DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA
D. Lgs. 81/08: Rischi
Bologna, 19 novembre 2009
Direzione Regionale Emilia Romagna
Galleria 2 agosto 1980, 5/A
Bologna
Riferimento normativo (1)
2
D. Lgs. 81/08, Titolo I, Capo III – Sezione I
Articolo 15 - Misure generali di tutela
1. Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei
lavoratori nei luoghi di lavoro sono:
a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;
b) la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che
integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche
produttive dell’azienda nonché l’influenza dei fattori dell’ambiente e
dell’organizzazione del lavoro;
c) l’eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione
al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso
tecnico;
d) il rispetto dei principi ergonomici nell’organizzazione del lavoro,
nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e
nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al
fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello
ripetitivo;
segue
Ing. Fernando Renzetti
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Riferimento normativo (2)
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e) la riduzione dei rischi alla fonte;
f) la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno
pericoloso;
g) la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che
possono essere, esposti al rischio;
h) l’utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di
lavoro;
i) la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di
protezione individuale;
l) il controllo sanitario dei lavoratori;
m) l’allontanamento del lavoratore dall’esposizione al rischio per
motivi sanitari inerenti la sua persona e l’adibizione, ove possibile, ad
altra mansione;
n)l’informazione e formazione adeguate per i lavoratori;
o) l’informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti;
p) l’informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei
lavoratori per la sicurezza;
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Riferimento normativo (3)
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q) le istruzioni adeguate ai lavoratori;
r) la partecipazione e consultazione dei lavoratori;
s) la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori
per la sicurezza;
t) la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il
miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso
l’adozione di codici di condotta e di buone prassi;
u) le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di
lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e
immediato;
v) l’ uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
z) la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con
particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla
indicazione dei fabbricanti.
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Il D. Lgs. 81/08
TITOLO
XIII
TITOLO XII
Norme
Disposizioni in
materia penale transitorie
e finali
e di procedura
penale
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TITOLO I
Principi
comuni TITOLO II
Luoghi di
lavoro
TITOLO III
Attrezzature
di lavoro e DPI
TITOLO XI
Protezione da
TITOLO IV
atmosfere esplosive
Cantieri
D.Lgs. 81/08
temporanei o mobili
TITOLO X
Esposizione ad
TITOLO V
agenti biologici
Segnaletica di salute
e sicurezza sul lavoro
TITOLO IX
Sostanze
TITOLO VI
pericolose
TITOLO VIII TITOLO VII Movimentazione
manuale
Agenti
Attrezzature
dei carichi
fisici
munite
di videoterminali
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D. Lgs. 81/08: rischi
RISCHI CONTEMPLATI NEL D. LGS. 81/08
Rischio connesso ai luoghi di lavoro (Titolo II)
Rischio meccanico – Macchine – Attrezzature (Titolo III)
Rischio elettrico (Titolo III)
Rischio connesso ai cantieri mobili (Titolo IV)
Rischio connesso ai lavori in quota (Titolo IV)
Rischio da movimentazione manuale dei carichi (Titolo VI)
Rischio da VDT (Titolo VII)
Rischi fisici: rumore (Titolo VIII)
Rischi fisici: vibrazioni (Titolo VIII)
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D. Lgs. 81/08: rischi
Rischi fisici: campi elettromagnetici (Titolo VIII)
Rischi fisici: radiazioni ottiche artificiali (Titolo VIII)
Sostanze pericolose: agenti chimici (Titolo IX)
Sostanze pericolose: agenti cancerogeni e mutageni (Titolo
IX)
Sostanze pericolose: amianto (Titolo IX)
Rischio da agenti biologici (Titolo IX)
Rischio da atmosfere esplosive (Titolo XI)
Altri rischi (Art. 28): “… tutti i rischi per la sicurezza e la
salute dei lavoratori …”
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Titolo II del D. Lgs. 81/08
Titolo II
LUOGHI DI LAVORO
- CAPO I: Disposizioni generali
 Art. 62. Definizioni
 Art. 63. Requisiti di salute e sicurezza
 Art. 64. Obblighi del datore di lavoro
 Art. 65. Locali sotterranei e seminterrati
 Art. 66 Lavori in ambienti sospetti
inquinamento
 Art. 67. Notifiche all’organo di vigilanza
-CAPO II: Sanzioni
 Art. 68. Sanzioni per il datore di lavoro
-Allegato IV
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Titolo II del D. Lgs. 81/08
Capo I
Disposizioni generali
Articolo 62
Definizioni
1.
Ferme restando le disposizioni di cui al titolo I, si intendono
per luoghi di lavoro, unicamente ai fini della applicazione
del presente titolo, i luoghi destinati a ospitare posti di
lavoro, ubicati all’interno dell’azienda o dell’unità
produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza
dell’azienda o dell’unità produttiva accessibile al lavoratore
nell’ambito del proprio lavoro.
SEGUE
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2. Le disposizioni di cui al presente titolo non si applicano:
• ai mezzi di trasporto;
• ai cantieri temporanei o mobili *;
• alle industrie estrattive;
• ai pescherecci;
d-bis) ai campi, ai boschi e agli altri terreni facenti parte
di un’azienda agricola o forestale.
* I cantieri temporanei o mobili sono contemplati nel Titolo IV
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Articolo 63
Requisiti di salute e di sicurezza
1. I luoghi di lavoro devono essere conformi ai requisiti
indicati nell’allegato IV.
2. I luoghi di lavoro devono essere strutturati tenendo conto,
se del caso, dei lavoratori disabili.
3. L’obbligo di cui al comma 2 vige in particolare per le
porte, le vie di circolazione, gli ascensori e le relative
pulsantiere, le scale e gli accessi alle medesime, le docce,
i gabinetti ed i posti di lavoro utilizzati da lavoratori
disabili.
SEGUE
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4. La disposizione di cui al comma 2 non si applica ai luoghi
di lavoro già utilizzati prima del 1° gennaio 1993; in ogni
caso devono essere adottate misure idonee a consentire la
mobilità e l'utilizzazione dei servizi sanitari e di igiene
personale.
5. Ove vincoli urbanistici o architettonici ostino agli
adempimenti di cui al comma 1 il datore di lavoro, previa
consultazione del rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza e previa autorizzazione dell’organo di vigilanza
territorialmente competente, adotta le misure alternative
che garantiscono un livello di sicurezza equivalente.
6. I requisiti di sicurezza e di salute relativi a campi, boschi e
altri terreni facenti parte di una azienda agricola o
forestale, sono specificati nel punto 7 dell’allegato IV.
Nota: il punto 7 non esiste; il riferimento corretto è “nel punto 6”.
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Articolo 64
Obblighi del datore di lavoro
1. Il datore di lavoro provvede affinché:
a) i luoghi di lavoro siano conformi ai requisiti di cui
all’articolo 63, comma 1;
b) le vie di circolazione interne o all'aperto che conducono a
uscite o ad uscite di emergenza e le uscite di emergenza
siano sgombre allo scopo di consentirne l'utilizzazione in
ogni evenienza;
SEGUE
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c) i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano
sottoposti a regolare manutenzione tecnica e vengano
eliminati, quanto più rapidamente possibile, i difetti
rilevati che possano pregiudicare la sicurezza e la salute
dei lavoratori;
d) i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano
sottoposti a regolare pulitura, onde assicurare condizioni
igieniche adeguate;
e) gli impianti e i dispositivi di sicurezza, destinati alla
prevenzione o all'eliminazione dei pericoli, vengano
sottoposti a regolare manutenzione e al controllo del loro
funzionamento.
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Articolo 65
Locali sotterranei o semisotterranei
1. È vietato destinare al lavoro locali chiusi sotterranei o
semisotterranei.
2. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, possono
essere destinati al lavoro locali chiusi sotterranei o
semisotterranei, quando ricorrano particolari esigenze
tecniche. In tali casi il datore di lavoro provvede ad
assicurare idonee condizioni di aerazione, di illuminazione
e di microclimatizzazione.
SEGUE
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3. L’organo di vigilanza può consentire l'uso dei locali
chiusi sotterranei o semisotterranei anche per altre
lavorazioni per le quali non ricorrono le esigenze
tecniche, quando dette lavorazioni non diano luogo ad
emissioni di agenti nocivi, sempre che siano rispettate le
norme del presente decreto legislativo e si sia provveduto
ad assicurare le condizioni di cui al comma 2.
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Articolo 66
Lavori in ambienti sospetti di inquinamento
1. È vietato consentire l’accesso dei lavoratori in pozzi neri,
fogne, camini, fosse, gallerie e in generale in ambienti e
recipienti, condutture, caldaie e simili, ove sia possibile il
rilascio di gas deleteri, senza che sia stata previamente
accertata l’assenza di pericolo per la vita e l’integrità fisica
dei lavoratori medesimi, ovvero senza previo risanamento
dell’atmosfera mediante ventilazione o altri mezzi idonei.
Quando possa esservi dubbio sulla pericolosità
dell’atmosfera, i lavoratori devono essere legati con cintura
di sicurezza, vigilati per tutta la durata del lavoro e, ove
occorra, forniti di apparecchi di protezione.
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Articolo 67
Notifiche all’organo di vigilanza competente per territorio
1. La costruzione e la realizzazione di edifici o locali da
adibire a lavorazioni industriali, nonché gli ampliamenti e
le ristrutturazioni di quelli esistenti, devono essere eseguiti
nel rispetto della normativa di settore ed essere notificati
all’organo di vigilanza competente per territorio.
2. La notifica di cui al comma 1 deve indicare gli aspetti
considerati nella valutazione e relativi:
a) alla descrizione dell’oggetto delle lavorazioni e delle
principali modalità di esecuzione delle stesse;
b) alla descrizione delle caratteristiche dei locali e degli
impianti.
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Entro trenta giorni dalla data di notifica, l’organo di vigilanza
territorialmente competente può chiedere ulteriori dati e
prescrivere modificazioni in relazione ai dati notificati.
3. La notifica di cui al presente articolo si applica alle aziende
con più di cinque lavoratori impiegati o presumibilmente
da impiegare.
4. La notifica di cui al presente articolo è valida ai fini delle
eliminazioni e delle semplificazioni di cui all’articolo 53,
comma 5.
Art. 53
5. Tutta la documentazione rilevante in materia di igiene, salute e sicurezza sul
lavoro e tutela delle condizioni di lavoro può essere tenuta su unico supporto
cartaceo o informatico. Ferme restando le disposizioni relative alla valutazione dei
rischi, le modalità per l’eventuale eliminazione o per la tenuta semplificata della
documentazione di cui al periodo che precede sono definite con successivo
decreto, ……………
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CAPO II
Sanzioni
Articolo 68
Sanzioni per il datore di lavoro
1. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:
a) con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a
6.400 euro per la violazione dell’articolo 66;
b) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da
1.000 a 4.800 euro per la violazione degli articoli 64,
comma 1, e 65, commi 1 e 2;
c) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800
euro per la violazione dell’articolo 67, commi 1 e 2.
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CAPO II
Sanzioni
Articolo 68
Sanzioni per il datore di lavoro
2. La violazione di più precetti riconducibili alla categoria
omogenea di requisiti di sicurezza relativi ai luoghi di
lavoro di cui all’allegato IV, punti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5,
1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 2.1, 2.2, 3, 4,
6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, e 6.6, è considerata una unica
violazione ed è punita con la pena prevista dal comma 1,
lettera b). L’organo di vigilanza è tenuto a precisare in ogni
caso, in sede di contestazione, i diversi precetti violati.
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D. Lgs. 81/08: allegato IV
.2. Altezza, cubatura e superficie
.2.1. I limiti minimi per altezza, cubatura e superficie dei
locali chiusi destinati o da destinarsi al lavoro nelle
aziende industriali che occupano più di cinque lavoratori,
ed in ogni caso in quelle che eseguono le lavorazioni che
comportano la sorveglianza sanitaria, sono i seguenti:
.2.1.1. altezza netta non inferiore a m 3;
.2.1.2. cubatura non inferiore a m3 10 per lavoratore;
.2.1.3. ogni lavoratore
occupato
in ciascun ambiente deve
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disporre di una superficie di almeno m 2.
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Sintesi grafica dei valori minimi geometrici
Altezza non inferiore a 3 metri (in determinati casi,
non inferiore a 2,7 metri)
Cubatura non inferiore a
10 m3 per lavoratore
Superficie non inferiore a
2 m2 per lavoratore
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.3. Pavimenti, muri, soffitti, finestre e lucernari dei locali
scale e marciapiedi mobili, banchina e rampe di carico
.3.1. A meno che non sia richiesto diversamente dalle
necessità della lavorazione, è vietato adibire a lavori
continuativi locali chiusi che non rispondono alle seguenti
condizioni:
.3.1.1. essere ben difesi contro gli agenti atmosferici, e
provvisti di un isolamento termico sufficiente, tenuto conto
del tipo di impresa e dell'attività fisica dei lavoratori;
.3.1.2. avere aperture sufficienti per un rapido ricambio
d'aria;
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1.3.2. I pavimenti dei locali devono essere fissi, stabili ed
antisdrucciolevoli nonché esenti da protuberanze, cavità
o piani inclinati pericolosi devono essere fissi, stabili ed
antisdrucciolevoli.
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1.3.6. Le pareti trasparenti o traslucide, in particolare le pareti
completamente vetrate, nei locali o nelle vicinanze dei
posti di lavoro e delle vie di circolazione, devono essere
chiaramente segnalate e costituite da materiali di
sicurezza fino all'altezza di 1 metro dal pavimento, …
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1.4.9. I pavimenti degli ambienti di lavoro e dei luoghi
destinati al passaggio non devono presentare buche o
sporgenze pericolose e devono essere in condizioni tali
da rendere sicuro il movimento ed il transito delle
persone e dei mezzi di trasporto.
1.4.10. I pavimenti ed i passaggi non devono essere
ingombrati da materiali che ostacolano la normale
circolazione.
1.4.11. Quando per evidenti ragioni tecniche non si possono
completamente eliminare dalle zone di transito ostacoli
fissi o mobili che costituiscono un pericolo per i
lavoratori o i veicoli che tali zone devono percorrere, gli
ostacoli devono essere adeguatamente segnalati.
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.5. Vie e uscite di emergenza.
.5.1. Ai fini del presente punto si intende per:
.5.1.1. via di emergenza: percorso senza ostacoli al
deflusso che consente alle persone che occupano un
edificio o un locale di raggiungere un luogo sicuro;
.5.1.2. uscita di emergenza: passaggio che immette in
un luogo sicuro;
.5.1.3. luogo sicuro: luogo nel quale le persone sono da
considerarsi al sicuro dagli effetti determinati
dall'incendio oBologna,
altre19situazioni
di emergenza;
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1.5.2. Le vie e le uscite di emergenza devono rimanere
sgombre e consentire di raggiungere il più
rapidamente possibile un luogo sicuro.
1.5.3. In caso di pericolo tutti i posti di lavoro devono poter
essere evacuati rapidamente e in piena sicurezza da
parte dei lavoratori.
1.5.4. Il numero, la distribuzione e le dimensioni delle vie e
delle uscite di emergenza devono essere adeguate alle
dimensioni dei luoghi di lavoro, alla loro ubicazione,
alla loro destinazione d'uso, alle attrezzature in essi
installate, nonché al numero massimo di persone che
possono essere presenti in detti luoghi.
1.5.5. Le vie e le uscite di emergenza devono avere altezza
minima di m 2,0 e larghezza minima conforme alla
normativa vigente in materia antincendio.
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1.5.6. Qualora le uscite di emergenza siano dotate di porte,
queste devono essere apribili nel verso dell'esodo e,
qualora siano chiuse, devono poter essere aperte
facilmente ed immediatamente da parte di qualsiasi
persona che abbia bisogno di utilizzarle in caso di
emergenza. L'apertura delle porte delle uscite di
emergenza nel verso dell'esodo non è richiesta quando
possa determinare pericoli per passaggio di mezzi o per
altre cause, fatta salva l'adozione di altri accorgimenti
adeguati specificamente autorizzati dal Comando
provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio.
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1.5.7. Le porte delle uscite di emergenza non devono essere
chiuse a chiave, se non in casi specificamente autorizzati
dall'autorità competente.
1.5.8. Nei locali di lavoro e in quelli destinati a deposito è
vietato adibire, quali porte delle uscite di emergenza,
le saracinesche a rullo, le porte scorrevoli
verticalmente e quelle girevoli su asse centrale.
1.5.9. Le vie e le uscite di emergenza, nonché le vie di
circolazione e le porte che vi danno accesso non devono
essere ostruite da oggetti in modo da poter essere
utilizzate in ogni momento senza impedimenti.
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1.5.10. Le vie e le uscite di emergenza devono essere
evidenziate da apposita segnaletica, conforme alle
disposizioni vigenti, durevole e collocata in luoghi
appropriati.
1.5.11. Le vie e le uscite di emergenza che richiedono
un'illuminazione
devono
essere
dotate
di
un‘illuminazione di sicurezza di intensità sufficiente,
che entri in funzione in caso di guasto dell'impianto
elettrico.
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1.6. Porte e portoni
1.6.1. Le porte dei locali di lavoro devono, per numero,
dimensioni, posizione, e materiali di realizzazione,
consentire una rapida uscita delle persone ed essere
agevolmente apribili dall'interno durante il lavoro.
1.6.2. Quando in un locale le lavorazioni ed i materiali
comportino pericoli di esplosione o specifici rischi di
incendio e siano adibiti alle attività che si svolgono nel
locale stesso più di 5 lavoratori, almeno una porta ogni
5 lavoratori deve essere apribile nel verso dell'esodo
ed avere larghezza minima di m 1,20.
di m 0,80;
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Numero e larghezza delle porte
Locali costruiti od utilizzati dopo il 27/11/1994 dove si effettuano lavorazioni o si
trovano materiali con specifici rischi di esplosione o incendio
NUMERO DI PORTE DEL LOCALE
Apribili nel verso dell’esodo
LARGHEZZA MINIMA
(con tolleranza)
1 ogni 5 lavoratori
m 1,20 (+ 5%)
Locali costruiti od utilizzati dopo il 27/11/1994 che non rientrano nel caso
precedente e aule scolastiche
NUMERO
LAVORATORI
NUMERO DI PORTE
Apribili nel verso dell’esodo
LARGHEZZA MINIMA
(con tolleranza)
Fino a 25
1
m 0,80 (+ 2%)
26-50
1
m 1,20 (+ 5%)
51-100
1+1 (ovvero 1 di 2 m)
>100
1 ogni 50 lav. o frazione compresa tra
10 e 50 oltre i 100 + punto precedente
Il numero di porte può essere minore
se la larghezza compl. è pari a quella
prevista
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m 1,20 (+ 5%) + m 0,80 (+ 2%)
(oppure 1 di 2,0 m)
m 1,20 (+ 5%) + punto precedente
Bologna, 19 novembre
2009 -- Rischi
D.
D. Lgs.
Lgs. 81/08
81/08
Rischi
34
35
D. Lgs. 81/08: allegato IV
1.6.7. Nei locali di lavoro ed in quelli adibiti a magazzino non
sono ammesse le porte scorrevoli verticalmente, le
saracinesche a rullo, le porte girevoli su asse centrale,
quando non esistano altre porte apribili verso
l'esterno del locale.
1.6.9. Le porte e i portoni apribili nei due versi devono essere
trasparenti o essere muniti di pannelli trasparenti.
1.6.10. Sulle porte trasparenti deve essere apposto un segno
indicativo all'altezza degli occhi.
1.6.11. Se le superfici trasparenti o traslucide delle porte e dei
portoni non sono costituite da materiali di sicurezza e c'è
il rischio che i lavoratori possano rimanere feriti in caso
di rottura di dette superfici, queste devono essere
protette contro lo sfondamento.
Ing. Fernando Renzetti
Bologna, 19 novembre
2009 - Rischi
D. Lgs. 81/08
35
36
D. Lgs. 81/08: allegato IV
1.7 Scale
1.7.1.1. Le scale fisse a gradini, destinate al normale accesso
agli ambienti di lavoro, devono essere costruite e
mantenute in modo da resistere ai carichi massimi
derivanti da affollamento per situazioni di emergenza. I
gradini devono avere pedata e alzata dimensionate a
regola d'arte e larghezza adeguata alle esigenze del
transito.
Elemento gradino
Dimensioni
Profondità (pedata)
> 30 cm
Altezza (alzata)
< 17 cm
Ing. Fernando Renzetti
Bologna, 19 novembre
2009 - Rischi
D. Lgs. 81/08
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D. Lgs. 81/08: allegato IV
1.9 Microclima
1.9.1. Aerazione dei luoghi di lavoro chiusi
1.9.1.1. Nei luoghi di lavoro chiusi, è necessario far sì che
tenendo conto dei metodi di lavoro e degli sforzi fisici ai
quali sono sottoposti i lavoratori, essi dispongano di aria
salubre in quantità sufficiente anche ottenuta con
impianti di aerazione.
1.9.1.2. Se viene utilizzato un impianto di aerazione, esso
deve essere sempre mantenuto funzionante. Ogni
eventuale guasto deve essere segnalato da un sistema di
controllo, quando ciò è necessario per salvaguardare la
salute dei lavoratori.
Ing. Fernando Renzetti
Bologna, 19 novembre
2009 - Rischi
D. Lgs. 81/08
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38
D. Lgs. 81/08: allegato IV
Rischi da carenze dell’ aerazione
inquinamento
non specifico (*)
Aerazione
Fattori da valutare:
d) fonti (aria e/o inquinanti)
b) quantità
c) qualità
d) distribuzione
inquinamento
specifico (**)
E’ dovuto alla sola presenza umana
(**)
E’ dovuto alla presenza di inquinanti specifici
(*)
Ing. Fernando Renzetti
Bologna, 19 novembre
2009 -- Rischi
D.
D. Lgs.
Lgs. 81/08
81/08
Rischi
38
39
D. Lgs. 81/08: allegato IV
1.9.2. Temperatura dei locali
1.9.2.1. La temperatura nei locali di lavoro deve essere
adeguata all'organismo umano durante il tempo di
lavoro, tenuto conto dei metodi di lavoro applicati e degli
sforzi fisici imposti ai lavoratori.
1.9.2.2. Nel giudizio sulla temperatura adeguata per i
lavoratori si deve tener conto della influenza che
possono esercitare sopra di essa il grado di umidità ed
il movimento dell'aria concomitanti.
1.9.2.3. La temperatura dei locali di riposo, … deve essere
conforme alla destinazione specifica di questi locali.
Ing. Fernando Renzetti
Bologna, 19 novembre
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D. Lgs. 81/08
39
40
D. Lgs. 81/08: allegato IV
Rischi da carenze dell’ambiente termico
Ambiente termico
Fattori ambientali da
valutare :
a) temperatura dell’aria
b) umidità relativa dell’aria
c) velocità dell’aria
d) irraggiamento da
superfici calde
Ing. Fernando Renzetti
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D.
D. Lgs.
Lgs. 81/08
81/08
Rischi
benessere
termico
parziale disagio
stress termico
40
41
D. Lgs. 81/08: allegato IV
1.10. Illuminazione naturale ed artificiale dei luoghi di
lavoro
1.10.1. A meno che non sia richiesto diversamente dalle
necessità delle lavorazioni e salvo che non si tratti di
locali sotterranei, i luoghi di lavoro devono disporre di
sufficiente luce naturale. In ogni caso, tutti i predetti
locali e luoghi di lavoro devono essere dotati di
dispositivi che consentano un'illuminazione artificiale
adeguata per salvaguardare la sicurezza, la salute e il
benessere di lavoratori.
1.10.2. Gli impianti di illuminazione dei locali di lavoro e
delle vie di circolazione devono essere installati in
modo che il tipo d'illuminazione previsto non
rappresenti un rischio di infortunio per i lavoratori.
SEGUE
Ing. Fernando Renzetti
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D. Lgs. 81/08
41
42
D. Lgs. 81/08: allegato IV
1.10.4. Le superfici vetrate illuminanti ed i mezzi di
illuminazione
artificiale
devono
essere
tenuti
costantemente in buone condizioni di pulizia e di
efficienza.
1.10.5. … luce naturale o artificiale in modo da assicurare una
sufficiente visibilità.
1.10.6. Nei casi in cui, …. non sia possibile illuminare
adeguatamente gli ambienti, i luoghi ed i posti indicati al
punto 1.10.5, si devono adottare adeguate misure
dirette ad eliminare i rischi derivanti dalla mancanza
e dalla insufficienza della illuminazione
Ing. Fernando Renzetti
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D. Lgs. 81/08
42
43
D. Lgs. 81/08: allegato IV
Rischi da carenze dell’ illuminazione
Illuminazione
Fattori da valutare:
a) fonti (luce naturale e luce
artificiale)
b) quantità
c) qualità
d) distribuzione
Ing. Fernando Renzetti
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D.
D. Lgs.
Lgs. 81/08
81/08
Rischi
effetti sullo
stato psico fisico
effetti sulla
qualità del
lavoro
43
44
D. Lgs. 81/08: allegato IV
Livello di illuminamento
Dipende dalla destinazione d’uso dell’ambiente.
 Deve consentire all’occhio di percepire con rapidità,
sicurezza e senza fatica i particolari che interessano.
 Valori di riferimento: Norme ISO ed UNI
SEGUE
Ing. Fernando Renzetti
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D. Lgs. 81/08
44
45
D. Lgs. 81/08: allegato IV
Illuminamento (Em) in lux (lx)
Ing. Fernando Renzetti
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D.
D. Lgs.
Lgs. 81/08
81/08
Rischi
45
46
D. Lgs. 81/08: Titolo III – Capo I
D. Lgs.81/08 - TITOLO III
USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
Capo I
USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO
Art. 69. Definizioni
Art. 70. Requisiti di sicurezza
Art. 71. Obblighi del datore di lavoro
Art. 72. Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso
Art. 73. Informazione e formazione
- Allegato V
- Allegato VI
- Allegato VII
Ing. Fernando Renzetti
Bologna, 19 novembre
2009 -- Rischi
D.
D. Lgs.
Lgs. 81/08
81/08
Rischi
46
47
D. Lgs. 81/08: Attrezzature di lavoro
Art. 69. Definizioni
1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente titolo si
intende per:
a) attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio,
utensile o impianto, inteso come il complesso di macchine,
attrezzature e componenti necessari all’attuazione di un
processo produttivo, destinato ad essere usato durante il
lavoro;
b) uso di una attrezzatura di lavoro: qualsiasi operazione
lavorativa connessa ad una attrezzatura di lavoro, quale la
messa in servizio o fuori servizio, l'impiego, il trasporto, la
riparazione, la trasformazione, la manutenzione, la pulizia, il
montaggio, lo smontaggio;
SEGUE
Ing. Fernando Renzetti
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D.
D. Lgs.
Lgs. 81/08
81/08
Rischi
47
48
D. Lgs. 81/08: Attrezzature di lavoro
Art. 69. Definizioni
c) zona pericolosa: qualsiasi zona all'interno ovvero in
prossimità di una attrezzatura di lavoro nella quale la
presenza di un lavoratore costituisce un rischio per la salute
o la sicurezza dello stesso;
d) lavoratore esposto: qualsiasi lavoratore che si trovi
interamente o in parte in una zona pericolosa;
e) operatore: il lavoratore incaricato dell’uso di una
attrezzatura di lavoro.
SEGUE
Ing. Fernando Renzetti
Bologna, 19 novembre
2009 -- Rischi
D.
D. Lgs.
Lgs. 81/08
81/08
Rischi
48
49
D. Lgs. 81/08: Attrezzature di lavoro
Articolo 70
Requisiti di sicurezza
1. Salvo quanto previsto al comma 2, le attrezzature di lavoro
messe a disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle
specifiche disposizioni legislative e regolamentari di
recepimento delle direttive comunitarie di prodotto.
2. Le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni
legislative e regolamentari di cui al comma 1, e quelle messe a
disposizione dei lavoratori antecedentemente all’emanazione di
norme legislative e regolamentari di recepimento delle direttive
comunitarie di prodotto, devono essere conformi ai requisiti
generali di sicurezza di cui all’ allegato V.
SEGUE
Ing. Fernando Renzetti
Bologna, 19 novembre
2009 -- Rischi
D.
D. Lgs.
Lgs. 81/08
81/08
Rischi
49
50
D. Lgs. 81/08: Attrezzature di lavoro
Articolo 70
Requisiti di sicurezza
3. Si considerano conformi alle disposizioni di cui al comma 2
le attrezzature di lavoro costruite secondo le prescrizioni dei
decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 395 del decreto
del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, ovvero
dell'articolo 28 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.
626.
SEGUE
Ing. Fernando Renzetti
Bologna, 19 novembre
2009 -- Rischi
D.
D. Lgs.
Lgs. 81/08
81/08
Rischi
50
51
D. Lgs. 81/08: Attrezzature di lavoro
Articolo 70
Requisiti di sicurezza
4. Qualora gli organi di vigilanza, nell’espletamento delle loro
funzioni ispettive in materia di salute e sicurezza sul lavoro,
constatino che un’attrezzatura di lavoro, messa a disposizione
dei lavoratori dopo essere stata immessa sul mercato o messa in
servizio conformemente alla legislazione nazionale di
recepimento delle direttive comunitarie ad essa applicabili ed
utilizzata conformemente alle indicazioni del fabbricante,
presenti una situazione di rischio riconducibile al mancato
rispetto di uno o più requisiti essenziali di sicurezza previsti
dalle disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 1,
ne informano immediatamente l’autorità nazionale di
sorveglianza del mercato competente per tipo di prodotto. In
tale caso le procedure previste dagli articoli 20 e 21 del decreto
SEGUE
legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, vengono espletate:
Ing. Fernando Renzetti
Bologna, 19 novembre
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D.
D. Lgs.
Lgs. 81/08
81/08
Rischi
51
52
D. Lgs. 81/08: Attrezzature di lavoro
Articolo 70
Requisiti di sicurezza
c) dall'organo di vigilanza che ha accertato in sede di utilizzo la situazione
di rischio, nei confronti del datore di lavoro utilizzatore dell'esemplare di
attrezzatura, mediante apposita prescrizione a rimuovere tale situazione
nel caso in cui sia stata accertata una contravvenzione, oppure mediante
idonea disposizione in ordine alle modalità di uso in sicurezza
dell’attrezzatura di lavoro ove non sia stata accertata una
contravvenzione;
b) dall'organo di vigilanza territorialmente competente rispettivamente, nei
confronti del fabbricante ovvero dei soggetti della catena della
distribuzione, qualora, alla conclusione dell'accertamento tecnico
effettuato dall'autorità nazionale per la sorveglianza del mercato, risulti
la non conformità dell’attrezzatura ad uno o più requisiti essenziali di
sicurezza previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari di cui al
comma 1 dell’articolo 70.
Ing. Fernando Renzetti
Bologna, 19 novembre
2009 -- Rischi
D.
D. Lgs.
Lgs. 81/08
81/08
Rischi
52
53
D. Lgs. 81/08: Attrezzature di lavoro
Articolo 71
Obblighi del datore di lavoro
1. Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori
attrezzature conformi ai requisiti di cui all’articolo
precedente, idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate
al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi.
2. All'atto della scelta delle attrezzature di lavoro, il datore di
lavoro prende in considerazione:
e) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da
svolgere;
f) i rischi presenti nell’ambiente di lavoro;
g) i rischi derivanti dall’impiego delle attrezzature stesse
h) i rischi derivanti da interferenze con le altre attrezzature già
in uso.
SEGUE
Ing. Fernando Renzetti
Bologna, 19 novembre
2009 -- Rischi
D.
D. Lgs.
Lgs. 81/08
81/08
Rischi
53
54
D. Lgs. 81/08: Attrezzature di lavoro
3. Il datore di lavoro, al fine di ridurre al minimo i rischi
connessi all’uso delle attrezzature di lavoro e per impedire
che dette attrezzature possano essere utilizzate per
operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte,
adotta adeguate misure tecniche ed organizzative, tra le
quali quelle dell’Allegato VI.
4. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché:
a) le attrezzature di lavoro siano:
• installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni
d’uso;
SEGUE
Ing. Fernando Renzetti
Bologna,
19 novembre
2009
Classificazione,
D.
D. Lgs.
Lgs. 81/08
81/08
valutazione
-- Rischi
Rischirischi e
misure di prevenzione
54
55
D. Lgs. 81/08: Attrezzature di lavoro
• oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel
tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza di cui
all’articolo precedente e siano corredate, ove
necessario, da apposite istruzioni d’uso e libretto di
manutenzione;
• assoggettate alle misure di aggiornamento dei
requisiti minimi di sicurezza stabilite con specifico
provvedimento regolamentare adottato in relazione alle
prescrizioni di cui all’articolo 18, comma1, lettera z), del
presente decreto;
SEGUE
Ing. Fernando Renzetti
Bologna, 19 novembre
2009 -- Rischi
D.
D. Lgs.
Lgs. 81/08
81/08
Rischi
55
56
D. Lgs. 81/08: Attrezzature di lavoro
4. siano curati la tenuta e l’aggiornamento del registro di
controllo delle attrezzature di lavoro per cui lo stesso è
previsto.
5. Le modifiche apportate alle macchine quali definite
all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, per migliorarne le
condizioni di sicurezza, in rapporto alle previsioni del
comma 1, ovvero del comma 4, lettera a), numero 3), non
configurano immissione sul mercato ai sensi dell'articolo
1, comma 3, secondo periodo, del predetto decreto, sempre
che non comportino modifiche delle modalità di utilizzo e
delle prestazioni previste dal costruttore.
SEGUE
Ing. Fernando Renzetti
Bologna, 19 novembre
2009 -- Rischi
D.
D. Lgs.
Lgs. 81/08
81/08
Rischi
56
57
D. Lgs. 81/08: Attrezzature di lavoro
6. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché il
posto di lavoro e la posizione dei lavoratori durante l’uso
delle attrezzature presentino requisiti di sicurezza e
rispondano ai principi dell’ergonomia.
7. Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego
conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro
rischi specifici, il datore di lavoro prende le misure
necessarie affinché:
a) l'uso dell'attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori allo
scopo incaricati che abbiano ricevuto una informazione,
formazione ed addestramento adeguati;;
b) in caso di riparazione, di trasformazione o manutenzione, i
lavoratori interessati siano qualificati in maniera specifica
per svolgere detti compiti.
Ing. Fernando Renzetti
Bologna, 19 novembre
2009 -- Rischi
D.
D. Lgs.
Lgs. 81/08
81/08
Rischi
57
58
D. Lgs. 81/08: Titolo III – Capo II
D. Lgs. 81/08
TITOLO III
USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
Capo II
USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
Art. 74. Definizioni
Art. 75. Obbligo di uso
Art. 76. Requisiti dei DPI
Art. 77. Obblighi del datore di lavoro
Art. 78. Obblighi dei lavoratori
Art. 79. Criteri per l'individuazione e l'uso
Ing. Fernando Renzetti
Bologna, 19 novembre
2009 -- Rischi
D.
D. Lgs.
Lgs. 81/08
81/08
Rischi
58
59
D. Lgs. 81/08: Titolo III – Capo III
Capo III
IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ELETTRICHE
Art. 80. Obblighi del datore di lavoro
Art. 81. Requisiti di sicurezza
Art. 82. Lavori sotto tensione
Art. 83. Lavori in prossimità di parti attive
Art. 84. Protezioni dai fulmini
Art. 85. Protezione di edifici, impianti strutture ed
attrezzature
Art. 86. Verifiche
Art. 87. Sanzioni a carico del datore di lavoro
Ing. Fernando Renzetti
Bologna, 19 novembre
2009 -- Rischi
D.
D. Lgs.
Lgs. 81/08
81/08
Rischi
59
60
Rischio elettrico
NORMATIVA SPECIFICA
DPR 27 aprile 1955 n. 547 "Norme generali per la
prevenzione degli infortuni sul lavoro“
Legge 18 ottobre 1977 n. 791 "Attuazione della direttiva
73/23/CE relativa alle garanzie di sicurezza che deve
possedere il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato
entro alcuni limiti di tensione“
Direttiva bassa
tensione
Legge 5 marzo 1990 n. 46 "Norme per la sicurezza degli
impianti“
Ing. Fernando Renzetti
Bologna, 19 novembre
200981/08
D.
D. Lgs.
Lgs.
81/08 -- Rischi
Rischi
60
61
Rischio elettrico
D. Lgs. 4 dicembre 1992 n. 476 "Attuazione della direttiva
89/336/CE in materia di ravvicinamento delle legislazioni
degli
stati
membri
relative
alla
compatibilità
elettromagnetica, “
DPR 22 ottobre 2001, n. 462 “Regolamento di
semplificazione del procedimento per la denuncia di
installazione e dispositivi di protezione contro le scariche
atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti
elettrici e di impianti elettrici pericolosi”
Decreto Ministeriale 22 gennaio 2008 n. 37 “Nuova 46/90“
Ing. Fernando Renzetti
Bologna, 19 novembre
2009 -- Rischi
D.
D. Lgs.
Lgs. 81/08
81/08
Rischi
61
62
Rischio elettrico
Impianto elettrico
(sicuro)
Energia elettrica
Ing. Fernando Renzetti
Deve essere:
 idoneo all’ambiente in
cui verrà installato
 in grado di resistere
alle azioni meccaniche,
chimiche, termiche alle
quali potrebbe essere
sottoposto durante l’uso
Bologna, 19 novembre
2009 -- Rischi
D.
D. Lgs.
Lgs. 81/08
81/08
Rischi
62
63
Rischio elettrico
Impianti elettrici
(sicuri)
• Edifici costruiti dopo il marzo 1990:
in base a quanto stabilito dalla legge n. 46/90, gli
impianti elettrici devono essere dotati di una
dichiarazione
di
conformità
rilasciata
dall'installatore che ha eseguito l'impianto e che,
quindi, sotto la sua responsabilità attesta che
sono state osservate le norme di sicurezza
vigenti in materia.
Ing. Fernando Renzetti
Bologna, 19 novembre
2009 -- Rischi
D.
D. Lgs.
Lgs. 81/08
81/08
Rischi
63
64
Rischio elettrico
Impianti elettrici
(sicuri)
• Per gli impianti realizzati prima del 1990 la
stessa legge 46/90 prevede che, come unica
misura di adeguamento, sia realizzato l'impianto
di messa a terra.
•
In parziale contrasto con questa legge, il DPR
6.12.91 n. 447 (attuativo della legge 46/90)
afferma che, al posto della messa a terra, possa
essere installato unicamente un interruttore
differenziale (salvavita)
Ing. Fernando Renzetti
Bologna, 19 novembre
2009 -- Rischi
D.
D. Lgs.
Lgs. 81/08
81/08
Rischi
64
65
Rischio elettrico
Diversi tipi di rischi
I rischi connessi con l’uso dell’energia elettrica
sono essenzialmente:
rischi dovuti a contatti elettrici diretti
rischi dovuti a contatti elettrici indiretti
rischi di incendio dovuti a cortocircuiti o
sovracorrenti
rischi di esplosione
Ing. Fernando Renzetti
Bologna, 19 novembre
2009 -- Rischi
D.
D. Lgs.
Lgs. 81/08
81/08
Rischi
65
66
Rischio elettrico
Protezione della persona: parametri da considerare
Corrente che circola attraverso il corpo umano
Tensione applicata al corpo
Resistenza del corpo
Tempo di passaggio della corrente
Effetti fisiopatologici della corrente (in caso di contatto)
– Tetanizzazione
– Arresto respiratorio
– Fibrillazione ventricolare
– Ustioni
Ing. Fernando Renzetti
Bologna, 19 novembre
2009 -- Rischi
D.
D. Lgs.
Lgs. 81/08
81/08
Rischi
66
67
Rischio elettrico
Valori di corrente che attraverso il corpo umano provocano
effetti patologici
mA
Effetti
0.1-0.5
Piccole percezioni superficiali
0.5-10
Leggera paralisi dei muscoli delle braccia con principio di
tetanizzazione
10-30
Nessun effetto fisiologico pericoloso se la scarica elettrica è
interrotta entro 5 sec.
30-500
Estensione della paralisi ai muscoli del torace con sensazione
di soffocamento ed intontimento, possibilità di fibrillazione
cardiaca se la scarica elettrica si manifesta nella fase critica
del ciclo cardiaco e per tempi superiori a 200 msec.
> 500
Traumi cardiaci persistenti, fibrillazione cardiaca
Ing. Fernando Renzetti
Bologna, 19 novembre
2009 -- Rischi
D.
D. Lgs.
Lgs. 81/08
81/08
Rischi
67
68
Rischio elettrico
I principi della prevenzione
La prevenzione degli infortuni si basa:
• sull’uso di macchine ed impianti realizzati a regola d’arte
• ovvero secondo le norme CEI e “nuova legge n. 46/90”
• su una loro adeguata manutenzione
• su un loro uso corretto (evitare gli usi impropri)
Ed inoltre:
• sull’evitare di usare componenti non conformi
• sul non usare apparecchiature elettriche in condizioni di
rischio elettrico accresciuto
• sul non lasciare incustodite le apparecchiature
Ing. Fernando Renzetti
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2009 -- Rischi
D.
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81/08
Rischi
68
Rischio elettrico
Protezioni contro i contatti diretti
Isolamento: un materiale isolante
ricopre completamente le
parti attive (cavi di connessione delle apparecchiature,
prolunghe, ecc. …)
Involucro: elemento che assicura la protezione contro i
contatti diretti (quadri elettrici, carcassa esterna
dell’apparecchio elettrico)
Barriera: elemento che assicura un determinato grado di
protezione contro i contatti diretti (pannello frontale di un
armadio
elettrico)Bologna, 19 novembre
Ing.
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2009 -- Rischi
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81/08
Rischi
69
69
70
Rischio elettrico
Protezioni contro i contatti diretti
ATTIVA: interruzione automatica del circuito (impianto di messa
a terra e dispositivi automatici di interruzione)
Componenti “impianto di messa a terra”:
• Dispersori di fatto o intenzionali: rete metallica elettrosaldata annegata nel
pavimento di calcestruzzo o puntazza
• Conduttori di terra: connettono tra loro i diversi dispersori
• Collettore di terra: tramite un conduttore di terra
dispersori
collegano la rete dei
• Conduttori di protezione: collegano le parti metalliche esterne delle
apparecchiature elettriche alla rete dei dispersori tramite il collettore di terra
• Conduttori equipotenziali: collegano alla rete di terra le masse estranee
Ing. Fernando Renzetti
Bologna, 19 novembre
2009 -- Rischi
D.
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Lgs. 81/08
81/08
Rischi
70
71
Rischio elettrico
Protezioni contro i contatti indiretti
PASSIVA
•
doppio isolamento:
apparecchi di classe II
•
separazione elettrica:
alimentazione delle apparecchiature attraverso il
trasformatore di isolamento
•
bassissima tensione di sicurezza o protezione:
attraverso il trasformatore di sicurezza l’alimentazione
avviene a tensioni < 50 volts (sistema SELV o PELV)
Ing. Fernando Renzetti
Bologna, 19 novembre
2009 -- Rischi
D.
D. Lgs.
Lgs. 81/08
81/08
Rischi
71
72
Rischio elettrico
Riduzione del pericolo di elettrocuzione
Il pericolo di elettrocuzione, per contatto diretto od indiretto
con le parti attive dei circuiti e dei componenti, può essere
ridotto o annullato ricorrendo alla bassissima tensione di
protezione (PELV) commisurata alle condizioni ambientali in
cui la macchina dovrà operare.
I limiti di tensione da non superare sono:
•25 V in corrente alternata e 60 V in corrente continua, se
l’ambiente è asciutto e non si prevede un’ampia area di
contatto tra le parti attive dei circuiti e il corpo umano;
•6 V in corrente alternata e 15 V in corrente continua, negli
altri casi.
Ing. Fernando Renzetti
Bologna, 19 novembre
2009 -- Rischi
D.
D. Lgs.
Lgs. 81/08
81/08
Rischi
72
73
Rischio elettrico
Norme di comportamento_1
Possibili conseguenze:
Ing. Fernando Renzetti
•
•
Interruzione del conduttore di terra
•
Surriscaldamento dei componenti con
rischio di incendio
Aumento dell’impedenza complessiva
del circuito di terra
Bologna, 19 novembre
2009 -- Rischi
D.
D. Lgs.
Lgs. 81/08
81/08
Rischi
73
74
Rischio elettrico
Norme di comportamento_2
Attenzione all’uso di ciabatte negli
ambienti di lavoro
OK negli uffici amministrativi, se
idonee
KO
negli
ambulatori,
operatorie, etc.
sale
Prestare sempre attenzione che non
provochino intralcio e che le spine non siano
allentate
Ing. Fernando Renzetti
Bologna, 19 novembre
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D.
D. Lgs.
Lgs. 81/08
81/08
Rischi
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Rischio elettrico
Norme di comportamento_3
Presa shucko
Presa CEI
Non utilizzare spine
shucko su prese CEI
Ing. Fernando Renzetti
•
•
Forzatura degli spinotti
Assenza di collegamento
a terra
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D.
D. Lgs.
Lgs. 81/08
81/08
Rischi
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D. Lgs. 81/08 : Titolo VI
76
TITOLO VI – MOVIMENTAZIONE MANUALE
DEI CARICHI
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 167. Campo di applicazione
Art. 168. Obblighi del datore di lavoro
Art. 169. Informazione, formazione e addestramento
Capo II
SANZIONI
Art. 170. Sanzioni a carico del datore di lavoro e del
dirigente
Art. 171. Sanzioni a carico del preposto
Ing. Fernando Renzetti
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D.
D. Lgs.
Lgs. 81/08
81/08
Rischi
76
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Movimentazione manuale dei carichi
Articolo 167 - Campo di applicazione
1. Le norme del presente titolo si applicano alle attività
lavorative di movimentazione manuale dei carichi che
comportano per i lavoratori rischi di patologie da sovraccarico
biomeccanico, in particolare dorso-lombari.
Ing. Fernando Renzetti
Bologna, 19 novembre
2009 -- Rischi
D.
D. Lgs.
Lgs. 81/08
81/08
Rischi
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78
Movimentazione manuale dei carichi
2. Ai fini del presente titolo, s’intendono:
a) movimentazione manuale dei carichi: le operazioni di
trasporto o di sostegno di un carico ad opera di uno o più
lavoratori, comprese le azioni del sollevare, deporre, spingere,
tirare, portare o spostare un carico, che, per le loro
caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche
sfavorevoli, comportano rischi di patologie da sovraccarico
biomeccanico, in particolare dorso-lombari;
b) patologie da sovraccarico biomeccanico: patologie delle
strutture osteoarticolari, muscolotendinee e nervovascolari.
Ing. Fernando Renzetti
Bologna, 19 novembre
2009 -- Rischi
D.
D. Lgs.
Lgs. 81/08
81/08
Rischi
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79
Movimentazione manuale dei carichi
Articolo 168 - Obblighi del datore di lavoro
1. Il datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie e
ricorre ai mezzi appropriati, in particolare attrezzature
meccaniche, per evitare la necessità di una movimentazione
manuale dei carichi da parte dei lavoratori.
2. Qualora non sia possibile evitare la movimentazione
manuale dei carichi ad opera dei lavoratori, il datore di lavoro
adotta le misure organizzative necessarie, ricorre ai mezzi
appropriati e fornisce ai lavoratori stessi i mezzi adeguati, allo
scopo di ridurre il rischio che comporta la movimentazione
manuale di detti carichi, tenendo conto dell' ALLEGATO
XXXIII, ed in particolare:
SEGUE
Ing. Fernando Renzetti
Bologna, 19 novembre
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D.
D. Lgs.
Lgs. 81/08
81/08
Rischi
79
80
Movimentazione manuale dei carichi
a) organizza i posti di lavoro in modo che detta
movimentazione assicuri condizioni di sicurezza e salute;
b) valuta, se possibile anche in fase di progettazione, le
condizioni di sicurezza e di salute connesse al lavoro in
questione tenendo conto dell' ALLEGATO XXXIII;
c) evita o riduce i rischi, particolarmente di patologie dorsolombari, adottando le misure adeguate, tenendo conto in
particolare dei fattori individuali di rischio, delle caratteristiche
dell'ambiente di lavoro e delle esigenze che tale attività
comporta, in base all' ALLEGATO XXXIII;
d) sottopone i lavoratori alla sorveglianza sanitaria di cui
all'articolo 41, sulla base della valutazione del rischio e dei
fattori individuali di rischio di cui all’ ALLEGATO XXXIII.
SEGUE
Ing. Fernando Renzetti
Bologna, 19 novembre
2009 -- Rischi
D.
D. Lgs.
Lgs. 81/08
81/08
Rischi
80
81
Movimentazione manuale dei carichi
3. Le norme tecniche * costituiscono criteri di riferimento per
le finalità del presente articolo e dell’ ALLEGATO XXXIII, ove
applicabili. Negli altri casi si può fare riferimento alle buone
prassi e alle linee guida.
Dall’Allegato XXXIII
Le norme tecniche della serie ISO 11228 (parti 1-2-3) relative alle attività di
movimentazione manuale (sollevamento, trasporto, traino, spinta,
movimentazione di carichi leggeri ad alta frequenza) sono da considerarsi tra
quelle previste all’articolo 152, comma 3.
Ing. Fernando Renzetti
Bologna, 19 novembre
2009 -- Rischi
D.
D. Lgs.
Lgs. 81/08
81/08
Rischi
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Movimentazione manuale dei carichi
Valori limite
Il D.Lgs. 81/08 non definisce un valore limite del peso
sollevabile dal singolo lavoratore, ma indica unicamente il
valore che, se superato, crea le condizioni di rischio. Tale
valore (“troppo pesante”, con il D. Lgs. 626/94 era 30 kg)
deve essere valutato alla luce di altri fattori:
 dimensioni, forma e caratteristiche del carico;
 altezza di sollevamento distanza da
possibilità o meno di ripartire il carico;
 caratteristiche dell’ambiente
disponibile, ..);
di
percorrere,
lavoro
(spazio
 tipo di mansione (temporanea o ripetitiva).
Ing. Fernando Renzetti
Bologna, 19 novembre
2009 -- Rischi
D.
D. Lgs.
Lgs. 81/08
81/08
Rischi
segue
82
83
Movimentazione manuale dei carichi
Valori limite
Per azioni di sollevamento viene utilizzato comunemente il
metodo NIOSH, che attraverso il calcolo dell’indice di
sollevamento permette di valutare la situazione.
Per azioni di trasporto in piano, possono essere utilizzate le
tabelle derivanti dagli studi basati sullo sforzo-fatica
percepiti, effettuati da Snook e Ciriello.
Il rischio per la schiena delle persone adulte viene ritenuto
trascurabile se il peso del carico è inferiore a 3 kg.
Le lavoratrici in gravidanza e fino al settimo mese dopo il
parto non devono trasportare o sollevare pesi.
Ing. Fernando Renzetti
Bologna, 19 novembre
2009 -- Rischi
D.
D. Lgs.
Lgs. 81/08
81/08
Rischi
83
D. Lgs. 81/08 : Titolo VII
84
TITOLO VII – ATTREZZATURE MUNITE DI
VIDEOTERMINALI
Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 172. Campo di applicazione
Art. 173. Definizioni
Ing. Fernando Renzetti
Bologna, 19 novembre
2009 -- Rischi
D.
D. Lgs.
Lgs. 81/08
81/08
Rischi
segue
84
D. Lgs. 81/08 : Titolo VII
85
Capo II - OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO, DEI
DIRIGENTI E DEI PREPOSTI
Art. 174. Obblighi del datore di lavoro
Art. 175. Svolgimento quotidiano del lavoro
Art. 176. Sorveglianza sanitaria
Art. 177. Informazione e formazione
Capo III – SANZIONI
Art. 172. Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente
Art. 173. Sanzioni a carico del preposto
Ing. Fernando Renzetti
Bologna, 19 novembre
2009 -- Rischi
D.
D. Lgs.
Lgs. 81/08
81/08
Rischi
85
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Videoterminale (VDT)
Articolo 172 - Campo di applicazione
1. Le norme del presente titolo si applicano alle attività
lavorative che comportano l'uso di attrezzature munite di
videoterminali.
Ing. Fernando Renzetti
Bologna, 19 novembre
2009 -- Rischi
D.
D. Lgs.
Lgs. 81/08
81/08
Rischi
segue
86
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Videoterminale (VDT)
2. Le norme del presente titolo non si applicano ai lavoratori
addetti:
a) ai posti di guida di veicoli o macchine;
b) ai sistemi informatici montati a bordo di un mezzo di
trasporto;
c) ai sistemi informatici destinati in modo prioritario
all'utilizzazione da parte del pubblico;
d) alle macchine calcolatrici, ai registratori di cassa e a tutte le
attrezzature munite di un piccolo dispositivo di visualizzazione
dei dati o delle misure, necessario all'uso diretto di tale
attrezzatura;
e) alle macchine di videoscrittura senza schermo separato.
Ing. Fernando Renzetti
Bologna, 19 novembre
2009 -- Rischi
D.
D. Lgs.
Lgs. 81/08
81/08
Rischi
87
88
Videoterminale (VDT)
Articolo 173 – Definizioni
1. Ai fini del presente decreto legislativo si intende per:
a) videoterminale: uno schermo alfanumerico o grafico a
prescindere dal tipo di procedimento di visualizzazione
utilizzato;
b) posto di lavoro: l'insieme che comprende le attrezzature
munite di videoterminale, eventualmente con tastiera ovvero
altro sistema di immissione dati, incluso il mouse, il software
per l'interfaccia uomo-macchina, gli accessori opzionali, le
apparecchiature connesse, comprendenti l'unità a dischi, il
telefono, il modem, la stampante, il supporto per i documenti,
la sedia, il piano di lavoro, nonché l'ambiente di lavoro
immediatamente circostante;
segue
Ing. Fernando Renzetti
Bologna, 19 novembre
2009 -- Rischi
D.
D. Lgs.
Lgs. 81/08
81/08
Rischi
88
89
Videoterminale (VDT)
c) lavoratore: il lavoratore che utilizza un'attrezzatura munita
di videoterminali, in modo sistematico o abituale, per venti ore
settimanali, dedotte le interruzioni di cui all'articolo 175.
Ing. Fernando Renzetti
Bologna, 19 novembre
2009 -- Rischi
D.
D. Lgs.
Lgs. 81/08
81/08
Rischi
89
90
Videoterminale (VDT)
Articolo 174 - Obblighi del datore di lavoro
1. Il datore di lavoro, all’atto della valutazione del rischio di
cui all’articolo 28, analizza i posti di lavoro con particolare
riguardo:
a) ai rischi per la vista e per gli occhi;
b) ai problemi legati alla postura ed all'affaticamento fisico o
mentale;
c) alle condizioni ergonomiche e di igiene ambientale. segue
Ing. Fernando Renzetti
Bologna, 19 novembre
2009 -- Rischi
D.
D. Lgs.
Lgs. 81/08
81/08
Rischi
90
91
Videoterminale (VDT)
2. Il datore di lavoro adotta le misure appropriate per
ovviare ai rischi riscontrati in base alle valutazioni di cui al
comma 1, tenendo conto della somma ovvero della
combinazione della incidenza dei rischi riscontrati.
3. Il datore di lavoro organizza e predispone i posti di
lavoro di cui all’articolo 173, in conformità ai requisiti
minimi di cui all’ ALLEGATO XXXIV.
Ing. Fernando Renzetti
Bologna, 19 novembre
2009 -- Rischi
D.
D. Lgs.
Lgs. 81/08
81/08
Rischi
91
92
Videoterminale (VDT)
Articolo 175 - Svolgimento quotidiano del lavoro
1. Il lavoratore, ha diritto ad una interruzione della sua
attività mediante pause ovvero cambiamento di attività.
2. Le modalità di tali interruzioni sono stabilite dalla
contrattazione collettiva anche aziendale.
3. In assenza di una disposizione contrattuale riguardante
l'interruzione di cui al comma 1, il lavoratore comunque ha
diritto ad una pausa di quindici minuti ogni centoventi
minuti di applicazione continuativa al videoterminale.
4. Le modalità e la durata delle interruzioni possono essere
stabilite temporaneamente a livello individuale ove il
medico competente ne evidenzi la necessità.
segue
Ing. Fernando Renzetti
Bologna, 19 novembre
2009 -- Rischi
D.
D. Lgs.
Lgs. 81/08
81/08
Rischi
92
93
Videoterminale (VDT)
5. È comunque esclusa la cumulabilità delle interruzioni
all'inizio ed al termine dell'orario di lavoro. 6. Nel computo dei tempi di interruzione non sono compresi
i tempi di attesa della risposta da parte del sistema
elettronico, che sono considerati, a tutti gli effetti, tempo di
lavoro, ove il lavoratore non possa abbandonare il posto di
lavoro.
7. La pausa è considerata a tutti gli effetti parte integrante
dell'orario di lavoro e, come tale, non è riassorbibile
all'interno di accordi che prevedono la riduzione dell'orario
complessivo di lavoro.
Ing. Fernando Renzetti
Bologna, 19 novembre
2009 -- Rischi
D.
D. Lgs.
Lgs. 81/08
81/08
Rischi
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94
Videoterminale (VDT)
Articolo 176 - Sorveglianza sanitaria
1. I lavoratori sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui
all’articolo 41, con particolare riferimento:
a) ai rischi per la vista e per gli occhi;
b) ai rischi per l’apparato muscolo-scheletrico.
2. Sulla base delle risultanze degli accertamenti di cui al
comma 1 i lavoratori vengono classificati ai sensi dell’articolo
41, comma 6.
3. Salvi i casi particolari che richiedono una frequenza diversa
stabilita dal medico competente, la periodicità delle visite di
controllo è biennale per i lavoratori classificati come idonei
con prescrizioni o limitazioni e per i lavoratori che abbiano
compiuto il cinquantesimo anno di età; quinquennale negli
altri casi.
segue
Ing. Fernando Renzetti
Bologna, 19 novembre
2009 -- Rischi
D.
D. Lgs.
Lgs. 81/08
81/08
Rischi
94
95
Videoterminale (VDT)
4. Per i casi di inidoneità temporanea il medico competente
stabilisce il termine per la successiva visita di idoneità.
5. Il lavoratore è sottoposto a visita di controllo per i rischi di
cui al comma 1 a sua richiesta, secondo le modalità previste
all’articolo 41, comma 2, lettera c).
6. Il datore di lavoro fornisce a sue spese ai lavoratori i
dispositivi speciali di correzione visiva, in funzione
dell'attività svolta, quando l’esito delle visite di cui ai commi
1, 3 e 4 ne evidenzi la necessità e non sia possibile utilizzare
i dispositivi normali di correzione.
Ing. Fernando Renzetti
Bologna, 19 novembre
2009 -- Rischi
D.
D. Lgs.
Lgs. 81/08
81/08
Rischi
95
96
Videoterminale (VDT)
Articolo 177 - Informazione e formazione
3.In ottemperanza a quanto previsto in via generale
dall’articolo 18, comma 1, lettera l), il datore di lavoro:
a) fornisce ai lavoratori informazioni, in particolare per
quanto riguarda:
1) le misure applicabili al posto di lavoro, in base
all'analisi dello stesso di cui all'articolo 174;
2) le modalità di svolgimento dell'attività;
3) la protezione degli occhi e della vista;
b) assicura ai lavoratori una formazione adeguata in
particolare in ordine a quanto indicato al comma 1, lettera
a).
Ing. Fernando Renzetti
Bologna, 19 novembre
2009 -- Rischi
D.
D. Lgs.
Lgs. 81/08
81/08
Rischi
96
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Videoterminale (VDT)
Articolo 178 - Sanzioni a carico del datore di lavoro e del
dirigente 2. Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti:
a) con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500
fino a 6.400 euro per la violazione degli articoli 174, comma
2 e 3, 175, commi 1 e 3, e 176, commi 1, 3, 5;
b) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da
750 a 4.000 euro per la violazione degli articoli 176, comma
6, e 177.
2. La violazione di più precetti riconducibili alla categoria
omogenea di requisiti di sicurezza relativi alle attrezzature
munite di videoterminale di cui all’allegato XXXIV, punti 1,
2 e 3 è considerata una unica violazione ed è punita con la
pena prevista dal comma 1, lettera a).
L’organo di vigilanza è tenuto a precisare in ogni caso, in
sede di contestazione, i diversi precetti violati.
Ing. Fernando Renzetti
Bologna, 19 novembre
2009 -- Rischi
D.
D. Lgs.
Lgs. 81/08
81/08
Rischi
97
98
Videoterminale (VDT)
• D. Lgs. n. 81/08 All. XXXIV
Prescrizioni minime per l’uso dei VDT
3. Attrezzature
• Schermo;
• Tastiera;
• Piano di lavoro;
• Sedile di lavoro.
• Ambiente
• Spazio;
• Illuminazione, riflessi e abbagliamenti;
• Rumore, calore e radiazioni;
• Umidità.
• Interfaccia elaboratore/uomo
Ing. Fernando Renzetti
Bologna, 19 novembre
2009 -- Rischi
D.
D. Lgs.
Lgs. 81/08
81/08
Rischi
98
99
Videoterminale (VDT)
ANALISI DEL POSTO DI LAVORO
Rischi per la vista e per gli
occhi
Problemi legati alla postura
e all’affaticamento
Condizioni ergonomiche e
di igiene ambientale
Ing. Fernando Renzetti
Bologna, 19 novembre
2009 -- Rischi
D.
D. Lgs.
Lgs. 81/08
81/08
Rischi
99
10
Videoterminale (VDT)
DECRETO 2 OTTOBRE 2000
Linee guida d’uso dei videoterminali
indicazioni per lo svolgimento dell’attività al
videoterminale al fine di prevenire
disturbi muscolo-scheletrici
Ing. Fernando Renzetti
affaticamento visivo
fatica mentale
Bologna, 19 novembre
2009 -- Rischi
D.
D. Lgs.
Lgs. 81/08
81/08
Rischi
100
10
Videoterminale (VDT)
ILLUMINAZIONE
Schermare le finestre con tende
Se necessario, schermare le luci
artificiali o ridurne l'intensità
(devono essere al di fuori del campo
visivo dell’operatore)
Inclinare il monitor per ridurre i
riflessi
(corretto
orientamento
rispetto alle finestre)
Ridurre la luminosità generale per
eliminare i contrasti luminosi
eccessivi
Eventualmente usare una lampada da
tavolo
Ing. Fernando Renzetti
Bologna, 19 novembre
2009 -- Rischi
D.
D. Lgs.
Lgs. 81/08
81/08
Rischi
101
10
Videoterminale (VDT)
SEDILE
Spostabile in modo da poter essere
tenuto vicino al tavolo, girevole,
antiribaltamento
Altezza regolabile in modo che i polsi
siano in linea con gli avambracci e non
piegati né verso l'alto, né verso il basso
Schienale che sorregga bene la curva
lombare
Piedi ben poggiati a terra o, solo se
necessario, su poggiapiedi ampio
Ing. Fernando Renzetti
Bologna, 19 novembre
2009 -- Rischi
D.
D. Lgs.
Lgs. 81/08
81/08
Rischi
102
10
Videoterminale (VDT)
MISURE PER LA SCELTA DELLE POLTRONE
Altezza lavoratore (cm) Altezza seduta da terra (cm)
150 - 155
41
160 - 165
43
170 - 175
46
180 - 185
49
190 - 200
54
Ing. Fernando Renzetti
Bologna, 19 novembre
2009 -- Rischi
D.
D. Lgs.
Lgs. 81/08
81/08
Rischi
103
10
Videoterminale (VDT)
TASTIERA E MOUSE
Tastiera davanti allo schermo
Tastiera regolabile al fine di
mantenere i polsi in linea con gli
avambracci
Mouse il più possibile vicino al
corpo
Tastiera e mouse posti in modo da
poter appoggiare gli avambracci sul
piano di lavoro
Ing. Fernando Renzetti
Bologna, 19 novembre
2009 -- Rischi
D.
D. Lgs.
Lgs. 81/08
81/08
Rischi
104
10
Videoterminale (VDT)
MONITOR
Fonti luminose esterne ed interne
né di fronte, né alle spalle
dell'operatore
Schermo davanti a sé per evitare
torsioni di collo e schiena
Distanza dagli occhi la maggiore
possibile purché i caratteri si
leggano chiaramente (50-70 cm)
Ing. Fernando Renzetti
Bologna, 19 novembre
2009 -- Rischi
D.
D. Lgs.
Lgs. 81/08
81/08
Rischi
105
10
Videoterminale (VDT)
Bordo superiore del monitor un po’ più in basso
degli occhi
Variare l'inclinazione secondo le esigenze
Eventuale portadocumenti alla stessa distanza ed
angolazione
Il monitor non deve poggiare necessariamente sul
computer, preferibile un supporto solido orientabile
nello spazio
Regolare contrasto, luminosità e dimensioni dei
caratteri
Chi usa lenti bifocali cerchi di posizionare il
monitor più in basso per evitare tensioni del collo
Ing. Fernando Renzetti
Bologna, 19 novembre
2009 -- Rischi
D.
D. Lgs.
Lgs. 81/08
81/08
Rischi
106
10
Videoterminale (VDT)
PIANO DI LAVORO
Dotato di superficie ampia per disporre i
materiali necessari (video, tastiera, mouse, ecc.)
e per consentire l’appoggio degli avambracci
Sufficientemente profondo da assicurare una
corretta distanza visiva dallo schermo
Di colore chiaro (possibilmente non bianco),
non riflettente
Dotato di spazio idoneo per l’alloggiamento
degli arti inferiori
Ing. Fernando Renzetti
Bologna, 19 novembre
2009 -- Rischi
D.
D. Lgs.
Lgs. 81/08
81/08
Rischi
107
10
Videoterminale (VDT)
AMBIENTE
Rumore: segregazione o insonorizzazione di
stampanti o altre attrezzature rumorose
Microclima: ridurre velocità di circolo dell’aria
(evitare correnti) e mantenere un’umidità
soddisfacente
Calore: evitare fonti di calore radiante in
vicinanza
della
postazione
di
lavoro
(apparecchiature, ma anche finestre)
Ing. Fernando Renzetti
Bologna, 19 novembre
2009 -- Rischi
D.
D. Lgs.
Lgs. 81/08
81/08
Rischi
108
10
Videoterminale (VDT)
DISTURBI VISIVI
Il lavoro al computer può
sottoporre i muscoli degli occhi
ad uno sforzo notevole:
se i contrasti luminosi tra
schermo, documento e tastiera
sono eccessivi (possono avvenire
sino a 25000 movimenti al giorno
di adattamento alla luce)
Ing. Fernando Renzetti
Bologna, 19 novembre
2009 -- Rischi
D.
D. Lgs.
Lgs. 81/08
81/08
Rischi
109
11
Videoterminale (VDT)
DISTURBI VISIVI
se gli occhi fissano a lungo oggetti molto vicini
come uno schermo (i muscoli degli occhi sono
in posizione di riposo se osservano oggetti
distanti più di 6 metri)
se monitor e documenti da leggere non sono
posti all'incirca alla stessa distanza (i muscoli
degli occhi sono costretti ad una continua
variazione di messa a fuoco)
Ing. Fernando Renzetti
Bologna, 19 novembre
2009 -- Rischi
D.
D. Lgs.
Lgs. 81/08
81/08
Rischi
110
11
Videoterminale (VDT)
DISTURBI VISIVI
Non vi è rischio di patologie quali:
- cataratta
- glaucoma
- comparsa o aggravamento di disturbi refrattivi
(miopia, ipermetropia, presbiopia)
Ing. Fernando Renzetti
Bologna, 19 novembre
2009 -- Rischi
D.
D. Lgs.
Lgs. 81/08
81/08
Rischi
111
11
Videoterminale (VDT)
SINTOMI OCULO-VISIVI
 Bruciore
 Ammiccamento frequente
 Lacrimazione
 Secchezza
 Stanchezza alla lettura
 Visione annebbiata
 Visione sdoppiata
 Fastidio alla luce
 Mal di testa
Ing. Fernando Renzetti
Bologna, 19 novembre
2009 -- Rischi
D.
D. Lgs.
Lgs. 81/08
81/08
Rischi
112
11
Videoterminale (VDT)
POSSIBILI CAUSE DI DISTURBI VISIVI
• Abbagli diretti e riflessi
• Contrasti eccessivi di luminosità
tra schermo e ambiente
• Prolungata fissità dello sguardo
sullo schermo
• Scarsa leggibilità dello schermo
• Difetti visivi non corretti o mal
corretti
• Aria troppo secca
• Aria inquinata da sostanze
irritanti: toner, fumo, colle
Ing. Fernando Renzetti
Bologna, 19 novembre
2009 -- Rischi
D.
D. Lgs.
Lgs. 81/08
81/08
Rischi
113
11
Videoterminale (VDT)
PREVENZIONE DEI DISTURBI VISIVI
 Schermare le finestre con tende
 Schermare e ridurre le luci artificiali,
usare lampada da tavolo
 Disporre il monitor
perpendicolarmente alle fonti luminose
 Inclinare il monitor per eliminare
eventuali riflessi
Ing. Fernando Renzetti
Bologna, 19 novembre
2009 -- Rischi
D.
D. Lgs.
Lgs. 81/08
81/08
Rischi
114
11
Videoterminale (VDT)
- Utilizzare correzioni ottiche adeguate se necessarie
- Collocare monitor e documenti alla stessa distanza
dagli occhi il più lontano possibile, purché siano
leggibili
- Regolare contrasto, luminosità e caratteri del monitor
(sfondo chiaro e lettere scure)
- Ammiccare spesso e fissare oggetti o persone lontani
- Pulire periodicamente monitor e schermo antiriflessi
se presente
- Rinnovare l'aria del locale di lavoro
Ing. Fernando Renzetti
Bologna, 19 novembre
2009 -- Rischi
D.
D. Lgs.
Lgs. 81/08
81/08
Rischi
115
11
Videoterminale (VDT)
DISTURBI MUSCOLO-SCHELETRICI
Alcuni muscoli ed articolazioni
sono sottoposti a posture fisse,
mentre i muscoli delle mani e delle
braccia
si
muovono
incessantemente.
Le tensioni muscolari impediscono
il normale afflusso di sangue a
muscoli, tendini, nervi, dischi
intervertebrali.
Ing. Fernando Renzetti
Bologna, 19 novembre
2009 -- Rischi
D.
D. Lgs.
Lgs. 81/08
81/08
Rischi
116
11
Videoterminale (VDT)
Nel tempo si possono manifestare micro-lesioni,
dolori, infiammazione dei tendini, compressione
dei nervi (tendiniti, tenosinoviti, sindrome del
tunnel carpale).
Alcune disfunzioni fisiche (diabete, peso
eccessivo, artrite, ipertensione, fumo, gravidanza)
ed attività extra-lavorative (sport, hobbies)
aumentano il rischio di questi disturbi.
Ing. Fernando Renzetti
Bologna, 19 novembre
2009 -- Rischi
D.
D. Lgs.
Lgs. 81/08
81/08
Rischi
117
11
Videoterminale (VDT)
SINTOMI MUSCOLO-SCHELETRICI
Tendiniti: dolori a livello delle
articolazioni del braccio o della
mano durante i movimenti
Sindrome del tunnel carpale:
indolenzimento,
torpore,
formicolii alle mani, perdita di
forza delle mani
Artrosi cervicale: indolenzimento,
senso di peso, dolori al collo ed
alle braccia
Ing. Fernando Renzetti
Bologna, 19 novembre
2009 -- Rischi
D.
D. Lgs.
Lgs. 81/08
81/08
Rischi
118
11
Videoterminale (VDT)
POSSIBILI CAUSE DI DISTURBI ALLA
COLONNA ED AGLI ARTI
• Errata disposizione o regolazione di
arredi e computer
• Postura fissa e/o scorretta per lunghi
periodi
• Capo e tronco protesi in avanti
• Spalle contratte nella digitazione o nelle
pause
•Ricevitore del telefono tenuto a lungo tra
testa e spalla
•Attività extra-lavorative, hobbies (sport
pesanti, ecc...)
Ing. Fernando Renzetti
Bologna, 19 novembre
2009 -- Rischi
D.
D. Lgs.
Lgs. 81/08
81/08
Rischi
119
12
Videoterminale (VDT)
PREVENZIONE DEI DISTURBI ALLA
COLONNA ED AGLI ARTI
• Scegliere attrezzature adattabili alle
proprie esigenze
• Adottare una postura rilassata: il tronco
sullo schienale tra 90° e 110°
• Variare spesso la posizione del corpo
• Effettuare pause brevi ma frequenti
• Variare le attività nel corso della giornata
• Regolare con cura la posizione, l'altezza e
la distanza del monitor
Ing. Fernando Renzetti
Bologna, 19 novembre
2009 -- Rischi
D.
D. Lgs.
Lgs. 81/08
81/08
Rischi
120
12
Videoterminale (VDT)
POSSIBILI CAUSE DI DISTURBI A
BRACCIA, POLSI E MANI
Movimenti rapidi, ripetitivi e
prolungati su tastiera e mouse
Forza eccessiva nel digitare e
nello stringere il mouse
Polsi piegati verso l'alto e non
allineati agli avambracci
Ing. Fernando Renzetti
Bologna, 19 novembre
2009 -- Rischi
D.
D. Lgs.
Lgs. 81/08
81/08
Rischi
121
12
Videoterminale (VDT)
PREVENZIONE DEI DISTURBI A
BRACCIA, POLSI E MANI
Ridurre i movimenti rapidi e ripetitivi prolungati
Mantenere gli avambracci paralleli al pavimento e
bene appoggiati sul tavolo
Mantenere polsi distesi e dritti nella digitazione
Ing. Fernando Renzetti
Bologna, 19 novembre
2009 -- Rischi
D.
D. Lgs.
Lgs. 81/08
81/08
Rischi
122
12
Videoterminale (VDT)
DISTURBI DA ORGANIZZAZIONE DEL
LAVORO
Monotonia, ripetitività
Complessità
Difficoltà di colloquio
con la macchina
(software)
Ing. Fernando Renzetti
Bologna, 19 novembre
2009 -- Rischi
D.
D. Lgs.
Lgs. 81/08
81/08
Rischi
123
12
Videoterminale (VDT)
PREVENZIONE DEI DISTURBI DA
ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO
Scegliere software di uso
agevole
Fornire una adeguata
formazione ed
informazione
Pause (almeno 15 minuti
ogni 120 di applicazione)
Ing. Fernando Renzetti
Bologna, 19 novembre
2009 -- Rischi
D.
D. Lgs.
Lgs. 81/08
81/08
Rischi
124
12
Videoterminale (VDT)
ALTRI RISCHI PER LA SALUTE
Dermatite irritativa:
rara, al volto, causata dal
campo elettrostatico
Ing. Fernando Renzetti
Bologna, 19 novembre
2009 -- Rischi
D.
D. Lgs.
Lgs. 81/08
81/08
Rischi
125
12
Videoterminale (VDT)
PREOCCUPAZIONI INGIUSTIFICATE
PER LA SALUTE
Radiazioni ionizzanti:
pari al fondo naturale
Campi elettromagnetici:
pari al fondo ambientale a 5 cm dallo
schermo ed a 15 cm dal retro
Radiazioni ultraviolette:
pari al fondo naturale a 5 cm dallo schermo
Ing. Fernando Renzetti
Bologna, 19 novembre
2009 -- Rischi
D.
D. Lgs.
Lgs. 81/08
81/08
Rischi
126
12
Videoterminale (VDT)
PREOCCUPAZIONI INGIUSTIFICATE
PER LA SALUTE
Non vi è rischio di
cancro
Non vi è rischio di
aborto
Ing. Fernando Renzetti
Bologna, 19 novembre
2009 -- Rischi
D.
D. Lgs.
Lgs. 81/08
81/08
Rischi
127
12
Videoterminale (VDT)
SORVEGLIANZA SANITARIA
Visita preventiva
– visita medica generale (cartella
sanitaria e di rischio)
– esame degli occhi e della vista
– eventuali accertamenti specialistici
(oculista, ortopedico)
Giudizio di idoneità
– idoneo
– idoneo con prescrizione
– non idoneo
Ing. Fernando Renzetti
Bologna, 19 novembre
2009 -- Rischi
D.
D. Lgs.
Lgs. 81/08
81/08
Rischi
128
12
Videoterminale (VDT)
Visita periodica biennale se:
– oltre 50 anni
–idonei con prescrizione o
limitazione
Visita periodica quinquennale:
– negli altri casi
Controllo oftalmologico a richiesta
del lavoratore in caso di sospetta
sopravvenuta
alterazione
visiva
confermata dal medico competente
Ing. Fernando Renzetti
Bologna, 19 novembre
2009 -- Rischi
D.
D. Lgs.
Lgs. 81/08
81/08
Rischi
129
13
Videoterminale (VDT)
NORME UNI EN 1335-1-2-3
“Mobili per ufficio - Sedia da lavoro per ufficio Dimensioni - Requisiti di sicurezza - Metodi di
prova per la sicurezza".
Il sedile deve avere un'altezza compresa tra 40 e
51 cm, una profondità compresa tra 40 e 42 cm, e
una larghezza di 40 cm.
Lo schienale che deve avere un'altezza compresa
tra 22 e 26 cm e una larghezza di 36 cm.
I braccioli, se previsti, devono avere una
lunghezza di 20 cm e una larghezza di 4 cm.
Ing. Fernando Renzetti
Bologna, 19 novembre
2009 -- Rischi
D.
D. Lgs.
Lgs. 81/08
81/08
Rischi
130
13
Videoterminale (VDT)
La postura seduta di riferimento è quella
posizione nella quale il piede forma un angolo
approssimativo di 90° con il polpaccio, il
polpaccio con la coscia e la coscia con il tronco
che deve rimanere eretto.
Per la corretta progettazione della sedia "ideale",
la statura dell'utilizzatore è compresa tra 151 cm
e 192 cm.
Ing. Fernando Renzetti
Bologna, 19 novembre
2009 -- Rischi
D.
D. Lgs.
Lgs. 81/08
81/08
Rischi
131
D. Lgs. 81/08 : Titolo IX – Capo I
132
TITOLO IX – SOSTANZE PERICOLOSE
CAPO I – PROTEZIONE DA AGENTI CHIMICI
Normativa di riferimento
D. Lgs. 2 febbraio 2002 n. 25: “Attuazione della direttiva
98/24/CE sulla protezione della salute e della sicurezza dei
lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante
il lavoro”
D. Lgs. 3 marzo 1997 n. 52: “Attuazione della direttiva
92/32/CEE concernente classificazione, imballaggio ed
etichettatura delle sostanze pericolose”
Ing. Fernando Renzetti
Bologna, 19 novembre
2009 -- Rischi
D.
D. Lgs.
Lgs. 81/08
81/08
Rischi
132
Agenti chimici - Definizioni (1)
133
Sostanze
Elementi chimici e loro composti,
allo stato naturale o ottenuti
mediante qualsiasi procedimento di
produzione […]
Preparati
Miscele o soluzioni costituite
da due o più sostanze
Ing. Fernando Renzetti
Bologna, 19 novembre
2009 -- Rischi
D.
D. Lgs.
Lgs. 81/08
81/08
Rischi
133
Agenti chimici - Definizioni (2)
134
Agenti chimici
Tutti gli elementi o composti chimici, sia da soli sia nei
loro miscugli, allo stato naturale o ottenuti, utilizzati o
smaltiti, compreso lo smaltimento come rifiuti,
mediante qualsiasi attività lavorativa, siano essi
prodotti intenzionalmente o no e siano immessi o no sul
mercato
Ing. Fernando Renzetti
Bologna, 19 novembre
2009 -- Rischi
D.
D. Lgs.
Lgs. 81/08
81/08
Rischi
134
Agenti chimici - Definizioni (3)
135
Agenti chimici pericolosi:
gli agenti chimici classificati come sostanze o come
preparati pericolosi nonché gli agenti che
corrispondono ai criteri di classificazione
le sostanze ed i preparati che comunque possono
comportare un rischio per la sicurezza e la salute dei
lavoratori a causa di loro proprietà di tipo chimico,
chimico-fisico o tossicologiche e/o del modo in cui
sono utilizzati o presenti sul luogo di lavoro, compresi
quelli cui è stato assegnato un valore limite di
esposizione professionale.
Ing. Fernando Renzetti
Bologna, 19 novembre
2009 -- Rischi
D.
D. Lgs.
Lgs. 81/08
81/08
Rischi
135
Agenti chimici - Valutazione del rischio (1)
Articolo 223 - Valutazione dei rischi
1. Nella valutazione di cui all’articolo 28, il datore di lavoro
determina, preliminarmente l’eventuale presenza di agenti
chimici pericolosi sul luogo di lavoro e valuta anche i rischi
per la sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti dalla
presenza di tali agenti, prendendo in considerazione in
particolare:
a) le loro proprietà pericolose;
b) le informazioni sulla salute e sicurezza comunicate dal
responsabile dell’immissione sul mercato tramite la relativa
scheda di sicurezza predisposta ai sensi dei decreti legislativi
3 febbraio 1997, n. 52, e 14 marzo 2003, n. 65, e successive
modifiche;
Ing. Fernando Renzetti
Bologna, 19 novembre
2009 -- Rischi
D.
D. Lgs.
Lgs. 81/08
81/08
Rischi
136
136
Agenti chimici - Valutazione del rischio (2)
Articolo 223 - Valutazione dei rischi
c) il livello, il modo e la durata della esposizione;
d) le circostanze in cui viene svolto il lavoro in presenza di
tali agenti tenuto conto della quantità delle sostanze e dei
preparati che li contengono o li possono generare;
e) i valori limite di esposizione professionale o i valori limite
biologici; di cui un primo elenco è riportato negli allegati
Allegato XXXVIII e Allegato XXXIX;
f) gli effetti delle misure preventive e protettive adottate o da
adottare;
g) se disponibili, le conclusioni tratte da eventuali azioni di
sorveglianza sanitaria già intraprese.
Ing. Fernando Renzetti
Bologna, 19 novembre
2009 -- Rischi
D.
D. Lgs.
Lgs. 81/08
81/08
Rischi
137
137
Agenti chimici - Direttiva 67/548/CEE
138
Direttiva 67/548/CEE per la classificazione,
l’imballaggio e l’etichettatura delle sostanze e dei
preparati pericolosi.
E’ diventata il sistema unico, normato a livello
europeo, di individuazione dei pericoli associati
all’uso di sostanze chimiche per conoscere il più
possibile tali pericoli prima che le sostanze vengano
commercializzate ed utilizzate, con eventuali
conseguenti danni per la salute umana e per
l’ambiente.
Ing. Fernando Renzetti
Bologna, 19 novembre
2009 -- Rischi
D.
D. Lgs.
Lgs. 81/08
81/08
Rischi
138
Agenti chimici - Scheda di sicurezza (1)
139
In base all’articolo 25 del Decreto Legislativo 3 febbraio 1997 n.
52 “il responsabile della immissione sul mercato di una sostanza
pericolosa o di un preparato pericoloso deve fornire
gratuitamente, su supporto cartaceo o per via elettronica, al
destinatario, una scheda informativa in materia di sicurezza in
occasione o anteriormente alla prima fornitura; egli è tenuto
altresì a trasmettere, ove sia venuto a conoscenza di ogni nuova
informazione al riguardo una scheda aggiornata”.
La scheda in questione è perciò uno strumento fondamentale per
l’utilizzatore nella valutazione del rischio.
Ing. Fernando Renzetti
Bologna, 19 novembre
2009 -- Rischi
D.
D. Lgs.
Lgs. 81/08
81/08
Rischi
139
Agenti chimici - Scheda di sicurezza (2)
140
La scheda si compone di 16 voci obbligatorie
1. Identificazione della sostanza o del
preparato e della società/impresa
2. Indicazione dei pericoli
3. Composizione/informazione sugli
ingredienti
4. Misure di primo soccorso
5. Misure antincendio
6. Provvedimenti in caso di
dispersione accidentale
7. Manipolazione ed
immagazzinamento
8. Protezione personale/controllo
dell’esposizione
Ing. Fernando Renzetti
Bologna, 19 novembre
2009 -- Rischi
D.
D. Lgs.
Lgs. 81/08
81/08
Rischi
140
Agenti chimici - Scheda di sicurezza (3)
141
1.
2.
3.
4.
5.
Proprietà chimiche e fisiche
Stabilità e reattività
Informazioni tossicologiche
Informazioni ecologiche
Osservazioni sullo
smaltimento
6. Informazioni sul trasporto
7. Informazioni sulla
normativa
8. Altre informazioni
Ing. Fernando Renzetti
Bologna, 19 novembre
2009 -- Rischi
D.
D. Lgs.
Lgs. 81/08
81/08
Rischi
141
Agenti chimici - Scheda di sicurezza (4)
Ing. Fernando Renzetti
Bologna, 19 novembre
2009 -- Rischi
D.
D. Lgs.
Lgs. 81/08
81/08
Rischi
142
142
Agenti chimici - Scheda di sicurezza (5)
Ing. Fernando Renzetti
Bologna, 19 novembre
2009 -- Rischi
D.
D. Lgs.
Lgs. 81/08
81/08
Rischi
143
143
Agenti chimici - Scheda di sicurezza (6)
Ing. Fernando Renzetti
Bologna, 19 novembre
2009 -- Rischi
D.
D. Lgs.
Lgs. 81/08
81/08
Rischi
144
144
Agenti chimici - Scheda di sicurezza (7)
Ing. Fernando Renzetti
Bologna, 19 novembre
2009 -- Rischi
D.
D. Lgs.
Lgs. 81/08
81/08
Rischi
145
145
Agenti chimici - Scheda di sicurezza (8)
Ing. Fernando Renzetti
Bologna, 19 novembre
2009 -- Rischi
D.
D. Lgs.
Lgs. 81/08
81/08
Rischi
146
146
Agenti chimici - Scheda di sicurezza (9)
Ing. Fernando Renzetti
Bologna, 19 novembre
2009 -- Rischi
D.
D. Lgs.
Lgs. 81/08
81/08
Rischi
147
147
Agenti chimici - Scheda di sicurezza (10)
Ing. Fernando Renzetti
Bologna, 19 novembre
2009 -- Rischi
D.
D. Lgs.
Lgs. 81/08
81/08
Rischi
148
148
Agenti chimici - Inquinanti indoor (1)
149
Il toner è una polvere fine costituita da
particelle di carbone, ossidi metallici,
polimeri, pigmenti.
Se disperso in aria può comportare rischi
potenziali per la salute con effetto irritante
sulle vie respiratorie.
L’ozono è un gas irritante che si
produce come effetto dell’irraggiamento
dell’aria a radiazioni UV di lampade di
stampanti, fotocopiatrici, fax durante il
loro normale funzionamento.
Ing. Fernando Renzetti
Bologna, 19 novembre
2009 -- Rischi
D.
D. Lgs.
Lgs. 81/08
81/08
Rischi
149
Agenti chimici - Inquinanti indoor (2)
150
La formaldeide è una sostanza utilizzata
nella fabbricazione di resine sintetiche,
colle, solventi, vernici, che può essere
lentamente rilasciata dai materiali in cui
è presente ed assorbita per inalazione. È
classificata
dallo
IARC
come
cancerogeno di Gruppo I.
Il fumo di tabacco è una miscela contenente
migliaia di composti, alcuni dei quali
cancerogeni. Nel 2004 lo IARC ha classificato il
fumo passivo cancerogeno di Gruppo I. Può
causare ed aggravare patologie respiratorie.
Ing. Fernando Renzetti
Bologna, 19 novembre
2009 -- Rischi
D.
D. Lgs.
Lgs. 81/08
81/08
Rischi
150
Agenti chimici - Inquinanti indoor (3)
151
Il radon è un gas incolore e inodore che
deriva
dal
decadimento
radioattivo
dell’uranio. È più pesante dell’aria e tende
ad accumularsi in sotterranei e locali
interrati. Ha effetti cancerogeni.
Gli ossidi di zolfo e di azoto sono gas
inquinanti che generalmente derivano
dall’ambiente esterno. In concentrazioni
elevate determinano patologie a carico
dell’apparato respiratorio.
Ing. Fernando Renzetti
Bologna, 19 novembre
2009 -- Rischi
D.
D. Lgs.
Lgs. 81/08
81/08
Rischi
151
Agenti chimici - Prevenzione e protezione (1)
152
Una corretta progettazione degli
edifici e degli impianti tecnologici è
il primo intervento di prevenzione
Una
adeguata
manutenzione
garantisce la costanza delle
prestazioni ed evita il fermo degli
impianti
Ing. Fernando Renzetti
Bologna, 19 novembre
2009 -- Rischi
D.
D. Lgs.
Lgs. 81/08
81/08
Rischi
152
Agenti chimici - Prevenzione e protezione (2)
153
Gli orari di funzionamento degli
impianti vanno programmati in
funzione delle esigenze lavorative
Prevedere aspirazioni separate per
particolari tipologie di locali
Ing. Fernando Renzetti
Bologna, 19 novembre
2009 -- Rischi
D.
D. Lgs.
Lgs. 81/08
81/08
Rischi
153
Agenti chimici - Prevenzione e protezione (3)
154
Richiedere e consultare le schede
di sicurezza dei materiali impiegati
Stoccare e smaltire correttamente i
rifiuti prodotti. Se richiesto, utilizzare
i DPI per specifiche operazioni
Ing. Fernando Renzetti
Bologna, 19 novembre
2009 -- Rischi
D.
D. Lgs.
Lgs. 81/08
81/08
Rischi
154
15
Il D. Lgs. 81/08 : Titolo X
TITOLO X – ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI
CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 266 - Campo di applicazione 5.Le norme del presente titolo si applicano a tutte le attività
lavorative nelle quali vi è rischio di esposizione ad agenti
biologici.
2. Restano ferme le disposizioni particolari di recepimento
delle norme comunitarie sull'impiego confinato di
microrganismi geneticamente modificati e sull'emissione
deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente
modificati.
Ing. Fernando Renzetti
Bologna, 19 novembre
2009 -- Rischi
D.
D. Lgs.
Lgs. 81/08
81/08
Rischi
155
15
Agenti biologici: Definizioni
Articolo 267 - Definizioni
1. Ai sensi del presente titolo s’ intende per:
a) agente biologico: qualsiasi microrganismo anche se
geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita
umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o
intossicazioni;
b) microrganismo: qualsiasi entità microbiologica, cellulare
o meno, in grado di riprodursi o trasferire materiale genetico;
c) coltura cellulare: il risultato della crescita in vitro di
cellule derivate da organismi pluricellulari.
Ing. Fernando Renzetti
Bologna, 19 novembre
2009 -- Rischi
D.
D. Lgs.
Lgs. 81/08
81/08
Rischi
156
15
Agenti biologici: Classificazione (1)
Articolo 268 - Classificazione degli agenti biologici
1. Gli agenti biologici sono ripartiti nei seguenti quattro
gruppi a seconda del rischio di infezione:
•agente biologico del gruppo 1: un agente che presenta
poche probabilità di causare malattie in soggetti umani;
b) agente biologico del gruppo 2: un agente che può causare
malattie in soggetti umani e costituire un rischio per i
lavoratori; è poco probabile che si propaga nella comunità;
sono di norma disponibili efficaci misure profilattiche o
terapeutiche;
Ing. Fernando Renzetti
Bologna, 19 novembre
2009 -- Rischi
D.
D. Lgs.
Lgs. 81/08
81/08
Rischi
157
15
Agenti biologici: Classificazione (2)
Articolo 268 - Classificazione degli agenti biologici
c) agente biologico del gruppo 3: un agente che può causare
malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio
per i lavoratori; l'agente biologico può propagarsi nella
comunità, ma di norma sono disponibili efficaci misure
profilattiche o terapeutiche;
d) agente biologico del gruppo 4: un agente biologico che
può provocare malattie gravi in soggetti umani e costituisce
un serio rischio per i lavoratori e può presentare un elevato
rischio di propagazione nella comunità; non sono disponibili,
di norma, efficaci misure profilattiche o terapeutiche. Ing. Fernando Renzetti
Bologna, 19 novembre
2009 -- Rischi
D.
D. Lgs.
Lgs. 81/08
81/08
Rischi
158
15
Agenti biologici: Classificazione (3)
Articolo 268 - Classificazione degli agenti biologici
2. Nel caso in cui l'agente biologico oggetto di
classificazione non può essere attribuito in modo
inequivocabile ad uno fra i due gruppi sopraindicati, esso va
classificato nel gruppo di rischio più elevato tra le due
possibilità.
3. L' Allegato XVLI riporta l'elenco degli agenti biologici
classificati nei gruppi 2, 3 e 4.
Ing. Fernando Renzetti
Bologna, 19 novembre
2009 -- Rischi
D.
D. Lgs.
Lgs. 81/08
81/08
Rischi
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Altri rischi
Ed inoltre:
• piombo (D. Lgs. 277/91, Capo II; );
• fumo (art. 9 del D.P.R. 303/56, Legge 16 gennaio
2003 n. 3, art. 4 del D. Lgs. 626/94);
• alcool (art. 15 della legge 125/2001, art. 42 del DPR
303/1956),
• incendio (Decreto interministeriale 10 marzo 1998),
• ecc.
Ing. Fernando Renzetti
Bologna, 19 novembre
2009 -- Rischi
D.
D. Lgs.
Lgs. 81/08
81/08
Rischi
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