3 ° INCONTRO PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA VIGILANZA ED ASSISTENZA SULLA SICUREZZA DEI CANTIERI EDILI 22 OTTOBRE 2007 MANUELA PERUZZI OBIETTIVI DELLA GIORNATA Uniformita’ di controllo, confronto e condivisione dell’applicazione della normativa sulla sicurezza e salute sul lavoro. PROGRAMMA Linee guida sulla sorveglianza sanitaria e applicazione Confronto su casi di cantieri complessi con lavoro di gruppo Quesiti e criticità presentate nel corso della vigilanza congiunta ENTI DI CONTROLLO ED ASSISTENZA IN PROVINCIA DI VERONA SPISAL ULSS 20, 21, 22, DIREZ.PROV.LE DEL LAVORO: - vigilanza tecnica - amministrativa, - nucleo dei carabinieri, POLIZIA MUNICIPALE ARPAV CPT Più di 50 ISPETTORI !! CRITICITA’ PRESENTATE NEL CORSO DELLA VIGILANZA CONGIUNTA E QUESITI Sorveglianza sanitaria e obbligo di accertamenti sanitari Lavoratore autonomo obblighi e diritti di sicurezza Responsabilità del coordinatore Notifica, quando Recinzione del cantiere, un obbligo Cantiere “a rischio” temporaneamente fermo e responsabilità Noleggio di attrezzatura e POS Associazione di volontariato e obblighi di sicurezza SORVEGLIANZA SANITARIA E OBBLIGO DI ACCERTAMENTI SANITARI • Significato degli accertamenti preventivi • Visita preventiva ed efficacia della sorveglianza sanitaria • Valutazione dei rischi, della mansione, dei compiti del lavoratore • Protocollo sanitario • Compiti e responsabilità del medico competente Sorveglianza Sanitaria È stato nominato il medico competente Datore di lavoro no art. 4 comma 4 lett.c SI Datore di lavoro Sono stati eseguiti gli ASPP ai lavoratori no SI Il protocollo sanitario è coerente con il POS e i rischi lavorativi no art. 4 comma 5 lett.c Medico competente - Effettua la s.s. ai sensi dell’art. 16....art. 17 comma 1 lett. b - cartella sanitaria e segreto professionale art. 17comma 1 lett. d - Idoneità art 17 comma 1 lett. c - Informazioni su ricorso (art. 17 comma 3) Datore di lavoro Richiede l’osservanza da parte del medico competente..... art. 4 comma 5 lett.g SOGGETTI DELLA PREVENZIONE NEL CANTIERE Committente o Responsabile dei lavori Datore di lavoro dell’impresa Coordinatore per la sicurezza Capo cantiere/ direttore tecnico di cantiere Direttore dei lavori Capo squadra Lavoratore autonomo Lavoratori SOGGETTI DELLA PREVENZIONE NEL CANTIERE Committente o Responsabile dei lavori •Trasmette la notifica preliminare allo SPISAL e alla DPL •Designa il CSP ed il CSE e ne comunica alle imprese il nominativo •Verifica l’idoneità tecnico-professionale delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi •Verifica l’adempimento del PSC •Verifica l’attività di coordinamento e di controllo del CSE •Sospende le lavorazioni su proposta del CSE SOGGETTI DELLA PREVENZIONE NEL CANTIERE •Verifica l’applicazione del PSC da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi; •Riceve i POS dalle imprese esecutrici •Verifica l’idoneità del POS e la sua coerenza con il PSC; • Adegua il PSC; Coordinatore per la sicurezza •Organizza con i datori di lavoro e i lavoratori autonomi la cooperazione •Contesta per iscritto alle imprese le inosservanze alle misure di sicurezza •Propone la sospensione dei lavori al Committente in caso di pericolo grave ed imminente e ne verifica gli adeguamenti; •Comunica le situazioni di pericolo allo SPISAL e alla DPL nel caso il Committente non adotti provvedimenti SOGGETTI DELLA PREVENZIONE NEL CANTIERE Figura nominata dal committente che controlla l’esecuzione dei lavori e sui materiali e sulla rispondenza dell’opera a quanto progettato, o stabilito nel contratto d’appalto Direttore dei lavori Dirigente ai sensi del D. Lgs. 626/94. Sovraintende: •l’esecuzione dei lavori da parte del committente e/o dell’appaltatore •l’esecuzione dell’opera in conformità al progetto anche sugli aspetti di sicurezza, se delegato dal committente. E’ destinatario degli obblighi in materia antinfortunistica se si ingerisce nell’esecuzione dei lavori impartendo ordini e disposizioni ai lavoratori SOGGETTI DELLA PREVENZIONE NEL CANTIERE Persona la cui attività professionale concorre alla realizzazione dell’opera senza vincolo di subordinazione. Sono considerati nel computo di uomini giorno ai fini della valutazione dell’entità del cantiere Lavoratore autonomo Indossano il tesserino di riconoscimento Utilizzano le attrezzature conformi al D. Lgs. 626 e utilizzano i DPI Si adeguano alle disposizioni del CSE Si adeguano al PSC e al POS Obbligo di coordinamento ai sensi dell’art. 7del D. Lgs. 626 SOGGETTI DELLA PREVENZIONE NEL CANTIERE Ha l’obbligo di redigere il POS Datore di lavoro dell’impresa Si coordina con le altre imprese nell’attuazione delle misure di prevenzione Forma ed addestra i lavoratori Impiega i mezzi e i dispositivi di protezione collettiva Fornisce i DPI ai lavoratori Prevede e definisce le misure organizzative e procedurali Fornisce ai lavoratori il tesserino di riconoscimento Sottopone i lavoratori a sorveglianza sanitaria SOGGETTI DELLA PREVENZIONE NEL CANTIERE Verifica la realizzazione del POS Controlla la messa in opera corretta dei mezzi di protezione collettiva Capo cantiere/ direttore tecnico di cantiere Vigila sull’impiego dei DPI Vigila sul corretto comportamento dei lavoratori e sul rispetto delle procedure ed istruzioni Si coordina con il CSE per l’adeguamento delle misure di prevenzione alle fasi di lavoro SOGGETTI DELLA PREVENZIONE NEL CANTIERE Controlla la corretta applicazione delle opere provvisionali Controlla l’osservanza delle procedure e delle istruzioni Capo squadra Vigila sull’impiego dei DPI SOGGETTI DELLA PREVENZIONE NEL CANTIERE Osservano le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dirigenti e preposti Utilizzano correttamente le misure di prevenzione collettiva Utilizzano dispositivi personali di protezione Lavoratori Indossano il tesserino di riconoscimento Si sottopongono a sorveglianza sanitaria LE RESPONSABILITA’ NEGLI APPALTI DITTA APPALTATRICE DITTE SUB APPALTATRICI LAVORATORI AUTONOMI IMPRESE SUB – APPALTATRICI SUB-APPALTI E LAVORATORE AUTONOMO LE RESPONSABILITA’ NEGLI APPALTI Ciascuna impresa è chiamata a rispondere alle violazioni in materia di sicurezza. Il trasferimento del rischio di impresa dall’impresa appaltante alla sub-appaltatrice e gli obblighi connessi di sicurezza, vanno valutati caso per caso, considerando l’effettiva autonomia organizzativa delle imprese sub-appaltatrici e dei lavoratori autonomi. Impresa Appaltatrice Imprese Sub-appaltatrici Con addebito di responsabilità Impresa con ruolo di subcommittente, Impresa con potere direttivo nel cantiere lavoratori autonomi LE RESPONSABILITA’ NEGLI APPALTI Impresa Appaltatrice e responsabilità 1- impresa con ruolo di sub-committente Obbligo di verifica dei requisiti tecnico-professionali delle imprese sub- app. Il sub-appaltante non può assicurare sotto il profilo organizzativo (uomini e mezzi) e antinfortunistico l’adempimento agli obblighi, anche se ciò è previsto nel contratto, ha rilevanza solo formale, non sostanziale ed effettiva. 2- Impresa con potere direttivo sul cantiere Lavori di sub-appalto per un’opera specialistica, parziale o opere accessorie: • le imprese sub-appaltatrici si inseriscono nel cantiere predisposto dall’appaltatore • vi è ingerenza dell’appaltatore anche con poteri direttivi generali • vi è un’organizzazione comune del cantiere • vi è un uso promiscuo di strumenti, mezzi, materiali • non vi è autonomia tecnica Responsabilità in solido dell’appaltante con l’appaltatore nel dovere di provvedere alle misure di tutela dei lavoratori anche se da essa non dipendenti . LE RESPONSABILITA’ NEGLI APPALTI Sub-appaltatrici Obblighi e responsabilità in qualità di datori di lavoro nei confronti dei propri dipendenti. Il trasferimento assoluto del rischio dall’appaltatore al sub-appaltatore vale solo: • attività interamente devoluta al sub-appaltatore • solo per rischi specifici • in autonomia organizzativa, tecnica e direzionale • in assenza di interdipendenza dei lavori. LE RESPONSABILITA’ NEGLI APPALTI Lavoratori autonomi L’onere della sicurezza spetta all’appaltante quando il lavoratore autonomo: • è inserito nell’organizzazione del cantiere • svolge la propria attività sotto la dirigenza dell’appaltante • utilizza mezzi ed attrezzature dell’appaltante. Pluralita’ di lavoratori autonomi Collaborazione di lavoratori autonomi, formalmente distinti tra loro, in realtà si cela una situazione di interdipendenza con rapporti di subordinazione o parasubordinazione pari ad un’impresa di fatto. E’ opportuno verificare il reale ed effettivo rapporto e recuperare il principio di “effettivita’” e “sostanzialità che da sempre sottengono l’azione interpretativa della giurisprudenza. BIBLIOGRAFIA GIURISPRUDENZA ISL n°10 del 2002 ISL n°12 del 2006 ISL n° 3 del 2007 Linee guida per l’applicazione del d.lgs 494/96 del coordinamento delle regioni del 9.10.97 Nota del Ministero del Lavoro e della P.S. 22.2.2001 n° 418 Linee guida della Regione Piemonte del 2001