REGOLAMENTO D’ISTITUTO a.s 2010-11
TITOLO I
ORGANI COLLEGIALI
(artt. 5/11 D. lg. 16/4/1994 n.297 e D.P.C.M. 7 giugno 1995 parte I^ punto 7.6.)
ART. 1
DISPOSIZIONI GENERALI SUL FUNZIONAMENTO
1.1. Convocazione
La convocazione di un organo collegiale avviene:
• con preavviso, di massima, non inferiore a 5 giorni;
• con lettera diretta ai singoli membri e con avviso affisso all'albo d'Istituto, che è, comunque,
adempimento sufficiente per la regolarità della convocazione;
• con indicazione degli argomenti da trattare.
1.2. Processo verbale
Di ogni seduta di ciascun organo collegiale viene redatto il relativo processo verbale che, steso su apposito
registro a pagine numerate o su modelli rilegati annualmente in successione cronologica, viene firmato dal
Dirigente e dal segretario.
1.3. Pubblicità delle sedute
Le sedute sono pubbliche, tranne per gli organi e le materie per i quali esiste espresso divieto.
1.4. Programmazione delle attività
Ciascuno degli organi collegiali programma, nei limiti del possibile, le proprie attività nel tempo allo scopo di
realizzate un ordinato svolgimento delle stesse nell'ambito delle proprie competenze.
1.5. Coordinamento
Ciascun organo collegiale opera in forma coordinata con gli altri organi collegiali, soprattutto quando le
decisioni di un organo sono presupposto per quelle di un altro nelle medesime materie.
ART. 2 CONVOCAZIONE E RIUNIONE DEI CONSIGLI DI CLASSE
I C.d.C. sono convocati dal Dirigente o dai rispettivi coordinatori di classe, qualora delegati dal Dirigente, o
su richiesta scritta e motivata della maggioranza dei componenti di ciascuno di essi, escluso dal computo il
Dirigente.
La convocazione è fatta in forma scritta con indicazione dell' o.d.g. ed è comunicata ai componenti, di norma,
non meno di 5 gg. prima della data della riunione.
Per motivi contingenti ed urgenti la convocazione può essere inoltrata anche con preavviso non superiore a 3
gg.
Ogni C.d.C. si riunisce, di norma, almeno ogni due mesi in ore non coincidenti con l'orario di lezione.
Gli atti sono pubblicati all'albo entro 3 gg. e rimangono esposti nei 10 gg. successivi.
ART.3 CONVOCAZIONE E RIUNIONE DEL COLLEGIO DEI DOCENTI
Il C.D. è convocato dal Dirigente o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.
La convocazione è fatta in forma scritta, con indicazione dell' o.d.g., ed è comunicata ai componenti, di
norma, non meno di 5 gg. prima della data della riunione.
Il C.D. si riunisce, in ore non coincidenti con l'orario di lezione, all'inizio ed alla fine dell’anno scolastico e
almeno una volta a trimestre o quadrimestre.
Gli atti sono pubblicati all'albo entro 3 gg. e rimangono esposti nei 10 gg. successivi
ART. 4
CONVOCAZIONE E RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO
4.1. Convocazione
Il C.d.I. è convocato dal suo Presidente.
In caso di impedimento del Presidente è convocato dal vice Presidente.
La prima convocazione, successiva al rinnovo, è effettuata dal Dirigente.
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Il Presidente è tenuto alla convocazione del consiglio qualora richiesta dal Dirigente della Giunta Esecutiva
ovvero dalla maggioranza dei componenti il consiglio stesso, escluso dal computo il Dirigente.
La convocazione avviene con avviso all'albo e con lettera inoltrata ai componenti almeno 5 gg. prima della
data fissata per la riunione.
Per motivi urgenti la convocazione può essere effettuata fino a 3 gg. prima della riunione.
4.2. Elezione del Presidente, del vice Presidente e della giunta esecutiva
Nella prima seduta, di insediamento, il C.d.I. è presieduto dal Dirigente ed elegge, tra i rappresentanti eletti
dei genitori, il proprio Presidente.
L’elezione ha luogo a scrutinio segreto.
Risulta eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti dei componenti il consiglio.
Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il Presidente è eletto a maggioranza
relativa dei votanti.
A parità di voti è eletto il più anziano di età.
Il Consiglio elegge poi, tra i rappresentanti dei genitori, anche un vice Presidente con le stesse modalità
previste per l'elezione del Presidente.
Il Consiglio elegge infine, nel suo seno, la giunta esecutiva nel rispetto della composizione per componenti
stabilita dalla legge.
4.3. Delega al Dirigente Scolastico
Il C.d.I. può delegare annualmente il Dirigente su materie di propria competenza.
TITOLO II
ASSEMBLEE E COMITATI
(artt. 12/15 D.1g. 16/4/94 n. 297 e D.P.C.M. 7 giugno 1995 – parte I^. punto 7.6.)
ART.6 ASSEMBLEE DEGLI STUDENTI
6.1. Assemblea di istituto
L’assemblea mensile di istituto è richiesta per iscritto, con indicazione del relativo o.d.g., dalla maggioranza
del comitato studentesco di istituto, ove costituito, o dai rappresentanti di tutte le classi o dal 10% degli
studenti dell’istituto almeno 5 gg. prima della data fissata per il suo svolgimento.
L’assemblea è valida con la presenza della maggioranza degli studenti.
Qualora per la trattazione di uno o più punti sia prevista la presenza di esperti, la richiesta va inoltrata in
tempo utile, almeno 10 gg. perché si possa riunire il C.d.I. per la relativa autorizzazione.
Il C.d.I. può delegare, all’inizio dell'anno scolastico, il Dirigente per l'autorizzazione di cui trattasi.
Nella prima assemblea di ogni anno scolastico vengono eletti un Presidente ed eventualmente un vice
Presidente, le cui modalità di elezione ed i cui compiti vengono definiti in un apposito regolamento per il
funzionamento dell'assemblea stessa.
Il testo del regolamento ed il nome degli eletti vengono trasmessi al Dirigente ed al consiglio di istituto.
Il Presidente è, nei confronti del Dirigente, responsabile del regolare svolgimento dell’assemblea.
Di ogni assemblea, a cura del Presidente, viene redatto apposito verbale che, consegnato al Dirigente, verrà
conservato agli atti della scuola.
Nel caso il Dirigente, o suo delegato, constati la violazione delle norme che regolano il diritto di assemblea, la
stessa verrà immediatamente sciolta.
Il Dirigente, se ve ne sono le condizioni, può decidere che vengano riprese le lezioni secondo l'orario del
giorno.
In relazione alla disponibilità dei locali nonché al modello organizzativo più funzionale alla trattazione degli
argomenti, l'assemblea può articolarsi in assemblee di classe, assemblee di classi parallele o assemblee di
biennio e di triennio.
Qualora se ne ravvisi la necessità, la riunione può avvenire, previa autorizzazione del C.d.I., in altro locale
idoneo esterno alla scuola.
In tal caso ogni classe si sposterà dall'istituto alla sede stabilita con la presenza di almeno un docente per
classe.
Prima dell’inizio dell'assemblea sarà fatto l'appello, classe per classe, da parte dei docenti in servizio.
Nessuno può allontanarsi dall'assemblea, tanto meno uscire dalla scuola, prima del termine fissato per la sua
conclusione.
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6.2. Assemblea di classe
Le assemblee mensili di classe sono richieste per iscritto, con indicazione dell’o.d.g., dai relativi rappresentanti
almeno 3 gg. prima della data fissata per il loro svolgimento.
Di ogni assemblea, a cura dei rappresentanti della classe, viene redatto apposito verbale che, consegnato al
Dirigente, verrà consegnato agli atti della scuola.
Nel caso il Dirigente, o suo delegato, constati la violazione delle norme che regolano il diritto di assemblea,
l'assemblea stessa verrà immediatamente sciolta e saranno riprese le lezioni secondo l’orario del giorno.
Possono essere richieste assemblee di classi parallele nonché assemblee di classe contemporanee per la
trattazione di un medesimo o.d.g.
Le due ore mensili cui ha diritto ogni classe per effettuare la propria assemblea possono essere utilizzate
anche in due giorni diversi.
6.3. Comitato studentesco di istituto
I rappresentanti degli studenti nei consigli di classe possono esprimere un comitato studentesco di istituto.
Una volta costituito, il comitato può darsi un regolamento ed esprimere un Presidente.
Il comitato studentesco si riunisce in ore non coincidenti con l'orario di lezione nei giorni in cui è prevista
l'apertura della scuola.
La richiesta di riunione viene inoltrata al Dirigente almeno 5 gg. prima della data prevista per il suo
svolgimento.
Il comitato studentesco può assumere, fra gli altri compiti, anche quello di proporre una programmazione
annuale delle assemblee di istituto e di classe.
Alle riunioni del comitato studentesco possono partecipare, oltre ai rappresentanti di istituto eletti dagli
studenti, anche il Dirigente o i docenti da questi delegati.
Il comitato studentesco di istituto può essere riunito dal Dirigente o suo delegato anche in orario di lezione
per questioni urgenti attinenti il funzionamento dell’Istituto.
ART. 7 ASSEMBLEE DEI GENITORI
7.1. Assemblea di istituto
L’assemblea di istituto è convocata su richiesta del Presidente dell'assemblea, ove eletto, o della maggioranza
del comitato dei genitori, ove costituito, oppure del 20% dei genitori.
La data e l'orario di svolgimento debbono essere concordati, di volta in volta, con il Dirigente.
Qualora per lo svolgimento dell'assemblea vengano richiesti i locali dell’Istituto, il Dirigente, sentita la giunta
esecutiva, autorizza la convocazione ed i genitori promotori ne danno comunicazione mediante affissione di
apposito avviso all'albo, rendendo noto anche l’o.d.g.
L'assemblea si svolge fuori dell'orario delle lezioni.
Essa si dà un regolamento per il proprio funzionamento, che viene inviato al consiglio di istituto. Elegge,
inoltre, nel proprio seno, un Presidente ed, eventualmente, un vice Presidente.
In relazione al numero dei partecipanti ed alla disponibilità dei locali, l’assemblea può svolgersi in locali
diversi da quelli dell’istituto o articolarsi in assemblee di classi parallele o in assemblea di biennio e triennio.
All'assemblea di istituto possono partecipare con diritto di parola il Dirigente ed i docenti dell’istituto.
7.2. Assemblee di classe
Le assemblee di classe sono convocate su richiesta dei genitori eletti nei rispettivi consigli.
La procedura di convocazione è la medesima di quella prevista dall'assemblea di istituto, fatta eccezione per
l’obbligo del Dirigente di sentire la giunta esecutiva.
Le assemblee di classe si svolgono parimenti fuori dell'orario delle lezioni.
Alle assemblee di classe possono partecipare con diritto di parola il Dirigente ed i docenti delle classi di volta
in volta interessate.
7.3. Comitato dei genitori dell'istituto
I rappresentanti dei genitori eletti nei consigli di classe possono esprimere un comitato dei genitori
dell'istituto.
Una volta costituito, il comitato può darsi un regolamento ed esprimere un Dirigente.
Il comitato si riunisce in ore non coincidenti con l’orario di lezione nei giorni in cui è prevista l’apertura della
scuola.
Alle riunioni del comitato può partecipare con diritto di parola il Dirigente o suo delegato.
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ART. 8
ASSEMBLEE ORGANIZZATE DALLA SCUOLA
La scuola può organizzare assemblee di genitori e/o di studenti per classi, per classi parallele, per indirizzi e di
istituto. In tal caso l'iniziativa spetta al Dirigente o ad uno degli OO.CC. previsti per legge.
La convocazione viene effettuata dal Dirigente in orario non coincidente con quello di lezione.
Anche a tali assemblee può partecipare il personale docente interessato.
ART. 9
ALTRI COMITATI
Il Consiglio di Istituto, fermo restando il diritto all'autonomia di iniziativa degli altri OO.CC., può
promuovere la costituzione di comitati composti da rappresentanti delle diverse componenti scolastiche con
compiti definiti e circoscritti.
Le diverse componenti designano autonomamente i propri rappresentanti.
Le riunioni dei comitati si tengono nei locali della scuola in ore non coincidenti con l'orario di lezione previo
accordo.
TITOLO III
RICHIESTE ED INIZIATIVE DI SOGGETTI ESTERNI
ART. 10 RICHIESTE DI PUBBLICIZZAZIONE
Le richieste di pubblicizzazione di attività ed iniziative all'interno della scuola da parte di soggetti esterni,
mediante affissione di materiale cartaceo, vengono presentate al Dirigente o ad un suo delegato, che decide
sull'autorizzazione.
ART. 11 RICHIESTE DI INTERVENTI INFORMATIVI E DI PROPAGANDA
DIRETTI AGLI STUDENTI ALL'INTERNO DELLA SCUOLA
Le richieste di soggetti esterni per fornire informazioni agli studenti e/o propagandare iniziative ed attività
possono essere accolte solo se ritenute utili per la crescita culturale e civica degli studenti stessi o ai fini della
scelta della prosecuzione degli studi e dell'inserimento nel mondo del lavoro. Le richieste vanno inoltrate al
Dirigente, di norma, entro il 31 agosto di ogni anno in modo che possano essere esaminate dal Collegio dei
Docenti in sede di programmazione annuale delle attività.
Non saranno in ogni caso prese in considerazione richieste presentate senza congruo anticipo, tale da
permettere la dovuta valutazione da parte del C.d.I. e la relativa organizzazione.
Il C.d.I. ed il C.D. possono, all'inizio di ogni anno scolastico, delegare il Dirigente ad esaminare le domande
ed ad assumere le relative decisioni in merito.
Le ore di lezione utilizzabili per dette attività non possono, nell'anno scolastico, superare, di massima,
complessivamente il numero di dodici, pari a due giorni di lezione.
ART. 12 PARTECIPAZIONE AD INIZIATIVE PROMOSSE AL DI FUORI
DELLA SCUOLA DA SOGGETTI ESTERNI
La partecipazione ad iniziative promosse da soggetti esterni, al di fuori della scuola ed in orario scolastico, di
gruppi di studenti, di studenti singoli, di classi intere o dell’istituto, può avvenire, oltre che con l’assenso dei
genitori degli studenti minorenni, con l’autorizzazione del C.d.I. e con la presenza di almeno un docente per
classe o un docente per gruppo, eccetto i casi di partecipazione ad iniziative promosse dal M.I.U.R. che
prevedano la partecipazione dei soli studenti.
Le ore di lezione utilizzabili per dette attività non possono, nell’anno scolastico, superare, di massima,
complessivamente il numero di dodici, pari a due giorni di lezione, salvo il caso di iniziative particolarmente
rilevanti che saranno valutate dagli OO.CC. ed eventualmente autorizzate.
In ogni caso la partecipazione è subordinata alla valutazione dell’utilità didattica e formativa delle iniziative da
parte dell'autorità scolastica, sentiti di volta in volta gli organi collegiali competenti.
Il C.d.I. e gli altri OO.CC. possono delegare, all’inizio di ogni anno scolastico, il Dirigente ad assumere le
relative decisioni in merito, sentiti i collaboratori.
ART. 13 RICHIESTE D'USO DEI LOCALI E DEGLI SPAZI DELLA SCUOLA DA
PARTE DI SOGGETTI ESTERNI
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L’uso dei locali e degli spazi esterni della scuola viene concesso dall’ente proprietario previo parere favorevole
del C.d.I.
La richiesta di parere deve essere inoltrata al C.d.I. almeno 15 gg. prima della data prevista per l’utilizzazione.
Il C.d.I. stabilisce le prescrizioni cui i concessionari dovranno attenersi, e che l'ente proprietario concedente
dovrà far rispettare, al fine di garantire il buon uso dei locali e degli spazi e la salvaguardia delle esigenze
prioritarie della scuola.
Il Dirigente può revocare l’assenso alla concessione qualora, direttamente o tramite suo delegato, constati
l'inottemperanza a dette prescrizioni.
TITOLO IV
ORGANIZZAZIONE INTERNA
(D.P.C.M, 7 giugno 1995 - parte I^, punto 7.6.)
ART. 14
VIGILANZA SUGLI ALUNNI
La vigilanza sugli alunni è esercitata dal personale docente secondo il rispettivo orario di servizio.
14.1 Vigilanza all'entrata
La vigilanza all'entrata viene esercitata dai docenti della prima ora.
Gli alunni entrano a scuola nei 5 minuti che precedono l’inizio delle lezioni.
Pertanto i docenti in servizio nella prima ora debbono essere in classe cinque minuti prima dell’inizio della
lezione per fare l’appello e giustificare le assenze del giorno precedente ( art. 29 CCNL/2007 )
14.2. Vigilanza all'uscita
La vigilanza all'uscita viene esercitata dai docenti dell'ultima ora.
Normalmente le classi escono utilizzando il percorso più breve rispetto alle aule assegnate. Qualora si
dovessero verificare problemi, saranno assegnati appositi percorsi. Il piano di evacuazione avrà una sua
specifica normativa.
I docenti controllano che l'uscita dagli edifici avvenga in modo ordinato.
14.3. Vigilanza negli intervalli
La vigilanza negli intervalli viene esercitata dai docenti in servizio nelle ore che si concludono con l’intervallo.
Tali docenti assolveranno questo compito rimanendo in aula o nei pressi della stessa.
14.4. Vigilanza nel trasferimento di classi o di gruppi di alunni in edifici attigui
all'istituto
Nel caso in cui le lezioni o le attività didattiche si svolgano in edifici attigui, il trasferimento di classi o di
gruppi di alunni da e all’edificio principale avviene alla presenza del docente in quel momento in servizio nella
classe o comunque incaricato.
14.5. Entrate ed uscite anticipate
Nel caso di entrate od uscite anticipate autorizzate dal Dirigente su richiesta dei genitori degli alunni
minorenni o degli alunni maggiorenni, non può essere esercitata la vigilanza da parte dei docenti.
In tal caso il Dirigente concede l’autorizzazione con assunzione di responsabilità da parte dei genitori o degli
alunni maggiorenni.
In particolare tale situazione potrà verificarsi per l’entrata anticipata degli alunni fuori sede nel periodo
invernale.
Nel tempo intercorrente fra l’entrata anticipata e l'inizio delle lezioni gli alunni restano nell'atrio della scuola
alla presenza del personale di sorveglianza.
14.6. Variazione e/o specificazione della regolamentazione dell'art. 14
Il Dirigente, per esigenze di miglioramento dell’ organizzazione o di maggiore chiarezza e funzionalità,
può apportare variazioni e/o specificazioni dandone comunicazione ai soggetti interessati.
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ART. 14. I
DIVIETO DI FUMO (legge 11.11.75 n. 584)
Sono interdetti al fumo tutti i locali dell’edificio usati dagli studenti ed aperti indiscriminatamente al pubblico.
In detti locali sono affissi appositi cartelli. Ai contravventori saranno applicate le ammende previste dalla
legge (vedi delibera C.d.I. n. 50 del 5/7/96).
ART. 14. II USO DEL CELLULARE
I cellulari durante le ore di lezione devono essere tenuti spenti, in quanto la reperibilità degli studenti è
garantita, in caso di necessità, dalla Segreteria. I cellulari che durante le ore di lezione recano disturbo o
provocano distrazione possono essere ritirati dal docente e tenuti in custodia presso l'ufficio dei collaboratori
del Dirigente.
Gli apparecchi saranno poi consegnati a fine giornata o ad un genitore.
Il divieto di utilizzo dei cellulari in classe è esteso anche alla componente Docenti.
ART. 14. III CUSTODIA EFFETTI PERSONALI
La scuola non assume alcuna responsabilità sulla scomparsa di oggetti o denaro di proprietà dei singoli. Tali
oggetti, pertanto, devono essere custoditi esclusivamente da chi li detiene e la scomparsa di oggetti personali
va tempestivamente comunicata ai collaboratori della Dirigenza.
ART. 14. IV
PARCHEGGIO
I parcheggi interni all’Istituto sono vietati a tutto il personale della scuola. Si può parcheggiare lungo le strade
limitrofe all’Istituto.
ART. 15
ASSENZE, ENTRATE ED USCITE FUORI ORARIO
15.1. Assenze
Le assenze vengono giustificate dal docente della prima ora del giorno di rientro a scuola. L’alunno sprovvisto
della regolare giustificazione sarà inviato in Presidenza e sarà riammesso con riserva solo con autorizzazione
del Dirigente o dei suoi collaboratori.
La giustificazione viene presentata su apposito libretto da chi - genitore o chi ne fa le veci - al momento del
ritiro dello stesso ha depositato la propria firma.
Alla 5^ assenza non continuativa l'alunno interessato dovrà presentare il libretto al docente incaricato dal
Dirigente per le necessarie verifiche.
Dopo 5 gg. di assenza continuativa per malattia,si è riammessi previa presentazione di certificato medico.
E' fatto obbligo ad ogni docente, ed in particolare ai coordinatori di classe, segnalare al docente incaricato dal
Dirigente il ripetersi delle assenze e qualsiasi anomalia venga annotata sul libretto personale.
N.B. Ogni operazione relativa alle assenze, alle giustificazioni delle stesse e alle riammissioni con riserva, va
annotata con assoluto rigore ed in modo ordinato e leggibile sul giornale di classe. Ogni omissione è soggetta
a richiamo formale e, successivamente, a specifico provvedimento disciplinare.
15.2. Entrate con ritardo
L’ammissione in classe durante la prima ora di lezione viene annotata dal docente in servizio sul registro di
classe. Dopo tale orario, nelle ore successive di lezione, l’ammissione avverrà previa autorizzazione del
Dirigente Scolastico, o dei suoi collaboratori.. Dopo il terzo ritardo, saranno urgentemente convocati i
genitori a prendere atto di tali ritardi.
15.3. Uscite fuori orario
Le uscite fuori orario degli alunni minorenni possono avvenire solo con la presenza di un genitore o persona
da questi delegata per iscritto e munita di valido documento di riconoscimento.
Le uscite fuori orario degli alunni maggiorenni, controfirmate dai genitori per presa visione, saranno
autorizzate dal Dirigente o dai suoi collaboratori, valutando la richiesta caso per caso.
Le uscite fuori orario vanno annotate sul registro di classe.
15.4 Variazione e/o specificazione della regolamentazione dell'art. 15
Il Dirigente, per esigenze di miglioramento dell'organizzazione o di maggiore chiarezza e funzionalità, può
apportare variazioni c/o specificazioni dandone comunicazione ai soggetti interessati.
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ART. 16 INTERVALLO
L’intervallo è stabilito annualmente nell’ambito dell’organizzazione dell’orario delle lezioni.
Nell'intervallo gli alunni non possono uscire dall’area di pertinenza della scuola. L’ area utilizzabile all’esterno
per l’ITC e per l’ITIS è circoscritta esclusivamente al cortile antistante l’entrata principale. .All’interno della
scuola funziona il servizio di colazione e bevande la cui gestione viene affidata con apposito atto del Consiglio
di Istituto, a soggetti privati.
ART. 17 ASSENZE COLLETTIVE E "STRATEGICHE"
Le assenze collettive sono di norma ingiustificate. In questo caso gli alunni saranno riammessi in classe
presentando, all’insegnante della prima ora di lezione, una dichiarazione sottoscritta dai genitori dalla quale
risulti che essi sono a conoscenza dell’assenza dei figli.
In caso di assenze ingiustificate da parte del gruppo classe, saranno annullate le uscite e le visite guidate
programmate per quella classe sia di un giorno che di più giorni. Questa disposizione è valida anche per le
classi quinte.
Verranno altresì considerate ingiustificate le assenze ritenute "strategiche", cioè mirate ad evitare verifiche
programmate.
Nel caso in cui si assenti arbitrariamente una parte della classe, gli alunni che entrano a scuola potranno
uscire solo se prelevati dai genitori per comprovati motivi
ART. 18 CAMBI D'ORA
Durante il cambio dell’ora il Docente si assicurerà che ciascun alunno sia al suo posto prima di accingersi al
cambio.
Il Docente subentrante si farà trovare già fuori dalla porta se non impegnato nella stessa ora. Se un Docente
deve subentrare ad altro Docente impegnato in classe, entrambi, richiamata l’attenzione degli alunni sulla
necessità di rimanere al proprio posto, in ordine e tranquillità, si accingeranno ad un rapido cambio. Durante
il cambio delle ore di lezione gli alunni osserveranno un comportamento corretto evitando di uscire dalla
classe e di intrattenersi nei corridoi e nei bagni.
Gli studenti non devono uscire dall'aula durante le prime due ore di lezione se non in casi di estrema urgenza.
Gli insegnanti sono tenuti a far rispettare tale disposizione e, in ogni caso, a non fare uscire dall'aula più di un
alunno per volta, non consentendo una nuova uscita prima del rientro di colui che è uscito in precedenza, se
non nei casi richiesti o consentiti dalla Presidenza. Nel caso di assembramento nei bagni o nei corridoi,
ovvero di presenza di alunni su piani diversi da quello della propria aula, il personale A.T.A. presente sul
piano rimanderà gli alunni nelle proprie aule avvisando tempestivamente il docente in classe.
ART. 21 VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE
Possono partecipare alle visite e ai viaggi di istruzione tutti gli allievi maggiorenni per i quali non sono state
stabilite sanzioni gravi e tutti gli allievi minorenni autorizzati dal maggiorenne responsabile. Per le classi del
biennio la durata di tali visite non deve superare i quattro giorni, per le classi del triennio i sei giorni. Le classi
quinte, se motivate, potranno usufruire di tempi maggiori. È previsto uno o più di un docente
accompagnatore per ciascuna classe (appartenente al Consiglio di Classe). Qualora il viaggio preveda il
coinvolgimento di una sola classe, sarà necessaria la presenza di due accompagnatori per garantire la
sorveglianza dei minori. Le classi quinte, eccezionalmente, qualora per motivi giustificabili fosse
indispensabile, potranno essere accompagnate da un docente non della classe nominato dal DS. Sono previste
due visite d’istruzione d’Istituto, una per il triennio ed una per il biennio, di durata minore ma possibilmente
nello stesso periodo, per non ostacolare l’attività didattica e ottimizzare i costi. Le classi che non vorranno
partecipare alla visita d’Istituto, potranno organizzare e gestire visite di classe, purché avvengano
contemporaneamente alla visita d’istituto, attenendosi al Regolamento. Gli allievi che non parteciperanno alla
visita saranno suddivisi in interclassi e vigilati dai docenti che avranno classi in visita.
ART. 22 SCIOPERO 0 ASSENZE IMPREVISTE DEL PERSONALE
In caso di. sciopero del personale della scuola, l’Istituto resta comunque aperto anche se non viene garantito il
regolare svolgimento delle lezioni. Anticipatamente, vengono avvertite le famiglie dello sciopero tramite
opportuna comunicazione agli studenti. Una eventuale riduzione di orario e, quindi, uscita anticipata della
classe, sarà comunicata il giorno prima alle famiglie per iscritto. Tale comunicazione, firmata dal genitore per
presa visione, sarà riportata il giorno dopo dagli alunni; nel caso un alunno non abbia riportato la
comunicazione firmata, non potrà uscire anticipatamente.
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ART. 23 PRESIDENZA E SEGRETERIA
La Presidenza e, per quanto di competenza, la Segreteria, sono a disposizione delle diverse componenti
dell'Istituto per la soluzione, nei limiti del possibile, di problemi di ordine didattico, organizzativo ed
amministrativo. All'inizio dell'anno scolastico vengono fissati gli orari di ricevimento della Presidenza e della
Segreteria. Gli studenti non possono recarsi in Segreteria durante le ore di lezione.
ART. 24 PIANO DI EVACUAZIONE IN CASO DI INCENDIO O TERREMOTO
Il Piano di evacuazione dell’istituto viene stabilito dal Docente o dai Docenti a tale scopo designati dal
Dirigente Scolastico. E’ obbligatorio per tutti prenderne visione e rispettare rigorosamente le misure di
evacuazione.
ART. 25
MODALITA' DI COMUNICAZIONE CON STUDENTI E GENITORI
25.1. Comunicazione con i genitori
Al fine di assicurare il miglior interscambio possibile di informazioni e la massima collaborazione fra scuola e
famiglie per ottenere i più elevati risultati nel processo di apprendimento e di formazione culturale e civica di
ogni studente, la scuola organizza:
a) udienze settimanali, in orario scolastico, con ciascun docente;
b) udienze generali, anche distinte eventualmente per anni di corso o per biennio e triennio o per
indirizzo, in numero sufficiente ad assicurare una comunicazione periodica ravvicinata dei livelli di
apprendimento e di preparazione:
 una ogni trimestre,qualora il C.D. abbia deciso per l'organizzazione dell'anno scolastico in
trimestri;
 almeno una ogni quadrimestre, qualora il C.D. abbia deciso per l’organizzazione dell’anno
scolastico in quadrimestri;
 organizza inoltre, quando se ne ravveda l'opportunità o la necessità:
c) assemblee di classe, di indirizzo o di istituto;
d) incontri tematici;
e) momenti di partecipazione alle decisioni;
f) comitati a compito definito.
La convocazione delle udienze, delle assemblee, degli incontri e dei comitati è effettuata dal Dirigente o suo
delegato.
Fatta eccezione per le udienze settimanali, gli altri incontri e riunioni si svolgono in orario pomeridiano come
stabilito agli artt. 8 e 9.
25.2. Comunicazione con gli studenti
Fermo restando che la comunicazione con gli studenti è l’asse portante di ogni attività educativa e didattica, la
scuola assicura occasioni ulteriori di comunicazione in momenti specifici di incontro quali:
• udienze generali, alle quali possono partecipare anche gli studenti;
• assemblee;
• incontri tematici;
• incontri di partecipazione alle decisioni;
• comitati a compito definito;
L’organizzazione dello svolgimento degli incontri e delle attività è decisa dal Dirigente in base al presente
regolamento ed alla programmazione annuale stabilita dagli 00.CC..
TITOLO V
DIRITTI E DOVERI DEGLI STUDENTI
ART. 26
DIRITTI DEGLI STUDENTI
26.1. Diritto alla scuola
Gli studenti hanno diritto ad usufruire di un edificio adeguato, con locali sicuri ed accessibili ed attrezzature
funzionali ed efficienti.
Hanno inoltre diritto ad un ambiente sereno e formativo sia sul piano civico che su quello professionale.
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26.2. Diritto alla libertà di apprendimento
Ogni studente ha diritto alla tutela della propria libertà di apprendimento nella direzione della realizzazione
delle proprie potenzialità di crescita culturale, intellettuale e umana. In particolare ha diritto:
• a studiare in un contesto motivante;
• ad essere educato ai valori di libertà, pluralismo,
• solidarietà, convivenza democratica;
• ad avere perciò un insegnamento ispirato ai valori costituzionali ed esercitato nel rispetto della
propria personalità.
26.3. Diritto alla qualità ed alla continuità dell'apprendimento
Ogni studente ha diritto ad una prestazione didattica qualificata ed aggiornata dal punto di vista disciplinare,
metodologico-didattico, psico-pedagogico.
La continuità dell'apprendimento deve essere garantita dal costante impegno alla rimozione degli ostacoli che
riducono la possibilità di fruire della formazione. In questo senso ogni studente ha diritto all'offerta di attività
di orientamento, di recupero e/o sostegno
26.4. Diritto all'identità personale, alla libertà di pensiero ed alla
riservatezza
Ogni studente ha inoltre il diritto:
• a prestazioni didattiche individualizzate, in
• particolare in presenza di handicap, nei limiti posti dalle disponibilità di personale e di risorse
finanziarie;
• al rispetto delle differenze personali, sessuali, etniche, socioculturali, religiose;
• al rispetto delle sue scelte di vita, alla libertà di pensiero, di parola e di espressione, nelle forme
consentite e nel rispetto degli altri;
• all'ascolto delle proprie opinioni;
• al rispetto della riservatezza per tutte le notizie che la scuola possieda o che abbia bisogno di
conoscere per motivi educativi e didattici.
26.5. Diritto alla libera aggregazione (di riunione, di assemblea e di associazione)
Gli studenti hanno diritto di aggregarsi e di associarsi liberamente. Hanno diritto di riunirsi in assemblea e di
usare i locali della scuola anche in orario pomeridiano nei limiti posti dal Regolamento di Istituto e nel quadro
delle attività previste dal Piano dell’Offerta Formativa.
26.6. Diritto di partecipazione attiva alla vita della scuola
Tutti gli studenti hanno diritto di confronto costruttivo fra loro e con le altre componenti scolastiche.
Hanno diritto di partecipazione propositiva a tutte le attività scolastiche, nello spirito del Piano dell’Offerta
Formativa.
Hanno diritto ad essere consultati, direttamente o tramite i loro rappresentanti, sulle decisioni che influiscono
in modo rilevante sulla vita della scuola.
26.7. Diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva
Tutti gli. studenti hanno il diritto di conoscere gli obiettivi educativi e didattici generali e specifici, i criteri ed i
metodi di verifica e di valutazione.
Hanno in particolare il diritto di conoscere tempestivamente l’esito delle prove di verifica, con riferimento sia
ai voti sia al rapporto di essi con i criteri utilizzati, soprattutto al fine di poter recuperare le carenze
eventualmente emerse.
26.8. Diritto alla trasparenza delle procedure disciplinari
Gli studenti hanno diritto ad una normativa dei provvedimenti disciplinari che sia finalizzata
contemporaneamente a garantire a tutti il normale svolgimento delle attività scolastiche ed a favorire la
responsabilità di ognuno.
In tal senso hanno diritto a conoscere la normativa in materia,con particolare riferimento alle procedure che
debbono essere seguite nel caso di provvedimenti disciplinari.
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26.9. Diritto all'informazione
Ogni studente ha diritto:
• ad ogni informazione utile a capire il proprio
• rendimento scolastico ed il livello di partecipazione alla vita della scuola;
• all'informazione concernente le deliberazioni degli Organi Collegiali;
• all'informazione concernente le attività esterne dirette in particolare ai giovani, mediante l'affissione di
notizie nella bacheca degli studenti.
ART. 27
27.1.
DOVERI DEGLI STUDENTI
Dovere di frequenza regolare e di rispetto degli orari
Tutti gli studenti hanno il dovere di frequentare regolarmente le lezioni e le altre attività obbligatorie
deliberate dagli OO.CC.
Hanno il dovere di frequentare, una volta che siano state scelte ed attivate, anche le attività integrative non
curricolari inserite nel Piano dell'Offerta Formativa.
Hanno inoltre il dovere di rispettare gli orari fissati per le diverse attività nel quadro dell'organizzazione della
scuola.
27.2. Dovere di assolvere agli impegni di studio ed ai compiti assegnati
Ogni studente è tenuto a partecipare con il massimo impegno alla propria formazione ed alla vita della scuola.
Ha il dovere di prestare attenzione, interagendo attivamente, alle lezioni e di applicarsi con responsabilità
nello studio di tutte le discipline, rispettando i compiti assegnati e portando a scuola il materiale didattico
occorrente.
Ha, in particolare, il dovere di sottoporsi alle verifiche scritte, grafiche, pratiche e orali.
27.3. Dovere di comportamento rispettoso e conforme alle regole della convivenza
civile
Tutti gli studenti hanno il dovere di rispettare i compagni, il Capo di Istituto, il personale docente e non
docente della scuola.
Hanno il dovere di tenere in ogni momento della vita scolastica un comportamento corretto e responsabile,
coerente con le finalità educative dell'istituzione.
27.4. Dovere di osservanza del regolamento interno
Ogni studente ha il dovere di rispettare le norme di organizzazione e di sicurezza contenute nel Regolamento
interno dell'Istituto e di prodigarsi perché i compagni facciano altrettanto.
27.5. Dovere di rispetto degli ambienti e dei patrimonio dell'Istituto
Tutti gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, le attrezzature, i macchinari ed i sussidi
didattici.
Sono tenuti a tenere comportamenti tali da non arrecare danni né a sé stessi né agli altri né al patrimonio della
scuola.
Sono tenuti pertanto a rispettare con il massimo scrupolo le disposizioni scritte e/o orali che vengono dettate
in tal senso dal personale preposto allo svolgimento delle diverse attività.
27.6. Dovere di contribuire alla migliore qualità della vita scolastica
Ogni studente è tenuto a collaborare perché l’ambiente scolastico sia il più possibile accogliente, civile,
culturalmente vivace.
In tal senso è anche tenuto a segnalare eventuali disfunzioni, inadempienze e comportamenti lesivi del diritto
di ognuno ad avere il migliore funzionamento possibile dell'Istituto.
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TITOLO VI
REGOLAMENTI SPECIALI
ART. 28 MATERIE SOGGETTE A REGOLAMENTAZIONE SPECIALE
Sono soggette a regolamentazione speciale le seguenti materie:
a) tenuta dei locali e delle attrezzature;
b) uso delle macchine di fotoriproduzione;
c) uso della biblioteca di istituto;
d) uso dei laboratori;
e) funzionamento del C.I.C.
All’inizio di ogni anno scolastico il Dirigente può disporre ulteriori regolamentazioni, o dettagliare
ulteriormente ed aggiornare quelle esistenti, al fine di assicurare la migliore fruibilità di aule e laboratori e, nel
contempo, la migliore conservazione dei locali, attrezzature e suppellettili o il migliore funzionamento delle
attività.
Di tali ulteriori regolamentazioni e disposizioni viene data informazione agli utenti ed agli operatori mediante
comunicazione, affissione all’albo, cartelli e quanto altro ritenuto necessario ed utile.
ART. 29 REGOLAMENTO PER LA BUONA TENUTA DEI LOCALI, DELLE
ATTREZZATURE, DELLE SUPPELLETTILI E DEGLI SPAZI DELL’ISTITUTO
Premesso che è compito di tutti gli utenti della scuola e del personale contribuire alla buona conservazione
dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili, al fine di affermare in concreto l’esercizio delle responsabilità
individuali e collettive, rispetto a tale compito viene emanato il seguente regolamento:
1. Chiunque, individualmente o in gruppo, sporca o arreca danni ai locali o a parte di essi o alle
attrezzature o alle suppellettili della scuola o agli spazi esterni è tenuto al risarcimento del danno con
versamento, sul c.c.p. intestato alla scuola, della somma corrispondente al preventivo di spesa che
sarà presentato dal soggetto di volta in volta incaricato della riparazione e/o manutenzione o dalla
stessa scuola previa richiesta dì parere tecnico a personale esperto, interno o esterno all’istituto.
2. Nel caso di impossibilità di precisa individuazione dei responsabili del danno, si procede nel modo
seguente:
a. i danni prodotti all'interno delle aule e dei laboratori sono risarciti da tutti gli studenti delle
classi che li hanno utilizzati;
b. i danni arrecati agli spazi comuni e/o alle attrezzature ivi esistenti sono risarciti dagli studenti
di tutte le classi;
a. i danni arrecati agli spazi esterni sono risarciti da intere classi o da tutti gli studenti solo
qualora risulti chiaro che solo ad essi possono essere fatti risalire: tali danni e non ad altri
utenti degli stessi spazi o a persone comunque diverse.
3. Ciascun docente è responsabile delle aule nelle quali la classe cui è stato assegnato fa lezione, nelle ore
previste dall'orario settimanale o giornaliero, nonché degli spazi in cui è incaricato della vigilanza
secondo il proprio orario.
Pertanto spetta a ciascun docente controllare che nessuno sporchi o danneggi aule, attrezzature,
suppellettili e spazi comuni nelle ore di lezione e nei periodi in cui è incaricato della vigilanza e
segnalare immediatamente al docente responsabile - ove esistente - o al Dirigente, o a chi al momento
ne fa le veci, ogni danneggiamento con il nome del responsabile.
4. Ciascuno studente ha comunque il dovere di collaborare alla buona tenuta di aule, attrezzature,
suppellettili e spazi comuni.
Perciò ha anche, oltre alla responsabilità dei propri atti e comportamenti, il dovere di segnalare con la
massima tempestività al docente in servizio nella classe o al docente responsabile - ove esistente - o al
Dirigente, o a chi al momento ne fa le veci, eventuali atti di danneggiamento di altri cui abbia assistito
o di cui sia venuto a conoscenza.
Sono tenuti a collaborare allo stesso modo e con pari senso di responsabilità anche il resto del
personale e gli altri utenti del servizio.
5. E' fatta salva in ogni caso la possibilità dell’autorità scolastica di comminare sanzioni disciplinari
secondo le norme in vigore.
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ART.
30
REGOLAMENTO
PER
L'USO
DELLE
MACCHINE
DI
FOTORIPRODUZIONE A SERVIZIO DEGLI STUDENTI E DEI DOCENTI
1. Le fotocopie possono essere fatte solo per uso didattico ed educativo secondo la casistica che può
essere aggiornato di volta in volta dal Dirigente per esigenze di funzionalità.
2. Le richiese debbono essere presentate mediante gli appositi modelli direttamente dai docenti in
segreteria.
3. Le fotocopie vengono fatte solo dal personale incaricato.
E' fatto perciò divieto agli studenti ed ai docenti di usare direttamente le macchine di
fotoriproduzione.
Il Dirigente può tuttavia disporre, di volta in volta, il tipo di organizzazione ritenuto più funzionale.
4. Per le prove di verifica le fotocopie possono essere fatte fino al giorno precedente la data fissata per
ciascuna prova dal personale addetto, alla presenza del docente richiedente, in orario concordato
direttamente con lo stesso personale.
5. Per le attività extracurricolari le richieste vanno presentate dal docente delegato. Valgono anche in
tale caso le medesime procedure ed i medesimi tempi previsti per le altre situazioni.
6. Per quanto non contemplato nei punti precedenti decide il Dirigente .
ART. 31 REGOLAMENTO PER L'USO DELLA BIBLIOTECA
1. Tutto il materiale classificato può essere oggetto di consultazione da parte degli studenti e del
personale scolastico.
2. L’orario di apertura mattutina verrà stabilito con apposita determinazione del Dirigente .
L’eventuale apertura pomeridiana viene decisa annualmente dal C.d.I., comunque in coincidenza con
l'apertura pomeridiana della scuola.
Il C.d.I. decide parimenti sull'eventuale apertura al pubblico.
3. Il periodo di prestito non può andare oltre le due settimane.
4. La consultazione avviene alla presenza del personale addetto ed il prestito è fatto direttamente dal
medesimo con registrazione della data di inizio e di restituzione.
5. La consultazione da parte di una intera classe avviene in orario concordato con il personale addetto
ed alla presenza del docente interessato.
6. Il prestito può essere ammesso anche per gli ex studenti dell’istituto nel rispetto delle regole valide
per gli utenti interni.
7. Il Dirigente può variare e/o specificare ulteriormente quanto previsto nei presente regolamento per
esigenze di migliore organizzazione e maggiore funzionalità.
ART. 32 REGOLAMENTO PER L'USO DEI LABORATORI E DELLE AULE
SPECIALI
1. L'uso dei laboratori viene programmato annualmente in relazione alle attività didattiche ed educative
ed il relativo orario fa parte integrante dell'orario scolastico.
2. Per ogni laboratorio viene incaricato, all’inizio di ogni anno scolastico, un docente quale responsabile
del suo uso in base al presente regolamento e ad altro che, più specificamente, potrà essere deciso dal
Dirigente.
3. Per ciascuna classe che, in base all'orario, usa un determinato laboratorio, ad inizio d’anno scolastico
ogni docente assegna a ciascuno studente della classe il suo posto di lavoro in modo che, in caso di
danneggiamento, si possa sempre risalire al responsabile.
Lo schema dell’assegnazione dei posti di ogni classe in ogni laboratorio deve essere, a cura dei
docenti interessati, depositato in segreteria prima dell'inizio delle lezioni.
Ogni variazione che, per qualsiasi ragione, dovesse essere apportata in corso d'anno, deve essere
immediatamente comunicata per iscritto con le stesse modalità.
4. Ciascun docente è responsabile del laboratorio o dell'aula speciale nelle ore in cui viene usato alla sua
presenza dalle classi cui annualmente o temporaneamente è stato assegnato.
Pertanto spetta a ciascun docente controllare, ad ogni inizio e ad ogni fine di lezione, lo stato di tutti i
posti di lavoro e segnalare immediatamente al responsabile del laboratorio o, in sua assenza, al
Dirigente , o a chi di volta in volta ne fa le veci, ogni pur piccolo danno con il nome del responsabile.
I docenti che sostituiscono colleghi assenti m orario che prevede l’uso di un laboratorio e che non
siano essi stessi abilitati ad usare quel laboratorio faranno lezione nell'aula normale assegnata alla
classe.
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5. I danneggiamenti verranno risarciti secondo quanto previsto dall'apposito regolamento per la buona
tenuta dei locali e delle attrezzature (R. I., art. 20 lett. a).
6. Ciascuno studente ha comunque il dovere di collaborare alla buona tenuta dei laboratori e delle aule
speciali.
Perciò ha anche, oltre alla responsabilità del proprio posto di lavoro, il dovere di segnalare al
responsabile di laboratorio o all'autorità scolastica eventuali atti di danneggiamento di altri cui abbia
assistito o di cui sia venuto a conoscenza.
Chiunque venga meno a tale obbligo, al pari dell’autore o degli autori del danneggiamento, è passibile
delle sanzioni disciplinari previste dalla normativa scolastica.
7. Nessuno, studente o docente, può introdurre materiale personale o comunque estraneo alle dotazioni
di ogni laboratorio.
Nessuno parimenti può far uscire dai laboratori o dalle aule speciali, anche solo temporaneamente, lo
stesso materiale senza che il Dirigente ne abbia dato formale autorizzazione.
Nessuno infine può introdurre materiale didattico che non sia ufficialmente in dotazione alla scuola.
Chiunque contravvenga a tali disposizioni è passibile, oltre che di sanzioni disciplinari, di denunzia
all'autorità giudiziaria.
8. Con riferimento al punto 2 il Dirigente può, per esigenze di maggiore chiarezza e di migliore
organizzazione, apportare variazioni e/o integrazioni al presente regolamento dandone tempestiva
comunicazione, oltre che al docente responsabile, a tutti gli utenti.
9. Il docente responsabile di un laboratorio o di un’aula speciale ha cura che il relativo regolamento
venga affisso sulla porta dello stesso, che ogni docente interessato ne sia a perfetta conoscenza e che
esso sia rispettato in ogni sua parte anche effettuando controlli senza preavviso.
Può in ogni momento fare segnalazioni e proposte al Dirigente per il miglioramento della
organizzazione e della gestione del laboratorio di propria competenza.
Propone, entro i termini stabiliti nella programmazione annuale, il rinnovo e/o il potenziamento
delle dotazioni, utilizzando gli appositi modelli forniti dalla segreteria.
Fa, alla fine dell’anno scolastico, una relazione dettagliata sullo stato del funzionamento dei laboratori
di cui è responsabile e sulle eventuali necessità di manutenzione, aggiornamento o potenziamento
delle dotazioni.
ART. 33
REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL C.I.C
1. Il C.I.C. (Centro di Informazione e Consulenza) ha le finalità e le funzioni stabilite dalla legge
162/90.
2. Tutti gli operatori scolastici, in virtù della loro specifica funzione e professionalità, sono da
considerarsi sempre e comunque referenti delle problematiche giovanili, emergenti o sottese al
processo educativo, e rappresentano pertanto, in ogni momento della vita scolastica, i diretti
interlocutori degli studenti.
3. Il Centro ha lo scopo primario di rafforzare la possibilità di incontro tra le varie componenti della
scuola anche al di fuori dell’orario mattutino. In tal modo infatti possono moltiplicarsi e diventare più
significative le occasioni di dialogo, aggregazione e socializzazione che, sempre importanti, diventano
indispensabili in particolari situazioni di disagio.
4. Il docente referente si impegna a mettersi a disposizione degli studenti in orario mattutino per
almeno un’ora alla settimana durante tutto l'anno scolastico
5. Il Dirigente ed il docente referente, nel caso vi siano studenti in situazione di disagio, più o meno
grave o, a maggior ragione, in situazione di rischio, attivano i Consigli di Classe interessati e
stabiliscono stretti e costanti contatti con le famiglie nonché con gli operatori socio-sanitari di volta
in volta indicati dalla USL.
6. Da più di un decennio è attivo nell’Istituto un servizio di consulenza socio – psico – pedagogica che
vede la presenza settimanale in orario mattutino, di un operatore in particolare di uno psicologo del
Consultorio Familiare di Montesardo.
7. Sulla base dei problemi emergenti ed anche in relazione a semplici problemi di informazione saranno
contattati gli esperti del SERT o di altri servizi della AUSL, nei tempi e nei modi ritenuti più
opportuni e nel rispetto della normativa in materia.
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TITOLO VII
NORME TRANSITORIE E FINALI
ART. 34 NORME TRANSITORIE
Il presente regolamento di istituto sostituisce a tutti gli effetti i precedenti regolamenti.
Per quanto in esso non espressamente previsto si fa riferimento alla normativa scolastica in vigore.
ART. 35 NORME FINALI
Il presente regolamento entra in vigore non appena approvato dal C.d.I.
Esso può essere cambiato, in tutto o in parte, con le stesse procedure previste per la sua approvazione, salvo
quanto stabilito per parti di esso
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