Test Noi Consumatori - Periodico settimanale di informazione e studi su consumi, servizi, ambiente. Anno XXIV - numero 18 del 14 marzo 2012.
Direttore: Pietro Giordano - Direttore responsabile: Francesco Guzzardi - Amministrazione: Adiconsum, Via Francesco Gentile n. 135, 00173 Roma - Reg. Trib. Roma n. 350 del 09/06/88 - Iscriz. ROC n. 1887.
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“Multe”
La contestazione
delle
La contestazione delle “multe”
Quando viene notificata una “contravvenzione” per una violazione delle norme del Codice della Strada (Decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni), si può scegliere la conciliazione amministrativa: pagamento della contravvenzione nella misura indicata sul verbale di accertamento
della violazione entro 60 giorni. Nella maggior parte dei casi,
con la conciliazione amministrativa si può beneficiare della
sanzione minima prevista per le singole norme violate. Il pagamento in misura ridotta non è consentito:
• quando il trasgressore non abbia ottemperato all’invito di fermarsi;
• quando, trattandosi di veicolo a motore, il conducente si sia
rifiutato di esibire il documento di circolazione, la patente di
guida o altri documenti necessari per la circolazione (es. contrassegno assicurativo);
• per alcune violazioni riguardanti il trasporto di cose;
• per la circolazione con targa non propria o contraffatta;
• per la circolazione con veicolo che ha subìto il ritiro della carta
di circolazione o di autorizzazione o licenza;
• in caso di guida senza patente o con patente revocata, ritirata
o sospesa;
• in caso di guida con patente estera non emessa da Stato
dell’UE scaduta di validità, quando la residenza in Italia è stata
acquisita da più di un anno;
• per alcune violazioni nel trasporto di merci pericolose;
• in caso di inversione del senso di marcia in autostrada.
Il verbale di accertamento, decorsi 60 giorni senza che si
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sia proceduto al pagamento o all’impugnazione, costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa e per le spese di procedimento: sarà pertanto iscritto a ruolo ai sensi dell’art. 206 CDS. I
ruoli per i titoli esecutivi i cui proventi spettano allo Stato, sono
predisposti dal Prefetto competente per territorio della commessa violazione; se i proventi spettano ad ente diverso, i ruoli
sono predisposti dalle amministrazioni da cui dipende l’organo
accertatore.
- Fare ricorso contro una multa
Il ricorso è uno scritto con il quale il proprietario o il conducente
di un veicolo, al quale è stata contestata una violazione delle
norme del Codice della Strada, chiarisce i motivi per i quali
ritiene ingiusta o errata la contravvenzione e ne chiede l’annullamento.
Se si decide di impugnare il verbale di contravvenzione, si può
scegliere tra:
• il ricorso al Prefetto del luogo in cui è stata commessa la violazione, oppure, in via alternativa,
• il ricorso al Giudice di Pace del luogo in cui è stata commessa
la violazione
Il ricorso deve sempre essere motivato. Si possono eccepire vizi formali, come ad esempio:
• i dati anagrafici del proprietario del veicolo non corrispondono
a quelli della contravvenzione;
• la notifica è avvenuta oltre il termine, se sono trascorsi più di 90
giorni dalla data dell’avvenuta infrazione, ovvero con modalità
irregolari;
• manca l’indicazione dell’agente accertatore (anche solo attraverso il numero di matricola);
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• manca l’indicazione della norma violata;
• manca l’indicazione del luogo, giorno ed ora della commessa
violazione;
oppure vizi sostanziali, come ad esempio:
• mancanza di un segnale stradale;
• fatto svoltosi diversamente da quanto descritto (si ricorda però
che la descrizione dei fatti risultante dal verbale è protetta dalla
“fiducia preferenziale” che le norme stabiliscono a favore degli
atti compilati da pubblici ufficiali);
• errore nella lettura della targa in quanto il veicolo in quel momento si trovava in tutt’ altro luogo (eventualmente allegando
prove e/o dichiarazioni di testimoni).
- I termini per la presentazione del ricorso
Il provvedimento può essere impugnato dall’interessato con
apposito ricorso, davanti al Prefetto entro 60 giorni dalla
contestazione (si ricorda che per “contestazione” – o notifica - si intende sia la consegna immediata del verbale da parte
dell’agente, sia l’invio per posta dello stesso verbale).
Per il ricorso al Giudice di Pace il termine utile è di soli 30
giorni, a seguito della modifica introdotta con l’Art. 7, comma 3, del D.lgs n. 150/2011 (per gli atti notificati dopo il 6
ottobre 2011).
Il Preavviso di violazione: è l’atto lasciato sul parabrezza dal
vigile urbano, quando la violazione viene accertata in assenza del conducente (ad es. in caso di sosta irregolare del mezzo). Non è ammesso subito il ricorso al Prefetto o al Giudice di
Pace. L’interessato deve attendere la notifica del verbale
vero e proprio, dalla cui data decorre il termine per l’eventuale
ricorso.
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Attenzione: in caso di ricorso, prima di pagare la sanzione
si deve attendere la decisione dell’organo adito, poiché il
pagamento in sede di conciliazione amministrativa costituisce
una forma di accettazione del provvedimento e ne preclude
l’impugnazione.
- Come funziona il ricorso al Prefetto
Al prefetto sono proponibili, ai sensi dell’art. 203 del Codice
della Strada, ricorsi avverso:
• verbali dei Carabinieri ed altri Organi dello stato
• verbali della Polizia Municipale
• verbali della Polizia Stradale
Il ricorso, debitamente sottoscritto e corredato di documentazione idonea, può essere presentato direttamente alla Prefettura, esclusivamente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, anche se alcune prefetture hanno iniziato ad accettare
il ricorso anche tramite PEC (posta Elettronica Certificata). E’
possibile anche consegnarlo all’Organo accertatore.
Non è ammissibile il ricorso presentato da persona che non
risulti destinataria di contestazione immediata o di notificazione
del verbale di accertamento (ovvero che non sia il conducente accertato al momento della violazione né il proprietario del
veicolo. Il ricorso può essere presentato da procuratore legale
dell’interessato, se vi è allegato il relativo mandato.
E’ assolutamente consigliabile richiedere espressamente,
nel ricorso, di essere ascoltati di persona dal Prefetto, almeno nei casi in cui il verbale non sia manifestamente errato
(es. veicolo venduto prima della data della violazione sanzionata) in modo da prevenire un possibile esame sommario della
documentazione, che non consenta di chiarire bene le circoPag. 5
stanze. Va ricordato che le prefetture sono oberate di ricorsi e
che il tasso di esiti sfavorevoli all’automobilista è elevatissimo.
Per la necessaria istruttoria, il Prefetto trasmette all’ufficio
o comando cui appartiene l’organo accertatore il ricorso,
corredato dei documenti allegati dal ricorrente, nel termine perentorio di 30 giorni dalla sua ricezione. Il responsabile dell’ufficio o del comando cui appartiene l’organo accertatore, è tenuto a trasmettere gli atti al Prefetto nel termine perentorio di 60
giorni dal ricevimento del ricorso da parte del cittadino o degli
atti relativi al ricorso da parte del Prefetto. Gli atti, corredati dalla prova della avvenuta contestazione o notificazione, devono
essere altresì corredati dalle deduzioni tecniche dell’organo accertatore utili a confutare o confermare le risultanze del ricorso.
Il Prefetto esamina il ricorso e (dopo aver eventualmente
sentito l’interessato che ne abbia fatto richiesta, con conseguente interruzione dei termini temporali previsti) decide sulla
base delle argomentazioni e delle prove, emettendo poi una
ordinanza motivata con la quale stabilisce che:
• il ricorso non è accolto: l’ordinanza-ingiunzione determina
una sanzione pecuniaria pari almeno al doppio del minimo edittale per ogni singola violazione (la multa raddoppia) secondo
i criteri dell’art. 195, comma 2 del Codice della Strada, oltre
alle spese; la somma va pagata in un’unica soluzione entro 30
giorni dalla sua notificazione, decorsi i quali l’ordinanza-ingiunzione costituisce titolo esecutivo.
• il ricorso è accolto: l’ordinanza stabilisce l’archiviazione (annullamento) del verbale di contravvenzione, con la conseguente
estinzione sia delle sanzioni pecuniarie indicate sul verbale, sia delle eventuali sanzioni accessorie - es. sequestro del
veicolo e/o sospensione della validità della patente di guida,
decurtazione dei punti sulla patente.
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I termini entro i quali il Prefetto deve emettere l’ ordinanza
di ingiunzione del pagamento è di 120 giorni dalla data in cui
pervengono dall’organo accertatore gli atti e le informazioni utili
alla decisione, salvo eventuale interruzione dovuta alla richiesta
di audizione dell’interessato. Decorso tale termine senza che
sia stato adottata ordinanza, il ricorso si intende accolto
(silenzio-assenso). Il provvedimento del Prefetto deve essere
notificato entro 150 giorni dalla sua adozione.
Contro l’ordinanza ingiunzione di pagamento (ricorso non
accolto) l’interessato può proporre opposizione entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento (60 giorni se l’interessato risiede all’estero) al Giudice di Pace del luogo ove è stata commessa la violazione.
Dunque si può ricorrere al Giudice di Pace in prima istanza, in
alternativa al ricorso al Prefetto, o dopo il decreto ingiuntivo del
Prefetto. Nel primo caso si contesta il verbale di violazione, nel
secondo caso si contesta il decreto del Prefetto contenente
l’ingiunzione di pagamento.
- Come funziona il ricorso al Giudice di pace
E’ sempre possibile, in alternativa al ricorso al Prefetto, il ricorso al Giudice di pace del luogo in cui è stata commessa la
violazione al Codice della Strada. Il ricorso deve essere presentato entro 30 giorni (non più 60, come previsto prima dell’emanazione del D.lgs 150/2011) dalla contestazione su strada o
dalla notifica della multa, sempre che non sia stato effettuato il
pagamento in misura ridotta, come già evidenziato.
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Il ricorso deve essere redatto in carta semplice, depositato
presso la Cancelleria del GdP o inviato con raccomandata, allegando copia del verbale o dell’ordinanza-ingiunzione del Prefetto che si intende contestare. Nei ricorsi al Giudice di pace
non è necessaria l’assistenza di un avvocato o un procuratore,
ma in questo caso occorre, ai fini della notificazione degli atti
successivi, la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio nel territorio di competenza del Giudice.
Occorre precisare che si tratta di una “causa” vera e propria,
regolata dalle norme del codice di procedura civile, alla quale
attualmente si applica il rito del lavoro: il ricorrente dovrà perciò seguire le relative regole processuali. Nella maggioranza dei
casi, la controparte (il Prefetto per le violazioni accertate da
agenti dello Stato, delle ferrovie dello Stato o dell’ANAS; regioni, provincie e comuni per le violazioni accertate da loro agenti)
sarà rappresentato in giudizio da un legale, i cui costi in caso di
soccombenza sono da tenere in considerazione.
Il ricorso può contenere istanza di sospensione del provvedimento impugnato, sulla quale il Giudice decide nella prima
udienza di comparizione. Nel caso in cui l’opponente o il suo
difensore non si presentino alla prima udienza, senza addurre legittimo impedimento, il Giudice convalida con ordinanza
appellabile il provvedimento impugnato (salvo che l’illegittimità
sia desumibile dalla documentazione prodotta con il ricorso).
All’esito del procedimento, il Giudice di pace emette una sentenza che:
• accoglie il ricorso, quando non vi sono prove sufficienti della
responsabilità del ricorrente,
oppure
• accoglie il ricorso solo in parte, modificando, ad esempio
l’entità della sanzione;
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oppure
• respinge il ricorso quando accerta la responsabilità del ricorrente. In tal caso sono a carico di quest’ultimo, oltre alla sanzione che il giudice determina in misura non inferiore al minimo
stabilito dalla legge, anche le spese del procedimento nonché
le spese legali della controparte (l’autorità resistente). Il Giudice di Pace non può escludere l’applicazione delle sanzioni accessorie o la decurtazione dei punti della patente. La sentenza
di rigetto del ricorso ha valore immediatamente esecutivo e il
pagamento deve avvenire entro 30 giorni successivi alla sua
notificazione.
A partire dal 1 gennaio 2010, con le modifiche introdotte dalla
legge Finanziaria 2010 al D.P.R. 115/2002, i ricorsi avverso le
sanzioni per violazione del Codice della Strada sono assoggettati al pagamento del contributo unificato (€ 37) e della marca
da bollo (€ 8), a rimborso forfettario delle spese processuali. Vi
sono casi in cui la difficile determinazione del valore della causa sembra suggerire l’applicabilità del contributo unificato di €
170, ma la questione è tuttora controversa.
- L’autotutela
Vi sono casi in cui è consigliabile procedere alla presentazione di una istanza di autotutela, direttamente all’organo che ha
accertato la violazione. Sono tutti quei casi in cui la semplice
produzione di un documento o di una prova dimostri in modo
inequivocabile l’assenza di responsabilità del cittadino in ordine alla violazione contestata.
Si pensi ad esempio alle violazioni commesse con auto rubate,
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il cui proprietario abbia tempestivamente sporto denuncia di
furto alle competenti autorità di pubblica sicurezza, oppure ai
casi di violazioni commesse dopo il trasferimento di proprietà
del veicolo regolarmente trascritto al PRA. Una volta ricevuta
la documentazione, l’autorità deve infatti provvedere all’autoannullamento della contravvenzione, se del caso rinnovando il
procedimento sanzionatorio nei confronti dell’effettivo proprietario.
Va ricordato però che le istanze di autotutela non interrompono
i termini per la proposizione dei ricorsi, dunque in caso di inerzia dell’amministrazione adita occorrerà attivarsi tempestivamente per un ricorso al GdP (30 giorni) o al Prefetto (60 giorni).
- La rateazione delle multe
L’art. 202-bis del Codice della Strada, inserito dalla Legge n.
120/2010, ha introdotto la possibilità di rateazione per le sanzioni amministrative, prima non prevista. I verbali, per una o
più violazioni accertate contestualmente, di importo superiore
a 200 Euro possono essere pagate in rate mensili dai soggetti
che versano in difficoltà economiche. La domanda di rateazione implica la rinuncia alla facoltà di ricorso al Prefetto o al
Giudice di Pace.
La condizione economica disagiata è fissata dalla norma nella misura di € 10628,16 di reddito imponibile (incrementati di
€ 1032,91 per ogni familiare convivente), con aggiornamento
biennale da effettuarsi con decreto del Ministero dell’Economia
in relazione all’Indice ISTAT dei prezzi al consumo FOI.
La richiesta va presentata, entro 30 giorni dalla data di contestazione o di notificazione delle violazioni, al Prefetto per le
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violazioni accertate dai funzionari, ufficiali e agenti dello Stato,
ovvero al Presidente della Giunta di Regioni, Province e Comuni per le violazioni accertate dai rispettivi agenti.
Il provvedimento dell’amministrazione interessata, adottato entro 90 giorni (oltre si intende respinta) dalla presentazione dell’istanza, stabilisce, in base all’importo da pagare ed alle condizioni economiche del richiedente, il numero delle rate, che
saranno ciascuna di valore non inferiore a 100 euro. Il numero
di rate è così regolamentato:
• al massimo 12 per importi fino a 2000 euro
• al massimo 24 per importi fino a 5000 euro,
• al massimo 60 per importi superiori
In caso di rigetto dell’istanza ci sono 30 giorni per pagare in
un’unica soluzione, decorsi i quali si va incontro agli atti esecutivi.
Il mancato pagamento della prima rata o successivamente di
due rate consecutive comporta la decadenza dal beneficio della rateazione.
In base all’art. 26 della Legge n. 689/81 è ammesso, previa
istanza dell’interessato, il frazionamento in rate mensili delle
somme oggetto dell’ordinanza-ingiunzione del Prefetto, per i
relativi ricorsi respinti.
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