Unione territoriale CASERTA
Federazione Nazionale Polizia Penitenziaria
Convegno UGL
Carinola, 5 aprile ‘08
“SICUREZZA SUL LAVORO”
Prevenzione e sorveglianza sanitaria
1
Unione territoriale CASERTA
Federazione Nazionale Polizia Penitenziaria
LA RIFLESSIONE
Non solo Aids, tubercolosi, suicidi e disturbi psichici. Nella carceri italiane il pericolo arriva
anche dall'epatite C: un detenuto su tre è infatti colpito da questa malattia. A lanciare
l'allarme sono i medici penitenziari della Società italiana di Medicina e Sanità penitenziaria
(SIMPSPe), per un'indagine effettuata in 25 istituti penitenziari della Penisola.
OBIETTIVO
DI RECENTE, ANCHE SULL’ONDA EMOTIVA DELLE VARIE MORTI SUI LUOGHI DI
LAVORO, IL GOVERNO HA MODIFICATO LA NORMATIVA IN MATERIA DI IGIENE E
SICUREZZA, INASPRENDO SOPRATTUTTO LE SANZIONI.
IL NOSTRO OBBIETTIVO PRINCIPALE E’ DI SENSIBILIZZARE LA DISCUSSIONE SU
QUESTI ARGOMENTI AL FINE DI REALIZZARE CONDIZIONI GENERALI CHE
REALMENTE FAVORISCANO LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI AMBIENTI DI LAVORO,
QUALE SENTIMENTO DI MIGLIORIA DELLE CONDIZIONI LAVORATIVE, INVECE CHE IL
SOLO BISOGNO DI EVITARE DELLE PENE.
2
Unione territoriale CASERTA
Federazione Nazionale Polizia Penitenziaria
INTRODUZIONE
LA NORMATIVA IN MATERIA DI IGIENE E SICUREZZA SI COMPONE
DI MOLTEPLICI CAPITOLI CHE RISULTEREBBE IMPOSSIBILE
AFFRONTRARE IN UN SOLO CONVEGNO, PER QUESTO MOTIVO
ABBIAMO CERCATO DI CONCENTRARE IL NOSTRO INTERESSE SU
DUE ASPETTI:
•
LA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO
•
LA MEDICINA PREVENTIVAA GARANZIA DELLA TUTELA
DELL’INTEGRITA’ PSICO-FISICA DEL LAVORATORE .
FIGURA CNTRALE SECONDO QUEST’ULTIMO
E’ RAPPRESENTATO
DAL MEDICO COMPETENTE QUALE PROMOTORE GLOBALE DELLA
SALUTE
3
Unione territoriale CASERTA
Federazione Nazionale Polizia Penitenziaria
BREVE ANALISI SULLA NORMATIVA E SULLA VALUTAZIONE DEI
RISCHI LAVORATIVI
Le attuali direttive legislative per la tutela della sicurezza della salute dei lavoratori sono
fornite dal D. Lgs. 626/94 e succ. modifiche che integra le precedenti e rende, anche se
solo in parte, maggiormente efficace la normativa generale sulla materia.
L’art.3 comma 1 del citato decreto prevede il controllo sanitario dei lavoratori in funzione dei
rischi specifici mentre l’art. 16 comma 1 dispone che la sorveglianza sanitaria debba essere
effettuata nei casi previsti dalla normativa in vigore.
Cardine della sorveglianza sanitaria è il medico competente. Ad egli attengono compiti
operativi, informativi, partecipativi.
Questi, sostanzialmente, dovrà:
effettuare nell’ambito della sorveglianza sanitaria accertamenti sanitari preventivi e periodici
in base alle sue conoscenze cliniche, tossicologiche, ergonomiche;
provvedere alla gestione delle emergenze sanitarie e collaborare alla predisposizione del
servizio di pronto soccorso;
esprimere giudizi di idoneità;
collaborare in occasione di interventi interdisciplinari sui temi della sicurezza riguardanti i
lavoratori in azienda intervenendo nei programmi di informazione e formazione degli stessi;
effettuare i sopralluoghi in ambiente di lavoro;
collaborare alla predisposizione dell’attuazione delle misure di tutela del lavoratore.
4
Unione territoriale CASERTA
Federazione Nazionale Polizia Penitenziaria
BREVE ANALISI SULLA NORMATIVA E SULLA VALUTAZIONE DEI
RISCHI LAVORATIVI
Intendendo per rischio la possibilità di conseguenze dannose o negative che alterano le funzioni psico-fisiche
dell’individuo allontanandolo dallo stato di benessere, a seguito di circostanze non sempre prevedibili , in ambito
lavorativo possono distinguersi i seguenti rischi :
•rischi per la sicurezza del lavoratore ( ad es. inerenti l’ambiente di lavoro o i macchinari utilizzati )
•rischi per la salute del lavoratore (ad es. esposizione ad agenti chimici-fisici-biologici )
•rischi dovuti ad aspetti organizzativi e gestionali ( ad es. carenza organizzativa nei cicli produttivi, scarsa
conoscenza dei rischi presenti).
La combinazione dei fattori di rischio negli ambienti di lavoro è dunque molteplice. Gli strumenti, le sostanze
adoperate e le loro condizioni di impiego, il posto di lavoro, la postura, le condizioni ambientali possono essere o
diventare fonte di rischio; gli eventi e i fenomeni tipici dell’attività lavorativa possono contenere pericoli; le
persone per i loro comportamenti o per come vengono trattate possono subire o produrre a loro volta rischi .
Poiché per poter prevenire è necessario conoscere, nel D.Lgs.626/94 la valutazione dei rischi per la salute e la
sicurezza è la base dell’intero processo prevenzionale (art.3) e la redazione del documento di valutazione è
specificatamente prevista (art.4) .
Ciò che la normativa non specifica è invece come attuare concretamente la valutazione.
Ne deriva una molteplicità di interpretazioni.
Si ritiene che il processo di valutazione dei rischi non possa limitarsi ad una semplice individuazione e
misurazione di parametri quantitativi sia perché ciò comporterebbe l’accettazione del rischio stesso (anche se al
di sotto di determinati valori soglia ) sia perché in tal modo verrebbero del tutto trascurati i parametri
qualitativi inerenti la soggettività delle percezioni, utile spia di stress, sofferenza psichica, disagio o
affaticamento dovuto a variabili organizzative o di ergonomia che potrebbero determinare per il lavoratore una
diversa tipologia di danno non altrimenti rilevabile.
5
Unione territoriale CASERTA
Federazione Nazionale Polizia Penitenziaria
BREVE ANALISI SULLA NORMATIVA E SULLA VALUTAZIONE DEI
RISCHI LAVORATIVI
Siamo del parere che solo con un approccio multidisciplinare basato sulla convergenza di diverse competenze –
non ultima quella del medico - possono realizzarsi quelle che sono le finalità del processo di valutazione dei
rischi che molto sinteticamente vengono rappresentate come segue:
evitare i rischi o, in subordine, valutare i rischi che non possono essere evitati
programmare la prevenzione integrando condizioni tecniche e produttive di lavoro, organizzazione del lavoro e
relazioni sociali, influenza dei fattori dell’ambiente di lavoro
revisione periodica e miglioramento permanente delle condizioni di lavoro.
Occorre ricordare inoltre come a garanzia della tutela dell’integrità psico-fisica del lavoratore devono essere
valutati tutti i possibili rischi per la salute e la sicurezza esistenti sul luogo di lavoro.
Si cita a tale proposito la sentenza del 15.11.01 della Corte di Giustizia Europea (Quinta Sezione) che nella
causa C-49/00 ha condannato l’Italia per incompleta trasposizione della direttiva 89/391/CEE ( mancata
prescrizione dell’art.6, n.3, lett.a della normativa comunitaria ). La Commissione ha infatti sostenuto che la
norma italiana di trasposizione (art.4 comma 1 del D.Lgs. 626/94 ) non contemplasse tutti i tipi di rischio
La normativa italiana ha ottemperato con la Legge 1° Marzo 2002 n° 39 (ove l’art.21, comma 3, modifica
l’art. 4 del D.Lgs. 626/94 ) ed ha ribadito che il datore di lavoro in relazione alla natura dell’attività
dell’azienda valuta tutti i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori (comprese attrezzature di
lavoro, sostanze impiegate, sistemazione dei luoghi di lavoro, ecc.).
In considerazione di quanto appena esposto suscita perplessità il D.Lgs. 25/02 che prevede che nel caso in cui
vi sia solo un rischio di tipo “moderato” non si applichino le disposizioni degli articoli che prescrivono la
sorveglianza sanitaria. Ciò necessariamente comporta oltre alla perdita di un importante elemento valutativo
del rischio (derivante dall’esito epidemiologico della sorveglianza stessa) anche e primariamente la mancanza
della completa tutela della salute del lavoratore. Appare evidente la discrepanza : se, come suggerito
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, l’obiettivo da raggiungere è “la promozione della salute ” come può
– senza alcuna sorveglianza - consentirsi l’esposizione a basse concentrazioni dei fattori di rischio al di sotto
dei livelli di azione?
6
Unione territoriale CASERTA
Federazione Nazionale Polizia Penitenziaria
BREVE ANALISI SULLA NORMATIVA E SULLA VALUTAZIONE DEI
RISCHI LAVORATIVI
Si ricorda che negli ambienti di lavoro le sostanze sono raramente utilizzate singolarmente, bensì come
insieme di composti o miscele e le conoscenze scientifiche dimostrano che l’esposizione a basse dosi di più
agenti lesivi contemporaneamente (anche per le loro eventuali interazioni) non può considerarsi sicura .
Come non tenerne conto? La valutazione del rischio “moderato” è quindi particolarmente complessa e delicata
e solo se il medico competente si mantiene sempre aggiornato sulle proprietà tossicologiche dei singoli agenti
chimici e degli effetti derivanti dalle loro combinazioni può, nell’ambito della sorveglianza sanitaria,
riconoscere quei soggetti (ad esempio i sensibilizzati) che andranno destinati ad altra mansione. Ciò produrrà
effetti benefici sia sul versante lavoratore che vedrà garantita la qualità della vita e tutelato il suo bene
salute , sia sul versante economico in considerazione dei costi della perdita delle giornate lavorative, della
produttività, degli eventuali risarcimenti, etc.
Si ritiene infine di dover evidenziare come il momento di valutazione dei rischi deve far parte di un continuo
processo di verifica dei risultati raggiunti proprio di un corretto sistema di gestione della prevenzione.
Il monitoraggio periodico dei fattori individuati e degli interventi migliorativi apportati comporterà in tal modo
il raggiungimento nel tempo del reale obiettivo da perseguire : il benessere psico-fisico e relazionale del
lavoratore.
7
Unione territoriale CASERTA
Federazione Nazionale Polizia Penitenziaria
IL RUOLO DEL MEDICO COMPETENTE NELLA GESTIONE DEL
RISCHIO
Salvaguardare la salute dei lavoratori attraverso l’abbattimento dei rischi professionali è il
compito che si prefigge la medicina preventiva del lavoro .
In considerazione della specifica finalità si distinguono tre livelli di prevenzione:
prevenzione primaria , volta al potenziamento di fattori utili alla salute e all’eliminazione dei
fattori causali delle malattie e degli infortuni
prevenzione secondaria , volta alla diagnosi precoce delle malattie in stadio preclinico
prevenzione terziaria (a patologia manifesta ) volta ad evitare l’insorgenza di complicanze e
recidive.
Come precedentemente riportato, il medico competente in base al D.Lgs.626/94 effettua la
sorveglianza sanitaria che si colloca al 2° dei livelli accennati in precedenza. Trattandosi di
prevenzione secondaria essa non risulta bastevole ai fini della completa promozione dello
stato di salute del lavoratore .
Tuttavia poiché il medico competente possiede, oltre alle conoscenze cliniche, conoscenze
dell’analisi del lavoro organizzato è in condizione di effettuare una corretta stima del rischio
di esposizione ai fattori di pericolo per la sicurezza e la salute del lavoratore.
Nonostante il legislatore non abbia affidato, con la normativa vigente, al medico competente
alcun ruolo diretto, propositivo, attivo in ambito di prevenzione primaria egli, per le sue
specifiche conoscenze , può svolgere in tal senso un ruolo fondamentale.
8
Unione territoriale CASERTA
Federazione Nazionale Polizia Penitenziaria
IL RUOLO DEL MEDICO COMPETENTE NELLA GESTIONE DEL RISCHIO
Considerando che il fine cui il medico competente – proprio perchè medico - deve tendere è la promozione
globale della salute, egli può e deve contribuire al raggiungimento di questo obiettivo attuando il programma di
promozione della salute in ambiente di lavoro, previo accordo tra datore di lavoro, rappresentanti dei
lavoratori per la sicurezza e rappresentanze sindacali .
Solo egli può operare sia sul versante lavoratore ( promuovendo ed accrescendo il senso di responsabilità e
di consapevolezza dell’individuo al fine di fargli assumere attitudini comportamentali positive per il
mantenimento dello stato di salute) sia sul versante azienda ( in riferimento alla proposizione e al controllo
delle misure di sicurezza, alla organizzazione del lavoro e alla gestione delle risorse umane all’interno della
stessa ) ponendo inoltre un’ attenzione particolare al clima aziendale ed alle nuove patologie da lavoro che
affondano le loro radici nello stress e nel disadattamento emotivo . In questo ambito infatti può svolgere un
importante compito sociale in quanto ha la possibilità di cogliere tempestivamente non solo i possibili danni da
lavoro ma, comunicando con il singolo lavoratore e con i RLS, anche le iniziali situazioni di disagio lavorativo
che possono determinare l’insorgenza di patologia.
Se le potenzialità insite nel suo ruolo non vengono colte dalle altre figure aziendali della prevenzione (DL,
RSPP, RLS) può verificarsi per l’impresa una carenza di sinergia di azione che alla fine determina non solo uno
scadente risultato gestionale in termini di igiene e sicurezza del lavoro ma anche di qualità delle prestazioni
lavorative e dei servizi resi.
E’ infatti conoscenza comune che la qualità della vita lavorativa dei dipendenti è premessa fondamentale per la
efficienza dell’organizzazione aziendale in quanto è universalmente noto come le persone in condizioni di
benessere psico-fisico e relazionale rendano prestazioni lavorative migliori sotto il profilo sia quantitativo sia
qualitativo.
Pertanto solo un percorso comune, finalizzato dall’unità di intenti, che coinvolge differenti figure ed ambiti
professionali garantisce non solo un modello organizzativo innovativo ma anche maggiormente sicuro e
produttivo.
Un ambiente lavorativo in cui sia possibile eliminare e/o ridurre le fonti di rischio per l’incolumità - anche
psichica e sociale - di chi vi opera, è infatti sicuramente più produttivo nonchè concorrenziale sotto il profilo
economico.
9
Unione territoriale CASERTA
Federazione Nazionale Polizia Penitenziaria
IL RUOLO DEL MEDICO COMPETENTE NELLA GESTIONE DEL
RISCHIO
Già nel 1991 l’OMS ha stabilito che “…la salute dei lavoratori in tutti gli Stati Membri deve essere migliorata
rendendo i posti di lavoro più salubri, riducendo le malattie e gli infortuni correlati con l’attività lavorativa e
promuovendo il benessere delle persone al lavoro”.
In Italia la sorveglianza sanitaria, ai sensi del D.Lgs 626/94, rappresenta la misura generale di tutela della
salute dei lavoratori per i quali sia evidenziato un rischio professionale. Obiettivo del medico competente è
proteggere la salute dei lavoratori, prevenire le malattie da lavoro e lavoro-correlate e contribuire alla
prevenzione degli infortuni sul lavoro.
Ciò tuttavia non risulta bastevole dovendosi perseguire quale obiettivo finale da raggiungere la promozione
globale della salute ovvero “il processo che consente alle persone di aumentare la capacità di controllare e
migliorare la propria salute” (WHO,1986).
Un ruolo importante nella reale attuazione della tutela del bene salute del lavoratore può e deve essere svolto
dal medico competente in considerazione del patrimonio di competenza, professionalità e conoscenze che gli è
proprio. Poiché la medicina è una scienza al servizio dell’Uomo, essa deve tendere non solo al “mantenimento”
quanto alla “promozione” della salute perseguendo la “formazione della collettività” al fine di ottenere le
modificazioni comportamentali necessarie all’eliminazione o, meno utopisticamente, alla riduzione dei fattori di
rischio e la promozione globale della salute.
Fondamentale in tal senso è anche il ruolo che può essere svolto dall’INAIL, non più solo ente assicurativo ma,
con il consenso delle parti sociali, degli organi di governo e legislativi, ente “promotore e custode della
prevenzione”.
10
Unione territoriale CASERTA
Federazione Nazionale Polizia Penitenziaria
UN ESEMPIO:L’INAIL E LA PREVENZIONE
Con Decreto Ministeriale 15.09.2000 l’Inail ha dato attuazione ai progetti in materia di
sicurezza ed igiene sul lavoro previsti all’art.23 del citato D.L.
L’Inail è già attivo nel promuovere la cultura della prevenzione attraverso l’attribuzione di
sostegni economici alle aziende che mettono in essere provvedimenti tecnologici per il
miglioramento della sicurezza e dell’igiene dei propri ambienti di lavoro. Ed inoltre si adopera
in tal senso anche attraverso formazione, informazione e consulenza alle piccole imprese.
Attua ancora prevenzione in tutti i momenti in cui fornisce all’utenza le informazioni sul
rischio di cui dispone ovvero ogni volta che una sua qualsiasi struttura mette a disposizione
elementi di conoscenza sul rischio e sulla sua evoluzione in rapporto alle trasformazioni nei
processi tecnologici e nell’organizzazione del lavoro, o quando mette a disposizione i dati sul
verificarsi del rischio e cioè sull’andamento infortunistico.
11
Unione territoriale CASERTA
Federazione Nazionale Polizia Penitenziaria
IL MEDICO COMPETENTE secondo D.lgs. 626/94
1. Il medico competente:
a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione di cui all'art. 8, sulla base
della specifica conoscenza dell'organizzazione dell'azienda ovvero dell'unità produttiva e delle situazioni di
rischio, alla predisposizione dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psico-fisica
dei lavoratori;
b) effettua gli accertamenti sanitari di cui all'art. 16;
c) esprime i giudizi di idoneità alla mansione specifica al lavoro, di cui all'art. 16;
d) istituisce ed aggiorna, sotto la propria responsabilità, per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza
sanitaria, una cartella sanitaria e di rischio da custodire presso il datore di lavoro con salvaguardia del
segreto professionale;
e) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato degli accertamenti sanitari cui sono sottoposti e, nel caso
di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari
anche dopo la cessazione dell'attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta,
informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
f) informa ogni lavoratore interessato dei risultati degli accertamenti sanitari di cui alla lettera
b) e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;
g) comunica, in occasione delle riunioni di cui all'art. 11, ai rappresentanti per la sicurezza, i risultati anonimi
collettivi degli accertamenti clinici e strumentali effettuati e fornisce indicazioni sul significato di detti
risultati;
h) congiuntamente al responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, visita gli ambienti di
lavoro almeno due volte all'anno e partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i
cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini delle valutazioni e dei pareri di competenza;
i) fatti salvi i controlli sanitari di cui alla lettera b), effettua le visite mediche richieste dal lavoratore
qualora tale richiesta sia correlata ai rischi professionali;
l) collabora con il datore di lavoro alla predisposizione del servizio di pronto soccorso di cui all'art. 15;
m) collabora all'attività di formazione e informazione di cui al capo VI.
12
Unione territoriale CASERTA
Federazione Nazionale Polizia Penitenziaria
IL MEDICO COMPETENTE secondo D.lgs. 626/94
1)
2)
3)
e)
medico competente: medico in possesso di uno dei titoli seguenti:
specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica
o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro o in
clinica del lavoro o in igiene e medicina preventiva o in medicina legale e delle
assicurazioni (1) ed altre specializzazioni individuate, ove necessario, con decreto del
Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'Università e della ricerca scientifica
e tecnologica;
docenza o libera docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e
psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene del
lavoro;
autorizzazione di cui all'art. 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;
responsabile del servizio di prevenzione e protezione: persona designata dal datore di
lavoro in possesso delle capacita' e dei requisiti professionali di cui all'articolo 8-bis;
(Comma così modificato dal d. lgs. 23 giugno 2003, n. 195: le modifiche sono riportate in
carattere corsivo)
13
Unione territoriale CASERTA
Federazione Nazionale Polizia Penitenziaria
IL MEDICO COMPETENTE secondo D.lgs. 626/94
2. Il medico competente può avvalersi, per motivate ragioni, della collaborazione di medici
specialisti scelti dal datore di lavoro che ne sopporta gli oneri.
3. Qualora il medico competente, a seguito degli accertamenti di cui all'art. 16, comma 2,
esprima un giudizio sull'inidoneità parziale o temporanea o totale del lavoratore, ne informa
per iscritto il datore di lavoro e il lavoratore.
4. Avverso il giudizio di cui al comma 3 è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di
comunicazione del giudizio medesimo, all' organo di vigilanza territorialmente competente che
dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del
giudizio stesso.
5. Il medico competente svolge la propria opera in qualità di:
a) dipendente da una struttura esterna pubblica o privata convenzionata con l'imprenditore
per lo svolgimento dei compiti di cui al presente capo;
b) libero professionista;
c) dipendente del datore di lavoro.
6. Qualora il medico competente sia dipendente del datore di lavoro, questi gli fornisce i
mezzi e gli assicura le condizioni necessarie per lo svolgimento dei suoi compiti.
7. Il dipendente di una struttura pubblica non può svolgere l'attività di medico competente
qualora esplichi attività di vigilanza.
14
Unione territoriale CASERTA
Federazione Nazionale Polizia Penitenziaria
AGENTE BIOLOGICO
Art. 74 - Definizioni 1. Ai sensi del presente titolo si intende per:
a) agente biologico: qualsiasi microrganismo anche se geneticamente
modificato, coltura cellulare ed
endoparassita umano che potrebbe
provocare infezioni, allergie o intossicazioni;
b) microrganismo: qualsiasi entità microbiologica, cellulare o meno,
in grado di riprodursi o trasferire
materiale genetico;
c) coltura cellulare: il risultato della crescita in vitro di cellule
derivate da organismi pluricellulari.
Art. 75 - Classificazione degli agenti biologici1. Gli agenti biologici sono ripartiti nei seguenti quattro gruppi
a seconda del rischio di infezione:
a) agente biologico del gruppo 1: un agente che presenta poche
probabilità di causare malattie in
soggetti umani;
b) agente biologico del gruppo 2: un agente che può causare
malattie in soggetti umani e costituire un
rischio per i
lavoratori;
è poco probabile che si propaghi nella comunità;
sono di norma
disponibili efficaci misure profilattiche o
terapeutiche;
c) agente biologico del gruppo 3: un agente che può causare
malattie gravi in soggetti umani e
costituisce un serio rischio
per i lavoratori;
l'agente biologico può propagarsi nella comunità, ma di
norma
sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche;
d) agente biologico del gruppo 4: un agente biologico che può
provocare malattie gravi in soggetti umani
e costituisce un
serio rischio per i lavoratori e può presentare un elevato
rischio di propagazione
nella comunità;
non sono disponibili, di norma, efficaci misure profilattiche
o terapeutiche.
2. Nel caso in cui l'agente biologico oggetto di classificazione
non può essere attribuito in modo
inequivocabile ad uno fra i
due gruppi sopraindicati, esso va classificato nel gruppo di rischio
più elevato
tra le due possibilità.
3. L'allegato XI riporta l'elenco degli agenti biologici classificati
nei gruppi 2, 3, 4.
15
Unione territoriale CASERTA
Federazione Nazionale Polizia Penitenziaria
Rischio biologico: rischio presunto e sorveglianza sanitaria
La sorveglianza sanitaria, limitata esclusivamente ai luoghi di lavoro che prevedono un uso
"deliberato" di agenti biologici potrebbe portare ad una inadeguata conoscenza del problema
ed ad una non puntuale applicazione delle norme di prevenzione e di protezione. Per tali motivi
l’Autore ha ritenuto opportuno attivare la sorveglianza sanitaria e delle misure di tipo
igienico- sanitario in un gruppo di 17 lavoratori dell’industria elettrica, saltuariamente esposti
ad un rischio biologico "presunto". Ciò ha consentito oltre all’attivazione di misure di
contenimento del rischio anche la possibilità di individuare due soggetti le cui condizioni di
salute avrebbero potuto essere ulteriormente compromesse qualora, cosi come riportato
nell’art. 76 della 626, la tutela da agenti biologici venisse limitata ai lavoratori
intenzionalmente adibiti a mansioni che comportano l’utilizzo di agenti biologici.
Il titolo VIII del D. Lgs. 626/94 recante norme in tema di "Protezione da agenti biologici",
al comma 1 dell’art. 73 recita testualmente "Le norme del presente titolo si applicano a tutte
le attività lavorative nelle quali vi è rischio da esposizione ad agenti biologici". Nell’allegato
IX sono, poi, riportate in maniera non esaustiva le attività lavorative che comportando un
contatto con animali e/o con prodotti di animali, determinano necessariamente la presenza di
un rischio biologico. Nel caso specifico il rischio è determinato dagli agenti biologici
attribuibili agli animali e trasmessi da questi all’uomo (zoonosi) (4). Pur avendo ben presente
che la suddetta direttiva intende tutelare le esigenze in tema di igiene e sicurezza dei
lavoratori adibiti intenzionalmente a mansioni che comportano l’utilizzo di agenti biologici art.
76 "…il datore di lavoro che intenda esercitare attività che comportano uso di agenti biologici
….",
16
Unione territoriale CASERTA
Federazione Nazionale Polizia Penitenziaria
Rischio biologico: rischio presunto e sorveglianza sanitaria
art. 77 "il datore di lavoro che intende utilizzare…un agente biologico" esistono numerosi luoghi di
lavoro o numerose attività nelle quali anche se "accidentalmente" o in maniera non deliberata esiste il
rischio biologico. Laddove l’individuazione del rischio e, quindi, l’applicazione delle norme che da esso
derivano, rimane limitato ai luoghi di lavoro e/o alle lavorazioni che prevedono un uso "deliberato" di
agenti biologici si potrebbe avere una inadeguata conoscenza del problema ed una non puntuale
applicazione delle norme di prevenzione e protezione. Infatti,
mentre risultano relativamente pochi e ben identificati gli ambienti di lavoro con uso deliberato di
agenti biologici, non altrettanto ben definiti risultano tutti gli altri ambiti di lavoro in cui anche se
"occasionalmente" o "accidentalmente" si può venire a contatto con un agente biologico (1). In queste
ultime situazioni la sorveglianza sanitaria, essendo l’esposizione ad agenti biologici non intenzionale
(art. 78 comma 4), potrà essere attivata solamente laddove il documento di valutazione ne abbia
individuata e valutata la presenza.
La legge, quindi, non obbliga alcun adempimento di tipo igienico sanitario in ambienti con presenza di
agenti biologici il cui rischio è presunto o generico. Ciò, a nostro avviso, determina una
sottovalutazione del rischio reale non permettendoci di avere un quadro obiettivo delle dimensioni del
problema. Infatti sempre più numerose sono le segnalazioni di ambienti lavorativi in cui il rischio
biologico è presente ma non è riconosciuto (2).
Conclusioni
La individuazione di attività lavorative con presenza di un rischio biologico "presunto" induce
l’attivazione di misure di contenimento del rischio che in mancanza dell’obbligo di valutazione non
consentirebbero, in un gran numero di situazioni, l’attivazione di misure di prevenzione ambientale e
sanitario dispensabili per individuare e salvaguardare soggetti particolarmente a rischio.
17
Unione territoriale CASERTA
Federazione Nazionale Polizia Penitenziaria
PREVENZIONE secondo D.Lgs 626/94
Servizio di prevenzione e protezione
Art. 10
Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai
rischi
1. Il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e
protezione dai rischi nonché di prevenzione incendi e di evacuazione, nei casi previsti
nell'allegato I, dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza ed alle condizioni di cui ai commi successivi. Esso può avvalersi della facoltà di cui
all'art. 8, comma 4.
2. Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti di cui al comma 1, deve frequentare
apposito corso di formazione in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro, promosso
anche dalle associazioni dei datori di lavoro e trasmettere all' organo di vigilanza competente
per territorio:
a) una dichiarazione attestante la capacità di svolgimento dei compiti di prevenzione e
protezione dai rischi;
b) una dichiarazione attestante gli adempimenti di cui all'art. 4 commi 1, 2, 3 e 11;
c) una relazione sull'andamento degli infortuni e delle malattie professionali della propria
azienda elaborata in base ai dati degli ultimi tre anni del registro infortuni o, in mancanza
dello stesso, di analoga documentazione prevista dalla legislazione vigente;
d) l'attestazione di frequenza del corso di formazione in materia di sicurezza e salute sul
luogo di lavoro.
18
Unione territoriale CASERTA
Federazione Nazionale Polizia Penitenziaria
SISTEMA GESTIONE SICUREZZA
L'organizzazione e la gestione curata e pianificata della sicurezza è, per qualsiasi attività, sicuramente uno
dei presupposti migliori per adempiere agli obblighi di legge e quindi per poter affrontare con tranquillità
qualsiasi visita ispettiva. Le prerogative principali di ogni sistema di gestione della sicurezza sono la
documentazione del sistema di gestione, l'attribuzione di responsabilità precise e non ambigue, la
pianificazione delle azioni correttive e preventive ed il relativo controllo mediante auditing interni e/o esterni,
qualora siano necessarie competenze o strumentazioni particolari. È proprio nella fase di riesame del sistema
che l'azienda persegue il miglioramento continuo, richiamato dalla legge, e ricerca la corretta applicazione di
tutte le norme legislative e tecniche legate alla sicurezza ed alla salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro.
Rileggendo i primi articoli del D.lg. n. 626/94 e successive modifiche ed integrazioni, si può pervenire ad un
primo modello di sistema di gestione della sicurezza. Considerando che il decreto rappresenta in Italia, il
recepimento di una serie di direttive europee in materia di igiene e sicurezza del lavoro, si può asserire che
tale primo modello di sistema di gestione della sicurezza abbia una validità a livello della comunità europea,
all'interno della quale le direttive europee hanno assunto validità cogente.
Il legislatore mostra la volontà di voler divulgare la filosofia dell'igiene e della sicurezza a tutti i livelli
aziendali, precisando che attraverso le rappresentanze dei lavoratori deve esserci uno scambio continuo di
informazioni tra servizio di prevenzione e protezione dei rischi e lavoratori, senza però indicare la strada da
percorrere per poter accertare che tali canali informativi si attivino, e ciò, ovviamente si può ottenere solo
formalizzando i momenti di comunicazione con verbali, lettere, raccomandate, circolari interne, ovvero con
tutti quegli strumenti che a differenza delle parole lasciano dei segni tangibili ed indelebili, a patto che ci sia
a supporto di tutto ciò un sistema di gestione della sicurezza ben organizzato.
Rileggendo le disposizioni del D.lg. n. 626/94, si possono individuare le 4 fasi principali di un sistema di
gestione della sicurezza:
• attività di analisi iniziale, valutazione e programmazione;
• attività di progettazione organizzativa e gestionale;
• attività di controllo, verifica e misurazione;
• attività di comunicazione.
19
Unione territoriale CASERTA
Federazione Nazionale Polizia Penitenziaria
SISTEMA GESTIONE SICUREZZA
Anche negli approcci successivi la gestione della sicurezza viene intesa come un processo di miglioramento
continuo ovvero un percorso senza fine che ha come obiettivo minimo il rispetto della normativa vigente e
come obiettivo assoluto l'azzeramento degli infortuni e delle malattie professionali. Chiaramente questo ultimo
traguardo per una serie di motivi non è raggiungibile in senso stretto, ma è da interpretare come la ricerca
delle migliore soluzioni possibili dal punto di vista della tecnica, dell'esperienza e della particolarità del lavoro
al fine di tutelare l'integrità fisica e morale dei lavoratori.
adozione delle misure generali di tutela:
• valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza
• eliminazione dei rischi in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico e, ove ciò non è
possibile, loro riduzione al minimo;
• riduzione dei rischi alla fonte;
• programmazione della prevenzione mirando ad un complesso che integra in modo coerente nella prevenzione
le condizioni tecniche produttive ed organizzative dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente di
lavoro ;
• sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
rispetto dei principi ergonomici nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella
definizione dei metodi di lavoro e produzione, anche per attenuare il lavoro monotono e quello ripetitivo;
• priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
• limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;
• utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici, sui luoghi di lavoro;
• controllo sanitario dei lavoratori in funzione dei rischi specifici;
• allontanamento del lavoratore dall'esposizione a rischio, per motivi sanitari inerenti la sua persona;
• misure igieniche;
• misure di protezione collettiva ed individuale;
• misure di emergenza da attuare in caso di pronto soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei
lavoratori e di pericolo grave ed immediato;
• uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
•
regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine ed impianti, con particolare riguardo20 ai
dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti;
Unione territoriale CASERTA
Federazione Nazionale Polizia Penitenziaria
SISTEMA GESTIONE SICUREZZA
• informazione, formazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori ovvero dei loro rappresentanti,
sulle questioni riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro;
• istruzioni adeguate ai lavoratori.
• definizione degli obblighi del datore di lavoro, dei dirigenti e dei preposti;
• definizione degli obblighi dei lavoratori;
• definizione degli obblighi di progettisti, fabbricanti, fornitori ed installatori;
• contratto di appalto e contratto d'opera;
• servizio di prevenzione e protezione dei rischi: organizzazione, responsabilità e compiti;
• riunione periodica di prevenzione e protezione dei rischi;
• prevenzione incendi, evacuazione dei lavoratori, pronto soccorso: organizzazione, responsabilità, misure
preventive;
• medico competente: compiti;
• rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: designazione e compiti;
• informazione dei lavoratori;
• formazione dei lavoratori ;
consultazione e partecipazione.
21
Unione territoriale CASERTA
Federazione Nazionale Polizia Penitenziaria
DOCUMENTO VALUTAZIONE DEI RISCHI
L'art.4 del D.Lgs n. 626 del 1994, impone al datore di lavoro di procedere alla valutazione
dei rischi. Tale adempimento assume un'importanza notevole nell'ambito della sicurezza tant'è
che la disposizione concede al datore di lavoro la facoltà di avvalersi delle procedure di
valutazione da egli ritenute più appropriate ed efficaci, nel rispetto delle procedure contenute
nel decreto legislativo citato. Di tale procedura il datore di lavoro ne risponde in prima
persona ed è onere di quest'ultimo raggiungere un obiettivo della valutazione dei rischi al fine
di prendere i provvedimenti che effettivamente sono necessari per salvaguardare la sicurezza
e la salute dei lavoratori. Per assolvere a tele compito e redigere il documento di valutazione
dei rischi o l'autocertificazione di avvenuta valutazione, il datore di lavoro si avvale della
collaborazione del responsabile della prevenzione e protezione del medico competente.
22
Unione territoriale CASERTA
Federazione Nazionale Polizia Penitenziaria
DOCUMENTO VALUTAZIONE RISCHI-redazione
Il documento per la valutazione dei rischi doveva essere redatto entro la fine del 1996 per
le aziende esistenti a quella data. Entro tre mesi dalla data di costituzione per le nuove
aziende. Per la stesura del documento occorre che il datore di lavoro, raccolga tutte le
informazioni necessarie sulla realtà aziendale. Tali informazioni devono essere il più possibile
vicine alla realtà aziendale. Infatti devono essere presi in considerazioni alcuni fattori che a
titolo esemplificativo e non esaustivo si riportano:
L'ambiente nel quale si svolge l'attività produttiva (Luogo di lavoro);
Strutture, attrezzi, apparecchi o macchine (Attrezzature di lavoro);
Materiali (materie prime, sotto prodotti ecc..);
I soggetto che intervengono direttamente o indirettamente all'attività.
Il contenuto del VDR (Valutazione dei rischi) Il datore di lavoro dopo aver raccolto tutte le
informazioni le deve riportare in una relazione che deve contenere:
I rischi rilevati e i criteri di valutazione utilizzati;
Gli interventi che si reputano necessari per l'eliminazione o la riduzione al minimo (Misure di
prevenzione e protezione);
La programmazione di tali interventi.
Una volta completato il documento deve essere custodito presso l'Azienda e dovrà essere
aggiornato tutte le volte che intervengano delle
modifiche del processo produttivo, delle macchine e degli ambienti di lavoro.
23
Unione territoriale CASERTA
Federazione Nazionale Polizia Penitenziaria
I SERVIZI DI POLIZIA PENITENZIARIA
Il personale del Corpo di polizia penitenziaria svolge, principalmente i seguenti servizi:
vigilanza armata degli istituti penitenziari;
vigilanza ed osservazione dei detenuti ed internati addetti alle lavorazioni esterne;
portineria;
vigilanza ed osservazione nelle sezioni degli istituti penitenziari;
vigilanza nelle infermerie e nelle altre strutture aventi carattere sanitario;
vigilanza ed osservazione sulle attività lavorative e scolastiche dei detenuti o internati
all'interno degli istituti penitenziari;
matricola dei detenuti ed internati;
gestione operativa degli elaboratori periferici dell'Amministrazione penitenziaria;
vigilanza sui colloqui dei detenuti e internati;
vigilanza sulla corrispondenza epistolare e telegrafica dei detenuti e internati;
vigilanza sulla corrispondenza telefonica dei detenuti e internati;
controllo dei pacchi dei detenuti e internati;
traduzione e piantonamento dei detenuti e internati;
vigilanza sui beni dell'Amministrazione;
ordine e sicurezza pubblica e pubblico soccorso;
navale;
trasporto terrestre.
24
Unione territoriale CASERTA
Federazione Nazionale Polizia Penitenziaria
I SERVIZI DI POLIZIA PENITENZIARIA
CONCETTO DI LAVORO USURANTE
il d.lgs. n. 374/1993, in attuazione dell’art. 3, comma 1, lett. f), della legge-delega n. 421/1992, detta la
disciplina organica sui lavori usuranti.
Ai sensi dell’art. 1, comma 1, dell’appena citato d.lgs, sono considerati lavori particolarmente usuranti “quelli
per il cui svolgimento è richiesto un impegno psicofisico particolarmente intenso e continuativo, condizionato da
fattori che non possono essere prevenuti con misure idonee”.
In tali termini si è espressa anche la Cassazione Civile, sez. lav., sentenza n. 11798 del 14 novembre 1995,
che definisce usurante il lavoro “che affretta ed accentua il logoramento dell’organismo che si compie in un
tempo più breve ed in misura superiore rispetto alla norma” .
Infine estrapoliamo dalla tabella A, allegata al d.lgs. n. 374/1993 d.lgs. n. 374/1993 uno dei requisiti per
cui un lavoro può essere definito particolarmente usurante e precisamente lo svolgimento del Lavoro notturno
continuativo
25
Unione territoriale CASERTA
Federazione Nazionale Polizia Penitenziaria
I SERVIZI DI POLIZIA PENITENZIARIA
INDICI DEL DISAGIO
NON ESISTE ALLO STATO ATTUALE UNA BANCA DATI CHE RACCOGLIE STATISTICAMENTE LE
ASSENZE DEL PERSONALE RELATIVAMENTE AL NUMERO DI CAUSE SI SERVIZIO PER IL CORPO
DIPOLIZIA PENITENZIARIA E ALLE ASSENZE DAL SERVIZIO DERIVANTI,O PIù GENERICAMENTE ALLE
ASSENZE DAL LAVORO PER MALATTIE CONNESSE AL TIPO DI LAVORO
cause di servizio
Per causa di servizio si intende la ricorrenza di un rapporto causale tra il servizio reso e l'infermità
riscontrata. Il relativo giudizio medico-legale, sarà pertanto volto ad accertare, prima della valutazione circa
l’entità della minorazione, il nesso causale con l'attività di servizio, da intendersi come fattore preponderante
e necessario alla determinazione della stessa lesione o infermità oggetto di esame.
Tale rapporto causale non deve essere necessariamente esclusivo: esso può costituire anche solo una concausa,
purché di una certa importanza; il rapporto causale o con causale deve dunque essere "efficiente e
determinante" (art. 64, D.P.R. 1092/73).
malattie del lavoratore
Stato psico-fisico del lavoratore che giustifica il mancato adempimento della prestazione lavorativa
malattie professionali
Evento dannoso che agisce sulla capacità lavorativa , determinata da una causa lenta e progressiva in diretta
relazione con determinate attività lavorative tassativamente indicate dalla legge.
26
Unione territoriale CASERTA
Federazione Nazionale Polizia Penitenziaria
LA SORVEGLIANZA SANITARIA – alcuni eloementi Aerazione dei luoghi di lavoro chiusi e temperatura dei locali
Nei luoghi di lavoro chiusi i possibile utilizzare impianti di aerazione, ed i lavoratori non
devono essere esposti a correnti d’aria nonché a fatto di inquinamento dell’aria respirata ( art
9 DPR 303/56).
La temperatura dei locali di lavoro deve essere adeguata all’organismo umano durante il tempo
di lavoro tenuto conto dei metodi di lavoro applicati e degli sforzi fisici imposti ai lavoratori.
Si deve comunque provvedere alla difesa dei lavoratori contro le temperature troppo alte o
troppo basse mediante misure tecniche localizzate o mezzi personali di protezione.
altezza – cubatura e superficie dei locali
i limiti minimi per l’altezza e cubatura ( art. 6 DPR 303/56) dei locali chiusi destinati o da
destinarsi al lavoro nelle aziende industriali che occupano più di 5 dipendenti sono i seguenti:
altezza media non inferiore a mt. 3;
cubatura non inferiore a mc 10 per lavoratore;
mq 2 di superficie per lavoratore in ciascun ambiente di lavoro.
27
Unione territoriale CASERTA
Federazione Nazionale Polizia Penitenziaria
LA SORVEGLIANZA SANITARIA – alcuni elementiorario di lavoro
L’orario di lavoro costituisce un elemento fondamentale di studio in termini di igiene e
sicurezza del lavoro, per le indubbie conseguenze sul lavoratore.
La rilevanza tematica relativa all’orario di lavoro nella trattazione dei sistemi prevenzionistici
tesi ad eliminare o ridurre i rischi del lavoro sulle persone fisiche parte di un rapporto di
lavoro risalta agli occhi ove si consideri che i principi e lavorativa sull’orario di lavoro (
giornaliero, settimanale o annuale) sono rivolti a limitare gli effetti deleteri del lavoro sulla
capacità psico-fisica del lavoratore ed a consentire, nel rispetto della salute e della dignità
del prestatore, un adeguato riposo dello stesso per permettere il rigenerarsi delle energie
lavorative nonché la possibilità che il lavoratore conservi spazi di tempo adeguati alle esigenze
di socializzazione , sia dal punto di vista familiare sia negli altri ambiti ove si sviluppa la sua
personalità.
In tale ottica vanno inserite le tutele del lavoratore quale il diritto al riposo settimanale, al
congedo ordinario, al congedo straordinario per motivi di salute, etc..
28
Unione territoriale CASERTA
Federazione Nazionale Polizia Penitenziaria
Lavoro notturno
LA SORVEGLIANZA SANITARIA
Il lavoro notturno, frequentemente utilizzato nelle grandi imprese dove vi sia un
ciclo di lavorazioni continua, è una tipologia di lavoro che logora e affatica molto di
più del lavoro svolto durante le ore giornaliere e comporta, di conseguenza,
rilevanti sacrifici alla vita affettiva, familiare e di relazione del lavoratore.
Per queste considerazioni il legislatore è intervenuto a disciplinare tali fattispecie
sia dal punto di vista economico, art. 2108, 2° comma; sia dal punto di vista
normativo D. lgs. 66/2003.
L’introduzione del lavoro notturno comporta per il datore di lavoro i seguenti
adempimenti di carattere informativo:
una consultazione preventiva delle rappresentanze sindacali aziendali;
una comunicazione annuale.
È fatto salvo il principio generale per cui lo svolgimento di prestazioni di lavoro
durante un periodo notturno non può avvenire in danno della salute e dell’integrità
psico-fisica del lavoratore e pertanto fa obbligo a datore di accertare lo stato di
salute dei lavoratori addetti al lavoro notturno attraverso controlli preventivi e
periodici adeguati al rischio cui il lavoratore è esposto; secondo le disposizioni
previste dalla legge e dai contratti collettivi.
29
Unione territoriale CASERTA
Federazione Nazionale Polizia Penitenziaria
Lavoro notturno
LA SORVEGLIANZA SANITARIA
È rimesso alla contrattazione collettiva il compito di stabilire in via generale il
requisito dei lavoratori che possono essere esclusi dall’obbligo di effettuare lavoro
notturno.
Esistono dei divieti posti dalla legge e recepiti dai contratti collettivi:
divieto di adibire le donne al lavoro notturno, dalle ore 24.00 alle ore 6,
dall’accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del
bambino;
non sono obbligati a prestare lavoro notturno la lavoratrice madre di un figlio di
età inferiore a 3 anni o, in alternativa, il padre convivente con la stessa;
la lavoratrice o il lavoratore che sia l’unico genitore affidatario di un figli
convivente di età inferiore a dodici anni;
la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile.
altri posti dai contratti collettivi:
l’esenzione a richiesta dal servizio notturno per il personale di Polizia Penitenziaria
che abbia superato il 50° anno di età.
Il datore di lavoro e tenuto a garantire un’adeguata tutela dei lavoratori che
prestino la propria attività durante il periodo notturno, in particolare devono
essere assicurati servizi e mezzi di prevenzione o protezione adeguati
30
Unione territoriale CASERTA
Federazione Nazionale Polizia Penitenziaria
Convegno UGL
Carinola, 5 aprile ‘08
“SICUREZZA SUL LAVORO”
Prevenzione e sorveglianza sanitaria
Il sindacato UGL ringrazia quanti hanno
partecipato e reso possibile questo
evento
31
Scarica

scarica documenti convegno - federazione nazionale ugl polizia