Test Noi Consumatori - Periodico settimanale di informazione e studi su consumi, servizi, ambiente. Anno XXIV - numero 18 del 14 marzo 2012. Direttore: Pietro Giordano - Direttore responsabile: Francesco Guzzardi - Amministrazione: Adiconsum, Via Francesco Gentile n. 135, 00173 Roma - Reg. Trib. Roma n. 350 del 09/06/88 - Iscriz. ROC n. 1887. ADICONSUM Associazione Difesa Consumatori e Ambiente promossa dalla CISL “Multe” La contestazione delle La contestazione delle “multe” Quando viene notificata una “contravvenzione” per una violazione delle norme del Codice della Strada (Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni), si può scegliere la conciliazione amministrativa: pagamento della contravvenzione nella misura indicata sul verbale di accertamento della violazione entro 60 giorni. Nella maggior parte dei casi, con la conciliazione amministrativa si può beneficiare della sanzione minima prevista per le singole norme violate. Il pagamento in misura ridotta non è consentito: • quando il trasgressore non abbia ottemperato all’invito di fermarsi; • quando, trattandosi di veicolo a motore, il conducente si sia rifiutato di esibire il documento di circolazione, la patente di guida o altri documenti necessari per la circolazione (es. contrassegno assicurativo); • per alcune violazioni riguardanti il trasporto di cose; • per la circolazione con targa non propria o contraffatta; • per la circolazione con veicolo che ha subìto il ritiro della carta di circolazione o di autorizzazione o licenza; • in caso di guida senza patente o con patente revocata, ritirata o sospesa; • in caso di guida con patente estera non emessa da Stato dell’UE scaduta di validità, quando la residenza in Italia è stata acquisita da più di un anno; • per alcune violazioni nel trasporto di merci pericolose; • in caso di inversione del senso di marcia in autostrada. Il verbale di accertamento, decorsi 60 giorni senza che si Pag. 2 sia proceduto al pagamento o all’impugnazione, costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa e per le spese di procedimento: sarà pertanto iscritto a ruolo ai sensi dell’art. 206 CDS. I ruoli per i titoli esecutivi i cui proventi spettano allo Stato, sono predisposti dal Prefetto competente per territorio della commessa violazione; se i proventi spettano ad ente diverso, i ruoli sono predisposti dalle amministrazioni da cui dipende l’organo accertatore. - Fare ricorso contro una multa Il ricorso è uno scritto con il quale il proprietario o il conducente di un veicolo, al quale è stata contestata una violazione delle norme del Codice della Strada, chiarisce i motivi per i quali ritiene ingiusta o errata la contravvenzione e ne chiede l’annullamento. Se si decide di impugnare il verbale di contravvenzione, si può scegliere tra: • il ricorso al Prefetto del luogo in cui è stata commessa la violazione, oppure, in via alternativa, • il ricorso al Giudice di Pace del luogo in cui è stata commessa la violazione Il ricorso deve sempre essere motivato. Si possono eccepire vizi formali, come ad esempio: • i dati anagrafici del proprietario del veicolo non corrispondono a quelli della contravvenzione; • la notifica è avvenuta oltre il termine, se sono trascorsi più di 90 giorni dalla data dell’avvenuta infrazione, ovvero con modalità irregolari; • manca l’indicazione dell’agente accertatore (anche solo attraverso il numero di matricola); Pag. 3 • manca l’indicazione della norma violata; • manca l’indicazione del luogo, giorno ed ora della commessa violazione; oppure vizi sostanziali, come ad esempio: • mancanza di un segnale stradale; • fatto svoltosi diversamente da quanto descritto (si ricorda però che la descrizione dei fatti risultante dal verbale è protetta dalla “fiducia preferenziale” che le norme stabiliscono a favore degli atti compilati da pubblici ufficiali); • errore nella lettura della targa in quanto il veicolo in quel momento si trovava in tutt’ altro luogo (eventualmente allegando prove e/o dichiarazioni di testimoni). - I termini per la presentazione del ricorso Il provvedimento può essere impugnato dall’interessato con apposito ricorso, davanti al Prefetto entro 60 giorni dalla contestazione (si ricorda che per “contestazione” – o notifica - si intende sia la consegna immediata del verbale da parte dell’agente, sia l’invio per posta dello stesso verbale). Per il ricorso al Giudice di Pace il termine utile è di soli 30 giorni, a seguito della modifica introdotta con l’Art. 7, comma 3, del D.lgs n. 150/2011 (per gli atti notificati dopo il 6 ottobre 2011). Il Preavviso di violazione: è l’atto lasciato sul parabrezza dal vigile urbano, quando la violazione viene accertata in assenza del conducente (ad es. in caso di sosta irregolare del mezzo). Non è ammesso subito il ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace. L’interessato deve attendere la notifica del verbale vero e proprio, dalla cui data decorre il termine per l’eventuale ricorso. Pag. 4 Attenzione: in caso di ricorso, prima di pagare la sanzione si deve attendere la decisione dell’organo adito, poiché il pagamento in sede di conciliazione amministrativa costituisce una forma di accettazione del provvedimento e ne preclude l’impugnazione. - Come funziona il ricorso al Prefetto Al prefetto sono proponibili, ai sensi dell’art. 203 del Codice della Strada, ricorsi avverso: • verbali dei Carabinieri ed altri Organi dello stato • verbali della Polizia Municipale • verbali della Polizia Stradale Il ricorso, debitamente sottoscritto e corredato di documentazione idonea, può essere presentato direttamente alla Prefettura, esclusivamente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, anche se alcune prefetture hanno iniziato ad accettare il ricorso anche tramite PEC (posta Elettronica Certificata). E’ possibile anche consegnarlo all’Organo accertatore. Non è ammissibile il ricorso presentato da persona che non risulti destinataria di contestazione immediata o di notificazione del verbale di accertamento (ovvero che non sia il conducente accertato al momento della violazione né il proprietario del veicolo. Il ricorso può essere presentato da procuratore legale dell’interessato, se vi è allegato il relativo mandato. E’ assolutamente consigliabile richiedere espressamente, nel ricorso, di essere ascoltati di persona dal Prefetto, almeno nei casi in cui il verbale non sia manifestamente errato (es. veicolo venduto prima della data della violazione sanzionata) in modo da prevenire un possibile esame sommario della documentazione, che non consenta di chiarire bene le circoPag. 5 stanze. Va ricordato che le prefetture sono oberate di ricorsi e che il tasso di esiti sfavorevoli all’automobilista è elevatissimo. Per la necessaria istruttoria, il Prefetto trasmette all’ufficio o comando cui appartiene l’organo accertatore il ricorso, corredato dei documenti allegati dal ricorrente, nel termine perentorio di 30 giorni dalla sua ricezione. Il responsabile dell’ufficio o del comando cui appartiene l’organo accertatore, è tenuto a trasmettere gli atti al Prefetto nel termine perentorio di 60 giorni dal ricevimento del ricorso da parte del cittadino o degli atti relativi al ricorso da parte del Prefetto. Gli atti, corredati dalla prova della avvenuta contestazione o notificazione, devono essere altresì corredati dalle deduzioni tecniche dell’organo accertatore utili a confutare o confermare le risultanze del ricorso. Il Prefetto esamina il ricorso e (dopo aver eventualmente sentito l’interessato che ne abbia fatto richiesta, con conseguente interruzione dei termini temporali previsti) decide sulla base delle argomentazioni e delle prove, emettendo poi una ordinanza motivata con la quale stabilisce che: • il ricorso non è accolto: l’ordinanza-ingiunzione determina una sanzione pecuniaria pari almeno al doppio del minimo edittale per ogni singola violazione (la multa raddoppia) secondo i criteri dell’art. 195, comma 2 del Codice della Strada, oltre alle spese; la somma va pagata in un’unica soluzione entro 30 giorni dalla sua notificazione, decorsi i quali l’ordinanza-ingiunzione costituisce titolo esecutivo. • il ricorso è accolto: l’ordinanza stabilisce l’archiviazione (annullamento) del verbale di contravvenzione, con la conseguente estinzione sia delle sanzioni pecuniarie indicate sul verbale, sia delle eventuali sanzioni accessorie - es. sequestro del veicolo e/o sospensione della validità della patente di guida, decurtazione dei punti sulla patente. Pag. 6 I termini entro i quali il Prefetto deve emettere l’ ordinanza di ingiunzione del pagamento è di 120 giorni dalla data in cui pervengono dall’organo accertatore gli atti e le informazioni utili alla decisione, salvo eventuale interruzione dovuta alla richiesta di audizione dell’interessato. Decorso tale termine senza che sia stato adottata ordinanza, il ricorso si intende accolto (silenzio-assenso). Il provvedimento del Prefetto deve essere notificato entro 150 giorni dalla sua adozione. Contro l’ordinanza ingiunzione di pagamento (ricorso non accolto) l’interessato può proporre opposizione entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento (60 giorni se l’interessato risiede all’estero) al Giudice di Pace del luogo ove è stata commessa la violazione. Dunque si può ricorrere al Giudice di Pace in prima istanza, in alternativa al ricorso al Prefetto, o dopo il decreto ingiuntivo del Prefetto. Nel primo caso si contesta il verbale di violazione, nel secondo caso si contesta il decreto del Prefetto contenente l’ingiunzione di pagamento. - Come funziona il ricorso al Giudice di pace E’ sempre possibile, in alternativa al ricorso al Prefetto, il ricorso al Giudice di pace del luogo in cui è stata commessa la violazione al Codice della Strada. Il ricorso deve essere presentato entro 30 giorni (non più 60, come previsto prima dell’emanazione del D.lgs 150/2011) dalla contestazione su strada o dalla notifica della multa, sempre che non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, come già evidenziato. Pag. 7 Il ricorso deve essere redatto in carta semplice, depositato presso la Cancelleria del GdP o inviato con raccomandata, allegando copia del verbale o dell’ordinanza-ingiunzione del Prefetto che si intende contestare. Nei ricorsi al Giudice di pace non è necessaria l’assistenza di un avvocato o un procuratore, ma in questo caso occorre, ai fini della notificazione degli atti successivi, la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio nel territorio di competenza del Giudice. Occorre precisare che si tratta di una “causa” vera e propria, regolata dalle norme del codice di procedura civile, alla quale attualmente si applica il rito del lavoro: il ricorrente dovrà perciò seguire le relative regole processuali. Nella maggioranza dei casi, la controparte (il Prefetto per le violazioni accertate da agenti dello Stato, delle ferrovie dello Stato o dell’ANAS; regioni, provincie e comuni per le violazioni accertate da loro agenti) sarà rappresentato in giudizio da un legale, i cui costi in caso di soccombenza sono da tenere in considerazione. Il ricorso può contenere istanza di sospensione del provvedimento impugnato, sulla quale il Giudice decide nella prima udienza di comparizione. Nel caso in cui l’opponente o il suo difensore non si presentino alla prima udienza, senza addurre legittimo impedimento, il Giudice convalida con ordinanza appellabile il provvedimento impugnato (salvo che l’illegittimità sia desumibile dalla documentazione prodotta con il ricorso). All’esito del procedimento, il Giudice di pace emette una sentenza che: • accoglie il ricorso, quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità del ricorrente, oppure • accoglie il ricorso solo in parte, modificando, ad esempio l’entità della sanzione; Pag. 8 oppure • respinge il ricorso quando accerta la responsabilità del ricorrente. In tal caso sono a carico di quest’ultimo, oltre alla sanzione che il giudice determina in misura non inferiore al minimo stabilito dalla legge, anche le spese del procedimento nonché le spese legali della controparte (l’autorità resistente). Il Giudice di Pace non può escludere l’applicazione delle sanzioni accessorie o la decurtazione dei punti della patente. La sentenza di rigetto del ricorso ha valore immediatamente esecutivo e il pagamento deve avvenire entro 30 giorni successivi alla sua notificazione. A partire dal 1 gennaio 2010, con le modifiche introdotte dalla legge Finanziaria 2010 al D.P.R. 115/2002, i ricorsi avverso le sanzioni per violazione del Codice della Strada sono assoggettati al pagamento del contributo unificato (€ 37) e della marca da bollo (€ 8), a rimborso forfettario delle spese processuali. Vi sono casi in cui la difficile determinazione del valore della causa sembra suggerire l’applicabilità del contributo unificato di € 170, ma la questione è tuttora controversa. - L’autotutela Vi sono casi in cui è consigliabile procedere alla presentazione di una istanza di autotutela, direttamente all’organo che ha accertato la violazione. Sono tutti quei casi in cui la semplice produzione di un documento o di una prova dimostri in modo inequivocabile l’assenza di responsabilità del cittadino in ordine alla violazione contestata. Si pensi ad esempio alle violazioni commesse con auto rubate, Pag. 9 il cui proprietario abbia tempestivamente sporto denuncia di furto alle competenti autorità di pubblica sicurezza, oppure ai casi di violazioni commesse dopo il trasferimento di proprietà del veicolo regolarmente trascritto al PRA. Una volta ricevuta la documentazione, l’autorità deve infatti provvedere all’autoannullamento della contravvenzione, se del caso rinnovando il procedimento sanzionatorio nei confronti dell’effettivo proprietario. Va ricordato però che le istanze di autotutela non interrompono i termini per la proposizione dei ricorsi, dunque in caso di inerzia dell’amministrazione adita occorrerà attivarsi tempestivamente per un ricorso al GdP (30 giorni) o al Prefetto (60 giorni). - La rateazione delle multe L’art. 202-bis del Codice della Strada, inserito dalla Legge n. 120/2010, ha introdotto la possibilità di rateazione per le sanzioni amministrative, prima non prevista. I verbali, per una o più violazioni accertate contestualmente, di importo superiore a 200 Euro possono essere pagate in rate mensili dai soggetti che versano in difficoltà economiche. La domanda di rateazione implica la rinuncia alla facoltà di ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace. La condizione economica disagiata è fissata dalla norma nella misura di € 10628,16 di reddito imponibile (incrementati di € 1032,91 per ogni familiare convivente), con aggiornamento biennale da effettuarsi con decreto del Ministero dell’Economia in relazione all’Indice ISTAT dei prezzi al consumo FOI. La richiesta va presentata, entro 30 giorni dalla data di contestazione o di notificazione delle violazioni, al Prefetto per le Pag. 10 violazioni accertate dai funzionari, ufficiali e agenti dello Stato, ovvero al Presidente della Giunta di Regioni, Province e Comuni per le violazioni accertate dai rispettivi agenti. Il provvedimento dell’amministrazione interessata, adottato entro 90 giorni (oltre si intende respinta) dalla presentazione dell’istanza, stabilisce, in base all’importo da pagare ed alle condizioni economiche del richiedente, il numero delle rate, che saranno ciascuna di valore non inferiore a 100 euro. Il numero di rate è così regolamentato: • al massimo 12 per importi fino a 2000 euro • al massimo 24 per importi fino a 5000 euro, • al massimo 60 per importi superiori In caso di rigetto dell’istanza ci sono 30 giorni per pagare in un’unica soluzione, decorsi i quali si va incontro agli atti esecutivi. Il mancato pagamento della prima rata o successivamente di due rate consecutive comporta la decadenza dal beneficio della rateazione. In base all’art. 26 della Legge n. 689/81 è ammesso, previa istanza dell’interessato, il frazionamento in rate mensili delle somme oggetto dell’ordinanza-ingiunzione del Prefetto, per i relativi ricorsi respinti. Pag. 11 ADICONSUM ti offre un servizio di orientamento ed assistenza su tutto il territorio italiano! Gli indirizzi degli sportelli puoi trovarli su: www.adiconsum.it nella pagina “Dove Siamo” ADICONSUM Associazione Difesa Consumatori e Ambiente promossa dalla CISL ADICONSUM mette a disposizione dei consumatori un servizio a pagamento di prima assistenza e orientamento. Telefona al numero: 8955000041* oppure manda una e-mail: [email protected] Viale degli Ammiragli, 91 - Roma 00136 *“Servizio di prima assistenza a pagamento, offerto da Adiconsum – Roma C.F. 96107650580: la chiamata ha un costo da rete fissa di € 0,97 al minuto con scatto alla risposta di € 0,12, da cellulare TIM di € 1,25 al minuto con scatto alla risposta di € 0,16, da cellulare Vodafone di € 1,27 al minuto con scatto alla risposta di € 0,12, da cellulare WIND di € 1,27 al minuto con scatto alla risposta di € 0,15, da cellulare H3G il servizio non è al momento attivo. Il costo massimo della chiamata è pari € 15,12. L’utente può richiedere la disabilitazione ai servizi 895 rivolgendosi al proprio gestore telefonico. Tutti i valori indicati sono IVA inclusa.”