2016
Mutua Italiana
Assistenza Sanitaria MIAS
Sezione Pet :
SCHEDA PRODOTTI :
Dottor Bau
&
Dottor Miao
Mutua Italiana Assistenza Sanitaria – MIAS - Sezione PET
Dottor Bau
COPERTURE ASSICURATIVE OFFERTE – LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI
Coperture Assicurative
Capitali ass.
Responsabilità civile per danni
a persone terze
200.000 €
(Scoperto 10%
minimo 250 €)
Responsabilità civile per danni 10.000 € (Scoperto
a cose di terzi 10% minimo 250 €)
Spese di ricerca
250 €
Per sempre : Adozione in caso
di premorienza del
Proprietario
SI
Spese veterinarie per
intervento chirurgico
300 €
Sacrificio necessario e spese
funerarie
50 €
Ospedalizzazione del padronespese residenza
150 €
Tutela legale
1.000 €
Assistenza Trasporto
50 €
Informazioni veterinarie
SI
Mutua Italiana Assistenza Sanitaria – MIAS – Sezione PET
Pag. 1
Dottor Miao
COPERTURE ASSICURATIVE OFFERTE – LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI
Coperture Assicurative
Responsabilità civile per danni
a persone terze
Capitali ass.
200.000 €
(Scoperto 10%
minimo 250 €)
Responsabilità civile per danni 10.000 € (Scoperto
a cose di terzi 10% minimo 250 €)
Spese di ricerca
250 €
Per sempre: Adozione in caso
di premorienza del Proprietario
SI
Spese veterinarie per
intervento chirurgico
300 €
Sacrificio necessario e spese
funerarie
50 €
Ospedalizzazione del padronespese residenza
150 €
Tutela legale
1.000 €
Assistenza Trasporto
50 €
Informazioni veterinarie
SI
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Pag. 2
1. Responsabilità Civile per danni a Persone Terze
QUANDO?
A seguito di incidente dell’ANIMALE GARANTITO.
COSA ?
E’ coperto dalle GARANZIE ogni danno materiale e diretto causato dall’ANIMALE GARANTITO a
persone terze.
COME ?
L’indennizzo massimo, per ogni SINISTRO/evento coperto dalla Garanzia non potrà eccedere
€ 200.000,00
Uno scoperto del 10% dell’ammontare del danno, fermo il limite minimo di € 250,00, rimarrà a
carico del BENEFICIARIO.
A LTRE LIMITAZIONI ?
Nel caso in cui fosse avanzata richiesta di risarcimento danni nei confronti del BENEFICIARIO per
risarcire eventuali danni procurati a terzi rientranti nella presente polizza, affinché il medesimo
possa avvalersi delle clausole in essa inserite dovrà immediatamente avvisare la SOCIETA’ DI
GESTIONE DEI SINISTRI la quale metterà a disposizione del BENEFICIARIO, per la gestione
stragiudiziale della lite, propri legali di fiducia dei quali quest'ultimo dovrà necessariamente
avvalersi, a pena di decadenza del BENEFICIARIO dal diritto di essere manlevato e tenuto indenne
dalla COMPAGNIA e/o dall’INTERMEDIARIO e/o dalla SOCIETA’ DI GESTIONE DEI SINISTRI.
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2. Responsabilità Civile per danni a cose di terzi
QUANDO?
A seguito di incidente dell’ANIMALE GARANTITO.
COSA ?
E’ coperto dalle GARANZIE ogni danno materiale e diretto causato dall’ANIMALE GARANTITO a cose
di terzi, ovvero per il deterioramento o distruzione di beni materiali o di animali di proprietà di terzi.
COME ?
L’indennizzo massimo, per ogni SINISTRO/evento coperto dalla Garanzia non potrà eccedere
€ 10.000,00 .
Uno scoperto del 10% dell’ammontare del danno, fermo il limite minimo di 250,00 €, rimarrà a
carico del BENEFICIARIO
A LTRE LIMITAZIONI ?
Esattamente come nel punto 1- Responsabilità Civile verso Terzi
3. Spese di ricerca
QUANDO?
Qualora l’Animale garantito sia dichiarato scomparso con apposita denuncia alle Autorità
competenti .
COSA ?
L’Ente di Assistenza terrà a proprio carico tutte le spese ordinarie di comunicazione finalizzate al
ritrovamento e tutte le spese di ricerca dell'ANIMALE ASSICURATO in relazione a tutte le spedizioni
o attività organizzate da organismi di salvataggio civili o militari o da organismi specializzati
pubblici o privati.
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Pag. 4
COME ?
L’Assistenza terrà a proprio carico dette spese ordinarie fino ad un importo massimo di € 250,00/ €
A LTRE LIMITAZIONI ?
Non ce ne sono .
4. Per
Sempre: Adozione in caso di premorienza del
Proprietario
Q UANDO ?
In caso di premorienza del Proprietario/Associato dell’Animale garantito .
COSA ?
La Mutua Italiana Assistenza Sanitaria – Mias si attiverà su preventivo mandato del Proprietario
/Associato nel garantire all’animale la migliore soluzione possibile nella ricerca dell’adozione dello
stesso.
COME ?
Sino al compimento dell’adozione la Mias provvederà al mantenimento ed al benessere dell’animale
in appositi Hospitality Centre selezionati e certificati dal Corpo Nazionale delle Guardie Ecozoofile .
Inoltre la Mias terrà a proprio carico tutte le spese finalizzate alla ricerca della migliore adozione
possibile.
Dopo l’adozione la MIAS si attiverà con monitoraggio continuativo sul benessere dell’animale
adottato.
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A LTRE LIMITAZIONI ?
Non ce ne sono .
5. Spese veterinarie per intervento chirurgico
QUANDO ?
A seguito di MALATTIA e/o INFORTUNIO dell’ANIMALE ASSICURATO che abbiano reso necessario un
INTERVENTO CHIRURGICO a partire da 15 giorni in caso di Infortunio ed a partire da 60 giorni in
caso di Malattie (periodo di carenza) dopo la data di effetto del Contratto
COSA ?
La Società di Assistenza terrà a proprio carico esclusivamente le seguenti spese veterinarie:
a) onorari del veterinario e di ogni altro soggetto partecipante all’INTERVENTO CHIRURGICO,
diritti di sala operatoria e materiale di intervento, ivi compresi apparecchi terapeutici,
protesici e le endoprotesi applicate durante l’INTERVENTO CHIRURGICO;
b) rette di degenza;
c) assistenza medica ed infermieristica , cure, trattamenti fisioterapici e rieducativi, medicinali
ed esami, forniti dalla struttura veterinaria durante il periodo di ricovero o day hospital;
d) le spese di cui al punto c) sostenute nei 30 giorni precedenti al ricovero o day hospital, e nei
30 giorni ad esso successivi, purché direttamente connesse all’INTERVENTO CHIRURGICO
oggetto della garanzia ed entro il limite di 150,00 €.
COME ?
L’Assistenza assumerà a proprio carico dette spese nei limiti dei seguenti massimali in relazione al
tipo di garanzia sottoscritta:
sino ad un capitale assicurato di € 300,00 .
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A LTRE LIMITAZIONI ?
L’ANIMALE GARANTITO deve avere il libretto sanitario e deve essere regolarmente vaccinato contro
cimurro, parvo virosi, epatite e leptospirosi oltre a tutte le vaccinazioni obbligatorie per leggi,
norme o regolamenti, anche locali.
Sono esclusi tutti gli interventi chirurgici derivanti da:
a) MALATTIA o difetti fisici di carattere congenito o comunque riferibili, anche parzialmente, a
fattori ereditari;
b) INFORTUNIO e MALATTIA insorte o manifestatesi prima della data di effetto
dell’ASSICURAZIONE e malattie croniche recidivanti;
c) trattamenti terapeutici, incluso l’INTERVENTO CHIRURGICO, non eseguiti o prescritti da un
medico veterinario autorizzato ;
d) all’esercizio della professione;
e) ernie in genere eccetto le ernie addominali e le ernie del disco da INFORTUNIO debitamente
documentato;
f) MALATTIE mentali in genere, problemi comportamentali o connessi alla diminuzione della
capacità visiva;
g) mastectomia e neoplasie mammarie, filaria e leishmania;
h) MALATTIE dei denti e paraodontopatie ;
i) INFORTUNIO causato da trasporto che non è stato effettuato nel rispetto della legislazione
vigente;
j) qualsiasi altra causa non pertinente all’INFORTUNIO o alla MALATTIA.
Sono inoltre esclusi:
k) gli interventi di castrazione e sterilizzazione, se non dovute a patologie ;
l) gli interventi chirurgici aventi finalità estetiche ad eccezione degli interventi di chirurgia
plastica ricostruttiva resi necessari a seguito di un INFORTUNIO o MALATTIA ;
m) il parto cesareo nelle razze brachicefaliche e nei chihuahua ;
n) le terapie di valore dietetico inclusi gli alimenti medicati, i ricostituenti ed i sali minerali;
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o) le visite domiciliari del medico veterinario relativamente al costo del trasferimento ed in ogni
caso per prestazioni e spese non direttamente connessi ad interventi chirurgici ;
p) rottura del legamento crociato del ginocchio e patologie degenerative della spalla (quali, a
titolo esemplificativo e non limitativo, osteocondrite dissecante dell’articolazione scapolo
omerale).
6. Sacrificio necessario e spese funerarie
QUANDO?
A seguito del sacrificio necessario – eutanasia - dell’ANIMALE GARANTITO e delle relative spese
funerarie.
COSA ?
La Società di Assistenza rimborserà le spese sostenute dal Proprietario quando il Medico Veterinario
praticherà a seguito di un infortunio o di una malattia considerata dallo stesso irrimediabile il
sacrificio necessario dell’ANIMALE GARANTITO.
Saranno rimborsate inoltre le spese funerarie , le conseguenti pratiche burocratiche compresa la
cremazione.
COME ?
L’indennizzo massimo, per ogni SINISTRO/evento coperto dalla Garanzia non potrà eccedere
€ 50,00.
A LTRE LIMITAZIONI ?
Non ce ne sono
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7. Ospedalizzazione del Padrone - Spese Residenza
Q UANDO ?
A seguito della Ospedalizzazione del Padrone per malattia o infortunio superiore ai tre giorni .
COSA ?
La Società di Assistenza terrà a proprio carico le spese di residenza dell’ANIMALE GARANTITO in
appositi Hospitality Centre selezionati e certificati dal Corpo Nazionale delle Guardie Ecozoofile.
In caso di necessità la Società di Assistenza provvederà su mandato dell’Associato nei tre giorni
relativi all’Ospedalizzazione ad inviare un proprio addetto a supporto delle necessità dell’ANIMALE
GARANTITO.
COME ?
L’indennizzo massimo, per ogni SINISTRO/evento coperto dalla Garanzia non potrà eccedere
€ 150,00
A LTRE LIMITAZIONI ?
Non ce ne sono .
8. Tutela Legale
Q UANDO ?
A seguito di INCIDENTE, INFORTUNIO e/o MALATTIA dell’ANIMALE GARANTITO.
COSA ?
La SOCIETA’ DI GESTIONE DEI SINISTRI fornirà l’intervento di un legale al fine di risolvere
controversie giudiziali o stragiudiziali in cui si trovi coinvolto il BENEFICIARIO che non abbiano come
controparte e/o come parte i Soggetti espressi nel contratto od un altro BENEFICIARIO
dell’ASSICURAZIONE.
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COME ?
La Società di Assistenza assumerà a proprio carico l’onere delle spese giudiziali e stragiudiziali come
di seguito indicate:
a) Le spese per l’intervento di un legale ;
b) Le spese peritali ;
c) Le spese di giudizio nel processo;
Le eventuali spese del legale di controparte, in caso di transazione autorizzata dalla Società di
Gestione del Sinistro, o quelle di soccombenza in caso di condanna del BENEFICIARIO, fino al
importo massimo di € 1.000,00 .
Uno scoperto del 10% dell’ammontare del danno, fermo il limite minimo di 150,00 €, rimarrà a
carico del BENEFICIARIO
A LTRE LIMITAZIONI ?
I fatti per i quali il BENEFICIARIO sia chiamato a rispondere non devono essere soggetti a sanzioni penali da
parte delle autorità locali.
Nel caso in cui il BENEFICIARIO venisse chiamato in giudizio per risarcire eventuali danni procurati a terzi
rientranti nella presente polizza, il BENEFICIARIO ha facoltà di scegliere il legale a cui affidare la tutela
giudiziale dei propri interessi purché il professionista sia:
a) abilitato secondo la normativa applicabile;
b) iscritto presso il foro del circondario del tribunale ove hanno sede gli uffici giudiziari competenti a
decidere la controversia.
9. Assistenza
Q UANDO ?
A seguito di INCIDENTE, INFORTUNIO e/o MALATTIA dell’ANIMALE GARANTITO.
L’Assistenza è estesa anche in caso di Soccorso di Urgenza portato dall’Associato relativo ad altri
animali , cani e gatti , occorso in caso di incidente stradale, diretto o al quale ha assistito.
COSA ?
La Società di Assistenza provvederà all’Assistenza relativa al trasporto dell’ANIMALE .
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COME ?
La Società di Assistenza provvederà ad organizzare il trasporto dell’ANIMALE presso il Centro
Veterinario più vicino .
In caso di impossibilità nell’organizzazione direttamente il trasporto dell’ANIMALE, la Società di
Assistenza provvederà a rimborsare l’Associato delle spese relative al trasporto stesso.
L’indennizzo massimo, per ogni SINISTRO/evento coperto dalla Garanzia non potrà eccedere
€ 50,00
A LTRE LIMITAZIONI ?
Il rimborso avverrà previa presentazione della relativa documentazione dell’accaduto quale , in caso di
malattia o infortunio che abbia colpito direttamente l’ANIMALE GARANTITO , documentazione medico
veterinaria attestante la effettiva gravità dell’intervento riconducibile al trasporto di urgenza.
Per quanto riguarda il Soccorso di Urgenza per altri animali , cani e gatti , dovuto ad incidente stradale al
quale l’Associato sia direttamente coinvolto o al quale abbia assistito , lo stesso ai fini del rimborso dovrà
presentare regolare denuncia alla Pubblica Autorità .
10.
Informazioni veterinarie
Q UANDO ?
Qualora l’ASSOCIATO desideri avere informazioni veterinarie.
COSA ?
La Società di Assistenza fornirà al BENEFICIARIO le informazioni richieste.
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COME ?
a) La Società di Assistenza fornirà le informazioni relative a:
 Cliniche private, ospedali, centri di pronto soccorso ;
 Medici Veterinari, specialisti, centri sanitari nazionali ed internazionali ;
 Centri veterinari appropriati ed attrezzati per la cura della patologia sofferta ;
 Farmaci ed altre problematiche veterinarie.

b) La Società di Assistenza fornirà le informazioni relative al Servizio di Second Opinion :
 Parere veterinario complementare con eventuali indicazioni diagnostiche o terapeutiche
suppletive in caso di gravi patologie, o in caso d’interventi chirurgi ci di particolare
complessità .
c) La Società di Assistenza fornirà le informazioni relative al Servizio di consulenza legale
telefonica:
 informazioni sull’anagrafe per gli animali ;
 diritti e obblighi condominiali in qualità di proprietario dell’animale ;
 documentazione relativa alla compravendita dell’animale.
A LTRE LIMITAZIONI ?
La SOCIETA’ DI ASSISTENZA e la MIAS non assumono alcuna responsabilità riguardo il servizio reso
in base alle informazioni fornite.
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Bozza Condizioni
Animale Garantito
Il cane o il gatto identificato dalla Card e Certificato di Associazione sottoscritta dall'Associato e al
quale si riferiscono le prestazioni previste dalla Convenzione Mutua Italiana Assistenza Sanitaria –
MIAS – Dottor Bau & Dottor Miao.
Mutua Italiana Assistenza Sanitaria – MIAS - Sezione Pet - Dottor Bau & Dottor Miao
La Società di Mutuo Soccorso, Mutua Italiana Assistenza Sanitaria – MIAS , ideatrice e produttrice
del progetto Dottor Bau & Dottor Miao e dei servizi associati. La Mutua Italiana Assistenza Sanitaria
– MIAS, da ora in aventi MIAS , è l'unica proprietaria del marchio Dottor Bau & Dottor Miao , della
Dottor Bau & Dottor Miao Card , del database, del Sito www.dottobau&dottormiao.it, dei domini
internet e di tutti i contenuti dei servizi offerti agli utenti. MIAS è titolare e unica responsabile del
sito www. dottobau&dottormiao.it (il "Sito") che consente agli utenti di usufruire del servizio di
archiviazione e di gestione delle informazioni sanitarie relative ai propri animali domestici.
Dottor Bau & Dottor Miao Card
È la Tessera sanitaria per gli animali da compagnia, cani e gatti , che attesta l'adesione alla MIAS –
Sezione Pet – Dottor Bau & Dottor Miao alla quale sono abbinate le garanzie nelle sue formulazioni
alla quale l’Associato ha aderito descritte nella Convenzione Dottor Bau Dottor Miao n……..
Associato
Il soggetto il cui interesse è protetto dalla Convenzione: l'Associato ad Dottor Bau & Dottor Miao che
ha sottoscritto l'adesione e pagata la quota associativa contenete le garanzie relativo all'animale
oggetto delle garanzie di sussidio.
Convenzione
Il contratto fra il Contraente – MIAS e la Società che regola le modalità di inserimento nella
copertura assicurativa dei singoli Associati.
Durata della Convenzione e delle Coperture Assicurative
Il presente contratto Convenzione ha durata di un anno, e si rinnova tacitamente per un ulteriore
anno e così successivamente, in assenza di disdetta fra le Parti, inviata mediante lettera
raccomandata ricevuta dall'altra parte almeno 120 giorni prima della scadenza.
Le Coperture Assicurative, riferite ad ogni singolo Associato che ha sottoscritto l'adesione ad Dottor
Bau & Dottor Miao hanno durata di un anno, e possono essere rinnovate attraverso la
sottoscrizione di una nuova adesione alla Convenzione finché questa sia in vigore.
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Pagamento della quota associativa e decorrenza della garanzia
L'efficacia dell'assicurazione, riferita ad ogni singolo
Per ciascun Associato, le garanzie decorrono: - dalle ore 24,00 del 30° giorno successivo a quello
della registrazione della quota associative , per gli interventi chirurgici causati da infortuni;
- dalle ore 24,00 del 60° giorno successivo a quello della registrazione della quota associativa, per gli
interventi chirurgici necessari a seguito di malattia.
Qualora l’Associato non paghi la quota associativa alle scadenze pattuite le garanzie resteranno
sospese dalle ore 24 del quindicesimo giorno successivo a quello di scadenza.
CONDIZIONI PARTICOLARI
1) Oggetto Del Contratto: INCIDENTI, INFORTUNI e/o MALATTIA dell’ANIMALE GARANTITO.
2) Validità Territoriale: Mondo.
3) Limiti di Età: Dottor Bau & Dottor Miao può essere stipulata solo per CANI e GATTI sino a dieci
anni di età. Il Cane e il Gatto con dieci o più anni di età potranno considerarsi garantiti solo in
caso di rinnovo della posizione e se il Cane è già stato garantito per 24 mesi consecutivi con la
MIAS .
4) Garanzie Prestate – Secondo Rischio – Differenza di Condizioni: Tutte le garanzie sono prestate
in secondo RISCHIO- e/o Secondo Rischio a quanto già coperto da altre garanzie assicurative
in vigore stipulate dal BENEFICIARIO e/o dal CONTRAENTE e gli indennizzi sono operativi al
netto di eventuali altri indennizzi dovuti da altre polizze in vigore e/o da assicurazioni sociali e/o
obbligatorie; i massimali sono applicati per anno assicurativo, mentre franchigie e scoperti sono
applicati per SINISTRO/evento:
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Esclusioni Dottor Bau & Dottor Miao – Valide per tutte le Sezioni
La garanzia non copre in alcun caso gli INCIDENTI, INFORTUNI e/o MALATTIA dell’ANIMALE
ASSICURATO ed in ogni caso per tutte le Sezioni delle Garanzie , causati od occorsi in
conseguenza ed in occasione di:
a) MALATTIA o difetti fisici di carattere congenito o comunque riferibili, anche
parzialmente, a fattori ereditari;
b) INFORTUNIO e MALATTIA insorte o manifestatesi prima della data di effetto
dell’Adesione alla Convenzione e malattie croniche e recidivanti;
c) MALATTIE mentali in genere, problemi comportamentali;
d) scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti di terrorismo o sabotaggio, occupazioni,
serrate, nonché colpi di stato civili e militari, guerre, invasioni, ostilità (sia che la guerra
sia dichiarata o meno), guerre civili, rivoluzioni, insurrezioni, potere militare o usurpato,
legge marziale, confisca, nazionalizzazione, requisizione, distruzione o
danneggiamento di beni derivanti da atti o disposizioni delle Pubbliche Autorità sia
Centrali che Regionali o Locali ;
e) trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, mareggiate,
slavine, valanghe, maremoti o frane;
f) radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari o
da scorie nucleari derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo nonché
da proprietà radioattive, tossiche, esplosive o da altre caratteristiche pericolose di
apparecchiature nucleari o suoi componenti;
g) atti intenzionali, dolo o colpa grave del BENEFICIARIO e/o del CONTRAENTE e/o delle
persone delle quali egli deve rispondere a norma di Legge e/o delle persone che
custodivano l’ANIMALE ASSICURATO;
h) uso di droghe, narcotici, stupefacenti o medicinali non prescritti da un medico, abuso di
alcol;
i) violazione di leggi, norme o regolamenti, anche locali;
j) suicidio o tentato suicidio, auto-lesioni;
k) uso o detenzione di armi, incluse le armi da caccia e da guerra;
l) partecipazione a furti, rapine o altri crimini;
m) ogni atto accidentale che renda impossibile l’utilizzo della presente ASSICURAZIONE,
inclusi le proibizioni decise dalle autorità locali, nazionali o internazionali;
n) attività venatoria e uso professionale dell’ANIMALE ASSICURATO;
o) partecipazione, a titolo professionale o sotto contratto remunerato, a concorsi,
competizioni e mostre;
p) aggressioni tra animali quando l’evento abbia avuto origine dalla mancata osservanza
delle regole di condotta stabilite dalla normativa vigente;
q) maltrattamenti dell’ANIMALE ASSICURATO ai sensi dell’articolo 727 del codice penale.
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r) Con particolare riferimento alle garanzie di Responsabilità Civile sono espressamente
esclusi anche tutti i danni che non siano materiali;
s) tutti i danni indiretti;
t) tutti i danni causati da incendio, esplosione o scoppio;
u) tutti i danni a cose di terzi che il CONTRAENTE e/o il BENEFICIARIO detengono a
qualsiasi titolo;
v) tutti i danni da inquinamento e contaminazione in genere;
w) tutti i danni conseguenti ad aggressioni tra animali quando l’evento abbia avuto
origine dalla mancata osservanza delle regole di condotta stabilite dalla normativa
vigente;
x) i SINISTRI per i quali il BENEFICIARIO abbia fatto transazioni di ogni genere con il
danneggiato senza il preventivo benestare della SOCIETA’ DI GESTIONE DEI SINISTRI, ivi
compreso il riconoscimento di responsabilità parziale o totale;
ULTERIORI ECSLUSIONI:
1. A titolo esemplificativo ma non esaustivo sono espressamente escluse le
richieste di rimborso, rivalsa e/o surroga a qualsiasi titolo avanzate da enti
previdenziali e/o di assicurazione obbligatoria, enti ospedalieri, case di cura e/o
enti pubblici.
2. Non sono considerati terzi: il coniuge, i genitori, i figli del BENEFICIARIO nonché
qualsiasi altro parente o affine o convivente.
3. La garanzia non copre in alcun caso gli INCIDENTI, INFORTUNI e MALATTIA
occorsi in occasione di pratiche sportive per le quali sia necessaria una polizza
assicurativa obbligatoria per legge (es. caccia) ovvero un permesso od una
licenza in base alla normativa vigente al momento della sottoscrizione.
Cosa fare per richiedere Assistenza o un Indennizzo:
Per ogni richiesta di assistenza siete tenuti per beneficiare delle garanzie di :
 Spese di Ricerca
 Per Sempre : Adozione in caso di premorienza del Padrone
 Ospedalizzazione del Padrone – Spese Residenza
 Assistenza Trasporto
 Informazioni Veterinarie
è necessario prendere preventivamente contatto con la SOCIETA’ DI GESTIONE DEI
SINISTRI, unica abilitata ad organizzare i servizi. Qualora il BENEFICIARIO e/o il
CONTRAENTE non usufruisca di una o più delle garanzie di assistenza dell’ASSICURAZIONE
secondo le modalità sopra riportate la MIAS non è tenuta a fornire indennizzi, rimborsi o
prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.
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La SOCIETA’ DI GESTIONE DEI SINISTRI è operativa 24 ore su 24 e può essere contattata:
per telefono:
per fax:
per E-mail:
Per ogni richiesta di indennizzo siete tenuti a:
In caso di INCIDENTE, INFORTUNIO, MALATTIA, necessità o SINISTRO per beneficiare
delle altre garanzie assicurative dell’ASSICURAZIONE è necessario informare
tassativamente la SOCIETA’ DI GESTIONE DEI SINISTRI cui tutta la documentazione
deve essere indirizzata entro il termine perentorio di 10 giorni, decorso il quale la MIAS
avrà diritto a ridurre l’indennità dovuta in ragione del pregiudizio sofferto (artt. 1913–
1914-1915 Codice Civile). Sarà inoltre necessario allegare alla richiesta di indennizzo
ogni elemento, fattura o certificato idoneo a provare la materialità dell’evento che dà
luogo al diritto o beneficio della presente.
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Quota Associativa comprendente i costi assicurativi
Convenzione :
Dottor Bau
&
Dottor Bau
DottorMiao
Mutua Italiana Assistenza Sanitaria – MIAS – Sezione PET
Dottor Miao
€ 130,00
€ 130,00
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Conclusioni :
Cari Amici , chi non ha mai
posseduto uno di noi non sa cosa
significa essere amati ………
lo ha detto anche Schopenhauer…….
..............
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