successive alla prima funzionano,
dall’anno scolastico 2009-2010 e fino alla
graduale messa a regime del modello
previsto dal comma 3, secondo i seguenti
modelli orario:
a) 27 ore, corrispondenti all’orario di
insegnamento di cui all’articolo 7, comma 1,
del decreto legislativo, n. 59 del 2004, con
esclusione delle attività opzionali facoltative
di cui al comma 2 del medesimo articolo,
senza compresenze;
b) 30 ore comprensive delle attività opzionali
facoltative, corrispondente all’orario delle
attività di cui all’articolo 7, comma 2, del
decreto legislativo, n. 59 del 2004, senza
compresenze e nei limiti dell’organico
assegnato per l’a.s. 2008/2009;
c) 40 ore corrispondenti al modello di tempo
pieno, nei limiti dell’organico assegnato
per l’a.s. 2008/2009,senza compresenze.
Tutte le successive
classi saranno :
• A 27 ore senza
compresenze
• A 30 ore senza
compresenze
nei limiti dell’organico
2008/2009
• A 40 ore
corrispondente al tp
nei limiti dell’organico
2008/2009
Senza compresenze
Regolamento art.4 scuola primaria
6. La dotazione organica di istituto è
determinata sulla base del
fabbisogno del personale docente
necessario per soddisfare l’orario
delle attività didattiche;
relativamente alle classi funzionanti
secondo il modello previsto
dall’articolo 4 del decreto-legge 1°
settembre 2008, n. 137, convertito,
con modificazioni, dalla Legge 30
ottobre 2008, n. 169, la dotazione è
fissata in 27 ore settimanali. La
dotazione medesima tiene conto
altresì dell’integrazione degli alunni
disabili e del funzionamento delle
classi a tempo pieno secondo
l’articolazione prevista dal
successivo comma 7.
• L’organico
viene dato in
base al
numero di
ore
effettive di
scuola.
• E il tempo
pieno?
regolamento
art.4 scuola primaria
7. Le classi a tempo pieno secondo il
modello di cui al comma 3, sono
attivate a richiesta delle famiglie,
sulla base di specifico progetto
formativo integrato e delle
disponibilità di organico assegnate,
nonché in presenza delle
necessarie strutture e servizi. Per
la determinazione dell’organico di
dette classi è confermata
l’assegnazione di due docenti per
classe, eventualmente coadiuvati
da insegnanti di religione e di
inglese in possesso dei relativi
titoli o requisiti.
A livello nazionale rimane confermato
il numero dei posti attivati
complessivamente, a tal fine, per
l’anno scolastico 2008/2009.
Modello
Maestra unica
22 ore
+
18 ore
oppure
11 ore +
inglese +
Religione
Organico
bloccato
regolamento
art.4 scuola primaria
Le maggiori disponibilità di orario
derivanti dalla presenza di due
docenti per classe rispetto alle
40 ore del modello di tempo
pieno sono utilizzate per la
costituzione dell’organico
d’istituto.
Per il potenziamento quantitativo e
qualitativo del servizio del
tempo pieno sul territorio sono
attivati piani pluriennali sulla
base di intese con le
rappresentanze dei comuni,
precedute da un accordo quadro
con le autonomie locali in sede di
Conferenza Unificata.
Recupero
delle ore di
compresenza
per prolungamento
orario delle altre
classi.
In una classe potranno esserci
più insegnanti a copertura
dell’orario
Intese con i Comuni
per diffusione
tempo pieno !!!
8. Qualora non sia possibile
procedere alla aggregazione
delle ore disponibili nei plessi
della medesima istituzione
scolastica, sono costituiti posti
di insegnamento anche con
orario inferiore a quello
d’obbligo.
11. Sono organizzati, ai sensi
dell’articolo 64, comma 4,
lettera d), del decreto-legge n.
112 del 2008, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 133
del 2008, corsi di formazione
professionale per i docenti,
finalizzati all’adattamento al
nuovo modello organizzativo.
regolamento
art.4 scuola primaria
Contratti
a tempo ridotto
Per completamento dell'orarioposto i docenti della primaria
potranno essere utilizzati su
plessi scolastici diversi, anche di
diversa istituzione scolastica.
Corsi di formazione
sul nuovo modello
2. Il tempo pieno viene confermato nei limiti
dell’organico determinato per l’anno
scolastico 2008 – 2009. Possono disporsi
eventuali incrementi subordinatamente
ad una verifica preventiva da parte del
MIUR di concerto con il MEF, anche con le
modalità previste dal comma 6, della
sussistenza di economie aggiuntive
realizzate per effetto degli interventi
definiti con il regolamento concernente
la revisione dell’assetto ordinamentale,
organizzativo e didattico del primo ciclo
dell’istruzione, fermi restando gli
obiettivi finanziari di cui all’art. 64 della
legge 6 agosto 2008, n.133.
6. L’istituzione delle classi secondo i criteri ed
i parametri di cui ai commi da 1 a 5 è
effettuata nel limite delle dotazioni
organiche complessive di cui all’annuale
decreto del Ministro dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca e del
Ministro dell’Economia e delle Finanze
relativo alla determinazione delle
dotazioni organiche del personale docente.
regolamento riorganizzazione
ART.12–
SCUOLA PRIMARIA-
Il mantenimento delle
classi a 27, 30 o 40 ore
settimanali
dipenderà
dal numero di classi
attivate a 24 ore
settimanali
con il “maestro unico”.
regolamento riorganizzazione
ART.12– SCUOLA PRIMARIA
Formazioni delle classi
Le classi dovranno essere
costituite con non
meno di 15 alunni e non
più di 26,
elevabile fino a 27
qualora residuino resti.
Può essere aumentato del
10% il limite massimo e
ridotto del 10% il limite
minimo
regolamento
ART.5–
ORGANICI SCUOLA tutti gli ordini e
gradi•
•
1. Le classi iniziali di ciclo delle
scuole ed istituti di ogni ordine e
grado e le sezioni di scuola
dell’infanzia, sono costituite con
riferimento al numero complessivo
degli alunni iscritti.
Determinato il numero delle
predette classi e sezioni, il Dirigente
scolastico procede all’assegnazione
degli alunni alle stesse secondo le
diverse scelte effettuate, sulla
base dell’offerta formativa della
scuola e, comunque, nel limite delle
risorse assegnate.
Quanti bambini/e
sono iscritti?
Quante classi posso
formare ?
Quante docenti servono ?
Solo dopo aver ricevuto
i docenti,
nel limite delle risorse,
si assegnano i bambini/e
alle classi secondo la
scelta delle famiglie (??)
regolamento riorganizzazione
ART.12– SCUOLA PRIMARIA5. L’insegnamento della lingua inglese è
affidato ad insegnanti di classe della
scuola primaria specializzati. Gli
insegnanti attualmente non specializzati
sono obbligati a partecipare ad appositi
corsi triennali di formazione linguistica,
secondo le modalità definite dal relativo
piano di formazione. I docenti dopo il
primo anno di formazione, sono impiegati
preferibilmente nelle prime due classi della
scuola primaria e sono assistiti da
interventi periodici di formazione
linguistica e metodologica, anche col
supporto di strumenti e dotazioni
multimediali. Fino alla conclusione del
piano di formazione, e comunque fino
all’anno scolastico 2011/2012, sono
utilizzati, in caso di carenza di insegnanti
specializzati, insegnanti sempre di scuola
primaria specialisti esterni alle classi, per
l’intero orario settimanale di docenza
previsto dal vigente CCNL.
Lingua inglese
Insegnante specializzato
Obbligo formazione corso
triennale
Specialiste solo
fino all’a.s 2011/12
quindi verranno tagliati 11.200
posti delle insegnanti
specialiste.
Regolamento
art.7 classi con alunni in situazione di disabilità
1. Le dotazioni organiche complessive dei posti
di sostegno restano definite ai sensi dell’art. 2,
commi 413 e 414, della legge 27 dicembre
2007, n. 244. ……..
2. Le classi iniziali delle scuole ed istituti di ogni
ordine e grado, ivi comprese le sezioni di scuola
dell’infanzia, che accolgono alunni con disabilità
sono costituite, di norma, con non più di 20
alunni, purché sia esplicitata e motivata la
necessità di tale consistenza numerica, in rapporto
alle esigenze formative degli alunni disabili, e
purché il progetto articolato di integrazione
definisca espressamente le strategie e le
metodologie adottate dai docenti della classe,
dall'insegnante di sostegno, o da altro personale
operante nella scuola.
3. L’istituzione delle classi e delle sezioni secondo
i criteri ed i parametri di cui ai commi 1 e 2 è
effettuata nel limite delle dotazioni organiche
complessive stabilite con il decreto annuale del
Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca e del Ministro dell’Economia e delle
Finanze relativo alla determinazione delle
dotazioni organiche del personale docente. Le
classi e le sezioni delle scuole ed istituti di ogni
ordine e grado che accolgono alunni con disabilità
possono essere costituite con un numero
maggiore di alunni anche in deroga al limite
previsto dal comma 2.
• Organico insegnanti
di sostegno bloccato
94.000 posti NON di più
• Non più di 20
alunni/e per classe
• MA …in carenza di
organico le classi
possono essere
costituite anche da
più alunni/e
Ma la scuola primaria era così
disastrata?
• Livello IV elementare
• Indagine OCSE-PISA 2008 su 45 paesi:
punteggio medio 500
• Risultato Italia: 551 (7° posto)
• Distribuzione abbastanza omogenea fra le
macroaree geografiche (tutte sopra la media)
• Paese con differenza minore fra maschi e
femmine
• Miglioramento significativo sia nella capacità
di ricevere informazioni e trarne deduzioni,
sia nella capacità di integrare, interpretare,
valutare informazioni e concetti
La Legge 169 e il regolamento
LA SCUOLA SECONDARIA DI
PRIMO GRADO
Legge 169/08 e Scuola secondaria di primo grado (medie)
ART. 2 e 3: - Valutazione….
2. La votazione sul comportamento
degli studenti, attribuita
collegialmente dal consiglio
di classe, concorre alla valutazione
complessiva dello studente e
determina, se inferiore a
sei decimi, la non ammissione al
successivo anno di corso o all'esame
conclusivo del ciclo.
Ferma l'applicazione della presente
disposizione dall'inizio dell'anno
scolastico di cui al
comma 2, ……
Bocciati con una
insufficienza nel
comportamento
Bocciati con una
sola insufficienza
3: Nella scuola secondaria di
primo grado, sono ammessi alla
classe successiva, ovvero all'esame
di Stato a conclusione del ciclo, gli
studenti che hanno ottenuto, con
decisione assunta a maggioranza
dal consiglio di classe, un voto non
inferiore a sei decimi in ciascuna
disciplina o gruppo di discipline.
Regolamento
art.5 la scuola secondaria di primo grado
1. L’orario annuale obbligatorio delle lezioni
nella scuola secondaria di I grado è di
complessive 990 ore, corrispondente a 29 ore
settimanali, più 33 ore annuali da destinare ad
attività di approfondimento riferita agli
insegnamenti di materie letterarie.
Nel tempo prolungato il monte ore è
determinato mediamente in 36 ore settimanali,
elevabili fino a 40, comprensive delle ore
destinate agli insegnamenti e alle attività e al
tempo dedicato alla mensa. Gli orari di cui ai
periodi precedenti sono comprensivi della
quota riservata alle regioni, alle istituzioni
scolastiche autonome e all’insegnamento della
religione cattolica in conformità all’Accordo
modificativo del Concordato lateranense e
relativo Protocollo addizionale, reso esecutivo
con legge 25 marzo 1985, n. 121, ed alle
conseguenti intese.
29 ore
settimanali +
33 ore annuali
Il tempo prolungato
36 ore fino a 40
settimanali
compresa la mensa
Tutti comprensivi di ore
dedicate a:
•Religione cattolica
•Quota regioni
•Quota d’ istituto
regolamento
art.5 la scuola secondaria di primo grado
Con apposito decreto del
Ministro dell’istruzione,
dell’università e della
ricerca, avente natura non
regolamentare, si procede
alla definizione delle
classi di concorso e di
abilitazione secondo
criteri di flessibilità
nell’utilizzo del personale
anche al fine di
facilitarne l’impiego.
Accorpamento di
più materie in
un’unica classe di
consorso
(es: aggregazione di
matematicascienze con
tecnologia)
Regolamento la scuola secondaria di 1°grado
4. Le classi a “tempo prolungato” sono autorizzate nei
limiti della dotazione organica assegnata a ciascuna
provincia e tenendo conto delle esigenze formative
globalmente accertate, per un orario settimanale di
insegnamenti e attività di 36 ore. In via eccezionale,
può essere autorizzato un orario settimanale fino ad
un massimo di 40 ore solo in presenza di una richiesta
maggioritaria delle famiglie e in base a quanto previsto
al comma 5. Ulteriori incrementi di posti per le stesse
finalità sono attivati, in sede di definizione degli
organici, sulla base di economie realizzate, fermi
restando gli obiettivi finanziari di cui all’articolo 64 del
decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
T.prol.
a 36 ore
autorizzate
solo se nei
limiti organico
e per
esigenze
formative
5. Le classi funzionanti a “tempo prolungato” sono
ricondotte all’orario normale in mancanza di servizi e
accertate
strutture idonei a consentire lo svolgimento
obbligatorio di attività in fasce orarie pomeridiane e
( ?? )
nella impossibilità di garantire il funzionamento di un
corso intero a tempo prolungato.
Regolamento Quadri orari e classi di concorso
Tempo a 29 ore
Materia
Tempo prolungato 40 ore
N. ore settimanali
Materia
N. ore settimanali
Italiano, Storia e Geografia
9
Italiano, Storia e Geografia
Approfondimento in materie letterarie
1
Matematica e Scienze
9
Matematica e Scienze
6
Tecnologia
2
Tecnologia
2
Inglese
3
Inglese
3
Seconda lingua comunitaria
2
Seconda lingua comunitaria
2
Arte e immagine
2
Arte e immagine
2
Scienze motorie e sportive
2
Scienze motorie e sportive
2
Musica
2
2
Religione cattolica
1
Musica
2
Religione cattolica
1
Approfondimenti
Totale
Totale
15
40
30
11. A decorrere dall’anno scolastico 2009/2010, a richiesta delle famiglie e
compatibilmente con le disponibilità di organico e l’assenza di
esubero dei docenti della seconda lingua comunitaria, è introdotto
l’insegnamento dell’inglese potenziato anche utilizzando le 2 ore di
insegnamento della seconda lingua comunitaria o i margini di
autonomia previsti dal precedenti commi 6 e 9. Le predette ore sono
utilizzate anche per potenziare l’insegnamento della lingua italiana
per gli alunni
I TAGLI ANNO PER ANNO
Mozione Cota seduta n°66 del 14 ottobre
…la Convenzione internazionale dei diritti
dell'infanzia sancisce che tutti devono poter
contare su pari opportunità in materia di
accesso alla scuola, nonché di riuscita
scolastica e di orientamento;
la scuola italiana deve quindi essere in grado
di supportare una politica di
«discriminazione transitoria positiva»,
a favore dei minori immigrati, avente come
obiettivo la riduzione dei rischi di
esclusione;
Mozione Cota seduta n°66 del 14 ottobre
LA CAMERA …
IMPEGNA IL GOVERNO:
a rivedere IL SISTEMA DI ACCESSO DEGLI STUDENTI STRANIERI alla scuola di ogni
ordine e grado, favorendo il loro ingresso previo superamento di TEST E SPECIFICHE
PROVE DI VALUTAZIONE;
a istituire CLASSI DI INSERIMENTO che consentano agli studenti stranieri che non
superano le prove e i test sopra menzionati di frequentare corsi di apprendimento della
lingua italiana, propedeutiche all'ingresso degli studenti stranieri nelle classi permanenti;
a non consentire in ogni caso ingressi nelle classi ordinarie OLTRE IL 31 DICEMBRE di
ciascun anno, al fine di un razionale ed agevole inserimento degli studenti stranieri nelle
nostre scuole e a prevedere, altresì, una distribuzione degli stessi proporzionata al
numero complessivo degli alunni per classe, per favorirne la piena integrazione e
scongiurare il rischio della formazione di classi di soli alunni stranieri;
a favorire, all'interno delle predette classi di inserimento, L'ATTUAZIONE DI PERCORSI
MONODISCIPLINARI E INTERDISCIPLINARI, attraverso l'elaborazione di un
curricolo formativo essenziale, che tenga conto di progetti interculturali, nonché
dell'educazione alla legalità e alla cittadinanza:
a) comprensione dei diritti e doveri (rispetto per gli altri, tolleranza, lealtà, rispetto
della legge del paese accogliente);
b) sostegno alla vita democratica;
c) interdipendenza mondiale;
d) rispetto di tradizioni territoriali e regionali del paese accogliente,
senza etnocentrismi;
e) rispetto per la diversità morale e cultura religiosa del paese
accogliente;
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