I.P.S.S.A.R. “Paolo Borsellino”
Ist. Prof.le di Stato per i Servizi Alberghieri e
della Ristorazione
P.zza Bellissima, 3 Palermo
REGOLAMENTO DI ISTITUTO
Il Presente regolamento vuole essere uno strumento offerto alle forze vive dell’Istituto, affinché
esse possono sempre meglio realizzare i fini loro propri e, pur nel rispetto delle rispettive
autonomie, concretamente coordinare l’azione delle varie componenti allo scopo di qualificare e
determinare più efficacemente il significato sociale e culturale degli Istituti facenti parte del polo
scolastico nel suo complesso, in rapporto alla vita comunitaria circostante.
Gli Istituti, in collaborazione con le famiglie, svolgono un’azione diretta a promuovere negli
studenti il pieno sviluppo della personalità attraverso la formazione culturale, la preparazione
professionale e l’acquisizione di capacità di apprendere e sperimentare, che consentono
l’inserimento nel mondo del lavoro e/o il proseguimento degli studi universitari.
Gli Istituti concorrono a sviluppare nei giovani, anche in riferimento alla partecipazione della vita
democratica, le attitudini critiche, il senso della libertà e della responsabilità individuale e sociale.
I rapporti tra i docenti e discenti si basano sul dialogo e sulla collaborazione reciproca.
Gli allievi vengono educati all’autogoverno e all’esercizio della democrazia, partecipano alla vita
della scuola, quali componenti necessari della comunità educativa.
Ognuno ha diritto di esprimere liberamente il proprio pensiero, purché nel pieno rispetto della
libertà altrui, da cui discende il rifiuto categorico di ogni forma di violenza.
TITOLO I – ORGANI DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA
Articolo 1
Organi collegiali
Sono organi collegiali il consiglio d’istituto, la giunta esecutiva, il collegio dei docenti, il consiglio
di classe, i dipartimenti, il comitato di valutazione, l’assemblea degli studenti e l’assemblea dei
genitori, e gli altri qualificati tali dall’istituzione scolastica.
Articolo 2
Funzioni degli organi collegiali
Gli organi collegiali favoriscono la partecipazione di tutte le componenti alla gestione della scuola.
Gli operatori scolastici, dirigente scolastico, docenti, non docenti, agevolano il conseguimento di
tale obiettivo ponendo in essere gli strumenti ritenuti più opportuni. In particolare i docenti
forniranno agli studenti le necessarie informazioni sul funzionamento di tali organi, valorizzando e
stimolando la loro partecipazione.
L’avviso di convocazione dell’organo collegiale deve essere esteso a tutti i suoi componenti e deve
contenere l’ordine del giorno. Di norma, la convocazione è comunicata con un preavviso di almeno
cinque giorni.
Di ogni riunione si redige apposito verbale. Gli atti e le deliberazioni del Consiglio d’istituto sono
affissi all’albo; gli altri verbali sono tenuti in segreteria o presso l’ufficio del dirigente scolastico.
Articolo 3
Consiglio di istituto
Il consiglio d’istituto è composto dal dirigente scolastico, dai rappresentanti dei docenti, degli
studenti, dei genitori e del personale A.T.A.
Esso viene convocato dal presidente, dal dirigente scolastico o su richiesta della maggioranza dei
componenti.
Il Consiglio d’Istituto è l’organo collegiale che riunisce tutte le componenti scolastiche.
Il Consiglio di Istituto delibera in ordine al programma contabile annuale, al conto consuntivo,
interviene in materia di attività negoziali ai sensi dell’art. 33 del D.M. 1° febbraio 2001, n. 44 e
dispone in merito all’impiego dei mezzi finanziari. Esso interviene, inoltre, con proposte e
indicazioni su tutta l’organizzazione e la programmazione della vita e delle attività della scuola,
fatte salve le competenze dei consigli di classe e del collegio dei docenti.
Il Consiglio di Istituto è presieduto da un genitore; esso resta in carica tre anni scolastici.
La rappresentanza studentesca viene rinnovata annualmente.
Articolo 4
Giunta esecutiva
La giunta esecutiva è composta da un rappresentante per ogni componente scolastica.
Le riunioni sono convocate e presiedute dal dirigente scolastico.
Essa è eletta nell’ambito del consiglio di istituto, del quale prepara i lavori e cura l’esecuzione delle
delibere.
Svolge, altresì, i compiti assegnatigli dal D.M. 1° febbraio 2001, n. 44.
Articolo 5
Collegio dei docenti
Il collegio dei docenti è composto da tutti i docenti in servizio nell’istituto ed è presieduto dal
dirigente scolastico, che lo convoca di sua iniziativa o su richiesta proveniente da almeno un terzo
dei suoi membri.
Ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico dell’istituto, cura la programmazione
dell’azione educativa e didattica, interagisce con il consiglio di istituto, con i consigli di classe e con
gli altri organi.
Articolo 6
Consigli di classe
Il consiglio di classe è composto da tutti i docenti della classe, due rappresentanti dei genitori, due
rappresentanti degli studenti. Ove necessario, alle riunioni partecipano esperti appositamente
invitati, in rapporto alla trattazione di questioni particolari.
Esso è convocato dal dirigente scolastico secondo il piano delle attività annuali, su richiesta di tutti i
membri di una delle sue componenti o nei casi in cui se ne ravvisi la necessità.
Le riunioni del consiglio di classe si possono articolare in due momenti: il primo a componenti
separate, il secondo a componenti riunite.
Il consiglio di classe è presieduto dal dirigente scolastico oppure da un docente, membro del
consiglio medesimo, da lui delegato.
Il consiglio di classe ha il compito di:
• formulare proposte al collegio dei docenti in ordine all’azione educativo-didattica e alle
sperimentazioni;
• agevolare i rapporti reciproci tra docenti, genitori e alunni.
Il consiglio di classe con la sola componente docenti è competente per:
• la realizzazione del coordinamento didattico e dei rapporti interdisciplinari;
• la valutazione periodica e finale degli allievi;
• l’irrogazione delle sanzioni disciplinari ad esso riservate.
Articolo 7
Dipartimenti
I dipartimenti sono articolazioni disciplinari permanenti del collegio dei docenti, coordinati da un
docente di ruolo, nominato dal dirigente scolastico su proposta dei docenti membri.
Organizzati per aree di materie affini, essi hanno il compito di:
• decidere la programmazione didattica annuale per aree disciplinari;
• proporre e coordinare le attività di aggiornamento;
• convenire l’adozione dei libri di testo e le proposte di acquisto dei sussidi didattici;
• predisporre i piani di recupero e sostegno;
• redigere progetti di organizzazione modulare dell’attività didattica.
Articolo 8
Comitato studentesco
I rappresentanti degli studenti nei consigli di classe possono esprimere un comitato studentesco di
istituto del quale fanno parte anche i rappresentanti degli alunni nel consiglio di istituto.
Il comitato è convocato dai rappresentanti degli alunni nel consiglio di istituto, dal suo presidente e,
in ogni caso, su richiesta di almeno un terzo dei rappresentanti delle classi. Di norma, la
convocazione deve essere comunicata con un preavviso non inferiore a tre giorni.
Il dirigente scolastico, sentiti i suoi collaboratori, può riunire il comitato studentesco per importanti
comunicazioni.
Il Comitato può riunirsi, previa autorizzazione del dirigente scolastico, anche in orario pomeridiano.
Il comitato studentesco ha il compito di:
• favorire il coordinamento delle iniziative e delle esperienze attivate nelle classi e
nell’Istituto;
• promuovere iniziative aventi particolare valore culturale, educativo e sociale;
• presentare proposte agli organi collegiali dell’istituto;
• preparare l’assemblea studentesca e garantire l’esercizio democratico dei diritti dei
partecipanti all’assemblea;
• deliberare in merito alla partecipazione a manifestazioni studentesche.
Articolo 9
Comitato dei genitori
I rappresentanti dei genitori eletti nei consigli di classe e nel consiglio di istituto possono esprimere
un comitato.
Esso è convocato dal presidente del consiglio di istituto, che ne assume la presidenza, e si riunisce
anche su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.
La richiesta di convocazione va rivolta al dirigente scolastico.
Il comitato può esprimere proposte al consiglio di istituto.
Articolo 10
Assemblee degli studenti
Gli studenti si riuniscono in assemblea di classe e assemblea di istituto.
Le assemblee non possono aver luogo negli ultimi 30 giorni di lezione.
Articolo 11
Assemblea di classe
L’assemblea di classe si tiene nel limite di due ore di lezione al mese. La richiesta di autorizzazione,
contenente l’ordine del giorno, deve essere indirizzata dagli studenti al dirigente scolastico, almeno
tre giorni prima della data proposta, previo consenso degli insegnanti nelle cui ore deve svolgersi.
Al fine di evitare intralci al regolare svolgimento delle lezioni, l’assemblea di classe non deve
tenersi sempre nello stesso giorno della settimana, né nelle stesse ore di lezione.
Nel caso che nessun insegnante voglia concedere le proprie ore per l’assemblea, data ed ore sono
stabilite dal dirigente scolastico.
Del tenore della discussione svoltasi in sede di riunione è redatto verbale che, in copia, va
presentato presso l’ufficio didattica dell’istituto.
Articolo 12
Assemblea di istituto
Può tenersi una sola volta al mese per la durata di una intera mattinata. Essa è convocata su richiesta
della maggioranza del comitato studentesco o su richiesta del 10% degli studenti.
Gli studenti concordano con il dirigente scolastico, al quale comunicano l’ordine del giorno, le
modalità di svolgimento dell’assemblea.
Qualora l’assemblea non si riunisca nei locali dell’istituto, salvo diverse indicazioni, gli studenti si
recano direttamente nella sede convenuta senza passare dalla scuola e di lì, al termine
dell’assemblea, tornano alle loro abitazioni.
Le assenze degli alunni sono comunicate al dirigente scolastico dal “servizio d’ordine” espresso dal
comitato studentesco.
Coloro che non intendono prender parte all’assemblea ne danno comunicazione preventiva al
dirigente scolastico, il quale dispone in proposito. Gli alunni partecipanti all’assemblea non possono
abbandonarla prima del suo scioglimento, salvo autorizzazione scritta del dirigente scolastico o dei
suoi collaboratori, verificata dal servizio d’ordine.
Non possono essere tenute più di quattro assemblee per anno scolastico con la presenza di esperti, i
cui nominativi devono essere approvati preventivamente dal consiglio di istituto.
Della convocazione dell’assemblea e delle relative modalità di svolgimento è data comunicazione
alle famiglie tramite gli alunni.
Qualora i partecipanti siano richiamati per più di due volte per scorrettezze od abusi durante lo
svolgimento dell’assemblea, il dirigente scolastico ha facoltà di negare l’autorizzazione a successive
richieste di convocazione.
Alle assemblee degli studenti possono assistere, oltre al dirigente scolastico o un suo delegato, i
docenti che lo desiderano o coloro la cui presenza sia richiesta.
Il dirigente scolastico assicura che un gruppo di docenti, tra quelli in servizio, stazioni nei pressi
dell’ingresso del locale dove si svolge tale riunione durante tutto lo svolgimento dell’assemblea, per
poter intervenire tempestivamente in caso di intemperanze o disordini
Dopo ogni assemblea gli studenti redigono il relativo verbale che, in copia, è indirizzato al dirigente
scolastico.
Articolo 13
Assemblee dei genitori
Le assemblee dei genitori possono essere di classe o di istituto. Esse sono regolate dagli articoli 12 e
15 del testo unico emanato con il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
Il dirigente scolastico, sentita la giunta esecutiva, autorizza la convocazione dell’assemblea
d’istituto dei genitori.
TITOLO II — ASSISTENZA AGLI STUDENTI E RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
Articolo 14
Rapporti con le famiglie
Gli insegnanti incontrano le famiglie in occasione delle udienze generali, che hanno luogo due volte
l’anno, nel primo e nel secondo quadrimestre, e durante l’orario di ricevimento, comunicato ad
inizio di ogni anno scolastico.
In casi particolari, gli insegnanti ricevono i genitori che ne fanno richiesta, con congruo anticipo,
anche in giorni diversi da quelli di cui al comma precedente.
TITOLO III — DIRITTI E DOVERI
Articolo 15
Diritto alla riservatezza
Fatte salve le norme vigenti, sono riservate alla cognizione degli organi competenti le informazioni
su attitudini, capacità, vita familiare, personale ed extra-scolastica dell’alunno.
I voti ed i giudizi delle prove non sono soggetti a vincoli di riservatezza.
In caso di esito negativo degli scrutini finali e degli esami, all’albo dell’Istituto l’indicazione dei
voti è sostituita con il riferimento al risultato negativo riportato.
Articolo 16
Diritto all’informazione
Le informazioni relative alle norme regolanti la vita scolastica, le iniziative e le attività didattiche
sono comunicate con circolari o altri mezzi idonei a garantirne una effettiva conoscenza da parte
degli studenti e, ove opportuno, delle famiglie.
Gli insegnanti comunicano alle classi gli obbiettivi didattici e disciplinari, i programmi, i metodi di
lavoro e di valutazione. A tal fine inseriscono copia della programmazione in apposito fascicolo da
tenersi nella classe.
Gli allievi hanno diritto di sapere, di norma entro due settimane dallo svolgimento, gli esiti delle
prove, per consentire loro la conoscenza degli errori e lo svolgimento di attività di recupero. I
risultati delle verifiche orali devono essere comunicati entro la lezione successiva.
Articolo 17
Doveri
A scuola e durante le attività extra-scolastiche (viaggi di istruzione, visite guidate, tirocini e
esperienze di scuola-lavoro), gli studenti sono tenuti ad un comportamento dignitoso ed improntato
alla massima correttezza.
Gli allievi collaborano con i docenti al migliore svolgimento delle attività didattiche, recando con sé
i materiali ed i sussidi necessari, eseguendo con regolarità e diligenza i compiti loro assegnati e
rispettando i tempi di consegna, le cui modalità sono state previamente concordate.
L’orario di inizio delle lezioni deve essere rigorosamente osservato da tutti.
L’ingresso in classe avverrà alle ore 8.10; le lezioni avranno inizio alle 8.15
Cinque minuti dopo l’inizio delle lezioni, i cancelli dell’Istituto resteranno chiusi fino alle ore
8.50 e non sarà permesso l’accesso in classe prima dell’inizio della seconda ora di lezione..
Salvo casi di comprovata necessità, da valutarsi dall’Insegnante, non è ammessa l’uscita dall’aula
nel corso della prima, terza e quarta ora di lezione.
Durante la seconda e la quinta ora, l’Insegnante può consentire l’uscita ad un solo studente per
volta, fino ad un massimo di quattro allievi.
L’insegnante non accoglie le richieste di uscita avanzate dagli studenti in prossimità della fine della
lezione.
In nessun caso è ammessa l’uscita non autorizzata dall’Istituto.
Durante il cambio delle lezioni, gli allievi devono restare in aula e mantenervi un comportamento
corretto, evitando in ogni caso di recare disturbo alle altre classi.
Nel corso dell’intervallo/degli intervalli gli alunni resteranno all’interno dell’Istituto o negli spazi
previsti , sotto la sorveglianza dei Docenti e dei collaboratori scolastici.
I trasferimenti nell’ambito dell’Istituto devono svolgersi, sotto la vigilanza dell’Insegnante, in modo
ordinato, sollecito e silenzioso.
Articolo 19
Ritardi, uscite occasionali e permessi permanenti
L’ingresso a scuola, dopo l’inizio delle lezioni, e l’uscita anticipata devono rappresentare fatti
eccezionali e giustificati da gravi motivi.
I permessi di entrata a seconda ora verranno rilasciati dai Collaboratori del D.S.,e gli alunni,.sia
minorenni sia maggiorenni,potranno essere ammessi alla seconda ora soltanto se accompagnati dai
Genitori. Le entrate in classe in ritardo possono avvenire, di norma, solo all’inizio della seconda ora
di lezione..
I permessi di uscita anticipata potranno essere rilasciati solo per gravi e documentati motivi e
soltanto in presenza di un Genitore,sia per gli alunni minorenni sia maggiorenni. Le uscite
anticipate possono avvenire nell’arco delle ultime due ore di lezione.
Di regola, sono ammessi complessivamente non più di quattro ritardi o uscite anticipate per
quadrimestre..
La richiesta di uscita anticipata, compilata sull’apposito modulo del libretto delle giustificazioni,
deve essere consegnata con un giorno d’anticipo o, eccezionalmente, nella stessa giornata, prima
dell’inizio delle lezioni, presso l’ufficio Didattica, per l’approvazione da parte dell’ufficio di
presidenza.
Lo studente è tenuto a fornire, entro il giorno successivo, idonea documentazione giustificativa.
Agli allievi residenti in località disagiate il Dirigente può concedere permessi permanenti, da
annotare nel registro di classe, per l’entrata o l’uscita in orario non coincidente con quello ordinario,
per motivi inerenti gli orari dei mezzi di trasporto.
Articolo 20
Assenze
Gli alunni risultati assenti i giorni precedenti sono ammessi dall’insegnante della prima ora, purché
muniti di giustificazione firmata dal genitore, se minorenni, o dallo stesso allievo, se maggiorenne.
L’insegnante provvede ad annotare la giustificazione nel registro di classe.
Le assenze vanno giustificate entro il secondo giorno successivo;perdurando la mancanza della
giustificazione, il Docente, pur ammettendo sempre in classe l’alunno, segnalerà tempestivamente il
fatto alla Segreteria per informare la famiglia.
Le assenze per malattia di durata superiore a cinque giorni solari, festività comprese, sono da
giustificare con certificato medico di attestata guarigione, pena la non riammissione in classe, in
considerazione delle necessarie cautele di carattere igienico e sanitario.
Le astensioni collettive dalle lezioni vanno giustificate come assenze. Se ritenuto necessario,il
Dirigente Scolastico o il Consiglio di classe possono convocare le famiglie per informarle dei fatti.
L’astensione dalle lezioni di un’intera classe può comportare soppressione delle attività
extrascolastiche programmate dal consiglio di classe.
I genitori possono controllare anche telefonicamente la presenza a scuola dei loro figli, o avere
notizia del numero di assenze compiute, rivolgendosi all’ufficio didattica.
Le assenze per lunghi periodi, quelle frequenti e ripetute e quelle compiute nei giorni di verifiche
periodiche assumono un particolare rilievo e incidono sulla valutazione globale del profitto. In tali
casi, all’allievo può essere richiesto di presentare, oltre alla giustificazione, un’adeguata
documentazione da cui risulti comprovata la inderogabile necessità dell’assenza.
Nel caso in cui la documentazione relativa a dette assenze risulti credibile, i docenti sono tenuti ad
approntare una programmazione personale volta a garantire il recupero di apprendimento e di
svolgimento delle prove di verifica non effettuate.
I libretti delle giustificazioni sono consegnati personalmente ai genitori degli allievi minorenni o a
coloro che ne fanno le veci. In caso di smarrimento, i genitori degli studenti minorenni o gli studenti
stessi, se maggiorenni, devono richiedere il rilascio di un duplicato, rimborsando la somma stabilita
dal consiglio di istituto, sul quale verrà apposta la relativa dicitura.
I libretti delle giustificazioni hanno validità pluriennale.
TITOLO IV — NORME DI CONDOTTA NEI LABORATORI
Articolo 21
Norme relative alla condotta nei laboratori di cucina e sala
Durante le esercitazioni e nei casi in cui è richiesto, gli studenti indossano la divisa.
Essi curano scrupolosamente l’igiene della persona e quella degli abiti che portano.
Non è ammesso portare anelli, bracciali, orologi da polso, orecchini, copricapo o accessori di altro
tipo.
Gli studenti si attengono rigorosamente alle regole concernenti l’uso degli utensili, degli apparecchi
e dei materiali in genere indicate dal docente.
Essi sono tenuti al più puntuale rispetto delle norme di sicurezza e cautela dettate dall’Insegnante.
Articolo 22
Norme da osservare nel laboratorio di ricevimento e di informatica
Al laboratorio possono accedere solo gli alunni accompagnati dal docente della classe o da altro
docente autorizzato dall’Ufficio del Dirigente.
In caso di assenza dell’assistente tecnico o del responsabile del laboratorio, l’accesso è consentito
solo a docenti in grado di fornire agli studenti le corrette indicazioni per l’utilizzo dei computers.
L’accesso al laboratorio avviene previa prenotazione da segnare nell’apposito registro. In assenza di
prenotazione, si può, tuttavia, accedere al laboratorio se non risultano prenotazioni da parte di altri
docenti.
L’insegnante assegna ad ogni alunno la propria postazione, che è mantenuta per tutto il corso
dell’anno scolastico. A tal fine, il docente provvede a redigere un mappa, da allegare al registro del
laboratorio, indicante le postazioni assegnate agli alunni. Cambi di postazione sono ammessi solo
dietro autorizzazione da parte dell’insegnante che ha provveduto alla redazione della mappa della
classe.
Il docente, prima della fine della sua lezione, avvalendosi della collaborazione dell’assistente
tecnico, ha cura di verificare lo stato dei programmi e delle macchine utilizzate. Qualora ravvisi
anomalie o danni, ne fa menzione nel registro del laboratorio, indicando altresì la data, l’ora e il
numero della postazione.
Il docente che, nel corso della sua lezione, riscontri casi di cattivo funzionamento si attiene a quanto
previsto nel comma precedente.
E’ fatto divieto di manomettere o copiare i programmi installati nelle postazioni, nonché di
installare programmi o inserire dati senza autorizzazione del responsabile del laboratorio, del
docente accompagnatore o dell’assistente tecnico. L’utilizzo di dischetti e compact disk personali è
autorizzato dal docente che accompagna la classe o dall’assistente tecnico. I trasgressori sono
soggetti alle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge o di regolamento.
Gli insegnanti e gli alunni che accedono al laboratorio sono tenuti al rispetto delle regole di corretto
uso dei programmi e dei sistemi impiegati. I danni, causati con colpa o dolo, ai programmi o ai
computers sono imputati allo studente assegnatario della postazione. In tale ipotesi si applicano gli
articoli 2043 e seguenti del codice civile.
Gli studenti possono accedere ad internet solo se autorizzati dal docente. L’accesso dei docenti è
consentito solo se dettato da esigenze didattiche o di studio. In ogni caso, la durata del collegamento
con i siti scelti è mantenuta nei limiti dello stretto indispensabile. Di ogni collegamento va fatta
menzione nell’apposito registro, nel quale si riportano la data, l’ora e il tipo di ricerca svolta.
La stampa di documenti di qualsiasi tipo è autorizzata dal docente che accompagna la classe o
dall’assistente tecnico.
E’ vietato portare in laboratorio oggetti personali e quanto non sia indispensabile per le attività
didattiche da svolgersi. E’, altresì, vietato consumare cibi e bevande.
L’assistente tecnico procede, mensilmente, alla verifica dell’efficienza dei programmi e dello stato
delle macchine. In caso di guasti che richiedono interventi esterni, ne dà notizia all’ufficio del
Dirigente.
Articolo 23
Funzionamento della palestra
Il funzionamento della palestra, o dello spazio adibito ad uso di palestra, è disciplinato dal
Consiglio di Istituto in modo da assicurarne la disponibilità, a rotazione oraria, a tutte le classi della
scuola
Il Consiglio di Istituto può concedere l’uso della palestra, o degli spazi adibiti a palestra, ai gruppi
sportivi che ne facciano richiesta al Consiglio stesso. Deve essere comunque garantito il regolare
svolgimento delle attività didattiche durante le ore curriculari a ciascuna classe, compatibilmente
con l’orario scolastico.
Gli alunni possono accedere alla palestra solo se accompagnati dai docenti e devono presentarsi in
tuta e scarpe da ginnastica,
R’ vietato agli alunni l’accesso agli spazi della palestra, fuori dall’ora di educazione fisica, salvo
autorizzazione del docente o dei docenti presenti, onde consentire agli utenti impegnati nelle attività
un adeguato spazio di movimento.
TITOLO V — VIAGGI DI ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE
Articolo 24
Viaggi di istruzione
Sono considerati viaggi di istruzione quelli di integrazione culturale, di integrazione della
preparazione di indirizzo e i viaggi collegati ad attività e manifestazioni sportive.
I viaggi di cui al precedente comma sono previsti per le sole classi terze, quarte e quinte.
I viaggi ai quali partecipano le classi terze sono della durata massima di tre giorni, con due
pernottamenti; quelli per le classi quarte sono della durata massima di quattro giorni, con tre
pernottamenti e quelli delle classi quinte non possono eccedere la durata di sei giorni, con cinque
pernottamenti.
I viaggi organizzati per le classi terze ,per le quarte e le quinte dell’Istituto possono avere mete
straniere. In tali casi, deve prevedersi, di norma, la partecipazione di almeno un docente di lingue,
ovvero di un docente che abbia una buona conoscenza della lingua del Paese da visitare o di una
delle lingue veicolari più diffuse.
Articolo 25
Visite guidate
Le visite guidate durano una sola giornata.
Esse si svolgono presso gallerie, monumenti, musei, luoghi di interesse storico-artistico, aziende,
parchi naturali ed altri luoghi le cui caratteristiche siano meritevoli di conoscenza in relazione alla
programmazione didattica.
Articolo 26
Organizzazione
I viaggi di istruzione e le visite guidate sono deliberate dal collegio dei docenti o dai singoli consigli
di classe, nel rispetto dei criteri indicati dal consiglio di istituto e dai commi seguenti.
Tranne casi di particolare rilevanza, i viaggi e le visite non possono svolgersi dopo la fine del mese
di aprile.
Percentuale minima di partecipazione al viaggio di. istruzione: deve essere assicurata la presenza
effettiva di almeno i ¾ degli studenti componenti le singole classi. Ogni iniziativa ha finalità
didattiche ed è rivolta all'intera classe, pertanto gli alunni assenti dovranno giustificare. A tali
iniziative possono partecipare anche i genitori. Il consiglio di classe nella programmazione dovrà
preferire quell’iniziativa che garantisca la massima partecipazione. Chi non va alla gita viene a
scuola.
Gli oneri per la partecipazione sono, di norma, a carico delle famiglie.
Individuazione di un docente referente responsabile per ogni viaggio in ogni consiglio di classe al
fine di:
• definire gli aspetti didattici ed organizzativi del viaggio in apposito modulo;
•
•
•
collaborare con gli uffici di segreteria per quanto attiene i trasporti ed i preventivi;
tenere i contatti con le classi partecipanti, con le famiglie, con gli altri accompagnatori;
consegnare alla segreteria didattica la proposta preliminare del viaggio di istruzione,
secondo quanto emerso ed approvato dal consiglio di classe;
• raccogliere le dichiarazioni di consenso dei genitori e le quote di partecipazione (acconto e
saldo);
• garantire tempestività di attuazione alle varie fasi;
• consegnare alla segreteria didattica tutta la documentazione necessaria all'approvazione del
viaggio da parte del consiglio di istituto;
• dopo che il consiglio di istituto ha individuato l'agenzia di viaggi, prendere contatti diretti
con la stessa per adattare i servizi offerti con le esigenze didattiche e organizzative;
• redigere il programma definitivo del viaggio, con tutte le indicazioni utili (ritrovo,
appuntamenti, indirizzo e telefono dell' albergo, itinerario, tappe e soste previste);
• presentare entro dieci giorni la relazione sull'andamento del viaggio e sui risultati didattici.
I docenti accompagnatori saranno designati in modo da:
• appartenere alle classi frequentate dagli alunni partecipanti ed essere esperti delle materie
attinenti le finalità del viaggio, e per l'estero un docente di lingua competente;
• assicurare l'avvicendamento dei docenti;
• escludere che lo stesso docente partecipi a più viaggi e che superi l'impegno di sei giorni
nel corso dell' anno;
• prevedere normalmente la presenza di un accompagnatore ogni 15 alunni, e comunque fino
ad un massimo di tre docenti per classe, nonché di un docente di sostegno, in aggiunta agli
altri accompagnatori, ogni due alunni portatori di handicap. Tali limiti non valgono per le
uscite svolte nell’ambito dell’area di integrazione e della terza area.
I consigli di classe in fase di programmazione dei viaggi di istruzione seguiranno le seguenti
indicazioni:
• per il biennio viaggi a breve raggio nella durata di un giorno con itinerario regionale salvo
particolari proposte che riguardino eventi legati all'indirizzo di studi;
• per le terze, quarte e quinte: stage e partecipazioni a manifestazioni turistiche, visite di
aziende, o industrie, o visite di tutto ciò che è inerente il piano di studio; viaggi all'estero o
in Italia che prevedano itinerari di carattere culturale e professionale e che rafforzino le
conoscenze e le competenze previste nelle finalità formative del corso di studio.
Documentazione da produrre:
• prospetto riepilogativo;
• elenco nominativo alunni;
• dichiarazione di consenso dei genitori;
• elenco nominativo dei docenti accompagnatori;
• dichiarazione dei docenti di disponibilità e di assunzione dell' obbligo di vigilanza;
• programma analitico del viaggio e richiesta dei servizi turistici;
• relazione concernente gli obiettivi dell'iniziativa didattica;
• dichiarazione che fra gli accompagnatori non sono comprese persone estranee all'Istituto
La richiesta dei preventivi di spesa alle agenzie turistiche va fatta dal dirigente scolastico per
garantire l'assoluta trasparenza nella procedura di valutazione delle offerte da parte della giunta e
del consiglio di Istituto. Per ogni viaggio o visita si acquisiscono le offerte di almeno tre agenzie di
viaggio, tra le quali è scelta quella che garantisce il miglior rapporto tra prezzo e qualità
dell’organizzazione del servizio richiesto. L’agenzia prescelta fornisce le certificazioni concernenti
l’automezzo da utilizzare.
Scadenza fasi operative:
• entro il mese di dicembre il consiglio di classe con la presenza dei genitori decide con la
programmazione didattica l'eventuale effettuazione di un viaggio di istruzione e propone i
docenti accompagnatori e il docente referente del viaggio stesso;
•
entro il mese di dicembre il docente referente del viaggio consegna alla segreteria didattica
la modulistica completa;
• il docente referente comunicherà il termine per effettuare il versamento dell'acconto
previsto sui bollettini di c/c (30%);
• i versamenti saranno effettuati in maniera cumulativa, uno per ogni classe e per ogni
viaggio;
• entro il mese di dicembre il dirigente scolastico esamina le proposte di viaggio presentate
ed istituisce l'iter procedurale con le agenzie di viaggio
• entro il mese di gennaio il dirigente scolastico decide l'assegnazione dei viaggi alle singole
agenzie;
• precedentemente all'effettuazione del viaggio viene consegnato agli alunni ed ai genitori il
programma dettagliato ed il bollettino per il saldo.
Per i partecipanti alle attività in questione, è obbligatoria idonea copertura assicurativa.
Gli studenti minorenni partecipano solo previo assenso scritto dei genitori.
Per quanto riguarda stage e scambi culturali sarà lo stesso dirigente scolastico ad attivarli. Inoltre,
per quanto riguarda la procedura di scelta,delle agenzie di viaggio, e l'approvazione delle proposte,
con la nuova normativa non sarà più richiesta la deliberazione del consiglio di istituto in quanto ne
sarà direttamente gestore e responsabile il dirigente scolastico.
TITOLO VI — DELLE SANZIONI DISCIPLINARI E DEI PROCEDIMENTI DI
IRROGAZIONE
Articolo 27
Soggetti competenti ad irrogare le sanzioni
Il richiamo verbale è comminato dal docente.
Il richiamo scritto è inflitto dal dirigente o da un suo delegato.
L’allontanamento dalla scuola è disposto dal consiglio di classe.
I soggetti competenti a comminare sanzioni di un dato grado possono sempre irrogare quelle di
grado inferiore.
Articolo 28
Procedimento
Il richiamo scritto e l’allontanamento sono comminati su segnalazione del docente che ha contestato
l’infrazione. La segnalazione va redatta su apposita scheda nella quale il docente riporta lo
svolgimento del fatto.
Nella scheda di cui al comma precedente, l’allievo incolpato può esporre le proprie difese.
Nei procedimenti dinanzi al Consiglio di classe, il docente che ha contestato l’infrazione e lo
studente possono intervenire per essere sentiti.
Il dirigente, ricevuta la segnalazione di cui al primo comma, provvede ad inviare copia ai genitori
dello studente incolpato, unitamente ai provvedimenti disciplinare rientranti nella sua competenza.
Qualora ritenga che della questione debba essere investito il Consiglio di classe, egli provvede alla
sua convocazione, dandone avviso allo studente ed ai genitori, ai quali è successivamente
comunicata la decisione assunta.
Il provvedimento diviene esecutivo una volta decorso il termine per l’impugnazione o in caso di
rigetto della medesima.
Articolo 29
Organo di garanzia
L’organo di garanzia è composto da due docenti, un genitore e due allievi.
I docenti sono eletti dal Collegio; il genitore e gli allievi dai rappresentanti delle due componenti nei
Consigli di classe. Le elezioni si svolgono a scrutinio segreto.
Le sedute sono validamente costituite con la presenza di almeno tre membri, a prescindere dalla
componente rappresentata.
L’organo di garanzia elegge al suo interno il presidente e nomina il segretario.
Esso decide in merito ai ricorsi presentati contro i provvedimenti disciplinari, ad esclusione di quelli
che dispongono l’allontanamento dalla comunità scolastica, nonché sui conflitti relativi
all’applicazione del Regolamento di cui al DPR del 24 giugno 1998, n.249 recante lo statuto degli
studenti della scuola secondaria superiore.
Articolo 30
Ricorsi
Contro i provvedimenti disciplinari di allontanamento dalla comunità scolastica, è ammesso ricorso
al dirigente del Centro Servizi Amministrativi di Palermo, entro trenta giorni dalla ricevuta
comunicazione.
Avverso gli altri provvedimenti è ammesso ricorso all’Organo di garanzia interno. In tal caso il
termine di cui al comma precedente è ridotto a quindici giorni . Il ricorso è deciso, di norma, nei
quindici giorni successivi alla sua presentazione.
I richiami verbali non sono impugnabili.
Articolo 31
Richiamo verbale
Nei casi di infrazione lieve alle norme di condotta, lo studente è soggetto a richiamo verbale.
Il richiamo è annotato nel solo registro dell’insegnante con la sigla “R” e, eventualmente, corredato
da annotazioni da riportare in apposita parte del medesimo registro.
Articolo 32
Richiamo scritto
In caso di infrazione grave, è irrogata la sanzione del richiamo scritto.
Alla medesima sanzione è soggetto lo studente che, nel corso di un mese, sia stato richiamato
verbalmente dallo stesso docente più di tre volte.
Il richiamo è annotato sul registro di classe dal dirigente o da un suo delegato.
Articolo 33
Allontanamento dalla scuola
In caso di infrazione di particolare gravità o quando la condotta costituisce reato ovvero comporti
pericolo per l’incolumità delle persone, è irrogata la sanzione dell’allontanamento dalla comunità
scolastica.
L’allontanamento può essere disposto anche in ipotesi di infrazione di non particolare gravità
commessa da chi sia già stato punito con richiami scritti.
L’allontanamento è annotato sul registro di classe.
Articolo 34
Sanzioni accessorie e sostitutive
Nei casi in cui la condotta sanzionata produca un danno, lo studente è tenuto alla riparazione.
Se il danno cagionato è di natura patrimoniale, si applicano gli articoli 2043 e seguenti del Codice
civile in materia di fatti illeciti.
Ove ritenuto opportuno e l’infrazione non sia di particolare gravità, la sanzione può consistere nella
sola riparazione del danno.
Articolo 35
Infrazioni disciplinari lievi
Costituiscono infrazioni lievi:
•
•
•
•
•
•
l’interruzione episodica delle lezioni;
la presa di parola in mancanza del permesso da parte dell’insegnante;
il mancato rispetto delle norme di cortesia e urbanità;
la dimenticanza occasionale dei materiali, dei sussidi didattici e delle uniformi;
l’occasionale ingresso in ritardo in aula;
ogni altra condotta emendabile non compresa tra le infrazioni gravi o gravissime.
Articolo 36
Infrazioni disciplinari gravi
Costituiscono infrazioni gravi:
• le offese verbali;
• l’uso di espressioni volgari o sconvenienti;
• i comportamenti che recano disturbo alle altre classi;
• il mancato rispetto delle norme relative alla condotta da tenere nei laboratori;
• il mancato rispetto delle norme di sicurezza;
• la mancata giustificazione delle assenze decorsi tre giorni dal ritorno a scuola, compreso
quello del rientro;
• le condotte che mettono in pericolo l’incolumità altrui;
• la reiterata dimenticanza dei materiali, dei sussidi didattici e delle uniformi;
• il reiterato ingresso in ritardo in aula;
• l’uscita dalla classe durante il cambio dell’ora di lezione;
• l’allontanamento dalla classe senza il permesso dell’insegnante;
• il mancato rispetto degli ordini dell’insegnante;
• la reiterata interruzione della lezione;
• la trasgressione alle norme contro il fumo nei locali pubblici;
• ogni altra condotta assimilabile a quelle di cui ai punti che precedono.
Articolo 37
Infrazioni di particolare gravità
Costituiscono infrazioni di particolare gravità:
• i comportamenti che producono danni alle persone od alle cose;
• le condotte configuranti ipotesi di reato, in particolare tutti gli atti di violenza fisica, la
falsificazione della firma e la alterazione del libretto delle giustificazioni, la manomissione
o alterazione dei registri di classe e dell’insegnante;
• le espressioni di dileggio e offesa di spiccata irriverenza o gravemente sconvenienti;
• ogni altra condotta assimilabile a quelle indicate ai punti precedenti.
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IPSSAR “Paolo Borsellino”