I.P.S.S.A.R. “Paolo Borsellino” Ist. Prof.le di Stato per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione P.zza Bellissima, 3 Palermo REGOLAMENTO DI ISTITUTO Il Presente regolamento vuole essere uno strumento offerto alle forze vive dell’Istituto, affinché esse possono sempre meglio realizzare i fini loro propri e, pur nel rispetto delle rispettive autonomie, concretamente coordinare l’azione delle varie componenti allo scopo di qualificare e determinare più efficacemente il significato sociale e culturale degli Istituti facenti parte del polo scolastico nel suo complesso, in rapporto alla vita comunitaria circostante. Gli Istituti, in collaborazione con le famiglie, svolgono un’azione diretta a promuovere negli studenti il pieno sviluppo della personalità attraverso la formazione culturale, la preparazione professionale e l’acquisizione di capacità di apprendere e sperimentare, che consentono l’inserimento nel mondo del lavoro e/o il proseguimento degli studi universitari. Gli Istituti concorrono a sviluppare nei giovani, anche in riferimento alla partecipazione della vita democratica, le attitudini critiche, il senso della libertà e della responsabilità individuale e sociale. I rapporti tra i docenti e discenti si basano sul dialogo e sulla collaborazione reciproca. Gli allievi vengono educati all’autogoverno e all’esercizio della democrazia, partecipano alla vita della scuola, quali componenti necessari della comunità educativa. Ognuno ha diritto di esprimere liberamente il proprio pensiero, purché nel pieno rispetto della libertà altrui, da cui discende il rifiuto categorico di ogni forma di violenza. TITOLO I – ORGANI DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA Articolo 1 Organi collegiali Sono organi collegiali il consiglio d’istituto, la giunta esecutiva, il collegio dei docenti, il consiglio di classe, i dipartimenti, il comitato di valutazione, l’assemblea degli studenti e l’assemblea dei genitori, e gli altri qualificati tali dall’istituzione scolastica. Articolo 2 Funzioni degli organi collegiali Gli organi collegiali favoriscono la partecipazione di tutte le componenti alla gestione della scuola. Gli operatori scolastici, dirigente scolastico, docenti, non docenti, agevolano il conseguimento di tale obiettivo ponendo in essere gli strumenti ritenuti più opportuni. In particolare i docenti forniranno agli studenti le necessarie informazioni sul funzionamento di tali organi, valorizzando e stimolando la loro partecipazione. L’avviso di convocazione dell’organo collegiale deve essere esteso a tutti i suoi componenti e deve contenere l’ordine del giorno. Di norma, la convocazione è comunicata con un preavviso di almeno cinque giorni. Di ogni riunione si redige apposito verbale. Gli atti e le deliberazioni del Consiglio d’istituto sono affissi all’albo; gli altri verbali sono tenuti in segreteria o presso l’ufficio del dirigente scolastico. Articolo 3 Consiglio di istituto Il consiglio d’istituto è composto dal dirigente scolastico, dai rappresentanti dei docenti, degli studenti, dei genitori e del personale A.T.A. Esso viene convocato dal presidente, dal dirigente scolastico o su richiesta della maggioranza dei componenti. Il Consiglio d’Istituto è l’organo collegiale che riunisce tutte le componenti scolastiche. Il Consiglio di Istituto delibera in ordine al programma contabile annuale, al conto consuntivo, interviene in materia di attività negoziali ai sensi dell’art. 33 del D.M. 1° febbraio 2001, n. 44 e dispone in merito all’impiego dei mezzi finanziari. Esso interviene, inoltre, con proposte e indicazioni su tutta l’organizzazione e la programmazione della vita e delle attività della scuola, fatte salve le competenze dei consigli di classe e del collegio dei docenti. Il Consiglio di Istituto è presieduto da un genitore; esso resta in carica tre anni scolastici. La rappresentanza studentesca viene rinnovata annualmente. Articolo 4 Giunta esecutiva La giunta esecutiva è composta da un rappresentante per ogni componente scolastica. Le riunioni sono convocate e presiedute dal dirigente scolastico. Essa è eletta nell’ambito del consiglio di istituto, del quale prepara i lavori e cura l’esecuzione delle delibere. Svolge, altresì, i compiti assegnatigli dal D.M. 1° febbraio 2001, n. 44. Articolo 5 Collegio dei docenti Il collegio dei docenti è composto da tutti i docenti in servizio nell’istituto ed è presieduto dal dirigente scolastico, che lo convoca di sua iniziativa o su richiesta proveniente da almeno un terzo dei suoi membri. Ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico dell’istituto, cura la programmazione dell’azione educativa e didattica, interagisce con il consiglio di istituto, con i consigli di classe e con gli altri organi. Articolo 6 Consigli di classe Il consiglio di classe è composto da tutti i docenti della classe, due rappresentanti dei genitori, due rappresentanti degli studenti. Ove necessario, alle riunioni partecipano esperti appositamente invitati, in rapporto alla trattazione di questioni particolari. Esso è convocato dal dirigente scolastico secondo il piano delle attività annuali, su richiesta di tutti i membri di una delle sue componenti o nei casi in cui se ne ravvisi la necessità. Le riunioni del consiglio di classe si possono articolare in due momenti: il primo a componenti separate, il secondo a componenti riunite. Il consiglio di classe è presieduto dal dirigente scolastico oppure da un docente, membro del consiglio medesimo, da lui delegato. Il consiglio di classe ha il compito di: • formulare proposte al collegio dei docenti in ordine all’azione educativo-didattica e alle sperimentazioni; • agevolare i rapporti reciproci tra docenti, genitori e alunni. Il consiglio di classe con la sola componente docenti è competente per: • la realizzazione del coordinamento didattico e dei rapporti interdisciplinari; • la valutazione periodica e finale degli allievi; • l’irrogazione delle sanzioni disciplinari ad esso riservate. Articolo 7 Dipartimenti I dipartimenti sono articolazioni disciplinari permanenti del collegio dei docenti, coordinati da un docente di ruolo, nominato dal dirigente scolastico su proposta dei docenti membri. Organizzati per aree di materie affini, essi hanno il compito di: • decidere la programmazione didattica annuale per aree disciplinari; • proporre e coordinare le attività di aggiornamento; • convenire l’adozione dei libri di testo e le proposte di acquisto dei sussidi didattici; • predisporre i piani di recupero e sostegno; • redigere progetti di organizzazione modulare dell’attività didattica. Articolo 8 Comitato studentesco I rappresentanti degli studenti nei consigli di classe possono esprimere un comitato studentesco di istituto del quale fanno parte anche i rappresentanti degli alunni nel consiglio di istituto. Il comitato è convocato dai rappresentanti degli alunni nel consiglio di istituto, dal suo presidente e, in ogni caso, su richiesta di almeno un terzo dei rappresentanti delle classi. Di norma, la convocazione deve essere comunicata con un preavviso non inferiore a tre giorni. Il dirigente scolastico, sentiti i suoi collaboratori, può riunire il comitato studentesco per importanti comunicazioni. Il Comitato può riunirsi, previa autorizzazione del dirigente scolastico, anche in orario pomeridiano. Il comitato studentesco ha il compito di: • favorire il coordinamento delle iniziative e delle esperienze attivate nelle classi e nell’Istituto; • promuovere iniziative aventi particolare valore culturale, educativo e sociale; • presentare proposte agli organi collegiali dell’istituto; • preparare l’assemblea studentesca e garantire l’esercizio democratico dei diritti dei partecipanti all’assemblea; • deliberare in merito alla partecipazione a manifestazioni studentesche. Articolo 9 Comitato dei genitori I rappresentanti dei genitori eletti nei consigli di classe e nel consiglio di istituto possono esprimere un comitato. Esso è convocato dal presidente del consiglio di istituto, che ne assume la presidenza, e si riunisce anche su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti. La richiesta di convocazione va rivolta al dirigente scolastico. Il comitato può esprimere proposte al consiglio di istituto. Articolo 10 Assemblee degli studenti Gli studenti si riuniscono in assemblea di classe e assemblea di istituto. Le assemblee non possono aver luogo negli ultimi 30 giorni di lezione. Articolo 11 Assemblea di classe L’assemblea di classe si tiene nel limite di due ore di lezione al mese. La richiesta di autorizzazione, contenente l’ordine del giorno, deve essere indirizzata dagli studenti al dirigente scolastico, almeno tre giorni prima della data proposta, previo consenso degli insegnanti nelle cui ore deve svolgersi. Al fine di evitare intralci al regolare svolgimento delle lezioni, l’assemblea di classe non deve tenersi sempre nello stesso giorno della settimana, né nelle stesse ore di lezione. Nel caso che nessun insegnante voglia concedere le proprie ore per l’assemblea, data ed ore sono stabilite dal dirigente scolastico. Del tenore della discussione svoltasi in sede di riunione è redatto verbale che, in copia, va presentato presso l’ufficio didattica dell’istituto. Articolo 12 Assemblea di istituto Può tenersi una sola volta al mese per la durata di una intera mattinata. Essa è convocata su richiesta della maggioranza del comitato studentesco o su richiesta del 10% degli studenti. Gli studenti concordano con il dirigente scolastico, al quale comunicano l’ordine del giorno, le modalità di svolgimento dell’assemblea. Qualora l’assemblea non si riunisca nei locali dell’istituto, salvo diverse indicazioni, gli studenti si recano direttamente nella sede convenuta senza passare dalla scuola e di lì, al termine dell’assemblea, tornano alle loro abitazioni. Le assenze degli alunni sono comunicate al dirigente scolastico dal “servizio d’ordine” espresso dal comitato studentesco. Coloro che non intendono prender parte all’assemblea ne danno comunicazione preventiva al dirigente scolastico, il quale dispone in proposito. Gli alunni partecipanti all’assemblea non possono abbandonarla prima del suo scioglimento, salvo autorizzazione scritta del dirigente scolastico o dei suoi collaboratori, verificata dal servizio d’ordine. Non possono essere tenute più di quattro assemblee per anno scolastico con la presenza di esperti, i cui nominativi devono essere approvati preventivamente dal consiglio di istituto. Della convocazione dell’assemblea e delle relative modalità di svolgimento è data comunicazione alle famiglie tramite gli alunni. Qualora i partecipanti siano richiamati per più di due volte per scorrettezze od abusi durante lo svolgimento dell’assemblea, il dirigente scolastico ha facoltà di negare l’autorizzazione a successive richieste di convocazione. Alle assemblee degli studenti possono assistere, oltre al dirigente scolastico o un suo delegato, i docenti che lo desiderano o coloro la cui presenza sia richiesta. Il dirigente scolastico assicura che un gruppo di docenti, tra quelli in servizio, stazioni nei pressi dell’ingresso del locale dove si svolge tale riunione durante tutto lo svolgimento dell’assemblea, per poter intervenire tempestivamente in caso di intemperanze o disordini Dopo ogni assemblea gli studenti redigono il relativo verbale che, in copia, è indirizzato al dirigente scolastico. Articolo 13 Assemblee dei genitori Le assemblee dei genitori possono essere di classe o di istituto. Esse sono regolate dagli articoli 12 e 15 del testo unico emanato con il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Il dirigente scolastico, sentita la giunta esecutiva, autorizza la convocazione dell’assemblea d’istituto dei genitori. TITOLO II — ASSISTENZA AGLI STUDENTI E RAPPORTI CON LE FAMIGLIE Articolo 14 Rapporti con le famiglie Gli insegnanti incontrano le famiglie in occasione delle udienze generali, che hanno luogo due volte l’anno, nel primo e nel secondo quadrimestre, e durante l’orario di ricevimento, comunicato ad inizio di ogni anno scolastico. In casi particolari, gli insegnanti ricevono i genitori che ne fanno richiesta, con congruo anticipo, anche in giorni diversi da quelli di cui al comma precedente. TITOLO III — DIRITTI E DOVERI Articolo 15 Diritto alla riservatezza Fatte salve le norme vigenti, sono riservate alla cognizione degli organi competenti le informazioni su attitudini, capacità, vita familiare, personale ed extra-scolastica dell’alunno. I voti ed i giudizi delle prove non sono soggetti a vincoli di riservatezza. In caso di esito negativo degli scrutini finali e degli esami, all’albo dell’Istituto l’indicazione dei voti è sostituita con il riferimento al risultato negativo riportato. Articolo 16 Diritto all’informazione Le informazioni relative alle norme regolanti la vita scolastica, le iniziative e le attività didattiche sono comunicate con circolari o altri mezzi idonei a garantirne una effettiva conoscenza da parte degli studenti e, ove opportuno, delle famiglie. Gli insegnanti comunicano alle classi gli obbiettivi didattici e disciplinari, i programmi, i metodi di lavoro e di valutazione. A tal fine inseriscono copia della programmazione in apposito fascicolo da tenersi nella classe. Gli allievi hanno diritto di sapere, di norma entro due settimane dallo svolgimento, gli esiti delle prove, per consentire loro la conoscenza degli errori e lo svolgimento di attività di recupero. I risultati delle verifiche orali devono essere comunicati entro la lezione successiva. Articolo 17 Doveri A scuola e durante le attività extra-scolastiche (viaggi di istruzione, visite guidate, tirocini e esperienze di scuola-lavoro), gli studenti sono tenuti ad un comportamento dignitoso ed improntato alla massima correttezza. Gli allievi collaborano con i docenti al migliore svolgimento delle attività didattiche, recando con sé i materiali ed i sussidi necessari, eseguendo con regolarità e diligenza i compiti loro assegnati e rispettando i tempi di consegna, le cui modalità sono state previamente concordate. L’orario di inizio delle lezioni deve essere rigorosamente osservato da tutti. L’ingresso in classe avverrà alle ore 8.10; le lezioni avranno inizio alle 8.15 Cinque minuti dopo l’inizio delle lezioni, i cancelli dell’Istituto resteranno chiusi fino alle ore 8.50 e non sarà permesso l’accesso in classe prima dell’inizio della seconda ora di lezione.. Salvo casi di comprovata necessità, da valutarsi dall’Insegnante, non è ammessa l’uscita dall’aula nel corso della prima, terza e quarta ora di lezione. Durante la seconda e la quinta ora, l’Insegnante può consentire l’uscita ad un solo studente per volta, fino ad un massimo di quattro allievi. L’insegnante non accoglie le richieste di uscita avanzate dagli studenti in prossimità della fine della lezione. In nessun caso è ammessa l’uscita non autorizzata dall’Istituto. Durante il cambio delle lezioni, gli allievi devono restare in aula e mantenervi un comportamento corretto, evitando in ogni caso di recare disturbo alle altre classi. Nel corso dell’intervallo/degli intervalli gli alunni resteranno all’interno dell’Istituto o negli spazi previsti , sotto la sorveglianza dei Docenti e dei collaboratori scolastici. I trasferimenti nell’ambito dell’Istituto devono svolgersi, sotto la vigilanza dell’Insegnante, in modo ordinato, sollecito e silenzioso. Articolo 19 Ritardi, uscite occasionali e permessi permanenti L’ingresso a scuola, dopo l’inizio delle lezioni, e l’uscita anticipata devono rappresentare fatti eccezionali e giustificati da gravi motivi. I permessi di entrata a seconda ora verranno rilasciati dai Collaboratori del D.S.,e gli alunni,.sia minorenni sia maggiorenni,potranno essere ammessi alla seconda ora soltanto se accompagnati dai Genitori. Le entrate in classe in ritardo possono avvenire, di norma, solo all’inizio della seconda ora di lezione.. I permessi di uscita anticipata potranno essere rilasciati solo per gravi e documentati motivi e soltanto in presenza di un Genitore,sia per gli alunni minorenni sia maggiorenni. Le uscite anticipate possono avvenire nell’arco delle ultime due ore di lezione. Di regola, sono ammessi complessivamente non più di quattro ritardi o uscite anticipate per quadrimestre.. La richiesta di uscita anticipata, compilata sull’apposito modulo del libretto delle giustificazioni, deve essere consegnata con un giorno d’anticipo o, eccezionalmente, nella stessa giornata, prima dell’inizio delle lezioni, presso l’ufficio Didattica, per l’approvazione da parte dell’ufficio di presidenza. Lo studente è tenuto a fornire, entro il giorno successivo, idonea documentazione giustificativa. Agli allievi residenti in località disagiate il Dirigente può concedere permessi permanenti, da annotare nel registro di classe, per l’entrata o l’uscita in orario non coincidente con quello ordinario, per motivi inerenti gli orari dei mezzi di trasporto. Articolo 20 Assenze Gli alunni risultati assenti i giorni precedenti sono ammessi dall’insegnante della prima ora, purché muniti di giustificazione firmata dal genitore, se minorenni, o dallo stesso allievo, se maggiorenne. L’insegnante provvede ad annotare la giustificazione nel registro di classe. Le assenze vanno giustificate entro il secondo giorno successivo;perdurando la mancanza della giustificazione, il Docente, pur ammettendo sempre in classe l’alunno, segnalerà tempestivamente il fatto alla Segreteria per informare la famiglia. Le assenze per malattia di durata superiore a cinque giorni solari, festività comprese, sono da giustificare con certificato medico di attestata guarigione, pena la non riammissione in classe, in considerazione delle necessarie cautele di carattere igienico e sanitario. Le astensioni collettive dalle lezioni vanno giustificate come assenze. Se ritenuto necessario,il Dirigente Scolastico o il Consiglio di classe possono convocare le famiglie per informarle dei fatti. L’astensione dalle lezioni di un’intera classe può comportare soppressione delle attività extrascolastiche programmate dal consiglio di classe. I genitori possono controllare anche telefonicamente la presenza a scuola dei loro figli, o avere notizia del numero di assenze compiute, rivolgendosi all’ufficio didattica. Le assenze per lunghi periodi, quelle frequenti e ripetute e quelle compiute nei giorni di verifiche periodiche assumono un particolare rilievo e incidono sulla valutazione globale del profitto. In tali casi, all’allievo può essere richiesto di presentare, oltre alla giustificazione, un’adeguata documentazione da cui risulti comprovata la inderogabile necessità dell’assenza. Nel caso in cui la documentazione relativa a dette assenze risulti credibile, i docenti sono tenuti ad approntare una programmazione personale volta a garantire il recupero di apprendimento e di svolgimento delle prove di verifica non effettuate. I libretti delle giustificazioni sono consegnati personalmente ai genitori degli allievi minorenni o a coloro che ne fanno le veci. In caso di smarrimento, i genitori degli studenti minorenni o gli studenti stessi, se maggiorenni, devono richiedere il rilascio di un duplicato, rimborsando la somma stabilita dal consiglio di istituto, sul quale verrà apposta la relativa dicitura. I libretti delle giustificazioni hanno validità pluriennale. TITOLO IV — NORME DI CONDOTTA NEI LABORATORI Articolo 21 Norme relative alla condotta nei laboratori di cucina e sala Durante le esercitazioni e nei casi in cui è richiesto, gli studenti indossano la divisa. Essi curano scrupolosamente l’igiene della persona e quella degli abiti che portano. Non è ammesso portare anelli, bracciali, orologi da polso, orecchini, copricapo o accessori di altro tipo. Gli studenti si attengono rigorosamente alle regole concernenti l’uso degli utensili, degli apparecchi e dei materiali in genere indicate dal docente. Essi sono tenuti al più puntuale rispetto delle norme di sicurezza e cautela dettate dall’Insegnante. Articolo 22 Norme da osservare nel laboratorio di ricevimento e di informatica Al laboratorio possono accedere solo gli alunni accompagnati dal docente della classe o da altro docente autorizzato dall’Ufficio del Dirigente. In caso di assenza dell’assistente tecnico o del responsabile del laboratorio, l’accesso è consentito solo a docenti in grado di fornire agli studenti le corrette indicazioni per l’utilizzo dei computers. L’accesso al laboratorio avviene previa prenotazione da segnare nell’apposito registro. In assenza di prenotazione, si può, tuttavia, accedere al laboratorio se non risultano prenotazioni da parte di altri docenti. L’insegnante assegna ad ogni alunno la propria postazione, che è mantenuta per tutto il corso dell’anno scolastico. A tal fine, il docente provvede a redigere un mappa, da allegare al registro del laboratorio, indicante le postazioni assegnate agli alunni. Cambi di postazione sono ammessi solo dietro autorizzazione da parte dell’insegnante che ha provveduto alla redazione della mappa della classe. Il docente, prima della fine della sua lezione, avvalendosi della collaborazione dell’assistente tecnico, ha cura di verificare lo stato dei programmi e delle macchine utilizzate. Qualora ravvisi anomalie o danni, ne fa menzione nel registro del laboratorio, indicando altresì la data, l’ora e il numero della postazione. Il docente che, nel corso della sua lezione, riscontri casi di cattivo funzionamento si attiene a quanto previsto nel comma precedente. E’ fatto divieto di manomettere o copiare i programmi installati nelle postazioni, nonché di installare programmi o inserire dati senza autorizzazione del responsabile del laboratorio, del docente accompagnatore o dell’assistente tecnico. L’utilizzo di dischetti e compact disk personali è autorizzato dal docente che accompagna la classe o dall’assistente tecnico. I trasgressori sono soggetti alle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge o di regolamento. Gli insegnanti e gli alunni che accedono al laboratorio sono tenuti al rispetto delle regole di corretto uso dei programmi e dei sistemi impiegati. I danni, causati con colpa o dolo, ai programmi o ai computers sono imputati allo studente assegnatario della postazione. In tale ipotesi si applicano gli articoli 2043 e seguenti del codice civile. Gli studenti possono accedere ad internet solo se autorizzati dal docente. L’accesso dei docenti è consentito solo se dettato da esigenze didattiche o di studio. In ogni caso, la durata del collegamento con i siti scelti è mantenuta nei limiti dello stretto indispensabile. Di ogni collegamento va fatta menzione nell’apposito registro, nel quale si riportano la data, l’ora e il tipo di ricerca svolta. La stampa di documenti di qualsiasi tipo è autorizzata dal docente che accompagna la classe o dall’assistente tecnico. E’ vietato portare in laboratorio oggetti personali e quanto non sia indispensabile per le attività didattiche da svolgersi. E’, altresì, vietato consumare cibi e bevande. L’assistente tecnico procede, mensilmente, alla verifica dell’efficienza dei programmi e dello stato delle macchine. In caso di guasti che richiedono interventi esterni, ne dà notizia all’ufficio del Dirigente. Articolo 23 Funzionamento della palestra Il funzionamento della palestra, o dello spazio adibito ad uso di palestra, è disciplinato dal Consiglio di Istituto in modo da assicurarne la disponibilità, a rotazione oraria, a tutte le classi della scuola Il Consiglio di Istituto può concedere l’uso della palestra, o degli spazi adibiti a palestra, ai gruppi sportivi che ne facciano richiesta al Consiglio stesso. Deve essere comunque garantito il regolare svolgimento delle attività didattiche durante le ore curriculari a ciascuna classe, compatibilmente con l’orario scolastico. Gli alunni possono accedere alla palestra solo se accompagnati dai docenti e devono presentarsi in tuta e scarpe da ginnastica, R’ vietato agli alunni l’accesso agli spazi della palestra, fuori dall’ora di educazione fisica, salvo autorizzazione del docente o dei docenti presenti, onde consentire agli utenti impegnati nelle attività un adeguato spazio di movimento. TITOLO V — VIAGGI DI ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE Articolo 24 Viaggi di istruzione Sono considerati viaggi di istruzione quelli di integrazione culturale, di integrazione della preparazione di indirizzo e i viaggi collegati ad attività e manifestazioni sportive. I viaggi di cui al precedente comma sono previsti per le sole classi terze, quarte e quinte. I viaggi ai quali partecipano le classi terze sono della durata massima di tre giorni, con due pernottamenti; quelli per le classi quarte sono della durata massima di quattro giorni, con tre pernottamenti e quelli delle classi quinte non possono eccedere la durata di sei giorni, con cinque pernottamenti. I viaggi organizzati per le classi terze ,per le quarte e le quinte dell’Istituto possono avere mete straniere. In tali casi, deve prevedersi, di norma, la partecipazione di almeno un docente di lingue, ovvero di un docente che abbia una buona conoscenza della lingua del Paese da visitare o di una delle lingue veicolari più diffuse. Articolo 25 Visite guidate Le visite guidate durano una sola giornata. Esse si svolgono presso gallerie, monumenti, musei, luoghi di interesse storico-artistico, aziende, parchi naturali ed altri luoghi le cui caratteristiche siano meritevoli di conoscenza in relazione alla programmazione didattica. Articolo 26 Organizzazione I viaggi di istruzione e le visite guidate sono deliberate dal collegio dei docenti o dai singoli consigli di classe, nel rispetto dei criteri indicati dal consiglio di istituto e dai commi seguenti. Tranne casi di particolare rilevanza, i viaggi e le visite non possono svolgersi dopo la fine del mese di aprile. Percentuale minima di partecipazione al viaggio di. istruzione: deve essere assicurata la presenza effettiva di almeno i ¾ degli studenti componenti le singole classi. Ogni iniziativa ha finalità didattiche ed è rivolta all'intera classe, pertanto gli alunni assenti dovranno giustificare. A tali iniziative possono partecipare anche i genitori. Il consiglio di classe nella programmazione dovrà preferire quell’iniziativa che garantisca la massima partecipazione. Chi non va alla gita viene a scuola. Gli oneri per la partecipazione sono, di norma, a carico delle famiglie. Individuazione di un docente referente responsabile per ogni viaggio in ogni consiglio di classe al fine di: • definire gli aspetti didattici ed organizzativi del viaggio in apposito modulo; • • • collaborare con gli uffici di segreteria per quanto attiene i trasporti ed i preventivi; tenere i contatti con le classi partecipanti, con le famiglie, con gli altri accompagnatori; consegnare alla segreteria didattica la proposta preliminare del viaggio di istruzione, secondo quanto emerso ed approvato dal consiglio di classe; • raccogliere le dichiarazioni di consenso dei genitori e le quote di partecipazione (acconto e saldo); • garantire tempestività di attuazione alle varie fasi; • consegnare alla segreteria didattica tutta la documentazione necessaria all'approvazione del viaggio da parte del consiglio di istituto; • dopo che il consiglio di istituto ha individuato l'agenzia di viaggi, prendere contatti diretti con la stessa per adattare i servizi offerti con le esigenze didattiche e organizzative; • redigere il programma definitivo del viaggio, con tutte le indicazioni utili (ritrovo, appuntamenti, indirizzo e telefono dell' albergo, itinerario, tappe e soste previste); • presentare entro dieci giorni la relazione sull'andamento del viaggio e sui risultati didattici. I docenti accompagnatori saranno designati in modo da: • appartenere alle classi frequentate dagli alunni partecipanti ed essere esperti delle materie attinenti le finalità del viaggio, e per l'estero un docente di lingua competente; • assicurare l'avvicendamento dei docenti; • escludere che lo stesso docente partecipi a più viaggi e che superi l'impegno di sei giorni nel corso dell' anno; • prevedere normalmente la presenza di un accompagnatore ogni 15 alunni, e comunque fino ad un massimo di tre docenti per classe, nonché di un docente di sostegno, in aggiunta agli altri accompagnatori, ogni due alunni portatori di handicap. Tali limiti non valgono per le uscite svolte nell’ambito dell’area di integrazione e della terza area. I consigli di classe in fase di programmazione dei viaggi di istruzione seguiranno le seguenti indicazioni: • per il biennio viaggi a breve raggio nella durata di un giorno con itinerario regionale salvo particolari proposte che riguardino eventi legati all'indirizzo di studi; • per le terze, quarte e quinte: stage e partecipazioni a manifestazioni turistiche, visite di aziende, o industrie, o visite di tutto ciò che è inerente il piano di studio; viaggi all'estero o in Italia che prevedano itinerari di carattere culturale e professionale e che rafforzino le conoscenze e le competenze previste nelle finalità formative del corso di studio. Documentazione da produrre: • prospetto riepilogativo; • elenco nominativo alunni; • dichiarazione di consenso dei genitori; • elenco nominativo dei docenti accompagnatori; • dichiarazione dei docenti di disponibilità e di assunzione dell' obbligo di vigilanza; • programma analitico del viaggio e richiesta dei servizi turistici; • relazione concernente gli obiettivi dell'iniziativa didattica; • dichiarazione che fra gli accompagnatori non sono comprese persone estranee all'Istituto La richiesta dei preventivi di spesa alle agenzie turistiche va fatta dal dirigente scolastico per garantire l'assoluta trasparenza nella procedura di valutazione delle offerte da parte della giunta e del consiglio di Istituto. Per ogni viaggio o visita si acquisiscono le offerte di almeno tre agenzie di viaggio, tra le quali è scelta quella che garantisce il miglior rapporto tra prezzo e qualità dell’organizzazione del servizio richiesto. L’agenzia prescelta fornisce le certificazioni concernenti l’automezzo da utilizzare. Scadenza fasi operative: • entro il mese di dicembre il consiglio di classe con la presenza dei genitori decide con la programmazione didattica l'eventuale effettuazione di un viaggio di istruzione e propone i docenti accompagnatori e il docente referente del viaggio stesso; • entro il mese di dicembre il docente referente del viaggio consegna alla segreteria didattica la modulistica completa; • il docente referente comunicherà il termine per effettuare il versamento dell'acconto previsto sui bollettini di c/c (30%); • i versamenti saranno effettuati in maniera cumulativa, uno per ogni classe e per ogni viaggio; • entro il mese di dicembre il dirigente scolastico esamina le proposte di viaggio presentate ed istituisce l'iter procedurale con le agenzie di viaggio • entro il mese di gennaio il dirigente scolastico decide l'assegnazione dei viaggi alle singole agenzie; • precedentemente all'effettuazione del viaggio viene consegnato agli alunni ed ai genitori il programma dettagliato ed il bollettino per il saldo. Per i partecipanti alle attività in questione, è obbligatoria idonea copertura assicurativa. Gli studenti minorenni partecipano solo previo assenso scritto dei genitori. Per quanto riguarda stage e scambi culturali sarà lo stesso dirigente scolastico ad attivarli. Inoltre, per quanto riguarda la procedura di scelta,delle agenzie di viaggio, e l'approvazione delle proposte, con la nuova normativa non sarà più richiesta la deliberazione del consiglio di istituto in quanto ne sarà direttamente gestore e responsabile il dirigente scolastico. TITOLO VI — DELLE SANZIONI DISCIPLINARI E DEI PROCEDIMENTI DI IRROGAZIONE Articolo 27 Soggetti competenti ad irrogare le sanzioni Il richiamo verbale è comminato dal docente. Il richiamo scritto è inflitto dal dirigente o da un suo delegato. L’allontanamento dalla scuola è disposto dal consiglio di classe. I soggetti competenti a comminare sanzioni di un dato grado possono sempre irrogare quelle di grado inferiore. Articolo 28 Procedimento Il richiamo scritto e l’allontanamento sono comminati su segnalazione del docente che ha contestato l’infrazione. La segnalazione va redatta su apposita scheda nella quale il docente riporta lo svolgimento del fatto. Nella scheda di cui al comma precedente, l’allievo incolpato può esporre le proprie difese. Nei procedimenti dinanzi al Consiglio di classe, il docente che ha contestato l’infrazione e lo studente possono intervenire per essere sentiti. Il dirigente, ricevuta la segnalazione di cui al primo comma, provvede ad inviare copia ai genitori dello studente incolpato, unitamente ai provvedimenti disciplinare rientranti nella sua competenza. Qualora ritenga che della questione debba essere investito il Consiglio di classe, egli provvede alla sua convocazione, dandone avviso allo studente ed ai genitori, ai quali è successivamente comunicata la decisione assunta. Il provvedimento diviene esecutivo una volta decorso il termine per l’impugnazione o in caso di rigetto della medesima. Articolo 29 Organo di garanzia L’organo di garanzia è composto da due docenti, un genitore e due allievi. I docenti sono eletti dal Collegio; il genitore e gli allievi dai rappresentanti delle due componenti nei Consigli di classe. Le elezioni si svolgono a scrutinio segreto. Le sedute sono validamente costituite con la presenza di almeno tre membri, a prescindere dalla componente rappresentata. L’organo di garanzia elegge al suo interno il presidente e nomina il segretario. Esso decide in merito ai ricorsi presentati contro i provvedimenti disciplinari, ad esclusione di quelli che dispongono l’allontanamento dalla comunità scolastica, nonché sui conflitti relativi all’applicazione del Regolamento di cui al DPR del 24 giugno 1998, n.249 recante lo statuto degli studenti della scuola secondaria superiore. Articolo 30 Ricorsi Contro i provvedimenti disciplinari di allontanamento dalla comunità scolastica, è ammesso ricorso al dirigente del Centro Servizi Amministrativi di Palermo, entro trenta giorni dalla ricevuta comunicazione. Avverso gli altri provvedimenti è ammesso ricorso all’Organo di garanzia interno. In tal caso il termine di cui al comma precedente è ridotto a quindici giorni . Il ricorso è deciso, di norma, nei quindici giorni successivi alla sua presentazione. I richiami verbali non sono impugnabili. Articolo 31 Richiamo verbale Nei casi di infrazione lieve alle norme di condotta, lo studente è soggetto a richiamo verbale. Il richiamo è annotato nel solo registro dell’insegnante con la sigla “R” e, eventualmente, corredato da annotazioni da riportare in apposita parte del medesimo registro. Articolo 32 Richiamo scritto In caso di infrazione grave, è irrogata la sanzione del richiamo scritto. Alla medesima sanzione è soggetto lo studente che, nel corso di un mese, sia stato richiamato verbalmente dallo stesso docente più di tre volte. Il richiamo è annotato sul registro di classe dal dirigente o da un suo delegato. Articolo 33 Allontanamento dalla scuola In caso di infrazione di particolare gravità o quando la condotta costituisce reato ovvero comporti pericolo per l’incolumità delle persone, è irrogata la sanzione dell’allontanamento dalla comunità scolastica. L’allontanamento può essere disposto anche in ipotesi di infrazione di non particolare gravità commessa da chi sia già stato punito con richiami scritti. L’allontanamento è annotato sul registro di classe. Articolo 34 Sanzioni accessorie e sostitutive Nei casi in cui la condotta sanzionata produca un danno, lo studente è tenuto alla riparazione. Se il danno cagionato è di natura patrimoniale, si applicano gli articoli 2043 e seguenti del Codice civile in materia di fatti illeciti. Ove ritenuto opportuno e l’infrazione non sia di particolare gravità, la sanzione può consistere nella sola riparazione del danno. Articolo 35 Infrazioni disciplinari lievi Costituiscono infrazioni lievi: • • • • • • l’interruzione episodica delle lezioni; la presa di parola in mancanza del permesso da parte dell’insegnante; il mancato rispetto delle norme di cortesia e urbanità; la dimenticanza occasionale dei materiali, dei sussidi didattici e delle uniformi; l’occasionale ingresso in ritardo in aula; ogni altra condotta emendabile non compresa tra le infrazioni gravi o gravissime. Articolo 36 Infrazioni disciplinari gravi Costituiscono infrazioni gravi: • le offese verbali; • l’uso di espressioni volgari o sconvenienti; • i comportamenti che recano disturbo alle altre classi; • il mancato rispetto delle norme relative alla condotta da tenere nei laboratori; • il mancato rispetto delle norme di sicurezza; • la mancata giustificazione delle assenze decorsi tre giorni dal ritorno a scuola, compreso quello del rientro; • le condotte che mettono in pericolo l’incolumità altrui; • la reiterata dimenticanza dei materiali, dei sussidi didattici e delle uniformi; • il reiterato ingresso in ritardo in aula; • l’uscita dalla classe durante il cambio dell’ora di lezione; • l’allontanamento dalla classe senza il permesso dell’insegnante; • il mancato rispetto degli ordini dell’insegnante; • la reiterata interruzione della lezione; • la trasgressione alle norme contro il fumo nei locali pubblici; • ogni altra condotta assimilabile a quelle di cui ai punti che precedono. Articolo 37 Infrazioni di particolare gravità Costituiscono infrazioni di particolare gravità: • i comportamenti che producono danni alle persone od alle cose; • le condotte configuranti ipotesi di reato, in particolare tutti gli atti di violenza fisica, la falsificazione della firma e la alterazione del libretto delle giustificazioni, la manomissione o alterazione dei registri di classe e dell’insegnante; • le espressioni di dileggio e offesa di spiccata irriverenza o gravemente sconvenienti; • ogni altra condotta assimilabile a quelle indicate ai punti precedenti.