Perché siamo molto preoccupate sul futuro prossimo della nostra scuola? - IL PARLAMENTO APPROVA LA LEGGE 133 ART. 64: ART.15 : contenente DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA COSTO DEI LIBRI DI TESTO - IL PARLAMENTO APPROVA LA LEGGE 169 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° settembre 2008, n.137, recante disposizioni urgenti in materia di istruzione e università - IL MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE PRODUCE : IL PIANO PROGRAMMATICO (45 gg) e LE NORME PER L A RIORGANIZZAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA E L’UTILIZZO DELLE RISORSE UMANE DELLA SCUOLA (12 mesi) (non ancora applicativi ) - LA CAMERA APPROVA LA MOZIONE COTA - APREA COSA DICONO L’ART.64 e 15 della LEGGE 33 ? Legge 133 ART. 64: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA 1. Ai fini di una migliore qualificazione dei servizi scolastici e di una piena valorizzazione professionale del personale docente, a decorrere dall'anno scolastico 2009/2010, sono adottati interventi e misure volti ad incrementare, gradualmente, di un punto il rapporto alunni/docente, da realizzare comunque entro l‘anno scolastico 2011/2012, per un accostamento di tale rapporto ai relativi standard europei tenendo anche conto delle necessità relative agli alunni diversamente abili. 2. Si procede, altresì, alla revisione dei criteri e dei parametri previsti per la definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA), in modo da conseguire, nel triennio 2009-2011 una riduzione complessiva del 17 per cento della consistenza numerica della dotazione organica determinata per l'anno scolastico 2007/2008 Più alunni/e per classe 17% di Riduzione del personale ATA Legge 133 ART. 64: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA Comma 4. Per l'attuazione del piano di cui al comma 3, con uno o più regolamenti da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed in modo da assicurare comunque la puntuale attuazione del piano di cui al comma 3, in relazione agli interventi annuali ivi previsti, …, anche modificando le disposizioni legislative vigenti, si provvede ad una revisione dell'attuale assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico, attenendosi ai seguenti criteri: a) Razionalizzazione e accorpamento delle classi di concorso, per una maggiore flessibilità nell’impiego dei docenti; b) ridefinizione dei curricoli vigenti nei diversi ordini di scuola anche attraverso la razionalizzazione dei piani di studio e dei relativi quadri orari, con particolare riferimento agli istituti tecnici e professionali; c) revisione dei criteri vigenti in materia di formazione delle classi; Ridefinizione dei curricoli Cambiamento dei piani di studio e quadri orari Revisione criteri formazione delle classi Legge 133 ART. 64: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA d) rimodulazione dell'attuale organizzazione didattica della scuola primaria ivi compresa la formazione professionale per il personale docente interessato ai processi di innovazione ordinamentale senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica; Modifica organizzazione scuola primaria e) revisione dei criteri e dei parametri vigenti per la determinazione della consistenza complessiva degli organici del personale docente ed ATA, finalizzata ad una razionalizzazione degli stessi; Riduzione del personale docente e ATA Legge 133 ART. 64: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA Comma 4: f) ridefinizione dell’assetto organizzativodidattico dei centri di istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, previsto dalle vigenti normative; f-bis) definizione di criteri, tempi e modalità per la determinazione e articolazione dell'azione di ridimensionamento della rete scolastica prevedendo, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente l'attivazione di servizi qualificati per la migliore fruizione dell'offerta formativa revisione delle scuole per adulti riduzione dei plessi scolastici Legge 133 ART. 64: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA 6. Fermo restando il disposto di cui all'articolo 2, commi 411 e 412, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ( ndr: euro 535 milioni per l’anno 2008, euro 897 milioni per l’anno 2009, euro 1.218 milioni per l’anno 2010 ed euro 1.432 milioni a decorrere dal 2011) dall'attuazione dei commi 1, 2, 3, e 4 del presente articolo devono derivare per il bilancio dello Stato economie lorde di spesa, non inferiori: a 456 milioni di euro nel 2009, a 1.650 milioni di euro nel 2010, a 2.538 milioni di euro nel 2011 e a 3.188 milioni di euro a decorrere dal 2012 Taglio di 7,832 miliardi + 4,082 miliardi finanziaria 2007 sui 41 miliardi del bilancio 2008 1. 2. 3. 4. ” . A partire dall'anno scolastico 2008-2009, …… i competenti organi individuano preferibilmente i libri di testo disponibili, in tutto o in parte, nella rete internet. Gli studenti accedono ai testi disponibili tramite internet, gratuitamente o dietro pagamento a seconda dei casi previsti dalla normativa vigente. A partire dall'anno scolastico 2011-2012, il collegio dei docenti adotta esclusivamente libri utilizzabili nelle versioni on line scaricabili da internet o mista. Sono fatte salve le disposizioni relative all'adozione di strumenti didattici per i soggetti diversamente abili.” Comma 3.: ……Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono determinati: a) le caratteristiche tecniche dei libri di testo …. b) le caratteristiche tecnologiche dei libri di testo nelle versioni on line e mista; c) il prezzo dei libri di testo della scuola primaria e i tetti di spesa dell'intera dotazione libraria per ciascun anno della scuola secondaria di I e II grado, nel rispetto dei diritti patrimoniali dell'autore e dell'editore. Comma 4: Le Università e le Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nel rispetto della propria autonomia, adottano linee di indirizzo ispirate ai principi di cui ai commi 1, 2 e 3 ART. 15: COSTO DEI LIBRI DI TESTO Dal 2011-12 libri di testo solo on-line Gratis o a pagamento da stampare e rilegare in proprio Per l’attuazione di quanto è contenuto in questo provvedimento sono necessari: • la legge 169 /08 (legge Gelmini) • il Piano Programmatico. ( Il 4 settembre 2008 è stato approvato ) • una serie di regolamenti . ( Sono già pronte le bozze) LA SCUOLA DELL’INFANZIA La legge 169 non dice niente… Leggiamo i Regolamenti regolamento ART.2 – SCUOLA DELL’INFANZIA• • • • LA SCUOLA DELL’INFANZIA accoglie bambini di età compresa tra i 3ei 5 anni compiuti entro il 31 dicembre dell’anno scolastico di riferimento. 2. Su richiesta delle famiglie sono iscritti alla scuola dell’infanzia le bambine e i bambini che compiono tre anni di età entro il 30 aprile dell’anno scolastico di riferimento. Ai fini di garantire qualità pedagogica, flessibilità e specificità dell’offerta educativa in coerenza con la particolare fascia di età interessata, l’inserimento dei bambini ammessi alla frequenza anticipata è disposto alle seguenti condizioni: a) disponibilità dei posti, b) accertamento dell’avvenuto esaurimento di eventuali liste di attesa, • c) disponibilità di locali e dotazioni idonei sotto il profilo dell’agibilità e funzionalità, tali da rispondere alle diverse esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni. Scuola infanzia: reintrodotto l’anticipo se posti disponibili, strutture adeguate regolamento ART.2 – SCUOLA DELL’INFANZIA3. Sempre al fine di corrispondere alle esigenze delle famiglie è prevista la possibilità, previo accordo con gli Enti locali, di proseguire nelle iniziative e negli interventi relativi all’attivazione delle “sezioni primavera”, di cui all’articolo 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, stabilendo gli opportuni coordinamenti con l’istituto degli anticipi. … 5. L’orario di funzionamento, come previsto dal piano programmatico, in data 4 settembre 2008, resta disciplinato dall’art. 104 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e dall’art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 59 del 2004. L’orario tipo di funzionamento della scuola dell’infanzia è confermato in 40 ore settimanali, con possibilità di estensione fino a 50 ore. Si conferma altresì la possibilità, prevista dalle norme vigenti, che le famiglie chiedano un tempo scuola ridotto, limitato alla sola fascia del mattino, per complessive 25 ore settimanali. Tali orari sono comprensivi della quota riservata alle Regioni, alle istituzioni scolastiche autonome e all’insegnamento della religione cattolica in conformità all’Accordo che apporta modifiche al Concordato lateranense e relativo Protocollo addizionale, reso esecutivo con legge 25 marzo 1985, n. 121, ed alle conseguenti intese. Le istituzioni scolastiche organizzano le attività educative per la scuola dell’infanzia con l’inserimento dei bambini in sezioni distinte a seconda dei modelli orario scelti dalle famiglie. Scuola infanzia: sezioni primavera, Orario 40/50, 25 ore. Sezioni distinte regolamento ART.2 – SCUOLA DELL’INFANZIA6. Le sezioni nella scuola dell’infanzia con un numero di iscritti inferiore a quello previsto in via ordinaria, site in comuni montani, in piccole isole e in piccoli comuni, appartenenti a comunità prive di strutture educative per la prima infanzia, possono accogliere piccoli gruppi di bambini di età compresa tra i due e i tre anni. L’inserimento di tali bambini avviene sulla base di progetti attivati d’intesa e in collaborazione tra istituzioni scolastiche e i comuni interessati e non può dar luogo a sdoppiamenti di sezioni. sezioni infanzia in montagna, piccoli comuni inseriscono anche bambini/e 24 mesi regolamento ART.11– SCUOLA DELL’INFANZIA- Formazioni delle classi Le sezioni dovranno essere costituite con non meno di 18 alunni e non più di 26 Gli alunni in esubero vengono distribuiti nelle sezioni senza disabili fino a un massimo di 29 alunni. Per il prossimo anno rimangono confermati i limiti massimi previsti dal D.M 331 /1998 La Legge 169 e il Regolamenti LA SCUOLA PRIMARIA Testo della legge n. 169/08 Art. 1- CITTADINANZA E COSTITUZIONE 1. A decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 2008/2009, oltre ad una sperimentazione nazionale, ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, sono attivate azioni di sensibilizzazione e di formazione del personale finalizzate all'acquisizione nel primo e nel secondo ciclo di istruzione delle conoscenze e delle competenze relative a «Cittadinanza e Costituzione», nell'ambito delle aree storicogeografica e storico-sociale e del monte ore complessivo previsto per le stesse. Iniziative analoghe sono avviate nella scuola dell'infanzia. 1-bis. Al fine di promuovere la conoscenza del pluralismo istituzionale, definito dalla Carta costituzionale, sono altresì attivate iniziative per lo studio degli statuti regionali delle regioni ad autonomia ordinaria e speciale. 2. All'attuazione del presente articolo si provvede entro i limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Nelle ore di storia e geografia va inserito lo studio di “CITTADINANZA E COSTITUZIONE” e lo studio degli STATUTI REGIONALI delle regioni. LEGGE N. 169/08 ART. 2- VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 2. A decorrere dall'anno scolastico 2008/2009, la valutazione del comportamento è effettuata mediante l'attribuzione di un voto numerico espresso in decimi. E’ istituito il voto in condotta in decimi numerici Legge 169/08 ART. 3: - VALUTAZIONE DEL RENDIMENTO SCOLASTICO DEGLI STUDENTI. 1. Dall’anno scolastico 2008/2009 nella scuola primaria la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni e la certficazione delle competenze da essi acquisite sono effettuate mediante l’attribuzione di voti numerici espressi in decimi e illustrate con giudizio analitico sul livello globale di maturazione raggiunto dall’alunno. 5. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del MIUR, si provvede al coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli studenti tenendo conto anche dei disturbi specifici di apprendimento e della disabilità degli alunni e sono stabilite eventuali ulteriori modalita' applicative del presente articolo. Si passa dall’attuale sistema che prevede 4 livelli positivi (Ottimo, distinto, buono, sufficiente) ed 1 negativo (non sufficiente) a un sistema che ha 5 livelli positivi e 5 livelli negativi. Testo della legge n. 169/08 ART. 4. INSEGNANTE UNICO NELLA SCUOLA PRIMARIA . Nell'ambito degli obiettivi di contenimento razionalizzazione di cui all'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, ….. e' ulteriormente previsto che le istituzioni scolastiche della scuola primaria costituiscono classi affidate ad un unico insegnante e funzionanti con orario di ventiquattro ore settimanali. Nei regolamenti si tiene comunque conto delle esigenze, correlate alla domanda delle famiglie, di una piu' ampia articolazione del tempo-scuola. 1 2. Con apposita sequenza contrattuale è definito il trattamento economico dovuto all'insegnante unico della scuola primaria, per le ore di insegnamento aggiuntive rispetto all'orario d'obbligo di insegnamento stabilito dalle vigenti disposizioni contrattuali. 2-bis. …A seguito della predetta verifica per le finalità di cui alla sequenza contrattuale prevista dal comma 2 del presente articolo, si provvede, per l'anno 2009, ove occorra e in via transitoria, a valere sulle risorse del fondo d'istituto delle istituzioni scolastiche … 2-ter. La disciplina prevista dal presente articolo entra in vigore a partire dall'anno scolastico 2009/2010, relativamente alle prime classi del ciclo scolastico. Una maestra per classe. 24 ore settimanali. Possibilità di aumentare il tempo-scuola. Straordinari pagati con fondo di Istituto. Prime classi del ciclo scolastico. Regolamento Art.4 – scuola primaria Il tempo scuola della primaria è svolto ai sensi dell’art. 4 del decreto legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, secondo il modello dell’insegnante unico o prevalente che supera il precedente assetto del modulo e delle compresenze, e secondo le differenti articolazioni dell’orario scolastico settimanale a 24, 27, sino a 30; è previsto altresì il modello delle 40 ore corrispondente al tempo pieno. Tali articolazioni riguardano a regime l’intero percorso della scuola primaria e, per l’anno scolastico 2009-2010, solo le classi prime, tenendo conto delle specifiche richieste delle famiglie. Qualora il docente non sia in possesso degli specifici titoli previsti per l’insegnamento della lingua inglese e dei requisiti per l’insegnamento della religione cattolica, tali insegnamenti sono svolti da altri docenti che ne abbiano i titoli o i requisiti. Modello maestra unica o prevalente. Superamento del modulo e delle compresenze. 24 -27- 30 ore 40 ore corrispondente al Tempo pieno Iniziano le classi prime Regolamento art.4 scuola primaria 4. Le classi successive alla prima funzionano, dall’anno scolastico 2009-2010 e fino alla graduale messa a regime del modello previsto dal comma 3, secondo i seguenti modelli orario: a) 27 ore, corrispondenti all’orario di insegnamento di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto legislativo, n. 59 del 2004, con esclusione delle attività opzionali facoltative di cui al comma 2 del medesimo articolo, senza compresenze; b) 30 ore comprensive delle attività opzionali facoltative, corrispondente all’orario delle attività di cui all’articolo 7, comma 2, del decreto legislativo, n. 59 del 2004, senza compresenze e nei limiti dell’organico assegnato per l’a.s. 2008/2009; c) 40 ore corrispondenti al modello di tempo pieno, nei limiti dell’organico assegnato per l’a.s. 2008/2009,senza compresenze. Tutte le successive classi saranno : • A 27 ore senza compresenze • A 30 ore senza compresenze nei limiti dell’organico 2008/2009 • A 40 ore corrispondente al tp nei limiti dell’organico 2008/2009 Senza compresenze Regolamento art.4 scuola primaria 6. La dotazione organica di istituto è determinata sulla base del fabbisogno del personale docente necessario per soddisfare l’orario delle attività didattiche; relativamente alle classi funzionanti secondo il modello previsto dall’articolo 4 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 ottobre 2008, n. 169, la dotazione è fissata in 27 ore settimanali. La dotazione medesima tiene conto altresì dell’integrazione degli alunni disabili e del funzionamento delle classi a tempo pieno secondo l’articolazione prevista dal successivo comma 7. • L’organico viene dato in base al numero di ore effettive di scuola. • E il tempo pieno? regolamento art.4 scuola primaria 7. Le classi a tempo pieno secondo il modello di cui al comma 3, sono attivate a richiesta delle famiglie, sulla base di specifico progetto formativo integrato e delle disponibilità di organico assegnate, nonché in presenza delle necessarie strutture e servizi. Per la determinazione dell’organico di dette classi è confermata l’assegnazione di due docenti per classe, eventualmente coadiuvati da insegnanti di religione e di inglese in possesso dei relativi titoli o requisiti. A livello nazionale rimane confermato il numero dei posti attivati complessivamente, a tal fine, per l’anno scolastico 2008/2009. Modello Maestra unica 22 ore + 18 ore oppure 11 ore + inglese + Religione Organico bloccato regolamento art.4 scuola primaria Le maggiori disponibilità di orario derivanti dalla presenza di due docenti per classe rispetto alle 40 ore del modello di tempo pieno sono utilizzate per la costituzione dell’organico d’istituto. Per il potenziamento quantitativo e qualitativo del servizio del tempo pieno sul territorio sono attivati piani pluriennali sulla base di intese con le rappresentanze dei comuni, precedute da un accordo quadro con le autonomie locali in sede di Conferenza Unificata. Recupero delle ore di compresenza per prolungamento orario delle altre classi. In una classe potranno esserci più insegnanti a copertura dell’orario Intese con i Comuni per diffusione tempo pieno !!! 8. Qualora non sia possibile procedere alla aggregazione delle ore disponibili nei plessi della medesima istituzione scolastica, sono costituiti posti di insegnamento anche con orario inferiore a quello d’obbligo. 11. Sono organizzati, ai sensi dell’articolo 64, comma 4, lettera d), del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, corsi di formazione professionale per i docenti, finalizzati all’adattamento al nuovo modello organizzativo. regolamento art.4 scuola primaria Contratti a tempo ridotto Per completamento dell'orarioposto i docenti della primaria potranno essere utilizzati su plessi scolastici diversi, anche di diversa istituzione scolastica. Corsi di formazione sul nuovo modello 2. Il tempo pieno viene confermato nei limiti dell’organico determinato per l’anno scolastico 2008 – 2009. Possono disporsi eventuali incrementi subordinatamente ad una verifica preventiva da parte del MIUR di concerto con il MEF, anche con le modalità previste dal comma 6, della sussistenza di economie aggiuntive realizzate per effetto degli interventi definiti con il regolamento concernente la revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del primo ciclo dell’istruzione, fermi restando gli obiettivi finanziari di cui all’art. 64 della legge 6 agosto 2008, n.133. 6. L’istituzione delle classi secondo i criteri ed i parametri di cui ai commi da 1 a 5 è effettuata nel limite delle dotazioni organiche complessive di cui all’annuale decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e del Ministro dell’Economia e delle Finanze relativo alla determinazione delle dotazioni organiche del personale docente. regolamento riorganizzazione ART.12– SCUOLA PRIMARIA- Il mantenimento delle classi a 27, 30 o 40 ore settimanali dipenderà dal numero di classi attivate a 24 ore settimanali con il “maestro unico”. regolamento riorganizzazione ART.12– SCUOLA PRIMARIA Formazioni delle classi Le classi dovranno essere costituite con non meno di 15 alunni e non più di 26, elevabile fino a 27 qualora residuino resti. Può essere aumentato del 10% il limite massimo e ridotto del 10% il limite minimo regolamento ART.5– ORGANICI SCUOLA tutti gli ordini e gradi• • 1. Le classi iniziali di ciclo delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado e le sezioni di scuola dell’infanzia, sono costituite con riferimento al numero complessivo degli alunni iscritti. Determinato il numero delle predette classi e sezioni, il Dirigente scolastico procede all’assegnazione degli alunni alle stesse secondo le diverse scelte effettuate, sulla base dell’offerta formativa della scuola e, comunque, nel limite delle risorse assegnate. Quanti bambini/e sono iscritti? Quante classi posso formare ? Quante docenti servono ? Solo dopo aver ricevuto i docenti, nel limite delle risorse, si assegnano i bambini/e alle classi secondo la scelta delle famiglie (??) regolamento riorganizzazione ART.12– SCUOLA PRIMARIA5. L’insegnamento della lingua inglese è affidato ad insegnanti di classe della scuola primaria specializzati. Gli insegnanti attualmente non specializzati sono obbligati a partecipare ad appositi corsi triennali di formazione linguistica, secondo le modalità definite dal relativo piano di formazione. I docenti dopo il primo anno di formazione, sono impiegati preferibilmente nelle prime due classi della scuola primaria e sono assistiti da interventi periodici di formazione linguistica e metodologica, anche col supporto di strumenti e dotazioni multimediali. Fino alla conclusione del piano di formazione, e comunque fino all’anno scolastico 2011/2012, sono utilizzati, in caso di carenza di insegnanti specializzati, insegnanti sempre di scuola primaria specialisti esterni alle classi, per l’intero orario settimanale di docenza previsto dal vigente CCNL. Lingua inglese Insegnante specializzato Obbligo formazione corso triennale Specialiste solo fino all’a.s 2011/12 quindi verranno tagliati 11.200 posti delle insegnanti specialiste. Regolamento art.7 classi con alunni in situazione di disabilità 1. Le dotazioni organiche complessive dei posti di sostegno restano definite ai sensi dell’art. 2, commi 413 e 414, della legge 27 dicembre 2007, n. 244. …….. 2. Le classi iniziali delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, ivi comprese le sezioni di scuola dell’infanzia, che accolgono alunni con disabilità sono costituite, di norma, con non più di 20 alunni, purché sia esplicitata e motivata la necessità di tale consistenza numerica, in rapporto alle esigenze formative degli alunni disabili, e purché il progetto articolato di integrazione definisca espressamente le strategie e le metodologie adottate dai docenti della classe, dall'insegnante di sostegno, o da altro personale operante nella scuola. 3. L’istituzione delle classi e delle sezioni secondo i criteri ed i parametri di cui ai commi 1 e 2 è effettuata nel limite delle dotazioni organiche complessive stabilite con il decreto annuale del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e del Ministro dell’Economia e delle Finanze relativo alla determinazione delle dotazioni organiche del personale docente. Le classi e le sezioni delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado che accolgono alunni con disabilità possono essere costituite con un numero maggiore di alunni anche in deroga al limite previsto dal comma 2. • Organico insegnanti di sostegno bloccato 94.000 posti NON di più • Non più di 20 alunni/e per classe • MA …in carenza di organico le classi possono essere costituite anche da più alunni/e Ma la scuola primaria era così disastrata? • Livello IV elementare • Indagine OCSE-PISA 2008 su 45 paesi: punteggio medio 500 • Risultato Italia: 551 (7° posto) • Distribuzione abbastanza omogenea fra le macroaree geografiche (tutte sopra la media) • Paese con differenza minore fra maschi e femmine • Miglioramento significativo sia nella capacità di ricevere informazioni e trarne deduzioni, sia nella capacità di integrare, interpretare, valutare informazioni e concetti La Legge 169 e il regolamento LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO Legge 169/08 e Scuola secondaria di primo grado (medie) ART. 2 e 3: - Valutazione…. 2. La votazione sul comportamento degli studenti, attribuita collegialmente dal consiglio di classe, concorre alla valutazione complessiva dello studente e determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo anno di corso o all'esame conclusivo del ciclo. Ferma l'applicazione della presente disposizione dall'inizio dell'anno scolastico di cui al comma 2, …… Bocciati con una insufficienza nel comportamento Bocciati con una sola insufficienza 3: Nella scuola secondaria di primo grado, sono ammessi alla classe successiva, ovvero all'esame di Stato a conclusione del ciclo, gli studenti che hanno ottenuto, con decisione assunta a maggioranza dal consiglio di classe, un voto non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline. Regolamento art.5 la scuola secondaria di primo grado 1. L’orario annuale obbligatorio delle lezioni nella scuola secondaria di I grado è di complessive 990 ore, corrispondente a 29 ore settimanali, più 33 ore annuali da destinare ad attività di approfondimento riferita agli insegnamenti di materie letterarie. Nel tempo prolungato il monte ore è determinato mediamente in 36 ore settimanali, elevabili fino a 40, comprensive delle ore destinate agli insegnamenti e alle attività e al tempo dedicato alla mensa. Gli orari di cui ai periodi precedenti sono comprensivi della quota riservata alle regioni, alle istituzioni scolastiche autonome e all’insegnamento della religione cattolica in conformità all’Accordo modificativo del Concordato lateranense e relativo Protocollo addizionale, reso esecutivo con legge 25 marzo 1985, n. 121, ed alle conseguenti intese. 29 ore settimanali + 33 ore annuali Il tempo prolungato 36 ore fino a 40 settimanali compresa la mensa Tutti comprensivi di ore dedicate a: •Religione cattolica •Quota regioni •Quota d’ istituto regolamento art.5 la scuola secondaria di primo grado Con apposito decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, avente natura non regolamentare, si procede alla definizione delle classi di concorso e di abilitazione secondo criteri di flessibilità nell’utilizzo del personale anche al fine di facilitarne l’impiego. Accorpamento di più materie in un’unica classe di consorso (es: aggregazione di matematicascienze con tecnologia) Regolamento la scuola secondaria di 1°grado 4. Le classi a “tempo prolungato” sono autorizzate nei limiti della dotazione organica assegnata a ciascuna provincia e tenendo conto delle esigenze formative globalmente accertate, per un orario settimanale di insegnamenti e attività di 36 ore. In via eccezionale, può essere autorizzato un orario settimanale fino ad un massimo di 40 ore solo in presenza di una richiesta maggioritaria delle famiglie e in base a quanto previsto al comma 5. Ulteriori incrementi di posti per le stesse finalità sono attivati, in sede di definizione degli organici, sulla base di economie realizzate, fermi restando gli obiettivi finanziari di cui all’articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. T.prol. a 36 ore autorizzate solo se nei limiti organico e per esigenze formative 5. Le classi funzionanti a “tempo prolungato” sono ricondotte all’orario normale in mancanza di servizi e accertate strutture idonei a consentire lo svolgimento obbligatorio di attività in fasce orarie pomeridiane e ( ?? ) nella impossibilità di garantire il funzionamento di un corso intero a tempo prolungato. Regolamento Quadri orari e classi di concorso Tempo a 29 ore Materia Tempo prolungato 40 ore N. ore settimanali Materia N. ore settimanali Italiano, Storia e Geografia 9 Italiano, Storia e Geografia Approfondimento in materie letterarie 1 Matematica e Scienze 9 Matematica e Scienze 6 Tecnologia 2 Tecnologia 2 Inglese 3 Inglese 3 Seconda lingua comunitaria 2 Seconda lingua comunitaria 2 Arte e immagine 2 Arte e immagine 2 Scienze motorie e sportive 2 Scienze motorie e sportive 2 Musica 2 2 Religione cattolica 1 Musica 2 Religione cattolica 1 Approfondimenti Totale Totale 15 40 30 11. A decorrere dall’anno scolastico 2009/2010, a richiesta delle famiglie e compatibilmente con le disponibilità di organico e l’assenza di esubero dei docenti della seconda lingua comunitaria, è introdotto l’insegnamento dell’inglese potenziato anche utilizzando le 2 ore di insegnamento della seconda lingua comunitaria o i margini di autonomia previsti dal precedenti commi 6 e 9. Le predette ore sono utilizzate anche per potenziare l’insegnamento della lingua italiana per gli alunni I TAGLI ANNO PER ANNO Mozione Cota seduta n°66 del 14 ottobre …la Convenzione internazionale dei diritti dell'infanzia sancisce che tutti devono poter contare su pari opportunità in materia di accesso alla scuola, nonché di riuscita scolastica e di orientamento; la scuola italiana deve quindi essere in grado di supportare una politica di «discriminazione transitoria positiva», a favore dei minori immigrati, avente come obiettivo la riduzione dei rischi di esclusione; Mozione Cota seduta n°66 del 14 ottobre LA CAMERA … IMPEGNA IL GOVERNO: a rivedere IL SISTEMA DI ACCESSO DEGLI STUDENTI STRANIERI alla scuola di ogni ordine e grado, favorendo il loro ingresso previo superamento di TEST E SPECIFICHE PROVE DI VALUTAZIONE; a istituire CLASSI DI INSERIMENTO che consentano agli studenti stranieri che non superano le prove e i test sopra menzionati di frequentare corsi di apprendimento della lingua italiana, propedeutiche all'ingresso degli studenti stranieri nelle classi permanenti; a non consentire in ogni caso ingressi nelle classi ordinarie OLTRE IL 31 DICEMBRE di ciascun anno, al fine di un razionale ed agevole inserimento degli studenti stranieri nelle nostre scuole e a prevedere, altresì, una distribuzione degli stessi proporzionata al numero complessivo degli alunni per classe, per favorirne la piena integrazione e scongiurare il rischio della formazione di classi di soli alunni stranieri; a favorire, all'interno delle predette classi di inserimento, L'ATTUAZIONE DI PERCORSI MONODISCIPLINARI E INTERDISCIPLINARI, attraverso l'elaborazione di un curricolo formativo essenziale, che tenga conto di progetti interculturali, nonché dell'educazione alla legalità e alla cittadinanza: a) comprensione dei diritti e doveri (rispetto per gli altri, tolleranza, lealtà, rispetto della legge del paese accogliente); b) sostegno alla vita democratica; c) interdipendenza mondiale; d) rispetto di tradizioni territoriali e regionali del paese accogliente, senza etnocentrismi; e) rispetto per la diversità morale e cultura religiosa del paese accogliente;