L’ISE compartecipazione ed equità
A cura di Bruno Pierozzi
Dip. Economia fisco economia e Progetti europei Spi Cgil naz.
La nascita dell’ indicatore della situazione economica
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L’ISE prende avvio con la Legge 449/97 (Finanziaria ’98)
Art.59 commi 52 - 52
Sperimentazione avviata con il D.L. 109/98
DPCM 221/99
Dlgs 130/00
Dpcm 242/01
Dpcm 18-5-01
L’ISE e L’ISEE
• L'ISE – indicatore situazione economica
• è un parametro che determina la situazione economica del
nucleo familiare. Questo parametro scaturisce dalla somma
dei redditi e del 20% del patrimonio mobiliare e immobiliare
di tutto il nucleo familiare.
• L'ISEE – indicatore situazione economica equivalente
• scaturisce invece dal rapporto tra l'Ise e il numero dei
componenti del nucleo familiare in base ad una scala di
equivalenza stabilita dalla legge.
La legge 328/00 di riforma dei servizi sociali e la
compartecipazione
Legge 328/00 art. 25
(Accertamento della condizione economica del richiedente)
“Ai fini dell’accesso ai servizi disciplinati dalla presente legge, la
verifica della condizione economica del richiedente è effettuata
secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 31 marzo
1998 n° 109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio
2000 n° 130”
Le politiche dei servizi socio-assistenziali e l’ISEE
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Lo scopo è di avviare il passaggio ad una nuova fase nella
gestione dello Stato sociale superando l’assistenzialismo
L’ISE è lo strumento che si basa su:
UNIVERSALISMO > nell’accesso
COMPARTECIPAZIONE > per chi ha un reddito e patrimonio
superiore ad una soglia individuata come esente
L’ISE NON E’:
né uno strumento per il contenimento delle spese di bilancio degli
enti erogatori
né uno strumento di politica fiscale
Elementi costitutivi dell’ISE
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NUCLEO FAMILIARE
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INDICATORE SITUAZIONE REDDITUALE
•
INDICATORE SITUAZIONE PATRIMONIALE
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SCALA DI EQUIVALENZA
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DICHIARAZIONE UNICA
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PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE
La composizione del nucleo familiare 1
LA COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE
Si individua in generale come nucleo familiare il nucleo familiare
convivente ovvero la famiglia anagrafica come rilevata
dall’anagrafe comunale.
La composizione del nucleo familiare 2
Sono componenti il nucleo familiare:
1) soggetti componenti la famiglia anagrafica (agli effetti anagrafici per
famiglia si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio,
parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi coabitanti ed
aventi dimora abituale nello stesso comune). Non rientrano nei vincoli
affettivi i rapporti occasionali (brevi coabitazioni con spirito di ospitalità) o
rapporti che danno origine ad un obbligo giuridico di fonte contrattuale
(es. collaborazione familiare). I nuclei familiari residenti in coabitazione
senza rapporti di parentela, affinità ovvero non legati da vincoli affettivi
(due o più colleghi che convivono per ragioni di economicità) devono
attivarsi presso i Comuni per ottenere stati di famiglia separati, altrimenti
fanno parte dello stesso nucleo familiare.
2) i soggetti a carico ai fini Irpef, anche se componenti altra famiglia
anagrafica, fanno parte del nucleo familiare della persona di cui sono a
carico (…)
ISE– la componente reddituale
•
il reddito è dato dalla somma dei redditi e dai rendimenti delle attività
finanziarie (“patrimonio mobiliare”) di ogni componente il nucleo familiare.
•
dal totale dei redditi si detrae l’eventuale canone annuo di affitto
dell’abitazione principale del nucleo familiare, fino ad un ammontare
massimo di (euro 5.164,57).
•
per i soli imprenditori agricoli, si detrarranno i redditi agrari sostituendoli
con il valore della base imponibile ai fini dell’IRAP.
L’ISE – il patrimonio immobiliare
•
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Il patrimonio immobiliare
valutato è formato dai terreni, fabbricati, compresa la casa di abitazione e
aree edificabili intestati a persone fisiche diverse da imprese. Il valore di
riferimento è quello definito ai fini del pagamento dell’ICI; da questo è
ammesso in detrazione, fino a concorrenza, l’ammontare della quota
capitale dell’eventuale mutuo contratto per l’acquisto dell’immobile o la
costruzione del fabbricato alla stessa data alla quale si riferisce la
valutazione
L’ISE – il patrimonio mobiliare
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Il patrimonio mobiliare
intestato a persone fisiche diverse da imprese, preso a riferimento, è costituito da:
depositi e C/C bancari e postali, titoli di stato, obbligazioni, certificati di deposito,
buoni fruttiferi ed assimilati, azioni o quote di OICR Organismi di Investimento Collettivo
del Risparmi e SICAV (Società di investimento a capitale variabile), partecipazioni
azionarie e masse patrimoniali affidate in gestione a terzi abilitati, imprese individuali,
altri strumenti e rapporti finanziari.
La ricchezza finanziaria viene valorizzata in base a quanto prevede l’art. 3, comma 2,
del D.P.C.M. n. 221/99. Verrà anche considerata pro quota il valore di eventuali conti in
custodia, amministrazione, deposito presso banche, assicurazioni e/o società
finanziarie abilitate, cointestati con altri soggetti anche non facenti parte del nucleo
familiare.
Sulla somma dei valori delle componenti patrimoniali si applicano fino a concorrenza
per l’intero nucleo familiare le seguenti detrazioni:
a) €. 15.493,71 sul patrimonio mobiliare;
b) €. 51.645,69 sull’immobile adibito ad abitazione del nucleo. La detrazione è
alternativa a quella per mutuo ancora acceso sul medesimo immobile.
Il valore del patrimonio netto così ottenuto concorre alla definizione dell’ISEE
sommandosi al reddito nella misura del 20%.
La scala di equivalenza – 1
dei componenti
1
2
3
Parametro
1
1,57
2,04
4
5
2,46
2,85
La scala di equivalenza – 2
•
Maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente
•
Maggiorazione di 0,2 in caso di presenza nel nucleo di figli minori e di un
solo genitore
•
Maggiorazione di 0,5 per ogni componente con handicap psico-fisico
•
permanente di cui all'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o
di invalidità superiore al 66%.
•
Maggiorazione di 0,2 per nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i
genitori svolgono attività di lavoro e di impresa.
La formula dell’ISEE
L’indicatore può essere espresso con la seguente formula
R + (P x Z)
ISEE = ---------------F
R = reddito
P = patrimonio
Z = coefficiente (% percentuale) di ponderazione del patrimonio
F = parametro del nucleo famigliare
Servizi e prestazioni per le persone anziane soggetti all’ISEE
Servizi e prestazioni per la popolazione anziana a cui applicare L’ISEE
•
i servizi di assistenza domiciliare semplice;
•
i servizi di assistenza domiciliare integrata (ADI) per la parte attinente alle
prestazioni sociali erogate dal comune, tra i quali in modo particolare
i
servizi per le persone non autosufficienti;
• ricovero in strutture e residenze protette;
• esenzioni o agevolazioni sulle imposte, tasse, addizionali e tariffe gestite
da enti pubblici, in particolare dall’ente Comune;
• interventi di sostegno economico e di reinserimento sociale per le persone
anziane in stato di bisogno;
• esenzioni o agevolazioni sulle tariffe di enti o aziende private
Il comune principale riferimento istituzionale
IL COMUNE COME ENTE TERRITORIALE DI RIFERIMENTO
LA LEGGE 328/00 ART.6
programmazione rete servizi
erogazione servizi; prestazioni economiche
autorizzazione; accreditamento; vigilanza
 PIANI DI ZONA
 TITOLO V DELLA COSTITUZIONE ART.118
E’ escluso l’uso dell’ISE per le prestazioni sanitarie
•
SONO ESCLUSE DALL’ISE LE PRESTAZIONI SANITARIE
 COSTITUZIONE Art. 32.
La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e
interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.
Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non
Per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti
imposti dal rispetto della persona umana.”
Le prestazioni sanitarie secondo la 833/78
 Legge 833/78 art. 3
“La legge dello Stato, in sede di approvazione del piano sanitario nazionale di
cui all'articolo 53, fissa i livelli delle prestazioni sanitarie che devono essere,
comunque, garantite a tutti i cittadini.”
Le prestazioni sanitarie secondo la 229/99
 Art. 1 comma 3 Dlgs 229/99
“Le prestazioni sanitarie comprese nei livelli essenziali di assistenza
sono garantite dal Servizio sanitario nazionale a titolo gratuito o
con partecipazione alla spesa, nelle forme e secondo le modalita'
previste dalla legislazione vigente.”
La compartecipazione alla spesa sanitaria avviene attraverso lo
strumento dei ticket : nazionali e regionali
Come si finanzia la sanità
Finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale
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•
•
Il Servizio sanitario nazionale è finanziato attraverso la fiscalità generale e,
in particolare con imposte dirette:
addizionale IRPEF ed IRAP
ed indirette :
compartecipazione all’IVA, accise sulla benzina
il cui gettito rappresenta un’entrata propria delle Regioni, e residuali
trasferimenti erariali. Inoltre, le aziende sanitarie locali dispongono di
entrate dirette derivanti dai ticket sanitari e dalle prestazioni rese a
pagamento.
La povertà in Italia secondo l’Istat 1
•
La stima dell’incidenza della povertà relativa (la percentuale di famiglie e
di persone povere sul totale delle famiglie e delle persone residenti) viene
calcolata sulla base di una soglia convenzionale (linea di povertà) che
individua il valore di spesa per consumi al di sotto del quale una famiglia
viene definita povera in termini relativi.
•
La spesa media mensile per persona rappresenta la soglia di povertà per
una famiglia di due componenti che, nel 2007, è risultata pari a 986,35 euro
(+1,6% rispetto alla linea del 2006).. Le famiglie composte da due persone
che hanno una spesa media mensile pari o inferiore a tale valore vengono
quindi classificate come povere.
La povertà in Italia secondo l’Istat 2
•
I dati Istat 2008 riferiti al reddito delle famiglie 2007:
•
•
•
•
famiglie in stato di povertà relativa: 2 milioni 653 mila
rappresentano l’11,11% delle famiglie residenti;
si tratta di 7 milioni 542 mila individui poveri
pari al 12,8% dell’intera popolazione. (12,9 nel 2006)
I redditi esenti dall’Ise
•
•
Per gli anziani si individua generalmente la soglia redditiuale di esenzione
dall’Ise in rapporto alle maggiorazioni sociali introdotte dalla legge 448/01
(art. 38) e successive modificazioni
•
Le prestazioni furono portate a 516,46 euro (6.713,98 annui) per 13
mensilità
•
L’accordo sul welfare del 23-07-07 ha incrementato a 580 euro mensili
l’importo delle maggiorazioni sociali, con entrata in vigore dal 1° gennaio
2008.
Per l’anno 2009 l’importo mensile massimo con maggiorazione spettante
è di euro 594,64
•
Le modifiche all’Ise proposte dalla Finanziaria 2008 - 1
1 - non è più l’INPS a svolgere il ruolo di gestore dei dati dell’Indicatore della
situazione economica bensì l’Agenzia delle Entrate che assume i compiti
di verifica dei dati trasmessi dalle amministrazioni o direttamente ad essa.
2 - il richiedente un servizio o prestazione presenta una unica dichiarazione
sostitutiva, con validità annuale.
3 - in caso di mutamento della situazione intervenuta nell’anno di validità della
domanda, il cittadino ha la facoltà di far rilevare il mutamento delle
condizioni reddituali e/o familiari intervenute.
4 - spetta agli enti erogatori delle prestazioni stabilire la decorrenza delle
nuove modalità della compartecipazione.
Le modifiche all’Ise della Finanziaria 2008 - 2
5 - La dichiarazione può essere presentata:
• A) al comune di riferimento,
• B) al CAF,
• C) direttamente all’amministrazione pubblica alla quale è richiesta la
prima prestazione,
• D) alla sede di competenza territoriale dell’INPS
6 - i soggetti sopra indicati sono tenuti ad inoltrare le informazioni acquisite
all’Agenzia delle Entrate.
7 - è altresì consentito al soggetto richiedente la prestazione l’inoltro della
Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) tramite computer.
Le modifiche all’Ise della Finanziaria 2008 - 3
8 - L’Agenzia delle Entrate determina l’ISEE in relazione ai seguenti elementi:
• A) elementi in possesso del sistema informativo dell’anagrafe tributaria
• B) i dati autocertificati dal richiedente la prestazione agevolata
9 - L’Agenzia delle Entrate svolge una attività di controllo automatico sulle
dichiarazioni autocertificate per valutare omissioni o difformità rispetto
agli elementi presenti nelle banche dati.
10 - Gli esiti dei controlli sono comunicati dall’Agenzia delle Entrate, mediante
una procedura informatica, ai soggetti che hanno trasmesso le
informazioni relative alle domande e nel caso la domanda sia stata
presentata direttamente dal richiedente, sono trasmesse al presentatore
della DSU, nonché all’Inps.
Le modifiche all’Ise della Finanziaria 2008 - 4
11 - In base alla comunicazione fornita dall’Agenzia delle Entrate: i comuni, i
CAF, l’INPS, e le pubbliche amministrazioni alle quali è stata presentata la
DSU, sono tenute a rilasciare l’attestazione con la quale è definito l’ISEE,
con tutti gli elementi informativi necessari al calcolo.
12 - Una analoga attestazione è inviata all’Agenzia delle Entrate nel caso di
presentazione per via telematica del richiedente il servizio.
13 - L’attestazione riporta anche le eventuali omissioni o difformità rispetto all’
autodichiarazione.
14 - L’attestazione può essere utilizzata - per il periodo di validità - ai fini di
ulteriori richieste di servizi anche dagli altri componenti il nucleo familiare.
Le modifiche all’Ise della Finanziaria 2008 - 5
15 - Nel caso di omissioni o difformità presenti nella dichiarazione il soggetto
richiedente un servizio o prestazione ha la facoltà di presentare una nuova
DSU, o richiedere la prestazione mediante una attestazione nella quale
siano indicate le omissioni o difformità rilevate dal controllo dell’Agenzia
delle Entrate.
16 - la dichiarazione è valida per il diritto alla prestazione fatto salvo il diritto
dell’ente erogatore di chiedere idonea documentazione per verificare la
completezza e veridicità delle informazioni.
17 - Gli enti erogatori i servizi eseguono un controllo in forma singola o anche
in forma associata sui dati per valutarne la veridicità.
Le modifiche all’Ise della Finanziaria 2008 - 6
18 - In relazione al controllo del patrimonio mobiliare gli operatori degli enti
riferiti al comma 6 dell’art. 7 del DPR 605/ 1973 (nota 1) l’Agenzia delle
entrate in caso di omissioni o difformità effettua in base alla segnalazione
degli operatori una richiesta di ulteriori informazioni utilizzando le
procedure informatizzate.
19 - La Guardia di Finanza è chiamata a svolgere nell’ambito delle politiche di
accertamento una verifica selettiva delle posizioni reddituali e patrimoniali
dei richiedenti le prestazioni.
20 - I nominativi dei richiedenti prestazioni il cui patrimonio mobiliare risulta
non conforme alla dichiarazione sono comunicati alla Guardia di Finanza,
per assicurare un efficace controllo.
Le modifiche all’Ise della Finanziaria 2008 - 7
21 - Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del
Ministero della solidarietà sociale e di concerto con il Ministro
dell’Economia e delle finanze, il Ministro per le politiche della famiglia, e il
Ministero della Salute da adottare entro 120 giorni dall’entrata in vigore
della disposizione di legge, sono individuate le componenti autocertificate
della dichiarazione (comma 4 lettera b), così come le modalità attuative e il
percorso di sperimentazione.
22 - Le modalità di scambio delle informazioni tra Agenzia delle Entrate e INPS
sono disciplinate da una apposita convenzione, nel rispetto della
disciplina della tutela dei dati personali (Decreto Legislativo 30 giugno
2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" Gazzetta
Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2003 - Supplemento Ordinario n. 123)
Problemi aperti
A - modifica del nucleo familiare di riferimento 1
•
Nel corso dei recenti anni sono state avanzate proposte di modifica del
riferimento al nucleo familiare
•
Richiesta che l’anziano faccia nucleo a sé
•
Una bozza di Dpcm fu emanata nel 2004, ma non andò in porto
•
In numerosi protocolli d’intesa locali riguardanti servizi sociali e
assistenziali alla popolazione anziana è stato individuato come riferimento
il redito del singolo che usufruisce del servizio richiesto e non del nucleo
familiare.
Problemi aperti
A - modifica del nucleo familiare di riferimento 2
•
Rimangono ancora irrisolte alcune questioni legate alla compartecipazione
dei familiari:
A - Utilizzo improprio della Legge 3 dicembre 1931, n. 1580. Nuove norme per
la rivalsa delle spese di spedalità e manicomiali. Gazz. Uff. 8 gennaio
1932, n. 5.
B - La normativa ISE ha di fatto annullato il valore di questo provvedimento
riferito alle strutture manicomiali, soppresse dalla Legge 13 maggio 1978,
n. 180 " Accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori " Gazz.
Uff. 16 maggio 1978, n. 133.
C – La legislazione sociale precedente è superata dalla Legge 8 novembre
2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali" Gazz. Uff.13 novembre 2000 n. 265 Supplemento ordinario n. 186
Problemi aperti
A - modifica del nucleo familiare di riferimento 3
Legge 328/00
Art. 25.
(Accertamento della condizione economica del richiedente)
1. Ai fini dell’accesso ai servizi disciplinati dalla presente legge, la verifica
della condizione economica del richiedente è effettuata secondo le
disposizioni previste dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come
modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130.
Problemi aperti
A - modifica del nucleo familiare di riferimento 4
Decreto Legislativo 3 maggio 2000, n. 130
Disposizioni correttive ed integrative del Decreto legislativo 31 marzo 1998 n°
109 in materia di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei
soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate
(in GU 23 maggio 2000, n. 118)
Art 3.
Il comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e' sostituito
dal seguente:
"2. Per particolari prestazioni gli enti erogatori possono, ai sensi dell'articolo 59,
comma 52, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, assumere come unità di
riferimento una composizione del nucleo familiare estratta nell'ambito dei
soggetti indicati nell'articolo 2, commi 2 e 3, del presente decreto. Al nucleo
comunque definito si applica il parametro appropriato della scala di equivalenza
di cui alla tabella 2".
Problemi aperti
A - modifica del nucleo familiare di riferimento 5
•
2-ter. Limitatamente alle prestazioni sociali agevolate assicurate
nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria,
erogate a domicilio o in ambiente residenziale a ciclo diurno o
continuativo, rivolte a persone con handicap permanente grave, di cui
all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertato ai
sensi dell'articolo 4 della stessa legge, nonché a soggetti
ultrasessantacinquenni la cui non autosufficienza fisica o psichica sia
stata accertata dalle aziende unità sanitarie locali, le disposizioni del
presente decreto si applicano nei limiti stabiliti con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per la solidarietà sociale
e della sanità. Il suddetto decreto e' adottato, previa intesa con la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, al fine di favorire la permanenza dell'assistito presso il nucleo
familiare di appartenenza e di evidenziare la situazione economica del solo
assistito, anche in relazione alle modalità di contribuzione al costo della
prestazione, e sulla base delle indicazioni contenute nell'atto di indirizzo e
coordinamento di cui all'articolo 3-septies, comma 3, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.
Problemi aperti
B – La compartecipazione alla spesa sanitaria
•
L’ISE è escluso come strumento di valutazione reddituale e patrimoniale
ai fini della compartecipazione alla spesa sanitaria.
•
Sono però già in uso a livello regionale deroghe all’impostazione dell’ISE
come definita nella legislazione nazionale.
•
La Regione Siciliana per prima ha utilizzato l’ISE ai fini della esenzione ai
ticket sanitari regionali.
•
La Regione Liguria nel protocollo d’intesa 2007 sottoscritto tra Regione e
sindacati Confederali di Cgil Cisl Uil ha inserito l’utilizzo dell’Ise ai fini
della esenzione del versamento dei ticket sui farmaci.
Problemi aperti
C – scalini reddituali
GRADUALITA DELLA COMPARTECIPAZIONE
•
l’ISE deve essere graduato in modo progressivo
•
evitare i “gradini reddituali” netti
•
Il protocollo d’intesa sull’ISE sottoscritto in Piemonte tra Anci –
Legautonomie e Cgil Cisl Uil prevede la “tariffa lineare” per
evitare appunto l’effetto distorsivo dei gradini reddituali.
Problemi aperti
D - L’ise e il sistema tariffario delle utenze domestiche
•
L’ISE è utilizzato anche per l’accesso alle agevolazioni tariffarie.
•
Il regolamento Telecom prevede la riduzione del 50% delle tariffe sulla telefonia fissa
per i nuclei familiari che abbiano un anziano con più di 75 anni, o con titolare di
pensione di invalidità, o sociale, e un reddito ISEE che non superi 6.713,94 euro annui
(maggiorazioni sociali).
•
L’accesso alla “CARTA ACQUISTI” ai titolari di un Isee inferiore ai 6.000 euro annui.
•
Nell’ accordo relativo al BONUS ENERGIA l’Autorità dell’Energia prevede un
agevolazione tariffaria per le utenze con ISEE non superiore a 7.500 euro annui.
•
Il limite di questi accordi è che non prevedono un aggiornamento annuale dei redditi
di riferimento, rendendo nei fatti esigibile la tariffazione agevolata se non per le fasce
vicine alla povertà.
•
Il rischio evidente è che senza un attento controllo, i benefici vadano a soggetti che
non hanno i requisiti, come ad esempio una parte consistente di lavoratori autonomi.
Problemi aperti
E - L’informazione
Una informazione costante e corretta è fondamentale per il buon
utilizzo dell’ISE
INFORMAZIONE:
 agli enti erogatori
 alle parti sociali
 ai cittadini
Problemi aperti
F - valutazione delle situazioni particolari
Valutare i casi particolari in cui l’utilizzo burocratico dell’Ise potrebbe
procurare dei danni invece che dei benefici ai richiedenti.
Esempio: famiglie che hanno situazioni debitorie
 istituzione di commissioni specifiche che valutino le richieste
 presenza dei sindacati nelle commissioni locali di verifica sulle
situazioni di disagio sociale
Problemi aperti
G - Protocolli d’intesa sull’ISE
Si ritiene fondamentale generalizzare l’utilizzo dell’ISE quale
strumento di compartecipazione alla spesa a questo fine i sindacati
confederali e dei pensionati di Cgil Cisl Uil devono:
Indirizzare specifiche richieste alle associazioni di rappresentanza
degli enti territoriali di generalizzare lo strumento ISE attraverso
protocolli d’intesa con:
 La Regione - che può emanare una legge regionale di indirizzo
 La Provincia > che può prevedere un protocollo di indirizzo su
area provinciale
 Il Comune > siglando una intesa locale sull’ISE
 Le Unioni di comuni > sottoscrivendo protocolli che vincolano i
comuni facenti parte la specifica unione territoriale
Alcune proposte per la revisione del sistema ISE - ISEE
 Definizione certa degli ambiti della compartecipazione attraverso
l’ISE (questione dei servizi sanitari, della fiscalità locale)
 Evitare la polverizzazione dei modelli ISE territoriali
 Definizione di un modello aggiornato di Ise – Isee
in base alla valutazione delle esperienze sviluppate localmente
 incrociare dati reddito – patrimonio anche con i consumi (Modello
ISEE Campania)
 valutare in modo adeguato il costo dell’abitazione per chi è in affitto
 evitare comunque una rigidita’ dell’ise che deve mantenere una
flessibilità dovuta alle diverse variabili locali:
popolazione, redditi, consumi, servizi.
Appendice
Rapporto ISE 2006 (1)
•
Nel 2005 sono state presentate
conferma l’andamento del 2004.
•
i nuclei familiari interessati sono stati quasi tre milioni e
settecentomila comprendente un totale di 11 milioni di individui
censiti nel sistema informativo dell’Inps.
•
La popolazione ISE risulta particolarmente concentrata nel
Mezzogiorno, ad aver utilizzato la dichiarazione ISE è una persona
su tre
4,1 milioni di DSU, dato che
Rapporto ISE 2006 (2)
• nel centro è una su otto
• una su dieci nel Nord Est
• una su dodici nel Nord Ovest
Rapporto ISE 2006 (3)
•
Le DSU riguardavano nel 2002 per il 70% una sola prestazione
•
Nel 2004 sono scese alla metà del totale, dunque sono aumentate
le richieste annue con una sola domanda
•
L’indicazione di prestazioni plurime assume particolare rilevanza
nel Mezzogiorno, dove più di 600 mila famiglie hanno chiesto più
di una prestazione.
•
la voce più frequente è quella relativa ad “Altre prestazioni
economiche assistenziali”. Voce riferita ai trasferimenti monetari
soprattutto a livello comunale
Rapporto ISE 2006 (4)
•
la voce “Altro” è pari al 30,1% del totale ed è triplicata tra il 2003 e il 2004
•
Queste due voci nel 2004 sono dunque le principali assieme a quelle
relative ai servizi socio-sanitari domiciliari e residenziali, tutti servizi
erogati a livello comunale.
•
Si mantengono invece stabili le domande relative all’assegno per il terzo
figlio e l’assegno di maternità, prestazioni gestite a livello nazionale anche
se l’iter amministrativo è affidato localmente.
•
Le domande relative alle prestazioni scolastiche (libri di testo e borse di
studio) hanno interessato più di un terzo delle DSU totali. Le domande
aventi per oggetto le mense scolastiche hanno interessato una DSU su
cinque.
Rapporto ISE 2006 (5)
•
Analizzando i dati della voce “Altro” delle DSU è emerso un
utilizzo dell’Ise, riferito principalmente per regolare l’esenzione dal
ticket sanitario in Sicilia
•
I Tutta Italia le DSU che hanno per oggetto prestazioni sanitarie
sono state circa 400 mila nel 2004 di cui i nove decimi in Sicilia e
le restanti quasi tutte nel Veneto.
•
Si riscontra quindi un uso improprio dello strumento ISE che ha
come scopo la regolazione della compartecipazione alle sole
prestazioni di carattere sociale.
Rapporto ISE 2006 (5)
•
Sempre nella voce “Altro” un posto rilevante spetta alle politiche
abitative , alle quali sono riconducibili poco meno del 15% delle
indicazioni indicazioni
•
E’ consistente l’utilizzo dell’ISE anche per i “trasferimenti
assistenziali” , come ad esempio in Campania rispetto all’accesso
al “Reddito di cittadinanza” dopo la fine dell’esperienza nazionale
del “reddito minimo d’inserimento
•
I richiedenti prestazioni vedono una forte presenza di single e di
coppie di anziani che sono passati dal 22% del totale al 33% nel
2004.
Rapporto ISE 2006 (6)
•
Le famiglie con anziani ultra sessantacinquenni sono passate da
meno di 1 su 6 del 2002 a 1 su 4 del 2004.
•
Le famiglie numerose sono più presenti nel Mezzogiorno, mentre i
single sono concentrati nel Centro Nord.
•
Rispetto alla condizione abitativa poco meno della metà dei
richiedenti prestazioni è proprietaria di casa. Nel Mezzogiorno
solo il 13,9% dei nuclei familiari ha un contratto di affitto
regolarmente registrato.
•
Le famiglie di soli anziani sono in crescita passando nel triennio
2002-04 da 10,7% al 16,5% del totale
Rapporto ISE 2006 (7)
•
Le famiglie in cui nessuno è occupato (31%) sono il doppio nella
popolazione in età da lavoro ISE rispetto alla popolazione
complessiva (16%). Queste famiglie sono concentrate nel
Mezzogiorno (pari al 40% di quelle ISE in età da lavoro).
•
Nelle domande ISE la componente reddituale risulta la più
consistente, mentre l’indicatore patrimoniale è spesso
caratterizzato da valori nulli o molto bassi. Sopratutto rispetto al
patrimonio mobiliare che nella media nazionale conta per l’1%
dell’ISE
Mezzogiorno e Nord Est si situano ai due poli opposti per quanto
concerne l’incidenza delle famiglie con ISE nullo (il 16,4% dei casi
per il primo ed il 4,5% per il secondo).
•
Rapporto ISE 2006 (8)
•
Rallentamento nel 2005 nella crescita complessiva del flusso DSU.
•
I servizi offerti dal welfare locale insieme a scuola e università sono i
principali riferimenti delle domande DSU.
•
La forte crescita nel Mezzogiorno delle DSU è dovuta in gran parte dall’uso
improprio che ha caratterizzato la Sicilia rispetto alle esenzioni dei ticket
sanitari.
•
Una parte delle DSU è riferita a nuclei familiari coperti da altra
dichiarazione in corso di validità, confermando che gli enti erogatori
anziché verificare attraverso il sistema informativo l’esistenza di una
precedente DSU ne hanno richiesto una nuova.51
Rapporto ISE 2006 (9)
•
Il patrimonio nelle domande DSU rappresenta in media un quinto del
valore complessivo dell’indicatore, essendo inoltre costituito quasi
integralmente dal patrimonio immobiliare. Nonostante ciò si ravvisa una
differenza netta tra lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi nelle
domande presentate.
•
Va utilizzato meglio e potenziato il sistema informativo ai fini del
monitoraggio delle politiche sociali.
•
vanno affrontate le questioni rimaste irrisolte come la possibilità prevista
dal legislatore che gli enti “ai quali compete la fissazione dei requisiti per
fruire di ciascuna prestazione possano prevedere accanto all’ISE ulteriori
criteri per la selezione dei beneficiari” (Art. 3 comma 2 Dlgs 130/00).
Rapporto ISE 2006 (10)
•
Previsione di un DPCM - sinora non emanato - inerente la modifica del
nucleo familiare “al fine di favorire la permanenza dell’assistito presso il
nucleo familiare di appartenenza e di evidenziare la situazione economica
del solo assistito”.
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L`ISE compartecipazione ed equità