Percorsi d’Informazione Professionale 15/2014 Quindicinale di aggiornamento in materia paghe Numero:15/2014 Data 25 Agosto 2014 Wolters Kluwer Italia – Tutti i diritti riservati Pag 1 di 11 Percorsi d’Informazione Professionale 15/2014 SOMMARIO 1. Ammortizzatori sociali in deroga: i criteri per la concessione 3 2. Area Artigianato Tessile - Moda: raggiunta l’ipotesi di accordo 3 3. Apprendistato: omessa funzione trasversale 7 4. Erogazioni da Tesoreria, precisazioni Inps 9 5. Inps:riduzione 11,50%nel 2014 per Settore Edile 10 6. Apprendistato professionalizzante: recepite in Lombardia le linee guida nazionali 11 Wolters Kluwer Italia – Tutti i diritti riservati Pag 2 di 11 1.Ammortizzatori Percorsi d’Informazione Professionale 15/2014 sociali in deroga: i criteri per la concessione Con Decreto del 1° agosto 2014, n. 83473, il Ministero del lavoro disciplina i criteri per la concessione di ammortizzatori sociali in deroga alla normativa vigente, con particolare riferimento alla cassa integrazione guadagni e alla mobilità. L’Inps effettua un monitoraggio mensile delle domande presentate, delle prestazioni corrisposte e dei flussi finanziari correnti e prevedibili, comunicando contestualmente i dati al Ministero del lavoro e al Ministero dell’economia e delle finanze, nonché alla Regione o Provincia autonoma limitatamente alle prestazioni riconosciute per il tramite della stessa. Cassa Integrazione Guadagni in deroga Secondo la previsione normativa contenuta nell’articolo 2 del Decreto in oggetto, il trattamento di integrazione salariale in deroga alla normativa vigente può essere concesso o prorogato ai lavoratori subordinati, con qualifica di operai, impiegati e quadri, ivi compresi gli apprendisti e i lavoratori somministrati, subordinatamente al possesso di una anzianità lavorativa presso l’impresa di almeno 12 mesi alla data di inizio del periodo di intervento di cassa integrazione guadagni in deroga, che sono sospesi dal lavoro o effettuano prestazioni di lavoro a orario ridotto per contrazione o sospensione dell'attività produttiva per le seguenti causali: a) situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all’imprenditore o ai lavoratori; b) situazioni aziendali determinate da situazioni temporanee di mercato; c) crisi aziendali; d) ristrutturazione o riorganizzazione. Possono richiedere tale trattamento solo le imprese di cui all’articolo 2082 del c.c., le quali esercitano professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi. In nessun caso il trattamento di integrazione salariale può essere concesso in caso di cessazione dell’attività dell’impresa o di parte della stessa. L’azienda presenta, in via telematica, all’Inps e alla Regione, la domanda di concessione o proroga del trattamento di integrazione salariale in deroga, corredata dall’accordo, entro venti giorni dalla data in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro. In caso di presentazione tardiva della domanda, il trattamento di CIG in deroga decorre dall’inizio della settimana anteriore alla data di presentazione della domanda. Per le imprese non soggette alla disciplina in materia di cassa integrazione ordinaria o straordinaria e alla disciplina dei fondi di cui all’articolo 3, commi da 4 a 41, della Legge 28 giugno 2012, n. 92, in relazione a ciascuna unità produttiva il trattamento di cassa integrazione guadagni in deroga può essere concesso: - a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, per un periodo non superiore a 11 mesi nell’arco di un anno; - a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 31 dicembre 2015, per un periodo non superiore a 5 mesi nell’arco di un anno. Per le imprese soggette alla disciplina in materia di cassa integrazione ordinaria o straordinaria e alla disciplina dei fondi di cui all’articolo 3, commi da 4 a 41, della Legge 28 giugno 2012, n. 92, il superamento dei limiti temporali disposti dall’articolo 6 della Legge 20 maggio 1975, n. 164 e dall’articolo 1 della Legge 23 luglio 1991, n. 223 può essere disposto unicamente in caso di eccezionalità della situazione, legata alla necessità di salvaguardare i livelli occupazionali, ed in presenza di concrete prospettive di ripresa dell’attività produttiva e comunque nel rispetto dei seguenti limiti: - a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, il trattamento di cassa integrazione guadagni in deroga può essere concesso per un periodo non superiore a 11 mesi nell’arco di un anno; - a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 31 dicembre 2015 per un periodo non superiore a 5 mesi nell'arco di un anno. Nel caso di crisi che coinvolgano unità produttive site in un’unica Regione o Provincia autonoma, questa, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda aziendale, effettua l’istruttoria e, nel caso in cui accerti la sussistenza dei presupposti, quantifica l’onere connesso ed emana, nei limiti delle risorse assegnate, il provvedimento di concessione del trattamento di integrazione salariale, in deroga. Wolters Kluwer Italia – Tutti i diritti riservati Pag 3 di 11 Percorsi d’Informazione Professionale 15/2014 Laddove le crisi coinvolgano unità produttive site in diverse Regioni o Province autonome, il Ministero del lavoro, entro trenta giorni dalla messa a disposizione della domanda da parte dell’Inps, effettua l’istruttoria e, nel caso in cui accerti la sussistenza dei presupposti, quantifica l’onere previsto e trasmette il provvedimento di concessione, nel rispetto dei limiti di spesa programmati a legislazione vigente, al Ministero dell’economia e delle finanze per acquisirne, entro i successivi 15 giorni, il concerto. Mobilità in deroga Nei limiti delle disponibilità ad esse assegnate, le Regioni e le Province autonome competenti per territorio possono concedere con proprio decreto il trattamento di mobilità in deroga alla normativa vigente ai lavoratori disoccupati, che sono in possesso dei requisiti di cui all’articolo 16, comma 1, della Legge 23 luglio 1991, n. 223, che risultano privi di altra prestazione legata alla cessazione del rapporto di lavoro. I lavoratori interessati, a pena di decadenza, devono presentare la relativa istanza all’Inps entro 60 giorni dalla data di licenziamento o dalla scadenza della precedente prestazione fruita, ovvero, se posteriore, dalla data del decreto di concessione della prestazione. In particolare, nel corso dell’anno 2014, il trattamento di mobilità in deroga alla vigente normativa può essere concesso: - per i lavoratori che alla data di decorrenza del trattamento abbiano già beneficiato di prestazioni di mobilità in deroga per almeno tre anni, anche non continuativi, per un periodo temporale che, unitamente ai periodi già concessi per effetto di accordi stipulati prima della data di entrata in vigore del presente decreto, non superi complessivamente cinque mesi nell’anno 2014, non ulteriormente prorogabili, più ulteriori tre mesi nel caso di lavoratori residenti nelle aree di cui al D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218; - per i lavoratori che alla data di decorrenza del trattamento abbiano beneficiato di prestazioni di mobilità in deroga per un periodo inferiore a tre anni, il trattamento può essere concesso per ulteriori sette mesi, non ulteriormente prorogabili, più ulteriori tre mesi nel caso di lavoratori residenti nelle aree di cui al D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218. A decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 31 dicembre 2016, il trattamento di mobilità in deroga alla vigente normativa non può essere concesso ai lavoratori che alla data di decorrenza del trattamento hanno già beneficiato di prestazioni di mobilità in deroga per almeno tre anni, anche non continuativi. Per i restanti lavoratori il trattamento può essere concesso per non più di sei mesi, non ulteriormente prorogabili, più ulteriori due mesi nel caso di lavoratori residenti nelle aree di cui al citato testo unico approvato con D.P.R. n. 218 del 1978. Per tali lavoratori il periodo di fruizione complessivo non può comunque eccedere il limite massimo di tre anni e quattro mesi. Dal 1° gennaio 2017 il trattamento di mobilità in deroga alla vigente normativa non può essere concesso. I trattamenti di cassa integrazione guadagni e di mobilità in deroga non possono essere concessi in favore dei lavoratori per i quali ricorrono le condizioni di accesso alle analoghe prestazioni previste dalla normativa vigente. L’Inps effettua un monitoraggio mensile delle domande presentate, delle prestazioni corrisposte e dei flussi finanziari correnti e prevedibili, comunicando contestualmente i dati al Ministero del lavoro e al Ministero dell’economia e delle finanze, nonché alla Regione o Provincia autonoma limitatamente alle prestazioni riconosciute per il tramite della stessa Area Artigianato Tessile - Moda: raggiunta l’ipotesi di accordo 2. Firmata, il 25/7/2014, tra Confartigianato Moda, Cna Federmodo, Cna Servizi alla Comuntà, Casartigiani, Claai e Filtcem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil, l’ipotesi per il rinnovo del CCNL Area Tessile-Moda del Wolters Kluwer Italia – Tutti i diritti riservati Pag 4 di 11 Percorsi d’Informazione Professionale 15/2014 3/12/2010 per i dipendenti dalle imprese artigiane dei settori Tessile, Abbigliamento, Calzaturiero, Pulitintolavanderia, Occhialeria. L’ipotesi di accordo, che decorre dal 1/1/2013 al 30/6/2016 (tranne le modifiche introdotte che decorrono dalla data di sottoscrizione dello stesso) passa ora al vaglio dei lavoratori nelle assemblee che si andranno a programmare a livello regionale e che dovranno concludersi entro il 30 settembre. Questi gli aumenti contrattuali previsti per i vari comparti: Settore Abbigliamento Livello 3° 1/8/2014 25 € 1/4/2015 25 € 1/5/2016 15 € Incremento salariale a regime 65 € Settore Tessile Calzaturiero Livello 3° 1/8/2014 25,06 € 1/4/2015 20,12 € 1/5/2016 20,12 € Incremento salariale a regime 65.30€ Settore Lavorazioni a mano e su misura Livello 1/8/2014 3° 24.85 € 1/4/2015 19.88 € 1/5/2016 19.88 € Incremento salariale a regime 64.61€ Settore Pulitintolavanderie Livello 3° 1/8/2014 25.00 € 1/4/2015 20.00 € 1/5/2016 20.00 € Incremento salariale a regime 65.00 € Settore Occhialeria Livello 3° 11/8/2014 25.37 € 1/4/2015 20.30 € 1/5/2016 InIncremento salariale a regime 20.30 € 65.97€ Una tantum Ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale, ai soli lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo verrà corrisposto un importo forfetario "una tantum" pari ad euro 105 lordi, suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato. L'importo "una tantum" di cui sopra verrà erogato in due soluzioni: la prima pari ad euro 55 con la retribuzione del mese di ottobre 2014, la seconda pari ad euro 50 con la retribuzione del mese marzo 2015. Agli apprendisti in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo sarà erogato a titolo dì "una tantum" l'importo di cui sopra nella misura del 70% con le medesime decorrenze sopra stabilite. Secondo consolidata prassi negoziale tra le partì gli importi eventualmente già corrisposti a titolo di futuri miglioramenti contrattuali vanno considerati a tutti gli effetti anticipazioni degli importi di "una tantum" indicati nel presente accordo. Pertanto, tali importi dovranno essere detratti dalla stessa "una tantum" fino a concorrenza, in considerazione di quanto sopra tali importi cessano di essere corrisposti con la retribuzione relativa al mese di agosto 2014. Wolters Kluwer Italia – Tutti i diritti riservati Pag 5 di 11 Percorsi d’Informazione Professionale 15/2014 Apprendistato professionalizzante Il contratto di apprendistato può essere instaurato per i profili dei lavoratori operai, intermedi ed impiegati dei livelli dal 2° al 6° S e dal 2° al 6° per l’Occhialeria e per le relative mansioni. Tra le parti può essere convenuto un periodo di prova non superiore ai 4 mesi. La durata massima del contratto professionalizzante è fissata sulla base delle seguenti misure in relazione alla qualifica da raggiungere: - 1° gruppo (livelli 4°, 5°, 6° e 6° super): durata: 5 annij - 2° gruppo (livello 3°): durata: 4 anni e 6 mesi; - 3° gruppo (livello 2°): durata: 3 anni. Per gli impiegati amministrativi la durata è ridotta a 3 anni, a tutti gli effetti contrattuali ivi compresi quelli retributivi. Il livello 6 Super non è previsto per il Settore Occhialeria. Gli apprendisti con mansioni di cui al 3° livello per le quali era prevista una durata del periodo di apprendistato di 5 anni nei previgenti CCNL, con la presente disciplina vengono inquadrati nel 1° gruppo conservando la durata di 5 anni. Per i contratti di apprendistato professionalizzante stipulati a partire dal 3/12/2010, agli apprendisti che all'atto dell'assunzione risultano essere in possesso di un titolo di studio post-obbligo o di una laurea riconducibile alla qualifica da raggiungere, il periodo di durata del contratto di apprendistato è ridotto di 6 mesi. In nessun caso la retribuzione di fatto dell'apprendista potrà superare - per effetto delle minori trattenute contributive - la retribuzione netta del lavoratore non apprendista di analogo livello. La stessa regola si applica al lavoratore ex apprendista che continui a godere del più favorevole regime contributivo per il periodo successivo alla qualificazione. Gruppi 1° 2° 3° I sem 70% 70% 70% lI sem 70% 70% 70% IlI sem 75% 75% 75% IV sem 75% 75% 96% V sem 85% 91% 100% VI sem VII sem VIII sem IX sem X sem 85% 88% 93% 93% 100% 91% 96% 100% 100% 100% Per garantire un'idonea formazione tecnico-professionale all'apprendista, le parti concordano che l'impresa dovrà erogare, durante il periodo di apprendistato, non meno di 80 ore medie annue di formazione, ivi compresa la formazione in sicurezza prevista dall'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011. La regolamentazione qui definita si applica ai rapporti sottoscritti a partire da 1/8/2014. Contratto a tempo determinato Rispetto alle richieste delle controparti ed in considerazione che è intervenuto il decreto legislativo, sono stati cancellati tutti i riferimenti sia alle causali che alla acasualità limitandosi a scrivere che, sulla base della normativa vigente, il contratto ha durata non superiore a 36 mesi. Inoltre sono stati regolati gli intervalli temporali tra un contratto a termine e l’altro esenti da limitazione quantitativa per i primi 18 mesi (richiesta 36 mesi); ed è stato inserito nel diritto di precedenza il periodo di congedo per maternità che fa cumulo per l’acquisizione del diritto. Nell'ipotesi di assunzione a termine per sostituzione è consentito un periodo di affiancamento fino a 90 giorni di calendario tra sostituto e lavoratore sostituito, sia prima che inizi l'assenza sia successivamente al rientro di quest'ultimo al fine di consentire il passaggio delle consegne. Ai fini di quanto previsto dal periodo che precede, il periodo di affiancamento del lavoratore assente per malattia è consentito per le malattie di lunga durata, intendendosi per tali quelle superiori a 2 mesi. Nelle imprese che occupano da 0 a 5 dipendenti, comprendendo tra questi sia i lavoratori a tempo indeterminato, che gli apprendisti, è consentita l’assunzione di 2 lavoratori a termine. Per le imprese con più di 5 dipendenti, così come sopra calcolati, è consentita l'assunzione di un lavoratore con rapporto a tempo determinato ogni 2 dipendenti in forza. Wolters Kluwer Italia – Tutti i diritti riservati Pag 6 di 11 Percorsi d’Informazione Professionale 15/2014 Malattia Si è definito un allungamento a 24 mesi del periodo di comporto in presenza di patologie oncologiche e altre gravi infermità che siano certificate dalla struttura ospedaliera e/o dalle AA. SS. LL. Lavorazione c/terzi L’articolo viene rafforzato con la costruzione delle linee guida in materia di legalità, contraffazione, irregolarità sul lavoro, concorrenza sleale e dumping che si dovranno definire attraverso il Comitato di Indirizzo. Previdenza complementare Si è cercato con le modifiche introdotte, di incentivare l’iscrizione al fondo con un impegno a valutare forme di estensione per i nuovi assunti. Inquadramento Si è definito un percorso che continua nel solco dell’accorpamento tra i settori anche sul versante della classificazione tenendo conto delle nuove figure professionali in relazione alle innovazioni di processo e di prodotto, che valorizzi la competenza e la conoscenza, più della mansione. Formazione L’articolo prevede in aggiunta, la definizione di percorsi formativi in raccordo con le nuove figure professionali e specifici sia di riqualificazione che di inserimento per le lavoratrici dopo la maternità. Diritto allo studio Sono previsti permessi per gli immigrati che frequentano corsi di lingua italiana per ottenere il permesso di soggiorno. 3. Apprendistato: omessa funzione trasversale Il datore di lavoro non incorre in sanzione nelle ipotesi in cui l’informativa della Regione sulle modalità di svolgimento dell'offerta formativa pubblica non sia intervenuta entro i 45 giorni successivi alla comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro. Una precisazione molto importante, contenuta nella circolare n. 18 del 30 luglio 2014, in quanto il principale ostacolo nell’utilizzo del contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere è rappresentato dall’incertezza della disciplina relativa alla formazione di base e trasversale. Nonostante le consistenti agevolazioni di varia natura (contributive, economiche, normative, fiscali), infatti, il contratto è utilizzato sicuramente al di sotto delle potenzialità che può esprimere. Proprio per tale motivo, dopo il testo unico approvato col D.Lgs. n. 167/2011, il legislatore ha apportato diverse modifiche all’impianto originario del provvedimento, in particolare, nel tentativo di migliorare gli elementi ritenuti da ostacolo o quantomeno da freno alla stipulazione del contratto. Importanti anche le modifiche previste dalla legge 16 maggio 2014, n. 78, che ha convertito con modificazioni il decreto legge 21 marzo 2014, n. 34 che ha responsabilizzato le Regioni e le Province autonome affinchè l’offerta formativa risulti tangibile. La disciplina interessata è quella contenuta all’articolo 4 comma 2 del D.Lgs. n. 167/2011 che prevede, come noto, che alla formazione di tipo professionalizzante e di mestiere, svolta sotto la responsabilità della azienda, si affianca quella integrata, nei limiti delle risorse annualmente disponibili, dalla offerta formativa pubblica, interna o esterna alla azienda, finalizzata alla acquisizione di competenze di base e trasversali per un monte complessivo non superiore a centoventi ore per la durata del triennio e Wolters Kluwer Italia – Tutti i diritti riservati Pag 7 di 11 Percorsi d’Informazione Professionale 15/2014 disciplinata dalle Regioni sentite le parti sociali e tenuto conto dell'età, del titolo di studio e delle competenze dell'apprendista. La legge n. 78/2014 ha previsto uno specifico onere per la Regione che provvede a comunicare al datore di lavoro, entro quarantacinque giorni dalla comunicazione dell’instaurazione del rapporto, le modalità di svolgimento dell’offerta formativa pubblica, anche con riferimento alle sedi e al calendario delle attività previste, avvalendosi anche dei datori di lavoro e delle loro associazioni che si siano dichiarati disponibili, ai sensi delle linee guida adottate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 20 febbraio 2014. L’interpretazione della norma fornita dal Ministero del Lavoro col documento di prassi n. 18/2014 alla luce delle ultime modiche intervenute ed oggi vigente, è che intanto la formazione rimane, nei limiti di quanto stabilito dalle Regioni e Province autonome, obbligatoria. Tale obbligatorietà va peraltro definita ai sensi delle già citate linee guida del 20 febbraio 2014, secondo le quali l’offerta formativa pubblica è da intendersi, per l’appunto, obbligatoria nella misura in cui: - sia disciplinata come tale nell'ambito della regolamentazione regionale, anche attraverso specifici accordi; - sia realmente disponibile per l'impresa e per l’apprendista, intendendosi per "disponibile '"un 'offerta formativa formalmente approvata e finanziata dalla pubblica amministrazione competente che consenta all’impresa l'iscrizione all'offerta medesima affinché le attività formative possano essere avviate entro 6 mesi dalla data di assunzione dell'apprendista; - ovvero, "in via sussidiaria e cedevole", sia definita obbligatoria dalla disciplina contrattuale vigente. Dunque il Ministero tiene conto che relativamente alla formazione pubblica, erano state introdotte modifiche col D.L. 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, che aveva introdotto, espressamente con finalità di fronteggiare la grave situazione occupazionale che coinvolge in particolare i soggetti giovani, la previsione di “ una disciplina maggiormente uniforme sull’intero territorio nazionale dell’offerta formativa pubblica” con un forte ridimensionamento dello spazio di intervento delle regioni ed in ogni caso l'applicazione dal 1° ottobre 2013 dei seguenti principi: a) il piano formativo individuale è obbligatorio esclusivamente in relazione alla formazione per l’acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche; b) la registrazione della formazione e della qualifica professionale a fini contrattuali eventualmente acquisita è effettuata in un documento avente i contenuti minimi del modello di libretto formativo del cittadino di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 10 ottobre 2005, recante “Approvazione del modello di libretto formativo del cittadino”; c) in caso di imprese multi localizzate, la formazione avviene nel rispetto della disciplina della regione ove l’impresa ha la propria sede legale. A seguito di tale previsione, il 20 febbraio 2014 la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato Regioni e Province autonome, con deliberazione prot. n.32/CSR, ha approvato le linee guida il cui recepimento dovrà avvenire a cura delle singole regioni entro sei mesi. Dette linee guida, tra l’altro, prevedono che la formazione non risulta obbligatoria laddove non sia resa effettivamente disponibile. La legge n. 78/2014 ha previsto che "la Regione provvede a comunicare al datore di lavoro, entro quarantacinque giorni dalla comunicazione dell'instaurazione del rapporto, le modalità di svolgimento dell'offerta formativa pubblica, anche con riferimento alle sedi e al calendario delle attività previste, avvalendosi anche dei datori di lavoro e delle loro associazioni che si siano dichiarati disponibili, ai sensi delle linee guida adottate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 20 febbraio 2014". Dunque, il Ministero sottolinea che “tale adempimento da parte delle Regioni e Province autonome, da considerarsi obbligatorio, vuole costituire un elemento di certezza per le imprese che, successivamente alla comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro - che il Legislatore chiarisce essere la comunicazione al Centro per l'impiego, già prevista ai sensi dell’art. 9 bis del D.L. n. 510/1996 - saranno Wolters Kluwer Italia – Tutti i diritti riservati Pag 8 di 11 Percorsi d’Informazione Professionale 15/2014 destinatarie di una informativa completa sui corsi organizzati, con indicazione delle sedi e del calendario”. Naturale conseguenza è che la scelta di individuare detto termine produce evidentemente effetti anche sotto il profilo delle responsabilità datoriali, in quanto la mancata comunicazione nei termini previsti non consente di configurare alcuna responsabilità del datore di lavoro - così come previsto dall’art. 7, comma 1, del D.Lgs. n. 167/2011 - in caso di inadempimento degli obblighi formativi. Conseguentemente, il Ministero fornisce precise indicazione agli ispettori di vigilanza affinchè si astengano dall’applicazione della sanzione per omessa formazione trasversale nelle ipotesi in cui l’informativa in questione non sia intervenuta entro i 45 giorni successivi alla comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro. Quanto alla comunicazione da effettuare entro 45 giorni non rappresenta un ulteriore adempimento a carico dei datori di lavoro in quanto trattasi della comunicazione obbligatoria effettuata ai Centri per l’Impiego già prevista ed effettuata in via telematica all’atto dell’assunzione. 4. Erogazioni da Tesoreria, precisazioni Inps Con messaggio n. 6509 l’INPS precisa che le prestazioni e/o anticipazioni poste a conguaglio dai datori di lavoro non possono essere superiori alle somme dagli stessi versate al Fondo Tesoreria ed ai contributi dovuti nel mese cui si riferisce l’erogazione della prestazione. Come noto, il c. 2 dell’art. 2 del Decreto 30 gennaio 2007 ha previsto che le prestazioni a carico del Fondo di Tesoreria debbano essere liquidate integralmente dal datore di lavoro, salvo conguaglio delle quote a carico del Fondo stesso, “a valere prioritariamente sui contributi dovuti al Fondo riferiti al mese di erogazione della prestazione e, in caso di incapienza, sull’ammontare dei contributi dovuti complessivamente agli enti previdenziali nello stesso mese”. Tale messaggio sottolinea quanto già comunicato dall’istituto con la circolare n. 70 del 3 aprile 2007 che nel disciplinare criteri e modalità di liquidazione delle prestazioni a carico del Fondo di Tesoreria precisava che le prestazioni e/o anticipazioni poste a conguaglio dai datori di lavoro non possono essere superiori alle somme dagli stessi versate al Fondo Tesoreria ed ai contributi dovuti nel mese cui si riferisce l’erogazione della prestazione. Con messaggio n. 6509 dell’08/08/2014, l’INPS comunica che in caso di incapienza mensile, resta fermo l’obbligo di richiedere l’intervento diretto del Fondo di Tesoreria, che provvederà ad erogare l’importo della prestazione per la quota di propria spettanza. Inoltre si ricorda che è assolutamente inibita la trasmissione di flussi UniEmens contenenti recuperi (sia a titolo di liquidazioni che di anticipazioni) di trattamenti di fine rapporto per importi maggiori rispetto alla capienza mensile L’inps precisa quanto sopra comunicando che è spesso accaduto che le aziende eroghino direttamente ai lavoratori anticipazioni o liquidazioni di competenza del Fondo di Tesoreria e le pongono a conguaglio, per un ammontare superiore a quello del singolo mese cui si riferisce la denuncia contributiva. Al fine di ottimizzare la gestione della riscossione delle quote di TFR che le aziende sono tenute a versare al Fondo istituito, il codice di autorizzazione “1R” assume il nuovo e più ampio significato di “azienda in cui sono occupati lavoratori per i quali è dovuto il contributo di finanziamento del Fondo di Tesoreria”. Wolters Kluwer Italia – Tutti i diritti riservati Pag 9 di 11 Percorsi d’Informazione Professionale 15/2014 5. Inps:riduzione 11,50%nel 2014 per Settore Edile Con messaggio n.6534 dell’11/08/2014 l’Inps comunica che a seguito della mancata rideterminazione da parte del ministero del lavoro della Riduzione contributiva nel settore dell’edilizia per l’anno 2014 la percentuale è stata confermata all’11,50%. Come è noto, l’articolo 29 del decreto legge 23 giugno 1995 n. 244 – convertito, con modificazioni, con legge 8 agosto 1995 n. 341 – e successive modifiche e integrazioni, prevede che entro il 31 luglio di ogni anno il Ministero del lavoro e delle politiche sociali confermi o ridetermini la misura dello sgravio in oggetto, mediante decreto assunto di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze. La normativa prevede altresì che decorsi trenta giorni dal 31 luglio e sino all'adozione del decreto si applichi la riduzione già determinata per l'anno precedente, salvo conguaglio. Poiché nel periodo suddetto non è intervenuto il decreto, a decorrere dal 1° settembre 2014, le aziende potranno inoltrare l’istanza per accedere al beneficio nella misura fissata per il 2013, pari al 11,50%. Le domande di riduzione contributiva relativamente all’anno 2014 devono essere inviate esclusivamente in via telematica avvalendosi del modulo “Rid-Edil”, disponibile all’interno del cassetto previdenziale aziende del sito internet dell’Istituto, nella sezione “comunicazioni on-line”, funzionalità “invio nuova comunicazione”. Le aziende ammesse allo sgravio saranno contraddistinte dal codice di autorizzazione “7N”; a prescindere dalla data di inoltro dell’istanza, il codice di autorizzazione “7N” avrà validità da agosto a dicembre 2014. Le aziende autorizzate potranno esporre lo sgravio nel flusso UniEmens. Il beneficio corrente va esposto con il codice causale “L206” nell’elemento <AltreACredito> di <DatiRetributivi>; il recupero degli arretrati va esposto con il codice causale “L207”, nell’elemento <AltrePartiteACredito> di <DenunciaAziendale>. Nei casi di matricole sospese o cessate, l’azienda che deve recuperare lo sgravio, effettuerà la richiesta avvalendosi della funzionalità “contatti” del cassetto previdenziale aziende, allegando una dichiarazione conforme al fac-simile allegato al presente messaggio (allegato n. 1); la sede Inps competente, verificata la spettanza del beneficio, attribuirà il codice di autorizzazione “7N” relativamente all’ultimo mese in cui la matricola era attiva; i datori di lavoro autorizzati alla riduzione contributiva secondo la modalità sopra descritta, ai fini della fruizione del beneficio spettante, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (UniEmens/vig). Per gli operai non più in forza, i datori di lavoro potranno fruire del beneficio valorizzando nella sezione individuale del primo flusso UniEmens utile gli stessi elementi previsti per gli operai ancora in forza; ovviamente non saranno valorizzate le settimane, i giorni retribuiti ed il calendario giornaliero. Sarà invece valorizzato l’elemento <TipoLavStat> con il codice di nuova istituzione “NFOR”, che contraddistingue appunto gli operai non più in carico presso l’azienda. Nell’ipotesi in cui il decreto interministeriale dovesse escludere lo sgravio per l’anno 2014 o modificarne la misura rispetto all’anno 2013, l’Istituto provvederà a recuperare gli importi non spettanti, ovvero fornirà alle aziende le istruzioni per il conguaglio delle differenze a credito. 5. Codice per le denunce Inps dei dirigenti A seguito di continui errori, nei flussi UniEmens, dei codici qualifica “3” e “9” riferiti ai dirigenti, I’Inps con Messaggio n. 6508 del 08 agosto 2014, torna a precisarne le modalità di corretto utilizzo: l codici “3” o “9” si indicano per le sole aziende industriali; Wolters Kluwer Italia – Tutti i diritti riservati Pag 10 di 11 6. Percorsi d’Informazione Professionale 15/2014 il codice “3” deve essere mantenuto unicamente se si tratta del medesimo rapporto di lavoro in essere al 31/12/2002; la qualifica deve essere “9” in tutti gli altri casi – prima nomina a dirigente intervenuta dall’1/1/2003 in poi, o altro rapporto di lavoro rispetto a quello in essere al 31/12/2002, per i dirigenti di aziende con inquadramento diverso del settore industria la qualifica è unicamente “3”. Dal ultimo, Istituto rende noto che. le anomalie non sanate, determineranno errori quali: improprie attribuzioni di contributi alla contabilità ex INPDAI in luogo del FPLD, nella assoggettabilità dei dirigenti ex INPDAI al contributo di solidarietà nonché riflessi nella gestione del conto assicurativo finalizzato al trattamento pensionistico. Apprendistato professionalizzante: recepite in Lombardia le linee guida nazionali Recepite dalla Regione Lombardia le linee guida nazionali del 20/2/2014 in tema di formazione di base e trasversale dell’apprendistato professionalizzante con efficacia per i contratti attivati dall’1/10/2014 (Delibera 1/8/2014 n. 2258). Al fine di garantire la disciplina del contratto di apprendistato professionalizzante maggiormente uniforme su tutto il territorio nazionale, la Regione Lombardia ha recepito i contenuti delle linee guida nazionali approvate il 20 febbraio 2014 dalla Conferenza Stato-Regioni così come previsto dalla L. n. 99/2013. La disciplina introdotta dalla citata delibera sostituisce quanto previsto dalla precedente del 25/1/2012 sebbene ne riprenda gran parte delle disposizioni in termini di durata e contenuti della formazione di base e trasversale. La stessa si applica ai contratti di apprendistato professionalizzante che saranno attivati dall' 1 ottobre 2014. Inoltre, la suddetta delibera recepisce le indicazioni contenute nella legge 16 maggio 2014, n. 78 relativamente all'obbligo delle Regioni di comunicare ai datori di lavoro l'offerta formativa pubblica entro 45 giorni dalla comunicazione dell'instaurazione del contratto di apprendistato. La Regione provvederà, poi, alla comunicazione ai datori di lavoro delle modalità di svolgimento dell’offerta formativa pubblica, anche con riferimento alle sedi ed ai calendari, in intesa con le Province, mediante l’aggiornamento del sistema informativo SINTESI, con modalità che saranno definite con successivo provvedimento dirigenziale, assicurando una costante informazione alle rappresentanze dei datori di lavoro sui cataloghi disponibili ed i loro aggiornamenti. La delibera riprende gli standard minimi regionali per la formazione finalizzata all’acquisizione delle competenze di base e trasversali, la cui durata e i contenuti sono determinati, per l’intero periodo di apprendistato, sulla base del titolo di studio posseduto dall’apprendista al momento dell’assunzione: - 120 ore per gli apprendisti privi di titolo, in possesso di licenza elementare e/o della sola licenza di scuola secondaria di I grado (cd. licenza media); - 80 ore per gli apprendisti in possesso di diploma di scuola secondaria di II grado o di qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale; - 40 ore per gli apprendisti in possesso di laurea o titolo almeno equivalente. Resta ferma la facoltà per l’impresa di prevedere, a proprio carico, ulteriore formazione dedicata all’acquisizione di competenze di base e trasversali, laddove funzionale alla qualificazione contrattuale da conseguire. Con successivi atti verranno adottate le specifiche indicazione emerse dai lavori del gruppo tecnico di lavoro allo scopo di definire ulteriori standard per l’erogazione della formazione per l’acquisizione di competenze di base e trasversali in azienda. Wolters Kluwer Italia – Tutti i diritti riservati Pag 11 di 11