3 ° INCONTRO PER IL PERSONALE ADDETTO
ALLA VIGILANZA ED ASSISTENZA
SULLA SICUREZZA DEI CANTIERI EDILI
22 OTTOBRE 2007
MANUELA PERUZZI
OBIETTIVI DELLA GIORNATA
Uniformita’ di controllo, confronto e condivisione dell’applicazione
della normativa sulla sicurezza e salute sul lavoro.
PROGRAMMA
Linee guida sulla sorveglianza sanitaria e applicazione
Confronto su casi di cantieri complessi con lavoro di gruppo
Quesiti e criticità presentate nel corso della vigilanza congiunta
ENTI DI CONTROLLO ED ASSISTENZA IN
PROVINCIA DI VERONA
SPISAL ULSS 20, 21, 22,
DIREZ.PROV.LE DEL LAVORO:
- vigilanza tecnica
- amministrativa,
- nucleo dei carabinieri,
POLIZIA MUNICIPALE
ARPAV
CPT
Più di 50 ISPETTORI !!
CRITICITA’ PRESENTATE NEL CORSO DELLA VIGILANZA
CONGIUNTA E QUESITI
Sorveglianza sanitaria e obbligo di accertamenti sanitari
Lavoratore autonomo obblighi e diritti di sicurezza
Responsabilità del coordinatore
Notifica, quando
Recinzione del cantiere, un obbligo
Cantiere “a rischio” temporaneamente fermo e responsabilità
Noleggio di attrezzatura e POS
Associazione di volontariato e obblighi di sicurezza
SORVEGLIANZA SANITARIA E OBBLIGO DI
ACCERTAMENTI SANITARI
• Significato degli accertamenti preventivi
• Visita preventiva ed efficacia della sorveglianza sanitaria
• Valutazione dei rischi, della mansione, dei compiti del
lavoratore
• Protocollo sanitario
• Compiti e responsabilità del medico competente
Sorveglianza Sanitaria
È stato nominato il
medico competente
Datore di lavoro
no
art. 4 comma 4 lett.c
SI
Datore di lavoro
Sono stati eseguiti gli ASPP
ai lavoratori
no
SI
Il protocollo sanitario è
coerente con il POS e i rischi
lavorativi
no
art. 4 comma 5 lett.c
Medico competente
- Effettua la s.s. ai sensi dell’art. 16....art.
17 comma 1 lett. b
- cartella sanitaria e segreto professionale
art. 17comma 1 lett. d
- Idoneità art 17 comma 1 lett. c
- Informazioni su ricorso (art. 17 comma 3)
Datore di lavoro
Richiede l’osservanza da parte del medico
competente..... art. 4 comma 5 lett.g
SOGGETTI DELLA PREVENZIONE NEL CANTIERE
Committente o
Responsabile dei lavori
Datore di lavoro
dell’impresa
Coordinatore per la
sicurezza
Capo cantiere/ direttore tecnico
di cantiere
Direttore dei lavori
Capo squadra
Lavoratore autonomo
Lavoratori
SOGGETTI DELLA PREVENZIONE NEL CANTIERE
Committente o
Responsabile dei lavori
•Trasmette la notifica preliminare allo
SPISAL e alla DPL
•Designa il CSP ed il CSE e ne comunica
alle imprese il nominativo
•Verifica l’idoneità tecnico-professionale
delle imprese esecutrici e dei lavoratori
autonomi
•Verifica l’adempimento del PSC
•Verifica l’attività di coordinamento e di
controllo del CSE
•Sospende le lavorazioni su proposta del
CSE
SOGGETTI DELLA PREVENZIONE NEL CANTIERE
•Verifica l’applicazione del PSC da parte
delle imprese esecutrici e dei lavoratori
autonomi;
•Riceve i POS dalle imprese esecutrici
•Verifica l’idoneità del POS e la sua coerenza
con il PSC;
• Adegua il PSC;
Coordinatore per la
sicurezza
•Organizza con i datori di lavoro e i lavoratori
autonomi la cooperazione
•Contesta per iscritto alle imprese le
inosservanze alle misure di sicurezza
•Propone la sospensione dei lavori al
Committente in caso di pericolo grave ed
imminente e ne verifica gli adeguamenti;
•Comunica le situazioni di pericolo allo
SPISAL e alla DPL nel caso il Committente
non adotti provvedimenti
SOGGETTI DELLA PREVENZIONE NEL CANTIERE
Figura nominata dal committente che
controlla l’esecuzione dei lavori e sui
materiali e sulla rispondenza dell’opera
a quanto progettato, o stabilito nel
contratto d’appalto
Direttore dei lavori
Dirigente ai sensi del D. Lgs. 626/94.
Sovraintende:
•l’esecuzione dei lavori da parte del
committente e/o dell’appaltatore
•l’esecuzione dell’opera in conformità al
progetto anche sugli aspetti di
sicurezza, se delegato dal committente.
E’ destinatario degli obblighi in materia
antinfortunistica se si ingerisce
nell’esecuzione dei lavori impartendo
ordini e disposizioni ai lavoratori
SOGGETTI DELLA PREVENZIONE NEL CANTIERE
Persona la cui attività professionale
concorre alla realizzazione dell’opera
senza vincolo di subordinazione.
Sono considerati nel computo di uomini
giorno ai fini della valutazione dell’entità
del cantiere
Lavoratore autonomo
Indossano il tesserino di riconoscimento
Utilizzano le attrezzature conformi al D.
Lgs. 626 e utilizzano i DPI
Si adeguano alle disposizioni del CSE
Si adeguano al PSC e al POS
Obbligo di coordinamento ai sensi
dell’art. 7del D. Lgs. 626
SOGGETTI DELLA PREVENZIONE NEL CANTIERE
Ha l’obbligo di redigere il POS
Datore di lavoro
dell’impresa
Si coordina con le altre imprese
nell’attuazione delle misure di prevenzione
Forma ed addestra i lavoratori
Impiega i mezzi e i dispositivi di protezione
collettiva
Fornisce i DPI ai lavoratori
Prevede e definisce le misure organizzative e
procedurali
Fornisce ai lavoratori il tesserino di
riconoscimento
Sottopone i lavoratori a sorveglianza
sanitaria
SOGGETTI DELLA PREVENZIONE NEL CANTIERE
Verifica la realizzazione del POS
Controlla la messa in opera corretta dei
mezzi di protezione collettiva
Capo cantiere/
direttore tecnico di
cantiere
Vigila sull’impiego dei DPI
Vigila sul corretto comportamento dei
lavoratori e sul rispetto delle procedure ed
istruzioni
Si coordina con il CSE per l’adeguamento
delle misure di prevenzione alle fasi di lavoro
SOGGETTI DELLA PREVENZIONE NEL CANTIERE
Controlla la corretta applicazione
delle opere provvisionali
Controlla l’osservanza delle
procedure e delle istruzioni
Capo squadra
Vigila sull’impiego dei DPI
SOGGETTI DELLA PREVENZIONE NEL CANTIERE
Osservano le istruzioni impartite dal
datore di lavoro, dirigenti e preposti
Utilizzano correttamente le misure di
prevenzione collettiva
Utilizzano dispositivi personali di
protezione
Lavoratori
Indossano il tesserino di
riconoscimento
Si sottopongono a sorveglianza
sanitaria
LE RESPONSABILITA’ NEGLI APPALTI
DITTA APPALTATRICE
DITTE
SUB APPALTATRICI
LAVORATORI
AUTONOMI
IMPRESE SUB – APPALTATRICI
SUB-APPALTI E LAVORATORE AUTONOMO
LE RESPONSABILITA’ NEGLI APPALTI
Ciascuna impresa è chiamata a rispondere alle violazioni in materia di sicurezza.
Il trasferimento del rischio di impresa dall’impresa appaltante alla sub-appaltatrice e
gli obblighi connessi di sicurezza, vanno valutati caso per caso, considerando
l’effettiva autonomia organizzativa delle imprese sub-appaltatrici e dei lavoratori
autonomi.
Impresa
Appaltatrice
Imprese
Sub-appaltatrici
Con addebito di
responsabilità
Impresa con ruolo di subcommittente,
Impresa con potere direttivo nel
cantiere
lavoratori autonomi
LE RESPONSABILITA’ NEGLI APPALTI
Impresa Appaltatrice e responsabilità
1- impresa con ruolo di sub-committente
Obbligo di verifica dei requisiti tecnico-professionali delle imprese sub- app.
Il sub-appaltante non può assicurare sotto il profilo organizzativo (uomini e mezzi) e
antinfortunistico l’adempimento agli obblighi, anche se ciò è previsto nel contratto, ha
rilevanza solo formale, non sostanziale ed effettiva.
2- Impresa con potere direttivo sul cantiere
Lavori di sub-appalto per un’opera specialistica, parziale o opere accessorie:
• le imprese sub-appaltatrici si inseriscono nel cantiere predisposto dall’appaltatore
• vi è ingerenza dell’appaltatore anche con poteri direttivi generali
• vi è un’organizzazione comune del cantiere
• vi è un uso promiscuo di strumenti, mezzi, materiali
• non vi è autonomia tecnica
Responsabilità in solido dell’appaltante con l’appaltatore nel dovere di provvedere
alle misure di tutela dei lavoratori anche se da essa non dipendenti .
LE RESPONSABILITA’ NEGLI APPALTI
Sub-appaltatrici
Obblighi e responsabilità in qualità di datori di lavoro nei confronti dei
propri dipendenti.
Il trasferimento assoluto del rischio dall’appaltatore al sub-appaltatore
vale solo:
• attività interamente devoluta al sub-appaltatore
• solo per rischi specifici
• in autonomia organizzativa, tecnica e direzionale
• in assenza di interdipendenza dei lavori.
LE RESPONSABILITA’ NEGLI APPALTI
Lavoratori autonomi
L’onere della sicurezza spetta all’appaltante quando il lavoratore
autonomo:
• è inserito nell’organizzazione del cantiere
• svolge la propria attività sotto la dirigenza dell’appaltante
• utilizza mezzi ed attrezzature dell’appaltante.
Pluralita’ di lavoratori autonomi
Collaborazione di lavoratori autonomi, formalmente distinti tra loro, in
realtà si cela una situazione di interdipendenza con rapporti di
subordinazione o parasubordinazione pari ad un’impresa di fatto.
E’ opportuno verificare il reale ed effettivo rapporto e recuperare il
principio di “effettivita’” e “sostanzialità che da sempre sottengono
l’azione interpretativa della giurisprudenza.
BIBLIOGRAFIA
GIURISPRUDENZA
ISL n°10 del 2002
ISL n°12 del 2006
ISL n° 3 del 2007
Linee guida per l’applicazione del d.lgs 494/96 del coordinamento
delle regioni del 9.10.97
Nota del Ministero del Lavoro e della P.S. 22.2.2001 n° 418
Linee guida della Regione Piemonte del 2001
Scarica

intervento