Decreto-Legge “ FARE ” n. 69/2013: contenuti, note, criticità e prime proposte
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ASSOCIAZIONE AMBIENTE E LAVORO
Decreto-Legge “FARE ” n. 69/2013:
contenuti, note, criticità e prime proposte
di Rino Pavanello
note al 22 giugno 2013
Il testo del Decreto legge” n. 69 del 21.6.2013 (cosiddetto “decreto-legge fare” ovvero “Rilancio
economico”):
è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 144 del 21 giugno 20013, suppl. ord. n. 50
è entrato in vigore il 22.6.2013
In queste “note” si evidenziano alcune prime considerazioni, cui seguiranno ulteriori approfondimenti e
proposte ed emendamenti migliorativi.
Il cosiddetto “decreto-legge fare” contiene norme relative a varie disposizioni, tra cui:
- Semplificazioni di adempimenti burocratici in materia di lavoro (Art. 32);
- Misure di semplificazione per le prestazioni lavorative di breve durata (Art. 35);
- Disposizioni in materia di prevenzione incendi (Art. 38);
- Disposizioni in materia di beni culturali (Art. 39);
- Disposizioni in materia ambientale (Art. 41);
- Soppressioni di certificazioni sanitarie (Art. 42);
e, inoltre:
-
Finanziamento acquisto di macchine (Art. 2); Piano nazionale sicurezza stradale (Art. 20);
Proroghe in materia di appalti pubblici (Art. 26) - Semplificazioni in materia edilizia (Art. 30)
-
Semplificazioni DURC (Art. 31) - Proroghe dei Consigli di Vigilanza di INAIL e INPS (Art. 37).
PREMESSA
Nonostante il decreto-legge sia in vigore dal 22 giugno 2013, le norme:
Molte NON entreranno immediatamente in vigore, poiché il DL 69/2013 prevede il rinvio a
successive definizioni, ad esempio tramite decreti interministeriali ovvero in sede di Conferenza
Stato-Regioni (CSR), a volte tramite una “intesa” vincolante altre volte solo “sentita” la CSR
oppure/anche previo parere delle parti sociali (generalmente non vincolante);
altre invece entreranno immediatamente in vigore ma con parecchi dubbi interpretativi e
possibilità di contenziosi interpretativi peggiori forse della semplificazione che vorrebbero attuare.
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RICOSTRUZIONE STORICA (per non dimenticare e per pensare a cosa potrebbe accadere)
Il decreto-legge 69/2013 (almeno) per gli aspetti di salute e sicurezza sul lavoro riprende quasi
precisamente le proposte dell’omologo disegno di legge n. 5610/Camera dell’allora Governo
Monti approvato in sede di Consiglio dei Ministri il 16 ottobre 2012:
http://ww.governo.it/Governo/ConsiglioMinistri/dettaglio.asp?d=69497
e su cui il Governo Monti annunciò in pompa magna “più sicurezza e meno carta”:
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2012-10-16/varo-semplificazionibis112456.shtml?uuid=Ab80kdtG
salvo poi inviarlo alle Camere SOLO un mese e mezzo dopo, il 28 novembre 2012, a legislatura
praticamente scaduta:
http://leg16.camera.it/126?tab=2&leg=16&idDocumento=5610&sede=&tipo=
http://www.ciip-consulta.it/attachement/Emendamenti-CIIP.pdf
La CIIP avanzò immediatamente (24.10.2012) proposte migliorative ed emendamenti al testo
approvato dal Consiglio dei Ministri 16.10.2012, alla presenza di Parlamentari, Regioni, parti
sociali:
http://www.ciip-consulta.it/d391-.html
http://www.ciip-consulta.it/attachement/Emendamenti-CIIP.pdf
SUL MERITO DEL DECRETO-LEGGE 69/2013
Prima di tutto confermiamo e ribadiamo che questo testo di DL è molto migliore del primo testo
uscito a ottobre 2012, grazie anche alle iniziative CIIP. Ciò nonostante:
alcune disposizioni sono GIUSTE e accettabili: es. eliminazione di una serie di certificazioni
sanitarie sanitarie obsolete (art. 42) - anche se dovremo verificare se sono tutte obsolete;
alcune disposizioni sono totalmente INACCETTABILI, sia giuridicamente sia
scientificamente e dimostrano ignoranza tecnica-normativa-statistica: es. l’individuazione dei
settori a basso collegati ai soli rischi infortunistici di settore!, che non tengono conto delle
M.P. e nemmeno dei stessi dati infortunistici pregressi delle singole aziende in cui si
applicherebbe la norma, per cui potrebbe applicarsi a una azienda che ha avuto infortuni
mortali, gravi e gravissimi, se essa appartiene a un settore che il DM del Ministero del lavoro ha
definito a “basso rischio infortunistico”, senza nemmeno averlo concordato con il Ministero
della Salute e la Conferenza Stato-Regioni - ma esiste ancora l’Art. 117 Costituzione? –
(infatti è previsto solo “sentita la CSR” e no d’intesa con la CSR e il Ministero della Salute);
altrettanto INACCETTABILE è la sostituzione dell’obbligo del Duvri (cioè la valutazione e
la eliminazione o la riduzione dei rischi da interferenza!) in alcuni casi con un cosiddetto
incaricato, male definito e ancora peggio nemmeno in possesso di idonee deleghe ex art. 16 e
“adeguata” (NdR l’aggettivo “adeguata” è stata soppressa nella versione finale dopo che era
presente in una versione iniziale ! perché ?) ci si limita a indicare una formazione tipica di un
preposto, (Accordo Stato-Regioni 21.12.2011, punto 5) la cui declaratoria è relativa SOLO
all’incarico di Preposto e NON di “incaricato sostituente il DUVRI”);
vi è una POSITIVA indicazione di cosa si intenda per uomini/giorno ma una ERRATA
indicazione del numero del numero di 10 e soprattutto una INSUFFICIENTE indicazione dei
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rischi che non consentano il rientro nella norma: es. mancano i rischi da esposizione
all’amianto, tutti i rischi fisici, l’utilizzo di DPI di III.a categoria (i cosiddetti salvavita, ecc.);
altrettanto INACCETTABILE è l’abrogazione dell’Art. 54 e la modifica dell’art. 56 del DPR
1124/1965 (Testo Unico per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul lavoro);
di altre disposizioni NON SI COMPRENDE IL BISOGNO: es; ma il Governo sa che è già
così? Il Governo si degni di approvare il “libretto formativo” e avrà risolto ogni problema!
STERILI sono le previsioni di una semplificazione sulla formazione:
o attestati formativi pregressi non ripetitivi, per la formazione lavoratori, preposti,
dirigenti
o fino a 50 gg/lavoro
ma il Governo sa che è già vigente la formazione NON ripetitiva sui rischi aziendali? (se
ovviamente sono gli stessi rischi). Il Governo si degni di approvare il “libretto formativo”
e avrà risolto ogni problema pregresso, attuale e futuro !
Lo stessa STERILITA’ connatura la formazione di RSPP e ASPP: ma il Governo sa che è si
attende dal 14.2.2009 l’aggiornamento degli Accordi in materia, inserendo - ad esempio - il
Modulo B-Zero? Governo e Conferenza Stato-Regioni si degnino di aggiornare gli Accordi del
26.01.2006 che sono scaduti il 14.2.2009 (anzi per la verità il 14.2.2008).
Inoltre, mancano altre norme importanti, anche per le aziende (es. Formazione nelle scuole, con
riduzioni di oneri per le aziende che assumono post-diplomati o laureati)
Infine, vanno riviste alcune norme ambientali, es. modifiche al D.Lgs. 152/2006, il cd Decreto Ronchi,
Testo Unico in materia ambientale.
Seguono prime proposte esemplificative
Ci impegniamo a proseguire le iniziative del 2011 e 2012:
- proponendo appositi emendamenti, a partire dagli emendamenti CIIP del 24
ottobre 2012;
- sottoponendo le ns. proposte a tutti i soggetti competenti: Commissioni
parlamentari competenti e – ovviamente – agli stessi Ministeri, Regioni e parti
sociali e altri soggetti interessati.
Ulteriori informazioni aggiornate su:
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Decreto-Legge “ FARE ” n. 69/2013: contenuti, note, criticità e prime proposte
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Emendamento esemplificativo
Testo del DL 69/2013
Art. 32
(Semplificazione di adempimenti formali in
materia di lavoro)
1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008,
n. 81, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 26, i commi 3 e 3-bis sono
sostituiti dai seguenti:
«3. Il datore di lavoro committente promuove
la cooperazione e il coordinamento di cui al
comma 2, elaborando un
unico documento di valutazione dei rischi che
indichi le misure adottate per eliminare o, ove
ciò non è possibile, ridurre
al minimo i rischi da interferenze ovvero
individuando, limitatamente ai settori di
attività a basso rischio infortunistico, di cui
all’articolo 29, comma 6-ter, con riferimento
all’attività del datore di lavoro committente, un
proprio incaricato, in possesso di formazione,
esperienza e competenza professionali, tipiche
di un preposto, nonché di periodico
aggiornamento e di conoscenza diretta
dell'ambiente di lavoro, per sovrintendere a tali
cooperazione e coordinamento.
In caso di redazione del documento esso è
allegato al contratto di appalto o di opera e deve
essere adeguato in funzione
dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture.
Dell'individuazione dell'incaricato di cui al primo
periodo o della sua
sostituzione deve essere data immediata evidenza
nel contratto di appalto o di opera. Le disposizioni
del presente comma non si applicano ai rischi
specifici propri dell'attività delle imprese
appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.
Nell'ambito di applicazione del codice di cui al
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, tale
documento è redatto, ai fini dell'affidamento del
contratto, dal soggetto titolare del potere
decisionale e di spesa relativo alla gestione dello
specifico appalto.
Note e precedenti proposte CIIP
“3. Il datore di lavoro committente promuove la
cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2,
elaborando un unico documento di valutazione dei rischi
che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò
non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze
ovvero individuando, limitatamente ai settori di attività
a basso rischio infortunistico di cui all’articolo 29,
comma 6-ter, un proprio soggetto delegato, ai sensi
dell’art. 16 del presente decreto, in possesso di
requisiti di adeguata formazione, esperienza e
competenza professionale, nonché di periodico
aggiornamento, stabiliti mediante intesa in sede di
Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le
Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, per
sovrintendere a tale cooperazione e coordinamento; fino
all’entrata in vigore dei requisiti del soggetto
delegato, valgono le disposizioni vigenti. Il soggetto
delegato non può in ogni caso avvalersi della facoltà
di cui all’articolo 16, comma 3-bis. In caso di redazione
del documento esso è allegato al contratto di appalto o di
opera e va adeguato in funzione dell’evoluzione dei
lavori, servizi e forniture. Il datore di lavoro
committente provvede a dare immediata evidenza nel
contratto di appalto o di opera della individuazione del
soggetto delegato di cui al primo periodo a basso rischio
infortunistico e a darne immediata comunicazione ai
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
aziendali, territoriali e di sito produttivo o, ove non
presenti, agli Enti bilaterali territorialmente
competenti. Le disposizioni del presente comma non si
applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle
imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.
Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, tale documento è redatto, ai fini
dell’affidamento del contratto, dal soggetto titolare del
potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello
specifico appalto.
Seguiranno ulteriori informazioni:
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Emendamento esemplificativo
Testo del DL 69/2013
Art. 32
(Semplificazione di adempimenti formali in
materia di lavoro)
1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81,
sono apportate le seguenti modificazioni:
all’articolo 29:
2) dopo il comma 6-bis sono inseriti i seguenti:
«6-ter. Con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, da adottare, sentita la
Commissione consultiva permanente per la
salute e sicurezza sul lavoro e previa intesa in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, sono individuati settori di
attività a basso rischio infortunistico, sulla base
di criteri e parametri oggettivi, desunti dagli
indici infortunistici di settore dell'INAIL.
Note e precedenti proposte CIIP
Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, d’intesa con il ministro della salute, da
adottarsi, sentite le Associazione dei datori di lavoro e
dei prestatori lavoro maggiormente rappresentative sul
piano nazionale e previa intesa in sede di Conferenza
permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e
le province autonome di Trento e Bolzano, sono
individuati settori di attività a basso rischio
infortunistico, sulla base di criteri e parametri
scientifici sanciti dalla stessa Conferenza, che
tengano conto di:
a) indici infortunistici del settore Ateco di
appartenenza dell’azienda e loro evoluzione. anche
in rapporto al numero di ore effettivamente
lavorate;
b) rilevanza delle malattie professionali collegate alle
mansioni svolte nell’azienda o nell’unità produttiva.
Sono escluse le aziende che abbiano registrato nel
decennio precedente infortuni mortali o che abbiano
causato lesioni gravi o gravissime o malattie
professionali.
Il decreto di cui al primo periodo reca in allegato
il modello con il quale, fermi restando i relativi
obblighi, i datori di lavoro delle aziende che
operano nei settori di attività a basso rischio
infortunistico possono attestare di aver
effettuato la valutazione dei rischi di cui agli
articoli 17, 28 e 29. Resta ferma la facoltà delle
aziende di utilizzare le procedure standardizzate
previste dai commi 5 e 6 dell'articolo 26.
Il decreto di cui al primo periodo reca in allegato il
modello con il quale, fermi restando i relativi obblighi, i
datori di lavoro delle aziende che operano nei settori di
a basso rischio infortunistico possono dimostrare di
avere effettuato la valutazione dei rischi di cui agli
articoli 17, 28 e 29. Resta ferma la facoltà delle aziende
di utilizzare le procedure standardizzate previste dai
commi 5 e 6 dell'articolo 26
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(decreto del fare): NOTE/CRITICITA` D.Lgs. 81/08 e s.m.i.