La retribuzione dell’apprendista RENZO LA COSTA La legge 25/55 disciplinante il rapporto di apprendistato, giungeva nel nostro ordinamento dopo circa trent’anni dalla concreta presenza della figura del lavoratore apprendista nel mercato del lavoro del primo novecento. La precarietà del diritto nei rapporti di lavoro e la precarietà dei rapporti stessi , generarono il grande movimento dei lavoratori che il 30 agosto 1920 proclamò l’ occupazione delle fabbriche metallurgiche: il 15 febbraio 1928 si pervenne in Roma alla firma del primo patto di Palazzo Vidoni, ovvero il primo contratto collettivo nazionale degli operi metallurgici. . La classificazione delle maestranze , come riportata in quel testo, prevedeva per la prima volta in una disciplina scritta dei rapporti di lavoro, la figura del lavoratore apprendista. 1 L’apprendistato 1 – come originariamente concepito e sino alla caratterizzazione da ultimo disciplinata nella accezione professionalizzante2 – permane quale speciale rapporto di lavoro subordinato, in forza del quale il datore di lavoro , contestualmente alla utilizzazione dell’opera dell’apprendista, si obbliga a corrispondere , oltre alla retribuzione, l’addestramento necessario al raggiungimento della capacità professionale propria del lavoratore qualificato. Si tratta, quindi, di un contratto a causa mista, in cui la prestazione del lavoratore viene scambiata non solo con la retribuzione, ma anche con un insegnamento mirato , bilanciando istruzione di tipo teorico e pratico. L’addestramento professionale – che quindi rappresenta tanto un obbligo per il datore quanto un diritto per il lavoratore – si manifesta essenzialmente attraverso la funzione conservativa delle conoscenze trasferite e l’approccio a nuove prospettive tecniche, creative e organizzative delle attività economiche. In tale modello occupazionale il lavoratore riceve una retribuzione progressivamente crescente ( non discrezionale) man mano che acquisisce una maggiore anzianità di servizio ed una progressiva professionalità , spesso correlata – quest’ultima – al grado di autonomia raggiunto nello svolgimento della mansione. Trattandosi di consolidato strumento per l’accesso del lavoratore all’impiego, la progressività della retribuzione è di norma percepita dallo stesso come coerente in rapporto alla consapevolezza di essere destinatario del trasferimento delle conoscenze utili all’apprendimento di una qualifica o di un mestiere. Può osservarsi, dalla visione più ampia dell’ordinamento lavoristico, che il sistema di progressività o gradualità della retribuzione è divenuto organico ad ogni forma di rapporto di lavoro che preveda il perseguimento della acquisizione di una determinata qualifica o comunque il tutoraggio del lavoratore all’adeguamento delle competenze professionali. Anche infatti il contratto di formazione lavoro – quale rapporto di lavoro parallelo all’apprendistato , ugualmente mirato al primo accesso al mercato del lavoro e analogamente connotato dalla causa mista – prevedeva il sottoinquadramento del lavoratore rispetto alla qualifica da conseguire , per allinearsi al trattamento retributivo proprio solo al termine del rapporto3 . 2 L’iniziale dislivello retributivo era anche in tal caso attenuato gradualmente dal riconoscimento di un livello intermedio tra l’iniziale ed il finale, attribuito di norma al compimento della prima metà del rapporto di lavoro, momento nel quale , similmente all’apprendistato, si consolidava una determinata anzianità aziendale e una progressiva acquisizione della professionalità. Non esula da tale sistema neanche il vigente contratto di inserimento4 durante il quale – in linea generale e come disciplinato dal CCNL di riferimento – la categoria di inquadramento non può essere inferiore per più di due livelli alla categoria spettante, ovvero alla professionalità oggetto dell’inserimento, individuata in contratto . Pure tale tipologia di rapporto di lavoro – volto a realizzare, mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore a un determinato contesto lavorativo, l'inserimento ovvero il reinserimento nel mercato del lavoro - è infatti caratterizzata dal necessario trasferimento di conoscenze a favore del lavoratore al fine dell’adeguamento delle proprie conoscenze, perseguendo analogamente la progressiva autonomia allo svolgimento della mansione nel contesto aziendale. Anche quindi in tale schema negoziale, riflette sul trattamento retributivo la minore capacità professionale del lavoratore rispetto al livello qualitativo espresso da lavoratori di pari qualifica ordinariamente in forza. • La retribuzione percentualizzata L’art. 11 della legge 25/55 introduttiva del rapporto di apprendistato, prescriveva l’obbligo per il datore di lavoro di osservare le norme dei contratti collettivi di lavoro e retribuire l'apprendista in base ai contratti stessi; era poi il successivo art. 13 a determinare la gradualità della retribuzione anche in rapporto all'anzianità di servizio, non individuando le specifiche percentuali, demandate invece alla contrattazione collettiva. 3 A ben vedere, tale cultura della progressività della retribuzione in rapporto anche alla capacità lavorativa espressa, riveniva proprio dal testo del sopra riportato “ patto metallurgico” nel quale , per la fissazione dei minimi retributivi, doveva tenersi delle possibilità di produzione e del rendimento al lavoro , in modo da far corrispondere il salario al valore qualitativo e quantitativo del singolo operaio. L’anzianità di servizio di cui alla Legge 25/55 legata alla progressione della retribuzione dell’apprendista, non andava quindi semplicemente intesa in rapporto al tempo maturato in forza all’ azienda, ma evidentemente in funzione del progresso delle competenze professionali acquisite dal lavoratore. Il sistema di percentualizzazione della retribuzione così come adottato, traduceva nell’ordinamento italiano pressoché analoghi criteri introdotti in altri Stati europei per la medesima tipologia di rapporto di lavoro, con taluni profili di differenzazione. A titolo esemplificativo: Francia La retribuzione dell’apprendista è rappresentata da una percentuale del cd. SMIC ( Salaire Minimum Interprofessionel Croiccance) che è anche variabile in Germania rapporto all’età del lavoratore La retribuzione è determinata dalla contrattazione collettiva in misura inferiore ai salari percepiti dagli altri Olanda lavoratori dell’impresa di pari grado La retribuzione è corrisposta in maniera percentuale rispetto ai salari percepiti dagli altri lavoratori dell’impresa Regno Unito di pari grado La retribuzione è determinata dall’accordo intercorso tra datore di lavoro e apprendista La progressività della retribuzione dell’apprendista è rimasta indenne dai vari passaggi legislativi che hanno interessato l’apprendistato, ritenendo evidentemente , i vari legislatori , permanentemente efficace il meccanismo retributivo in origine stabilito. La percentualizzazione della retribuzione è stata da ultimo interessata dalla variazione introdotta dall’art. 53 c. 1 della riforma Biagi 5 che ha stabilito per le varie tipologie dell’apprendistato ( diritto dovere di istruzione e formazione, professionalizzante, e per l’acquisizione di un diploma o alta formazione) l’inquadramento retributivo del lavoratore 4 apprendista sulla base dei livelli contrattuali inferiori, modificando di fatto la progressività percentuale stabilita dalla L. 25/55. Conseguenzialmente al contenuto della norma riportata nel citato art. 53, ne doveva formalmente conseguire l’abrogazione dell’art. 11 della L. 25/55 nella parte in cui prevedeva la progressività della retribuzione. Nella parte conclusiva del Dlgs 276/2003, invece, tale espressa abrogazione non è dato riscontrare, salvo ritenere operante il dettato dell’art. 85 c.1 lett i) 6 del Dlgs , per il quale sono da ritenersi abrogate tutte le disposizioni legislative e regolamentari incompatibili con il decreto. Tale ipotesi interpretativa reggeva sino al primo passaggio della circolare ministeriale sulla riforma dell’apprendistato, con la quale il Ministero del lavoro (circolare 14 ottobre 2004, n. 40 ) afferma che “ la disciplina del contratto di apprendistato resta soggetta, in quanto compatibile, alle disposizioni previste dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25 e successive modificazioni. Pertanto sono da ritenersi ancora in vigore le norme di cui agli articoli 11 e 12 della legge n. 25 del 1955, relative ai diritti e doveri del datore di lavoro (…)” Era infatti l’art. 11 lett. c) che imponeva al datore di lavoro di osservare le norme dei contratti collettivi di lavoro e di retribuire l'apprendista in base ai contratti stessi; contratti che si sarebbero quindi dovuti adeguare al nuovo criterio retributivo disposto dal predetto art. 53 del dlgs di riforma. Ma tale interpretazione veniva svuotata di effetti pratici dal successivo passaggio della medesima circolare ministeriale per il quale “ Si deve peraltro ritenere ancora in vigore il comma 1, dell'articolo 13 della legge n. 25 del 1955, il quale prevedeva la determinazione della retribuzione dell'apprendista mediante un procedimento di percentualizzazione graduale in base alla anzianità di servizio, determinato sulla base della retribuzione stabilita dalla contrattazione collettiva. Il trattamento normativo e retributivo dell'apprendista è in ogni caso regolato dall'articolo 53, comma 1 del decreto legislativo n. 276 del 2003. La retribuzione dell'apprendista è stabilita sulla base della categoria di inquadramento dello stesso che non potrà, secondo quanto stabilito dalla norma, essere inferiore per più di due livelli all'inquadramento previsto per i lavoratori 5 assunti in azienda ed impiegati per le stesse qualifiche cui è finalizzato il contratto, secondo le indicazioni del contratto collettivo nazionale.(..) Come può agevolmente leggersi, da una parte si dà atto della non intervenuta abrogazione del sistema retributivo percentualizzato , riproponendone anzi la valenza e la piena operatività, ma dall’altra si afferma che il trattamento retributivo dell'apprendista è in ogni caso regolato dall'articolo 53, comma 1 del decreto legislativo n. 276 del 2003 il quale prevede la categoria di inquadramento dell’apprendista non inferiore per più di due livelli all'inquadramento previsto per i lavoratori assunti in azienda ed impiegati per le stesse qualifiche cui è finalizzato il contratto. La circolare, sostanzialmente, con forma esplicativa di incerta qualità, ha sostanzialmente sostenuto la valenza di ambedue i sistemi, senza chiarire quale possa ritenersi prevalente a livello applicativo . Un passaggio decisamente monco, tenuto conto che il primo sistema è contrapposto operativamente all’altro. Ulteriore conferma del predetto duplice sistema, viene dalla successiva circolare ministeriale 15 luglio 2005, n. 30 nella quale è ulteriormente affermato che “ … la retribuzione dell'apprendista è stabilita sulla base della categoria di inquadramento dello stesso che non potrà essere inferiore per più di due livelli all'inquadramento previsto per i lavoratori assunti in azienda ed impiegati per le stesse qualifiche cui è finalizzato il contratto, secondo le indicazioni del contratto collettivo nazionale. Unitamente al livello di inquadramento iniziale dell'apprendista, spetta alla contrattazione collettiva nazionale stabilire la progressiva elevazione del livello di inquadramento, con riferimento al maturare dell'anzianità dell'apprendista. Come già specificato con circolare n. 40 del 2004, si deve peraltro ritenere ancora in vigore il comma 1, dell'articolo 13 della legge n. 25 del 1955, il quale prevedeva la determinazione della retribuzione dell'apprendista mediante un procedimento di percentualizzazione graduale in base alla anzianità di servizio, determinato sulla base della retribuzione stabilita dalla contrattazione collettiva.(…)” Posta quindi la vigenza di ambedue i sistemi, la contrattazione collettiva ha altrettanto variamente colto le disposizioni introdotte. 6 Assistiamo quindi a CCNL che hanno optato per il sistema del sottoinquadramento peraltro non sempre stabilendo i tempi e modi della progressiva elevazione del livello retributivo ( nel cui caso di carenza dispositiva è sempre opportuno stabilire tra le parti in contratto la cadenza dell’attribuzione del livello intermedio), così come altri per il sistema percentualizzato. Permaneva tuttavia il contrasto tra la disposizione di legge ( art 53 del Dlgs) che disciplinava l’aspetto retributivo attraverso il sottoinquadramento e l’eventuale disposizione contrattuale che prevedeva la progressione percentuale della retribuzione. E’ intervenuta da ultimo la risposta del MinLavoro a specifica istanza di interpello ( nr 28 del 1 ottobre 2007) . In particolare, veniva chiesto di specificare il rapporto tra la norma di cui all’art. 53, comma 1, del D.Lgs. n. 276/2003 e quella dell’art. 13, comma 1, della legge n. 25 del 1955. “ Nell’impianto normativo antecedente al D.Lgs. n. 276/2003 “ – specificava il Ministero – “ la norma dell’art. 13, comma 1, della legge n. 25 del 1955 prevedeva la determinazione della retribuzione dell’apprendista mediante un procedimento di percentualizzazione graduale in base alla anzianità di servizio, determinato sulla base della retribuzione stabilita dalla contrattazione collettiva. Tenuto conto della circostanza che la circolare n. 40/2004 di questo Ministero ha espressamente ritenuto ancora in vigore la disposizione innanzi citata, il nodo interpretativo da sciogliere attiene all’ammissibilità di un cumulo tra il regime del c.d. sottoinquadramento e quello della percentualizzazione della retribuzione in base all’anzianità di servizio. Si tratta, in altri termini, di stabilire se, in virtù del predetto procedimento di percentualizzazione, sia ipotizzabile una retribuzione inferiore a quella derivante dal sistema del sottoinquadramento. Al quesito deve essere data risposta negativa. Il rapporto tra le norme in questione deve, invero, essere interpretato in termini non già di cumulatività bensì di alternatività. Conseguentemente, alla luce del generale principio del favor prestatoris, si ritiene di poter concludere per l’applicazione della norma di cui al citato art. 53, comma 1, del D.Lgs. n. 276/2003, salvo che, beninteso, dall’applicazione della procedura di percentualizzazione derivi, in concreto, un trattamento più favorevole per il prestatore.” 7 La risposta Ministeriale chiude quindi ogni dubbio interpretativo in materia, conclamando la sussistenza operativa di ambedue i sistemi, con l’indicazione di privilegiare il trattamento economico di miglior favore scaturente dalla comparazione delle risultanze dei due impianti retributivi. • La retribuzione contrattuale Il cd. periodo transitorio entro il quale la nuova disciplina dell’apprendistato professionalizzante dovrà compiersi, è destinato ad essere differenziato da regione a regione, e da settore a settore. Per la compiuta applicabilità della stessa, è necessario che la contrattazione collettiva abbia recepito tale forma di apprendistato e che le regioni abbiano disciplinato i singoli profili formativi : processo questo, non ancora complessivamente completato, che ha indubbiamente procurato ripercussioni negative in termini occupazionali sul maggiore strumento di accesso al mercato del lavoro e di investimento aziendale in nuove risorse lavorative. Va anche aggiunto che, in talune regioni nelle quali si è compiuto l’iter con la dotazione normativa richiesti dal Dlgs 276, non sempre è disponibile sul territorio l’offerta formativa richiesta da determinati settori di attività dovendo quindi ricorrere, per questa e per le predette cause, al contratto di apprendistato disciplinato dalle previgenti disposizioni. Si è qui posto un ulteriore dubbio interpretativo in ordine alla retribuzione dovuta all’apprendista e ai relativi parametri applicabili. Se cioè nel caso di applicazione della disciplina di cui alla L. n. 25/1995 e all’art. 16 della L. n. 196/1997 per quanto riguarda (la durata e ) la retribuzione dell’apprendista, fosse necessario applicare le previsioni di un rinnovato CCNL disciplinante il contratto di apprendistato professionalizzante o quelle del precedente accordo collettivo disciplinante il “vecchio” apprendistato. La questione è stata risolta nel senso che in caso di applicazione della normativa previgente proprio al fine di evitare una indebita commistione di discipline, anche di natura contrattuale, il datore di lavoro deve fare riferimento al contratto collettivo che regolamenta tale tipologia di apprendistato. Solo con riferimento alle previsioni di carattere economico occorrerà riferirsi al rinnovato CCNL – sebbene riferito al nuovo apprendistato professionalizzante – al fine di evitare evidenti disparità di trattamento , ed 8 in attuazione del principio del favor prestatoris ( risposta ad istanza di interpello MinLavoro prot. 25/I/0000783 del 21 giugno 2006). In altri termini, nel caso suesposto, il datore di lavoro e lavoratore agiranno sul duplice dettato del nuovo e precedente CCNL, il primo di riferimento per la parte retributiva, il secondo per la parte normativa del contratto di apprendistato da svolgersi. Va opportunamente evidenziato, che tanto in caso di apprendistato previgente quanto in caso di apprendistato professionalizzante, le ore destinate alla frequenza di corsi formativi esterni o la partecipazione dell’apprendista a percorsi formativi interni devono essere intese ore lavorative ad ogni effetto retributivo , ivi compreso il tempo eventualmente impegnato dal lavoratore per recarsi dall’azienda all’ente di formazione ove trattasi di formazione esterna. • Apprendistato professionalizzante e Cigs La cassa integrazioni guadagni straordinaria (CIGS) è concessa nei casi di crisi, ristrutturazione, riorganizzazione, conversione produttiva, privatizzazioni, fallimento, ecc., alle imprese industriali con più di 15 dipendenti e del commercio con più di 50, e alle aziende dell'editoria. Entrambi gli istituti garantiscono ai lavoratori messi in cassa integrazione, cioè temporaneamente sospesi dal lavoro, una forma di sostegno al reddito , inquadrabile nella più ampia casistica dei cd. ammortizzatori sociali . Sorgeva l’ipotesi, quindi , che essendo stato il trattamento straordinario di integrazione salariale riconosciuto dall’INPS ( con circ. n. 107/2006 emessa in ottemperanza a sentenza del T.A.R. del Lazio n. 8138/2005 ), ai dipendenti assunti con contratto di formazione e lavoro , analogamente potesse scaturite il riconoscimento della Cigs anche ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato ai sensi degli artt. 47 ss. del D.Lgs. n. 276/2003 Ipotesi che il MinLavoro non ha condiviso ( nota 25/I/0014085/2007) . 9 Per quanto concerne le disposizioni previdenziali previste per il nuovo contratto di apprendistato ,l’art. 53, comma 4, D.Lgs. cit., statuisce che continua a trovare applicazione la precedente disciplina previdenziale e assistenziale di cui alla L. n. 25/1955 e ss. mm. Andando ad esaminare in particolare l’art. 21 di tale legge si può osservare che nell’elenco delle forme di previdenza ed assistenza applicabili al lavoratore apprendista non rientra la tipologia delle integrazioni salariali. Sulla materia, poi, sono intervenute sia la Corte Costituzionale che, con ordinanza n. 411/1987, ha dichiarato l’inammissibilità della questione di legittimità della normativa disciplinante la cassa integrazione nella parte in cui non contempla gli apprendisti tra i beneficiari della stessa, sia la Corte di Cassazione (Cass. Civ., sez. lav., n. 8229/1994) che ha escluso l’integrazione salariale per gli apprendisti in ragione del fine formativo perseguito dal contratto stesso che mal si concilia e non può essere perseguito con la sospensione dell’attività produttiva dell’impresa. Del resto, a ben guardare le motivazioni addotte a sostegno dell’applicazione del regime delle integrazioni salariali ai contratti di formazione e lavoro nella sentenza del TAR Lazio n. 8138/2005, sopra citata, appare evidente come il giudice amministrativo parta dal presupposto che per tali contratti non vi sia disciplina specifica in materia e che quindi, in carenza di deroghe, debba applicarsi l’identico regime delle integrazioni salariali valido per i rapporti di lavoro ordinari. Situazione che non sussiste per il rapporto di apprendistato, ove esiste, come sopra evidenziato, la specifica disciplina delle prestazioni previdenziali di cui all’art. 21 L. n. 25/1955 che non contempla il riconoscimento della Cassa Integrazione Guadagni. Pertanto, alla luce di quanto finora esposto, considerati l’orientamento giurisprudenziale e le specifiche disposizioni normative in materia, non pare possibile estendere l’interpretazione in tema di integrazioni salariali formulata per il contratto di formazione e lavoro alle nuove tipologie contrattuali in cui si articola il rapporto di apprendistato. 10 • La retribuzione a cottimo E’ noto il divieto di sottoporre l’apprendista a lavorazioni con tariffe di cottimo introdotto dall’art. 11 lett. f) della L. 25/55. Il divieto è ribadito dall’art. 49 c.4 lett b) del Dlgs di riforma in relazione all’apprendistato professionalizzante, così come anche presente nella disciplina dell’apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione , normato dal precedente art. 48 del Dlgs medesimo al c. 3 lett.b) . Nulla è invece previsto con riguardo all’apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione di cui all’art. 50 del Dlgs : in assenza di esplicito divieto, si potrebbe ritenere legittima in tale ultimo caso l’adozione di una retribuzione con il sistema del cottimo, ma, ad avviso personale, permane – in quanto non espressamente abrogato –il divieto generale sancito dal predetto art. 11 lett. f) L. 25/55. Norma questa che risulta ulteriormente rafforzata dalla sostituzione operata art. 2 della legge 2 aprile 1968, nr. 424 che ha aggiunto al divieto della retribuzione a cottimo, anche il divieto di ricorso a forme di incentivi retributivi per l’apprendista. La retribuzione a cottimo nasce come un sistema di sfruttamento della manovalanza , pur se concepito su basi di rilevazione statistiche. L’Ing. C. Bedeaux ( Parigi 1888 - Miami 1944) introdusse per primo un sistema di misurazione dei tempi di lavoro basato sul rilevamento della quantità di lavorato che un lavoratore riusciva a compiere in determinate condizioni in un minuto. Sistema che venne presto adottato nelle lavorazioni minerarie . La quantità di lavoro così determinata , venne battezzata “ unità Bedeaux” , e rappresentava anche l’unità di misura utile all’accertamento della produttività dell’operaio ( tenuta ed osservanza di un “passo” nel corso delle lavorazioni) che, ove inferiore, costituiva motivo di licenziamento. Anche la produttività aziendale era strettamente connessa alla verifica del “passo”: quando infatti la generalità della forza lavoro giungeva al pieno rispetto di tale ritmo, i contenuti del passo medesimo venivano aumentati. Il cottimo così concepito – quale strumento retributivo principale nel mercato del lavoro di quegli anni – venne ritenuto ben presto dai lavoratori un vero e proprio strumento di ricatto , stante la crescente difficoltà di rispettare i parametri assegnati. Tale difficoltà si traduceva 11 in decurtazioni della retribuzione, rapportate alla quantità di “biglietti di punizione” pervenuti al lavoratore per non aver rispettato il passo stabilito . La prima regolamentazione realizzata attraverso il sopra richiamato “ patto metallurgico” , comprese – all’art. 9 – anche la regolamentazione della retribuzione a cottimo. Già lo stesso sindacalismo in epoca fascista, nella concreta applicazione delle norme contrattuali in materia di cottimo, andò man mano considerando tale strumento di retribuzione non come una forma di remunerazione a sé stante, ma come completamento del sistema di salario, in stretta connessione alla retribuzione oraria che si andava affermandosi come sistema tipo della retribuzione. Il cottimo, quindi, si radicava come un complemento della retribuzione il quale, sotto forma di maggiore guadagno – 12 proporzionato al maggiore rendimento in confronto a quello dato al lavoratore ad ore serviva d’incitamento ( termine dell’epoca) alla maggiore produttività individuale. Come si è visto, nella pur breve ricostruzione storica, la retribuzione a cottimo origina da una concezione quantitativa del corrispettivo spettante quale remunerazione della prestazione , per evolversi in incitamento – ora incentivo – alla produzione. Generalmente la retribuzione a cottimo è rapportata ad un determinato risultato ottenuto dalla prestazione. Si distingue nettamente , quindi, dalla retribuzione a tempo, rapportata cioè alla quantità temporale della prestazione ovvero dalla retribuzione oraria, dalla retribuzione di partecipazione, in quanto concepita in misura percentuale agli utili d’impresa, nonché dalla retribuzione a provvigioni o con corrispettivo in natura. Il sistema di retribuzione a cottimo prevede la determinazione preventiva di un compenso per unità di prodotto, da moltiplicarsi per il risultato produttivo complessivo auspicato o concordato. Alla base della adozione del sistema del cottimo nella reciprocità del contratto di lavoro, vi è evidentemente la non celata esigenza di vincolare il lavoratore ad un determinato ritmo di produzione che si presuppone superiore al normale. Tale sistema , è ovviamente adottabile in tutti quei casi in cui vi è la possibilità di valutare quantitativamente il risultato della prestazione, ed è obbligatorio nel lavoro a domicilio quale unica forma di retribuzione. In taluni casi espressamente previsti dalla legge, come nel caso dell’apprendistato, la retribuzione a cottimo può essere vietata. La più recente evoluzione del cottimo, tanto nel diritto del lavoro quanto nella contrattazione collettiva, tende ad una crescente adozione del cottimo misto dato da paga base +utile di cottimo ( in luogo di quello tradizionalmente pieno) che rappresenta una maggiorazione della paga base rapportata al risultato della lavorazione. In tal caso, la paga base è individuata in misura fissa e slegata dai risultati produttivi del lavoratore, nonché maggiorata di un utile di cottimo . Utile di cottimo a sua volta distinto in utile garantito ((quota percentuale della paga base riconosciuta al raggiungimento di un livello minimo di produzione predeterminato dalle 13 parti o dovuta in caso di mancato raggiungimento di tale livello per cause non imputabili al lavoratore ) o utile effettivo(( compenso crescente rapportato alla quantità di ulteriore risultato produttivo rispetto al risultato previsto). Sostanzialmente, quindi, l’utile di cottimo costituisce una forma incentivante alla produzione che, nel caso dell’apprendistato, appare non conciliabile con il dettato sopra riportato dell’art. art. 11 lett. f) L. 25/55 come sostituita dall’ art. 2 della legge 2 aprile 1968, nr. 424 che ha aggiunto il divieto di ricorso a forme di incentivi retributivi per l’apprendista. Si è espresso contrariamente a tale tesi il Ministero del Lavoro con nota di risposta ad istanza di interpello 13/2007 del 1^marzo 2007, nella quale veniva chiesto specifico parere in ordine alla legittimità di corrispondere all’apprendista un utile di cottimo, nell’ambito applicativo del CCNL Metalmeccanica industria. (…) “ Quanto alla problematica relativa alla corresponsione di un “utile di cottimo” a lavoratori assunti con contratto di apprendistato, previsto nel citato CCNL 19 gennaio 2006, non sembrano sussistere perplessità sulla compatibilità di tale emolumento con la previsione di cui all’art. 49, comma 4 lett. b), del D.Lgs. n. 276/2003 qualora – come sottolineato dall’interpellante – lo stesso sia pressoché totalmente sganciato dal “risultato produttivo” del lavoratore, costituendo viceversa una voce retributiva fissa. Va infatti chiarito che la ratio della previsione contenuta nel D.Lgs. n. 276/2003 – peraltro del tutto analoga a quella riportata nell’art. 11, lett. f), della L. n 25/1955 – è di evitare che l’apprendista possa subire un pregiudizio dall’applicazione di una retribuzione commisurata al risultato, proprio in ragione della minore capacità produttiva dovuta evidentemente ad una minore esperienza di lavoro” (..) In sostanza, il Ministero ritiene legittima la corresponsione all’apprendista del cd. utile di cottimo a condizione che tale parte retributiva non sia connessa o dipendente dal risultato produttivo conseguito dal lavoratore . 14 Qualche perplessità, invero, in merito sorge fondata . Preliminarmente , appare di difficile comprensione – state il tenore letterale autentico della risoluzione ministeriale in commento – se il risultato produttivo da cui deve essere sganciato l’utile di cottimo, debba essere in effetti “ pressochè” o “ totalmente” sganciato. Le due terminologie usate contestualmente non aiutano a risolvere la prima delle perplessità. Diverso è infatti, concepire il riconoscimento di un utile di cottimo all’apprendista pressoché sganciato dal risultato produttivo ( il che può voler intendere prevalentemente o, comunque, in parte sganciato) o ritenerlo legittimo solo nei casi di totale indipendenza dal risultato. L’ulteriore perplessità attiene l’esatta natura dell’istituto retributivo in oggetto . Esso spetta successivamente al raggiungimento del livello minimo di produzione : ciò comporta che l’utile di cottimo anche nelle sue diverse forme di “utile garantito” o “utile effettivo” costituisce senza ombra di dubbio una forma incentivante al raggiungimento dello standard produttivo ed al suo auspicato superamento. Va qui anche richiamato il dettato dell’art. 13 c.2 della legge 25/55 secondo il quale agli apprendisti che si dimostrino particolarmente meritevoli, posso essere accordati premi in denaro o in natura laddove l'erogazione degli stessi non dovrà essere in alcun modo commisurata all’entità della produzione conseguita dal prestatore . • Lo stato di malattia, l’infortunio ed altre assenze Con legge finanziaria 2007 e con effetto dal 1^ gennaio 2007 è stata estesa agli apprendisti, la tutela previdenziale relativa alla malattia prevista per i comuni lavoratori dipendenti. Anche a tali lavoratori, pertanto, spetta l’indennità giornaliera e il riconoscimento della contribuzione figurativa secondo le regole previste per la generalità dei lavoratori subordinati. L’estensione della detta tutela ai lavoratori apprendisti , comporta la complessiva applicazione delle prescrizioni in materia di certificazione dello stato di infermità e di reperibilità entro le ordinarie fasce orarie nelle quali è consentito il controllo dell’ente previdenziale. 15 Va opportunamente evidenziato che l’ estensione medesima è da intendersi applicabile a tutte le tipologie di apprendistato disciplinate dal Dlgs 276/2003 nonché ai rapporti di apprendistato eventualmente in essere o costituiti in forza della previgente disciplina. Ciò in quanto , la norma finanziaria sopra richiamata e le relative disposizioni attuative, non hanno operato alcuna espressa esclusione, stante peraltro la volontà del legislatore di estendere complessivamente ai soggetti lavorativi più deboli le ordinarie forme di tutela. La contribuzione figurativa è analoga a quella della generalità dei lavoratori . Considerato che dottrina e giurisprudenza propendono a configurare il rapporto di apprendistato come un contratto a tempo indeterminato - con facoltà di recesso al termine del periodo di apprendimento ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2118 del codice civile e con le peculiarità che lo contraddistinguono - ai fini della misura, della durata e dei limiti erogativi della prestazione di malattia , trova integrale applicazione la disciplina vigente per i lavoratori subordinati, nel rispetto del limite massimo indennizzabile di 180 giorni per anno solare previsto per la generalità dei lavoratori dipendenti. Con pari decorrenza 1° gennaio 2007, i datori di lavoro provvedono ad anticipare l’importo dell’indennità di malattia , portandolo a conguaglio con i contributi dovuti per i lavoratori dipendenti. (quadro “D”- rigo 52 del DM10/2). Sulla novazione, sono intervenute specifiche istruzioni Inps , prima con circolare nr. 43 del 21 febbraio 2007 e successivamente con messaggio n. 8615 del 3 aprile 2007. In ordine ai rapporti tra la contrattazione collettiva previgente e la nuova disciplina recata dall’art. 1 comma 773 della L. 296/2006, l’Istituto ha chiarito che in assenza di una tutela legale della malattia sotto il profilo economico-previdenziale per la quale alcuni contratti collettivi hanno previsto l’erogazione di un trattamento retributivo a favore del lavoratore apprendista assente per malattia, a seguito della novità normativa citata , tali trattamenti devono intendersi come meramente integrativi dell’indennità di malattia riconosciuta dall’INPS: nel senso che, ad esempio, ove il trattamento già previsto dal contratto collettivo sia di importo superiore rispetto all’indennità a carico dell’INPS, lo stesso resta a carico del datore di lavoro limitatamente alla quota differenziale. Qualora invece il trattamento economico disciplinato dal contratto collettivo sia di importo pari o inferiore 16 rispetto al trattamento previdenziale spettante per legge, il contratto resta quiescente e si applica esclusivamente la disciplina legale. Resta fermo l’obbligo dell’assoggettamento a contribuzione previdenziale, nella diversa misura prevista, delle somme corrisposte a titolo di integrazioni. Con riguardo, invece, ai criteri di determinazione della retribuzione media giornaliera utile ai fini della liquidazione della prestazione, occorrerà dividere la retribuzione di riferimento per 26 o per 30 (in caso di mese interamente lavorato) a seconda della diversa qualifica (operaia o impiegatizia) al conseguimento della quale è finalizzato il contratto di apprendistato. In ogni caso l'indennità di malattia secondo le modalità determinate dalla contrattazione collettiva cui, pertanto, si farà riferimento per disciplinare l’istituto relativo a tale tipologia di lavoratori. Con DM Lavoro/Economia 28 marzo 2007 si è provveduto a stabilire la ripartizione tra le gestioni previdenziali interessate della contribuzione dovuta dai datori di lavoro per gli apprendisti artigiani e non artigiani, nonché determinazione della contribuzione relativa all'indennità di malattia per i lavoratori assunti con contratto di apprendistato. Con effetto sui periodi contributivi maturati a decorrere dal 1º gennaio 2007, la legge finanziaria 2007 ha previsto la rideterminazione - in misura complessivamente pari al 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali - della contribuzione dovuta dai datori di lavoro per gli apprendisti artigiani e non artigiani. La ripartizione alle varie gestioni previdenziali della contribuzione dovuta, con riguardo anche a quella utile per il finanziamento della prestazione di malattia, è stata quindi affidata ad suddetto decreto ministeriale. La contribuzione dovuta dai datori di lavoro per gli apprendisti dal 1° gennaio 2007, nonché la misura della contribuzione di finanziamento dell’indennità economica di malattia è stata così ripartita: FPLD Cuaf Malattia Maternità INAIL 9,01 0,11 0,53 0,05 0,30 17 Per i datori di lavoro che occupano alle dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, l’aliquota datoriale del 10% è ridotta - in ragione dell’anno di vigenza del contratto di 8,5 punti percentuali per i periodi contributivi maturati nel primo anno e di 7 punti percentuali per quelli maturati nel secondo anno di contratto. All’aliquota a carico del datore di lavoro deve poi essere aggiunta la quota dovuta dall’apprendista che, per effetto dell’aumento dello 0,30% della contribuzione a carico dei lavoratori dipendenti disposto dal comma 769 della legge n. 296/2006, è stabilita nella misura del 5,84% da “gennaio 2007. Si precisa, da ultimo, che la ripartizione del carico contributivo datoriale del 10%, come sopra individuata, interessa esclusivamente i rapporti di apprendistato. (vedasi in proposito messaggio Inps 19 ottobre 2007, n. 25374) In relazione alla gravidanza e puerperio , spetta all’apprendista il trattamento economico di maternità a carico dell’INPS nelle stesse misure e alle medesime condizioni previste per i prestatori di lavoro subordinato. Anche in questo caso il rapporto contrattuale rimane in sospeso fino al termine del periodo interessato. Anche con riguardo al congedo matrimoniale, trovano applicazione, anche in questo caso, le norme vigenti per gli operai (quote a carico dell’INPS) e per gli impiegati, secondo le eventuali ulteriori modalità e criteri stabiliti nel CCNL applicato. Infine, in presenza dei requisiti necessari, l’apprendista ha diritto a percepire l’assegno per il nucleo familiare, al pari delle generalità dei lavoratori. In ordine infine alla assicurazione degli apprendisti contro gli infortuni di lavoro, non vi sono da segnalare particolari o ulteriori adempimenti, essendo essi ricompresi nella assicurazione obbligatoria dovuta per la generalità dei lavoratori subordinati. • Part time – maggiore incidenza sul costo del lavoro Consolidata anche nella contrattazione collettiva la facoltà di stipulare rapporti di apprendistato con modalità a tempo parziale (v. circ. MiLavoro 9/2004 ) , va tuttavia valutata la maggiore incidenza dell’apprendista part time sul costo del lavoro, rispetto a quella dell’apprendista a tempo pieno. 18 Gli obblighi formativi in particolare rivenienti dalla nuova normativa dell’apprendistato professionalizzante, maggiormente stringenti rispetto alle previgenti disposizioni di legge ma anche di carattere contrattuale, obbligano alla ottemperanza di un monte orario minimo annuale, generalmente fissato in 120 ore per singolo apprendista. Può affermarsi che le prescrizioni di effettiva formazione già richieste dalla L. 19697 e successivo DM 8 aprile 1998 ( recante disposizioni concernenti i contenuti formativi delle attività di formazione degli apprendisti ) pur vigenti in relazione alla pregressa disciplina, hanno trovato piena applicazione nella concreta operatività delle modalità formative richieste dall’apprendistato professionalizzante, costituendo sempre maggiormente carattere essenziale e qualificante del particolare rapporto di lavoro. In caso di assunzione part-time, ed in presenza del predetto obbligo di legge alla osservanza del monte ore formativo minimo, ne consegue che le 120 ore non possono essere riproporzionate o ridotte in funzione del minore orario lavorativo osservato dall’apprendista. La questione è peraltro stata ulteriormente chiarita dal MinLavoro nella risposta ad istanza di interpello nr. 25/I/0007209, secondo il quale - come anche precisato dalla precedente circolare n. 9/2004 - la peculiare articolazione dell’orario di lavoro non deve essere di ostacolo al raggiungimento delle finalità formative tipiche del contratto di apprendistato. Pertanto, occorre valutare caso per caso se la durata della prestazione lavorativa sia tale da consentire il conseguimento della qualifica professionale e il soddisfacimento dell'esigenza formativa, posto, il linea generale, che non vi è alcun limite di orario minimo settimanale da osservarsi nella stipula del contratto. Per quanto attiene il suddetto obbligo formativo, precisa il ministero che “… si evidenzia che le 120 ore previste dall’art. 16 della L. n. 196/1997 rappresentano la soglia minima di attività formativa da svolgere all'interno del rapporto di apprendistato. Ditalchè, anche in conformità al principio di non discriminazione tra lavoro part-time e lavoro a tempo pieno, espresso nel secondo comma dell’art. 4 del D.Lgs. n. 61/2000, si ritiene che il periodo di attività formativa non possa essere riproporzionato in relazione al ridotto orario di lavoro”. Dalla applicazione della condivisibile posizione ministeriale, ne consegue che – a parità di monte ore formativo minimo da osservarsi per l’apprendista part time quanto da parte di quello a tempo pieno - che di fatto comporta la materiale distrazione del lavoratore dalla 19 effettiva prestazione lavorativa - è evidente quanto il costo del lavoro dell’apprendista a tempo parziale sia maggiore dell’altro - pur in presenza di minor costo retributivo incidendo le citate 120 ore su un minore impiego lavorativo. ( I dati ed i riferimenti normativi e legislativi sono aggiornati al 30 novembre 2007) Note: 1) Fonti Normative in materia di apprendistato L. 25/55: Disciplina dell'apprendistato D.P.R. 1668/56: Regolamento alla legge sull'apprendistato n. 25/55 L. 977/67: Tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti L. 424/68 : Modifiche e integrazioni alla legge 25/55 L. 443/85: Legge quadro per l 'artigianato integrata con legge n. 133/97 L. 56/87: Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro L. 196/97: Norme in materia di promozione dell'occupazione D. I. 142/98: Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'art.18 L.196/97 sui tirocini formativi e di orientamento D. M. 8/4/98: Disposizioni concernenti i contenuti formativi delle attività di formazione degli apprendisti CIRCOLARE 93/98: Disposizioni per la messa a regime delle norme di cui all'art. 16 della L.196/97 in materia di formazione degli apprendisti L. 9/99 : Disposizioni urgenti per l'elevamento dell'obbligo di istruzione L. 144/99: Misure in materia di investimenti D. M. 179/99: Individuazione dei contenuti delle attività di formazione degli apprendisti D. Lgs 345/99: Attuazione della direttiva 94/33 relativa alla protezione dei giovani sul lavoro D. M. 323/99: Regolamento recante norme per l'attuazione dell'art.1 della legge 20 gennaio 1999, n.9, contenente disposizioni urgenti per l'elevamento dell'obbligo di istruzione D. M. 359/99 : Disposizioni per l'attuazione dell'art.16 L.196/97 e successive comunicazioni L. 30/00 : Legge -quadro in materia di riordino dei cicli dell'istruzione D.P.R. 257/00 : Regolamento di attuazione dell' art. 68 della L. 17/5/99 n. 144, concernente l'obbligo di frequenza di attività formative fino al diciottesimo anno di età D. M. 28/2/00: Disposizioni relative alle esperienze professionali CIRCOLARE 27/7/00: Età lavorativa e assolvimento dell'obbligo scolastico CIRCOLARE n.77/2000: Disposizioni per l 'attuazione dei moduli aggiuntivi di formazione esterna per i giovani che assolvono l'obbligo formativo attraverso l'esercizio dell'apprendistato. CIRCOLARE n.78/2000: Disposizioni per la partecipazione degli apprendisti alle attività di formazione esterna. CIRCOLARE 04/08/2000: Rilascio autorizzazioni all'assunzione di apprendisti edili che devono prestare attività lavorativa in cantieri ubicati in diverse province. CIRCOLARE 1/2000: Lavoro minorile - Decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345 - Prime direttive applicative. CIRCOLARE 11/2001: Visite sanitarie di minori e apprendisti. CIRCOLARE G/2001: Apprendistato nel settore dell'artigianato: inammissibilità del criterio della percentualizzazione tra qualificati e apprendisti. D.I. 18 maggio 2001: Individuazione dei contenuti delle attività di formazione degli apprendisti di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 257 del 12 luglio 2000. L.14/03, art. 21: Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2002 Legge nr. 30 /2003 Dlgs 276/2003 Circolare n. 40 / 2004 Legge n. 80 del 2005 Circolare n. 30 / 2005 20 2) Dlgs 276/2003 Art. 49. - Apprendistato professionalizzante 1. Possono essere assunti, in tutti i settori di attivita', con contratto di apprendistato professionalizzante, per il conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e la acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali, i soggetti di eta' compresa tra i diciotto anni e i ventinove anni. 2. Per soggetti in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, il contratto di apprendistato professionalizzante puo' essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di eta'. 3. I contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale o regionale stabiliscono, in ragione del tipo di qualificazione da conseguire, la durata del contratto di apprendistato professionalizzante che, in ogni caso, non puo' comunque essere inferiore a due anni e superiore a sei. 4. Il contratto di apprendistato professionalizzante e' disciplinato in base ai seguenti principi: a) forma scritta del contratto, contenente indicazione della prestazione oggetto del contratto, del piano formativo individuale, nonche' della eventuale qualifica che potra' essere acquisita al termine del rapporto di lavoro sulla base degli esiti della formazione aziendale od extra-aziendale; b) divieto di stabilire il compenso dell'apprendista secondo tariffe di cottimo; c) possibilita' per il datore di lavoro di recedere dal rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2118 del codice civile; d) possibilita' di sommare i periodi di apprendistato svolti nell'ambito del diritto-dovere di istruzione e formazione con quelli dell'apprendistato professionalizzante nel rispetto del limite massimo di durata di cui al comma 3. e) divieto per il datore di lavoro di recedere dal contratto di apprendistato in assenza di una giusta causa o di un giustificato motivo. 5. La regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato professionalizzante e' rimessa alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, d'intesa con le associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano regionale e nel rispetto dei seguenti criteri e principi direttivi: a) previsione di un monte ore di formazione formale, interna o esterna alla azienda, di almeno centoventi ore per anno, per la acquisizione di competenze di base e tecnico-professionali; b) rinvio ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative per la determinazione, anche all'interno degli enti bilaterali, delle modalita' di erogazione e della articolazione della formazione, esterna e interna alle singole aziende, anche in relazione alla capacita' formativa interna rispetto a quella offerta dai soggetti esterni; c) riconoscimento sulla base dei risultati conseguiti all'interno del percorso di formazione, esterna e interna alla impresa, della qualifica professionale ai fini contrattuali; d) registrazione della formazione effettuata nel libretto formativo; e) presenza di un tutore aziendale con formazione e competenze adeguate. 5 bis Fino all’approvazione della Legge Regionale prevista dal comma 5, la disciplina dell’apprendistato professionalizzante è rimessa ai contratti collettivi nazionali di categoria stipulati da associazioni dei datori di lavoro e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul paino nazionale. 3) Art 16 Legge 451/94 c. 3 I lavoratori assunti con contratto di formazione lavoro cui alle lettere a) e b) del comma 2, possono essere inquadrati ad un livello inferiore a quello di destinazione. 4) Art. 59 Dlgs 276/2003 . - Incentivi economici e normativi 1. Durante il rapporto di inserimento, la categoria di inquadramento del lavoratore non può essere inferiore, per più di 2 livelli, alla categoria spettante, in applicazione del contratto colletto nazionale di lavoro, ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è preordinato il progetto di inserimento oggetto del contratto. Il sotto inquadramento non trova applicazione per la categoria di lavoratori di cui all’art. 54, comma 1, lett. e), salvo non esista diversa previsione da parte dei contratti collettivi nazionali o territoriali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. 21 5) Dlgs 276/2003 Art. 53. - Incentivi economici e normativi e disposizioni previdenziali 1. Durante il rapporto di apprendistato, la categoria di inquadramento del lavoratore non potrà essere inferiore, per più di due livelli, alla categoria spettante, in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro, ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali e' finalizzato il contratto. 6) Art. 85. - Abrogazioni 1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sono abrogati: a) l'articolo 27 della legge 29 aprile 1949, n. 264; b) l’articolo 2, comma 2, l’articolo 3 e l’articolo 11, lettera l), della legge 19 gennaio 1955, n. 25; (…) 7) Contratti ed accordi collettivi di categoria che contengono la regolamentazione dell'apprendistato professionalizzante di cui al Decreto legislativo (D.Lvo) 276/03 Abbigliamento (Industria p.m. i Confapi); Acqua (Confindustria); Agenzie Ippiche (Confcommercio); Alenia aeronautica; Alimentari (Industrie e p.m.i.) Aerofotogrammetria e geometrica; Attività ferroviarie; Autoferrotranvieri; Autoscuole- Scuola nautica- Consulenza automobilistica Autorimesse, noleggio auto ed autobus, locazione automezzi, lavaggio auto, custodia autovetture; Aziende coibentazione e termoacustica (ANICTA) Aziende video fonografiche Calzature (Industria e p.m.i. Confai); Conciaria (Confapi) lavorazioni interne ed esterne e produzioni di accessori e componenti per manufatti Carta e Cartone (industria e Confapi) Cemento-Calce-Gesso (Industria e Confapi); Chimica–Farmaceutica-Fibre chimiche-Settore ceramica-abrasivi, lubrificatori e GPL (industria); Commercio (Confcommercio – Confesercenti- Cooperative di consumo); Comunicazione artigianato; Concessionarie riscossione tributi; Consorzi bonifica; Credito Cooperativo; Distribuzione, Recapito e servizi postali privati - Rinnovo; Energia; Edilizia (Cooperative –Industria-Confapi e Artigianato); Editoria (Confapi); Editoria e grafica artigianato; Farmacie rurali e private (Federfarmacie); Gas (Confindustria); Giocattoli (Industria e Confapi); Gomma e plastica (industria e Confapi); Grafiche- Cartotecniche e multimediali; Impianti sportivi; Imprese portuali; Imprese videografiche; Industrie orafe ed argentieri (Feder orafi ed argentieri); Istituti credito (Falcri-Dircredito-Art.); Istituti vigilanza privata/federvigilanza Istituzioni socio assistenziali (ANPAS) Lapidei (Assomarmi); Legno e Arredo (Industria e Confapi); 22 Legno arredamento e mobili (aziende artigiane) - Rinnovo; Laterizi (industria e Confapi); Lavori sistemazione idraulico forestale e agraria Magazzini generali; Metalmeccanica (Industria e Confapi); Miniere (Assomineraria) Ottica (Industria e Confapi); Ombrelli (Industria) Operai agricoli e flovivaisti (Confagricoltura - CIA - Coltivatori diretti) Panificazione (industria); Pelli e cuoio (industria e Confapi); Penne-spazzole-Pennelli (Industria e Confapi); Petrolio; Piastrelle - Ceramica (Industria); Retifici meccanici da pesca; Revisori contabili (Confcommercio); Servizi Aeroportuale (Assoaeroporti); Servizi Assistenziali (Anaste); Servizi telecomunicazione Servizi radiotelevisivi con attività di edizione e messa in onda produzione e commercializzazione dei programmi (FRTRNA- ANICA e OO.SS.) ; Settore istruzione (Aninsei) personale tecnico, amministrativo ed ausiliario; Studi Professionali; Trasporto a fune (ANEF;GCIL;CISL;UIL) Trasporto merci (Confetra-Conf. Gen.- Ital Trasporti); Trasporto conto terzi (Federsped.-Ass. Trasp. ecc); Trasformazione dei prodotti agricoli ed alimentari Turismo - Rinnovo; Vigilanza antincendio società e/o Cooperative (A.N.G.A.F. e OO.SS) 23