LO SCIOPERO NEI SERVIZI
PUBBLICI ESSENZIALI
Il Quarto Stato, Giuseppe Pelizza da Volpedo
Sommario:
La l. n° 146\1990
Il legislatore ha così regolato la rilevante disciplina
dello sciopero nei servizi pubblici essenziali.
Si sottolinea il necessario contemperamento del
Diritto di Sciopero (ex art. 40 Cost.) con gli altri
Diritti e Libertà altrettanto rilevanti nello
Ordinamento Costituzionale.
1° comma: prescrive un’ ELENCAZIONE
TASSATIVA dei Diritti della Persona
Art. 1
2° comma: elenca in modo
ESEMPLIFICATIVO, con la tecnica della
FATTISPECIE APERTA, quali siano i
rispettivi Servizi Essenziali.
DIRITTI E LIBERTA’
Elencazione tassativa (art. 1,1°comma):
Servizi Pubblici Essenziali
Elencazione esemplificativa (2° comma):
Igiene Pubblica,
Protezione
Ambientale, Sanità,
…
Poste,
Telecomunicazioni,
Informazione, …
Trasporti
Pubblici,
Ferrovie, Aerei,
…
Forze Pubbliche,
Protezione Civile
Controlli
doganali, …
Asili Nido, Scuole
Statali, Esami, …
Erogazione di
Stipendi,
Pensioni, …
La Sentenza n° 344\1996
Il fatto:
Dopo essere rimasti assenti durante gli scrutini di fine anno,
taluni docenti avevano sostenuto l’illegittimità di una
sanzione amministrativa, applicata ai sensi dell’art. 9 della
l. 146\’90, per la trasgressione ad un provvedimento di
precettazione; questo mirava ad assicurare l’osservanza
delle prestazioni indispensabili identificate dal protocollo
di Intesa del 25 Luglio 1991.
Pertanto hanno intentato un’azione legale presso un giudice
di pace, il quale ha sollevato una questione di legittimità
costituzionale: avente oggetto gli articoli 1, comma2; 2
comma 2 e 3 e art 8 comma 2 della legge 146\’90 per
violazione degli articoli 39 comma 4, 40 e 3 della
Costituzione.
L’oggetto del giudizio:
Art. 1 comma 2
Art. 2 commi 2 e 3
Art. 8 comma 2
individua con elencazione non
tassativa dei servizi essenziali volti ad
assicurare il godimento dei diritti di cui
al primo comma
stabiliscono che, in caso
di sciopero dei s.p.e. , gli scioperanti,
come accordato nei contratti collettivi,
hanno l’obbligo di garantire prestazioni
minime; inoltre tali accordi devono
prevedere procedure di raffreddamento
e di conciliazione e anche intervalli
minimi.
prescrive le funzioni dell’ordinanza
emessa dall’Autorità competente,
ovvero la possibilità di differimento
dell’ astensione, la riduzione della sua
durata, ecc...
EX LEGE n° 146\1990
Il parametro di costituzionalità:
Art. 39, quarto comma: “I sindacati hanno personalità
giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in
proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti
collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti
gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si
riferisce”
Art. 40: ”Il diritto di sciopero si esercita nell’ambito
delle leggi che lo regolano”
Art. 3: ”Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e
sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di
sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni
politiche, di condizioni personali e sociali.
E’ compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di
ordine economico e sociale, limitando di fatto la
libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il
pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva
partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione
politica, economica e sociale del Paese.”
La Corte Costituzionale
“ Dichiara non fondata la questione di
legittimità costituzionale degli artt. 1, comma
2, 2,
commi 2 e 3, e 8, comma 2, della legge 12
giugno 1990, n. 146 (Norme sull'esercizio del
diritto di sciopero nei servizi pubblici
essenziali e sulla salvaguardia dei diritti
della
persona costituzionalmente tutelati. Istituzione
della Commissione di garanzia
dell'attuazione
della legge), sollevata, in riferimento agli artt. 3,
39 e 40 della Costituzione, dal Giudice
di pace di Roma con l'ordinanza in epigrafe.”
L’ OPINIONE DI ENRICO GRAGNOLI
“Sciopero nei servizi pubblici essenziali ed efficacia
soggettiva dei contratti sulle ‘prestazioni indispensabili’ “
L’art.2 della l.146\90 afferma che il diritto di
Sciopero è esercitato nel rispetto della
erogazione delle Prestazioni Indispensabili,
quest’ultime concordate nei CONTRATTI
COLLETTIVI
Che vengono recepiti in
REGOLAMENTI DI SERVIZIO
Prof. E. Gragnoli
atti unilaterali del Datore
LA TESI DI GRAGNOLI: “L’obbligatorietà del contratto collettivo non
può fondarsi sulla sola recezione nel regolamento aziendale”; i
contratti hanno efficacia erga omnes senza la necessità del
recepimento, se c’è la valutazione positiva delle Commissione.
CORTE:
gli accordi previsti dall’art. 2 hanno efficacia erga omnes (anche
per i lavoratori non iscritti alle OOSS) perché essi sarebbero
diversi da quelli previsti dall’art. 39 della Cost.
RESTRIZIONE DELL’OPERATIVITA’ DELL’ART. 39
GRAGNOLI:
“i contratti della l. 146\1990 sono diversi da quelli di diritto
comune per l’efficacia soggettiva e per la sottoposizione al
vincolo di razionalità, con un accertamento puntuale
effettuato da una AUTORITA’ NEUTRALE”
I contratti della 146\1990 derogano al modello
garantistico dell’art. 39 Cost.
NO ILLEGITTIMITA’ COSTITUZIONALE
Poiché vi è la possibilità di invocare l’art. 40 Cost., fermo
il carattere normativo di tali accordi ex l.146\1990
Chi stabilisce le prestazioni
indispensabili?
Secondo la Corte:
Il Datore di lavoro (se manca
l’accordo a livello di impresa)
Secondo Gragnoli:
Il Contratto Collettivo
MA
Le ricadute organizzative e le
modalità di realizzazione sono
stabilite dal datore di lavoro
tesi restrittiva delle prestazioni indispensabili
I minimi di servizio sono quelle prestazioni insopprimibili
per un ordinato svolgimento della vita sociale
La prima funzione della Commissione:
Valutazione di idoneità degli accordi sui minimi di servizio
Valutazione positiva
L'accordo è concluso e
vincolante
Valutazione negativa
L’Autorità neutrale
formula la proposta
LA PROPOSTA:
Realizza il fine legale,
evitando l'horror
vacui
Costituisce il nucleo
essenziale dell’ulteriore
contrattazione
Rilancia il
dialogo
Che valenza ha la proposta?
Non equivalenza tra contratto e proposta
L’evoluzione della proposta:
precedentemente
Atto di mediazione in
caso di disaccordo tra le
parti o in caso di
giudizio di inidoneità
successivamente
Atto di supplenza
temporanea della
disciplina negoziale
carente
“LA SENTENZA n° 344\1996”
Hanno partecipato:
(in rigorosissimo ordine alfabetico)
GRAZIE!
Giuseppe Ardizzone
- visualizzazione grafica ed
introduzione -
Federica Calì
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Ardizzone Calì Cannavò Leo su Corte cost. 344 1996