LA
MAGISTRATURA
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La funzione giurisdizionale consiste
nell’applicare le norme giuridiche ai casi
concreti, nel risolvere le controversie fra i
diversi soggetti e nell’imporre le sanzioni ai
soggetti che non hanno rispettato le norme
giuridiche. Questa funzione è esercitata
dalla Magistratura. Il giudice nell’applicare
le norme giuridiche deve essere imparziale,
deve essere la “voce della legge”: il suo
ruolo consiste nell’applicare
oggettivamente il diritto e le norme
giuridiche.
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In base all’art. 24 della Costituzione
“tutti possono agire in giudizio per la
tutela dei propri diritti e interessi
legittimi”. Ogni persona ha dunque il
diritto di rivolgersi all’autorità
giudiziaria per vedere tutelati e
riconosciuti i propri diritti e interessi
legittimi.
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La funzione giurisdizionale è chiamata a
risolvere le controversie tra due o più
soggetti, chiamati parti, ricorrendo ad una
procedura particolare, chiamata processo: il
processo è dunque quella procedura regolata
dal diritto attraverso la quale il giudice verifica
i fatti, applica le norme giuridiche e le
sanzioni e risolve la controversia. Il giudice
esprime la sua decisione attraverso il
provvedimento tipico degli organi
giurisdizionali: la sentenza.
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I principi costituzionali sulla funzione giurisdizionale
PRINCIPIO DI INDIPENDENZA
PRINCIPIO DI IMPARZIALITA’
DIRITTO AD AGIRE IN GIUDIZIO
DIRITTO ALLA DIFESA
PRINCIPIO DEL GIUDICE NATURALE
PRINCIPIO DELLA PLURALITA’ DEI GRADI DI GIUDIZIO
OBBLIGO DELLA MOTIVAZIONE
PRINCIPIO DELLA PRESUNZIONE DI NON COLPEVOLEZZA
DELL’IMPUTATO
DIVIETO DI APPLICARE PENE DISUMANE, LA TORTURA E
LA PENA DI MORTE
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I TIPI DI GIURISDIZIONE
In base alla natura della controversia di
cui deve occuparsi il giudice e in base ai
soggetti coinvolti, si possono individuare
tre tipi fondamentali di giurisdizione: la
giurisdizione civile; la giurisdizione
penale, la giurisdizione amministrativa.
Ogni tipo di giurisdizione è caratterizzato
da un tipo di processo: si hanno, infatti, il
processo civile, il processo penale e il
processo amministrativo.
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La giurisdizione civile si occupa delle controversie
tra i privati in merito ad una violazione di un diritto
soggettivo (si pensi ad esempio ad un danno da
risarcire, alla violazione di un contratto, al mancato
rispetto di un testamento ecc.).
La giurisdizione penale si occupa dei reati, cioè
quelle azioni per cui il Codice Penale prevede una
sanzione penale
(l’arresto, la reclusione, l’ammenda, ecc.).
La giurisdizione amministrativa si occupa delle
controversie tra la pubblica amministrazione e i
privati.
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I TIPI DI GIURISDIZIONE E LE PARTI
GIURISDIZIONE CIVILE
PROCESSO CIVILE
PARTI: ATTORE E CONVENUTO
GIURISDIZIONE PENALE
PROCESSO PENALE
PARTI: IMPUTATO E PUBBLICO MINISTERO
(eventualmente parte civile)
GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA
PROCESSO AMMINISTRATIVO
PARTI: RICORRENTE E RESISTENTE
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L’ORGANIZZAZIONE DELLA MAGISTRATURA
PROCESSO CIVILE
PRIMO GRADO
GIUDICE DI PACE
TRIBUNALE
SECONDO GRADO
TRIBUNALE
CORTE D’APPELLO
TERZO GRADO
CORTE DI CASSAZIONE
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PRIMO GRADO: giudici di primo grado per il processo civile
sono il giudice di pace e il tribunale. Il giudice di pace è
competente solo per le cause di minor valore economico e su
determinate materie.
SECONDO GRADO: sono giudici di secondo grado il tribunale
e la corte d’appello. Se la causa in primo grado si è svolta
davanti al giudice di pace, sarà competente in secondo grado
il tribunale; se la controversia si è tenuta davanti al Tribunale
in primo grado, giudice competente in secondo grado è la
corte d’appello.
TERZO GRADO: unico giudice di terzo grado è la Corte di
cassazione. Tale giudice non entra più nel “merito” della causa
(cioè non compie più un accertamento dei fatti e non svolge
indagini), ma esprime solo un giudizio di legittimità, cioè
verifica che il giudice di secondo grado abbia “legittimamente”
applicato il diritto, cioè verifica che il processo si sia svolto
correttamente e non siano stati commessi errori. La Corte di
Cassazione può annullare (“cassare”) la sentenza di secondo
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grado.
L’ORGANIZZAZIONE DELLA MAGISTRATURA
PROCESSO PENALE
PRIMO GRADO
GIUDICE DI PACE
TRIBUNALE
CORTE D’ASSISE
SECONDO GRADO
TRIBUNALE
CORTE D’APPELLO
CORTE D’ASSISE D’APPELLO
TERZO GRADO
CORTE DI CASSAZIONE
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PRIMO GRADO: sono giudici di primo grado nel processo penale il
giudice di pace, il tribunale e la corte d’assise. Il giudice di pace si
occupa delle cause che riguardano i reati minori (ad esempio
l’ingiuria), quei reati per cui è prevista una pena pecuniaria, e non
una pena detentiva. Il tribunale ha una competenza residuale, nel
senso che si occupa di tutte le cause che non sono di competenza
del giudice di pace e della corte d’assise. La corte d’assise si
occupa dei reati più gravi, cioè di quei reati per cui è prevista una
pena detentiva non inferiore nel massimo a 24 anni.
SECONDO GRADO: giudici di secondo grado sono il tribunale, la
corte d’appello e la corte d’assise d’appello. Il tribunale si occupa
delle cause che in primo grado si sono tenute davanti al giudice di
pace, la corte d’appello è giudice di secondo grado per il Tribunale,
la corte d’assise d’appello è giudice di secondo grado per la corte
d’assise.
TERZO GRADO: giudice di terzo grado, solo però per le questioni di
legittimità, è la corte di cassazione.
Il tribunale per i minorenni si occupa dei processi penali a carico
dei minorenni.
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L’ORGANIZZAZIONE DELLA
MAGISTRATURA
PROCESSO AMMINISTRATIVO
PRIMO GRADO
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
(T.A.R.)
SECONDO GRADO
CONSIGLIO DI STATO
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PRIMO GRADO: giudice di primo
grado nel processo amministrativo è il
tribunale amministrativo regionale. Il
TAR ha sede in ogni capoluogo di
Regione;
SECONDO GRADO: giudice di appello
e quindi di secondo grado contro le
sentenze del TAR è il Consiglio di
Stato, unico per tutto il Paese e con
sede a Roma.
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L’INDIPENDENZA DELLA MAGISTRATURA
Per garantire l’indipendenza e l’imparzialità dei
giudici, la Costituzione prevede che i magistrati,
salvo casi particolari, siano assunti mediante
concorso pubblico, e che siano inamovibili.
Una volta assegnato ad un ufficio, il giudice è
inamovibile: il magistrato non può essere trasferito
ad altro ufficio, se non per decisione di un organo
interno alla Magistratura, il Consiglio superiore
della Magistratura.
Per garantire l’indipendenza della Magistratura, la
Costituzione disciplina il Consiglio superiore della
magistratura (CSM), l’”organo di autogoverno della
Magistratura” (artt. 104 - 110 Cost).
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COMPOSIZIONE DEL CSM: il CSM è composto da 27
membri: 3 di questi sono membri di diritto e 24 sono membri
elettivi. I membri di diritto sono il Presidente della
Repubblica, che è anche presidente del CSM, il procuratore
generale della Corte di Cassazione e il primo presidente della
Corte di Cassazione. Dei ventiquattro membri elettivi, otto
sono eletti dal Parlamento in seduta comune e sedici sono
eletti da tutti i magistrati;
FUNZIONI DEL CSM: compito principale del CSM è quello di
garantire l’indipendenza e l’autonomia della Magistratura
dagli altri poteri dello Stato. Il CSM provvede ad adottare tutti
i provvedimenti che incidono sulla carriera di un magistrato
(promozioni, trasferimenti ad altro ufficio, sanzioni
disciplinari, ecc.). Il Consiglio superiore della Magistratura si
occupa anche di organizzare i concorsi per il reclutamento di
nuovi magistrati.
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