Prof. Avv. Roberto Cordeiro Guerra
Confindustria Firenze – La “Manovra d’estate” per le imprese:
Novità fiscali e misure anticrisi
Firenze - 29 settembre 2009
Studio Legale Tributario
Cordeiro Guerra & Associati
Che cos’è lo scudo fiscale?
È un ombrello contro eventuali futuri
accertamenti fiscali e previdenziali di
ammontare pari a quello dei valori
rimpatriati e/o regolarizzati.
Studio Legale Tributario
Cordeiro Guerra & Associati
2
1-Quadro normativo di riferimento
scudo ter
(sintesi)
Prima versione dello scudo
ter. Aspetti problematici:
1. Copertura penale
2. Obblighi di segnalazione
3. Regime delle società
scudate
Versione emendata dell’art. 13-bis:
1. Estensione della copertura
penale (comma 4)
2. Eliminazione obbligo di
segnalazione ai fini
antiriciclaggio (comma 3)
3. Estensione dello scudo alle CFC
(comma 7-bis)
Studio Legale Tributario
Cordeiro Guerra & Associati
3
2-Quadro normativo di riferimento scudo ter
(le singole disposizioni)
 Sono oggetto di richiamo espresso gli artt. 11, 13, 14, 15, 16, 19 commi 2 e 2-bis e 20
comma 3 del D.l. 350 del 2001.
 La bozza di circolare dell’Agenzia delle Entrate: rinvio alla precedente prassi
amministrativa:
 Circolare n.85/E del 1 ottobre 2001
 Risoluzione n.143/E del 1 ottobre 2001
 Circolare 99/E del 4 dicembre 2001
 Circolare n.101/E del 5 dicembre 2001
 Circolare n.9/E del 30 gennaio 2002
 Risoluzione n.57/E del 27 febbraio 2002
 Circolare n.24/E del 13 marzo 2002
 Risoluzione n.132/E del 30 aprile 2002
 Circolare n.37/E del 3 maggio 2002
 Circolare n.54/E del 19 giugno 2002
 Circolare n.13/E del 24 febbraio 2003
Studio Legale Tributario
Cordeiro Guerra & Associati
4
La lotta ai paradisi fiscali
in ambito internazionale
 In ambito internazionale stiamo assistendo ad un incremento della
cooperazione amministrativa tra gli Stati sovrani e al tentativo di
migliorare il livello di trasparenza fiscale e di scambio di
informazioni.
 Sulla base delle conclusioni del G 20 di Londra del 2 aprile 2009 e
dell’ impulso della Commissione europea, procede l’attività di
contrasto ai paradisi fiscali e di adeguamento allo standard Ocse
dello scambio di informazioni.
 Stipula di accordi specifici tra Stati sullo scambio di informazioni.
 Pressing sui paradisi fiscali: emblematico il caso UBS-IRS
Studio Legale Tributario
Cordeiro Guerra & Associati
5
1-Il panorama internazionale in tema di
incentivi al rientro dei capitali
U.S.A:
Adozione del “Voluntary disclusure practice”, misura di
emergenza aperta da marzo a settembre 2009. Amnistia
fiscale che consentirà ai contribuenti di mettersi in regola
pagando le imposte dovute con l’aggiunta di una sanzione
pari al 20 per cento del loro ammontare.
Studio Legale Tributario
Cordeiro Guerra & Associati
6
2-Il panorama internazionale in tema di
incentivi al rientro di capitali
Francia:
 Dal 29 aprile scorso è aperto uno sportello, “la cellula di
regolarizzazione”, per favorire il rientro di capitali dall’estero.
 I redditi rimpatriati vengono assoggettati all'imposta sui
redditi per tre anni, mentre se ci sono i frutti di donazioni e
successioni, o altri beni soggetti all'imposta sul patrimonio, si
computano le imposte dovute per sei anni. Si calcola quanto
dovuto per le due imposte e si aggiungono le penalità, a
partire dagli interessi di mora.
Studio Legale Tributario
Cordeiro Guerra & Associati
7
3-Il panorama internazionale in tema di
incentivi al rientro di capitali
Inghilterra:
Adozione della “New Disclosure opportunity”

Da settembre 2009 al marzo 2010 ci sarà la possibilità per chi
non ha pagato le tasse su patrimoni detenuti all’estero, di mettersi
in regola pagando, oltre alle imposte evase, un’ aliquota pari al:
 10 per cento del loro ammontare, se il contribuente non ha avuto
la possibilità di aderire alla sanatoria del 2007;
 20 per cento per chi, pur potendo, non ha aderito alla precedente
sanatoria.
Studio Legale Tributario
Cordeiro Guerra & Associati
8
1-La lotta ai paradisi fiscali
nel diritto interno
 L’Art. 12 del D.l n.78 del 2009, rubricato
“contrasto ai paradisi fiscali”, prevede che gli
investimenti e le attività finanziarie, detenute in
paradisi fiscali in violazione degli obblighi di
monitoraggio fiscale si presumono, salvo prova
contraria, costituite mediante redditi sottratti a
tassazione in Italia.
Studio Legale Tributario
Cordeiro Guerra & Associati
9
2-La lotta ai paradisi fiscali
nel diritto interno
 L’art. 13 del D.l n.78 del 2009, rubricato “contrasto
agli arbitraggi fiscali internazionali” ha apportato
significative modifiche al regime di imputazione
dei redditi dei soggetti esteri partecipati (regime
CFC), disciplinato dagli artt. 167 e 168 del D.P.R.
n.917 del 1986.
Studio Legale Tributario
Cordeiro Guerra & Associati
10
Come funziona lo scudo?
1) Rimpatrio, ossia il ritorno in Italia dei capitali e/o
delle attività finanziarie detenute all’estero
2) Rimpatrio giuridico, ovvero l’apertura di un conto
presso un intermediario residente (fiduciaria) che si
intesta le attività depositate sul conto estero
3) Regolarizzazione, con la quale si dichiara di
possedere all’estero denaro, e/o le altre attività (Es.
immobili) mantenendole all’estero (consentito solo per
paesi comunitari, SEE o che scambiano adeguate
informazioni.
Studio Legale Tributario
Cordeiro Guerra & Associati
11
Ambito di applicazione dello Scudo
ter
 Le attività finanziarie e patrimoniali possono essere
rimpatriate o regolarizzate mantenendo i beni all’estero, se
detenute in Stati dell’Ue e in Stati SEE che garantiscono un
effettivo scambio di informazioni in via amministrativa
(attualmente solo la Norvegia), oppure solo rimpatriate in
Italia se detenute in Stati non appartenenti all’Ue.
 L’emersione comprende anche le attività detenute a San
Marino e nella Città del Vaticano
Studio Legale Tributario
Cordeiro Guerra & Associati
12
I soggetti interessati
 Le persone fisiche, tra i quali in particolare: Imprenditori e




professionisti;
Le società semplici e le associazioni equiparate;
Gli enti non commerciali (anche se titolari di redditi di impresa);
I trust equiparabili agli enti non commerciali;
Le imprese estere controllate ovvero collegate di cui agli articoli
167 e 168 del D.P.R n.917 del 1986 e successive modificazioni. In
tal caso gli effetti del rimpatrio ovvero della regolarizzazione si
producono in capo ai partecipanti nei limiti degli importi delle
attività rimpatriate ovvero regolarizzate.
Studio Legale Tributario
Cordeiro Guerra & Associati
13
1-Condizioni per l’accesso
 Deve trattarsi di soggetti fiscalmente residenti in Italia
 Nota Bene:
a) Il requisito della residenza in Italia deve sussistere per il
periodo d’imposta in corso alla data di presentazione della
dichiarazione riservata e non necessariamente nei periodi
precedenti
b) Si considerano tali anche coloro i quali abbiano trasferito la
propria residenza in un paradiso fiscale (es. Principato di
Monaco)
Studio Legale Tributario
Cordeiro Guerra & Associati
14
2-Condizioni per l’accesso
Si può accedere allo scudo solo se sono
state
violate
le
disposizioni
sul
monitoraggio fiscale recate dal D.L. 167 del
1990 “Rilevazioni ai fini fiscali di taluni
trasferimenti da e verso l’estero di denaro, titoli e
valori” convertito con modificazioni dalla
legge 4 agosto 1990 n.227.
Studio Legale Tributario
Cordeiro Guerra & Associati
15
Monitoraggio fiscale
le violazioni rilevanti ai fini dell’accesso
allo scudo fiscale
 Violazione dei divieti ed obblighi relativi al trasporto al seguito
(art. 3 D.l. 167 del 1990)
 Violazione degli obblighi di dichiarazione dei trasferimenti
tramite non residenti (art. 2 D.l. 167 del 1990)
 Violazione degli obblighi di dichiarazione delle consistenze e dei
trasferimenti (art. 4, commi 1 e 2, D.l. 167 del 1990)
Studio Legale Tributario
Cordeiro Guerra & Associati
16
Ambito temporale di applicazione
La finestra temporale per rimpatriare o
regolarizzare i capitali detenuti
all’estero è aperta per il periodo
compreso tra il 15 settembre 2009 e il
15 dicembre 2009.
Studio Legale Tributario
Cordeiro Guerra & Associati
17
1-La dichiarazione riservata
 Chi intende avvalersi dello scudo deve indicare, per le attività di
natura finanziarie regolarizzate, i dati identificativi degli
intermediari presso i quali le stesse sono depositate e, per le
attività non finanziarie, il paese estero nel quale gli investimenti
sono ubicati o detenuti;
 È prevista la distinta indicazione delle attività rimpatriate e/o
regolarizzate suddivisa in: denaro, altre attività finanziarie, beni
immobili e diritti immobiliari e altri investimenti di natura non
finanziaria;
 Il contribuente può effettuare le operazioni di emersione anche
attraverso più intermediari presentando più dichiarazioni
riservate.
Studio Legale Tributario
Cordeiro Guerra & Associati
18
2-La dichiarazione riservata
 La responsabilità sulla veridicità e la provenienza della certificazione
ricade esclusivamente sull’interessato e sul soggetto che l’ha rilasciata
che ne rispondono a tutti gli effetti di legge anche penali
 In essa gli interessati devono attestare che le attività oggetto di
rimpatrio o di regolarizzazione erano da essi detenute fuori del
territorio dello Stato alla data del 31 dicembre 2008
 Per le attività detenute in comunione, ciascuno dei soggetti interessati
deve presentare una distinta dichiarazione di emersione per la quota di
propria pertinenza
Studio Legale Tributario
Cordeiro Guerra & Associati
19
Il rimpatrio
sintesi degli adempimenti
 Il soggetto interessato deve contattare l’intermediario a cui intende
rivolgersi per effettuare l’operazione
 L’intermediario procede ad aprire appositi conti su cui depositare le
attività finanziarie oggetto di rimpatrio
 Tale deposito deve avvenire fino a concorrenze dell’ammontare
indicato dal contribuente nella dichiarazione riservata
 L’intermediario non ha l’obbligo di verificare la sussistenza dei requisiti
richiesti per accedere allo scudo
 In caso di rimpatrio con trasporto al seguito, si applica la disciplina che
prevede la comunicazione all’agenzia delle Dogane
Studio Legale Tributario
Cordeiro Guerra & Associati
20
La regolarizzazione
sintesi degli adempimenti
 In caso di regolarizzazione di attività finanziarie è necessario
allegare alla dichiarazione riservata una certificazione
dell’intermediario non residente che attesti che tali attività,
essendo depositate presso lo stesso, sono effettivamente
detenute all’estero.
 Per gli investimenti e le attività di diversa natura non è
richiesta alcuna certificazione degli intermediari. Occorre
tuttavia una apposita perizia di stima
 L’intermediario che acquisisce la documentazione è tenuto
ad effettuare un mero controllo formale.
Studio Legale Tributario
Cordeiro Guerra & Associati
21
Tassazione delle attività scudate
È previsto il pagamento di un’imposta straordinaria del 5%,
che si applica:
 Su un rendimento lordo presunto in ragione del 25% annuo
per i cinque anni precedenti il rimpatrio o la
regolarizzazione, senza possibilità di scomputo di eventuali
perdite;
 con un’aliquota sintetica del 50% per anno, comprensiva di
interessi e sanzioni, e senza diritto allo scomputo di
eventuali ritenute o crediti.
Studio Legale Tributario
Cordeiro Guerra & Associati
22
Determinazione dell’imposta straordinaria
dovuta
Costo del rimpatrio o della regolarizzazione
 Somma rimpatriata: € 1.000.000
 Rendimento lordo presunto (2%) annuo: € 20.000 per anno
(per un totale di € 100.000 nei cinque anni precedenti)
 Imposta straordinaria dovuta (50% x 100.000): € 50.000
Studio Legale Tributario
Cordeiro Guerra & Associati
23
Tassazione delle attività scudate
Il rimpatrio ovvero la regolarizzazione si
perfezionano con il pagamento
dell’imposta e non possono in ogni caso
costituire elemento utilizzabile a sfavore del
contribuente, in ogni sede amministrativa o
giudiziaria, in via autonoma o addizionale
Studio Legale Tributario
Cordeiro Guerra & Associati
24
1-Gli effetti dello Scudo: sul piano penale
Viene esclusa la punibilità per i principali reati di
natura fiscale (infedele, fraudolenta e omessa
dichiarazione,
distruzione
di
documenti
contabili) e societaria (falso in bilancio).
Studio Legale Tributario
Cordeiro Guerra & Associati
25
2-Gli effetti dello scudo: sul piano
tributario
 Nei confronti del dichiarante e dei soggetti obbligati in solido viene preclusa
ogni attività di accertamento tributario e contributivo per i periodi di imposta
che hanno termine al 31 dicembre 2008, limitatamente agli imponibili
rappresentati dalle somme o altre attività oggetto di emersione. Deve
comunque trattarsi di accertamenti relativi ad imponibili in qualche modo
riconducibili alle attività oggetto di emersione e per importi non superiori a
quelli indicati nella dichiarazione riservata
 Lo scudo comporta l’estinzione delle sanzioni amministrative, tributarie e
previdenziali, nonché di quelle previste dalla normativa sul monitoraggio.
La presentazione della dichiarazione riservata evita inoltre agli interessati,
l’obbligo di effettuare la compilazione del modulo RW per il periodo di
imposta in corso alla data di presentazione della dichiarazione riservata,
nonché per il periodo di imposta precedente
Studio Legale Tributario
Cordeiro Guerra & Associati
26
Le cause ostative allo scudo fiscale
 Art. 14 D. l 350 del 2001, richiamato dall’art.13-bis, comma 5, del
D. l. n.78 del 2009.
 In particolare, gli effetti premiali dello scudo non si producono
quando, alla data di presentazione della dichiarazione riservata, una delle
violazioni delle norme indicate al comma 1 è già stata constatata o comunque
sono già iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento
tributario e contributivo di cui gli interessati hanno avuto formale conoscenza
”
 Il rimpatrio non produce gli effetti estintivi di cui al comma 1, lett.c), quando
per gli illeciti penali ivi indicati è già stato avviato il procedimento penale, di
cui gli interessati hanno avuto formale conoscenza.”
Studio Legale Tributario
Cordeiro Guerra & Associati
27
Art.13-bis, comma 3
D.l. n.78 del 2009
“Il rimpatrio ovvero la regolarizzazione si perfezionano con il
pagamento dell’imposta e non possono in ogni caso costituire elemento
utilizzabile a sfavore del contribuente, in ogni sede amministrativa o
giudiziaria, civile, amministrativa ovvero tributaria, in via autonoma o
addizionale, con esclusione dei procedimenti in corso alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, né
comporta l’obbligo di segnalazione di cui all’art.41 del decreto
legislativo 21 novembre 2007, n.231, relativamente ai rimpatri
ovvero alle regolarizzazioni per i quali si determinano gli effetti di cui
al comma 4, secondo periodo (…) .“
Studio Legale Tributario
Cordeiro Guerra & Associati
28
I termini per beneficiare degli effetti dello scudo
fiscale:
i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
 “(…) in base agli artt. 14 e 15 del dl 350 del 2001, espressamente richiamati dal 4 comma
sell’articolo 13-bis del dl n.78 del 2009, il rimpatrio e la regolarizzazione non producono gli
effetti dello scudo (preclusione di accertamenti tributari e contributivi, estinzione delle
sanzioni amministrative, tributarie e previdenziali, esclusione della punibilità per alcuni reati
espressamente previsti) qualora, alla data di presentazione della dichiarazione riservata, sia
già stata avviata apposita attività di controllo nei confronti dei contribuenti interessati. In
proposito quindi, si precisa che la dichiarazione riservata non poteva essere
presentata prima del 15 settembre 2009 e dunque, è questa, e non quella
del 5 agosto 2009, come erroneamente riportato dalle notizie stampa , la
prima data utile ai fine della valutazione delle possibilità di beneficiare o
meno degli effetti dello scudo. (…) Dunque si puntualizza che per i soggetti nei cui
confronti alla data del 15 settembre 2009 risultavano già avviati attui istruttori, ovvero tali
atti risultino avviati anche in data successiva ma comunque prima della presentazione della
dichiarazione riservata, lo scudo era e resta inibito.”
Studio Legale Tributario
Cordeiro Guerra & Associati
29
Valutazioni relative allo scudo: non solo “se”,
ma anche in quale forma
 Scudo e utilizzo della
dichiarazione riservata
 Scudo e finanziamento
dell’impresa
 La scelta tra le forme di scudo
(rimpatrio, regolarizzazione,
rimpatrio giuridico)
 Scudo e polizze
 Scudo e trust
 Scudo e immobili
 La situazione del soggetto:
 Imprenditore, non
imprenditore
 Impatto sull’imposta di
successione
 La tenuta della riservatezza
 La protezione degli assets
scudati
Studio Legale Tributario
Cordeiro Guerra & Associati
30
Scarica

Presentazione scudo 1