Decreto-Legge “ FARE ” n. 69/2013: contenuti, note, criticità e prime proposte Copyrigt: http://www.amblav.it - Associazione Ambiente e Lavoro, 22.06.2013 - seguiranno altre informazioni ASSOCIAZIONE AMBIENTE E LAVORO Decreto-Legge “FARE ” n. 69/2013: contenuti, note, criticità e prime proposte di Rino Pavanello note al 22 giugno 2013 Il testo del Decreto legge” n. 69 del 21.6.2013 (cosiddetto “decreto-legge fare” ovvero “Rilancio economico”): è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 144 del 21 giugno 20013, suppl. ord. n. 50 è entrato in vigore il 22.6.2013 In queste “note” si evidenziano alcune prime considerazioni, cui seguiranno ulteriori approfondimenti e proposte ed emendamenti migliorativi. Il cosiddetto “decreto-legge fare” contiene norme relative a varie disposizioni, tra cui: - Semplificazioni di adempimenti burocratici in materia di lavoro (Art. 32); - Misure di semplificazione per le prestazioni lavorative di breve durata (Art. 35); - Disposizioni in materia di prevenzione incendi (Art. 38); - Disposizioni in materia di beni culturali (Art. 39); - Disposizioni in materia ambientale (Art. 41); - Soppressioni di certificazioni sanitarie (Art. 42); e, inoltre: - Finanziamento acquisto di macchine (Art. 2); Piano nazionale sicurezza stradale (Art. 20); Proroghe in materia di appalti pubblici (Art. 26) - Semplificazioni in materia edilizia (Art. 30) - Semplificazioni DURC (Art. 31) - Proroghe dei Consigli di Vigilanza di INAIL e INPS (Art. 37). PREMESSA Nonostante il decreto-legge sia in vigore dal 22 giugno 2013, le norme: Molte NON entreranno immediatamente in vigore, poiché il DL 69/2013 prevede il rinvio a successive definizioni, ad esempio tramite decreti interministeriali ovvero in sede di Conferenza Stato-Regioni (CSR), a volte tramite una “intesa” vincolante altre volte solo “sentita” la CSR oppure/anche previo parere delle parti sociali (generalmente non vincolante); altre invece entreranno immediatamente in vigore ma con parecchi dubbi interpretativi e possibilità di contenziosi interpretativi peggiori forse della semplificazione che vorrebbero attuare. Per essere informato in tempo reale, sempre e gratuitamente: http://www.amblav.it Associazione Ambiente e Lavoro - Viale Marelli 497 - 20099 Sesto San Giovanni (Mi) tel. +39 02 26223120 - fax +39 02 26223130 - e-mail: [email protected] - web: www.amblav.it Decreto-Legge “ FARE ” n. 69/2013: contenuti, note, criticità e prime proposte Copyrigt: http://www.amblav.it - Associazione Ambiente e Lavoro, 22.06.2013 - seguiranno altre informazioni RICOSTRUZIONE STORICA (per non dimenticare e per pensare a cosa potrebbe accadere) Il decreto-legge 69/2013 (almeno) per gli aspetti di salute e sicurezza sul lavoro riprende quasi precisamente le proposte dell’omologo disegno di legge n. 5610/Camera dell’allora Governo Monti approvato in sede di Consiglio dei Ministri il 16 ottobre 2012: http://ww.governo.it/Governo/ConsiglioMinistri/dettaglio.asp?d=69497 e su cui il Governo Monti annunciò in pompa magna “più sicurezza e meno carta”: http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2012-10-16/varo-semplificazionibis112456.shtml?uuid=Ab80kdtG salvo poi inviarlo alle Camere SOLO un mese e mezzo dopo, il 28 novembre 2012, a legislatura praticamente scaduta: http://leg16.camera.it/126?tab=2&leg=16&idDocumento=5610&sede=&tipo= http://www.ciip-consulta.it/attachement/Emendamenti-CIIP.pdf La CIIP avanzò immediatamente (24.10.2012) proposte migliorative ed emendamenti al testo approvato dal Consiglio dei Ministri 16.10.2012, alla presenza di Parlamentari, Regioni, parti sociali: http://www.ciip-consulta.it/d391-.html http://www.ciip-consulta.it/attachement/Emendamenti-CIIP.pdf SUL MERITO DEL DECRETO-LEGGE 69/2013 Prima di tutto confermiamo e ribadiamo che questo testo di DL è molto migliore del primo testo uscito a ottobre 2012, grazie anche alle iniziative CIIP. Ciò nonostante: alcune disposizioni sono GIUSTE e accettabili: es. eliminazione di una serie di certificazioni sanitarie sanitarie obsolete (art. 42) - anche se dovremo verificare se sono tutte obsolete; alcune disposizioni sono totalmente INACCETTABILI, sia giuridicamente sia scientificamente e dimostrano ignoranza tecnica-normativa-statistica: es. l’individuazione dei settori a basso collegati ai soli rischi infortunistici di settore!, che non tengono conto delle M.P. e nemmeno dei stessi dati infortunistici pregressi delle singole aziende in cui si applicherebbe la norma, per cui potrebbe applicarsi a una azienda che ha avuto infortuni mortali, gravi e gravissimi, se essa appartiene a un settore che il DM del Ministero del lavoro ha definito a “basso rischio infortunistico”, senza nemmeno averlo concordato con il Ministero della Salute e la Conferenza Stato-Regioni - ma esiste ancora l’Art. 117 Costituzione? – (infatti è previsto solo “sentita la CSR” e no d’intesa con la CSR e il Ministero della Salute); altrettanto INACCETTABILE è la sostituzione dell’obbligo del Duvri (cioè la valutazione e la eliminazione o la riduzione dei rischi da interferenza!) in alcuni casi con un cosiddetto incaricato, male definito e ancora peggio nemmeno in possesso di idonee deleghe ex art. 16 e “adeguata” (NdR l’aggettivo “adeguata” è stata soppressa nella versione finale dopo che era presente in una versione iniziale ! perché ?) ci si limita a indicare una formazione tipica di un preposto, (Accordo Stato-Regioni 21.12.2011, punto 5) la cui declaratoria è relativa SOLO all’incarico di Preposto e NON di “incaricato sostituente il DUVRI”); vi è una POSITIVA indicazione di cosa si intenda per uomini/giorno ma una ERRATA indicazione del numero del numero di 10 e soprattutto una INSUFFICIENTE indicazione dei Associazione Ambiente e Lavoro - Viale Marelli 497 - 20099 Sesto San Giovanni (Mi) tel. +39 02 26223120 - fax +39 02 26223130 - e-mail: [email protected] - web: www.amblav.it Decreto-Legge “ FARE ” n. 69/2013: contenuti, note, criticità e prime proposte Copyrigt: http://www.amblav.it - Associazione Ambiente e Lavoro, 22.06.2013 - seguiranno altre informazioni rischi che non consentano il rientro nella norma: es. mancano i rischi da esposizione all’amianto, tutti i rischi fisici, l’utilizzo di DPI di III.a categoria (i cosiddetti salvavita, ecc.); altrettanto INACCETTABILE è l’abrogazione dell’Art. 54 e la modifica dell’art. 56 del DPR 1124/1965 (Testo Unico per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul lavoro); di altre disposizioni NON SI COMPRENDE IL BISOGNO: es; ma il Governo sa che è già così? Il Governo si degni di approvare il “libretto formativo” e avrà risolto ogni problema! STERILI sono le previsioni di una semplificazione sulla formazione: o attestati formativi pregressi non ripetitivi, per la formazione lavoratori, preposti, dirigenti o fino a 50 gg/lavoro ma il Governo sa che è già vigente la formazione NON ripetitiva sui rischi aziendali? (se ovviamente sono gli stessi rischi). Il Governo si degni di approvare il “libretto formativo” e avrà risolto ogni problema pregresso, attuale e futuro ! Lo stessa STERILITA’ connatura la formazione di RSPP e ASPP: ma il Governo sa che è si attende dal 14.2.2009 l’aggiornamento degli Accordi in materia, inserendo - ad esempio - il Modulo B-Zero? Governo e Conferenza Stato-Regioni si degnino di aggiornare gli Accordi del 26.01.2006 che sono scaduti il 14.2.2009 (anzi per la verità il 14.2.2008). Inoltre, mancano altre norme importanti, anche per le aziende (es. Formazione nelle scuole, con riduzioni di oneri per le aziende che assumono post-diplomati o laureati) Infine, vanno riviste alcune norme ambientali, es. modifiche al D.Lgs. 152/2006, il cd Decreto Ronchi, Testo Unico in materia ambientale. Seguono prime proposte esemplificative Ci impegniamo a proseguire le iniziative del 2011 e 2012: - proponendo appositi emendamenti, a partire dagli emendamenti CIIP del 24 ottobre 2012; - sottoponendo le ns. proposte a tutti i soggetti competenti: Commissioni parlamentari competenti e – ovviamente – agli stessi Ministeri, Regioni e parti sociali e altri soggetti interessati. Ulteriori informazioni aggiornate su: http://www.amblav.it Associazione Ambiente e Lavoro - Viale Marelli 497 - 20099 Sesto San Giovanni (Mi) tel. +39 02 26223120 - fax +39 02 26223130 - e-mail: [email protected] - web: www.amblav.it Decreto-Legge “ FARE ” n. 69/2013: contenuti, note, criticità e prime proposte Copyrigt: http://www.amblav.it - Associazione Ambiente e Lavoro, 22.06.2013 - seguiranno altre informazioni Emendamento esemplificativo Testo del DL 69/2013 Art. 32 (Semplificazione di adempimenti formali in materia di lavoro) 1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 26, i commi 3 e 3-bis sono sostituiti dai seguenti: «3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze ovvero individuando, limitatamente ai settori di attività a basso rischio infortunistico, di cui all’articolo 29, comma 6-ter, con riferimento all’attività del datore di lavoro committente, un proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, tipiche di un preposto, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell'ambiente di lavoro, per sovrintendere a tali cooperazione e coordinamento. In caso di redazione del documento esso è allegato al contratto di appalto o di opera e deve essere adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture. Dell'individuazione dell'incaricato di cui al primo periodo o della sua sostituzione deve essere data immediata evidenza nel contratto di appalto o di opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nell'ambito di applicazione del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, tale documento è redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto. Note e precedenti proposte CIIP “3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze ovvero individuando, limitatamente ai settori di attività a basso rischio infortunistico di cui all’articolo 29, comma 6-ter, un proprio soggetto delegato, ai sensi dell’art. 16 del presente decreto, in possesso di requisiti di adeguata formazione, esperienza e competenza professionale, nonché di periodico aggiornamento, stabiliti mediante intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, per sovrintendere a tale cooperazione e coordinamento; fino all’entrata in vigore dei requisiti del soggetto delegato, valgono le disposizioni vigenti. Il soggetto delegato non può in ogni caso avvalersi della facoltà di cui all’articolo 16, comma 3-bis. In caso di redazione del documento esso è allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori, servizi e forniture. Il datore di lavoro committente provvede a dare immediata evidenza nel contratto di appalto o di opera della individuazione del soggetto delegato di cui al primo periodo a basso rischio infortunistico e a darne immediata comunicazione ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendali, territoriali e di sito produttivo o, ove non presenti, agli Enti bilaterali territorialmente competenti. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, tale documento è redatto, ai fini dell’affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto. Seguiranno ulteriori informazioni: http://www.amblav.it Associazione Ambiente e Lavoro - Viale Marelli 497 - 20099 Sesto San Giovanni (Mi) tel. +39 02 26223120 - fax +39 02 26223130 - e-mail: [email protected] - web: www.amblav.it Decreto-Legge “ FARE ” n. 69/2013: contenuti, note, criticità e prime proposte Copyrigt: http://www.amblav.it - Associazione Ambiente e Lavoro, 22.06.2013 - seguiranno altre informazioni Emendamento esemplificativo Testo del DL 69/2013 Art. 32 (Semplificazione di adempimenti formali in materia di lavoro) 1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni: all’articolo 29: 2) dopo il comma 6-bis sono inseriti i seguenti: «6-ter. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati settori di attività a basso rischio infortunistico, sulla base di criteri e parametri oggettivi, desunti dagli indici infortunistici di settore dell'INAIL. Note e precedenti proposte CIIP Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, d’intesa con il ministro della salute, da adottarsi, sentite le Associazione dei datori di lavoro e dei prestatori lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono individuati settori di attività a basso rischio infortunistico, sulla base di criteri e parametri scientifici sanciti dalla stessa Conferenza, che tengano conto di: a) indici infortunistici del settore Ateco di appartenenza dell’azienda e loro evoluzione. anche in rapporto al numero di ore effettivamente lavorate; b) rilevanza delle malattie professionali collegate alle mansioni svolte nell’azienda o nell’unità produttiva. Sono escluse le aziende che abbiano registrato nel decennio precedente infortuni mortali o che abbiano causato lesioni gravi o gravissime o malattie professionali. Il decreto di cui al primo periodo reca in allegato il modello con il quale, fermi restando i relativi obblighi, i datori di lavoro delle aziende che operano nei settori di attività a basso rischio infortunistico possono attestare di aver effettuato la valutazione dei rischi di cui agli articoli 17, 28 e 29. Resta ferma la facoltà delle aziende di utilizzare le procedure standardizzate previste dai commi 5 e 6 dell'articolo 26. Il decreto di cui al primo periodo reca in allegato il modello con il quale, fermi restando i relativi obblighi, i datori di lavoro delle aziende che operano nei settori di a basso rischio infortunistico possono dimostrare di avere effettuato la valutazione dei rischi di cui agli articoli 17, 28 e 29. Resta ferma la facoltà delle aziende di utilizzare le procedure standardizzate previste dai commi 5 e 6 dell'articolo 26 Seguiranno ulteriori proposte ed informazioni: http://www.amblav.it Associazione Ambiente e Lavoro - Viale Marelli 497 - 20099 Sesto San Giovanni (Mi) tel. +39 02 26223120 - fax +39 02 26223130 - e-mail: [email protected] - web: www.amblav.it