Rassegna del 26 settembre 2014 ORDINE COMMERCIALISTI L'eco Di Bergamo 13, 1 SE SI RISTRUTTURA LA CASA SCATTA IL «BONUS MOBILI» L'eco Di Bergamo 11 730 RINVIATO FUORI TEMPO UNA TRAGICA COMMEDIA L'eco Di Bergamo 11 FATTURA ELETTRONICA, AVVIO IN SALITA «POCO CHIARA, IMPRESE IN AFFANNO» Maurizio Ferrari L'eco Di Bergamo 13, 1 IMU SUI TERRENI AGRICOLI, LA SCADENZA È IL 16 GIUGNO 9 L'eco Di Bergamo 13 13 L'eco Di Bergamo 22, 2 IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E TEMPO DI NUOVO LIBRETTO L'eco Di Bergamo 12, 1 PER COMMERCIO E SERVIZI L'OBBLIGO DI DOTARSI DI POS L'eco Di Bergamo_it 1 Silvana Galizzì COMMERCIALISTI E CAOS SCADENZE CARRARA: RISPETTO PER LA CATEGORIA DAL 30 GIUGNO IL POS È OBBLIGATORIO MA PER CHI NON LO FA ZERO SANZIONI S.bonomelli / A.tucci 6 7 14 19 24 Trovarisposte I nostri esperti I COMMERCIALISTI Roberto Mazzoleni Maria Rachele Vigani IL NOTAIO Fabio Giovananza I CONSULENTI DEL LAVORO Milena Lorenzi Barbara Salvi dell'Ordine dottori commercialisti ed esperti contabili di Bergamo del Collegio notarile di Bergamo del Centro studi Consulenti del lavoro di Bergamo Per le tue domande: compila il coupon e invialo via fax allo 035/386.217 manda una email a: [email protected] oppure clicca sull'apposita finestra sul nostro sito ipecifica chiaramente se vuoi mantenere l'anonimato Se siristrutturala casa scatta il «bonus mobili» La scadenza è il 31 dicembre e prevede una detrazione del 50% Lo «sconto» statale è svincolato dalle spese legate ai lavori ^ ^ ^ M C'è tempo fino al 31 dicembre di quest'anno per usufruire del «bonus mobili», ovvero l'agevolazione fiscale prevista per l'acquisto di arredi, materassi e apparecchi di illuminazione. Lo sconto sulla mobilia è legato alla «riqualificazione del patrimonio immobiliare» come condizione indispensabile per ottenere il bonus mobili. Partiamo proprio da quest'ultima misura, anch'essa valida fino al 31 dicembre. Si tratta della detrazione Irpef del 50% per le spese relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio fino ad un ammontare non superiore a 96 mila euro per unità immobiliare. A questa si aggiunge l'incentivo per l'acquisto di mobili, arredi e grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per iforni), fino ad un massimo di spesa di 10 mila euro, Iva inclusa. E ora veniamo alle tempistiche. Il bonus mobili si può applicare agli acquisti effettuati dal 6 giugno 2013 e non oltre il 31 dicembre 2014. Le spese pergli interventi edilizi per usufruire delbonus mobili devono essere sostenute tra il 26 giugno 2012 e il 31 dicembre 2014. Tenendo presente che la data di inizio dei lavori di recupero del patrimonio edilizio deve essere antecedente a quella relativa all'acquisto degli arredi. Abeneficiare del bonus mobili sono ilproprietario o il nudo proprietario, il titolare di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie); chioccupal'immobile atitolo di locazione o comodato; i soci di cooperative divise e indi- ORDINE COMMERCIALISTI vise; i soci delle società semplici; gli imprenditori individuali, limitatamente agli immobili che non rientrano fra quelli strumentali o merce. Ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore o detentore dell'immobile oggetto dell'intervento, purché sostengale spese e siano a lui intestati bonifici e fatture. Va ricordato che ilbonus è collegato avari interventi di manutenzione. Per quelli di natura ordinaria, effettuati cioè sulle parti comuni di edifici residenziali, il bonus dà diritto all'agevolazione per l'acquisto di arredi destinati esclusivamente alle parti comuni dell'edificio. Ilbonus è previsto anche per interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, tutti effettuati Pag. 1 sulle parti comuni di edifìci residenziali e su singole unità immobiliari. Anche nel caso di ricostruzione di un immobile danneggiato da eventi calamitosi (se dichiarato lo stato d'emergenza) rientra nei casi in cui si può richiedere il bonus, così come per lavori di restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia di interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o cooperative che entro sei mesi dal termine dei lavori vendono o assegnano l'immobile. • La rubrica Come inviare i quesiti per gli esperti Due le strade per presentare le vostre domandeagliespertidella rubrica Trovarisposte:commercialisti, notai e consulenti del lavoro. Potete compi lare il coupon che trovate nel la seconda pagina e inviarlo via fax a I lo 035.386217 oppure consegnarlo alla sede de L'Eco di Bergamo in viale Papa Giovanni XXIII, 118 in città. Altrimenti è possibile inviare una mail all'indirizzo [email protected] che trovate anche sul sito www.ecodibergamo.it cliccando sull'apposito banner Trovarisposte. Indicate a quale professionistaèrivoitoiiquesito, le vostre generalità e, nel caso vogliate mantenere l'anonimato, specificatelo in modo chiaro nella richiesta. Commercialisti RISPOSTA N. 119 Spese detraibili per palestra e integratori? Ho sostenuto delle spese mediche per acquisto di integratori alimentari nonché spese per frequenza di palestra a scopo terapeutico entrambe con regolare prescrizione medica; queste spese sono detraibili come spese sanitarie? nella casella «Mesi a carico»andrà indicato il valore «12». _ LETTERA FIRMATA RISPOSTA N. 121 Con risoluzione n. 256 del 20.06.2008 l'Agenzia delle Entrate ha negato la detraibilità delle spese per l'acquisto di integratori alimentari, anche se assunti a scopo terapeutico e con prescrizione di un medico specialista. Con circolare n. 19 del 01/06/2012 (punto 2.3) l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la spesa sostenuta per l'iscrizione ad una palestra non può essere considerata spesa sanitaria detraibile anche se accompagnata da un certificato medico che prescrive una specifica attività motoria a scopo preventivo o terapeutico, essa va inquadrata in un generico ambito salutistico di cura del corpo. Quindi nessuna delle due spese è detraibile. RISPOSTA N. 120 Quella casella dei «minori» nel modello 730 Mio figlio (a carico) è nato il 05/11/2010. Nella compilazione del quadro familiari a carico del Modello 730/2014 quanti mesi devono essere indicati nella casella «Minore di 3 anni»? _ LETTERA FIRMATA Il figlio, nato il 5 novembre 2010, ha compiuto 3 anni il 5 novembre 2013; di conseguenza, per l'anno 2013, ha diritto alla detrazione per figlio minore di 3 anni per 11 mesi, pertanto nella casella «Minore di 3 anni»dovrà essere indicato il valore «11» mentre ORDINE COMMERCIALISTI Modello Cud e quegli stipendi non incassati Il mio datore di lavoro lo scorso anno è stato ammesso alla procedura di concordato preventivo e non mi è stato pagato lo stipendio del mese precedente. Ho, invece, percepito gli stipendi degli altri mesi. Nel modello Cud dello scorso anno dovrà essere inserito anche il mese che non ho incassato? O dovranno essere inseriti solamente gli stipendi dei mesi incassati. _ LETTERA FIRMATA Per questo caso, il modello Cud dovrà considerare solamente gli importi degli stipendi incassati. RISPOSTA N. 122 Modello Unico per socio iscritto all'Inps Un socio di società di capitali iscritto all'Inps gestione commercianti, può presentare il Modello 730/2014? _ LETTERA FIRMATA Il socio di società di capitali iscritto all'Inps gestione commercianti è tenuto a determinare i contributi dovuti in base alle risultanze Pag. 2 del quadro RR del Modello Unico Persone Fisiche. Atteso che tale quadro, a differenza dei quadri RM, RT, RW non può essere inviato a parte compilando il Modello 730/2013, egli non potrà avvalersi di tale modello dichiarativo, ma dovrà utilizzare il Modello Unico Persone Fisiche 2014. RISPOSTA N. 123 Il 730 anche per chi è a tempo determinato? Sono un dipendente della scuola con contratto di lavoro a tempo determinato:posso presentare il Modello 730/2014? _ LETTERA FIRMATA Il personale della scuola può presentare il 730 ed indicare i dati del Sostituto d'imposta che dovrà effettuare il conguaglio se il contratto di lavoro a tempo determinato dura almeno dal mese di settembre dell'anno cui si riferisce la dichiarazione di giugno dell'anno successivo. Quindi potrà presentare il modello 730/2014 solo se il contratto ha durata almeno dal settembre 2013 al giugno 2014. possibile, serve l'originale o può bastare la fotocopia? _ LETTERA FIRMATA La normativa in materia di imposta di registro prevede la possibilità che, in ogni momento, un atto possa essere presentato volontariamente per la registrazione; ciò sia per le ipotesi in cui non sussistesse l'obbligo di registrazione al momento di formazione del documento, sia dopo la decorrenza dei termini di prescrizione o decadenza dell'azione, nel caso in cui la registrazione fosse stata obbligatoria. La registrazione può essere richiesta da chiunque abbia interesse, ed è proprio in capo al richiedente, e solo a costui, che ricade la responsabilità per il pagamento delle relative imposte, con esclusione della responsabilità solidale, o di diritto di rivalsa, nei confronti degli stipulanti o di altri aventi interesse. È dunque l'interesse del richiedente l'elemento fondamentale ai fini della registrazione volontaria di un atto; requisito questo che, nella casistica giurisprudenziale, deve essere valutato avuto riguardo della fattispecie concreta. In sede di registrazione è necessario presentare all'Agenzia delle Entrate due atti in originale o, in alternativa, un originale ed una fotocopia. RISPOSTA N. 125 Notaio RISPOSTA N. 124 La registrazione di un accordo degli anni '50 Vorrei sapere se un accordo scritto e firmato (negli anni '50) da tre persone, tutte decedute, un accordo mai registrato però, può essere registrato dagli eredi o da chi è subentrato. Nel caso fosse Nessuna eredità per i figli di primo letto Mia zia, senza figli, è vedova da più di 20 anni. Suo marito aveva 2 figli di primo letto. Se la zia muore quali sono i diritti e le pretese dei figli di lui?Possono rivendicare la pensione del padre? _ LETTERA FIRMATA Nel caso di decesso della zia, i ORDINE COMMERCIALISTI figli di primo letto dell'ex coniuge non potranno vantare pretese sul compendio ereditario della stessa. Ciò poiché, a norma di legge, il nuovo matrimonio non determina il sorgere di un rapporto di parentela fra il coniuge ed i figli di primo letto, mancando in tal modo il requisito cardine richiesto dagli articoli 565 ce. e ss. per la devoluzione della successione legittima; altresì non è riconosciuta loro alcuna riserva di legge. Solo una disposizione testamentaria potrebbe attribuire loro diritti ereditari. In merito ai diritti dei figli superstiti sulla pensione del genitore, bisognerebbe verificare quale fosse la situazione al momento dell'apertura della successione. Le norme riconoscono la concorrenza dei figli con il coniuge superstite, purché gli stessi siano minorenni o, nel caso di maggiorenni, siano alternativamente studenti di scuola media superiore fra i 18 ed i 21 anni a carico del genitore deceduto e non lavoratori, studenti universitari di età non superiore ai 26 anni a carico del genitore deceduto e non lavoratori, oppure figli disabili a carico del defunto. RISPOSTA N. 126 L'usufrutto dopo la morte del suocero Imiei suoceri sono proprietari di una casa divisa in 2 appartamenti con giardino, box e cantina; nel primo appartamento vivono mio cognato con la sua famiglia (usufrutto gratuito) e nel secondo i miei suoceri. Al secondo figlio (mio marito), mio suocero ha fatto una donazione per permettergli di acquistare un appartamento. Mio suocero è morto e bisogna fare la Pag. 3 successione; mio cognato vorrebbe la sua quota di eredità e in più i soldi che lui ha speso quando 10 anni fa è entrato per rifare alcuni impianti (non c'è alcuna fattura al riguardo). Inoltre, vorrebbe continuare l'usufrutto gratuito della proprietà (a questo punto divisa tra mia suocera e mio marito). Quindi chiedo se le richieste di mio cognato sono fondate e se ci possiamo tutelare, visto che noi paghiamo il mutuo e andremo a pagare le tasse anche della quota che usufruirebbe mio cognato. _ LETTERA FIRMATA La morte del comproprietario, quale era suo suocero, non determina l'estinzione del diritto di usufrutto. Pertanto suo cognato, anche a seguito dell'apertura della successione, potrà godere di tale diritto sino alla scadenza del termine o alla propria morte, nel caso di usufrutto vitalizio. Gli art. 1004 e seguenti disciplinano la ripartizione di spese e imposte fra usufruttuario e nudo proprietario: al fine di verificare se suo cognato vantasse un credito nei confronti di suo suocero, bisognerebbe verificare la tipologia di spese all'epoca affrontate. Consulenti del lavoro RISPOSTA N. 127 Disoccupazione e il bonus di 80 euro In relazione al bonus Irpefdi 80 euro non avete spiegato come faranno ad incassarlo i disoccupati. Visto che io lo sono da 5 anni, mi dite se e come posso incassarlo? _ LETTERA FIRMATA Il decreto legge n. 66 del 24 aprile 2014, ha introdotto tra le varie misure anche un bonus, detto bonus 80 euro, da riconoscere mensilmente in busta paga ai lavoratori titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati, non superiore a 26.000 euro. Pertanto il requisito soggettivo sostanziale si identifica nella percezione di uno dei redditi di seguito elencati: - reddito da lavoro dipendente - redditi da borse di studio, sussidi ai fini di studio o addestramento, stage o tirocini - somme corrisposte a collaboratori a progetto, collaboratori coordinati e continuativi, amministratori - remunerazioni a sacerdoti e ministri di culto - prestazione pensionistiche di cui al Dlgs 124/93 - compensi percepiti da soggetti impegnati in lavori socialmente utili - somme percepite a titolo di cassa integrazione, indennità di disoccupazione, indennità di mobilità. Si evince come in assenza di reddito non sia possibile percepire tale bonus. RISPOSTA N. 128 Quali adempimenti per attivare un tirocinio In quali casi l'azienda può instaurare un tirocinio extracurriculare? Quali gli adempimenti da effettuare? _A.R. Lo stage di orientamento è uno strumento finalizzato a supportare l'inserimento lavorativo attraverso un'esperienza temporanea di formazione-lavoro. Le principali tipologie di stage extracurriculari sono: a)il tirocinio formativo e di orientamento, rivolto ai giovani e finalizzato ad agevolare le scelte professionali nel percorso di ORDINE COMMERCIALISTI transizione tra scuola e lavoro mediante una formazione a diretto contatto con il mondo del lavoro (durata massima di 6 mesi e per soggetti con titolo di studio da meno di 12 mesi, inoccupati, disoccupati o occupati con contratto a tempo ridotto. b)il tirocinio di inserimento o reinserimento lavorativo, per chi è in età lavorativa e finalizzato a percorsi di inserimento/reinserimento (durata massima di 12 mesi ed è indirizzato a inoccupati, disoccupati, chi è in mobilità o occupati a tempo ridotto. c)il tirocinio di orientamento e inserimento per le persone disabili o svantaggiate, finalizzato ad agevolare l'inclusione sociale (durata massima di 24 mesi) d)il tirocinio estivo per studenti con età minima di 15 anni, regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso un'istituzione scolastica. Il numero massimo di tirocinanti ospitabili contemporaneamente sono: un tirocinante per le imprese composte dal solo titolare o con risorse umane non superiori a 5, due tirocinanti per imprese con risorse umane da 6 a 20 unità, 10% delle risorse umane per imprese con più di 20 unità. Tutti i tirocini sono regolati da una convenzione tra il soggetto promotore e il soggetto ospitante e sono svolti sulla base di un progetto formativo individuale firmato dal promotore, dall'ospitante e dal tirocinante. Per ogni tirocinio vi sono un tutor didattico organizzativo e un tutor aziendale, con competenze adeguate che può seguire fino a un massimo di tre tirocinanti. L'azienda ospitante è tenuta ad effettuare la Comunicazione Obbligatoria di avvio del tirocinio tramite il portale Sintesi e al termine rilascerà al tirocinante un'attestazione dell'attività svolta e delle competenze acquisite. Per poter avviare tirocini Pag. 4 extracurriculari l'azienda deve essere in regola con la normativa vigente in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e di collocamento obbligatorio, nei 12 mesi precedenti non deve avere effettuato licenziamenti per mansioni equivalenti al tirocinio e non deve avere in corso procedure di Cassa integrazione per mansioni equivalenti. Il tirocinio viene sospeso in caso di maternità, malattia o infortunio di durata pari o superiore a 60 giorni o per chiusure dell'azienda ospitante. L'azienda è tenuta a corrispondere ai tirocinanti un'indennità il cui importo viene esplicitato nel progetto formativo di tirocinio e che non potrà essere inferiore a 400 euro mensili. L'indennità minima potrà essere riducibile a 300 euro mensili se si prevede di corrispondere i buoni pasto o se viene erogato il servizio mensa o quando l'attività di tirocinio non implichi un impegno giornaliero superiore a 4 ore. L'indennità di partecipazione non viene corrisposta nel caso di tirocini in favore di lavoratori sospesi o disoccupati percettori di forme di sostegno al reddito o fruitori di ammortizzatori sociali. Sul fronte fiscale, le somme per il tirocinante sono considerate reddito assimilato al lavoro dipendente. Tirocinio e percezione della relativa indennità non comportano la perdita dello stato di disoccupazione. I consulenti del lavoro, sono abilitati all'attivazione dei tirocini extracurriculari. Se si decide di cambiare i mobili in concomitanza con la ristrutturazione della casa, può scattare il «bonus mobili» fino alla fine dell'anno ORDINE COMMERCIALISTI Pag. 5 LO SPILLO 730 rinviato fuori tempo Una tragica commedia E come se il 15 giugno al nostro debutto ai Mondiali in Brasile l'arbitro fischiasse la fine di Inghilterra-Italia e dopo due minuti richiamasse tutti in campo dicendo: «Scusate, mi sono sbagliato, avete ancora cinque minuti da giocare». Si scatenerebbe il finimondo. Giustamente. Ebbene, il termine per la presentazione del 730 scadeva il 31 maggio, sabato. Di mezzo c'erala festa del 2 giugno. La scadenza slittava quindi al 3. Da giorni si aspettavalaproroga, perché tutti gli anni è così: c'è una data ma poi slitta, tanto che i Caf programmano da subito il loro lavoro fino a metà giugno. E qui già ci sarebbe da discutere sulla prassi. Ma se tutti gli anni la nostra Dartita del 730 finisce dopo 95 minuti anziché 90 non possiamo deciderlo una volta per tutte ed evitare che si perpetui la tragica commedia delle proroghe? Ma tant'è, siamo in Italia, commentavano ieri gli addetti ai lavori sconsolati. Il paradosso è che la proroga al 16 giugno è arrivata pure atempo scaduto. Il decreto del presidente del consiglio Renzi porta infatti la data del 3 giugno, ma è stato inserito nella Gazzetta ufficiale del 4, che è stata pubblicata mercoledì a tarda sera. Quindi la maggior parte dei cittadini, se non tutti, ne hanno avuto notìziaieri mattina: il 5 giugno, due giorni dopo la scadenza. Ma come possiamo pensare di giocare i Mondiali dell'economia se le regole non sono mai certe ORDINE COMMERCIALISTI e cambiano pure fuori tempo massimo? Come possiamo pensare che imprese internazionali abituate a pagamenti puntuali, tasse chiare, adempimenti snelli possano venire a investire nel nostro Paese, e magari creare lavoro, in queste condizioni? Perché la tragica commedia del 730 è in buona (cattiva) compagnia. La Tasi sta dando una pessima immaginedeiritalia dei Comuni, divisa e farraginosa, con casi scuola come Bologna dove pare ci siano 75 applicazioni diverse. E lafattura elettronica che parte per finta? Siamo in Italia? Sì, siamo in Italia. E ai Mondiali dell'economia non ci qualifichiamo neanche se da noi non si sa mai come va a finire la partita. Silvana Galizzì Pag. 6 Fattura elettronica, avvìo in salita «Poco chiara, imprese in affanno» Scatta oggi l'obbligo di rendiconto digitale, ma il sistema non è pronto a recepirlo Da Confartigianato all'Ascolti fino all'Ance: task force per aiutare gli iscritti «Iscrivevi, ma anche aivhiviare le criticità nella procedura» MAURIZIO FERRARI ^ ^ ^ M Pronti, partenza, via. Anzino.L'arrivodellafatturaelettronica che sostituisce quella cartacea nella pubblica amministrazione diventa una realtà da oggi, eppure, come spesso accade in Italia, il sistema è ancora in parte impreparato a recepire immediatamente una sfida che si annuncia decisiva nel tentativo di snellire almeno in parte la gigantesca macchina burocratica. Il motivo? Mentre c'è stata tempestivitànell'annunciare con squilli di trombala data del 6 giugno come l'inizio diunanuovaera, più trasparente ed efficace, nei rapporti trapubbhca amministrazione e aziende, non si è adeguatamente preparato il terreno tra gli enti interessati (che in questaprimafase non riguardano Comuni o Regioni, ma ministeri, agenzie fiscali ed enti di previdenzaed istituti di istruzione statale) e le imprese, che ad oggi sono ancora in gran parte «disarmate» di fonte all'avanzata digitale. «Spesso in Italia, quando si avvia un tipo diprowedimento radi- cale come questo, si capisce subito che saremo di fronte a una falsa partenza: e in effetti è così», spiega il direttore di Confartigianato Bergamo Stefano Maroni. Sono proprio gli artigiani, ma anche i commercianti,finoalmondo delle Costruzioni, arappresentare il nervo scoperto di questapartenza alla moviola del provvedimento. «Sicuramente per andare a regime ilprowedimento avrà bisogno di diversi mesi di rodaggio - aggiunge Roberto Gargantini, responsabile dell'ufficio fiscale di Confartigianato Bergamo -: molte delle nostre aziende, sono circail 15% quelle attualmente interessate, sitrovano in oggettiva difficoltà giàin fase di iscrizione allaprocedura, senza contare che essa richiede applicativi software particolari, che moltiplicano i costi. Anche il portale creato ad hoc dallo Stato, permolti utenti presenta deipassaggi non chiari. Infine sussistono dubbisui destinatari finali: sappiamo che in questa fase i Comuni sono esclusi, mentre è invece interessato il mondo della scuola, ma non turtigli istituti sono legati al ministero dell'Istruzione e le Universitànon vengono menzionate». In questo quadro di estremaincertezza, le organizzazioni stanno cercando divenire incontro alloro associati, creando delle taskforce mirare: «Confartigianato Bergamo stapredisponendo una struttura fissa per aiutareinos tri soci nella fatturazione elettronica- annunciaMa- ORDINE COMMERCIALISTI roni - : entro fine giugno dovremo giàessere in grado di renderla operativa». «Anche noi ci stiamo attrezzando per appoggiare gli iscritti spiegailpresidentediAnce Bergamo Ottorino Bettineschi-, anche perché ilprocedimento è cervellotico e sicuramente avràbisogno di parecchio tempo per essere recepito apieno. Se infattiquestafatturadovràservire infuturo asburocratizzare il sistema, per ora creando più che altro problemi, dato che si rende necessario un aggiornamento normativo e tecnico che in una fase critica come questanonpossono essere assorbiti dall'oggi al domani». Problemi divaria natura anche per i commercianti: «Diverse imprese cihanno manifestato le loro perplessità-spiegailvice direttore diAscom Bergamo Oscar Fusini -. Iproblemiinizianofindall'iscrizione al Nepa, il mercato elettronico della pubblica amministrazione, che in molti giudicano laboriosa. Poi ci sono altri due passaggi critici: l'archiviazione e la conservazione della fattura elettronica che restano dei rebus,. Senza contare che esistono ancora dubbisu alcune interpretazioni fornite dalle Agenzie delle Entrate. Per esempio per alcune fatture, ci vuole o meno la marca dabollo? Non vorremmo che afinirepenalizzati fossero soprattutto ipiccoliesercenti Se infatti chi vende tre risme di cartaper pochi euro è costretto ad allegare una marca da 16 euro, è chiaro che i conti non tornano più». • Pag. 7 Imprese e operatori in difficoltà per l'avvio della fatturazione elettronica verso gli enti pubblici FOTO ZANCHI ORDINE COMMERCIALISTI Pag. 8 limi sui terreni agricoli La scadenza è il 16 giugno Coefficienti, riduzioni ed esenzioni per le imprese rurali Il tributo va pagato anche per gli appezzamenti non coltivati ^ ^ ^ M A pochi giorni dalla scadenzaperilpagamento dell'Irmi sui terreni agricoli (16 giugno), ecco alcune informazioni sul tributo. Innanzitutto va precisato che, per quanto riguarda i terreni agricoli posseduti e condotti da iscritti nellaprevidenza agricola, sono state ripristinate (ed ampliate con riferimento beneficiari) le esenzioni e le riduzioni di imposta già contenute nella precedente normativa lei. In particolare, questi terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali, purché condotti dagli stessi, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente 6 mila euro e con le seguenti riduzioni: del 70% dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i 6 mila euro e fino a 15.500 euro; del 50% di quella gravante sulla parte di valore eccedente 15.500 euro e fino a 25.500 euro; del 25% di quella gravante sullaparte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32 mila. È inoltre previsto che anche ai terreni «non coltivati», si applichi il coefficiente moltiplicatore 75 previsto per i terreni agricoli «posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola». La puntualizzazione, aggiunta al comma 5 dell'articolo 13 del DL n. 201 del 2011, è damettere in relazione con le tecniche di coltivazione basate su un avvi- cendamento colturale dei terreni i quali, in sede di calcolo dell'imposta, dovrebbero beneficiare anche di queste esenzioni e riduzioni d'imposta previste afavore dei soggetti «professionali». Per i terreni non posseduti da soggetti «professionali» è previsto un coefficiente moltiplicatore per il calcolo dellabase imponibile pari a 135. Come forse si saprà, i terreni edificabili posseduti e condotti da imprenditori agricoli sono La rubrica Come inviare i quesiti per gli esperti Due le strade per presentare le vostre domandeagliespertidella rubrica Trovarisposte: commercialisti, notai e consulenti del lavoro. Potete compi lare il coupon che trovate nel la seconda pagina e inviarlo via faxa I lo 035.386217 oppure consegnarlo alla sede de L'Eco di BergamoinvialePapaGiovanniXXIII,118 in città. Altrimenti è possibile inviare una mail all'indirizzo [email protected] che trovate anche sul sito www.ecodibergamo.it cliccando sull'apposito banner Trovarisposte. Indicateaquale professionistaèrivoltoilquesito.levostre generalità e, nel caso vogliate mantenere l'anonimato, specificatelo in modo chiaro nella richiesta. ORDINE COMMERCIALISTI assoggettati all'imposta determinata sul valore catastale in luogo del valore di mercato a condizione che sugli stessi persistal'utilizzazione agro-silvopastorale. L'esplicito richiamo all'articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004, consente di estendere anche la suddetta agevolazione (oltre riduzioni di coefficiente, esenzioni e franchigie) alle società «professionali», risolvendo l'annosa questione relativa all'applicabilità dell'articolo 58 del decreto legislativo n. 446 del 1997, che limitava il beneficio ai soli imprenditori individuali iscritti negli appositi elenchi comunali e soggetti al corrispondente obbligo assicurativo. I terreni agricoli esenti da imposta del decreto legislativo n. 504 del 1992 continuano ad essere assoggettati all'Irpef e alle relative addizionali calcolate sul reddito dominicale (si tratta di terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina). • Commercialisti RISPOSTA N. 129 Con Imu e Irpef un piano rialzato pagato due volte Io e mia moglie siamo comproprietari al 50% di una villetta a Gorlago: il piano rialzato è dato in uso gratuito Pag. 9 aifamiliari (residenti sempre a Gorlago), mentre il piano superiore è adibito a nostra abitazione. Dopo aver precompilato il mod. 730/2014, riempiendo il quadro B (riservato ai redditi dei fabbricati) e avendo fatto altrettanto per quanto riguarda mia moglie, ho portato il tutto al Caf Al momento del ritiro, ho però notato che nella colonna riservata ai «casiparticolari» era stato inserito il «codice 3» per il piano rialzato (usato dai familiari) e il «codice 2» per il piano superiore di abitazione. Con mia sorpresa però è stato inserito nelprospetto di liquidazione relativa all'assistenza fiscale 730-3 per il reddito 2013, 141 euro quale reddito dei fabbricati (reddito che concorre alla formazione della base imponibile dell'Irpefe relative addizionali). Analoga dicitura è presente anche sul modello 730 per mia moglie. A questo punto ho la necessità diformulare tre domande: 1) Avendo già versato per il piano rialzato usato dai familiari la quota di 388 euro per me e altrettanti per mia moglie, quale Imu dovuta per il 2013, dobbiamo pagare anche l'Irpef anche se ridotto del 50% per questo immobile? 2)A questo punto non sarebbe più conveniente affittare aifam iliari, facendo pagare un canone minimo? 3) Oppure non sarebbe più conveniente tenere l'immobile a disposizione? _ LETTERA FIRMATA Se sulla casa in comodato è dovuta l'Imu (in qualche caso rarissimo il Comune esenta da Imu anche le case date in comodato ai familiari), il contribuente deve pagare l'Irpef e le addizionali sul 50% della rendita rivalutata. Nel caso in cui ci fosse esenzione Imu per gli immobili dati in uso allora si dovrà pagare l'Imu sul valore pieno della rendita catastale. In caso sia dovuta L'Imu e l'immobile è tenuto a disposizione la rendita viene maggiorata di 1/3. RISPOSTA N. 130 Se ristrutturo casa mia e quella di mia sorella Vivo nell'appartamento di mia sorella: il mio appartamento, 2° casa, è affittato. Se ristrutturo, posso detrarre il 50%? Ho la pensione di 501 euro mensili. _ LETTERA FIRMATA Se la ristrutturazione riguarda l'appartamento di sua proprietà può detrarre il 50% delle spese di ristrutturazione. Se la ristrutturazione riguarda l'appartamento di sua sorella, dove lei vive, può detrarre il 50% delle spese di ristrutturazione alla condizione che le spese siano da lei sostenute,i bonifici e le fatture a lei intestati. Ciascun contribuente ha diritto a detrarre annualmente la quota spettante delle detrazioni in oggetto, nei limiti dell'Irpef dovuta per l'anno in questione e non è ammesso il rimborso delle somme eccedenti l'imposta. ORDINE COMMERCIALISTI RISPOSTA N. 131 Da disoccupato non posso detrarre crediti sull'Imu In seguito a ristrutturazione, ho un credito relativo al 36% da recuperare, ma pur dovendo pagare l'Imu per un terreno edificabilc, non posso portare in detrazione questo credito sull'Imu perchè sono disoccupato e non ho più redditi da lavoro. E giusto cosi? _ LETTERA FIRMATA In questo caso si conferma quanto è già stato ipotizzato dal lettore. La detrazione sulla ristrutturazione edilizia, così come tutte le altre detrazioni fiscali, opera solo se e nella misura in cui il contribuente abbia una capienza Irpef, diversamente la quota viene persa. L'Imu dovuta sul terreno edificabile può essere compensata solo se in possesso di un credito Irpef certificato nella relativa dichiarazione dei redditi. Notaio RISPOSTA N. 132 La cascina tassata: impossibile mutare la classificazione Io e mio fratello abbiamo ereditato diversi anni fa dai nostri genitori un appezzamento di terreno con annessa cascina rurale. Al momento del passaggio di proprietà si era deciso di accatastarla Pag. 10 come «seconda abitazione», con intenzione nei successivi anni di ristrutturare l'edificio. Questo non è più avvenuto ed oggi non vive nessuno presso tale struttura. Ora, diversi anni dopo tale nostra scelta, ci troviamo nella situazione di pagare tasse e imposte (Imu, Tasi, Utenze...) notevolmente più elevate rispetto all'effettivo utilizzo della stessa struttura (siamo nell'ordine di qualche migliaia di euro). E possibile effettuare un nuovo passaggio ad un'altra classificazione catastale? Se sì, e ce ne valesse la pena, a quale classe potremmo attribuire il nostro immobile per alleviare questo nostro «salasso»? _ LETTERA FIRMATA La classificazione catastale di un immobile prescinde completamente dal suo utilizzo come «prima» o «seconda» casa, ma dipende dalla sua destinazione (abitazione, box, negozio, ufficio). Probabilmente il lettore si riferisce all'accatastamento del fabbricato già rurale come fabbricato urbano. Tale accatastamento è peraltro obbligatorio, ove il fabbricato abbia perso le caratteristiche di ruralità (in sintesi, ove lo stesso non sia più utilizzato come abitazione o per l'esercizio dell'attività di un agricoltore). Se così fosse, non c'è purtroppo modo di «tornare indietro». RISPOSTA N.133 Come vincolare l'alloggio intestato alla moglie Sono sposato, in separazione dei beni, e sono intestatario di un appartamentino e vorrei acquistarne un altro e intestarlo a mia moglie, anche se materialmente pagato da me (mia moglie è da sempre casalinga e non ha mai percepito un reddito). Vorrei sapere se c'è un modo per vincolare o impedire che un domani mia moglie (a seguito di separazione), possa disporre di un bene acquistato da me. _ LETTERA FIRMATA In primo luogo un consiglio, che vale in tutti i casi in cui un soggetto intenda intestare un immobile ad altri, attraverso il meccanismo del pagamento del prezzo direttamente al venditore in nome e per conto dell'acquirente: fare risultare tale pagamento da parte del terzo nell'atto di compravendita. In questo modo si evitano problemi di varia natura, da quelli fiscali (accertamenti sulla capacità patrimoniale dell'acquirente, nel caso in cui questo non disponga di redditi dichiarati sufficienti a giustificare l'acquisto) a quelli ereditari (il pagamento da parte del terzo configura una donazione indiretta, di cui si deve tener conto al momento dell'apertura della sua successione). Quanto al quesito posto dal lettore, occorre dire che non esistono strumenti che possano garantire al cento per cento il risultato dallo stesso voluto. Posso solo consigliare (alternativamente o cumulativamente) di ORDINE COMMERCIALISTI intestare al marito una piccola quota dell'immobile e/o farsi rilasciare dalla moglie acquirente una procura irrevocabile a vendere l'immobile. RISPOSTA N. 134 Nessun diritto daifiglidel marito della nonna Mia nonna ha una figlia (mia mamma) ed era sposata con un uomo padre di due figli. Possedevano una casa in comunione dei beni, qualche anno fa lui è morto e mia nonna ha fatto tutte le pratiche di successione, continuando a vivere nella casa fino a qualche mese fa, quando per un ictus è stata ricoverata in ospedale, prima, e in una struttura residenziale, poi. Ora giace in fin di vita presso tale struttura, volevo sapere se i figli del marito possono rivendicare qualcos'altro nei confronti della nonna. _ LETTERA FIRMATA Ai sensi delle norme del codice civile che regolano la cosiddetta «successione legittima» (per tale intendendosi quella che si apre in mancanza di testamento), i figli del marito di sua nonna non possono vantare alcun diritto nei confronti del suo patrimonio, quale esistente al momento dell'apertura della sua successione: pertanto, la quota di quattro sesti (attualmente spettante alla nonna unitamente al Pag. 11 diritto di abitazione e di uso sui mobili che la corredano) della casa già adibita a residenza familiare, al momento dell'apertura della successione (cioè del decesso della nonna) si devolverà per legge (in assenza quindi di un testamento della nonna) e per intero alla di lei figlia. Resta ovviamente salva, in capo ai figli del defunto marito di Sua nonna, la complessiva quota di due sesti agli stessi già devolutasi per effetto della successione del loro padre (salvo che gli stessi non vi abbiano già rinunciato). Consulenti del lavoro RISPOSTA N. 135 Legge Fornero e quella «finestra» che non basta Nel gennaio del 2011, a 56 anni di età, dopo aver perso il posto di lavoro, ho ottenuto la possibilità della prosecuzione volontaria del versamento dei contributi per raggiungere i 40 anni di contribuzione e poter percepire la pensione, dopo un anno di «finestra». Completati i 40 anni di contributi, all'inizio del novembre 2013, adesso scopro che la finestra è di un anno e tre mesi. Ma se quelli che avevano le caratteristiche come la mia, con la legge Fornero avrebbero potuto andare in pensione con i vecchi requisiti, perché è aumentato il periodo di attesa? E stato inserito in qualche decreto applicativo o è una circolare esplicativa dell'Inps? E se è una circolare dell'Inps, questapuò modificare una legge? _ LETTERA FIRMATA Il Disegno di legge n. 78 del 31/05/2010 convertito con modifiche nella Legge 122 del 30/07/2010, ha inciso sulla disciplina generale dei trattamenti pensionistici. In particolare ha stabilito i nuovi termini di durata delle finestre a partire dai soggetti che avrebbero maturato i requisiti dal 01/01/2011 fissando l'apertura delle finestre dopo 12 mesi e pertanto raggiungendo i 40 anni di contributi a 11/2013 si sarebbe andati in pensione a dicembre 2014. Le nuove regole previdenziali in vigore dal 01.01.2012 contenute nell'articolo 24 del Disegno di Legge 201/2011 convertito nella Legge 214/2011 e successive modifiche, ha abrogato le finestre d'uscita del precedente ordinamento (12 mesi dopo l'accesso alla pensione per i dipendenti e 18 mesi per gli autonomi) in quanto inglobati nei nuovi requisiti di accesso, tranne per i lavoratori che possono ancora avvalersi del precedente regime come nel caso in esame. Con ORDINE COMMERCIALISTI decorrenza dal 2013 però, a tutti i requisiti anagrafici si applicano già adeguamenti derivanti dalla speranza di vita. (Prima attuazione: 3 mesi). RISPOSTA N. 136 Bonus da 80 euro e i diritti di un disoccupato Avrei bisogno di sapere cosa devo fare per avere diritto al bonus Irpef di 80 euro esteso anche ai disoccupati. Io infatti sono disoccupata dal 2010 e non percepisco nessun altro reddito. _ LETTERA FIRMATA Il Decreto Legge n.66 «misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale», in vigore dal 24 aprile 2014, ha introdotto il bonus 80 euro, da riconoscere mensilmente in busta paga ai lavoratori titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati, non superiore a 26.000 euro. Il requisito sostanziale si identifica nella percezione di reddito da lavoro dipendente. Per redditi assimilati a lavoro dipendente si intendono: -Somme corrisposte a collaboratori a progetto, collaboratori coordinati e continuativi, amministratori. -Somme percepite a titolo di cassa integrazione, indennità di disoccupazione, indennità di mobilità. Pertanto in assenza di reddito non è possibile percepire il bonus. Pag. 12 Commercialisti e caos scadenze Carrara: rispetto per la categoria Alberto Carrara ^^^m Una situazione sempre più affannosaquella in cui si trovanoad operareicommercialistiinquestoturbillon discadenze, tantodasuscitarelareazionedel presidentedell'Ordinedi Bergamo Alberto Carrara. «Non è più tollerabile - dichiara Carrara - che il contribuente che voglia adempiere puntualmente alle sue obbligazioni tributarie debba conoscere l'importo delle imposte dovute solo il giorno prima, se non addirittura lo stesso giorno della scadenza». Queste, infatti, le tempistiche stringenti con cui commercialisti ed esperti contabili sono costretti a fornire ailoro clienti gli importi delle im- poste dovute, senza alcun tempo utile e a ridosso delle scadenze. «Le notevoli difficoltà operative nell'applicazione delle nuove norme - ricorda Carrara- che ha numerosiprecedenti soprattutto negli ultimi anni, si è ripetuta anche in occasione delle scadenze relative alla lue - Imposta Unica Comunale, con proprietari di immobili e consulenti che rischiano di non poter rispettare la prossima scadenza dipagamento fissata per lunedì». Carrara citapoi altre criticità. «Si lavora in emergenza» «Lo scenario che si ripropone anche in questa occasione ai commercialistiper mettere in condizioni iprop ri clienti di adempiere con puntualità alpagamento della Tasie dell'Imu, è quello di lavorare e far lavorare ad oltranza i propri dipendenti in condizioni di "emergenza", oltre il normale orario e anche nei giorni festivi e di riposo. Una condizione necessaria, visto che i conteggi possono essere eseguitiselo manualmente in quanto le software house non sono in grado di fornire tempestivamente software capaci di rece- ORDINE COMMERCIALISTI pire tutte le delibere che ogni singolo comune ha adottato per la quantificazione della lue». Per la determinazione di questaimposta, ilpresidente dell'Ordine precisa che « è necessario: verificare preliminarmente se il comune di ubicazione degli immobili è tra quelli che ha deliberato l'aliquota; reperire sul sito del singolo comune il regolamento per l'applicazione della lue; interpretare il regolamento del comune, che oltre a stabilire l'aliquota, prevede meccanismi di detrazione ed agevolazioni diverse da comune acomune; se il contribuente possiede immobili ubicati in diversicomuni.ilprocedimento va ripetuto per ogni comune. Il tempo massimo adisposizione del contribuente, e di conseguenza il suo consulente, per fare tutto ciò: 16 giorni (dal 1° al 16 giugno 2014). Una sorta di "caccia al tesoro" al termine della quale si può finalmente procedere al calcolo della imposta dovuta». Un po' troppo, anche per professionisti abituati a lavorare ad oltranza in un periodo «caldo» come questo. • Pag. 13 Trovarisposte I nostri esperti I COMMERCIALISTI Simona Boncinelli Augusto Tucci Maria Rachele Vigani dell'Ordine dottori commercialisti ed esperti contabili di Bergamo IL NOTAIO Angelo Bigoni I CONSULENTI DEL LAVORO Milena Lorenzi Daniele Mazzocchi del Collegio notarile di Bergamo del Centro studi Consulenti del lavoro di Bergamo Per le tue domande: compila il coupon e invialo via fax allo 035/386.217 manda una email a: [email protected] oppure clicca sull'apposita finestra sul nostro sito specifica chiaramente se vuoi mantenere l'anonimato {mpianti dì climatizzazione È tempo di nuovo libretto E entrata in vigore questo mese la disciplina di certificazione energetica che ridefinisce i documenti di condizionatori e caldaie ^ ^ ^ M Un nuovo «libretto d'impianto» per ruttigli impianti termici di climatizzazione e produzione di acqua calda. È la novità che è scattata da questo giugno per tutti gli impianti di climatizzazione invernale e/o estiva installati in luoghi pubblici o privati. Adeterminare ilnuovo regime è stato, a febbraio, il decreto del ministero dello Sviluppo Economico del 10 febbraio 2014 (intitolato «Modelli di libretto di impianto per la climatizzazione e di rapporto di efficienza energetica di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.74/2013»). Secondo il decreto ministeriale, infatti, dal 1 giugno sarà obbligatoria la presenza del nuovo libretto di climatizzazione per tutti gli impianti termini, nonché la compilazione del Rapporto di efficienza energetica in occasione degli «interventi di manutenzione e di controllo sugli apparecchi di climatizzazione invernale di potenza utile nominale maggiore di 10 kW e di climatizzazione estiva di potenzautile nominale maggiore di 12 kW con o senza produzione di acqua calda sanitaria». Risultano esclusi dall'obbligo di compilazione del Rapporto, solo gli impianti termini esclusivamente alimentati dafonti rinnovabili. Dal punto divista delle caratteristiche del nuovo libretto, questo potrà essere compilato sia in forma cartacea, sia in forma digitale: in caso di libretto cartaceo, questo dovrà essere conservato dal responsabile dell'impianto che si occuperà quindi del suo aggiornamento. Nel caso in cui il libretto sia compilato in formato elettronico, questo sarà conservatapresso il Catasto informatico e aggiornata dagli stessi responsabili. Il nuovo libretto sostituisce i modelli precedentemente esistenti denominati «libretto d'im- ORDINE COMMERCIALISTI pianto» e «libretto di centrale». Ciò in quanto il nuovo libretto è costituito da un singolo modello, personalizzabile, composto da tante schede assemblate in funzione della tipologiadegli apparecchi e delle componenti dell'impianto stesso. Le schede che compongono il nuovo libretto di climatizzazione sono 14: identificativa dell'impianto; trattamento acqua; nomina del terzo responsabile dell'impianto tecnico; generatori; sistemi di regolazione e contabilizzazione; una ciascuno per i sistemi di distribuzione, di emissione e di accumulo dell'impianto; altri componenti dell'impianto; impianto di ventilazione automatica controllata; risultati della prima verifica effettuata dall'installatore e verifiche periodiche successive; interventi di controllo efficienza energetica; risultati dei controlli effettuati dalle autorità competenti; registrazione dei consumi. Pag. 14 Nel caso di dismissione dell'impianto senza che ne avvenga lasostituzione, le schede dovranno essere conservate dal responsabile dell'impianto per 5 anni dalla data di dismissione. • La rubrica Come inviare i quesiti per gli esperti Due le strade per presentare le vostre domande agli esperti del la rubrica Trovarisposte: commercialisti, nota i e, da oggi, consulenti del la voro. Potete compilare il coupon che trovate nella seconda pagina e inviarlo via fax al lo 035.386217 oppureconsegnarloallasededeL'Ecodi Bergamo in viale Papa Giovanni XXIII, 118 in città. Altrimenti è possibile inviare una mail all'indirizzo [email protected] trovate anche sul sito www.ecodibergamo.it cliccando sull'apposito banner Trovarisposte. Indica teaquale professionista è rivolto il quesito, le vostre generalitàe.nel caso vogliate mantenere l'anonimato, specificatelo in modo chiaro nella richiesta. Commercialisti RISPOSTA N. 137 Quei serramenti da sostituire Detrazione bis? Due anni fa ho sostituito i serramenti della mia casa al piano rialzato ricevendo le relative detrazioni, adesso vorrei sostituire quelli al piano terra. Posso ancora usufruire della detrazione sul risparmio energetico sempre della prima casa anche del piano terra? _ LETTERA FIRMAT In riferimento al quesito posto sulla riqualificazione energetica a seguito di interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi, si ricorda che la detrazione è pari al massimo a 60.000 euro. La condizione per fruire dell'agevolazione è che siano rispettati i requisiti di trasmittanza termica U, espressa in W/m2K, in un'apposita tabella. Il limite della detrazione di 60.000 euro va considerato su ogni singola unità immobiliare: pertanto, se l'immobile di cui trattasi è unico, il contribuente dovrà verificare quale detrazione è già stata fruita con la precedente sostituzione di serramenti e potrà utilizzare la detrazione residua, sino al raggiungimento del suddetto limite, per la nuova sostituzione dei serramenti che intende eseguire. RISPOSTA N. 138 Imu e rendite catastali di un condominio Un condominio, a cui risulta attribuita, in proporzione ai suoi millesimi diproprietà, la rendita catastale di 77 euro per i locali ORDINE COMMERCIALISTI della ex portineria accostati a parte e non locati, in Unico 2013 ha dichiarato come non imponibile tale rendita, essendo l'Imu stata versata dall'amministratore del condominio, per l'Unico 2014 non cambia nulla? _ LETTERA FIRMATA Ai sensi dell'articolo 1117 1° co n° 2 «I locali per la portineria e per l'alloggio del custode,...» e delle istruzioni ministeriali le «parti comuni degli edifici, accatastate in via autonoma», per quanto attiene la dichiarazione Imu, Questa fa capo all'amministratore del condominio per analogia si può ritenere che il versamento dell'imposta Imu possa essere fatto dallo stesso amministratore; del resto sarebbe utile anche sotto il profilo pratico sia per il Comune in sede di verifica, che per i condomini che dovrebbero sobbarcarsi un calcolo infinitesimale. Si sconsiglia l'indicazione di «non imponibile» mentre è consigliabile «tassato dall'amministratore condominiale». RISPOSTA N. 139 Quei contratti inferiori all'anno Pag. 15 per il modello 730 Un lavoratore con contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo inferiore all'anno può presentare il Modello 730/2014? _ LETTERA FIRMATA I lavoratori dipendenti con contratto a tempo determinato per un periodo d'imposta inferiore all'anno possono presentare il Modello 730/2014 tramite un Caf se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di giugno al mese di luglio 2014 e si conoscono i dati del Sostituto d'imposta che dovrà effettuare il conguaglio. In alternativa a tale procedura è possibile presentare il modello 730 anche in assenza del sostituto d'imposta. Notaio RISPOSTA N. 140 Lavori alla terrazza: a chi toccano le spese? Nel condominio in cui risiedo si vogliono eseguire lavori di manutenzione straordinaria con oggetto una terrazza in copertura/lastrico solare, ad uso esclusivo della proprietaria dell'ultimo piano (proprietaria). Le opere consistono nel rifacimento della pavimentazione in piastrelle e nella realizzazione di un nuovo strato impermeabilizzante al di sotto di esse. La terrazza è privata e pertanto risulta accessibile e praticabile solo dalla proprietaria dell'appartamento, mentre svolge la funzione di copertura per gli appartamenti sottostanti. Faccio una precisazione: il condominio è di 5piani e ha due vani scala, che chiamo per semplicità 1 e 2. Il vano scala 1 serve due colonne di appartamenti che chiamo AeB (ciascuna colonna è formata da circa 5piani e quindi 5 appartamenti). La terrazza in oggetto si trova nel vano scala 1, a copertura della colonna A. Essendo pertanto questa terrazza in uso esclusivo, vorrei sapere come va effettuata la divisione delle spese che il condominio dovrà sostenere: in particolare, considerato che 1/3 dell'importo credo sia di competenza della proprietaria che ha l'uso esclusivo della terrazza, come deve essere ripartita la restante quota dei 2/3? Ripartita perm illesim i per tutto il condominio (circa 20 appartamenti)? Ripartita solo per il vano scala di competenza (vano scala 1, circa 10 appartamenti) ? Ripartita solo per gli appartamenti che si trovano in proiezione al di sotto della terrazza di copertura in oggetto (vano scala 1, colonna A, circa 5 appartamenti)? _ LETTERA FIRMATA Secondo l'art. 1126 del cod. civ. «quando l'uso dei lastrici solari o di una parte di essi non è comune a tutti i condomini, quelli che ne hanno l'uso esclusivo sono tenuti a contribuire per un terzo nella spesa di riparazione e ricostruzione del lastrico». Dalla norma si ha conferma, come da lei anticipato, che il condomino che utilizza la terrazza in via esclusiva ORDINE COMMERCIALISTI deve contribuire alle spese per la quota di 1/3. Quando alla restante spesa, sempre l'art. 1126 fornisce risposta precisando che "gli altri due terzi sono a carico di tutti i condomini dell'edificio o della parte di questo a cui il lastrico solare serve, in proporzione del valore del piano o della porzione di piano di ciascuno". Dalla norma sembrerebbe seguire, come precisato da una sentenza della Corte di Cassazione (01/7472), che i condomini chiamati a contribuire alle spese sono solamente coloro ai quali appartengono le porzioni immobiliari comprese nella proiezione verticale del manufatto da riparare alle quali esso funge da copertura, con esclusione dei condomini alle cui porzioni il lastrico stesso non sia sovrapposto. Nel suo caso quindi la risposta esatta dovrebbe essere la terza (vano scala 1, colonna A, 5 appartamenti) anche se il caso avrebbe bisogno di ulteriori indagini. RISPOSTA N. 141 Residence occupato al 20% Costi alle stelle Ho comprato un appartamento nuovo, in un complesso residenziale tipo «residence». Ad oggi - quasi 1 anno - gli appartamenti venduti sono solo il venti per cento. Ora, scopriamo che, a noi 6 famiglie proprietarie, tocca pagare la manutenzione del verde e le altre spese condominiali del complesso: una cifra folle! Per la pulizia delle parti comuni ci organizziamo tra di noi; così come per la raccolta dell'immondizia. Pag. 16 Siamo stati dall'amministratore condominiale, che ci ha detto che se nell'atto di acquisto dell'immobile è specificato che le spese condominiali sarebbero state ripartite tra i proprietari e non dal costruttore, per gli appartamenti non venduti, la pratica è lecita. Ora, mi chiedo: nessuno ci ha spiegato il problema al momento del rogito. Posso, e se sì, con chi, rivalermi? _ LETTERA FIRMATA È prassi quando si è in presenza di un nuovo complesso condominiale che sia il costruttore a redigere il regolamento di condominio per essere allegato al primo atto di vendita e richiamato nei successivi atti di vendita per la relativa approvazione dei singoli acquirenti. Ciò credo sia accaduto anche a lei, nel suo atto di acquisto troverà un espresso richiamo al regolamento di condominio e alla clausola da lei citata. Ritengo sia necessario prima di tutto valutare i contenuti della indicata clausola e per questo rivolgendosi al notaio che l'ha assistita nell'acquisto potrà avere tutto l'aiuto del caso. Consulenti del lavoro RISPOSTA N. 142 Con il fallimento il Tfr sarà pagato dal FondoInps Sono un dipendente di un'impresa artigiana con circa 10 dipendenti che versa in uno stato di crisi. Gli stipendi vengono pagati con tre - quattro mesi di ritardo. In caso difallimento chefine faranno il mio Tfr e le eventuali mensilità non pagate? _ LETTERA FIRMATA Intanto occorre premettere che l'impresa presso cui lavora, nel caso in cui non riuscirà a continuare nell'attività, non necessariamente potrà fallire. Per la dichiarazione di fallimento, infatti, è previsto il possesso di requisiti precisi previsti dalla legge fallimentare circa l'entità dell'attivo patrimoniale, dei ricavi lordi e dei debiti, anche non scaduti. Comunque, nell'ipotesi di fallimento interviene il Fondo di garanzia Inps pagando ai lavoratori il Tfr e le ultime tre mensilità. Naturalmente i lavoratori, come tutti i creditori, devono previamente presentare al curatore fallimentare istanza di insinuazione al passivo. I requisiti dell'intervento del Fondo di garanzia sono: a) La cessazione del rapporto di lavoro subordinato; b)L'apertura di una procedura concorsuale; e) L'esistenza del credito per Tfr risultato insoluto. La domanda di intervento del Fondo deve essere presentata dal lavoratore alla sede dell'Inps nella cui competenza territoriale l'assicurato ha la propria residenza, dal 15° giorno successivo al deposito dello stato passivo reso esecutivo. Nel caso in cui siano state proposte impugnazioni o opposizioni riguardante il credito del lavoratore, la domanda va presentata dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza che decide su di esse. Il termine di prescrizione entro il quale deve essere esercitato il ORDINE COMMERCIALISTI diritto è quello quinquennale, per cui tra la data di cessazione del rapporto di lavoro e la data di deposito della domanda di ammissione allo stato passivo non devono essere trascorsi più di cinque anni, salve interruzioni della prescrizione esercitate. Dal 1992 la garanzia del Fondo è estesa anche ai crediti diversi dal Tfr. Trattasi dei crediti retributivi inerenti agli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro purché rientrino nei dodici mesi che precedono la data del deposito in Tribunale del primo ricorso che ha originato RISPOSTA N. 143 L'impiego in ditta del nipote diciassettenne Mio nipote ha 17 anni e sta ancora studiando. Durante il periodo estivo vorrebbe venire a lavorare da me. Il fatto che sia minorenne mi crea qualche problema? Ho degli obblighi particolari? _ LETTERA FIRMATA Il nostro ordinamento riserva una particolare tutela al lavoro instaurato con i minori, imponendo al datore di lavoro una serie di divieti e obblighi peculiari. Innanzitutto il datore di lavoro per poter assumere un minore deve aver effettuato la valutazione dei rischi con particolare riguardo ai rischi specifici dei minori e aver sottoposto il minore a visita medica preassuntiva. Vi sono poi una serie di lavorazioni e processi a cui i lavoratori minori non posso essere adibiti e che sono indicate nel D Lgs. 345/99 (allegato 1) come modificato dal D Lgs. 262/00. Si tratta di mansioni che espongono a particolari agenti fisici - Pag. 17 biologici - chimici e di processi e lavori che si ritiene possano incidere sulla salute e sullo sviluppo del minorenne (deroghe possono aversi solo previa autorizzazione della Direzione territoriale del Lavoro e previo parere dell'Asl qualora ciò si renda indispensabile per motivi didattici o di formazione professionale). Non avendo indicato l'attività svolta, consigliamo un'attenta lettura delle mansioni vietate prima di stipulare il contratto di lavoro col nipote. Particolari limiti sono inoltre previsti per quanto concerne l'orario di lavoro. Fatte salve previsioni contrattuali di miglior favore, la durata massima dell'orario di lavoro non può superare le 8 ore giornaliere e le 40 settimanali. Inoltre vige il divieto di adibire i minori al lavoro notturno, fatti salvi i casi di forza maggiore. Infine la prestazione lavorativa dei minori non può protrarsi senza interruzione per più di 4 ore e mezza e gli deve essere assicurato un periodo di riposo settimanale di almeno due giorni e comprendente la domenica. Impianti di climatizzazione: da questo mese cambia il libretto di impianto ORDINE COMMERCIALISTI Pag. 18 Trovarisposte I nostri esperti I COMMERCIALISTI Aldo Cattaneo Riccardo Trezzi Maria Rachele Vigani dell'Ordine dottori commercialisti ed esperti contabili di Bergamo IL NOTAIO Marco Tucci I CONSULENTI DEL LAVORO Lucia Caccia Alessandro Savietti del Collegio notarile di Bergamo del Centro studi Consulenti del lavoro di Bergamo Per le tue domande: compila il coupon e invialo via fax allo 035/386.217 manda una email a: [email protected] oppure clicca sull'apposita finestra sul nostro sito specifica chiaramente se vuoi mantenere l'anonimato Per commercio e servizi l'obbligo di dotarsi di Pos Dal 30 giugno commercianti e professionisti dovranno accettare pagamenti elettronici sopra i 30 euro. Zero sanzioni per chi non lo fa ^ ^ ^ M La novità è di quelle «rivoluzionarie». Maproprio perché rivoluzionaria, non solo il dubbio è che (come già occorso in passato) sulfilodi lanapossa cambiare ancora qualcosa, ma già c'è chi paventa il fatto che - visto come al momento è configurata- il tutto possa rivelarsi come «tanto fumo e poco arrosto». Dal prossimo 30 giugno dovrebbe (il condizionale è dovuto perchè c'è già stata una deroga) entrare in vigore l'obbligo per commercianti, professionisti ed artigiani di «accettare pagamenti attraverso carte di debito». Difatto, di dotarsi di Pos: la «macchinetta» per lalettura dibancomat e carte di credito. Lanovità,diportata«storica» considerato come la moneta elettronicaper molti è diventata una compagna insostituibile in occasione di acquisti e utilizzo di servizi, per altri, invece, è vista come fumo negli occhi in quanto affa- scinati ancora dal «gusto del contante». Ebbene, questo obbligo è previsto dal decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179 (convertito dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221) e successivamente modificato dal decreto-legge 30 dicembre 2013, n.150 (convertito dalla Legge 27 febbraio 2014, n. 15), che non solo ha deliberato lo spostamento al 30 giugno prossimo (sulla scia di forti proteste avanzate da associazioni e ordini professionali) dell'obbligo che, inizialmente, sarebbe dovuto scattare il 1° gennaio scorso. Di fatto, con il prossimo 1 luglio, chi vende prodotti, servizi o effettua prestazioni è tenuto ad accettare pagamenti «con carta» per importi che siano superiori ai 30 euro. Un obbligo, che, come immaginabile, declina praticamente l'obiettivo della norma che punterebbe, così, a dissuadere dall'utilizzo del contante e - in un ORDINE COMMERCIALISTI certo senso - punta a rendere più difficile la vita a chi potrebbe essere portato ad evadere. Ma alla nobiltà (oltre che alla praticità di chi fa ampio uso della moneta elettronica nelle sue abitudini di consumo, che rischia però di cadere nel vano. La norma che impone questa possibilità di pagamento, infatti, non è supportata da alcuni intervento punitive nel caso in cui non si metta a disposizione lo strumento al consumatore. In altri termini, decantato il principio, lo stesso non viene declinato nella sua obbligatorietà attraverso un percorso Sanzio nato rio nel caso in cui la norma non fosse rispettata. Perlaserie sipredicabene ma silascia razzolare in libertà senza alcun vincolo. La giustificazione che viene dai più addotta alla mancata previsione di sanzioni sta nell'alto costo da sostenere per attivare lapossibilità di pagamento con carta di debi- Pag. 19 to : per dotarsi di un Pos, si parlerebbe infatti di un costo annue pari a 1.200 euro. E così se ilprincipio dichiarate è meritorio, la sua operatività previstaper legge ècomunque lasciata alla libera volontà dell'operatore. Per buona pace del diritto sancito a favore del cliente. • La rubrica Come inviare 1 quesiti per gli esperti periodo 20/05/2014 31/12/2014». Da ciò si deduce che l'appartamento, pur essendo sfìtto (non abitato) produce rifiuti! Mi piacerebbe sapere chiproduce questi rifiuti: Belzebù ? Mi auguro che la risposta sia di manzoniana memoria «Questa tassa non s'ha da pagare!». Se il Comune deve comunque fare cassa lo faccia con motivazioni più valide e non tratti i cittadini da sudditi! _ LETTERA FIRMATA Due le strade per presentare le vostre domande agli esperti del la rubrica Trovarisposte: commercialisti, notaie.da oggi, consulenti del lavoro. Potete compilare il coupon che trovate nella seconda pagina e inviarlo via fax al lo 035.386217 oppureconsegnarloallasededeL'Ecodi Bergamo in viale Papa Giovanni XXIII, 118 in città. Altrimenti è possibile inviare una mail all'indirizzo [email protected] trovate anche sul sito www.ecodibergamo.itcliccandosull'apposito banner Trovarisposte. Indica teaquale professionista è rivolto il quesito, le vostre genera I ita e, nel caso vogl iate mantenere l'anonimato, specificatelo inmodo chiaro nella richiesta. Commercialisti RISPOSTA N. 144 Quell'alloggio sfitto che produce ancora rifiuti Questo mese ho ricevuto dal Comune di Bergamo Area Risorse Finanziarie una ingiunzione di pagamento di 50 euro con la motivazione Tari anno 2014 per u n appartamento di proprietà, sfitto dal 19/05/2014 (su denuncia dell'ex conduttore alla Aprica), con la descrizione «Locali domestici sfìtti- Il regolamento per l'applicazione della Tari del comune di Bergamo, che si rifa alla legislazione Nazionale, definisce limiti e condizioni delle situazioni per le quali sarebbe discriminante far pagare l'imposta,quanto meno in misura piena. Per il suo quesito sono determinanti gli articoli. 5,15 e 25 del Regolamento. In modo particolare l'articolo 25 così dispone: «Per i locali sfitti e mai utilizzati nel corso dell'anno la tariffa è dovuta con un importo pari alla sola quota canone, ovvero alla componente fissa. Per le abitazioni il calcolo della quota fissa è effettuato sulla tariffa corrispondente a n. 2 componenti." L'importo richiestole dal Comune rispecchia l'applicazione del Regolamento comunale e quindi, l'imposta è dovuta. RISPOSTA N. 145 Assegni periodici quale trattamento per il coniuge ORDINE COMMERCIALISTI Vorrei conoscere il trattamento degli assegni periodici corrisposti al coniuge per l'obbligato al versamento e per il beneficiario. _ LETTERA FIRMATA Sono deducibili dal reddito complessivo gli assegni periodici corrisposti al coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziari. Elementi necessari ai fini della deducibilità sono: - la periodicità dell'assegno: è deducibile solo l'assegno versato in maniera periodica, le somme corrisposte una tantum da un coniuge a favore dell'altro sono invece considerate indeducibili - il principio di cassa: è deducibile l'assegno solo nell'anno in cui è pagato. Non rientrano tra gli oneri deducibili eventuali altre somme stabilite dalle parti tramite accordi privati. Se il provvedimento del giudice non indica una diversa ripartizione, cioè non distingue la quota per l'assegno periodico destinata al coniuge da quella destinata al mantenimento dei figli, l'assegno periodico si considera destinato al coniuge per metà del suo ammontare. Le maggiori somme corrisposte al coniuge per l'adeguamento Istat rientrano tra gli oneri Pag. 20 deducibili solo se la sentenza prevede un criterio di adeguamento automatico dell'assegno dovuto al coniuge. Il coniuge beneficiario dovrà indicare le somme percepite tra i suoi redditi, costituendo redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. RISPOSTA N. 146 Ho unito due case Quale deduzione sarà applicata? Possiedo due unità immobiliari catastalmente distinte, ma da me unite ed adibite ad abitazione principale della mia famiglia, come viene suddivisa la deduzione? _ LETTERA FIRMATA In questo caso, essendo presenti due distinte rendite catastali, su una soltanto di queste verrà applicata la deduzione per l'abitazione principale. Notaio RISPOSTA N. 147 Terreno agricolo due fratelli e l'usufrutto Io e mio fratello siamo proprietari di una appezzamento di terreno agricolo con usufrutto di nostra madre, che è venuta a mancare il primo agosto 2014. Ora cosa facciamo? Con la morte decade o dobbiamo recarci dal notaio per toglierlo? _ LETTERA FIRMATA si estingue automaticamente, determinando la definitiva riespansione del diritto di proprietà: l'usufrutto infatti non «cade» in successione, in quanto diritto commisurato alla vita del titolare. Gli uffici pubblici preposti però non recepiscono automaticamente l'evento, se non a seguito di apposita istanza, per cui si dovrà presentare un certificato di morte in catasto per "eliminare" formalmente il defunto dall'intestazione. Tale adempimento può essere effettuato da chiunque, presentandosi personalmente in Catasto munito della necessaria documentazione, il cui elenco le potrà essere fornito direttamente in Catasto; oppure mediante invio telematico attraverso un professionista regolarmente abilitato, come ad esempio il notaio. RISPOSTA N. 148 Tre immobili e due sorelle in disaccordo Siamo due sorelle e abbiamo ereditato da nostro fratello celibe, deceduto senza testamento, tre immobili. Uno di questi è già di proprietà al 50% di una delle sorelle, quindi ereditiamo il rimanente 50%. Dal momento che non raggiungiamo un accordo sul valore di questo immobile, vorremmo sapere cosa prevede la legge per il coerede già proprietario (del 50%). È avvantaggiato? contitolari non trovino un accordo su come effettuare le ripartizioni, ciascuno di essi possa attivare dinanzi al giudice un procedimento di divisione affinché il giudice stesso stabilisca in base alle rilevazioni effettuate i lotti da assegnare. Tale procedura prevede che in assenza di accordo sui valori il giudice nomini un Consulente Tecnico di ufficio per la valutazione dei beni e la formazione dei lotti da assegnare a ciascun condividente nel rispetto delle quote originarie di contitolarità: se, come nel caso di specie, un immobile non è comodamente divisibile, e ciò anche quando la sua divisione lo renda inutilizzabile, verrà assegnato a chi ne detiene la quota maggiore con ristoro in natura (cioè maggior quota di altri beni in contitolarità), o se non possibile in denaro, di chi ne possiede la quota minore. Il consiglio può essere quello di attivarsi personalmente senza procedimento giudiziale scegliendo un perito per ciascuna parte e facendo nominare ai periti di parte un terzo perito di comune accordo per formare tre valutazioni dalle quali desumere il valore mediato per evitare lunghe e costose procedure giudiziali, oppure individuare un notaio di comune fiducia che in base alla normativa vigente possa procedere alla adeguata soluzione della situazione. RISPOSTA N. 149 Rebus: donazione d'immobile o compravendita _ LETTERA FIRMATA Con la morte del titolare il diritto di usufrutto La legge prevede che in caso di comproprietà qualora i ORDINE COMMERCIALISTI Nella casa dove attualmente vivo e risiedo sono proprietario della nuda Pag. 21 proprietà e mia mamma è l'usufruttuaria. Ora sto per acquistare una mia casa e dal momento che vista la situazione non mi risulterebbe come prima casa, perché dall'atto mi hanno detto che mia mamma al momento dell'acquisto ha già usufruito delle agevolazioni prima casa e, quindi non potrei beneficiare di tutte le agevolazione, la mia domanda è questa: per trasferire la mia nuda proprietà a mia mamma (che ha già l'usufrutto) consiglia un atto di donazione o una compravendita?Preciso che sono figlio unico e mia mamma è legalmente divorziata da parecchi anni. _ LETTERA FIRMATA Ciascun soggetto non può usufruire di altro acquisto agevolato come prima casa solo se il diritto già acquistato (nel suo caso la nuda proprietà) sia stata acquistata fruendo delle dette agevolazioni prima casa, risultando irrilevante l'acquisto agevolato o meno di altri comproprietari o contitolari (nel suo caso l'eventuale acquisto della madre agevolato). Ciò premesso, qualora il suo precedente acquisto sia effettivamente avvenuto utilizzando le agevolazioni per l'acquisto della prima casa, non potendo più beneficiarne, potrà donare alla madre il diritto in questione visto che presumibilmente la stessa non le verserà alcun corrispettivo a fronte del trasferimento del diritto, essendo il corrispettivo (prezzo) presupposto necessario per poter perfezionare un atto di compravendita. Consulenti del lavoro RISPOSTA N. 150 Quel bonus che manca all'appello Sono disoccupato da 8 mesi e ricevo l'Aspi, non supero i 26 mila euro, ma nell'ultima comunicazione non ho trovato il bonus da 80 euro. Come mai? T •C"T"T'T3'T» A T7TTJTI* * T A Le condizioni per beneficiare del bonus di 80 euro previsto dal Disegno di legge 66/2014 sono le seguenti: -aver intrattenuto, anche solo in parte, nel 2014 un rapporto di lavoro dipendente o un altro rapporto il cui reddito prodotto sia assimilato a lavoro dipendente (lavoratori soci nelle cooperative, rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, lavori socialmente utili); -essere percettori di prestazioni a sostegno del reddito quali indennità di mobilità, indennità Aspi 0 MiniAspi, indennità di maternità; -i contribuenti titolari dei redditi in precedenza elencati devono avere un'imposta lorda determinata su detti redditi, di importo superiore rispetto alle detrazioni da lavoro dipendente; -il reddito di lavoro dipendente o assimilato non deve essere superiore a 26.000 euro nel 2014. 1 contribuenti i cui redditi non rispettano anche solo una delle condizioni non hanno diritto alla percezionedel bonus. Le prestazioni a sostegno del redditoper cui non spetta il bonus sono quelle che possono essere equiparate a reddito da lavoro autonomo oppure che sono soggette alla tassazione separata quali ORDINE COMMERCIALISTI ad esempio Aspi, MiniAspi e indennità di mobilità anticipate in un'unica soluzione, l'indennità di maternità per le lavoratrici autonome e per le iscritte alla gestione separata, il Tfr del Fondo di garanzia. Il lettore sembrerebbe rientrare nelle condizioni di spettanza, pertanto possiamo ipotizzare un ritardo nell'erogazione del bonus da parte dell'Istituto, ma suggeriamo di rivolgersi direttamente alla sede di competenza per approfondire il caso specifico. RISPOSTA N. 151 Elezioni: permessi per un lavoratore dipendente Credo sia utile fare chiarezza su come funzionano i permessi elettorali: io sono un lavoratore dipendente e ho partecipato allo scrutinio _ LETTERA FIRMATA I lavoratori dipendenti impegnati nelle operazioni elettorali come componenti dei seggi hanno diritto ad un particolare trattamento economico e normativo disciplinato dall'art. 11 della legge n.53/1990 e dall'art. 1 della legge n. 69/1992. L'articolo 1 della Legge 69/1992 stabilisce che i lavoratori che adempiono funzioni presso i seggi elettorali: «hanno diritto al pagamento di specifiche quote retributive, in aggiunta all'ordinaria retribuzione mensile, ovvero a riposi compensativi, per i giorni festivi o non lavorativi compresi nel periodo di svolgimento delle operazioni elettorali». Se lo svolgimento delle operazioni elettorali copre una sola parte della Pag. 22 giornata, l'assenza è legittimata per tutto il giorno lavorativo che, quindi, deve essere retribuito interamente. Infatti, l'unità di misura sono i «giorni di assenza» dal lavoro e non un parametro orario. A tale proposito, la legge non specifica le modalità di scelta tra riposo compensativo e retribuzione. Qualora il dipendente, in accordo con il datore di lavoro, decida di usufruire del riposo compensativo, si ritiene che tale riposo debba essere goduto subito dopo la fine delle operazioni di seggio. Prima delle operazioni elettorali il lavoratore nominato presidente di seggio, segretario, scrutatore o rappresentante di lista è tenuto ad avvisare il datore di lavoro della partecipazione ai seggi. Tale comunicazione può essere effettuata ORDINE COMMERCIALISTI verbalmente, o con apposita comunicazione scritta predisposta dal lavoratore. Concluse le votazioni e relativo scrutinio, ilavoratore è tenuto a consegnare al datore di lavoro un attestato conl'indicazione dei giorni trascorsi al seggio, firmato dal Presidente del seggio e deve riportare il timbro della sezione elettorale presso cui il lavoratore è stato chiamato ad adempiere alle funzioni Pag. 23 Dal 30 giugno il Pos è obbligatorio Ma per chi non lo fa zero sanzioni La novità è di quelle «rivoluzionarie». Ma proprio perché rivoluzionaria, non solo il dubbio è che (come già occorso in passato) sul filo di lana possa cambiare ancora qualcosa, ma già c'è chi paventa il fatto che - visto come al momento è configurata - il tutto possa rivelarsi come «tanto fumo e poco arrosto». Dal prossimo 30 giugno dovrebbe (il condizionale è dovuto perchè c'è già stata una deroga) entrare in vigore l'obbligo per commercianti, professionisti ed artigiani di «accettare pagamenti attraverso carte di debito». Di fatto, di dotarsi di Pos: la «macchinetta» per la lettura di bancomat e carte di credito. La novità, di portata «storica» considerato come la moneta elettronica per molti è diventata una compagna insostituibile in occasione di acquisti e utilizzo di servizi, per altri, invece, è vista come fumo negli occhi in quanto affascinati ancora dal «gusto del contante». Leggi tutto su L'Eco di Bergamo del 25 giugno: due pagine di Trovarisposte LA DOMANDA DI UN LETTORE Per chi vende beni di basso valore, come i gelati, credo che sia ridicolo essere obbligato ad accettare carte di credito. Violo qualche legge richiedendo un contributo spese? Per quanto riguarda quesito posto dal lettore, il presidente dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Bergamo, Alberto Carrara, spiega "Non è possibile differenziare il prezzo della cessione a seconda dello strumento di pagamento utilizzato dal cliente (contanti, bonifico, Pos o Carta di credito). Va comunque detto che qualsiasi negoziante, nella valutazione economica della gestione dell'attività, potrebbe decidere di determinare il prezzo del proprio prodotto in considerazione di tutti gli oneri di gestione (ivi compreso gli oneri connessi all'incasso a mezzo Pos)". Più in generale rispetto alla nuova misura che punta a ridurre l'uso del contante e a contrastare l'evasione fiscale, definita dal decreto legge cosiddetto Milleproroghe "allo stato attuale - sottolinea Carrara - la norma non prevede una sanzione per chi non adempie. L'obbligo previsto dalla norma stessa non dovrebbe essere considerato in senso assoluto come un dovere di dotare il proprio ufficio di un POS, ma costituirebbe un onere in capo all'impresa o al professionista. Si auspica che, aumentando gli utilizzi, si possa arrivare al più presto ad una drastica riduzione del costo posto a carico del negoziante. Sicuramente sarebbe stato auspicabile che la rinegoziazione dei costi fosse stata, in un certo modo, imposta dalla norma che ha previsto l'introduzione dello strumento su una così ampia platea di soggetti. In sintesi, sarebbe stata più opportuna una preventiva rinegoziazione dei costi con il sistema bancario piuttosto che rendere questa operazione obbligatoria. A Bergamo molti studi, in questo momento alle prese con le pressanti scadenze fiscali, hanno optato per dotarsi dello strumento più avanti". © riproduzione riservata ORDINE COMMERCIALISTI Pag. 24