ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI DONGO VIA I. GENTILE – 22014 DONGO (CO) Tel.:0344/81570 Fax:0344/82111 Email: [email protected] Sito web: www.comprensivodongo.it Regolamento d'Istituto Norme di carattere generale della: Scuola dell'Infanzia Scuola Primaria Scuola Secondaria di 1° Grado Consiglio d’Istituto Delibera n°26 del 14/10/2013 1 INDICE PREMESSA NORME RIGUARDANTI GLI STUDENTI ENTRATA E USCITA ASSENZE - MENSA INTERVALLO VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE ASSISTENZA AGLI ALUNNI IN C ASO DI MALORE E/O INFORTUNIO IGIENE CORREDO RICORRENZE NORME DI COMPORTAMENTO SANZIONI DISCIPLINARI DEGLI STUDENTI NORME RIGUARDANTI I DOCENTI DOVERI DEI DOCENTI CONNESSI ALLA VIGILANZA DEGLI STUDENTI NORME RIGUARDANTI IL PERSONALE AUSILIARIO NORME FINALI EFFICACIA DELLE NORME 2 Pag. 3 Pag. 4 Pag. 5 Pag. 7 Pag. 8 Pag. 9 Pag. 11 Pag. 12 Pag. 13 Pag. 14 REGOLAMENTO INTERNO DELL'ISTITUTO PREMESSA Il Consiglio d'Istituto e il Collegio dei Docenti operano in modo da garantire agli alunni un'offerta formativa nelle migliori condizioni ambientali ed educative e compatibilmente con la preminente attività didattica della scuola. L'utilizzo delle strutture scolastiche è disciplinato dal Consiglio d'Istituto nel quale oltre al dirigente, ai docenti, al personale amministrativo ed ausiliario, ci sono i genitori. Tutte queste componenti permettono alla scuola di creare un legame sinergico con tutti gli enti (produttivi, amministrativi, di servizi...) e le associazioni presenti sul territorio. NORME RIGUARDANTI GLI STUDENTI 1. Entrata e uscita SCUOLA INFANZIA - CREMIA ENTRATA h 8.30-9.30 USCITA h 13.30 (Gli anticipatari sino al compimento del terzo anno di età) PRIMARIA - DONGO PRIMARIA - PIANELLO PRIMARIA - GARZENO SECONDARIA - DONGO SECONDARIA - MUSSO h h h h h h h h h h h h h h h h h h h 8.10 13.40 8.10 13.40 8.20 13.55 7.55 8.00 14.00 16.00-16.30 12.15-12.45 15.45 12.15-12.45 15.45 12.40 16.00 13.00 13.00 16.00 Art. 1 Gli alunni sono tenuti a presentarsi puntualmente alle lezioni. Art. 2 Gli alunni raggiungono i locali dove si svolgono le attività didattiche accompagnati dall'insegnante, evitando di correre, fare schiamazzi e mantenendo un comportamento corretto e responsabile. Art. 3 La vigilanza degli alunni, a partire da cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni, è assicurata dagli insegnanti e ove possibile durante il cambio dell'ora dal personale ausiliario. Al termine delle lezioni, gli alunni usciranno dalle aule sotto la vigilanza dell'insegnante solo dopo il suono della campanella. Art. 4 Durante l'entrata a scuola e durante l'uscita, nel percorrere corridoi e soprattutto scale, gli alunni sono tenuti a mantenere un comportamento che non sia di pregiudizio alla propria o all'altrui incolumità. Art. 5 Sono tollerati ritardi di pochi minuti che devono comunque essere giustificati dai genitori se superano i 5 minuti. L’alunno dovrà presentare, il giorno scolastico successivo, la relativa giustificazione. 3 Art. 6 Si concedono permessi di uscita prima della fine delle lezioni se debitamente rischiesti dalla famiglia per iscritto sul libretto o diario personale dell'alunno. L'alunno dovrà essere ritirato da un adulto. Art. 7 L'intervallo, il cui orario e la cui durata sono stabilite all'inizio dell'anno secondo le esigenze dell'Istituto, non deve essere arbitrariamente prolungato e gli alunni sono tenuti a rimanere nelle aule di appartenenza. Durante l'intervallo gli alunni saranno vigilati, in classe, dai docenti presenti in classe e nei corridoi dal personale ausiliario 2. Assenze Art. 8 L'allievo deve avere sempre con sé il libretto o il diario personale firmato da un genitore o da chi ne fa le veci. Esso dovrà essere esibito a richiesta dell'insegnante per la giustificazione delle assenze, dei ritardi e per eventuali comunicazioni scuola-famiglia. in caso di assenza prolungata è opportuno che la famiglia si tenga in contatto con la scuola. gli insegnanti segnaleranno al Dirigente le assenze prolungate e ingiustificate. Art. 9 Il Libretto o diario personale deve essere mantenuto integro; non sono consentite abrasioni e cancellature. Art. 10 L'alunno che si presenta a scuola sprovvisto di giustificazione sarà accettato in classe, previa annotazione sul registro di classe. Art. 11 I genitori saranno informati, con comunicazione scritta, delle assenze dei figli tutte le volte che gli insegnanti lo ritengano necessario, in riferimento al numero delle assenze. (Assenze o ripetuti ritardi immotivati concorrono alla determinazione, in termini negativi, del voto di condotta). 3. Mensa Il pranzo prevede un menù regolamentato dall'A.S.L. della durata di quattro settimane. Variazioni alimentari vengono concesse per motivi di religioni e per allergie particolari. Art. 12 I genitori degli alunni devono segnalare eventuali allergie alimentari accompagnate da certificato medico e/o divieti alimentari di natura religiosa. Art. 13 Gli alunni che usufruiscono della mensa, saranno accompagnati e sorvegliati dagli insegnanti in servizio e dai collaboratori scolastici, nel locale interno o nella struttura esterna alla scuola adibita a mensa. Art. 14 Gli alunni che usufruiscono della mensa devono occupare in ordine, senza urlare e senza spingere, i posti ai tavoli loro assegnati e comportarsi in modo educato e civile in ogni momento del pranzo, rispettando i compagni, gli adulti, il personale e l'arredamento. Art. 15 Al termine del pranzo gli alunni rimarranno sotto la sorveglianza dei docenti e dei collaboratori fino all’inizio delle lezioni pomeridiane. 4. Intervallo Art. 16 Scuola Primaria: la durata è di 15 minuti tra la 2^ e la 3^ ora di lezione. Art. 17 Scuola Secondaria: la durata è di 10 minuti tra la 2^ e la 3^ ora di 4 lezione (h 9.55 - 10.05) e di 5 minuti tra la 4^ e la 5^ ora di lezione (12.00 12.05). Art. 18 Gli alunni sono sorvegliati durante l’intervallo nelle proprie aule dagli insegnanti in servizio coadiuvati dai collaboratori scolastici. Art. 19 Gli alunni possono consumare una merenda leggera, osservando le norme igieniche. Art. 20 Durante l’intervallo è assolutamente vietato spingersi, schernire e correre in aula e nei corridoi. E' vietato tenere comportamenti pericolosi per la propria e altrui incolumità, sporcare pavimenti e arredi, lasciare in giro involucri e contenitori. Art. 21 Gli alunni possono usufruire dei bagni uscendo ordinatamente e chiedendo il permesso all'insegnante presente in classe. 5. Visite guidate e viaggi di istruzione Art. 22 Organismi decisionali e competenze L'intera gestione delle visite guidate, dei viaggi di istruzione rientra nella completa autonomia decisionale e nella diretta responsabilità degli organi delle istituzioni scolastiche. Il Dirigente Scolastico dispone l'effettuazione dei viaggi di istruzione sulla scorta della deliberazione del Consiglio di Istituto, sulla base delle proposte presentate dai consigli di classe e sulla scorta della programmazione annuale dei viaggi di istruzione da parte del Collegio dei Docenti in relazione al POF. I docenti responsabili dei viaggi e visite di istruzione svolgono una funzione di consulenza-preparazione dei programmi, degli itinerari, dell'acquisizione della documentazione da adibire agli atti. Art. 23 Principi e criteri generali Si definiscono viaggi di istruzione e di integrazione culturale quelli che hanno finalità essenzialmente cognitive di aspetti storici, paesaggistici, monumentali o folcloristici; tali viaggi possono avere la durata di più giorni. Si definiscono visite guidate quelle effettuate nell’arco di una sola giornata connesse alla visita di gallerie, monumenti, mostre, musei, aziende, attività lavorative, sportive ed escursioni naturalistiche. I viaggi/visite sono deliberati nelle prime riunioni dei Consigli di Classe (preferibilmente entro il mese di novembre). Art. 24 L’organizzazione della visita guidata e del viaggio di istruzione deve essere gestita da un docente referente. Art. 25 E’ vietato effettuare viaggi/visite nell'ultimo mese di lezione, tranne quelle di un giorno a carattere naturalistico. Art. 26 Non può essere effettuato un viaggio cui non partecipano almeno 2/3 degli studenti componenti le singole classi coinvolte. Art. 27 Deve essere prevista la presenza di un docente accompagnatore ogni 15 alunni e fino ad un massimo di tre docenti per classe in presenza di alunni con disabilità. Art. 28 Spetta al Consiglio d'Istituto stabilire l'entità massima dell'importo da poter spendere per ciascun alunno, sentita la rappresentanza dei genitori. L'importo non può, comunque, essere tale da discriminare alcun alunno. Art. 29 Il periodo di effettuazione dei viaggi di istruzione, per non creare 5 disguidi nell'effettuazione delle lezioni, è per tutte le classi dell'istituto individuato dal Collegio dei Docenti, in un intervallo temporale ben definito, e non deve coincidere con scrutini o altre attività programmate. Art. 30 La durata massima di ciascun viaggio sarà stabilito sempre dal Collegio dei Docenti tenendo conto dell’età degli studenti; in ogni caso tale durata non potrà superare i 5 giorni lavorativi. Il Collegio, altresì, determinerà il numero massimo di visite guidate attuabili da ciascuna classe. Art. 31 Nel Consiglio di Classe deve essere presentata la programmazione del viaggio che deve indicare: Le finalità didattiche del viaggio con relativi collegamenti alla programmazione didattica. I responsabili del progetto. Il numero degli allievi partecipanti. Il costo preventivo presumibile per ciascun alunno. Art. 32 E' obbligatorio acquisire il consenso scritto delle famiglie, redatto su modello prestampato fornito dalla scuola. I consensi scritti delle famiglie dovranno essere raccolti dal docente coordinatore di classe e consegnati in segreteria. Art. 33 All'agenzia prescelta dovrà essere richiesta una dichiarazione da acquisire agli atti della scuola con la quale l'agenzia stessa garantisca: di essere in possesso dell'autorizzazione regionale all'esercizio delle attività professionali delle agenzie di viaggio e turismo, precisandone gli estremi e fornendo gli eventuali riferimenti (secondo le varie leggi regionali) in ordine all'iscrizione, nell'apposito registro-elenco, del titolare e del direttore tecnico; di rendersi responsabile in toto dell'osservanza delle norme di legge nell'organizzazione del viaggio, assumendosi la piena responsabilità in ordine ad eventuali omissioni o inadempienze; di essere in possesso, in caso di viaggio effettuato con automezzo, di tutti i requisiti di sicurezza contemplati dalle disposizioni vigenti in materia di circolazione di autoveicoli. Art. 34 Tutte le spese dei viaggi o delle visite guidate sonpo a carico delle famiglie degli alunni, salvo nel caso in cui è previsto il contributo delle Amministrazioni comunali. Art. 35 Le famiglie devono essere informate, con ampio anticipo, sulla destinazione del viaggio e sull’entità della spesa complessiva da sostenere, ivi comprese le eventuali spese accessorie. Art. 36 Vigilanza e sicurezza Per le visite guidate e viaggi di istruzione di più giorni si favorirà l'avvicendamento degli accompagnatori, per evitare che un docente partecipi a più viaggi nel corso dello stesso anno scolastico (fanno eccezione le visite guidate che fanno parte integrante delle programmazioni dei singoli docenti). Art. 37 Il Capo d'istituto nel conferire l'incarico di accompagnatore terrà conto della effettiva disponibilità dei docenti. Art. 38 L'incarico di accompagnare implica una prestazione di servizio a tutti gli effetti e l'obbligo ad una attenta ed assidua vigilanza degli alunni Art. 39 La vigilanza deve essere esercitata a tutela dell'incolumità degli alunni, ma anche a tutela del patrimonio artistico. Al fine di evitare un affievolimento della sorveglianza, il programma del viaggio non deve prevedere eccessive 6 pause. Art. 40 A viaggio concluso, i docenti accompagnatori relazioneranno per iscritto al Capo d'Istituto sull'andamento del viaggio o della visita, con riferimento anche al servizio fornito dall'agenzia o ditta di trasporto. Art. 41 A norma di legge non è consentita la gestione extra-bilancio; pertanto le quote di partecipazione dovranno essere versate sul c/c bancario dell'Istituto Comprensivo di Dongo presso la Banca Popolare di Sondrio – Sede di Dongo, dalle singole famiglie o da un genitore incaricato. Art. 42 È vietato il consumo di bevande alcoliche a Scuola e in tutte le attività organizzate dalla Scuola, quali visite guidate, viaggi di istruzione ecc. Art. 43 Garanzie assicurative Gli studenti, per poter partecipare ai viaggi o visite d'istruzione, devono essere coperti da assicurazione infortuni e responsabilità civile. 6. Assistenza agli alunni in caso di malore e/o infortunio Art. 44 I docenti non possono somministrare qualsiasi tipo di farmaco, anche previa autorizzazione dei genitori, ma solo in casi particolari con richiesta scritta accompagnata da certificazione medica. Il Dirigente scolastico in tal caso individua il somministratore. Art. 45 Nei casi palesemente riscontrabili come lievi, viene normalmente prestato il servizio di pronto soccorso - primo intervento dal personale preposto, comunicandolo in ogni modo alla famiglia e provvedendo nel frattempo all’assistenza dell’alunno. Art. 46 In caso di malore o infortunio grave e/o comunque ove si riscontri incertezza sul normale stato fisico dell’alunno, l’adulto preposto provvede immediatamente alla chiamata di emergenza all’opportuna unità di soccorso medico e avvisa la famiglia. All’arrivo dell’ambulanza, se i famigliari non si sono ancora presentati, l’alunno infortunato è accompagnato da un insegnante. Art. 47 Al fine di rendere meglio garantito l’intervento di soccorso, è importante che la scuola sia a conoscenza di eventuali allergie degli alunni (fisiologiche e/ o a farmaci), e in ordine all’utilizzo di farmaci specifici, nonché di ulteriori numeri telefonici di famigliari reperibili. Tutti i dati saranno in ogni modo gestiti secondo i canoni dettati dalla vigente legge sulla privacy. 7. Igiene Art. 48 Per la tutela e il rispetto della vita comunitaria si raccomanda una scrupolosa igiene personale e del vestiario. Si raccomanda altresì di osservare le seguenti principali norme igieniche: - pulizia dei capelli - pulizia della persona - pulizia degli indumenti. Al fine di evitare casi di pediculosi (pidocchi) e spiacevoli equivoci, si raccomanda di controllare la testa dei bambini, ed eventualmente di sottoporli ad un trattamento preventivo con shampoo o prodotti specifici. 7 8. Corredo Art. 49 E’ obbligatorio l’uso del grembiule (Infanzia e Primaria). Come corredo settimanale si richiede un bavaglino con elastico e un asciugamano con asola per appenderlo entrambi contrassegnati con il nome del bambino. Quotidianamente si consiglia un abbigliamento comodo e pratico (es. tuta da ginnastica), da evitare bretelle, cinture, ganci complicati, in modo che il bambino possa muoversi liberamente ed essere autonomo. E' opportuno lasciare sempre a scuola un paio di pantofole ed un cambio di indumenti completo per ogni eventualità in un sacchetto possibilmente di stoffa e con il nome, da aggiornare secondo la stagione (mutande - calze - maglietta intima - pantaloni – maglia) Da portare all'inizio dell'anno scolastico e alla necessità: - una confezione da 100 di bicchieri di plastica - una confezione di fazzoletti di carta Art. 50 Si richiede, inoltre a tutti gli alunni dell'Istituto che non portino a scuola oggetti di valore o giocattoli personali, in quanto la Scuola non si ritiene responsabile di eventuali smarrimenti o rotture. 9. Ricorrenze Art.51 Gli alunni in occasione delle varie ricorrenze (compleanni, onomastici, feste), possono portare alimenti confezionati o da pasticceria con l’elenco degli ingredienti come da disposizione dell’ASL. 10. Norme di comportamento Art. 52 Chi entra a scuola deve essere ordinato e decoroso nell’abbigliamento; Durante l’entrata e durante l’uscita da scuola, nel percorrere corridoi e soprattutto scale, gli alunni sono tenuti a mantenere un comportamento che non sia di pregiudizio alla propria o altrui incolumità. Art. 53 Gli alunni entrano nell’edificio scolastico nei cinque minuti che precedono l’inizio delle lezioni e si avviano ordinatamente alle proprie aule accompagnati dagli insegnanti della 1^ ora. Art. 54 I genitori che accompagnano i bambini(Scuola dell'Infanzia), all’apertura dei cancelli, possono entrare all'interno dell'edificio. Durante l’entrata nell’edificio, la vigilanza è assicurata anche dalla presenza dei collaboratori scolastici all’ingresso e negli spazi interni. Art. 55 All'inizio dell'ora di lezione segnalata dal suono della campanella gli alunni devono trovarsi nell'aula di appartenenza con tutto il materiale necessario all'attività da svolgere. Art. 56 Si può accedere nei laboratori ed in palestra solo in presenza dell'insegnante.In palestra l'accesso è consentito solo a chi è munito di scarpe da ginnastica. Art. 57 Gli alunni sono tenuti a mantenere un comportamento particolarmente disciplinato e corretto durante le attività didattiche pertanto dovranno attenersi scrupolosamente alle direttive loro impartite dai docenti e richiamate dagli appositi cartelli; dovranno astenersi dal prendere iniziative di qualsiasi genere 8 o fare scherzi ai compagni. Art. 58 Agli alunni è fatto divieto assoluto di utilizzare strumenti o attrezzature in assenza dei docenti; anche in presenza del docente l'uso die medesimi è consentito solo su esplicito invito e sotto la stretta sorveglianza del docente stesso. Art. 59 Gli alunni sono tenuti a segnalare agli insegnanti eventuali incidenti subiti o causati durante le lezioni di educazione fisica, durante le attività di laboratorio e durante le normali ore di lezione, anche se ritenuti di lieve entità. Art. 60 Gli alunni sono tenuti a mantenere un comportamento ed un linguaggio corretto nei confronti di tutto il personale della scuola. In caso di trasgressione si ricorrerà dapprima ad interventi verbali, poi al provvedimento disciplinare sul registro di classe ed alla comunicazione alla famiglia tramite libretto scolastico e/o diario personale, quindi alla sospensione dalle lezioni.Gli episodi di particolare gravità saranno oggetto di tempestiva segnalazione al Dirigente per i provvedimenti del caso. Art. 61 Gli alunni durante le ore di lezione potranno uscire per recarsi ai servizi soltanto uno per volta e, di massima, a partire dalla seconda ora di lezione salvo particolari esigenze. Art. 62 L'Istituto, e tutte le attrezzature in esso esistenti, sono beni che la comunità ha messo a disposizione degli studenti, pertanto tutti sono tenuti ad averne la massima cura e a conservarne l'efficienza. Chiunque abbia procurato danni all'arredo scolastico o allo stabile è tenuto a risarcire il valore dell'oggetto danneggiato o il costo di una eventuale riparazione. Quando non sia possibile individuare il responsabile dei danneggiamenti, il risarcimento del danno viene imputato alla comunità degli alunni interessati al dannostesso (classe, classi, gruppi di alunni .....). Art. 63 Agli alunni é vietato utilizzare il telefono cellulare durante le ore di lezione. In classe il telefono deve essere tenuto spento. In tale intervallo temporale, i genitori, per motivi urgenti, possono mettersi in contatto con gli allievi attraverso la segreteria della scuola. Qualunque uso del telefono cellulare durante le lezioni è sempre sanzionato su parere del Consiglio di classe. Particolare rigore sarà utilizzato nel caso in cui il telefono venga usato per fotografare o riprendere docenti o alunni a loro insaputa: in tal caso, oltre ad un inevitabile provvedimento disciplinare, si andrà incontro alle sanzioni previste dalla legge per tali violazioni. Art. 64 Agli alunni che non rispettano le regole comportamentali potrebbe non nessere consentito partecipare alle visite o viaggi di istruzione. 9 11. Sanzioni disciplinari degli studenti In applicazione al DPR 24 giugno 1998, n. 249 “Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria”, e successive modifiche e integrazioni DPR 21/11/2007 n.235 il presente Regolamento d’Istituto è integrato come segue: Art. 65 Descrizione delle sanzioni disciplinari Comportamento sanzionabile Disturbo al regolare svolgimento delle lezioni Organo competente Sanzione prevista In caso di reiterazione Insegnanti Dirigente Scolastico Richiamo verbale Annotazione scritta sul libretto personale Mancato rispetto delle regole interne Insegnanti Dirigente Scolastico Consiglio di classe Uso di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici Insegnanti Dirigente Scolastico Annotazione sul registro di classe comunicazione ai genitori Ritiro temporaneo del telefono cellulare e annotazione sul libretto personale Annotazione sul registro di classe e convocazione dei genitori Provvedimento del Consiglio di classe in funzione della gravità Danneggiamento delle altrui cose Insegnanti Consiglio di classe Danneggiamento a strutture o attrezzature Insegnanti Consiglio di classe Comportamento lesivo della propria o altrui incolumità Insegnanti Consiglio di classe Dirigente Scolastico Scorrettezze, offese gravi alla dignità delle persone, molestie e atti di bullismo verso i compagni, insegnanti e personale Ata Insegnanti Consiglio di classe Dirigente Scolastico Annotazione sul registro di classe, comunicazione ai genitori e riparazione economica del danno Annotazione sul registro di classe, comunicazione ai genitori, riparazione economica del danno. Annotazione sul registro di classe e convocazione dei genitori. Eventuale provvedimento di sospensione. Annotazione sul registro di classe con comunicazione scritta alla famiglia, possibile esclusione dai viaggi d'istruzione. Provvedimento di sospensione. 10 Ritiro temporaneo del telefono cellulare, annotazione sul registro di classe e convocazione scritta dei genitori, provvedimento del Consiglio di classe in funzione della gravità Annotazione sul registro di classe, comunicazione ai genitori, riparazione economica del danno. Annotazione sul registro di classe, comunicazione ai genitori, riparazione economica del danno. Annotazione sul registro di classe, convocazione dei genitori con provvedimento di sospensione Esclusione dai viaggi d'istruzione. Provvedimento di sospensione. Esclusione dai viaggi d'istruzione. Art. 66 Contro le sanzioni disciplinari che prevedono la sospensione e/o allontanamento dalla comunità scolastica è ammesso ricorso, da parte degli studenti e dei loro genitori, entro 15 giorni a partire dalla data del provvedimento o dalla data alla quale ne sono venuti a conoscenza, all’apposito organo di garanzia interno allIstituto. Il ricorso deve essere presentato in forma scritta al Dirigente e deve contenere esaurienti motivazioni.L’organo si riunisce entro dieci giorni, esamina i motivi del ricorso, valuta la possibilità di sentire direttamente le parti interessate e quindi formula la decisione. Detta decisione costituisce atto definitivo. La competenza a decidere sui reclami contro le violazioni dello statuto degli studenti,anche contenute nel Regolamento d’Istituto, è attribuita al Dirigente regionale, che decide su parere vincolante di un organo di garanzia regionale. Il termine per il reclamo a tale organo è di 15 giorni a partire dalla data della comunicazione della decisione dell’organo di garanzia a livello d’Istituto. 12. Norme riguardanti i docenti Nel rispetto delle norme costituzionali (art. 33, 1° comma della Costituzione: “L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento”) e degli ordinamenti della scuola stabiliti dalle leggi dello Stato, ai docenti è garantita la libertà di insegnamento. La funzione docente realizza il processo di insegnamento / apprendimento volto a promuovere lo sviluppo umano, culturale civile e professionale degli alunni, sulla base delle finalità e degli obiettivi previsti dagli ordinamenti scolastici. La funzione docente si fonda sull’autonomia culturale e professionale dei docenti, intesa nella sua dimensione individuale e collettiva. Nella loro dimensione collegiale i docenti elaborano, attuano e verificano per l’aspetto pedagogico-didattici il P.O.F. e il Regolamento d’Istituto adattandoli alle differenziate esigenze degli alunni.I docenti, oltre a svolgere le attività di insegnamento, espletano le altre attività connesse con la funzione docente (programmazione, progettazione, valutazione). In particolare essi: Partecipano alle attività di formazione nell’ambito del piano annuale deliberato dal collegio docenti e stabilito nel POF. Partecipano alle riunioni degli OO.CC. di cui fanno parte, con le modalità e nei limiti previsti dal CCNL Comparto scuola. Partecipano alla realizzazione delle iniziative educative della scuola. Curano i rapporti con i genitori degli alunni delle rispettive classi. Art. 67 Adempimenti amministrativi I registri personali devono essere collocati nei rispettivi cassetti dei docenti in sala insegnanti; eccezionalmente, e per oggettivi motivi, i registri possono essere situati in posti diversi, che tuttavia dovranno essere di volta in volta comunicati al preside. Art. 68 Il registro di classe deve essere compilato in modo completo e sistematico e trovare perfetta corrispondenza con quanto indicato sul registro 11 personale. Art. 69 I compiti in classe devono essere corretti in tempi ragionevoli per consentire il sistematico controllo dell'apprendimento; sono consegnati agli alunni per essere visionati ed eventualmente firmati dai genitori. Una volta raccolti saranno posti nelle singole cartellette degli alunni e costituiranno la documentazione del percorso didattico. Art. 70 I registri dei verbali dovranno essere compilati a scuola e firmati dal segretario di turno, letti e sottoscritti dal coordinatore e consegnati in segreteria entro sette giorni dalla data di effettuazione del consiglio di classe. Art. 71 I docenti sono tenuti a visionare quotidianamente il "registro delle comunicazioni" situato in sala insegnanti. Art. 72 L'assenza per malattia, salva l'ipotesi di comprovato impedimento, deve essere comunicata all'Istituto scolastico in cui il docente presta servizio, tempestivamente e comunque non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui essa si verifica, anche nel caso di eventuale prosecuzione di tale assenza. Il docente è tenuto a comunicare il numero corrispondente al proprio certificato medico alla segreteria. Qualora il termine della malattia scadrà nel giorno festivo esso sarà prorogato al primo giorno lavorativo successivo. Art. 73 Ai docenti, secondo la normativa vigente, non è consentito fumare in classe, nei corridoi, in sala insegnanti e negli altri locali interni o esterni dell'Istituto e non é altresì consentito l’uso del cellulare durante le ore di lezione. 13. Doveri dei docenti connessi alla vigilanza degli studenti Art. 74 I docenti devono trovarsi a scuola cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni ed assistere all'uscita degli alunni. I docenti controlleranno l'uscita degli alunni e gli affideranno ai genitori o loro delegati (Scuola Infanzia e Primaria). Art. 75 I docenti sono tenuti ad esplicitare la loro offerta formativa presentando agli alunni il piano di lavoro per l'anno in corso e indicando i criteri di valutazione. Art. 76 I docenti devono verificare che gli alunni trascrivano sul diario personale i compiti da svolgere a casa. Art. 77 I casi di assenze frequenti o di scarso profitto saranno segnalati dai coordinatori direttamente al Dirigente secondo modalità stabilite nei singoli consigli di classe. Art. 78 Nel raccomandare di limitare le uscite degli alunni durante le ore di lezione, si stabilisce che possono recarsi ai servizi soltanto uno per volta. In ogni caso evitare il più possibile le uscite durante le prime due ore di lezione. Art. 79 Durante l'intervallo gli alunni saranno vigilati dai docenti della seconda ora di lezione e dal personale ausiliario. Art. 80 Gli insegnanti che utilizzano i laboratori sono tenuti ad osservare ed a far osservare agli allievi le norme di sicurezza Art. 81 I docenti sono tenuti a segnalare tempestivamente al Preside, tramite la segreteria, eventuali incidenti subiti dagli alunni durante le ore di lezione anche se ritenuti di lieve entità; la segnalazione deve essere accompagnata da una breve relazione sulla dinamica dell'incidente. In caso d'infortunio gli alunni saranno trasportati al pronto soccorso, nei casi più gravi tramite 12 autoambulanza. Art. 82 I docenti sono tenuti a controllare che gli alunni non arrechino danno alle suppellettili della scuola e a segnalare tempestivamente eventuali atti di vandalismo. Chiunque abbia procurato danni all'arredo scolastico o allo stabile è tenuto a risarcire il valore dell'oggetto danneggiato o il costo di una eventuale riparazione. Quando non sia possibile individuare il responsabile dei danneggiamenti, il risarcimento del danno viene imputato alla comunità degli alunni interessati al danno stesso (classe, classi,gruppi di alunni .....). Art. 83 I docenti sono tenuti a segnalare al Dirigente i comportamenti scorretti degli alunni, soprattutto quando i medesimi costringono l'insegnante a redigere una nota di biasimo sul registro di classe. Art. 84 Sarà compito del coordinatore controllare mensilmente il registro di classe, al fine di monitorare assenze e ritardi. Art. 85 I docenti sono tenuti a comunicare con i genitori degli studenti secondo i criteri stabiliti dal Collegio dei Docenti. 14. Norme riguardanti il personale ausiliario Art. 86 I collaboratori scolastici nell’ambito delle mansioni sopra descritte devono: Assicurare l’apertura e la chiusura dei locali della scuola; Segnalare al Dirigente o al docente interessato , durante l’orario di apertura , l’irregolare comportamento degli alunni o altri fatti che possono turbare la vita scolastica; notificare i danni arrecati all’edificio e alle attrezzature scolastiche, didattiche e scientifiche; Vigilare attentamente sui propri reparti collaborando proficuamente con gli insegnanti in ogni momento della giornata scolastica; Rispondere alle chiamate del Dirigente e del Direttore amministrativo Garantire la presenza sui ogni piano Non allontanarsi dal posto di servizio assegnato (piano) senza averlo comunicato Non uscire dall’Istituto senza preventiva autorizzazione da parte del D.S.G.A. Evitare l'uso del cellulare e osservare le recenti normative riguardanti il fumo a scuola D.D.L. Lorenzin settembre 2013. Porre particolare attenzione alla pulizia dei servizi igienici. 15. Norme finali Proposte di modifica del Regolamento d'Istituto. Art. 87 Le proposte di modifica del Regolamento d'Istituto possono essere presentate o inviate al Presidente del Consiglio d'Istituto almeno 10 giorni prima della seduta del Consiglio in cui andranno discusse. Art. 88 Le proposte di modifica, per divenire esecutive, devono essere approvate da almeno i due terzi dei membri del Consiglio d'Istituto. 13 16. Efficacia delle norme Art. 89 È priva di qualsiasi efficacia ogni norma del presente Regolamento che contrasti con le vigenti disposizioni di legge. 14