ACI - Ufficio Provinciale di Pesaro ( P.R.A.) via S. Francesco d’Assisi, 44 - tel. 0721 6889 www.up.aci.it/pesaro/ e-mail: [email protected] Manuale sui passaggi di proprietà ad uso degli Uffici Comunali a cura di Adriano Musto dell'Ufficio Provinciale di Pesaro da un testo di Gianluca Simoni dell'Ufficio Provinciale di Prato A. Musto – Ufficio Provinciale di Pesaro - Manuale sui passaggi di proprietà ad uso degli Uffici Comunali – anno 2008 Pagina n. 1 di 12 PREMESSA Decreto Legge 4 luglio 2006 Art. 7 n. 223: “ MISURE URGENTI IN MATERIA DI PASSAGGI DI PROPRIETA’ DI BENI MOBILI REGISTRATI.” Ai sensi dell'art 7 comma 1 del D.L. sopra citato (così come modificato in sede di conversione dalla Legge n. 248/2006): “”L'autenticazione della sottoscrizione degli atti e delle dichiarazioni aventi ad oggetto l'alienazione di beni mobili registrati e rimorchi o la costituzione di diritti di garanzia sui medesimi può essere richiesta anche agli uffici comunali ed ai titolari degli sportelli telematici dell'automobilista di cui all'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358 che sono tenuti a rilasciarla gratuitamente, tranne i previsti diritti di segreteria, nella stessa data della richiesta, salvo motivato diniego.”” Dall’esame della suddetta disposizione discende che, fatta salva la competenza del notaio che viene comunque mantenuta, l'autentica di firma per gli atti relativi anche alla vendita di beni mobili registrati può e deve essere effettuata, gratuitamente, anche dai seguenti soggetti: 1. TUTTI GLI UFFICI COMUNALI; 2. GLI SPORTELLI TELEMATICI DELL'AUTOMOBILISTA (i cosiddetti S.T.A.) che sono attivi presso: a) gli Uffici Provinciali A.C.I.; b) gli Uffici Provinciali S.I.I.T. della Motorizzazione Civile; c) le Delegazioni A.C.I.; d) gli Studi di Consulenza Automobilistica. · · · · Atti per i quali non è più obbligatoria l’autentica notarile: Atti di vendita di veicoli già iscritti al Pubblico Registro Automobilistico (escluse quindi le prime immatricolazioni); Atti costitutivi di ipoteca su beni mobili registrati (Autoveicoli – Motoveicoli – Rimorchi ); Atti di accettazione di eredità aventi ad oggetto i beni mobili registrati; Atti di rettifica – aventi ad oggetto atti autenticati con le nuove modalità. Atti per i quali resta obbligatoria l'autentica notarile : 1. Atti di cancellazione di ipoteca o privilegio; 2. Atti di rettifica di atti autenticati dal Notaio. 3. Atti di vendita relativi a veicoli non ancora o non più immatricolati nel P.R.A. A. Musto – Ufficio Provinciale di Pesaro - Manuale sui passaggi di proprietà ad uso degli Uffici Comunali – anno 2008 Pagina n. 2 di 12 REDAZIONE DELL’ATTO DI VENDITA La sottoscrizione deve essere resa dall'intestatario del veicolo o dall'avente titolo in presenza del funzionario incaricato, il quale accertata l'identità del sottoscrittore a mezzo di un documento di identità o di riconoscimento in corso di validità, attesterà l'autenticità della firma. Le modalità di redazione dell’atto di vendita differiscono notevolmente a seconda che l’intestatario del veicolo: a) sia in possesso del Certificato di Proprietà (il CDP) ovvero b) sia in possesso del Foglio Complementare. Nel caso in cui l'interessato sia in possesso del CDP le modalità di redazione dell’atto risultano estremamente semplificate in quanto questo (identificato dal modello NP 1B) contiene nella sua parte retrostante, la sezione T, che è costituita da una bozza di dichiarazione di vendita e dalla formula dell’atto di autentica. – – – – – – Il corpo dell'autentica deve quindi contenere, sotto la formula dell'atto di autentica: Cognome e nome del sottoscrittore nonché il luogo e la data di nascita e la sua attuale residenza; gli estremi del documento di identità o di riconoscimento del sottoscrittore; la data e il luogo in cui avviene l'autentica (che deve ovviamente corrispondere con il luogo dove ha sede l'ufficio); il nome, il cognome, il profilo professionale e l'area di inquadramento del funzionario che ha proceduto all'identificazione, nonché l'indicazione dell'Amministrazione di appartenenza; la firma per esteso e leggibile del funzionario che ha proceduto all'autenticazione ed il proprio timbro recante nome e cognome; il timbro dell'ufficio. Mentre nella parte superiore della sezione T, ove si trova la dichiarazione di vendita, dovranno essere riportati: – Cognome e nome del compratore nonché il luogo e la data di nascita e la sua residenza risultante dal documento di riconoscimento o di identità; – la firma per esteso e leggibile del sottoscrittore; L'autentica deve essere effettuata, salvo motivato diniego, nello stesso giorno della richiesta. In sostanza l’attività del venditore si limita all’inserimento negli spazi predisposti delle generalità anagrafiche e fiscali dell’acquirente mentre l’Ufficiale autenticante provvederà ad accertare l’identità del sottoscrivente l’atto a mezzo di un documento di identità o di riconoscimento in corso di validità i cui estremi dovranno essere riportati nel corpo dell’autentica. Nel caso in cui l'intestatario sia in possesso del Foglio Complementare la situazione si complica alquanto perché questo non è un documento predisposto per la vendita che andrà A. Musto – Ufficio Provinciale di Pesaro - Manuale sui passaggi di proprietà ad uso degli Uffici Comunali – anno 2008 Pagina n. 3 di 12 formalizzata in un atto separato che deve essere redatto dall’intestatario; a tal proposito si allegano alcuni fac-simile che potranno ritornare certamente utili. Si hanno poi dei casi in cui la parte che richiede l'autentica della firma è già in possesso del titolo idoneo per la trascrizione al P.R.A. in quanto già redatto dal notaio o da altro pubblico ufficiale anche nella forma dell’atto pubblico. Si tratta principalmente dei casi di cessione di azienda fra i cui cespiti risultino ricompresi autoveicoli oppure i casi di fusione, scissione ed incorporazione societaria. Altro caso è quello di acquisto del veicolo all’asta: in tale ipotesi il titolo è costituito dal verbale di aggiudicazione redatto dall’Istituto Vendite Giudiziarie. Per effettuare la trascrizione il documento dovrà essere presentato in copia conforme in bollo non risultando sufficiente per la trascrizione la mera fotocopia. Si ritiene necessario richiamare l’attenzione su tali casi in quanto nell’ipotesi di una loro mancata individuazione si rischia di effettuare una autentica non necessaria con conseguente aggravio di costi e con il rischio di pregiudicare il corretto svolgimento della successiva operazione di trascrizione al P.R.A.. L’atto a parte dovrà essere redatto anche nel caso di mancata disponibilità del CDP per smarrimento. Lo smarrimento del CDP, così come del foglio complementare, deve essere denunciato all’autorità di Pubblica Sicurezza (Carabinieri, Polizia, Polizia Municipale). In tali casi si ritiene che l’Ufficio Comunale, vista anche l’interpretazione estremamente restrittiva della norma rilasciata dal Ministero dell’Interno, possa e debba consigliare all’utente di rivolgersi ad uno Sportello Telematico dell’Automobilista. MODALITA’ DI AUTENTICAZIONE Il Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli affari Interni e Territoriali – ha emanato la Circolare n. 3 del 27.10.2006 con la quale si è precisato che gli Uffici Comunali dovranno procedere esclusivamente ad accertare la sola identità della persona che sottoscrive l’atto, escludendo quindi ogni obbligo di procedere ad accertare o valutare il contenuto dell’atto. In proposito occorre però richiamare l’attenzione sul fatto che l'autentica della sottoscrizione si inserisce all'interno di un procedimento amministrativo che si conclude con la trascrizione dell’atto così come sopra autenticato presso il Pubblico Registro Automobilistico. Per tale motivo, al fine di evitare perdite di tempo e/o aggravamenti di spesa a carico del richiedente il servizio, si ritiene utile evidenziare alcuni principi fondamentali che informano la pubblicità automobilistica ed il cui rispetto è condizione necessaria per l’accoglimento in prima istanza della successiva richiesta di trascrizione. Fondamentale importanza assume in proposito il principio di continuità delle trascrizioni, in forza del quale, fatte salve alcune eccezioni di cui si dirà in seguito, l’atto di vendita del bene mobile registrato deve promanare dal soggetto che risulta intestatario nel Pubblico Registro Automobilistico che, nella quasi totalità dei casi, coincide con quello indicato nel vecchio Foglio Complementare (rilasciato fino al 1992) o nel Certificato di Proprietà (rilasciato a partire dal 1993). A. Musto – Ufficio Provinciale di Pesaro - Manuale sui passaggi di proprietà ad uso degli Uffici Comunali – anno 2008 Pagina n. 4 di 12 La richiesta di esibizione dei suddetti documenti assume quindi una fondamentale importanza per procedere ad una autentica di firma idonea ai fini della successiva trascrizione. Infatti in base al relativo esame l’ente autenticante potrà verificare la sussistenza delle seguenti situazioni proprietarie: 1. Veicolo intestato ad una persona fisica. Se il veicolo risulta intestato ad una persona fisica sarà questa che di solito porrà in essere l’atto di vendita. In tale caso sarà necessario e sufficiente verificare la coincidenza fra il soggetto che sottoscrive l’atto di vendita e l’intestatario e procedere all’autentica della relativa firma. Vi sono peraltro dei casi in cui, per legge o per contratto, risultano legittimati a vendere soggetti diversi dall’intestatario. Per riportare soltanto i casi più frequenti si pensi alle ipotesi di: 1.1 Mandato a vendere. Si ha quando l’intestatario del bene ha conferito ad un altro soggetto il potere di procedere alla vendita del veicolo conferendogli una procura speciale che deve essere esibita ed allegata al momento dell’autentica di firma per la verifica dei poteri. L’atto di procura deve essere conferito con scrittura privata con firma autenticata esclusivamente dal notaio. Ciò si desume dall’art. 7 sopra citato che richiama i soli atti di alienazione o di costituzione di diritti reali etc. 1.2. Fallimento dell’intestatario. In tale ipotesi può procedere alla vendita il curatore fallimentare, quale rappresentante legale del fallito, previa autorizzazione del giudice delegato. 1.3. Veicolo intestato al minore. In tale ipotesi può procedere alla vendita il tutore, che nella maggior parte dei casi coinciderà con il genitore, previa autorizzazione del Giudice Tutelare. 2. Veicolo intestato ad una persona giuridica. Se l’intestatario del veicolo è una persona giuridica sarà bene accertarsi che il soggetto di cui si autentica la firma risulti essere il legale rappresentante con poteri di firma dell'ente privato che risulta intestatario del veicolo: la relativa legittimazione può essere desunta dalle certificazioni rilasciate dalla Camera di Commercio. Le circolari ACI ammettono la possibilità per il soggetto di utilizzare la dichiarazione sostitutiva di certificazione. E’ possibile anche in tal caso il mandato a vendere di cui sopra sub 1.1. ed in modo particolare l’ipotesi della vendita da parte del Curatore Fallimentare. CASI PARTICOLARI 1) Vendita ex art. 2688 o in discontinuità di trascrizioni o con riserva di efficacia. Abbiamo già visto che in ossequio al principio della continuità nelle trascrizioni l’atto di vendita deve essere posto in essere dal soggetto che risulta intestatario del veicolo. Peraltro dall’art. 2688 cod. civ. si desume la possibilità per il soggetto che si dichiari proprietario se pur non intestatario del veicolo di procedere alla vendita di quest’ultimo. Presupposto necessario per il compimento di tale operazione è dato dal possesso del documento di proprietà (Certificato di Proprietà o Foglio Complementare). A. Musto – Ufficio Provinciale di Pesaro - Manuale sui passaggi di proprietà ad uso degli Uffici Comunali – anno 2008 Pagina n. 5 di 12 La vendita in discontinuità di trascrizioni è anche definita quale vendita con riserva di efficacia; l’acquirente, infatti, avendo acquistato da un soggetto diverso da quello che risulta essere intestatario al P.R.A. può essere chiamato in giudizio da quest’ultimo per il recupero del veicolo compravenduto. 2) Intestatario defunto – trasferimento di proprietà a causa di morte. Situazione analoga si verifica anche nei casi di successione nella titolarità dei beni mobili a causa di morte, per cui l’erede o gli eredi per intestarsi un veicolo dovranno redigere atto separato di accettazione d’eredità allegando comunque il certificato di proprietà. In conclusione tutte le volte che il soggetto che compare sul certificato di proprietà , per uno dei motivi suddetti, non è lo stesso che chiede l’autentica di firma non può essere utilizzato il certificato di proprietà per la compilazione dell’atto di vendita e la contestuale autentica di firma, ma andrà redatto un atto separato con allegato il certificato di proprietà e autentica di firma in calce. 3) Variazioni denominazione sociale. In caso di vendita di veicoli in cui la società intestataria abbia variato la denominazione o la ragione sociale (es. Fiat Auto Spa già Fiat Spa, Avis Spa già Avis S.r.l.) è possibile citare tali variazioni nell’autentica solo se effettuata presso il notaio. Pertanto qualora l’atto di vendita venga autenticato secondo le nuove modalità sarà necessario effettuare al PRA la trascrizione della variazione societaria prima di procedere alla trascrizione del trasferimento di proprietà. Deve infine osservarsi che il CDP è utilizzabile per porre in essere il semplice passaggio di proprietà inter vivos. Tale documento non risulta infatti predisposto per effettuare le operazioni descritte come la vendita ex art. 2688 c.c., il trasferimento mortis causa e le trasformazioni o variazioni societarie. A. Musto – Ufficio Provinciale di Pesaro - Manuale sui passaggi di proprietà ad uso degli Uffici Comunali – anno 2008 Pagina n. 6 di 12 CONCLUSIONE Vale la pena inoltre sottolineare l'importanza che assume la formula usata nell'autentica della firma con la quale numerosi Comuni hanno improrpiamente richiamato l'art. 21 della legge 445/2000 nei timbri utilizzati per l'autentica della sottoscrizione, aggiungendovi l' “ammonizione” sulla sottoscrizione di dichiarazioni false o non rispondenti al vero. Il Prefetto della Provincia di Pesaro e Urbino con nota n. 6108/1.2.10 area IIa del 7 novembre 2006 ha inteso indicare, quale normativa di riferimento, l'art. 21 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 la quale rimanda all'art. 38, co. 2 e 3 del medesimo decreto. A conferma di tale orientamento la Circolare Prefettizia cita l'art. 3 comma 2 del D.L. 14 marzo 2005, n. 35 (riguardante la prima iscrizione di un veicolo al P.R.A.) che rimanda per tale procedura all'art. 38, comma 3 del D.P.R. 445/2000. Si deve osservare che il legislatore in sede di riforma delle modalità di iscrizione di un veicolo al PRA ha giustamente utilizzato la normativa esistente (il D.p.r. 445/00) che riguarda la semplificazione dei rapporti del cittadino con la pubblica amministrazione come ad esempio nella presentazione di istanze alla pubblica amministrazione, che possono essere prodotte con allegate la fotocopia di un documento di identità del richiedente. In effetti la richiesta di iscrizione di un veicolo al P.R.A. è una istanza ad una pubblica amministrazione ed è quindi sempre corredata dalla fotocopia del documento del sottoscrittore. Pertanto alla sottoscrizione della dichiarazione di vendita, o atto di vendita, di un autoveicolo, può ben applicarsi l'art. 21 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 (il quale rimanda all'art. 38, co. 2 e 3 del medesimo decreto), ma per la sola parte che richiama le modalità di autenticazione della sottoscrizione, che prevede l'attestazione, da parte di un pubblico ufficiale, che la sottoscrizione e' stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità' della persona che sottoscrive escludendo quindi, da parte del pubblico dipendente, ogni responsabilità o commento sul contenuto dell'atto. In sintesi, l'ammonizione di rito che il dipendente comunale nella qualità di pubblico ufficiale formalmente commina al dichiarante non va fatta in in presenza di una autenticazione della sottoscrizione di un atto o dichiarazione aventi ad oggetto l'alienazione di beni mobili registrati e rimorchi o la costituzione di diritti di garanzia sui medesimi. Pertanto ogni riferimento alla legge 445/2000 risulta errato nell'impostazione e nel merito. Per quanto attiene ai costi la legge precisa che l'autentica deve essere eseguita gratuitamente tranne i previsti diritti di segreteria e l'imposta di bollo che è dovuta ai sensi dell'art. 1 del DPR 26 ottobre 1972, n. 642 e dell'allegato A al medesimo decreto. Per quanto attiene alla titolarità dei compiti assegnati, la legge 223/2006 disponendo l'abrogazione del comma 390 e 391 dell'art. 1 della legge 28/12/2005, n.266 (per l'attuazione dei quali, peraltro, non era mai stata emanata la prevista disciplina attuativa) che imputavano la specifica competenza ai dirigenti ai sensi dell'art. 107 del DL 18/08/2000, n. 267 ed in coerenza con il riconoscimento costituzionale dell'autonomia degli enti locali, assegna genericamente “agli uffici comunali” l'espletamento delle funzioni assegnate, lasciando quindi alla autodeterminazione degli stessi la facoltà di individuare ed assegnare la titolarità di tale compito, nonché i requisiti di cui deve essere in possesso il personale che verrà incaricato di svolgere la relativa attività. Infine si sottolinea che sul Certificato di Proprietà è già riportata una formula di vendita: basta aggiungere i dati sopraindicati e l'autentica è servita! A. Musto – Ufficio Provinciale di Pesaro - Manuale sui passaggi di proprietà ad uso degli Uffici Comunali – anno 2008 Pagina n. 7 di 12 REPERTORIO Per completezza di informazione si precisa che nella stessa Circolare Prefettizia n. 6108/1.2.10 area IIa del 7 novembre 2006, in relazione all'eventuale necessità di far luogo alla istituzione di un apposito repertorio, “...si ritiene che tale adempimento non sia necessario, tenuto conto che l'art. 7 del decreto n. 223/2006, come modificato dalla legge di conversione n. 248/2006, non lo prevede e che la norma generale, di cui all'art. 61 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, stabilisce un preciso collegamento tra l'attivazione di tale formalità e la stipulazione, da parte dei pubblici ufficiali, di un contratto o comunque l'adozione di “atti del loro ufficio soggetti a registrazione a termine fisso”. Né l'una né l'altra condizione sono presenti nella fattispecie in esame ed, in particolare, è da escludere che gli atti in questione siano soggetti a registrazione, ai sensi dell'art. 7 del citato D.P.R. n. 31/1986, che richiama l'art. 11 bis della Tabella allegata al medesimo decreto.” Purtuttavia non essendovi quindi alcun obbligo dettato dalla legge, vi sono evidenti ragioni di prudenza e di cautela amministrativa che suggeriscono senza alcun dubbio: quale mobili. 1) l'istituzione di un repertorio secondo lo schema sottoriportato; 2) la sua compilazione e conservazione riportante gli estremi identificativi degli atti di vendita autenticati; 3) la conservazione agli atti della fotocopia degli stessi con allegati i documenti di riconoscimento o di identità mostrati. utile strumento atto a dirimere eventuali controversie e dubbi sulla titolarità dei beni Il repertorio andrà poi custodito secondo le modalità che verranno ritenute più idonee in termini di sicurezza. Si pensi ad esempio al caso in cui il soggetto non provveda ad effettuare la successiva trascrizione al P.R.A. dell’atto autenticato, per incuria per o per smarrimento dell'atto stesso, causando quindi un mancato aggiornamento anche dell’archivio tasse automobilistiche. La tenuta di un repertorio è quindi uno strumento indispensabile per poter certificare e risolvere eventuali contenziosi futuri: in mancanza non rimarrebbe traccia delle autentiche effettuate, privando l’utenza di ogni dato utile a far valere le proprie ragioni. Ad ogni buon conto nello schema qui sotto vi sono indicati i dati utili da riportare nel repertorio Progr. Data Targa e classe veicolo Dati anagrafici sottoscrittore e ruolo In nome e per Dati conto della pers. anagrafici giuridica acquirente A. Musto – Ufficio Provinciale di Pesaro - Manuale sui passaggi di proprietà ad uso degli Uffici Comunali – anno 2008 Funzionario autenticant e e firma Pagina n. 8 di 12 IMPORTANZA DELLA DATA DELL'AUTENTICA La data di sottoscrizione del venditore costituisce elemento essenziale ai fini della decorrenza dell’obbligo tributario (la tassa automobilistica) e della decorrenza dei termini di presentazione della formalità al P.R.A. (entro 60 giorni) e quindi dell’applicazione delle eventuali sanzioni in caso di presentazione tardiva. COSTI DELL’OPERAZIONE Al fine di garantire al cittadino una informazione tendenzialmente completa e nel tentativo di evitare che lo stesso sia costretto a reiterare il proprio accesso all’Ufficio, si ritiene utile indicare sinteticamente quelli che sono i costi della trascrizione più comuni limitata cioè ai casi più frequenti e cioè a quelli di vendita di: a) autovettura per trasporto persone; b) autocarro per trasporto cose. L’Imposta Provinciale di Trascrizione (I.P.T.), costituisce da sempre il maggior onere da assolvere nel caso di trascrizione di un passaggio di proprietà, esso si fonda sui KW (chilowattora) che è un dato tecnico rilevabile al punto (P.2) della Carta di Circolazione. L'I.P.T. data la sua natura di imposta su base provinciale è estremamente variabile da provincia a provincia, l'ultima finanziaria ha dato inoltre la possibilità a tutte le Amministrazioni provinciali di aumentare fino al 30% la tariffa base (€ 150,81). Pertanto per poter calcolare l'importo della I.P.T. è necessario conoscere: a) la provincia di competenza (che coincide con la provincia di residenza dell'intestatario del veicolo); b) la percentuale di aumento decisa dalla corrispondente Amministrazione provinciale. L'Amministrazione provinciale di Pesaro e Urbino ha deliberato un aumento del 30% sulla tariffa base, tranne che per i veicoli c.d. “eco-compatibili” vale a dire i veicoli ibridi, elettrici, a g.p.l. e a gas metano, per i quali vale la tabella “A”; Per tutti gli altri veicoli per tutti gli atti stipulati e le immatricolazioni fatte a partire dal 1 gennaio 2008 vale la tabella “B”. A. Musto – Ufficio Provinciale di Pesaro - Manuale sui passaggi di proprietà ad uso degli Uffici Comunali – anno 2008 Pagina n. 9 di 12 TABELLA “A” per veicoli eco-compatibili (ibridi, elettrici, a g.p.l. e a gas metano) per la provincia di Pesaro e Urbino – fino a 53 KW ammonta ad euro 180,97 (arrotondato a € 181,00); – oltre 53 KW l’importo si ottiene moltiplicando il numero dei KW per 3,5119, maggiorando il risultato del 20% e arrotondando poi all’euro superiore o inferiore a seconda che l’importo decimale superi o meno i 50 centesimi (es. 181,49 = 181,00 / 227,50 = 228,00) Autovetture trasporto persone Fino a 53 KW e atti soggetti ad IVA 54 KW 55 KW 56 KW 57 KW 58 KW 59 KW 60 KW (“N” KW x 3,5119) + 20% € € € € € € € € 181,00 228,00 232,00 236,00 240,00 244,00 249,00 253,00 Nel caso di un autocarro, l'I.P.T. è rapportata alla portata del veicolo ed è individuata in base alla seguente tabella: Veicoli a motore per trasporto cose Fino a 7 q.li Oltre 7 fino a 15 q.li Oltre 15 fino a 30 q.li Oltre 30 fino a 45 q.li Oltre 45 fino a 60 q.li Oltre 60 fino a 80 q.li Oltre 80 q.li A. Musto – Ufficio Provinciale di Pesaro - Manuale sui passaggi di proprietà ad uso degli Uffici Comunali – anno 2008 € € € € € € € 239,00 348,00 392,00 457,00 544,00 623,00 776,00 Pagina n. 10 di 12 TABELLA “B” (per veicoli a benzina e a gasolio) per la provincia di Pesaro e Urbino – fino a 53 KW ammonta ad euro 196,05 da arrotondare a 196,00; – oltre 53 KW l’importo si ottiene moltiplicando il numero dei KW per 4.5655 e arrotondando poi all’euro superiore o inferiore a seconda che l’importo decimale superi o meno i 50 centesimi (es. 199,49 = 199,00 / 227,50 = 228,00) Autovetture trasporto persone Fino a 53 KW e atti soggetti ad IVA 54 KW 55 KW 56 KW 57 KW 58 KW 59 KW 60 KW (“N” KW x 4,5655) + 30% € 196,00 € 247,00 € 251,00 € 256,00 € 260,00 € 265,00 € 269,00 € 274,00 Nel caso di un autocarro l'I.P.T. è rapportata alla portata del veicolo ed è individuata in base alla seguente tabella: Veicoli a motore per trasporto cose Fino a 7 q.li € 259,00 Oltre 7 fino a 15 q.li € 377,00 Oltre 15 fino a 30 q.li € 424,00 Oltre 30 fino a 45 q.li € 495,00 Oltre 45 fino a 60 q.li € 589,00 Oltre 60 fino a 80 q.li € 675,00 Oltre 80 q.li € 841,00 L‘operazione di trascrizione di un passaggio di proprietà sconta l’imposta ridotta, nella misura di euro 181,00, anche nel caso in cui la vendita risulta assoggettata al regime I.V.A., alla richiesta di trascrizione dovrà essere quindi allegata la fattura in fotocopia. Nel caso di vendita in discontinuità di trascrizione, ai sensi dell'art. 2688 cod. civ., la legge prevede un versamento della I.P.T. in misura doppia. I motocicli non sono assoggettati al pagamento dell’I.P.T., quindi scontano solo emolumenti e bollo. Altre voci da assolvere sono costituite dagli: c) emolumenti (corrispettivo dovuto ad ACI per l’attività di trascrizione) che sono pari ad euro 20,92: d) imposta di bollo: nel caso che la vendita venga effettuata sul CDP e pari ad euro 29,24, altrimenti si scontano euro 43,86. L’introduzione dello Sportello Telematico dell’Automobilista ha generato nella quasi generalità dei casi di vendita di veicolo l'obbligo e quindi la possibilità di effettuare presso un unico Ufficio sia gli adempimenti P.R.A. che quelli di competenza del Dipartimento Trasporti A. Musto – Ufficio Provinciale di Pesaro - Manuale sui passaggi di proprietà ad uso degli Uffici Comunali – anno 2008 Pagina n. 11 di 12 Terrestri (ex Motorizzazione) e cioè l’aggiornamento della Carta di Circolazione al nome del nuovo intestatario. I relativi costi DTT sono dati da: e) euro 14,62 a titolo di imposta di bollo; f) euro 9,00 a titolo di diritti. Il versamento di tali importi, maggiorato del costo di euro 3.40 per il pagamento tramite bollettino di CC postale, può essere effettuato presso il P.R.A. di Pesaro esclusivamente in contanti. CONCLUSIONI Si ricorda che ai sensi dell'art. 94 del Codice della Strada l'atto di vendita deve essere trascritto entro 60 giorni dalla data dell'autentica presso lo Sportello Telematico dell'Automobilista, pena il pagamento di sanzioni ed interessi. In proposito si segnala che l’Ufficio Provinciale ACI di Pesaro e Urbino (il P.R.A.) è ubicato a Pesaro in Via San Francesco d'Assisi n. 44 ed è aperto al pubblico: DAL LUNEDI AL VENERDI IL GIOVEDI dalle ore 08,00 alle ore 12,15; dalle ore 08,00 alle ore 13,00 e che è disponibile a fornire chiarimenti in ordine alle nuove modalità di autentica a tutti gli uffici comunali che ne avessero bisogno, ai seguenti numeri: 0721 6889 Centralino 0721 688915 sig. Adriano Musto 0721 688918 addetto U.R.P. Oppure, per casistica non particolarmente urgente è possibile inviare una e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica: [email protected] I suindicati numeri possono chiaramente essere forniti anche all’utenza e a chiunque abbia bisogno di ulteriori chiarimenti e informazioni in ordine alle modalità di presentazione di ogni formalità al PR.A. e ai relativi importi da versare. Ulteriori e più puntuali informazioni, la modulistica necessaria oppure comunicazioni varie, sono comunque rinvenibili sul sito del P.R.A. di Pesaro all’indirizzo: www.up.aci.it/pesaro/ ACI - Ufficio Provinciale di Pesaro ( P.R.A.) - via S. Francesco d’Assisi, 44 - tel. 0721 6889 www.up.aci.it/pesaro/ e-mail: [email protected] A. Musto – Ufficio Provinciale di Pesaro - Manuale sui passaggi di proprietà ad uso degli Uffici Comunali – anno 2008 Pagina n. 12 di 12