Corso di Diritto dell’Informazione dell’Accesso e delle Telecomunicazioni
CORSO DI INSEGNAMENTO DI
DIRITTO DELL’INFORMAZIONE
DELL’ACCESSO E
DELLE TELECOMUNICAZIONI:
“DIRITTO DELL’INFORMAZIONE”
A cura del Prof. G.P. CUOMO
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INDICE
PRINCIPI COSTITUZIONALI DI RIFERIMENTO
GLI ORGANI DI GOVERNO DEL SISTEMA
DELL’INFORMAZIONE
LA DISCIPLINA DEL SISTEMA RADIOTELEVISIVO
IL SERVIZIO PUBBLICO RADIOTELEVISIVO
IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA RADIOTELEVISIVO
LA DISCIPLINA ANTITRUST
IL SISTEMA LOCALE DELL’INFORMAZIONE
LA DISCIPLINA DELLA STAMPA
L’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE GIORNALISTICA
ASPETTI SIGNIFICATIVI DELLA DISCIPLINA
SUL DIRITTO D’AUTORE
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PRINCIPI COSTITUZIONALI
DI RIFERIMENTO
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ARTICOLO 21 DELLA COSTITUZIONE:
1° comma: Precetti costituzionali
 Diritto di manifestazione del pensiero riconosciuto a tutti, cittadini e stranieri,
come singoli e come formazioni sociali
 Corte Cost: comprende qualsiasi forma di espressione di idee, di pensieri, di
opinioni, di notizie, di informazioni da comunicare agli altri in qualsiasi forma
(parola, scritto, disegno, composizione musicale, foto,ecc…)
 Non solo pensieri che si traducono in concetti e ragionamenti, ma anche quale
manifestazione di uno stato emotivo o passionale: a) sotto questo profilo si
valuta se possano essere inquadrabili anche la propaganda e la pubblicità,
anche se esiste discussione in dottrina; b) la Corte Costituzionale (Dec.
231/1985) propende per l’inquadramento della pubblicità nell’art. 41 Cost. anche
se in relazione ad una fattispecie di limitazione quantitativa della pubblicità
 La libertà di manifestazione e diffusione del pensiero garantita dall’art.21
differente dalla libertà di comunicazione e di corrispondenza tutelata dall’art. 15
della Costituzione per il fatto di essere diretta al pubblico in generale, più che a
soggetti determinati (distinzione a sfumare oggi)
 La libertà di manifestazione del pensiero collegata a quelle libertà su cui si
fonda il principio della sovranità popolare e della democrazia
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ARTICOLO 21 DELLA COSTITUZIONE:
Sistema dei limiti
 Limite del “BUON COSTUME” : 6° comma
 Altri limiti impliciti: la Corte Costituzionale li ha configurati solo in precetti e
principi costituzionali che tutelano beni ed interessi costituzionalmente
garantiti:
Ordine pubblico, inteso come ordine legale su cui poggiano la
convivenza sociale e la tranquillità pubblica
Onorabilità della persona e riservatezza
La Morale
Prestigio del Governo, dell’Ordine giudiziario e delle Forze Armate
 Il diritto di libertà di manifestazione del pensiero per la Corte Costituzionale non
può risultarne snaturato o impossibile ad esercitarsi
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ARTICOLO 21 DELLA COSTITUZIONE:
Sistema dei limiti : il BUON COSTUME – 6° comma
 “BUON COSTUME” : secondo l’indirizzo dottrinale prevalente inteso in senso
penalistico come “comune senso del pudore e di pubblica decenza”, relativo
essenzialmente alla sfera della morale sessuale
 Si richiamano le norme penali che puniscono l’oscenità, come tipica forma di
offesa al buon costume, intesa secondo l’art.529 c.p. quale concetto penalistico
che riguarda gli atti e gli oggetti che secondo il comune sentimento offendono il
pudore
 Secondo la Giurisprudenza più recente la nozione di comune senso del pudore
riflette l’esigenza di verifica/aggiornamento di esso nella sua mutevolezza con il
divenire dei costumi e con l’evoluzione del pensiero medio dei consociati nel
momento storico in cui avviene il fatto incriminato (criterio storico-evolutivo)
 Il Pudore secondo la Corte Costituz. (sent.n.9/1965) risultante da un insieme di
precetti che impongono un determinato comportamento nella vita sociale di
relazione, la inosservanza dei quali comporta, in particolare, la violazione del
pudore sessuale, della dignità personale strettamente collegata, del sentimento
morale dei giovani
 Rilevante il mutare delle opinioni sociali nel corso del tempo
 Evoluzione del pensiero della Corte Cost. : il Buon Costume non solo valore di
libertà individuale, ma anche valore riferibile alla collettività in generale: ciò sta
a significare voler assicurare la convivenza sociale in conformità ai principi
costituzionali inviolabili di tutela della dignità umana e del rispetto reciproco tra
le persone
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ARTICOLO 21 DELLA COSTITUZIONE:
Sistema dei limiti : Buon Costume
 Nella valutazione lesiva forte considerazione da parte della Corte Cost. della
pubblicità degli atti ed oggetti osceni, quale requisito essenziale della nozione
di buon costume (sent. N. 2936/1992)
 Nessuna rilevanza dell’età dei destinatari degli atti osceni. Tutela però rafforzata
per la protezione della gioventù
 L’art. 21 prevede misure preventive e repressive (Legge n.61 del 1962 in tema di
censura cinematografica)
 Art.528 c.p. (pubblicazioni e spettacoli osceni): punisce chiunque, allo scopo di
farne commercio o distribuzione, ovvero di esporli pubblicamente, fabbrica,
acquista, detiene, esporta, importa, mette in circolazione scritti, disegni,
immagini ed altri oggetti osceni
 La più recente giurisprudenza ha inquadrato la nozione di osceno incentrata
sulla libertà di ciascuno di non essere aggredito nella propria sfera di riserbo
sessuale, tenuto conto della sensibilità dei consociati di normale levatura
morale, intellettuale e sociale nell’attuale momento storico
 La condotta penalmente rilevante è di chi detiene pubblicamente o mette in
circolazione l’osceno, senza cioè adottare gli accorgimenti necessari, da una
parte, a impedire che sia posto in pericolo il senso di pudore, dall’altra parte, a
far sì che solo il pubblico degli adulti possa percepire il contenuto osceno dei
prodotti che intenda acquistare: bisogna quindi rispettare chi non vuole entrare
in contatto con l’osceno.
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ARTICOLO 21 DELLA COSTITUZIONE:
Sistema dei limiti : Buon Costume
 L’osceno vietato non si realizza, secondo il prevalente indirizzo
giurisprudenziale, con la mera esposizione del corpo umano nudo, ma con
l’ostentazione del sesso maschile e femminile o con la riproduzione esplicita
del rapporto sessuale, attuate con finalità erotiche
 Art. 725 c.p. (commercio di scritti, disegni o altri oggetti contrari alla pubblica
decenza): punisce la pubblica esposizione nonché la vendita di scritti, disegni,
oggetti che offendono la decenza: nella tutela della pubblica decenza si ha
riguardo al complesso di norme etiche e sociali che regolano il senso del
riserbo e di misura che ogni individuo deve osservare nelle manifestazioni
pubbliche della propria vita quotidiana, con esclusione di quanto attiene ai
comportamenti sessuali
 Secondo la recente Giurisprudenza sono atti contrari alla pubblica decenza tutti
quegli atti che in spregio ai criteri di convivenza e di decoro che devono essere
osservati nei rapporti tra i consociati, provocano in questi ultimi disgusto e
disapprovazione (come l’orinare in luogo pubblico)
 Art.1 della Legge n.1591 del 1960: vieta di esporre pubblicamente immagini,
fotografie e oggetti i quali offendano il pudore o la pubblica decenza considerati
secondo la sensibilità dei minori di anni 18
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ARTICOLO 21 DELLA COSTITUZIONE:
Sistema dei limiti : Buon Costume
 Art.14 della Legge sulla Stampa n.47 del 1948 (pubblicazioni destinate
all’infanzia ed alla adolescenza): applicazione dell’art. 528 del C.P. vietandosi: a)
pubblicazioni che comprendano immagini, disegni, parole che possano
offendere il sentimento morale degli adolescenti e costituire incitamento alla
corruzione, al delitto, al suicidio; b) giornali o periodici destinati all’infanzia
comprendente la descrizione di vicende poliziesche e di avventura realizzata
favorendo lo sviluppo di istinti di violenza e di indisciplina sociale
 L’art.15 della Legge sulla Stampa: applicazione dell’art. 528 del C.P. vietandosi
stampati che prevedano la descrizione e/o l’illustrazione di avvenimenti reali o
immaginari, utilizzando particolari impressionanti e/o raccapriccianti, tali da
turbare il comune sentimento della morale o l’ordine familiare: la morale
comune è stata identificata dalla Corte Cost. con sentenza n. 293 del 2000 nel
minimo rispetto dovuto alla persona umana ai sensi dell’art. 2 della Cost. ed ha
rilevato che il reato ricorre quando la soglia dell’attenzione della comunità civile
è colpita negativamente e offesa dalla pubblicazione di scritti o immagini lesivi
della dignità di ogni essere umano
 Art.600 ter c.p.:punisce chiunque con qualsiasi mezzo, anche per via telematica,
distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza materiale pornografico attinenti ai
minori;
 Estensione delle norme repressive dell’”osceno” alle trasmissioni
radiotelevisive mediante la Legge Mammì (art. 30 Legge n. 223/1990)
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ARTICOLO 21 DELLA COSTITUZIONE:
Sistema dei limiti : Libertà negativa di manifestazione del pensiero
 Ciascuno ha il diritto anche di non esprimere le proprie opinioni, pensieri e
conoscenze, a tenerle cioè riservate
 Limite di questo diritto in rapporto a doveri e valori di rilevanza costituzionale
che devono prevalere, come quelli della giustizia, della salute pubblica, del
buon andamento e della imparzialità della P.A.
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ARTICOLO 21 DELLA COSTITUZIONE:
Sistema dei limiti : Libertà di informare e diritto di cronaca
 Equivalenti al diritto di manifestare il proprio pensiero il diritto di informare ed il
diritto di cronaca
 Dottrina e Giurisprudenza: la cronaca consiste nella narrazione al pubblico di
fatti veri e socialmente rilevanti esposti con modi continenti
 Legittimo il diritto di cronaca purchè –secondo le indicazioni giurisprudenzialigoda dei seguenti requisiti: verità degli avvenimenti narrati, utilità sociale e
continenza, intesa come forma civile della esposizione dei fatti e della loro
valutazione
 Sono considerate vere le notizie qualora le notizie siano riferite come appaiono
nel momento in cui sono divulgate, anche se eventi ulteriori introducano
elementi tali da far risultare situazioni diverse rispetto a quelle narrate
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ARTICOLO 21 DELLA COSTITUZIONE:
Sistema dei limiti : Libertà di informare e diritto di cronaca
 Giurisprudenza della Corte di Cassazione:
• Utilità sociale della notizia intesa come rilevanza sociale della stessa, quale
fattore scriminante del diritto di cronaca: sì all’interesse per la collettività in
considerazione della rilevanza morale o sociale dell’argomento, no alla notizia
rivolta al pettegolezzo (difficile talvolta distinguere i due profili)
• Verità della notizia: verità oggettiva della notizia, obbligo dell’agente di
rappresentare fedelmente gli avvenimenti; evoluzione successiva del principio
di verità “putativa”, laddove il giornalista dimostri di aver svolto un diligente ed
accurato lavoro di verifica delle fonti di informazione
• Continenza (forma civile dell’esposizione): rischio di offendere l’altro pur nella
verità della notizia con modalità espositive non adeguate ed eccedenti lo scopo
informativo (in particolare: valutazioni offensive sproporzionate rispetto alla
notizia o al comportamento censurato, epiteti ingiuriosi isolati, le vere e proprie
insinuazioni).
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ARTICOLO 21 DELLA COSTITUZIONE:
Sistema dei limiti : Libertà di informare e diritto di cronaca
 Applicazione dell’esimente prevista dall’art. 51 c.p. (esercizio di un diritto o
adempimento di un dovere) anche quando, secondo la Corte Cost., la notizia
divulgata non risulti conforme al vero, purché sia stata erroneamente ritenuta
tale dal cronista, dopo aver effettuato tutti i controlli imposti dalla comune
diligenza (esercizio putativo del diritto di cronaca); non incidono le inesattezze,
cioè le imprecisioni che riguardino aspetti marginali della narrazione
 L’”intervista” si caratterizza per la trasparente rappresentazione delle
dichiarazioni rese da altri a proposito di temi di pubblico interesse: è quindi una
particolare forma di cronaca
 La Corte di Cassazione a Sezioni unite ha riconosciuto al redattore
dell’intervista il diritto di divulgare le altrui dichiarazioni, indipendentemente
dalla verità dei fatti dichiarati dall’intervistato e dai modi espositivi prescelti
dallo stesso per manifestare le proprie opinioni: il resoconto deve essere quindi
vero in quanto rappresentativo della corretta riproduzione delle dichiarazioni
rese senza aggiunte o omissioni
 Nell’intervista la continenza dei modi espositivi utilizzati deve essere adeguata
alle parole dell’intervistato con riguardo alle modalità di presentazione
dell’intervista, alla rilevanza data ad alcune espressioni e alle domande fatte
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ARTICOLO 21 DELLA COSTITUZIONE:
Sistema dei limiti : Libertà di informare e diritto di critica e di satira
 Diritto di critica si differenzia dal diritto di cronaca in quanto non si concretizza
nella narrazione dei fatti, bensì nella espressione di un giudizio o di un’opinione
 Interesse pubblico o sociale della critica quale scriminante, intesa come
apprezzabile attenzione dell’opinione pubblica
 Aspetti sostanziali del diritto di critica: rilevanza sociale dei comportamenti
criticati e continenza dei modi espositivi
 Rilevanza sociale sta a significare che la critica deve investire comportamenti o
personaggi rilevanti per l’opinione pubblica
 Diritto di satira ha quale unico limite quello della rilevanza sociale attraverso
due indici riconosciuti dalla Giurisprudenza: notorietà della persona cui il fatto
esposto in forma umoristica si riferisce ed un nesso di pertinenza tra tale fatto e
la sfera della persona investita della notorietà, dovendo cioè la satira attenere
ad ambiti diversi da quello della vita privata della persona nota, cioè alla sua
immagine pubblica
 Riferimento costituzionale nell’art.33 Cost che tutela la libertà dell’arte e quindi
anche la satira nella sua veste artistica
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ARTICOLO 21 DELLA COSTITUZIONE:
Sistema dei limiti : cronaca giudiziaria
 Per cronaca giudiziaria di intende la narrazione dell’attività svolta dalla polizia
giudiziaria, dal pubblico ministero, dal giudice e dalle parti private nel corso di
procedimenti avviati per accertare illeciti civili o penali
 La cronaca giudiziaria deve osservare un limite rafforzato di continenza:
ricordiamo al riguardo il rispetto dell’art. 27 Cost. che prevede il principio di
presunzione di non colpevolezza; sono da evitare quindi valutazioni e commenti
superflui
 Art.147 disp. att. C.P.P. in tema di riprese televisive del processo previa
Ordinanza del giudice:
Strumentalità all’esercizio del diritto di cronaca;
Nessun pregiudizio al regolare svolgimento del processo;
Consenso delle parti o, in assenza di tale consenso, almeno interesse
sociale particolarmente rilevante;
In assenza di consenso oscuramento dell’immagine delle parti
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ARTICOLO 21 DELLA COSTITUZIONE:
Sistema dei limiti : tutela dell’onore
Onore come sentimento con due profili: l’onore in senso soggettivo che
consiste nel sentimento che ciascuno ha di se stesso e della propria dignità;
l’onore in senso oggettivo, cioè la reputazione, intesa come stima che i
consociati hanno del soggetto in questione. Due diversi delitti: ingiuria (art.594
C.P.), lesiva dell’onore, e diffamazione (art.595 C.P.), lesiva della reputazione
(reati di pericolo)
In tema di ingiuria secondo la Giurisprudenza più recente il criterio cui fare
riferimento è il contenuto della frase pronunciata ed il significato che le parole
hanno nel linguaggio comune, prescindendo dalle intenzioni inespresse
dell’offensore, come pure delle sensazioni puramente soggettive che la frase
può aver provocato nell’offeso
La reputazione individuale intesa come positiva considerazione di cui gode la
persona fisica o giuridica nell’ambito della società in considerazione delle
proprie qualità fisiche, morali e professionali: ogni persona fisica gode di una
stima media, valida per tutti, non soggetta a prova; quindi il soggetto non deve
provare di aver subito in conseguenza della diffamazione una effettiva
diminuzione della propria stima di cui gode nella società
La diffamazione consiste nella condotta illecita che si concretizza con
espressioni che siano percepite da almeno 2 persone, anche non
simultaneamente: destinatari della diffamazione persone fisiche e giuridiche ed
anche associazioni non dotate di personalità giuridica
La diffamazione può essere attivata mediante modalità diverse: scritti, immagini
e anche comportamenti concludenti (ad es. il sottinteso esplicativo)
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ARTICOLO 21 DELLA COSTITUZIONE:
Sistema dei limiti : tutela dell’onore
 L’art. 595 C.P. considera di particolare gravità l’illecito qualora l’offesa alla
reputazione si traduca nell’attribuzione di un fatto/evento determinato o
attraverso mezzi di pubblicità
 La legge sulla Stampa n.47 del 1948 ed anche la Legge n.223 del 1990 (Legge
Mammì) considera con particolare gravità l’offesa recata a mezzo di stampati,
periodici o non periodici, ed a mezzo anche della radiotelevisione con
l’attribuzione di fatti determinati
 Diffamazione illecita sotto il profilo civilistico è sia colposa che dolosa. Quindi
l’offesa determinata da dolo o colpa obbliga comunque il responsabile al
risarcimento dei danni patrimoniali subiti dal diffamato, mentre per i danni non
patrimoniali e per l’applicazione del reato di diffamazione occorre accertare la
natura dolosa del comportamento offensivo. Sul piano penale occorre anche la
querela della persona offesa entro tre mesi dal fatto o dalla sua conoscenza
 Reazione contro le offese all’onore: c.d. Diritto di rettifica;
 L’onore e la reputazione vanno estesi allo Stato ed alle sue Istituzioni;
 Tutela dell’onore delle persone investite di pubbliche funzioni, pur se nel
corretto bilanciamento tra onore e prestigio del pubblico ufficiale e libertà del
soggetto privato agente (tenuto conto che il rapporto tra Amministrazione e
società oggi è un rapporto strumentale per la cura degli interessi della società).
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ARTICOLO 21 DELLA COSTITUZIONE:
Sistema dei limiti : tutela dell’onore – diritto di rettifica
 Il Diritto di rettifica previsto dalla Legge sulla Stampa, come modificato dall’art.
42 della Legge 416 del 1981, consiste nella facoltà attribuita a chi sia
direttamente interessato alla notizia falsa e/o offensiva di chiedere al
quotidiano, periodico, agenzia di stampa, la pubblicazione di un testo che
puntualizzi la verità del fatto e/o ne elimini l’offensività
 Legittimato a richiedere la rettifica è il soggetto che vanta una posizione
qualificata e differenziata rispetto alla notizia falsa o offensiva. La richiesta deve
avere forma scritta e va indirizzata al direttore responsabile del periodico o del
quotidiano o della agenzia di stampa e deve far riferimento allo scritto che l’ha
determinata con un limite di trenta righe da pubblicare con le stesse
caratteristiche tipografiche dell’articolo da riformare
 Nei suoi contenuti la rettifica deve consistere in una comunicazione in grado di
smentire la notizia già pubblicata per riaffermare la verità dei fatti
 Per i quotidiani la rettifica deve essere pubblicata entro 2 giorni dal ricevimento,
nel caso di periodici non oltre il secondo numero successivo
 Forma di tutela giudiziaria: in caso di inosservanza degli obblighi da parte del
responsabile del periodico, quotidiano o agenzia di stampa, l’interessato può
rivolgersi al giudice civile per chiedere un ordine immediato di divulgazione o di
rinnovazione della rettifica
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ARTICOLO 21 DELLA COSTITUZIONE:
Sistema dei limiti : tutela dell’onore – diritto di rettifica
Con la Legge Mammì si ha anche la rettifica radiotelevisiva
Chi è leso, in sede di telegiornali e radiogiornali, da trasmissioni contrarie a
verità ha diritto di chiedere apposita rettifica al concessionario privato o
pubblico: rispetto alla stampa si fa solo riferimento a notizie contrarie a verità e
non a quelle soggettivamente ritenute tali dall’interessato
La rettifica radiotelevisiva da divulgare entro 48 ore dalla richiesta, in fascia
oraria e con rilievo corrispondenti a quelli della trasmissione che ha dato luogo
all’esercizio del diritto di rettifica
Il concessionario, in caso di contestazioni da parte sua della richiesta, deve
rivolgersi all’AGCOM, che deve pronunciarsi nei successivi 5 giorni e che, ove
decida di disporre la diffusione della rettifica, deve ordinarne la trasmissione
entro le seguenti 24 ore
In caso di inerzia del concessionario anche il diretto interessato si può
rivolgere all’AGCOM senza perdere la facoltà di ricorrere al Giudice ordinario.
L’AGCOM, in caso di accoglimento della richiesta, ordina al concessionario la
pubblicazione della rettifica che deve avvenire nelle 24 ore dalla pronunzia;
l’Autorità può anche applicare sanzioni amministrative pecuniarie e nei casi più
gravi la sospensione temporanea della concessione in caso di mancato,
incompleto o tardivo adempimento dell’obbligo di rettifica
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ARTICOLO 21 DELLA COSTITUZIONE:
Sistema dei limiti : tutela dell’identità personale
Il diritto all’identità personale è rappresentato dal diritto di ciascuno a non
vedere travisata l’immagine della propria personalità mediante l’attribuzione di
fatti non commessi, di opinioni non manifestate, di qualifiche mai possedute a
prescindere che il travisamento stesso integri un’offesa all’onore
La dottrina richiama l’art.2 Cost. quale principio di salvaguardia del libero ed
integrale svolgimento della personalità umana: diritto di rilevanza costituzionale
pari a quello dell’onore e della riservatezza
Diritto riconosciuto sia alle persone fisiche che giuridiche ed alle associazioni
di fatto;
Tale diritto espressamente previsto dalla normativa sulla privacy (legge
n.196/2003) che lo inquadra come oggetto specifico della tutela accordata ad
ogni individuo in tema di trattamento dei dati personali
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ARTICOLO 21 DELLA COSTITUZIONE:
Sistema dei limiti :il limite della riservatezza
 Interesse di un soggetto a mantenere la sfera della propria vita privata ed intima
al riparo da indiscrezioni altrui
 Alcuni autori fanno riferimento alle disposizioni costituzionali che tutelano il
domicilio ed il diritto di comunicazione e di corrispondenza (artt. 14 e 15 Cost.),
altri all’art. 21 della Costituzione considerando equivalente la libertà negativa di
manifestazione del pensiero ed il diritto alla riservatezza;
 La giurisprudenza tutela non solo le vicende private che si svolgono nel
domicilio ma anche i comportamenti ugualmente privati che si tengono fuori
dell’abitazione
 La Cassazione (con sentenza n. 5658 del 1998) ha dichiarato che sono tutelate
dal diritto alla riservatezza anche le notizie sicuramente estranee alla sfera
domestica relative ad una causa di separazione svoltasi avanti al giudice civile
indebitamente pubblicizzate da una trasmissione televisiva in ragione della
notorietà dei personaggi coinvolti: il nostro ordinamento tutela quindi il diritto
soggettivo alla riservatezza, salvaguardando l’interesse di ognuno a mantenere
in un ambito ristretto di conoscenza le notizie inerenti condotte private tenute
sia fuori sia dentro il domicilio.
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ARTICOLO 21 DELLA COSTITUZIONE:
Sistema dei limiti :il limite della riservatezza
 Art.615 bis Cod. Pen. (interferenze illecite nella vita privata):
Punisce chiunque mediante l’uso di strumenti di ripresa visiva o sonora
si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata che si
svolge nell’abitazione altrui o in altro luogo di privata dimora o nelle
appartenenze di essi
si richiama all’art. 614 C.P. (in tema di violazione di domicilio):
l’abitazione è intesa come luogo ove l’individuo risiede stabilmente o
temporaneamente; gli spazi di privata dimora intesi quali quelli destinati
anche in modo transitorio e contingente all’espletamento della vita
professionale, culturale, politica, con interdizione all’accesso alle persone
non autorizzate; le appartenenze intese come spazi posti al servizio
dell’abitazione o della dimora (ad es. aree condominiali)
Sono esclusi gli eventi pubblici celebrati in ambiti domestici e gli eventi
privati non racchiusi nel domicilio e nelle sue pertinenze
Punito anche chi rivela o diffonde mediante qualsiasi mezzo di
informazione al pubblico le notizie o le immagini ottenute nei citati modi
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ARTICOLO 21 DELLA COSTITUZIONE:
Sistema dei limiti :il limite della riservatezza
Legge sulla privacy: ai fini del trattamento dei dati non è necessario ottenere il
consenso dell’interessato quando tale trattamento avviene nell’esercizio della
professione giornalistica in conformità alle relative finalità e nel rispetto del
codice di deontologia. Ciò vale anche per la comunicazione e diffusione dei dati
Rispetto da parte del giornalista dei limiti per l’esercizio del diritto di cronaca:
in particolare, essenzialità dell’informazione riguardo a fatti di interesse
pubblico
Tale disciplina vale sia per i dati comuni che per i dati sensibili
Codice deontologico per i giornalisti adottato il 29 luglio 1998 come fonte
normativa secondaria atipica
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ARTICOLO 21 DELLA COSTITUZIONE:
La Libertà di essere informati: il diritto all’informazione
 Lato attivo della libertà di informazione: libertà di informare che investe la
posizione soggettiva del titolare della libertà di informazione (chi elabora e
diffonde al pubblico notizie, fatti ed informazioni)
 Lato passivo della libertà di informazione: libertà di essere informato, inteso
come interesse all’informazione (Corte Cost.) che porta alla libertà-diritto
all’informazione
 Diritto di ricevere le notizie:
nel campo della radio, delle televisione anche per le notizie trasmesse via
satellite;
 nel settore delle telecomunicazioni, inteso come diritto di accesso ai
servizi disponibili sulle reti e sulle infrastrutture di comunicazione;
Corte Cost. (dec. N, 225 del 1974): diritto di ricevere liberamente i
programmi provenienti dall’estero.
 Interesse a ricercare le notizie. Il c.d. diritto di accesso:
 diritto ad ottenere tutte le notizie ed ad acquisire la conoscenza di tutti i
fatti;
Diritto soggettivo di accesso ad atti e documenti in possesso della P.A.
(Legge n. 241/1990 e Legge n.142 del 1990 ) e tutela giurisdizionale davanti
al giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva.
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ARTICOLO 21 DELLA COSTITUZIONE:
Il limite dei Segreti
 Primo gruppo per la tutela di situazioni di interesse di soggetti privati: il segreto
professionale, il segreto scientifico ed industriale, la segretezza delle
comunicazioni
 Secondo gruppo per la tutela di interessi di natura pubblica: segreto di Stato,
segreto d’ufficio e segreto investigativo
 Segreto di Stato (art.261 C.P. e 262 C.P., 256 C.P.) e d’ufficio (art. 326 C.P.):
art. 39 della legge n. 124 del 2007: Atti, documenti, notizie, attività ed ogni
altra cosa la cui diffusione causa danno all’integrità della Repubblica,
anche in relazione ad accordi internazionali, alla difesa delle istituzioni
poste dalla Costituzione a suo fondamento, all’indipendenza dello Stato
rispetto ad altri Stati ed alle relazioni con essi, alla preparazione ed alla
difesa militare dello Stato (sicurezza dello Stato interna ed esterna);
Punito sia chi rivela notizie, sia chi ottiene notizie:
Veto di divulgazione di notizie indicate dall’Autorità;
Veto di procacciamento di notizie concernenti la sicurezza dello Stato;
Veto ai pubblici ufficiali, pubblici impiegati ed incaricati di pubblico
servizio di deporre in giudizio su fatti coperti da segreto di Stato (art. 202
C.P.P.) o coperti da segreto d’ufficio (art. 201 C.P.P.).
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ARTICOLO 21 DELLA COSTITUZIONE:
Il limite dei Segreti – segreto investigativo
 Segreto investigativo (art. 329 C.P.P.): divieto di rivelazione degli atti delle
indagini preliminari compiuti dal P.M. e dalla Polizia giudiziaria non oltre la
chiusura delle indagini preliminari con seguenti deroghe: potere del P.M. di
desegretazione ovvero di pubblicazione di singoli atti o di parti di essi, o la
segretazione oltre il limite ordinario
 Segreto investigativo: Veto ai pubblici funzionari -che conoscono in forza delle
funzioni esercitate gli atti di indagine compiuti all’insaputa dell’indagato- di
rivelarli anche a singole persone, a prescindere dall’uso dei mezzi di pubblicità
 Art. 684 C.P. e Art. 114 C.P.P.: Veto a chiunque di divulgare al pubblico, a mezzo
stampa, televisione, internet atti o documenti salvaguardati dal segreto
investigativo (o anche del loro solo contenuto) o concernenti i dibattimenti
svolti a porte chiuse o gli atti indicati di volta in volta dal giudice e non coperti
dal segreto investigativo
 Tale divieto non comprende il contenuto degli atti stessi, purché non siano
coperti dal segreto investigativo
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ARTICOLO 21 DELLA COSTITUZIONE:
Il limite dei Segreti
C.d. “Segretezza esterna” (art. 114 C.P.P.) :
In presenza di segreto divieto di pubblicazione dell’atto e del suo
contenuto;
Fino all’udienza preliminare per gli atti non coperti da segreti il divieto di
pubblicazione è attenuato:il veto riguarda la riproduzione dell’atto e non
del contenuto (segreto attenuato)
 C.d. “Segreto professionale”(art. 622 C.P. e 200 C.P.P.) :
Applicabile a soggetti qualificati che abbiano conosciuto la notizia
riservata per ragione del proprio stato, ufficio o della propria professione e
riguarda informazioni che devono rimanere segrete in ragione
dell’interesse al riserbo di cui è titolare chi si è rivolto al professionista;
applicabile ai ministri delle confessioni religiose, agli avvocati, agli
investigatori privati autorizzati, ai consulenti tecnici, ai notai, ai medici, ai
chirurghi, ai farmacisti, alle ostetriche ed esercenti professione sanitaria:
tra l’altro, diritto di non testimoniare;
Peculiare segreto professionale del giornalista (art. 2 della Legge n.
63/1969 e art. 200 3° c. C.p.p.): divieto di astenersi dal deporre per i
giornalisti professionisti su nome di persone per notizie di carattere
fiduciario (fonte della notizia), salvo che per fini di prova del reato per le
quali interviene l’ordine del giudice.
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ARTICOLO 21 DELLA COSTITUZIONE:
Il limite dei Segreti
 C.d. “Segretezza della corrispondenza” (art. 616 C.P.) :
Punito chiunque prende cognizione di una corrispondenza chiusa a lui
non diretta ovvero sottrae una corrispondenza chiusa o aperta al fine di
prenderne o farne prendere ad altri cognizione o distrugge una
corrispondenza aperta o chiusa indirizzata ad altri;
Medesima tutela applicabile oltre alla corrispondenza postale anche a
quella inoltrata per via telegrafica, telefonica, informatica, telematica e con
ogni altra forma di comunicazione a distanza.
 Conoscenza fraudolenta di comunicazioni/conversazioni telefoniche (Art. 617
C.P.):
Punito chi fraudolentemente prende cognizione di una comunicazione o
di una conversazione telefonica o telegrafica tra altre persone o comunque
a lui non diretta; ovvero impedisce tali forme di comunicazione; o ancora
rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in
parte, il contenuto abusivamente appreso.
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ARTICOLO 21 DELLA COSTITUZIONE:
I reati di opinione
 Art. 290 C.P.: vieta il vilipendio della Repubblica, delle Istituzioni costituzionali
(Senato, Camera dei Deputati, Governo, Corte Costituzionale, Ordine
giudiziario, delle Forze armate)
 Art.291 C.P.: vieta il vilipendio della Nazione italiana
 Art. 292 C.P.: vieta il vilipendio della bandiera italiana e di altri emblemi
rappresentativi dello Stato Italiano
 Art. 403, 404 e 406 C.P.: puniscono il vilipendio contro la religione cattolica e gli
altri culti ammessi nello Stato
 Art. 278 C.P.: punisce chi offende l’onore o il prestigio del Presidente della
Repubblica
 Reati di istigazione (artt. 266, 272, 302, 414, 415 C.P.): puniscono l’istigazione a
disobbedire alle leggi o a commettere reati, l’istigazione verso i militari ad
indurli a violare le leggi e doveri connessi al loro status, istigazione a
commettere reati contro la personalità dello Stato
 La legge n.654 del 1975 modificata dalla Legge n. 205 del 1993: punisce
chiunque diffonde in qualsiasi modo idee fondate sulla superiorità o sull’odio
razziale o etnici, ovvero incita a commettere discriminazioni per motivi razziali,
etnici, nazionali o religiosi
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ARTICOLO 21 DELLA COSTITUZIONE:
Interesse ad una informazione pluralistica
 Parte della dottrina (in primis Lipari) sostiene l’esigenza del pubblico di ricevere
una informazione corretta, completa ed obiettiva: autonomo diritto soggettivo di
libertà connesso al pluralismo complessivo delle fonti di informazione che la
Costituzione richiede (artt. 41 e 3 1° e 2° c.)
 Corte Costituzionale:
Diritto all’informazione quale valore fondamentale nella disciplina dei
mezzi di comunicazione (in particolare nella disciplina radiotelevisiva);
Pluralismo esterno: facoltà di più soggetti di entrare nel mercato quali
voci concorrenti portatrici di opinioni diverse;
Pluralismo interno: principio di imparzialità del mezzo di informazione (in
particolare il servizio pubblico radiotelevisivo): suo obbligo di apertura alle
diverse tendenze sociali, politiche, culturali e religiose;
Il diritto all’informazione come diritto sociale fondamentale:
•Fondamento nella Costituzione (art.21 e 3 2° c.)
•Idoneo a giustificare una serie di interventi positivi da parte dello
Stato.
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ARTICOLO 21 DELLA COSTITUZIONE:
Interesse ad una informazione pluralistica
 Presenza di un Diritto all’informazione del cittadino nei confronti dello Stato
(Pubblica Amministrazione) e nei confronti dei titolari pubblici e privati dei
mezzi di comunicazione di massa sottoposti a specifici obblighi di legge:
Diritto verso la P.A. ad essere informati su alcuni servizi pubblici
essenziali o su tematiche ambientali;
Diritto alla tutela dei minori;
Diritto alla rettifica in caso di notizie false e lesive della personalità
(norme sulla stampa e per la televisione);
Diritto di replica e di risposta (in particolare nell’informazione politica);
Diritto alla trasparenza dei mezzi di informazione (dati sulla proprietà,
sulle fonti di finanziamento/su situazione economica dei soggetti gestori);
Diritto ad una informazione pluralista settoriale tra un numero
significativo di mezzi di informazione diversi non appartenenti ad un solo
Gruppo imprenditoriale;
Diritto ad una informazione pluralista intersettoriale tra una pluralità di
mezzi di informazione e di comunicazione (stampa, radiotelevisione,
cinema) diversi non appartenenti al medesimo Gruppo imprenditoriale.
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ARTICOLO 21 DELLA COSTITUZIONE:
Interesse ad una informazione pluralistica
 (Presenza di un Diritto all’informazione del cittadino nei confronti dello StatoPubblica Amministrazione e nei confronti dei titolari pubblici e privati dei mezzi
di comunicazione di massa sottoposti a specifici obblighi di legge) :
Diritto ad una informazione equilibrata ed imparziale durante le
campagne elettorali;
Diritto ad una adeguata limitazione della pubblicità;
Diritto ad una informazione non condizionata dalla pubblicità;
Diritto ad una pubblicità non ingannevole;
 Diritto ad una informazione imparziale e pluralista da parte del servizio
pubblico;
Diritto delle minoranze in generale e dei portatori di handicap in
particolare ad avere alcune specifiche prestazioni da parte del servizio
pubblico.
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ARTICOLO 21 DELLA COSTITUZIONE
Utilizzazione dei mezzi di diffusione del pensiero - Esercizio della libertà di
manifestazione del pensiero in forma di impresa
 Libertà di diffondere, di riprodurre, di divulgare il pensiero utilizzando tutti i
mezzi disponibili allo scopo (Corte Cost.)
 Garanzia per tutti sul libero uso dei mezzi di diffusione, inteso come giuridica
disponibilità di disporre di tali mezzi di diffusione, di usarne e di accedervi in
condizioni di uguaglianza
 Crescente importanza della industria della comunicazione (art.21 e 41 Cost.)
 Impresa giornalistica: la determinazione dell’indirizzo editoriale compito non
solo dell’editore, ma compartecipazione del direttore e dell’intero staff
giornalistico:
 Poteri dei comitati di redazione
Autonomia dei giornalisti (che possono dimettersi in caso di
cambiamento della linea editoriale).
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ARTICOLO 21 DELLA COSTITUZIONE:
Principi costituzionali in materia di stampa
 2° comma: La stampa non soggetta ad autorizzazione o censura:
La stampa intesa come prodotto dell’attività editoriale;
Prevista la sola registrazione nella Cancelleria del Tribunale nella cui
circoscrizione deve effettuarsi la pubblicazione (art.5 della Legge sulla
stampa), con esclusione della discrezionalità amministrativa, e che è
riservata al Presidente del Tribunale (Autorità giudiziaria);
Licenza di polizia solo per l’attività tipografica
 3° e 4° comma: possibilità di sequestro dello stampato:
Riserva assoluta di legge: a) per i delitti per i quali la legge sulla stampa
espressamente autorizzi il sequestro; b) per violazione delle norme che la
legge prescrive per l’indicazione dei responsabili;
Riserva di giurisdizione: sequestro solo per atto motivato dell’Autorità
giudiziaria;
In caso di urgenza sequestro consentito anche alla Polizia giudiziaria
limitatamente alla stampa periodica (termini stretti per la comunicazione
all’A.G. e per successiva convalida da parte dell’A.G.:24 ore per ciascuna
fase). Se la convalida dell’A.G. non interviene nelle 24 ore il sequestro si
considera revocato.
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ARTICOLO 21 DELLA COSTITUZIONE:
Principi costituzionali in materia di stampa
 5° comma: trasparenza delle fonti di finanziamento:
Notorietà dei mezzi di finanziamento della stampa periodica;
Legge n.416 del 1981 (integrato dalla Legge 62/2001):
Titolarità delle imprese editrici di quotidiani e di periodici in capo a
persone fisiche o a società riconducibili a persone fisiche;
Istituzione del Registro nazionale della stampa (editori di quotidiani
e di periodici);
Pubblicazione annuale dei bilanci delle imprese editrici di giornali
quotidiani;
Conoscenza
degli
investimenti
pubblicitari
operati
dalle
concessionarie di pubblicità.
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ARTICOLO 21 DELLA COSTITUZIONE:
Principi costituzionali in materia di Radiotelevisione - decisioni Corte Cost.
 Principio pluralistico (art.21 e 41 Cost.): pluralità di iniziative imprenditoriali
diversificate quale valore costituzionale e obiettivo da perseguire da parte del
Legislatore: in particolare attraverso l’adozione di una adeguata normativa
antitrust
 Pluralismo esterno:
Piena libertà di concorrenza sia come accesso al Mercato che come
permanenza nello stesso senza rischi –nel campo dell’emittenza privata- di
processi di concentrazione delle risorse tecniche ed economiche nelle
mani di uno o di pochi operatori: pluralità di soggetti diversi tra di loro e
tendenzialmente equivalenti sotto il profilo tecnico ed economico;
Concreta possibilità di scelta per tutti i cittadini tra una molteplicità di
fonti informative;
Effettività del principio pluralistico contro l’insorgere di posizioni
dominanti o preminenti.
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ARTICOLO 21 DELLA COSTITUZIONE:
Principi costituzionali in materia di Radiotelevisione
 Sentenza della Corte Costituzionale n.466 del 2002:
Mancata attuazione del principio del pluralismo informativo esterno;
Insufficienza del sistema radiotelevisivo per il mero concorso di un polo
pubblico ed un polo privato;
Obbligo imposto al legislatore di introdurre adeguate soglie antitrust ed
adeguati sistemi di attuazione e di controllo affidati ad organi
amministrativi;
Ha imposto l’attuazione (31 dicembre 2003, superando la fase transitoria
della messa a regime affidata alla valutazione dell’AGCOM) dei precetti
della Legge Maccanico (n.249 del 1997) che prevedeva i seguenti limiti
antitrust:
20% delle reti pianificate, coerente con il criterio valido per la
stampa;
30% delle risorse del mercato.
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ARTICOLO 21 DELLA COSTITUZIONE:
Principi costituzionali in materia di Radiotelevisione – effetti normativi
 Art. 3 Legge Gasparri n.112 del 2004 e T.U. della RadioTV - Principi fondamentali del
Sistema radiotelevisivo: a) la garanzia della libertà e del pluralismo dei mezzi di
comunicazione radiotelevisiva; b) la tutela della libertà di espressione di ogni
individuo, inclusa la libertà di opinione e quella di ricevere o di comunicare
informazioni o idee senza limiti di frontiere; c) l’obiettività, la completezza, la lealtà e
l’imparzialità dell’informazione, l’apertura alle diverse opinioni e tendenze politiche,
sociali, culturali e religiose e la salvaguardia delle diversità etniche e del patrimonio
culturale, artistico ed ambientale, a livello nazionale e locale, nel rispetto delle libertà
e dei diritti, in particolare della dignità della persona, della promozione e tutela del
benessere, della salute e dell’armonico sviluppo fisico, psichico e morale del minore,
garantiti dalla Costituzione, dal diritto comunitario, dalle norme internazionali vigenti
nell’ordinamento italiano e dalle leggi statali e regionali
 Fissazione del limite antitrust del 20% di raccolta massima del Sistema integrato
delle comunicazioni, comprendente i ricavi da canone, da pubblicità nazionale e
locale, da sponsorizzazioni, da televendite, da investimenti di enti ed imprese in altre
attività finalizzate alla promozione di propri prodotti/servizi, da provvidenze
pubbliche, da convenzioni con soggetti pubblici, da offerte televisive a pagamento,
da abbonamenti e vendite di quotidiani e periodici ed altri beni/servizi (ad. es. editoria
elettronica anche tramite INTERNET).
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ARTICOLO 21 DELLA COSTITUZIONE:
Principi costituzionali in materia di Radiotelevisione – decisioni Corte Cost.
 Art. 21 5° comma: estensione a tutti i mezzi di comunicazione di massa, compresa la
radiotelevisione, della notorietà dei mezzi di finanziamento nel rispetto del principio
di trasparenza
 Applicazione della “par condicio” durante le campagne elettorali quale principio a
carattere generale sia per le emittenti pubbliche che private
 Competenza dello Stato in tema di disciplina della stampa e della radiotelevisione:
principio superato dalla Legge cost. n. 3 del 2001 che prevede la nuova competenza
regionale ripartita su “ordinamento della comunicazione”
 Le imprese di radiotelevisione rispetto alla stampa sottoposte ad un regime
autorizzatorio, ove il provvedimento dell’amministrazione ha un contenuto di
discrezionalità non solo tecnica ma anche amministrativa: si giustifica per l’utilizzo
dell’etere terrestre o via satellite, con le relative frequenze, del cavo; le frequenze si
configurano come beni limitati/scarsi e sottoposti a normativa interna e
internazionale
 Applicabilità anche del 6° comma dell’art.21 in tema di manifestazioni
cinematografiche contrarie al buon costume da estendere ai programmi televisivi, ma
non a quelli informativi
 Limiti alla pubblicità commerciale radiotelevisiva per favorire la stampa;
 Diritto di ricevere i programmi radiotelevisivi esteri e liberalizzazione dei programmi
diretti verso l’estero escludendo la riserva allo Stato
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ARTICOLO 21 DELLA COSTITUZIONE:
Principi costituzionali in materia di Radiotelevisione pubblica – decisioni Corte
Cost.
 Attività radiotelevisiva quale servizio pubblico (art.41 3° comma e 43 Cost.)
 Riserva allo Stato dell’attività radiotelevisiva esercitata mediante concessione
esclusiva ad una società di diritto privato, purchè a prevalente partecipazione
pubblica
 Obbligo principalmente gravante del “pluralismo interno”, inteso come obbligo
di dar voce a tutte o al maggior numero possibile di opinioni, tendenze, correnti
di pensiero politiche, sociali e culturali presenti nella società
 Il pluralismo interno per l’emittente privata incontra invece limiti in ragione delle
libertà assicurate alle imprese dall’art. 41 e 21 della Costituzione
 Maggiore intensità del vincolo relativo alla par condicio durante le campagne
elettorali
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ARTICOLO 15 E RAPPORTI CON ART. 21 DELLA COSTITUZIONE:
 Le libertà espresse dai due articoli intese quali diverse modalità di espressione
di un’unica libertà di comunicazione
 Inviolabilità della libertà e della segretezza della corrispondenza e di ogni altra
forma di comunicazione
 La Convergenza multimediale caratterizza il panorama attuale delle
telecomunicazioni
 Arduo rinvenire l’elemento della riservatezza nelle attuali comunicazioni che
richiamino l’applicazione dell’art.15 Cost.: necessità di individuare peculiari
indicatori tecnici che assicurino l’elemento della segretezza che caratterizza la
comunicazione interpersonale (non lo è il Video On Demand, ma potrebbe
esserlo una Convention indirizzata ad una categoria ristretta di professionisti);
 Limitazione della libertà di comunicazione per atto motivato affidata
esclusivamente all’Autorità giudiziaria, con riserva assoluta di legge cui spetta
dettare le garanzie per le limitazioni della libertà
 Gli artt. 266 e seguenti del Cod. Proc. Pen. indicano espressamente i reati per i
quali è consentito procedere ad intercettazione, i presupposti del decreto
autorizzatorio del giudice, le modalità di esecuzione dell’intercettazione
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ARTICOLO 15 COST.: I PRINCIPI APPLICATIVI
 I soggetti titolari del diritto di comunicazione sono cittadini e
stranieri, persone fisiche, giuridiche e formazioni sociali; sono tutelati
anche i minorenni.

La tutela si applica sia al mittente che al destinatario del messaggio.
 Oggetto del diritto è la corrispondenza, che viene interpretata in
modi diversi:
•
la dottrina prevalente ritiene che il termine "corrispondenza" non sia
limitato a quella in forma epistolare, ma sia un concetto più ampio,
riferibile a ogni forma di comunicazione comprese le comunicazioni
elettroniche;
•
un'altra parte della dottrina considera "corrispondenza" solo quella
epistolare, intesa come qualsiasi invio chiuso, ad eccezione dei pacchi, e
qualsiasi invio aperto che contenga comunicazioni aventi carattere
attuale e personale (Codice Postale), cioè biglietti postali, cartoline
postali e lettere. Requisito degli invii è quello di essere stati
preventivamente sottoposti, da parte del mittente, a precauzioni per
evitarne la lettura a terzi (es. sigillare la busta).
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ARTICOLO 15 COST.: I PRINCIPI APPLICATIVI (continua)
 ogni altra forma di comunicazione è la c.d. clausola aperta, cioè la possibilità,
espressa dall‘Assemblea costituente, che la norma si adattasse nel tempo a seconda
dei mezzi di comunicazione che si fossero resi disponibili con lo sviluppo
tecnologico
 In questo senso, è rilevante la definizione data dall’art. 616 Cod. Pen.: per
corrispondenza si intende quella epistolare, telegrafica o telefonica, informatica o
telematica ovvero effettuata con ogni altra forma di comunicazione a distanza
 Comunicazione elettronica è, secondo il Codice delle Comunicazioni elettroniche,
la trasmissione di segnali (suoni, immagini o altri dati) via cavo, via radio, a mezzo di
fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, comprese le reti satellitari, le reti
terrestri mobili e fisse, a commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto,
compresa Internet, le reti utilizzate per la diffusione circolare dei programmi sonori e
televisivi, i sistemi per il trasporto della corrente elettrica, nella misura in cui siano
utilizzati per trasmettere i segnali, le reti televisive via cavo, indipendentemente dal
tipo di informazione trasportato
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ARTICOLO 15 COST.: I PRINCIPI APPLICATIVI (continua)
 Caratteristiche obbligatorie della "comunicazione":
• attualità, cioè i confini temporali della comunicazione: essa comincia quando
un soggetto manifesta la comunicazione, cioè diventa mittente; finisce con la
ricezione da parte del destinatario;
•determinatezza o determinabilità del destinatario;
•tenuto conto dell’avvento delle comunicazioni elettroniche e delle tecnologie
dell’informazioni assumono rilievo anche:
l'infungibilità del destinatario, per cui esso è determinato e non casuale
(requisito proprio della corrispondenza, ma inesistente ad es. nel video on
demand);
la delimitazione dei destinatari (quando siano numerosi ma infungibili) da
parte del mittente, manifestando la sua intenzione di selezionarli
•la segretezza, per cui l'art. 15 si distingue dall‘art.21, in quanto la
comunicazione è rivolta a uno scambio interpersonale e non alla collettività (a
prescindere dal mezzo usato).
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ARTICOLO 15 COST.: I PRINCIPI APPLICATIVI (continua)
 Riserve di legge e di giurisdizione:
• L'art. 15 Cost., al secondo comma, chiama in causa il sistema noto delle riserve.
In questo caso è presente una doppia riserva, di legge e di giurisdizione;
• si differenzia dagli artt. 13 (libertà personale) e 21 (libertà di manifestazione del
pensiero) per l'assenza della possibilità di intervento straordinario dell‘Autorità di
pubblica sicurezza. Per questo la riserva di giurisdizione si dice "assoluta",
rendendo il giudice l'unico soggetto in grado di limitare la libertà di corrispondenza;
• Per quanto concerne la riserva di legge, anch'essa è assoluta, per cui spetta a
una legge formale (cioè prodotta con procedimento parlamentare) dello Stato
stabilire con precisione i campi e le modalità di intervento giudiziario, in mancanza
della quale spetta al giudice decidere sulla limitazione.
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ARTICOLO 15 COST.: I PRINCIPI APPLICATIVI – L’Intercettazione
 L’Intercettazione è formalmente una limitazione della segretezza della
corrispondenza. La Corte Costituzionale è intervenuta sulla materia con la sentenza
n. 34/1973, in cui stabiliva che il potere di intercettazione è riconosciuto al
magistrato (e non alla polizia), previo controllo dell'effettiva necessità di ricorrere
alla limitazione per reprimere gli illeciti penali (controllo di legittimità). Inoltre, oltre
alla motivazione, il giudice deve stabilire durata ed eventuale proroga
dell'intercettazione
 Secondo l’art. 266 del C.P.P. l'intercettazione di conversazioni o comunicazioni
telefoniche e di altre forme di telecomunicazione è consentita nei procedimenti
relativi ai seguenti reati:
a) delitti non colposi per i quali è prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione
superiore nel massimo a cinque anni;
b) delitti contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della
reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni;
c) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope;
d) delitti concernenti le armi e le sostanze esplosive;
e) delitti di contrabbando;
f) reati di ingiuria, minaccia, usura, abusiva attività finanziaria, abuso di
informazioni privilegiate, manipolazione del mercato, molestia o disturbo alle
persone col mezzo del telefono;
g) delitti previsti dall'articolo 600-ter, terzo comma, del codice penale (Pornografia
minorile), anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1
del medesimo codice (Pornografia virtuale).
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ARTICOLO 15 COST.: I PRINCIPI APPLICATIVI (continua)
 L'art. 267, in particolare, stabilisce che l'autorizzazione è data con decreto
motivato dal G.I.P. su richiesta del PM quando vi sono gravi indizi di reato e
l'intercettazione è assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione delle
indagini;
 Legge n. 281/06 – art. 240 C.P.P.:
Obbligo per l’AG di disporre l’immediata distruzione delle intercettazioni
illegali e cioè di documenti, dei supporti e degli atti concernenti dati e contenuti
di conversazioni e comunicazioni relativi al traffico telefonico e telematico,
illegalmente formati o acquisiti nonché dei documenti formati attraverso la
raccolta illegale di informazioni; veto anche per l’esecuzione di copie;
Il loro contenuto non costituisce notizia di reato né può essere utilizzato per
fini processuali ed investigativi.
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GLI ORGANI DI GOVERNO
DEL
SISTEMA DELL’INFORMAZIONE
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GLI ORGANI DI GOVERNO DEL SISTEMA DELL’INFORMAZIONE
A) IL PARLAMENTO – LA COMMISSIONE PARLAMENTARE
L’INDIRIZZO E LA VIGILANZA SUI SERVIZI RADIOTELEVISIVI
PER
 Commissione, composta da 20 deputati e 20 senatori nominati dai Presidenti
delle Camere su base proporzionale, istituita con Legge 14.4.1975 n.103
 Poteri di indirizzo:
Poteri di indirizzo volti a garantire che l’attività della Società
concessionaria dl servizio pubblico sia conforme ai principi fondamentali
del sistema (nel 2003 emanato Atto di indirizzo sulle garanzie del
pluralismo nel servizio pubblico radiotelevisivo)
Potere di fornire indirizzi generali per la predisposizione e equilibrata
distribuzione dei programmi
Potere di indicare i criteri generali per la formazione dei piani annuali e
pluriennali di spesa e di investimento della RAI;
Potere di formulare indirizzi generali relativi ai messaggi pubblicitari
(tutela del consumatore e delle finalità di pubblico interesse e del servizio
pubblico radiotelevisivo) – competenza di fatto spostata all’AGCOM;
Potere di emanare valutazioni in relazione a numerosi atti posti in essere
dal Ministero delle Comunicazioni.
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GLI ORGANI Di GOVERNO DEL SISTEMA DELL’INFORMAZIONE
A) IL PARLAMENTO – LA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER
L’INDIRIZZO E LA VIGILANZA SUI SERVIZI RADIOTELEVISIVI (continua)
 Poteri di Vigilanza e Controllo:
Controllo del rispetto da parte della società concessionaria degli indirizzi
forniti con potere di adottare tempestivamente le deliberazioni necessarie
per la loro osservanza
Potere di procedere all’esame bimestrale delle relazioni del Consiglio di
Amministrazione RAI sull’attuazione del piano editoriale
 Poteri regolamentari:
Potere in materia di disciplina dell’accesso al mezzo radiotelevisivo
(anche con riferimento al tema della propaganda politica – Legge n.28 del
2000)
 Poteri di natura politico-amministrativa
Indicazione di 7 componenti del CdA RAI e parere, a maggioranza dei 2/3,
relativo alla scelta del Presidente.
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GLI ORGANI Di GOVERNO DEL SISTEMA DELL’INFORMAZIONE
A) IL PARLAMENTO – LA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER
L’INDIRIZZO E LA VIGILANZA SUI SERVIZI RADIOTELEVISIVI (continua)
 Poteri Consultivi:
Parere sul Contratto di servizio della RAI
Parere sui programmi destinati alle stazioni televisive e radiofoniche di
altri Paesi per la diffusione e la conoscenza della lingua e della cultura
italiana nel mondo e sulle trasmissioni radiofoniche speciali ad onde corte
per l’estero
Poteri di informazione e ispettivi:
Potere di invitare il Presidente, gli Amministratori, il Direttore Generale, i
Dirigenti della RAI e gli altri soggetti considerati utili per le informazioni
che possono dare;
Potere di chiedere alla Concessionaria l’effettuazione di indagini e studi;
Potere di ricevere trimestralmente dal Consiglio di Amministrazione
informazione sull’attuazione degli indirizzi;
Potere di ricevere una relazione annuale sull’attività della RAI.
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GLI ORGANI Di GOVERNO DEL SISTEMA DELL’INFORMAZIONE
A) IL PARLAMENTO: LE COMMISSIONI PERMANENTI DELLE DUE CAMERE
E COMPETENZE DELL’ ASSEMBLEA
 Attività di svolgimento di indagini conoscitive sull’argomento
 L’Assemblea ha poteri di natura ispettiva esercitati o a seguito di interrogazioni,
interpellanze o mozioni o a seguito della discussione delle relazioni della Corte
dei Conti o della stessa Commissione bicamerale per l’indirizzo e la vigilanza
sui servizi radiotelevisivi.
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GLI ORGANI Di GOVERNO DEL SISTEMA DELL’INFORMAZIONE
B) IL GOVERNO: IL CONSIGLIO DEI MINISTRI, IL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO DEI MINISTRI ED IL DIPARTIMENTO PER L’INFORMAZIONE
 Il Governo dispone di specifici poteri, tra cui quello di trasmettere sulle reti
della concessionaria pubblica comunicati e dichiarazioni, nonché quello di
chiedere a tutte le emittenti, pubbliche e private, la trasmissione di brevi
comunicati in relazione a gravi ed urgenti situazioni di pubblica necessità
 La Presidenza del Consiglio gestisce i contributi e le sovvenzioni a favore delle
imprese di informazione ed assicura le provvidenze e le agevolazioni a favore
della radio e delle televisioni locali
 Di competenza della Presidenza e del Dipartimento la determinazione dei
messaggi di utilità sociale da trasmettere sulle reti della Concessionaria
pubblica e che possono essere oggetto di passaggi gratuiti anche sulle
emittenti private
 Potere della Presidenza, su proposta del Ministro della Difesa e del Ministro
delle Comunicazioni, di disporre in caso di pubblica emergenza che le
frequenze assegnate ai concessionari privati siano temporaneamente utilizzate
dai competenti Organi dello Stato
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GLI ORGANI Di GOVERNO DEL SISTEMA DELL’INFORMAZIONE
B) IL GOVERNO: IL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
 Poteri regolamentari (previsti dal nuovo Codice delle comunicazioni e dalla
Legge Gasparri n. 112 del 2004):
Iniziativa verso il Governo in ordine a tutta una serie di atti normativi e
regolamentari: tra l’altro, poteri di iniziativa e negoziazione di Accordi
internazionali sulle emissioni radiotelevisive da e per l’estero, nonché
potere di proposta al Consiglio dei Ministri dei regolamenti governativi in
materia;
Autonoma potestà regolamentare prevista dalla Legge (ad es. D.M.n.
225/2002 sull’erogazione dei contributi a favore delle imprese radiofoniche
private)
Approvazione di convenzioni con la Concessionaria del servizio pubblico
e con concessionari privati (in particolare “Contratto di Servizio” con la
Concessionaria per definizione canone di concessione, canone di
abbonamento dei privati, razionalizzazione di assetti industriali e finanziari,
di produttività aziendale, sperimentazione e ricerca)
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GLI ORGANI Di GOVERNO DEL SISTEMA DELL’INFORMAZIONE
B) IL GOVERNO: IL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI (continua)
 Poteri amministrativi:
Competenze in materia di gestione dello spettro radioelettrico: approvazione
del Piano di ripartizione delle frequenze (che indica le bande di frequenza
utilizzabili dai vari servizi di tlc) con decreto previo parere dell’AGCOM (cui
invece compete il piano di assegnazione delle frequenze);
Rilascio di concessioni ed autorizzazioni ai titolari di emittenti radiofoniche e
televisive: a) concessioni per la radiodiffusione sonora e televisiva via etere; b)
autorizzazioni alla ripetizione di canali esteri; c) autorizzazioni alle emittenti via
cavo; d) autorizzazioni alle modifiche operative tecniche e strutturali degli
impianti censiti; e) autorizzazioni in materia di tlc (L. n. 66/2001) (il Codice delle
Comunicazioni assoggetta le attività di fornitura di reti e servizi di
comunicazione elettronica ad “Autorizzazione generale” che consegue
comunque alla presentazione al Ministero della denuncia di inizio attività)
Poteri nei confronti della RAI ripartiti con l’AGCOM: tra l’altro, approvazione
del Contratto di Servizio (verifica dell’attuazione degli obblighi facenti capo al
servizio pubblico in capo all’AGCOM)
Poteri di vigilanza e controllo anche nei confronti della televisione privata: tra
l’altro, poteri sanzionatori con facoltà di revoca di concessione o autorizzazione
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GLI ORGANI Di GOVERNO DEL SISTEMA DELL’INFORMAZIONE
B) IL GOVERNO: IL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI E AGCOM –
INTRECCIO DI COMPETENZE
 Codice delle Comunicazioni:
Numerose fattispecie di intervento del Ministero che va ad affiancarsi o a
sostituirsi all’AGCOM in attività prima riservate all’AGCOM: tra l’altro,
obblighi di comunicazione di informazioni delle imprese ad entrambi,
scambio di informazioni, accertamento delle violazioni, applicazione delle
sanzioni in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica
Ritrasferite al Ministero competenze relative ai provvedimenti in materia
di reti e servizi di comunicazione elettronica, di diritti d’uso e di
numerazione, nonché di controllo sull’osservanza delle condizioni
dell’autorizzazione generale (mentre l’AGCOM sembra mantenere
competenze
di
regolamentazione,
in
particolare
nel
settore
dell’interconnessione e dell’accesso)
Poteri di regolazione secondaria, di pianificazione amministrativa e di
controllo ripartiti tra i due organi
 Legge Gasparri: nuove e rilevanti competenze al Ministro delle Comunicazioni
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GLI ORGANI Di GOVERNO DEL SISTEMA DELL’INFORMAZIONE
B) IL GOVERNO: IL MINISTRO DELL’ ECONOMIA E DELLE FINANZE
 Possessore delle azioni di RAI Holding, ha competenza sulla nomina del
Direttore Generale
 Legge Gasparri:
Designazione di due componenti del CdA, compreso il Presidente;
Procedura di privatizzazione
 Poteri di vigilanza sulla gestione economica della RAI.
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GLI ORGANI Di GOVERNO DEL SISTEMA DELL’INFORMAZIONE
C) L’AUTORITA’ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI (AGCOM)
 Aspetti Strutturali ed Organizzativi:
Istituita con Legge n. 249 del 1997 per il settore della radiotelevisione,
dell’editoria e delle telecomunicazioni
La legge Gasparri ribadisce i suoi compiti ed aggiunge una serie di
competenze legate, tra l’altro, alla tutela dei minori, alle opere europee, al
servizio pubblico ed al digitale terrestre
Direttiva Quadro 2002/21/CE per le reti ed i servizi di comunicazione
elettronica (recepita dal nuovo Codice delle Comunicazioni D.Lgs.
N.259/2003):
Indipendenza delle Autorità Nazionali di regolamentazione
Competenze delle ANR: promozione della concorrenza, del mercato
interno, degli interessi dei cittadini, assegnazione delle frequenze,
numerazione, assicurazione dei diritti di passaggio, favorire la
condivisione dei siti, definizione del mercato rilevante e delle imprese
con notevole forza di mercato, risoluzione delle controversie
 diritto di ricorso contro le decisioni delle ANR.
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GLI ORGANI Di GOVERNO DEL SISTEMA DELL’INFORMAZIONE
C) L’AUTORITA’ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI (AGCOM)
(continua)
 Aspetti Strutturali ed Organizzativi:
4 Organi: il Presidente, il Consiglio, costituito dal Presidente ed 8
Commissari, la Commissione per le infrastrutture e le reti e la
Commissione per i servizi e prodotti (ciascuna costituite dal Presidente e 4
Commissari)
Presidente nominato con D.P.R. su proposta del Presidente del Consiglio
d’intesa con il Ministro delle Comunicazioni, con il parere delle
Commissioni parlamentari competenti;
Gli 8 membri eletti per metà dal Senato e per metà dalla Camera dei
deputati, nominati con D.P.R. con durata dell’incarico di 7 anni;
L’AGCOM si compone di un proprio organico, si può avvalere degli
organi del Ministero delle Comunicazioni e dell’Interno, nonché si avvale
dei Comitati Regionali per le comunicazioni.
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GLI ORGANI Di GOVERNO DEL SISTEMA DELL’INFORMAZIONE
C) L’AUTORITA’ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI (AGCOM) –
Commissione per le Infrastrutture e le Reti (continua)
 Competenze:
 normative, tecniche, di controllo e vigilanza, di proposta e sanzionatorie; tra
l’altro:
Vigilanza dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana (la
Gestione dello spettro radioelettrico è del Consiglio);
Regolazione e verifica sull’interconnessione e sull’accesso alle
infrastrutture di telecomunicazione: regola in particolare le relazioni tra
gestori ed utilizzatori delle infrastrutture di tlc e verifica che tali gestori
garantiscano i diritti di interconnessione e di accesso ai soggetti che
gestiscono reti ovvero offrono servizi di tlc, nonché promuove accordi
tecnologici tra gli operatori del settore per razionalizzare gli impianti tecnici
di trasmissione sul territorio;
Individuazione dell’ambito oggettivo e soggettivo degli obblighi di
servizio universale, con modalità di determinazione e ripartizione del
relativo costo;
Definizione delle misure di sicurezza nelle comunicazioni
Definizione delle controversie tra le parti interessate in tema di
interconnessione ed accesso alle infrastrutture di tlc.
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GLI ORGANI Di GOVERNO DEL SISTEMA DELL’INFORMAZIONE
C) L’AUTORITA’ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI (AGCOM) –
Commissione per i servizi ed i prodotti
 Competenze:
Nel settore radiotelevisivo, compresa la Concessionaria pubblica, con
attribuzioni normative, tecniche, di controllo e vigilanza, di proposta e
sanzionatorie; in particolare in tema di:
•servizi e prodotti: poteri di vigilanza sulla conformità alla legge dei servizi
e prodotti forniti dai singoli operatori che fruiscono di concessione o
autorizzazione, inclusa la pubblicità;
•aspetti contenutistici della programmazione, avendo riguardo alla tutela di
valori costituzionalmente garantiti a favore dell’utente;
•indici di ascolto e di diffusione dei diversi mezzi di comunicazione;
•Direttive sui livelli generali di qualità dei servizi e per l’adozione, da parte
di ciascun gestore, di una carta dei servizi recante l’indicazione di standard
minimi per ogni comparto di attività;
•Vigilanza sull’applicazione della normativa vigente sulla propaganda, sulla
pubblicità e sull’informazione politica, nonché in materia di equità di
trattamento e di parità di accesso nelle pubblicazioni e nelle trasmissioni di
informazioni e di propaganda elettorale;
•Tutela dei minori (potere di vigilanza accentuato dalla Legge Gasparri).
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GLI ORGANI Di GOVERNO DEL SISTEMA DELL’INFORMAZIONE
C) L’AUTORITA’ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI (AGCOM) –
Il Consiglio
 Competenze:
Evoluzione tecnologica;
Concessioni ed autorizzazioni: in particolare, adozione del regolamento sui
criteri e sulle modalità di rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni in
materia radiotelevisiva e per la determinazione dei relativi canoni e contributi,
nonché proposta al Ministro delle Comunicazioni dei disciplinari per il rilascio
delle concessioni e delle autorizzazioni in materia radiotelevisiva (sulla base del
piano nazionale di assegnazione delle frequenze vengono rilasciate le nuove
concessioni radiotelevisive private). In materia di telecomunicazioni il rilascio di
licenze ed autorizzazioni, prima di competenza dell’AGCOM, sono tornate al
Ministro delle Comunicazioni con la Legge n.66 del 2001 e con la Legge n. 317
del 2001;
Collaborazione con la Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la
vigilanza dei servizi radiotelevisivi;
Poteri antitrust: in particolare, a) vigilanza sull’andamento ed evoluzione dei
mercati relativi ai settori delle comunicazioni sonore e televisive; b)funzioni di
accertamento e di intervento di posizioni dominanti nel settore radiotelevisivo
con adozione dei provvedimenti conseguenti; c) potere di verificare i bilanci ed i
dati relativi alle attività ed alle proprietà dei soggetti autorizzati o concessionari
del servizio radiotelevisivo.
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GLI ORGANI Di GOVERNO DEL SISTEMA DELL’INFORMAZIONE
C) L’AUTORITA’ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI (AGCOM) –
Il Consiglio (continua)
 Competenze:
Vigilanza in materia di trasmissioni digitali da satellite e via cavo e sulle
trasmissioni codificate in forma analogica su reti terrestri, garantendo
l’osservanza dei principi di trasparenza, di concorrenza e di non
discriminazione tra soggetti pubblici e privati;
Digitale terrestre (Legge Gasparri) con regolamento dell’AGCOM : tra
l’altro, disciplina per il rilascio delle licenze, corretto utilizzo delle risorse
radioelettriche, verifica positiva dell’esistenza del nuovo mercato del
digitale terrestre intervenuta con relazione del 27 maggio 2004,
aggiornamento del piano per il digitale terrestre.
Rapporti con l’Autorità garante della concorrenza e del mercato (Legge
n.287/1990): mentre il Consiglio dell’AGCOM è titolare di una competenza
esclusiva nel settore della radiotelevisione con forte vigilanza sui parametri
predefiniti di concentrazione (posizione dominante), nel settore più ampio
delle comunicazioni, per i profili collegati all’abuso di posizione dominante
il suo ruolo è di mero organo consultivo dell’Autorità Antitrust.
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GLI ORGANI Di GOVERNO DEL SISTEMA DELL’INFORMAZIONE
C) L’AUTORITA’ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI (AGCOM) –
Il Consiglio (continua)
 Competenze:
Gestione dello spettro radioelettrico: tra l’altro, a) parere al Ministero delle
Comunicazioni sullo schema del piano nazionale di ripartizione delle frequenze
elaborato dal Ministero e da questi successivamente approvato; b) elaborazione
ed approvazione dei piani di assegnazione delle frequenze per i vari servizi;
La Legge Gasparri richiama l’attenzione su: garantire l’integrità e l’efficienza,
minimizzare l’impatto ambientale, evitare rischi per la salute umana, garantire la
qualità dei segnali irradiati, assicurare adeguata copertura del bacino, assenza
di interferenze
Registro degli operatori di comunicazione: tenuti alla registrazione i soggetti
destinatari di concessione o di autorizzazione, le imprese concessionarie di
pubblicità da trasmettere mediante impianti radiofonici o televisivi o da
diffondere su quotidiani o periodici, le imprese di produzione e di distribuzione
dei programmi radiofonici o televisivi, nonché le imprese editrici di quotidiani, di
periodici e le agenzie di stampa a carattere nazionale, le imprese fornitrici di
servizi telematici e di tlc ivi compresa l’editoria elettronica e digitale;
Concessionaria del servizio pubblico: in particolare verifica che il servizio
pubblico generale radiotelevisivo sia effettivamente prestato anche nel rispetto
del contratto nazionale di servizio.
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GLI ORGANI Di GOVERNO DEL SISTEMA DELL’INFORMAZIONE
D) ORGANI AUSILIARI – CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI UTENTI
 Organizzazione e Competenze (ART.1 Comma 28 Legge n.249/1997):
Composto da esperti, designati dalle associazioni rappresentative delle
varie categorie di utenti (non superiore ad 11);
Potere di proposta e di raccomandazione principalmente verso gli organi
istituzionali competenti in materia radiotelevisiva;
Organo intermediario tra utenti e gli organi istituzionalmente competenti
in materia radiotelevisiva.
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D) ORGANI AUSILIARI – COMITATI REGIONALI PER LE COMUNICAZIONI
 Organizzazione e Competenze (Art.1 Comma 13 Legge n.249/1997):
Organi facenti parte dell’Ordinamento regionale con funzioni sul territorio
tipiche dell’AGCOM
Funzioni di governo, di garanzia e di controllo in tema di comunicazione
Approvata con Leggi regionali delle Regioni l’istituzione dei Co.Re.Com.
Accordo del 25 giugno 2003 tra AGCOM, Conferenza dei Presidenti delle
Regioni e Conferenza dei Presidenti dell’Assemblea dei Consigli regionali:
Principi generali per l’esercizio delle funzioni delegate
Contenuto delle convenzioni con i Co.Re.Com. con cui sono affidati
poteri di iniziativa, consultivi, di vigilanza e di controllo ed istruttori in
materie di competenze dell’AGCOM
 Si ricorda che le Regioni, in seguito alla riforma del Titolo V della Costituzione,
sono titolari di potestà legislativa concorrente in materia di ordinamento della
comunicazione (compresa quindi l’emittenza radiotelevisiva in ambito regionale
o provinciale) e titolari della potestà regolamentare in questa materia
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GLI ORGANI Di GOVERNO DEL SISTEMA DELL’INFORMAZIONE
E) ALTRI ORGANI – CORTE DEI CONTI, AUTORITA’ ANTITRUST, REGIONI
 La Corte di Conti partecipa al controllo sulla RAI (art. 100 Cost. e art.2 delle
Legge n.668/1998): controllo successivo sulla gestione dell’attività finanziaria
complessivamente considerata. La Corte può chiedere informazioni al Ministero
delle Comunicazioni e riferisce al Parlamento dei risultati dell’attività di
controllo
 L’Autorità Antitrust esercita le competenze generali in ordine all’applicazione
della normativa antitrust (Legge n.287 del 1990) in materia di telecomunicazioni,
radiotelevisione ed editoria (compresa la pubblicità ingannevole), con il
previsto parere dell’AGCOM, cui invece compete il controllo sul rispetto degli
obblighi antitrust previsti dalla Legge n.249 del 1997.
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GLI ORGANI Di GOVERNO DEL SISTEMA DELL’INFORMAZIONE
E) ALTRI ORGANI – CORTE DEI CONTI, AUTORITA’ ANTITRUST, REGIONI
 Regioni:
Potestà legislativa concorrente in materia di emittenza radiotelevisiva in
ambito regionale o provinciale nel rispetto dei principi fondamentali previsti dal
T.U. e, tra l’altro, dei seguenti principi:
•Attribuzione ad organi della Regione, della Provincia o degli enti locali delle
competenze in ordine al rilascio dei provvedimenti abilitativi, autorizzatori e
concessori necessari per l’accesso ai siti previsti dal Piano nazionale di
assegnazione delle frequenze, per l’installazione di reti ed impianti, nonché delle
autorizzazioni per fornitore di contenuti o per fornitore di servizi interattivi
associati o di servizi di accesso condizionato destinati alla diffusione in ambito
regionale o provinciale;
•Rilascio di tali titoli abilitativi secondo criteri oggettivi (tra l’altro: potenzialità
economica del soggetto richiedente, della qualità della programmazione prevista
e dei progetti radioelettrici e tecnologici e della pregressa presenza sul
mercato);
Attività Legislativa: facoltà di interventi attuativi su alcune particolari materia
(provvidenze, come da art.23 delle Legge n.223 del 1990, e comitati regionali
radiotelevisivi, secondo l’art.7 della stessa legge);
Competenze di natura amministrativa (ad es. per la tutela delle minoranze).
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LA DISCIPLINA
DEL
SISTEMA RADIOTELEVISIVO
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LA DISCIPLINA GIURIDICA DEL SISTEMA RADIOTELEVISIVO
LA LEGGE GASPARRI E ALTRE NORMATIVE DI SETTORE-T.U.
A) Principi generali
 Legge sulla convergenza:
definito il paniere delle risorse componenti il c.d. Sistema Integrato delle
Comunicazioni in relazione al limite Antitrust;
Tale paniere comprende un insieme di entrate eterogenee: canone
radiotelevisivo, pubblicità nazionale e locale, sponsorizzazioni, televendite,
investimenti di enti ed imprese in altre attività finalizzate alla promozione dei propri
prodotti o servizi, convenzioni con soggetti pubblici, provvidenze pubbliche, offerte
televisive a pagamento, abbonamenti relativi alla stampa quotidiana e periodica,
editoria anche elettronica per mezzo di Internet, radio e televisione, cinema,
pubblicità esterna.
 Tetto antitrust del 20 per cento del mercato televisivo (applicato ad un valore
assoluto stimato dall’AGCOM di oltre 23 miliardi di euro): nuovo limite di posizione
dominante superiore quindi a circa 4,6 miliardi di euro
 Altri aspetti di rilievo: la formalizzazione di alcuni principi fondamentali (tra l’altro, la
garanzia della libertà e del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva), di
alcuni principi a garanzia degli utenti (tra l’altro, l’accesso dell’utente ad una varietà di
informazioni e di contenuti offerti da una pluralità di operatori nazionali e locali); principi
generali in materia di informazione (tra l’altro, l’attività di informazione radiotelevisiva,
da qualsiasi emittente esercitata, costituisce un servizio di interesse generale).
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LA DISCIPLINA GIURIDICA DEL SISTEMA RADIOTELEVISIVO
LA LEGGE GASPARRI E ALTRE NORMATIVE DI SETTORE-T.U.
A) Principi generali
 Operatore di rete: il soggetto titolare del diritto di installazione, esercizio e fornitura di
una rete di comunicazione elettronica su frequenze terrestri in tecnica digitale, via cavo o
via satellite, e di impianti di messa in onda, multiplazione, distribuzione e diffusione delle
risorse frequenziali che consentono la trasmissione dei programmi agli utenti
 Fornitore di contenuti: il soggetto che ha la responsabilità editoriale nella
predisposizione dei programmi televisivi o radiofonici e dei relativi programmi-dati ( servizi
di informazione costituiti da prodotti editoriali elettronici incluse le pagine informative
teletext e le pagine dei dati) destinati alla diffusione anche ad accesso condizionato (ogni
misura o sistema tecnico in base ai quali l’accesso in forma intelligibile al servizio protetto
sia subordinato a preventiva ed individuale autorizzazione da parte del fornitore del servizio
di accesso condizionato) su frequenze terrestri in tecnica digitale, via cavo o via satellite o
con ogni altro mezzo di comunicazione elettronica e che è legittimato a svolgere le attività
commerciali ed editoriali connesse alla diffusione delle immagini o dei suoni o dei relativi
dati
 Fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato: il
soggetto che fornisce, attraverso l’operatore di rete, servizi al pubblico di accesso
condizionato, compresa la “pay per view”, mediante distribuzione agli utenti di chiavi
numeriche per l’abilitazione alla visione dei programmi, alla fatturazione dei servizi ed
eventualmente alla fornitura di apparati, ovvero che fornisce servizi della società
dell’informazione (cfr. D.Lgs. N.70/2003) o una guida elettronica dei programmi.
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LA DISCIPLINA GIURIDICA DEL SISTEMA RADIOTELEVISIVO
LA LEGGE GASPARRI E NORMATIVE DI SETTORE-T.U. (continua)
A) Principi Generali
 Sistema radiotelevisivo italiano: sistema misto fondato sulla concorrenza tra un
soggetto pubblico, la RAI, e soggetti privati
 Piano di ripartizione delle frequenze (Legge n.223 del 1990): il piano indica le bande
di frequenze utilizzabili dai vari servizi di comunicazione elettronica. E’ approvato
con D.P.R. su proposta del Ministro delle Comunicazioni e previa delibera del
Consiglio dei Ministri. Le modifiche del Piano intervengono ogni 5 anni
 Piano di assegnazione delle frequenze (legge n. 223 del 1990): approvato in
particolare dall’AGCOM Il Piano Nazionale di assegnazione delle frequenze per la
radiodiffusione televisiva in tecnica digitale con delibera 15/03/CONS,
successivamente integrato con delibera 399/03/CONS: determina le aree di servizio
degli impianti e per ciascuna area la localizzazione comune degli impianti
(trasmittenti e ripetitori) ed i parametri radioelettrici, nonché la frequenza assegnata
a ciascun impianto. Compete alla Commissione per le infrastrutture e le reti
dell’AGCOM il compito di elaborare il Piano di assegnazione delle frequenze e di
approvarlo.
Il Piano divide il territorio nazionale in bacini di utenza coincidenti con il territorio
delle Regioni e delle Province autonome. Prevede 18 reti a copertura nazionale,
nonché 1398 reti locali (126 regionali e 1272 locali). Delle 18, 6 destinate ad operatori
in ambito regionale e 12 riservate ad operatori in ambito nazionale. Le reti nazionali
assicurano una copertura di almeno l’80% del territorio e di tutti i capoluoghi di
provincia
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LA DISCIPLINA GIURIDICA DEL SISTEMA RADIOTELEVISIVO
LA LEGGE GASPARRI E NORMATIVE DI SETTORE-T.U. (continua)
A) Principi Generali
 Delibera AGCOM n. 200/08/CONS: “Piani di assegnazione delle frequenze per la
digitalizzazione delle reti televisive nelle aree all digital: avvio dei procedimenti ed
istituzione dei tavoli tecnici”:
 Tavoli tecnici finalizzati a: a) individuazione delle reti digitali terrestri da realizzare
nelle aree all digital allo stato identificate, ossia Regione Autonoma Valle d’Aosta,
Provincia Autonoma di Trento e Regione Piemonte: b) conseguente assegnazione
dei diritti di uso temporaneo delle frequenze da parte del Ministero delle
comunicazioni;
 L’Autorità determina il numero e la configurazione delle reti televisive digitali
terrestri nel rispetto di puntuali criteri che tengono conto dei seguenti aspetti:
esigenze di copertura, sviluppo del servizio pubblico radiotelevisivo, ruolo delle
emittenti locali, anche con riferimento alla tutela delle minoranze linguistiche,
salvaguardia della continuità delle trasmissioni attualmente irradiate, investimenti
effettuati, possibile ingresso nel settore di nuovi operatori di rete, garantendo lo
sviluppo della televisione in mobilità e delle nuove tecnologie.
 Collegati con tale Delibera sono le seguenti Delibere AGCOM:
 Delibera n. 506/08/CONS: “Piano di assegnazione delle frequenze per il servizio di
radiodiffusione televisiva in tecnica digitale nella Regione autonoma Valle d’Aosta in
previsione dello switch-off”
 Delibera n. 53/08/CONS: “Piano di assegnazione delle frequenze per il servizio di
radiodiffusione televisiva in tecnica digitale nella Regione Sardegna in previsione
dello switch-off”
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LA LEGGE GASPARRI E NORMATIVE DI SETTORE-T.U. (continua)
A) Principi Generali
 Art. 10 del D.L. n. 59/2008 convertito nella Legge n. 101 del 2008:
 Al fine di dare attuazione al piano di assegnazione delle frequenze, con decreto del
Ministro dello sviluppo economico, non avente natura regolamentare, d'intesa con
l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, e' definito, entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un calendario per
il passaggio definitivo alla trasmissione televisiva digitale terrestre con l'indicazione
delle aree territoriali interessate e delle rispettive scadenze
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LA LEGGE GASPARRI E NORMATIVE DI SETTORE – T.U.(continua)
A) Principi generali
 T.U. art.5 lett.b): differenti titoli abilitativi per lo svolgimento delle attività di
operatore di rete o di fornitore di contenuti televisivi o di fornitore di contenuti
radiofonici o di fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso
condizionato, con previsione dell’autorizzazione, che non comporta comunque
l’assegnazione delle radiofrequenze, effettuata con distinto provvedimento
conforme alla delibera dell’AGCOM 15 novembre 2001 n. 435/01/CONS
(regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale)
 Emittenti nazionali: a) TV commerciali (trasmettono in chiaro programmi di
carattere generale con obbligo di servizi di informazione); b) emittenti
specializzate in televendite; c) pay-tv cioè le emittenti ad accesso condizionato
 Emittenti locali: commerciali, comunitarie, informative e monotematiche a
carattere sociale
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LA LEGGE GASPARRI E NORMATIVE DI SETTORE – T.U.(continua)
A) Principi generali
 T.U. art.5 lett. c): Previsione di titoli abilitativi distinti per lo svolgimento,
rispettivamente, su frequenze terrestri o via cavo o via satellite, anche da parte
dello stesso soggetto, delle attività di cui alla citata lettera b) e previsione di una
sufficiente durata dei relativi titoli abilitativi, comunque non inferiore a dodici anni
per le attività su frequenze terrestri in tecnica digitale, con possibilità di rinnovo
per eguali periodi
 T.U. art. 5 lett.d): Previsione di titoli distinti per lo svolgimento delle attività di
fornitura di cui alla citata lettera b), rispettivamente, in ambito nazionale o in
ambito locale, quando le stesse siano esercitate su frequenze terrestri,
stabilendo, comunque, che uno stesso soggetto o soggetti tra di loro in rapporto
di controllo o di collegamento non possono essere, contemporaneamente, titolari
di autorizzazione per la fornitura di contenuti in ambito nazionale e in ambito
locale e che non possono essere rilasciate autorizzazioni che consentano ad ogni
fornitore di contenuti in ambito locale di irradiare nello stesso bacino più del 20
per cento di programmi televisivi numerici in ambito locale
 T. U. art. 5 punto e): Obbligo per gli operatori di rete di a) garantire parità di
trattamento ai fornitori di contenuti non riconducibili a società controllanti,
controllate o collegate, b) di non effettuare discriminazioni nello stabilire gli
accordi tecnici in materia di qualità trasmissiva e condizioni di accesso alla rete,
c)
di
utilizzo
riservato
delle
informazioni
di
tali
fornitori
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LA LEGGE GASPARRI E NORMATIVE DI SETTORE – T.U.(continua)
A) Principi generali
 T.U. art.5 lett. g): a) obbligo di separazione contabile per le imprese operanti nel
settore delle comunicazioni radiotelevisive in tecnica digitale: evidenziazione
dei corrispettivi per l’accesso e interconnessione alle infrastrutture di
comunicazione, degli oneri per il servizio pubblico generale, delle attività di
installazione e gestione delle infrastrutture separata dalle attività di fornitura di
contenuti/servizi, della insussistenza di sussidi incrociati e pratiche
discriminatorie; b) obbligo di separazione societaria per l’operatore di rete in
ambito televisivo nazionale, che sia anche fornitore di contenuti o fornitore di
servizi interattivi associati/servizi di accesso condizionato
 T.U. art. 5 lett i): obbligo per le emittenti radiofoniche e televisive private, per i
fornitori di contenuti in ambito nazionale e per la concessionaria del servizio
pubblico generale radiotelevisivo di diffondere il medesimo contenuto su tutto il
territorio per il quale è stato rilasciato il titolo abilitativo (deroghe per le
emittenti radiotelevisive locali e con riferimento all’articolazione locale delle
trasmissioni radiotelevisive della RAI)
 La titolarità di autorizzazione o di altro legittimo titolo per la radiodiffusione
sonora o televisiva dà diritto ad ottenere dal Comune competente il rilascio di
permesso di costruire in relazione agli impianti di diffusione e di collegamento
eserciti e alle relative infrastrutture compatibilmente con la disciplina vigente in
materia di realizzazione di infrastrutture di comunicazione elettronica
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A) Principi generali
 T.U. art.6: Le emittenti e i fornitori di contenuti televisivi favoriscono lo sviluppo
e la diffusione della produzione audiovisiva europea anche secondo quanto
previsto, con riferimento ai produttori indipendenti, dall’articolo 44 del T.U., e
riservano, comunque, ad opere europee la maggior parte del loro tempo di
trasmissione in ambito nazionale indipendentemente dalla codifica delle
trasmissioni, escluso il tempo destinato a manifestazioni sportive, a giochi
televisivi, a notiziari, a manifestazioni sportive, alla pubblicità oppure a servizi
di teletext, a dibattiti e a televendite
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B) L’Informazione radiotelevisiva
 T.U. art.7 : L’attività di informazione radiotelevisiva, da qualsiasi emittente o
fornitore di contenuti esercitate, costituisce un servizio di interesse generale.
 La disciplina dell’informazione radiotelevisiva garantisce:
•La presentazione veritiera dei fatti e degli avvenimenti non consentendo la
sponsorizzazione dei notiziari;
•La trasmissione quotidiana dei telegiornali o giornali radio da parte dei soggetti
abilitati a fornire contenuti in ambito nazionale o locale su frequenze terrestri;
•L’accesso di tutti i soggetti politici alle trasmissioni di informazione e di
propaganda elettorale e politica in condizioni di parità di trattamento e di
imparzialità;
•La trasmissione dei comunicati e delle dichiarazioni ufficiali degli organi
costituzionali indicati dalla legge;
•L’assoluto divieto di utilizzare metodologie e tecniche capaci di manipolare in
maniera non riconoscibile allo spettatore il contenuto delle informazioni;
•Ulteriori e specifici compiti ed obblighi di pubblico servizio a carico della
società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, fermo
restando che il contributo pubblico percepito da tale società concessionaria
risultante dal canone di abbonamento alla radiotelevisione è utilizzabile solo per
l’adempimento dei compiti di servizio pubblico.
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C) Provvedimenti abilitativi
 DISCIPLINA PER OPERATORE DI RETE TELEVISIVA IN TECNICA DIGITALE
(Delibera AGCOM 435/01/CONS e successive modifiche e integrazioni):
• Legittimati i soggetti di cittadinanza o nazionalità di uno degli Stati membri
dell'Unione europea o dello Spazio Economico Europeo (SEE) (se appartenenti
ad altri Stati, vale il principio di “reciprocità” di trattamento nei confronti dei
soggetti italiani: a) in ambito nazionale, società di capitali o cooperative con
capitale sociale interamente versato, non inferiore, al netto delle perdite
risultanti dal bilancio, al 10% del valore dell'investimento da effettuare; b) in
ambito locale, il capitale sociale versato non inferiore al 5% del valore
dell’investimento da effettuare
• Titolo abilitativo rilasciato, entro 60 giorni dalla domanda (salvo proroga di 30
gg.) dal Ministero delle Comunicazioni a soggetti che siano titolari di una
concessione per la radiodiffusione televisiva in tecnica analogica su frequenze
terrestri a condizione che i medesimi siano in regola con il versamento dei
canoni di concessione dovuti e non siano incorsi nella sanzione della revoca
della concessione
• L’attività di operatore di rete soggetta al regime dell’autorizzazione generale
(Codice delle Comunicazioni elettroniche – art. 8 novies del D.L. 59/2008
convertito nella Legge 101/2008):durata non superiore a 20 anni rinnovabile per
uguale periodo
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C) Provvedimenti abilitativi
 DISCIPLINA PER OPERATORE DI RETE TELEVISIVA IN TECNICA DIGITALE
(Delibera AGCOM 435/01/CONS e successive modifiche e integrazioni):
• Il provvedimento di assegnazione delle radiofrequenze a ciascun operatore di
rete è distinto dall’autorizzazione generale ed il suo contenuto dipende dalla
effettiva disponibilità di porzioni dello spettro elettromagnetico ed è
assoggettato ad obblighi, fra gli altri, di efficiente utilizzo dello spettro stesso e
di non interferenza
• L’operatore di rete televisiva su frequenze terrestri in tecnica digitale è tenuto al
rispetto delle norme a garanzia dell’accesso dei fornitori di contenuti di
particolare valore alle reti per la televisione digitale terrestre stabilite
dall’Autorità
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C) Provvedimenti abilitativi
 DISCIPLINA PER OPERATORE DI RETE RADIOFONICA IN TECNICA DIGITALE IN
AMBITO NAZIONALE O LOCALE (Delibera AGCOM 149/05/CONS):
 Legittimati: a) in ambito nazionale, soggetti costituiti in società di capitali,
società cooperative, società consortili o consorzi, di nazionalità di uno degli
Stati membri dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo (se
appartenenti ad altri Stati, vale il principio di “reciprocità” di trattamento nei
confronti dei soggetti italiani), il cui capitale sociale interamente versato all’atto
di presentazione della domanda non sia inferiore, al netto delle perdite risultanti
dall’ultimo bilancio di esercizio, al 10% dell’investimento da effettuare; b) in
ambito locale, tali soggetti costituiti in società di persone, società di capitali,
società cooperative, società consortili o consorzi, di nazionalità di uno degli
Stati membri dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo, il cui
capitale sociale interamente versato all’atto di presentazione della domanda
non sia inferiore, al netto delle perdite risultanti dall’ultimo bilancio di esercizio,
al 5% dell’investimento da effettuare.
 Regime dell’autorizzazione generale (Codice delle Comunicazioni Elettroniche)
con durata di 20 anni, rinnovabile
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C) Provvedimenti abilitativi
 DISCIPLINA PER OPERATORE DI RETE RADIOFONICA IN TECNICA DIGITALE IN
AMBITO NAZIONALE O LOCALE (Delibera AGCOM 149/05/CONS):
 Il titolo abilitativo per l’operatore di rete radiofonico in tecnica digitale in ambito
nazionale o locale è rilasciato dal Ministero prioritariamente ai soggetti
autorizzati alla prosecuzione nell’esercizio dell’attività di radiodiffusione sonora
in tecnica analogica ai sensi dell’articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 23
gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni dalla legge 20 marzo 2001, n.
66 che ne facciano richiesta in forma singola o mediante consorzi o società
consortili esclusivamente costituiti dai medesimi
 Il provvedimento di assegnazione delle radiofrequenze a ciascun operatore di
rete è distinto dal titolo abilitativo ed il suo contenuto dipende dalla effettiva
disponibilità di porzioni dello spettro elettromagnetico
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C) Provvedimenti abilitativi
 DISCIPLINA PER OPERATORE DI RETE VIA CAVO O VIA SATELLITE:
 Regime dell’autorizzazione generale (Codice delle Comunicazioni Elettroniche):
durata non superiore a 20 anni, rinnovabile.
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C) Provvedimenti abilitativi
 DISCIPLINA PER FORNITORE DI CONTENUTI TELEVISIVI DESTINATI ALLA
DIFFUSIONE IN TECNICA DIGITALE SU FREQUENZE TERRESTRI (Delibera
AGCOM 435/01/CONS)
• Legittimati i soggetti di cittadinanza o nazionalità di uno degli Stati membri
dell'Unione europea o dello Spazio Economico Europeo (SEE) (se appartenenti
ad altri Stati, vale il principio di “reciprocità” di trattamento nei confronti dei
soggetti italiani): a) in ambito nazionale, società di capitali o cooperative con
capitale sociale interamente versato, non inferiore, al netto delle perdite
risultanti dal bilancio, a euro 6.200.000, che impieghino non meno di venti
dipendenti in regola con le vigenti disposizioni di legge in materia
previdenziale; b) in ambito locale, società di capitali o cooperative con capitale
sociale interamente versato, non inferiore, al netto delle perdite risultanti dal
bilancio, a euro 155.000, che impieghino non meno di quattro dipendenti in
regola con le vigenti disposizioni di legge in materia previdenziale
• Autorizzazione rilasciata, entro 60 gg. dalla domanda (salvo proroga di 30 gg.),
dal Ministero delle Comunicazioni per fornitore di contenuti televisivi: durata di
12 anni, rinnovabile (Del. AGCOM n. 435/01 CONS)
• L’AGCOM adotta i criteri per la determinazione dei contributi dovuti per tale
autorizzazione
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C) Provvedimenti abilitativi
 DISCIPLINA PER FORNITORE DI CONTENUTI TELEVISIVI DESTINATI ALLA
DIFFUSIONE IN TECNICA DIGITALE SU FREQUENZE TERRESTRI
• Procedura per il conferimento del titolo abilitativo: valutazione delle domande
da parte di una Commissione di esperti, nominata con decreto del Ministro della
Comunicazione, sulla base di elementi quali il piano di impresa, gli investimenti
e lo sviluppo della rete, l’occupazione, le esperienze maturate nel settore
radiotelevisivo ed in altri settori, nonché la qualità dei programmi
• D.M. 8 marzo 1999 “Disciplinare per il rilascio delle concessioni per la
radiodiffusione privata televisiva su frequenze terrestri in ambito nazionale” che
detta criteri sulla valutazione comparativa delle domande per l’autorizzazione
• Autorizzazione a Fornitore di contenuti televisivi in ambito regionale e
provinciale rilasciata rispettivamente dai competenti organi della Regione e
dalla Provincia
• Criteri di rilascio dei titoli abilitativi in ambito regionale/provinciale: criteri
oggettivi,tenendo conto della potenzialità economica del soggetto richiedente,
della qualità della programmazione prevista e dei progetti radioelettrici e
tecnologici, della pregressa presenza sul mercato, delle ore di trasmissione
effettuate, della qualità dei programmi, delle quote percentuali di spettacoli e di
servizi informativi autoprodotti, del personale dipendente, con particolare
riguardo ai giornalisti iscritti all'Albo professionale, e degli indici di ascolto
rilevati
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C) Provvedimenti abilitativi
 DISCIPLINA PER FORNITORE DI CONTENUTI RADIOFONICI DESTINATI ALLA
DIFFUSIONE IN TECNICA DIGITALE SU FREQUENZE TERRESTRI (Delibera
AGCOM 149/05/CONS)
• Legittimati i soggetti di cittadinanza o nazionalità di uno degli Stati membri
dell'Unione europea o dello Spazio Economico Europeo (SEE) (se appartenenti
ad altri Stati, vale il principio di “reciprocità” di trattamento nei confronti dei
soggetti italiani): a) in ambito nazionale società di capitali o cooperative che
impieghino non meno di quindici dipendenti in regola con le vigenti
disposizioni di legge in materia previdenziale; b) in ambito locale società di
persone o di capitali o a società cooperative che impieghino non meno di due
dipendenti in regola con le vigenti disposizioni di legge in materia
previdenziale; le emittenti comunitarie riservate a fondazioni, associazioni
anche non riconosciute ed a cooperative prive di scopo di lucro
• Autorizzazione del Ministero delle Comunicazioni per Fornitore di contenuti
radiofonici entro 60 gg. dalla domanda (salvo proroga di 30 gg.) anche in ambito
locale (Del. AGCOM 149/05): durata di 12 anni rinnovabile
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C) Provvedimenti abilitativi
 DISCIPLINA PER FORNITORE DI CONTENUTI TELEVISIVI, RADIOFONICI E DATI
DESTINATI ALLA DIFFUSIONE IN TECNICA DIGITALE SU FREQUENZE
TERRESTRI
Tali fornitori:
 compilano mensilmente il registro dei programmi nel formato, anche
elettronico, definito dall’Autorità;
 conservano, d’intesa con gli operatori di rete attraverso i quali diffondono i
propri palinsesti, la registrazione integrale dei programmi televisivi e radiofonici
diffusi per i tre mesi successivi alla data di diffusione dei programmi stessi. La
registrazione deve consentire di individuare, per ciascun programma o porzione
di programma, le informazioni relative alla data ed all’ora di diffusione
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C) Provvedimenti abilitativi
 DISCIPLINA PER FORNITORE DI CONTENUTI RADIOTELEVISIVI VIA SATELLITE
O VIA CAVO: Delibere AGCOM 127/00/CONS e 289/01/CONS
• Legittimati: in ambito nazionale, soggetti costituiti in società di capitali di
nazionalità italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea o dello
Spazio economico europeo (se appartenenti ad altri Stati, vale il principio di
“reciprocità” di trattamento nei confronti dei soggetti italiani)
• Autorizzazione per fornitore di contenuti televisivi via satellite e via cavo
rilasciata rispettivamente dall’AGCOM e dal Ministero delle Comunicazioni,
entro 60 gg. (salvo proroga di 30 gg.) dalla presentazione della domanda, per un
periodo di 6 anni ed è rinnovabile
• Ai titolari di concessioni su frequenze terrestri è consentita, previa notifica
dell’autorità competente, la ritrasmissione simultanea integrale, fatto salvo il
rispetto dei diritti di trasmissione acquisiti, su reti di diffusione via satellite o di
distribuzione via cavo
• Tali fornitori sono tenuti alla compilazione mensile del Registro dei programmi
nel formato, anche elettronico, che verrà loro trasmesso dall’Autorità. Devono,
inoltre, conservare la registrazione integrale dei programmi televisivi diffusi per
i tre mesi successivi alla data di diffusione dei programmi stessi. La
registrazione deve consentire di individuare, per ciascun programma o porzione
di programma, le informazioni relative alla data ed all’ora di diffusione dei
programmi registrati
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C) Provvedimenti abilitativi
 DISCIPLINA PER FORNITORE DI SERVIZI INTERATTIVI ASSOCIATI O DI SERVIZI
DI ACCESSO CONDIZIONATO SU FREQUENZE TERRESTRI IN TECNICA
DIGITALE, VIA CAVO O VIA SATELLITE (COMPRESA PAY PER VIEW):
• Autorizzazione generale, con durata non superiore a 20 anni, rinnovabile
(secondo il Codice delle Comunicazioni Elettroniche): mediante presentazione
di una dichiarazione ed adozione di una carta di servizi da approvare da parte
dell’AGCOM.
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D) Il Sistema locale dell’informazione
 Riforma titolo V parte II Cost. con Legge Cost. n.3/2001: competenza legislativa
generale delle Regioni (allo Stato materie residuali e determinazione dei principi
nelle materie di legislazione concorrente), con l’ordinamento delle
comunicazioni quale materia di legislazione concorrente (art. 117 Cost.).
 Sentenza Corte Cost. n. 348/1990: l’informazione da considerare non come
materia -quindi sottratta alle competenze attribuite alle Regioni ed alle Province
autonome- ma come condizione preliminare per l’attuazione ad ogni livello,
centrale o locale, della forma propria di stato democratico: il criterio delle
competenze numerate dall’art. 117 Cost. si affievolisce in relazione al settore
dell’informazione.
 Sent. Corte Cost. n. 29/1996 : si riconosce la possibilità per la Provincia di
Bolzano di accordare una serie di provvidenze a favore delle emittenti
radiofoniche e televisive locali al di là dei limiti contenuti nell’art.23 comma 2
della Legge 223/1990 che consente alla Regioni di erogare provvidenze ad
esclusivo favore delle emittenti aventi carattere comunitario.
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 Dopo la conversione in legge del D.L. 5 del 2001 (legge n. 66 del 2001 sul digitale
terrestre) presentati gli elenchi delle emittenti radiotelevisive locali che hanno
ottenuto le nuove concessioni ed autorizzazioni per la radiodiffusione televisiva in
ambito locale: le emittenti locali sono circa 600
 Il Piano di assegnazione delle frequenze ha riservato all’emittenza locale circa il
33% delle frequenze. Ulteriori riserve di frequenze per le emittenti radiotelevisive
locali che diffondono produzioni etniche, culturali e religiose e che si impegnano
a non trasmettere più del 5% di pubblicità per ora di diffusione
 Attribuzione ad organi della Regione o degli enti locali delle competenze in ordine
al rilascio:
 dei provvedimenti abilitativi, autorizzatori e concessori, per l’accesso ai siti
previsti dal Piano nazionale di assegnazione delle frequenze, in base alle vigenti
disposizioni nazionali e regionali, nel rispetto dei principi di non discriminazione,
proporzionalità ed obiettività, nonché nel rispetto delle disposizioni vigenti in
materia di tutela della salute, di tutela del territorio, dell’ambiente e del paesaggio
e delle bellezze naturali,
 delle autorizzazioni per fornitore di contenuti o di servizi interattivi
associati/servizi di accesso condizionato destinati alla diffusione in ambito
regionale-provinciale
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D) Il Sistema locale dell’informazione
 T.U. art.8 :
•L’emittenza radiotelevisiva di ambito locale valorizza e promuove le
culture regionali o locali nel quadro dell’unità politica, culturale e
linguistica del Paese;
•La disciplina del sistema di radiodiffusione televisiva tutela l’emittenza in
ambito locale e riserva un terzo della capacità trasmissiva -determinata con
l’adozione del piano di assegnazione delle frequenze per la diffusione
televisiva su frequenze terrestri- ai soggetti titolari di autorizzazione alla
fornitura di contenuti destinati alla diffusione in tale ambito.
 T.U. art. 29:
•la trasmissione di programmi in contemporanea da parte delle emittenti
radiotelevisive private locali, anche operanti nello stesso bacino di utenza, è
subordinata ad autorizzazione rilasciata dal Ministero che provvede entro un
mese dalla data del ricevimento della domanda; trascorso tale termine senza
che il Ministero si sia espresso l’autorizzazione si intende rilasciata;
• La domanda di autorizzazione può essere avanzata da consorzi di emittenti
locali o dalle singole emittenti concessionarie o autorizzate sulla base di intese
preventive;
•L’autorizzazione abilita a trasmettere in contemporanea per una durata di sei
ore per le emittenti radiofoniche e di dodici ore per le emittenti televisive.
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D) Il Sistema locale dell’informazione - Emittenti
 Emittenti locali: commerciali, comunitarie, informative e monotematiche a carattere
sociale:
•
•
•
•
“emittente televisiva a carattere commerciale”: l’emittente per la radiodiffusione televisiva su
frequenze terrestri in ambito locale, senza specifici obblighi di informazione;
“emittente televisiva a carattere comunitario”: l’emittente per la radiodiffusione televisiva in
ambito locale costituita da associazione riconosciuta o non riconosciuta, fondazione o
cooperativa priva di scopo di lucro, che trasmette programmi originali autoprodotti a carattere
culturale, etnico, politico e religioso e si impegna a non trasmettere più del 5% di pubblicità per
ogni ora di diffusione ed a trasmettere i detti programmi per almeno il 50% dell’orario di
trasmissione giornaliero compreso tra le ore 7 le ore 21;
“emittente televisiva a carattere informativo”: l’emittente per la radiodiffusione televisiva su
frequenze terrestri in ambito locale, che trasmette quotidianamente, nelle ore comprese tra le ore
7 e le ore 23 per non meno di due ore, programmi informativi, di cui almeno il 50% autoprodotti,
su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o culturali; programmi che per
almeno la metà del tempo devono riguardare temi ed argomenti di interesse locale comprensivi
di telegiornali diffusi per non meno di 5 giorni alla settimana o in alternativa per 120 giorni a
semestre;
“emittente televisiva monotematica a carattere sociale”: l’emittente che per la radiodiffusione
televisiva in ambito locale dedica almeno il 70% della programmazione monotematica quotidiana
a temi di chiara utilità sociale, quali salute, sanità e servizi sociali (vera e propria emittente di
servizio).
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LA LEGGE GASPARRI E NORMATIVE DI SETTORE – T.U.(continua)
D) Il Sistema locale dell’informazione – azioni agevolate
 Favorito l’ingresso nel settore delle telecomunicazioni
 Favorita un’elasticità di programmazione con programmi informativi
differenziati a livello di singolo bacino per non più di un quinto delle ore di
trasmissione giornaliere
 Possibilità di agevolare la messa in comune di strutture di produzione e di
trasmissione, gli investimenti tecnici e produttivi, le compravendite di aziende,
di impianti e rami d’azienda, le dismissioni e le fusioni, nonché la costituzione
di consorzi di servizi
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LA LEGGE GASPARRI E NORMATIVE DI SETTORE – T.U.(continua)
D) Il Sistema locale dell’informazione - radiodiffusione
 Radiodiffusione avente carattere commerciale e radiodiffusione a carattere
comunitario
 Radiodiffusione con carattere commerciale: scopo di lucro, come requisiti
valgono gli stessi delle emittenti televisive locali, con obblighi di cauzione
ridotti di un terzo
 Radio comunitarie:
 senza scopo di lucro ed esercitate da fondazioni, associazioni riconosciute e
non, che siano espressione di particolari istanze culturali, etniche, politiche e
religiose, nonché da società cooperative con oggetto sociale la realizzazione di
un servizio di radiodiffusione sonora;
 Titolo abilitativo senza obbligo di cauzione, purché trasmettano programmi
originali autoprodotti per almeno il 50% dell’orario di trasmissione giornaliero
compreso tra le ore 7 e le 21;
 Alla radiodiffusione comunitaria fino al 25% delle concessioni assegnabili in
ogni ambito o bacino sulla base delle frequenze disponibili
 Per tutte le emittenti impegno a dedicare almeno il 20% della programmazione
settimanale all’informazione ed ai programmi di carattere non commerciale
collegati alla realtà locale
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LA LEGGE GASPARRI E NORMATIVE DI SETTORE – T.U.(continua)
D) Il Sistema locale dell’informazione – Antitrust locale
 In sede di disciplina del Piano di assegnazione delle frequenze definiti i bacini
di utenza in quanto coincidenti di regola con il territorio delle singole Regioni:
tali da consentire la coesistenza del maggior numero di emittenti e reti
 Uno stesso soggetto non può essere titolare di più di 3 concessioni o
autorizzazioni per ogni bacino di utenza in ambito locale (inteso “ambito locale”
l’esercizio dell’attività di radiodiffusione televisiva in uno o più bacini,
comunque non superiori a 6, anche non limitrofi, purché con copertura inferiore
al 50% della popolazione nazionale, mentre “ambito regionale” è chiamato
bacino regionale o provinciale laddove l’esercizio dell’attività radiotelevisiva
ricade nel territorio di una sola Regione o Provincia)- o di 6 concessioni per
bacini regionali anche non limitrofi (purché comprensivi di una popolazione non
superiore ai 10 milioni di abitanti)
 Emittenti televisive che trasmettono in ambito provinciale: possono
trasmettere, indipendentemente dal numero delle concessioni o delle
autorizzazioni, in un’area di servizio complessiva non superiore ai 6 bacini
regionali. Consentita la programmazione unificata sino all’intera giornata
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LA LEGGE GASPARRI E NORMATIVE DI SETTORE – T.U.(continua)
D)Il Sistema locale dell’informazione- Antitrust locale
 Fino alla completa attuazione del Piano nazionale di assegnazione delle
frequenze televisive in tecnica digitale è consentito ai soggetti legittimamente
operanti in ambito locale di proseguire nell’esercizio anche nei bacini eccedenti
i detti limiti
 Emittenti radiofoniche: consentita la titolarità di una sola concessione per ogni
bacino, o di 7 concessioni per bacini diversi
 Emittenti televisive e radiofoniche: il cumulo delle concessioni possibile solo
se, per lo stesso bacino di utenza, il numero delle domande è inferiore al
numero di frequenze da assegnare
 Divieto di essere contemporaneamente titolari di concessioni/autorizzazioni per
la radiodiffusione sonora o televisiva in ambito nazionale e locale
 Presenti sul territorio le c.d. syndications o network nazionali: insieme di
emittenti in possesso di concessione per le radiodiffusione televisiva in ambito
locale che si accordano per irradiare lo stesso programma sul territorio
complessivamente servito, così realizzando nella sostanza una rete nazionale:
Fox Kid, Italia 9, Odeon tv, Super six. (valore non superiore al 5% del mercato
sulla base di una indagine AGCOM).
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LA DISCIPLINA GIURIDICA DEL SISTEMA RADIOTELEVISIVO
LA LEGGE GASPARRI E NORMATIVE DI SETTORE – T.U.(continua)
E) Disciplina transitoria nel passaggio da analogico a digitale
•
•
•
Il periodo di validità delle concessioni e delle autorizzazioni per le trasmissioni
televisive in tecnica analogica in ambito nazionale ed in ambito locale
prolungate dal Ministero su domanda degli interessati fino alla conversione
definitiva delle trasmissioni in tecnica digitale
Fino all’attuazione del Piano nazionale di assegnazione delle frequenze
televisive in tecnica digitale diritto a proseguire per i soggetti non titolari di
concessione ma in possesso dei requisiti di cui alla Del. AGCOM 1.12.1998 n.78
(Regolamento per il rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva
privata su frequenze terrestri)
Fino all’adozione del Piano nazionale di assegnazione delle frequenze di
radiodiffusione sonora in tecnica digitale la radiodiffusione sonora privata in
ambito nazionale e locale su frequenze terrestri in tecnica analogica è esercitata
in regime di concessione o autorizzazione secondo la L. n.223/1990: a) per le
emittenti in ambito nazionale a carattere commerciale richiesta la società di
capitali con almeno 15 dipendenti; b) per le emittenti a carattere comunitario
richiesta l’associazione riconosciuta o non, la fondazione o la cooperativa
senza scopo di lucro; c) per le emittenti in ambito locale a carattere
commerciale richieste le società di persone/di capitali/cooperativa con almeno 2
dipendenti; d) per emittenti locali copertura massima di 15 milioni di abitanti
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LA DISCIPLINA GIURIDICA DEL SISTEMA RADIOTELEVISIVO
LEGGE GASPARRI E NORMATIVE DI SETTORE – T.U.(continua)
F) La Televisione digitale terrestre
 Applicazione della tecnologia digitale o numerica all’emittente radiotelevisiva
via etere. Ciò consente al Televisore di operare come un computer anche con la
possibilità di collegarsi ad Internet, grazie ad uno speciale Decoder, Set Top
Box, in grado di convogliare i canali digitali trasmessi da speciali piattaforme
 Il sistema digitale conviene in termini di consumo della banda di frequenza e
quindi consente la moltiplicazione della capacità trasmissiva: reti “multiplex”,
ognuna delle quali può contenere 4/5 programmi; servizi aggiuntivi tipo
Televideo avanzato; testi, immagini e grafici con qualità superiore a quella
attuale
 Legge n.66 del 2001:
disciplina della fase transitoria per l’avvio al digitale: le abilitazioni, i titoli
preferenziali per la sperimentazione digitale ed i trasferimenti degli impianti o dei
rami d’azienda per la sperimentazione;
Previsione dello standard: Digital video broadcasting-terrestral (televisivo) e
Digital audio broadcasting (sonoro)
Diritto di accesso per i soggetti che non dispongono delle infrastrutture
necessarie alla diffusione del digitale terrestre;
Il 2006 prorogato al 2012 (D.L. n. 159/2007): per la diffusione in tecnica digitale
delle trasmissioni televisive dei programmi e dei servizi multimediali su
frequenze terrestri (switch off).
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LA DISCIPLINA GIURIDICA DEL SISTEMA RADIOTELEVISIVO
LEGGE GASPARRI E NORMATIVE DI SETTORE – T.U.(continua)
F) La Televisione digitale terrestre: Decreto del Ministro dello sviluppo
economico recante il calendario per il passaggio definitivo alla
trasmissione televisiva digitale terrestre entro il 31.12.2012
 Il territorio nazionale suddiviso in 16 aree tecniche corrispondenti in
linea di massima con le corrispondenti aree regionali e provinciali
interessate
 Pianificazione del passaggio al digitale terrestre:
2° semestre 2008: Sardegna
1° semestre 2009: Valle d’Aosta;
2° semestre 2009: Piemonte occidentale, Trentino Alto Adige,
Lazio e Campania
1° semestre 2010: Piemonte orientale e Lombardia
2° semestre 2010: Emilia-Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia
e Liguria
1° semestre 2011: Marche, Abruzzo e Molise, Basilicata e Puglia
1° semestre 2012: Toscana ed Umbria
2° semestre 2012: Sicilia e Calabria
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LA DISCIPLINA GIURIDICA DEL SISTEMA RADIOTELEVISIVO
LA LEGGE GASPARRI E NORMATIVE DI SETTORE – T.U.(continua)
G) Trasferimenti di impianti e rami d’azienda
•
•
•
•
Fino all’attuazione del Piano nazionale di assegnazione delle frequenze
televisive in tecnica digitale consentiti, in tecnica analogica, i trasferimenti di
impianti o rami di azienda tra emittenti televisive private locali e tra queste ed i
concessionari televisivi in ambito nazionale con copertura inferiore al 75% del
territorio nazionale (all’entrata in vigore della legge n.66/2001)
Durante il periodo di validità delle concessioni per la radiodiffusione sonora e
televisiva in ambito locale e per la radiodiffusione sonora in ambito nazionale
sono consentiti i trasferimenti di impianti o di rami d’azienda, nonché di intere
emittenti televisive e radiofoniche da un concessionario ad un altro
concessionario, nonché le acquisizioni, da parte di società di capitali, di
concessionarie svolgenti attività televisiva o radiofonica costituite in società
cooperative a responsabilità limitata
Ai soggetti a cui sia stata rilasciata più di una concessione per la
radiodiffusione sonora è consentita la cessione di intere emittenti a società di
capitali di nuova costituzione, Ai medesimi soggetti è consentito di procedere
allo scorporo mediante scissione delle emittenti oggetto di concessione
Consentite le acquisizioni di emittenti concessionarie svolgenti attività di
radiodiffusione sonora a carattere comunitario da parte di società cooperative
senza scopo di lucro, di associazioni riconosciute o non riconosciute o di
fondazioni, a condizione che l’emittente mantenga il carattere comunitario
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LA LEGGE GASPARRI E NORMATIVE DI SETTORE – T.U.(continua)
H) Gli obblighi comuni delle emittenti radiotelevisive: la tutela degli utenti
 Ai telegiornali ed ai giornali radio si applicano le norme sulla registrazione dei giornali e
periodici, contenute negli articoli 5 e 6 della Legge sulla Stampa 6 febbraio 1948 n. 47 e
successive modificazioni; i direttori dei telegiornali e dei giornali radio sono considerati
direttori responsabili
 Art. 6 della Legge Gasparri: l’attività di informazione radiotelevisiva, da qualsiasi
emittente esercitata, costituisce un servizio di interesse generale. La disciplina
dell’informazione garantisce la trasmissione quotidiana di telegiornali o di giornali radio
da parte dei soggetti abilitati a fornire contenuti in ambito nazionale e locale
 Art. 20 della Legge Mammì: obbligo per i titolari di concessioni nazionali per la radio e per
la televisione di trasmettere quotidianamente telegiornali e giornali radio nonché di
tenuta di un registro ove sono indicati i programmi trasmessi
 Art. 6 2° c. Legge Gasparri: obbligo di trasmissione di comunicati e di dichiarazioni
ufficiali degli organi costituzionali indicati dalla legge (secondo la legge 223/1990 da parte
del Governo, Amministrazioni dello Stato, Regioni ed enti pubblici territoriali) per
soddisfare gravi ed eccezionali esigenze di pubblica necessità: ad esempio, in tema di
tutela ambientale o sanitaria o incolumità delle persone. Maggiori obblighi per la
concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo: dichiarazioni del
Presidente della Repubblica, dei Presidenti del Senato e della Camera dei Deputati, del
Presidente del Consiglio dei Ministri e del Presidente della Corte Costituzionale
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LA LEGGE GASPARRI E NORMATIVE DI SETTORE – T.U.(continua)
I) Gli obblighi delle emittenti radiotelevisive: la tutela degli utenti (continua)
 Diritto di rettifica (art. 32 T.U.) chiunque (persona fisica o giuridica) si ritenga leso
nei suoi interessi morali o materiali da trasmissioni contrarie a verità, ha diritto di
chiedere all’emittente, al fornitore di contenuti privato o alla concessionaria del
servizio pubblico generale radiotelevisivo ovvero alle persone da loro delegate al
controllo della trasmissione che sia trasmessa apposita rettifica, purché
quest’ultima non abbia contenuto che possa dar luogo a responsabilità penali:
•Da effettuarsi entro 48 ore dalla ricezione della richiesta, in una fascia oraria e con rilievo
corrispondenti a quelli della trasmissione che ha dato luogo alla lesione degli interessi;
Possibilità di intervento dell’AGCOM ad istanza sia dell’interessato che della emittente,
del fornitore di contenuti o della concessionaria del servizio pubblico (qualora ritenga
insussistenti i presupposti della rettifica): se l’AGCOM ritiene fondata la richiesta di
rettifica, quest’ultima deve essere trasmessa entro le 24 ore successive alla pronuncia;
Fatta salva la facoltà dell’interessato di ricorrere all’A.G. per ottenere provvedimento
d’urgenza (art. 700 c.p.c.);
In sede di stampa art. 42 della Legge 416/1981: il direttore o il responsabile è tenuto a
far inserire gratuitamente nel quotidiano o nel periodico o nell’agenzia di stampa le
dichiarazioni o rettifiche dei soggetti interessati che si considerano lesi nella loro dignità
da immagini, atti, pensieri o affermazioni, purché le dichiarazioni o rettifiche non abbiano
contenuti aventi rilevanza penale. (tutela più ampia parlandosi non di notizie contrarie a
verità ma di notizia lesiva della dignità).
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C)LA LEGGE GASPARRI E NORMATIVE DI SETTORE – T.U.(continua)
L) La tutela dei minori
Art. 10 Legge Gasparri e art. 34 T.U. (tutela dei minori nella programmazione
radiotelevisiva):
Richiama la tutela dei minori con l’obiettivo di rafforzare il Codice di
autoregolamentazione TV e minori del 29 novembre 2002 approvato dal
Ministro delle Comunicazioni
L’AGCOM è affiancata dal nuovo Comitato di applicazione del Codice di
autoregolamentazione TV e minori
Programmazione per ragazzi: obbliga le emittenti ad applicare specifiche
misure a tutela dei minori durante la fascia pomeridiana protetta (tra le 16 e
le 19) usando particolare cura nel controllo della pubblicità nei programmi
dedicati ai minori
I film vietati ai minori di anni 14 non possono essere trasmessi prima
delle ore 22,30 e dopo le ore 7,00
Nei programmi radiotelevisivi, ivi compresi quelli di intrattenimento e di
carattere sociale o informativo, l'impiego dei minori di anni quattordici
deve avvenire con il massimo rispetto della dignità personale,
dell'immagine, dell'integrità psicofisica e della privacy
Sanzioni irrogate dalla Commissione per i servizi ed i prodotti
dell’AGCOM, a prescindere se il fatto abbia rilevanza penale
Relazione al Parlamento da parte dell’AGCOM entro il 31 marzo di ogni
anno in materia di tutela dei diritti dei minori, circa i provvedimenti adottati
ed eventuali sanzioni irrogate
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LA LEGGE GASPARRI E NORMATIVE DI SETTORE – T.U.(continua)
L) La tutela dei minori (continua)
 Art. 10 Legge Gasparri e art. 34 T.U. (tutela dei minori nella programmazione
radiotelevisiva) e normative precedenti:
Trasmissione di opere cinematografiche: veto di trasmissione di film ai
quali sia stato negato il nulla osta per la proiezione o per la
rappresentazione in pubblico o siano vietati ai minori di 18 anni
Trasmissione di Film prodotti per la radiotelevisione: la trasmissione
televisiva di opere a soggetto e di film prodotti per la televisione che
contengano immagini di sesso o di violenza tali da poter incidere
negativamente sulla sensibilità dei minori ammessa solo nella fascia oraria
tra le 23 e le 7, salvo nulla osta dell’AGCOM per altro orario.
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LA LEGGE GASPARRI E NORMATIVE DI SETTORE – T.U.(continua)
M) Limiti qualitativi della pubblicità radio-televisiva
 D.Lgs. N.74/1992 (pubblicità ingannevole) attuativa della Dir.CEE 89/552:
Assicura la tutela dalla pubblicità ingannevole nell’interesse dei soggetti che
esercitano un’attività commerciale, industriale, artigianale e dei consumatori;
Ingannevole qualsiasi pubblicità che induca o possa indurre in errore, che possa
pregiudicare il comportamento economico o che leda o possa ledere un concorrente;
La pubblicità deve essere palese, veritiera, corretta e riconoscibile attraverso mezzi
visivi o audio, con veto di pubblicità subliminale;
Funzioni di garanzia e controllo all’AGCM con potere sanzionatorio: le sue decisioni
hanno carattere definitivo; richiesto il parere obbligatorio ma non vincolante
dell’AGCOM quando si tratta di pubblicità radio-televisiva.
 Legge n. 223 del 1990 attuativa del Dir.CEE (pubblicità radiotelevisiva):
La pubblicità non deve offendere la dignità della persona e non deve evocare
discriminazioni di razza, sesso o nazionalità o indurre a comportamenti pregiudizievoli
per la salute, la sicurezza e l’ambiente;
Vietata la pubblicità di cure mediche e prodotti medicinali disponibili su ricetta,
nonché di alcoolici;
Obbligo di riconoscibilità della pubblicità, distinta dai programmi con mezzi ottici o
acustici.
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LA LEGGE GASPARRI E NORMATIVE DI SETTORE – T.U.(continua)
M) Limiti qualitativi della pubblicità radio-televisiva (continua)
 Vietata la pubblicità radiofonica e televisiva dei medicinali e delle cure mediche
disponibili unicamente su ricetta medica
 Pubblicità televisiva di bevande alcooliche e televendita: non rivolta
espressamente ai minori; nessun collegamento del consumo con prestazioni
fisiche di particolare rilievo e con la guida di automobili; nessun collegamento
con successo sociale o qualità terapeutiche; nessun incoraggiamento dell’uso
 Vietata la pubblicità di sigarette o di ogni altro prodotto a base di tabacco,
anche in forma indiretta mediante utilizzazione di nomi, marchi, simboli o altri
elementi caratteristici di prodotti del tabacco o di aziende la cui attività
principale consiste nella produzione o vendita di tali prodotti.
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LA LEGGE GASPARRI E NORMATIVE DI SETTORE – T.U.(continua)
M) Limiti qualitativi della pubblicità radio-televisiva (continua)
 Legge n. 223 del 1990 attuativa del Dir.CEE (pubblicità radiotelevisiva):
Controlli da parte dell’AGCOM con potere sanzionatorio azionabile d’ufficio
verso la RAI e le emittenti private (sanzioni pecuniarie o sospensione della
concessione/autorizzazione);
 Norme a tutela dei minori in materia pubblicitaria (art.8 Legge 223/1990 e Legge
n.122 del 1998):
La pubblicità radiotelevisiva non deve arrecare pregiudizio morale o fisico ai
minorenni;
 veto di inserimento della pubblicità nei programmi di cartoni animati;
I programmi per bambini di durata inferiore a 30 minuti non possono essere
interrotti dalla pubblicità e dalla televendita;
Considerata ingannevole la pubblicità che, in quanto suscettibile di raggiungere
bambini e adolescenti, possa anche indirettamente minacciare la loro sicurezza o che
abusi della loro naturale credulità o mancanza di esperienza o che abusi dei naturali
sentimenti degli adulti per i più giovani;
In materia di pubblicità ingannevole organo deputato al controllo è l’AGCM che
richiede il parere all’AGCOM per pubblicità radiotelevisiva;
Veto di propagandare servizi audiotext in programmi radiotelevisivi e pubblicazioni
periodiche per minori, nonché alle emittenti radiotelevisive e radiofoniche servizi di
tipo interattivo audiotext/videotext tra le 7 e le 24.
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LA LEGGE GASPARRI E NORMATIVE DI SETTORE – T.U.(continua)
M) Limiti qualitativi della pubblicità radio-televisiva (continua)
 L’autodisciplina pubblicitaria: il C.A.P. (Codice di Autodisciplina Pubblicitaria):
I messaggi pubblicitari rivolti ai bambini e adolescenti da realizzare con
cura particolare per non danneggiarli psichicamente, moralmente o
fisicamente;
Veto di associare i bambini alle bevande alcooliche nelle relative
pubblicità
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LA LEGGE GASPARRI E NORMATIVE DI SETTORE – T.U.(continua)
M) Limiti quantitativi della pubblicità radio-televisiva (continua)
 Nei programmi composti di parti autonome o nei programmi sportivi, nelle cronache e
negli spettacoli comprendenti appositi intervalli, gli spot di televendita o le pubblicità
sono inseribili solo tra le parti autonome o negli intervalli
 L’inserimento di messaggi pubblicitari in opere teatrali, liriche e musicali consentito
negli intervalli soliti delle sale teatrali
 Per le opere audiovisive (compresi i film prodotti in televisione) –con eccezione per le
serie, i romanzi a puntate, i programmi ricreativi ed i documentari- di durata superiore a
45 minuti l’inserimento del messaggio pubblicitario possibile per ogni periodo di 45
minuti
 Per tutti i programmi diversi da quelli dei punti precedenti i programmi possono essere
interrotti da pubblicità o spot di televendita solo ogni 20 minuti
 Esclusa la pubblicità e televendita in trasmissioni di funzioni religiose nonché nei
notiziari, rubriche di attualità, documentari e programmi per bambini di durata inferiore
a 30 minuti
 Eccezioni previste per le emittenti televisive in ambito locale per trasmissioni destinate
al territorio nazionale
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LA LEGGE GASPARRI E NORMATIVE DI SETTORE – T.U.(continua)
N) La disciplina della campagna elettorale
 Legge n. 28 del 2000 - Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di
informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la
comunicazione politica:
Propaganda politica ed elettorale tutelate dall’art. 21 Cost.: a)
Comunicazione politica è rappresentata da quei programmi radiotelevisivi
in cui si confrontano opinionisti politici;b) Messaggio autogestito è
caratterizzato da comunicazioni dirette ad illustrare, in modo motivato ma
unilaterale, un singolo programma o opinione politica;
Diritto riconosciuto alle persone fisiche, alle associazioni, ai partiti ed
alle persone giuridiche operanti in forma di impresa;
Diritto dei cittadini (confermato dalla Corte Cost.) ad avere una
informazione equilibrata durante le campagne elettorali ed in quelle
referendarie;
La Legge n.28 del 2000 riconosce un potere regolamentare di tipo
attuativo-integrativo in capo all’AGCOM;
L’obbligo di parità di trattamento riguarda essenzialmente gli operatori
radiotelevisivi.
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LA LEGGE GASPARRI E NORMATIVE DI SETTORE – T.U.(continua)
O) La disciplina della campagna elettorale
(Legge n. 28 del 2000 - Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione
durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica):
 Tipologia predeterminata dei messaggi a mezzo stampa: annunci di dibattiti, tavole
rotonde, conferenze, discorsi; pubblicazioni destinate alla presentazione dei
programmi delle liste, dei gruppi di candidati e dei candidati; pubblicazioni di confronto
tra più candidati;
 La disciplina valida per i periodi diversi da quelli elettorali prevede che i programmi di
comunicazione politica siano diffusi obbligatoriamente dalle emittenti nazionali,
pubbliche e private: predisposizione di appositi programmi di opinioni e valutazioni
politiche con garanzia di parità di accesso tra i diversi soggetti partecipanti;
 Messaggi autogestiti: diffusi obbligatoriamente da parte della RAI, ove richiesti dagli
interessati e facoltativamente da altre emittenti, con durata minima da 1 a 3 minuti
quelli televisivi e da 30 a 90 secondi quelli radiofonici; gli spazi relativi attribuiti a
condizioni di parità gratuitamente dalle emittenti nazionali, anche a pagamento da
quelle locali.
 Campagne elettorali e referendarie: disciplina speciale; in particolare per i messaggi
autogestiti più precisa definizione dei criteri da applicare per la distribuzione degli
spazi agli interessati e degli aspetti relativi alla loro gratuità o onerosità (meccanismo
rimborso dello Stato per emittenti locali).
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LA LEGGE GASPARRI E NORMATIVE DI SETTORE – T.U.(continua)
O) La disciplina della campagna elettorale
(Legge n. 28 del 2000 - Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di
informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la
comunicazione politica):
 Soggetti della competizione elettorale con diritto di accesso ai mezzi di
comunicazione:
Nel periodo precedente la presentazione delle candidature: sono i
soggetti politici presenti nelle assemblee da rinnovare e quelli che pur
in esse non rappresentati sono presenti nel Parlamento Europeo o
almeno in uno dei due rami del Parlamento nazionale;
Nel periodo intercorrente tra la data della presentazione delle
candidature e la chiusura della campagna elettorale: le coalizioni e le
liste in competizione con candidature in collegi e circoscrizioni che
interessano almeno un quarto degli elettori;
La diffusione dei sondaggi elettorali è consentita fino a 15 giorni
prima della consultazione elettorale, previa comunicazione dei criteri e
modalità con cui sono predisposti;
Potere di controllo affidato all’AGCOM con poteri sanzionatori.
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LA LEGGE GASPARRI E NORMATIVE DI SETTORE – T.U.(continua)
O) La disciplina della campagna elettorale - Codice di autoregolamentazione in
materia di attuazione del principio del pluralismo, sottoscritto dalle organizzazioni
rappresentative delle emittenti radiofoniche e televisive locali, ai sensi dell'art. 11quater, comma 2, della legge 22 febbraio 2002 n. 28, come introdotto dalla legge 6
novembre 2003, n. 313
Nel periodo elettorale o referendario, i programmi di comunicazione politica che
le emittenti televisive e radiofoniche locali intendono trasmettere devono
consentire una effettiva parità di condizioni tra i soggetti politici competitori, anche
con riferimento alle fasce orarie e al tempo di trasmissione
Nel periodo elettorale o referendario le emittenti radiofoniche e televisive locali
possono trasmettere messaggi politici autogestiti a pagamento o gratuiti.
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LA LEGGE GASPARRI E NORMATIVE DI SETTORE – T.U.(continua)
P) Le quote di produzione nazionale e comunitaria
 Legge n. 223 DEL 1990:
riserva alle opere europee di una percentuale di almeno il 40% per il primo triennio e di
almeno il 51% per gli anni successivi, con esclusione delle emittenti televisive locali;
Competenza di controllo dell’AGCOM con poteri sanzionatori.
 Legge n. 122 del 1998 (attuativa della Dir. CEE n.36 del 1997): obbligo delle emittenti
televisive nazionali di riservare alle opere europee più della metà del tempo mensile di
trasmissione -escluso il tempo dedicato ai notiziari, manifestazioni sportive, giochi televisivi,
pubblicità, ecc.- ed almeno il 10% alle opere realizzate da produttori indipendenti (il 20% per
la RAI). E deve riguardare opere prodotte, per almeno la metà, negli ultimi 5 anni. Ricompresi
i film ed i prodotti di animazione specificamente rivolti ai minori. Impegno all’utilizzo di una
quota minima del 10% degli introiti da pubblicità per l’acquisto di tali opere (per
concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo: quota minima del 15%)
 Legge Gasparri – T.U. :
Definizione di opere europee: quelle di Stati membri della UE, di Stati terzi che siano
parti della Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera (legge 5.10.1991
n.327), di altri Stati terzi anche per coproduzioni con produttori stabiliti in uno o più Stati
membri della UE;
Ribadisce la normativa precedente, precisando che le quote di riserva comprendono
anche le opere cinematografiche o per la televisione nonché produzioni e programmi
adatti ai minori.
Deroghe possono essere richieste all’AGCOM.
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LA LEGGE GASPARRI E NORMATIVE DI SETTORE – T.U.(continua)
P) Le quote di produzione nazionale e comunitaria
 Leggi nn. 244/2007 (articolo 2, comma 301) e 31/2008 (articolo 39) di conversione del decretolegge n. 248/2007 riformano la materia con riferimento all’art. 44 del T.U.:
Programmazione: 50% del tempo a opere europee con 10% (20% per Rai) del tempo a
opere degli ultimi 5 anni, con sottoquote di 20% (10% per Rai) (= 2% assoluto) a opere
cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte
Investimento: 10% (15% per Rai) a opere realizzate da produttori indipendenti europei,
con sottoquote:
– per emittenti non a pagamento: 30% (=3% assoluto) riservato ad opere
cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte
– per emittenti a pagamento: 35% (=3,5% assoluto) riservato ad opere di espressione
originale italiana ovunque prodotte appartenenti al genere prevalentemente emesso
Per Rai sottoquote di: 20% (=3% assoluto) riservato a opere cinematografiche; 5%
(=0,75% assoluto) a cartoni per l’infanzia
Per operatori di comunicazioni elettroniche su reti fisse e mobili (anche in relazione ai
servizi offerti in pay per view): promozione delle opere europee con destinazione di una
quota dei ricavi derivanti da traffico di contenuti audiovisivi come definita da Agcom
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LA LEGGE GASPARRI E NORMATIVE DI SETTORE – T.U.(continua)
P) Le quote di produzione nazionale e comunitaria
 Leggi nn. 244/2007 (articolo 2, comma 301) e 31/2008 (articolo 39) di conversione del decretolegge n. 248/2007 riformano la materia con riferimento all’art. 44 del T.U.:
 Regolamenti AGCOM:
a) fissare i criteri e le modalità per definire la quota che gli operatori di comunicazioni
elettroniche su reti fisse e mobili devono riservare ai fini della promozione e al
sostegno finanziario delle opere audiovisive europee;
b) definire i criteri e le modalità per commisurare tali obblighi sulla base della effettiva
disponibilità di opere rilevanti - con particolare riferimento ai programmi in pay-perview a prevalente contenuto cinematografico di prima visione- nei sei mesi
precedenti la diffusione nell’anno di riferimento e il loro successo nelle sale
cinematografiche italiane;
c) stabilire le modalità di comunicazione dell’adempimento degli obblighi introdotti
dalla nuova disciplina nel rispetto dei principi di riservatezza previsti dal codice di
cui al d.lgs. n. 196/2003, e le sanzioni in caso di inadempienza;
d) individuare i criteri per la valutazione delle richieste di concessione di deroghe per
singoli canali o programmi riconducibili alla responsabilità editoriale di emittenti
televisive, fornitori di contenuti televisivi e fornitori di programmi in pay-per-view,
che si trovino nelle condizioni stabilite dalla legge.
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DIRETTIVA CE 2007/65 IN TEMA DI “ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ TELEVISIVE”:
ASPETTI SIGNIFICATIVI
 Programma”, una serie di immagini animate, sonore o non, che costituiscono un singolo
elemento nell’ambito di un palinsesto o di un catalogo stabilito da un fornitore di servizi di
media la cui forma ed il cui contenuto sono comparabili alla forma ed al contenuto della
radiodiffusione televisiva. Sono programmi, ad esempio, i lungometraggi, le manifestazioni
sportive, le commedie di situazione (sitcom), i documentari, i programmi per bambini e le
fiction originali;
 “Radiodiffusione televisiva” o “Trasmissione televisiva” (vale a dire un servizio di media
audiovisivi lineare), un servizio di media audiovisivo fornito da un fornitore di servizi di media
per la visione simultanea di programmi sulla base di un palinsesto di programmi
 “Servizio di media audiovisivi a richiesta” (vale a dire un servizio di media audiovisivi non
lineare), un servizio di media audiovisivo fornito da un fornitore di servizi di media per la
visione di programmi al momento scelto dall’utente e su sua richiesta sulla base di un
catalogo di programmi selezionati dal fornitore di servizi di media
 “Comunicazione commerciale audiovisiva”, immagini, siano esse sonore o non, che
sono destinate a promuovere, direttamente o indirettamente, le merci, i servizi o
l’immagine di una persona fisica o giuridica che esercita un’attività economica. Tali
immagini accompagnano o sono inserite in un programma dietro pagamento o altro
compenso o a fini di autopromozione. Tra le forme di comunicazione commerciale
audiovisiva figurano, tra l’altro, la pubblicità televisiva, la sponsorizzazione, la
televendita e l’inserimento di prodotti
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DIRETTIVA CE 2007/65 IN TEMA DI “ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ TELEVISIVE”:
ASPETTI SIGNIFICATIVI
 “Pubblicità televisiva”, ogni forma di messaggio televisivo trasmesso dietro pagamento o
altro compenso, ovvero a fini di autopromozione, da un’impresa pubblica o privata o da una
persona fisica nell’ambito di un’attività commerciale, industriale, artigiana o di una libera
professione, allo scopo di promuovere la fornitura, dietro pagamento, di beni o di servizi,
compresi i beni immobili, i diritti e le obbligazioni
 “Sponsorizzazione”, ogni contributo di un’impresa pubblica o privata o di una persona fisica,
non impegnata nella fornitura di servizi di media audiovisivi o nella produzione di opere
audiovisive, al finanziamento di servizi o programmi di media audiovisivi al fine di
promuovere il proprio nome, il proprio marchio, la propria immagine, le proprie attività o i
propri prodotti
 “Televendita”, le offerte dirette trasmesse al pubblico allo scopo di fornire, dietro pagamento,
beni o servizi, compresi i beni immobili, i diritti e le obbligazioni
 “Inserimento di prodotti”, ogni forma di comunicazione commerciale audiovisiva che
consiste nell’inserire o nel fare riferimento a un prodotto, a un servizio o a un marchio
così che appaia all’interno di un programma dietro pagamento o altro compenso
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DIRETTIVA CE 2007/65 IN TEMA DI “ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ TELEVISIVE”:
ASPETTI SIGNIFICATIVI
 Gli Stati membri assicurano, con misure adeguate, che i servizi di media audiovisivi forniti
dai fornitori di servizi di media soggetti alla loro giurisdizione non contengano alcun
incitamento all’odio basato su razza, sesso, religione o nazionalità
 Gli Stati membri incoraggiano i fornitori di servizi di media soggetti alla loro giurisdizione a
garantire che i loro servizi diventino gradualmente accessibili per le persone con disabilità
visiva o uditiva
 Gli Stati membri assicurano che i fornitori di servizi di media soggetti alla loro giurisdizione
non trasmettano opere cinematografiche al di fuori dei periodi concordati con i titolari dei
diritti
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DIRETTIVA CE 2007/65 IN TEMA DI “ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ TELEVISIVE”:
ASPETTI SIGNIFICATIVI
 Gli Stati membri assicurano che le comunicazioni commerciali audiovisive fornite dai
fornitori di servizi di media soggetti alla loro giurisdizione rispettino le seguenti prescrizioni:
a) le comunicazioni commerciali audiovisive sono prontamente riconoscibili come tali; sono
proibite le comunicazioni commerciali audiovisive occulte;
b) le comunicazioni commerciali audiovisive non utilizzano tecniche subliminali;
c) le comunicazioni commerciali audiovisive:
i) non pregiudicano il rispetto della dignità umana;
ii) non comportano né promuovono discriminazioni fondate su sesso, razza o origine etnica,
nazionalità, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale;
iii) non incoraggiano comportamenti pregiudizievoli per la salute o la sicurezza;
iv) non incoraggiano comportamenti gravemente pregiudizievoli per la protezione
dell’ambiente;
d) è vietata qualsiasi forma di comunicazione commerciale audiovisiva per le sigarette e gli
altri prodotti a base di tabacco;
e) le comunicazioni commerciali audiovisive per le bevande alcoliche non si rivolgono
specificatamente ai minori né incoraggiano il consumo smodato di tali bevande;
f) sono vietate le comunicazioni commerciali audiovisive dei medicinali e delle cure mediche
che si possono ottenere esclusivamente su prescrizione medica nello Stato membro alla cui
giurisdizione è soggetto il fornitore di servizi di media;
g) le comunicazioni commerciali audiovisive non arrecano pregiudizio fisico o morale ai
minori. Non esortano pertanto i minori ad acquistare o locare un prodotto o un servizio
sfruttando la loro inesperienza o credulità, né li incoraggiano a persuadere i loro genitori o
altri ad acquistare i beni o i servizi pubblicizzati, né sfruttano la particolare fiducia che i
minori ripongono nei genitori, negli insegnanti o in altre persone, né mostrano senza motivo
minori che si trovano in situazioni pericolose
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DIRETTIVA CE 2007/65 IN TEMA DI “ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ TELEVISIVE”:
ASPETTI SIGNIFICATIVI
 Gli Stati membri e la Commissione incoraggiano i fornitori di servizi di media ad elaborare
codici di condotta concernenti le comunicazioni audiovisive commerciali non appropriate che
accompagnano i programmi per bambini o vi sono incluse, relative a prodotti alimentari o
bevande che contengono sostanze nutritive e sostanze con un effetto nutrizionale o
fisiologico, in particolare quelle come i grassi, gli acidi grassi trans, gli zuccheri, il sodio o il
sale, la cui assunzione eccessiva nella dieta generale non è raccomandata
 I servizi di media audiovisivi o i programmi sponsorizzati rispettano le seguenti prescrizioni:
a) il loro contenuto e, nel caso di trasmissioni radiotelevisive, la loro programmazione
non sono in alcun caso influenzati in modo da compromettere la responsabilità e
l’indipendenza editoriale del fornitore di servizi di media;
b) non incoraggiano direttamente l’acquisto o la locazione di beni o servizi, in particolare
facendo specifici riferimenti promozionali a tali beni o servizi;
c) i telespettatori sono chiaramente informati dell’esistenza di un accordo di
sponsorizzazione. I programmi sponsorizzati sono chiaramente identificati come tali
attraverso l’indicazione del nome, del logo e/o di qualsiasi altro simbolo dello sponsor,
ad esempio un riferimento ai suoi prodotti o servizi o un adeguato segno distintivo,
all’inizio, durante e/o alla fine dei programmi
 I servizi di media audiovisivi o i programmi non sono sponsorizzati da imprese la cui attività
imprese la cui attività principale è la produzione o la vendita di sigarette o altri prodotti a
base di tabacco.
 I notiziari e i programmi di attualità non sono sponsorizzati.
 Gli Stati membri possono scegliere di proibire che si mostri il logo di una sponsorizzazione
durante i programmi per bambini, i documentari e i programmi religiosi.
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DIRETTIVA CE 2007/65 IN TEMA DI “ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ
TELEVISIVE”:DISPOSIZIONI APPLICABILI UNICAMENTE AI SERVIZI DI
MEDIA AUDIOVISIVI A RICHIESTA – ASPETTI SIGNIFICATIVI
 Gli Stati membri adottano le misure atte a garantire che i servizi di media audiovisivi a
richiesta forniti da un fornitore di servizi di media soggetto alla loro giurisdizione che
potrebbero nuocere gravemente allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori siano messi
a disposizione del pubblico solo in modo da escludere che i minori vedano o ascoltino
normalmente tali servizi di media audiovisivi a richiesta_
 Gli Stati membri assicurano che i servizi di media audiovisivi a richiesta forniti da un
fornitore di servizi di media soggetto alla loro giurisdizione promuovano, ove possibile e con
i mezzi adeguati, la produzione di opere europee e l’accesso alle stesse. La promozione
potrebbe riguardare, fra l’altro, il contributo finanziario che tali servizi apportano alla
produzione di opere europee e all’acquisizione di diritti sulle stesse o la percentuale e/o il
rilievo delle opere europee nel catalogo dei programmi offerti dal servizio di media
audiovisivi a richiesta.
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DIRETTIVA CE 2007/65 IN TEMA DI “ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ
TELEVISIVE”:PUBBLICITA’ TELEVISIVA E TELEVENDITA
 La pubblicità televisiva e le televendite devono essere chiaramente riconoscibili e
distinguibili dal contenuto editoriale. Senza pregiudicare l’uso di nuove tecniche
pubblicitarie, la pubblicità televisiva e le televendite devono essere tenute nettamente distinte
dal resto del programma con mezzi ottici e/o acustici e/o spaziali
 Gli spot pubblicitari e di televendita isolati, salvo se inseriti in trasmissioni di eventi sportivi,
devono costituire eccezioni
 Gli Stati membri assicurano che, in caso di inserimento di pubblicità televisiva o televendite
durante i programmi, restino impregiudicati l’integrità dei programmi, tenuto conto degli
intervalli naturali, della durata e della natura del programma, nonché i diritti dei titolari
 La trasmissione di film prodotti per la televisione (ad esclusione delle serie, dei seriali e dei
documentari), opere cinematografiche e notiziari può essere interrotta da pubblicità televisiva
e/o televendite soltanto una volta per ogni periodo programmato di almeno trenta minuti. La
trasmissione di programmi per bambini può essere interrotta da pubblicità televisiva e/o
televendite soltanto una volta per ogni periodo programmato di almeno trenta minuti, purché
la durata programmata della trasmissione sia superiore a trenta minuti. Nelle funzioni
religiose non si inseriscono né pubblicità televisiva né televendite.
 La proporzione di spot televisivi pubblicitari e di spot di televendita in una determinata ora
d’orologio non deve superare il 20 %
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RAPPORTI TRA CINEMA E TELEVISIONE
 Legge n. 153 del 1994:
Termine di due anni come durata ordinaria del periodo finestra
decorrente dalla data della prima uscita del film nelle sale cinematografiche
italiane, mentre termine di un anno per le opere coprodotte dalla RAI
(almeno 20% di partecipazione);
Per le emittenti televisive che effettuano trasmissioni in codice (pay-tv)
periodo finestra ridotto ad un anno;
Ammessa la possibilità di accordi in deroga tra i titolari dei diritti, le
associazioni maggiormente rappresentative delle categorie interessate ed i
rappresentanti delle imprese audiovisive con comunicazione al
Dipartimento dello Spettacolo presso il Ministero per i beni culturali, dotato
di poteri di controllo e sanzionatori.
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USO
EFFICIENTE
DELLO
SPETTRO
PIANIFICAZIONE DELLE FREQUENZE
ELETTROMAGNETICO
E
 Lo spettro elettromagnetico risorsa essenziale ai fini dell’attività radiotelevisiva
 Uso efficiente delle frequenze: integrità ed efficienza della propria rete; minimo impatto
ambientale; tutela della salute umana; qualità dei segnali irradiati; adeguata copertura del
bacino di utenza assegnato secondo il titolo abilitativo; nessuna interferenza con altre
emissioni lecite
 Assegnazione delle radiofrequenze secondo criteri pubblici, obiettivi, trasparenti, non
discriminatori e proporzionali
 Piano nazionale di ripartizione delle frequenze approvato dal Ministro delle Comunicazioni
sentita l’AGCOM ed altri Ministeri (interno, difesa, altri), RAI e gli operatori di rete . Aggiornato
ogni 5 anni.
 Compete all’AGCOM l’adozione e l’aggiornamento dei Piani di assegnazione delle frequenze
radiofoniche e televisive in tecnica digitale secondo il criterio di migliore e razionale
utilizzazione dello spettro radioelettrico. Piani sottoposti al parere delle Regioni per
l’ubicazione degli impianti (silenzio assenso dopo 30 giorni dalla ricezione del Piano)
 L’AGCOM definisce il programma di attuazione dei Piani di assegnazione delle frequenze
radiofoniche e televisive in tecnica digitale e con proprio regolamento definisce i criteri
generali per l’installazione di reti utilizzate per la diffusione di programmi radiotelevisivi,
garantendo il rilascio dei relativi permessi da parte delle Autorità competenti (criteri di parità
di accesso ai fondi ed al sottosuolo, di equità, di proporzionalità e di non discriminazione).
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IL SERVIZIO PUBBLICO
RADIOTELEVISIVO
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IL SERVIZIO PUBBLICO RADIOTELEVISIVO
 Legge Gasparri e T.U.:
Principi fondamentali del sistema radiotelevisivo:a) la garanzia della
libertà e del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva; b) la
tutela della libertà di espressione di ogni individuo, inclusa la libertà di
opinione, nonché quella di ricevere o di comunicare informazioni o idee
senza limiti di frontiere;c) l’obiettività, la completezza, la lealtà e
l’imparzialità dell’informazione; d) l’apertura alla diverse opinioni e
tendenze politiche, sociali, culturali e religiose e la salvaguardia delle
diversità etniche e del patrimonio culturale, artistico ed ambientale, a
livello nazionale e locale, nel rispetto della libertà e dei diritti, in particolare
della dignità della persona, della promozione e tutela del benessere, della
salute e dell’armonico sviluppo fisico, psichico e morale del minore,
garantiti dalla Costituzione, dal diritto comunitario, dalle norme
internazionali vigenti nell’ordinamento italiano e dalle leggi statali e
regionali;
Servizio pubblico generale radiotelevisivo: è il pubblico servizio
esercitato su concessione nel settore radiotelevisivo ed affidato ad una
società per azioni che lo svolge sulla base di un contratto nazionale di
servizio stipulato con il Ministero delle Comunicazioni e di contratti di
servizio regionali e provinciali con le Province autonome di Trento e di
Bolzano; i contratti sono rinnovato ogni 3 anni.
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IL SERVIZIO PUBBLICO RADIOTELEVISIVO
 Legge Gasparri e T.U.:
l’attività di informazione radiotelevisiva, da qualsiasi emittente esercitata
costituisce un servizio di interesse generale, garantendo:
La presentazione veritiera dei fatti e degli avvenimenti, in modo da
favorire la libera formazione delle opinioni e non consentendo la
sponsorizzazione dei notiziari;
La trasmissione quotidiana di telegiornali o giornali radio da parte di
soggetti abilitati a fornire contenuti in ambito nazionale o locale su
frequenze terrestri;
L’accesso di tutti i soggetti politici alle trasmissioni di informazione e di
propaganda elettorale e politica in condizioni di parità di trattamento e di
imparzialità;
La trasmissione dei comunicati e delle dichiarazioni ufficiali degli organi
costituzionali indicati dalla legge;
Il divieto di utilizzare metodologie e tecniche capaci di manipolare in
maniera non riconoscibile allo spettatore il contenuto delle informazioni.
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IL SERVIZIO PUBBLICO RADIOTELEVISIVO
 Protocollo sul sistema di radiodiffusione pubblica negli Stati membri, annesso al
Trattato di Amsterdam del 2 ottobre 1997:
Competenza dei singoli Stati a definire la missione di servizio pubblico dei
rispettivi organismi;
Responsabilità dei singoli Stati a provvedere al finanziamento dei servizi pubblici
in corrispondenza della missione definita, prestando attenzione a non turbare le
condizioni di concorrenza;
Servizio di interesse generale: Il servizio pubblico nel settore della
radiodiffusione, pur avendo una chiara rilevanza economica, non è paragonabile al
servizio pubblico in altri settori economici, dal momento che raggiunge una fascia
molto ampia della popolazione, fornendole una quantità elevata di informazioni e
contenuti influenzando così le opinioni individuali e l’opinione pubblica;
Obbligo di trasparenza e separazione contabile (Direttiva 2000/52/CE): nelle
scritture contabili devono essere distinte le diverse attività esercitate, i costi ed i
ricavi relativi a ciascuna di esse ed i metodi di impostazione e di ripartizione dei
costi e dei ricavi. La contabilità separata finalizzata a individuare, da un lato, i
prodotti ed i servizi per i quali lo Stato membro ha riconosciuto all’impresa diritti
speciali o esclusivi o ha affidato la gestione di servizi di interesse economico
generale, dall’altro, ogni altro prodotto o servizio gestito in regime di concorrenza;
Controllo Comm. EU su aiuti di Stato a servizi pubblici radiotelevisivi.
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IL SERVIZIO PUBBLICO RADIOTELEVISIVO – NOZIONE DI SERVIZIO
PUBBLICO
 Dottrina:
Servizio di preminente interesse generale riservato alla televisione e
stampa (Sandulli e Bassanini);
Servizio pubblico solo per attività di installazione e gestione tecnica degli
impianti di radiodiffusione (Capotosti);
Alla sola RAI ruolo di servizio pubblico; fine sociale della RAI e fine
commerciale dei privati (Barile);
Servizio pubblico esteso all’intero settore radiotelevisivo a prescindere
dalla natura del concessionario (Amato, Caretti, Zaccaria): natura oggettiva
di servizio pubblico;
Nozione più ristretta di carattere soggettivo di servizio pubblico: con
certezza l’attività della concessionaria pubblica.
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IL SERVIZIO PUBBLICO RADIOTELEVISIVO – NOZIONE DI SERVIZIO
PUBBLICO
 Giurisprudenza Costituzionale:
La radiotelevisione è un servizio pubblico essenziale che soddisfa un
bisogno fondamentale della collettività legato all’informazione ed alla
formazione culturale del Paese;
Servizio pubblico fondato sulla natura del fenomeno delle
radioteletrasmissioni in termini di capacità diffusiva della televisione:
incidenza sulla formazione dell’opinione pubblica e sugli indirizzi socioculturali;
Sentenze n. 155 e n.284 del 2002: il venir meno del monopolio statale non
fa venir meno il servizio pubblico radiotelevisivo esercitato da un apposito
concessionario rientrante, per struttura e modo di formazione degli organi
di indirizzo e di gestione, nella sfera pubblica: tale concessionario svolge
una funzione specifica per il miglior soddisfacimento del diritto dei cittadini
all’informazione e per la diffusione della cultura e per l’ampliamento della
partecipazione dei cittadini (rilevanza del valore oggettivo ma anche
soggettivo del servizio pubblico).
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LA NATURA GIURIDICA DELLA RAI – Legge n. 112 del 2004
 Società privata di diritto speciale (già prima della Legge 112) : società di capitali
a capitale in parte pubblico, in parte privato ed origine privatistica della società
costituita per atto notarile (1924); contemperamento dell’attività di diritto
privato mediante la quale opera ed esercizio di un pubblico servizio in
concessione.
 Prospettiva di privatizzazione secondo la Legge 112: procedimento di
privatizzazione totale (ad oggi non osservato):
1a fase: fusione di RAI per incorporazione con RAI Holding (doveva
essere entro il 6 luglio 2004);
2a fase: offerta pubblica di vendita (doveva essere entro il 6 novembre
2004): limite del Governo di non vendere a ciascun soggetto più dell’uno
per cento. Il patto di sindacato non superiore al 2 per cento;
Fino al 31 dicembre 2005 vietata la cessione da parte RAI di rami
d’azienda: dopo di che si potrà procedere a privatizzazioni di tali rami;
Proventi della vendita: per il 75 per cento al Fondo per l’ammortamento
dei Titoli di Stato (legge n. 432/1993), la restante quota al finanziamento
degli incentivi all’acquisto ed alla locazione finanziaria (art. 25 7° c. L.112);
Modello della “Public Company”: valutazione strategica del Nucleo
stabile di controllo della Società, cui viene rinnovata la concessione per 12
anni.
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COMPITI SPECIFICI DEL SERVIZIO PUBBLICO RADIOTELEVISIVO (Legge
112)
 La concessione del servizio pubblico generale radiotelevisivo è affidata per la durata
di 12 anni dalla data di entrata in vigore della Legge: (doveva essere fino al 6.5.2016).
 Contratti di servizio con il Ministero delle Comunicazioni/Regioni: disciplina puntuale
e di dettaglio integrativa della legge. L’ultimo è del 5 aprile 2007 (2007-2009)
 Con deliberazione adottata d’intesa dall’AGCOM e dal Ministro delle Comunicazioni
prima di ciascun rinnovo triennale del contratto nazionale di servizio sono fissate le
Linee Guida sul contenuto degli ulteriori obblighi del servizio pubblico generale
radiotelevisivo, definite in relazione allo sviluppo dei mercati, al progresso
tecnologico ed alle mutate esigenze culturali, nazionali e locali
 Obblighi specifici (in materia di programmazione ed informazione):
Imparzialità e pluralismo interno;
Adeguata distribuzione dei diversi generi di programmazione: a) numero adeguato di
ore di trasmissioni televisive e radiofoniche dedicate all’educazione, all’informazione,
alla formazione, alla promozione culturale (valorizzazione delle opere teatrali,
cinematografiche, televisive e musicali); b) le ore sono definite ogni tre anni con
delibera dell’ AGCOM: diffusione delle trasmissioni in modo proporzionato in tutte le
fasce orarie; c) attività di insegnamento a distanza;
Trasmissione gratuita di messaggi di utilità sociale ovvero di interesse pubblico
richiesti dalla Presidenza del Consiglio.
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COMPITI SPECIFICI DEL SERVIZIO PUBBLICO RADIOTELEVISIVO (Legge
112)
 (Obblighi specifici in tema di programmazione ed informazione)
Trasmissione di comunicati di organi pubblici: comunicati e dichiarazioni
ufficiali degli organi costituzionali; tra l’altro la legge n.146/1990 (esercizio del
diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali) afferma che la concessionaria
pubblica è tenuta a dare tempestiva diffusione alle informazioni relative agli
scioperi nei servizi pubblici essenziali;
Garanzia di accesso alla programmazione in favore dei partiti, dei gruppi
rappresentati in Parlamento ed in assemblee e consigli regionali, delle
organizzazioni associative delle autonomie locali, dei sindacati nazionali, delle
confessioni religiose, dei movimenti politici e culturali ed altre strutture
associative;
Obblighi in tema di tutela dei minori: impegno, tra l’altro, a trasmettere in orari
appropriati programmi destinati ai minori;
Adozione di idonee misure di tutela delle persone portatrici di handicap
sensoriali;
Contabilità separata ai fini della determinazione del costo di fornitura del
servizio pubblico radiotelevisivo coperto dal canone di abbonamento, soggetta al
controllo di una Società di revisione nominata dall‘AGCOM tra le società di
revisione iscritte presso la CONSOB.
Entro il mese di novembre di ciascun anno il Ministro delle Comunicazioni
decreta l’ammontare del canone in vigore dal 1° gennaio dell’anno successivo.
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COMPITI SPECIFICI DEL SERVIZIO PUBBLICO RADIOTELEVISIVO
(Legge 112)
 Obblighi specifici di natura produttiva ed organizzativa:
Obbligo di valorizzare e potenziare i centri di produzione decentrati
anche per le esigenze di promozione delle culture e degli strumenti
linguistici locali;
Obbligo di articolare la RAI in una o più sedi nazionali ed in sedi in
ciascuna Regione e nelle Province di Trento e Bolzano;
Obbligo di costituzione di una Società per la produzione, distribuzione e
trasmissione di programmi radiotelevisivi all’estero, finalizzati alla
conoscenza ed alla valorizzazione della lingua, della cultura e dell’impresa
italiana;
Obbligo di conservazione degli archivi storici radiofonici e televisivi;
Obbligo di destinazione di una quota non inferiore al 15% dei ricavi
complessivi annui alla produzione di opere europee;
Obbligo di rispetto dei limiti di affollamento pubblicitario.
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COMPITI SPECIFICI DEL SERVIZIO PUBBLICO RADIOTELEVISIVO
(Legge 112)
 Obblighi specifici di natura tecnica e finanziaria:
Obbligo di diffusione di tutte le trasmissioni televisive e radiofoniche di
pubblico servizio della società concessionaria con copertura integrale del
territorio nazionale;
Obbligo di adozione di idonee misure di tutela delle persone portatrici di
handicap sensoriali;
Obbligo di trasmissione sulle autostrade italiane di adeguate
informazioni sulla viabilità;
Obbligo di adeguate risorse per attività di ricerca e sperimentazione;
Obbligo di realizzazione degli impianti a regola d’arte;
Radiotelevisione digitale terrestre: realizzazione delle infrastrutture per la
trasmissione radiotelevisiva su frequenze terrestri in tecnica digitale con la
realizzazione di servizi interattivi digitali di pubblica utilità.
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COMPITI SPECIFICI DEL SERVIZIO PUBBLICO RADIOTELEVISIVO E
VERIFICA ADEMPIMENTO COMPITI (Legge 112)
 Obblighi specifici collegati alla realizzazione del digitale terrestre:
Realizzazione di almeno due blocchi di diffusione DTT per una copertura
del territorio nazionale del 50% della popolazione entro il gennaio 2004 e
del 70% della popolazione entro il gennaio 2005;
Trasmissione di tre programmi televisivi in chiaro analogici e di tre
programmi digitali in chiaro;
Obbligo implicito di reperimento delle frequenze.
 AGCOM competente a verificare la corretta prestazione del servizio pubblico
radiotelevisivo da parte della RAI, anche in osservanza del contratto nazionale
di servizio e degli specifici contratti di servizio conclusi con le Regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano;
 In caso di inosservanza degli obblighi di servizio pubblico l’AGCOM, d’ufficio o
su impulso del Ministero o delle Regioni/Province autonome, sulla base di un
procedimento in contraddittorio con la società concessionaria, può disporre
l’eliminazione delle infrazioni e, nel caso di infrazioni gravi, può applicare una
sanzione amministrativa pecuniaria fino al 3% del fatturato realizzato nell’ultimo
esercizio chiuso prima della notificazione della diffida.
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IL DIGITALE TERRESTRE (Legge 112-art.25)
 Disciplina l’attivazione dal 31 dicembre 2003 di reti televisive digitali terrestri con una
offerta di programmi accessibili mediante decoder o ricevitori digitali;
 L’AGCOM ha trasmesso nel maggio 2004 al Governo ed alle competenti Commissioni
parlamentari di Camera e Senato la Relazione ai sensi della legge 24 febbraio 2004, n.
43, di conversione del decreto-legge 24 dicembre 2004, n. 352, recante "Disposizioni
urgenti concernenti modalità e tempi di definitiva cessazione del regime transitorio
della legge 31 luglio 1997, n. 249" , con la quale ha attestato di aver riscontrato:
l’offerta dei programmi digitali con quota di popolazione coperta dalle nuove reti
digitali terrestri non inferiore al 50%: la copertura effettiva accertata è stata pari al 78%
con un multiplex digitale;
l’effettiva presenza sul mercato nazionale di decoder a prezzi accessibili;
la sostanziale offerta al pubblico su tali reti anche di programmi diversi da quelli diffusi
su reti analogiche;
La sussistenza comunque di alcuni elementi di criticità in merito allo sviluppo delle reti
digitali terrestri: tra l’altro, modesta percentuale di impianti sul territorio nazionale,
programmazione al di sotto delle potenzialità del mezzo digitale, esigenza che la RAI dia
un impulso incisivo allo sviluppo della televisione digitale terrestre.
 Fermo il criterio di calcolo ai fini Antitrust del limite del 20% di programmi irradiabili in
ambito nazionale valido per i soggetti che trasmettono in tecnica digitale con una
copertura almeno pari al 50% della popolazione nazionale.
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ORGANI DI GOVERNO DELLA RAI (Legge 112)
 La RAI soggetta alla disciplina generale delle SPA anche per quanto concerne
l’organizzazione e l’amministrazione
 I 9 membri del CdA devono avere i requisiti per la nomina a giudice
costituzionale o comunque devono essere persone di riconosciuto prestigio e
competenza professionali: durano in carica tre anni e sono rieleggibili una volta
 In una prima fase (fino alla vendita del 10% del capitale sociale) 7 dei membri
indicati dalla Commissione parlamentare ed eletti con voto limitato in modo tale
che 4 vadano alla maggioranza e tre alla minoranza; un altro membro ed il
Presidente vengono indicati dal Ministro dell’Economia; il Presidente designato
con il voto favorevole dei 2/3 della Commissione parlamentare;
 Nella seconda fase(dopo la vendita del 10% fino alla privatizzazione): il
Consiglio eletto con il voto di lista proprio delle SPA e, fino a quando lo Stato è
azionista, la lista è presentata dal Ministro dell’Economia, formata dalla
Commissione parlamentare e dal Ministro, mentre il Presidente è eletto dal CdA
con il parere favorevole dei 2/3 dei membri della Commissione parlamentare;
 Nella terza fase (totale privatizzazione): regole della SpA.
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ORGANI DI GOVERNO DELLA RAI (Legge 112)
 Poteri del CdA:
 di alta amministrazione, con poteri chiave in tema di informazione e
programmazione, a garanzia del pluralismo;
elabora ed approva il piano editoriale nel rispetto degli indirizzi formulati
dalla Commissione parlamentare; approva i piani annuali di trasmissione e
di produzione dell’azienda;
nomina, su proposta del DG, i VDG;
approva i regolamenti, il bilancio della società, il piano degli investimenti,
il piano finanziario, atti e contratti di valore strategico;
svolge funzioni di controllo circa il corretto adempimento delle finalità ed
obblighi del servizio pubblico radiotelevisivo.
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ORGANI DI GOVERNO DELLA RAI (Legge 112)
 Il Presidente del CdA è nominato dal Consiglio nell’ambito dei suoi membri con
il voto favorevole dei suoi membri e dei 2/3 dei componenti della Commissione
parlamentare indirizzo e vigilanza servizi radiotelevisivi
 Ha la rappresentanza legale della Società ed il potere di convocare e presiedere
il CdA.
 Il Direttore Generale nominato dal CdA d’intesa con l’Assemblea con durata in
carica pari a quella del Consiglio:
risponde al CdA della gestione aziendale per i profili di propria
competenza: è l’organo centrale di gestione dell’azienda con compiti di:
• attuazione dei piani e delle norme generali approvati dal CdA in materia di
linea editoriale, investimenti, organizzazione aziendale;
•approvazione di atti e contratti di valore inferiore a 2,5 milioni di euro
nonché gestione economica e finanziaria dell’azienda (predisposzione ed
attuazione del Bilancio);
•organizzazione e gestione del personale;
•programmazione: le competenze sono divise tra DG e Direttori di Divisione
e Direttori di Rete;
•dovere informativo nei confronti del CdA sul conseguimento degli obiettivi
aziendali.
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ORGANI DI GOVERNO DELLA RAI (Legge 112)
 Il Collegio Sindacale come organo di controllo:
un membro con Funzioni di Presidente è espressione dell’azionista e gli
altri due sono designati dal Ministero dell’Economia e dal Ministero delle
Comunicazioni.
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IL FINANZIAMENTO DEL
SISTEMA RADIOTELEVISIVO
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IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA RADIOTELEVISIVO
 Il Canone di abbonamento alla radiotelevisione:
principale fonte di finanziamento della RAI con la pubblicità quale fonte
accessoria;
La legge 112 rinvia alla legge n.889/1938;
fonte dell’obbligo del canone nel fatto di detenere uno o più apparecchi
atti o adattabili alla ricezione delle radioaudizioni;
Sent. Corte Cost. n.284 del 2002: il canone configurato come imposta
svincolata dal servizio pubblico prestato dalla RAI e raccordata ad altri più
generali servizi (attività di polizia ed amministrazione dell’etere svolta dallo
Stato);
competenza riservata al Ministero delle Comunicazioni
meccanismo di determinazione (legge Gasparri): entro il mese di
novembre di ciascun anno il Ministro delle Comunicazioni con proprio
decreto stabilisce l’ammontare del canone di abbonamento in vigore dal
1°gennaio dell’anno successivo; ciò consente alla RAI di coprire i costi da
sostenere prevedibilmente in tale anno per adempiere gli obblighi di
servizio pubblico generale radiotelevisivo, come desumibili dall’ultimo
bilancio trasmesso, prendendo anche in considerazione il tasso di
inflazione programmato e le esigenze di sviluppo tecnologico delle
imprese.
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IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA RADIOTELEVISIVO
 La pubblicità: scopo principale è di indurre nei telespettatori un atteggiamento
di preferenza nei confronti di determinati prodotti o servizi;
 Limiti quantitativi (Dir. CE 97/36, Legge n. 223 del 1990, Legge n. 650/1996,
Legge n.112, T.U.):
principio generale: la proporzione di tempo fra trasmissione destinata
agli spot di televendita, pubblicitari ed altre forme di pubblicità non deve
superare il 20% del tempo di trasmissione quotidiana;
per le emittenti private i limiti alla raccolta in termini di percentuali di
affollamento:limite del 15% giornaliero (20% se comprensive di pubblicità
diverse dagli spot pubblicitari: ad es. con offerte al pubblico ai fini della
vendita) e del 18% orario per le emittenti nazionali televisive, del 18%orario
per le emittenti radiofoniche nazionali e del 25%orario per la
radiodiffusione sonora in ambito locale; limite del 10%orario per le radio
comunitarie (l’eccedenza non superiore al 2% recuperabile nell’ora
antecedente o successiva); limite del 35%( 40% in caso di pubblicità con
offerte fatte al pubblico), quale tempo massimo di trasmissione quotidiana
per gli operatori televisivi locali. Limite non applicabile ai fornitori di
contenuti in ambito locale che trasmettono televendite per l’80% della
programmazione.
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IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA RADIOTELEVISIVO
 Limiti quantitativi (Dir. CE 97/36, Legge n. 223 del 1990, Legge n. 650/1996,
Legge n.112, T.U.):
 per la RAI: limite non superiore al 4% dell’orario settimanale di
programmazione e non superiore al 12% di ogni ora; un’eventuale
eccedenza non superiore al 2% recuperabile nell’ora antecedente o
successiva.
La RAI ed i fornitori di contenuti in ambito nazionale devono trasmettere i
messaggi pubblicitari contemporaneamente e con identico contenuto su
tutti i bacini serviti;
I messaggi pubblicitari, facenti parte di iniziative promosse da istituzioni,
enti, associazioni di categoria, produttori editoriali e librai volte a
sensibilizzare l’opinione pubblica nei confronti del libro e della lettura
trasmessi gratuitamente o a condizioni di favore da fornitori di contenuti ed
emittenti televisive e radiofoniche pubbliche e private non sono considerati
ai fini del calcolo dei limiti massimi di pubblicità.
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IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA RADIOTELEVISIVO
 Le Sponsorizzazioni e le Telepromozioni (Dir.CE 89/552 e 97/36 e Legge 112-T.U.):
 Sponsorizzazione: ogni contributo di un’impresa pubblica o privata, non
impegnata in attività televisive o di produzione di opere audiovisive, al
finanziamento di programmi televisivi, allo scopo di promuovere il suo nome, il
suo marchio, la sua immagine, le sue attività o i suoi prodotti;
Telepromozione: ogni forma di pubblicità consistente nell’esibizione di prodotti,
presentazione verbale e visiva di beni o servizi di un produttore di beni o di un
fornitore di servizi, fatta dall’emittente televisiva e radiofonica nell’ambito di un
programma al fine di promuovere la fornitura, dietro compenso, di beni e servizi
compresi i beni immobili, i diritti e le obbligazioni;
Criteri dei programmi sponsorizzati: nessuna influenza dello sponsor;
riconoscibilità con nome o logotipo dello sponsor; nessuno stimolo all’acquisto di
prodotti/servizi dello sponsor o di un terzo;
le Telepromozioni inquadrate nella pubblicità e non nelle sponsorizzazioni;
La legge 112 consente che gli spot pubblicitari cumulati alle
telepromozioni/televendite -inquadrate quali “pubblicità diverse dagli spot
pubblicitari”- possano arrivare al limite del 20% come indice di affollamento
giornaliero di pubblicità.
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IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA RADIOTELEVISIVO
 Le Televendite (Dir. CE 89/552 e 97/36, Legge n.223/1990 e Legge 112 – T.U.):
 “ogni offerta diretta trasmessa al pubblico attraverso il mezzo televisivo o radiofonico
allo scopo di fornire, dietro pagamento, beni o servizi compresi i beni immobili, i diritti e
le obbligazioni;
limiti : a) giornalieri già visti in termini percentuali nel contesto dell’indice di
affollamento; b) ulteriore limite : un’ora e 12 minuti.
Le imprese di radiodiffusione televisiva in ambito locale che si impegnano entro 2
mesi dalla entrata in vigore della Legge 112 a trasmettere televendite pari a oltre l’80%
della propria programmazione non sono soggette al limite di affollamento del 40 per
cento,nonché agli obblighi informativi previsti per le emittenti televisive locali. Tali
emittenti non possono beneficiare di contributi, provvidenze o incentivi previsti dalla
Legislazione vigente per le emittenti radiotelevisive locali;
Vietata la televendita che vilipenda la dignità umana, comporti discriminazioni di razza,
sesso o nazionalità, offenda convinzioni religiose e politiche, induca a comportamenti
pregiudizievoli per la salute o la sicurezza o la protezione dell’ambiente;
Non deve arrecare pregiudizio morale o fisico ai minori, nel rispetto dei seguenti
criteri: non esortare direttamente i minori ad acquistare un prodotto o servizio o a
indurre i minori a persuadere i genitori all’acquisto, non sfruttare la fiducia che i minori
ripongono nei genitori, insegnanti ed altri, non mostrare senza motivo minori in
situazioni pericolose.
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IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA RADIOTELEVISIVO
 Il finanziamento delle PAY-TV:
 rapporto giuridico tra gestore del mezzo televisivo ed utente quale rapporto a
carattere bilaterale di tipo negoziale con offerta di programmi da una parte e
l’abbonamento pagato dall’utente dall’altro: contratto di somministrazione
(continuità nel tempo dell’inserimento del segnale);
 La legge n.249 del 1997, come ribadito dalla Legge 112, inserisce i ricavi da
offerta televisiva a pagamento tra le risorse economiche nel settore della
comunicazione ai fini dei limiti antitrust.
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IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA RADIOTELEVISIVO
 Le misure di sostegno delle radio-tv private (Legge 223/1990 e Legge 250 /1990):
 Agevolazioni creditizie per le imprese di radiodiffusione sonora (art. 11 Legge n.
67 del 1987): destinatarie le imprese di radiodiffusione sonora che hanno
registrato la testata radiofonica giornalistica presso il competente Tribunale e
trasmettano quotidianamente programmi informativi su avvenimenti politici,
religiosi, economici, sociali, sindacali o letterari per non meno del 25% delle ore
di trasmissione fra le 7 e 20:
•Riduzioni tariffarie del 50% (art. 28 legge n. 416 del 1981) per i consumi di
energia elettrica, canoni di noleggio ed abbonamento ai servizi di tlc
(compresi i sistemi via satellite);
•Rimborso per l’80% spese di abbonamento ai servizi di tre agenzie di
informazione a diffusione nazionale o regionale.
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IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA RADIOTELEVISIVO
 Impegno delle Amministrazioni pubbliche e degli Enti pubblici anche economici
a destinare per fini di comunicazione istituzionale somme per l’acquisto di spazi
sui mezzi di comunicazione di massa stanziate per ogni esercizio finanziario per
almeno il 15 % a favore dell’emittenza privata televisiva locale o radiofonica
locale operante nei territori dei paese membri della UE e per almeno il 50% a
favore dei giornali quotidiani e periodici (Legge 223 /1990 – T.U.)
 Sostegno delle radio di partito (finanziamento di Radio Radicale): art.4 della
legge 250 del 1990 prevede in favore delle imprese radiofoniche che sono
organi di partiti politici presenti almeno in un ramo del Parlamento un
contributo integrativo pari al 70% della media dei costi risultanti dai bilanci
degli ultimi 2 esercizi e comunque non superiore a 4 miliardi di lire (oltre euro
2.065 mila), un ulteriore contributo pari al 50% di detto contributo nel caso in
cui le entrate pubblicitarie siano inferiori al 25% dei costi di esercizi annuali,
nonché riduzioni tariffarie e l’accesso a finanziamenti agevolati previsti dalla
Legge. N. 67/1987.
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Corso di Diritto dell’Informazione dell’Accesso e delle Telecomunicazioni
IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA RADIOTELEVISIVO (art. 117 D.L. n.
262/2006 convertito in Legge n. 286/2006)
 Con regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, si procede al riordino ed alla semplificazione delle disposizioni normative relative ai
contributi ed alle provvidenze per le imprese editrici di quotidiani e periodici, radiofoniche e
televisive, introducendo nella disciplina vigente le norme necessarie per il conseguimento
dei seguenti obiettivi:
•razionalizzazione e riordino dei contributi e delle provvidenze (anche tenuto conto
dell'articolo 20, commi 1 e 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248) ed in coerenza con gli obiettivi di
contenimento della spesa pubblica;
•rideterminazione e snellimento delle procedure, dei criteri di calcolo dei contributi
spettanti, dei costi ammissibili ai fini del calcolo dei contributi, dei tempi e delle
modalità di istruttoria, concessione ed erogazione, nonchè dei controlli da effettuare,
anche attraverso il ricorso, da parte del Dipartimento per l'informazione e l'editoria
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ad altre amministrazioni dello Stato;
particolare attenzione al perseguimento, da parte delle imprese, di obiettivi di
maggiore efficienza, occupazione e qualificazione, utilizzo delle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione, effettiva diffusione del prodotto editoriale sul
territorio, con particolare riguardo a:
1. occupazione;
2. tutela del prodotto editoriale primario;
3. livelli ottimali di costi di produzione e di diffusione riferiti al mercato editoriale;
•coordinamento formale del testo delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche
necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica.
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LA DISCIPLINA ANTITRUST
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LA DISCIPLINA ANTITRUST
 Principio pluralistico:
pluralismo interno, applicabile prevalentemente al servizio pubblico;
pluralismo esterno, rivolto a tutti gli operatori del sistema e che si
avvicina al principio della concorrenza.
 L’art. 21 garantisce la concorrenza volta ad esaltare il pluralismo delle idee e
quindi l’accesso al mercato del maggior numero possibile di soggetti portatori
di diverse tendenze ideali, politiche e culturali
 Legge n. 287/1990 a tutela della concorrenza e del mercato
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Corso di Diritto dell’Informazione dell’Accesso e delle Telecomunicazioni
LA DISCIPLINA ANTITRUST
 La Corte Costituzionale:
 con sentenza n.420 del 1994 dichiarò la incostituzionalità dell’art. 15 della Legge
Mammì (Legge n. 223 del 1990) che consentiva ad uno stesso soggetto di
possedere o controllare il 25 per cento delle reti televisive e comunque non più di
tre reti televisive, rispetto al limite antitrust del 20% per la stampa;
con sentenza n.466/2002 dichiarò l’illegittimità costituzionale dell’art.3 c.7 della
legge 249/1997 nella parte in cui non prevedeva la fissazione di un termine finale
certo, non prorogabile, che comunque non oltrepassasse il 31 dicembre 2003.
Quindi entro tale data i programmi irradiati dalle emittenti eccedenti i limiti di cui
all’art. 3 comma 6 della Legge 249 -cioè programmi irradiati per più del 20 per
cento rispettivamente delle reti televisive o radiofoniche analogiche e dei
programmi televisivi o radiofonici numerici, in ambito nazionale, trasmessi su
frequenze terrestri, sulla base del piano delle frequenze- avrebbero dovuto essere
trasmessi esclusivamente su satellite o via cavo.
A fronte di tale pronuncia della Corte Cost. è intervenuta la legge 112 del 2004
(Legge Gasparri) che consente la prosecuzione nell’esercizio dell’attività
radiotelevisiva delle emittenti eccedenti tali limiti qualora, in mancanza di titolo
concessorio, dimostrino di aver raggiunto una copertura non inferiore al 50% della
popolazione o del bacino locale.
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Corso di Diritto dell’Informazione dell’Accesso e delle Telecomunicazioni
LA DISCIPLINA ANTITRUST
 La Corte Costituzionale ha considerato il principio pluralistico come risvolto
positivo del diritto all’informazione garantito dall’art. 21 Cost.
 L’art.21 comma 5 precisa che la legge può stabilire con norme di carattere
generale che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica:
principio costituzionale della trasparenza
 Tale principio di trasparenza consente, da una parte, di conoscere l’effettiva
consistenza finanziaria e proprietaria delle imprese di informazioni e quindi i
relativi assetti proprietari con lo scopo ultimo di individuare le persone fisiche
cui fanno capo le imprese, dall’altra di assicurare contestualmente il diritto
all’informazione del cittadino ed il rispetto della disciplina antitrust
 Ha fortemente inciso sulla disciplina della trasparenza nei settori dell’editoria e
della radiotelevisione anche la Legge n.249/97 che reca le norme per
l’istituzione dell’AGCOM.
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LA DISCIPLINA ANTITRUST
 La legge n. 249/97 ha creato il Registro per tutti gli operatori delle
comunicazioni. La tenuta del ROC è devoluta alla Commissione per le
infrastrutture e le reti quale organo dell’AGCOM. In tale Registro sono compresi
i soggetti esercenti nel settore della radiotelevisione, della stampa e delle
telecomunicazioni
 Sono tenuti ad iscriversi al ROC: la società concessionaria pubblica e le
imprese concessionarie private, le imprese di distribuzione o produzione di
programmi radiofonici o televisivi, le imprese concessionarie di pubblicità da
trasmettere mediante impianti radiofonici o televisivi o da diffondere su giornali
quotidiani o periodici, le imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici e di
riviste, le agenzie di stampa, le imprese fornitrici di servizi telematici e di
telecomunicazioni, compresa l’editoria elettronica e digitale
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LA DISCIPLINA ANTITRUST
 Il principio di trasparenza anche attraverso alcuni obblighi di comunicazione
presso il ROC:
l’impresa che eserciti attività editoriale o radiotelevisiva è tenuta a
depositare presso il ROC una serie di dichiarazioni contenenti il suo
assetto e la sua composizione proprietaria con la richiesta di iscrizione dei
propri soci (persone fisiche o giuridiche);
le imprese editrici devono comunicare tutti i trasferimenti intesi come atti
traslativi effettuati in qualsiasi modo (inter vivos o mortis causa)
le imprese radiotelevisive devono comunicare all’AGCOM ogni
trasferimento a qualsiasi titolo effettuato sia quale impresa individuale, sia
delle azioni o quote delle società soggette all’iscrizione se esse riguardano
una partecipazione complessiva superiore al 10% del capitale sociale o al 2
% per le società quotate in borsa;
l’omessa comunicazione dei trasferimenti ne determina l’inefficacia e
l’applicazione di sanzioni amministrative da parte della Commissione per i
servizi ed i prodotti dell’AGCOM;
le imprese sono tenute a trasmettere le informazioni richieste
dall’AGCOM, con rischio, in caso di ritardo, di sanzioni pecuniarie, e, nei
casi più gravi, di sospensione o revoca della licenza, autorizzazione o
concessione.
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LA DISCIPLINA ANTITRUST
 La trasparenza contabile delle imprese del settore delle comunicazioni di massa
(4a e 7a Dir.CE e Legge n.650 del 1996):
Competenza dell’AGCOM a determinare con proprio provvedimento quali
siano i dati contabili ed extracontabili che le imprese editoriali e
radiotelevisive sono tenuti a trasmettere al suo ufficio;
tutti gli operatori del settore tenuti a redigere -in aggiunta al conto
economico ed allo stato patrimoniale secondo le disposizioni civilisticheanche il bilancio consolidato del Gruppo di appartenenza entro il 31 agosto
di ogni anno;
L’AGCOM è tenuta a predisporre appositi modelli che comprendono un
prospetto di dettaglio di alcune voci di bilancio, che le imprese editrici
sono tenute a pubblicare sulle proprie testate;
Obblighi minori per imprese semplici come le cooperative senza scopo di
lucro, fondazioni, imprese editrici di un solo periodico;
In caso di omissione di tali comunicazioni prevista una sanzione
amministrativa.
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LA DISCIPLINA ANTITRUST - LA NORMATIVA NAZIONALE E UE
 Art.81 del Trattato CE: vieta gli accordi e le intese tra le imprese restrittivi della
concorrenza
 Art 82 Trattato CE: divieto di abusi di posizione dominante da parte di una o più
imprese
 Art.86 CE: gli Stati membri non devono adottare o mantenere nei confronti delle
imprese pubbliche e delle imprese titolari di diritti esclusivi o speciali misure
che restringano la concorrenza in contrasto con le norme comunitarie
 Regolamento CE 1310/1997: controllo delle operazioni di concentrazione
quando il fatturato dell’impresa supera determinate soglie. In tal caso le
imprese che operano la concentrazione devono comunicare l’operazione alla
Commissione che può vietarle qualora la concorrenza risulti ostacolata in modo
rilevante nel mercato comunitario o in parte sostanziale di esso
 Legge 10 ottobre 1990 n.287:
non si applica la normativa nazionale a quelle fattispecie
anticoncorrenziali che ricadono nell’ambito del diritto comunitario della
concorrenza e si applica invece quando la concorrenza è falsata all’interno
del mercato nazionale o in una sua parte rilevante;
raccordo tra l’Autorità nazionale e quella comunitaria attraverso la
trasmissione di informazioni dall’Autorità nazionale alla Commissione UE
nei casi che non rientrano nella disciplina nazionale.
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LA DISCIPLINA ANTITRUST - SETTORE RADIOTELEVISIVO – Legge 112 e T.U.
 Nozioni di controllo e collegamento previste dalla Legge n.67/1987 e dall’art. 2 comma
18 Legge n.249/1997:
oltre a quelle previste dall’art. 2359 c.c. il controllo si considera esistente nella
forma dell’influenza dominante quando ricorrono le seguenti condizioni:
A) esistenza di un soggetto che da solo o in base alla concertazione con
altri soci abbia la possibilità nell’assemblea ordinaria di nominare o revocare
la maggioranza degli amministratori;
B) sussistenza di rapporti, anche tra soci, di carattere finanziario e
organizzativo o economico idonei a conseguire uno dei seguenti effetti: la
trasmissione degli utili e delle perdite, il coordinamento della gestione
dell’impresa con quella di altre imprese ai fini del perseguimento di uno scopo
comune, l’attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli derivanti dalle azioni
o quote possedute, l’attribuzione a soggetti diversi da quelli legittimati in base
all’assetto proprietario di poteri nella scelta degli amministratori e dei
dirigenti delle imprese;
C) l’assoggettamento a direzione comune che può risultare anche in base
alle caratteristiche della composizione degli organi amministrativi o per altri
significativi e qualificati elementi.
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LA DISCIPLINA ANTITRUST - SETTORE RADIOTELEVISIVO
 Ripartizione di competenze tra AGCM e AGCOM (legge n.249/1997):
gli operatori del settore integrato delle comunicazioni sono obbligati ad inviare
sia all’AGCOM sia a AGCM le comunicazioni relative alle intese ed alle operazioni
di concentrazione al fine dell’esercizio delle rispettive competenze da parte delle
due Autorità;
E’ affidata all’AGCM la competenza ad adottare i provvedimenti in materia di
“abuso di posizione dominante” anche con riferimento agli operatori del settore
delle comunicazioni limitando il ruolo dell’AGCOM al solo rilascio di un parere su
tali provvedimenti;
Legge n. 248/2006 consente all’AGCOM di approvare gli impegni presentati dai
fornitori di reti e servizi di comunicazione elettronica per ragioni di promozione
della concorrenza;
E’ affidata all’AGCOM la competenza di accertare l’effettiva sussistenza di
posizioni dominanti nel settore radiotelevisivo, nonché l’adozione dei conseguenti
provvedimenti repressivi;
Quindi all’AGCOM affidata l’applicazione della specifica disciplina del divieto di
posizione dominante nel settore radiotelevisivo e quindi la tutela del pluralismo e
dei valori espressi dall’art.21 Cost., mentre all’AGCM è affidata l’applicazione
anche nello specifico settore delle comunicazioni della disciplina generale
antitrust e quindi la tutela della libertà di concorrenza in attuazione dell’art. 41
Cost..
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LA DISCIPLINA ANTITRUST - Legge n.112 (artt. 14 e 15) – T.U.
 Limiti alla titolarità delle reti: all’atto della completa attuazione del Piano
nazionale di assegnazione delle frequenze radiofoniche e televisive in tecnica
digitale uno stesso fornitore di contenuti, anche attraverso società qualificabili
come controllate o collegate ai sensi dell’art. 2 commi 17 e 18 della legge n.
249/1997, non può essere titolare di autorizzazioni che consentano di diffondere
più del 20% del totale dei programmi televisivi o più del 20% dei programmi
radiofonici irradiabili su frequenze terrestri in ambito nazionale mediante le reti
previste dal medesimo piano;
 Fino alla completa attuazione del Piano di assegnazione delle frequenze
televisive in tecnica digitale per il limite del 20% indifferente che i programmi
siano irradiati in tecnica analogica o digitale con copertura almeno pari al 50%
della popolazione (ai fini del rispetto di tale limite non considerati i programmi
che costituiscono la replica simultanea di programmi irradiati in tecnica
analogica);
 per le pay-tv la legge 249 stabilisce che nessun soggetto può essere
destinatario di più di una concessione televisiva su frequenze terrestri in
ambito nazionale.
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LA DISCIPLINA ANTITRUST - Legge n.112 (artt. 14 e 15) – T.U.
 Limite antitrust del 20 % del SIC: fermo restando il divieto di costituzione di posizioni
dominanti nei singoli mercati che compongono il SIC, i soggetti tenuti all’iscrizione nel
ROC non possono né direttamente né attraverso soggetti controllati o collegati
conseguire ricavi superiori al 20 % dei ricavi complessivi del SIC: si parla quindi di
circa oltre 4,4 miliardi di Euro
 Quindi, accanto al limite tecnico del 20% dei programmi (televisivi o radiofonici), il
legislatore prevede un limite economico pari al 20% del SIC (Sistema Integrato delle
comunicazioni), il cui paniere riunisce un coacervo di entrate: infatti i ricavi sono quelli
derivanti dal finanziamento del servizio pubblico radiotelevisivo al netto dei diritti
dell’erario, da pubblicità nazionale e locale anche in forma diretta, da televendite, da
sponsorizzazioni, da iniziative di comunicazioni di prodotti e servizi, da convenzioni
con soggetti pubblici a carattere continuativo e da provvidenze pubbliche erogate
direttamente ai soggetti esercenti le attività comprese nel sistema integrato delle
comunicazioni, da offerte televisive a pagamento, dagli abbonamenti e dalla vendita di
quotidiani e periodici inclusi i prodotti librari e fonografici commercializzati, nonché
dalle agenzie di stampa a carattere nazionale, dall’editoria elettronica e annuaristica
anche per il tramite di INTERNET e della utilizzazione delle opere cinematografiche
nelle diverse forme di fruizione del pubblico
 SI PARLA DI UN VALORE COMPLESSIVO DEL SIC PER IL 2006 DI OLTRE 23.5 MILIARDI
DI EURO (DELIBERA AGCOM 81/08/CONS)
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LA DISCIPLINA ANTITRUST - Legge n.112 (artt. 14 e 15) – T.U.
 Tali limitazioni si applicano solo ai soggetti che siano titolari di più di una concessione
televisiva o radiofonica via etere o di più di una autorizzazione per trasmissione a pagamento
a mezzo cavo o satellite
 Compito dell’AGCOM è individuare periodicamente d’ufficio o su segnalazione di chi vi ha
interesse il mercato rilevante (art.15 e 16 Dir.CE2002/21/CE) e verificare che non si
costituiscano nel sistema integrato delle comunicazioni e nei mercati che lo compongono
posizioni dominanti: rilevano in materia, tra l’altro, oltre che i ricavi, anche il livello di
concorrenza all’interno del sistema, le barriere all’ingresso nello stesso, le dimensioni di
efficienza economica dell’impresa, gli indici quantitativi di diffusione dei programmi
radiotelevisivi, i prodotti editoriali e le opere cinematografiche o fonografiche
 Un eccezione è prevista per Telecom Italia: le imprese, anche attraverso società controllate e
collegate -i cui ricavi nel settore delle comunicazioni elettroniche (come definito dal codice
delle comunicazioni elettroniche) sono superiori al 40% dei ricavi complessivi di quel settorenon possono conseguire nel sistema integrato delle comunicazioni ricavi superiori al 10% del
sistema medesimo
 Ai fini dell’individuazione delle posizioni dominanti si considerano anche le partecipazioni al
capitale acquisite o comunque possedute per il tramite di società anche indirettamente
controllate, di società fiduciarie o per interposta persona (per “partecipazioni acquisite”
intese anche quelle conseguenti ad operazioni di fusione, scissione, scorporo, trasferimento
d’azienda o simili; in caso di patti parasociali ciascuno dei soci è considerato titolare della
somma di azioni o quote detenute dai soci contraenti il patto o da essi controllate).
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LA DISCIPLINA ANTITRUST - Legge n.112 (artt. 14 e 15) – T.U.
 Incroci multimediali: gli esercenti l’attività televisiva in ambito
nazionale attraverso più di una rete non possono prima del 31 dicembre
2010 acquisire partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani o
partecipare alla costituzione di nuove imprese editrici di giornali quotidiani.
Il divieto é esteso anche alle imprese controllate, controllanti o collegate
secondo l’art. 2359 c.c.
 L’AGCOM vigila sull’andamento ed evoluzione dei mercati relativi al
SIC rendendo pubblici con apposite relazioni annuali al Parlamento i
risultati delle analisi svolte, nonché pronunciandosi espressamente sulla
adeguatezza dei limiti sopra evidenziati
 La Commissione Europea, nel documento n. 2002/C165/03 sulle Linee
Guida, pubblicato in data 11 luglio 2002 nella Gazzetta Ufficiale della
Comunità europea, evidenzia che:
è improbabile che imprese con una quota di mercato inferiore al
25% siano in posizione dominante;
una quota di mercato intorno al 40% può far presumere
l’esistenza di una posizione dominante;
la detenzione di una quota di mercato superiore al 50% è di per
sè una prova dell’esistenza di una posizione dominante.
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LA DISCIPLINA ANTITRUST: Delibera AGCOM 9 aprile 2008 n. 159:
Obblighi in capo agli operatori notificati quali aventi significativo potere di
mercato sul mercato dei servizi di diffusione radiotelevisiva per la trasmissione
di contenuti agli utenti finali
RAI-Radiotelevisione Italiana S.p.A e Reti Televisive Italiane S.p.A. – anche
attraverso le società da loro controllate o a loro collegate – devono dare accesso,
ove possibile, alle proprie infrastrutture a operatori televisivi nazionali su
frequenze terrestri in tecnica analogica, che ne facciano richiesta
RAI-Radiotelevisione Italiana S.p.A e Reti Televisive Italiane S.p.A. consentono
la co-ubicazione o condivisione delle infrastrutture necessarie alla diffusione
televisiva per la trasmissione agli utenti finali su frequenze terrestri in tecnica
analogica, ed offrono il servizio di gestione degli impianti trasmissivi
(installazione, manutenzione, etc.).
RAI-Radiotelevisione Italiana S.p.A e Reti Televisive Italiane S.p.A. sono
soggette all’obbligo di trasparenza, ai sensi dell’art. 46 del Codice delle
comunicazioni elettroniche. Al riguardo, rendono disponibile un’offerta
disaggregata relativa alle condizioni economiche e tecniche di fornitura dei
servizi di accesso alle proprie infrastrutture, che sono necessari per
l’installazione e la gestione di una rete di diffusione televisiva su frequenze
terrestri in tecnica analogica da parte di operatori terzi.
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Corso di Diritto dell’Informazione dell’Accesso e delle Telecomunicazioni
LA DISCIPLINA ANTITRUST: Delibera AGCOM 9 aprile 2008 n. 159
RAI-Radiotelevisione Italiana S.p.A e Reti Televisive Italiane S.p.A. sono
soggette all’obbligo di non discriminazione, ai sensi dell’art. 47 del Codice delle
comunicazioni elettroniche limitatamente ai servizi di trasmissione televisiva in
tecnica analogica.
Nella fornitura di servizi di accesso alle proprie infrastrutture, RAIRadiotelevisione Italiana S.p.A e Reti Televisive Italiane S.p.A. applicano
condizioni di natura economica e tecnica equivalenti in circostanze equivalenti
nei confronti di altri operatori terzi in tecnica analogica e forniscono a questi
ultimi servizi e informazioni alle stesse condizioni di quelle che forniscono o
sono fornite alle/dalle società ad esse collegate o da esse controllate
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RAI-Radiotelevisione Italiana S.p.A e Reti Televisive Italiane S.p.A. sono
soggette all’obbligo di separazione contabile ai sensi dell’art. 48 del Codice delle
comunicazioni elettroniche limitatamente ai servizi di trasmissione televisiva in
tecnica analogica.
La contabilità regolatoria reca evidenza separata dei servizi di trasmissione in
tecnica analogica forniti internamente ed esternamente.
In associazione a ciascun conto economico per la fornitura dei servizi di accesso
alle infrastrutture in tecnica analogica, RAI-Radiotelevisione Italiana S.p.A e Reti
Televisive Italiane S.p.A. introducono un prospetto di dettaglio che riporta, in
modo disaggregato, per ciascuna voce di transfer charge, le quantità e le
tipologie dei servizi ceduti o acquistati dalle proprie controllate e dagli altri
operatori in tecnica analogica, con un livello di dettaglio che permetta la verifica
dei valori in conto economico a partire dai prezzi in offerta di riferimento, e la
parità di trattamento tra proprie controllate ed operatori concorrenti in tecnica
analogica.
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LA DISCIPLINA ANTITRUST - Legge n.112 (artt. 14 e 15) – T.U.
 Imprese di pubblicità: l’attività della concessionaria di pubblicità si sostanzia
nella promozione e nella conclusione di contratti di inserzione pubblicitaria per
il mezzo concedente, contro il corrispettivo di una percentuale delle somme
versate dagli inserzionisti
 Come limiti antitrust valgono le stesse regole previste per le imprese televisive
e radiofoniche
 Specifici limiti antitrust per concessionarie di pubblicità (legge 416 del 1981):
• preclusa dalla legge l’esclusiva pubblicitaria sui quotidiani, qualora la tiratura
delle testate servite sia superiore al 30% di quella nazionale;
• medesima preclusione se la tiratura complessiva delle testate servite, a titolo di
esclusiva pubblicitaria, sia superiore al 20% di quella nazionale dei giornali
quotidiani relativa all’anno solare precedente, qualora l’impresa concessionaria
di pubblicità si trovi a controllare una impresa editrice, ovvero sia controllata da
una impresa editrice o da un soggetto controllante un’impresa editrice (art. 12
4° c.).
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LA DISCIPLINA ANTITRUST - Editoria e Concessionarie di pubblicità
 Limiti antitrust in Editoria (legge 416 del 1981):
si considera dominante la posizione di una impresa editoriale
allorquando per effetto di un trasferimento di azioni, partecipazioni o quote
di proprietà, di cessione, di affitto o affidamento in gestione della testata:
 i giornali quotidiani editi dalla medesima impresa o da imprese
controllate e che la controllano o ad esse collegate ai sensi dell’art.
2359 c.c. abbiano avuto una tiratura nel precedente anno solare
superiore al 20% delle copie complessivamente tirate da giornali
quotidiani in Italia;
 il numero di testate soggette a tali controlli abbiano tirato nell’anno
solare precedente più del 50% delle copie complessivamente tirate dai
giornali quotidiani, aventi come luogo di pubblicazione la relativa area
interregionale (Nord-Ovest, Centro e Sud);
l’impresa editoriale diventi titolare di collegamenti con società
editrici di giornali quotidiani la cui tiratura sia stata nell’anno solare
precedente superiore al 30% della tiratura complessiva dei giornali
quotidiani in Italia.
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LA DISCIPLINA ANTITRUST - Editoria e Concessionarie di pubblicità
 Legge 112 : non considera più dominante nel mercato editoriale la posizione di
soggetti che possiedono o controllano un numero di testate di giornali
superiore al 50% di quelle edite nell’anno solare precedente ed avente come
luogo di pubblicazione il territorio di una stessa Regione
 Limiti antitrust in Editoria (legge n.67 del 1987):
• modifiche: nuova definizione di posizione dominante nel mercato editoriale
utilizzando una nozione di controllo e collegamento più definite, con la
sanzione non più limitata alla nullità degli atti di acquisto ma anche
all’eliminazione a cura dell’AGCOM della posizione dominante
• Atti colpiti: cessione di testate, affitto di testate, affidamento in gestione di
testate, trasferimento tra vivi di azioni, partecipazioni o quote di società editrici
• Fatta salva la possibilità di mantenere una posizione dominante quando questa
sia la risultante di uno sviluppo interno all’impresa stessa, derivante da una
maggiore capacità genericamente considerata
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LA DISCIPLINA ANTITRUST - Procedimento in caso di infrazione (L.112
e T.U.)
 Gli atti giuridici, le intese e le operazioni di concentrazione contrari ai citati
principi antitrust sono nulli
 i soggetti che operano nel SIC sono tenuti a notificare all’AGCOM –secondo
apposito regolamento dell’AGCOM- le intese e le operazioni di concentrazione
al fine di consentire, secondo le procedure di un Regolamento adottato
dall’AGCOM, la verifica del rispetto dei principi antitrust
 Individuazione periodica da parte dell’AGCOM del mercato rilevante e verifica
che nel SIC e nei mercati che lo compongono non si costituiscano posizioni
dominanti e siano rispettati i limiti antitrust, tenendo conto oltre che dei ricavi,
del livello di concorrenza all’interno del sistema, delle barriere all’ingresso dello
stesso,delle dimensioni di efficienza economica dell’impresa, nonché degli
indici quantitativi di diffusione dei programmi radiotelevisivi, dei prodotti
editoriali e delle opere cinematografiche o fonografiche
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Corso di Diritto dell’Informazione dell’Accesso e delle Telecomunicazioni
LA DISCIPLINA ANTITRUST - Procedimento in caso di infrazione
(L.112)
 Se l’AGCOM accerta che un’impresa o un gruppo di imprese operanti nel SIC si
trovino nella condizione di superare i limiti antitrust adotta un atto di pubblico
richiamo, segnalando la situazione di rischio ed indicando l’impresa o il gruppo
di imprese ed il singolo mercato interessato
 In caso di violazione di tali limiti l’AGCOM adotta i provvedimenti conseguenti
(art. 2 comma 7 Legge 249) necessari per eliminare o impedire il formarsi delle
posizioni dominanti e comunque lesive del pluralismo;
 Qualora riscontri l’esistenza di tali posizioni l’AGCOM:
apertura di una istruttoria nel rispetto del principio del contraddittorio da
parte dell’AGCOM;
se accerta il compimento di atti o di operazioni in grado di determinare
situazioni contrastanti con i divieti contenuti nella legge interviene perché
tali situazioni siano rimosse;
 Se l’AGCOM accerti il compimento di atti o operazioni idonee a determinare la
costituzione o il mantenimento di posizione dominante ne inibisce la
prosecuzione ed ordina la rimozione degli effetti
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Corso di Diritto dell’Informazione dell’Accesso e delle Telecomunicazioni
LA DISCIPLINA ANTITRUST - Procedimento in caso di infrazione (L.112)
 Nel caso in cui l’AGCOM voglia incidere sulla struttura dell’impresa (ad esempio
imponendo dismissioni di aziende o rami di azienda) deve determinare un termine
congruo non superiore ad 1 anno entro il quale la misura deve essere attuata
 Le disposizioni relative ai limiti di concentrazione si applicano in sede di rilascio o
di proroga delle concessioni, delle licenze e delle autorizzazioni
 Aspetti del regolamento di competenza dell’AGCOM volto a disciplinare tali
provvedimenti, i relativi procedimenti e le modalità di comunicazione: assicurati la
notifica dell’apertura dell’istruttoria ai soggetti interessati, la facoltà di questi di
presentare deduzioni in ogni stadio dell’istruttoria, il potere dell’AGCOM di
richiedere a tali soggetti ed a terzi informazioni e documenti utili; obbligo di
riservatezza inerente alla tutela delle persone o delle imprese su notizie,
informazioni e dati in conformità alla normativa sulla privacy
 L’inottemperanza ai provvedimenti dell’AGCOM in tema di posizioni dominanti è
punita con sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra il 2% e 5% del
fatturato realizzato dall’impresa nell’ultimo esercizio chiuso anteriormente alla
notificazione della contestazione. In caso di particolare gravità o in caso di
recidiva può anche essere disposta la sospensione dell’attività per un periodo non
superiore a 6 mesi o la revoca della concessione o autorizzazione
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LA DISCIPLINA ANTITRUST - Procedimento in caso di infrazione
(L.112) - Conclusioni della delibera 136/05/Cons dell'Agcom (1)
 L'Autorità già nella delibera di avvio 326/04/Cons deliberava che: "La
concentrazione degli ascolti in capo agli operatori RAI ed RTI fornisce, con
particolare riferimento al mercato della raccolta pubblicitaria, un vantaggio
competitivo durevole che può essere replicato nelle offerte su reti digitali
terrestri, con rischi di restrizione della concorrenza in un orizzonte di medio
periodo"
 Nel descrivere le misure deconcentrative da prendere nella delibera conclusiva
136/05/Cons l'Autorità aggiunge "La sussistenza di posizioni comunque lesive
del pluralismo giustifica un intervento dell'Autorità finalizzato all'adozione di
misure volte a ripristinare una situazione di maggiore equilibrio nei mercati
considerati. Ciò anche al fine di evitare che le posizioni detenute dai due
maggiori operatori del settore televisivo si trasferiscano nella tecnica digitale
terrestre, saturando nuovi spazi di mercato"
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LA DISCIPLINA ANTITRUST - Procedimento in caso di infrazione
(L.112) - Conclusioni della delibera 136/05/Cons dell'Agcom (2)
 Le misure secondo l'Autorità devono essere adottate in base:
• alla necessità di evitare che la concentrazione di risorse caratterizzante il
sistema analogico si trasli nel sistema della televisione digitale terrestre con
rischi di restrizione della concorrenza nel medio-lungo periodo;
• al fatto che l'analisi svolta in conformità con i principi di tutela del diritto della
concorrenza ha evidenziato una concentrazione di risorse tecniche ed
economiche in capo ad un numero esiguo di operatori;
• alla necessità di dover tutelare il pluralismo dell'informazione nel settore
televisivo con particolare riferimento al pluralismo esterno così come definito
da costante giurisprudenza costituzionale;
• al fatto che il mercato televisivo e delle relative fonti di finanziamento continua
ad essere caratterizzato da una struttura duopolistica in capo alle società RAI
S.p.A. e RTI S.p.A. con la collegata Publitalia '80 S.p.A.
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LA DISCIPLINA ANTITRUST - Procedimento in caso di infrazione
(L.112) - Conclusioni della delibera 136/05/Cons dell'Agcom (3)
Le misure deconcentrative:
a) nei confronti di RAI e RTI:
1. obbligo di accelerare la digitalizzazione delle reti televisive terrestri anche
mediante la predisposizione in tecnica digitale di tutti gli impianti operanti in
tecnica analogica sulla base di un programma approvato dall’AGCOM;
2. obbligo di destinazione di capacità trasmissiva a fornitori indipendenti di
contenuti, nell'ambito della quota del 40% della capacità trasmissiva delle reti
digitali terrestri di cui all'art. 2-bis, comma 1, quinto periodo, della legge n.
66/2001, fermo restando che tali fornitori vengono individuati dall’AGCOM;
b) nei confronti di RTI:
1. obbligo di avvalersi, entro 12 mesi dalla presente delibera, di una
concessionaria di pubblicità diversa da Publitalia per la raccolta pubblicitaria
per le trasmissioni in tecnica digitale terrestre diverse dal simulcast;
2. divieto di trasmettere messaggi pubblicitari nella programmazione televisiva
digitale terrestre diversa dal simulcast in misura superiore al 12% di ogni ora a
partire dal 30 giugno 2005 fino al 31 dicembre 2006;
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LA DISCIPLINA ANTITRUST - Procedimento in caso di infrazione
(L.112) - Conclusioni della delibera 136/05/Cons dell'Agcom
Le misure deconcentrative (continua…):
c) nei confronti di RAI:
1. obbligo di contribuire alla maggiore diffusione della tecnologia digitale terrestre
per il tramite di un nuovo programma generalista attrattivo in termini di
audience e privo di pubblicità su reti digitali terrestri sulla base di un puntuale
piano editoriale;
d) nei confronti di Publitalia:
1. fino all'attuazione della misura di cui al citato punto b), n. 1, da parte di RTI,
obbligo di operare la separazione contabile tra le attività di raccolta
pubblicitaria sulle reti analogiche e le attività di raccolta pubblicitaria sulle reti
digitali terrestri, a mezzo invio trimestrale all’AGCOM di apposita relazione;
2. obbligo di praticare condizioni trasparenti, eque e non discriminatorie nella
vendita di spazi pubblicitari, dando separata evidenza degli eventuali sconti
applicati ai singoli prodotti secondo apposite misure approvate dall’AGCOM.
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IL SISTEMA LOCALE
DELL’INFORMAZIONE
(Capitolo di lettura)
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IL SISTEMA LOCALE DELL’INFORMAZIONE – MISURE DI SOSTEGNO ALLA
RADIO E TELEVISIONI PRIVATE LOCALI (Legge FINANZIARIA 2004 E
REGOLAMENTO N. 292/2004) – FINANZIAMENTO STATALE
 Legge finanziaria – Fondo per le misure di sostegno alle imprese radiofoniche e
televisive locali: di anno in anno rifinanziati gli stanziamenti a favore delle emittenti
radiofoniche e televisive locali ;
 Requisito di ammissibilità: adesione dell’emittente a “Codice in materia di televendite”
e “Codice di autoregolamentazione sulla tutela dei minori in TV”;
 Regolamento del Ministero delle Comunicazioni: ripartito l’ammontare annuo dello
stanziamento previsto tra i vari bacini di utenza costituiti dalle Regioni e dalle Province
autonome di Trento e Bolzano in proporzione al fatturato realizzato nel triennio
precedente dalle emittenti operanti nel medesimo bacino televisivo che abbiano
chiesto di beneficiare delle misure di sostegno
 Particolare attenzione per i bacini di utenza ricompresi nelle aree economicamente
depresse e con indici alti di disoccupazione;
 La somma assegnata a ciascun bacino di utenza televisivo è attribuita tramite concorso
per un quinto in parti uguali e per quattro quinti in favore dei soggetti collocatisi ai
primi posti di una apposita graduatoria stilata dal Co.Re.Com, tenendo conto,
relativamente alle singole emittenti, della media dei fatturati realizzati nel triennio
precedente, nonché del personale impiegato.
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IL SISTEMA LOCALE DELL’INFORMAZIONE – MISURE DI SOSTEGNO
ALLA RADIO E TELEVISIONI PRIVATE LOCALI – FINANZIAMENTO
STATALE (Art. 8 Legge n. 250 del 1990)
 Agevolazioni a favore delle imprese locali di radiodiffusione sonora:
destinatarie le emittenti che abbiano registrato la testata radiofonica
giornalistica trasmessa presso il competente Tribunale e che trasmettano
quotidianamente i propri programmi informativi su avvenimenti politici,
religiosi, economici, sociali, sindacali o letterari per non meno del 15% delle ore
di trasmissione tra le 7 e le 20;
 Agevolazioni fiscali per il sostegno delle radio comunitarie: ai soggetti che
effettuino erogazioni liberali a favore di un’impresa radiofonica comunitaria è
riconosciuta l’agevolazione fiscale di dedurre la spesa per un ammontare
complessivo non superiore all’1 per cento del reddito imponibile dei soggetti
stessi.
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Corso di Diritto dell’Informazione dell’Accesso e delle Telecomunicazioni
IL SISTEMA LOCALE DELL’INFORMAZIONE – MISURE DI SOSTEGNO
ALLA RADIO E TELEVISIONI PRIVATE LOCALI (art. 8 legge n. 250 del
1990) – FINANZIAMENTO STATALE
 Agevolazioni creditizie e tariffarie per le imprese di radiodiffusione sonora a
carattere locale: riduzione del 50% delle tariffe telefoniche, nonché di quelle
relative ai consumi di energia elettrica, ai canoni di noleggio e di abbonamento
ai servizi di tlc di qualsiasi tipo, ivi compresi i sistemi via satellite, il rimborso
dell’80% delle spese per l’abbonamento ai servizi di due agenzie di
informazione a diffusione nazionale o regionale;
 Altre forme di finanziamento: le emittenti locali ricevono a) contributi per
l’innovazione tecnologica e per l’adeguamento degli impianti; b) un
finanziamento per l’attività svolta durante le campagne elettorali; c) misure di
sostegno alle c.d. radio di partito;
 Impegno delle Amministrazioni pubbliche e degli enti pubblici anche economici
a destinare, per fini di comunicazione istituzionale, con riferimento alla
competenza di ciascun esercizio finanziario, almeno il 15% all’acquisto di spazi
pubblicitari a favore dell’emittenza privata televisiva locale e radiofonica locale
operante nei Paesi CE e per almeno il 50% a favore dei giornali quotidiani e
periodici. Comunicazione all’AGCOM delle somme impegnate per tale acquisto.
(art. 7 Legge n. 112 del 2004)
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Corso di Diritto dell’Informazione dell’Accesso e delle Telecomunicazioni
IL SISTEMA LOCALE DELL’INFORMAZIONE – MISURE DI SOSTEGNO
ALLA RADIO E TELEVISIONI PRIVATE LOCALI – FINANZIAMENTO
REGIONALE
 L’art. 23 della Legge Mammì riconosce alle Regioni la facoltà di disporre
agevolazioni a favore dei concessionari privati per la radiodiffusione sonora a
carattere comunitario in ambito locale in particolare con riferimento alla
copertura di costi di installazione e di gestione degli impianti.
 Tipologie di sostegno utilizzate dalle Regioni: esenzioni fiscali, crediti agevolati,
riduzioni tariffarie, garanzie fidejussorie, progetti di formazione professionale
per gli operatori del settore: destinatarie delle agevolazioni sono, in particolare,
emittenti televisive locali private che abbiano diffusione prevalentemente
nell’ambito regionale e che realizzino trasmissioni informative periodiche sulla
realtà sociale, economica e culturale regionale, nonché emittenti radiofoniche
locali private che trasmettano con periodicità quotidiana notizie di interesse
regionale;
 La riforma del titolo V parte della Costituzione (art. 117 3° comma Cost.) rende
più ampia l’autonomia legislativa con riferimento alla competenza legislativa
concorrente sul c.d. ordinamento della comunicazione.
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Corso di Diritto dell’Informazione dell’Accesso e delle Telecomunicazioni
LA DISCIPLINA DELLA
STAMPA
(Capitolo di lettura)
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Corso di Diritto dell’Informazione dell’Accesso e delle Telecomunicazioni
LA DISCIPLINA GIURIDICA DELLA STAMPA
 Con L. n.563 del 1926 si dà attuazione all’Ordine dei giornalisti con lo scopo di
regolare la professione giornalistica e garantire il senso di responsabilità di
fronte allo Stato
 Legge sulla Stampa (n. 47 del 1948):
per lo svolgimento dell’attività editoriale sufficiente la registrazione
presso la cancelleria del Tribunale nella cui circoscrizione si intende
svolgere l’attività;
diritto di rettifica;
direttore responsabile presente in ogni giornale o periodico, il cui
nominativo è da riportare in ogni stampato oltre i dati relativi allo
stampatore ed all’editore;
Per i periodici : corresponsabilità penale del direttore con l’autore del
reato per omesso controllo sul contenuto del periodico tramite la cui
pubblicazione viene commesso il reato (concorso a titolo di colpa e con
pena diminuita fino ad un terzo) - art. 57 C.P.;
 Per i quotidiani: l’art. 57 bis C.P. applica l’art. 57 all’editore, se l’autore
della pubblicazione è ignoto o non imputabile, ovvero allo stampatore, se
l’editore non è indicato o non imputabile.
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LA DISCIPLINA GIURIDICA DELLA STAMPA - Legge 7 marzo 2001 n.62
(norme sull’editoria e sui prodotti editoriali)
 estende la nozione di prodotto editoriale: inteso quale quello realizzato su
supporto cartaceo, ivi compreso il libro, o su supporto informatico destinato
alla pubblicazione o comunque alla diffusione di informazioni presso il pubblico
con ogni mezzo, anche elettronico, o attraverso la radiodiffusione sonora o
televisiva, con esclusione dei prodotti discografici o cinematografici;
 alla categoria dei prodotti diffusi al pubblico con periodicità regolare e
contraddistinti da una testata esteso l’obbligo di registrazione ai Tribunali
competenti; dal che obbligo di iscrizione al nuovo Registro di operatori della
Comunicazione (Legge n.249 del 1997) anche per le imprese fornitrici di servizi
di editoria elettronica digitale (iscrizione strumentale alle finalità di trasparenza
proprietaria e di garanzia del pluralismo);
 i soggetti cui è riservato l’esercizio dell’impresa editrice di giornali quotidiani :
persone fisiche o società in nome collettivo, in accomandita semplice, a
responsabilità limitata, per azioni, in accomandita per azioni o cooperative il cui
oggetto comprenda l’attività editoriale -esercitata attraverso qualunque mezzo e
con qualunque supporto, anche elettronico- l’attività tipografica, radiotelevisiva
o comunque attinente all’informazione ed alla comunicazione, nonché le attività
connesse funzionalmente e direttamente a queste ultime.
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LA DISCIPLINA GIURIDICA DELLA STAMPA - Legge 7 marzo 2001 n.62
(norme sull’editoria e sui prodotti editoriali)
 Quando l’impresa assume la forma di Società di capitali, le azioni aventi diritto
di voto o le quote devono essere intestate a persone fisiche, società in nome
collettivo, in accomandita semplice o a società a prevalente partecipazione
pubblica; le azioni aventi diritto di voto o le quote sociali possono essere
intestate ad altre società di capitali, purché la partecipazione di controllo di
dette società sia intestate a persone fisiche o a società direttamente controllate
da persone fisiche;
 Escluso l’esercizio dell’attività di impresa solo per le persone fisiche che non
hanno la cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione Europea e per le società
che non hanno sede in uno di tali Stati (salvo principio di reciprocità);
 Ammesse all’esercizio dell’impresa editoriale le cooperative di giornalisti ed i
consorzi ad esse equiparati;
 Riservata alle cooperative di giornalisti la facoltà, nel caso di cessazione della
pubblicazione di un giornale quotidiano o settimanale la cui testata sia di
proprietà dell’editore, di acquistare coattivamente la titolarità della testata,
nonché la facoltà di subentrare nel contratto di cessione in uso della testata,
nell’ipotesi in cui l’editore non ne sia proprietario;
 Obbligo di depositare ogni anno presso il Registro della Stampa i propri bilanci
(semplificazioni per le imprese di minori dimensioni).
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LA DISCIPLINA GIURIDICA DELLA STAMPA - Legge n.250/ 1990 e successive
modifiche - interventi di finanziamento
 Aiuti economici diretti:
Contributi alle imprese editrici di giornali quotidiani o di periodici comunque non
superiori al 50% dei costi complessivi risultanti dal bilancio di tali imprese che
siano costituite come cooperative giornalistiche da almeno tre anni, con diffusione
della testata per almeno tre anni, con entrate pubblicitarie non superiori al 30% dei
costi complessivi;
contributi ad imprese editrici di giornali quotidiani editi in lingua francese,
slovena, tedesca, nelle Regioni autonome Valle d’Aosta, Friuli Venezia Giulia e
Trentino Alto Adige, nonché di quotidiani italiani editi e diffusi all’estero, costituite
da almeno tre anni;
Contributi ad imprese editrici di periodici esercitate da cooperative, fondazioni o
enti morali senza scopo di lucro costituite da almeno tre anni o con testate diffuse
da almeno 5 anni;
Contributi ad imprese editrici di quotidiani e periodici che risultino essere organi
o giornali di forze politiche presenti o in una delle due Camere ovvero nel
Parlamento Europeo (con un rappresentante nel Parlamento Italiano);
Contributi alle imprese editrici di giornali e riviste italiani pubblicati all’estero e
di pubblicazioni con periodicità almeno trimestrale edite in Italia e diffuse
prevalentemente all’estero.
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LA DISCIPLINA GIURIDICA DELLA STAMPA - Legge n.416/1981 e
modifiche successive - interventi di finanziamento
 Aiuti economici indiretti:
Riduzioni tariffarie:
riduzione del 50% delle tariffe telefoniche per le imprese editrici di
quotidiani, di periodici con una periodicità di almeno 9 numeri l’anno e
per le agenzie di stampa;
riduzione di tariffe postali: agevolazioni annuali per spedizione di
libri, giornali, quotidiani e riviste con qualsiasi periodicità editi da
soggetti iscritti al ROC; pubblicazioni informative di enti, enti locali,
associazioni ed altre organizzazioni senza fini di lucro.
 Istituito un Fondo per le integrazioni tariffarie presso la Presidenza
del Consiglio, Dipartimento per l’informazione e l’editoria. Tra gli
esclusi le pubblicazioni pornografiche;
Agevolazioni fiscali:
pagamento dell’IVA per tutti gli stampati nella misura del 4% del
prezzo di vendita da calcolare in relazione al numero delle copie
vendute ovvero di quelle consegnate o spedite, diminuito a titolo di
forfetizzazione della resa dell’80 %.
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LA DISCIPLINA GIURIDICA DELLA STAMPA - Legge n.416/1981 e
modifiche successive - interventi di finanziamento
 Aiuti economici indiretti:
Finanziamenti agevolati:
istituzione presso la Presidenza del Consiglio- Dipartimento per
l’informatica e l’editoria di un Fondo per le agevolazioni di credito alle
imprese editoriali;
Concessi contributi in conto interessi per finanziare progetti, di
durata massima decennale, di ristrutturazione tecnico-produttiva, con
particolare riguardo all’installazione e potenziamento della rete
informatica. Una quota del 5% del Fondo riservata alle imprese di più
ridotte dimensioni ed un altro 5% riservato alle imprese impegnate in
progetti di particolare rilevanza per la diffusione della lettura in Italia o
per la diffusione di prodotti in lingua straniera all’estero; una quota del
10% del Fondo destinata ai progetti volti a sostenere spese di gestione
o di esercizio per le imprese costituite in forma di cooperative di
giornalisti o di poligrafici;
Credito di imposta pari al 3% dei costi sostenuti per investimenti
diretti alla ristrutturazione tecnico-produttiva con riferimento al
periodo di imposta in cui l’investimento è effettuato nonché in
ciascuno dei quattro periodi di imposta successivi.
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LA DISCIPLINA GIURIDICA DELLA STAMPA - Legge n.416/1981 - interventi
di finanziamento
 Aiuti economici indiretti:
Finanziamenti agevolati:
Fondo presso il Ministero per i beni e le attività culturali finalizzato
all’assegnazione di contributi a soggetti che hanno stipulato contratti
di mutuo per lo sviluppo dell’attività di produzione, distribuzione e
vendita del libro e dei prodotti editoriali di elevato valore culturale,
nonché per la loro diffusione all’estero;
esteso al settore editoriale l’accesso alla cassa integrazione
guadagni in caso di crisi aziendale o cessazione dell’attività aziendale.
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LA DISCIPLINA GIURIDICA DELLA STAMPA
 Sistema di distribuzione vendita:
rapporto giuridico tra editore e distributore: indirizzo prevalente per
contratto di agenzia (1742 c.c.), vista la stabilità dell’incarico, della
definizione delle zone, dell’attività svolta a favore e per conto altrui,
dell’assunzione del rischio, dell’organizzazione propria di capitale e lavoro.
Parità di trattamento delle testate (art. 16 Legge 416 del 1981): le imprese
di distribuzione devono garantire, a parità di condizioni rispetto ai punti
vendita serviti ed al numero di copie distribuite, il servizio di distribuzione
a tutte le testate giornalistiche che ne facciano richiesta. Garanzia del
pluralismo editoriale;
Soggetta ad autorizzazione amministrativa l’esercizio della vendita dei
giornali;
Spetta ai Comuni il piano di localizzazione dei punti ottimali di vendita,
nonché il rilascio delle relative autorizzazioni: titolare può essere solo una
persona fisica (le persone giuridiche solo in caso di abbinamento ad altri
settori merceologici), l’esercizio da parte dello stesso titolare o dai suoi
familiari o parenti o affini in terzo grado; vietato l’affidamento in gestione a
terzi e la cessione dell’attività.
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Corso di Diritto dell’Informazione dell’Accesso e delle Telecomunicazioni
LA DISCIPLINA GIURIDICA DELLA STAMPA
 Sistema di distribuzione vendita (D.Lgs. 170 del 2001 Riordino del sistema di
diffusione della stampa quotidiana e periodica):
 principi per la disciplina, da parte delle Regioni, dei punti di vendita
esclusivi e non esclusivi della stampa quotidiana e periodica; il rilascio
dell’autorizzazione deve avvenire in ragione della densità della
popolazione, delle caratteristiche urbanistiche e sociali delle zone,
dell’entità delle vendite di quotidiani e periodici negli ultimi due anni, delle
condizioni di accesso, nonché dell’esistenza di altri punti vendita non
esclusivi;
per l’autorizzazione per la vendita non esclusiva sono abilitati coloro che
lo erano anche nella fase sperimentale prevista dal D.Lgs. N.114 del 1998:
rivendite di generi di monopolio, rivendite di carburanti e oli minerali, bar,
grandi strutture di vendita ed esercizi adibiti a prevalente vendita di libri e
prodotti equiparati.
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L’ESERCIZIO DELLA
PROFESSIONE
GIORNALISTICA
(Capitolo di lettura)
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L’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE GIORNALISTICA - LEGGE N. 69/1963
 E’ diritto insopprimibile dei giornalisti la libertà di informazione e di critica ed è
loro obbligo inderogabile il rispetto della verità sostanziale dei fatti, nonché
l’osservanza dei doveri imposti dalla lealtà e dalla buona fede;
 L’attività giornalistica intesa quale attività di diffusione mediante giornali,
periodici, agenzie di stampa, radio e televisione di notizie, ovvero di
conoscenze di determinati fatti acquisite e criticamente formate in modo da
corrispondere alla loro verità sostanziale, nonché di commenti e di opinioni in
genere: rilevano quindi il momento di acquisizione delle notizie ed il momento
di esposizione delle notizie;
 I soggetti sono: a) i professionisti, coloro che esercitano in modo esclusivo e
continuato la professione giornalistica, dopo aver svolto per almeno 18 mesi la
pratica professionale presso un giornale; b) i pubblicisti, coloro che svolgono
attività giornalistica non occasionale e retribuita da almeno 2 anni, anche se
esercitano altre professioni o impieghi; c) i praticanti; d) altri soggetti.
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L’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE GIORNALISTICA - LEGGE N.
69/1963
 Per le prime due categorie (professionisti e pubblicisti) è prevista l’iscrizione
nell’Albo professionale nell’apposito elenco di categoria, deliberata dal
competente Consiglio Regionale o interregionale: a) per i pubblicisti occorre
che l’interessato dia dimostrazione dell’attività giornalistica svolta attraverso la
presentazione di giornali e periodici comprendenti scritti a propria firma ed i
certificati dei direttori delle pubblicazioni, comprovanti lo svolgimento di
un’attività pubblicistica regolarmente retribuita per almeno due anni; b) per i
professionisti il requisito dell’idoneità professionale viene accertata attraverso
un esame.
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L’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE GIORNALISTICA/2 - LEGGE N.
69/1963
 I praticanti iscritti nell’omonimo Registro: la pratica deve svolgersi presso un
quotidiano o servizio giornalistico radiofonico o televisivo, un’agenzia di
stampa a diffusione nazionale e con almeno 4 giornalisti professionisti redattori
ordinari, o anche presso un periodico a diffusione nazionale con almeno 6
giornalisti professionisti redattori ordinari. L’aspirante giornalista ha necessità
di un’assunzione presso una azienda editoriale, ai fini dell’avvio della pratica
giornalistica;
 istituzione di scuole di giornalismo in Italia nonché della la laurea in
giornalismo;
 Altri giornalisti: i giornalisti di nazionalità straniera (iscritti in un elenco
speciale), i direttori responsabili dei periodici a carattere tecnico, professionale
o scientifico (qualifica riservata a chiunque), i telecinefotooperatori (iscritti
nell’elenco dei giornalisti professionisti o pubblicisti).
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L’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE GIORNALISTICA/3 - LEGGE N.
69/1963
 Ordine dei Giornalisti: ente pubblico a struttura associativa, l’iscrizione al quale
è obbligatoria per l’esercizio della professione; l’Albo è istituito presso ogni
Consiglio dell’Ordine Regionale o interregiornale e comprende i due elenchi dei
giornalisti professionisti e pubblicisti, nonché i due elenchi speciali dei
giornalisti stranieri e dei direttori responsabili di periodici o riviste a carattere
tecnico, professionale o scientifico.
 Attribuzioni del Consiglio dell’Ordine: funzioni di amministrazione attiva,
relative alla tenuta dell’Albo; funzioni di vigilanza sulla condotta degli iscritti,
nonché di tutela del titolo di giornalista, anche in sede giudiziaria e di
repressione dell’esercizio abusivo della professione.
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L’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE GIORNALISTICA/4 - LEGGE N.
69/1963 - LA DEONTOLOGIA PROFESSIONALE DEI GIORNALISTI
 Diritto insopprimibile alla libertà di informazione e di critica, il cui limite risiede
nell’osservanza della legge a tutela della personalità altrui ed obbligo
inderogabile a rispettare la verità sostanziale dei fatti in un contesto di lealtà e
di buona fede;
 procedimento disciplinare per coloro che si rendono colpevoli di fatti non
conformi al decoro ed alla dignità professionale o che compromettono la
propria reputazione o la dignità dell’Ordine;
 possibile irrogazione di sanzioni: avvertimento, censura, sospensione
dall’esercizio della professione per un periodo non inferiore a 2 mesi e non
maggiore di 1 anno, radiazione dall’Albo per violazioni gravi;
 la Carta di Treviso, sottoscritta nel 1990 dall’Ordine e Sindacato dei giornalisti
ha introdotto regole deontologiche sul rapporto informazione-minori.
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L’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE GIORNALISTICA/5 - LEGGE N.
69/1963 - LA DEONTOLOGIA PROFESSIONALE DEI GIORNALISTI
 Carta dei doveri del giornalisti del luglio 1993 sottoscritta dall’Ordine e dalla
FNSI: responsabilità del giornalista verso i cittadini, rispetto del diritto alla
rettifica e alla replica, presunzione di innocenza, obbligo di verifica delle fonti,
distinzione tra informazione e pubblicità, nonché tutela della personalità dei
minori e dei soggetti disabili; istituito il Comitato nazionale per la correttezza e
la lealtà dell’informazione che può notificare al Consiglio dell’Ordine
competente il comportamento del giornalista in caso di segnalazione di cittadini
su articoli offensivi;
 Codice del luglio 1998 di deontologia relativo al trattamento dei dati personali
nell’esercizio dell’attività giornalistica ai sensi dell’art. 139 del D.Lgs. N. 196 del
2003: principio dell’essenzialità dell’informazione, rispetto della vita privata
delle persone note con il limite della rilevanza di notizie sul ruolo o funzione
pubblica dalle stesse esercitati.
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L’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE GIORNALISTICA/6 - LEGGE N.
69/1963 - IL CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO GIORNALISITICO
 Le parti contraenti: la Federazione nazionale della Stampa (FNSI) -sindacato
autonomo rispetto ai sindacati confederali- e la Federazione Italiana Editori
Giornali (FIEG);
 Nuovo contratto collettivo 2001-2005:
al Direttore sono attribuiti poteri di proporre assunzioni e licenziamenti
per motivi tecnico-professionali, di fissare ed impartire direttive tecnicoprofessionali del lavoro redazionale, di stabilire le mansioni di ogni
giornalista, di adottare le decisioni per l’autonomia della testata nei
contenuti del giornale e di dare disposizioni per il corretto andamento del
servizio;
in ordine ai rapporti fra giornalisti, editori e linea politica del giornale
rileva la c.d. clausola di coscienza, che prevede la possibilità di legittime
dimissioni per il giornalista, con diritto di indennità di fine rapporto in tre
ipotesi: sostanziale cambiamento di linea politica del giornale; utilizzo del
giornalista in altro giornale dell’azienda con caratteristiche diverse che
determini una menomazione della dignità professionale; situazione
incompatibile con la dignità del giornalista che comporti la responsabilità
dell’editore.
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L’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE GIORNALISTICA/7 - LEGGE N.
69/1963 - IL CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO GIORNALISITICO
 (Nuovo contratto collettivo 2001-2005):
prevista l’introduzione del lavoro interinale anche per i giornalisti;
cambia il lavoro a tempo determinato: aumento della durata massima (da
12 a 24 mesi) e la percentuale massima (20%) dei contratti a termine;
giornalisti assunti in giornali elettronici: accordo sperimentale di un
biennio che prevede 2 sole qualifiche: redattore e capo servizio; orario di
lavoro come per la carta stampata di 36 ore settimanali articolato durante la
settimana secondo le esigenze di redazione; disposizioni di tutela anche
per i giornalisti free lance (incarico formale).
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ASPETTI SIGNIFICATIVI
DELLA DISCIPLINA DEL
DIRITTO D’AUTORE
(CAPITOLO DI LETTURA)
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LA DISCIPLINA DEL DIRITTO D’AUTORE
 Nessun riferimento esplico nella nostra Costituzione;
 La dottrina si richiama all’art. 35 cost. (tutela del lavoro, compreso quello
intellettuale), all’art. 42 cost. (tutela della proprietà, compresa quella
intellettuale), all’art. 2 (inquadramento tra i diritti inviolabili)
 Corte Cost. (sent. N. 108 del 6 aprile 1995): la tutela del diritto d’autore ha un
rilievo prevalente rispetto al diritto di altri soggetti; bilanciamento di interessi
nel rispetto dei principi di libertà delle arti e delle scienze (art. 33 cost.), di tutela
della proprietà anche intellettuale (art. 42 cost.) e di tutela del lavoro in tutte le
sue forme (art. 35 cost.), nell’ottica del pieno sviluppo della persona umana (art.
3 Cost.) e di sviluppo della cultura (art. 9 cost.) senza che si realizzi una
compressione ingiustificata sia della libera iniziativa economica riconosciuta
dall’art. 41 della Costituzione;
 Art.1 R.D. 18 maggio 1942 n. 1369 – art. 2575 c.c.- : diritto d’autore è quel
complesso di diritti che l’ordinamento giuridico attribuisce a chi sia
riconosciuto autore di opere dell’ingegno di carattere creativo che
appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative,
all’architettura, al teatro, alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la
forma di espressione.
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LA DISCIPLINA DEL DIRITTO D’AUTORE
 Requisiti per la protezione: a) carattere creativo, ovvero idoneità dell’opera ad
esprimere la personalità dell’autore in modo da differenziarla dal patrimonio
espressivo di altri autori o dal patrimonio comune; b) la concretezza di
espressione, cioè l’opera non è protetta fin quando la stessa non si traduce in
una produzione oggettivizzata; c) appartenenza dell’opera ad uno dei settori
considerati dalla legge (opere letterarie, musicali, della pittura, della scultura,
opere cinematografiche, fotografiche, disegni dell’architettura, software,
banche dati). Non protette le opere in cui è tutelato il risultato applicativo come
i brevetti ed i marchi.
 Diritto morale d’autore: a)diritto alla paternità, cioè il diritto di essere
riconosciuto autore dell’opera: Caratteri dell’inalienabilità, dell’imprescrittibilità,
della irrinunziabilità, difesa dal plagio, cioè dalla usurpazione della paternità
spirituale dell’opera, e dalla contraffazione, cioè dalla usurpazione di altri
elementi diversi dalla paternità spirituale quali comportamenti sanzionati dalla
legge; b) diritto di opporsi a modificazioni o mutilazioni dell’opera (diritto
all’integrità); c) il diritto di non pubblicare l’opera e precludere ogni
sfruttamento economico (diritto di inedito); d) diritto di disvelarsi come l’autore
di un’opera pubblicata sotto pseudonimo (diritto di rivelazione); e) il diritto di
ritirare l’opera dal commercio, salvo indennizzo a favore di chi abbia intrapreso
l’attività di diffusione (diritto di pentimento).
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LA DISCIPLINA DEL DIRITTO D’AUTORE
 Diritto patrimoniale d’autore: ha come presupposto la pubblicazione, intesa
come prima forma di esercizio del diritto di utilizzazione economica, che può
avvenire anche mediante la riproduzione, la rappresentazione, la trasmissione
radiofonica o televisiva anche via satellite dell’opera: a) prerogativa esclusiva
dell’autore (attività riservate); b) diritto esercitabile dall’autore o cedibile ad altri
tramite il contratto di edizione disciplinato dagli artt. 118 e seguenti del Legge
Dir. Autore; c) durata limitata a tutta la vita dell’autore ed a 70 anni successivi
alla sua morte, successivamente l’opera diventa di pubblico dominio.
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LA DISCIPLINA DEL DIRITTO D’AUTORE – RECENTI NORMATIVE
 D.Lgs. N.518 del 1992 (recettiva della Dir. CE 91/250) in materia di tutela
giuridica dei programmi per elaboratore, cioè del software assimilato alle opere
letterarie;
 Legge 22 maggio 1993 n.159 in tema di abusiva riproduzione di opere letterarie:
previste ipotesi di illecito amministrativo al fine di porre freno al fenomeno della
fotocopiatura di testi e di rendere effettiva la tutela degli autori;
 D.Lgs. 16 novembre 1994 n. 685 in tema di diritto di noleggio, diritto di prestito
e diritti connessi al diritto d’autore in materia di proprietà intellettuale:
intervento legato al fenomeno grave dei CD (Compact Disc);
 D.Lgs. 23 ottobre 1996 n.581 in tema di novellazione delle disposizioni della
legge dir. Autore: a) definizioni di satellite, di comunicazioni via satellite e di
ritrasmissione via cavo;b) diritto esclusivo per l’autore di autorizzare la
comunicazione via satellite e la ritrasmissione via cavo; c) principio per cui
l’acquisto dei diritti può avvenire solo con lo strumento contrattuale; d)
principio secondo il quale la sola disciplina applicabile sia quella del Paese di
origine della trasmissione.
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LA DISCIPLINA DEL DIRITTO D’AUTORE – RECENTI NORMATIVE
 D. Lgs. 6 maggio 1999 n.169 in tema di banche dati (art. 64 quinquies e sexies
Dir. Aut.): a) tutela estesa alle raccolte di opere, dati ed altri elementi
indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente
accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo: la protezione relativa al
contenitore “banca dati” e non si estende al suo contenuto, protetto con le
forme e limiti di ogni opera di cui si compone; b) banche dati in possesso di
originalità da ricercarsi nell’ordine di disposizione del materiale, nel criterio
selettivo dei dati o nella loro sistemazione; c) diritto dell’autore di autorizzare,
per tutta la sua vita e per i 70 anni successivi alla sua morte, la riproduzione, la
traduzione, la distribuzione o la modifica dei dati che la compongono; d) diritto
dell’autore di banche dati non originali di autorizzare per 15 anni l’estrazione ed
il reimpiego della totalità e di parte sostanziale della banca dati;
 Legge 18 agosto 2000 n.248 per contrastare il fenomeno dell’abusiva
utilizzazione delle opere dell’ingegno (pirateria): rinnovato l’insieme delle
difese, delle sanzioni civili, penali ed amministrative previste dalla L. Dir. Aut. a
tutela delle prerogative degli autori.
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LA DISCIPLINA DEL DIRITTO D’AUTORE – RECENTI NORMATIVE
 D.Lgs. 9 aprile 2003 n.68 in tema di armonizzazione di taluni aspetti del diritto
d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione: a)legge a portata
generale per il ravvicinamento delle normative degli Stati membri sul diritto
d’autore; b) rielaborazione delle nozioni di riproduzione, di comunicazione al
pubblico, di distribuzione; c) contempla anche l’utilizzazione delle opere
dell’ingegno via internet; d) c.d. libere utilizzazioni ovvero quelle ipotesi in cui,
in nome di superiori interessi pubblici, quali il diritto pubblico all’informazione,
alla conoscenza ed allo studio, l’opera è utilizzabile nei limiti e con le modalità
che la norma derogatoria individua indipendentemente dal consenso dell’autore
con esenzione quindi del pagamento di alcun compenso;
 D.L. 22 marzo 2004 n.72 convertito nella Legge 128 del 2004 in tema di
diffusione telematica abusiva di materiale audiovisivo ed a sostegno delle
attività cinematografiche e dello spettacolo: freno al fenomeno dell’abusiva
utilizzazione delle opere dell’ingegno in tema di opere soprattutto audiovisive
attraverso reti telematiche, anche mediante programmi di condivisione di file fra
utenti.
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LA DISCIPLINA DEL DIRITTO D’AUTORE – RECENTI NORMATIVE
 D.Lgs. 13 febbraio 2006 n.118 che ha dato attuazione alla Direttiva 2001/84/CE
relativa al Diritto dell’autore di un’opera d’arte sulle successive vendite
dell’originale: viene riconosciuto in particolare agli autori di opere d’arte e di
manoscritti il diritto al compenso sul prezzo di ogni vendita successiva alla
prima cessione delle opere stesse da parte dell’autore;
 D.Lgs. 16 marzo 2006 n. 140 che ha dato attuazione alla Direttiva 2004/48/CE sul
rispetto dei diritti di proprietà intellettuale: sono previste alcune modifiche della
Legge n.633 del 1941. Tra l’altro sono introdotte misure specifiche in sede
giudiziale a garanzia dell’autore in relazione a fattispecie di violazione dei diritti
di utilizzazione economica: pronunce di inibitorie da parte del giudice, ordini del
giudice alla controparte chiamata in giudizio dal soggetto leso a esibire
documenti (anche bancari, finanziari e commerciali) o a fornire informazioni per
l’identificazione dei soggetti autori delle violazioni del diritto di utilizzazione
economica; diritto del soggetto leso di ottenere in giudizio non solo il
risarcimento del danno, ma anche la rimozione dello stato di fatto da cui risulta
la violazione; ordine del giudice di provvedimenti cautelari, come il sequestro di
quanto oggetto di violazione del diritto di utilizzazione economica.
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LA DISCIPLINA DEL DIRITTO D’AUTORE – LA S.I.A.E. (D.L. n. 63 del 2005)
 E’ un Ente pubblico a base associativa con le seguenti funzioni:
Esercita l’attività di intermediazione per l’esercizio dei diritti di rappresentazione,
di esecuzione, di recitazione, di radiodiffusione, ivi compresa la comunicazione al
pubblico via satellite e di riproduzione meccanica e cinematografica di opere
tutelate; provvede, in particolare, alla concessione di licenze ed autorizzazioni per
l’utilizzazione economica di opere tutelate, la percezione dei proventi derivanti da
tali licenze e la ripartizione dei proventi stessi tra gli aventi diritto;
Cura la tenuta dei registri di cui all’art. 103 della legge 633/1941;
Assicura la migliore tutela di detti diritti nell’ambito della società
dell’informazione nonché la protezione e lo sviluppo delle opere dell’ingegno e
l’esercizio dei diritti di autore alla Società Italiana degli Autori ed Editori;
L’attività della SIAE è disciplinata dalle norme di diritto privato.
 Lo statuto regola l’organizzazione e il funzionamento della SIAE, assicurando una
adeguata presenza di autori ed editori negli organi dell’Ente, una ripartizione dei
proventi dell’esazione dei diritti d’autore tra gli aventi diritto e l’applicazione di
provvigioni sui diritti d’autore;
 Vigilanza sulla SIAE da parte del Ministro per i beni e le attività culturali che la esercita
congiuntamente con il Presidente del Consiglio dei Ministri.
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LA DISCIPLINA DEL DIRITTO D’AUTORE – COMITATO PER LA TUTELA
DELLA PROPRIETA’ INTELLETTUALE (art.19 Legge n. 248 del 2000)
 Il Comitato composto dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri e da 4 esperti di riconosciuta competenza di cui 1 indicato
dall’AGCOM ed 1 dalla SIAE (in carica 2 anni e confermabili una volta);
 Organo di consulenza tecnica e documentale della Presidenza del Consiglio dei
Ministri elabora proposte per contrastare le attività illecite lesive della proprietà
intellettuale;
 Può richiedere copie di atti ed informazioni a P.A., imprese ed associazioni di
categoria che restano coperti da segreto d’ufficio;
 Fermo restando l’obbligo di denuncia di reato segnala all’autorità giudiziaria ed
agli organi che svolgono funzioni di vigilanza in materia i fatti e le circostanze
utili ai fini dell’attività di prevenzione e di repressione degli illeciti.
 L’Ufficio per il diritto d’autore e la promozione delle attività culturali provvede
alle funzioni di assistenza tecnico-amministrativa e di segreteria del Comitato.
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LA DISCIPLINA DEL DIRITTO
INTERNAZIONALI
D’AUTORE
–
LE
CONVENZIONI
 Convenzione di Unione di Berna del 1886 sottoposta a revisione con l’Atto di
Parigi del 1971 e recepito in Italia con Legge n. 399 del 1978: aderiscono più di
90 paesi di 5 continenti: a) principio di parità di trattamento legale tra le opere
straniere e quelle nazionali; b) uno standard minimo di protezione; un
ravvicinamento fra le diverse legislazioni;
 Convenzione di Stoccolma del 1967 e modificata nel 1979: istituisce l’OMPI –
Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale, una agenzia delle Nazioni
Unite per la promozione della protezione della proprietà intellettuale tra gli Stati;
 Convenzione di Ginevra del 1971 sulla protezione dei produttori fonografici
contro la riproduzione non autorizzata dei loro fonogrammi.
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LA DISCIPLINA DEL DIRITTO D’AUTORE – INTERVENTI CE
 Sentenze della Corte di Giustizia della CE: competenza degli organi comunitari
in materia di proprietà intellettuale, ritenendola implicitamente compresa
nell’inciso dell’art.36 del Trattato relativo alla proprietà industriale e
commerciale.
 La Corte di Giustizia ha esteso la teoria dell’esaurimento comunitario, valida
per brevetti e marchi, alla materia del diritto d’autore: il diritto patrimoniale
d’autore, una volta esercitato con la fabbricazione o messa in commercio
dell’opera in uno qualsiasi degli Stati membri della CE si esaurisce, ed il titolare
dei diritti non può opporsi alla importazione del prodotto in un altro Stato
membro;
 Libro verde della Commissione del 1995 quale manifesto programmatico di
interventi in materia di diritto d’autore e diritti connessi nella futura società
dell’informazione
 Direttiva CE 2001/84/CE relativa al diritto di seguito a favore dell’autore di
un’opera d’arte originale: si basa sulla considerazione che generalmente grazie
all’apprezzamento acquistato nel tempo dall’artista il valore delle opere
aumenta rispetto al prezzo originario. All’artista spetta quindi una quota
proporzionale al valore delle successive transazioni economiche che
riguardano la sua creazione.
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