Il conflitto
Appunti
di
Franco liso
Nel mondo del lavoro gli interessi di chi comanda e di chi è
subordinato sono in fisiologica contrapposizione.
Nel sistema delle relazioni collettive il conflitto (in potenza o in
atto) è una modalità fisiologica della costruzione di regole pattizie
destinate a comporre gli interessi contrapposti
Codice penale
sardo
(1859)
puniva
“tutte le intese di datori di
lavoro allo scopo di indurre
ingiustamente ed
abusivamente gli operai ad
una diminuzione del salario”
(art. 385)
Codice Zanardelli Codice penale
(1889)
puniva solo i fatti di violenza
e minaccia eventualmente
commessi in occasione dei
conflitti di lavoro (artt. 165166)
(delitto contro la libertà del
lavoro)
(1931)
delitto
• contro l’ economia (artt.
502 ss.)
Costituzione
(1948)
“Il diritto di sciopero si
esercita nell’ambito delle
leggi che lo regolano”
(art. 40 Cost.)
• contro le pubbliche
amministrazioni (artt. 330
e 333)
“tutte le intese degli operai
allo scopo di sospendere,
ostacolare o far rincarare il
lavoro senza ragionevole
causa” (art. 386)
Sciopero reato
Sciopero libertà Sciopero reato Sciopero diritto
SCIOPERO DIRITTO
L’astensionismo del
legislatore
Il legislatore
promuove
l’autodisciplina delle
categorie
l’intervento del
legislatore nei
servizi essenziali
la giurisprudenza
I codici di
autoregolamentazione
La legge 146 del
1990
l’autoregolamentazione
la parziale
regolazione
l’anomia
gli anni ‘80
gli anni ‘90
area del
diritto
penale
Diritto di sciopero
area
del
diritto
civile
Diritto di sciopero e codice penale
Art. 502 Serrata e sciopero per fini contrattuali
Il datore di lavoro che, col solo scopo d’imporre ai suoi dipendenti modificazioni ai
patti stabiliti, o di opporsi a modificazioni di tali patti, ovvero di ottenere o
impedire una diversa applicazione dei patti o usi esistenti, sospende in tutto o in
parte il lavoro nei suoi stabilimenti, aziende o uffici, è punito con la multa non
inferiore a …….
I lavoratori addetti a stabilimenti, aziende o uffici che, in numero di tre o più,
abbandonano collettivamente il lavoro, ovvero lo prestano in modo da turbarne la
continuità o la regolarità, col solo scopo di imporre ai datori di lavoro patti diversi
da quelli stabiliti, ovvero di opporsi a modificazioni di tali parti o, comunque, di
ottenere o impedire una diversa applicazione dei patti o usi esistenti, sono puniti
con la multa fino a ……
Incostituzionalità dello sciopero ma anche della serrata
(corte cost. n. 29/1960)
Art. 505 Serrata e sciopero a scopo di solidarietà o di protesta
Il datore di lavoro o i lavoratori che, fuori dei casi indicati nei due articoli
precedenti, commettono uno dei fatti preveduti dall’articolo 502 soltanto per
solidarietà con altri datori di lavoro o con altri lavoratori, ovvero soltanto per
protesta, soggiacciono alle pene ivi stabilite.
Inapplicabilità (corte cost. n. 29/1960) sentenza interpretativa di
rigetto
Art. 330 Abbandono collettivo di pubblici uffici, impieghi,
servizi o lavori) (ora abrogato)
I pubblici ufficiali, gli incaricati di un pubblico servizio aventi la qualità di
impiegati, i privati che esercitano servizi pubblici o di pubblica necessità, non
organizzati in imprese, e i dipendenti da imprese di servizi pubblici o di pubblica
necessità, i quali, in numero di tre o più, abbandonano collettivamente l’ufficio,
l’impiego, il servizio o il lavoro, ovvero li prestano in modo da turbarne la
continuità o la regolarità, sono puniti con la reclusione fino a due anni.
I capi promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da due a cinque
anni.
Le pene sono aumentate, se il fatto:
1) è commesso per fine politico;
2) ha determinato dimostrazioni, tumulti o sommosse popolari]6.
Incostituzionalità limitatamente allo sciopero economico che
non comprometta funzioni o servizi pubblici essenziali, aventi
carattere di preminente interesse generale ai sensi della
Costituzione
(corte cost. n. 31/1969)
Art. 507 Boicottaggio
Chiunque, per uno degli scopi indicati negli articoli 502, 503, 504 e 505, mediante
propaganda o valendosi della forza e autorità di partiti, leghe o associazioni,
induce una o più persone a non stipulare patti di lavoro o a non somministrare
materie o strumenti necessari al lavoro, ovvero a non acquistare gli altrui prodotti
agricoli o industriali, è punito con la reclusione fino a tre anni.
Se concorrono fatti di violenza o di minaccia, si applica la reclusione da due a sei
anni.
Incostituzionalità (per contrasto con l’art. 21) solo con
riferimento all’ipotesi di “propaganda di puro pensiero e di pura
opinione”
(corte cost. n. 84/1969)
Art. 503 Serrata e sciopero per fini non contrattuali
Il datore di lavoro o i lavoratori, che per fine politico commettono,
rispettivamente, alcuno dei fatti preveduti dall’articolo precedente, sono puniti
con la reclusione fino a un anno e con la multa non inferiore a lire due milioni,
se si tratta di un datore di lavoro, ovvero con la reclusione fino a sei mesi e con
la multa fino a lire duecentomila, se si tratta di lavoratori.
Incostituzionalità nella parte in cui punisce anche lo sciopero
politico che non sia diretto a sovvertire l’ordinamento
costituzionale ovvero ad impedire o ostacolare il libero esercizio dei
poteri legittimi nei quali si esprime la sovranità popolare
(corte cost. n. 290/1974)
Art. 506 Serrata di esercenti di piccole industrie o commercio
Gli esercenti di aziende industriali o commerciali, i quali, non avendo lavoratori
alla loro dipendenza, in numero di tre o più sospendono collettivamente il lavoro
per uno degli scopi indicati nei tre articoli precedenti, soggiacciono alle pene ivi
rispettivamente stabilite per i datori di lavoro, ridotte alla metà.
Incostituzionalità nella parte in cui punisce la sospensione del
lavoro effettuata per protesta degli esercenti di piccole aziende
industriali o commerciali che non hanno lavoratori alle loro
dipendenze (corte cost. n. 222/1975)
Art. 504 Coazione alla pubblica autorità mediante serrata o
sciopero
Quando alcuno dei fatti preveduti dall’articolo 502 è commesso con lo scopo
di costringere l’autorità a dare o ad omettere un provvedimento, ovvero con lo
scopo di influire sulle deliberazioni di essa, si applica la pena della reclusione
fino a due anni.
Incostituzionalità nella parte in cui punisce lo sciopero che ha lo
scopo di costringere l’autorità a dare od omettere un
provvedimento o lo scopo di influire sulle deliberazioni di essa,
a meno che non sia diretto a sovvertire l’ordinamento
costituzionale ovvero ad impedire o ostacolare il libero esercizio
dei poteri legittimi nei quali si esprime la sovranità popolare
(corte cost. n. 165/1983)
Diritto di sciopero e libertà sindacale
Artt. 40 e 39 co. 1 Cost.
Diritto di sciopero e principio di eguaglianza sostanziale (Corte cost.)
Artt. 40 e 3 co. 2 Cost.
la serrata …..
La nozione di sciopero:
Astensione concertata dal lavoro per la tutela di un interesse
collettivo
È possibile uno sciopero individuale?
È possibile lo sciopero per assistere ad una partita di calcio?
i tentativi di “ingabbiamento” >
partendo da una definizione a priori mirante a circoscriverlo
Sostenendo che può essere fatto solo per la tutela di
interessi attinenti alla disciplina dei rapporti di lavoro ……
Sostenendo che va proclamato dal sindacato…..
….. sarebbero quindi illegittimi gli scioperi spontanei…
Sostenendo che non può essere fatto per una controversia
giuridica …..
……. essendo queste di competenza della Magistratura
Sostenendo che non può essere proclamato per mettere in
discussione accordi che siano stati già raggiunti ……
…… implicando la pattuizione il dovere di rispettarla
La “clausola di pace” come contenuto implicito del contratto
collettivo 44
Sostenendo che non può essere proclamato nei confronti di
un datore di lavoro nelle cui mani non c’è la possibilità di
dare risposta ……
…… quindi sarebbe illegittimo uno sciopero di solidarietà ..
Sostenendo che non può essere svolto con modalità
“anomale, contrarie a correttezza e buona fede e tali da
arrecare al datore di lavoro un danno ingiusto ……
…… dovendoci essere una proporzione tra il danno arrecato
e quello subito
Fallimento di quei tentativi:
Allo sciopero non può attribuirsi altro
significato se non “quello che la parola ed il
concetto ad esso sotteso hanno nel comune
linguaggio adottato nell’ambiente sociale”
(Cass. n. 711/1980)
Lo sciopero può avere solo limiti esterni …….
Quando si può scioperare?
Chi è titolare del diritto?
Per che cosa si può scioperare?
Con quali modalità si può scioperare?
Si può negoziare il diritto di sciopero?
Quali conseguenze ha lo sciopero sul rapporto di lavoro?
Quando si può scioperare?
È necessaria la proclamazione?
È necessario il preavviso?
Lo sciopero spontaneo
Per che cosa si può scioperare?
….. l’interesse collettivo
Lo “sciopero per fini contrattuali”
ma anche …….
lo sciopero di protesta
lo sciopero di solidarietà
lo sciopero di imposizione economico-politica
lo sciopero politico puro
Chi è titolare del diritto?
I singoli o il sindacato?
I pubblici dipendenti
Solo i lavoratori subordinati o anche i lavoratori autonomi?
I parasubordinati
I liberi professionisti?
> art 18 cost.
I marittimi?
No militari e polizia di Stato
Con quali modalità si può scioperare?
Le c.d. forme “anomale” di sciopero
articolato
a scacchiera
a singhiozzo
“a fischietto”
dello straordinario
pignolo
Se lo sciopero è astensione …..
delle mansioni
del cottimo
Se lo sciopero è astensione …..
È dovuto il preavviso?
Si può negoziare il diritto di sciopero?
La clausola di pace
Le regole al conflitto
Implicita no, esplicita si?
Quali conseguenze ha lo sciopero sul rapporto di lavoro?
l’alterazione del sinallagma
Cassazione
“secondo l'orientamento di questa Corte (Cass. 27 luglio 1984 n. 4260; Cass. 8
agosto 1987 n. 6831), avallato dalla dottrina, il diritto di sciopero, che l'art. 40 cost.
attribuisce direttamente ai lavoratori, non incontra - stante la mancata attuazione
della disciplina legislativa prevista da detta norma - limiti diversi da quelli propri
della ratio storico-sociale che lo giustifica e dell'intangibilità di altri diritti o
interessi costituzionalmente garantiti. Pertanto, sotto il primo profilo, non si ha
sciopero se non in presenza di un'astensione dal lavoro decisa ed attuata
collettivamente per la tutela di interessi collettivi - anche di natura non salariale ed
anche di carattere politico generale, purché incidenti sui rapporti di lavoro - e, sotto
il secondo profilo, ne sono vietate le forme di attuazione che assumano modalità
delittuose, in quanto lesive, in particolare, dell'incolumità o della libertà delle
persone, o di diritti di proprietà o della capacità produttiva delle aziende; sono,
invece, privi di rilievo l'apprezzamento obiettivo che possa farsi della fondatezza,
della ragionevolezza e dell'importanza delle pretese perseguite nonchè la
mancanza sia di proclamazione formale sia di preavviso al datore di lavoro sia di
tentativi di conciliazione sia d'interventi dei sindacati, mentre il fatto che lo
sciopero arrechi danno al datore di lavoro, impedendo o riducendo la produzione
dell'azienda, è connaturale alla funzione di autotutela coattiva propria dello
sciopero stesso. “
(n. 23552 del 17.12.2004)
Il datore di lavoro può assumere iniziative per limitare le
conseguenze dannose dello sciopero o, facendolo, pone in
essere un comportamento antisindacale?
Il crumiraggio
Interno
Esterno > limiti formalizzati nella legge sul contratto
di lavoro a termine e sulla somministrazione
Lo sciopero nei servizi pubblici
essenziali
lavoratori
impresa
Lo sciopero nei servizi pubblici
lavoratori
impresa
utenti
?
Quali sono i servizi pubblici essenziali?
quelli volti a garantire il godimento dei diritti della
persona, costituzionalmente tutelati, alla vita, alla
salute, alla libertà ed alla sicurezza, alla libertà di
circolazione, all'assistenza e previdenza sociale,
all'istruzione ed alla libertà di comunicazione
?
Qual’è la fonte delle regole che devono
essere rispettate, da lavoratori,
organizzazioni sindacali e datori di
lavoro?
LAVORO SUBORDINATO
A
LAVORATORI AUTONOMI
PROFESSIONISTI
PICCOLI IMPRENDITORI
B
Ipotesi a
A
procedure di raffreddamento
e di conciliazione
Organizzazione
sindacale
Accordo
Datore di lavoro
prestazioni indispensabili
che devono essere assicurate
dalla organizzazione
Nel settore trasporti
informazione
lo trasmettono
UTENZA
Commissione
di
garanzia
anche sentendo
Associazioni
utenti
valuta
Se valuta positivamente …
l’accordo è efficace
Ipotesi a
procedure di raffreddamento
e di conciliazione
Organizzazione
sindacale
Accordo
Datore di lavoro
prestazioni indispensabili
che devono essere assicurate
dalla organizzazione
Commissione
di
garanzia
Se valuta negativamente …
(motivazione)
valuta
Associazioni
utenti
l’accordo è inefficace
Ipotesi a
procedure di raffreddamento
e di conciliazione
Organizzazione
sindacale
Accordo
Datore di lavoro
prestazioni indispensabili
che devono essere assicurate
dalla organizzazione
proposta
Se entro 15 gg. le parti
non si pronunciano
la commissione svolge
audizioni
entro 20 gg.e se
accerta la indisponibilità
delle parti ……..
Commissione
di
garanzia
Associazioni
utenti
Ipotesi a
Organizzazione
sindacale
Datore di lavoro
Provvisoria
regolamentazione
Adotta
con propria delibera
Commissione
di
garanzia
Associazioni
utenti
Ipotesi b
Organizzazione
sindacale
mancato
accordo
Datore di lavoro
proposta
Se entro 15 gg. le parti
non si pronunciano
Commissione
di
garanzia
Associazioni
utenti
svolge audizioni
entro 20 gg.e se
accerta indisponibilità ...
Ipotesi b
Organizzazione
sindacale
mancato
accordo
Datore di lavoro
Provvisoria
proposta
regolamentazione
Se entro 15 gg. le parti
non si pronunciano
Commissione
di
garanzia
Associazioni
utenti
svolge audizioni
entro 20 gg.e se
accerta indisponibilità ...
Ipotesi a
B
categoria
CODICE
DI
AUTOREGOLAMENTAZIONE
prestazioni indispensabili
che devono essere assicurate
dalla organizzazione
Commissione
di
garanzia
lo trasmette
anche sentendo
Associazioni
utenti
valuta
Se valuta positivamente …
Il codice è efficace
Ipotesi a
categoria
CODICE
DI
AUTOREGOLAMENTAZIONE
Commissione
di
garanzia
Se valuta negativamente …
(motivazione)
valuta
Associazioni
utenti
Il codice è inefficace
Ipotesi a
categoria
proposta
Se entro 15 gg. le parti
non si pronunciano
la commissione svolge
audizioni
entro 20 gg.e se
accerta la indisponibilità
delle parti ……..
Commissione
di
garanzia
Associazioni
utenti
Ipotesi a
categoria
Provvisoria
proposta
regolamentazione
Adotta
con propria delibera
Commissione
di
garanzia
Associazioni
utenti
Ipotesi b
categoria
mancata redazione del codice
proposta
Se entro 15 gg. le parti
non si pronunciano
Commissione
di
garanzia
Associazioni
utenti
svolge audizioni
entro 20 gg.e se
accerta indisponibilità ...
Ipotesi b
categoria
Provvisoria
proposta
regolamentazione
Commissione
di
garanzia
Associazioni
utenti
?
Quali regole vanno seguite per
esercitare il diritto di sciopero?
I - TENTATIVO DI CONCILIAZIONE
Organizzazione
sindacale
Ministero del
lavoro
controversia a rilevanza
nazionale
Secondo l’accordo, oppure…
Datore di lavoro
Prefettura
(o il Comune )
U
T
E
N
T
I
controversia a rilevanza
locale
Commissione
di
garanzia
Associazioni
utenti
II – proclamazione
PREAVVISO
Organizzazione
sindacale
Informa 5 gg. prima
Datore di lavoro
Entro il termine di preavviso
(almeno 10 gg)
comunica per iscritto
durata
modalità
motivazioni
Valuta il comportamento di
OO.SS. e datori di lavoro
procedura
P.c.m. o
ministro
oppure
Prefetto
Commissione
di
garanzia
RAI
Quotidiani
U
T
E
N
T
I
Associazioni
utenti
Anche su impulso di
e ……………..
Organizzazione
sindacale
Datore di lavoro
P.c.m. o
ministro
Prefetto
Commissione
di
garanzia
... e può deliberare inviti
... e può comminare sanzioni
U
T
E
N
T
I
Associazioni
utenti
Organizzazione
sindacale
precettazione
Datore di lavoro
P.c.m. o
ministro
conciliazione
invito a desistere
Prefetto
U
T
E
N
T
I
su segnalazione
Quando sussista il fondato pericolo
di un pregiudizio grave e
imminente ai diritti della persona
costituzionalmente tutelati
Commissione
di
garanzia
Associazioni
utenti
Organizzazione
sindacale
Datore di lavoro
P.c.m. o
ministro
precettazione
Prefetto
Informano
e poi
U
T
E
N
T
I
Oppure di propria iniziativa nei casi di
necessità e urgenza
Commissione
di
garanzia
Associazioni
utenti
fine
Eccezioni
Addetti ad impianti nucleari (art. 49 e 129 del Dpr n 185 del 1964)
Personale di assistenza al volo (art. 4 L. 42 del 1980)
“Il contratto viene firmato per far cessare il conflitto in atto,
non per garantire le aziende da quelli possibili in futuro”
(Giugni, in Il sindacato tra contratti e riforme, 25)
“Le amministrazioni e le imprese erogatrici dei servizi di
trasporto sono tenute a comunicare agli utenti,
contestualmente alla pubblicazione degli orari di servizio
ordinari, l’elenco dei servizi che saranno garantiti comunque
in caso di sciopero e i relativi orari, come risultano definiti
dagli accordi .. ”
(art. 13, co. 2)
“.. nel caso di scioperi nei servizi pubblici di competenza
dello stesso e salvo il caso in cui l’amministrazione sia parte
in causa;…”
(art. 13, co. 2)
“Le disposizioni del presente articolo in tema di preavviso
minimo e di indicazione della durata non si applicano nei
casi di astensione dal lavoro in difesa dell'ordine
costituzionale, o di protesta per gravi eventi lesivi
dell'incolumità e della sicurezza dei lavoratori.”
(art. 2, co. 7)
I datori di lavoro sono tenuti “a dare comunicazione agli
utenti, nelle forme adeguate, .. dei modi e dei tempi di
erogazione dei servizi nel corso dello sciopero e delle misure
di riattivazione degli stessi; debbono, inoltre, garantire e
rendere nota la riattivazione del servizio, quando
l’astensione dal lavoro sia terminata.”
(art. 2, co. 6)
“Il servizio pubblico radiotelevisivo è tenuto a dare
tempestiva diffusione a tali comunicazioni, fornendo
informazioni complete sull'inizio, la durata, le misure
alternative e le modalità dello sciopero nel corso di tutti i
telegiornali e giornali radio. Sono inoltre tenuti a dare le
medesime informazioni i giornali quotidiani e le emittenti
radiofoniche e televisive che si avvalgano di finanziamenti
o, comunque, di agevolazioni tariffarie, creditizie o fiscali
previste da leggi dello Stato.”
(art. 2, co. 6)
“.. ricevuta la comunicazione di cui all' articolo 2, comma 1,
può assumere informazioni o convocare le parti in apposite
audizioni, per verificare se sono stati esperiti i tentativi di
conciliazione e se vi sono le condizioni per una
composizione della controversia, e nel caso di conflitti di
particolare rilievo nazionale può invitare, con apposita
delibera, i soggetti che hanno proclamato lo sciopero a
differire la data dell' astensione dal lavoro per il tempo
necessario a consentire l' ulteriore tentativo di mediazione.”
(art. 13, lett. c, d)
“Su richiesta delle parti interessate, delle associazioni degli
utenti rappresentative ai sensi della legge 30 luglio 1998, n.
281, delle autorità nazionali o locali che vi abbiano interesse o
di propria iniziativa, la Commissione di garanzia apre il
procedimento di valutazione del comportamento delle
organizzazioni sindacali che proclamano lo sciopero o vi
aderiscono, o delle amministrazioni e delle imprese
interessate, ovvero delle associazioni o organismi di
rappresentanza dei lavoratori autonomi, professionisti o
piccoli imprenditori, nei casi di astensione collettiva di cui agli
articoli 2 e 2-bis. L' apertura del procedimento viene notificata
alle parti, che hanno trenta giorni per presentare osservazioni e
per chiedere di essere sentite. Decorso tale termine e
comunque non oltre sessanta giorni dall'apertura del
procedimento, la Commissione formula la propria valutazione
….”
(art. 4, co. 4 quater)
“….indica immediatamente ai soggetti interessati eventuali
violazioni delle disposizioni relative al preavviso, alla
durata massima, all' esperimento delle procedure
preventive di raffreddamento e di conciliazione, ai periodi
di franchigia, agli intervalli minimi tra successive
proclamazioni, e ad ogni altra prescrizione riguardante la
fase precedente all'astensione collettiva, e può invitare,
con apposita delibera, i soggetti interessati a riformulare la
proclamazione in conformità alla legge e agli accordi o
codici di autoregolamentazione differendo l' astensione dal
lavoro ad altra data.”
(art. 13, lett. d)
“.. rileva l' eventuale concomitanza tra interruzioni o
riduzioni di servizi pubblici alternativi, che interessano il
medesimo bacino di utenza, per effetto di astensioni
collettive proclamate da soggetti sindacali diversi e può
invitare i soggetti la cui proclamazione sia stata comunicata
successivamente in ordine di tempo a differire l'astensione
collettiva ad altra data.”
… se rileva comportamenti della amministrazioni o imprese
che erogano i servizi di cui all'articolo 1 in evidente
violazione della presente legge o delle procedure previste da
accordi o contratti collettivi o comportamenti illegittimi che
comunque possano determinare
l' insorgenza o l'
aggravamento di conflitti in corso, invita, con apposita
delibera, le amministrazioni o le imprese predette a desistere
dal comportamento e ad osservare gli obblighi derivanti
dalla legge o da accordi o contratti collettivi.”
(art. 13, lett. e, h)
“.. considerate anche le cause di insorgenza del conflitto,
delibera le sanzioni previste dall'articolo 4
e, per quanto
disposto dal comma 1 dell' articolo 4, prescrive al datore di
lavoro di applicare le sanzioni disciplinari ..
(art. 13, lett. i)
Articolo 4
1. I lavoratori …. sono soggetti a sanzioni disciplinari proporzionate alla gravità
dell'infrazione, con esclusione delle misure estintive del rapporto o di quelle che
comportino mutamenti definitivi dello stesso. In caso di sanzioni disciplinari di
carattere pecuniario, il relativo importo è versato dal datore di lavoro all'Istituto
nazionale della previdenza sociale, gestione dell'assicurazione obbligatoria per la
disoccupazione involontaria
2. Nei confronti delle organizzazioni dei lavoratori che proclamano uno sciopero,
o ad esso aderiscono in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, sono
sospesi i permessi sindacali retribuiti ovvero i contributi sindacali comunque
trattenuti dalla retribuzione, ovvero entrambi, per la durata dell'astensione stessa
e comunque per un ammontare economico complessivo non inferiore a lire
5.000.000 e non superiore a lire 50.000.000 tenuto conto della consistenza
associativa, della gravità della violazione e della eventuale recidiva, nonché della
gravità degli effetti dello sciopero sul servizio pubblico. Le medesime
organizzazioni sindacali possono altresì essere escluse dalle trattative alle quali
partecipino per un periodo di due mesi dalla cessazione del comportamento. I
contributi sindacali trattenuti sulla retribuzione sono devoluti all'Istituto
nazionale della previdenza sociale, gestione dell'assicurazione obbligatoria per la
disoccupazione involontaria.
….
4. I dirigenti responsabili delle amministrazioni pubbliche e i legali rappresentanti
delle imprese e degli enti che erogano i servizi di cui all'articolo 1, comma 1, che
non osservino le disposizioni previste dal comma 2 dell'articolo 2 o gli obblighi
derivanti dagli accordi o contratti collettivi di cui allo stesso articolo 2, comma 2, o
dalla regolazione provvisoria della Commissione di garanzia, o che non prestino
correttamente l' informazione agli utenti di cui all'articolo 2, comma 6, sono soggetti
alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire 5.000.000 a lire 50.000.000, tenuto
conto della gravità della violazione, dell'eventuale recidiva, dell'incidenza di essa
sull'insorgenza o sull'aggravamento di conflitti e sul pregiudizio eventualmente
arrecato agli utenti. Alla medesima sanzione sono soggetti le associazioni e gli
organismi rappresentativi dei lavoratori autonomi, professionisti o piccoli
imprenditori, in solido con i singoli lavoratori autonomi, professionisti o piccoli
imprenditori, che aderendo alla protesta si siano astenuti dalle prestazioni, in caso di
violazione dei codici di autoregolamentazione di cui all' articolo 2-bis, o della
regolazione provvisoria della Commissione di garanzia e in ogni altro caso di
violazione dell' articolo 2, comma 3. Nei casi precedenti, la sanzione viene applicata
con ordinanza-ingiunzione della direzione provinciale del lavoro-sezione ispettorato
del lavoro.
4-bis. Qualora le sanzioni previste ai commi 2 e 4 non risultino applicabili, perché le
organizzazioni sindacali che hanno promosso lo sciopero o vi hanno aderito non
fruiscono dei benefici di ordine patrimoniale di cui al comma 2 o non partecipano
alle trattative, la Commissione di garanzia delibera in via sostitutiva una sanzione
amministrativa pecuniaria a carico di coloro che rispondono legalmente per
l'organizzazione sindacale responsabile, tenuto conto della consistenza associativa,
della gravità della violazione e della eventuale recidiva, nonché della gravità degli
effetti dello sciopero sul servizio pubblico, da un minimo di lire 5.000.000 ad un
massimo di lire 50.000.000. La sanzione viene applicata con ordinanza-ingiunzione
della direzione provinciale del lavoro-sezione ispettorato del lavoro.
4-ter. Le sanzioni di cui al presente articolo sono raddoppiate nel massimo se
l'astensione collettiva viene effettuata nonostante la delibera di invito della
Commissione di garanzia emanata ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettere c), d),
e) ed h).
“… segnala all' autorità competente le situazioni nelle quali
dallo sciopero o astensione collettiva può derivare un
imminente e fondato pericolo di pregiudizio ai diritti della
persona costituzionalmente tutelati di cui all'articolo 1,
comma 1, e formula proposte in ordine alla misure da
adottare con l' ordinanza di cui all' articolo 8 per prevenire il
predetto pregiudizio.”
(art. 13, lett. f)
Lo sciopero per fini non contrattuali consistenti nel contrasto e
nell’opposizione all’invio di un contingente militare dello Stato
italiano sul territorio di altri popoli è legittimo e lecito sul piano
non solo penale, ma anche civile, e conseguentemente atti o
comportamenti del datore di lavoro diretti a contrastare
l’iniziativa del sindacato che tale sciopero abbia proclamato,
quale la valutazione come assenza ingiustificata dal lavoro della
partecipazione dei dipendenti allo sciopero con conseguente
possibile idoneità di tale condotta ad essere sanzionata
disciplinarmente, possono costituire condotta antisindacale..
(Cass. Sez.lav. 21.8.2004, n. 16515 NGL 2004, 720)
“La Corte costituzionale (sentenza 290/1974) ha affermato che “lo
sciopero ha un duplice rilievo costituzionale: come specifico
strumento di tutela degli interessi che fanno capo ai lavoratori, ed in
tal caso il suo esercizio non può dar luogo ad alcuna conseguenza
svantaggiosa per coloro che vi partecipino; e come manifestazione di
una libertà che non può essere penalmente compromessa se non a
tutela di interessi che abbiano rilievo costituzionale. In un caso si
tratta dell’esercizio di un vero e proprio diritto soggettivo che ha la
sua specifica garanzia costituzionale nell’art. 40 Cost.; nell’altro di
una libertà che ha un rilievo ed un riconoscimento costituzionale,
seppur non specifico, perché rientrante nelle generali libertà che la
Costituzione riconosce agli individui ed ai gruppi sociali.
Quindi anche in questa seconda ipotesi lo sciopero per fini
non contrattuali non è una condotta illecita seppur penalmente
immune ma esprime la libertà di agire del sindacato quale gruppo
sociale … Come libertà, lo sciopero a fini esclusivamente non
economici, nell’ottica della menzionata pronuncia della corte
costituzionale, rappresenta pur sempre, per la collettività dei
lavoratori organizzati in sindacato, un mezzo di pressione idoneo a
favorire il perseguimento dei fini di cui al secondo comma dell’art. 3
Cost.
Sarebbe intrinsecamente contraddittorio predicare questa
libertà riconosciuta dalla Costituzione, vulnerata dall’originario art.
503 c.p., e contestualmente affermare il carattere sistematicamente
illecito, seppure sotto il solo profilo civile ed a livello individuale,
della sua estrinsecazione. Non c’è una “libertà” di violare la legge
civile che possa avere un qualche riconoscimento a livello
costituzionale sì da condizionare la discrezionalità del legislatore
ordinario nel configurare fattispecie penali. I comportamenti illeciti,
perché contrari alla legge, sono atti volontari sì, ma non sono
espressione delle libertà individuali e collettive garantite dalla
Costituzione. Anzi, sono atti contrastati dall’ordinamento giuridico e
semmai si può porre un problema di proporzionalità della reazione
dell’ordinamento al disvalore della condotta (da sanzionare con la
incriminazione penale ovvero solo con la sua mera qualificazione di
illecito). Invece, l’insistito riferimento che la menzionata sentenza n. 290
del 1974 fa al riconoscimento, operato dalla Costituzione, delle libertà
dei singoli e dei gruppi vale a coonestare la legittimità di una facoltà di
agire del sindacato e non già una mera immunità penale di un
comportamento che comunque rimarrebbe contra legem.
La successiva sentenza n. 165 del 1983 della Corte cost. supera
poi ogni eventuale ambiguità ….
Rileva altresì che lo stesso legislatore della successiva legge 12
giugno 1990, n. 146 .. Si è mosso nel solco della giurisprudenza
costituzionale perché ha previsto una regola speciale per un tipico
sciopero per finalità non economiche: quello contemplato dall’ultimo
comma dell’articolo 2. Tale è lo sciopero a difesa dell’ordine
costituzionale che, nella citata disposizione, è accomunato ad uno
sciopero che viceversa è mirato alla diretta tutela dei lavoratori, qual è
quello a difesa della loro incolumità e sicurezza … Non è infatti
possibile ritenere che, quando il legislatore ha esonerato dal preavviso il
sindacato in caso di sciopero a difesa dell’ordine costituzionale, in realtà
non avrebbe dettato una regola speciale sul presupposto di una regola
generale (quella per cui negli altri casi di sciopero per ragioni
esclusivamente non economiche occorre il preavviso, oltre alla
predeterminazione della durata), ma avrebbe previsto un’eccezionale
possibilità (l’unica) di sciopero per fini esclusivamente non economici,
contestualmente dettando una regola non di setore. Ciò è smentito sia
dalla struttura della norma, che è formulata come un’eccezione ad una
regola e che quindi presuppone un canone generale applicabile ad una
fattispecie più ampia di quella eccettuata, sia dal parallelismo con
l’ipotesi di un particolare sciopero contrattuale in cui certamente c’è
questa struttura binomale “eccezione-regola”, nel senso che il previsto
esonero dal preavviso in una particolare fattispecie di sciopero
contrattuale presuppone la regola generale dell’obbligo di preavviso di
tutti gli altri casi di sciopero contrattuale. Analogamente, non essendo
possibile predicare una scissione nell’ultimo comma dell’articolo 2, il
previsto esonero dal preavviso in una particolare fattispecie di sciopero
non contrattuale rinvia parimenti alla regola generale dell’obbligo del
preavviso in tutti gli altri casi di sciopero non contrattuale ….”
L’attitudine della magistratura, pressata dal potere politico, ad
interpretare estensivamente i concetti di violenza e minaccia
Neppi Modona, Sciopero, potere politico e magistratura, 1870/1922, Bari 1969
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conlitto