Il conflitto Appunti di Franco liso Nel mondo del lavoro gli interessi di chi comanda e di chi è subordinato sono in fisiologica contrapposizione. Nel sistema delle relazioni collettive il conflitto (in potenza o in atto) è una modalità fisiologica della costruzione di regole pattizie destinate a comporre gli interessi contrapposti Codice penale sardo (1859) puniva “tutte le intese di datori di lavoro allo scopo di indurre ingiustamente ed abusivamente gli operai ad una diminuzione del salario” (art. 385) Codice Zanardelli Codice penale (1889) puniva solo i fatti di violenza e minaccia eventualmente commessi in occasione dei conflitti di lavoro (artt. 165166) (delitto contro la libertà del lavoro) (1931) delitto • contro l’ economia (artt. 502 ss.) Costituzione (1948) “Il diritto di sciopero si esercita nell’ambito delle leggi che lo regolano” (art. 40 Cost.) • contro le pubbliche amministrazioni (artt. 330 e 333) “tutte le intese degli operai allo scopo di sospendere, ostacolare o far rincarare il lavoro senza ragionevole causa” (art. 386) Sciopero reato Sciopero libertà Sciopero reato Sciopero diritto SCIOPERO DIRITTO L’astensionismo del legislatore Il legislatore promuove l’autodisciplina delle categorie l’intervento del legislatore nei servizi essenziali la giurisprudenza I codici di autoregolamentazione La legge 146 del 1990 l’autoregolamentazione la parziale regolazione l’anomia gli anni ‘80 gli anni ‘90 area del diritto penale Diritto di sciopero area del diritto civile Diritto di sciopero e codice penale Art. 502 Serrata e sciopero per fini contrattuali Il datore di lavoro che, col solo scopo d’imporre ai suoi dipendenti modificazioni ai patti stabiliti, o di opporsi a modificazioni di tali patti, ovvero di ottenere o impedire una diversa applicazione dei patti o usi esistenti, sospende in tutto o in parte il lavoro nei suoi stabilimenti, aziende o uffici, è punito con la multa non inferiore a ……. I lavoratori addetti a stabilimenti, aziende o uffici che, in numero di tre o più, abbandonano collettivamente il lavoro, ovvero lo prestano in modo da turbarne la continuità o la regolarità, col solo scopo di imporre ai datori di lavoro patti diversi da quelli stabiliti, ovvero di opporsi a modificazioni di tali parti o, comunque, di ottenere o impedire una diversa applicazione dei patti o usi esistenti, sono puniti con la multa fino a …… Incostituzionalità dello sciopero ma anche della serrata (corte cost. n. 29/1960) Art. 505 Serrata e sciopero a scopo di solidarietà o di protesta Il datore di lavoro o i lavoratori che, fuori dei casi indicati nei due articoli precedenti, commettono uno dei fatti preveduti dall’articolo 502 soltanto per solidarietà con altri datori di lavoro o con altri lavoratori, ovvero soltanto per protesta, soggiacciono alle pene ivi stabilite. Inapplicabilità (corte cost. n. 29/1960) sentenza interpretativa di rigetto Art. 330 Abbandono collettivo di pubblici uffici, impieghi, servizi o lavori) (ora abrogato) I pubblici ufficiali, gli incaricati di un pubblico servizio aventi la qualità di impiegati, i privati che esercitano servizi pubblici o di pubblica necessità, non organizzati in imprese, e i dipendenti da imprese di servizi pubblici o di pubblica necessità, i quali, in numero di tre o più, abbandonano collettivamente l’ufficio, l’impiego, il servizio o il lavoro, ovvero li prestano in modo da turbarne la continuità o la regolarità, sono puniti con la reclusione fino a due anni. I capi promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da due a cinque anni. Le pene sono aumentate, se il fatto: 1) è commesso per fine politico; 2) ha determinato dimostrazioni, tumulti o sommosse popolari]6. Incostituzionalità limitatamente allo sciopero economico che non comprometta funzioni o servizi pubblici essenziali, aventi carattere di preminente interesse generale ai sensi della Costituzione (corte cost. n. 31/1969) Art. 507 Boicottaggio Chiunque, per uno degli scopi indicati negli articoli 502, 503, 504 e 505, mediante propaganda o valendosi della forza e autorità di partiti, leghe o associazioni, induce una o più persone a non stipulare patti di lavoro o a non somministrare materie o strumenti necessari al lavoro, ovvero a non acquistare gli altrui prodotti agricoli o industriali, è punito con la reclusione fino a tre anni. Se concorrono fatti di violenza o di minaccia, si applica la reclusione da due a sei anni. Incostituzionalità (per contrasto con l’art. 21) solo con riferimento all’ipotesi di “propaganda di puro pensiero e di pura opinione” (corte cost. n. 84/1969) Art. 503 Serrata e sciopero per fini non contrattuali Il datore di lavoro o i lavoratori, che per fine politico commettono, rispettivamente, alcuno dei fatti preveduti dall’articolo precedente, sono puniti con la reclusione fino a un anno e con la multa non inferiore a lire due milioni, se si tratta di un datore di lavoro, ovvero con la reclusione fino a sei mesi e con la multa fino a lire duecentomila, se si tratta di lavoratori. Incostituzionalità nella parte in cui punisce anche lo sciopero politico che non sia diretto a sovvertire l’ordinamento costituzionale ovvero ad impedire o ostacolare il libero esercizio dei poteri legittimi nei quali si esprime la sovranità popolare (corte cost. n. 290/1974) Art. 506 Serrata di esercenti di piccole industrie o commercio Gli esercenti di aziende industriali o commerciali, i quali, non avendo lavoratori alla loro dipendenza, in numero di tre o più sospendono collettivamente il lavoro per uno degli scopi indicati nei tre articoli precedenti, soggiacciono alle pene ivi rispettivamente stabilite per i datori di lavoro, ridotte alla metà. Incostituzionalità nella parte in cui punisce la sospensione del lavoro effettuata per protesta degli esercenti di piccole aziende industriali o commerciali che non hanno lavoratori alle loro dipendenze (corte cost. n. 222/1975) Art. 504 Coazione alla pubblica autorità mediante serrata o sciopero Quando alcuno dei fatti preveduti dall’articolo 502 è commesso con lo scopo di costringere l’autorità a dare o ad omettere un provvedimento, ovvero con lo scopo di influire sulle deliberazioni di essa, si applica la pena della reclusione fino a due anni. Incostituzionalità nella parte in cui punisce lo sciopero che ha lo scopo di costringere l’autorità a dare od omettere un provvedimento o lo scopo di influire sulle deliberazioni di essa, a meno che non sia diretto a sovvertire l’ordinamento costituzionale ovvero ad impedire o ostacolare il libero esercizio dei poteri legittimi nei quali si esprime la sovranità popolare (corte cost. n. 165/1983) Diritto di sciopero e libertà sindacale Artt. 40 e 39 co. 1 Cost. Diritto di sciopero e principio di eguaglianza sostanziale (Corte cost.) Artt. 40 e 3 co. 2 Cost. la serrata ….. La nozione di sciopero: Astensione concertata dal lavoro per la tutela di un interesse collettivo È possibile uno sciopero individuale? È possibile lo sciopero per assistere ad una partita di calcio? i tentativi di “ingabbiamento” > partendo da una definizione a priori mirante a circoscriverlo Sostenendo che può essere fatto solo per la tutela di interessi attinenti alla disciplina dei rapporti di lavoro …… Sostenendo che va proclamato dal sindacato….. ….. sarebbero quindi illegittimi gli scioperi spontanei… Sostenendo che non può essere fatto per una controversia giuridica ….. ……. essendo queste di competenza della Magistratura Sostenendo che non può essere proclamato per mettere in discussione accordi che siano stati già raggiunti …… …… implicando la pattuizione il dovere di rispettarla La “clausola di pace” come contenuto implicito del contratto collettivo 44 Sostenendo che non può essere proclamato nei confronti di un datore di lavoro nelle cui mani non c’è la possibilità di dare risposta …… …… quindi sarebbe illegittimo uno sciopero di solidarietà .. Sostenendo che non può essere svolto con modalità “anomale, contrarie a correttezza e buona fede e tali da arrecare al datore di lavoro un danno ingiusto …… …… dovendoci essere una proporzione tra il danno arrecato e quello subito Fallimento di quei tentativi: Allo sciopero non può attribuirsi altro significato se non “quello che la parola ed il concetto ad esso sotteso hanno nel comune linguaggio adottato nell’ambiente sociale” (Cass. n. 711/1980) Lo sciopero può avere solo limiti esterni ……. Quando si può scioperare? Chi è titolare del diritto? Per che cosa si può scioperare? Con quali modalità si può scioperare? Si può negoziare il diritto di sciopero? Quali conseguenze ha lo sciopero sul rapporto di lavoro? Quando si può scioperare? È necessaria la proclamazione? È necessario il preavviso? Lo sciopero spontaneo Per che cosa si può scioperare? ….. l’interesse collettivo Lo “sciopero per fini contrattuali” ma anche ……. lo sciopero di protesta lo sciopero di solidarietà lo sciopero di imposizione economico-politica lo sciopero politico puro Chi è titolare del diritto? I singoli o il sindacato? I pubblici dipendenti Solo i lavoratori subordinati o anche i lavoratori autonomi? I parasubordinati I liberi professionisti? > art 18 cost. I marittimi? No militari e polizia di Stato Con quali modalità si può scioperare? Le c.d. forme “anomale” di sciopero articolato a scacchiera a singhiozzo “a fischietto” dello straordinario pignolo Se lo sciopero è astensione ….. delle mansioni del cottimo Se lo sciopero è astensione ….. È dovuto il preavviso? Si può negoziare il diritto di sciopero? La clausola di pace Le regole al conflitto Implicita no, esplicita si? Quali conseguenze ha lo sciopero sul rapporto di lavoro? l’alterazione del sinallagma Cassazione “secondo l'orientamento di questa Corte (Cass. 27 luglio 1984 n. 4260; Cass. 8 agosto 1987 n. 6831), avallato dalla dottrina, il diritto di sciopero, che l'art. 40 cost. attribuisce direttamente ai lavoratori, non incontra - stante la mancata attuazione della disciplina legislativa prevista da detta norma - limiti diversi da quelli propri della ratio storico-sociale che lo giustifica e dell'intangibilità di altri diritti o interessi costituzionalmente garantiti. Pertanto, sotto il primo profilo, non si ha sciopero se non in presenza di un'astensione dal lavoro decisa ed attuata collettivamente per la tutela di interessi collettivi - anche di natura non salariale ed anche di carattere politico generale, purché incidenti sui rapporti di lavoro - e, sotto il secondo profilo, ne sono vietate le forme di attuazione che assumano modalità delittuose, in quanto lesive, in particolare, dell'incolumità o della libertà delle persone, o di diritti di proprietà o della capacità produttiva delle aziende; sono, invece, privi di rilievo l'apprezzamento obiettivo che possa farsi della fondatezza, della ragionevolezza e dell'importanza delle pretese perseguite nonchè la mancanza sia di proclamazione formale sia di preavviso al datore di lavoro sia di tentativi di conciliazione sia d'interventi dei sindacati, mentre il fatto che lo sciopero arrechi danno al datore di lavoro, impedendo o riducendo la produzione dell'azienda, è connaturale alla funzione di autotutela coattiva propria dello sciopero stesso. “ (n. 23552 del 17.12.2004) Il datore di lavoro può assumere iniziative per limitare le conseguenze dannose dello sciopero o, facendolo, pone in essere un comportamento antisindacale? Il crumiraggio Interno Esterno > limiti formalizzati nella legge sul contratto di lavoro a termine e sulla somministrazione Lo sciopero nei servizi pubblici essenziali lavoratori impresa Lo sciopero nei servizi pubblici lavoratori impresa utenti ? Quali sono i servizi pubblici essenziali? quelli volti a garantire il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, alla vita, alla salute, alla libertà ed alla sicurezza, alla libertà di circolazione, all'assistenza e previdenza sociale, all'istruzione ed alla libertà di comunicazione ? Qual’è la fonte delle regole che devono essere rispettate, da lavoratori, organizzazioni sindacali e datori di lavoro? LAVORO SUBORDINATO A LAVORATORI AUTONOMI PROFESSIONISTI PICCOLI IMPRENDITORI B Ipotesi a A procedure di raffreddamento e di conciliazione Organizzazione sindacale Accordo Datore di lavoro prestazioni indispensabili che devono essere assicurate dalla organizzazione Nel settore trasporti informazione lo trasmettono UTENZA Commissione di garanzia anche sentendo Associazioni utenti valuta Se valuta positivamente … l’accordo è efficace Ipotesi a procedure di raffreddamento e di conciliazione Organizzazione sindacale Accordo Datore di lavoro prestazioni indispensabili che devono essere assicurate dalla organizzazione Commissione di garanzia Se valuta negativamente … (motivazione) valuta Associazioni utenti l’accordo è inefficace Ipotesi a procedure di raffreddamento e di conciliazione Organizzazione sindacale Accordo Datore di lavoro prestazioni indispensabili che devono essere assicurate dalla organizzazione proposta Se entro 15 gg. le parti non si pronunciano la commissione svolge audizioni entro 20 gg.e se accerta la indisponibilità delle parti …….. Commissione di garanzia Associazioni utenti Ipotesi a Organizzazione sindacale Datore di lavoro Provvisoria regolamentazione Adotta con propria delibera Commissione di garanzia Associazioni utenti Ipotesi b Organizzazione sindacale mancato accordo Datore di lavoro proposta Se entro 15 gg. le parti non si pronunciano Commissione di garanzia Associazioni utenti svolge audizioni entro 20 gg.e se accerta indisponibilità ... Ipotesi b Organizzazione sindacale mancato accordo Datore di lavoro Provvisoria proposta regolamentazione Se entro 15 gg. le parti non si pronunciano Commissione di garanzia Associazioni utenti svolge audizioni entro 20 gg.e se accerta indisponibilità ... Ipotesi a B categoria CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE prestazioni indispensabili che devono essere assicurate dalla organizzazione Commissione di garanzia lo trasmette anche sentendo Associazioni utenti valuta Se valuta positivamente … Il codice è efficace Ipotesi a categoria CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE Commissione di garanzia Se valuta negativamente … (motivazione) valuta Associazioni utenti Il codice è inefficace Ipotesi a categoria proposta Se entro 15 gg. le parti non si pronunciano la commissione svolge audizioni entro 20 gg.e se accerta la indisponibilità delle parti …….. Commissione di garanzia Associazioni utenti Ipotesi a categoria Provvisoria proposta regolamentazione Adotta con propria delibera Commissione di garanzia Associazioni utenti Ipotesi b categoria mancata redazione del codice proposta Se entro 15 gg. le parti non si pronunciano Commissione di garanzia Associazioni utenti svolge audizioni entro 20 gg.e se accerta indisponibilità ... Ipotesi b categoria Provvisoria proposta regolamentazione Commissione di garanzia Associazioni utenti ? Quali regole vanno seguite per esercitare il diritto di sciopero? I - TENTATIVO DI CONCILIAZIONE Organizzazione sindacale Ministero del lavoro controversia a rilevanza nazionale Secondo l’accordo, oppure… Datore di lavoro Prefettura (o il Comune ) U T E N T I controversia a rilevanza locale Commissione di garanzia Associazioni utenti II – proclamazione PREAVVISO Organizzazione sindacale Informa 5 gg. prima Datore di lavoro Entro il termine di preavviso (almeno 10 gg) comunica per iscritto durata modalità motivazioni Valuta il comportamento di OO.SS. e datori di lavoro procedura P.c.m. o ministro oppure Prefetto Commissione di garanzia RAI Quotidiani U T E N T I Associazioni utenti Anche su impulso di e …………….. Organizzazione sindacale Datore di lavoro P.c.m. o ministro Prefetto Commissione di garanzia ... e può deliberare inviti ... e può comminare sanzioni U T E N T I Associazioni utenti Organizzazione sindacale precettazione Datore di lavoro P.c.m. o ministro conciliazione invito a desistere Prefetto U T E N T I su segnalazione Quando sussista il fondato pericolo di un pregiudizio grave e imminente ai diritti della persona costituzionalmente tutelati Commissione di garanzia Associazioni utenti Organizzazione sindacale Datore di lavoro P.c.m. o ministro precettazione Prefetto Informano e poi U T E N T I Oppure di propria iniziativa nei casi di necessità e urgenza Commissione di garanzia Associazioni utenti fine Eccezioni Addetti ad impianti nucleari (art. 49 e 129 del Dpr n 185 del 1964) Personale di assistenza al volo (art. 4 L. 42 del 1980) “Il contratto viene firmato per far cessare il conflitto in atto, non per garantire le aziende da quelli possibili in futuro” (Giugni, in Il sindacato tra contratti e riforme, 25) “Le amministrazioni e le imprese erogatrici dei servizi di trasporto sono tenute a comunicare agli utenti, contestualmente alla pubblicazione degli orari di servizio ordinari, l’elenco dei servizi che saranno garantiti comunque in caso di sciopero e i relativi orari, come risultano definiti dagli accordi .. ” (art. 13, co. 2) “.. nel caso di scioperi nei servizi pubblici di competenza dello stesso e salvo il caso in cui l’amministrazione sia parte in causa;…” (art. 13, co. 2) “Le disposizioni del presente articolo in tema di preavviso minimo e di indicazione della durata non si applicano nei casi di astensione dal lavoro in difesa dell'ordine costituzionale, o di protesta per gravi eventi lesivi dell'incolumità e della sicurezza dei lavoratori.” (art. 2, co. 7) I datori di lavoro sono tenuti “a dare comunicazione agli utenti, nelle forme adeguate, .. dei modi e dei tempi di erogazione dei servizi nel corso dello sciopero e delle misure di riattivazione degli stessi; debbono, inoltre, garantire e rendere nota la riattivazione del servizio, quando l’astensione dal lavoro sia terminata.” (art. 2, co. 6) “Il servizio pubblico radiotelevisivo è tenuto a dare tempestiva diffusione a tali comunicazioni, fornendo informazioni complete sull'inizio, la durata, le misure alternative e le modalità dello sciopero nel corso di tutti i telegiornali e giornali radio. Sono inoltre tenuti a dare le medesime informazioni i giornali quotidiani e le emittenti radiofoniche e televisive che si avvalgano di finanziamenti o, comunque, di agevolazioni tariffarie, creditizie o fiscali previste da leggi dello Stato.” (art. 2, co. 6) “.. ricevuta la comunicazione di cui all' articolo 2, comma 1, può assumere informazioni o convocare le parti in apposite audizioni, per verificare se sono stati esperiti i tentativi di conciliazione e se vi sono le condizioni per una composizione della controversia, e nel caso di conflitti di particolare rilievo nazionale può invitare, con apposita delibera, i soggetti che hanno proclamato lo sciopero a differire la data dell' astensione dal lavoro per il tempo necessario a consentire l' ulteriore tentativo di mediazione.” (art. 13, lett. c, d) “Su richiesta delle parti interessate, delle associazioni degli utenti rappresentative ai sensi della legge 30 luglio 1998, n. 281, delle autorità nazionali o locali che vi abbiano interesse o di propria iniziativa, la Commissione di garanzia apre il procedimento di valutazione del comportamento delle organizzazioni sindacali che proclamano lo sciopero o vi aderiscono, o delle amministrazioni e delle imprese interessate, ovvero delle associazioni o organismi di rappresentanza dei lavoratori autonomi, professionisti o piccoli imprenditori, nei casi di astensione collettiva di cui agli articoli 2 e 2-bis. L' apertura del procedimento viene notificata alle parti, che hanno trenta giorni per presentare osservazioni e per chiedere di essere sentite. Decorso tale termine e comunque non oltre sessanta giorni dall'apertura del procedimento, la Commissione formula la propria valutazione ….” (art. 4, co. 4 quater) “….indica immediatamente ai soggetti interessati eventuali violazioni delle disposizioni relative al preavviso, alla durata massima, all' esperimento delle procedure preventive di raffreddamento e di conciliazione, ai periodi di franchigia, agli intervalli minimi tra successive proclamazioni, e ad ogni altra prescrizione riguardante la fase precedente all'astensione collettiva, e può invitare, con apposita delibera, i soggetti interessati a riformulare la proclamazione in conformità alla legge e agli accordi o codici di autoregolamentazione differendo l' astensione dal lavoro ad altra data.” (art. 13, lett. d) “.. rileva l' eventuale concomitanza tra interruzioni o riduzioni di servizi pubblici alternativi, che interessano il medesimo bacino di utenza, per effetto di astensioni collettive proclamate da soggetti sindacali diversi e può invitare i soggetti la cui proclamazione sia stata comunicata successivamente in ordine di tempo a differire l'astensione collettiva ad altra data.” … se rileva comportamenti della amministrazioni o imprese che erogano i servizi di cui all'articolo 1 in evidente violazione della presente legge o delle procedure previste da accordi o contratti collettivi o comportamenti illegittimi che comunque possano determinare l' insorgenza o l' aggravamento di conflitti in corso, invita, con apposita delibera, le amministrazioni o le imprese predette a desistere dal comportamento e ad osservare gli obblighi derivanti dalla legge o da accordi o contratti collettivi.” (art. 13, lett. e, h) “.. considerate anche le cause di insorgenza del conflitto, delibera le sanzioni previste dall'articolo 4 e, per quanto disposto dal comma 1 dell' articolo 4, prescrive al datore di lavoro di applicare le sanzioni disciplinari .. (art. 13, lett. i) Articolo 4 1. I lavoratori …. sono soggetti a sanzioni disciplinari proporzionate alla gravità dell'infrazione, con esclusione delle misure estintive del rapporto o di quelle che comportino mutamenti definitivi dello stesso. In caso di sanzioni disciplinari di carattere pecuniario, il relativo importo è versato dal datore di lavoro all'Istituto nazionale della previdenza sociale, gestione dell'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria 2. Nei confronti delle organizzazioni dei lavoratori che proclamano uno sciopero, o ad esso aderiscono in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, sono sospesi i permessi sindacali retribuiti ovvero i contributi sindacali comunque trattenuti dalla retribuzione, ovvero entrambi, per la durata dell'astensione stessa e comunque per un ammontare economico complessivo non inferiore a lire 5.000.000 e non superiore a lire 50.000.000 tenuto conto della consistenza associativa, della gravità della violazione e della eventuale recidiva, nonché della gravità degli effetti dello sciopero sul servizio pubblico. Le medesime organizzazioni sindacali possono altresì essere escluse dalle trattative alle quali partecipino per un periodo di due mesi dalla cessazione del comportamento. I contributi sindacali trattenuti sulla retribuzione sono devoluti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, gestione dell'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria. …. 4. I dirigenti responsabili delle amministrazioni pubbliche e i legali rappresentanti delle imprese e degli enti che erogano i servizi di cui all'articolo 1, comma 1, che non osservino le disposizioni previste dal comma 2 dell'articolo 2 o gli obblighi derivanti dagli accordi o contratti collettivi di cui allo stesso articolo 2, comma 2, o dalla regolazione provvisoria della Commissione di garanzia, o che non prestino correttamente l' informazione agli utenti di cui all'articolo 2, comma 6, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire 5.000.000 a lire 50.000.000, tenuto conto della gravità della violazione, dell'eventuale recidiva, dell'incidenza di essa sull'insorgenza o sull'aggravamento di conflitti e sul pregiudizio eventualmente arrecato agli utenti. Alla medesima sanzione sono soggetti le associazioni e gli organismi rappresentativi dei lavoratori autonomi, professionisti o piccoli imprenditori, in solido con i singoli lavoratori autonomi, professionisti o piccoli imprenditori, che aderendo alla protesta si siano astenuti dalle prestazioni, in caso di violazione dei codici di autoregolamentazione di cui all' articolo 2-bis, o della regolazione provvisoria della Commissione di garanzia e in ogni altro caso di violazione dell' articolo 2, comma 3. Nei casi precedenti, la sanzione viene applicata con ordinanza-ingiunzione della direzione provinciale del lavoro-sezione ispettorato del lavoro. 4-bis. Qualora le sanzioni previste ai commi 2 e 4 non risultino applicabili, perché le organizzazioni sindacali che hanno promosso lo sciopero o vi hanno aderito non fruiscono dei benefici di ordine patrimoniale di cui al comma 2 o non partecipano alle trattative, la Commissione di garanzia delibera in via sostitutiva una sanzione amministrativa pecuniaria a carico di coloro che rispondono legalmente per l'organizzazione sindacale responsabile, tenuto conto della consistenza associativa, della gravità della violazione e della eventuale recidiva, nonché della gravità degli effetti dello sciopero sul servizio pubblico, da un minimo di lire 5.000.000 ad un massimo di lire 50.000.000. La sanzione viene applicata con ordinanza-ingiunzione della direzione provinciale del lavoro-sezione ispettorato del lavoro. 4-ter. Le sanzioni di cui al presente articolo sono raddoppiate nel massimo se l'astensione collettiva viene effettuata nonostante la delibera di invito della Commissione di garanzia emanata ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettere c), d), e) ed h). “… segnala all' autorità competente le situazioni nelle quali dallo sciopero o astensione collettiva può derivare un imminente e fondato pericolo di pregiudizio ai diritti della persona costituzionalmente tutelati di cui all'articolo 1, comma 1, e formula proposte in ordine alla misure da adottare con l' ordinanza di cui all' articolo 8 per prevenire il predetto pregiudizio.” (art. 13, lett. f) Lo sciopero per fini non contrattuali consistenti nel contrasto e nell’opposizione all’invio di un contingente militare dello Stato italiano sul territorio di altri popoli è legittimo e lecito sul piano non solo penale, ma anche civile, e conseguentemente atti o comportamenti del datore di lavoro diretti a contrastare l’iniziativa del sindacato che tale sciopero abbia proclamato, quale la valutazione come assenza ingiustificata dal lavoro della partecipazione dei dipendenti allo sciopero con conseguente possibile idoneità di tale condotta ad essere sanzionata disciplinarmente, possono costituire condotta antisindacale.. (Cass. Sez.lav. 21.8.2004, n. 16515 NGL 2004, 720) “La Corte costituzionale (sentenza 290/1974) ha affermato che “lo sciopero ha un duplice rilievo costituzionale: come specifico strumento di tutela degli interessi che fanno capo ai lavoratori, ed in tal caso il suo esercizio non può dar luogo ad alcuna conseguenza svantaggiosa per coloro che vi partecipino; e come manifestazione di una libertà che non può essere penalmente compromessa se non a tutela di interessi che abbiano rilievo costituzionale. In un caso si tratta dell’esercizio di un vero e proprio diritto soggettivo che ha la sua specifica garanzia costituzionale nell’art. 40 Cost.; nell’altro di una libertà che ha un rilievo ed un riconoscimento costituzionale, seppur non specifico, perché rientrante nelle generali libertà che la Costituzione riconosce agli individui ed ai gruppi sociali. Quindi anche in questa seconda ipotesi lo sciopero per fini non contrattuali non è una condotta illecita seppur penalmente immune ma esprime la libertà di agire del sindacato quale gruppo sociale … Come libertà, lo sciopero a fini esclusivamente non economici, nell’ottica della menzionata pronuncia della corte costituzionale, rappresenta pur sempre, per la collettività dei lavoratori organizzati in sindacato, un mezzo di pressione idoneo a favorire il perseguimento dei fini di cui al secondo comma dell’art. 3 Cost. Sarebbe intrinsecamente contraddittorio predicare questa libertà riconosciuta dalla Costituzione, vulnerata dall’originario art. 503 c.p., e contestualmente affermare il carattere sistematicamente illecito, seppure sotto il solo profilo civile ed a livello individuale, della sua estrinsecazione. Non c’è una “libertà” di violare la legge civile che possa avere un qualche riconoscimento a livello costituzionale sì da condizionare la discrezionalità del legislatore ordinario nel configurare fattispecie penali. I comportamenti illeciti, perché contrari alla legge, sono atti volontari sì, ma non sono espressione delle libertà individuali e collettive garantite dalla Costituzione. Anzi, sono atti contrastati dall’ordinamento giuridico e semmai si può porre un problema di proporzionalità della reazione dell’ordinamento al disvalore della condotta (da sanzionare con la incriminazione penale ovvero solo con la sua mera qualificazione di illecito). Invece, l’insistito riferimento che la menzionata sentenza n. 290 del 1974 fa al riconoscimento, operato dalla Costituzione, delle libertà dei singoli e dei gruppi vale a coonestare la legittimità di una facoltà di agire del sindacato e non già una mera immunità penale di un comportamento che comunque rimarrebbe contra legem. La successiva sentenza n. 165 del 1983 della Corte cost. supera poi ogni eventuale ambiguità …. Rileva altresì che lo stesso legislatore della successiva legge 12 giugno 1990, n. 146 .. Si è mosso nel solco della giurisprudenza costituzionale perché ha previsto una regola speciale per un tipico sciopero per finalità non economiche: quello contemplato dall’ultimo comma dell’articolo 2. Tale è lo sciopero a difesa dell’ordine costituzionale che, nella citata disposizione, è accomunato ad uno sciopero che viceversa è mirato alla diretta tutela dei lavoratori, qual è quello a difesa della loro incolumità e sicurezza … Non è infatti possibile ritenere che, quando il legislatore ha esonerato dal preavviso il sindacato in caso di sciopero a difesa dell’ordine costituzionale, in realtà non avrebbe dettato una regola speciale sul presupposto di una regola generale (quella per cui negli altri casi di sciopero per ragioni esclusivamente non economiche occorre il preavviso, oltre alla predeterminazione della durata), ma avrebbe previsto un’eccezionale possibilità (l’unica) di sciopero per fini esclusivamente non economici, contestualmente dettando una regola non di setore. Ciò è smentito sia dalla struttura della norma, che è formulata come un’eccezione ad una regola e che quindi presuppone un canone generale applicabile ad una fattispecie più ampia di quella eccettuata, sia dal parallelismo con l’ipotesi di un particolare sciopero contrattuale in cui certamente c’è questa struttura binomale “eccezione-regola”, nel senso che il previsto esonero dal preavviso in una particolare fattispecie di sciopero contrattuale presuppone la regola generale dell’obbligo di preavviso di tutti gli altri casi di sciopero contrattuale. Analogamente, non essendo possibile predicare una scissione nell’ultimo comma dell’articolo 2, il previsto esonero dal preavviso in una particolare fattispecie di sciopero non contrattuale rinvia parimenti alla regola generale dell’obbligo del preavviso in tutti gli altri casi di sciopero non contrattuale ….” L’attitudine della magistratura, pressata dal potere politico, ad interpretare estensivamente i concetti di violenza e minaccia Neppi Modona, Sciopero, potere politico e magistratura, 1870/1922, Bari 1969