Rassegna del 26 settembre 2014
ORDINE COMMERCIALISTI
L'eco Di Bergamo
13, 1 SE SI RISTRUTTURA LA CASA SCATTA IL «BONUS MOBILI»
L'eco Di Bergamo
11
730 RINVIATO FUORI TEMPO UNA TRAGICA COMMEDIA
L'eco Di Bergamo
11
FATTURA ELETTRONICA, AVVIO IN SALITA «POCO CHIARA, IMPRESE IN AFFANNO» Maurizio Ferrari
L'eco Di Bergamo
13, 1 IMU SUI TERRENI AGRICOLI, LA SCADENZA È IL 16 GIUGNO
9
L'eco Di Bergamo
13
13
L'eco Di Bergamo
22, 2 IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E TEMPO DI NUOVO LIBRETTO
L'eco Di Bergamo
12, 1 PER COMMERCIO E SERVIZI L'OBBLIGO DI DOTARSI DI POS
L'eco Di Bergamo_it
1
Silvana Galizzì
COMMERCIALISTI E CAOS SCADENZE CARRARA: RISPETTO PER LA CATEGORIA
DAL 30 GIUGNO IL POS È OBBLIGATORIO MA PER CHI NON LO FA ZERO SANZIONI
S.bonomelli / A.tucci
6
7
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19
24
Trovarisposte
I nostri esperti
I COMMERCIALISTI
Roberto Mazzoleni
Maria Rachele Vigani
IL NOTAIO
Fabio Giovananza
I CONSULENTI DEL LAVORO
Milena Lorenzi
Barbara Salvi
dell'Ordine dottori commercialisti
ed esperti contabili di Bergamo
del Collegio notarile di Bergamo
del Centro studi Consulenti del
lavoro di Bergamo
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ipecifica chiaramente se vuoi mantenere l'anonimato
Se siristrutturala casa
scatta il «bonus mobili»
La scadenza è il 31 dicembre e prevede una detrazione del 50%
Lo «sconto» statale è svincolato dalle spese legate ai lavori
^ ^ ^ M C'è tempo fino al 31 dicembre di quest'anno per usufruire del «bonus mobili», ovvero l'agevolazione fiscale prevista
per l'acquisto di arredi, materassi e apparecchi di illuminazione. Lo sconto sulla mobilia è
legato alla «riqualificazione del
patrimonio immobiliare» come
condizione indispensabile per
ottenere il bonus mobili.
Partiamo proprio da quest'ultima misura, anch'essa valida fino al 31 dicembre. Si tratta
della detrazione Irpef del 50%
per le spese relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio fino ad un ammontare non superiore a 96 mila
euro per unità immobiliare. A
questa si aggiunge l'incentivo
per l'acquisto di mobili, arredi
e grandi elettrodomestici di
classe non inferiore alla A+ (A
per iforni), fino ad un massimo
di spesa di 10 mila euro, Iva inclusa.
E ora veniamo alle tempistiche. Il bonus mobili si può applicare agli acquisti effettuati dal
6 giugno 2013 e non oltre il 31
dicembre 2014. Le spese pergli
interventi edilizi per usufruire
delbonus mobili devono essere
sostenute tra il 26 giugno 2012
e il 31 dicembre 2014. Tenendo
presente che la data di inizio dei
lavori di recupero del patrimonio edilizio deve essere antecedente a quella relativa all'acquisto degli arredi.
Abeneficiare del bonus mobili sono ilproprietario o il nudo
proprietario, il titolare di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie); chioccupal'immobile atitolo di locazione o comodato; i
soci di cooperative divise e indi-
ORDINE COMMERCIALISTI
vise; i soci delle società semplici;
gli imprenditori individuali, limitatamente agli immobili che
non rientrano fra quelli strumentali o merce.
Ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del
possessore o detentore dell'immobile oggetto dell'intervento,
purché sostengale spese e siano
a lui intestati bonifici e fatture.
Va ricordato che ilbonus è collegato avari interventi di manutenzione. Per quelli di natura
ordinaria, effettuati cioè sulle
parti comuni di edifici residenziali, il bonus dà diritto all'agevolazione per l'acquisto di arredi destinati esclusivamente alle
parti comuni dell'edificio.
Ilbonus è previsto anche per
interventi di manutenzione
straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, tutti effettuati
Pag. 1
sulle parti comuni di edifìci residenziali e su singole unità immobiliari. Anche nel caso di ricostruzione di un immobile
danneggiato da eventi calamitosi (se dichiarato lo stato d'emergenza) rientra nei casi in cui si
può richiedere il bonus, così come per lavori di restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia di interi fabbricati, eseguiti da imprese di
costruzione o cooperative che
entro sei mesi dal termine dei
lavori vendono o assegnano
l'immobile. •
La rubrica
Come inviare
i quesiti
per gli esperti
Due le strade per presentare le vostre domandeagliespertidella rubrica Trovarisposte:commercialisti, notai e consulenti del lavoro.
Potete compi lare il coupon che trovate nel la seconda pagina e inviarlo
via fax a I lo 035.386217 oppure consegnarlo alla sede de L'Eco di Bergamo in viale Papa Giovanni XXIII, 118
in città. Altrimenti è possibile inviare una mail all'indirizzo [email protected] che trovate anche sul
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modo chiaro nella richiesta.
Commercialisti
RISPOSTA N. 119
Spese detraibili
per palestra
e integratori?
Ho sostenuto delle spese
mediche per acquisto di
integratori
alimentari
nonché spese per frequenza
di palestra a scopo
terapeutico entrambe con
regolare prescrizione
medica;
queste spese sono detraibili
come spese sanitarie?
nella casella «Mesi a
carico»andrà indicato il
valore «12».
_ LETTERA FIRMATA
RISPOSTA N. 121
Con risoluzione n. 256 del
20.06.2008 l'Agenzia delle
Entrate ha negato la
detraibilità delle spese per
l'acquisto di integratori
alimentari, anche se assunti a
scopo terapeutico e con
prescrizione di un medico
specialista. Con circolare n. 19
del 01/06/2012 (punto 2.3)
l'Agenzia delle Entrate ha
chiarito che la spesa sostenuta
per l'iscrizione ad una
palestra non può essere
considerata spesa sanitaria
detraibile anche se
accompagnata da un
certificato medico che
prescrive una specifica
attività motoria a scopo
preventivo o terapeutico, essa
va inquadrata in un generico
ambito salutistico di cura del
corpo. Quindi nessuna delle
due spese è detraibile.
RISPOSTA N. 120
Quella casella
dei «minori»
nel modello 730
Mio figlio (a carico) è nato il
05/11/2010.
Nella
compilazione del quadro
familiari
a carico
del Modello
730/2014
quanti mesi devono
essere indicati nella casella
«Minore di 3 anni»?
_ LETTERA FIRMATA
Il figlio, nato il 5 novembre
2010, ha compiuto
3 anni il 5 novembre 2013;
di conseguenza,
per l'anno 2013, ha diritto
alla detrazione per figlio
minore di 3 anni
per 11 mesi, pertanto
nella casella «Minore di 3
anni»dovrà essere indicato
il valore «11» mentre
ORDINE COMMERCIALISTI
Modello Cud
e quegli stipendi
non incassati
Il mio datore di lavoro lo
scorso anno è stato
ammesso alla procedura
di concordato
preventivo
e non mi è stato pagato
lo stipendio
del mese precedente.
Ho, invece, percepito
gli stipendi
degli altri mesi.
Nel modello Cud
dello scorso anno
dovrà essere inserito
anche il mese che
non ho incassato?
O dovranno essere
inseriti
solamente
gli stipendi
dei mesi incassati.
_ LETTERA FIRMATA
Per questo caso, il modello
Cud dovrà considerare
solamente gli importi
degli stipendi incassati.
RISPOSTA N. 122
Modello Unico
per socio
iscritto all'Inps
Un socio di società
di capitali
iscritto
all'Inps gestione
commercianti, può
presentare il Modello
730/2014?
_ LETTERA FIRMATA
Il socio di società di capitali
iscritto all'Inps gestione
commercianti è tenuto a
determinare i contributi
dovuti in base alle risultanze
Pag. 2
del quadro RR del Modello
Unico Persone Fisiche. Atteso
che tale quadro, a differenza
dei quadri RM, RT, RW non
può essere inviato a parte
compilando il Modello
730/2013, egli non potrà
avvalersi di tale modello
dichiarativo, ma dovrà
utilizzare il Modello Unico
Persone Fisiche 2014.
RISPOSTA N. 123
Il 730 anche
per chi è a tempo
determinato?
Sono un dipendente della
scuola con contratto di lavoro
a tempo
determinato:posso
presentare il Modello
730/2014?
_ LETTERA FIRMATA
Il personale della scuola può
presentare il 730 ed indicare i
dati del Sostituto d'imposta
che dovrà effettuare il
conguaglio se il contratto di
lavoro a tempo determinato
dura almeno dal mese di
settembre dell'anno cui si
riferisce la dichiarazione di
giugno dell'anno successivo.
Quindi potrà presentare
il modello 730/2014
solo se il contratto ha durata
almeno dal settembre 2013
al giugno 2014.
possibile, serve l'originale o
può bastare la fotocopia?
_ LETTERA FIRMATA
La normativa in materia di
imposta di registro prevede la
possibilità che, in ogni
momento, un atto possa
essere presentato
volontariamente per la
registrazione; ciò sia per le
ipotesi in cui non sussistesse
l'obbligo di registrazione al
momento di formazione del
documento, sia dopo la
decorrenza dei termini di
prescrizione o decadenza
dell'azione, nel caso in cui la
registrazione fosse stata
obbligatoria. La registrazione
può essere richiesta da
chiunque abbia interesse, ed è
proprio in capo al richiedente,
e solo a costui, che ricade la
responsabilità per il
pagamento delle relative
imposte, con esclusione della
responsabilità solidale, o di
diritto di rivalsa, nei confronti
degli stipulanti o di altri
aventi interesse. È dunque
l'interesse del richiedente
l'elemento fondamentale ai
fini della registrazione
volontaria di un atto;
requisito questo che, nella
casistica giurisprudenziale,
deve essere valutato avuto
riguardo della fattispecie
concreta. In sede di
registrazione è necessario
presentare all'Agenzia delle
Entrate due atti in originale o,
in alternativa, un originale ed
una fotocopia.
RISPOSTA N. 125
Notaio
RISPOSTA N. 124
La registrazione
di un accordo
degli anni '50
Vorrei sapere se un accordo
scritto e firmato (negli anni
'50) da tre persone, tutte
decedute, un accordo mai
registrato però, può essere
registrato dagli eredi o da chi
è subentrato. Nel caso fosse
Nessuna eredità
per i figli
di primo letto
Mia zia, senza figli, è vedova
da più di 20 anni. Suo marito
aveva 2 figli di primo letto. Se
la zia muore quali sono i
diritti e le pretese dei figli di
lui?Possono rivendicare la
pensione del padre?
_ LETTERA FIRMATA
Nel caso di decesso della zia, i
ORDINE COMMERCIALISTI
figli di primo letto dell'ex
coniuge non potranno vantare
pretese sul compendio
ereditario della stessa. Ciò
poiché, a norma di legge, il
nuovo matrimonio non
determina il sorgere di un
rapporto di parentela fra il
coniuge ed i figli di primo
letto, mancando in tal modo il
requisito cardine richiesto
dagli articoli 565 ce. e ss. per
la devoluzione della
successione legittima; altresì
non è riconosciuta loro alcuna
riserva di legge. Solo una
disposizione testamentaria
potrebbe attribuire loro diritti
ereditari. In merito ai diritti
dei figli superstiti sulla
pensione del genitore,
bisognerebbe verificare quale
fosse la situazione al
momento dell'apertura della
successione. Le norme
riconoscono la concorrenza
dei figli con il coniuge
superstite, purché gli stessi
siano minorenni o, nel caso di
maggiorenni, siano
alternativamente studenti di
scuola media superiore fra i 18
ed i 21 anni a carico del
genitore deceduto e non
lavoratori, studenti
universitari di età non
superiore ai 26 anni a carico
del genitore deceduto e non
lavoratori, oppure figli disabili
a carico del defunto.
RISPOSTA N. 126
L'usufrutto
dopo la morte
del suocero
Imiei suoceri sono
proprietari
di una casa divisa
in 2 appartamenti con
giardino, box e cantina; nel
primo appartamento
vivono
mio cognato con la sua
famiglia (usufrutto
gratuito)
e nel secondo i miei suoceri.
Al secondo figlio (mio
marito), mio suocero ha fatto
una donazione per
permettergli di acquistare un
appartamento. Mio suocero è
morto e bisogna fare la
Pag. 3
successione; mio cognato
vorrebbe la sua quota di
eredità e in più i soldi che lui
ha speso quando 10 anni fa è
entrato per rifare alcuni
impianti (non c'è alcuna
fattura al riguardo). Inoltre,
vorrebbe continuare
l'usufrutto gratuito della
proprietà (a questo punto
divisa tra mia suocera e mio
marito). Quindi chiedo se le
richieste di mio cognato sono
fondate e se ci possiamo
tutelare, visto che noi
paghiamo il mutuo e
andremo a pagare le tasse
anche della quota che
usufruirebbe mio cognato.
_ LETTERA FIRMATA
La morte del comproprietario,
quale era suo suocero, non
determina l'estinzione del
diritto di usufrutto. Pertanto
suo cognato, anche a seguito
dell'apertura della
successione, potrà godere di
tale diritto sino alla scadenza
del termine o alla propria
morte, nel caso di usufrutto
vitalizio. Gli art. 1004 e
seguenti disciplinano la
ripartizione di spese e
imposte fra usufruttuario e
nudo proprietario: al fine di
verificare se suo cognato
vantasse un credito nei
confronti di suo suocero,
bisognerebbe verificare la
tipologia di spese all'epoca
affrontate.
Consulenti
del lavoro
RISPOSTA N. 127
Disoccupazione
e il bonus
di 80 euro
In relazione al bonus Irpefdi
80 euro non avete spiegato
come faranno ad incassarlo i
disoccupati. Visto che io lo
sono da 5 anni, mi dite se e
come posso incassarlo?
_ LETTERA FIRMATA
Il decreto legge n. 66 del 24
aprile 2014, ha introdotto tra
le varie misure anche un
bonus, detto bonus 80 euro,
da riconoscere mensilmente
in busta paga ai lavoratori
titolari di redditi di lavoro
dipendente e assimilati, non
superiore a 26.000 euro.
Pertanto il requisito
soggettivo sostanziale si
identifica nella percezione di
uno dei redditi di seguito
elencati:
- reddito da lavoro dipendente
- redditi da borse di studio,
sussidi ai fini di studio o
addestramento, stage o
tirocini
- somme corrisposte a
collaboratori a progetto,
collaboratori coordinati e
continuativi, amministratori
- remunerazioni a sacerdoti e
ministri di culto
- prestazione pensionistiche
di cui al Dlgs 124/93
- compensi percepiti da
soggetti impegnati in lavori
socialmente utili
- somme percepite a titolo di
cassa integrazione, indennità
di disoccupazione, indennità
di mobilità. Si evince come in
assenza di reddito non sia
possibile percepire tale bonus.
RISPOSTA N. 128
Quali adempimenti
per attivare
un tirocinio
In quali casi l'azienda può
instaurare un tirocinio
extracurriculare? Quali gli
adempimenti da effettuare?
_A.R.
Lo stage di orientamento è
uno strumento finalizzato a
supportare l'inserimento
lavorativo attraverso
un'esperienza temporanea di
formazione-lavoro. Le
principali tipologie di stage
extracurriculari sono:
a)il tirocinio formativo e di
orientamento, rivolto ai
giovani e finalizzato ad
agevolare le scelte
professionali nel percorso di
ORDINE COMMERCIALISTI
transizione tra scuola e lavoro
mediante una formazione a
diretto contatto con il mondo
del lavoro (durata massima di
6 mesi e per soggetti con
titolo di studio da meno di 12
mesi, inoccupati, disoccupati
o occupati con contratto a
tempo ridotto.
b)il tirocinio di inserimento o
reinserimento lavorativo, per
chi è in età lavorativa e
finalizzato a percorsi di
inserimento/reinserimento
(durata massima di 12 mesi ed
è indirizzato a inoccupati,
disoccupati, chi è in mobilità
o occupati a tempo ridotto.
c)il tirocinio di orientamento
e inserimento per le persone
disabili o svantaggiate,
finalizzato ad agevolare
l'inclusione sociale (durata
massima di 24 mesi)
d)il tirocinio estivo per
studenti con età minima di 15
anni, regolarmente iscritti ad
un ciclo di studi presso
un'istituzione scolastica.
Il numero massimo di
tirocinanti ospitabili
contemporaneamente sono:
un tirocinante per le imprese
composte dal solo titolare o
con risorse umane non
superiori a 5, due tirocinanti
per imprese con risorse
umane da 6 a 20 unità, 10%
delle risorse umane per
imprese con più di 20 unità.
Tutti i tirocini sono regolati
da una convenzione tra il
soggetto promotore e il
soggetto ospitante e sono
svolti sulla base di un progetto
formativo individuale firmato
dal promotore, dall'ospitante
e dal tirocinante. Per ogni
tirocinio vi sono un tutor
didattico organizzativo e un
tutor aziendale, con
competenze adeguate che può
seguire fino a un massimo di
tre tirocinanti. L'azienda
ospitante è tenuta ad
effettuare la Comunicazione
Obbligatoria di avvio del
tirocinio tramite il portale
Sintesi e al termine rilascerà
al tirocinante un'attestazione
dell'attività svolta e delle
competenze acquisite.
Per poter avviare tirocini
Pag. 4
extracurriculari l'azienda
deve essere in regola con la
normativa vigente in materia
di salute e sicurezza sui luoghi
di lavoro e di collocamento
obbligatorio, nei 12 mesi
precedenti non deve avere
effettuato licenziamenti per
mansioni equivalenti al
tirocinio e non deve avere in
corso procedure di Cassa
integrazione per mansioni
equivalenti. Il tirocinio viene
sospeso in caso di maternità,
malattia o infortunio di
durata pari o superiore a 60
giorni o per chiusure
dell'azienda ospitante.
L'azienda è tenuta a
corrispondere ai tirocinanti
un'indennità il cui importo
viene esplicitato nel progetto
formativo di tirocinio e che
non potrà essere inferiore a
400 euro mensili. L'indennità
minima potrà essere
riducibile a 300 euro mensili
se si prevede di corrispondere
i buoni pasto o se viene
erogato il servizio mensa o
quando l'attività di tirocinio
non implichi un impegno
giornaliero superiore a 4 ore.
L'indennità di partecipazione
non viene corrisposta nel caso
di tirocini in favore di
lavoratori sospesi o
disoccupati percettori di
forme di sostegno al reddito o
fruitori di ammortizzatori
sociali. Sul fronte fiscale, le
somme per il tirocinante sono
considerate reddito
assimilato al lavoro
dipendente. Tirocinio e
percezione della relativa
indennità non comportano la
perdita dello stato di
disoccupazione. I consulenti
del lavoro, sono abilitati
all'attivazione dei tirocini
extracurriculari.
Se si decide di cambiare i mobili in concomitanza con la ristrutturazione della casa, può scattare il «bonus mobili» fino alla fine dell'anno
ORDINE COMMERCIALISTI
Pag. 5
LO SPILLO
730 rinviato
fuori tempo
Una tragica
commedia
E
come se il 15 giugno al nostro debutto ai Mondiali
in Brasile l'arbitro fischiasse la fine di Inghilterra-Italia e dopo due minuti
richiamasse tutti in campo dicendo: «Scusate, mi sono sbagliato, avete ancora cinque minuti da giocare». Si scatenerebbe il finimondo. Giustamente.
Ebbene, il termine per la presentazione del 730 scadeva il 31
maggio, sabato. Di mezzo c'erala
festa del 2 giugno. La scadenza
slittava quindi al 3. Da giorni si
aspettavalaproroga, perché tutti gli anni è così: c'è una data ma
poi slitta, tanto che i Caf programmano da subito il loro lavoro fino a metà giugno.
E qui già ci sarebbe da discutere sulla prassi. Ma se tutti gli
anni la nostra Dartita del 730
finisce dopo 95 minuti anziché
90 non possiamo deciderlo una
volta per tutte ed evitare che si
perpetui la tragica commedia
delle proroghe?
Ma tant'è, siamo in Italia,
commentavano ieri gli addetti ai
lavori sconsolati. Il paradosso è
che la proroga al 16 giugno è arrivata pure atempo scaduto. Il decreto del presidente del consiglio Renzi porta infatti la data
del 3 giugno, ma è stato inserito
nella Gazzetta ufficiale del 4, che
è stata pubblicata mercoledì a
tarda sera. Quindi la maggior
parte dei cittadini, se non tutti,
ne hanno avuto notìziaieri mattina: il 5 giugno, due giorni dopo
la scadenza.
Ma come possiamo pensare di
giocare i Mondiali dell'economia
se le regole non sono mai certe
ORDINE COMMERCIALISTI
e cambiano pure fuori tempo
massimo? Come possiamo pensare che imprese internazionali
abituate a pagamenti puntuali,
tasse chiare, adempimenti snelli
possano venire a investire nel
nostro Paese, e magari creare
lavoro, in queste condizioni?
Perché la tragica commedia
del 730 è in buona (cattiva) compagnia. La Tasi sta dando una
pessima immaginedeiritalia dei
Comuni, divisa e farraginosa,
con casi scuola come Bologna
dove pare ci siano 75 applicazioni diverse. E lafattura elettronica che parte per finta?
Siamo in Italia? Sì, siamo in
Italia. E ai Mondiali dell'economia non ci qualifichiamo neanche se da noi non si sa mai come
va a finire la partita.
Silvana Galizzì
Pag. 6
Fattura elettronica, avvìo in salita
«Poco chiara, imprese in affanno»
Scatta oggi l'obbligo di rendiconto digitale, ma il sistema non è pronto a recepirlo
Da Confartigianato all'Ascolti fino all'Ance: task force per aiutare gli iscritti
«Iscrivevi,
ma anche
aivhiviare
le criticità
nella
procedura»
MAURIZIO FERRARI
^ ^ ^ M Pronti, partenza, via.
Anzino.L'arrivodellafatturaelettronica che sostituisce quella cartacea nella pubblica amministrazione diventa una realtà da oggi,
eppure, come spesso accade in
Italia, il sistema è ancora in parte
impreparato a recepire immediatamente una sfida che si annuncia
decisiva nel tentativo di snellire
almeno in parte la gigantesca
macchina burocratica.
Il motivo? Mentre c'è stata
tempestivitànell'annunciare con
squilli di trombala data del 6 giugno come l'inizio diunanuovaera,
più trasparente ed efficace, nei
rapporti trapubbhca amministrazione e aziende, non si
è adeguatamente preparato il terreno tra gli
enti interessati (che in
questaprimafase non
riguardano Comuni o
Regioni, ma ministeri,
agenzie fiscali ed enti
di previdenzaed istituti di istruzione statale)
e le imprese, che ad oggi sono ancora in gran
parte «disarmate» di fonte all'avanzata digitale.
«Spesso in Italia, quando si avvia un tipo diprowedimento radi-
cale come questo, si capisce subito
che saremo di fronte a una falsa
partenza: e in effetti è così», spiega
il direttore di Confartigianato
Bergamo Stefano Maroni. Sono
proprio gli artigiani, ma anche i
commercianti,finoalmondo delle Costruzioni, arappresentare il
nervo scoperto di questapartenza
alla moviola del provvedimento.
«Sicuramente per andare a regime ilprowedimento avrà bisogno
di diversi mesi di rodaggio - aggiunge Roberto Gargantini, responsabile dell'ufficio fiscale di
Confartigianato Bergamo -: molte
delle nostre aziende, sono circail
15% quelle attualmente interessate, sitrovano in oggettiva difficoltà
giàin fase di iscrizione allaprocedura, senza contare che essa richiede applicativi software particolari, che moltiplicano i costi.
Anche il portale creato ad hoc dallo Stato, permolti utenti presenta
deipassaggi non chiari. Infine sussistono dubbisui destinatari finali: sappiamo che in questa fase i
Comuni sono esclusi, mentre è
invece interessato il mondo della
scuola, ma non turtigli istituti sono legati al ministero dell'Istruzione e le Universitànon vengono
menzionate». In questo quadro di
estremaincertezza, le organizzazioni stanno cercando
divenire incontro alloro associati, creando
delle taskforce mirare:
«Confartigianato Bergamo stapredisponendo una struttura fissa
per aiutareinos tri soci
nella fatturazione elettronica- annunciaMa-
ORDINE COMMERCIALISTI
roni - : entro fine giugno dovremo giàessere
in grado di renderla operativa».
«Anche noi ci stiamo attrezzando per appoggiare gli iscritti spiegailpresidentediAnce Bergamo Ottorino Bettineschi-, anche
perché ilprocedimento è cervellotico e sicuramente avràbisogno di
parecchio tempo per essere recepito apieno. Se infattiquestafatturadovràservire infuturo asburocratizzare il sistema, per ora
creando più che altro problemi,
dato che si rende necessario un
aggiornamento normativo e tecnico che in una fase critica come
questanonpossono essere assorbiti dall'oggi al domani».
Problemi divaria natura anche
per i commercianti: «Diverse imprese cihanno manifestato le loro
perplessità-spiegailvice direttore diAscom Bergamo Oscar Fusini
-. Iproblemiinizianofindall'iscrizione al Nepa, il mercato elettronico della pubblica amministrazione, che in molti giudicano laboriosa. Poi ci sono altri due passaggi
critici: l'archiviazione e la conservazione della fattura elettronica
che restano dei rebus,. Senza contare che esistono ancora dubbisu
alcune interpretazioni fornite
dalle Agenzie delle Entrate. Per
esempio per alcune fatture, ci vuole o meno la marca dabollo? Non
vorremmo che afinirepenalizzati
fossero soprattutto ipiccoliesercenti Se infatti chi vende tre risme
di cartaper pochi euro è costretto
ad allegare una marca da 16 euro,
è chiaro che i conti non tornano
più». •
Pag. 7
Imprese e operatori in difficoltà per l'avvio della fatturazione elettronica verso gli enti pubblici FOTO ZANCHI
ORDINE COMMERCIALISTI
Pag. 8
limi sui terreni agricoli
La scadenza è il 16 giugno
Coefficienti, riduzioni ed esenzioni per le imprese rurali
Il tributo va pagato anche per gli appezzamenti non coltivati
^ ^ ^ M A pochi giorni dalla
scadenzaperilpagamento dell'Irmi sui terreni agricoli (16 giugno), ecco alcune informazioni
sul tributo.
Innanzitutto va precisato
che, per quanto riguarda i terreni agricoli posseduti e condotti
da iscritti nellaprevidenza agricola, sono state ripristinate (ed
ampliate con riferimento beneficiari) le esenzioni e le riduzioni di imposta già contenute nella
precedente normativa lei. In
particolare, questi terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli
professionali, purché condotti
dagli stessi, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte
di valore eccedente 6 mila euro
e con le seguenti riduzioni: del
70% dell'imposta gravante sulla
parte di valore eccedente i 6 mila euro e fino a 15.500 euro; del
50% di quella gravante sulla
parte di valore eccedente 15.500
euro e fino a 25.500 euro; del
25% di quella gravante sullaparte di valore eccedente euro
25.500 e fino a euro 32 mila.
È inoltre previsto che anche
ai terreni «non coltivati», si applichi il coefficiente moltiplicatore 75 previsto per i terreni
agricoli «posseduti e condotti
dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali
iscritti nella previdenza agricola».
La puntualizzazione, aggiunta al comma 5 dell'articolo 13 del
DL n. 201 del 2011, è damettere
in relazione con le tecniche di
coltivazione basate su un avvi-
cendamento colturale dei terreni i quali, in sede di calcolo dell'imposta, dovrebbero beneficiare anche di queste esenzioni
e riduzioni d'imposta previste
afavore dei soggetti «professionali».
Per i terreni non posseduti da
soggetti «professionali» è previsto un coefficiente moltiplicatore per il calcolo dellabase imponibile pari a 135.
Come forse si saprà, i terreni
edificabili posseduti e condotti
da imprenditori agricoli sono
La rubrica
Come inviare
i quesiti
per gli esperti
Due le strade per presentare le vostre domandeagliespertidella rubrica Trovarisposte: commercialisti, notai e consulenti del lavoro.
Potete compi lare il coupon che trovate nel la seconda pagina e inviarlo
via faxa I lo 035.386217 oppure consegnarlo alla sede de L'Eco di BergamoinvialePapaGiovanniXXIII,118
in città. Altrimenti è possibile inviare una mail all'indirizzo [email protected] che trovate anche sul
sito www.ecodibergamo.it cliccando sull'apposito banner Trovarisposte. Indicateaquale professionistaèrivoltoilquesito.levostre generalità e, nel caso vogliate mantenere l'anonimato, specificatelo in
modo chiaro nella richiesta.
ORDINE COMMERCIALISTI
assoggettati all'imposta determinata sul valore catastale in
luogo del valore di mercato a
condizione che sugli stessi persistal'utilizzazione agro-silvopastorale.
L'esplicito richiamo all'articolo 1 del decreto legislativo n.
99 del 2004, consente di estendere anche la suddetta agevolazione (oltre riduzioni di coefficiente, esenzioni e franchigie)
alle società «professionali», risolvendo l'annosa questione relativa all'applicabilità dell'articolo 58 del decreto legislativo n.
446 del 1997, che limitava il beneficio ai soli imprenditori individuali iscritti negli appositi
elenchi comunali e soggetti al
corrispondente obbligo assicurativo.
I terreni agricoli esenti da imposta del decreto legislativo n.
504 del 1992 continuano ad essere assoggettati all'Irpef e alle
relative addizionali calcolate sul
reddito dominicale (si tratta di
terreni agricoli ricadenti in aree
montane o di collina). •
Commercialisti
RISPOSTA N. 129
Con Imu e Irpef
un piano rialzato
pagato due volte
Io e mia moglie siamo
comproprietari al 50%
di una villetta a Gorlago:
il piano rialzato
è dato in uso gratuito
Pag. 9
aifamiliari
(residenti
sempre a Gorlago),
mentre il piano superiore
è adibito a nostra abitazione.
Dopo aver precompilato
il mod. 730/2014,
riempiendo il quadro B
(riservato ai redditi
dei fabbricati) e avendo
fatto
altrettanto
per quanto riguarda
mia moglie, ho portato
il tutto al Caf
Al momento del ritiro,
ho però notato
che nella colonna
riservata
ai «casiparticolari»
era stato inserito
il «codice 3»
per il piano rialzato
(usato dai familiari)
e il «codice 2»
per il piano superiore
di abitazione.
Con mia sorpresa però
è stato inserito
nelprospetto
di liquidazione
relativa
all'assistenza
fiscale 730-3 per
il reddito 2013,
141 euro quale
reddito dei fabbricati
(reddito che concorre alla
formazione della base
imponibile
dell'Irpefe
relative addizionali).
Analoga dicitura
è presente anche
sul modello 730
per mia moglie.
A questo punto
ho la necessità
diformulare tre domande:
1) Avendo già versato per il
piano rialzato usato dai
familiari la quota di 388 euro
per me e altrettanti
per mia moglie, quale Imu
dovuta per il 2013,
dobbiamo pagare anche
l'Irpef anche se ridotto
del 50% per questo
immobile?
2)A questo punto non sarebbe
più conveniente affittare
aifam iliari, facendo
pagare un canone minimo?
3) Oppure non sarebbe più
conveniente tenere
l'immobile a disposizione?
_ LETTERA FIRMATA
Se sulla casa in comodato è
dovuta l'Imu (in qualche caso
rarissimo il Comune esenta
da Imu anche le case date in
comodato ai familiari), il
contribuente deve pagare
l'Irpef e le addizionali
sul 50% della rendita
rivalutata.
Nel caso in cui ci fosse
esenzione Imu per gli
immobili dati in uso allora si
dovrà pagare l'Imu sul valore
pieno della rendita catastale.
In caso sia dovuta L'Imu e
l'immobile è tenuto a
disposizione la rendita viene
maggiorata di 1/3.
RISPOSTA N. 130
Se ristrutturo
casa mia e quella
di mia sorella
Vivo nell'appartamento di
mia sorella: il mio
appartamento, 2° casa, è
affittato. Se ristrutturo,
posso detrarre il 50%?
Ho la pensione
di 501 euro mensili.
_ LETTERA FIRMATA
Se la ristrutturazione
riguarda l'appartamento
di sua proprietà può detrarre
il 50% delle spese
di ristrutturazione.
Se la ristrutturazione
riguarda l'appartamento
di sua sorella, dove lei vive,
può detrarre il 50% delle
spese di ristrutturazione alla
condizione che le spese siano
da lei sostenute,i bonifici
e le fatture a lei intestati.
Ciascun contribuente
ha diritto a detrarre
annualmente la quota
spettante delle detrazioni
in oggetto, nei limiti
dell'Irpef dovuta per l'anno
in questione e non è ammesso
il rimborso delle somme
eccedenti l'imposta.
ORDINE COMMERCIALISTI
RISPOSTA N. 131
Da disoccupato
non posso detrarre
crediti sull'Imu
In seguito a ristrutturazione,
ho un credito relativo
al 36% da recuperare,
ma pur dovendo pagare
l'Imu per un terreno
edificabilc,
non posso portare
in detrazione
questo credito sull'Imu
perchè sono disoccupato
e non ho più
redditi da lavoro.
E giusto cosi?
_ LETTERA FIRMATA
In questo caso
si conferma quanto
è già stato ipotizzato
dal lettore.
La detrazione sulla
ristrutturazione edilizia,
così come tutte le altre
detrazioni fiscali, opera
solo se e nella misura
in cui il contribuente abbia
una capienza Irpef,
diversamente la quota viene
persa. L'Imu dovuta sul
terreno edificabile può essere
compensata solo se in
possesso di un credito Irpef
certificato nella relativa
dichiarazione dei redditi.
Notaio
RISPOSTA N. 132
La cascina tassata:
impossibile mutare
la classificazione
Io e mio fratello abbiamo
ereditato diversi anni fa
dai nostri genitori
un appezzamento
di terreno con annessa
cascina rurale.
Al momento del passaggio
di proprietà si era deciso
di accatastarla
Pag. 10
come «seconda abitazione»,
con intenzione
nei successivi anni
di ristrutturare
l'edificio.
Questo non è più avvenuto
ed oggi non vive nessuno
presso tale struttura.
Ora, diversi anni
dopo tale nostra scelta,
ci troviamo nella situazione
di pagare tasse e imposte
(Imu, Tasi, Utenze...)
notevolmente più elevate
rispetto all'effettivo
utilizzo della stessa
struttura (siamo
nell'ordine di qualche
migliaia di euro).
E possibile effettuare
un nuovo passaggio
ad un'altra
classificazione
catastale?
Se sì, e ce ne valesse
la pena, a quale classe
potremmo
attribuire
il nostro immobile
per alleviare questo
nostro «salasso»?
_ LETTERA FIRMATA
La classificazione catastale
di un immobile prescinde
completamente dal suo
utilizzo come «prima»
o «seconda» casa,
ma dipende dalla sua
destinazione
(abitazione, box,
negozio, ufficio).
Probabilmente il lettore
si riferisce
all'accatastamento
del fabbricato già rurale
come fabbricato urbano.
Tale accatastamento
è peraltro obbligatorio,
ove il fabbricato abbia
perso le caratteristiche
di ruralità (in sintesi,
ove lo stesso non sia più
utilizzato come abitazione
o per l'esercizio
dell'attività di un agricoltore).
Se così fosse, non c'è
purtroppo modo di «tornare
indietro».
RISPOSTA N.133
Come vincolare
l'alloggio intestato
alla moglie
Sono sposato, in separazione
dei beni, e sono intestatario
di un appartamentino e
vorrei acquistarne un altro e
intestarlo a mia moglie,
anche se materialmente
pagato da me (mia moglie è
da sempre casalinga e non ha
mai percepito un reddito).
Vorrei sapere se c'è un modo
per vincolare o impedire che
un domani mia moglie (a
seguito di separazione),
possa disporre di un bene
acquistato da me.
_ LETTERA FIRMATA
In primo luogo un consiglio,
che vale in tutti i casi in cui un
soggetto intenda intestare un
immobile ad altri, attraverso il
meccanismo del pagamento
del prezzo direttamente al
venditore in nome e per conto
dell'acquirente: fare risultare
tale pagamento da parte del
terzo nell'atto di
compravendita. In questo
modo si evitano problemi di
varia natura, da quelli fiscali
(accertamenti sulla capacità
patrimoniale dell'acquirente,
nel caso in cui questo non
disponga di redditi dichiarati
sufficienti a giustificare
l'acquisto) a quelli ereditari (il
pagamento da parte del terzo
configura una donazione
indiretta, di cui si deve tener
conto al momento
dell'apertura della sua
successione). Quanto al
quesito posto dal lettore,
occorre dire che non esistono
strumenti che possano
garantire al cento per cento il
risultato dallo stesso voluto.
Posso solo consigliare
(alternativamente o
cumulativamente) di
ORDINE COMMERCIALISTI
intestare al marito una
piccola quota dell'immobile
e/o farsi rilasciare dalla
moglie acquirente una
procura irrevocabile a
vendere l'immobile.
RISPOSTA N. 134
Nessun diritto
daifiglidel marito
della nonna
Mia nonna ha una figlia
(mia mamma) ed era
sposata con un uomo
padre di due figli.
Possedevano
una casa in comunione
dei beni, qualche anno fa
lui è morto e mia nonna
ha fatto tutte le pratiche
di successione,
continuando a vivere
nella casa fino a qualche
mese fa, quando
per un ictus è stata
ricoverata in ospedale,
prima, e in una struttura
residenziale, poi. Ora giace
in fin di vita
presso tale struttura,
volevo sapere se i figli
del marito possono
rivendicare
qualcos'altro
nei confronti della nonna.
_ LETTERA FIRMATA
Ai sensi delle norme del
codice civile che regolano la
cosiddetta «successione
legittima» (per tale
intendendosi quella che
si apre in mancanza di
testamento), i figli del marito
di sua nonna non possono
vantare alcun diritto nei
confronti del suo patrimonio,
quale esistente al momento
dell'apertura della sua
successione:
pertanto, la quota di quattro
sesti (attualmente spettante
alla nonna unitamente al
Pag. 11
diritto di abitazione e di uso
sui mobili che la corredano)
della casa già adibita a
residenza familiare, al
momento dell'apertura
della successione
(cioè del decesso
della nonna) si devolverà
per legge (in assenza quindi di
un testamento della nonna) e
per intero alla di lei figlia.
Resta ovviamente salva, in
capo ai figli del defunto
marito di Sua nonna, la
complessiva quota di due sesti
agli stessi già devolutasi per
effetto della successione del
loro padre (salvo che gli stessi
non vi abbiano già
rinunciato).
Consulenti
del lavoro
RISPOSTA N. 135
Legge Fornero
e quella «finestra»
che non basta
Nel gennaio del 2011,
a 56 anni di età, dopo aver
perso il posto di lavoro,
ho ottenuto la possibilità
della prosecuzione
volontaria del versamento
dei contributi
per raggiungere
i 40 anni di contribuzione
e poter percepire
la pensione, dopo un anno
di «finestra». Completati
i 40 anni di contributi,
all'inizio del novembre 2013,
adesso scopro
che la finestra
è di un anno e tre mesi.
Ma se quelli che avevano
le caratteristiche come
la mia, con la legge Fornero
avrebbero potuto andare
in pensione con i vecchi
requisiti, perché è aumentato
il periodo di attesa?
E stato inserito in qualche
decreto applicativo o è una
circolare esplicativa
dell'Inps?
E se è una circolare
dell'Inps,
questapuò
modificare una legge?
_ LETTERA FIRMATA
Il Disegno di legge n. 78 del
31/05/2010 convertito con
modifiche nella Legge 122
del 30/07/2010, ha inciso
sulla disciplina generale
dei trattamenti pensionistici.
In particolare ha stabilito
i nuovi termini di durata
delle finestre a partire
dai soggetti che avrebbero
maturato i requisiti
dal 01/01/2011 fissando
l'apertura delle finestre
dopo 12 mesi e pertanto
raggiungendo i 40 anni
di contributi a 11/2013
si sarebbe andati in pensione
a dicembre 2014.
Le nuove regole previdenziali
in vigore dal 01.01.2012
contenute nell'articolo 24
del Disegno
di Legge 201/2011
convertito nella Legge
214/2011 e successive
modifiche,
ha abrogato le finestre
d'uscita del precedente
ordinamento (12 mesi dopo
l'accesso alla pensione
per i dipendenti e 18 mesi
per gli autonomi) in quanto
inglobati nei nuovi requisiti
di accesso, tranne per i
lavoratori che possono
ancora avvalersi del
precedente regime come nel
caso in esame. Con
ORDINE COMMERCIALISTI
decorrenza dal 2013
però, a tutti i requisiti
anagrafici si applicano già
adeguamenti derivanti dalla
speranza di vita. (Prima
attuazione: 3 mesi).
RISPOSTA N. 136
Bonus da 80 euro
e i diritti
di un disoccupato
Avrei bisogno di sapere
cosa devo fare per avere
diritto al bonus Irpef
di 80 euro esteso anche
ai disoccupati. Io infatti
sono disoccupata dal 2010
e non percepisco
nessun altro reddito.
_ LETTERA FIRMATA
Il Decreto Legge n.66 «misure
urgenti per la competitività e
la giustizia sociale», in vigore
dal 24 aprile 2014, ha
introdotto il bonus 80 euro,
da riconoscere mensilmente
in busta paga ai lavoratori
titolari di redditi di lavoro
dipendente e assimilati, non
superiore a 26.000 euro. Il
requisito sostanziale si
identifica nella percezione di
reddito da lavoro dipendente.
Per redditi assimilati a lavoro
dipendente si intendono:
-Somme corrisposte a
collaboratori a progetto,
collaboratori coordinati e
continuativi, amministratori.
-Somme percepite a titolo di
cassa integrazione, indennità
di disoccupazione, indennità
di mobilità. Pertanto in
assenza di reddito non è
possibile percepire il bonus.
Pag. 12
Commercialisti
e caos scadenze
Carrara: rispetto
per la categoria
Alberto Carrara
^^^m
Una situazione sempre più
affannosaquella in cui si trovanoad operareicommercialistiinquestoturbillon
discadenze, tantodasuscitarelareazionedel presidentedell'Ordinedi Bergamo
Alberto Carrara.
«Non è più tollerabile - dichiara
Carrara - che il contribuente che
voglia adempiere puntualmente
alle sue obbligazioni tributarie
debba conoscere l'importo delle
imposte dovute solo il giorno prima, se non addirittura lo stesso
giorno della scadenza». Queste,
infatti, le tempistiche stringenti
con cui commercialisti ed esperti
contabili sono costretti a fornire
ailoro clienti gli importi delle im-
poste dovute, senza alcun tempo
utile e a ridosso delle scadenze.
«Le notevoli difficoltà operative nell'applicazione delle nuove
norme - ricorda Carrara- che ha
numerosiprecedenti soprattutto
negli ultimi anni, si è ripetuta anche in occasione delle scadenze
relative alla lue - Imposta Unica
Comunale, con proprietari di immobili e consulenti che rischiano
di non poter rispettare la prossima scadenza dipagamento fissata
per lunedì». Carrara citapoi altre
criticità.
«Si lavora in emergenza»
«Lo scenario che si ripropone anche in questa occasione ai commercialistiper mettere in condizioni iprop ri clienti di adempiere
con puntualità alpagamento della
Tasie dell'Imu, è quello di lavorare e far lavorare ad oltranza i propri dipendenti in condizioni di
"emergenza", oltre il normale orario e anche nei giorni festivi e di
riposo. Una condizione necessaria, visto che i conteggi possono
essere eseguitiselo manualmente
in quanto le software house non
sono in grado di fornire tempestivamente software capaci di rece-
ORDINE COMMERCIALISTI
pire tutte le delibere che ogni singolo comune ha adottato per la
quantificazione della lue».
Per la determinazione di questaimposta, ilpresidente dell'Ordine precisa che « è necessario:
verificare preliminarmente se il
comune di ubicazione degli immobili è tra quelli che ha deliberato l'aliquota; reperire sul sito del
singolo comune il regolamento
per l'applicazione della lue; interpretare il regolamento del comune, che oltre a stabilire l'aliquota,
prevede meccanismi di detrazione ed agevolazioni diverse da comune acomune; se il contribuente possiede immobili ubicati in
diversicomuni.ilprocedimento
va ripetuto per ogni comune. Il
tempo massimo adisposizione del
contribuente, e di conseguenza il
suo consulente, per fare tutto ciò:
16 giorni (dal 1° al 16 giugno 2014).
Una sorta di "caccia al tesoro" al
termine della quale si può finalmente procedere al calcolo della
imposta dovuta».
Un po' troppo, anche per professionisti abituati a lavorare ad
oltranza in un periodo «caldo»
come questo. •
Pag. 13
Trovarisposte
I nostri esperti
I COMMERCIALISTI
Simona Boncinelli
Augusto Tucci
Maria Rachele Vigani
dell'Ordine dottori commercialisti
ed esperti contabili di Bergamo
IL NOTAIO
Angelo Bigoni
I CONSULENTI DEL LAVORO
Milena Lorenzi
Daniele Mazzocchi
del Collegio notarile di Bergamo
del Centro studi Consulenti del
lavoro di Bergamo
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specifica chiaramente se vuoi mantenere l'anonimato
{mpianti dì climatizzazione
È tempo di nuovo libretto
E entrata in vigore questo mese la disciplina di certificazione
energetica che ridefinisce i documenti di condizionatori e caldaie
^ ^ ^ M Un nuovo «libretto
d'impianto» per ruttigli impianti
termici di climatizzazione e produzione di acqua calda. È la novità che è scattata da questo giugno
per tutti gli impianti di climatizzazione invernale e/o estiva installati in luoghi pubblici o privati.
Adeterminare ilnuovo regime
è stato, a febbraio, il decreto del
ministero dello Sviluppo Economico del 10 febbraio 2014 (intitolato «Modelli di libretto di impianto per la climatizzazione e di
rapporto di efficienza energetica
di cui al decreto del Presidente
della Repubblica n.74/2013»).
Secondo il decreto ministeriale, infatti, dal 1 giugno sarà obbligatoria la presenza del nuovo libretto di climatizzazione per tutti gli impianti termini, nonché la
compilazione del Rapporto di efficienza energetica in occasione
degli «interventi di manutenzione e di controllo sugli apparecchi
di climatizzazione invernale di
potenza utile nominale maggiore
di 10 kW e di climatizzazione
estiva di potenzautile nominale
maggiore di 12 kW con o senza
produzione di acqua calda sanitaria».
Risultano esclusi dall'obbligo
di compilazione del Rapporto,
solo gli impianti termini esclusivamente alimentati dafonti rinnovabili.
Dal punto divista delle caratteristiche del nuovo libretto,
questo potrà essere compilato sia
in forma cartacea, sia in forma
digitale: in caso di libretto cartaceo, questo dovrà essere conservato dal responsabile dell'impianto che si occuperà quindi del
suo aggiornamento. Nel caso in
cui il libretto sia compilato in
formato elettronico, questo sarà
conservatapresso il Catasto informatico e aggiornata dagli stessi responsabili.
Il nuovo libretto sostituisce i
modelli precedentemente esistenti denominati «libretto d'im-
ORDINE COMMERCIALISTI
pianto» e «libretto di centrale».
Ciò in quanto il nuovo libretto è
costituito da un singolo modello,
personalizzabile, composto da
tante schede assemblate in funzione della tipologiadegli apparecchi e delle componenti dell'impianto stesso.
Le schede che compongono il
nuovo libretto di climatizzazione
sono 14: identificativa dell'impianto; trattamento acqua; nomina del terzo responsabile dell'impianto tecnico; generatori;
sistemi di regolazione e contabilizzazione; una ciascuno per i sistemi di distribuzione, di emissione e di accumulo dell'impianto; altri componenti dell'impianto; impianto di ventilazione automatica controllata; risultati
della prima verifica effettuata
dall'installatore e verifiche periodiche successive; interventi di
controllo efficienza energetica;
risultati dei controlli effettuati
dalle autorità competenti; registrazione dei consumi.
Pag. 14
Nel caso di dismissione dell'impianto senza che ne avvenga
lasostituzione, le schede dovranno essere conservate dal responsabile dell'impianto per 5 anni
dalla data di dismissione. •
La rubrica
Come inviare
i quesiti
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nota i e, da oggi, consulenti del la voro. Potete compilare il coupon che
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Trovarisposte. Indica teaquale professionista è rivolto il quesito, le
vostre generalitàe.nel caso vogliate
mantenere l'anonimato, specificatelo in modo chiaro nella richiesta.
Commercialisti
RISPOSTA N. 137
Quei serramenti
da sostituire
Detrazione bis?
Due anni fa ho sostituito
i serramenti della mia casa
al piano rialzato ricevendo
le relative detrazioni,
adesso vorrei sostituire
quelli al piano terra.
Posso ancora usufruire
della detrazione
sul risparmio energetico
sempre della prima casa
anche del piano terra?
_ LETTERA FIRMAT
In riferimento al quesito
posto sulla riqualificazione
energetica a seguito
di interventi su edifici
esistenti, parti
di edifici esistenti
o unità immobiliari,
riguardanti strutture
opache verticali,
strutture opache
orizzontali (coperture
e pavimenti),
finestre comprensive
di infissi, si ricorda
che la detrazione
è pari al massimo
a 60.000 euro.
La condizione per fruire
dell'agevolazione è che
siano rispettati i requisiti
di trasmittanza termica U,
espressa in W/m2K,
in un'apposita tabella.
Il limite della detrazione
di 60.000 euro
va considerato
su ogni singola unità
immobiliare: pertanto,
se l'immobile di cui
trattasi è unico,
il contribuente dovrà
verificare quale
detrazione è già
stata fruita
con la precedente
sostituzione
di serramenti
e potrà
utilizzare
la detrazione residua,
sino al raggiungimento
del suddetto
limite, per
la nuova sostituzione
dei serramenti
che intende
eseguire.
RISPOSTA N. 138
Imu e rendite
catastali
di un condominio
Un condominio, a cui
risulta
attribuita,
in proporzione
ai suoi millesimi
diproprietà,
la rendita catastale
di 77 euro per i locali
ORDINE COMMERCIALISTI
della ex portineria
accostati a parte
e non locati,
in Unico 2013
ha dichiarato come
non imponibile
tale rendita,
essendo l'Imu
stata versata
dall'amministratore
del condominio,
per l'Unico 2014
non cambia nulla?
_ LETTERA FIRMATA
Ai sensi dell'articolo 1117
1° co n° 2 «I locali
per la portineria e per
l'alloggio del custode,...»
e delle istruzioni
ministeriali
le «parti comuni
degli edifici,
accatastate
in via autonoma»,
per quanto attiene
la dichiarazione Imu,
Questa fa capo
all'amministratore
del condominio
per analogia
si può ritenere
che il versamento
dell'imposta Imu
possa essere fatto
dallo stesso
amministratore;
del resto sarebbe utile
anche sotto
il profilo pratico
sia per il Comune
in sede di verifica,
che per i condomini
che dovrebbero
sobbarcarsi
un calcolo infinitesimale.
Si sconsiglia
l'indicazione
di «non imponibile»
mentre è consigliabile
«tassato
dall'amministratore
condominiale».
RISPOSTA N. 139
Quei contratti
inferiori all'anno
Pag. 15
per il modello 730
Un lavoratore
con contratto di lavoro
a tempo determinato
per un periodo inferiore
all'anno può presentare
il Modello 730/2014?
_ LETTERA FIRMATA
I lavoratori dipendenti
con contratto
a tempo determinato
per un periodo d'imposta
inferiore all'anno
possono presentare
il Modello 730/2014
tramite un Caf
se il rapporto
di lavoro dura
almeno dal mese
di giugno
al mese di luglio 2014
e si conoscono i dati
del Sostituto d'imposta
che dovrà effettuare
il conguaglio.
In alternativa a tale
procedura è possibile
presentare il modello 730
anche in assenza del sostituto
d'imposta.
Notaio
RISPOSTA N. 140
Lavori alla
terrazza: a chi
toccano le spese?
Nel condominio in cui risiedo
si vogliono eseguire lavori di
manutenzione
straordinaria
con oggetto una terrazza in
copertura/lastrico
solare,
ad uso esclusivo della
proprietaria
dell'ultimo
piano (proprietaria). Le
opere consistono nel
rifacimento della
pavimentazione
in piastrelle e nella
realizzazione di un nuovo
strato
impermeabilizzante
al di sotto di esse.
La terrazza è privata
e pertanto risulta
accessibile e praticabile
solo dalla proprietaria
dell'appartamento,
mentre svolge la funzione
di copertura per
gli appartamenti
sottostanti.
Faccio una precisazione:
il condominio è di 5piani
e ha due vani scala,
che chiamo per semplicità 1
e 2. Il vano scala 1 serve due
colonne di appartamenti
che chiamo AeB (ciascuna
colonna è formata da
circa 5piani e quindi 5
appartamenti).
La terrazza in oggetto
si trova nel vano scala 1, a
copertura della colonna A.
Essendo pertanto questa
terrazza in uso esclusivo,
vorrei sapere come va
effettuata la divisione
delle spese che il condominio
dovrà sostenere:
in particolare,
considerato
che 1/3 dell'importo
credo sia di competenza
della proprietaria
che ha l'uso esclusivo
della terrazza, come
deve essere ripartita
la restante quota dei 2/3?
Ripartita perm illesim i
per tutto il condominio
(circa 20 appartamenti)?
Ripartita solo per il vano
scala di competenza (vano
scala 1, circa 10
appartamenti) ?
Ripartita solo
per gli appartamenti
che si trovano in proiezione
al di sotto della terrazza
di copertura in oggetto
(vano scala 1, colonna A,
circa 5 appartamenti)?
_ LETTERA FIRMATA
Secondo l'art. 1126 del cod. civ.
«quando l'uso dei lastrici
solari o di una parte di essi
non è comune a tutti i
condomini, quelli che ne
hanno l'uso esclusivo sono
tenuti a contribuire per un
terzo nella spesa di
riparazione e ricostruzione
del lastrico».
Dalla norma si ha conferma,
come da lei anticipato,
che il condomino che utilizza
la terrazza in via esclusiva
ORDINE COMMERCIALISTI
deve contribuire alle spese
per la quota di 1/3. Quando
alla restante spesa, sempre
l'art. 1126 fornisce risposta
precisando che "gli altri due
terzi sono a carico di tutti i
condomini dell'edificio o della
parte di questo a cui il lastrico
solare serve, in proporzione
del valore del piano o della
porzione di piano di
ciascuno". Dalla norma
sembrerebbe seguire, come
precisato da una sentenza
della Corte di Cassazione
(01/7472), che i condomini
chiamati a contribuire alle
spese sono solamente coloro
ai quali appartengono le
porzioni immobiliari
comprese nella proiezione
verticale del manufatto da
riparare alle quali esso funge
da copertura, con esclusione
dei condomini alle cui
porzioni il lastrico stesso non
sia sovrapposto. Nel suo caso
quindi la risposta esatta
dovrebbe essere la terza (vano
scala 1, colonna A, 5
appartamenti) anche se
il caso avrebbe bisogno
di ulteriori indagini.
RISPOSTA N. 141
Residence
occupato al 20%
Costi alle stelle
Ho comprato
un appartamento nuovo,
in un complesso
residenziale tipo «residence».
Ad oggi - quasi 1 anno - gli
appartamenti
venduti
sono solo il venti per cento.
Ora, scopriamo che, a noi 6
famiglie
proprietarie,
tocca pagare la
manutenzione del verde
e le altre spese condominiali
del complesso: una cifra folle!
Per la pulizia delle parti
comuni ci organizziamo
tra di noi; così come
per la raccolta
dell'immondizia.
Pag. 16
Siamo stati
dall'amministratore
condominiale,
che ci ha detto che
se nell'atto di acquisto
dell'immobile è specificato
che le spese condominiali
sarebbero state ripartite
tra i proprietari
e non dal costruttore,
per gli appartamenti
non venduti,
la pratica è lecita.
Ora, mi chiedo: nessuno
ci ha spiegato il problema
al momento del rogito.
Posso, e se sì,
con chi,
rivalermi?
_ LETTERA FIRMATA
È prassi quando si è
in presenza di un nuovo
complesso condominiale che
sia il costruttore a redigere il
regolamento di condominio
per essere allegato al primo
atto di vendita e richiamato
nei successivi atti di vendita
per la relativa approvazione
dei singoli acquirenti. Ciò
credo sia accaduto anche a lei,
nel suo atto di acquisto
troverà un espresso richiamo
al regolamento di condominio
e alla clausola da lei citata.
Ritengo sia necessario prima
di tutto valutare i contenuti
della indicata clausola e per
questo rivolgendosi
al notaio che l'ha assistita
nell'acquisto potrà
avere tutto l'aiuto del caso.
Consulenti
del lavoro
RISPOSTA N. 142
Con il fallimento
il Tfr sarà pagato
dal FondoInps
Sono un dipendente di
un'impresa artigiana con
circa 10 dipendenti che
versa in uno stato di crisi.
Gli stipendi vengono pagati
con tre - quattro mesi
di ritardo. In caso
difallimento chefine faranno
il mio Tfr e le eventuali
mensilità non pagate?
_ LETTERA FIRMATA
Intanto occorre premettere
che l'impresa presso cui
lavora, nel caso in cui non
riuscirà a continuare
nell'attività, non
necessariamente potrà fallire.
Per la dichiarazione di
fallimento, infatti, è previsto
il possesso di requisiti precisi
previsti dalla legge
fallimentare circa l'entità
dell'attivo patrimoniale,
dei ricavi lordi e dei debiti,
anche non scaduti.
Comunque, nell'ipotesi
di fallimento interviene il
Fondo di garanzia Inps
pagando ai lavoratori il Tfr
e le ultime tre mensilità.
Naturalmente i lavoratori,
come tutti i creditori,
devono previamente
presentare al curatore
fallimentare istanza di
insinuazione al passivo.
I requisiti dell'intervento
del Fondo di garanzia sono:
a) La cessazione del rapporto
di lavoro subordinato;
b)L'apertura di una procedura
concorsuale;
e) L'esistenza del credito per
Tfr risultato insoluto.
La domanda di intervento del
Fondo deve essere presentata
dal lavoratore alla sede
dell'Inps nella cui
competenza territoriale
l'assicurato ha la propria
residenza, dal 15° giorno
successivo al deposito
dello stato passivo reso
esecutivo. Nel caso in cui
siano state proposte
impugnazioni o opposizioni
riguardante il credito del
lavoratore, la domanda va
presentata dal giorno
successivo alla pubblicazione
della sentenza che decide su
di esse. Il termine di
prescrizione entro il quale
deve essere esercitato il
ORDINE COMMERCIALISTI
diritto è quello quinquennale,
per cui tra la data di
cessazione del rapporto di
lavoro e la data di deposito
della domanda di ammissione
allo stato passivo non devono
essere trascorsi più di cinque
anni, salve interruzioni della
prescrizione esercitate.
Dal 1992 la garanzia del
Fondo è estesa anche ai
crediti diversi dal Tfr. Trattasi
dei crediti retributivi inerenti
agli ultimi tre mesi del
rapporto di lavoro purché
rientrino nei dodici mesi che
precedono la data del
deposito in Tribunale del
primo ricorso che ha originato
RISPOSTA N. 143
L'impiego in ditta
del nipote
diciassettenne
Mio nipote ha 17 anni
e sta ancora studiando.
Durante il periodo estivo
vorrebbe venire a lavorare
da me. Il fatto che sia
minorenne mi crea
qualche problema?
Ho degli obblighi
particolari?
_ LETTERA FIRMATA
Il nostro ordinamento riserva
una particolare tutela al
lavoro instaurato con i
minori, imponendo al datore
di lavoro una serie di divieti e
obblighi peculiari.
Innanzitutto il datore di
lavoro per poter assumere un
minore deve aver effettuato la
valutazione dei rischi con
particolare riguardo ai rischi
specifici dei minori e aver
sottoposto il minore a visita
medica preassuntiva.
Vi sono poi una serie di
lavorazioni e processi a cui i
lavoratori minori non posso
essere adibiti e che sono
indicate nel D Lgs. 345/99
(allegato 1) come modificato
dal D Lgs. 262/00. Si tratta di
mansioni che espongono a
particolari agenti fisici -
Pag. 17
biologici - chimici e di
processi e lavori che si ritiene
possano incidere sulla salute e
sullo sviluppo del minorenne
(deroghe possono aversi solo
previa autorizzazione della
Direzione territoriale del
Lavoro e previo parere dell'Asl
qualora ciò si renda
indispensabile per motivi
didattici o di formazione
professionale). Non avendo
indicato l'attività svolta,
consigliamo un'attenta lettura
delle mansioni vietate prima
di stipulare il contratto di
lavoro col nipote. Particolari
limiti sono inoltre previsti per
quanto concerne l'orario di
lavoro. Fatte salve previsioni
contrattuali di miglior favore,
la durata massima dell'orario
di lavoro non può superare le
8 ore giornaliere e le 40
settimanali. Inoltre vige il
divieto di adibire i minori al
lavoro notturno, fatti salvi i
casi di forza maggiore. Infine
la prestazione lavorativa dei
minori non può protrarsi
senza interruzione per più di
4 ore e mezza e gli deve essere
assicurato un periodo di
riposo settimanale di almeno
due giorni e comprendente la
domenica.
Impianti di climatizzazione: da questo mese cambia il libretto di impianto
ORDINE COMMERCIALISTI
Pag. 18
Trovarisposte
I nostri esperti
I COMMERCIALISTI
Aldo Cattaneo
Riccardo Trezzi
Maria Rachele Vigani
dell'Ordine dottori commercialisti
ed esperti contabili di Bergamo
IL NOTAIO
Marco Tucci
I CONSULENTI DEL LAVORO
Lucia Caccia
Alessandro Savietti
del Collegio notarile di Bergamo
del Centro studi Consulenti del
lavoro di Bergamo
Per le tue domande:
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specifica chiaramente se vuoi mantenere l'anonimato
Per commercio e servizi
l'obbligo di dotarsi di Pos
Dal 30 giugno commercianti e professionisti dovranno accettare
pagamenti elettronici sopra i 30 euro. Zero sanzioni per chi non lo fa
^ ^ ^ M La novità è di quelle «rivoluzionarie». Maproprio perché
rivoluzionaria, non solo il dubbio
è che (come già occorso in passato) sulfilodi lanapossa cambiare
ancora qualcosa, ma già c'è chi
paventa il fatto che - visto come
al momento è configurata- il tutto
possa rivelarsi come «tanto fumo
e poco arrosto».
Dal prossimo 30 giugno dovrebbe (il condizionale è dovuto
perchè c'è già stata una deroga)
entrare in vigore l'obbligo per
commercianti, professionisti ed
artigiani di «accettare pagamenti
attraverso carte di debito». Difatto, di dotarsi di Pos: la «macchinetta» per lalettura dibancomat
e carte di credito.
Lanovità,diportata«storica»
considerato come la moneta elettronicaper molti è diventata una
compagna insostituibile in occasione di acquisti e utilizzo di servizi, per altri, invece, è vista come
fumo negli occhi in quanto affa-
scinati ancora dal «gusto del contante».
Ebbene, questo obbligo è previsto dal decreto-legge 18 ottobre
2012 n. 179 (convertito dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221) e
successivamente modificato dal
decreto-legge 30 dicembre 2013,
n.150 (convertito dalla Legge 27
febbraio 2014, n. 15), che non solo
ha deliberato lo spostamento al
30 giugno prossimo (sulla scia di
forti proteste avanzate da associazioni e ordini professionali)
dell'obbligo che, inizialmente, sarebbe dovuto scattare il 1° gennaio scorso.
Di fatto, con il prossimo 1 luglio, chi vende prodotti, servizi o
effettua prestazioni è tenuto ad
accettare pagamenti «con carta»
per importi che siano superiori ai
30 euro. Un obbligo, che, come
immaginabile, declina praticamente l'obiettivo della norma che
punterebbe, così, a dissuadere
dall'utilizzo del contante e - in un
ORDINE COMMERCIALISTI
certo senso - punta a rendere più
difficile la vita a chi potrebbe essere portato ad evadere.
Ma alla nobiltà (oltre che alla
praticità di chi fa ampio uso della
moneta elettronica nelle sue abitudini di consumo, che rischia
però di cadere nel vano. La norma
che impone questa possibilità di
pagamento, infatti, non è supportata da alcuni intervento punitive
nel caso in cui non si metta a disposizione lo strumento al consumatore.
In altri termini, decantato il
principio, lo stesso non viene declinato nella sua obbligatorietà
attraverso un percorso Sanzio nato rio nel caso in cui la norma non
fosse rispettata. Perlaserie sipredicabene ma silascia razzolare in
libertà senza alcun vincolo. La
giustificazione che viene dai più
addotta alla mancata previsione
di sanzioni sta nell'alto costo da
sostenere per attivare lapossibilità di pagamento con carta di debi-
Pag. 19
to : per dotarsi di un Pos, si parlerebbe infatti di un costo annue
pari a 1.200 euro.
E così se ilprincipio dichiarate
è meritorio, la sua operatività previstaper legge ècomunque lasciata alla libera volontà dell'operatore. Per buona pace del diritto sancito a favore del cliente. •
La rubrica
Come inviare
1 quesiti
per gli esperti
periodo 20/05/2014 31/12/2014».
Da ciò si deduce
che l'appartamento,
pur essendo sfìtto
(non abitato)
produce rifiuti!
Mi piacerebbe sapere
chiproduce
questi rifiuti: Belzebù ?
Mi auguro che
la risposta sia di manzoniana
memoria «Questa tassa
non s'ha da pagare!».
Se il Comune deve comunque
fare cassa lo faccia
con motivazioni
più valide e non tratti i
cittadini da sudditi!
_ LETTERA FIRMATA
Due le strade per presentare le vostre domande agli esperti del la rubrica Trovarisposte: commercialisti,
notaie.da oggi, consulenti del lavoro. Potete compilare il coupon che
trovate nella seconda pagina e inviarlo via fax al lo 035.386217 oppureconsegnarloallasededeL'Ecodi
Bergamo in viale Papa Giovanni
XXIII, 118 in città. Altrimenti è possibile inviare una mail all'indirizzo
[email protected] trovate
anche sul sito www.ecodibergamo.itcliccandosull'apposito banner
Trovarisposte. Indica teaquale professionista è rivolto il quesito, le
vostre genera I ita e, nel caso vogl iate
mantenere l'anonimato, specificatelo inmodo chiaro nella richiesta.
Commercialisti
RISPOSTA N. 144
Quell'alloggio sfitto
che produce
ancora rifiuti
Questo mese ho ricevuto
dal Comune di Bergamo Area Risorse Finanziarie una ingiunzione
di pagamento di 50 euro
con la motivazione Tari
anno 2014 per u
n appartamento di proprietà,
sfitto dal 19/05/2014
(su denuncia dell'ex
conduttore alla Aprica),
con la descrizione
«Locali domestici sfìtti-
Il regolamento per
l'applicazione della Tari
del comune di Bergamo,
che si rifa alla legislazione
Nazionale, definisce
limiti e condizioni
delle situazioni
per le quali sarebbe
discriminante far pagare
l'imposta,quanto meno in
misura piena.
Per il suo quesito
sono determinanti
gli articoli. 5,15 e 25
del Regolamento.
In modo particolare
l'articolo 25 così dispone:
«Per i locali sfitti
e mai utilizzati
nel corso dell'anno
la tariffa è dovuta
con un importo pari
alla sola quota canone,
ovvero alla componente fissa.
Per le abitazioni il calcolo
della quota fissa è effettuato
sulla tariffa corrispondente a
n. 2 componenti."
L'importo richiestole dal
Comune rispecchia
l'applicazione del
Regolamento comunale e
quindi, l'imposta è dovuta.
RISPOSTA N. 145
Assegni periodici
quale trattamento
per il coniuge
ORDINE COMMERCIALISTI
Vorrei conoscere
il trattamento
degli assegni periodici
corrisposti al coniuge
per l'obbligato
al versamento
e per il beneficiario.
_ LETTERA FIRMATA
Sono deducibili dal reddito
complessivo gli assegni
periodici corrisposti
al coniuge, ad esclusione
di quelli destinati
al mantenimento
dei figli, in conseguenza
di separazione legale
ed effettiva,
di scioglimento
o annullamento
del matrimonio
o di cessazione
dei suoi effetti civili,
nella misura in cui risultano
da provvedimenti
dell'autorità giudiziari.
Elementi necessari
ai fini della deducibilità
sono:
- la periodicità dell'assegno: è
deducibile solo l'assegno
versato in maniera periodica,
le somme corrisposte
una tantum da un coniuge
a favore dell'altro
sono invece considerate
indeducibili
- il principio di cassa: è
deducibile l'assegno solo
nell'anno in cui è pagato.
Non rientrano tra gli oneri
deducibili eventuali altre
somme stabilite dalle parti
tramite accordi privati.
Se il provvedimento del
giudice non indica
una diversa ripartizione,
cioè non distingue la quota
per l'assegno periodico
destinata al coniuge
da quella destinata al
mantenimento dei figli,
l'assegno periodico si
considera destinato
al coniuge per metà
del suo ammontare.
Le maggiori somme
corrisposte al coniuge
per l'adeguamento Istat
rientrano tra gli oneri
Pag. 20
deducibili solo se la sentenza
prevede un criterio
di adeguamento automatico
dell'assegno dovuto
al coniuge.
Il coniuge beneficiario
dovrà indicare le somme
percepite tra i suoi redditi,
costituendo redditi
assimilati a quelli
di lavoro dipendente.
RISPOSTA N. 146
Ho unito due case
Quale deduzione
sarà applicata?
Possiedo due unità
immobiliari
catastalmente
distinte, ma da me unite
ed adibite ad abitazione
principale della mia
famiglia, come viene
suddivisa la deduzione?
_ LETTERA FIRMATA
In questo caso, essendo
presenti due distinte rendite
catastali, su una soltanto
di queste verrà applicata
la deduzione per l'abitazione
principale.
Notaio
RISPOSTA N. 147
Terreno agricolo
due fratelli
e l'usufrutto
Io e mio fratello
siamo proprietari
di una appezzamento
di terreno agricolo
con usufrutto
di nostra madre,
che è venuta a mancare
il primo agosto 2014.
Ora cosa facciamo?
Con la morte decade
o dobbiamo recarci
dal notaio per toglierlo?
_ LETTERA FIRMATA
si estingue automaticamente,
determinando la definitiva
riespansione del diritto di
proprietà: l'usufrutto infatti
non «cade» in successione, in
quanto diritto commisurato
alla vita del titolare.
Gli uffici pubblici preposti
però non recepiscono
automaticamente l'evento,
se non a seguito di apposita
istanza, per cui si dovrà
presentare un certificato
di morte in catasto per
"eliminare" formalmente
il defunto dall'intestazione.
Tale adempimento
può essere effettuato
da chiunque, presentandosi
personalmente in Catasto
munito della necessaria
documentazione, il cui elenco
le potrà essere fornito
direttamente in Catasto;
oppure mediante invio
telematico attraverso
un professionista
regolarmente abilitato,
come ad esempio il notaio.
RISPOSTA N. 148
Tre immobili
e due sorelle
in disaccordo
Siamo due sorelle
e abbiamo ereditato
da nostro fratello celibe,
deceduto senza testamento,
tre immobili.
Uno di questi è già
di proprietà al 50%
di una delle sorelle,
quindi ereditiamo
il rimanente 50%.
Dal momento che
non raggiungiamo
un accordo
sul valore di questo
immobile, vorremmo
sapere cosa prevede
la legge
per il coerede già
proprietario
(del 50%).
È avvantaggiato?
contitolari non trovino un
accordo su come effettuare le
ripartizioni, ciascuno di essi
possa attivare dinanzi al
giudice un procedimento di
divisione affinché il giudice
stesso stabilisca in base alle
rilevazioni effettuate i lotti da
assegnare. Tale procedura
prevede che in assenza di
accordo sui valori il giudice
nomini un Consulente
Tecnico di ufficio
per la valutazione
dei beni e la formazione
dei lotti da assegnare
a ciascun condividente
nel rispetto delle quote
originarie di contitolarità:
se, come nel caso di specie,
un immobile non è
comodamente divisibile,
e ciò anche quando
la sua divisione lo renda
inutilizzabile, verrà assegnato
a chi ne detiene la quota
maggiore con ristoro in
natura (cioè maggior quota di
altri beni in contitolarità), o
se non possibile in denaro, di
chi ne possiede la quota
minore. Il consiglio può
essere quello di attivarsi
personalmente senza
procedimento giudiziale
scegliendo un perito per
ciascuna parte e facendo
nominare ai periti di parte un
terzo perito di comune
accordo per formare tre
valutazioni dalle quali
desumere il valore mediato
per evitare lunghe e costose
procedure giudiziali, oppure
individuare un notaio di
comune fiducia che in base
alla normativa vigente possa
procedere alla adeguata
soluzione della situazione.
RISPOSTA N. 149
Rebus: donazione
d'immobile
o compravendita
_ LETTERA FIRMATA
Con la morte del titolare
il diritto di usufrutto
La legge prevede che in caso
di comproprietà qualora i
ORDINE COMMERCIALISTI
Nella casa dove attualmente
vivo e risiedo sono
proprietario della nuda
Pag. 21
proprietà e mia mamma è
l'usufruttuaria. Ora sto per
acquistare una mia casa
e dal momento che vista
la situazione non mi
risulterebbe come prima
casa, perché dall'atto mi
hanno detto che mia mamma
al momento dell'acquisto ha
già usufruito delle
agevolazioni prima casa e,
quindi non potrei beneficiare
di tutte le agevolazione, la
mia domanda è questa: per
trasferire la mia nuda
proprietà a mia mamma (che
ha già l'usufrutto) consiglia
un atto di donazione o una
compravendita?Preciso
che
sono figlio unico e mia
mamma è legalmente
divorziata da parecchi anni.
_ LETTERA FIRMATA
Ciascun soggetto non può
usufruire di altro acquisto
agevolato come prima casa
solo se il diritto
già acquistato
(nel suo caso la nuda
proprietà) sia stata
acquistata fruendo
delle dette agevolazioni
prima casa, risultando
irrilevante l'acquisto
agevolato
o meno di altri
comproprietari o contitolari
(nel suo caso l'eventuale
acquisto della madre
agevolato). Ciò premesso,
qualora il suo precedente
acquisto sia effettivamente
avvenuto utilizzando le
agevolazioni per l'acquisto
della prima casa, non potendo
più beneficiarne, potrà donare
alla madre il diritto in
questione visto che
presumibilmente la stessa
non le verserà alcun
corrispettivo a fronte del
trasferimento del diritto,
essendo il corrispettivo
(prezzo) presupposto
necessario per poter
perfezionare un atto
di compravendita.
Consulenti
del lavoro
RISPOSTA N. 150
Quel bonus
che manca
all'appello
Sono disoccupato da 8 mesi
e ricevo l'Aspi, non supero
i 26 mila euro, ma nell'ultima
comunicazione non ho
trovato il bonus da 80 euro.
Come mai?
T •C"T"T'T3'T» A T7TTJTI* * T A
Le condizioni per beneficiare
del bonus di 80 euro
previsto dal Disegno di legge
66/2014 sono le seguenti:
-aver intrattenuto, anche solo
in parte, nel 2014 un rapporto
di lavoro dipendente o un
altro rapporto il cui reddito
prodotto sia assimilato a
lavoro dipendente
(lavoratori soci nelle
cooperative, rapporti
di collaborazione
coordinata e continuativa,
lavori socialmente utili);
-essere percettori
di prestazioni a sostegno
del reddito quali indennità
di mobilità, indennità Aspi
0 MiniAspi, indennità
di maternità;
-i contribuenti titolari dei
redditi in precedenza elencati
devono avere un'imposta
lorda determinata su detti
redditi, di importo superiore
rispetto alle detrazioni da
lavoro dipendente;
-il reddito di lavoro
dipendente o assimilato non
deve essere superiore a
26.000 euro nel 2014.
1 contribuenti i cui redditi
non rispettano anche
solo una delle condizioni non
hanno diritto
alla percezionedel bonus.
Le prestazioni a sostegno
del redditoper cui non spetta
il bonus sono quelle che
possono essere equiparate a
reddito
da lavoro autonomo
oppure che sono soggette
alla tassazione separata
quali
ORDINE COMMERCIALISTI
ad esempio Aspi, MiniAspi
e indennità
di mobilità anticipate in
un'unica soluzione,
l'indennità di maternità
per le lavoratrici autonome
e per le iscritte alla gestione
separata, il Tfr
del Fondo di garanzia.
Il lettore sembrerebbe
rientrare nelle condizioni
di spettanza, pertanto
possiamo ipotizzare
un ritardo nell'erogazione
del bonus da parte
dell'Istituto,
ma suggeriamo
di rivolgersi direttamente
alla sede di competenza
per approfondire
il caso specifico.
RISPOSTA N. 151
Elezioni: permessi
per un lavoratore
dipendente
Credo sia utile fare chiarezza
su come funzionano i
permessi elettorali: io sono
un lavoratore dipendente e ho
partecipato allo scrutinio
_ LETTERA FIRMATA
I lavoratori dipendenti
impegnati nelle operazioni
elettorali come componenti
dei seggi hanno diritto ad un
particolare trattamento
economico e normativo
disciplinato dall'art. 11 della
legge n.53/1990 e dall'art. 1
della legge n. 69/1992.
L'articolo 1 della Legge
69/1992 stabilisce che i
lavoratori che adempiono
funzioni presso i seggi
elettorali: «hanno diritto
al pagamento di specifiche
quote retributive, in aggiunta
all'ordinaria retribuzione
mensile, ovvero a riposi
compensativi, per i giorni
festivi o non lavorativi
compresi nel periodo di
svolgimento delle operazioni
elettorali». Se lo svolgimento
delle operazioni elettorali
copre una sola parte della
Pag. 22
giornata, l'assenza è
legittimata per tutto il giorno
lavorativo che, quindi, deve
essere retribuito interamente.
Infatti, l'unità di misura sono i
«giorni di assenza» dal lavoro
e non un parametro orario.
A tale proposito, la legge non
specifica le modalità di scelta
tra riposo compensativo e
retribuzione. Qualora il
dipendente, in accordo con il
datore di lavoro, decida di
usufruire del riposo
compensativo, si ritiene che
tale riposo debba essere
goduto subito dopo la fine
delle operazioni di seggio.
Prima delle operazioni
elettorali il lavoratore
nominato presidente di
seggio, segretario, scrutatore
o rappresentante di lista è
tenuto ad avvisare
il datore di lavoro della
partecipazione ai seggi.
Tale comunicazione
può essere effettuata
ORDINE COMMERCIALISTI
verbalmente, o con apposita
comunicazione scritta
predisposta dal lavoratore.
Concluse le votazioni e
relativo scrutinio, ilavoratore
è tenuto a consegnare al
datore di lavoro un attestato
conl'indicazione dei giorni
trascorsi al seggio, firmato dal
Presidente del seggio e deve
riportare il timbro della
sezione elettorale presso cui il
lavoratore è stato chiamato ad
adempiere alle funzioni
Pag. 23
Dal 30 giugno il Pos è obbligatorio Ma per chi non lo fa zero sanzioni
La novità è di quelle «rivoluzionarie». Ma proprio perché rivoluzionaria, non solo il dubbio è che (come già occorso in passato)
sul filo di lana possa cambiare ancora qualcosa, ma già c'è chi paventa il fatto che - visto come al momento è configurata - il
tutto possa rivelarsi come «tanto fumo e poco arrosto».
Dal prossimo 30 giugno dovrebbe (il condizionale è dovuto perchè c'è già stata una deroga) entrare in vigore l'obbligo per
commercianti, professionisti ed artigiani di «accettare pagamenti attraverso carte di debito». Di fatto, di dotarsi di Pos: la
«macchinetta» per la lettura di bancomat e carte di credito.
La novità, di portata «storica» considerato come la moneta elettronica per molti è diventata una compagna insostituibile in
occasione di acquisti e utilizzo di servizi, per altri, invece, è vista come fumo negli occhi in quanto affascinati ancora dal «gusto
del contante».
Leggi tutto su L'Eco di Bergamo del 25 giugno: due pagine di Trovarisposte
LA DOMANDA DI UN LETTORE
Per chi vende beni di basso valore, come i gelati, credo che sia ridicolo essere obbligato ad accettare carte di credito. Violo
qualche legge richiedendo un contributo spese?
Per quanto riguarda quesito posto dal lettore, il presidente dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di
Bergamo, Alberto Carrara, spiega "Non è possibile differenziare il prezzo della cessione a seconda dello strumento di
pagamento utilizzato dal cliente (contanti, bonifico, Pos o Carta di credito). Va comunque detto che qualsiasi negoziante, nella
valutazione economica della gestione dell'attività, potrebbe decidere di determinare il prezzo del proprio prodotto in
considerazione di tutti gli oneri di gestione (ivi compreso gli oneri connessi all'incasso a mezzo Pos)".
Più in generale rispetto alla nuova misura che punta a ridurre l'uso del contante e a contrastare l'evasione fiscale, definita dal
decreto legge cosiddetto Milleproroghe "allo stato attuale - sottolinea Carrara - la norma non prevede una sanzione per chi non
adempie. L'obbligo previsto dalla norma stessa non dovrebbe essere considerato in senso assoluto come un dovere di dotare il
proprio ufficio di un POS, ma costituirebbe un onere in capo all'impresa o al professionista.
Si auspica che, aumentando gli utilizzi, si possa arrivare al più presto ad una drastica riduzione del costo posto a carico del
negoziante. Sicuramente sarebbe stato auspicabile che la rinegoziazione dei costi fosse stata, in un certo modo, imposta dalla
norma che ha previsto l'introduzione dello strumento su una così ampia platea di soggetti. In sintesi, sarebbe stata più
opportuna una preventiva rinegoziazione dei costi con il sistema bancario piuttosto che rendere questa operazione obbligatoria.
A Bergamo molti studi, in questo momento alle prese con le pressanti scadenze fiscali, hanno optato per dotarsi dello strumento
più avanti".
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