Città di Tortona
Provincia di Alessandria
ADEGUAMENTO DEL REGOLAMENTO
COMUNALE DI POLIZIA LOCALE
AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 12 NOVEMBRE 1999, N. 28, IN
RELAZIONE ALL'ART. 6, COMMA 5 DEL DECRETO LEGISLATIVO 31
MARZO 1998, N. 114.
Aggiornato alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 21/10/2009, esecutiva ai sensi di legge.
ADEGUAMENTO DEL REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA LOCALE
Sommario
PARTE I - DEFINIZIONI .................................................................................................................................... 4
ART. 1 - OGGETTO E FINALITÀ ....................................................................................................................... 4
ART. 2 - DEFINIZIONI ..................................................................................................................................... 4
PARTE II - REQUISITI....................................................................................................................................... 9
ART. 3 - REQUISITI PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO ..................................................................................... 9
ART. 4 - REQUISITO DELL'ETÀ ........................................................................................................................ 9
ART. 5 - REQUISITI MORALI ............................................................................................................................ 9
ART. 6 - REQUISITI PROFESSIONALI.............................................................................................................. 10
PARTE III - MODALITÀ DI VENDITA .............................................................................................................. 12
ART. 7 - ESERCIZIO DI VENDITA CONGIUNTO ALL’INGROSSO E AL DETTAGLIO .................................................. 12
ART. 8 - FORME PARTICOLARI DI COMMERCIO ............................................................................................... 12
ART. 9 - AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE ALLA VENDITA; PER L’OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO; PER LA
SOMMINISTRAZIONE TEMPORANEA DI ALIMENTI E BEVANDE ............................................................................
15
ART. 10 - SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ ........................................................................................................ 16
ART. 11 - AFFIDAMENTO IN GESTIONE DI REPARTI ......................................................................................... 16
ART. 12 - OTTEMPERANZA DI GIUDICATO AMMINISTRATIVO PER I TITOLARI DI ESERCIZI DI VICINATO.................. 16
ART. 13 - AMPLIAMENTO DEGLI ESERCIZI DI VICINATO ................................................................................... 16
ART. 14 - MODIFICHE NELLA RAPPRESENTANZA LEGALE DI SOCIETÀ E ASSOCIAZIONI ...................................... 17
ART. 15 - PUBBLICITÀ DEI PREZZI................................................................................................................. 17
ART. 16 - CONSUMO DI PRODOTTI ALIMENTARI NEI NEGOZI DI VICINATO .......................................................... 17
PARTE IV - INCENTIVAZIONE DEL PICCOLO COMMERCIO...................................................................... 19
ART. 17 - INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE DEGLI ADDENSAMENTI COMMERCIALI URBANI E PER IL RECUPERO
DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE (C.D.
PIANI DI QUALIFICAZIONE URBANA ABBREVIATI IN P.Q.U.), NONCHÉ
PROGRAMMI INTEGRATI DI RIVITALIZZAZIONE DELLE REALTÀ MINORI (ABBREVIATI IN P.I.R.) ............................ 19
PARTE V - PROCEDURE AMMINISTRATIVE ............................................................................................... 20
ART. 18 - AUTORIZZAZIONI PER I “CENTRI COMMERCIALI”............................................................................... 20
PARTE VI - PROCEDIMENTI DI CORRELAZIONE ....................................................................................... 22
ART. 19 - PRESUPPOSTI NORMATIVI ............................................................................................................. 22
ART. 20 - ESERCIZI DI VICINATO ................................................................................................................... 22
ART. 21 - MEDIE STRUTTURE DI VENDITA...................................................................................................... 22
ART. 22 - GRANDI STRUTTURE DI VENDITA.................................................................................................... 23
ART. 23 - STRUMENTI URBANISTICI PARTICOLAREGGIATI ............................................................................... 23
Comune di Tortona
Pagina 2 di 35
ADEGUAMENTO DEL REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA LOCALE
ART. 24 - PROCEDURE URBANISTICO-EDILIZIE .............................................................................................. 23
ART. 25 - DISPOSIZIONI COMUNI .................................................................................................................. 23
ART. 26 - PROCEDURE INTERNE .................................................................................................................. 24
PARTE VII - ORARI DELLE ATTIVITÀ ........................................................................................................... 25
ART. 27 - ORARI DI APERTURA E CHIUSURA .................................................................................................. 25
ART. 28 - ORARIO DEI CENTRI COMMERCIALI ................................................................................................ 25
ART. 29 - TIPOLOGIE DI VENDITA ESCLUSE DALL'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA SUGLI ORARI ...................... 25
ART. 30 - ORARIO DI APERTURA E CHIUSURA PER I COMUNI CLASSIFICATI COME "TURISTICI" O COME "CITTÀ
D'ARTE" ......................................................................................................................................................
26
ART. 31 - COMMERCIO ALL'INGROSSO.......................................................................................................... 26
PARTE VIII - TRASFERIMENTI DI AZIENDA E CESSAZIONE DI ATTIVITA’............................................... 27
ART. 32 - SUBINGRESSO NEGLI ESERCIZI DI VENDITA AL MINUTO .................................................................... 27
ART. 33 - CESSAZIONE DI ATTIVITÀ .............................................................................................................. 28
PARTE IX - VENDITE STRAORDINARIE ....................................................................................................... 29
ART. 34 - VENDITE STRAORDINARIE ............................................................................................................. 29
ART. 35 - VENDITE DI LIQUIDAZIONE ............................................................................................................. 29
ART. 36 - VENDITE DI FINE STAGIONE O SALDI............................................................................................... 30
ART. 37 - VENDITE PROMOZIONALI ............................................................................................................... 31
ART. 38 - SANZIONI IN FATTO DI VENDITE STRAORDINARIE ............................................................................. 32
PARTE X - DISPOSIZIONI PARTICOLARI ..................................................................................................... 33
ART. 39 - OCCUPAZIONE DI SPAZI PUBBLICI ALL'ESTERNO DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI ................................ 33
ART. 40 - VENDITA SENZA FABBRICATO ........................................................................................................ 34
ART. 41 - INGRESSI MISTI O PER PIÙ ESERCIZI COMMERCIALI ......................................................................... 34
ART. 42 - SANZIONI E REVOCHE ................................................................................................................... 34
ART. 43 - FORME SPECIALI DI VENDITA ......................................................................................................... 34
ART. 44 - RICHIAMO ALLE DISPOSIZIONI IN MATERIA EDILIZIA ED URBANISTICA................................................. 35
Comune di Tortona
Pagina 3 di 35
ADEGUAMENTO DEL REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA LOCALE
P ARTE I - DE FINIZIONI
ART. 1 - OGGETTO E FINALITÀ
1. Il presente regolamento comunale ha lo scopo di adeguare il vigente regolamento di polizia locale,
commerciale ed annonaria in attuazione di quanto previsto dall'art. 6, comma 5, del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 114, dalla legge regionale 12 novembre 1999, n. 28, dalla delibera del
Consiglio Regionale n. 563-13414 del 29 ottobre 1999 e successive modifiche ed integrazioni,
nonché dalla delibera del Consiglio Comunale n. 83 del 25 settembre 2006 e da quella n. 52 del 21
luglio 2008 e loro successive modifiche ed integrazioni.
ART. 2 - DEFINIZIONI
1. Ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, la superficie di
vendita di un esercizio commerciale al dettaglio in sede fissa è l'area destinata alla vendita,
compresa quella occupata da banchi, casse, scaffalature e simili.
Non costituisce superficie di vendita l'area destinata ai magazzini, depositi, locali di lavorazione,
uffici e servizi.
2. La superficie di vendita si determina, per ciascun esercizio commerciale, calcolando soltanto l'area
coperta, interamente delimitata dai muri ed al netto degli stessi, che costituisce la superficie lorda di
pavimento ai fini del rilascio del permesso di costruire o di altre procedure autorizzatorie di carattere
edilizio.
Non può essere considerata superficie di vendita quella all'esterno dell'edificio.
3. Ogni esercizio commerciale corrisponde al luogo fisicamente delimitato da pareti continue, separato,
distinto e non direttamente collegato ad altro adibito a superficie di vendita.
4. Ad ogni esercizio commerciale, come definito al comma 3, corrispondono una sola superficie di
vendita nonché una sola comunicazione, effettuata ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 114 oppure un’autorizzazione commerciale, rilasciata ai sensi degli articoli 8 e 9 del
citato decreto legislativo n. 114/98 o ai sensi della legge 11 giugno 1971, n. 426, fatta salva la
deroga di cui all'art. 7, comma 2 della delibera del Consiglio Regionale 29 ottobre 1999, n. 5631
13414 e successive modifiche ed integrazioni .
5. La superficie di vendita annessa ad attività produttiva industriale oppure artigianale deve essere
ricavata, in condizioni di sicurezza, nello stesso immobile nel quale avviene la produzione.
Tale superficie di vendita non deve superare quella massima prevista per gli esercizi di vicinato.
6. La superficie di vendita degli esercizi commerciali nei quali vengono vendute merci ingombranti,
delle quali il venditore non è in grado di effettuare la consegna immediata (ad esempio: mobili, auto,
legnami, materiali per l'edilizia e simili), può essere limitata alla dimensione massima degli esercizi di
vicinato.
La parte rimanente, ancorché comunicante con essa, deve essere separata e distinta da pareti
1
(1) L'art. 7, comma 2 della delibera del Consiglio Regionale 29 ottobre 1999, n. 563-13414 e successive modifiche ed integrazioni
testualmente recita: “(…) 2. L'offerta alimentare o extralimentare nelle medie e grandi strutture di vendita non si considera mista, ai fini
dell’applicazione dell’articolo 8, quando sia integrata con l’offerta dell’altro settore merceologico, occupando una superficie non
superiore al 20 per cento e comunque entro i limiti previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera d) del d.lgs. n. 114/1998; tale integrazione di
settore merceologico è ricavata nella superficie di vendita autorizzata dell’esercizio ed è soggetta a sola comunicazione”. Al proposito,
si richiama altresì, a specificazione dell’anzidetto indirizzo regionale, il dettato dell’art. 5, comma 2 dei vigenti “Criteri per autorizzare
l’esercizio del commercio al dettaglio”: “(…) 2. Le medie e le grandi strutture di vendita, al fine di completare l’offerta commerciale,
possono integrarla con prodotti complementari appartenenti all’altro settore merceologico, assegnando una superficie non superiore al
20% della superficie di vendita autorizzata e comunque entro i limiti massimi previsti per gli esercizi di vicinato all’interno della superficie
di vendita complessiva autorizzata dell’esercizio. A tale scopo, è necessario presentare una comunicazione al Comune da parte
dell’interessato.(…)”.
Comune di Tortona
Pagina 4 di 35
ADEGUAMENTO DEL REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA LOCALE
continue e si può destinare a magazzino, deposito o superficie espositiva.
A tal fine, è obbligatoria la sottoscrizione e la registrazione presso i competenti Uffici dell’ “Agenzia
delle Entrate” di un “atto di impegno d'obbligo” dell’operatore commerciale che va ad integrare la
comunicazione di cui all'art. 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114. Nell’anzidetto “atto di
impegno d'obbligo”, oltre alla delimitazione della superficie di vendita, è precisata, senza possibilità
di deroghe, la composizione delle merceologie di offerta.
La superficie di vendita degli esercizi commerciali che espongono merci ingombranti è calcolata al
netto della superficie espositiva di cui al successivo comma 7.
Il mancato rispetto del suddetto “atto di impegno d'obbligo” comporta la perdita di efficacia della
suddetta comunicazione di cui all'art. 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
7. La superficie espositiva è la parte dell'unità immobiliare a destinazione commerciale, alla quale il
pubblico può accedere, in condizioni di sicurezza.
La superficie espositiva di che trattasi è da intendersi come superficie separata e distinta da quella di
vendita mediante pareti continue.
L'accesso del pubblico in quest'area può avvenire solo con l'assistenza di addetti alla vendita e solo
per prendere visione dei prodotti non immediatamente asportabili.
Nella superficie espositiva non può avvenire attività di vendita.
8. La superficie di vendita dei “centri polifunzionali di servizi”, previsti dall'art. 19 della deliberazione del
Consiglio regionale 29 ottobre 1999, n. 563-13414 e successive modifiche ed integrazioni, non
comprende la parte dell'unità immobiliare occupata da attività non commerciali e dagli spazi di
passaggio comuni.
9. Non costituiscono superficie di vendita l'area e le zone di passaggio antistanti le vetrine, nei casi in
cui si trovino all'esterno del negozio sul fronte strada o siano integrate con spazi di passaggio
comuni ad altri esercizi commerciali.
10. Si richiama la classificazione degli esercizi commerciali così come prevista dall'art. 4 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 114 nonché dall'art. 5, comma 10 e dall’art. 8, commi 1 e 2 della
deliberazione del Consiglio regionale 29 ottobre 1999, n. 563-13414 e successive modifiche ed
integrazioni.
11. I “centri commerciali”, come definiti nell'art. 6, comma 1 e 1-bis della deliberazione del Consiglio
regionale 29 ottobre 1999, n. 563-13414 e successive modifiche ed integrazioni, sono classificati
come segue, tenuto conto che la loro superficie di vendita è data dalla somma delle superfici di
vendita degli esercizi commerciali al dettaglio in essi presenti (esclusi però i centri commerciali come
definiti dalle sottostanti lettere c) e d)):
a)
“centro commerciale classico”: è un insediamento commerciale costituito da un unico
edificio, comprendente uno o più spazi pedonali, dai quali si accede ad una pluralità di esercizi
commerciali al dettaglio integrati, eventualmente, da attività paracommerciali e di servizio, nonché
ricavato in area a destinazione d’uso commerciale al dettaglio.
L'edificio è soggetto a concessione edilizia unitaria a specifica destinazione.
Le singole autorizzazioni commerciali discendono da un unico provvedimento generale rilasciato,
eventualmente anche ad un soggetto promotore, sulla base delle procedure stabilite dalla Giunta
regionale e nei tempi previsti dagli artt. 7 e 8 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 e
dall'articolo 29 della deliberazione del Consiglio regionale 29 ottobre 1999, n. 563-13414 e
successive modifiche ed integrazioni;
b) “centro commerciale sequenziale”: è un insediamento commerciale costituito da uno o più
edifici collegati funzionalmente da percorsi privati pedonali o veicolari ricavati in area a
destinazione d’uso commerciale al dettaglio e pertanto, non facenti parte di vie o piazze pubbliche,
dai quali si accede a singoli esercizi commerciali o centri commerciali.
I servizi accessori possono essere comuni all'intero complesso degli edifici.
Il centro commerciale sequenziale è soggetto ad un’unica autorizzazione urbanistica nei casi
previsti dall’articolo 26 della Legge regionale Piemonte 5 dicembre 1977, n. 56 e successive
modifiche ed integrazioni; nei casi non previsti dall’anzidetto articolo è soggetto a permesso di
costruire rilasciato con le procedure previste per gli immobili destinati al commercio al dettaglio
nonché dall'articolo 28 della deliberazione del Consiglio regionale 29 ottobre 1999, n. 563-13414 e
successive modifiche ed integrazioni. Le singole autorizzazioni commerciali, comunque,
discendono da un unico provvedimento generale rilasciato, eventualmente, anche a un soggetto
promotore.
Comune di Tortona
Pagina 5 di 35
ADEGUAMENTO DEL REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA LOCALE
La realizzazione della struttura può essere scaglionata nel tempo;
c) “centro commerciale naturale”: è una sequenza di esercizi commerciali e di altre attività di
servizio, ubicati nelle zone di insediamento commerciale che l’articolo 12 della deliberazione del
Consiglio regionale 29 ottobre 1999, n. 563-13414 e successive modifiche ed integrazioni definisce
“addensamenti commerciali urbani ed extraurbani”, i quali si affacciano, in prevalenza, su vie o
piazze urbane e che possono costituirsi in forma associata e/o societaria, anche a capitale misto,
per la gestione comune di servizi e di azioni di promozione e marketing.
Nell’ambito delle proprie competenze, il comune sottoscrive con i titolari dei summenzionati
esercizi commerciali e delle altre attività di servizio, un preciso programma unitario di attività
promozionali.
Le autorizzazioni commerciali sono separate, indipendenti e non discendono da un unico
provvedimento generale. Pertanto la superficie di vendita complessiva non deve essere
determinata.
I titoli autorizzatori edilizi sono rilasciati separatamente ed autonomamente a ciascuna unità o
complesso immobiliare;
d) “centro commerciale pubblico”: è rappresentato solo da mercati su area pubblica e da unità
immobiliari predisposte per l'esercizio dell'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche
disciplinata dal Titolo X del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114.
12. Per “centri polifunzionali di servizi”, s’intendono uno o più esercizi commerciali ubicati in un’unica
struttura o complesso che si possono realizzare, anche in “precario”, su area pubblica,
eventualmente integrata con un distributore di carburante, cui si associa una pluralità di altri servizi,
quali, ad esempio:
a) sportelli o servizi decentrati del Comune, ufficio postale, bancario o simili;
b) sportelli e centri turistici, di informazione, pro loco e simili;
c) presidio farmaceutico, medico, veterinario e simili;
d) biglietterie, fermate autolinee, centri prenotazioni e simili;
e) servizi per la casa e la persona;
f) bar, circoli, rivendita tabacchi, rivendita giornali e riviste;
g) impianti sportivi e ricreativi;
h) strutture ricettive.
Per detti “centri polifunzionali”, il Comune può rilasciare autorizzazioni alla somministrazione di
alimenti e bevande ed alla vendita di giornali e riviste, anche in deroga alle norme regionali e
comunali, dando la priorità ad operatori esistenti che intendano trasferire la loro attività.
I “centri polifunzionali di servizi” sono soggetti a convenzione con l’Amministrazione Comunale che
preveda, nel caso di trasferimento senza il consenso del comune, la revoca delle autorizzazioni
ottenute in deroga ed il recupero degli eventuali incentivi concessi.
Ove esistano già insediamenti commerciali e di servizi non addensati, il Comune può prevedere la
realizzazione di “centri polifunzionali di servizi” in prossimità delle preesistenze, favorendone
l’integrazione.
I “centri polifunzionali” realizzati su area pubblica ai sensi dell’articolo 19, commi 1 e 3 dell’allegato
“A” alla deliberazione del Consiglio regionale 29 ottobre 1999, n. 563-13414 e successive modifiche
ed integrazioni, non sono considerati “centro commerciale pubblico” e rientrano tra gli esercizi di
vicinato.
13. Per "stagione", s’intende un periodo di tempo, anche frazionato, non inferiore a 60 (sessanta) giorni
e non superiore a 180 (centottanta), che può comprendere anche parte dell'anno successivo a
quello nel quale ha inizio l'attività.
L'apertura stagionale dell'esercizio, rimessa alla libera determinazione dell'esercente, deve essere
comunicata preventivamente al Comune precisando il periodo della stessa.
14. Per “trasferimento della gestione di un esercizio di vendita”, s’intende il trasferimento della gestione
dell'intero esercizio ad altri che l'assumono in proprio.
15. Per “gestore di azienda commerciale al dettaglio”, s’intende il soggetto al quale l'azienda è stata
trasferita, affinché ne assuma in proprio la gestione per la durata stabilita.
16. Per “requisiti professionali e morali per l'esercizio del commercio al dettaglio”, s’intendono quelli
precisati all'art. 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
Comune di Tortona
Pagina 6 di 35
ADEGUAMENTO DEL REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA LOCALE
17. I modelli denominati COM1, COM2, COM3, COM4, COM4a e COM4b corrispondono ai modelli
approvati con deliberazione della Giunta regionale 1° marzo 2000, n. 43-29533, ai sensi dell’art. 3
comma 5 della legge regionale 12 novembre 1999, n. 28, in conformità ai contenuti definiti dalla
Conferenza Unificata Stato Regioni Città ed Autonomie locali ai sensi dell’art. 10, comma 5 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 da utilizzare come segue:
Modello COM1: comunicazione per gli esercizi al dettaglio definiti di "vicinato" relativa a: aperture,
concentrazioni, subingressi, trasferimenti di sede, variazioni di superficie di vendita, variazioni di
settore merceologico, cessazioni di attività;
Modello COM2: domanda di autorizzazione per medie e grandi strutture per: aperture,
concentrazioni, trasferimenti di sede, ampliamenti di superficie di vendita, estensioni di settore
merceologico;
Modello COM3: comunicazione per medie e grandi strutture per: subingressi, riduzioni di superficie
di vendita, riduzioni di settore merceologico, cessazioni di attività;
Modello COM4: domanda di autorizzazione per centri commerciali relativi a: aperture,
concentrazioni, trasferimenti di sede, ampliamenti di superficie di vendita, estensioni di settore
merceologico, variazioni del numero degli esercizi;
Modello COM4a: domanda di autorizzazione per gli esercizi inseriti all’interno di un centro
commerciale relativi a: aperture, concentrazioni, trasferimenti di sede, ampliamenti di superficie di
vendita, estensioni di settore merceologico;
Modello COM 4b: comunicazione per gli esercizi inseriti all’interno di un centro commerciale relative
a: subingressi, riduzioni di superficie di vendita, riduzioni di settore merceologico, cessazioni di
attività.
Tale modulistica può essere modificata oppure integrata mediante la stessa procedura sopra
menzionata.
18. Per "camera di commercio", s’intende la Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura.
19. E' “preposto alla gestione di un esercizio commerciale o di un relativo reparto” chi viene indicato,
come tale, al Comune dal titolare dell'attività.
Alla comunicazione di cui al precedente comma 17, deve essere allegato, se richiesto dal Comune,
apposito atto giuridico in fotocopia semplice, in quanto il rapporto di “preposizione” non può essere
desunto tacitamente per comportamenti concludenti.
20. "Concentrazione" è la riunione in una nuova struttura di vendita, rispettivamente, di esercizi di
vicinato, di medie e grandi strutture di vendita, aventi la medesima titolarità all'atto della richiesta.
21. "Accorpamento" è l'ampliamento della superficie in una media o grande struttura di vendita mediante
utilizzo di superfici di altri esercizi di vicinato, di altre medie o grandi strutture di vendita, aventi la
medesima titolarità all'atto della richiesta.
22. Il “Reimpiego” del personale degli esercizi concentrati o accorpati è il reimpiego degli occupati
nell'anno precedente, sia a tempo determinato che indeterminato.
I lavoratori a tempo parziale sono considerati in percentuale, in rapporto al numero di ore lavorate
rispetto a quelle previste nel contratto collettivo di lavoro di riferimento.
23. “Qualificazione professionale adeguata al settore alimentare” è l'aver esercitato in proprio, per
almeno 2 (due) anni nell'ultimo quinquennio, l'attività di vendita all'ingrosso o al dettaglio di prodotti
del settore alimentare, oppure aver prestato la propria opera, per almeno 2 (due) anni nell'ultimo
quinquennio, in qualità di dipendente qualificato addetto alla vendita o all'amministrazione oppure,
se trattasi di coniuge o parente o affine entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore
familiare, comprovata dall'iscrizione all'INPS, oppure aver frequentato con esito favorevole un corso
di qualificazione professionale istituito oppure riconosciuto ai sensi dell’art. 5, comma 5, lettera a) del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
24. Tutti gli esercizi di vendita, compresi i centri commerciali, già assentiti secondo le previgenti norme,
aventi la superficie di vendita da 251 a 2.500 metri quadrati, sono classificati come “medie strutture
di vendita”.
Comune di Tortona
Pagina 7 di 35
ADEGUAMENTO DEL REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA LOCALE
25. Tutti gli esercizi, compresi i centri commerciali già assentiti secondo le previgenti norme, aventi la
superficie di vendita superiore a 2.500 metri quadrati, sono classificati come “grandi strutture di
vendita”.
26. Il titolare in possesso, alla data del 24 aprile 1998, di autorizzazione amministrativa di cui all'art. 24
della legge 11 giugno 1971, n. 426, per il commercio al dettaglio di prodotti rientranti nei settori
alimentare e/o non alimentare, ha diritto a porre in vendita tutti i prodotti compresi in detti settori, nel
rispetto della vigente normativa igienico-sanitaria e fatte salve le disposizioni previste da leggi
speciali che riguardano la vendita di determinati prodotti.
27. Il commercio al dettaglio e all'ingrosso, come definito dall'art. 4 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 114, s’intende "professionalmente" esercitato da chi dedica allo stesso almeno due terzi del
proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dall'attività medesima almeno due terzi del proprio
reddito globale di lavoro, quale risulta dalla propria posizione fiscale.
28. Per “utilizzatori in grande” di cui all'art. 4, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 114, s’intendono le comunità, le convivenze, le cooperative di consumo e loro consorzi, gli
organismi associativi costituiti esclusivamente tra titolari di esercizi di vendita e/o pubblici esercizi al
fine di procedere in comune agli acquisti dei prodotti necessari per le loro attività.
29. Per “opere dell'ingegno di carattere creativo”, s’intendono tutte le opere di grafica, pittura e scultura,
di provenienza propria, non classificabili come opere d'arte, proprie pubblicazioni letterarie e di
natura scientifica o informativa realizzate anche mediante supporto informatico, oggetti e quant'altro
sia frutto dell'ingegno creativo del realizzatore commerciante.
Comune di Tortona
Pagina 8 di 35
ADEGUAMENTO DEL REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA LOCALE
P ARTE II - RE QUISITI
ART. 3 - REQUISITI PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO
1. Il commercio al dettaglio e all'ingrosso disciplinato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 è
articolato in due settori: alimentare e non alimentare.
2. Per l'esercizio dell'attività di commercio di prodotti alimentari è richiesto il possesso dei requisiti
morali e professionali di cui all'art. 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114. Per il commercio
di prodotti non alimentari, è richiesto il possesso dei soli requisiti morali di cui ai commi 2, 3 e 4 del
suddetto art. 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
3. Nelle imprese individuali, i requisiti morali devono essere posseduti dal titolare; nelle società in nome
collettivo, da tutti i soci; nelle società in accomandita semplice, dai soci accomandatari; nelle società
di capitali, cooperative, enti e associazioni, dal legale rappresentante e nelle società estere, da chi le
rappresenta in Italia.
4. Per il settore alimentare, i requisiti professionali devono essere posseduti dal titolare, nelle imprese
individuali; da un legale rappresentante o da un preposto per qualsiasi tipo di società, associazione
o ente; da chi rappresenta in Italia un’impresa estera o da un relativo preposto.
E’ vietato che uno stesso “preposto” sia nominato per più società.
Non è obbligatoria la presenza costante e continuativa del “preposto” durante l’apertura al pubblico
dell’esercizio commerciale di vendita al dettaglio di prodotti del settore alimentare.
5. Il possesso dei requisiti soggettivi deve essere autocertificato o documentato nei modi di legge dal
soggetto interessato.
6. I requisiti soggettivi per l'esercizio del commercio al dettaglio sono accertati dal Comune.
Per l'esercizio del commercio all'ingrosso sono accertati dalla Camera di Commercio.
ART. 4 - REQUISITO DELL'ETÀ
1. Il commercio sia al dettaglio che all'ingrosso può essere esercitato solo da chi ha raggiunto la
maggiore età e, mediante l'autorizzazione del Tribunale, da chi, non avendola raggiunta, è
emancipato di diritto ai sensi dell'art. 390 del codice civile. All'inabilitato ed al minore non emancipato
non è consentito l'inizio di un'attività commerciale, ma soltanto la relativa continuazione, a seguito di
acquisto della titolarità di un'azienda per causa di morte o per donazione a seguito di nomina da
parte dell’Autorità Giudiziaria rispettivamente di un “curatore” o di un “tutore”.
ART. 5 - REQUISITI MORALI
1. La condanna per i reati indicati all'art. 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, emessa con
l'annotazione di "non menzione", è ostativa, a tutti gli effetti, ai fini dell'esercizio dell'attività
commerciale.
2. L'attestazione dell'esito positivo dell'“affidamento in prova al servizio sociale” documentato nei modi
di legge, è equiparabile alla riabilitazione.
3. L'applicazione della pena su richiesta delle parti (c.d. patteggiamento) per i reati indicati dall'art. 5
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, è comunque ostativa all'esercizio dell'attività
commerciale.
Qualora il soggetto interessato che ha patteggiato la pena non commetta un delitto ovvero una
contravvenzione della stessa specie di quelle oggetto di patteggiamento, rispettivamente entro 5
(cinque) anni in caso di delitto, o di 2 (due) anni in caso di contravvenzione, il reato è da considerare
Comune di Tortona
Pagina 9 di 35
ADEGUAMENTO DEL REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA LOCALE
estinto e, pertanto, non è necessario chiedere ed ottenere la riabilitazione ai fini dell'esercizio
dell'attività commerciale.
L'effetto estintivo non si produce se la persona, nei cui confronti è stata applicata la pena, pecuniaria
o detentiva, si sottrae volontariamente alla sua esecuzione.
4. L'accertamento dei requisiti morali per l'esercizio del commercio viene fatto d'ufficio dal Comune,
richiedendo il certificato penale al Casellario Giudiziale della Procura della Repubblica.
ART. 6 - REQUISITI PROFESSIONALI
1. Ai fini del possesso dei requisiti professionali per l'esercizio del commercio nel settore alimentare
occorre aver frequentato con esito positivo, un corso specifico di formazione professionale per il
settore alimentare, istituito o riconosciuto ai sensi dell’art. 5, comma 5, lettera a) del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
Non sono pertanto, ritenuti idonei, ai fini dell'accertamento dei requisiti:
- i titoli di studio non specificamente abilitanti, quali: diploma di ragioniere, laurea in economia
e commercio e simili;
- attestati di corsi svolti all'estero;
- attestati di frequenza di corsi relativi alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande
o per la gestione di strutture ricettive turistico - alberghiere.
2. Il requisito della “pratica commerciale” per la vendita di generi alimentari, si intende acquisito da
coloro che abbiano svolto un’attività di vendita come conseguenza di un’attività produttiva come
industriali, artigiani e produttori agricoli; mentre non sono da ritenere comprese nelle anzidette
categorie le attività di servizio.
3. Il requisito della “pratica commerciale” per la vendita di generi alimentari, per poter essere
riconosciuto come valido, deve essere stato acquisito per aver svolto l’attività in maniera effettiva e
legittima, cioè mediante le iscrizioni e/o le autorizzazioni previste dalla normativa in vigore.
4. L'esercizio in proprio dell'attività di vendita, al dettaglio o all'ingrosso, di prodotti alimentari, è
comprovato anche dalla posizione di socio di società di persone e di amministratore o institore di
società di capitali o di altro organismo collettivo.
Possiedono il requisito dell'esercizio in proprio:
- l'imprenditore individuale;
- nelle società di capitali in alternativa: il Presidente, il Vice Presidente ed i Consiglieri del
Consiglio di Amministrazione, l'Amministratore Unico, il Consigliere o l’Amministratore
Delegato nonché l'Institore;
- nelle società in accomandita semplice: i soci accomandatari;
- nelle società in nome collettivo: il socio con poteri di ordinaria amministrazione e di legale
rappresentanza; il socio d'opera o socio con "obbligo di prestazione di attività", pur senza
poteri di rappresentanza; il socio d'opera o socio con "obbligo di prestazione di attività", pur
senza poteri di rappresentanza legale e/o amministrazione ordinaria;
- nel caso di associazione in partecipazione: colui che ha operato presso un'impresa
autorizzata, senza vincolo di subordinazione, con un contratto di associazione , in qualità di
associato.
5. La qualifica di “dipendente qualificato” addetto alla vendita o all'amministrazione di un'impresa che
esercita la vendita di prodotti alimentari si ritiene posseduta da chi svolga mansioni direttamente
attinenti alla vendita, lavorazione, trasformazione di alimenti o bevande.
Non sono da considerare “qualificati”, gli “apprendisti” e coloro che hanno maturato un’esperienza
professionale con un “contratto di formazione e lavoro”.
6. Il requisito di dipendente qualificato è comprovato sulla base di idonea documentazione fornita
dall'impresa presso la quale l'interessato ha prestato la propria opera.
Per valutare la prestazione dell'attività in qualità di dipendente qualificato, occorre tener conto del
tipo dell'azienda, del contratto collettivo di lavoro, della qualifica rivestita, del periodo di
apprendistato, del tipo di attività esercitata rapportato alla qualifica rivestita.
Comune di Tortona
Pagina 10 di 35
ADEGUAMENTO DEL REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA LOCALE
Qualifiche abilitanti sono considerate, ad esempio: capo servizio di ufficio amministrativo e/o
commerciale; gerente o gestore; capo reparto; ispettore; addetto all'amministrazione; magazziniere
e aiuto magazziniere solo se svolto presso aziende all'ingrosso; cassiere; viaggiatore; piazzista;
commesso ed aiuto commesso; banconiere ed aiuto banconiere; addetto alle operazioni ausiliarie
alla vendita.
Lo stato di dipendente qualificato può essere comprovato alternativamente dalla seguente
documentazione: modello 01/M relativi alla denuncia annuale all'INPS della retribuzione; libretto di
lavoro; dichiarazione della sezione circoscrizionale per l'impiego;
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del datore di lavoro;
busta paga; dichiarazione dei redditi. E' idonea a comprovare detto requisito anche l'attività svolta
all'estero, debitamente documentata.
7. Il requisito di familiare coadiutore è comprovato dall’iscrizione all'INPS, gestione commercianti.
In caso di imprese miste, artigiano-commerciali, iscritte all'INPS gestione artigiani con riferimento
all'attività prevalente, il requisito professionale si ritiene provato.
8. Non ha valore la collaborazione familiare svolta all'estero, se non documentata nei modi di legge.
9. La pratica professionale in qualità di titolare, dipendente, collaboratore, deve essere acquisita per
due anni negli ultimi cinque, che precedono la sottoscrizione della "comunicazione" per gli esercizi di
vicinato o la "domanda di autorizzazione" per le medie e grandi strutture di vendita.
10. L'iscrizione al Registro Esercenti il Commercio per i gruppi merceologici di cui all’art. 5, comma 5,
lettera c) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 nel periodo che va dal 24 aprile 1999 al 24
aprile 2004, è provata sulla base di una certificazione rilasciata dalla competente Camera di
Commercio da cui risulti la citata iscrizione entro detto arco di tempo.
11. Per vendere i prodotti che rientrano nelle “tabelle speciali” per le tabaccherie, le farmacie ed i
distributori di carburante, è richiesto solo il possesso dei requisiti morali previsti dal decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
Qualora vengano posti in vendita prodotti relativi al settore alimentare non compresi nelle suddette
tabelle speciali, è richiesto il possesso dei requisiti professionali previsti sempre dal succitato
decreto legislativo.
L’esercizio dell’attività di vendita al dettaglio di merci contenute nelle suddette “tabelle speciali” per le
tabaccherie, le farmacie ed i distributori di carburante, non dà diritto a titolari, dipendenti e
collaboratori all’acquisizione della “pratica commerciale” per ottenere il requisito professionale per la
vendita di generi alimentari.
12. L'esercizio in proprio dell'attività commerciale è autocertificato nonché provato dall’iscrizione al
Registro delle Imprese tenuto dalla competente Camera di Commercio.
13. L'associazione in partecipazione è comprovata da copia del relativo contratto debitamente registrato
e dalla dichiarazione dei redditi dell'associato.
14. L’agente o il rappresentante di commercio nel settore alimentare può essere considerato in
possesso del requisito professionale, qualora sia verificata, oltreché l’iscrizione al Registro delle
Imprese tenuto dalla competente Camera di Commercio, anche la regolare iscrizione al Ruolo
Agenti di Commercio.
15. Chi intenda esercitare la vendita di prodotti di erboristeria e per l’alimentazione degli animali
dev’essere in possesso del requisito professionale previsto per il commercio dei generi alimentari.
Comune di Tortona
Pagina 11 di 35
ADEGUAMENTO DEL REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA LOCALE
P ARTE III - MODALI T À DI VE NDI TA
ART. 7 - ESERCIZIO DI VENDITA CONGIUNTO ALL’INGROSSO E AL DETTAGLIO
1. Ai sensi dell’art. 5, comma 6, della legge regionale 12 novembre 1999, n. 28, il divieto di esercitare
congiuntamente nello stesso locale l’attività di vendita all’ingrosso e al dettaglio previsto dall’art. 26,
comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, non opera per la vendita di:
a) macchine, attrezzature e articoli tecnici per l’agricoltura, l’industria, il commercio e
l’artigianato;
b) materiale elettrico;
c) colori e vernici, carte da parati;
d) ferramenta e utensileria;
e) articoli per impianti idraulici, a gas ed igienici;
f) articoli da riscaldamento;
g) strumenti scientifici e di misura;
h) macchine per ufficio e relativi accessori, compreso il materiale informatico;
i) auto, moto, cicli e relativi accessori e parti di ricambio;
j) combustibili;
k) materiale per l’edilizia;
l) legnami.
2. L'esercizio dell'attività di vendita, all'ingrosso e al dettaglio, in una stessa struttura commerciale, può
essere svolto in locali che abbiano, ciascuno, un proprio specifico ingresso dall'esterno.
In tal caso, i locali destinati alla vendita al dettaglio devono:
- avere accesso diretto ad area pubblica o privata qualora si tratti di cortili interni, androni e parti
condominiali comuni; in quest’ultimo caso, devono avere finestre o altre luci o insegne visibili da
area pubblica;
- essere divisi dai locali destinati al commercio all’ingrosso mediante pareti stabili, anche se
dotati di porte di comunicazione interna non accessibili al pubblico.
3. Nei mercati comunali all'ingrosso orto-floro-frutticoli è consentito vendere anche al dettaglio nel
rispetto delle modalità e tempi previsti nei rispettivi regolamenti di mercato.
ART. 8 - FORME PARTICOLARI DI COMMERCIO
1. La vendita al pubblico, in un'unica confezione e ad un unico prezzo, di prodotti che appartengono a
settori merceologici diversi è consentita nell'esercizio che ha, nel proprio settore merceologico, il
prodotto che, rispetto agli altri contenuti nella confezione, risulta di valore pari ad almeno i tre quarti
del prezzo della confezione stessa, tenuto conto dei valori di mercato dei vari prodotti.
2. I prodotti alimentari a base di carni possono essere posti in vendita comunque preparati e
confezionati, nonché anche allo stato di precotti.
La cottura può essere effettata anche nell'esercizio, fatta salva l'osservanza delle norme igienicosanitarie.
3. Coloro che alla data del 24 aprile 1999 erano in possesso dell'autorizzazione ai sensi della legge 27
gennaio 1968, n. 32 recante “Norme per la vendita al pubblico degli alimenti surgelati”, possono
continuare a vendere soltanto prodotti surgelati.
4. L'attività di vendita corrispondente alle tabelle merceologiche speciali è vincolata all'attività principale
di farmacia, rivendita di generi di monopolio o distributori di carburante e non può essere ceduta
separatamente dall'attività principale a cui si riferisce.
5. Non costituisce attività di somministrazione di alimenti e bevande, l'assaggio gratuito degli stessi
organizzato dal venditore a fini promozionali oppure per orientare la scelta dei prodotti di vendita.
Comune di Tortona
Pagina 12 di 35
ADEGUAMENTO DEL REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA LOCALE
6. Coloro che hanno titolo per vendere al dettaglio prodotti alimentari possono, parimenti, vendere gli
stessi prodotti allo stato di "surgelati".
7. Il commercio al dettaglio di "oggetti preziosi" è subordinato anche al possesso della licenza prevista
dall'art. 127 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773.
8. Il titolare di autorizzazione per l'esercizio di un’attività ricettiva che, unitamente al servizio ricettivo,
effettuava, alla data del 24 aprile 1999, l'attività di vendita di giornali, riviste, pellicole, videocassette,
cartoline e francobolli alle persone alloggiate, può continuare ad esercitarla alle stesse condizioni.
9. Per la vendita di piante o parti di esse e di semi per la loro riproduzione, di fitofarmaci, di piante
officinali, di prodotti oggetto dell'esercizio di arti ausiliare delle professioni sanitarie, oltre
all'autorizzazione richiesta dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 occorre essere in possesso
dei requisiti particolari previsti dalla normativa che disciplina il commercio di detti prodotti.
10. Per i titolari di farmacie, per i titolari di rivendite di generi di monopolio e per i titolari di impianti di
distribuzione carburanti, sono state istituite tre apposite tabelle merceologiche speciali, tenuto conto
della natura degli esercizi, degli usi e delle esigenze del pubblico.
E’ qui richiamato il dettato del precedente comma 5 del presente articolo al riguardo del vincolo
rispetto all’attività principale di dette tabelle merceologiche speciali e della conseguente impossibilità
di loro separata cessione.
11. La tabella speciale per i titolari di farmacie comprende i seguenti articoli merceologici:
- prodotti dietetici per l'infanzia, gli anziani e gli ammalati;
- articoli per l'igiene della persona;
- articoli di puericultura, quali biberon, scalda-biberon, bagnetti, spargitalco, ciambelle lavatesta,
accessori per il bagno, spugne, termometri, accappatoi per neonati, pannolini e tutine
assorbenti, vasini ortopedici, indumenti per neonati e per la prima infanzia di speciale tessuto
filtrante e anallergico, lenzuolini di gomma o filtranti per neonati;
- apparecchi propedeutici allo sviluppo dell'attività sensoriale e visiva del bambino parzialmente
ritardato, quali attrezzature montessoriane;
- articoli per la sicurezza e la custodia del bambino nella deambulazione e nel riposo, quali
bretelle sostenitrici e prime attrezzature per la custodia del bambino, tipo infantseat;
- bilance per neonati e per adulti;
- busti, guaine, pancere, correttivi e curativi, calze collants elastici contenitrici per varici,
preventivi e curativi;
- cinti, cavigliere, ginocchiere, polsini elastici, guanti di gomma per la casa;
- indumenti e biancheria dimagranti preparati esclusivamente a tale scopo;
- indumenti terapeutici antireumatici in lana termica creati allo scopo;
- massaggiatori, articoli di masso-terapia;
- prodotti per la cura del capello: lozioni, creme, shampoo medicato (e mezzi per il loro impiego:
spazzole e pettini) ed altri cosmetici destinati ad essere messi a contatto con la pelle o con le
mucose, con esclusione dei concentrati e delle essenze;
- amari, liquori, vini e pastigliaggi medicati;
- polveri per acque da tavola;
- alimenti per piccoli animali;
- disinfettanti, disinfettanti per uso animale e per ambienti; insetticidi per uso umano e per uso
veterinario e prodotti chimici in genere non di uso farmaceutico.
12. La tabella speciale per i titolari di rivendite di generi di monopolio comprende i seguenti articoli
merceologici:
- articoli per fumatori;
- francobolli per collezione ed altri articoli per filatelici;
- moduli e stampati in genere, per comunicazioni e richieste ad enti vari, moduli per contratti;
- tessere prepagate per servizi vari;
- articoli di cancelleria e cartoleria (compresi materiali di consumo per computer e fax);
- articoli di bigiotteria (articoli prodotti ad imitazione della gioielleria per l'abbigliamento e
l'ornamento della persona in metallo o pietra non preziosi) quali spille, fermagli, braccialetti,
catene, ciondoli, collane, bracciali, anelli, perle, pietre e vetri colorati, orecchini, bottoni, da collo
e da polso, gemelli da polso, fermacravatte, porta chiavi e simili;
- pellicole fotocinematografiche, compact disc, musicassette e videocassette da registrare;
- lampade, torce elettriche, pile, prese e spine (elettriche e telefoniche);
Comune di Tortona
Pagina 13 di 35
ADEGUAMENTO DEL REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA LOCALE
-
articoli per la cura e l'igiene della persone, nonché prodotti cosmetici e di profumeria;
articoli di pelletteria (escluse le calzature, la valigeria e la borsetteria);
articoli di chincaglieria, purché realizzati in materiali non preziosi (a titolo di esempio: pietre e
vetri colorati, bottoni, temperini, portachiavi ecc.);
pastigliaggi vari (caramelle, confetti, cioccolatini, gomme americane e simili);
fazzoletti, piatti, posate, bicchieri "usa e getta" e simili;
detersivi, insetticidi in confezioni originali, deodoranti;
articoli sportivi (esclusi capi di abbigliamento e calzature), inclusi gli articoli da pesca per
dilettanti, distintivi sportivi;
articoli ricordo (esclusi gli articoli di oreficeria);
carte geografiche e stradali, mappe e guide turistiche su qualsiasi supporto realizzate;
giocattoli (escluse le biciclette), articoli per festività o ricorrenze a carattere civile e/o religioso,
articoli per feste, giochi di società, giochi pirici;
fiori e piante artificiali;
articoli per la cura e la manutenzione delle calzature;
callifughi, cerotti, garze, siringhe, profilattici, assorbenti igienici, pannolini per bambini, cotone
idrofilo, disinfettanti (alcool denaturato, acqua ossigenata, tintura di iodio e simili), cotone
idrofilo;
orologi a batteria in materiali non preziosi;
articoli per il cucito, il ricamo ed i lavori a maglia.
13. I soggetti titolari dell’autorizzazione per l’esercizio di un impianto di distribuzione di carburanti,
rilasciata dall'Ufficio Tecnico di Finanza appartenente all’attuale Agenzia delle Dogane,
eventualmente già in possesso della relativa tabella merceologica speciale di cui sopra, hanno titolo
a porre in vendita tutti prodotti relativi al settore merceologico alimentare e non alimentare su una
superficie di vendita non superiore a quella di un esercizio di vicinato di cui all’art. 4, comma 1,
lettera d) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
14. Le aree destinate in via principale all’esercizio di impianti per l’erogazione di carburante, previa
attivazione di specifica procedura amministrativa presso i competenti Uffici del Comune, possono
essere dotate, oltreché di autonomi servizi all’auto ed all’automobilista, anche di autonome attività
artigianali, commerciali, di vendita di quotidiani e periodici, nonché di pubblici esercizi per la
somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, fatto salvo il rispetto delle norme igienicosanitarie ed urbanistico-edilizie.
15. All’interno delle zone di piano regolatore comunale urbanisticamente definite come “agricole”,
possono essere installati esclusivamente impianti stradali di distribuzione carburanti per autotrazione
riconducibili a stazioni per il solo rifornimento nonché a stazioni di servizio con presenza di servizi
all’auto ed all’automobilista e di autonome attività artigianali, commerciali, di vendita di quotidiani e
periodici, di pubblici esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, fatto salvo il
rispetto delle vigenti norme igienicosanitarie ed urbanistico-edilizie.
16. In ogni caso, le attività commerciali devono essere esercitate su una superficie di vendita non
superiore a quella di un esercizio di vicinato di cui all’art. 4, comma 1, lettera d) del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
17. Le attività integrative a quella di distribuzione di carburanti menzionate ai precedenti commi 15 e 16
sono connesse all’impianto, quindi non possono essere cedute autonomamente e decadono
automaticamente con la chiusura definitiva dell’impianto stesso.
18. La titolarità di autorizzazioni per l’esercizio di attività integrative a quella di distribuzione di carburanti
menzionate ai precedenti commi 15 e 16 spetta al soggetto titolare della licenza di esercizio
dell’impianto rilasciata dall’attuale Agenzia delle Dogane ai sensi dell’art. 19 della legge 5 marzo
2001, n. 57, fatta salva una sua eventuale espressa rinuncia a favore del titolare dell’autorizzazione
dell’impianto.
19. La vendita di prodotti relativi al settore merceologico alimentare è svolta, fermo il possesso dei
requisiti di cui all’art. 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, in locali attrezzati e nel rispetto
delle vigenti disposizioni igienico-sanitarie vigenti.
20. Fermi restando i requisiti igienico-sanitari, nei locali commerciali con superficie di vendita non
superiore a quella di un esercizio di vicinato di cui all’art. 4, comma 1, lettera d) del decreto
Comune di Tortona
Pagina 14 di 35
ADEGUAMENTO DEL REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA LOCALE
legislativo 31 marzo 1998, n. 114, è consentito il consumo immediato dei prodotti di cui all’art. 4 della
legge 25 marzo 1997, n. 77, a condizione che siano esclusi il servizio assistito di somministrazione
al pubblico di alimenti e bevande e le attrezzature ad esso direttamente finalizzate.
21. All’interno delle aree di servizio adibite all’esercizio di impianti per l’erogazione di carburante,
possono essere attrezzati appositi spazi per il rifornimento di acqua e lo scarico dei liquami per
roulotte e camper.
ART. 9 - AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE ALLA VENDITA; PER L’OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO; PER LA
SOMMINISTRAZIONE TEMPORANEA DI ALIMENTI E BEVANDE
1. In occasione di fiere, feste, mercati o di altre riunioni straordinarie di persone, il Comune può
concedere autorizzazioni temporanee alla vendita al dettaglio.
Esse sono valide soltanto per i giorni delle predette occasioni e sono rilasciate esclusivamente a chi
è in possesso dei requisiti soggettivi e professionali di cui all'art. 5 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 114 e di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni
(c.d. normativa antimafia), che devono essere autocertificati.
Nell'autorizzazione devono essere precisati i giorni e l'orario di validità, il luogo di esercizio ed il
soggetto autorizzato.
Data la temporaneità e l'occasionalità del rilascio, si possono rilasciare anche per siti non a
destinazione commerciale, accertate comunque le condizioni di sicurezza e di igienicità dei luoghi
nei modi di legge.
Eventuali pareri interni ed esterni possono essere raccolti anche attraverso la conferenza dei servizi.
2. In occasione di fiere, feste o mercati o di altre riunioni straordinarie di persone, è consentita, previa
richiesta, l’occupazione del suolo pubblico antistante l’esercizio commerciale da parte del titolare di
detto esercizio per la vendita di prodotti appartenenti al settore merceologico per il quale possiede i
presupposti che gli consentono l’attività commerciale su area privata e nel rispetto, comunque, delle
merceologie ammesse alla vendita nel corso della fiera, festa, mercato o altra riunione straordinaria
di persone.
In ogni caso, lo spazio occupato non dovrà superare le dimensioni di m. 3 di lunghezza e m. 1,50 di
profondità.
Le strutture che verranno utilizzate non dovranno essere in alcun modo di impedimento o di intralcio
alla circolazione veicolare oppure pedonale.
E’ altresì vietato collocare tende, assi od altre opere fisse o mobili oppure merci, in modo da
danneggiare o intralciare l’esercizio di vendita degli operatori commerciali attigui.
Le derrate alimentari non possono essere collocate sul suolo ma su banchi appositamente attrezzati
aventi altezza non inferiore a m. 0,50.
L’altezza dei cumuli delle merci non può superare m. 1,40 dal suolo.
L’occupazione dello spazio pubblico così individuato è assoggettato alle disposizioni circa il
pagamento dei corrispondenti oneri secondo le disposizioni stabilite dal Comune per una
dimensione minima pari a m. 3 x m. 1,50, qualunque sia la dimensione effettivamente occupata.
3. In occasione di fiere, feste, mercati o di altre riunioni straordinarie di persone, il Comune può
concedere, previa richiesta, autorizzazioni temporanee alla somministrazione di alimenti e bevande,
ai sensi dell’art. 10 della legge regionale Piemonte 29 dicembre 2006, n. 38 e successive modifiche
ed integrazioni.
Esse sono valide soltanto per i giorni delle predette occasioni e sono rilasciate esclusivamente a chi
è in possesso dei requisiti soggettivi e professionali di cui agli artt. 4 e 5 della legge regionale
Piemonte 29 dicembre 2006, n. 38 e successive modifiche ed integrazioni e di cui alla legge 31
maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni (c.d. normativa antimafia), che
devono essere autocertificati.
Nell'autorizzazione devono essere precisati i giorni e l'orario di validità, il luogo di esercizio ed il
soggetto autorizzato.
La somministrazione di bevande, nel caso di cui sopra, aventi un contenuto alcolico superiore al 21
per cento del volume non è consentita negli esercizi operanti nell'ambito di impianti sportivi, fiere,
complessi di attrazione dello spettacolo viaggiante installati con carattere temporaneo nel corso di
sagre, fiere e simili luoghi di convegno, nonché nel corso di manifestazioni sportive o musicali
all'aperto.
Comune di Tortona
Pagina 15 di 35
ADEGUAMENTO DEL REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA LOCALE
Il sindaco può, con propria ordinanza, temporaneamente ed eccezionalmente estendere tale divieto
alle bevande con contenuto alcolico inferiore al 21 per cento del volume.
Data la temporaneità e l'occasionalità degli eventi, si possono rilasciare autorizzazioni temporanee
anche per siti non a destinazione d’uso commerciale, accertate comunque le condizioni di sicurezza,
di igienicità e di sorvegliabilità dei luoghi nei modi di legge.
ART. 10 - SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ
1. Della data di inizio della sospensione dell'attività nell'esercizio di vendita al pubblico al dettaglio, il
titolare ne deve dare notizia al Comune almeno 5 (cinque) giorni prima di detto inizio, qualora debba
protrarsi per più di 30 (trenta) giorni consecutivi.
Nella comunicazione deve essere indicata la durata della chiusura.
L'esercente interessato, entro il suddetto termine di 5 (cinque) giorni, deve comunque rendere noto
al pubblico il periodo di sospensione con apposito cartello.
ART. 11 - AFFIDAMENTO IN GESTIONE DI REPARTI
1. Il titolare di un’autorizzazione commerciale, il cui esercizio sia organizzato in più reparti in relazione
alla gamma di prodotti trattati o alle tecniche di servizio impiegate, può affidare tali reparti a terzi in
possesso dei requisiti morali e professionali di cui all’art. 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
114, affinché li gestiscano in proprio, previa comunicazione del titolare stesso al Comune per la
durata contrattualmente convenuta.
2. La comunicazione al Comune di cui al precedente comma dovrà avvenire prima dell'inizio della
gestione, dichiarando nella stessa il possesso dei requisiti, la sede dell'esercizio, il reparto gestito, la
durata della gestione.
Alla comunicazione deve essere allegata fotocopia semplice del contratto di gestione, per atto
pubblico o scrittura privata autenticata.
ART. 12 - OTTEMPERANZA DI GIUDICATO AMMINISTRATIVO PER I TITOLARI DI ESERCIZI DI VICINATO
1. I titolari di esercizi di vicinato, nei confronti dei quali è stato favorevolmente deciso in sede di
giudicato amministrativo, in via definitiva, un ricorso avverso il diniego di autorizzazione o la
“comunicazione di non efficacia” della dichiarazione di inizio attività, hanno diritto di ottenere d’ufficio
dal Comune il rilascio dell'autorizzazione o ad iniziare l'attività, se non siano sopravvenuti nuovi
elementi ostativi e/o nuove normative successivamente alla decisione che impediscano il rilascio
dell'autorizzazione o l’inizio dell’attività.
ART. 13 - AMPLIAMENTO DEGLI ESERCIZI DI VICINATO
1. A decorrere dal 24 aprile 1998, i titolari di autorizzazioni amministrative per il commercio di cui all'art.
24 della legge 11 giugno 1971, n. 426 che operano su una superficie di vendita inferiore a mq. 250
hanno diritto di ampliare la stessa fino al raggiungimento del limite suddetto.
Dell'effettuato ampliamento deve essere data notizia al Comune a mezzo del modello COM1,
precisando, nello stesso, la nuova superficie di vendita dell'esercizio.
Sono fatte salve le prescrizioni di carattere urbanistico-edilizio ed igienico-sanitario, se necessario in
relazione ai prodotti commercializzati.
Comune di Tortona
Pagina 16 di 35
ADEGUAMENTO DEL REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA LOCALE
ART. 14 - MODIFICHE NELLA RAPPRESENTANZA LEGALE DI SOCIETÀ E ASSOCIAZIONI
1. Le modifiche che intervengono nella rappresentanza legale di una persona giuridica o di una
società, dopo la comunicazione di inizio attività per gli esercizi di vicinato o il rilascio delle
autorizzazioni per una media e grande struttura di vendita, non obbligano alla presentazione di una
nuova comunicazione o al rilascio di un’autorizzazione.
La persona giuridica, oppure la società, ha l'onere di darne comunicazione al Comune, a mezzo
lettera raccomandata con avviso di ricevimento oppure mediante consegna diretta a mano presso il
Comune stesso, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla registrazione della variazione della
rappresentanza legale.
Detta comunicazione deve contenere le generalità complete del nuovo legale rappresentante e gli
estremi dell'iscrizione al Registro delle Imprese tenuto dalla competente Camera di Commercio.
2. Il nuovo legale rappresentate, in mancanza di "preposto", deve essere in possesso dei requisiti
soggettivi di legge per l'esercizio dell'attività.
3. Il Comune, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma
1, trasmette, alla persona giuridica oppure alla società, la "presa d'atto" della variazione intervenuta
nella legale rappresentanza.
4. La trasformazione di una società in un'altra, nell’ambito delle tipologie previste dal vigente quadro
normativo in materia, comporta una variazione del titolo autorizzatorio e non obbliga ad una nuova
dichiarazione per l'apertura di un esercizio di vicinato oppure a richiedere il rilascio di una nuova
autorizzazione per le medie e grandi strutture.
5. La società che risulta dalle trasformazioni deve darne comunicazione al Comune, a mezzo lettera
raccomandata con avviso di ricevimento oppure mediante consegna diretta a mano presso il
Comune stesso, entro e non oltre (30) trenta giorni dalla registrazione dell'atto.
Detta comunicazione deve contenere la nuova ragione sociale ed il numero di iscrizione al Registro
delle Imprese tenuto presso la competente Camera di Commercio.
6. Il Comune, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma
5, trasmette alla nuova società, la "presa d'atto" dell’avvenuta trasformazione.
ART. 15 - PUBBLICITÀ DEI PREZZI
1. Per tutti i prodotti esposti per la vendita al dettaglio, nei luoghi indicati dall'art. 14, comma 1, del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, deve essere indicato il prezzo di vendita al pubblico.
2. La pubblicizzazione del prezzo può avvenire con l'uso del mezzo ritenuto più idoneo dall'esercente
interessato, a condizione, peraltro, che il sistema utilizzato permetta all'utente di leggere sempre, in
maniera chiara ed inequivocabile, l'effettivo prezzo di vendita al pubblico della merce esposta.
ART. 16 - CONSUMO DI PRODOTTI ALIMENTARI NEI NEGOZI DI VICINATO
1. Negli esercizi di vicinato abilitati alla vendita di prodotti appartenenti al settore alimentare, è
consentito il consumo diretto ed immediato sul posto dei prodotti di gastronomia al fine di consentire
l’assaggio dei prodotti posti in vendita, a condizione che non venga effettuato un apposito servizio di
somministrazione e non vengano collocate nel locale di vendita attrezzature finalizzate a permettere
o favorire la consumazione sul posto dei prodotti.
2. Si fa servizio di somministrazione se vengono predisposte liste o "menu" dei prodotti offerti con i
relativi prezzi, nonché se vengono raccolte o registrate le ordinazioni e fatto servizio ai tavoli con
portate di alimenti e/o bevande.
Comune di Tortona
Pagina 17 di 35
ADEGUAMENTO DEL REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA LOCALE
3. Per attrezzature finalizzate alla somministrazione, s’intende un qualsiasi elemento di arredo che sia
appositamente collocato nel punto vendita per consentire o favorire la consumazione dei prodotti sul
posto, come tavoli, sedie, banchi, panche, scaffali murali e simili.
Non sono tali, eventuali piani di appoggio per consentire di collocarvi i contenitori di alimenti e
bevande proposti per l’assaggio.
Comune di Tortona
Pagina 18 di 35
ADEGUAMENTO DEL REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA LOCALE
P ARTE IV - INCE NTIV AZIO NE DEL PICCOLO CO MMERCIO
ART. 17 - INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE DEGLI ADDENSAMENTI COMMERCIALI URBANI E PER IL RECUPERO
DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
(C.D. PIANI DI QUALIFICAZIONE URBANA ABBREVIATI IN P.Q.U.), NONCHÉ
PROGRAMMI INTEGRATI DI RIVITALIZZAZIONE DELLE REALTÀ MINORI (ABBREVIATI IN P.I.R.)
1. Al riguardo degli interventi per la valorizzazione degli addensamenti commerciali urbani e per il
recupero delle piccole e medie imprese (c.d. Piani di Qualificazione Urbana abbreviati in P.Q.U.),
nonché dei Programmi Integrati di Rivitalizzazione delle realtà minori (abbreviati in P.I.R.), sono qui
richiamati gli artt. 18 e 19 della deliberazione del Consiglio regionale 29 ottobre 1999, n. 563-13414
e successive modifiche ed integrazioni, nonché l’art. 15 dei “Criteri per autorizzare l’esercizio del
commercio al dettaglio” approvati con deliberazione del Consiglio Comunale N: 52 del 21 luglio 2008
e successive modifiche ed integrazioni.
Comune di Tortona
Pagina 19 di 35
ADEGUAMENTO DEL REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA LOCALE
P ARTE V - PRO CEDURE AMMINIS TR ATIVE
ART. 18 - AUTORIZZAZIONI PER I “CENTRI COMMERCIALI”
1. Un “centro commerciale” è definito ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 1-bis dell’allegato “A” alla
deliberazione del Consiglio Regionale 29 ottobre 1999, n. 563-13414 e successive modifiche ed
integrazioni.
2. Il “centro commerciale” è unitario rispetto al sistema del traffico, dei parcheggi e dei servizi ad uso
collettivo, in modo che il consumatore abbia un'immagine unica dell'offerta commerciale e dei servizi
annessi.
3. La superficie di vendita di un “centro commerciale” è data dalla somma delle superfici di vendita
degli esercizi commerciali nello stesso presenti.
4. I “centri commerciali” necessitano:
- − di un'autorizzazione commerciale generale per il centro come tale, in quanto media e grande
struttura, che è richiesta dal suo promotore o, in assenza, congiuntamente da tutti i titolari degli
esercizi che costituiranno detto centro;
- − di un’autorizzazione per ciascuno degli esercizi al dettaglio presenti nel centro stesso,
qualunque siano le loro dimensioni.
5. Colui che intende dar vita ad un “centro commerciale” può presentare al Comune un'unica domanda,
che sarà esaminata secondo un criterio unitario.
Trattandosi comunque di una media o grande struttura, la domanda di autorizzazione deve essere
formulata conformemente al modello COM4.
Ai soli fini della presentazione della domanda, il richiedente può non essere in possesso dei requisiti
professionali di cui all'art. 5, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
6. L'attivazione dei singoli esercizi che, nel loro insieme, costituiscono il “centro commerciale”, avverrà
dietro specifica domanda e rilascio della relativa autorizzazione, sia che si tratti di medie e grandi
strutture, sia che si tratti di esercizi di vicinato.
7. Qualora il soggetto promotore del “centro commerciale” chieda, prima del rilascio delle autorizzazioni
corrispondenti agli esercizi oggetto di domanda, che esse, se rilasciabili, siano intestate ad altri
soggetti, la richiesta va accolta alla sola condizione che questi ultimi siano in possesso dei requisiti
soggettivi di legge per gestire l'attività.
Se il “centro commerciale” è costituito, in tutto o in parte, da esercizi di vicinato, il Comune invita i
soggetti indicati dal promotore ad inoltrare le domande di autorizzazione utilizzando il modello COM
4a, entro il termine di 30 (trenta) giorni precedenti l'attivazione dell'esercizio.
La comunicazione deve contenere le dichiarazioni previste dall'art. 7, comma 2 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
8. I commercianti associati, che intendono creare un centro commerciale mediante l'apertura di esercizi
dei quali vogliono conservare la distinta titolarità, possono chiedere al Comune che l'esame delle
domande sia svolto congiuntamente e secondo un criterio unitario.
Prima del rilascio dell'autorizzazione comunale generale e unica per il “centro commerciale”, è
possibile sostituire i richiedenti originari con altri.
9. Le fattispecie di che trattasi ai precedenti commi 7 e 8 non costituiscono subingresso.
10. Dopo che le varie aziende che costituiscono il “centro commerciale” sono state effettivamente
attivate, i relativi cambi di titolarità possono avvenire soltanto a seguito di regolari e validi atti di
trasferimento tra vivi oppure per causa di morte.
11. Nel caso di cessazione di attività da parte di un’azienda inserita all’interno di un “centro
commerciale” senza che venga dato luogo ad un trasferimento di proprietà o di gestione per atto tra
vivi, l’operatore che cessa l’attività ne dà comunicazione al Comune utilizzando il modello COM 4b,
mentre l’operatore che aprirà la nuova attività commerciale nei locali lasciati liberi dovrà fare istanza
Comune di Tortona
Pagina 20 di 35
ADEGUAMENTO DEL REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA LOCALE
di autorizzazione utilizzando il modello COM 4a, allegando una dichiarazione da parte del promotore
da cui se ne desume la disponibilità.
E’ vietato trasferire la sede di un esercizio, ubicato ed autorizzato in un “centro commerciale”, al di
fuori di esso, fatta eccezione per quelli situati in un “centro commerciale naturale” come dettato dal
precedente art. 2, comma 11, lettera c) del presente atto.
12. Le modifiche che intervengono nella superficie di vendita nonché la modifica o l'aggiunta di un
settore merceologico degli esercizi del centro commerciale sono soggette ad autorizzazione.
13. Sono fatte salve le prescrizioni particolari previste nell'ambito di progetti di qualificazione urbana e di
rivitalizzazione dei centri storici.
Comune di Tortona
Pagina 21 di 35
ADEGUAMENTO DEL REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA LOCALE
P ARTE VI - PRO CEDI ME NTI DI CORRE L AZIONE
ART. 19 - PRESUPPOSTI NORMATIVI
1. Ai sensi dell’art. 6, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 e dell’art. 28
dell’allegato “A” alla deliberazione del Consiglio Regionale 29 ottobre 1999, n. 563-13414, i seguenti
articoli definiscono la correlazione dei procedimenti relativi alle autorizzazioni di esercizio di cui agli
articoli 7, 8 e 9 dell’anzidetto decreto legislativo e i procedimenti abilitativi di natura urbanisticoedilizia.
2. Per “contestualità” nel rilascio delle autorizzazioni commerciali e dei permessi di costruire, s’intende
una contestualità di tipo temporale, nel senso che devono essere rilasciate in linea di massima nello
stesso giorno, utilizzando però moduli differenti in relazione ai diversi atti amministrativi a cui si
riferiscono i documenti abilitativi di natura commerciale oppure urbanistico-edilizia.
3. Ai fini della presente Parte VI, è qui richiamato il vigente Regolamento comunale per autorizzare
l’esercizio del commercio al dettaglio.
ART. 20 - ESERCIZI DI VICINATO
1. Il procedimento relativo alla comunicazione di cui all’art. 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
114 non è obbligatorio che sia contestuale a quelli abilitativi di carattere urbanistico-edilizio.
2. La comunicazione per i casi previsti dall’art. 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 deve
essere conforme a quanto stabilito dal presente articolo.
3. Nel caso in cui l’apertura, il trasferimento di sede, la variazione della superficie di vendita, la modifica
o l’aggiunta di un settore merceologico di un esercizio di vicinato, conforme alla normativa
urbanistica comunale, comporti la realizzazione di opere edilizie soggette anche solo a dichiarazione
di inizio attività (DIA), va effettuata apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante il
fatto che saranno rispettate le vigenti disposizioni in materia urbanistico-edilizia.
4. La suddetta dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà andrà sottoposta a verifica da parte del
competente Settore Territorio e Ambiente.
ART. 21 - MEDIE STRUTTURE DI VENDITA
1. Il procedimento di autorizzazione all’apertura, al trasferimento di sede, alla variazione della
superficie di vendita, alla modifica o all’aggiunta di un settore merceologico di una media struttura di
vendita, conforme alla normativa urbanistica comunale, è contestuale a quello abilitativo di natura
urbanistico-edilizia.
2. Nel caso in cui l’apertura, il trasferimento di sede, la variazione della superficie di vendita, la modifica
o l’aggiunta di un settore merceologico di una media struttura di vendita, conforme alle vigenti
disposizioni urbanistico-edilizie, comporti la realizzazione di opere edilizie anche solo soggette a
dichiarazione di inizio attività (DIA), la richiesta di autorizzazione commerciale di cui all’art. 8 del
decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114 segue le specifiche procedure previste nel vigente
Regolamento comunale per autorizzare l’esercizio del commercio al dettaglio.
3. Qualora le opere edilizie dirette alla realizzazione di quanto previsto al comma precedente siano
soggette alla facoltà di presentazione di una dichiarazione di inizio attività (DIA) in base alla vigente
legislazione, tale DIA è presentata contestualmente all’istanza di autorizzazione commerciale,
allegando copia dell’istanza stessa all’anzidetta dichiarazione di inizio attività (DIA).
Comune di Tortona
Pagina 22 di 35
ADEGUAMENTO DEL REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA LOCALE
4. Qualora sia necessario, per la realizzazione di opere edilizie, attivare le procedure per il rilascio di un
permesso di costruire, contestualmente alla richiesta di autorizzazione commerciale ai sensi dell’art.
8 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, va presentata istanza di permesso di costruire,
allegando a quest’ultima copia dell’anzidetta richiesta di autorizzazione commerciale.
La documentazione va prodotta ed allegata alle istanze di natura commerciale o di quella
urbanistico-edilizia nel numero di copie richieste rispettivamente dal vigente Regolamento comunale
per autorizzare l’esercizio del commercio al dettaglio e dalle vigenti disposizioni urbanistico-edilizie.
ART. 22 - GRANDI STRUTTURE DI VENDITA
1. Il procedimento di autorizzazione all’apertura, al trasferimento di sede, alla variazione della
superficie di vendita, alla modifica o all’aggiunta di un settore merceologico di una grande struttura di
vendita, conforme alla normativa urbanistico-edilizia comunale, deve seguire le disposizioni relative
al procedimento per il rilascio delle autorizzazioni per le grandi strutture di vendita, approvate con
deliberazione della Giunta Regionale n. 43-29533 del 1° marzo 2000 che qui s’intende integralmente
richiamata ancorché non materialmente allegata, nonché quelle contenute nel vigente Regolamento
comunale per autorizzare l’esercizio del commercio al dettaglio.
ART. 23 - STRUMENTI URBANISTICI PARTICOLAREGGIATI
1. Nel caso in cui l’intervento edilizio a destinazione commerciale necessiti di preventivo strumento
urbanistico attuativo (P.E.C., P.I.P., P.P.A., ecc.), oltre alla documentazione richiesta per l’esame
dello stesso, è fatto obbligo di presentare, da parte di un professionista abilitato alla progettazione
incaricato dall’interessato, una relazione tecnica che dimostri la compatibilità delle tipologie
distributive in progetto rispetto alla specifica programmazione urbanistico commerciale di livello
comunale e regionale. Tale relazione tecnica potrà essere inserita in quella prevista dall’art. 6,
comma 1, lettera d) del vigente Regolamento comunale per autorizzare l’esercizio del commercio al
dettaglio.
2. La richiesta di autorizzazione per l’apertura di medie o grandi strutture di vendita previste dai
suddetti piani attuativi potrà essere presentata solo successivamente all’approvazione dello
strumento urbanistico particolareggiato di cui al precedente comma 1.
ART. 24 - PROCEDURE URBANISTICO-EDILIZIE
1. La realizzazione di opere edilizie che comportino l’attivazione di procedure soggette a permesso di
costruire, oppure a dichiarazione di inizio attività (DIA), a seguito della presentazione da parte degli
interessati delle prescritte forme di domanda o di comunicazione edilizia, potranno essere oggetto di
preventiva verifica da parte del Settore Sviluppo Economico - Servizio Attività Economiche, quando
l’intervento edilizio in questione interessi in tutto o in parte porzioni di edifici o di aree a destinazione
commerciale al dettaglio.
2. Il suddetto parere del Settore Sviluppo Economico - Servizio Attività Economiche dovrà essere
espresso entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta interna predisposta dal
Settore Territorio ed Ambiente - Servizio Edilizia Privata.
ART. 25 - DISPOSIZIONI COMUNI
1. La correlazione tra i procedimenti urbanistico–edilizi e quelli di carattere commerciale, di cui alla
presente Parte VI, comporta necessariamente che il permesso di costruire o la dichiarazione di inizio
attività (DIA) per la realizzazione di opere dirette all’apertura, al trasferimento di sede, alla variazione
Comune di Tortona
Pagina 23 di 35
ADEGUAMENTO DEL REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA LOCALE
della superficie di vendita, alla modifica o all’aggiunta di un settore merceologico di una media o
grande struttura di vendita, non possa essere rilasciata prima di quella commerciale, bensì
contestualmente, oppure successivamente, però solamente nei casi espressamente previsti.
2. E’ fatto salva l’osservanza del dettato del successivo art. 44 - Richiamo alle disposizioni in materia
edilizia ed urbanistica.
ART. 26 - PROCEDURE INTERNE
1. I competenti Settori comunali interessati alle procedure di cui alla presente Parte VI, si attivano al
fine di rispettare, di norma, i termini definiti dalle disposizioni vigenti in materia.
2. Il Responsabile del procedimento è individuato in base a quanto dispone il vigente Regolamento
comunale per il procedimento amministrativo.
3. Se del caso il Responsabile del Procedimento può convocare un’apposita Conferenza dei Servizi
interna al Comune.
Comune di Tortona
Pagina 24 di 35
ADEGUAMENTO DEL REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA LOCALE
P ARTE VII - O R ARI DE LLE ATTIVI T À
ART. 27 - ORARI DI APERTURA E CHIUSURA
1. Gli esercizi di vendita al dettaglio possono rimanere aperti al pubblico tutti i giorni della settimana, ad
eccezione della domenica e di altre festività, dalle ore 7,oo (sette) alle ore 22,oo (ventidue).
Nel caso appositamente stabilito con provvedimento sindacale, sentite le organizzazioni di cui all’art.
11, comma 1 del decreto legislativo 31 marzo 2003, n. 114, gli esercizi di vendita al dettaglio
possono derogare dall’osservanza della mezza giornata di riposo infrasettimanale.
Entro tali limiti, l’esercente può determinare liberamente l'orario di apertura e chiusura dell'esercizio,
con l'obbligo di non superare, comunque, il limite di 13 (tredici) ore giornaliere.
2. L'orario di apertura dell'esercizio deve essere reso noto al pubblico mediante l’esposizione di cartelli
o altri idonei mezzi di comunicazione, ben visibili e leggibili anche dall'esterno dell'esercizio
commerciale.
3. Gli esercenti determinano gli orari di apertura e chiusura al pubblico degli esercizi di vendita nel
rispetto dell’art. 11 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 e dei criteri stabiliti annualmente dal
Sindaco con proprio provvedimento.
4. Ai fini dell’applicazione dell’art. 13 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, per attività
prevalente s’intende quella che nell’anno precedente ha dato luogo al maggior fatturato.
5. Il Sindaco, nel rispetto di quanto prescritto dall’art. 11 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114,
annualmente stabilisce, mediante apposita ordinanza, i criteri da osservare in materia di orari da
parte dei titolari degli esercizi commerciali.
ART. 28 - ORARIO DEI CENTRI COMMERCIALI
1. L'orario di apertura e chiusura al pubblico di un centro commerciale deve essere osservato da tutte
le attività, commerciali e non, oppure promiscue (ad esclusione delle sole farmacie autorizzate)
presenti all’interno di un medesimo blocco costituente detto centro commerciale.
ART. 29 - TIPOLOGIE DI VENDITA ESCLUSE DALL'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA SUGLI ORARI
1. Gli esercizi di vendita riguardanti le tipologie di attività sotto indicate:
- - rivendite di generi di monopolio;
- - esercizi di vendita interni a campeggi, villaggi turistici e alberghi;
- - esercizi di vendita ubicati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie,
marittime ed aeroportuali;
- - rivendite di giornali;
- - gelaterie;
- - gastronomie;
- - rosticcerie;
- - pasticcerie;
nonché gli esercizi specializzati nella vendita dei seguenti prodotti:
- - bevande;
- - fiori e piante;
- - articoli da giardinaggio;
- - mobili;
- - libri;
- - dischi, nastri magnetici, musicassette e videocassette;
- - opere d'arte;
- - oggetti di antiquariato;
Comune di Tortona
Pagina 25 di 35
ADEGUAMENTO DEL REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA LOCALE
- - stampe;
- - cartoline;
- - articoli da ricordo e artigianato locale;
- - articoli per l'automobilista nelle stazioni di servizio autostradali;
non sono assoggettati alla vigente normativa sugli orari di vendita e, pertanto, possono stabilire liberamente
l'orario di apertura al pubblico dell'esercizio.
Inoltre, non sono assoggettate alla vigente normativa sugli orari di esercizio le sale cinematografiche al
riguardo di prodotti esclusivamente posti in vendita a favore degli spettatori.
2. Per gli esercizi indicati al precedente comma 1 non sussiste l'obbligo della chiusura domenicale,
festiva ed infrasettimanale.
3. Possono usufruire della deroga di che trattasi ai precedenti commi 1 e 2, gli esercizi specializzati
nella vendita dei prodotti indicati al precedente comma 1 e quelli che, svolgendo attività di vendita
mista commercializzano, comunque e prevalentemente, i prodotti sempre indicati al precedente
comma 1.
4. La specializzazione merceologica dell’esercizio, cioè la prevalenza di una singola attività di vendita
ricompresa tra quelle indicate nell’art. 13, comma 1 del D.Lgs. n. 114/98, si determina in modo
assoluto, in relazione al volume di affari annuo globale per l’intero esercizio; quindi detta singola
specializzazione merceologica deve corrispondere ad almeno il 51% del volume di affari annuo
globale per l’intero esercizio.
5. L'orario prescelto dall'esercente deve essere reso noto al pubblico mediante cartello-avviso o altri
idonei mezzi di pubblicazione che devono essere comunque ben visibili e leggibili anche dall'esterno
dell'esercizio.
ART. 30 - ORARIO DI APERTURA E CHIUSURA PER I COMUNI CLASSIFICATI COME "TURISTICI" O COME "CITTÀ D'ARTE"
1. Il Sindaco, nel rispetto di quanto prescritto dall’art. 11 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 e
qualora trovi applicazione l’art. 12 di detto decreto legislativo, annualmente stabilisce con apposita
ordinanza le deroghe, in materia di chiusura, da parte dei titolari di esercizi commerciali.
ART. 31 - COMMERCIO ALL'INGROSSO
1. Gli esercizi di commercio all’ingrosso non sono tenuti al rispetto degli orari definiti per il commercio
al dettaglio, in quanto non si rivolgono al consumatore finale.
2. Nel caso gli esercizi di commercio all’ingrosso svolgano attività di commercio al dettaglio, quando
consentite, dovranno rispettare gli orari stabiliti per il corrispettivo settore merceologico al dettaglio.
Comune di Tortona
Pagina 26 di 35
ADEGUAMENTO DEL REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA LOCALE
P ARTE VIII - TRAS FE RIME NTI DI AZIE ND A E CES S AZIO NE DI
ATTIVIT A’
ART. 32 - SUBINGRESSO NEGLI ESERCIZI DI VENDITA AL MINUTO
1. Il trasferimento, in gestione o in proprietà, per atto tra vivi o a causa di morte, di un esercizio di
vendita al dettaglio è soggetto a comunicazione al Comune, tramite apposita modulistica.
2. Non può essere oggetto di atti di trasferimento l'attività corrispondente soltanto ad un settore
merceologico dell'esercizio.
3. La comunicazione comporta di diritto, per le medie e grandi strutture, il trasferimento della titolarità
dell'autorizzazione a chi subentra nello svolgimento dell'attività, a condizione che:
- sia provato l'effettivo trasferimento dell'azienda, nei modi di legge;
- il subentrante sia in possesso dei requisiti soggettivi per l'esercizio dell'attività previsti dall'art. 5
del decreto legislativo 31 marzo 1998.
Per gli esercizi di vicinato la comunicazione di subentro per atto tra vivi comporta il diritto del
subentrante, se in possesso dei requisiti soggettivi e professionali previsti all'art. 5 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, di proseguire l'attività del dante causa senza soluzione di continuità, fatti
salvi però gli aspetti di carattere igienico-sanitario ed urbanistico-edilizio.
4. La comunicazione di subingresso deve essere effettuata utilizzando il modello COM1 per gli esercizi
di vicinato ed il modello COM3 per le medie e grandi strutture di vendita.
5. La comunicazione di subingresso è presentata, a pena di decadenza, entro i termini seguenti:
a) in caso di subentro per atto tra vivi: 60 (sessanta) giorni dall'atto di trasferimento della
gestione o della titolarità dell'esercizio;
b) in caso di subentro per causa di morte: 12 (dodici) mesi, decorrenti dalla morte del titolare.
6. L'atto di trasferimento dell'attività commerciale deve essere effettuate mediante atto pubblico oppure
scrittura privata autenticata nelle firme da notaio.
7. In caso di morte del titolare dell'esercizio di vendita, la comunicazione deve essere effettuata
dall'erede o dagli eredi che abbiano nominato, con la maggioranza prevista dall'art. 1105 del codice
civile, un solo rappresentante per tutti i rapporti giuridici con i terzi, oppure che abbiano costituito una
società in uno dei tipi previsti dal codice civile per la gestione dell’attività, sempre che detti eredi
siano in possesso dei requisiti soggettivi previsti all'art. 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
114.
Qualora si tratti di esercizi appartenenti al settore alimentare, gli eredi che ne siano sprovvisti
devono acquisire i requisiti professionali previsti all'art. 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
114 entro 12 (dodici) mesi dalla comunicazione di subingresso.
8. Il subentrante, già in possesso dei requisiti previsti all'art. 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
114 alla data del trasferimento in gestione o in proprietà dell'esercizio per atto tra vivi oppure a
causa di morte, alla data di acquisto del titolo può iniziare l'attività solo dopo aver presentato
apposita comunicazione al Comune in base alle indicazioni contenute al punto 11) della Circolare N.
3467/C emessa in data 28 maggio 1999 da Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato.
Qualora, a decorrere dalla data predetta, il subentrante non inizi l'attività entro i termini seguenti:
- 12 (dodici) mesi per gli esercizi di vicinato e le medie strutture;
- 24 (ventiquattro) mesi per le grandi strutture;
decade dal diritto di esercitare l'attività del dante causa, salvo le proroghe per i tempi previsti dalla
legge regionale 12 novembre 1999, n. 28.
9. Il subentrante per causa di morte non in possesso dei requisiti professionali alla data dell'acquisto
del titolo può continuare l'attività solo dopo aver presentato apposita comunicazione di subingresso
al Comune.
Comune di Tortona
Pagina 27 di 35
ADEGUAMENTO DEL REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA LOCALE
Qualora non inizi l'attività entro 12 (dodici) mesi dalla data predetta o, trattandosi di un esercizio del
settore alimentare, non acquisisca i requisiti professionali decade dal diritto di esercitare l'attività del
dante causa.
10. Il subentrante per atto tra vivi non in possesso dei requisiti professionali alla data di trasferimento
dell'esercizio può iniziare l'attività solo dopo aver acquisito i requisiti professionali ed avendo,
comunque, presentato apposita comunicazione di subingresso al Comune nei termini di che trattasi
al precedente comma 5, lettera a).
Inoltre, egli decade dal suddetto diritto qualora non inizi l'attività entro i termini previsti al precedente
comma 7 e qualora non presenti la comunicazione di che trattasi al precedente comma 4.
11. Nei casi in cui sia avvenuto il trasferimento della gestione di un esercizio, l'autorizzazione rilasciata
al subentrante è valida fino alla data nella quale ha termine la gestione.
Qualora chi subentra non comunichi il subingresso e non inizi l'attività entro il termine previsto al
precedente comma 7, decade dal diritto di esercitare tale attività.
12. Nei casi nei quali viene autorizzata la continuazione di un'impresa commerciale da parte di un
soggetto incapace, chi lo tutela ai sensi di legge deve darne immediata comunicazione al Comune
incaricando, per la conduzione dell'esercizio, una persona in possesso dei requisiti morali e
professionali previsti dalla legge.
Entro 3 (tre) mesi dalla cessazione dello stato di incapacità, accertata ai sensi di legge, l'interessato
deve darne comunicazione al Comune, autocertificando il possesso dei requisiti richiesti per
l'esercizio dell'attività commerciale.
Qualora il suddetto interessato non acquisisca detti requisiti entro il termine di 12 (dodici) mesi,
decorrenti dalla data di cessazione dell’incapacità, l’impresa commerciale decade dal diritto di
esercitare l'attività, a meno che il ritardo dipenda da causa non imputabile.
In questo caso, prima della scadenza dell'anno, il rappresentante dell’impresa deve comunicare al
Comune le cause che hanno impedito l'acquisizione dei requisiti, chiedendo una proroga del termine
di scadenza.
13. I termini previsti nel presente articolo possono essere prorogati da parte del Comune, su motivata
istanza del richiedente.
ART. 33 - CESSAZIONE DI ATTIVITÀ
1. La cessazione dell'attività degli esercizi di vendita al dettaglio deve essere comunicata al Comune
utilizzando il modello COM1 per gli esercizi di vicinato ed il modello COM3 per le medie e grandi
strutture, senza alcun obbligo da parte dell’interessato di dover attendere il decorso di 30 giorni
prima di cessare l’attività in questione.
2. Al dante causa tenuto a comunicare la cessazione dell’attività per averla trasferita in proprietà o in
gestione, è riconosciuta la facoltà di cessare immediatamente detta attività, rappresentando questo
fatto il presupposto per l’avvio dell’attività da parte del subentrante.
3. La comunicazione relativa alla cessazione dell’attività può essere presentata anche contestualmente
alla presentazione della comunicazione di subingresso da parte del subentrante ed alle altre
comunicazioni afferenti ulteriori normative (fiscali, camerali, ecc.).
4. La comunicazione di cessazione dell’attività, per qualsivoglia motivo venga presentata, non può
essere successiva all’evento effettivo dichiarato e comunicato.
Comune di Tortona
Pagina 28 di 35
ADEGUAMENTO DEL REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA LOCALE
P ARTE IX - VENDITE S TR AO RDI N ARIE
ART. 34 - VENDITE STRAORDINARIE
1. Le vendite straordinarie sono regolate dall’art. 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114,
dall’art. 12 e seguenti della legge regionale 12 novembre 1999, n. 28, e mediante provvedimento
dirigenziale del Comune.
ART. 35 - VENDITE DI LIQUIDAZIONE
1. Le vendite di liquidazione sono effettuate dall’esercente dettagliante al fine di esitare in breve tempo
tutte o gran parte delle proprie merci a seguito di:
- cessazione dell’attività commerciale;
- cessione dell’azienda;
- cessazione di un settore merceologico a seguito di rinuncia;
- trasferimento di sede dell’esercizio;
- trasformazione o rinnovo dei locali.
2. L’operatore che intende effettuare una vendita di liquidazione deve darne comunicazione scritta, su
carta libera, al Comune almeno 30 (trenta) giorni prima della data di inizio della vendita stessa.
3. La comunicazione può essere presentata direttamente al Comune, oppure inviata a mezzo lettera
raccomandata con avviso di ricevimento.
In caso di consegna diretta, la data di presentazione coincide con quella di registrazione della
comunicazione al protocollo comunale di arrivo della corrispondenza.
In caso di invio a mezzo del servizio postale, con il timbro a data apposto dall’ufficio postale
accettante.
4. Nella comunicazione il soggetto interessato dichiara:
a) l’ubicazione dell’esercizio nel quale viene effettuata la vendita;
b) la data di inizio e quella di cessazione della vendita;
c) le motivazioni della liquidazione;
d) le merci poste in vendita, distinte per voci merceologiche, con indicazione della qualità e
quantità, dei prezzi praticati prima della vendita di liquidazione e dei prezzi che saranno
praticati durante la stessa;
e) i testi delle asserzioni pubblicitarie ai fini della corretta informazione al consumatore.
5. La comunicazione di cui al comma 2 deve essere corredata dai seguenti documenti:
- Nel caso di cessazione dell’attività commerciale:
- comunicazione preventiva di cessazione sugli appositi modelli (“COM1”, “COM3” e “COM4b”) e,
ove esista, copia dell’autorizzazione;
- Nel caso di cessione dell’azienda: dichiarazione su carta libera contenente gli estremi dell’atto
pubblico o della scrittura privata autenticata di cessione e, ove esista, copia dell’autorizzazione;
- Nel caso di cessazione di un settore merceologico a seguito di rinuncia: comunicazione
preventiva di cessazione sugli appositi modelli (“COM1”, “COM3” e “COM4b”) e, ove esista,
copia dell’autorizzazione;
- Nel caso di trasferimento di sede dell’esercizio: comunicazione o domanda preventiva del
trasferimento sugli appositi modelli (“COM1”, “COM2 e “COM4a”);
- Nel caso di trasformazione o rinnovo locali: dichiarazione in carta libera contenente gli estremi
dell’eventuale concessione o autorizzazione edilizia.
Qualora si tratti di interventi non soggetti a permesso di costruire oppure a denuncia di inizio attività
(DIA) edilizia, dovrà essere allegata una relazione sottoscritta da un tecnico professionalmente
abilitato che illustri, anche con allegati cartografici, lo stato dell’esercizio antecedente e successivo
all’attuazione del programma di intervento, i preventivi di spesa relativi a ciascun lavoro, le copie
delle fatture; il tutto da produrre entro 15 (quindici) giorni dalla conclusione dei lavori, comprovanti
l’avvenuta realizzazione dell’intervento.
Comune di Tortona
Pagina 29 di 35
ADEGUAMENTO DEL REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA LOCALE
6. Nel caso di operazioni di trasformazione o rinnovo dei locali di minore entità non supportate da atti
amministrativi di presupposto, ai sensi dell’articolo 13, comma 4 della legge regionale 12 novembre
1999, n. 28, il Comune valuta l’opportunità di consentire la vendita di liquidazione sulla base dei
preventivi di spesa allegati alla comunicazione.
7. L’esercizio commerciale che effettua una vendita di liquidazione per trasformazione o rinnovo dei
locali, al termine della stessa, deve restare chiuso per almeno 1 (una) settimana.
8. In ognuno dei casi previsti al precedente comma 5, gli organi di vigilanza del Comune hanno la
facoltà di accedere al punto di vendita per effettuare i necessari controlli.
9. La vendita di liquidazione può essere effettuata in ogni periodo dell’anno, per una durata non
superiore a 12 (dodici) settimane in caso di cessazione dell’attività o di cessione dell’azienda oppure
cessazione di un settore merceologico a seguito di rinuncia, ovvero di 6 (sei) settimane in caso di
trasferimento di sede oppure per trasformazione o rinnovo dei locali.
10. Le asserzioni pubblicitarie relative alle vendite di liquidazione devono contenere gli estremi della
comunicazione inviata al Comune, nonché la natura, la durata, l’oggetto della vendita stessa nonché
la percentuale o le percentuali di sconto praticate.
Le asserzioni pubblicitarie relative alle vendite di liquidazione devono essere presentate in modo non
ingannevole per il consumatore.
Nel caso in cui, nella pubblicità della vendita di liquidazione, si faccia riferimento ad articoli
identificati, è necessario indicare, per tali prodotti, il prezzo normale di vendita, la percentuale di
sconto praticata ed il prezzo finale di vendita scontato.
11. Nelle vetrine interne ed esterne dell’esercizio commerciale, lo sconto o il ribasso deve essere
espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita che deve essere comunque esposto al
pubblico così come deve essere esposto il prezzo finale scontato.
12. Nelle vendite di liquidazione e nella relativa pubblicità è vietato l’uso della dizione “vendite
fallimentari” come pure ogni riferimento a fallimento, procedure fallimentari, esecutive, individuali o
concorsuali e simili, anche come termine di paragone.
13. A decorrere dall’inizio della vendita di liquidazione e fino al suo termine, è vietato introdurre nei locali
dell’esercizio interessato e relative pertinenze, ulteriori merci, anche in “conto deposito”,
appartenenti allo stesso genere di quelle poste in liquidazione.
14. L’esaurimento delle merci durante il periodo della vendita di liquidazione deve essere portato a
conoscenza del consumatore con avvisi ben visibili e leggibili anche dall’esterno del locale di
vendita.
15. Durante le vendite di liquidazione rimangono validi gli atti di presupposto all’esercizio dell’attività di
vendita.
16. È vietata l’effettuazione di vendite di liquidazione con il sistema del “pubblico incanto”.
ART. 36 - VENDITE DI FINE STAGIONE O SALDI
1. Le vendite di fine stagione, o saldi, così come definite dall’ art. 15 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 114 e dall’art. 14 della legge regionale 12 novembre 1999, n. 28, riguardano i prodotti di
carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono venduti entro
un certo periodo di tempo.
2. Le vendite di cui al comma 1 possono essere effettuate per una durata massima di 8 (otto)
settimane, anche non continuative per ciascun periodo, da individuarsi da parte del Comune nei due
periodi dell’anno:
- dal 1° gennaio al 31 marzo;
- dal 1° luglio al 30 settembre.
Comune di Tortona
Pagina 30 di 35
ADEGUAMENTO DEL REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA LOCALE
3. Il Comune, raccordandosi con gli altri Comuni confinanti, anche con riferimento alle aree di
programmazione commerciale previste dagli indirizzi e criteri di cui all’art. 3 della 12 novembre 1999,
n. 28, fissa, entro il mese di dicembre di ogni anno, il calendario annuale delle vendite di fine
stagione.
4. In mancanza del provvedimento comunale di adozione del calendario annuale delle vendite di fine
stagione, le vendite saranno svolte, per 8 (otto) settimane consecutive, a partire rispettivamente dal
1° gennaio e dal 1° luglio dell’anno successivo.
5. Nei 30 (trenta) giorni che precedono la data di inizio delle vendite di fine stagione non è consentito lo
svolgimento delle vendite promozionali aventi ad oggetto articoli di carattere stagionale o di moda,
suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo.
La presente prescrizione non si applica alle vendite promozionali effettuate “sottocosto”, così come
definite dall’art. 15, comma 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
6. L’operatore che intende effettuare la vendita di fine stagione è tenuto a darne comunicazione al
Comune, in carta libera, almeno 10 (dieci) giorni prima, indicando:
a) l’ubicazione dell’esercizio nel quale viene effettuata la vendita;
b) la data di inizio e quella di cessazione della vendita;
c) le percentuali degli sconti o ribassi praticati sui prezzi normali di vendita;
d) i testi delle asserzioni pubblicitarie, ai fini della corretta informazione al consumatore.
La comunicazione può essere presentata direttamente al Comune, oppure inviata a mezzo lettera
raccomandata con avviso di ricevimento.
In caso di consegna diretta, la data di presentazione coincide con quella di registrazione della
comunicazione al protocollo generale di arrivo della corrispondenza.
In caso di invio a mezzo del servizio postale, con il timbro a data apposto dall’ufficio postale
accettante.
7. Gli organi di vigilanza del Comune hanno la facoltà di accedere al punto di vendita per effettuare i
necessari controlli.
8. Nelle vendite di fine stagione e nella relativa pubblicità è vietato l’uso della dizione “vendite
fallimentari”, come pure ogni riferimento a fallimento, procedure fallimentari, esecutive, individuali o
concorsuali e simili, anche come termine di paragone.
9. Le merci offerte in saldo debbono essere separate in modo chiaro ed inequivocabile da quelle
eventualmente poste in vendita alle condizioni ordinarie oppure alle altre contemporanee condizioni
straordinarie.
10. Le asserzioni pubblicitarie relative alle vendite di fine stagione devono contenere gli estremi della
comunicazione inviata al Comune, nonché la natura, la durata e l’oggetto della vendita stessa.
11. A decorrere dall’inizio della vendita di fine stagione e fino al suo termine, è vietato introdurre nei
locali dell’esercizio interessato, e relative pertinenze, ulteriori merci, anche in conto deposito,
appartenenti allo stesso genere di quelle poste in saldo.
ART. 37 - VENDITE PROMOZIONALI
1. Le vendite promozionali, come definite dall’art. 15, commi 4 e 5 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 114, possono essere effettuate dall’esercente dettagliante in ogni momento dell’anno, per
tutti o parte dei prodotti merceologici venduti, con la sola particolarità che ogni azione di promozione
sia limitata nel tempo.
2. Il suddetto tipo di vendita deve essere preceduto da comunicazione su carta libera, da presentare al
Comune almeno 10 (dieci) giorni prima dell’inizio della vendita stessa, contenente:
a) l’ubicazione dell’esercizio nel quale viene effettuata la vendita;
b) la data di inizio e quella di cessazione della vendita;
c) le percentuali degli sconti o ribassi praticati sui prezzi normali di vendita;
d) i testi delle asserzioni pubblicitarie ai fini della corretta informazione al consumatore.
Comune di Tortona
Pagina 31 di 35
ADEGUAMENTO DEL REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA LOCALE
3. La vendita promozionale può essere effettuata in ogni periodo dell’anno, per frazioni dell’anno
stesso.
4. La comunicazione può essere presentata direttamente al Comune, oppure inviata a mezzo lettera
raccomandata con avviso di ricevimento.
In caso di consegna diretta, la data di presentazione coincide con quella di registrazione della
comunicazione al protocollo generale di arrivo della corrispondenza.
In caso di invio a mezzo del servizio postale, con il timbro a data apposto dall’ufficio postale
accettante.
5. Gli organi di vigilanza del Comune hanno la facoltà di accedere al punto di vendita per effettuare i
necessari controlli.
6. Nelle vendite promozionali e nella relativa pubblicità è vietato l’uso della dizione “vendite fallimentari”
come pure ogni riferimento a fallimento, procedure fallimentari, esecutive, individuali o concorsuali e
simili, anche come termine di paragone.
ART. 38 - SANZIONI IN FATTO DI VENDITE STRAORDINARIE
1. Chiunque violi le disposizioni di cui ai precedenti articoli di questa Parte IX è punito con le sanzioni
amministrative previste all’art. 22, comma 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, cioè col
pagamento di una somma da EUR 516,00 a EUR 3.098,00.
2. Tali disposizioni non si applicano alle vendite disposte dall’Autorità Giudiziaria a seguito di
esecuzione forzata.
Comune di Tortona
Pagina 32 di 35
ADEGUAMENTO DEL REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA LOCALE
P ARTE X - DISP OSIZIO NI P ARTI COL ARI
ART. 39 - OCCUPAZIONE DI SPAZI PUBBLICI ALL'ESTERNO DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI
1. I titolari degli esercizi commerciali di vendita al dettaglio possono essere autorizzati ad occupare uno
spazio pubblico all'esterno del proprio esercizio nelle sue immediate vicinanze, con strutture ed
attrezzature (ad esempio: vetrinette e banchi espositivi, ecc.).
2. L'occupazione è consentita soltanto dove le condizioni di viabilità, traffico e circolazione pedonale lo
consentono.
3. Sono vietate a una distanza non compatibile con le norme del Codice della Strada.
4. Per ottenere l'autorizzazione all'occupazione di spazio pubblico all'esterno del proprio esercizio,
l'interessato deve inoltrare domanda in bollo al Sindaco, precisando nella stessa:
- generalità complete;
- indirizzo;
- codice fiscale (per le società: qualifica di chi presenta la domanda, ragione sociale, sede legale,
partita IVA);
- indirizzo dell'attività;
- dimensioni e superficie richieste in uso;
- scopo e durata dell'occupazione;
- attrezzature che s’intendono installare sull'area pubblica;
- modalità dell'installazione;
- esistenza o meno di collegamenti alle reti elettriche.
5. La domanda può essere consegnata direttamente al Comune oppure spedita a mezzo di lettera
raccomandata con avviso di ricevimento.
In caso di consegna diretta, la data di presentazione coincide con quella di registrazione della
comunicazione al protocollo comunale di arrivo della corrispondenza.
In caso di invio a mezzo del servizio postale, con il timbro a data apposto dall’ufficio postale
accettante.
6. La regolarità e la completezza della domanda è valutata dal responsabile del procedimento entro 10
(dieci) giorni dalla data di presentazione.
Qualora la domanda risulti irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento, entro il
suddetto termine, ne dà comunicazione al soggetto interessato, invitandolo a presentare le
necessarie integrazioni entro e non oltre il termine di 30 (trenta) giorni facendo presente, con
l'occasione, che il termine del procedimento rimane sospeso fino alla regolarizzazione dell'istanza e
che la mancata regolarizzazione della stessa entro il termine indicato ne comporta la decadenza.
7. Per ogni domanda, regolare e completa, vengono eventualmente raccolti i pareri dei competenti
servizi comunali interessati.
I servizi comunali, eventualmente regolarmente e formalmente interpellati, devono fornire risposta
scritta al responsabile del procedimento entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta di
parere.
I pareri, sia positivi che negativi, devono essere opportunamente motivati in fatto e in diritto.
8. Le domande regolari e complete, per le quali non vi sia stata sospensione o interruzione dei termini,
s’intendono accolte qualora, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento, non sia stato comunicato al
richiedente un provvedimento motivato di diniego.
9. Il richiedente è comunque tenuto al pagamento della tassa o canone di occupazione suolo pubblico
nella misura prevista e al rispetto dei vigenti regolamenti comunali.
10. Per quanto qui non previsto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nei vigenti regolamenti
comunali per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, affissioni e polizia municipale.
Comune di Tortona
Pagina 33 di 35
ADEGUAMENTO DEL REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA LOCALE
ART. 40 - VENDITA SENZA FABBRICATO
1. È vietato esercitare la vendita di prodotti al dettaglio in luoghi privati senza che esista uno specifico
esercizio commerciale così come definito dall’art. 2, comma 3 del presente regolamento.
2. È possibile utilizzare aree all’aperto per l’esposizione dei prodotti ingombranti previsti dall’articolo 2
del presente regolamento, sempre che nella stessa area esista l’esercizio commerciale.
ART. 41 - INGRESSI MISTI O PER PIÙ ESERCIZI COMMERCIALI
1. Ogni esercizio commerciale deve possedere un ingresso indipendente da altri esercizi e che si
affacci su suolo pubblico, identificato da un unico numero civico.
Nel caso in cui l’ingresso si affacci su suolo privato, l’accesso allo stesso deve dare su strada o
piazza pubblica, nonché l’area antistante l’ingresso dell’esercizio deve essere separata e distinta da
eventuali altre aree antistanti altri esercizi commerciali in maniera tale che non sia possibile
l’accesso tra le stesse se non passando dagli accessi che danno su strada o su piazza pubblica.
2. Nel caso in cui le aree antistanti gli esercizi commerciali siano comunicanti tra di loro, si applicano le
norme relative ai “centri commerciali sequenziali”.
ART. 42 - SANZIONI E REVOCHE
1. Per l’inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento, qualora non già
sanzionata tramite le previsioni del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, ai sensi dell’art. 7-bis
del D.Lgs. 267/2000, è inflitta una sanzione amministrativa da un minimo di EUR 25,00 ad un
massimo di EUR 500,00, con la procedura di cui alla Legge 24 novembre 1981, n. 689 e s.m.i..
2. Qualora venga accertato che un esercizio di vicinato sia stato attivato:
- senza aver inviato al Comune la comunicazione di cui all’art. 7, comma 1 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 114;
- prima che siano decorsi 30 (trenta) giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione;
- a seguito di dichiarazione non veritiera, relativamente ai requisiti e presupposti richiesti dal
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, dal vigente quadro normativo regionale in materia,
nonché dal presente regolamento;
sarà ordinata l’immediata chiusura dell’esercizio stesso con atto emanato dal competente dirigente
e saranno irrogate le sanzioni pecuniarie di cui all’art. 22, comma 1 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 114, in aggiunta alla denuncia penale, ai sensi dell’articolo 483 del codice penale.
3. Qualora venga accertato che un esercizio di vicinato non sia stato attivato decorsi 12 (dodici) mesi
dalla presentazione al Comune del modello COM1, il Comune intenderà il titolare automaticamente
decaduto da quel diritto e procederà all’archiviazione della relativa pratica.
E’ fatta salva la facoltà del summenzionato titolare di presentare un nuovo modello COM1 per
iniziare l’attività di vendita al dettaglio in quello specifico esercizio di vicinato.
ART. 43 - FORME SPECIALI DI VENDITA
1. Per forme speciali di vendita s’intendono quelle previste e definite dal Titolo VI del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 114 e, pertanto, vanno applicate le relative disposizioni ivi prescritte.
Comune di Tortona
Pagina 34 di 35
ADEGUAMENTO DEL REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA LOCALE
ART. 44 - RICHIAMO ALLE DISPOSIZIONI IN MATERIA EDILIZIA ED URBANISTICA
1. Per l’esercizio di qualsiasi attività economica soggetta a procedimento autorizzatorio commerciale
che venga svolta all’interno di immobili, è obbligatoria la sussistenza delle condizioni di cui all’art. 24,
comma 1 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i. da dimostrare attraverso la certificazione di
agibilità rilasciata ai sensi del Titolo III del D.P.R. n. 380/2001 e dell’art. 12 del vigente Regolamento
edilizio comunale.
2. Deve, altresì, essere dimostrata la sussistenza della destinazione d’uso urbanistico-edilizia, la quale
deve essere compatibile con le tipologie di attività richieste e coerente con le vigenti norme di
attuazione del Piano Regolatore Generale Comunale.
Comune di Tortona
Pagina 35 di 35
Scarica

Adeguamento del regolamento comunale di polizia locale