Il danno alla persona
nell’Internet.
Diritti classici e Diritti “nativi”.
4 novembre 2011
Convegno Urbino
Avv. Deborah Bianchi
IL DANNO ALLA PERSONA NELL’INTERNET
1.
2.
3.
4.
Agenda intervento
Diritti classici e diritti “nativi” dell’Internet
Diritti classici: i casi
•Diffamazione nella stampa on line
•Diffamazione nella società on line
Diritti “nativi”: i casi
•Danno da digital divide
•Danno da violazione della data protection
Elementi di criticità
IL DANNO ALLA PERSONA NELL’INTERNET
Diritti classici: i casi
• Diffamazione nella stampa on line
• Internet non è un mass media è un luogo. Un luogo
dove ci si incontra, dove si chiacchiera, dove si può
anche fare della cronaca professionale (mediante
giornali telematici ad esempio).
• Conseguentemente la Rete non può essere appiattita
unicamente nella dimensione di mass media. Internet è
mass media, è luogo di manifestazione del pensiero, è
luogo di servizi, è luogo di scambi commerciali.
IL DANNO ALLA PERSONA NELL’INTERNET
Diritti classici: i casi
• Diffamazione nella stampa on line
• Atteso questo più ampio scenario possiamo parlare di
danno da informazione digitale sotto due profili: il
danno da diffamazione nella stampa on line e il danno
da diffamazione nella società on line.
IL DANNO ALLA PERSONA NELL’INTERNET
Diritti classici: i casi
• Diffamazione nella stampa on line
• Un caso significativo per il quantum risarcitorio di
diffamazione a mezzo stampa on line attiene alla
vicenda di una famosa soubrette a cui vengono
attribuite da un giornale telematico delle foto safficopornografiche che l’attrice prontamente smentisce.
• Si tratta della pronunzia del Tribunale di Roma, 6
settembre 2005.
IL DANNO ALLA PERSONA NELL’INTERNET
Diritti classici: i casi
• Diffamazione nella stampa on line
• La persona offesa, costituitasi parte civile nel processo
penale, chiede il risarcimento del danno per lesione
della propria reputazione sia sotto il profilo patrimoniale
in termini di contratti di lavoro perduti sia sotto il profilo
non patrimoniale in termini di peggioramento della
qualità dell’esistenza e dei rapporti interpersonali
(danno esistenziale).
IL DANNO ALLA PERSONA NELL’INTERNET
Diritti classici: i casi
• Diffamazione nella stampa on line
• Il giudice ritiene che il danno patrimoniale non sia
supportato da prove tali da renderlo configurabile e
dunque non accoglie questa voce risarcitoria. Accoglie
invece l’ipotesi risarcitoria del danno non patrimoniale
sotto il profilo del pregiudizio all’esistenza della donna:
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IL DANNO ALLA PERSONA NELL’INTERNET
Diritti classici: i casi
• Diffamazione nella stampa on line
• “E’ stato invece provato che a seguito della diffusione
della notizia per cui è causa l’attrice abbia passato un
periodo di disagio e abbia condotto una vita diversa da
quella vissuta in precedenza.”
• (Tribunale di Roma, 6 settembre 2005)
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IL DANNO ALLA PERSONA NELL’INTERNET
Diritti classici: i casi
• Diffamazione nella stampa on line
• Il caso in parola presenta tutti gli elementi più
significativi della fattispecie.
• La diffusione nell’internet di una notizia non vera
(violazione del diritto) con esclusione dell’esimente del
diritto di critica o di libera manifestazione del pensiero e
il nocumento (danno) conseguenza di questa
propagazione.
IL DANNO ALLA PERSONA NELL’INTERNET
Diritti classici: i casi
• Diffamazione nella stampa on line: gli elementi della
fattispecie
• Prova e allegazioni. Il danno patrimoniale dovrebbe
giustificarsi sulla scorta di prove documentali o
testimoniali. La prova in via presuntiva appare alle corti
assai debole.
• Il danno non patrimoniale invece trova riscontro positivo
nelle pronunzie giudiziali anche se provato in via
presuntiva.
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IL DANNO ALLA PERSONA NELL’INTERNET
Diritti classici: i casi
• Diffamazione nella stampa on line: gli elementi della
fattispecie
• Prova e allegazioni. Qui risulta di grande importanza
allegare ragionamenti presuntivi specifici che possano
far dedurre al giudice la gravità del fatto sia sotto il
profilo oggettivo relativo al tipo di accusa mossa sia
sotto il profilo soggettivo relativo alla personalità del
soggetto leso riguardo alla posizione sociale, allo stato
lavorativo e al mondo delle relazioni interpersonali della
parte offesa.
• Un altro profilo da considerare è poi quello del
potenziale di diffusività della notizia lesiva.
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IL DANNO ALLA PERSONA NELL’INTERNET
Diritti classici: i casi
• Diffamazione nella stampa on line: gli elementi della
fattispecie
• Prova e allegazioni. La natura del mezzo internet
presenta almeno tre parametri di ausilio per cercare di
valutare il livello di diffusione del contenuto lesivo:
• -il numero dei siti web in cui la notizia lesiva è stata
riprodotta;
• -il grado di difficoltà per eliminare il messaggio lesivo
dalla rete;
• -il tempo di permanenza del messaggio lesivo sulla rete
e nei motori di ricerca.
IL DANNO ALLA PERSONA NELL’INTERNET
Diritti classici: i casi
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Diffamazione nella stampa on line Quantum risarcito
Giurisprudenza correlata
Trib. Firenze, 13 febbraio 2009, Limongi
“A.C. deve essere condannato al risarcimento dei danni
in favore della costituita parte civile, da liquidarsi in
complessivi € 4.000,00, tenuto conto del patimento
morale subito dalla p.o. a seguito della diffusione dei
commenti in questione che gli attribuivano una condotta
illecita e approfittatoria”
• Trib.Roma,6 settembre 2005 (caso foto safficopornografiche): € 70.000,00 di danno esistenziale
IL DANNO ALLA PERSONA NELL’INTERNET
Diritti classici: i casi
• Diffamazione nella società on line
• Nel panorama giurisprudenziale della diffamazione nei
rapporti tra internauti punteggiato di pronunzie a volte
contrastanti in argomento di sequestrabilità delle
pagine web lesive, si distinguono due casistiche di
illecito da informazione digitale: l’illecito consumato
nell’ambito del social network e l’illecito consumato
nell’ambito delle conversazioni one to many quali
mailing list, chat, forum (più tradizionali rispetto alle
conversazioni di social networking).
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IL DANNO ALLA PERSONA NELL’INTERNET
Diritti classici: i casi
• Diffamazione nella società on line
• Diffamazione nel social network. Si tratta del Tribunale
di Monza, 2 marzo 2010, Calabrò che esamina
un’azione diffamante veicolata nello spazio di
Facebook.
• Qui il giudice accoglie la domanda risarcitoria per
danno morale di una giovane oltraggiata mediante
l’invio di messaggi offensivi condivisi sul social network
Facebook (FB).
IL DANNO ALLA PERSONA NELL’INTERNET
Diritti classici: i casi
• Diffamazione nella società on line
• Diffamazione nel social network Il social network oltre
alla forma di comunicazione one to many presenta
altresì dei meccanismi cosìddetti “virali” ovvero degli
strumenti che permettono di copiare (taggare) da un
profilo utente i dati (ad esempio un messaggio, una
foto, un video) e incollarli in un altro profilo esautorando
di fatto l’interessato dal diritto di esercitarvi il legittimo
controllo.
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IL DANNO ALLA PERSONA NELL’INTERNET
Diritti classici: i casi
• Diffamazione nella società on line social network
• “Non possono sussistere ragionevoli dubbi sulla
affermazione di civile responsabilità del convenuto
quanto agli effetti e ai pregiudizi arrecati dal messaggio
del giorno 1 ottobre 2008 e dalla reale ( e ancor
potenziale) sua diffusione…..alla luce del cennato
carattere pubblico del contesto che ebbe a ospitare il
messaggio de quo, della sua conoscenza da parte di
più persone e della possibile sua incontrollata
diffusione a seguito di tagging. Elemento quest’ultimo
idoneo ad ulteriormente qualificare la potenzialità lesiva
del fatto illecito” (Trib. Monza 2 marzo 2010,Calabrò)
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IL DANNO ALLA PERSONA NELL’INTERNET
Diritti “nativi”: i casi
• A differenza di quanto avviene per il danno on line ai
diritti classici della persona in cui la struttura giuridica
della situazione soggettiva rimane inalterata rispetto
alla società off line, per il danno ai nuovi diritti della
persona la relativa struttura giuridica è talmente
condizionata dal mezzo tecnologico da potersi ritenere
“nativa” dell’internet.
• Significa cioè che senza il mezzo internet queste figure
non esisterebbero.
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IL DANNO ALLA PERSONA NELL’INTERNET
Diritti “nativi”: i casi
Fondamenti normativi.
• Diritto di accesso alla Rete
• art. 2,3 Cost.
• direttiva “servizio universale”-DIR 2009/140//CE
• art 54 Codice comunicazioni elettroniche- Dlgs 259/03
• Data protection
• art. 2 Cost.- DIR 2009/136/CE
• Codice privacy-D.lgs. 196/03
• Disciplina commercio elettronico- D.lgs. 70/03
• Provvedimenti Garante Privacy
IL DANNO ALLA PERSONA NELL’INTERNET
Diritti “nativi”: i casi
Diritto accesso. Danno da digital divide. Il mancato
accesso ai servizi di connettività genera soprattutto
danni alla sfera relazionale, alle attività realizzatrici e
alle abitudini di vita.
L’ambito relazionale è lo scenario tipico delle ricadute di
questo tipo di pregiudizio.
Il danno prodotto in questo settore è prevalentemente
danno esistenziale.
IL DANNO ALLA PERSONA NELL’INTERNET
Diritti “nativi”: i casi
• Diritto accesso. Danno da digital divide. Pensiamo al
caso del docente universitario rimasto privo di
connettività internet per 8 mesi. Il mezzo di
comunicazione veniva utilizzato sia per fini relazionali
personali sia per fini lavorativi. Vi sono state delle
compromissioni alle attività realizzatrici in particolar
modo a livello lavorativo.
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IL DANNO ALLA PERSONA NELL’INTERNET
Diritti “nativi”: i casi
• Diritto accesso. Danno da digital divide.
• G.d.P Pisa Civile 26 marzo 2009, Persona e danno
• “L’attore chiede, inoltre, un risarcimento del danno
esistenziale per i disagi che la prolungata sospensione
del servizio gli ha provocato (danno non patrimoniale).
Anche questa richiesta deve essere accolta, poiché
l’attore ha dimostrato per testi… ma si rileva anche per
fatti concludenti, che la sua attività di docenza presso
l’università di Z è stata pesantemente penalizzata dalla
lunga indisponibilità di uno strumento di comunicazione
essenziale come è oggi il collegamento internet.”
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IL DANNO ALLA PERSONA NELL’INTERNET
Diritti “nativi”: i casi
• Diritto accesso. Danno da digital divide: elementi
fattispecie.
• Quantum. Ad oggi purtroppo in punto di quantum il
panorama giurisprudenziale risulta piuttosto sparuto.
• Nel caso del professore universitario il giudice pisano
riconosce in via equitativa € 2.582,00.
• Nel caso del signore che intratteneva le proprie
relazioni interpersonali in maniera preponderante via
internet il giudice emiliano riconosce € 1.000,00.
IL DANNO ALLA PERSONA NELL’INTERNET
Diritti “nativi”: i casi
Danno da data protection. La persona nell’internet è un
corpo informativo che rilascia dati visibili e dati invisibili
(o tracce telematiche).
L’impossessamento di questi dati senza consenso che
causa un danno tangibile è il danno da data protection.
Questo danno si verifica nei casi di furto di identità a
scopo di frode monetaria o a scopo di vendetta
passionale (ex vendicativi). O ancora nel mancato
rispetto del diritto all’oblio.
IL DANNO ALLA PERSONA NELL’INTERNET
Diritti “nativi”: i casi
• Danno da data protection.
• caso dell’uomo che ha diffuso su un sito web le
immagini tratte da una videocassetta contenente lo
spogliarello della ex pubblicando anche il numero di
cellulare della ragazza (Cass. pen. III, n. 28680, 26
marzo-1 luglio 2004, Diritto e Giustizia, n. 36, 9 ottobre
2004).In quest’ultima vicenda la persona offesa si è
costituita parte civile per violazione della privacy con
conseguente richiesta di risarcimento danni. La
Suprema Corte ha confermato il dictum del GIP prima e
dell’Appello Torino poi che avevano liquidato a favore
della vittima un danno di 4 milioni di lire.
IL DANNO ALLA PERSONA NELL’INTERNET
Elementi di criticità
Identificazione del reo. Nell’internet gli utenti viaggiano
molto spesso sotto pseudonimo; al momento della
registrazione in un sito non forniscono elementi veritieri
sulla loro identità; possono utilizzare il proprio pc
oppure navigare da altre postazioni. Chiaramente tutto
questo implica un notevole aggravio nelle indagine che
necessariamente devono coinvolgere non solo la
Polizia Postale ma anche un perito di parte esperto in
Computer Forensic.
IL DANNO ALLA PERSONA NELL’INTERNET
Elementi di criticità
Giudice competente. I caratteri di transnazionalità
dell’Internet
implicano
non
pochi
problemi
nell’identificazione del Giudice.
Tuttavia in campo di diffamazione un importante sentenza
della Corte UE ha stabilito che è il Giudice del paese di
residenza.
Negli altri casi di solito si applica il principio di ubiquità
percui il Giudice da adire è quello della persona offesa
o danneggiata.
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