CONFINDUSTRIA VICENZA Associazione Industriali della Provincia di Vicenza Sezione Costruttori Edili Ottobre 2011 L’apertura di un cantiere edile richiede il rispetto di svariate regole e norme che si traducono in altrettanti adempimenti obbligatori di carattere operativo: autorizzazioni, documentazione da predisporre e conservare in cantiere o in sede, comunicazioni da inoltrare agli enti competenti. Nonostante i numerosi tentativi fatti in questi anni, l’obiettivo di una reale semplificazione sembra lontano dall’essere raggiunto. Gli adempimenti richiesti sono ancora moltissimi e frammentati in una serie di norme, che si articolano tra leggi, regolamenti, circolari e delibere nazionali, regionali e comunali. La presente guida pratica è la versione informatica e aggiornata del Vademecum per l'apertura di un cantiere edile, pubblicato nel dicembre del 2007, su iniziativa del Coordinamento dei Giovani Imprenditori Edili di Confindustria Vicenza e costituisce una concreta testimonianza della complessità burocratica nella quale gli imprenditori del settore delle costruzioni si trovano quotidianamente ad operare. Nel contempo, vuole essere una bussola per orientare gli operatori nella gestione quotidiana del cantiere e per aiutarli a districarsi in questa “giungla” di adempimenti. La chiave di lettura, semplice ed intuitiva, va però sempre parametrata ai continui aggiornamenti normativi che concernono il nostro settore; pertanto il margine di certezza circa le regole da seguire è da considerarsi valido alla data della pubblicazione della guida. INDICE ADEMPIMENTI DI CARATTERE GENERALE 5 1) RICHIESTA DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO 5 2) INSTALLAZIONI IGIENICO ASSISTENZIALI DI CANTIERE 5 3) POLIZZA RCO/RCT 5 ADEMPIMENTI DI CARATTERE EDILIZIO 6 1) ATTIVITÀ EDILIZIA LIBERA 6 2) ATTIVITÀ EDILIZIA LIBERA SOGGETTA A PREVENTIVA COMUNICAZIONE 6 3) RICHIESTA DEL PERMESSO DI COSTRUIRE/SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ (SCIA)/DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITÀ (DIA) 7 4) RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE AD INTERVENIRE SU DI UN BENE CULTURALE 7 5) RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA 7 6) DENUNCIA DEI LAVORI IN CEMENTO ARMATO E DELLE OPERE A STRUTTURA METALLICA 8 7) NOMINA DEL COLLAUDATORE DELLE OPERE IN CEMENTO ARMATO E DELLE OPERE A STRUTTURA METALLICA 8 8) CARTELLO DI CANTIERE 8 9) RICHIESTA RIMOZIONE LINEE E CONTATORI ESISTENTI DI GAS, ENERGIA ELETTTRICA, ACQUA, TELEFONIA 9 10) RICHIESTA ALLACCIAMENTO ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, FOGNATURA, TELEFONO PER IMPIANTO DI CANTIERE 9 11) VERIFICA DELL’ESISTENZA DI RETI AEREE ED INTERRATE DI GAS, ENERGIA ELETTRICA ED ACQUA 9 12) PROGRAMMA DI DEMOLIZIONE 9 13) NOTIFICA DEI LAVORI IN SOTTERRANEO 9 ADEMPIMENTI DI CARATTERE AMBIENTALE 11 1) AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI VALORI LIMITE DI EMISSIONE SONORA 11 2) REGISTRO DI CARICO E SCARICO DEI RIFIUT - SISTRI 11 3) COMUNICAZIONE ANNUALE DEI RIFIUTI (MUD) IN ATTESA DELL'AVVIO DEL SISTEMA SISTRI 11 4) FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE 11 5) TRASPORTO DI RIFIUTI 12 6) RECUPERO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI 12 7) TERRE E ROCCE DA SCAVO 13 8) INTERVENTI SOTTOPOSTI A VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (V.I.A.) E/O AUTORIZZAZIONE INTEGRATIVA AMBIENTALE (A.I.A.) 13 2 9) INTERVENTI SOTTOPOSTI A PERMESSO DI COSTRUIRE O A DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITÀ (D.I.A.) 13 10) LAVORI PUBBLICI NON SOGGETTI NÉ A V.I.A., NÉ AD A.I.A, NÉ A PERMESSO DI COSTRUIRE, NÉ D.I.A. 14 11) INTERVENTI NON SOTTOPOSTI NÉ A V.I.A, NÉ AD A.I.A. NÉ D.I.A. 14 12) DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE LA DESTINAZIONE E LA QUANTITÀ ESPORTATA 14 ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO 15 1) NOTIFICA PRELIMINARE 15 2) CARTELLI 15 3) DENUNCIA DEI SUBAPPALTI AGLI ENTI PREVIDENZIALI 15 4) DENUNCIA INIZIO LAVORI O VARIAZIONE DI RSCHIO ALL’INAIL 16 5) LIBRO UNICO DEL LAVORO 16 6) TESSERINO DI RICONOSCIMENTO 16 7) DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA (DURC) 17 ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA 18 1) PRONTO SOCCORSO 18 2) GESTIONE DELL’EMERGENZA, DEL PRONTO SOCCORSO E LOTTA ANTINCENDIO 18 3) IDONEITÀ TECNICO PROFESSIONALE 18 4) TESSERINO DI RICONOSCIMENTO 18 5) DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA (DURC) 18 VED. PUNTO 7, ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO 18 6) PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO (PSC) E FASCICOLO DELL’OPERA 19 7) PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA (POS) 19 8) TRASMISSIONE DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO E RICEVIMENTO POS 20 9) PIANO SOSTITUTIVO DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO (PSS) 20 10) DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE RISCHI DA INTERFERENZE (DUVRI) 20 11) CONSULTAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS) SUL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO E SUL PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA O DUVRI 20 12) PIANO ANTINFORTUNISTICO PER IL TRASPORTO E MONTAGGIO DI ELEMENTI PREFABBRICATI E PER L’IMPIEGO DI CASSEFORME, TUNNEL, MENSOLE METALLICHE DI DISARMO E SISTEMI SIMILARI 21 13) DENUNCIA DI INSTALLAZIONE GRU E RICHIESTA DI VERIFICA 21 14) RADIOCOMANDI INSTALLATI SU GRU 21 3 15) DOCUMENTAZIONE DEL PONTEGGIO 21 16) PIANO DI MONTAGGIO, USO E SMONTAGGIO DEL PONTEGGIO (PIMUS) 22 17) VERIFICA ARMATURA DEGLI SCAVI 22 18) REGISTRO DEGLI INFORTUNI (VED. PUNTO 8, ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO 22 19) DISPOSIZIONI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) 22 20) PREVENZIONE INCENDI 23 21) DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DELL’IMPIANTO ELETTRICO DI CANTIERE 23 22) DENUNCIA DI IMPIANTI DI MESSA A TERRA E INSTALLAZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE PER L’IMPIANTO DI CANTIERE 23 23) VERIFICA PERIODICA TRIMESTRALE DI CATENE E FUNI DEGLI APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO 24 24) CONTROLLO DI EFFICIENZA E DI INSTALLAZIONE CORRETTA DI PONTEGGI E GRU 24 25) PIANO DI LAVORO PER DEMOLIZIONE O RIMOZIONE DELL’AMIANTO 24 26) PROGRAMMA DELLE DEMOLIZIONI 24 27) NOTIFICA PER I LAVORI IN SOTTERRANEO 24 ADEMPIMENTI DI CARATTERE FISCALE 26 1) DENUNCIA IVA 26 2) ACQUISTO CARBURANTE PER I MEZZI D’OPERA DI CANTIERE 26 3) TOSAP OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE E COSAP 26 4) IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBICITÀ - INSEGNE DI ESERCIZIO 26 5) GRUPPI MOBILI “DI CANTIERE” E TASSAZIONE DELL’ENERGIA ELETTRICA 27 CHECK LIST 28 ADEMPIMENTI DI CARATTERE GENERALE 28 ADEMPIMENTI DI CARATTERE EDILIZIO 28 ADEMPIMENTI DI CARATTERE AMBIENTALE 28 ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO 29 ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA 29 ADEMPIMENTI DI CARATTERE FISCALE 31 4 ADEMPIMENTI DI CARATTERE GENERALE 1) RICHIESTA DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO (rif. norm. Regolamento comunale) Ente destinatario La richiesta va presentata al competente ufficio comunale, nei termini previsti dal Regolamento. Ulteriori note Copia dell’autorizzazione deve essere tenuta in cantiere. 2) INSTALLAZIONI IGIENICO ASSISTENZIALI DI CANTIERE (rif. norm. D.Lgs. n. 81/2008, allegato IV) In cantiere devono essere installati: • • • • • • • lavandini (1 ogni 5 lavoratori) docce (all’occorrenza) gabinetti (1 ogni 30 lavoratori) spogliatoi con armadietti a doppio scomparto chiudibili a chiave refettori con arredo e accessori (scalda vivande) acqua (calda/fredda) più detergenti e asciugatoi dormitori all’occorrenza. 3) POLIZZA RCO/RCT Verificare la congruità delle coperture assicurative in relazione al tipo di attività svolte nel cantiere. 5 ADEMPIMENTI DI CARATTERE EDILIZIO 1) ATTIVITÀ EDILIZIA LIBERA (rif. norm. D.P.R. n. 380/2001, art. 6, comma 1) Ente destinatario Sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo: gli interventi di manutenzione ordinaria; gli interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio; le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato; i movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari; le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell’attività agricola. Ulteriori note Sono in ogni caso fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali ed il rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienicosanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica nonché delle disposizioni contenute nel Codice dei Beni Culturali. 2) ATTIVITÀ EDILIZIA LIBERA SOGGETTA A PREVENTIVA COMUNICAZIONE (rif. norm. D.P.R. n. 380/2001, art. 6, comma 2) Ente destinatario Sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo, previa comunicazione: gli interventi di manutenzione straordinaria, ivi compresa l’apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell’edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici; le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni; le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l’indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati; i pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444; le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici. Ulteriori note Limitatamente agli interventi di manutenzione straordinaria, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori, è necessario trasmettere all’amministrazione comunale una relazione tecnica provvista di data certa e corredata degli opportuni elaborati progettuali, a firma di un tecnico abilitato, il quale dichiari preliminarmente di non avere rapporti di dipendenza con l’impresa né con il committente e che asseveri, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti e che per essi la normativa statale e regionale non prevede il rilascio di un titolo abilitativo. Sono in ogni caso fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali ed il rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienicosanitarie, di quelle 6 relative all’efficienza energetica nonché delle disposizioni contenute nel Codice dei Beni Culturali. 3) RICHIESTA DEL PERMESSO DI COSTRUIRE/SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ (SCIA)/DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITÀ (DIA) (rif. norm. D.P.R. n. 380/2001, artt. 10 e 22; L. n. 241/1990, art. 19) Ente destinatario La domanda per il rilascio del permesso di costruire va presentata allo Sportello Unico per l’edilizia. Nel caso l’intervento riguardi un’attività produttiva di beni o servizi, incluse le attività agricole, commerciali, artigiane, turistiche ed alberghiere, la domanda va presentata allo Sportello Unico per le attività produttive (SUAP). La SCIA (Segnalazione certificata di Inizio Attività) va presentata allo Sportello Unico per l’edilizia, ovvero allo Sportello Unico per le attività produttive, prima dell’inizio dell’attività oggetto della stessa. L’attività può essere iniziata dalla data di presentazione della segnalazione, senza attendere ulteriori termini. Nei casi in cui sia ancora necessario ricorre alla DIA (Denuncia di Inizio Attività), la denuncia va presentata allo Sportello Unico per l’edilizia, ovvero allo Sportello Unico per le attività produttive, almeno 30 giorni prima dell’effettivo inizio dei lavori. Ulteriori note Copia del documento deve essere tenuta in cantiere. 4) RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE AD INTERVENIRE SU DI UN BENE CULTURALE (rif. norm. D.Lgs. n. 42/2001, artt. 20 e seguenti) Ente destinatario Qualsiasi intervento su di un bene sottoposta a vincolo culturale ai sensi del Codice dei Beni Culturali, è soggetto ad autorizzazione del Soprintendente. A tale scopo, è necessario presentare preventivamente il progetto che si intende realizzare, ovvero la descrizione tecnica dello stesso, alla competente Soprintendenza, la quale rilascia l’autorizzazione entro il termine di 120 giorni. Ulteriori note Qualora l’intervento edilizio richieda un titolo abilitativo semplificato (SCIA/DIA), il richiedente deve preventivamente munirsi dell’autorizzazione della Soprintendenza, da allegare alla SCIA/DIA. 5) RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA (rif. norm. D.Lgs. n. 42/2001, artt. 146 e seguenti) Ente destinatario Qualsiasi intervento su di un bene sottoposto a vincolo paesaggistico (ai sensi degli articoli 138, 141, 142 e 157, del d.Lgs. n. 42/2004) deve preventivamente essere autorizzato dall’ente preposto alla tutela (nel caso Veneto il Comune). A tale scopo, il progetto delle opere che si intendono eseguire deve essere accompagnato da una relazione paesaggistica, redatta secondo le indicazioni contenute nel DPCM 12 dicembre 2005. 7 Ulteriori note Qualora si tratti di interventi minori (quali, ad esempio, posizionamento di antenne paraboliche, cartellonistica, insegna pubblicitarie, manufatti di arredo urbano, strutture temporanee di grandi dimensioni, strutture stagionali, collegate all’attività turistica e del tempo libero, strutture di copertura non superiori a 10 mq., pannelli solari e fotovoltaici fino ad una potenza di 20 Mw ed impianti di condizionamento) si può ricorrere ad una relazione in forma semplificata, secondo le indicazioni di cui al D.P.R. n. 139/2010. 6) DENUNCIA DEI LAVORI IN CEMENTO ARMATO E DELLE OPERE A STRUTTURA METALLICA (rif. norm. D.P.R. n. 380/2001, artt. 65 e seguenti) Ente destinatario La denuncia delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso, e le opere a struttura metallica deve essere effettuata dal costruttore, prima del loro inizio, allo Sportello Unico per l'Edilizia, che provvede a trasmettere tale denuncia al competente Ufficio Tecnico Regionale. Ulteriori note In cantiere devono essere conservati gli atti indicati dall’articolo 65, commi 3 e 4, del DPR n. 380/2001: • il progetto dell’opera; • la relazione illustrativa con l’attestazione dell’avvenuto deposito. 7) NOMINA DEL COLLAUDATORE DELLE OPERE IN CEMENTO ARMATO E DELLE OPERE A STRUTTURA METALLICA (rif. norm. D.P.R. n. 380/2001, articolo 67) Ente destinatario Il direttore dei lavori (ovvero il il costruttore, qualora esegua in proprio l’opera), contestualmente alla presentazione della denuncia delle opere in cemento armato e delle opere a struttura metallica, presenta presso lo Sportello Unico per l'edilizia l’atto di nomina del collaudatore scelto e la contestuale dichiarazione di accettazione dell’incarico. Ulteriori note Completata la struttura con la copertura dell’edificio, il direttore dei lavori ne da comunicazione allo Sportello Unico per l'edilizia e al collaudatore, il quale ha sessanta giorni di tempo per effettuare il collaudo, che va presentato all’Amministrazione comunale. 8) CARTELLO DI CANTIERE (rif. norm. D.P.R. n. 380/2001, art. 20, comma 7; Regolamento edilizio comunale; Circ. Min. LL.PP. 1729/U.L.; D.Lgs. n. 81/2008, art.90, comma 7) Nei lavori privati il cartello è esposto secondo le modalità stabilite dal Regolamento edilizio. Nel caso di lavori pubblici il cartello deve essere esposto prima dell’inizio dei lavori e deve essere di dimensioni minime m. 2,00x1,00. Devono essere sempre almeno indicati: estremi del permesso di costruzione/DIA 8 indicazione del Committente/Responsabile dei lavori indicazione dei progettisti direttore dei lavori coordinatori per la sicurezza (quando previsti) indicazione dell’Impresa costruttrice indicazione delle Ditte subappaltatrici indicazione delle Ditte impiantiste. Ulteriori note Il cartello deve essere affisso in maniera visibile presso il cantiere. 9) RICHIESTA RIMOZIONE LINEE E CONTATORI ESISTENTI DI GAS, ENERGIA ELETTTRICA, ACQUA, TELEFONIA Ente destinatario Prima dell’inizio dei lavori di demolizione o ristrutturazione, va richiesta presso i singoli enti erogatori la rimozione. 10) RICHIESTA ALLACCIAMENTO ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, FOGNATURA, TELEFONO PER IMPIANTO DI CANTIERE (rif. norm. Regolamento comunale) Ente destinatario Prima dell'inizio dei lavori, vanno richiesti gli allacci ai rispettivi enti erogatori. 11) VERIFICA DELL’ESISTENZA DI RETI AEREE ED INTERRATE DI GAS, ENERGIA ELETTRICA ED ACQUA Ente destinatario Prima dell’inizio dei lavori presso i singoli enti, verificare l’esistenza delle reti. 12) PROGRAMMA DI DEMOLIZIONE (rif. norm. D.Lgs. n.81/2008, artt. 150 e seguenti) Ente destinatario Prima dell’inizio dei lavori di demolizione, va redatto il programma, firmato dal datore di lavoro o dal responsabile del cantiere e tenuto a disposizione degli organi di controllo. Ulteriori note Il programma deve essere coordinato con il Piano di sicurezza e coordinamento ed i singoli Piani operativi di sicurezza. 13) NOTIFICA DEI LAVORI IN SOTTERRANEO (rif. norm. D.P.R. n. 320/1956, art. 7) Ente destinatario I lavori in sotterraneo (gallerie, pozzi, ecc.), prima del loro inizio, vanno notificati all’ASL. 9 Ulteriori note È opportuno conservare copia della notifica in cantiere. Sono esclusi dalla notifica le fondazioni, i pozzi, i cunicoli ed i vani sotterranei, facenti parte o costituenti opere complementari o accessorie degli edifici. 10 ADEMPIMENTI DI CARATTERE AMBIENTALE 1) AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI VALORI LIMITE DI EMISSIONE SONORA (rif. norm. L. n. 447/1995, art. 6; L.R. n. 21/1999, art. 7) Ente destinatario L’impresa, prima dell’inizio di attività temporanee che comportano il superamento dei valori limite, deve presentare al Comune apposita richiesta di deroga temporanea ai limiti. Ulteriori note L’art. 7, comma 2, della L.R. n. 21/1999 prevede che: «Nei cantieri edili i lavori con macchinari rumorosi sono consentiti dalle ore 8.00 alle ore 19.00, con interruzione pomeridiana individuata dai regolamenti comunali, tenuto conto delle consuetudini locali e delle tipologie e caratteristiche degli insediamenti». 2) REGISTRO DI CARICO E SCARICO DEI RIFIUT - SISTRI (rif. norm. D.Lgs. n. 152/2006, art. 190) È obbligatoria la tenuta del registro di carico e scarico per ogni cantiere in cui si producono rifiuti pericolosi. Dalla data di avvio del SISTRI (Sistema di tracciabilità dei rifiuti) obbligo di iscrizione al sistema per i cantieri di durata superiore ai sei mesi che producono rifiuti pericolosi. Ulteriori note Le registrazioni nei registri e successivamente le annotazioni nel registro SISTRI devono essere effettuate entro dieci giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico dello stesso. I registri finchè in uso sono numerati e vidimati dalla Camera di Commercio competente per territorio e gestiti con le procedure e le modalità fissate dalla normativa sui registri IVA. I registri, integrati dai formulari per il trasporto, devono essere conservati per cinque anni dalla data dell’ultima registrazione. 3) COMUNICAZIONE ANNUALE DEI RIFIUTI (MUD) IN ATTESA DELL'AVVIO DEL SISTEMA SISTRI (rif. norm. D.Lgs. n. 152/2006, art. 189, comma 3) Ente destinatario Le imprese devono presentare alla Camera di Commercio competente per territorio, entro il 30 aprile di ogni anno, la comunicazione (redatta su apposita modulistica) relativa ai rifiuti pericolosi e, se occupano più di dieci dipendenti, non pericolosi, limitatamente a quelli indicati all’art. 184, comma 3, alle voci c), d) e g), prodotti nel corso dell’anno precedente. Ulteriori note Se le imprese svolgono anche attività di trasporto a titolo professionale, di recupero o smaltimento di rifiuti, devono presentare la comunicazione sia per i rifiuti pericolosi, che non pericolosi. 4) FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE (rif. norm. D.Lgs. n. 152/2006, art. 193) 11 Durante il trasporto i rifiuti devono essere accompagnati da un formulario di identificazione. Ulteriori note Il formulario deve essere: • numerato e vidimato dagli uffici dell’Agenzia delle entrate o dalla Camera di Commercio competente per territorio o dagli uffici regionali o provinciali competenti in materia di rifiuti (la vidimazione è gratuita e non è soggetta ad alcun diritto o imposizione tributaria); • redatto in quattro esemplari, compilato, datato e firmato dal produttore, controfirmato dal trasportatore e dal destinatario. Le copie del formulario devono essere conservate per cinque anni, unitamente al registro di carico e scarico dei rifiuti, di cui costituisce parte integrante. 5) TRASPORTO DI RIFIUTI (rif. norm. D.Lgs. n. 152/2006, art. 212) Ente destinatario a) È obbligatoria l’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali per lo svolgimento delle seguenti attività: • trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti da terzi; • trasporto di rifiuti pericolosi, anche propri. b) È prevista una modalità semplificata, ma comunque obbligatoria, di iscrizione all’Albo per lo svolgimento dell’attività di trasporto, ordinaria e regolare, dei propri rifiuti non pericolosi e dei propri rifiuti pericolosi in quantità non superiori a trenta chilogrammi o trenta litri al giorno. Ulteriori note L’iscrizione viene effettuata presso la Sezione Regionale dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali (istituita presso la Camera di Commercio del capoluogo di regione) nella cui Regione è ubicata la sede legale dell’attività. Le imprese iscritte all’Albo sono tenute, tra l’altro, al versamento (entro il 30 aprile di ogni anno) di un diritto annuale di iscrizione il cui ammontare è diverso in funzione della categoria e della classe di iscrizione (per i casi rientranti nella lett. b) il diritto annuale di iscrizione è stato fissato in 50 euro). Copia autentica del provvedimento di iscrizione all’Albo deve essere conservata sul mezzo di trasporto (la copia autentica può essere sostituita con copia del provvedimento corredata dalla dichiarazione di conformità all’originale, resa dal legale rappresentante dell’impresa ai sensi dell’art. 47 del DPR 28/12/2000, n. 445). L’iscrizione deve essere rinnovata ogni 5 anni, tranne per i casi rientranti nella lett. b (per i quali non è previsto il rinnovo). 6) RECUPERO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI (rif. norm. D.Lgs. n. 152/2006, artt. 212, 214 e 216; D.M. 5/2/1998) Ente destinatario 12 Le imprese che intendono intraprendere un’attività di recupero di rifiuti non pericolosi derivanti da costruzioni e demolizioni, possono avvalersi (se il rifiuto, l’attività di recupero ed il prodotto ottenuto corrispondono a quanto previsto dal DM 5/2/1998) del cd. “regime semplificato”, inoltrando una comunicazione 90 giorni prima dell'inizio dell’attività alla Provincia competente per territorio. Nei casi in cui non sia possibile avviare l’attività di recupero avvalendosi del cd. “regime semplificato” sarà necessario procedere secondo le ordinarie procedure autorizzative. Ulteriori note L’impresa che svolge l’attività di recupero secondo il cd. “regime semplificato” viene iscritta in apposito registro e deve versare, entro il 30 aprile di ogni anno, il relativo diritto di iscrizione. La comunicazione di inizio attività deve essere rinnovata ogni 5 anni e comunque in caso di modifica sostanziale delle operazioni di recupero. 7) TERRE E ROCCE DA SCAVO (rif. norm. D.Lgs. n. 152/06, art. 186; D.G.R.V. n. 2424/2008) Il progetto necessario alla realizzazione di interventi dai quali deriva la produzione di terre e rocce da scavo che si intendono riutilizzare, deve essere accompagnato dalla seguente documentazione: una dichiarazione che il sito non sia contaminato o sottoposto ad interventi di bonifica ai sensi del titolo V, parte IV, del D.Lgs. n. 152/2006, nonché i processi industriali e/o i siti di possibile destinazione del materiale; l’indagine ambientale del sito; una dichiarazione che individui i processi industriali e/o i siti di destinazione del materiale di scavo ed il luogo dell’eventuale deposito in attesa di riutilizzo. Ulteriori note Al termine dell’intervento, il Direttore dei lavori dovrà presentare all’autorità competente all’approvazione del progetto una dichiarazione che attesti i processi industriali e/o i siti idonei nei quali il materiale di scavo è stato effettivamente utilizzato, individuandone per ciascuno la tipologia e la quantità. 8) INTERVENTI SOTTOPOSTI A VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (V.I.A.) E/O AUTORIZZAZIONE INTEGRATIVA AMBIENTALE (A.I.A.) Il proponente deve allegare, sia al progetto da sottoporre a V.I.A., sia al progetto che si presenta all’Autorità competente all’approvazione definitiva, qualora quest’ultima sia diversa dall’ente che svolge la procedura di V.I.A., la necessaria documentazione (dichiarazione che il sito non sia contaminato o sottoposto ad interventi di bonifica ai sensi del titolo V, parte IV, del D.Lgs. n. 152/06; l’indagine ambientale del sito; l’indicazione dei processi industriali e/o dei siti di destinazione del materiale e dei tempi dell’eventuale deposito in attesa di riutilizzo). 9) INTERVENTI SOTTOPOSTI A PERMESSO DI COSTRUIRE O A DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITÀ (D.I.A.) Il richiedente il permesso di costruire ovvero – nel caso di interventi soggetti a denuncia di inizio attività – il denunciante devono presentare la documentazione sopra indicata all’atto della richiesta del permesso di costruire, ovvero all’atto di presentazione della D.I.A.. 13 Ulteriori note È possibile depositare il materiale scavato in attesa di riutilizzo. Il termine massimo di tale deposito è di un anno per i materiali che vengono esportati, mentre è di tre anni per quelli utilizzati nell’ambito del progetto, ma esclusivamente per gli interventi sottoposti a V.I.A. e/o A.I.A.. 10) LAVORI PUBBLICI NON SOGGETTI NÉ A V.I.A., NÉ AD A.I.A, NÉ A PERMESSO DI COSTRUIRE, NÉ D.I.A. Il progetto esecutivo dell’opera dalla quale derivano i materiali di scavo, deve essere corredato da un apposito allegato, sottoscritto dal progettista e recante la dichiarazione che il sito non sia contaminato o sottoposto ad interventi di bonifica ai sensi del titolo V, parte IV, del D.Lgs. n. 152/2006; l’indagine ambientale del sito; l’indicazione dei processi industriali e/o dei siti di destinazione del materiale e dei tempi dell’eventuale deposito in attesa di riutilizzo (ammesso per un periodo massimo di un anno per i materiali che vengono esportati ovvero per un periodo massimo di tre anni per quelli che vengono riutilizzati nell’ambito dello stesso progetto). 11) INTERVENTI NON SOTTOPOSTI NÉ A V.I.A, NÉ AD A.I.A. NÉ D.I.A. In caso di modesti lavori di manutenzione e/o riparazione, eseguiti in via d’urgenza, che producono quantità poco significative di materiale da scavo, non del tutto riutilizzato in cantiere, viene espressamente riconosciuto che, se tale materiale viene riutilizzato in sito, non è necessaria alcuna procedura di verifica, mentre nel caso in cui lo stesso venga esportato, in quanto esuberante le necessità di riutilizzo in cantiere, può essere gestito come sottoprodotto (sottraendolo, dunque, dalla disciplina relativa ai rifiuti) nel rispetto delle modalità operative dettate in delibera. 12) DOCUMENTAZIONE ESPORTATA ATTESTANTE LA DESTINAZIONE E LA QUANTITÀ Durante il trasporto i materiali di scavo dovranno essere accompagnati da una specifica documentazione predisposta in triplice copia (una per la ditta appaltatrice, una per la ditta destinataria ed una per la ditta trasportatrice). La documentazione deve essere conservata dalla ditta appaltatrice che ne dovrà fornire copia al Direttore dei lavori ai fini della compilazione della dichiarazione da presentare a fine lavori. 14 ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO 1) NOTIFICA PRELIMINARE (rif. norm. D.Lgs. n. 81/2008, art. 99) Ente destinatario La notifica deve essere trasmessa, a cura del committente o del responsabile dei lavori, prima dell’inizio dei lavori, all’ASL e alla Direzione provinciale del Lavoro. Ulteriori note La notifica va effettuata per: a. cantieri in cui è prevista la presenza anche non contemporanea di più imprese, anche se inizialmente non soggetti all’obbligo di notifica; b. cantieri in cui opera un’unica impresa la cui entità sia superiore a 200 uomini-giorno. Copia della notifica deve essere affissa in cantiere e tenuta a disposizione degli Organi di vigilanza. 2) CARTELLI (rif. norm. C.c.n.l., D.Lgs. n. 81/2008 titolo V; D.M. 388/03) Il cartello dell’orario di lavoro va esposto, prima dell’inizio dei lavori, in un luogo accessibile. I cartelli di: avvertimento divieto prescrizione salvataggio antincendio informazione vanno applicati a seconda delle esigenze specifiche. È opportuno predisporre una tabella riportante i numeri di telefono per i casi di emergenza e le modalità di raggiungimento del cantiere da parte dei mezzi di soccorso. 3) DENUNCIA DEI SUBAPPALTI AGLI ENTI PREVIDENZIALI (rif. norm. C.c.n.l; D.Lgs. n. 163/2006, art. 118) Ente destinatario Le denunce vanno presentate, prima dell’inizio dei lavori, alla Cassa Edile, all’INPS, all’INAIL e alla rappresentanza sindacale aziendale, se presente. Ulteriori note Per i lavori pubblici: 1) prima dell’inizio dei lavori in subappalto, l’affidatario deve chiedere autorizzazione alla stazione appaltante, la quale provvede al rilascio della stessa entro 30 giorni dalla relativa richiesta (ovvero 15 giorni per subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% 15 2) dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro); trascorso tale termine senza che vi abbia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa; copia della avvenuta denuncia fatta agli enti previdenziali va presentata alla committenza. 4) DENUNCIA INIZIO LAVORI O VARIAZIONE DI RSCHIO ALL’INAIL (rif. norm. D.P.R. 1124/65, art. 12; D.M. 19.9.2003) Ente destinatario In caso di inizio attività o di nuova lavorazione, la denuncia va presentata all’INAIL, contestualmente all’inizio dei lavori, con l’apposito modulo “denuncia di esercizio”. In caso di denuncia di nuovo lavoro temporaneo (lavori edili e stradali, anche di lunga durata, che comunque hanno un termine finale certo o presunto) con rischio già assicurato all’INAIL, la denuncia va presentata all’INAIL, entro 30 giorni dall’inizio dei lavori, con l’apposito modulo “denuncia di nuovo lavoro temporaneo”. Le successive modificazioni di estensione e di natura del rischio già coperto dall’assicurazione (compresi lavori a carattere temporaneo concernenti attività non ancora denunciate all’istituto – nuovo rischio) e la cessazione della lavorazione devono essere denunciati all’INAIL, entro 30 giorni dalla variazione/cessazione, con gli appositi moduli. Ulteriori note Nel caso dei lavori pubblici, l’affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori sono tenuti, ai sensi dell’art. 118 comma 6, del D.Lgs. n. 163/2006, a segnalare agli enti previdenziali ed assicurativi l’aggiudicazione, mediante la denuncia di nuovo lavoro. 5) LIBRO UNICO DEL LAVORO (rif. norm. L.n.133/2008, art.39; D.M. 9.07.08) Ente destinatario Nel caso in cui il libro unico sia tenuto presso la sede legale dell’impresa, lo stesso deve essere tempestivamente esibito agli organi di vigilanza, dal datore di lavoro, anche a mezzo fax o posta elettronica, nel luogo in cui si esegue il lavoro, se trattasi di sede stabile di lavoro (intesa come articolazione autonoma dell’impresa, stabilmente organizzata, che si presenta idonea ad espletare, in tutto o in parte, l’attività aziendale e risulta dotata degli strumenti necessari, anche con riguardo alla presenza di uffici amministrativi). In caso di attività mobili o itineranti, le cui procedure operative comportano lo svolgimento delle prestazioni lavorative presso più luoghi di lavoro nell’ambito della stessa giornata o sono caratterizzate dalla mobilità dei lavoratori sul territorio, il libro unico del lavoro deve essere esibito, dal datore di lavoro che lo detenga nella sede legale, entro il termine assegnato nella richiesta espressamente formulata a verbale dagli organi di vigilanza. Il libro unico può essere tenuto anche presso il professionista o il servizio o centro di assistenza della associazione di categoria autorizzati, previa apposita comunicazione del datore di lavoro alla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competente. In tal caso tali soggetti devono esibire il libro unico del lavoro dagli stessi detenuto non oltre 15 giorni dalla richiesta. Il libro unico del lavoro deve essere aggiornato, per ciascun mese di riferimento, entro il giorno 16 del mese successivo. 6) TESSERINO DI RICONOSCIMENTO 16 (rif. norm. D.Lgs. n. 81/2008, artt.18, comma 1, 20, comma 3, 21, comma 1, 26, comma 8, 55, comma 4, 60, comma 1; L. n.248/2006, art. 36-bis, commi 3, 4 e 5;L.n.136/2010 art.5) Il personale occupato in cantiere deve essere munito di tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro, nonché la data di assunzione: per lavori in subappalto il tesserino deve anche contenere gli estremi dell’autorizzazione. Per i lavoratori autonomi è obbligatoria oltre alle foto e alle gneralità anche l'indicazione del committente 7) DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA (DURC) (rif. norm. D.Lgs. n. 81/2008, art.90) Ente destinatario Le imprese esecutrici presentano, al committente o al responsabile dei lavori, una dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all’INPS, all’INAIL e alle Casse Edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti. Nei casi di cui al comma 11 (lavori privati o lavori privati non soggetti a permesso di costruire), è sufficiente la presentazione da parte delle imprese del DURC e dell’autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato. Gli adempimenti devono essere effettuati prima dell’inizio dei lavori. Tutta la documentazione deve essere trasmessa dal committente o responsabile dei lavori al Comune, prima dell’inizio dei lavori, nel caso di permesso di costruire/DIA. In assenza del DURC, l’efficacia del titolo abilitativo è sospesa. Ulteriori note L’art. 16-bis, comma 10, della legge n. 2/2009 (c.d. “Legge anticrisi”), ha stabilito che, negli appalti pubblici, le stazioni appaltanti debbano acquisire d’ufficio, anche seguendo la via informatica, da INPS ed INAIL e dalla Cassa Edile il documento unico di regolarità contributiva (DURC), in tutti quei casi in cui ciò sia richiesto dalla legge 8) REGISTRO DEGLI INFORTUNI (rif. norm. D.P.R. 547/55, art. 403; D.M. 12.9.58; D.M. 10.8.84; D.Lgs. 626/94; D.Lgs. n.81/2008, art.53) Ente destinatario Il registro vidimato dall’A.S.L. competente prima dell’inizio dei lavori, deve riportare gli estremi di tutti gli infortuni con prognosi di durata superiore ad un giorno. Deve essere costantemente aggiornato. Deve essere conservato in cantiere o presso la direzione dell’Impresa (nell’ambito provinciale) per almeno 4 anni dall’ultima registrazione. Ulteriori note Fino ai sei mesi successivi all’adozione del decreto interministeriale (di cui all’articolo 8, comma 4, del D.Lgs. n. 81/2008), con cui vengono definite le regole tecniche per la realizzazione ed il funzionamento del SINP, nonché le regole per il trattamento dei dati, restano in vigore le disposizioni relative al registro infortuni. 17 ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA 1) PRONTO SOCCORSO (rif. norm. D.Lgs. n.81/2008, allegato IV, punto 5) A seconda dei casi, va predisposto, prima dell’inizio dei lavori: pacchetto di medicazione; cassetta pronto soccorso; camera di medicazione. Ulteriori note È necessario predisporre anche un mezzo di comunicazione (telefono cellulare) per attivare il sistema di emergenza del Servizio sanitario nazionale (tel. 118). 2) GESTIONE DELL’EMERGENZA, DEL PRONTO SOCCORSO E LOTTA ANTINCENDIO (rif. norm. D.Lgs. n.81/2008, art.37 comma 9; D.M. 10.3.98) È indispensabile verificare la presenza di una organizzazione finalizzata alla gestione delle emergenze, attraverso la formazione di personale addetto, la disponibilità di attrezzature, equipaggiamento e del Dispositivo di Protezione Personale (D.P.I.). Nel settore edile l’addetto all’emergenza deve essere formato con un corso di 16 ore e aggiornato ogni 3 anni per 6 ore. 3) IDONEITÀ TECNICO PROFESSIONALE (rif. norm. D.Lgs. n.81/2008, art. 26, art. 90, art. 97 e allegato XVII) Imprese e lavoratori autonomi a seconda che si tratti di appalto interno o cantiere temporaneo o mobile, ai fini della verifica dell’idoneità tecnico professionale, dovranno esibire al committente o al responsabile dei lavori idonee dichiarazioni o documentazione come specificato nell'allegato XVII. Solamente nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 u/d ed i cui lavori non comportano rischi particolari (specificati nell’All. XI del D. lgs 81/2008) l’idoneità si considera soddisfatta mediante presentazione del certificato CCIA e del DURC., corredato da autocertificazione del possesso degli altri requisiti previsti dall’Allegato XVII. In caso di subappalto il datore di lavoro committente verifica l’idoneità tecnico-professionale dei subappaltatori con i medesimi criteri. 4) TESSERINO DI RICONOSCIMENTO (rif. norm. D.Lgs. n. 81/2008, artt.18, comma 1, 20, comma 3, 21, comma 1, 26, comma 8, 55, comma 4, 60, comma 1; L. n.248/2006, art. 36-bis, commi 3, 4 e 5) Il personale occupato in cantiere deve essere munito di tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro, nonché la data di assunzione: per lavori in subappalto il tesserino deve anche contenere gli estremi dell’autorizzazione. 5) DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA (DURC) VED. PUNTO 7, ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO 18 (rif. norm. D.Lgs. n. 81/2008, art.90) Ente destinatario Le imprese esecutrici presentano, al committente o al responsabile dei lavori, una dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all’INPS, all’INAIL e alle Casse Edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti. Nei casi di cui al comma 11 (lavori privati o lavori privati non soggetti a permesso di costruire), è sufficiente la presentazione da parte delle imprese del DURC e dell’autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato. Gli adempimenti devono essere effettuati prima dell’inizio dei lavori. Tutta la documentazione deve essere trasmessa dal committente o responsabile dei lavori al Comune, prima dell’inizio dei lavori, nel caso di permesso di costruire/DIA. In assenza del DURC, l’efficacia del titolo abilitativo è sospesa. Ulteriori note L’art. 16-bis, comma 10, della legge n. 2/2009 (c.d. “Legge anticrisi”), ha stabilito che, negli appalti pubblici, le stazioni appaltanti debbano acquisire d’ufficio, anche seguendo la via informatica, da INPS ed INAIL e dalla Cassa Edile il documento unico di regolarità contributiva (DURC), in tutti quei casi in cui ciò sia richiesto dalla legge. 6) PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO (PSC) E FASCICOLO DELL’OPERA (rif. norm. D.Lgs. n. 81/2008, art. 91, 100, 101; Allegati XV e XVI) Destinatario Il Piano di sicurezza e coordinamento ed il “fascicolo” dell’opera, redatti dal Coordinatore per la sicurezza durante la progettazione, devono essere trasmessi a tutte le imprese invitate a presentare offerta per l’esecuzione dei lavori. Ulteriori note Il PSC ed il fascicolo sono obbligatori nel caso di presenza, anche non contemporanea, di più impresa nel cantiere oggetto dei lavori. Sempre in presenza di più imprese è obbligatoria la nomina del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, indipendentemente dalla durata prevista del lavori. 7) PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA (POS) (rif. norm. D.Lgs. n. 81/2008, art. 89, lett. h), allegato XV; D.Lgs. n.163/2006, art.131) Ente destinatario Ogni impresa che effettua lavori in cantiere, per tramite dell’impresa affidataria, trasmette al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE), il POS prima dell’inizio dei lavori. Se manca il CSE la consegna va fatta al Committente. Nel caso di opere pubbliche, la consegna deve avvenire entro 30 giorni dall’aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori. Ulteriori note Il POS deve essere sempre redatto da tutte le imprese, anche quando non è prevista la nomina dei Coordinatori per la sicurezza. L’adempimento non è richiesto per le imprese che eseguono mere forniture in cantiere (es. scarico merci a pié d’opera). Il POS deve essere presente in cantiere e deve contenere l’esito della rilevazione fonometrica relativa alle attività previste in quel cantiere o alle mansioni in esso svolte. 19 8) TRASMISSIONE DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO E RICEVIMENTO POS (rif. norm. D.Lgs. n. 81/2008, art. 101, e art 96 , comma 2) Ente destinatario Prima dell’inizio dei lavori, l’impresa aggiudicataria trasmette il PSC alle imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi. Ulteriori note Sulla base delle indicazioni fornite dai PSC, le imprese esecutrici trasmettono a loro volta i propri POS all’impresa affidataria che, dopo avere verificata la congruità con il proprio, trasmette tutti i POS al CSE. Questa procedura sostituisce per l’impresa affidataria la redazione del DVR e del DUVRI per il cantiere in esame. 9) PIANO SOSTITUTIVO DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO (PSS) (rif. norm. D.Lgs. 163/2006, art.131 – D.Lgs 81/2008, All. XV) Ente destinatario Nel caso di opere pubbliche, qualora non sia prevista la nomina dei Coordinatori per la sicurezza, l’appaltatore deve redigere il PSS che, entro 30 giorni dall’aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, va trasmesso al committente. Ulteriori note Il PSS deve contenere gli stessi elementi previsti al punto 2.1.2 dell’allegato XV al Testo Unico (D. Lgs 81/2008) previsti per il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), con esclusione della stima dei costi della sicurezza (stima che spetta al Committente). 10) DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE RISCHI DA INTERFERENZE (DUVRI) (rif. norm. D.Lgs. n.81/2008, art.26, art 96, comma 2) Le imprese che, nel cantiere, realizzano lavori con ditte terze devono elaborare un “unico documento di valutazione dei rischi” che indichi le misure adottate per eliminare o ridurre i rischi derivanti dalle possibili interferenze tra le attività lavorative. Nel caso in cui sia presente il PSC e i POS relativi ai lavori in appalto, il DUVRI non è richiesto. 11) CONSULTAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS) SUL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO E SUL PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA O DUVRI (rif .norm. D.Lgs. n. 81/2008, art. 18, comma 1, lett.o, art 100, comma 4) Destinatario I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza hanno facoltà di chiedere il PSC, il POS o il DUVRI al datore di lavoro o al dirigente, il quale è obbligato a consegnarne tempestivamente copia. 20 12) PIANO ANTINFORTUNISTICO PER IL TRASPORTO E MONTAGGIO DI ELEMENTI PREFABBRICATI E PER L’IMPIEGO DI CASSEFORME, TUNNEL, MENSOLE METALLICHE DI DISARMO E SISTEMI SIMILARI (rif norm. Circ. Min. Lavoro n.15/'80 e 13/'82) Prima dell’inizio dei lavori si deve verificare che i piani redatti dalle ditte specializzate siano compatibili con l’attività dell’impresa e coordinati con il PSC e i singoli POS. Ulteriori note Copia deve essere tenuta in cantiere a disposizione degli Organi di vigilanza. 13) DENUNCIA DI INSTALLAZIONE GRU E RICHIESTA DI VERIFICA (rif. norm. D.Lgs. n.81/2008, art. 71, comma 11, e DM 11 aprile 2011) Ente destinatario La denuncia va presentata, per tutti i nuovi apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 kg, prima della loro installazione, all’INAIL. Occorre tenere in cantiere copia della denuncia di esercizio. La prima delle verifiche periodiche è di competenza dell’INAIL, da effettuarsi con le periodicità indicate nell’Allegato VII del D. lgs 81/2008. Almeno 60 dd prima della data di scadenza del termine per l’esecuzione della verifica, il Datore di lavoro deve inoltrare richiesta all’INAIL. Nella richiesta il Datore di lavoro deve anche indicare il nominativo del “Soggetto Abilitato” del quale INAIL si avvale qualora non risulti in grado di provvedere direttamente. L’ARPA Veneto è titolare delle verifiche periodiche successive alla prima, da effettuarsi con le periodicità indicate nell’Allegato VII del D. lgs 81/2008. Almeno 30 dd prima della data di scadenza del termine per l’esecuzione della verifica, il Datore di lavoro deve inoltrare richiesta all’ARPA Veneto. Nella richiesta il Datore di lavoro deve anche indicare il nominativo del “Soggetto Abilitato” del quale ARPAV si avvale qualora non risulti in grado di provvedere direttamente. Ulteriori note Analoga procedura vale per la autogru e per gli escavatori utilizzati anche come gru, se omologati come tali o attrezzati a tale scopo dal costruttore. 14) RADIOCOMANDI INSTALLATI SU GRU (rif. norm. D.P.R. 447/2001) Ente destinatario L’avvenuta installazione deve essere comunicata all’ARPA Veneto. 15) DOCUMENTAZIONE DEL PONTEGGIO (rif. norm. D.Lgs. n.81/2008, art.131 e art. 133) In cantiere devono essere sempre disponibili l’Autorizzazione Ministeriale relativa al tipo di ponteggio e copia del disegno esecutivo dello stesso, firmata dal responsabile del cantiere. Ulteriori note 21 Per ponteggi alti più di 20 metri o diversi dagli schemi tipo forniti dal fabbricante, è necessario il calcolo della struttura da parte di un professionista abilitato. 16) PIANO DI MONTAGGIO, USO E SMONTAGGIO DEL PONTEGGIO (PIMUS) (rif. norm. D.Lgs. n.81/2008, art. 134, All. XXII) Il Piano contiene istruzioni e schemi del ponteggio da mettere a disposizione del preposto addetto alla sorveglianza e dei lavoratori interessati. Deve essere coordinato con il POS dell’impresa e con il PSC, quando esiste. Montaggio, smontaggio o trasformazione del ponteggio vanno eseguiti sotto la sorveglianza di un preposto e vanno affidati a lavoratori espressamente formati in materia. Ulteriori note I ponteggi metallici devono essere sottoposti a verifiche di prima installazione e a verifiche successive, che devono essere documentate in forma scritta. 17) VERIFICA ARMATURA DEGLI SCAVI (rif . norm. D.Lgs. n.81/2008, art. 71 commi 8 e 9) Le armature degli scavi devono essere sottoposte a verifiche di prima installazione ed a verifiche successive, che devono essere documentate in forma scritta. 18) REGISTRO DEGLI INFORTUNI (VED. PUNTO 8, ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO (rif. norm. D.P.R. 547/55, art. 403; D.M. 12.9.58; D.M. 10.8.84; D.Lgs. 626/94; D.Lgs. n.81/2008, art.53) Ente destinatario Il registro vidimato dall’A.S.L. competente prima dell’inizio dei lavori, deve riportare gli estremi di tutti gli infortuni con prognosi di durata superiore ad un giorno. Deve essere costantemente aggiornato. Deve essere conservato in cantiere o presso la direzione dell’Impresa (nell’ambito provinciale) per almeno 4 anni dall’ultima registrazione. Ulteriori note Fino ai sei mesi successivi all’adozione del decreto interministeriale (di cui all’articolo 8, comma 4, del D.Lgs. n. 81/2008), con cui vengono definite le regole tecniche per la realizzazione ed il funzionamento del SINP, nonché le regole per il trattamento dei dati, restano in vigore le disposizioni relative al registro infortuni. 19) DISPOSIZIONI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) (rif . norm. D.Lgs. n. 81/2008, allegato VIII) Prima dell’inizio dei lavori, verificare che il personale sia dotato di: tuta; calzature; elmetto; guanti; otoprotettori. 22 Per esigenze specifiche, dovranno essere a disposizione: maschere per le vie respiratorie dispositivi anticaduta occhiali indumenti alta visibilità attrezzature varie 20) PREVENZIONE INCENDI (rif. norm. D.Lgs. n. 81/2008, art. 46; D.M. 10.3.98) Ente destinatario Verificare l’esistenza di attività/depositi soggetti al controllo dei VV.FF. (es. stoccaggio di bombole di gas, depositi di legname, ecc.). In tutti i depositi di materiali infiammabili è comunque opportuno tenere sempre a disposizione almeno un estintore. Prendere in esame la possibilità di realizzare una presa d’acqua antincendio per il cantiere, attrezzata con manichette e lance e/o individuare nelle vicinanze eventuali attacchi per le motopompe dei VV.FF. ed assicurarsi che l’esodo delle persone dal luogo di lavoro sia sempre garantito. Ulteriori note Nei cantieri in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 m. o dove si impieghino esplosivi è necessario che i lavoratori incaricati della gestione dell’emergenza ricevano una formazione particolare in materia. 21) DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DELL’IMPIANTO ELETTRICO DI CANTIERE (rif. norm. D.M. 37/2008, art. 7 e art. 10) La dichiarazione deve essere rilasciata da un impiantista abilitato. Ulteriori note Gli impianti di cantiere sono esclusi dagli obblighi della redazione del progetto e dell'attestazione di collaudo fermo restando l'obbligo del rilascio della dichiarazione di conformità. 22) DENUNCIA DI IMPIANTI DI MESSA A TERRA E INSTALLAZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE PER L’IMPIANTO DI CANTIERE (rif. norm. D.M. 519/93; D.P.R. 462/01, D.Lgs 81/200, art .86) Ente destinatario La dichiarazione di conformità, rilasciata dall’installatore abilitato, equivale all’omologazione dell’impianto. Entro 30 giorni dalla messa in esercizio, il datore di lavoro invia la dichiarazione di conformità all’ISPESL e all’ARPA Veneto. Ulteriori note Per cantieri di durata superiore a 2 anni è necessario richiedere la verifica periodica dell’impianto, all’ARPA Veneto o ad Ente Notificato per le verifiche. 23 23) VERIFICA PERIODICA TRIMESTRALE DI CATENE E FUNI DEGLI APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO (rif. norm. D.L.gs. n. 81/2008, allegati VI e VII) Le funi e le catene delle apparecchiature di sollevamento devono essere sottoposte a verifiche trimestrali a cura di personale esperto. La verifica deve essere riportata sul libretto di collaudo, se rilasciato dall’ISPESL, o sul registro di manutenzione predisposto allo scopo. 24) CONTROLLO DI EFFICIENZA E DI INSTALLAZIONE CORRETTA DI PONTEGGI E GRU (rif. norm. D.L.gs. n. 81/2008, art 71, comma 8, comma 10) Le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione devono essere controllate dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere. I risultati dei controlli devono essere riportati per iscritto e, almeno quelli degli ultimi tre anni, essere tenuti a disposizione degli organi di vigilanza. Le attrezzature di lavoro in cantiere devono essere accompagnate da un documento attestante l’effettuazione dell’ultimo controllo con esito positivo. 25) PIANO DI LAVORO PER DEMOLIZIONE O RIMOZIONE DELL’AMIANTO (rif. norm. D.Lgs. n. 81/2008, art.250; D.Lgs. n. 152/2006 art. 212) Ente destinatario L’impresa che esegue i lavori di demolizione o rimozione dell’amianto deve: • essere iscritta all’Albo nazionale gestori ambientali; • essere dotata di personale appositamente formato in materia di sicurezza nella demolizione di materiali contenenti amianto • predisporre un piano di lavoro da inviare in copia all’organo di vigilanza (SPISAL) almeno trenta giorni prima dell’inizio dei lavori. Ulteriori note Il piano di lavoro deve essere coordinato con il PSC. 26) PROGRAMMA DELLE DEMOLIZIONI (rif. norm. D.Lgs. n. 81/2008, art.151, comma 2) Prima dell’inizio dei lavori di demolizione di strutture portanti o di una certa entità, va redatto il programma, firmato dal datore di lavoro o dal responsabile del cantiere, e tenuto a disposizione degli organi di controllo. Ulteriori note Il programma deve essere coordinato con il Piano di sicurezza e coordinamento ed i singoli Piani operativi di sicurezza. 27) NOTIFICA PER I LAVORI IN SOTTERRANEO (rif. norm. Dpr 320/56, art 7) 24 Ente destinatario I lavori in sotterraneo (gallerie, pozzi, ecc.), prima del loro inizio, vanno notificati all’ASL. Ulteriori note È opportuno conservare copia della notifica in cantiere. Sono esclusi dalla notifica le fondazioni, i pozzi, i cunicoli ed i vani sotterranei, facenti parte o costituenti opere complementari o accessorie degli edifici. 25 ADEMPIMENTI DI CARATTERE FISCALE 1) DENUNCIA IVA (rif.norm. D.P.R. n. 633/72 art. 35; Circ.Min.Fin. n. 98/E, del 17.5.2000) La denuncia va presentata, in via telematica, all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate, entro 30 gg. dall’apertura dei cantieri, per i cantieri di rilevante durata e consistenza (dotati di una struttura operativa e/o organizzativa di tipo amministrativo con carattere di stabilità). 2) ACQUISTO CARBURANTE PER I MEZZI D’OPERA DI CANTIERE (rif. norm. DPR nn. 633/72 e 444/1997) Per i mezzi e le attrezzature che non possono circolare su strada, la documentazione degli acquisti di carburante è costituita dalla fattura. È opportuna, pertanto, la tenuta di un registro o scheda o altro documento contabile, nel quale indicare i periodi delle attività delle attrezzature fisse. 3) TOSAP OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE E COSAP (rif. norm. D.Lgs. n.507/1993, art.38 e seguenti) Sono soggette alla TOSAP, (Tassa Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche), nei Comuni che non hanno sostituito l'imposta con il canone COSAP (Canone Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche) le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni e delle province, nonché nelle aree private soggette a servitù di pubblico passaggio. L’imposta non è dovuta per le occupazioni effettuate dalle imprese affidatarie di lavori da realizzare per conto dello Stato e per l’esecuzione di lavori appaltati dai Comuni. La tassa è dovuta al comune o alla provincia dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo. Per le occupazioni permanenti (cioè di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno) i soggetti obbligati devono presentare al comune o alla provincia, aventi diritto alla tassa, apposita denuncia ed effettuare il versamento della tassa dovuta per l’intero anno di rilascio della concessione, entro trenta giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima. Per gli anni successivi la tassa va versata nel mese di gennaio. Per le occupazioni temporanee (cioè di durata inferiore all’anno) l’obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime. 4) IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBICITÀ - INSEGNE DI ESERCIZIO (rif norm. D.Lgs. n.507/1993, art. 17, comma 1-bis; L. n.75/2002, art.2-bis, commi 1, 5 e 6) Per le insegne di esercizio di superficie complessiva superiore ai 5 metri quadrati è dovuta l’imposta comunale sulla pubblicità (o il canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari) per l’intera superficie. In tale caso deve essere presentata al comune apposita dichiarazione nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati. 26 L’imposta (o il canone) non è dovuta per le insegne di esercizio di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati (o fino al superiore limite eventualmente previsto dal regolamento comunale). In caso di pluralità di insegne l’esenzione è riconosciuta nei limiti di superficie complessiva non superiore a cinque metri quadrati. Si definisce “insegna di esercizio” la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli o da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta. Detta scritta deve avere “la funzione di indicare al pubblico il luogo di svolgimento dell’attività economica”. Sono ricompresi tra le insegne di esercizio anche i cartelli esposti all’esterno dei cantieri edili recanti l’indicazione della ditta che esegue i lavori, in quanto rappresentativi della sede di svolgimento dell’attività cui si riferiscono. 5) GRUPPI MOBILI “DI CANTIERE” E TASSAZIONE DELL’ENERGIA ELETTRICA (rif. norm. D.Lgs n. 504/1995, artt. 52 – 60 e art. 63; D.L. n. 511/1998, art. 6) L’energia elettrica è considerata “prodotto energetico”. Il consumo è assoggettato alla tassazione prevista dalla normativa sulle accise, con applicazione dell’accisa (0,0031 €/kWh) e dell’addizionale provinciale (con aliquota variabile da Provincia a Provincia, da 0,0093 €/kWh a 0,01140 €/kWh, come per quella di Vicenza, solo sui i primi 200.000 kWh/mese). Chi autoproduce energia elettrica deve pertanto liquidare e versare tali imposte. A questo fine, deve presentare la cosiddetta “denuncia di officina elettrica” all’Ufficio della Dogane competente per territorio (in bollo), così ottenendo la relativa licenza fiscale; versa, poi, mensilmente in acconto, ed annualmente in conguaglio a saldo, le imposte dovute, oltre al diritto annuale di licenza, dopo aver assolto una cauzione, calcolata opportunamente. Nel caso di gruppi elettrogeni mobili, tipicamente utilizzati nei cantieri edili, privi di misuratore dell’energia autoprodotta e consumata, le imposte vengono calcolate dall’Ufficio in modo forfettario, a seguito della denuncia (in base alla potenza dell’apparato ed alle ore di presunto utilizzo dichiarate, salvo variazioni da denunciare preventivamente, in seguito, se superiori alla soglia del 10%); le imposte sono, in tal caso assolte in unica soluzione, senza obbligo di cauzione e senza ulteriori adempimenti formali, per mezzo del versamento del cosiddetto “canone d’abbonamento” (art. 55, comma 5, D.Lgs. n.504/1995). Sono comunque esclusi dalla tassazione, in particolare, i consumi di energia elettrica prodotta con gruppi elettrogeni di potenza non superiore a 1kW, e con gruppi elettrogeni “di soccorso” di potenza fino a 200kW (art.52, D.Lgs. n.504/1995). 27 CHECK LIST ADEMPIMENTI DI CARATTERE GENERALE - CHECK Richiesta di occupazione suolo pubblico Installazione igienico assistenziali di cantiere Polizza R.C.O./R.C.T. ADEMPIMENTI DI CARATTERE EDILIZIO Preventiva comunicazione/Richiesta del permesso di costruire/ Denuncia di inizio attività/Segnalazione certificata di inizio attività Richiesta di autorizzazione ad intervenire su di un bene culturale Richiesta di autorizzazione paesaggistica Denuncia dei lavori in cemento armato e delle opere a struttura metallica Nomina del collaudatore delle opere in cemento armato e delle opere a struttura metallica Cartello di cantiere Richiesta rimozione linee e contatori esistenti di gas, energia elettrica, acqua, telefonia Richiesta allacciamento energie elettrica, acqua, fognatura, telefono per impianto di cantiere Verifica dell’esistenza di reti aeree ed interrate di gas, energia elettrica ed acqua Programma di demolizione Notifica dei lavori in sotterraneo ADEMPIMENTI DI CARATTERE AMBIENTALE Autorizzazione in deroga ai valori limite di emissione sonora Registro di carico e scarico dei rifiuti Comunicazione annuale dei rifiuti (MUD) 28 Formulario di identificazione Trasporto di rifiuti Recupero di rifiuti non pericolosi Terre e rocce da scavo ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO Notifica preliminare Cartelli Denuncia dei subappalti agli enti previdenziali Denuncia inizio lavori o variazione di rischio all’INAIL Libro Unico del Lavoro Tesserino di riconoscimento Documento unico di regolarità contributiva (DURC) Registro degli infortuni ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA Gestione dell’emergenza, del Pronto Soccorso e lotta antincendio Idoneità tecnico professionale Tesserino di riconoscimento Documento unico di regolarità contributiva (DURC) Piano di sicurezza e Coordinamento (PSC) e fascicolo dell’opera Piano Operativo di Sicurezza (POS) Trasmissione del Piano di Sicurezza e Coordinamento Piano sostitutivo del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSS) Documento unico di valutazione rischi da interferenze (DUVRI) 29 Consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (R.L.S.) sul Piano di sicurezza e Coordinamento e sul Piano operativo di sicurezza o DUVRI Piano antinfortunistico per il trasporto e montaggio di elementi prefabbricati per l’impiego di casseforme, tunnel, mensole metalliche di disarmo e sistemi similari Denuncia di installazione gru e richiesta di verifica Radiocomandi installati su gru Documentazione del ponteggio Piano di montaggio, uso e smontaggio del ponteggio (PIMUS) Verifica armatura degli scavi Registro degli infortuni Disposizioni di protezione individuale (DPI) Prevenzione incendi Dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico di cantiere Denuncia impianti di messa a terra e installazione contro le scariche atmosferiche per l’impianto di cantiere Verifica periodica trimestrale di catene e funi degli apparecchi di sollevamento Controllo di efficienza e installazione corretta Piano di lavoro per demolizione o rimozione dell’amianto Programma delle demolizioni Notifica per lavori in sotterraneo di ponteggi e gru 30 ADEMPIMENTI DI CARATTERE FISCALE Denuncia IVA Acquisto carburante per mezzi d’opera in cantiere TOSAP occupazione spazi ed aree pubbliche o COSAP Imposta comunale sulla pubblicità – Insegne di esercizio Gruppi mobili “di cantiere” e tassazione dell’energia elettrica 31