Anteprima Estratta dall' Appunto di Amministrativo i Università : Università degli studi di Padova Facoltà : Giurisprudenza Indice di questo documento L' Appunto Le Domande d'esame ABCtribe.com e' un sito di knowledge sharing per facilitare lo scambio di materiali ed informazioni per lo studio e la formazione.Centinaia di migliaia di studenti usano ABCtribe quotidianamente per scambiare materiali, consigli e opportunità Più gli utenti ne diffondono l'utilizzo maggiore e' il vantaggio che ne si può trarre : 1. Migliora i tuoi voti ed il tempo di studio gestendo tutti i materiali e le risorse condivise 2. Costruisci un network che ti aiuti nei tuoi studi e nella tua professione 3. Ottimizza con il tuo libretto elettronico il percorso di studi facendo in anticipo le scelte migliori per ogni esame 4. 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Gli atti determinativi del contenuto del provvedimento, l’atto complesso, il concerto e l’intesa L’amministrazione conclude il procedimento emanando una decisione, termine che viene ad oggi adottato dal legislatore con riferimento a tutti i provvedimenti (art. 3), anche perché tutti i procedimenti (ad eccezione di quelli contemplati dall’art. 13) debbono consentire la partecipazione e il contraddittorio con gli interessati. La fase decisoria può essere costituita: da una serie di atti ; da un atto proveniente da un unico organo (monocratico o collegiale); da un fatto (silenzio); da un accordo. om rib e.c Allorché la fase decisoria consista nell’emanazione di atti (monocratici) o deliberazioni (collegiali) preliminari determinativi del contenuto del provvedimento finale, si assiste all’adozione, da parte di un organo, di un atto che, per produrre effetti, deve essere esternato ad opera di un altro organo. L’atto del primo organo è quindi determinativo del contenuto del provvedimento finale, ma non costitutivo degli effetti. AB Ct La legislazione offre numerosi esempi in cui il contenuto del provvedimento finale determinato (o condizionato) da organi o autorità differenti rispetto a quello che emana il provvedimento finale: si pensi alla esternazione, da parte di un organo monocratico, della deliberazione preliminare adottata da un organo collegiale (è questo il caso dell’adozione di un atto “previa delibera” di un organo collegiale). Spesso poi l’intervento di un’altra amministrazione nel corso del procedimento non è previsto in funzione di verifica della legittimità od opportunità dell’atto, bensì al fine di subordinare la scelta finale alla compatibilità di questa con l’interesse di cui la prima è portatrice e che non può essere sacrificato. In tali casi la legge può stabilire che l’amministrazione intervenga con un atto formale che non fa parte della fase istruttoria, ma che condiziona il contenuto della decisione finale: in mancanza dell’assenso dell’amministrazione che cura l’interesse, il procedimento non può di regola concludersi in senso positivo, venendo meno la possibilità di provvedere. Tipico caso è quello del nullaosta: con cui si intende un atto col quale un’autorità amministrativa dichiara di non aver osservazioni da fare in ordine all’adozione di un provvedimento da parte di un’altra autorità. Un altro modello è quello della decisione su proposta: va sottolineata la diversità che corre tra questa proposta, atto endoprocedimentale che si colloca immediatamente prima della decisione finale, e l’atto di iniziativa procedimentale. Si tratta di un atto di impulso procedimentale, necessario perché il provvedimento finale possa essere emanato, e indicativo del contenuto dello stesso. 1 ABCtribe.com - [Pagina 3] L’organo, spesso collegiale, al quale la proposta è rivolta ha sempre il potere di rifiutare l’adozione dell’atto finale, ma non può modificare il contenuto della proposta. Le amministrazioni interessate devono concordare con la decisione. Dal punto di vista della classificazione delle decisioni, on dottrina si contrappongono i casi in cui i due atti (determinazione preliminare e atto finale) rimangono separati, dalle situazioni nelle quali gli stessi si fondono in un medesimo atto dando vita all’atto complesso, formato appunto da più manifestazioni di volontà, di pari dignità, tutte attinenti alla fase decisoria e convergenti verso un unico fine. L’interdipendenza tra le parti dell’atto complesso comporta che sia sufficiente l’illegittimità di una di esse per determinarne l’annullabilità. Poiché tale atto è imputabile alle amministrazioni partecipanti, esso deve essere impugnato nei loro confronti. 2. La conferenza di servizi c.d. “decisoria” om Il capo IV (art. 14-21) contiene una serie di disposizioni di notevole rilievo, dirette a snellire l’azione amministrativa e, di conseguenza, ad uniformare la stessa ai principi di economicità ed efficacia di cui all’art. 1. rib e.c In particolare, le disposizione del capo in esame prevedono la conferenza di servizi (art. 14, come modificato da ultimo dalla l. 340 del 2000): costituisce una forma di cooperazione tra le P.A. che ha lo scopo di realizzare attraverso l’esame contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti, la semplificazione di taluni procedimenti amministrativi particolarmente complessi. AB Ct Art. 14, c. 1 prevede la c.d. Conferenza istruttoria; ad essa l’amministrazione ricorre qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo. Al c. 2 è prevista come obbligatoria l’indizione della conferenza decisoria ovvero della conferenza indetta al fine di acquisire atti di assenso di diverse amministrazioni che, formalmente richiesti, non sono stati ottenuti. Mentre è ricavabile implicitamente l’effetto sostitutivo delle determinazioni concordate in sede di conferenza decisoria, sussiste in ogni caso il dubbio se l’obbligatorietà scatti nel momento in cui le amministrazioni interessate non si pronuncino affatto o anche nel caso di risposta negativa. La l. 304 del 2000 ha poi mantenuto fermi i commi 3 4 dell’art. 14: Il comma 3 prevede un’altra ipotesi di conferenza di servizi, quella cioè indetta per l’esame contestuale di interessi coinvolti in più procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesime attività o risultati. In questo caso l’indizione avviene da parte dell’amministrazione, o previa intesa, da una delle amministrazioni che curano l’interesse pubblico prevalente. Il comma 4 stabilisce invece una forma di impulso della conferenza ad opera del privato; qualora, infatti, la sua attività sia subordinata ad atti di consenso da parti di amministrazioni diverse, può richiedere l’indizione della conferenza all’amministrazione preposta all’adozione del provvedimento finale. Infine il comma 5 del nuova art. 14 precisa che nel caso di affidamento di concessione di lavori pubblici la conferenza di servizi è convocata dal concedente entro il termine di 15 gg. 2 ABCtribe.com - [Pagina 4] Questo documento e' un frammento dell'intero appunto utile come anteprima. Se desideri l'appunto completo clicca questo link. ABCtribe.com - [Pagina 5] Preparati con le domande di ABCtribe su Amministrativo i. * Carica Appunti,Domande,Suggerimenti su : Amministrativo i e guadagna punti >> * Lezioni Private per Amministrativo i >> Avvertenze: La maggior parte del materiale di ABCtribe.com è offerto/prodotto direttamente dagli studenti (appunti, riassunti, dispense, esercitazioni, domande ecc.) ed è quindi da intendersi ad integrazione dei tradizionali metodi di studio e non vuole sostituire o prevaricare le indicazioni istituzionali fornite dai docenti. Il presente file può essere utilizzato in base alle tue necessità ma non deve essere modificato in alcuna sua parte, conservando in particolare tutti i riferimenti all’autore ed a ABCtribe.com; non potrà essere in alcun modo pubblicato tramite alcun mezzo, senza diverso accordo scritto con l’autore ed i responsabili del progetto ABCtribe.com. Per eventuali informazioni, dubbi o controversie contattate la redazione all’indirizzo [email protected]. 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