Segheria Barduca Annuncio & f.lli Antonio e Mario S.n.c. Commercio all’ingrosso e al dettaglio di legname Andrea Rella – Diritto commerciale – corso di laurea in Amministrazione aziendale e diritto Formalmente è costituita Società in nome collettivo Atto costitutivo del 28 dicembre 1984 tra tre fratelli: Art. 7 dello statuto: è prevista l’amministrazione congiuntiva per gli atti di straordinaria amministrazione Barduca Annuncio Barduca Mario Barduca Antonio In realtà nasce come Società di fatto nel 1979 Chi è Augusto Zuglian ? ATTUALMENTE: Soggetto terzo, creditore, in quanto erogatore di un finanziamento IN PASSATO: Per un periodo aveva svolto funzioni di amministratore su procura a lui conferita SVOLGIMENTO DELLA VICENDA Zuglian Augusto Emette vari a/b Intestati a Barduca Annuncio Li versa nelle Casse sociali Nel 1995 Agisce in giudizio <<ATTORE>> Restituzione dei finanziamenti per un totale di 131 milioni di lire Scopo: finanziare la società <<CONVENUTI>> sono i tre soci , fratelli Barduca Annuncio Antonio e Mario L’intero debito a carico della società I finanziamenti non sono stati fatti alla società È atto di straordinaria amministrazione e mancano le nostre firme Sentenza di I° GRADO Tribunale di Belluno 16 maggio 1995 Società deve pagare 17,5 milioni B. Annuncio deve pagare 109 milioni RICORRONO IN APPELLO La società non è responsabile: <<PROPONITORI>> Società Barduca Antonio e Mario APPELLO INCIDENTALE Zuglian Augusto Barduca Annuncio Finanziamenti => atti straordinari A/b => non intestati alla società L’intero debito a carico della società Sentenza di II° GRADO Corte di appello di Venezia 20 dicembre 1999 Accoglie solo in parte l’appello: Riduce la condanna alla società al pagamento di 8,5 milioni DISTINGUE Disciplina S.S. (art. 2297 cc) Società di fatto Dal 1979 al 1984 Barduca Annuncio era socio e rappresentante legale, aveva depositato a/b nelle casse sociali LA SPENDITA DEL NOME DELLA SOCIETA’ ERA DESUMIBILE Finanziamento a carico della società S.N.C. regolare Dal 1984 Lo statuto prevede firme congiunte per atti di straordinaria amministrazione. Disposizione opponibile a Zuglian Finanziamenti alla società non sono validi Finanziamento particolare del socio (Annuncio) Propone ricorso in Cassazione Zuglian Augusto Con un motivo Resiste con controricorso La società Con 3 motivi Denuncia la violazione dell’art. 2298 Lamenta che la corte di merito ha omesso di considerare che i poteri di rappresentanza degli amministratori devono essere definiti in relazione all’oggetto sociale e non alla mera rilevanza economica Chiede: ** che la sentenza impugnata sia cassata ** che la causa sia decisa nel merito nei limiti di quanto ha stabilito il giudice di I° grado La corte: IL RICORSO E’ FONDATO Sentenza di III° GRADO Corte di Cassazione 5 maggio 2004 La sentenza impugnata va cassata La sentenza impugnata ritiene che l’atto di finanziamento sia straordinaria amministrazione perché idoneo ad incidere sulla sostanza del patrimonio La corte di Cassazione: L’assunto non può essere condiviso L’art. 2298 cc dispone che l’amministratore che ha la rappresentanza della società può compiere tutti gli atti che rientrano nell’oggetto sociale Ha affermato quindi che i poteri degli amministratori vengono individuati con riferimento agli atti che rientrano nell’oggetto sociale, qualunque sia la loro rilevanza economica e natura giuridica, fatta esclusione per le specifiche limitazioni Ha precisato che può ritenersi eccedente l’ordinaria amministrazione, in quanto estraneo all’oggetto sociale, l’atto dispositivo che sia suscettibile di modificare la struttura dell’ente e perciò sia con tale oggetto contrastante IL RICORSO INCIDENTALE E’ INFONDATO 1° MOTIVO La società sostiene che l’amministrazione disgiuntiva, per il periodo in cui la società non era regolare, avrebbe dovuto essere provata da chi l’aveva dedotta La corte: l’assunto è erroneo Art. 2257: salvo diversa pattuizione, l’amministrazione della società spetta a ciascuno dei soci disgiuntamente dall’altro La corte di merito ha ritenuto correttamente che Barduca Annuncio potesse impegnare disgiuntamente la società costituita di fatto tra i tre fratelli. 2° MOTIVO La società lamenta che sia mancata un’adeguata motivazione sulle presunzioni per ritenere che i finanziamenti fossero stati effettuati alla società anziché a Barduca Annuncio La corte: l’assunto è erroneo La sentenza di merito afferma che l’obbligazione, per la parte posta a carico della società, fu assunta da Barduca Annuncio, a fini sociali e non personali Afferma altresì che per la spendita del nome della società di fatto non occorresse l’uso di formule sacramentali Art. 2727: le presunzioni sono le conseguenze che la legge o il giudice trae da un fatto noto per risalire a un fatto ignorato Fatto noto Versamento nelle casse sociali Conseguenza Finanziamenti in capo alla società 3° MOTIVO La società lamenta che fosse mancata la prova della consegna del denaro a titolo di mutuo. La corte: il motivo è inammissibile La deduzione è nuova non risultando essere stata proposta in appello Sentenza di III° GRADO Corte di Cassazione 5 maggio 2004 Il ricorso principale trova accoglimento La sentenza impugnata va cassata Deve essere respinto l’appello proposto dalla società Il ricorso incidentale va respinto Deve trovare applicazione la sentenza di I° grado