CAMBIANO LE REGOLE PER L’INTESTAZIONE TEMPORANEA DEI VEICOLI
In data 3 novembre è scattato l’obbligo di uguale intestazione tra carta di circolazione e
patente di guida, che dovranno coincidere.
Di fatto, chi guida per più di 30 giorni un’auto non sua deve cambiare il nome sulla carta di
circolazione, pena l’applicazione della sanzione, ex art.94 c.4 bis del C.d.S., di 705,00 euro e
la sanzione accessoria del ritiro della carta di circolazione.
La regola di patente e carta di circolazione coincidente non vale per i familiari conviventi:
interesserà soprattutto le società di autonoleggio.
La norma in esame è l’applicazione di quanto già stabilito nel 2010 ed è stata anticipata lo scorso
luglio da una direttiva del ministero dell’Interno (circolare Ministero Infrastrutture e trasporti
protocollo 15513 del 10 luglio 2014), destinata alle Motorizzazioni.
L’obiettivo che si vuole perseguire portando ad avere gli stessi dati tra guidatore abituale e
proprietario del veicolo è quello di abbattere il fenomeno dell’elusione fiscale, ovvero, di
quanti pur non risultando proprietari del mezzo lo utilizzano come se fosse loro.
Patente e carta di circolazione: come mettersi in regola:
E’ necessario rivolgersi agli sportelli del dipartimento dei Trasporti ed aggiornare la carta di
circolazione: ogni cambiamento costa 25 euro (16 di imposta di bollo e 9 di diritti di
motorizzazione).
Se i nomi scritti su patente e carta di circolazione non coincideranno, come sopra detto, si
applicherà la sanzione di 705 euro, ed il ritiro della carta di circolazione.
Anche le società che dovessero variare ragione sociale, sono tenute alla registrazione del
cambiamento sulla carta di circolazione.
La Motorizzazione rilascerà un tagliando adesivo che andrà incollato sulla Carta di circolazione.
L’obbligo dell’intestazione temporanea sulla carta di circolazione non è retroattivo, dunque,
chi già aveva a disposizione un’auto non di proprietà prima del 3 novembre non è
interessato. L’obbligo, poi, non vale per chi è iscritto all’Albo autotrasportatori, per i taxi, i
noleggi con conducente e gli autobus.
Per le aziende che danno in comodato gratuito ai dipendenti le vetture aziendali e per le flotte
stampa e di rappresentanza delle case automobilistiche, inoltre, sarà sufficiente registrare alla
Motorizzazione il nome dell’utilizzatore, senza modificare la carta di circolazione.
La norma su “patente e libretto”, quindi, riguarda essenzialmente “le società di autonoleggio, i
veicoli in comodato, quelli di proprietà di minorenni non emancipati ed interdetti, quelli messi a
disposizione della pubblica amministrazione a seguito di una pronuncia giudiziaria”, come ha
chiarito il direttore generale della Motorizzazione Maurizio Vitelli.
Ultimo ma non per ultimo, nella circolare esplicativa del 27 ottobre 2014 (protocollo n.23743), il
direttore Vitelli ha chiarito per tutti gli utenti il concetto. “E’ importante precisare che la norma
esclude tutte le situazioni in cui la natura dei rapporti intercorrenti tra proprietario del
veicolo e soggetto che ne dispone abbiano rapporti di parentela. Quindi non riguarda, per
esempio, il figlio che guida la macchina del padre o situazioni simili”.
La norma non si applica anche in caso di “veicoli che rientrano nella fattispecie dei fringe benefit o
delle vetture di servizio”.
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intestazione temporanea di veicoli