Sintesi e nodi del Disegno di legge
di riforma dell’Università
Nota di lavoro per l’Interconferenza
28 novembre 2009
Principali elementi positivi
• prima proposta unitaria di governance da parte
della politica
• razionalizzazione degli organismi accademici
• definizione chiara della continuità degli incarichi
per Rettori, Presidi di Facoltà e Direttori di
Dipartimento
• recensione delle conseguenze negative degli
eccessi e dei misunderstading dell’autonomia
• proposta di federazioni tra atenei
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Principali elementi di criticità
• Viene limitata l’autonomia delle università con norme
eccessivamente prescrittive (ad es. il limite al numero di Facoltà), in
palese contraddizione con il principio per il quale viene lasciata agli
atenei la possibilità di sperimentare modelli organizzativi e funzionali
• Diminuisce la logica pubblica e si ampliano i margini di intervento
dei privati: nonostante le dichiarazioni di principio (“Le università
sono sede di libera formazione e strumento per la circolazione della
conoscenza; operano, combinando in modo organico ricerca e
didattica, per il progresso culturale, civile ed economico della
Repubblica”), il risultato finale può essere la compressione del ruolo
di servizio pubblico dell’università.
• I provvedimenti e le azioni saranno adottati “senza oneri aggiuntivi a
carico della finanza pubblica”
• E’ assente un reale confronto con il mondo universitario e con
alcune delle rappresentanze
• Eccesso di enfasi sugli elementi da riformare da parte della politica
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Articolazione del provvedimento
•
•
•
Prima parte: organizzazione del sistema
universitario
Seconda parte: delega legislativa in materia di
qualità ed efficienza del sistema universitario
Terza parte: norme in materia di personale
accademico e riordino della disciplina
concernente il reclutamento
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Prima parte: organizzazione del sistema universitario
•
Possibilità di sperimentazione di modelli organizzativi e funzionali sulla
base di specifici accordi di programma con il MIUR (art. 2, c.2)
Organi e articolazione interna delle università
•
Durata della carica di rettore per non più di due mandati e per un
massimo di otto anni, ovvero sei anni nel caso di mandato unico non
rinnovabile (art. 2, c. 2, lett. c.).
•
Costituzione del senato accademico su base elettiva, composto per
almeno due terzi da docenti di ruolo dell’università e, comunque, da un
numero di membri proporzionato alle dimensioni dell’ateneo e non superiore
a trentacinque unità, compresi il rettore e una rappresentanza elettiva degli
studenti (si segnala l’esclusione di Presidi e Direttori di Dipartimento)
dal Senato Accademico (art. 2, c. 2, lett. e).
•
Tra le competenze del consiglio di amministrazione (art. 2, c. 2, lett. f):
–
–
•
funzioni di indirizzo strategico
competenza a deliberare l’attivazione o la soppressione di corsi e sedi;
Composizione del CdA (art. 2, c. 2, lett. g):
–
–
numero massimo di undici componenti, inclusi il rettore componente di diritto ed
una rappresentanza elettiva degli studenti.
prevalente composizione di soggetti esterni: “non appartenenza di almeno il
quaranta per cento dei consiglieri ai ruoli dell’ateneo a decorrere dai tre anni
precedenti alla designazione e per tutta la durata dell’incarico”.
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Prima parte: organizzazione del sistema universitario
• Sostituzione della figura del direttore amministrativo
con la figura del direttore generale, da scegliere
tra personalità di elevata qualificazione
professionale e comprovata esperienza pluriennale
con funzioni dirigenziali (art. 2, c. 2, lett. i).
• Composizione del nucleo di valutazione con
soggetti di elevata qualificazione professionale in
prevalenza esterni all’ateneo e comunque
integrato, per gli aspetti istruttori relativi alla
valutazione della didattica, da una rappresentanza
degli studenti (art. 2, c. 2, lett. n).
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Prima parte: organizzazione del sistema universitario
• Attribuzione al dipartimento delle funzioni finalizzate allo
svolgimento della ricerca scientifica, delle attività didattiche e
formative a tutti i livelli nonché delle attività rivolte all’esterno ad esse
correlate o accessorie (art. 2, c. 3, lett. a).
• Possibilità di istituire tra più dipartimenti, raggruppati in relazione a
criteri di affinità disciplinare, strutture di raccordo, denominate
facoltà o scuole (art. 2, c. 3, lett. c), con funzioni di
– coordinamento e razionalizzazione delle attività didattiche e di
gestione dei servizi comuni;
– coordinamento, in coerenza con la programmazione strategica, delle
proposte in materia di personale docente avanzate dai dipartimenti
– coordinamento del funzionamento dei corsi di studio e delle
proposte per l’attivazione o la soppressione di nuovi corsi di studio.
• Istituzione di un organo deliberante delle scuole o facoltà
composto dai direttori dei dipartimenti in esse raggruppati, da
almeno un coordinatore di corso di studio o di area didattica attiva
nella struttura, dal presidente della scuola di dottorato, ove
esistente, e da una rappresentanza degli studenti (art. 2, c. 3, lett.
f).
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Seconda parte: delega legislativa in materia di qualità
ed efficienza del sistema universitario
• istituzione di un Fondo per il merito gestito
direttamente dal Ministero dell’Economia
• norme sul diritto allo studio
• commissariamento degli Atenei in caso di dissesto
• meccanismi premiali nell’attribuzione dei
finanziamenti
• disciplina dell’orario docente
• valutazione periodica ai fini dell’attribuzione degli
scatti economici
• rimodulazione dei trattamenti economici dei docenti
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Terza parte: norme in materia di personale accademico
e reclutamento
Reclutamento e progressione di carriera
• Istituzione dell'abilitazione scientifica nazionale (art. 8,
c.1).
• Le università procedono alla copertura di posti di professore
di prima e seconda fascia e all’attribuzione dei contratti
di ricercatori a tempo determinato mediante procedure di
selezione pubblica basate sulla valutazione delle
pubblicazioni scientifiche e del curriculum complessivo
dei candidati (art. 9, c.2).
• Ricercatori a tempo determinato: i contratti hanno durata
triennale e possono essere rinnovati una sola volta per un
ulteriore trienni (art. 12, c.4).
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