Segheria
Barduca Annuncio &
f.lli Antonio e Mario S.n.c.
Commercio all’ingrosso e al dettaglio di legname
Andrea Rella – Diritto commerciale – corso di laurea in Amministrazione aziendale e diritto
Formalmente è costituita
Società in nome collettivo
Atto costitutivo del 28 dicembre 1984
tra tre fratelli:
Art. 7 dello statuto:
è prevista l’amministrazione
congiuntiva per gli atti di
straordinaria amministrazione
Barduca
Annuncio
Barduca
Mario
Barduca
Antonio
In realtà nasce come
Società di fatto
nel 1979
Chi è Augusto Zuglian ?
ATTUALMENTE:
Soggetto terzo, creditore, in quanto erogatore di un
finanziamento
IN PASSATO:
Per un periodo aveva svolto funzioni di amministratore su
procura a lui conferita
SVOLGIMENTO DELLA VICENDA
Zuglian Augusto
Emette vari a/b
Intestati a
Barduca Annuncio
Li versa nelle
Casse sociali
Nel 1995
Agisce in giudizio
<<ATTORE>>
Restituzione dei finanziamenti
per un totale di 131 milioni di lire
Scopo:
finanziare
la società
<<CONVENUTI>> sono i tre soci , fratelli Barduca
Annuncio
Antonio e Mario
L’intero debito a carico della società
I finanziamenti non sono stati fatti alla società
È atto di straordinaria amministrazione e
mancano le nostre firme
Sentenza di I° GRADO
Tribunale di Belluno
16 maggio 1995
Società deve pagare 17,5 milioni
B. Annuncio deve pagare 109 milioni
RICORRONO IN APPELLO
La società non è responsabile:
<<PROPONITORI>>
Società
Barduca Antonio e Mario
APPELLO INCIDENTALE
Zuglian Augusto
Barduca Annuncio
Finanziamenti => atti straordinari
A/b => non intestati alla società
L’intero debito a
carico della società
Sentenza di II° GRADO
Corte di appello di Venezia
20 dicembre 1999
Accoglie solo in parte l’appello:
Riduce la condanna alla società al
pagamento di 8,5 milioni
DISTINGUE
Disciplina S.S. (art. 2297 cc)
Società di fatto
Dal 1979 al 1984
Barduca Annuncio era socio e rappresentante
legale, aveva depositato a/b nelle casse sociali
LA SPENDITA DEL NOME DELLA SOCIETA’
ERA DESUMIBILE
Finanziamento a carico della società
S.N.C. regolare
Dal 1984
Lo statuto prevede firme congiunte per atti di
straordinaria amministrazione.
Disposizione opponibile a Zuglian
Finanziamenti alla società non sono validi
Finanziamento particolare del socio (Annuncio)
Propone ricorso in Cassazione
Zuglian Augusto
Con un motivo
Resiste con controricorso
La società
Con 3 motivi
Denuncia la violazione dell’art. 2298
Lamenta che la corte di merito ha omesso di
considerare che i poteri di rappresentanza
degli amministratori devono essere definiti in
relazione all’oggetto sociale e non alla mera
rilevanza economica
Chiede:
** che la sentenza impugnata sia cassata
** che la causa sia decisa nel merito
nei limiti di quanto ha stabilito
il giudice di I° grado
La corte: IL RICORSO E’ FONDATO
Sentenza di III° GRADO
Corte di Cassazione
5 maggio 2004
La sentenza impugnata va cassata
La sentenza impugnata ritiene che l’atto di finanziamento sia straordinaria
amministrazione perché idoneo ad incidere sulla sostanza del patrimonio
La corte di Cassazione:
L’assunto non può essere condiviso
L’art. 2298 cc dispone che l’amministratore che ha la rappresentanza della
società può compiere tutti gli atti che rientrano nell’oggetto sociale
Ha affermato quindi che i poteri degli amministratori vengono individuati con
riferimento agli atti che rientrano nell’oggetto sociale, qualunque sia la loro
rilevanza economica e natura giuridica, fatta esclusione per le specifiche limitazioni
Ha precisato che può ritenersi eccedente l’ordinaria amministrazione, in
quanto estraneo all’oggetto sociale, l’atto dispositivo che sia suscettibile di
modificare la struttura dell’ente e perciò sia con tale oggetto contrastante
IL RICORSO INCIDENTALE E’ INFONDATO
1° MOTIVO
La società sostiene che l’amministrazione disgiuntiva, per il periodo in
cui la società non era regolare, avrebbe dovuto essere provata da chi
l’aveva dedotta
La corte: l’assunto è erroneo
Art. 2257: salvo diversa pattuizione, l’amministrazione della società
spetta a ciascuno dei soci disgiuntamente dall’altro
La corte di merito ha ritenuto correttamente che Barduca Annuncio
potesse impegnare disgiuntamente la società costituita di fatto tra i tre
fratelli.
2° MOTIVO
La società lamenta che sia mancata un’adeguata motivazione sulle
presunzioni per ritenere che i finanziamenti fossero stati effettuati alla
società anziché a Barduca Annuncio
La corte: l’assunto è erroneo
La sentenza di merito afferma che l’obbligazione, per la parte posta a carico della
società, fu assunta da Barduca Annuncio, a fini sociali e non personali
Afferma altresì che per la spendita del nome della società di fatto non occorresse
l’uso di formule sacramentali
Art. 2727: le presunzioni sono le conseguenze che la legge o il giudice
trae da un fatto noto per risalire a un fatto ignorato
Fatto noto
Versamento nelle
casse sociali
Conseguenza
Finanziamenti in
capo alla società
3° MOTIVO
La società lamenta che fosse mancata la prova della consegna del
denaro a titolo di mutuo.
La corte: il motivo è inammissibile
La deduzione è nuova non risultando essere stata proposta in appello
Sentenza di III° GRADO
Corte di Cassazione
5 maggio 2004
Il ricorso
principale trova
accoglimento
La sentenza impugnata va cassata
Deve essere respinto l’appello
proposto dalla società
Il ricorso
incidentale va
respinto
Deve trovare applicazione la
sentenza di I° grado
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